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Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra. (041U1023)
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Art. 1
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Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.
Quando è indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.
Art. 2
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Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene militari accessorie o comunque restrittive della capacità giuridica, si intende corrispondente:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, alla rimozione dal grado e alla dimissione, la rimozione.
La rimozione, quando è applicata in sostituzione della destituzione, importa anche la perdita delle decorazioni e la incapacità a qualunque ulteriore servizio militare.
Art. 3
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Quando dalle leggi, dai decreti o dalle convenzioni internazionali è stabilito che una pena militare o una pena detentiva comune, che possa essere inflitta per un reato militare, debba essere aumentata o diminuita per gradi, a un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.
Art. 4
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Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto dei codici penali militari, s'intendono richiamate le disposizioni corrispondenti degli stessi codici.
Art. 5
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L'applicazione della legge penale militare agli iscritti nei corpi civili militarmente ordinati, per il reato di diserzione qualificata da asportazione di armi da fuoco, s'intende riferita a ogni ipotesi di diserzione, con la quale concorra distrazione di armi.
CAPO I Disposizioni transitorie.
Art. 6
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Nella esecuzione delle condanne alla pena del carcere militare, detta pena è sostituita da quella della reclusione militare per eguale durata.
Se è stata inflitta, la destituzione come pena principale, si applicano le disposizioni relative alla rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2.
Se è stata inflitta alcuna delle pene della dimissione, della rimozione dal grado o della sospensione dall'impiego, come pena principale, si applicano le disposizioni relative, rispettivamente, alla rimozione e alla sospensione dal grado o dall'impiego.
Art. 7
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Nella esecuzione delle condanne a pene accessorie non prevedute dai codici penali militari, si intende sostituita:
1° alla degradazione militare, la degradazione;
2° alla destituzione, la rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2;
3° alla dimissione, la rimozione;
4° alla rimozione dal grado inflitta a ufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva è superiore a tre anni, e negli altri casi la sospensione dall'impiego;
5° alla rimozione dal grado, inflitta a sottufficiali, la rimozione, se la pena principale detentiva è superiore a tre anni, e negli altri casi, la sospensione dal grado;
6° alla rimozione dal grado, inflitta a graduati di truppa, la rimozione, se la pena principale detentiva superiore a un anno, e negli altri casi la sospensione dal grado.
Art. 8
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Quando, per fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici penali militari, si deve pronunciare condanna alla pena del carcere militare, il giudice applica la pena della, reclusione militare per eguale durata. Quando si debba infliggere, come pena principale, la destituzione, o la rimozione dal grado, o la dimissione, o la sospensione dall'impiego, queste pene continuano a essere applicate, anche se diverse da quelle prevedute dai codici penali militari; osservate, per l'esecuzione, le disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 9
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Le disposizioni dei codici penali militari, concernenti le pene accessorie, sono applicabili anche rispetto alle condanne che si devono pronunciare per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici stessi, quando le predette disposizioni siano più favorevoli, procedendosi in ogni caso alla sostituzione preveduta dall'articolo 7.
Art. 10
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Le disposizioni stabilite o richiamate dal capo secondo, titolo terzo, libro primo del codice penale militare di pace sulle circostanze del reato si applicano anche relativamente ai reati commessi prima dell'attuazione del codice stesso, quando le disposizioni dei nuovi codici siano, nel loro complesso, più favorevoli al reo.
Art. 11
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Gli effetti giuridici della recidiva già verificatasi prima dell'attuazione dei codici penali militari sono regolati dalle disposizioni dei codici penali militari abrogati.
Per determinare la recidiva e ogni altro effetto penale della condanna diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione dei codici penali militari, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi.
Art. 12
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Per i reati commessi anteriormente alla attuazione dei codici penali militari, non si può procedere d'ufficio, se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa.
Art. 13
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La disposizione dell'articolo 148 del codice penale, in relazione all'articolo 62 del codice penale militare di pace, si applica anche a coloro che sono stati condannati don sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione dei codici penali militari.
Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, la esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.
Art. 14
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Quando le disposizioni concernenti la estinzione del reato per prescrizione e la estinzione della pena per decorso del tempo, contenute nei codici penali militari abrogati e nei nuovi, sono diverse, si applicano le disposizioni favorevoli al reo.
Art. 15
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Le disposizioni richiamate dai codici penali militari in ordine alle sanzioni civili non si applicano ai fatti commessi anteriormente all'attuazione dei codici stessi.
Art. 16
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Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato dai precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.
Art. 17
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Le disposizioni relative alle misure amministrative di sicurezza, contenute o richiamate nei codici penali militari, non sono applicabili alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte prima dell'attuazione degli stessi codici, ma si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate o prosciolte dopo la detta attuazione per fatti precedentemente commessi.
Art. 18
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Quando, per fatti commessi prima dell'attuazione dei codici penali militari, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alle misure di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta, o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo al ragguaglio delle pene a norma di questo decreto e del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, numero 601.
Art. 19
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Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 del codice penale militare di guerra, sono equiparati ai Prefetti le corrispondenti Autorità di Governo dei possedimenti o di altri territori soggetti alla sovranità dello Stato, fuori dei confini del Regno.
TITOLO II. NORME PROCESSUALI CAPO I. Disposizioni di attuazione.
Art. 20
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Durante il giudizio, l'imputato può essere ammesso al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente del tribunale militare. Durante la istruzione, il beneficio può essere conceduto con decreto motivato del giudice istruttore, se si procede con istruzione formale, o del pubblico ministero, se si procede con istruzione sommaria. Il beneficio del gratuito patrocinio si estende alla facoltà, per l'imputato, di farsi desistere nel giudizio da un consulente tecnico.
Art. 21
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La nomina del difensore d'ufficio è ad esso comunicata verbalmente, quando è presente, e di ciò è fatta menzione nel processo verbale.
Quando il difensore non è presente, la nomina gli è comunicata mediante avviso notificato nei modi stabiliti dall'articolo 299 del codice penale militare di pace.
Art. 22
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Quando si procede contro ufficiali, o sottufficiali di carriera, delle forze armate dello Stato o contro impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, il pubblico ministero deve informare il procuratore generale militare del Re Imperatore e l'Autorità da cui l'imputato dipende.
Art. 23
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Il procuratore militare del Re Imperatore, almeno una, volta al mese, deve recarsi nelle carceri militari preventive della sua circoscrizione per la vigilanza sui detenuti.
Art. 24
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La liquidazione dell'onorario ai periti è fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.
Se la perizia è stata disposta nel dibattimento, la liquidazione è fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.
Contro il provvedimento di liquidazione non è ammessa impugnazione.
Art. 25
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Nei preliminari dell'interrogatorio dell'imputato a norma dell'articolo 366 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato a dichiarare se ha un soprannome o un pseudonimo, se sa leggere e scrivere, se ha beni patrimoniali, quali sono le sue condizioni di vita individuale, famigliare o morale, se è stato sottoposto ad altri procedimenti penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero, se esercita o ha esercitato pubblici uffici o servizi pubblici, se copre o ha ricoperto cariche pubbliche, se gli sono state conferite dignità o gradi accademici, titoli nobiliari, ovvero decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche. Chiede anche tutte le notizie utili ad accertare la personalità morale dell'imputato; nonché, quando questi è militare, la indicazione dell'arma o del corpo o della nave a cui appartiene e la indicazione del grado.
Art. 26
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Le somme dovute per sanzioni pecuniarie disciplinari, o per condanna alla perdita della cauzione o al pagamento della malleveria, à termini della legge penale militare, sono versate alla Cassa delle ammende, secondo i regolamenti militari approvati con decreto Reale.
Art. 27
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La revoca delle sanzioni disciplinari, quando è ammessa, è richiesta al giudice che le ha inflitte, il quale provvede con ordinanza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, quando lo si ritenga necessario, l'interessato.
Art. 28
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Il pubblico ministero o il giudice istruttore, nel procedere all'interrogatorio dell'imputato in un procedimento per diserzione, di cui debba essere ordinata la sospensione à sensi dell'articolo 243 del codice penale militare di guerra, rivolge all'imputato un severo ammonimento sulle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere in caso di diserzione reiterata.
Art. 29
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È istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale, a cui deve essere data immediata notizia, a cura del procuratore militare del Re Imperatore, di ogni procedimento penale iniziatosi per diserzione, e a cui deve essere richiesto, per ogni imputato di diserzione, il certificato degli eventuali procedimenti pendenti per lo stesso reato.
Art. 30
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La minuta della sentenza è presentata dal giudico relatore, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, al presidente del tribunale per il visto ed è poi consegnata al cancelliere, il quale, senza ritardo, ne forma l'originale e lo fa sottoscrivere dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione.
Art. 31
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Quando una, sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione è emesso immediatamente dal pubblico ministero.
Art. 32
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Sono ammessi, per il condannato alla pena di morte, tutti i colloqui che il pubblico ministero ritiene di autorizzare. Qualora, il condannato chieda di fare dichiarazioni, il comandante del carcere militare ne avvisa immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore, che le riceve senza ritardo e ne compila il processo verbale.
Art. 33
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La domanda per ottenere la liberazione condizionale è presentata al comandante dello stabilimento penale, che la trasmette al giudice di sorveglianza, con le informazioni sulla condotta del condannato e con il parere dell'apposita commissione presso lo stabilimento militare di pena, o, se trattasi di detenuti in istituti ordinari di pena, del consiglio di disciplina.
Art. 34
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Il giudice di sorveglianza, se difettano manifestamente le condizioni prescritte per la concessione della liberazione condizionale, dichiara senz'altro inammissibile la domanda con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo ; altrimenti, compiute le indagini che ritiene necessarie, dà parere sull'ammissione della domanda e trasmette gli atti al Ministero competente, per il tramite del procuratore generale militare del Re Imperatore, che esprime pure motivato parere. 1
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 28/7/1976, n. 198) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziché ad un organo giurisdizionale di adeguato livello".
Art. 35
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La liberazione condizionale è conceduta con decreto del Ministro da cui dipendeva il militare condannato, al momento del commesso reato.
Il giudice di sorveglianza, nel dare esecuzione al decreto ministeriale, ordina che il liberato sia sottoposto a libertà vigilata. 1
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 28/7/1976, n. 198) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziché ad un organo giurisdizionale di adeguato livello".
Art. 36
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Se la liberazione condizionale deve essere revocata, si provvede con le forme prescritte dall'articolo 590 del codice di procedura penale.
Il procuratore militare del Re Imperatore competente per la esecuzione ordina la carcerazione del condannato e informa il procuratore generale militare del Re Imperatore per la designazione dello stabilimento in cui il condannato deve scontare la residua pena.
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 OTTOBRE 1986, N. 700 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1986, N. 897
Art. 38
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Alla data della cessazione dello stato di guerra, alla dichiarazione di estinzione del reato à sensi dell'articolo 38 del codice penale militare di guerra provvede il tribunale competente per l'esecuzione, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, su richiesta del pubblico ministero o del condannato, previo accertamento delle condizioni prevedute dall'articolo suddetto.
Art. 39
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Agli effetti degli articoli 43 e 45 del codice penale militare di guerra, la dichiarazione di avere adempiuto con fedeltà e onore i propri doveri nelle operazioni o servizi di guerra è rilasciata dal comando del corpo presso cui il militare condannato ha da ultimo prestato servizio prima della cessazione dello stato di guerra, ovvero, se si tratta di corpo disciolto, dal comando del corpo dal quale derivava anello disciolto.
Art. 40
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Per la concessione del beneficio della non menzione della condanna, à sensi dell'articolo 70 del codice penale militare di pace, il giudice provvede con sentenza, in conformità dell'articolo stesso e dell'articolo 175 del codice penale.
Art. 41
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Per quanto non è disposto diversamente da questo capo, e in quanto è possibile, si applicano le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale contenute nel titolo I del Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 602, e le disposizioni regolamentari per la esecuzione del codice di procedura penale, contenute nel Regio decreto 28 maggio 1931-IX, n. 603.
CAPO Disposizioni di coordinamento.
Art. 42
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Quando, nelle disposizioni di leggi non abrogate dai codici penali militari, sono indicati uffici giudiziari militari o magistrati militari o funzionari di cancelleria o segreteria con denominazioni diverse da quelle adottate nei codici suddetti, a essi corrispondono gli uffici giudiziari o i magistrati o i funzionari di cancelleria o segreteria, ai quali i nuovi codici attribuiscono funzioni corrispondenti.
Art. 43
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Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari.
Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.
Art. 44
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La competenza, del tribunale speciale per la difesa dello Stato non è modificata relativamente ai reati, la cui cognizione è ad esso attribuita da espresse disposizioni di leggi speciali.
Art. 45
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Relativamente alle formule di proscioglimento delle sentenze o delle ordinanze o dei decreti pronunciati nell'istruzione o nel giudizio da organi della giurisdizione militare à termini delle leggi processuali abrogate, o che siano menzionate nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali, la, corrispondenza con le formule adottate dai nuovi codici penali militari si determina nel modo seguente:
1° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perché la esistenza del fatto imputato è esclusa, e alla dichiarazione di assoluzione perché l'accusato non è l'autore del fatto imputato o non vi ha preso alcuna parte, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perché il fatto non sussiste » o « perché l'imputato non lo ha commesso »;
2° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perché il fatto non costituisce reato, e alla dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perché il fatto di cui l'imputato è dichiarato autore o complice non costituisce reato, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « perché il fatto non costituisce reato »;
3° alla dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o di non esservi luogo a procedimento perché l'azione penale è prescritta o in altro modo estinta, corrisponde nella istruzione e nel giudizio la dichiarazione di non doversi procedere « perché il reato è estinto »;
4° alla dichiarazione di non esservi luogo a procedimento perché non risultano indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato, e alla dichiarazione di assoluzione perché la reità dell'accusato non è provata, corrisponde nella istruzione la dichiarazione di non doversi procedere « per insufficienza di prove » e nel giudizio la dichiarazione di assoluzione « per insufficienza di prove ».
Art. 46
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Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali è menzionato l'inquisito, l'imputato o l'accusato, con riferimento ai procedimenti penali militari, si intende che sia indicato l'imputato à termini dei codici penali militari.
Art. 47
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Se le leggi, i decreti o le convenzioni internazionali fanno derivare una incapacità giuridica da sentenza di proscioglimento di un giudice militare, tale effetto si intende limitato alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
CAPO III. Disposizioni transitorie.
Art. 48
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Le norme processuali dei nuovi codici penali militari Si applicano a tutti i procedimenti e agli altri affari penali in corso davanti ai tribunali militari, in qualunque stato o grado si trovino, se non è altrimenti stabilito dalla legge.
Gli atti compiuti con l'osservanza delle norme abrogate conservano la loro validità.
Art. 49
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I termini stabiliti a pena di decadenza che scadono dal 20 settembre 1941-XIX al 10 ottobre 1941-XIX sono prorogati di cinque giorni.
Art. 50
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I procedimenti penali in corso, nei quali, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, sia stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio, ovvero sia stata fatta richiesta del decreto di citazione, sono portati al dibattimento davanti al giudice ordinario o al indice militare, secondo le regole di competenza delle leggi processuali vigenti prima dell'attuazione dei nuovi codici penali militari.
Art. 51
()
Le eccezioni di nullità, di atti compiuti nella istruzione o nel giudizio e delle sentenze pronunciate, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, presso i tribunali militari, sono regolate dalle disposizioni vigenti prima di tale data.
Art. 52
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Le perizie disposte anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX sono proseguite con le norme della legge processuale abrogata.
Art. 53
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Le facoltà e le condizioni per impugnare i provvedimenti del giudice emessi sotto l'impero delle leggi processuali militari abrogate sono regolate dalle leggi stesse.
Se alla data del 1° ottobre 1941-XIX non è scaduto il termine ordinario di impugnazione, si osserva il termine stabilito dai nuovi codici penali militari, in quanto sia più favorevole all'imputato.
La stessa disposizione si applica per il termine di impugnazione prorogato a norma dell'art. 49.
Art. 54
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Le sentenze soggette a purgazione della contumacia à termini degli articoli 517 dell'abrogato codice penale per l'esercito e 552 dell'abrogato codice penale militare marittimo, e delle successive modificazioni, continuano a essere sottoposte a purgazione; osservate, per il procedimento successivo, le disposizioni dei nuovi codici penali militari.
Art. 55
()
Alla esecuzione delle sentenze si provvede nelle forme e nei modi stabiliti dai nuovi codici penali militari, anche per le sentenze pronunciate anteriormente alla loro attuazione.
Art. 56
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o di condanna che importa la degradazione).
Fino a quando non siano stati emanati i regolamenti militari indicati negli articoli 25 e 404 del codice penale militare di pace, si applicano, per la esecuzione delle sentenze di condanna alla pena di morte o di condanna che importa la degradazione, le norme e le istruzioni attualmente vigenti.
Art. 57
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Con altri decreti Reali, saranno emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e per la esecuzione dei codici penali militari di pace e di guerra, nonché le disposizioni per la graduale attuazione dell'ordinamento giudiziario militare.
Fino a quando non sarà, provveduto alla emanazione del regolamento giudiziario militare, continuano ad aver vigore i regolamenti esistenti, in quanto applicabili.
CAPO IV. Disposizione finale.
Art. 58
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Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1941-XIX.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - TERUZZI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, foglio 88. - MANCINI
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