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Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
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Art. 1
1. Il presente decreto, con la denominazione di <
Ai fini del presente decreto per <
2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato <
4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.
5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.
6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
TITOLO IICONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA
Art. 2
1. Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato <
attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
Art. 3
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto:
a) dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice-presidente;
b) dal Ministro degli affari esteri;
c) dal Ministro dell'interno;
d) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) dal Ministro della difesa;
f) dal Ministro dello sviluppo economico;
g) dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il segretario del Consiglio, nominato dal Consiglio stesso e scelto al di fuori dei suoi componenti, partecipa alle sedute.
Art. 4
1. Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio con la partecipazione, a suo invito, dei Ministri non indicati nell'articolo 3.
2. Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio, se il presidente lo ritiene opportuno, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i presidenti degli organi e istituti indicati nell'articolo 5, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari, ivi compresi i rappresentanti qualificati del Corpo volontari della libertà e delle formazioni partigiane.
Art. 5
1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, può avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
Art. 6
1. Il segretario del Consiglio raccoglie ed elabora, secondo le direttive del Consiglio, tutti gli elementi relativi alle questioni da sottoporre al Consiglio stesso, coordina le relative deliberazioni e ne predispone l'attuazione da parte degli organi competenti.
2. A tale scopo il segretario del Consiglio può chiedere direttamente ad amministrazioni pubbliche, enti e imprese, tutti gli elementi e i dati necessari per lo studio e la trattazione delle questioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 7
1. L'Ufficio di segreteria, istituito presso il Consiglio, coadiuva il segretario del Consiglio nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 6.
2. L'Ufficio di segreteria è costituito da personale comandato, militare e civile, delle amministrazioni dello Stato.
3. Il numero massimo dei componenti l'Ufficio di segreteria è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
Art. 8
1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.
2. È inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 9
1. Le norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo sono contenute nel regolamento.
TITOLO IIIAMMINISTRAZIONE DELLA DIFESACAPO IMINISTRO DELLA DIFESA
Art. 10
1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:
a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;
b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza e all'attività tecnico-amministrativa;
c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;
d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.
2. Il Ministro della difesa, inoltre, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, la relazione annuale da presentare al Parlamento, in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, riferendo, in particolare:
a) sul livello di operatività delle singole Forze armate;
b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile;
c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale;
d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate;
e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.
3. Il Ministro della difesa, altresì, può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177.
Art. 11
1. Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione ....
Art. 12
1. Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento:
a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;
b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento;
c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa;
d) gli altri elementi di cui all'articolo 548.
2. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro della difesa evidenzia altresì, nella medesima relazione, le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.
Art. 13
1. Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:
a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
Art. 14
1. Il Ministro della difesa, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale:
a) per l'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13, di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione;
b) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, del supporto dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il Ministro della difesa può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si applica, in tal caso, l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Gli uffici e l'organismo indipendente di valutazione della performance di cui al presente articolo sono disciplinati con il regolamento.
CAPO IIMINISTERO DELLA DIFESASEZIONE IAMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
Art. 15
1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.
2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti di seguito indicati:
difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
... politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:
a) la individuazione dei compiti e delle funzioni attinenti alle attribuzioni di comando nei riguardi del personale rispetto ai rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo;
b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali;
c) l'unicità decisionale;
d) le procedure di coordinamento delle attività fra le aree;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli del Ministero della difesa;
f) la predisposizione di meccanismi per la verifica dell'effettivo livello di fruibilità dei servizi erogati al personale.
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.
Art. 16
1. L'organizzazione del Ministero della difesa è articolata nelle seguenti componenti:
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
b) area tecnico-operativa;
c) area tecnico-amministrativa;
d) area tecnico-industriale;
e) tre uffici centrali;
f) Servizio assistenza spirituale;
g) Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa;
h) Circolo ufficiali delle Forze armate.
2. L'area tecnico-operativa è disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e negli uffici centrali, è disciplinata nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro terzo e dal regolamento.
Art. 17
1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.
2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni
Art. 18
1. Il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa esercita le sue funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il potere di nomina e di tutela dello stesso capo dell'Ufficio, oltre che di decisione in ordine ai dissensi tra il capo dell'Ufficio e le altre amministrazioni con cui deve raccordarsi al fine dell'espletamento delle sue funzioni.
2. Le competenze e le funzioni del capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa sono disciplinati nel libro II, titolo II, capo VI, sezione III del presente codice.
Art. 19
1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo, e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile.
4. Al Circolo è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa, il quale subentra in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
5. Gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Circolo sono disciplinati dal regolamento.
Art. 20
1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
a) l'Agenzia industrie difesa;
b) la Difesa servizi spa;
c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e) l'Unione italiana tiro a segno;
f) la Lega navale italiana;
g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535.
3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 21
1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.
3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118.
4. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 242, può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.
5. Con decorrenza dalla data del predetto decreto, il personale addetto al servizio di assistenza al volo è considerato, a ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se più favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non può essere destinato a un diverso servizio.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.
Art. 22
1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:
a) in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona:
1) provvede a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino a una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine;
2) provvede, altresì, a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1997, n. 374;
b) in materia di armi chimiche:
1) comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, e dalla parte IV dell'annesso sulle verifiche alla convenzione, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete ovvero abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I, contenuta nell'<
proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC;
2) provvede, attraverso il Centro tecnico logistico interforze NBC, al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche di cui al punto 1 della presente lettera, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso, e fornisce, su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale;
c) in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420:
1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;
2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione.
c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività , anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.
2. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374:
a) è stabilita la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale;
b) è individuato, altresì, l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa;
c) è istituito un registro ove riportare i quantitativi e i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi del comma 1, e le date e le modalità della loro distruzione, e annotare, altresì, le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4, della legge 29 ottobre 1997, n. 374.
3. Con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 20 dicembre 2000, n. 420, è definita la disciplina relativa alle attività procedurali e le modalità di distruzione degli esplosivi non contrassegnati.
SEZIONE IIORGANI CONSULTIVI E COMMISSIONI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE TECNICA
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 244
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AGGIORNAMENTO (18a)
La L. 31 dicembre 2012, n. 244 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 24
1. Presso il Ministero della difesa operano:
a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali.
2. L'attività degli organismi di cui al comma 1 è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi gettoni di presenza. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), non è corrisposta alcuna forma di rimborso spese.
Art. 24-bis
1. Presso il Ministero della difesa - Ispettorato per la sicurezza del volo - opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:
a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti a incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.
2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti ... con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.
3. Ai componenti della commissione interministeriale , nominati per la durata di un biennio con decreto del Ministro della difesa su designazione degli altri Ministri interessati, non è dovuto alcun compenso, compresi gettoni di presenza e rimborsi spese.
CAPO IIIAREA TECNICO OPERATIVASEZIONE ICAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Art. 25
1. Il Capo di stato maggiore della difesa è scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
b) è gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Art. 26
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata , il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;
c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3;
2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attività di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 27
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento è fissato nel regolamento;
b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29;
2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.
SEZIONE IIORGANISMI INTERFORZE
Art. 28
1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. È presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa, e ne fanno parte, altresì, il Segretario generale della difesa, il Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, per il Direttore nazionale degli armamenti e per il Segretario generale della difesa.
3. Le disposizioni regolanti il funzionamento dell'organo sono contenute nel regolamento.
Art. 29
1. Il Comando operativo di vertice interforze ... svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di coordinamento dei Comandi operativi di componente delle Forze armate.
1-bis. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di quadra aerea in servizio permanente effettivo.
2. Le norme disciplinanti l'ordinamento del Comando operativo di vertice interforze sono stabilite nel regolamento.
Art. 30
1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa svolge i compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 31
1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi e unità dell'Esercito deputate per il territorio, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.
SEZIONE IIICAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 32
1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all'atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:
a) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
b) dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
c) nell'ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.
2. I Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall'ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dagli avvisi di rettifica pubblicati in G.U. 01/06/2010, n. 126 e in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 33
1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;
b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.
d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.
3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.
Art. 34
1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni:
a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all'articolo 170;
b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro.
2. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 29, rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.
SEZIONE IVUFFICI DEGLI ADDETTI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO ALL'ESTERO
Art. 35
1. Il personale delle Forze armate, da destinare in qualità di addetto, addetto aggiunto e assistente presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero è nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri; con la stessa procedura il medesimo personale militare può essere accreditato per più Stati o per più Forze armate.
2. La costituzione dell'ufficio dell'addetto militare, di cui al comma 1, è preceduta dalla preventiva designazione, a opera di decreti del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze, delle sedi diplomatiche italiane all'estero.
Art. 36
1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri.
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Art. 37
1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero è assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158.
Art. 38
1. Gli uffici degli addetti militari costituiscono distaccamenti dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa per quanto attiene alla gestione del denaro e del materiale.
2. La gestione del denaro comprende:
a) spese per il personale;
b) spese per il funzionamento.
3. La gestione del materiale comprende la custodia, la conservazione e la manutenzione dei beni mobili assegnati per l'uso.
Art. 39
1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno a una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonché a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all' articolo 1808.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 è rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1, primo e secondo periodo, e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia, stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.
5.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
6.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
7.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
8.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
CAPO IVAREA TECNICO AMMINISTRATIVASEZIONE IDIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Art. 40
1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.
Art. 41
1. Il Direttore nazionale degli armamenti:
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale , nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75;
d) può delegare competenze ... nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.
Art. 42
1. Il Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti;
b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) dispone della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
SEZIONE IIDIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Art. 43
1. Sono unificate presso la Direzione nazionale degli armamenti le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, l'innovazione e la ricerca tecnologica e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Le competenze e l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati dal regolamento.
Art. 44
1. Presso la Direzione nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento intracomunitario e intermediazione di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità indicate nel regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi hanno interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia e ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti fini, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
c) per i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera b) per il legale rappresentante del consorzio.
5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione:
a) le imprese dichiarate fallite;
b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento;
e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
9. Se è rimosso l'impedimento alla iscrizione, l'impresa può ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio possono esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.
11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni:
a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma 4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
b) provvede alla revisione triennale del registro;
c) fa rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
d) formula un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.
12. Le modalità per l'iscrizione al registro e le norme relative al funzionamento della commissione, sono disciplinate nel regolamento.
13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello il cui contributo si riferisce.
13-bis. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per l'iscrizione al registro nazionale, l'Agenzia industrie difesa è esentata dall'obbligo di munirsi delle licenze previste dagli articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'Agenzia industrie difesa assicura l'annotazione delle operazioni svolte con operatori economici e con altri soggetti privati negli appositi registri previsti dagli articoli 35 e 55 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, anche allo scopo di consentire le previste verifiche da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
SEZIONE II-BISSEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA
Art. 44-bis
1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.
In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter
1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.
CAPO VAREA TECNICO INDUSTRIALE
Art. 45
1. Gli stabilimenti e gli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa, per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, assolvono di massima, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme del codice e del regolamento, i seguenti compiti:
a) produzione di mezzi e materiali;
b) riparazioni, manutenzioni e trasformazioni di mezzi e materiali non eseguibili presso gli organi logistici di forza armata;
c) conferimento di commesse esterne, con tutte le conseguenti attività di controllo e collaudo;
d) studio ed esperienze; realizzazione di prototipi;
e) analisi, studio e controllo in materia di costi e prezzi anche ai fini di un'azione calmieratrice dei prezzi di mercato;
f) formazione e aggiornamento ai diversi livelli e per specialità del personale tecnico dipendente dal Ministero della difesa.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari, inoltre, concorrono allo studio, nel rispettivo settore, dello sviluppo di attività industriali di particolare interesse militare e della loro eventuale conversione ai fini della produzione bellica.
2-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attività di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate.
3. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:
a) tipo, finalità, compiti specifici di cui al presente articolo, numero e dislocazione, in relazione alle esigenze delle Forze armate e del progresso scientifico e tecnico;
b) l'ordinamento e la ripartizione interna dei compiti di ciascuno stabilimento e arsenale militare e delle rispettive sezioni staccate.
Art. 46
1. Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.
4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.
5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell'articolo 47.
Art. 47
1. Gli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa si distinguono in:
a) enti gestiti dall'Agenzia industrie difesa, denominati unità;
b) enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti;
c) enti dipendenti dai Comandi e dagli Ispettorati logistici di Forza armata.
2. Alla indicazione degli enti da ricomprendere nelle categorie definite dal comma 1 si provvede con decreto del Ministro della difesa.
3. Gli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati nel regolamento.
Art. 48
1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.
Art. 49
1. La responsabilità della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare è affidata ai competenti comandi o ispettorati di Forza armata.
2. Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 1, attendono ai compiti relativi alle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilità generale dello Stato e sono altresì obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilità analitica industriale.
3. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al presente articolo ricevono il programma di lavoro annuale con l'indicazione delle risorse finanziarie stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.
Art. 50
1. Il direttore dell'ente ... è scelto tra il personale militare con grado non inferiore a colonnello o gradi equipollenti.
Il direttore, individuato in relazione alle esperienze maturate nel settore tecnico-industriale, ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di impiego della Forza armata di appartenenza e sempre che l'attività svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.
2. Il direttore:
a) formula proposte ai fini della predisposizione dei programmi di lavoro;
b) cura l'attuazione dei programmi stessi, anche mediante l'affidamento della gestione di singoli progetti a personale dipendente appositamente incaricato, determinando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti assegnati;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui è preposto;
e) individua i responsabili dei procedimenti curati dall'ente adottando le conseguenti attività di verifica e controllo.
3. Il direttore è responsabile dei risultati dell'attività svolta, con particolare riferimento alla corretta gestione delle risorse pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi di lavoro. A tal fine, si avvale di un apposito sistema informativo-statistico per il controllo interno di gestione dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi, delle attività e dei relativi risultati.
4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore dell'ente dell'area tecnico-industriale, nominato con decreto del Ministro della difesa, è scelto nell'ambito dei funzionari civili della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico può anche essere conferito a personale dell'Amministrazione pubblica ovvero estraneo alla stessa se in possesso di analoga esperienza e con precedenti incarichi di dirigenza aziendale.
5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze; ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
Art. 51
1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede:
a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere b) e c), nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente;
b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
CAPO VIGIUSTIZIA MILITARESEZIONE IORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE
Art. 52
1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.
2. Le funzioni giudicanti sono:
a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).
3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare)
d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
g) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.
Art. 53
1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e 3, lettere b) e c-bis) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.
Art. 54
1. Il Tribunale militare è formato:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2.
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
Art. 55
1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.
4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Art. 56
1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.
2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:
a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;
b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1;
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
Art. 57
1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.
2. La Corte militare d'appello è formata:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
3. Le sezioni della Corte sono formate:
a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4, che la presiede;
b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:
a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2, con funzioni di giudice;
c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.
Art. 58
1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:
a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6;
b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4.
2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:
a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5;
b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4;
c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3;
a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;
b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.
Art. 59
1. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.
2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.
SEZIONE IICONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
Art. 60
1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma ed è composto da:
a) il primo presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) quattro componenti eletti dai magistrati militari;
d) un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Quest'ultimo componente non può esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né può esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.
2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.
3. L'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio sono promosse dal presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.
Art. 61
1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Art. 62
1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:
a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;
b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;
d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.
2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;
b) dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;
c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;
d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.
5. Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio se ne è richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.
Art. 63
1. Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni dei magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per uditore giudiziario militare formano le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e comunicate agli interessati.
Delle commissioni di concorso possono far parte anche magistrati componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro della difesa e dagli interessati entro trenta giorni, rispettivamente, dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette, approva o modifica la graduatoria.
Art. 64
1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi.
2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.
2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.
Art. 65
1. Il Consiglio della magistratura militare, per accertare l'efficienza e la regolarità dei servizi e per esigenze relative all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, dispone ispezioni negli Uffici giudiziari militari.
2. L'incarico ispettivo è conferito, di volta in volta, con durata determinata, a uno o più componenti del Consiglio. Esso è incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie presso l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.
3. Il magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa alle deliberazioni del Consiglio su illeciti disciplinari rilevati nell'ispezione.
4. Il Ministro della difesa può in ogni tempo disporre ispezioni negli uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina di ispettori.
Art. 66
1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;
b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 67
1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.
Art. 68
1. Per quanto concerne lo stato giuridico del componente non togato del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195. Il trattamento economico di tale componente è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Art. 69
1. All'elezione dei componenti di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c), che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.
2. Non sono eleggibili e non possono votare esclusivamente i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.
3. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera c) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte militare di appello e composto dai due magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, commi 1 e 2, più anziani in ruolo.
4. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
5. Le schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore.
6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
7. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.
8. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.
9. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.
Art. 70
1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal giorno dell'insediamento.
2. Il Consiglio scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
Art. 71
1. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un ufficio di segreteria il cui organico è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della difesa.
2. Presso l'ufficio di segreteria sono custoditi i documenti personali riguardanti i magistrati militari.
3. I magistrati militari componenti dell'ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio.
Art. 72
1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa.
SEZIONE IIIDISCIPLINA DEL CONCORSO IN MAGISTRATURA MILITARE
Art. 73
1. Alla magistratura militare si accede mediante concorso pubblico per titoli per la nomina a magistrato militare, al quale possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non hanno superato il quarantesimo anno di età, salve le elevazioni previste dall'ordinamento. Le modalità della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonché le modalità di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa, previa delibera del Consiglio della magistratura militare.
2. Entro due mesi dal termine di conclusione del concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, nel perdurare di vacanze organiche, il Ministro della difesa, su delibera del Consiglio della magistratura militare, provvede a bandire con decreto il successivo concorso pubblico per esami tra i soggetti di cui alle lettere h), i) e l), dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Con lo stesso decreto del Ministro della difesa sono individuati:
a) i punti a disposizione nella valutazione delle prove e i criteri di assegnazione da parte dei membri della commissione degli stessi punti, per ciascuna prova scritta e orale;
b) le ulteriori norme utili allo svolgimento del concorso.
Art. 74
1. Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma.
2. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed è composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facoltà di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresì, membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.
3. L'esame consiste:
a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto penale militare;
2) diritto penale;
3) diritto civile;
b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:
1) procedura penale e procedura penale militare;
2) diritto romano;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale.
4. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.
5. Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.
6. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.
7. La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.
8. A parità di voti sono preferiti nell'ordine seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
c) i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;
d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
e) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;
f) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;
h) i più anziani di età.
9. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.
10. Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.
Art. 75
1. I magistrati militari di cui all'articolo 74 sono destinati, con decreto ministeriale, agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non può essere inferiore a sei mesi.
2. Trascorso positivamente il periodo minimo di prova, il Consiglio della magistratura militare delibera in ordine alla nomina a magistrato militare e al conferimento delle funzioni giudiziarie militari, sulla base dei pareri formulati dai capi degli uffici dove i magistrati militari hanno prestato il tirocinio.
SEZIONE IVORDINAMENTO PENITENZIARIO MILITARE
Art. 76
1. Per gli stabilimenti militari di pena e per l'espiazione delle pene detentive militari, se non è espressamente o diversamente previsto dalle disposizioni del presente codice o da altre norme penali militari, si applicano le disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, sostituite, se necessario, le autorità competenti ordinarie con quelle militari.
Art. 77
1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce le norme interne di servizio per gli stabilimenti militari di pena.
2. Con il citato decreto, oltre alle modalità di trattamento e alla disciplina del personale detenuto, sono, in ogni caso, regolamentate le seguenti materie:
a) gli orari di apertura e chiusura degli stabilimenti militari di pena;
b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta;
c) le modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti;
d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
e) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto;
f) i tempi e le modalità particolari per i colloqui, la corrispondenza e le comunicazioni anche telefoniche;
g) le affissioni consentite e le relative modalità;
h) i giochi consentiti;
i) l'importo della retribuzione dovuta ai detenuti militari assegnati al lavoro.
3. Ferme restando le attribuzioni del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le materie non disciplinate dal citato decreto del Ministro della difesa o quelle che necessitano, per l'esecuzione, di specifiche direttive, sono demandate alla competenza di ciascun comandante degli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità indicate nello stesso decreto del Ministro della difesa.
Art. 78
1. Gli stabilimenti militari di pena si distinguono in:
a) carceri giudiziarie militari;
b) reclusori militari.
Art. 79
1. Per le visite dei parlamentari negli stabilimenti militari di pena si applicano le speciali disposizioni previste dal titolo III del libro II.
Art. 80
1. Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorità giudiziaria militare od ordinaria.
2. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 81
1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa.
2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
Art. 82
1. I reclusori militari sono istituiti per custodirvi i militari che espiano la pena della reclusione militare o, a loro richiesta, le pene detentive comuni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 79, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Gli ufficiali che non hanno perduto il grado per effetto della condanna scontano la pena della reclusione militare in locali diversi da quelli destinati agli altri militari.
Art. 83
1. Se la condanna pronunciata dal giudice militare a carico di militari detenuti in un carcere giudiziario militare importa la degradazione, il procuratore militare competente dà comunicazione della sentenza al Ministero della giustizia, perché venga indicato in quale stabilimento di pena il condannato deve essere tradotto.
2. Se la condanna che importa la degradazione è stata pronunciata da un giudice diverso da quello militare, il magistrato competente per l'esecuzione trasmette al comandante del carcere giudiziario militare, nel quale il condannato si trova detenuto, l'ordine di scarcerazione e quello di traduzione allo stabilimento al quale il condannato è assegnato.
3. Immediatamente prima di effettuare la traduzione allo stabilimento a cui il condannato è stato assegnato, il procuratore militare della Repubblica competente o, nel caso previsto dal comma 2, il magistrato competente per l'esecuzione, richiede all'autorità amministrativa militare competente l'esecuzione della degradazione.
Art. 84
1. Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione.
2. In ogni stabilimento militare di pena è istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio è affidato alle cure di un cappellano militare.
Art. 85
1. I detenuti militari in espiazione di pena sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
2. Ai detenuti militari compete una retribuzione nella misura stabilita dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Gli ufficiali e sottufficiali detenuti sono di norma adibiti a lavori d'ufficio o ad altri lavori per i quali hanno particolare attitudine.
4. All'eventuale indennizzo da corrispondersi ai militari detenuti nel caso di infortunio sul lavoro, si provvede in virtù delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti al momento del fatto.
Art. 86
1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena è istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.
2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune.
3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia è necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
TITOLO IVFORZE ARMATECAPO IDISPOSIZIONI COMUNISEZIONE IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 87
1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.
2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate, conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione, sono disciplinati dal codice e dal regolamento.
3. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale, secondo quanto previsto dal presente codice.
Art. 88
1. Lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare; è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace.
2. Le predisposizioni di mobilitazione, occorrenti ai fini di cui al comma 1, sono limitate al completamento dei comandi, enti e unità in vita.
Art. 89
1. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.
2. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.
3. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
4. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
Art. 90
1. La polizia militare è costituita dal complesso delle attività volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale e all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorità militare attinenti all'attività da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attività dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera a), sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e sono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, nonché nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
Art. 91
1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.
Art. 92
1. Le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri e fermo restando l'intervento prestato anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in occasione di calamità naturali di cui alla predetta legge e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale. (51)
2. Il contributo di cui al comma 1 è fornito per le seguenti attività:
a) consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
b) contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
c) ripristino della viabilità principale e secondaria;
d) pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare;
e) trasporti con mezzi militari;
f) campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
g) emissioni di dati meteorologici;
h) emissioni bollettini periodici relativi a rischio - valanghe;
i) rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
l) svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
m) rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
n) intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario;
o) interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia;
p) interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
q) demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Le Forze armate, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgono i compiti ulteriori previsti dalla legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 15 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 12 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
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AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".
Art. 92-bis
1. Nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate organizzano corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, nonché quelle di concorso alla protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" -, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
2. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d'autorità o d'ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all'idoneità all'attività sportiva agonistica e all'esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.
3. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
4. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All'attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
5. Con decreto del Ministro della difesa, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti:
a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l'ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande;
b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica;
c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall'Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte della cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
Art. 93
1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo articolo 18 e dall'articolo 19, della legge n. 128 del 2001.
Art. 94
1. Le Direzioni di amministrazione delle Forze armate:
a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, e la resa dei conti relativi;
b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa a esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate;
c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
d) eseguono le operazioni per la chiusura a pareggio delle contabilità speciali, relativamente a ciascun anno finanziario.
2. La Direzione di amministrazione interforze, con le attribuzioni e i compiti indicati nel comma 1, ha competenza sugli enti a carattere interforze ....
Art. 95
1. Le bande musicali delle Forze armate sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita delle rispettive istituzioni e a rappresentare le Forze armate di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale.
2. Su richiesta di enti o comitati, può essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità, nonché ad attività concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
3. Le bande musicali sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
a) del Comando militare della Capitale, quella dell'Esercito italiano;
b) del Comando marittimo Capitale, quella della Marina militare;
c) del Comando dell'Aeronautica militare di Roma, quella dell'Aeronautica militare;
d) del Comando della Legione allievi carabinieri di Roma, quella dell'Arma dei carabinieri
4 L'impiego delle bande è disposto rispettivamente da:
a) lo Stato maggiore dell'Esercito italiano;
b) lo Stato maggiore della Marina militare;
c) lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare;
d) il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Fermi i compiti di istituto e le funzioni di rappresentanza militare di Forza armata e compatibilmente con essi, le bande musicali svolgono attività artistica e culturale in tutto il territorio nazionale secondo una opportuna programmazione annuale dei concerti coordinata dallo Stato maggiore della difesa, in relazione anche alle richieste degli enti locali.
6. L'organizzazione strumentale e le modalità d'impiego delle bande musicali militari sono disciplinate nel regolamento.
SEZIONE IIBANDIERE E ONORIFICENZE
Art. 96
1. La bandiera della Repubblica è il simbolo della Patria.
2. La bandiera da combattimento affidata a una unità militare è, inoltre, il simbolo dell'onore dell'unità stessa nonché delle sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti, e va difesa fino all'estremo sacrificio.
3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.
4. Le modalità di uso ed esposizione delle bandiere militari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 22, sono disciplinate con determinazioni del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 97
1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
3.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.
Art. 98
1. La bandiera navale istituita per la Marina militare e per la Marina mercantile è conforme ai modelli indicati, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa e con quello delle infrastrutture e dei trasporti.
2. A ogni nave della Marina militare, escluse le unità ausiliarie e quelle di uso locale, all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnate una bandiera nazionale, che prende il nome di Bandiera di combattimento, e uno stendardo.
3. La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e, se le condizioni di tempo e di navigazione lo consiglino, allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica e nelle grandi solennità; lo stendardo, in combattimento, è posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando.
4. Le ulteriori disposizioni circa il confezionamento, la consegna, la custodia, il deposito e l'uso della bandiere di cui al comma 3 sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 99
1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
CAPO IIESERCITO ITALIANO
Art. 100
1. L'Esercito italiano costituisce la componente operativa terrestre della difesa militare dello Stato.
Art. 101
1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito.
Art. 102
1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Art. 103
1. L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio.
2. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
3. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.
Art. 104
1. L'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teuliè";
b) la Scuola lingue estere dell'Esercito;
c) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito;
d) gli altri Enti di formazione e specializzazione individuati dagli ordinamenti di Forza armata.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del comando, degli istituti, delle scuole, dei centri e degli enti di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a che "a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso".
Art. 105
1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità e veterinaria, e tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) il Policlinico militare di Roma;
f) il Centro militare di veterinaria.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Art. 106
1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.
Art. 107
1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Art. 108
1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle Armi e dei Corpi.
Art. 109
1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:
a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.
CAPO IIIMARINA MILITARESEZIONE IDISPOSIZIONI PER LA MARINA MILITARE
Art. 110
1. La Marina militare costituisce la componente operativa marittima della difesa militare dello Stato.
Art. 111
1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori.
1-bis. La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea
Art. 112
1. Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.
Art. 113
1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.
2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.
3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.
4. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.
4-bis.
L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare.
5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 114
1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione di cui all'articolo 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.
3. Ferma la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio, il servizio dei fari e del segnalamento marittimo provvede, altresì:
a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico acustico e radioelettrico;
b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;
c) al minuto mantenimento e all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.
4. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:
a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;
b) comandi di zona dei fari;
c) reggenze dei segnalamenti.
5. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:
a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito della propria competenza istituzionale;
b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;
c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.
6. In aggiunta al personale di cui al comma 5, all'ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito italiano compreso nel rispettivo ruolo organico.
7. Il regolamento disciplina il funzionamento del servizio dei fari e
del segnalamento marittimo
Art. 115
1. La Marina militare espleta:
a) il servizio di vigilanza, ai sensi all'articolo 2, lettera c), legge 31 dicembre 1982, n. 979, che in caso di necessità può integrare quello di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto. Il servizio è svolto in base alle direttive emanate d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa, sentite, se occorre, le altre amministrazioni interessate. La Marina militare provvede all'equipaggiamento e alla condotta dei mezzi;
b) la sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle relative norme, ai sensi degli articoli 23, legge 31 dicembre 1982, n. 979, e 12, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
2. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al comma 1, lettera a), conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono a carico del Ministero della difesa.
3. Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3 , del codice di procedura penale.
Art. 116
1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:
a) l'Accademia navale;
b) la Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare;
e) il Centro di selezione della Marina militare.
2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a che "a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) è soppressa".
Art. 117
1. L'Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.
2. Nel regolamento è disciplinato l'ordinamento dell'Istituto idrografico.
Art. 118
1. L'organizzazione della Marina militare è suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) Corpo sanitario militare marittimo;
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina è articolato nelle seguenti specialità:
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialità genio navale: ufficiali G.N.;
2) per la specialità armi navali: ufficiali A.N.;
3) per la specialità infrastrutture: ufficiali INFR.;
c) per il Corpo sanitario militare marittimo: ufficiali di Sanità;
d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.
37
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.
Art. 119
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali del Corpo di stato maggiore:
a) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
b) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, e assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli arsenali;
c) comandare le forze navali comunque costituite;
d) comandare i comandi marittimi, comandare i depositi e distaccamenti della Marina militare; comandare e dirigere gli istituti e le scuole della Marina militare; comandare le stazioni elicotteri/aeromobili e i gruppi di volo della Marina militare;
e) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali del Corpo del genio della marina, specialità armi navali, e amministrare il relativo materiale; dirigere a bordo ed eventualmente a terra i reparti, le componenti, le sezioni elicotteri e aeree della Marina militare; 37
f) dirigere a bordo e a terra i servizi delle comunicazioni;
g) dirigere il servizio idrografico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, e ogni altro servizio attinente alla nautica, e amministrarne il materiale;
h) dirigere e compiere gli studi per la preparazione bellica delle forze marittime;
i) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza;
l) adempiere gli incarichi di addetti per la Marina militare all'estero;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2017.
Art. 120
1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità genio navale: 37
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ..., nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; 37
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi ...; 37
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare...; 37
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza ... che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; 37
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; 37
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
1-bis. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali:
a) progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
d) dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti all'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
37
1-ter. Rientra nelle competenze del Corpo del genio della Marina, specialità infrastrutture:
a) progettare gli immobili o le infrastrutture dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
b) dirigere, seguire e controllare la costruzione o il mantenimento e il collaudo degli immobili e delle infrastrutture in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ovvero secondo le disposizioni dello Stato maggiore della Marina;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) dirigere le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare ovvero le articolazioni del settore infrastrutture in ambito interforze;
e) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare.
f) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
37
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c che al comma 1, lettera g), del presente articolo, le parole «, agli immobili e alle infrastrutture alla Marina militare» sono soppresse".
Ha inoltre disposto(con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.
Art. 121
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91
Art. 122
1. Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo:
a) il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo;
b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa;
c) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali;
e) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.
Art. 123
1. Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:
a) la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
1) il vettovagliamento;
2) il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
3) i combustibili e i lubrificanti;
4) gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
5) il coordinamento e il controllo dell'attività di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
6) le attività di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
7) attività di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
8) i collaudi, il controllo di qualità, la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali;
b) la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unità navali ed enti a terra;
c) l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;
d) il controllo interno di legittimità e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie;
e) l'attività di consulenza giuridica nei settori:
1) amministrativo;
2) disciplinare;
3) legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
4) normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata;
f) la gestione del contenzioso;
g) la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza;
h) l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa;
i) l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unità navali e presso gli enti a terra, nonché quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
Art. 124
1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina.
2.
I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.
3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 125
1. L'Aviazione <
organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare.
2. I reparti dell'Aviazione <
a) da personale dell'Aeronautica militare;
b) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli <
reparti;
c) da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano;
d) da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di <
3. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa.
4. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all'articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione <
Armi o Corpi.
5. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei <
di volo del personale dell'Aeronautica militare.
Art. 126
1. I reparti elicotteri, istituiti presso la Marina militare, integrano i servizi e l'efficacia dei relativi mezzi di impiego.
2. I reparti elicotteri della Marina militare sono organicamente inseriti nei comandi e nelle unità individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 127
1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonché per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.
3. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.
Art. 128
1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, è in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.
2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.
3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.
Art. 129
1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti Direzioni generali del Ministero della difesa.
2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.
3. In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.
Art. 130
1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <
preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo del genio della Marina, specialità armi navali.
All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma è compreso nei rispettivi organici. 37
2. Sono compiti dell'Istituto:
a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;
b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;
c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonché con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività;
d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.
4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 131
1. La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare.
2. La Direzione di amministrazione di cui al comma 1, svolge le competenze di cui all'articolo 94.
3. Per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi.
4. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, ai sensi dell'articolo 94.
Art. 131-bis
1. L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.
2.
Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
SEZIONE IICORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Art. 132
1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:
a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;
b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;
c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) assicurare la difesa dello Stato mediante:
1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;
2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;
3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;
4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega dei Comandi marittimi;
5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;
6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;
b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:
1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;
2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;
3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;
4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere;
c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;
d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.
3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi marittimi competenti per territorio.
Art. 133
1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è nominato tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto con il grado di ammiraglio ispettore, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1078, senza determinare vacanza organica nel grado inferiore. Rimane in carica per almeno due anni e, ove raggiunto dal limite di età, è richiamato in servizio d'autorità fino al termine del mandato.
3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, nella qualità di Capo di corpo, dipende dal Capo di stato maggiore della Marina militare per gli aspetti tecnico-militari attinenti al Corpo.
Art. 134
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera:
a) esercita le competenze relative alle materie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per cui la legge e altre disposizioni normative prevedono la diretta attribuzione allo stesso;
b) svolge, in regime di avvalimento, le attività a esso conferite nei settori riconducibili al competente Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, attraverso le proprie articolazioni periferiche:
a) svolge la funzione generale di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;
b) ferme restando le attribuzioni in materia di coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è competente per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del codice della navigazione, di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione, della legge 28 dicembre 1989, n. 422 e delle altre leggi speciali.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita ulteriori funzioni relativamente alle seguenti materie:
a) comando dei porti ed esercizio delle funzioni di Autorità di sicurezza in materia di prevenzione da minacce, ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
b) polizia nei porti e in corso di navigazione;
c) sicurezza generale nei porti e nelle relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del codice della navigazione e, nei termini previsti dall'articolo 82 del predetto codice, sulle navi in porto e in corso di navigazione nel mare territoriale;
d) polizia marittima;
e) demanio marittimo ed esercizio dei relativi poteri di polizia amministrativa;
f) personale marittimo;
g) regime amministrativo della nave;
h) diporto nautico;
i) soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;
l) autorità portuale nei porti in cui non è istituita un'Autorità portuale;
m) servizi tecnico - nautici;
n) sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo di navi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi;
o) attività ispettiva in funzione di Port State Control Flag State, rispettivamente ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 106/2001/CE e successive modifiche;
p) indagini e inchieste sui sinistri marittimi al fine di individuarne cause, circostanze e responsabilità in linea con la previsione del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, nonché ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
q) responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamenti da combustibile delle navi;
r) altre materie previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali che demandano al Corpo specifiche funzioni.
Art. 135
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;
b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;
c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
d) esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;
e) ai sensi dell'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;
f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.
Art. 136
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima.
2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:
a) direzione, vigilanza e controllo sulla filiera della pesca, ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) attività amministrativa in materia di pesca marittima sulla base di direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
c) in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, centro di controllo nazionale della pesca, sulla base degli indirizzi concertati con le Regioni e in aderenza ai principi generali di cui all'articolo 118 della Costituzione;
d) vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle norme relative alle provvidenze in materia di pesca previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
e) verifica della corretta applicazione delle norme sul commercio di prodotti ittici e biologici marini;
f) partecipazione, mediante personale specializzato, alle attività di verifica sull'esatto adempimento della normativa comunitaria in materia di pesca, in base alla pianificazione, e alle discendenti fasi operative, disposte dai competenti organi comunitari.
Art. 137
1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera svolge, nell'ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 1235 del codice della navigazione e da altre leggi speciali, nonché ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, le sottoelencate funzioni, riconducibili nelle più generali competenze di altri ministeri:
a) esercita l'attività di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della struttura permanente presso il Dipartimento della protezione civile, la necessaria collaborazione operativa per la pianificazione e la gestione delle emergenze in mare; 51
c) concorre nell'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, nei termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) concorre nell'attività di contrasto all'immigrazione illegale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 2002, n. 189;
e) concorre alla vigilanza finalizzata all'individuazione e alla salvaguardia dei beni del patrimonio storico, artistico e archeologico, con particolare riguardo ai reperti archeologici sommersi;
f) attua le competenze a esso demandate in materia di disciplina del collocamento della gente di mare.
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AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera h che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto".
Art. 138
1. L'esercizio a livello centrale e periferico, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, delle competenze di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137, avviene mediante le proprie risorse umane e strumentali.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto è soggetto alle misure organizzative e funzionali adottate ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n. 14, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
CAPO IVAERONAUTICA MILITARE
Art. 139
1. L'Aeronautica militare, quale complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici, costituisce la componente operativa aerea della difesa militare dello Stato.
Art. 140
1. L'Ispettorato per la sicurezza del volo dipende direttamente dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e coordina l'investigazione, al fine della prevenzione, sulle cause degli incidenti di volo degli aeromobili di cui all'articolo 748 del codice della navigazione.
2. L'Ispettorato è articolato in uffici, le cui competenze sono stabilite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 141
1. L'ispettore dell'Aviazione per la Marina militare, ufficiale generale del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, sovrintende, per conto dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare, alle attività tecniche e logistiche dei reparti di aviazione antisommergibile di cui all'articolo 125 e del relativo addestramento tecnico professionale.
2. Le attribuzioni dell'Ispettore dell'Aviazione per la Marina militare sono definite con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 142
1. Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinchè gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.
1-bis. Il Comandante della squadra aerea è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. L'articolazione del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 143
1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì, le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.
Art. 144
1. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali.
2. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 145
1. Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.
2. L'articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 146
1. Il Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, retto da un generale di squadra e posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di reclutamento, selezione, formazione, qualificazione specialistica basica del personale dell'Aeronautica militare appartenente a tutte le categorie, nonché l'addestramento iniziale al volo del personale navigante anche di altre Forze armate o di polizia, finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare.
2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l'Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari ... dell'Aeronautica militare;
f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
Art. 147
1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi:
a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialità;
b) Corpo del genio aeronautico;
c) Corpo di commissariato aeronautico;
d) Corpo sanitario aeronautico.
2. Gli articoli 148, 149 e 150 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b), c) e d).
Art. 148
1. Il Corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare;
b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare;
c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile.
2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza;
b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare;
c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
Art. 149
1. Il Corpo di commissariato aeronautico:
a) esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari;
b) svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti.
2. Il Corpo di commissariato aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare;
b) di magazzini e stabilimenti vari.
Art. 150
1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici dell'Aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:
a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;
c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.
2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) degli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;
b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;
c) di magazzini e stabilimenti vari.
3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.
Art. 151
1. I reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo, in:
a) squadriglia, unità organica fondamentale;
b) gruppo;
c) stormo;
d) brigata aerea;
e) divisione aerea;
f) squadra aerea.
2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
Art. 152
1. L'aviazione antisommergibile è costituita dal complesso degli aerei e degli equipaggi, dei mezzi e del personale tecnico a terra, specificamente destinati a condurre azioni aeree nella lotta contro i sommergibili.
2. I comandanti dei gruppi e delle squadriglie <
sono ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica. Il pilotaggio di ciascun aereo è affidato a ufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica e a ufficiali di Marina piloti; le funzioni di primo pilota e il comando dell'aereo sono affidati al più elevato in grado o più anziano di detti ufficiali.
Art. 153
1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonché all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte delle altre Forze armate di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.
2. All'Aeronautica militare competono, inoltre:
a) la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività militari che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate;
b) il rilascio dei brevetti militari di pilota o pilota osservatore di elicottero e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché, ricorrendone le circostanze, il ritiro dei brevetti o la sospensione temporanea dall'attività di volo dei titolari degli stessi.
Art. 154
1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze dell'Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa dell'Aeronautica militare e assolve i seguenti compiti:
a) assicura il finanziamento degli enti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali e la resa dei relativi conti;
b) svolge le funzioni di natura giuridico amministrativa devolute in relazione all'ordinamento di Forza armata;
c) esercita l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti sia in sede ispettiva sia in sede di revisione degli atti di gestione anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.
CAPO VARMA DEI CARABINIERISEZIONE ICOMPITI E ATTRIBUZIONI
Art. 155
1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferite dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).
Art. 156
1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all'articolo 88;
b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso è definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) partecipa alle operazioni militari all'estero.
2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma dei carabinieri:
a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;
b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.
3. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.
4. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri:
a) concorre alla tutela del bene della collettività nazionale in casi di pubbliche calamità;
b) fornisce all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.
Art. 157
1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 91, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
Art. 158
1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 159
1. L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155:
a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumità e della tutela della proprietà, ai sensi della legislazione vigente;
b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 160
1. L'Arma dei carabinieri provvede, altresì:
a) ai servizi presso la Presidenza della Repubblica;
b) alle scorte d'onore;
c) ai servizi presso gli uffici giudiziari.
Art. 161
1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a) funzioni di polizia giudiziaria;
b) funzioni di sicurezza pubblica.
1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato
Art. 161-bis
1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento
Art. 161-ter
1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento.
SEZIONE IIORDINAMENTO
Art. 162
1. L'Arma dei carabinieri dipende:
a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:
a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;
b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.
3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità , fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.
Art. 163
1. Il Comandante generale è componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento:
a) del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Art. 164
1. Il Comandante generale è organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri e sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) individua i reparti e il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti connessi con le funzioni di polizia militare e la partecipazione a operazioni militari in Italia e all'estero, e ne assicura la disponibilità, nonché l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dal codice, ed è responsabile del relativo addestramento e approntamento;
b) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
c) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalità attuative della mobilitazione e l'entità delle relative scorte;
d) concorda con la Direzione generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale della difesa;
e) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilità quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attività addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
f) è responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unità e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
g) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;
h) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.
2. Il Comandante generale:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 177, determina l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalità di funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;
b) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;
c) approva i programmi e impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento e il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;
d) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Comandante generale, nel settore tecnico-logistico:
a) determina le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco, le dotazioni e le scorte, la regolamentazione tecnica;
b) sentito, su iniziativa del Capo di stato maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, determina:
1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.
4. Allo scopo di assicurare efficienza, economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, il Comandante generale adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico e amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto e al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
5. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche e amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante generale, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, è autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.
Art. 165
1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:
a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;
b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.
2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.
3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.
4. Il Comandante generale esprime in maniera motivata il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.
5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.
Art. 166
1. Il Comandante generale svolge le funzioni di capo ente programmatore, di direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale.
2. Il Comandante generale propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di stato maggiore della difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo.
3. Il Comandante generale provvede, quale direttore generale titolare di centro di responsabilità amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri, esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile, e definendo i limiti di valore delle spese che gli ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare.
4. Il Comandante generale si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione di cui all'articolo 171.
Art. 167
1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
Art. 168
1. Il Vice comandante generale è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Rimane in carica con mandato della durata di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata di cui al comma 1 e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.
Art. 169
1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in:
a) Comando generale;
b) organizzazione addestrativa;
c) organizzazione territoriale;
c-bis) organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
d) organizzazione mobile e speciale;
e) reparti per esigenze specifiche.
Art. 170
1. Il Comando generale è la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attività dell'Arma. In particolare:
a) assicura l'analisi dei fenomeni criminosi e il raccordo delle attività operative condotte dai reparti dell'Arma;
b) mantiene, per tutto ciò che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonché, nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.
Art. 171
1. La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e ha competenza territoriale nazionale per gli enti dipendenti dal medesimo Comando generale.
Art. 172
1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende:
a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri;
c) la Scuola ufficiali;
d) la Scuola marescialli;
e) la Scuola brigadieri;
f) le scuole carabinieri;
g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
Art. 173
1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonché assicurano la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.
Art. 174
1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
Art. 174-bis
1. L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.
2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità.
2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 175
1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:
a) il Reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;
e) le unità paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell'Arma dei carabinieri;
h) le unità presso dicasteri vari.
2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
Art. 176
1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito dall'articolo 90, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.
Art. 177
1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
Art. 178
1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali, esclusi gli ufficiali generali, degli ispettori e dei sovrintendenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
3. Gli appuntati, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, in base alle qualifiche di polizia giudiziaria loro attribuite, adempiono verso l'autorità giudiziaria agli obblighi di legge che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Art. 179
1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Art. 179-bis
1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.
2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.
Art. 180
1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell'Arma dei carabinieri con le altre autorità militari e civili.
2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri;
b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.
TITOLO VSANITÀ MILITARECAPO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 181
1.
Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanità militare" provvede:
a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;
b) all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
Art. 182
1. Sono di competenza della Sanità militare le funzioni amministrative concernenti:
a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attività indicate nell'articolo 181;
c) le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attività di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità.
3. La Sanità militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, nonché della sanità pubblica veterinaria, compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.
Art. 183
1. Per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale.
2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma l.
3. Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.
4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici.
5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate:
a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia;
b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
Art. 184
1. La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono individuati nel regolamento, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dall'art. 3, comma 2, 1° periodo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 185
1. Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. 67
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attività detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.
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AGGIORNAMENTO (67)
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nel comma 1 del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..
Art. 186
1. Le disposizioni sancite dal decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, si applicano alle Forze armate, nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.
2. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare di cui al comma 1, sono valutati dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
Art. 187
1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanità militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate.
1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa.
CAPO IIORGANIZZAZIONESEZIONE IORGANI DELLA SANITÀ MILITARE
Art. 188
1. Sono organi centrali della Sanità militare:
a) La struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa;
b) il Collegio medico-legale;
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.
Art. 189
1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
2. Il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.
3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.
7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate , i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9.
8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.
9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.
9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.
10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attività. 11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa ...;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.
b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.
medico-legale
Art. 190
1. Il collegio medico-legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.
3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:
a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.
Art. 191
1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2.
Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.
4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.
4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.
Art. 192
1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <
sanitari previsti dall'articolo 198.
2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
Art. 193
1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all'articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:
a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;
b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896;
c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;
d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930;
e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.
4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.
5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.
5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Art. 194
01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.
1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.
2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.
3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Art. 195
1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.
Art. 195-bis
1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:
a) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici;
c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.
2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco.
3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.
Art. 195-ter
1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.
2. La Commissione sanitaria d'appello è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.
3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis.
4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.
5. Allorchè esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, è integrata da un medico designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione.
7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza.
SEZIONE IICOMPONENTI AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Art. 196
1. L'Associazione italiana della Croce rossa in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:
a) contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;
b) disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.
2. Dichiarato lo stato di guerra o di grave crisi internazionale:
a) l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministro della difesa, tenuto conto della competenza degli organi del Servizio sanitario nazionale;
b) le autorità di vertice dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate continuano a dipendere direttamente dal presidente nazionale, il quale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.
Art. 197
1. In conformità alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali:
a) il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato;
b) l'Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.
2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.
3. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate . . . .
4. L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento.
5.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20.
CAPO IIIATTRIBUZIONI E SERVIZISEZIONE IATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI MEDICHE INTERFORZE
Art. 198
1. La Commissione di cui all'articolo 193 territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dell'avente diritto, effettua la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.
1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.
2. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
3. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
4. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale risultano le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente e il voto consultivo del medico specialista.
5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
6. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso, da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore prosecuzione del procedimento; il presidente impartisce le necessarie disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in modo da limitarne la conoscibilità.
7. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
8. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
9. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la commissione redige processo verbale e restituisce gli atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
10. Il presidente della commissione, in caso di comprovato e permanente impedimento fisico del dipendente, può disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.
SEZIONE IISERVIZI MEDICO LEGALI
Art. 199
1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.
2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.
Art. 200
1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:
a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;
b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;
c) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
d) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;
e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata;
f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;
g) per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
i) per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;
l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;
m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;
n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.
2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare competente per territorio.
Art. 201
1. Le visite medico legali di cui all'articolo 200 possono essere praticate:
a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;
b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;
c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purché provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;
d) presso gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.
2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.
3. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.
4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
SEZIONE IIISERVIZI IN MATERIA DI DIPENDENZE
Art. 202
1. Il Ministero della difesa promuove:
a) corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi;
b) sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia;
c) seminari sul disadattamento giovanile, sulle tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti, da svolgersi periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa:
a) organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche, tabacco e sostanze dopanti, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che è svolta nei confronti dei giovani arruolati e dei militari di leva, in caso di ripristino della stessa;
b) dà informazioni complessive sul fenomeno criminoso del traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dopanti; tali informazioni sono attuate anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici al personale militare, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
Art. 203
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti.
2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se è individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.
Art. 204
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze, alcoldipendenze e contrasto dell'uso di sostanze dopanti, sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, alcoldipendenza e uso di sostanze dopanti, rilevati nell'ambito militare, sono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della salute e dell'interno.
SEZIONE IVALTRI SERVIZI
Art. 205
1. Le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili.
3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute.
5. Il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti.
6. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.
Art. 206
1. Gli organi della Sanità militare collaborano, nell'ambito dell'attività di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con:
a) il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
b) il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 206-bis
1. La Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività. 100
2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.
3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.
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AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio - 20 febbraio 2023, n. 25 (in G.U. 1ª s.s. 22/02/2023, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa".
Art. 207
1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalle Forze armate al proprio personale in attività di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano:
a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo;
b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtù del presente articolo.
CAPO IVPERSONALE ADDETTO ALLA SANITÀ MILITARESEZIONE IPERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO MILITARE
Art. 208
1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.
Art. 209
1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le più spiccate virtù militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale.
2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanità militare o presso ospedali militari.
3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, lo Stato maggiore della difesa indica, con propria direttiva, le modalità e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle più attuali tematiche del movimento scientifico sanitario.
4. È vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualità di medici militari, quando le visite:
a) non sono previste da disposizioni di legge;
b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200;
c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti.
5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.
Art. 210
1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. 102
1.1. Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10.
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AGGIORNAMENTO (102)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 18 maggio 2023, n. 98, (in G.U. 1a s.s. 24/05/2023, n. 21), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale".
SEZIONE IIESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 211
1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
Art. 212
1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
2. Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.
3. Al personale infermieristico è attribuita la diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.
3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.
Art. 213
1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza:
a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
TITOLO VIISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONECAPO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 214
1. Il presente titolo disciplina:
a) le scuole militari;
b) gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate;
c) gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate;
d) le scuole carabinieri;
e) le scuole allievi operai.
2. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.
Art. 215
1. Le disposizioni relative alle sedi all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:
a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;
b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza.
1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente
Art. 216
1. Gli enti e istituti militari di istruzione a carattere interforze e di Forza armata non disciplinati dal presente titolo e deputati all'aggiornamento, alla specializzazione, alla qualificazione e al ricondizionamento del personale militare sono individuati nel regolamento.
Art. 217
1. La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari, può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.
2. Allo scopo di incentivare lo studio, l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina militare, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà, di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.
CAPO IISCUOLE MILITARI
Art. 218
1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attività a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attività a essa connesse.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:
a) Scuola militare <
b) Scuola navale militare <
c) Scuola militare <
d) Scuola militare aeronautica <
3.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
Art. 219
1. I corsi di studio seguiti presso le scuole militari sono stabiliti ai sensi dell'articolo 786.
Art. 220
1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.
CAPO IIIISTITUTI DI FORMAZIONESEZIONE IACCADEMIE MILITARI
Art. 221
1. Le accademie militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi ufficiali l'accesso ai ruoli normali degli ufficiali in servizio permanente.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti accademie militari:
a) Accademia militare dell'Esercito italiano;
b) Accademia navale;
c) Accademia aeronautica;
d) Accademia dell'Arma dei carabinieri.
3. L'Accademia navale e l'Accademia aeronautica si occupano anche del completamento della formazione iniziale degli ufficiali dei vari ruoli, costituendo a tale scopo istituti militari di istruzione superiore di cui alla sezione II del presente capo.
Art. 222
1. I corsi di studio seguiti presso le accademie militari sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719.
2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
Art. 223
1. L'ammissione degli allievi ufficiali presso le accademie militari si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e II.
SEZIONE IIISTITUTI MILITARI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER UFFICIALI
Art. 224
1. Gli istituti militari di istruzione superiore per gli ufficiali perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti scopi:
a) il completamento della formazione iniziale degli ufficiali, in base a quanto disposto dal libro IV, titolo III, capo II, e dal libro IV, titolo III, capo I del regolamento;
b) la formazione superiore degli ufficiali, anche in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale e internazionale, definita dal libro IV, titolo III, capo IV, e dal libro IV, titolo III, capo II del regolamento.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate ai seguenti istituti militari di istruzione superiore:
a) Istituto alti studi della difesa;
b) Istituto superiore di Stato maggiore interforze;
c) Istituto di studi militari marittimi;
d) Istituto di scienze militari aeronautiche;
e) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito italiano;
f) Scuola ufficiali carabinieri.
Art. 225
1. I corsi di studio seguiti presso gli istituti militari di cui all'articolo 224 sono definiti in base a quanto disposto dall'articolo 719.
2. Per le materie militari e professionali non rientranti negli ordinamenti didattici, definiti ai sensi del comma 1, e per gli altri corsi di carattere non universitario o postuniversitario, l'ordine degli studi e i programmi sono stabiliti in base a quanto disposto nel libro IV, titolo III, capi I e II del regolamento.
SEZIONE IIIALTRE SCUOLE
Art. 226
1. Le scuole sottufficiali sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di consentire agli allievi l'accesso ai ruoli dei sottufficiali ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole per sottufficiali:
a) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
b) Scuole sottufficiali della Marina militare;
c) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) Scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri;
f) Scuola brigadieri dell'Arma dei carabinieri.
Art. 227
1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento.
2. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.
Art. 228
1. Le scuole carabinieri hanno lo scopo di consentire agli allievi l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo III, capo X del presente codice.
2. I corsi di studio seguiti presso le scuole carabinieri sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. L'ammissione degli allievi alle scuole carabinieri si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo VIII del presente codice.
Art. 229
1. Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite, con decreto del Ministro per la difesa, scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate. Con lo stesso decreto istitutivo sono, altresì, stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonché, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i programmi dei corsi.
2. Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali. Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.
3. Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento od officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o a un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.
LIBRO SECONDOBENITITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 230
1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:
a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;
b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e aeromobili militari;
c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) per le invenzioni militari;
d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.
2. Per i beni culturali, come definiti dall'articolo 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, in uso al Ministero della difesa, resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e, segnatamente, le regole in tema di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 e le regole e relative deroghe in ordine agli obblighi di versamento di documenti all'Archivio di Stato di cui all'articolo 41. Restano ferme le specifiche competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio culturale subacqueo, previste dalla legge 23 ottobre 2009, n. 157.
3. Il presente libro detta le disposizioni specifiche per i beni della Difesa, ulteriori rispetto a quelle recate dai codici menzionati nel presente articolo. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e relative leggi di ratifica.
Art. 231
1. Appartengono al demanio militare del Ministero della difesa le opere destinate alla difesa nazionale.
2. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.
3. Appartengono al demanio culturale gli immobili in consegna al Ministero della difesa, non rientranti nel demanio militare di cui al comma 1, riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte di musei, pinacoteche, archivi, biblioteche a esso assegnati.
4. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, a ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio per il personale militare realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.
Art. 232
1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Ministero della difesa, se a esso assegnati in uso, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra e comunque militari, gli edifici destinati a sede di pubblici uffici con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Difesa.
Art. 233
1. Ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico - operative dell'Arma dei carabinieri;
b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo;
c) aeroporti ed eliporti;
d) basi navali;
e) caserme;
f) stabilimenti e arsenali;
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
i) comandi di unità operative e di supporto logistico;
l) basi missilistiche;
m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo;
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea;
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
p) poligoni e strutture di addestramento;
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale;
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.
1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.
1-ter). Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Art. 234
1. I beni della Difesa sono descritti in appositi registri di consistenza o inventari.
2. L'inventario dei beni di demanio pubblico della Difesa è eseguito a cura del Ministero della difesa e consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri dell'amministrazione.
3. L'originale dell'inventario è conservato dalle amministrazioni centrali militari e gli estratti dalle rispettive direzioni territoriali o uffici dipendenti.
Art. 235
1. Il segreto su atti, documenti, notizie, attività e beni militari è disciplinato dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, 12 giugno 2009, n. 7 e 12 giugno 2009, n. 8.
TITOLO IISINGOLE CATEGORIE DI BENI MILITARICAPO IOPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA
Art. 236
1. Rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e costituiscono demanio militare le opere permanenti di protezione antiaerea.
CAPO IISTRADE MILITARI, VEICOLI E PATENTI MILITARI, ESIGENZE MILITARI IN RELAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Art. 237
1. Sono strade militari quelle destinate esclusivamente al traffico militare.
2. Ente proprietario è considerato il comando interregionale.
3. La classifica delle strade militari è fatta con decreto del Ministro della difesa. L'elenco delle strade militari, redatto a cura del Ministero della difesa, non è pubblico.
4. Alle strade di esclusivo uso militare non si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il nuovo codice della strada.
5. Il Comandante interregionale, in relazione alle strade militari di cui è proprietario il comando interregionale a cui è preposto:
a) può destinare le strade militari all'uso pubblico con provvedimento generale, ovvero all'uso privato con provvedimento particolare;
b) adotta i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
c) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade militari o su tratti di esse;
d) può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;
f) rilascia l'autorizzazione alla circolazione per i trasporti e i veicoli eccezionali come definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 alle condizioni di cui al citato articolo 10;
g) rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) impartisce le direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
6. Contro i provvedimenti emessi dal comandante interregionale è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
7. L'impianto su strade militari e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa.
8. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade militari aperte al pubblico transito provvede l'amministrazione militare con il contributo dei comuni attraversati dalle strade medesime, da fissare mediante speciali convenzioni. L'obbligo del contributo cessa ogni qual volta, per esigenze della Difesa, è vietato il transito pubblico sulla strada militare, e risorge cessato il divieto. L'obbligo del contributo dei comuni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data del decreto ministeriale di classificazione di cui al comma 3, in modo che rimanga sempre un periodo di almeno sei mesi fra la data del decreto e l'inizio della manutenzione.
9. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, secondo le disposizioni all'uopo dettate dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
10. Fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, altresì, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
11. Ai veicoli e conducenti delle Forze armate si applicano gli articoli 138 e 142, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Ai convogli militari e colonne di truppe su strada si applicano gli articoli 163 e 192, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
13. Per quanto non disposto nel presente articolo, alle strade militari aperte al traffico civile, ai veicoli e conducenti delle Forze armate, ai convogli militari e simili su strada si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.
CAPO IIIPORTI E AEROPORTI MILITARI, NAVI E AEROMOBILI MILITARISEZIONE IPORTI E AEROPORTI MILITARI
Art. 238
1. I porti, o le specifiche aree portuali, destinati unicamente o principalmente alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato appartengono ai porti di prima categoria.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle analoghe disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale, il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla prima categoria; con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi.
3. Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti e ai relativi impianti è realizzata d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilità al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile. Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero della difesa.
3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, per gli aeroporti militari resta ferma la disciplina all'uopo prevista nel codice della navigazione, e le relative disposizioni tecniche di attuazione.
SEZIONE IINAVI MILITARI E NAVI DA GUERRA REGISTRO DELLE NAVI GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE
Art. 239
1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare , classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.
2. Per "nave da guerra" si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.
3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.
Art. 240
1. Le navi, secondo le loro condizioni nei riguardi degli effettivi del personale e dell'efficienza del materiale, si distinguono nel modo seguente:
a) navi armate;
b) navi in disponibilità.
Art. 241
1. La costituzione delle Forze navali armate e del naviglio in disponibilità, l'assegnazione ai servizi costieri e al naviglio sussidiario, è stabilita dal Capo di stato maggiore della Marina militare.
Art. 242
1. Sono radiate dai ruoli del naviglio militare, le unità che, iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, a giudizio del Ministro della difesa, sentito il parere del Capo di stato maggiore della Marina militare, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici.
Art. 243
1. Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
2. I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo Stato maggiore della Marina militare che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi di istituto.
3. Con il regolamento, sul quale su tale parte è acquisito il concerto dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo e regolati i rapporti che ne derivano; è anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.
Art. 244
1. Il Ministero della difesa cura la tenuta del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel registro è iscritto il naviglio delle amministrazioni dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è a ordinamento militare.
3. Le unità e i mezzi navali, iscritti nel registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.
4. Le norme di attuazione sono contenute nel regolamento.
Art. 245
1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entità dell'incendio e dell'andamento delle operazioni.
2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
SEZIONE IIIAEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DELLE FORZE ARMATE
Art. 246
1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato <
pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.
Art. 247
1.. . .
Le Forze armate italiane sono autorizzate a impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale.
2. L'impiego degli APR avviene nell'ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni stabilite nell'apposito documento tecnico-operativo adottato dall'Aeronautica militare, sentita la Forza armata che impiega gli APR, e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di concerto con l'Ente nazionale di assistenza al volo, per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo.
3. Le limitazioni di cui al comma 2, riguardanti i profili di missione, le procedure operative, le aree di lavoro e gli equipaggiamenti, sono stabilite nel rispetto dei principi della sicurezza del volo.
4. Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2.
Art. 248
1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, è affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalità per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.
Art. 248-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
CAPO IVRIFUGI ALPINI
Art. 249
1. I rifugi alpini, già appartenenti a cittadini, a società e a enti ex nemici, devoluti al demanio dello Stato in virtù dell'articolo 1 del regio decreto 10 aprile 1921, n. 470, restano assegnati al Ministero della difesa, che può concederli in esercizio a cittadini italiani e a società ed enti nazionali. Le concessioni di esercizio sono accordate previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali per i rifugi alpini sottoposti a tutela o ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i rifugi alpini ubicati in fondi e boschi appartenenti al demanio forestale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, in ordine al trasferimento di rifugi alpini alla Provincia autonoma di Bolzano e al loro utilizzo per esigenze addestrative - operative del Ministero della difesa.
2. Dei rifugi alpini di proprietà privata può essere disposta l'espropriazione dall'autorità militare, secondo le norme per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione delle opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
CAPO VCAMPI DI TIRO A SEGNO
Art. 250
1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.
Art. 251
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i ... Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.
CAPO VIZONE MONUMENTALI DI GUERRA, PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, SEPOLCRETI DI GUERRASEZIONE IZONE MONUMENTALI DI GUERRA
Art. 252
1. Istituite ai sensi dell'abrogato regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i figli che per la sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915- 1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate a immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali e costituiscono demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
a) Monte Pasubio;
b) Monte Grappa;
c) Monte Sabotino;
d) Monte San Michele.
2. Sono altresì zone monumentali di guerra e demanio culturale gestito dal Ministero della difesa:
a) la zona di Castel Dante in Rovereto;
b) la zona di Monte Cengio;
c) la zona di Monte Ortigara;
d) la zona Punta Serauta della Marmolada, sita nel comune di Rocca Pietore (Belluno).
Art. 253
1. Le zone monumentali di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 252 sono così delimitate:
a) Pasubio: sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palom e il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima. Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palom;
b) Grappa: sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina e il rifugio del Club alpino. Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa;
c) Sabotino: sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato a ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) a est. Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Ver-holje-Sabotino;
d) San Michele: sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 e il monumentino commemorativo della Brigata <
rotabile Peteano - San Michele - San Martino.
2. La delimitazione delle zone di cui al comma 2 dell'articolo 252 è effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 254
1. Le zone monumentali di cui alla presente sezione sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, che provvede alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti e alla manutenzione delle strade d'accesso.
2. Il Ministero della difesa - Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa provvede a far erigere e a mantenere stele romane nelle località del fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non è stato collocato un particolare ricordo.
SEZIONE IIPATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 255
1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.
Art. 256
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 257
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 258
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 259
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 260
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 261
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 262
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 263
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
Art. 264
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
SEZIONE IIISEPOLCRETI DI GUERRA ITALIANI
Art. 265
1. I sepolcreti di guerra sono comprensivi di cimiteri, ossari e sacrari di guerra.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla sezione IV del presente capo o da accordi internazionali, i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.
Art. 266
1. Il capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, nel presente capo denominato <
dipendenza del Ministro della difesa.
2. Al Ministro della difesa compete la nomina del capo dell'Ufficio e la vigilanza su di esso, l'organizzazione dell'Ufficio, e la decisione in caso di dissenso tra il capo dell'Ufficio e le altre amministrazioni con le quali questi debba prendere accordi per l'espletamento delle sue funzioni.
3. Le indennità dovute al capo dell'Ufficio sono stabilite con il decreto di nomina.
4. Alle dipendenze del capo dell'Ufficio opera l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa.
Art. 267
1. Il capo dell'Ufficio è competente in ordine a:
a) la sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti nel territorio dello Stato italiano, nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;
b) gli accordi anche direttamente con i rappresentanti dei governi interessati per la sistemazione di caduti ex nemici e alleati in Italia e dei caduti italiani tumulati all'estero, in conformità alle disposizioni dei Trattati di pace;
c) gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero;
d) la conservazione delle zone monumentali di guerra, la raccolta di documentazioni e cimeli, la diffusione di notizie sui caduti e sulle vicende belliche, l'organizzazione delle visite e dell'assistenza religiosa ai sepolcreti di guerra.
2. Il capo dell'Ufficio è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;
b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati è accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
e) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.
3. Il capo dell'Ufficio provvede inoltre a:
a) la sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra;
b) la sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle Forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-1945, ove non vi hanno provveduto direttamente i rispettivi Stati e salva la competenza, per quanto riguarda l'impianto e la manutenzione di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano durante la seconda guerra mondiale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) alla sistemazione delle salme dei militari degli eserciti nemici caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929, ratificata dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.
4. Alle sistemazioni di cui al comma 2 e di cui al comma 3, lettera b) si farà luogo se e in quanto i congiunti non vi hanno provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il capo dell'Ufficio può mettere a loro disposizione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra dello Stato italiano sono compilati, di regola, a cura dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa.
Art. 268
1. Il capo dell'Ufficio può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.
2. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani è di regola affidata dal capo dell'Ufficio, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, a organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente possono essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al capo dell'Ufficio di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.
4. Agli atti e ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo è applicato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.
Art. 269
1. Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 267 nei cimiteri comunali può essere affidato, dal capo dell'Ufficio ovvero dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari impartite di intesa, ove occorra, con il Ministero dell'interno.
2. In tal caso i Comuni hanno diritto al rimborso delle spese.
Art. 270
1. Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, va acquisito il parere preventivo del Ministero per i beni e le attività culturali se si tratta di zone che, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno interesse artistico o archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.
2. All'eventuale espropriazione si applica l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Se necessario, il decreto ministeriale che dichiara la pubblica utilità dichiara altresì l'indifferibilità e urgenza ai fini dell'articolo 22-bis del citato testo unico.
Art. 271
1. I sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, ove possibile, a cura del capo dell'Ufficio mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.
2. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato su sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.
3. Le salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria, e i comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non sono definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.
4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.
Art. 272
1. Le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall'abrogata legge 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate a cura del capo dell'Ufficio possono essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati.
Art. 273
1. È in facoltà del capo dell'Ufficio abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilità di uno stabile assetto.
2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in località opportunamente prescelte.
Art. 274
1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie, relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Art. 275
1. Sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, e sono soggetti alla disciplina prevista nella presente sezione:
a) il Sacrario di Monte Zurrone (Roccaraso);
b) il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti);
c) il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato <
(Gorizia);
d) il Sacrario nazionale <
Varaita (Cuneo);
e) il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato <
e-bis) il Sacrario militare subacqueo del regio sommergibile "Scirè" nella Baia di Haifa (Israele) .
SEZIONE IVCIMITERI DI GUERRA STRANIERI IN ITALIA E CIMITERI DI GUERRA ITALIANI ALL'ESTERO
Art. 276
1. Sono a carico dello Stato le spese per l'acquisto, l'occupazione, delimitazione e manutenzione in perpetuo dei terreni destinati a cimiteri per l'inumazione dei militari degli eserciti alleati, morti per ferite o malattie durante la prima guerra mondiale.
2. La manutenzione di tali cimiteri può essere affidata ai comuni, nel cui territorio siano situati, o anche ad altri enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative saranno convenute fra il comune o l'ente e il capo dell'Ufficio di cui alla sezione III.
3. L'impianto di ciascun cimitero, in località prescelta dalle autorità militari interessate, è approvato con decreto del prefetto, sentita la giunta comunale, su parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, senza alcuna ulteriore formalità.
4. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, si applicano le norme di cui alla sezione III del presente capo.
Art. 277
1. Sono fatte salve le leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali, comunque denominati, in materia di cimiteri di guerra stranieri in Italia, o di cimiteri italiani all'estero, e, segnatamente, a titolo esemplificativo:
a) il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 88 e la legge 6 ottobre 1951, n. 1577, relativi ai cimiteri di guerra statunitensi;
b) la legge 2 febbraio 1955, n. 262, relativa ai cimiteri di guerra di militari di Paesi del Commonwealth;
c) la legge 12 agosto 1957, n. 801, relativa ai cimiteri di guerra della Repubblica Federale di Germania in Italia e ai cimiteri di guerra italiani in Germania;
d) la legge 30 luglio 1973, n. 485, relativa ai cimiteri di guerra della ex Jugoslavia in Italia e ai cimiteri di guerra italiani nel territorio della ex Jugoslavia;
e) la legge 28 aprile 1976, n. 400, relativa ai cimiteri di guerra francesi in Italia e italiani in Francia.
CAPO VIIALLOGGI DI SERVIZIOSEZIONE IALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO
Art. 278
1. Agli alloggi di servizio di tipo economico si applicano le disposizioni della presente sezione.
Art. 279
1. In relazione alle esigenze da soddisfare, gli alloggi della presente sezione sono così classificati:
a) alloggi di servizio gratuito per consegnatari e custodi (ASGC);
b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);
c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST);
d) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio;
e) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).
Art. 280
1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.
2. La concessione dell'alloggio è disposta dai comandi militari territoriali, dai Comandi marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.
3. Della concessione è data notizia al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La concessione scade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
5. Sono a carico dell'amministrazione militare le spese per l'illuminazione, l'acqua, il canone telefonico, il riscaldamento e per eventuali altri servizi necessari.
Art. 281
1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio.
2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessità funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio.
3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.
Art. 282
1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279, quando sono assegnati a titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, sono dotati di locali appositamente predisposti, annessi agli alloggi stessi.
2. Tali locali rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.
3. Gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza sono i seguenti:
a) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Direttore nazionale degli armamenti;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Art. 283
1. Gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 279, sono assegnati in base a criteri di rotazione e secondo modalità stabilite con il regolamento, al personale che presta servizio nella località in cui è situato l'alloggio.
Art. 284
1. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 279, sono predisposti in funzione di motivate esigenze di servizio.
Art. 285
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio.
2. Non sono considerati alloggi collettivi di servizio quelli costituiti in baracche, attendamenti o in altre sistemazioni analoghe, come pure le sistemazioni predisposte per il personale che ha l'obbligo di alloggiare in caserma.
Art. 286
1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di determinazione dell'equo canone; su tali criteri è acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. In tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, o degli organi corrispondenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a ottantamila euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa rivenienti dall'applicazione delle norme di riorganizzazione contenute nel titolo III del libro primo.
2. Ferma restando la gratuità degli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di quelli di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, il cui canone è determinato dal Ministro della difesa con il regolamento, alla concessione di alloggi costituenti il patrimonio abitativo della difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone.
3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo.
L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.
3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.
Art. 287
1. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.
2. Il cinquanta per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa; la quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi del presente articolo è destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo - casa.
3. Il Ministro della difesa emana con il regolamento le norme per la gestione e utilizzo del fondo - casa, sentito il parere delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 interessate.
Art. 288
1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 279 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.
2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
Art. 289
1. I concessionari degli alloggi di servizio di cui ai al comma 1, lettere d) ed e), dell'articolo 279 sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia, secondo le disposizioni da stabilirsi con il regolamento.
Art. 290
1. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione e nelle relative norme regolamentari, l'assegnazione degli alloggi è assoggettata al regime delle concessioni amministrative.
Art. 291
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli alloggi costruiti o acquistati in base alla legge 16 aprile 1974, n. 173, e a tutti gli altri alloggi di cui all'articolo 231, comma 4, diversi da quelli realizzati ai sensi della sezione II del presente capo.
Art. 292
1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.
Art. 293
1. In via transitoria ed eccezionale, per preminenti ragioni sociali, gli utenti che perdono il titolo a occupare l'alloggio di servizio di temporanea sistemazione permangono nello stesso per un periodo di tempo limitato e definito con il regolamento.
Art. 294
1. Il regolamento detta:
a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi;
b) le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri;
c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti;
d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede;
e) la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
2.
Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.
SEZIONE IICRITERI DI CLASSIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO AI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Art. 295
1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno stabilisce, con il regolamento, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e decade con la cessazione dell'incarico.
I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con il regolamento sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di definizione dell'equo canone; sulle relative norme è acquisito il concerto con il Ministro dell'interno. Il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 296
1. Il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno, con proprio decreto, emana le norme regolamentari per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'articolo 295, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli altri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo, da comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, termine oltre il quale il parere si intende acquisito.
SEZIONE IIIALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE
Art. 297
1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4.
2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:
a) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;
b) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
c) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto.
3. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa può inoltre procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con le modalità previste dal regolamento, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 307, comma 2, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.
4. Le norme di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al presente articolo sono dettate dal regolamento. Sullo schema di tali norme sono sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
SEZIONE IVPROVVIDENZE IN FAVORE DEI MILITARI DI CARRIERA AL FINE DELL'ACQUISTO O LOCAZIONE DI ALLOGGI
Art. 298
1. Ai soli fini dell'accesso dei militari di carriera ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.
2. I militari di carriera possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano, limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza e alle Forze di polizia a ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al presente comma, fruenti comunque del contributo erariale. I benefici derivanti dal presente comma si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.
Art. 299
1. Il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante in periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati, i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.
2. Ai fini della assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata al personale militare fruente di alloggi di servizio nel triennio precedente al collocamento a riposo, è riconosciuto il punteggio previsto per lo sfratto o l'ordine di sgombero per pubblica utilità.
CAPO VIIIDIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELLE FORZE ARMATE
Art. 300
1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'articolo 535, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. Le disposizioni contenute nel comma 2 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.
4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonché le specifiche modalità attuative.
TITOLO IIIACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI
Art. 301
1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della Difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.
2. Le visite sono annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.
3. Le visite si svolgono secondo le modalità definite dal regolamento, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.
Art. 302
1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.
2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.
Art. 303
1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.
Art. 304
1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 301 e 303. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.
Art. 305
1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, da parte di una delegazione di parlamentari o di singoli parlamentari, i membri del Parlamento sono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che riceve gli ospiti e fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare, senza procedere alla visita della struttura.
TITOLO IVVALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILICAPO IDISMISSIONI DI BENI IMMOBILI E CESSIONI DI BENI MOBILI
Art. 306
1. Alla dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Ogni due anni, entro il mese di marzo, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, definisce con proprio decreto il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano indica altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Con il regolamento sono fissati i criteri e le modalità di alienazione, nonché il riconoscimento, in favore del conduttore non proprietario di altra abitazione nella provincia, del diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore, le modalità della vendita all'asta con diritto di preferenza in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa. I proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.
3. Al fine della realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297, il Ministero della difesa provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione all'acquisto della piena proprietà ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT.
Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
3-bis. Al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione di alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, mediante un incremento percentuale degli immobili alienati, il prezzo di vendita degli alloggi occupati, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio ai sensi del comma 3, è ridotto, limitatamente alle procedure di alienazione con offerta formalizzata entro il 30 giugno 2015, nella misura del 33 per cento. Di tale riduzione è data evidenza nella comunicazione dell'offerta di vendita con diritto di prelazione dell'alloggio posto in vendita.
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la l'Ufficio centrale competente, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.
4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sulla efficacia della gestione.
5. Fatte salve le alienazioni con i procedimenti di cui al comma 2 e di cui al comma 3, gli alloggi di servizio individuati per essere destinati a procedure di dismissione in virtù di previgenti disposizioni normative, restano nella disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.
5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito con decreto del Ministero della difesa - Ufficio centrale competente sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.
Art. 307
1. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa diversi da quelli di cui all'articolo 306, si applica il presente articolo.
2. Il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernente il programma di cui al presente comma.
3. Il programma di cui al comma 2:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.
3-bis. Con uno o più decreti, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, promuove la concessione d'uso a titolo gratuito, per una durata massima di dieci anni, dei beni immobili militari già individuati e proposti per le finalità di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che non siano stati richiesti in proprietà dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni. I medesimi immobili sono concessi, a cura dell'Agenzia del demanio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nel rispetto delle volumetrie esistenti, a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo. Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni.
La concessione, ad opera dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili ad essa trasferiti, è condizionata al versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, rilasciato nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibili, che sarà restituito al termine della concessione, salvo il mancato adempimento dell'obbligo di valorizzazione o il deterioramento del bene stesso. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia rivendicazione relativa agli immobili. Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili. Qualora, entro tre anni dall'avvenuto trasferimento, l'assegnatario del bene non abbia valorizzato il bene nei termini indicati al momento della concessione, l'Agenzia del demanio si riserva la facoltà di revocare la medesima mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all'assegnatario stesso. La concessione non è rinnovabile. Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure ad evidenza pubblica di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione tenuto conto degli investimenti effettuati dal concessionario durante il periodo di concessione. In caso di mancata aggiudicazione, le opere e i manufatti eventualmente realizzati dal concessionario sul bene immobile oggetto della concessione restano acquisiti allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinare la restituzione del bene medesimo nel pristino stato. L'immobile acquisito non può essere oggetto di trasferimento, a qualsiasi titolo giuridico, prima di cinque anni dall'acquisizione. All'Amministrazione concedente è data facoltà, comunque e a suo insindacabile giudizio, di rientrare nella piena proprietà dell'immobile ove ne ravvisi un uso in contrasto con norme di legge, difforme da quello pattuito in sede di cessione, o quando subentra un interesse pubblico a riacquisire l'immobile concesso.
4. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire mediante:
a) la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari;
b) nuove costruzioni, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali, società a partecipazione pubblica e soggetti privati, promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) permuta ai sensi del comma 7.
5. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, si utilizzano il fondo in conto capitale e il fondo di parte corrente di cui all'articolo 619.
6. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del presente articolo entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
7. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici e al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile.
8. Il divieto di dismissione temporanea per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche e le conseguenze della eventuale dismissione temporanea, rispettivamente previsti dai primi due periodi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applicano ai beni immobili in uso all'amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'amministrazione stessa.
9. È salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
10. Il Ministero della difesa - Ufficio centrale competente, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Ufficio centrale competente, d'intesa con l'Agenzia del demanio; (9)
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino 31 dicembre 2022, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, se il valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente comma, lettera b) è inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 545 i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 2.
11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
d-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 8, comma 2-bis) che "Al fine di accelerare il processo di acquisizione di risorse da destinare al complessivo quadro delle esigenze del Ministero della difesa, consentendo il conseguimento dei relativi effetti positivi per la finanza pubblica e per la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, l'articolo 307, comma 10, lettera b), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si interpreta nel senso che gli oneri per la partecipazione alla commissione ivi prevista sono a carico, in aggiunta a quanto stabilito per la dismissione del bene, del privato cittadino acquirente. A tal fine il parere di congruità richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del citato codice, rispetto ai beni per i quali sono già stati pubblicati i relativi decreti di individuazione ai fini del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e per i quali esistono istanze di acquisizione formalizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato entro il 31 ottobre 2011".
Art. 308
1. Il Ministero della difesa è esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.
Art. 309
1. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.
Art. 310
1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. L'alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 311
1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d'armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di:
a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione;
b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri;
b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
2. La cessione di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite di calamità naturali, in Italia o all'estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 310, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico
Art. 312
1. Su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti:
a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi;
b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.
Art. 313
1. Non è consentita la dismissione di beni culturali del Ministero della difesa, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
CAPO IIFONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE PER LA VALORIZZAZIONE E L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI MILITARI
Art. 314
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
TITOLO VMODI DI ACQUISTO COATTIVO DI BENI E DIRITTI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA MILITARECAPO IAMBITO
Art. 315
1. Il presente titolo disciplina i modi di acquisto coattivo di beni e diritti nell'interesse della difesa militare che trovano applicazione in tempo di pace.
2. Resta fermo quanto disposto dal titolo VIII del presente libro per le requisizioni in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione.
CAPO IIESPROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ACQUISTI A SEGUITO DI CONFISCA
Art. 316
1. Per le espropriazioni di invenzioni nell'interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale.
Art. 317
1. Fatto salvo quanto disposto nel titolo VI in ordine alle servitù militari, per le espropriazioni immobiliari finalizzate alla realizzazione di opere destinate alla difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 318
1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessità pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprietà privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.
2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.
Art. 319
1. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. È fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
TITOLO VILIMITAZIONI A BENI E ATTIVITÀ ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA CAPO ILIMITAZIONI A SINGOLI BENI E ATTIVITÀ
Art. 320
1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e di impresa può essere soggetto a limitazioni secondo le norme del presente capo.
2. Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dall'articolo 331, e sono imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 321
1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di:
a) fare elevazioni di terra o di altro materiale;
b) costruire condotte o canali sopraelevati;
c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;
e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;
f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.
2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:
a) aprire strade;
b) fabbricare muri o edifici;
c) sopraelevare muri o edifici esistenti;
d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.
Art. 322
1. In ciascuna regione è costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.
2. Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Nel presente articolo l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.
3. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.
4. Nei comitati misti paritetici provinciali di cui al comma 2, i rappresentanti della provincia sono nominati dalla Giunta provinciale rispettiva.
5. Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.
6. Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.
7. Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco devono di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime e aeree, sia provvisorie sia permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.
8. Se esigenze di segreto militare non consentono un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.
9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale o del Comandante marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.
10. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che contiene anche le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.
11. Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al comma 1 sono riservate al Ministro della difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dal giorno successivo alla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, di sottoporre la questione a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri.
13. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.
14. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.
Art. 323
1. Il Comandante militare territoriale o il Comandante marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.
2. Nel presente capo, l'espressione <
si intende riferita al Comandante militare territoriale , al Comandante marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.
3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.
5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.
Art. 324
1. Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per sessanta giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante manifesti del comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Di tale deposito è effettuata contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni.
3. Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, è custodito nell'archivio dello stesso comune.
4. Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.
5. Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.
6. In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.
7. Fatta salva la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, chiunque vi ha interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dal decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.
8. Di tale diritto e del termine entro il quale può esercitarsi è fatta menzione nei manifesti di cui al presente articolo.
9. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso gerarchico o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 1199 del 1971, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni all'Ufficio centrale competente del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.
Art. 325
1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1 e 2 dell'articolo 321 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo.
3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l'indennizzo annuo è pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Se il fondo è stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, è determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.
5. La decisione del collegio arbitrale, se non è diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile.
6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.
7. La sottoscrizione della domanda è autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della limitazione. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto.
8. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258,00 non è richiesta altra documentazione.
9. Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 324.
11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.
12. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quanto previsto dal comma 7.
13. L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.
14. È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.
15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 326
1. Il decreto impositivo del Comandante territoriale, oltre a quanto previsto dagli articoli 323, 324 e 325, dà atto dell'avvenuta consultazione del Comitato nonché delle decisioni del Ministro della difesa o della deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 322.
Art. 327
1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.
2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che è determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Art. 328
1. Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.
2. Se l'autorizzazione è subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, l'atto è sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.
3. La deroga comporta il mantenimento dell'indennizzo, se restano in vigore anche solo alcuni divieti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 321 e se resta invariata la ipotesi di cumulo di cui al comma 2 dell'articolo 325, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.
4. La deroga di tutti i divieti comporta cessazione dell'indennizzo.
5. Il Comandante territoriale ne dà notizia all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.
Art. 329
1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall'articolo 321 è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.
2. Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.
3. Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
Art. 330
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario medio delle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.
4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che è considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.
Art. 331
1. Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse sono ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.
2. Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al Comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.
3. I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.
4. Il Comandante territoriale, per le limitazioni ancora necessarie, trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.
5. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato.
6. Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.
7. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio.
Detto decreto è trasmesso alla ragioneria centrale per le conseguenti variazioni dell'impegno di spesa.
8. Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 324.
9. Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, le limitazioni sono estinte a ogni effetto.
10. In caso di conferma, se per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso è reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere la espropriazione totale o parziale del bene stesso.
11. L'indennità di espropriazione è determinata con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
Art. 332
1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale.
2. I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.
3. Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2.
4. Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione.
5. Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dal comma 15 dell'articolo 325.
6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.
CAPO IILIMITAZIONI PER INTERE CATEGORIE DI BENI E ATTIVITÀ
Art. 333
1. Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.
2. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.
3. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.
4. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.
5. Per i progetti delle opere stradali intercomunali è sentita l'autorità militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
6. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa.
7. Sono comuni militarmente importanti:
a) provincia di Udine: Paluzza - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Chiusaforte -Resia - Lusevera - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto;
b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone;
c) provincia di Trieste: Trieste.
8. Sono comuni costieri militarmente importanti:
a) provincia di Venezia: Venezia;
b) provincia di Ancona: Ancona;
c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici -Ameglia;
d) provincia di Livorno: Portoferraio;
e) provincia di Latina: Gaeta;
f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli;
g) provincia di Taranto: Taranto;
h) provincia di Brindisi: Brindisi;
i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;
l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;
m) provincia di Messina: Messina;
n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli;
o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria;
p) provincia di Cagliari: Cagliari;
q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).
9. L'autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:
a) da San Remo ad Alassio;
b) da Punta Mesco alla foce del Magra;
c) da Sperlonga a Gaeta;
d) da Capo Miseno a Punta Campanella;
e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;
f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto;
g) da Punta Penne a Punta della Contessa;
h) da Numana a Falconara;
i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;
l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;
m) da Capo Ferro a Capo Testa;
n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;
o) isole Palmaria e Tino;
p) arcipelago Toscano;
q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);
r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;
s) isole Tavolara e Asinara;
t) arcipelago de La Maddalena.
Art. 334
1. È richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.
2. Il parere è espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.
Art. 335
1. Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili sono sottoposti all'approvazione del prefetto della provincia se tali immobili sono ubicati nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare, individuate con il regolamento, sul quale per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.
2. L'approvazione è necessaria anche per l'aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva.
Il prefetto, previo parere dell'autorità militare, provvede in materia entro il termine di cui al comma 6. L'approvazione non può essere data in difformità del parere dell'autorità militare.
4. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. I conservatori dei registri immobiliari non procedono alla trascrizione degli atti previsti se non è esibita la prova dell'intervenuta approvazione prefettizia.
5. L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.
6. Il decreto di autorizzazione prefettizia è emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, se l'autorità militare non ha fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato.
7. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia se non si procede alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui è stata rilasciata.
8. Il diniego di autorizzazione è motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti.
9. Gli atti compiuti per interposta persona sono nulli.
10. Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 41,00 a euro 207,00.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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CAPO IIIDISPOSIZIONI COMUNI
Art. 336
1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell'articolo 335, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00.
2. La sanzione amministrativa è inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore non ha ottemperato alla diffida a cessare la violazione.
3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il Comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.
4. L'autorità militare può ordinare al trasgressore di compiere a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.
Art. 337
1. Tutti gli atti necessari per l'esecuzione del presente titolo, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
Art. 338
1. Il regolamento detta le norme di esecuzione del presente titolo; per tale parte su di esso è acquisito il concerto dei Ministri interessati.
CAPO IVNORME SPECIALI PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Art. 339
1. Le disposizioni del capo II del presente titolo non si applicano per i comuni della provincia di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvede con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
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Nota redazionale
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Art. 340
1. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano elencati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nei limiti in tale articolo 22 stabiliti, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
2. Nei comuni di cui al comma 1 sono soggette alle limitazioni stabilite nel presente capo tutte le proprietà fondiarie.
Art. 341
1. È vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavità sotterranee, nonché al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorità militare.
2. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari.
3. Le grotte e cavità sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove è sita la loro entrata.
Art. 342
1. L'autorità militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio.
2. L'autorizzazione è subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitù - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343.
3. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorità militari i relativi programmi di gestione.
4. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorità militare, purché per detti centri urbani esista strumento urbanistico già approvato nel suo complesso dall'autorità militare.
Art. 343
1. È sempre in facoltà dell'autorità militare ordinare, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, la demolizione delle costruzioni, che esistono sopra e sotto il suolo e la costruzione di opere di difesa con la costituzione delle occorrenti servitù di accesso. La misura delle indennità per tali provvedimenti dovute ai proprietari è determinata con i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Per quanto concerne le opere di bonifica e quelle idraulico - forestali, le demolizioni delle costruzioni sono ordinate previo concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Art. 344
1. Sui beni immobili, comprese le grotte e cavità sotterranee, l'autorità militare esercita una continua vigilanza. A tale scopo gli uffici dei registri immobiliari segnalano all'autorità militare tutti gli atti relativi ai passaggi di proprietà e quelli costitutivi di diritti reali sui beni medesimi.
Art. 345
1. Le limitazioni del diritto di proprietà stabilite dagli articoli 341, 343 e 344 sono rese di pubblica conoscenza con mezzi idonei, a cura del prefetto, di concerto con l'autorità militare.
Art. 346
1. Se si tratta di opere da eseguire in prossimità della linea doganale, oltre l'autorizzazione dell'autorità militare, è necessaria quella del Comando della Guardia di finanza, territorialmente competente.
Art. 347
1. Dei beni indicati nel presente capo può essere disposta in ogni tempo l'espropriazione dall'autorità militare secondo le norme per le espropriazioni per le opere militari dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
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Art. 348
1. Le istanze per ottenere le autorizzazioni e i pareri previsti dal presente capo sono rivolte ai Comandi militari territoriali.
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Art. 349
1. Ferma restando la tutela giurisdizionale secondo le norme vigenti, contro i provvedimenti dell'autorità militare è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro della difesa ai sensi del decreto legislativo 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 350
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248
CAPO VSALVEZZA DI ALTRE FONTI
Art. 351
1. È fatto salvo quanto previsto:
a) dall'articolo 5, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
TITOLO VIIURBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA, AMBIENTE E SALUTECAPO IURBANISTICA, EDILIZIA, PAESAGGIO, ENERGIA
Art. 352
1. Per la localizzazione di tutte le opere che siano qualificate dalle norme vigenti come destinate alla difesa nazionale, o che siano comunque destinate alla difesa nazionale non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
2. La regione o la provincia autonoma interessata o il Ministero della difesa hanno facoltà di acquisire il parere del Comitato misto paritetico di cui all'articolo 322, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'opera.
Art. 353
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 352 non occorre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di opere del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Si applica l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le opere che si eseguono a cura del genio militare.
Art. 354
1. Agli alloggi di servizio per il personale militare e alle opere destinate alla difesa nazionale, incidenti su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, si applica l'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 355
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato. A tal fine, il Ministero della difesa può definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale. (119)
2. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dell'articolo 307, comma 2.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei principi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo sono allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.
4. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente. Qualora il programma di cui al comma 1 ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, anche a seguito di successiva modifica del programma, siano sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione. 119
5. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se previsto, è reso in base alla normativa vigente.
6. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
7. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW, nei limiti del proprio fabbisogno energetico e previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
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AGGIORNAMENTO (119)
Il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34".
CAPO IIAMBIENTE
Art. 356
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
2. Nel corso di attività addestrative od operative militari condotte all'estero in Paesi extracomunitari, l'amministrazione della difesa osserva le disposizioni di tutela ambientale e della salute al cui rispetto sarebbe tenuta nel territorio nazionale, nei limiti di compatibilità con le esigenze dell'addestramento e delle attività operative in territorio estero, e nel rispetto di quanto disposto dal diritto pubblico locale. Sono salve diverse convenzioni internazionali, diversi accordi con le competenti autorità locali o diverse regole fissate nell'ambito della missione all'estero.
Art. 357
1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni o enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal direttore dell'Ufficio centrale competente.
2. Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.
Art. 358
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono comunque esclusi dal campo di applicazione di detto decreto i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. L'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale, è determinata con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e con il procedimento ivi previsto, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le opere ivi previste, gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente.
Art. 359
1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, individuati con decreto del Ministero della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove sono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali sono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni e ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.
2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera b), numero 3, del decreto n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta di detto decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria, i materiali esplosivi in disuso.
Art. 360
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono escluse dall'ambito di applicazione del citato decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.
Art. 361
1. Ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolo I della parte V del citato decreto, relativo alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, non si applica agli impianti destinati alla difesa nazionale.
Art. 362
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono esclusi dall'applicazione del citato decreto gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari.
2. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 1999, il gestore (come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto) può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del citato decreto che contengono informazioni riservate che si riferiscono alla difesa nazionale.
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Art. 363
1. I limiti relativi al tenore di zolfo nei combustibili a uso marittimo, previsti dall'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano, ai sensi del comma 13, lettera a) del citato articolo 295, ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra, come definite dall'articolo 292, comma 2, lettera s), del citato decreto legislativo, e da altre navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti o, comunque, se il relativo rifornimento può pregiudicare le operazioni o le capacità operative; in tale secondo caso il comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta.
1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.
Art. 364
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, legge 26 ottobre 1995, n. 447, la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
Art. 365
1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di aeromobili civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Il decreto legislativo n. 13 del 2005 non si applica alle emissioni acustiche dei voli militari e ai voli effettuati a cura del Ministero della difesa per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso.
Art. 366
1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate le norme di detta legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001.
2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nell'articolo 8, comma 1, di detta legge, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 322.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate dei dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 367
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, il decreto legislativo n. 115 del 2008 si applica alle Forze armate limitatamente al titolo II, capo IV del citato decreto legislativo e solamente nella misura in cui l'applicazione del citato decreto non è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle Forze armate e a eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.
Art. 368
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale.
2.Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.
Art. 369
1. Ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte sesta del citato decreto:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
b) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
TITOLO VIIIREQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALECAPO IDISCIPLINA GENERALE DELLE REQUISIZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALESEZIONE IAMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE E BENI REQUISIBILI
Art. 370
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, se il provvedimento, che ordina detta applicazione, non dispone diversamente;
b) in caso di mobilitazione generale o parziale, se il provvedimento, che ordina la mobilitazione, non dispone diversamente;
c) in caso di grave crisi internazionale, se non diversamente disposto nel provvedimento che la dichiara.
2. Alle requisizioni di aeromobili si applicano le disposizioni dettate dal presente capo per la requisizione dei beni mobili.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle requisizioni:
a) dei quadrupedi, dei veicoli e dei natanti per le Forze armate dello Stato, cui si applica il capo II del presente titolo;
b) delle navi mercantili e dei galleggianti, cui si applica il capo III del presente titolo;
c) delle merci che si trovano nel territorio dello Stato in attesa del giudizio del Tribunale delle prede, o comunque in conseguenza di misure dipendenti dal diritto di preda o di controllo, cui si applica la legge di guerra.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 371
1. Sono requisibili:
a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende;
b) le invenzioni;
c) i servizi individuali e collettivi.
2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.
Art. 372
1. Non sono requisibili:
a) i beni appartenenti o in uso alla Presidenza della Repubblica;
b) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
c) i beni in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi e del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;
d) i beni in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari, ai quali siano estese le immunità diplomatiche;
e) le cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;
f) gli immobili indicati negli articoli 13, 14, commi 1 e 2, e 15, del Trattato dell'11 febbraio 1929 fra l'Italia e la Santa Sede , nonché i mobili che vi si trovano.
2. Gli immobili indicati nell'art. 14, comma 3, del Trattato di cui al comma 1, lettera f), o quelli adibiti a sede degli istituti pontifici menzionati nell'articolo 16, comma 1, dello stesso Trattato non possono essere requisiti se non previo accordo con la Santa Sede.
3. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i dignitari della Chiesa e le persone indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, del Trattato di cui al comma 1, lettera f);
b) gli agenti diplomatici di Stati esteri presso il Governo italiano e gli inviati di Governi esteri presso la Santa Sede;
c) i delegati e funzionari di Istituti internazionali, di cui alla lettera d) del comma 1;
d) i consoli di Stati esteri e gli stranieri per i quali tale esenzione è stabilita da accordi internazionali.
4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, possono essere esclusi da requisizione anche altri beni, per ragioni di opportunità nei rapporti internazionali.
Art. 373
1. Non sono requisibili:
a) gli edifici aperti al culto, nonché le cose consacrate al culto e comunque destinate all'esercizio di esso;
b) gli edifici direttamente destinati a un fine di pubblica assistenza o beneficenza;
c) i locali dove sono custodite casse pubbliche;
d) i locali occupati da comunità religiose;
e) i locali occupati da collegi femminili.
2. Tuttavia, in caso di urgente necessità, le autorità, che hanno il potere di ordinare requisizioni, possono assoggettare le cose suindicate a requisizione, previi accordi con l'Ordinario diocesano, per quanto concerne i beni indicati nel comma 1, lettera a), e, in ogni altro caso, con il prefetto.
3. Gli edifici di istituti scolastici o educativi appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, possono essere, previi accordi con le autorità scolastiche, requisiti soltanto per essere destinati a uso di caserme, di alloggi militari o di ospedali di riserva, se non è possibile trovare altri edifici adatti a tale scopo; esclusi, in ogni caso, i locali destinati a musei, gabinetti scientifici e biblioteche.
4. I beni in uso delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, nonché gli attrezzi, i materiali, le scorte e le riserve direttamente destinati ai servizi stessi o alla esecuzione di opere pubbliche, possono essere requisiti soltanto con l'assenso dell'amministrazione interessata.
Art. 374
1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.
2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento.
3. Non possono essere requisiti, finchè dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se è intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 375
1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessità, previo assenso del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale può subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa.
2. In caso di requisizione di beni di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali non è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attività culturali può prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.
Art. 376
1. Sono esenti dalla requisizione di servizi:
a) i minori di età;
b) le persone, se uomini che hanno compiuto settanta anni, se donne che hanno compiuto sessanta anni;
c) coloro che sono riconosciuti inabili a prestare il servizio richiesto;
d) ogni altra persona che è esentata per particolari disposizioni di legge.
Art. 377
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità.
SEZIONE IIREQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI AZIENDE
Art. 378
1. Gli immobili possono essere requisiti solo in uso.
2. La requisizione si estende, salva esclusione espressa nell'ordine di requisizione:
a) alle cose che costituiscono pertinenza dell'immobile requisito ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;
b) alle cose di cui all'articolo 812, comma 2 del codice civile.
3. I mobili che si trovano nell'immobile requisito sono compresi nella requisizione, solo se ne è stata fatta espressa menzione nell'ordine predetto.
Art. 379
1. L'autorità che usa l'immobile può dare a esso la destinazione che reputa più opportuna, e può anche eseguirvi nuove opere.
Art. 380
1. La requisizione delle aziende o degli stabilimenti si estende, se l'ordine di requisizione non stabilisce diversamente, a tutto quanto è destinato all'esercizio di essi.
Art. 381
1. La requisizione delle miniere e delle cave si estende, salva espressa indicazione diversa, a quanto è destinato all'esercizio di esse, all'arricchimento e all'elaborazione delle sostanze minerali, come impianti fissi interni ed esterni, edifici, strade, teleferiche, ferrovie e filovie, mezzi di trasporto, macchinari.
Art. 382
1. La requisizione degli impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica si estende, salva espressa indicazione diversa, alle opere, edifici, impianti, macchinari, linee e, in genere, a ogni materiale destinato all'esercizio dell'impianto requisito.
Art. 383
1. La requisizione delle reti ferroviarie, tramviarie e simili, e delle linee di navigazione interna e di navigazione aerea si estende, salva espressa indicazione diversa, agli edifici, agli impianti e al materiale che siano destinati all'esercizio delle reti o delle linee requisite.
Art. 384
1. Le requisizioni per l'approvvigionamento dei legnami possono avere per oggetto il soprasuolo dei boschi, i tagli boschivi in corso di esecuzione, gruppi di piante, di alberature, piante sparse per la produzione di legname da ardere o da lavoro, legname da opera e da ardere e carbone vegetale, in qualsiasi fase di allestimento, nonché qualunque altro bene destinato alla produzione, alla lavorazione, al deposito e al trasporto dei legnami.
Art. 385
1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorità, che ha emanato l'ordine di requisizione può assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio.
2. Può anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione.
3. La requisizione può essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento.
4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 386
1. La requisizione può avere per oggetto, anziché l'azienda o lo stabilimento o la cava o la miniera o l'azienda forestale, i prodotti esistenti o futuri, comprendendosi fra essi anche l'energia elettrica producibile. In tal caso, l'ordine di requisizione indica la quantità, il luogo, il modo e il tempo della consegna dei prodotti.
2. L'autorità che procede alla requisizione può controllare l'esercizio dell'azienda o dello stabilimento al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di requisizione.
SEZIONE IIIREQUISIZIONE DI BENI MOBILI
Art. 387
1. Sono requisibili:
a) le materie prime;
b) i materiali di qualsiasi natura;
c) le merci, derrate, generi alimentari di qualsiasi natura, bestiame e foraggi;
d) le macchine, strumenti e utensili di qualsiasi genere;
e) l'energia elettrica, idraulica, a vapore o comunque prodotta.
Art. 388
1. Le cose mobili, che con l'uso sono consumate o alterate nella sostanza, sono requisibili solo in proprietà.
Art. 389
1. Le cose mobili, che con l'uso non sono distrutte né alterate nella sostanza, sono requisibili in uso o in proprietà. Sono requisibili in uso, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi e nella stessa località in cui furono requisite, o in altra località quando l'interessato vi consenta.
2. Alla scadenza del termine la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà:
a) se l'amministrazione ritiene di trattenere definitivamente la cosa;
b) se l'amministrazione reputa di non poter ancora effettuare la restituzione e l'interessato non consente alla proroga del termine;
c) se l'interessato non consente di ricevere la cosa in località diversa da quella in cui fu requisita.
SEZIONE IVREQUISIZIONE DI INVENZIONI
Art. 390
1. Salve le disposizioni concernenti l'espropriazione o l'uso dei diritti di brevetto per invenzioni nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità, le invenzioni possono essere requisite in proprietà, a tempo determinato o indeterminato, oppure in uso esclusivo o non esclusivo.
2. Il provvedimento di requisizione è emanato dal Ministro interessato.
3. Quando è presentata istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il Ministero interessato, se ritiene che l'invenzione è utile alla difesa militare o comunque allo Stato, emana il provvedimento di requisizione, e ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede alla notificazione.
4. Nel caso di requisizione in uso non esclusivo, il divieto di alienare, applicare, divulgare ovunque e quello di depositare presso Stati esteri invenzioni, o comunque di rivelare notizie relative alle medesime, può essere imposto con provvedimento del Ministero interessato, per la durata da questo stabilita.
5. Il Ministero interessato, anche se non ritiene di emanare l'ordine di requisizione, può vietare l'alienazione, l'applicazione, la divulgazione ovunque, come pure il deposito presso Stati esteri dell'invenzione per un periodo di cinque mesi dalla data della notificazione del divieto.
Art. 391
1. Se l'invenzione è stata depositata in Italia agli effetti del rilascio del brevetto, il richiedente non può alienarla, applicarla, divulgarla né depositarla presso Stati esteri, se non sono trascorsi almeno sessanta giorni dalla data del deposito; fermi i poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti al Ministero della difesa per il vincolo del segreto dei brevetti interessanti la difesa nazionale.
SEZIONE VREQUISIZIONE DI SERVIZI
Art. 392
1. È requisibile qualsiasi servizio intellettuale o manuale.
2. L'ordine di requisizione può riguardare:
a) l'opera di persone determinate;
b) l'opera di tutti coloro che appartengono alle categorie indicate nell'ordine di requisizione.
Art. 393
1. Quando la requisizione ha per oggetto servizi di enti, società o associazioni, il provvedimento relativo importa, per tutti coloro che, in qualità di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dall'ente, società o associazione al servizio requisito, l'obbligo di prestare la loro opera.
Art. 394
1. Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, è in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, dà le indicazioni richiestegli dall'autorità, secondo le modalità e nel termine da essa stabiliti.
SEZIONE VIDISPOSIZIONI COMUNI
Art. 395
1. L'autorità competente può far precedere l'ordine di requisizione dalla precettazione. Questa importa l'obbligo di tenere il bene precettato a disposizione dell'amministrazione.
2. Se, nel termine di quindici giorni dalla notificazione della precettazione non si procede alla requisizione, la persona cui è stata intimata la precettazione riacquista la disponibilità del bene precettato.
3. La precettazione non attribuisce al precettato alcun diritto a indennizzo.
Art. 396
1. Se vi è pericolo che le cose precettate si deteriorano, il detentore ne dà avviso, anche telegrafico, all'autorità precettante; se entro tre giorni dall'avviso non è ordinata la requisizione, il detentore riacquista la disponibilità delle cose precettate.
Art. 397
1. L'amministrazione acquista la proprietà della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione.
2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilità, custodisce le cose requisite sino alla consegna.
4. La requisizione è effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilità dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilità, è tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.
Art. 398
1. L'ordine di requisizione risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto il bene requisito, se l'esecuzione del contratto non è compatibile con l'esecuzione dell'ordine di requisizione.
L'ordine di requisizione libera di diritto il proprietario da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. La risoluzione dei contratti non dà luogo a rimborso di spese né a risarcimento di danni a favore di chiunque.
2. Se la requisizione cessa prima della scadenza convenuta o prorogata del contratto, il contraente che aveva l'uso o il godimento del bene requisito ha diritto a riavere tale uso o godimento, fino al termine convenuto o prorogato del contratto, alle stesse condizioni precedenti, salve le modificazioni legali eventualmente intervenute.
Art. 399
1. Le autorità competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantità, con le modalità e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.
Art. 400
1. I Sindaci hanno l'obbligo di collaborare per tutto quanto riguarda le requisizioni, in particolare mettendo a disposizione il personale dipendente per le necessarie ricerche, e fornendo notizie e informazioni anche ai fini di un'equa ripartizione, fra gli abitanti, delle prestazioni richieste.
SEZIONE VIIAUTORITÀ COMPETENTI
Art. 401
1. I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato.
2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti.
3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1.
4. In caso di urgente necessità qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio può, sotto la sua personale responsabilità, ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione è immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.
Art. 402
1. Hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previe intese fra di loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da essi dipendenti, i quali in tal caso prenderanno accordi con i prefetti.
2. In caso di urgente necessità i prefetti possono ordinare, di propria iniziativa, requisizioni.
Art. 403
1. Il Ministro della difesa, previa intesa con gli altri Ministri interessati, può istituire commissioni di requisizione, determinandone la sede, il numero dei componenti e la rispettiva competenza per materia e per territorio. Possono essere nominate commissioni miste in caso di requisizioni che interessano più Forze armate.
2. I membri delle commissioni sono nominati dalle autorità militari che hanno il potere di ordinare requisizioni.
3. Le commissioni sono presiedute da ufficiali, possibilmente superiori, e sono composte con ufficiali, nonché rappresentanti delle categorie professionali designati fra persone esperte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel caso di requisizione di legnami, fa parte della commissione un funzionario del Corpo forestale dello Stato; nel caso di requisizione di beni indicati negli articoli 380, 381, 382, 383 fa parte un ingegnere dell'Agenzia del territorio.
4. I membri delle commissioni miste sono nominati di concerto fra i Comandi competenti alle requisizioni.
Art. 404
1. Ogni autorità competente a emanare ordini di requisizione si avvale, salvi i casi di urgente necessità, della collaborazione degli organi tecnici ed economici che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 405
1. Gli incaricati dell'esecuzione delle requisizioni, in ogni caso, danno avviso al sindaco del comune in cui si trovano gli immobili, le aziende e gli stabilimenti da requisire, o, quando trattasi dei beni indicati negli articoli 373, 374, 375, agli uffici pubblici interessati. Se non ostano ragioni di urgenza, prendono, ai fini dell'esecuzione, preventivi accordi con il sindaco e con gli uffici predetti.
SEZIONE VIIIPROCEDIMENTO
Art. 406
1. L'ordine di requisizione può essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone: in questo secondo caso può essere reso noto con pubblico manifesto.
Art. 407
1. L'ordine di requisizione contiene, di regola, le seguenti indicazioni:
a) autorità per conto della quale la requisizione è effettuata;
b) organo che procede alla requisizione;
c) beni che formano oggetto della requisizione;
d) persone alle quali l'ordine è diretto;
e) termine entro il quale la persona intimata deve adempiere l'ordine di requisizione, e modalità relative;
f) se la requisizione è in proprietà o in uso;
g) data dell'ordine di requisizione; firma dell'autorità che lo emana.
2. Per le requisizioni in uso, l'ordine ne indica, possibilmente, anche la prevedibile durata.
Art. 408
1. L'ordine di requisizione è staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima è conservata dall'autorità che esegue la requisizione; la seconda è consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine è diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine è anch'essa conservata dall'autorità che esegue requisizione.
Art. 409
1. L'autorità che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito.
2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:
a) autorità che ha ordinato la requisizione;
b) descrizione sommaria del bene requisito;
c) data e firma.
3. La ricevuta indica l'importo dell'indennità dovuta per il bene requisito. Se ciò non è possibile, è emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
Art. 410
1. Il trasporto delle cose requisite dal luogo dove si trovano al momento della requisizione è fatto a cura e spese dell'autorità procedente, la quale può anche requisire i mezzi a ciò necessari.
Art. 411
1. In caso di requisizione in uso, si provvede, a cura dell'autorità procedente, alla redazione di un processo verbale, in duplice originale, in cui si fa la descrizione sommaria detta cosa requisita.
2. Il processo verbale è redatto in presenza del detentore o, in sua assenza, in presenza del sindaco o di un suo delegato.
3. Uno degli originali del processo verbale è consegnato all'interessato e, se questi rifiuta di riceverlo o è assente, al sindaco o a chi ne fa le veci.
4. Quando trattasi di immobili, aziende o stabilimenti, al processo verbale sono uniti, se possibile, gli atti estimativi, i disegni, le fotografie e gli altri documenti illustrativi che si ritengono necessari per comprovare la consistenza dei beni requisiti.
5. La compilazione del processo verbale può omettersi, quando trattasi di requisizione di immobili per la durata non superiore a trenta giorni purché il locale non debba essere sgombrato e il detentore non debba allontanarsene; ovvero quando trattasi di requisizione di cose mobili di valore non eccedente il valore di euro 1.000,00.
Art. 412
1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorità può provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali.
2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorità può accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne.
3. Negli atti di esecuzione d'ufficio è necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati.
4. Dell'esecuzione d'ufficio è redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno è rimesso al sindaco.
SEZIONE IXREQUISIZIONI ...
Art. 413
1. Nella zona delle operazioni, i competenti comandi di grandi unità possono, in qualunque momento, ordinare requisizioni, per provvedere ai bisogni delle Forze armate.
2. Per tali requisizioni si applicano le disposizioni della presente sezione, se è altrimenti disposto con bandi militari e, in quanto non provvedono le disposizioni della presente sezione o dei bandi, si osservano quelle delle altre sezioni del presente capo.
Art. 414
1. Le requisizioni sono ordinate dagli organi direttivi dei servizi d'armata ed eseguite per mezzo di commissioni da essi costituite.
2. Dette commissioni, per la redazione dei verbali di consegna e riconsegna d'immobili, aziende o stabilimenti, nonché per la determinazione delle relative indennità conseguenti alle effettuate requisizioni, sono coadiuvate da personale tecnico dell'Agenzia del territorio e del Genio militare.
Art. 415
1. Alle requisizioni interessanti unità e servizi della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unità dell'Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell'Esercito italiano.
Art. 416
1. Nei casi di urgenza, i comandanti di grandi unità possono, con disposizione speciale e temporanea, autorizzare i comandanti di truppa a procedere direttamente a requisizione di risorse locali.
Art. 417
1. Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente al bisogno, la requisizione di risorse locali può essere ordinata anche dall'ufficiale di grado più elevato, che ha il comando di un reparto o di un servizio sul posto.
Art. 418
1. Se non è possibile avvalersi degli organi indicati nell'articolo 404, le autorità che procedono alla requisizione possono richiedere l'intervento diretto del sindaco, per ripartire le prestazioni richieste tra gli abitanti e per consegnare all'autorità militare le cose requisite.
Art. 419
1. Presso i Comandi di grande unità è costituita una commissione di controllo per le requisizioni.
2. Essa provvede:
a) a confermare o a rivedere le indennità stabilite provvisoriamente dagli organi che hanno proceduto alla requisizione;
b) a regolarizzare, su domanda dell'interessato, la requisizione eseguita senza l'osservanza delle forme prescritte;
c) ad accertare le eventuali responsabilità di agenti dell'amministrazione militare, per irregolarità da essi eventualmente commesse e per i danni relativi, e a procedere ai conseguenti addebiti, salva la competenza della Corte dei conti.
SEZIONE XLIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ
Art. 420
1. Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dall'autorità procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennità al momento della requisizione, l'autorità procedente può disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
Art. 421
1. L'indennità per la requisizione delle aziende o stabilimenti è liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorità civile, l'indennità è liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione è stata effettuata ed è stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.
Art. 422
1. L'indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto anche conto delle cose indicate nel comma 3 dell'articolo 378.
2. Inoltre, per l'asportazione dall'immobile delle cose non comprese nell'ordine di requisizione, è accordata al detentore dell'immobile medesimo un'indennità commisurata alle normali spese di trasporto nell'ambito dello stesso comune.
Art. 423
1. L'indennità per la requisizione di mobili in proprietà, se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni.
2. In ogni caso, l'indennità è adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni.
Art. 424
1. L'indennità per la requisizione in uso di mobili è ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dell'oggetto.
Art. 425
1. Se la cosa requisita in uso è mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non può essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero è troppo onerosa la sostituzione, è corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennità per l'uso della cosa, un'indennità supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualità dell'interesse legale sul valore venale della cosa.
Art. 426
1. L'indennità per la requisizione di invenzioni, ancorché non brevettate, è liquidata dal Ministero della difesa che dispone la requisizione, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
2. Per i divieti di alienazione, applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri non è dovuta alcuna indennità, salvo che i divieti hanno per oggetto invenzioni requisite in uso non esclusivo. In tal caso l'indennità è liquidata ai sensi del comma 1.
Art. 427
1. L'indennità per la requisizione di servizi è stabilita tenendo presenti le tariffe stabilite a norma delle leggi vigenti.
Art. 428
1. Le commissioni procedono al pagamento delle indennità di requisizione:
a) in zona territoriale mediante ordinativi su aperture di credito disposte a favore dei presidenti delle commissioni stesse presso le competenti direzioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) nella zona delle operazioni, mediante ordinativi tratti sulle casse militari.
2. Per somme di piccola entità, il pagamento può essere direttamente effettuato dalle commissioni stesse sui fondi prelevabili in contanti. Il limite delle somme che possono essere pagate direttamente e di quelle da prelevarsi a tale scopo è stabilito dall'autorità da cui la commissione dipende.
3. I presidenti delle commissioni di requisizione, nella gestione dei fondi loro assegnati, assumono la qualifica, le attribuzioni e le responsabilità dei funzionari delegati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 429
1. L'indennità di requisizione è pagata alla persona nei cui confronti la requisizione è stata effettuata, restando l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia colui che riceve il pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto.
2. Nel caso di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate mensili posticipate.
3. Le prestazioni personali che durano più di sette giorni sono pagate alla fine di ciascuna settimana.
Art. 430
1. La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 409 è consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui è emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409.
2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non è consegnata al creditore, ma è allegata al rendiconto, munita della quietanza.
Art. 431
1. La riscossione dell'indennità di requisizione costituisce acquiescenza e comporta rinuncia a qualunque impugnazione, amministrativa o giurisdizionale, sia avverso l'ordine di requisizione sia avverso la determinazione della indennità.
SEZIONE XIRESTITUZIONE DELLE COSE REQUISITE IN USO
Art. 432
1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
Art. 433
1. Se non è stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento è preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non può essere minore di otto giorni.
Art. 434
1. Al momento della restituzione è compilato, a cura degli organi tecnici competenti, un nuovo processo verbale, sulla scorta di quello redatto all'atto dell'occupazione, facendo menzione delle variazioni avvenute, per effetto di deterioramenti, spostamenti o per qualsiasi altra modificazione dipendente dall'occupazione.
2. Dal processo verbale risultano tutti gli elementi atti a dirimere le questioni già sorte o che potessero sorgere con l'interessato, nei riguardi dell'occupazione, specialmente in merito alla determinazione dell'eventuale compenso da corrispondersi per qualsivoglia motivo.
Art. 435
1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito è aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non può opporsi a ricevere la cosa requisita ed è tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria.
Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
Art. 436
1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
2. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, può disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprietà dello Stato, dietro pagamento di un'indennità corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto è determinata anche l'indennità.
Art. 437
1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.
Art. 438
1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennità indicate nella sezione X del presente capo è aggiunta una speciale indennità corrispondente al maggior deprezzamento della cosa.
2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa mobile per effetto dell'uso è divenuta inservibile, è corrisposta un'indennità ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato ha ricevuto a titolo di indennità per la requisizione in uso.
Art. 439
1. Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facoltà di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Art. 440
1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione può consentire la ripartizione in rate o in annualità del pagamento delle somme da esso dovute.
SEZIONE XIITUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 441
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
SEZIONE XIIIDISPOSIZIONI PENALI
Art. 442
1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00.
2. Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
Art. 443
1. Chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di fare, nei modi e nei termini stabiliti, la denuncia prevista dall'articolo 399 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10,00 a euro 516,00.
2- Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 444
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
Art. 445
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
Art. 446
1. Chiunque, per sottrarre in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione di beni, che ne possono formare oggetto, presenta libri o documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 31,00.
Art. 447
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli altri articoli della presente sezione, sottrae, distrae, sopprime, occulta, dissimula, sostituisce, disperde, distrugge o altrimenti rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua custodia, o di cui è proprietario, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 448
1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.
Art. 449
1. Chiunque aliena, applica o divulga un'invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli articoli 390 e 391, ovvero dopo l'avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
2. Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un'invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'articolo 390.
Art. 450
1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma 4 e di cui all'articolo 393.
Art. 451
1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00.
2. Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00.
3. Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.
4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
Art. 452
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 453
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Art. 454
1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell'articolo 397, è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
CAPO IIDISCIPLINA SPECIALE DELLE REQUISIZIONI DI QUADRUPEDI, VEICOLI E NATANTI DI ACQUA DOLCE IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALESEZIONE IAMBITO, OGGETTO E PROCEDIMENTO
Art. 455
1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, possono essere requisiti, in proprietà o in uso, per i bisogni delle Forze armate dello Stato, i seguenti beni e le prestazioni connesse indicate nel presente capo:
a) i cavalli, i muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso e loro bardature;
b) i veicoli ordinari a trazione animale, i veicoli a motore a trazione meccanica, nonché i loro eventuali rimorchi, le trattrici e le locomotive stradali coi rispettivi rimorchi;
c) le biciclette d'ogni sorta a motore e semplici;
d) i natanti d'ogni specie, adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, animali o cose, di portata non inferiore ai cinque quintali, con la rispettiva attrezzatura.
2. Sotto la denominazione di <
indistintamente tutte le cose indicate nel comma 1.
3. Ogni capo può essere requisito se si trova nel territorio dello Stato, se appartiene a cittadini italiani, ovvero a stranieri residenti in Italia, ed è idoneo al servizio militare.
4. Alla requisizione dei natanti di acqua dolce si applicano le disposizioni del presente capo, tranne per quanto riguarda le indennità e le altre somme spettanti a proprietari e detentori, cui si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo.
5. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
Art. 456
1. Non sono requisibili:
a) i capi appartenenti ai soggetti indicati nell'articolo 372, comma 1, lettere da a) a e);
b) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, semprechè siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;
c) gli automezzi e i natanti in dotazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
d) gli stalloni appartenenti allo Stato o di pertinenza delle regioni o loro consorzi per il compito dell'incremento ippico;
e) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione;
f) i soggetti da riproduzione e da allevamento (fattrici, puledri) facente parte delle stazioni speciali di monta selezionate.
2. Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne sono escluse da requisizione, ma non dalle riviste e dalle dichiarazioni di cui agli articoli seguenti.
3. Sono altresì esenti da requisizione, ma non dalla rivista e dalle dichiarazioni, di cui ai seguenti articoli, gli automezzi in dotazione alla Croce rossa italiana e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta. È però in facoltà delle autorità militari di requisire l'aliquota di automezzi che eventualmente risultasse esuberante alle necessità degli Enti predetti.
4. I capi di proprietà delle amministrazioni dello Stato possono essere requisiti soltanto con l'assenso delle amministrazioni interessate.
5. I capi di proprietà privata adibiti a trasporti postali e al servizio telefonico possono essere requisiti soltanto con l'assenso dei soggetti titolari. A tale scopo sono compilate annualmente le liste dei mezzi di trasporto adibiti ai servizi postali e di telecomunicazioni che sono esentati dalla precettazione e conseguentemente dalla requisizione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessità possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati capi o categorie di capi.
Art. 457
1. La requisizione può essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, può essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni.
2. Essa è ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 458
1. Trascorse ventiquattro ore dalla pubblicazione o dalla notificazione personale dell'ordine di requisizione, non è più ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei capi dichiarati idonei al servizio militare.
2. Tale divieto resta fermo, se non è revocato con analoga disposizione del Ministro della difesa.
2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
Art. 459
1. Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, o con ordine di presentazione personale.
Art. 460
1. La scelta dei capi da requisire è fatta per categoria da una o più commissioni provinciali nominate dalla competente autorità militare e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e da un esperto scelto dalla stessa autorità militare.
2. Nel caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione, quale consulente, anche un delegato del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e l'esperto è scelto dalla suddetta autorità militare, fra una terna di nomi designati dal presidente della sede dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone che rivestono la qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.
Art. 461
1. Le commissioni provinciali fissano una giusta indennità per ogni capo da requisire basandosi - ove possibile - sul prezzo corrente di mercato.
2. Nel caso di requisizione in proprietà spettano al proprietario:
a) l'indennità di cui al comma 1;
b) l'eventuale quota di cui all'articolo 469;
c) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento.
3. Spettano inoltre:
a) al proprietario di autoveicoli e carri rimorchio requisiti un'indennità corrispondente alla tassa di circolazione già soddisfatta, limitatamente alla quota parte relativa ai mesi interi che intercorrono fra la data di requisizione e la scadenza della rata soddisfatta;
b) al proprietario di autocarro e rispettivo rimorchio al quale venga requisita la sola motrice, un indennizzo pari a un ventesimo del prezzo di stima, attribuito alla motrice, per il rimorchio non requisito.
4. Per effetto dell'avvenuta requisizione decade automaticamente, dal giorno stesso in cui la requisizione ha avuto luogo, ogni contratto assicurativo relativo al capo requisito; le società assicuratrici non possono applicare penalità per l'anticipata risoluzione del contratto determinata da requisizione.
5. Le società assicuratrici hanno l'obbligo di rimborsare la quota parte dei premi anticipati e non ancora goduti, riferiti al periodo decorrente dal primo del mese successivo alla data dell'avvenuta requisizione.
6. Il proprietario del capo requisito chiede il rimborso dovutogli su presentazione di certificato rilasciato dalla competente commissione e che attesti l'avvenuta requisizione del capo predetto.
Art. 462
1. L'autorità militare può fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante, il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione.
2. In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il <
successivamente inviatogli dall'autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro ventiquattro ore, l'autorità militare stessa.
3. L'autorità militare ha inoltre facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, di quadrupedi, veicoli e natanti.
4. Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, se non è indetta la requisizione o non è pervenuto a questi avviso personale di presentazione; il proprietario ne informa entro le ventiquattro ore l'autorità militare che lo ha precettato.
5. Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì a informare, entro le ventiquattro ore, l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo anche nell'interno della stessa città.
6. Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato ha l'obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione può essere fatta risultare da prova testimoniale.
7. Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.
8. L'autorità militare può sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima di indire la requisizione e di notificare l'avviso personale di presentazione; la sospensione ha effetto sino alla revoca.
Art. 463
1. All'atto della requisizione, sia essa in proprietà o in uso, oppure di prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo prelevato, l'indennità di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti al proprietario per l'avvenuta requisizione.
2. La parte è invitata a sottoscrivere il verbale con facoltà di farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.
Art. 464
1. La requisizione può farsi in uso, sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. In tal caso è corrisposta al proprietario l'indennità di requisizione in uso di cui all'articolo 465.
2. Trascorsi due mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione in uso, la trasformazione di essa in requisizione in proprietà.
3. Per la durata della requisizione in uso i contratti assicurativi sono sospesi. Essi riprendono automaticamente il loro corso alla data di restituzione del capo precettato e la scadenza è prorogata di un periodo uguale alla durata della requisizione stessa.
4. La restituzione del capo requisito in uso è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte interessata accetti di provvedere essa al ritiro.
5. Nel caso in cui durante il tempo della requisizione il capo requisito ha subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, al proprietario è liquidata una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, può raggiungere la totalità dell'indennità di requisizione di cui all'articolo 461, comma 1 dedotte le quote già corrisposte per l'uso e il valore d'uso del capo al momento della restituzione.
Art. 465
1. Nel caso di requisizione in uso l'indennità per i capi requisiti è corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti.
2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali.
Analogamente è stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo;
b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprietà;
c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione già soddisfatta;
d) un'indennità giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorità di cui alla lettera a) del presente comma;
e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento;
f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469.
3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorità di cui alla lettera a) del comma 2.
Art. 466
1. Quando una requisizione in uso è trasformata in proprietà spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprietà fin dall'inizio, aumentato dall'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto è stato corrisposto a titolo di uso.
Art. 467
1. Le autorità militari dell'Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprietà senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo.
2. L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non è costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.
3. La commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna.
4. Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.
5. Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore se esso è anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non è conosciuto o è assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perché ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro.
7. Salvi i casi di urgente necessità, la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 468
1. Le autorità militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all'articolo 467, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.
2. L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, semprechè detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.
3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purché rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.
4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.
5. L'indennità è stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, con il personale addetto, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.
6. In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467, qualsiasi autorità militare può eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, quando ha ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni sono di quelle sottoposte a precetto preventivo.
7. Nel caso di cui al comma 6 l'indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta.
8. Si applica il comma 5 dell'articolo 467.
Art. 469
1. L'indennità di requisizione è elevata di una quota non superiore a un decimo quando la cosa o la prestazione requisita o è mezzo al fine dell'esercizio di una industria, di un commercio, e non è prontamente sostituibile, o costituisce l'unico mezzo di sostentamento e di lavoro del proprietario.
Art. 470
1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorità militare, ancorché non requisiti.
2. È però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purché idoneo al medesimo servizio.
3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.
SEZIONE IISANZIONI
Art. 471
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa:
a) da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore;
b) da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale;
c) da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione.
3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti.
4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti.
6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti.
7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra.
8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena è diminuita di un terzo.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato più grave.
Art. 472
1. Durante lo stato di guerra, i reati previsti dalla presente sezione, sono di competenza dei tribunali militari.
2. Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le norme di cui al codice penale militare di pace.
CAPO IIIDISCIPLINA SPECIALE DELLA REQUISIZIONE DEL NAVIGLIO MERCANTILE IN CASO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALESEZIONE IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 473
1. Nei casi previsti dall'articolo 370, comma 1, può essere disposta la requisizione delle navi nazionali, ovunque esse siano, e dei galleggianti che si trovino nelle acque territoriali dello Stato.
2. La requisizione può avere per oggetto la proprietà della nave o del galleggiante, da parte dello Stato, oppure l'uso temporaneo della nave o del galleggiante, con o senza equipaggio, o con una parte di questo.
3. La requisizione può essere fatta in proprietà quando per la durata, per lo scopo cui è preordinata ovvero per la natura della cosa, l'amministrazione ravvisi una sua maggiore convenienza economica.
4. La requisizione può avere a oggetto la prestazione di trasporto obbligatorio su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di disporre, con proprio decreto, sulle navi o galleggianti non requisiti, l'assoluta precedenza al trasporto di uomini, quadrupedi e materiali, per esigenze delle amministrazioni dello Stato, sui percorsi che dette navi o galleggianti compiono per effetto del loro normale impiego.
6. Per la tutela giurisdizionale, si applica l'articolo 441.
Art. 474
1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Città del Vaticano;
b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se è constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità;
c) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione.
2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
Art. 475
1. Le requisizioni di cui all'articolo 473, commi 1, 2, e 3, sono disposte dal Ministro della difesa o dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti regole di competenza:
a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le navi da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per soddisfare le esigenze di tutti i Ministeri e organi;
b) il Ministero della difesa per le navi da inscriversi nel naviglio ausiliario dello Stato e per quelle occorrenti per le operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.
2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo 473, commi 4 e 5, è disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato.
3. Per eseguire la requisizione della nave o del galleggiante, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono delegare l'autorità militare marittima o l'autorità portuale locale.
4. Per la requisizione di navi o galleggianti fuori delle acque territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali.
5. Nei casi di urgente necessità, la requisizione può essere eseguita dalle autorità di cui al comma 3, anche senza delega, salva ratifica del competente Ministro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 476
1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate.
2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della difesa ne dà notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprietà privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione è disposta previa intesa con l'amministrazione interessata.
Art. 477
1. Per l'esercizio di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti relativamente alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti presso i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessità del momento.
2. Per l'esecuzione delle loro attribuzioni relativamente a navi o galleggianti requisiti, gli uffici predetti consultano preventivamente le amministrazioni interessate, le quali possono, a tal fine, designare un loro rappresentante.
3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennità relative alle requisizioni disposte su richiesta di altre amministrazioni, salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.
Art. 478
1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio è notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione.
2. Se l'ordine è stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, è notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti.
3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorità competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne dà immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine è inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi.
4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sarà loro fissato.
4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.
Art. 479
1. Gli armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione, mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante richiesto nel giorno e nell'ora indicati nell'ordine. In caso di ingiustificato ritardo nella consegna l'amministrazione può richiedere all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
2. Le navi o i galleggianti requisiti sono consegnati all'amministrazione nelle condizioni di navigabilità e assetto previste dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben puliti esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se richiesto, con tutti i locali per le merci vuoti, in buon ordine, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
3. Gli alloggi per passeggeri esistenti a bordo devono essere in ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
4. Nel caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento dell'ordine di requisizione, nelle condizioni ora indicate, l'armatore o il proprietario provvede, nel termine stabilito dall'amministrazione, a eliminare le eventuali manchevolezze. In difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo 505.
Art. 480
1. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di diritto qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della nave o del galleggiante requisito e libera inoltre di diritto il proprietario e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, che presupponga la libera disponibilità della nave o del galleggiante o parte degli stessi. La risoluzione dei contratti e delle obbligazioni non dà luogo a rimborsi di spesa né a risarcimento di danni a favore di terzi.
2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve i contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima della notifica dell'ordine di requisizione, ancorché non è avvenuta la consegna della nave o del galleggiante, né pagato il prezzo convenuto né eseguite le trascrizioni di legge.
3. È in facoltà dell'amministrazione che procede alla requisizione di rescindere o sospendere i contratti di assicurazione in corso, all'atto della requisizione, sostituendosi nei confronti del proprietario o armatori agli assicuratori, i quali non possono richiedere ulteriori pagamenti di premi.
Art. 481
1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione può disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell'indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino.
2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, è fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.
Art. 482
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennità di requisizione.
2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato, fino al momento della riconsegna.
3. La liquidazione dell'indennità di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
Art. 483
1. Il Ministero competente può procedere alla requisizione in proprietà di navi o galleggianti già requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza.
2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall'ammontare dell'indennità a essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprietà sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennità di requisizione prevista dall'articolo 500. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione.
4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
Art. 484
1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione è disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorità, all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso.
2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito è restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
Art. 485
1. L'inizio, la sospensione, la ripresa, la fine della requisizione sono fatti risultare da appositi documenti, da compilarsi secondo le disposizioni della sezione V del presente capo.
SEZIONE IIPERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI GALLEGGIANTI OGGETTO DI REQUISIZIONE
Art. 486
1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorità portuale. Nel caso di requisizione in proprietà, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione può essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 487
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono disporre lo sbarco, in tutto o in parte, dell'intero equipaggio dalle navi o dai galleggianti dei quali effettuano la requisizione, sostituendolo con personale militare.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero della difesa possono, a loro insindacabile giudizio, ordinare lo sbarco dalle navi o dai galleggianti requisiti di una o più persone dell'equipaggio. In questo caso l'armatore, il proprietario o il capitano provvedono immediatamente, salva comprovata impossibilità, alla sostituzione delle persone sbarcate, assumendo, se richiesto dall'amministrazione, le persone da questa nominativamente designate.
3. Se l'armatore, il proprietario, o il capitano non vi provvede nel termine fissato dall'amministrazione, questa ha facoltà di provvedervi d'ufficio, e il personale così imbarcato si intende arruolato a tutti gli effetti per conto dell'armatore o proprietario.
4. I predetti Ministeri possono inoltre disporre l'aumento dell'equipaggio delle navi o dei galleggianti requisiti per il disimpegno di speciali servizi, e il Ministero della infrastrutture e dei trasporti può anche disporre per tali servizi l'imbarco di personale militare in soprannumero.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, al personale sbarcato, se particolari norme di carattere legislativo o sindacale non dispongono diversamente, è dovuto il trattamento previsto dalla norme vigenti per il caso di risoluzione del rapporto di lavoro per fatto del datore di lavoro.
6. Le spese per lo sbarco o la sostituzione di persone dell'equipaggio, o per l'aumento di questo, sono a carico dello Stato.
Art. 488
1. Il periodo di navigazione compiuto dai componenti degli equipaggi delle navi requisite è considerato utile a tutti gli effetti ai fini previdenziali.
Art. 489
1. Per gli equipaggi delle navi requisite che sono inscritte nel naviglio ausiliario si applicano le norme relative alla Marina militare in tempo di guerra.
SEZIONE IIICAPITANO DELLA NAVE - COMMISSARIO STATALE - COMANDANTE MILITARE - LORO COADIUTORI
Art. 490
1. Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, ancorché nominato dall'armatore o proprietario, si intende, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per ciò che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
2. Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
3. Egli compie i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinchè l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni di carico e scarico delle merci, nonché l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle località che gli sono indicate dall'amministrazione stessa.
4. Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonché la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.
Art. 491
2. Il commissario statale vigila l'esecuzione dell'atto di requisizione a tutela degli interessi dell'amministrazione, impartisce per conto di essa le opportune disposizioni al capitano della nave o del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo speciale sugli scali da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle persone e delle cose, riferendo alla fine di ogni viaggio all'amministrazione da cui dipende sulle eventuali manchevolezze riscontrate.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facoltà e le responsabilità relative alla condotta della nave o del galleggiante e alla organizzazione interna di essa. Egli comunque fornisce al commissario statale tutte le spiegazioni che gli siano richieste su qualsiasi provvedimento adottato.
Art. 492
1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, se è ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l'idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui è imbarcato.
2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti:
a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante;
b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facoltà di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Art. 493
1. Il comandante militare, a suo insindacabile giudizio, quando speciali circostanze lo richiedano, e in particolare, a titolo esemplificativo, quando la nave o il galleggiante si trova in qualche grave contingenza (atto bellico, incendio, necessità di abbandono della nave, caduta di uomini in mare, necessità di getto della merce, navigazione particolarmente difficile), ha facoltà di assumere il comando della nave o del galleggiante, facendone dichiarazione da lui scritta e firmata sul ruolo dell'equipaggio e su tutti i libri del giornale nautico, con l'indicazione della data e dell'ora precisa.
2. Da questo momento il capitano della nave o del galleggiante è esonerato da qualsiasi obbligo, facoltà o responsabilità che gli spetti a norma di legge, e a lui subentra, a tutti gli effetti, il comandante militare.
3. In conseguenza, il capitano passa, come ogni altra persona di bordo, alla dipendenza del comandante militare, al quale presta, se richiesto, la propria collaborazione nelle funzioni di comando.
Art. 494
1. Lo stato maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un galleggiante requisito devono al comandante militare, al commissario statale e al rappresentante imbarcato della Forza armata di cui all'articolo 497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il capitano.
2. L'equipaggio militare, e in generale il personale militare imbarcato a bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso il comandante militare gli stessi doveri che le norme vigenti prescrivono verso il comandante di nave militare.
Art. 495
1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante è ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa può eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennità di requisizione è diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non è più tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Art. 496
1. È in facoltà dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice.
2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.
Art. 497
1. Il Ministero della difesa interessato può imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perché, ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unità requisita.
2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
Art. 498
1. Al personale statale militare e civile imbarcato sulle unità requisite, è dovuto il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero, ove non previsto, fissato dal Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
SEZIONE IVDETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO DI REQUISIZIONE IN PROPRIETÀ O IN USO
Art. 499
1. Nel caso di requisizione in proprietà della nave o del galleggiante l'indennità è determinata entro tre mesi dalla requisizione, in una somma pari al valore della nave o del galleggiante requisito.
2. La determinazione dell'indennità compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le norme di cui all'articolo 500, anche se la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, ed è notificata al proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
3. Nel caso previsto dall'articolo 483, comma 1, l'indennità dovuta al proprietario è determinata entro tre mesi dalla data dell'ordine di requisizione, in una somma pari al valore che la nave o il galleggiante requisito aveva al momento precedente il danneggiamento.
4. Nel caso di requisizione in proprietà i diritti reali costituiti sull'unità requisita possono farsi valere, dopo l'emanazione dell'ordine di requisizione, soltanto sull'indennità.
5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in proprietà a favore di istituto a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Nel caso in cui l'amministrazione proceda all'alienazione della nave o del galleggiante requisito in proprietà, colui nei confronti del quale è stata disposta la requisizione ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni con gli altri eventuali concorrenti.
Art. 500
1. Nel caso di requisizione in uso della nave o del galleggiante, l'indennità è calcolata a giornate e a frazioni di giornate, che a loro volta sono calcolate a ore, attribuendo a ogni ora un ventiquattresimo della indennità giornaliera.
2. Non si tiene conto delle frazioni di ore.
3. In caso di perdita della nave o del galleggiante, si corrisponde l'indennità fino alle ore 24 del giorno della perdita o, se la data della perdita non può essere precisata, del giorno a cui risale l'ultima notizia certa.
4. Detta indennità si compone di due parti designate con le lettere A e B. Il valore della nave o del galleggiante requisito è determinato come segue:
a) per le navi per le quali esistono prezzi correnti di mercato, tale valore è stabilito tenendo conto dei prezzi stessi al giorno della requisizione in proprietà o al giorno della perdita in relazione al tipo, alle caratteristiche tecniche e commerciali, nonché allo stato di conservazione e di efficienza della nave;
b) per le navi per le quali non esistono prezzi correnti di mercato, il valore è stabilito calcolando il costo di ricostruzione (determinato al giorno della requisizione in proprietà o al giorno, della perdita) di una nave nuova, avente caratteristiche analoghe e applicando un coefficiente di deprezzamento inerente all'età, al tipo e allo stato effettivo di conservazione e di efficienza della nave.
5. Sia nell'ipotesi di cui alla lettera a) sia in quella di cui alla lettera b) del comma 4 si aggiunge il valore delle dotazioni e dei corredi.
6. Le quote comprese nella parte A, che sono determinate dall'ufficio di cui all'articolo 482, sono le seguenti:
a) ammortamento del valore della nave o del galleggiante da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante (diminuito del valore di demolizione) al momento della requisizione con una percentuale variabile a seconda del tipo e dell'età e tenendo conto dello stato di conservazione e di efficienza della nave o del galleggiante;
b) interessi da calcolarsi sul valore della nave o del galleggiante, corredi e dotazioni compresi; se la requisizione si prolunga oltre un anno la quota di interessi è calcolata sul valore della nave o galleggiante decurtato della quota annuale di ammortamento;
c) spese generali;
d) materiali di consumo per coperta, macchina, camera, cucina (compresi i lubrificanti per le navi e i galleggianti semoventi a propulsione a vapore);
e) manutenzione e riparazioni ordinarie;
f) manutenzione e riparazioni straordinarie (riclassifica).
7. Quando l'amministrazione lo ritenga opportuno, può provvedere a sue spese ai materiali indicati nella lettera a) e ai lavori indicati nelle lettere e) e f) del comma 6. In tal caso, la parte A del compenso si limita alle quote indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 6.
8. L'indennità prevista per la parte A può essere, annualmente, soggetta a revisione a richiesta dell'amministrazione interessata o dell'armatore.
9. Le quote comprese nella parte B si riferiscono in massima agli oneri seguenti:
a) assicurazione della nave o galleggiante contro i rischi ordinari della navigazione e assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni alle persone;
b) equipaggio (quota comprensiva della paga, panatica, assicurazioni infortuni e malattie, contributi sindacali e previdenziali, o altri oneri previsti da apposite disposizioni ed eventuali compensi agli equipaggi stabiliti dagli organi competenti);
c) lavoro straordinario;
d) combustibili;
e) lubrificanti per le motonavi e per i galleggianti semoventi con motori a combustione nonché per le navi e galleggianti semoventi a propulsione elettrica;
f) acqua;
g) spese portuali e diritti marittimi (pilotaggio, rimorchio, ormeggio e disormeggio, ponti di imbarco nei porti ove occorrono, guardia ai fuochi, visita sanitaria, spedizione della nave o del galleggiante, tasse e sopratasse di ancoraggio, fari, transito di canali, e altre eventuali spese portuali e diritti marittimi);
h) agenzie;
i) esercizio dell'impianto r. t. (escluse le spese relative al personale r. t. già comprese nella quota equipaggio);
l) operazioni di carico e scarico, stivaggio e distivaggio;
m) mantenimento delle persone e dei quadrupedi imbarcati;
n) carenamento di carattere eccezionale da definirsi all'atto della requisizione;
o) disinfestazione o altre misure sanitarie;
p) medicinali e materiali per medicazione;
q) lavatura e rifacimento dei materassi, fasce, federe, guanciali, tovaglieria per il personale di passaggio e per l'equipaggio;
r) eventuali sistemazioni (di telefoni nei porti e uso del telefono nell'interesse dell'amministrazione;
s) telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
t) eventuali spese inerenti alla quarantena e approdo in porti infetti;
u) consumi di coperta, macchina, cucina, camera per eventuali nuove sistemazioni, macchinari e posti aggiunti per ordine dell'amministrazione, nonché forniture le quali comunque resterebbero di proprietà dell'amministrazione.
10. Nel caso di navi o galleggianti requisiti, che siano iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario della Marina militare, l'indennità dovuta agli armatori o proprietari si compone della sola parte A. Le quote della parte B, applicabili a tali unità sono contabilizzate direttamente dal Ministero della difesa come per le navi militari.
11. La parte A dell'indennità è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche nel caso che la requisizione è fatta dal Ministero della difesa, ed è notificata all'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
12. All'atto della requisizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se non è in possesso di tutti gli elementi necessari, può determinare in via provvisoria questa parte dell'indennità, salvo a procedere alla determinazione definitiva entro tre mesi dall'inizio della requisizione. La determinazione provvisoria è notificata dall'armatore o proprietario dall'amministrazione che ha disposto la requisizione.
13. Nel caso in cui l'armatore o proprietario propone ricorso giurisdizionale contro il provvedimento che determina definitivamente l'indennità, l'indennità stessa è corrisposta, fino alla decisione sul ricorso, nella misura fissata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
14. La parte B è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da quello della difesa rispettivamente per le navi o galleggianti requisiti da ciascuno di essi.
15. Le quote comprese nella parte B possono, a giudizio del Ministero interessato, essere escluse dall'indennità e:
a) essere assunte direttamente, in parte o totalmente dal Ministero interessato;
b) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura indicata dalle norme in vigore, quando trattasi di quote per le quali già esistono regolamentazioni speciali;
c) essere corrisposte agli armatori o proprietari nella misura stabilita con appositi accordi.
Art. 501
1. Oltre all'indennità di requisizione, sono a carico delle amministrazioni che procedono alla requisizione:
a) la perdita totale della nave o del galleggiante requisiti, l'abbandono degli stessi a tutti gli effetti di legge, le avarie della nave o del galleggiante, i danni alle persone e i danni alle cose di terzi, derivanti, tali eventi, da rischi di guerra o da rischi inerenti ai servizi speciali della requisizione e non coperti, quanto alla nave o al galleggiante, dalla normale polizza di assicurazione rischi ordinari e, quanto alle persone dalla normale polizza di assicurazione e infortuni, malattie e responsabilità civile, quando risultino da apposito verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, ovvero da dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
b) le spese inerenti a eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante per i servizi ai quali è adibito per effetto della requisizione;
c) le spese inerenti ai lavori di ripristino;
d) le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante ad altri enti militari o civili dello Stato.
Art. 502
1. In caso di requisizione in proprietà, l'indennità non può essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione.
2. Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all'indennità, e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorità giudiziaria, su istanza della parte più diligente.
3. Il pagamento dell'indennità di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate.
4. L'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione è autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennità di requisizione già maturate.
5. La determinazione delle suddette indennità, agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, è fatta a giudizio insindacabile dell'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione.
6. Per il pagamento delle indennità per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennità stesse siano dovute ai sensi dell'articolo 501 sia che esse siano dovute ai sensi dell'articolo 516, e per il pagamento delle indennità di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.
Art. 503
1. Gli armatori e proprietari, per il rimborso delle spese sottoelencate, se esse non sono già comprese nella indennità o non formino oggetto di speciale accordo, devono presentare i documenti giustificativi indicati nei numeri seguenti:
a) assicurazione: l'onere relativo si deve rilevare dalla polizza esistente o dal contratto da stipulare;
b) equipaggio: fattura con prospetto nominativo dell'equipaggio, conforme alle risultanze del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso e delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il prospetto deve portare il visto del comandante militare o del commissario statale che attesterà la effettiva percezione delle somme corrisposte; per gli eventuali compensi dovuti per servizi speciali, il prospetto nominativo è compilato con le stesse modalità indicate nelle lettera c);
c) lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni:
1) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;
2) del genere di lavoro straordinario;
3) delle ore di lavoro straordinario;
4) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;
5) delle quote spettanti a norma dei contratti di lavoro e del contratto di arruolamento;
6) della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto è vistato dal capitano della nave e dal comandante militare o dal commissario statale;
d) combustibili, lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del comandante militare o del commissario statale, attestante che i quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la requisizione. Alla fattura è allegata anche una dichiarazione dell'autorità militare marittima o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se la nave trovarsi all'estero, del console, la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a quello corrente sulla piazza;
e) spese portuali e diritti marittimi: fattura con allegati i documenti comprovanti le tasse pagate e le spese sostenute. Tali documenti, quietanzati, sono vistati dal comandante militare o dal commissario statale, o, in loro assenza, dalla autorità portuale o consolare competente oppure corredati da relativo buono o da una dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale;
f) agenzie: fattura con allegato il buono del comandante militare o del commissario statale, e col visto della autorità portuale per il controllo della quota del compenso dovuto;
g) esercizio impianto radiotelegrafico:
1) marconigrammi: riepilogo firmato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle predette autorità, dei marconigrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
2) esercizio: fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma di accordi particolari o di norme in vigore, a eventuali canoni, e vistata dal comandante militare o dal commissario statale;
h) spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata dall'ufficio del lavoro portuale, ove esista, o dall'autorità di porto, per il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della quota oraria, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare la data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e in giorni festivi. Nei casi in cui l'equipaggio della nave o del galleggiante concorra a tali operazioni, il compenso è corrisposto con le stesse modalità indicate per il lavoro straordinario e nella misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di arruolamento;
i) mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati:
1) per il mantenimento, se richiesto, delle persone trasportate, l'amministrazione può stabilire il trattamento tavola, adottando, se esistono per la nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1- classe per gli ufficiali e assimilati, di 2- classe per i sottufficiali e assimilati, di 3- classe per la truppa e personale assimilato; oppure può apportare modifiche al trattamento tavola e stabilire nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per il vitto speciale agli infermi e per i vini e altre bevande, sono stabilite apposite tariffe. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della nave o del galleggiante attestanti il numero e la categoria delle razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante militare o dal commissario statale;
2) per il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, sono stabilite speciali tariffe dall'amministrazione, di accordo con l'armatore o proprietario. Il rimborso relativo è effettuato verso presentazione, da parte dell'armatore o proprietario, di apposite fatture con allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del galleggiante, attestanti il numero dei quadrupedi trasportati, debitamente vistate dal comandante militare o dal commissario statale;
l) carenamento: i lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiuti a cura degli armatori o proprietari, sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione stessa. Le fatture relative portano il visto, per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto;
m) se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse modalità, con la sola variante che il controllo e il visto per eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;
n) disinfestazione: le operazioni sono eseguite in seguito a ordine dell'amministrazione e, se compiute a cura degli armatori o proprietari, sono controllate dall'autorità designata dall'amministrazione e le fatture portano il <
o) medicinali e materiali per medicazioni: fattura dettagliata con l'elenco dei materiali consumati, vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;
p) spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali, tovaglieria:fattura quietanzata dalla ditta che ha eseguito il lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o la dichiarazione rilasciata dal comandante militare o dal commissario statale, constatante la necessità di procedere al lavoro stesso;
q) telefono e internet: fattura quietanzata dalla società di comunicazione, vistata dall'autorità portuale, con allegato il buono rilasciato dal comandante militare o dal commissario statale, ove è indicato il tempo durante il quale il telefono o internet è stato usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione;
r) telegrammi: riepilogo vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con copia, se rilasciato dalle autorità predette, dei telegrammi trasmessi nell'interesse dell'amministrazione;
s) quarantena e approdo in porto infetto: riepilogo dettagliato, compilato dal capitano della nave o del galleggiante e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, delle spese sostenute e delle eventuali indennità pagate a norma delle disposizioni vigenti. Il riepilogo è corredato dalle fatture e documenti giustificativi e dall'estratto del giornale nautico, vistati dall'autorità portuaria, dai quali risulta l'ordine ricevuto e l'esatto periodo di permanenza della nave o del galleggiante in quarantena o in porto infetto;
t) consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo compilato dal capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal comandante militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei materiali consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;
u) adattamento e ripristino: gli eventuali lavori di adattamento della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso è adibito per effetto della requisizione, e quelli di ripristino, al termine di questa, se eseguiti direttamente dagli armatori o proprietari sono controllati dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le relative fatture portano il visto dell'ufficio tecnico predetto; le fatture relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo e il visto sono devoluti al comandante militare o al commissario statale o al console;
v) cessioni materiali: le eventuali cessioni di materiali di dotazione della nave o del galleggiante a enti civili o militari dello Stato sono rimborsate all'armatore o proprietario da parte dell'amministrazione requisitrice, che a sua volta si fa rimborsare dall'amministrazione dalla quale dipende l'ente che ha ricevuto il materiale. Per tali cessioni l'armatore o proprietario deve presentare regolare fattura, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal commissario statale, o dichiarazione rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al verbale stesso, o separatamente, è inserita la dichiarazione di ricevuta dell'ente al quale i materiali sono ceduti.
2. Nei casi in cui sulle navi o galleggianti non siano imbarcati commissari statali o comandanti militari, le facoltà di <
di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal presente articolo sono devolute all'ufficio di requisizione dell'amministrazione che ha ordinato la requisizione. Il presente comma si applica anche ai casi di impedimento delle anzidette autorità.
Art. 504
1. In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unità requisita.
Art. 505
1. Se le navi e i galleggianti requisiti in uso restano temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell'articolo 501, comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennità per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facoltà di designare.
2. Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine e a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative è trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate fra i crediti elencati nell'articolo 552 del codice della navigazione dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell'articolo 84 del codice della navigazione.
Art. 506
1. Qualunque profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e rimorchi eseguiti dalla nave o dal galleggiante requisito è diviso in parti uguali tra l'amministrazione, che ha proceduto alla requisizione, e l'armatore.
SEZIONE VATTO DI REQUISIZIONE - MODALITÀ DELLA CONSEGNA E DELLA RESTITUZIONE DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI REQUISITI
Art. 507
1. Le formalità relative alla consegna e alla restituzione delle navi o dei galleggianti requisiti sono compiute dall'autorità delegata dall'amministrazione che procede alla requisizione.
Art. 508
1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell'inventario, in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarità eventualmente riscontrate.
2. Se il controllo dell'inventario non può essere compiuto dall'autorità delegata, può essere a ciò delegata dall'amministrazione altra autorità.
3. Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, è rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine, all'autorità che è designata dall'amministrazione requisitrice.
4. Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.
5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo è compilato, anziché controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.
Art. 509
1. Le autorità delegate verificano i materiali di consumo esistenti a bordo, esclusi i combustibili, i lubrificanti e l'acqua, nei casi di consegna o di riconsegna, redigendone apposito verbale.
Art. 510
1. In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l'atto di requisizione è sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2.
2. Agli effetti della requisizione, sia in proprietà sia in uso, è compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni:
a) autorità delegata per la consegna;
b) ordine ricevuto dalla predetta autorità, con le precise indicazioni del documento relativo;
c) amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;
d) nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;
e) nome del proprietario (o anche dell'armatore nel caso di requisizione in uso) dell'unità requisita e sua residenza o domicilio;
f) compartimento o ufficio marittimo d'iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
g) tonnellaggio di stazza lorda e netta;
h) porto in cui avviene la consegna;
i) data e ora della consegna;
l) consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
m) eventuali annotazioni;
n) firma dell'autorità delegata per la consegna;
o) firma del proprietario (o anche dell'armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.
Art. 511
1. Le norme relative alle formalità di consegna e di riconsegna dell'unità requisita si osservano anche nel caso di sospensione della requisizione in uso e di successiva cessazione di tale sospensione.
Art. 512
1. All'atto della restituzione dell'unità requisita, l'autorità delegata dall'amministrazione che ha ordinato la requisizione compila il processo verbale di restituzione, che contiene le stesse indicazioni prescritte per il verbale di consegna, sostituendo la parola <
Art. 513
1. I processi verbali di consegna e restituzione sono redatti in contraddittorio del proprietario o dell'armatore dell'unità requisita o di loro rappresentanti o del capitano.
2. A tal fine, è data tempestiva notizia al proprietario o all'armatore o al capitano del luogo e dell'ora in cui si procederà alla redazione del processo verbale. Se l'interessato non si presenta, si procede egualmente alla formazione del verbale, facendosi constare l'assenza dell'interessato.
Art. 514
1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:
a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione;
b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
d) attestanti le necessità della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
f) di controllo di inventari;
g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unità requisita.
SEZIONE VIASSICURAZIONI E AVARIE
Art. 515
1. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilità civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennità ai sensi dell'articolo 500, rimane esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione.
2. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione può disporre affinchè le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
Art. 516
1. Quando l'amministrazione si avvale della facoltà concessa dall'articolo 500, comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:
a) in caso di perdita, una indennità pari al valore della nave di cui all'articolo 500, comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall'articolo 499, comma 4;
b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi più conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.
SEZIONE VIISANZIONI PENALI E DISCIPLINARI
Art. 517
1. Chiunque non ottempera agli ordini dati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 473, commi 4 e 5, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 207,00.
2. Nei casi più gravi possono applicarsi, congiuntamente, le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 518
1. Chiunque in qualsiasi modo, sottrae alla requisizione una nave o un galleggiante, che ne possa formare oggetto a norma del presente capo, o, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di requisizione della nave o del galleggiante, dato dall'autorità competente o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
3. Nel caso che la consegna all'amministrazione della nave o del galleggiante requisito avvenga, senza giustificato motivo, oltre il termine all'uopo stabilito a norma dell'articolo 479, il colpevole è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00.
Art. 519
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
Art. 520
1. Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 310,00.
2. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorità competente indicazioni mendaci è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 103,00.
3. Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verità, si applica la multa fino a euro 103,00.
Art. 521
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, è punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto è avvenuto o è stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.
Art. 522
1. È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
a) non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;
c) non ottempera all'ordine dell'autorità competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
d) non ottempera a quanto prescritto nell'articolo 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Art. 523
1. Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli articoli 490, 491, 492, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 207,00.
Art. 524
1. Le disposizioni della sezione VII del presente capo non si applicano, se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato a norma delle leggi vigenti.
Art. 525
1. Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.
Art. 526
1. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, indicati nella sezione III del presente capo, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.
2. L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 è affidato alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione.
3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati.
4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facoltà conferitagli dall'articolo 493, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate.
5. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito è adibito può essere inflitta ai colpevoli, dall'autorità marittima competente, la sanzione disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtù di altre leggi.
LIBRO TERZOAMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀTITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
Art. 527
1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili , nonché l'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa, ivi compresa l'attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato dall'articolo 21 del regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Art. 528
1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) l'articolo 1, commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonché le facoltà di cui all'articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo;
e) l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. In applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con Agenzia per l'Italia Digitale, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.
Art. 529
1. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per i controlli delle amministrazioni statali.
Art. 530
1. Il Ministero della difesa dispone le inchieste sommarie e formali volte ad accertare le cause soggettive e oggettive che hanno determinato eventi di particolare gravità o risonanza nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, allo scopo di valutare l'opportunità di adottare le misure correttive di carattere organizzativo o tecnico necessarie a evitare il ripetersi degli eventi dannosi e di dare l'avvio ai procedimenti rivolti a individuare eventuali responsabilità penali, disciplinari, amministrative, in merito alla causazione dell'evento.
2. Il regolamento disciplina le procedure per lo svolgimento delle inchieste e delimita gli eventi di cui al comma 1, ivi compresi gli incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze.
3. Dagli eventi di cui al comma 1 sono esclusi gli incidenti automobilistici, nei quali sono rimasti coinvolti automezzi isolati e che non hanno comportato gravi lesioni fisiche o perdite di vite umane, nonché gli incidenti di volo accaduti agli aeromobili, diversi da quelli di cui al comma 2.
Art. 531
1. Per l'esercizio della facoltà di rendere disponibili a terzi i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità del Ministero della difesa, trovano applicazione le norme vigenti di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, che dà attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico.
Art. 532
1. Resta ferma, per il personale militare, la disciplina vigente per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in materia di responsabilità civile, penale ... e amministrativo-contabile.
Art. 533
1. In materia di polizze assicurative, al Ministero della difesa si applicano le disposizioni vigenti per le pubbliche amministrazioni statali sul divieto di stipula di assicurazioni per i dipendenti pubblici.
TITOLO IIATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESACAPO IDISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 534
1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:
a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonché la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, gli articoli 1, commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;
c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770;
d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.
Art. 535
1. È costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione.Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.
2. La società è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della società è stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La società ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima.
L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del <
società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante.
9. La società non può sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
CAPO IIPROGRAMMAZIONE
Art. 536
1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti strutture del Ministero della difesa.
Art. 536-bis
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
2. Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere.
3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.
4. Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
Art. 537
1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 536 implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 549.
Art. 537-bis
1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a:
a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra;
c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.
Art. 537-ter
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, può svolgere , tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai fondi di cui all'articolo 619.
CAPO IIISEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
Art. 538
1. Le procedure contrattuali per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa sono improntate a tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa comunitaria.
Art. 538-bis
1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità , i servizi ...
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