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Legge sul biotestamento
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ART. 1
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art2], 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13] e 32 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art32] e degli
articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione
della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato
o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e
medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia
decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la
responsabilità del medico.
Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli
esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe sanitaria. In tale
relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o
la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del
paziente medesimo.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di
essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo
alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti
diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili
alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario
e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in
tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una
persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua
vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e
l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica
e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni
alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso
videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che
le consentano di comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte,
con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o
trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti
del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi
momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche
quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente
legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e
l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica,
di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari
necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se
questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le
possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo,
anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la
possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la
revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo
sanitario elettronico.
6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare
il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è
esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere
trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o
alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico
non ha obblighi professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti
dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà
del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di
recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità
organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente
legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione
del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le
professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di
comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
11. È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano
l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti
sanitari.
ART. 2
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve
adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca
del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre
garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di
medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15
marzo 2010, n. 38 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-15;38].
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di
morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o
sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari,
il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in
associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della
stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo
sanitario elettronico.
ART. 3
1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle
proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo
consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua
volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o
rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo
conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo
grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e
della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art414]
è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo
come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel
pieno rispetto della sua dignità.
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima
persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di
sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza
esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato
anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto
della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di
intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o
inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante
legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece
che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice
tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei
soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art406] o del medico o
del rappresentante legale della struttura sanitaria.
ART. 4
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può,
attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti
sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o
scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona
di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la
rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso
la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al
fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla
nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi
momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di
motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi
vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono
efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il
giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi
del capo I del titolo XII del libro I del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è
tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in
parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano
palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del
paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della
sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle
condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si
procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente
presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente
medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito,
oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al
comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni
fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse
attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con
disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza
e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste
dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale
raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella
clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di
gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono,
con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa
l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando
comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove
esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a
informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge,
anche attraverso i rispettivi siti internet.
ART. 5
1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2,
rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante
o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere
realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico,
alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il
paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio
consenso o in una condizione di incapacità.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione
civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente
informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile
evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente
attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di
intervenire e sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico
ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale
indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui
al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni
fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono
inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La
pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente
articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
ART. 6
1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai
trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un
notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano
le disposizioni della medesima legge.
ART. 7
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 8
1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni
anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della legge stessa.
Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di
febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero
della salute.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 22 DICEMBRE 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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