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Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei Membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche. (044U0151)
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Art. 1
Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione della Stato.
I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.
Art. 2
È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell'attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.
Art. 3
I Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell'interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell'Assemblea costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.
Art. 4
Finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di....
«Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ..... ».
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:
"Il Presidente del Consiglio dei Ministri In virtu dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta.......;
Ha sanzionato e promulga"."
Art. 5
Fino a quando resta in vigore la disposizione dello art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del Regno con la formula:
«Sentito il Consiglio dei Ministri;
«Sulla proposta di....
«Abbiamo decretato e decretiamo.... ».
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, 25 giugno 1944.
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI
Visto: il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei Conti addì 7 luglio 1944, Reg.
Presidenza n. 1 a f. 12 - MAISANO
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