Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
№ 165
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165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Decreto Legislativo
30 marzo 2001
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art1], come modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art1])
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle
province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art97-com1],
al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il
coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva
per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza
di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300].
((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI))
.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I
principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2], e successive
modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art11-com4], e successive
modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
ART. 2
ART. 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art2-com1] a 3 del
d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art2-com3], come
sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art2] e poi dall'art.
2 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art2])
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati
da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal
fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi
operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e
ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative
e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto,
che introducano
((o che abbiano introdotto))
discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate
((nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo
40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto,))
da successivi contratti o accordi collettivi
((nazionali))
e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili
((...))
.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le
modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione
di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e
le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in
vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli
in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le
risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di
norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si
applicano gli articoli 1339
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1339] e 1419,
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1419-com2].
ART. 3
ART. 3
Personale in regime di diritto pubblico
(Art. 2, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art2-com4] e 5 del
d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art2-com5], come
sostituiti dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art2] e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art2-com2])
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia
nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie
contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n.691
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-07-17;691~art1],
e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281], e successive modificazioni
ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del
personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-02;362], e il
personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico
secondo autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera
dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari
((, a tempo indeterminato o determinato,))
resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi
della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art33] ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art6], e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421. (28)
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133] ha disposto (con l'art. 69,
comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art3], la
maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del
2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per
un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il
corrispondente valore economico maturato.
Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della
maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori
aumenti biennali."
ART. 4
ART. 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art3], come sostituito
prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art2] poi dall'art. 3
del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art3] e successivamente
modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art1])
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed
adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e
di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al
Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate
soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o
indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri
ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un
lato, e attuazione e gestione dall'altro.
((A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta
collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente))
.
ARTICOLO 5
ARTICOLO 5
Potere di organizzazione
(Art.4 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art4], come sostituito
prima dall'art.3 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art3], successivamente
modificato dall'art.9 del d.lgs n.396 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396~art9], e nuovamente
sostituito dall'art.4 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art4])
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al
fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e
la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2,
comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
((, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la
direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici))
sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
((fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di
partecipazione,))
ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]))
.
3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza
delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1,
anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di
fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei
responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità
amministrative indipendenti.
ART. 6
ART. 6
Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale
(Art. 6 del d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art6], come sostituito
prima
dall'art. 4 del d.lgs n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art4] e poi dall'art.
5
del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80] e successivamente
modificato
dall'art. 2 del d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art2])
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le
finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti
collettivi nazionali. (89)
((116))
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e
perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e
qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione
pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di
personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale,
anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano
triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in
servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente. (89)
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione
indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione
in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui
all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della
medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art2-com10bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], garantendo la neutralità
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti
avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (89)
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato
annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui
all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche
il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle
previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla
disciplina dei propri ordinamenti.
Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. (89)
((116))
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75].
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari
esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte
salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;503~art5-com3],
relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica
l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la
determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a
tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i
dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le
attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
reclutamento del personale di ricerca. (71)
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al
presente articolo non possono assumere nuovo personale. (71) (89)
((116))
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli
enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218]. Per gli enti
del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalla normativa di settore.
-------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75], ha disposto
(con l'art. 22, comma 1) che "In sede di prima applicazione, il divieto di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art6-com6], come
modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e
comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle
linee di indirizzo di cui al primo periodo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4, lettera a)) che che nel presente
decreto le parole "Ministero della ricerca scientifica", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca".
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 328) che "Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo
economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e
vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di
impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati
internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso
delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire
concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in
aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105~art2-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-11-18;133], e in deroga all'articolo 6,
commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com4] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com6], e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art34bis],
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], nonché ai limiti di cui
all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art66], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], con conseguente incremento
della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta
alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica
F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità
pertinenti alle funzioni di cui al presente comma".
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2022-06-24;81], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], con
più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite
sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, [...] del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165]".
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti
finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono
autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a
condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le
necessarie misure in materia di personale
((...))
.
2.
((Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo
provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilità del personale.))
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano
sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei
risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione
e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico
dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286~art5].
ART. 6-TER
ART. 6-TER
Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale).
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo
per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi
piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con
riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi
profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con
particolare riguardo all'insieme di conoscenze,
((competenze e capacità del personale))
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della
pubblica amministrazione
((e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a
bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti))
.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle
informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario
nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6]. Con riguardo alle
aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma
1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60
sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni
riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati
correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite
dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che
vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione
pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta
giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto
alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e
delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso
il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni
dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche
assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con
decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo
di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema
sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con
le modalità di cui al comma 3.
((114))
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6ter], come
modificato dal presente articolo, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30
giugno 2022, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9-com2-letc]".
ART. 7
ART. 7
Gestione delle risorse umane
(Art. 7 del d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art7], come sostituito
prima
dall'art. 5 del d.lgs n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art5] e poi modificato
dall'art. 3 del d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art3])
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e
indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso
al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al
benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni
forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica
e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi dì priorità
nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione
degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266].
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì
l'adeguamento dei programmi formativi. al fine di contribuire allo sviluppo
della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti
posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilità erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma
sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere
erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art2-com1], non
si applica alle pubbliche amministrazioni. (71) (76) (80) (89)
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non
è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in
sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della
collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o
dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di
ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276], purché senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-07-12;168~art1-com9],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-30;191], è soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica
quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], si adeguano ai
principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai
componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art14] e dei
nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art1-com5].
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti
pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art14].
(97) (100)
((102))
--------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75], ha disposto
(con l'art. 22, comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art7-com5bis], come
introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018".
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232], come modificata dal D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75], ha disposto
(con l'art. 1, comma 410) che "Al fine di garantire la continuità delle attività
di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com5bis],
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti
zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale
addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche
afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili,
in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016".
--------------
AGGIORNAMENTO (76)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 433) che "Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle
attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma
432, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com5bis],
possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere,
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 424".
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 22,
comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art7-com5bis], come
introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019".
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75], come modificato
dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha disposto (con l'art. 22,
comma 8) che "Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art7-com5bis], come
introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019".
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 284) che "Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre
1999, n. 508 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508], cui non si
possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato
nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio
bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7-com5bis],
mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno
accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche
ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali".
--------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto:
- (con l'art. 2-bis, comma 1, lettera a)) che "Al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza nonché per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e
sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in
data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-01&numeroGazzetta=26],
possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie, come
individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-13;233~art1],
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-17;561], e dalla legge 18 febbraio
1989, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56], e degli operatori
socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al
penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30
dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com547], conferendo
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,
di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello
stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7], e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122]";
- (con l'art. 2-bis, comma 5) che "Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte
alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e
di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art5-com9], convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135~art7] del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], verificata
l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei
collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata
non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza,
a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo
sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti
al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo,
nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza";
- (con l'art. 10, comma 1) che "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:dipartimento.protezione.civile::2020-02-03;630], è
autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100
infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 2-bis del presente
decreto, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art7], e
all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122]."
--------------
AGGIORNAMENTO (100)
Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-30;83] ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2bis-com1] e 5 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2bis-com5],
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono prorogati al 15 ottobre
2020.
--------------
AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-07;125] ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che i termini di cui all'art. 2-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2bis-com1] e 5 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art2bis-com5],
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], sono prorogati al 31 dicembre
2020.
ART. 7-BIS
ART. 7-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70]))
ARTICOLO 8
ARTICOLO 8
(Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art9])
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinchè la spesa per
il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le
risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle
compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e
di bilancio.
2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle
aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli
obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
ARTICOLO 9
ARTICOLO 9
(( (Partecipazione sindacale). ))
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti
collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della
partecipazione.
))
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Titolo II
ARTICOLO 10
ARTICOLO 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art11], come modificato
dall'art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com9])
1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n.421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421], ai fini
della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-11-24;344~art18], convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-23;21], promuovono, utilizzando il
personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art11] di servizi di
accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti
finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67~art26], e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 11
ARTICOLO 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(Art.l2, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~com1-num2] a 5-ter del
d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~com5ter], come
sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art7] e
successivamente modificati
dall'art.3 del decreto legge n.163 del 1995
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995;163~art3], convertito con
modificazioni dalla legge n.273 del 1995
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;273])
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della
legge 7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241],
e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della
propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla
propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito
delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con
idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico,
eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le
amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per
l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze,
si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un
piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e successive modificazioni
ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale
da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle
procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla
semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle
modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione
e ai documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica
l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini
dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente.
Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi
pubblici e nella progressione dì carriera del dipendente. Gli organi di vertice
trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al
Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione
delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
ARTICOLO 12
ARTICOLO 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;29~art12bis], aggiunto
dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art7])
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche
creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte
le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali
ed
attribuzioni
ARTICOLO 13
ARTICOLO 13
Amministrazioni destinatarie
(Art.13 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art13],come sostituito
prima dall'art.3 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art3] e poi dall'art.8
del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art8])
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo.
ART. 14
ART. 14
Indirizzo politico-amministrativo
(Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art14], come sostituito
prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art8] e poi dall'art.
9 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art9])
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla
pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei
dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le
conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai finì dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della
lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità
delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279~art3], e
successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie
per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;279], tenendo
altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri
provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di
uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di
raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com4bis]. A tali
uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del
giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli
incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono
automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo
Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14]. Con lo stesso
regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il
Ministro
((dell'economia e delle finanze))
, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n.59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art12-com1-letn], senza aggravi
di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli
obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti
assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale
trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per
il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio
1924, n. 1100 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-07-10;1100],
e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (23)
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di
inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale
il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia
permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo
2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art2-com3-letp]. Resta altresì
salvo quanto previsto dalL'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art6],
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e successive
modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento
emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635]. Resta salvo il
potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], ha disposto (con l'art. 1,
comma 24-ter) che "Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art14-com2],
come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al
giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da tale ultima data."
ART. 15
ART. 15
Dirigenti
(Art. 15 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art15], come sostituito
dall'art. 4 del d.lgs. n. 470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art4] e
successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art10]; Art. 27 del
d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art27], commi 1 e 3,
come sostituiti dall'art.7 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art7])
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è
articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le
particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le
carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli
altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art33-com6],
le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione
della ricerca e dell'insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente
generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è
sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è
sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale
dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la
Corte dei conti
((, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro))
e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto
demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del
Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti
((, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro))
e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto
demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di
competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
ARTICOLO 16
ARTICOLO 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art16], come sostituito
prima dall'art.9 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art9] e poi
dall'art.11 del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art11] e
successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art4])
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito
di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua
competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal
Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di
specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art17-com2], e
successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in
caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle
misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di
transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della
legge 3 aprile 1979, n.103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art12-com1];
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e
rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione
dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti
amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi
internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive
dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti.
((
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo.
))
((
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è
più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
))
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro
lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito
anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più
amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice
dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al
presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un
segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato,
con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne
definiscono i compiti ed i poteri.
ART. 17
ART. 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art17], come sostituito
prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art10] e
poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art12])
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi
dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri
sostitutivi in caso di inerzia;
((
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
))
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai propri uffici
((, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis))
.
((
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel
rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le
aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
))
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e)
del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso
l'articolo 2103 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103].
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135]))
ARTICOLO 18
ARTICOLO 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti
(Art.18 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art18], come sostituito
dall'art.5 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art5])
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i
dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure
organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale
di statistica - ISTAT - l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le
rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione - AIPA, l'elaborazione di procedure informatiche
standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei
rendimenti rispetto a valori medi e standards.
ART. 19
ART. 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(Art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art19], come sostituito
prima dall'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art11] e poi dall'art.
13 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art13] e
successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art5])
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si
tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e
delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in
precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione,
delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di
direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso
altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103]. (65)
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di
scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei
casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. PERIODO
ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del
presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero
con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati
l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle
priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri
atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata
agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni
né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere
inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il
collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al
provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con
cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei
principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia
di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali
titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo,
ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-12-29;1092~art43-com1],
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista
dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento
di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-12-29;1092~art43-com1],
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima
retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata
inferiore a tre anni. (42) (65)
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione
di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli
di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,
in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri
dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6. (65) (90) (114) (124)
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di
livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono
conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono
conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai
dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
c). (65)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli
incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo
23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113]. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25
e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali
fissate dal comma 6. (65) (91) (105) (106) (119)
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo,
tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e
dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata
di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi
sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici
o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che
conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta
dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea
specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo
l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509. (48) (61) (70) (71) (80) (90) (89) (97) (105)(117)(118) (119) (122) (129)
(132)
((138))
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o
seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali
previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo
decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o
superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1993-12-30;593], il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato
rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi
eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in
servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta
ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto
dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
(90)
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-15;145].
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi
novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (37) (40)
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli
ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali
svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i
collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni
ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari
esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle
attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi
ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli
incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i
rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-10;246~art2].
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi.
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 124 (in G.U. 1a s.s.
13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 19,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com8]
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore
dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art40]
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di
funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale
non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art23], cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 luglio 2011, n. 246 (in G.U. 1a
s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com8]
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 2, comma 159, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art2-com159]
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286], nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art40]
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni), nella parte in cui dispone che gli incarichi di
funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19 del
d.lgs. n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19], cessano
decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 1,
comma 32) che "La disposizione del presente comma si applica agli incarichi
conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
nonché agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 2,
comma 20) che "Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata
sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri
ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento
della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e
comunque non oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a
quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com5bis] e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6].
Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di
cui alla citata normativa".
-------------
AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90] convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114] ha disposto (con l'art. 11,
comma 3) che "Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale,
il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], e
successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore
riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], come
sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, può raggiungere il
livello massimo del dieci per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221] ha disposto (con l'art. 29,
comma 3) che "Limitatamente all'attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2014-07-10;142], e comunque
non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento
degli incarichi di cui ai commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19-com2], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19-com4] e 5
dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19-com5], e
successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione
organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma
5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per
cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8], convertito con
modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;45], ha disposto (con l'art. 19,
comma 2-bis) che "Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1,
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello
svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere
all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6],
oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle
posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori
dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga
alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19-com6],
hanno durata annuale, sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano
alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma
1".
-------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 4, lettera a)) che che nel presente decreto le parole
"Ministero della ricerca scientifica", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 352) che "Per le medesime finalità del comma 348, per il triennio
2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in
servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di
comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà
assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento".
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 158) che "Per le medesime finalità di cui al comma 155, nonché al fine di
sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio
delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo
periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6],
per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale
in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso
di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del
medesimo Ministero, è pari al 12 per cento".
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], come modificata dalla L. 27
dicembre 2019, n. 160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha
disposto (con l'art. 1, comma 352) che "Per le medesime finalità del comma 348
la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in
servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di
comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà
assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento".
--------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 1,
comma 6) che "La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], può
essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà
assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui
al comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19] può essere
elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli
enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-quater e ferma restando la
disciplina ivi prevista".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Per le esigenze di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124~art51-com2-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], il Consiglio di Stato è
autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona
dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello
generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com4] e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6].
Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà
assunzionali disponibili a legislazione vigente".
--------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-01-09;1], convertito con
modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-03-05;12], ha disposto (con l'art. 3,
comma 9-ter) che "Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le
percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo
19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com5bis],
al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche
amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di
favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19,
comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19-com5bis] sono
elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento".
-----------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8], convertito con
modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;45], come modificato dal D.L. 17
marzo 2020, n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18],
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 19,
comma 2-bis) che "Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1,
il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello
svolte ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere
all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6],
oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle
posizioni dirigenziali vacanti, comunque entro il limite massimo di ulteriori
dieci incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga
alla previsione del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art19-com6],
hanno durata annuale, sono rinnovabili fino al 31 dicembre 2021 e, comunque,
cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al
comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui
al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non
costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale
di cui al comma 1".
-----------
AGGIORNAMENTO (105)
Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22] ha disposto (con
l'art. 7, comma 13) che "Nelle more della conclusione delle procedure
concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per
il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il
Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo
19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com5bis],
e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i
limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati
rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento".
-----------
AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], convertito, con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], ha disposto (con l'art. 3,
comma 3-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'articolo 19, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com5bis],
cessano di avere efficacia".
-----------
AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79], ha disposto (con l'art.
16-ter, comma 1) che "In considerazione della riduzione della dotazione organica
del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;244], in coerenza con gli
obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione
delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio
generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di
livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31
dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale
previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere
conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo
Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com4], e
comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori".
-----------
AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], come modificato dal D.L. 9
agosto 2022, n. 115 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-08-09;115],
ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Il Ministero dello sviluppo economico è
autorizzato a conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in
deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6].
Conseguentemente, il numero di incarichi dirigenziali appartenenti alla prima
fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico conferibili ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], è
innalzato di una unità a valere sulle facoltà assunzionali".
-----------
AGGIORNAMENTO (118)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], come modificata dal D.L. 29
dicembre 2022, n. 198 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198]
ha disposto (con l'art. 1, comma 158) che "Per le medesime finalità di cui al
comma 155, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione,
realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la
percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], per
gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in
servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di
comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del
medesimo Ministero, è pari al 12 per cento".
-----------
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22], come modificato dal
D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], ha disposto (con
l'art. 7, comm 13) che "I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della
Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e
trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il
transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle
procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, fino al 31
dicembre 2026, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale
presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui
all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com5bis],
e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i
limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati
rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali
di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli
del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure
concorsuali".
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], come modificato dal D.L. 22
aprile 2023, n. 44 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-04-22;44],
convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-06-21;74], ha disposto (con l'art. 1,
comm 15) che "Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la
copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di
soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165], riferite agli
incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12
per cento.".
-----------
AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 1) che "In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle
competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi
di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito
specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero
dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti
ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale
di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com4] e,
comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori".
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19], convertito con
modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-04-29;56], ha disposto (con l'art. 8,
comma 15-bis) che "Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative
dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione
della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel
PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], è
elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia
industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima
disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si
applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale
al personale militare".
---------------
AGGIORNAMENTO (132)
Il D.L. 29 giugno 2024, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-06-29;89] ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma
15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104~art95-com15],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], al fine di consentire
l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna
di Venezia, istituita dall'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del
2020 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104], e di predisporre gli
atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente della suddetta
Autorità, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi
di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del
decreto-legge n. 104 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;104~art95-com10], anche in
deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6], a
stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata
massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo
dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165], e a deliberare il
bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento,
previo parere del Collegio dei revisori dei conti.
---------------
AGGIORNAMENTO (139)
Il D.L. 24 giugno 2025, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-24;90] ha disposto (con
l'art. 3, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento
di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della
ricerca, oltre il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6].
Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà
assunzionali disponibili a legislazione vigente".
ARTICOLO 20
ARTICOLO 20
Verifica dei risultati
(Art.20 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art20], come sostituito
dall'art.6 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art6] e
successivamente modificato prima dall'art.43, comma 1 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com1] poi
dall'art.6 del d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art6] e, infine, dagli
artt.5, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;286~art5-com5] e 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;286~art5-com10], comma 2
del d.lgs n.286 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;286~art5-com2])
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che
esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di verifica sono effettuate dal Ministro per i
dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di
livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del
procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento
ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17], e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di
tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
ART. 21
ART. 21
Responsabilità dirigenziale
(Art. 2l, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~com1-num2], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~com2] e 5 del d.lgs. n.
29 del 1993 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~com5], come
sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art12] e poi dall'art.
14 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art14] e
successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs. n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art7])
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze
del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al
dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale
responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto
collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In
relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare
l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo
23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto
collettivo.
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del
quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti
collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul
rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli
indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il
Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota
fino all'ottanta per cento.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2002, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-15;145].
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche
dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e
delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
((nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco))
.
((79))
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-06;127], nel modificare
l'art. 205 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art205], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed
economici della presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
ART. 22
ART. 22
(( (Comitato dei garanti). ))
((
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati
sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di
genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il
Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti,
designato dal suo Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente,
uno dal Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e
del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenziali generali
di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione,
estratti a sorte fra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I
componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la
durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la
corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di
quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si
prescinde dal parere.
))
ART. 23
ART. 23
(Ruolo dei dirigenti)
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda
fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la
eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della
seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di
direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a
cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le
ipotesi di responsabilità dirigenziale,
((nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti
dall'articolo 28-bis, comma 1))
, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile,
tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di
maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione,
della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. (33)
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in
base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi
nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e
privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai
trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo
stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza
complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai
ruoli delle amministrazioni dello Stato.
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150], ha disposto
(con l'art. 43, comma 2) che "Per i dirigenti ai quali sia stato conferito
l'incarico di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui
all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165], rimane fissato in
tre anni."
ART. 23-BIS
ART. 23-BIS
(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).
1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3],
((i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti
alle carriere diplomatica e prefettizia,))
e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo
motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento
previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento
fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei
periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-07;29], presso una
qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di
contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede
internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione
non disponga altrimenti. (25)
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e
procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in
aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative
all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle
amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al
comma 1 non può superare i cinque anni
((, è rinnovabile per una sola volta))
e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti
privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque
essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di
vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato
contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a
favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività
che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al
caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che,
anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359];
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che,
per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni
precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
((6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere
destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che
comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5))
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di
interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato,
l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o
imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di
inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso
imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione
di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione
temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei
confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125].
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 578) che "L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art23bis-com1],
si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è
riconosciuta l'anzianità di servizio. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".
ART. 24
ART. 24
Trattamento economico
(Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art24], come sostituito
prima dall'art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art13] e poi dall'art.
16 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art16] e
successivamente modificato prima dall'art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art9] e poi dall'art.
26, comma 6 della legge n. 448 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;448~art26-com6])
1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse
responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e
responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi
dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e
con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni
o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro
((dell'economia e delle finanze))
.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno
il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al
netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi
soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la
componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma
1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi
previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al
comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati
della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il
trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori
economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato
al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai
risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi
importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per
l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di
contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte
le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del
loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano
servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo
3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-03-06;216~art2-com5] e 7, della legge 6
marzo 1992, n. 216 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-03-06;216~art2-com7],
nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle
risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di
cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al
riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e
militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati
nell'articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-10-02;334~art1-com2].
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997,
n. 334 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-10-02;334~art2], destinati al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da
queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo
stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare,
a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e
ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei
progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione,
a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997;334], è erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui
all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito
ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse
che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi
previsti dal presente articolo.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-05-28;136], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-27;186].
ARTICOLO 25
ARTICOLO 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(Art.25-bis del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art25bis], aggiunto
dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;59~art1]; Art. 25-ter del
d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art25ter], aggiunto
dall'art.1 del d.lgs n.59 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;59~art1])
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la
qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni
scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed
autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art21], e successive
modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli
di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine
ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e
sulla base
((degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del
Ministero dell'istruzione e del merito nonché))
del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici,
adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce
gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare
il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che
intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva
generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art15-com2-leta].
((131))
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha
la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse
umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico
promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della
libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto
all'apprendimento da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al
dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del
personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il
dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che
sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. (48)
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio
di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi
i rettori e vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici
degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di
appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni
scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art21], e successive
modificazioni ed integrazioni, salvaguardando. per quanto possibile, la
titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce
i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso;
individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i
criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento
ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro
associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli
istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di
arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di
designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai
vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono
soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono
soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di
Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori
ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di
appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo,
ovvero della formazione di cui all'articolo 29. In tale ultimo caso
l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione
ad una istituzione scolastica autonoma.
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 14,
comma 22) che "Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art25-com5], si
interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce
affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui
detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del
decreto legislativo n. 297 del 1994
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994;297~art459].
Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi
disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione
scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico".
---------------
AGGIORNAMENTO (131)
Il D.L. 31 maggio 2024, n. 71
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71], convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-29;106], ha disposto (con l'art. 13,
comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno scolastico
2024/2025.
ARTICOLO 26
ARTICOLO 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(Art.26, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art26-com1],
2-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art26-com2quinquies] e
3 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art26-com3], modificati
prima dall'art.14 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art14] e poi
dall'art.45, comma 15 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com15])
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del
relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente
alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è
altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con
rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata
presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla
struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art3], si deve
tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale
all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la
corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti
di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun
incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni
funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo.
ARTICOLO 27
ARTICOLO 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art.27-bis
del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art27bis], aggiunto
dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art17])
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai
principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto
delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si
adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li
disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi
dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in
attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
cura la raccolta e la pubblicazione.
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino della ((Scuola
nazionale
dell'amministrazione))
ART. 28
ART. 28
Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia
1.
((L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole
amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma
4-ter.))
1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta
all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487], i bandi
definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione
delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove,
scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da
ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non
superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà
assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al
personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio
previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di
servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è
selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita
nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione
ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale,
e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della
tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti
agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle
capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15
per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in
servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di
livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art19-com6]. A
tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole
amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono
prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla
valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano agli enti di cui ai commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art2-com2] e 2-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art2-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125].
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70].
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70].
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70].
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al
corso-concorso, la
((Scuola nazionale dell'amministrazione))
, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate
al concorso per esami, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione
delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima
applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore
al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del
primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative
organizzato dalla
((Scuola nazionale dell'amministrazione))
e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;287]. Tale ciclo può
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere,
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il
medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi
anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero
primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70].
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70].
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia,
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla
((Scuola nazionale dell'amministrazione))
un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
ART. 28-BIS
ART. 28-BIS
(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23,
comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con
riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal
servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal
fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il
triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il
collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e
la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso.
2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire
richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini
manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato
esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il
coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la
successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione
indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con
contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma
non deve determinare posizioni sovrannumerarie.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i
dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso
di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con
riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di
criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere della
((Scuola nazionale dell'amministrazione))
, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale
fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto
del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di
livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale
appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso
organizzato da dette istituzioni.
3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e
motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di
competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla
valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A
questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella
valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione
e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di
un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione
europea o di un organismo comunitario o internazionale secondo moduli definiti
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. In ogni caso il periodo di
formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113].
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la
((Scuola nazionale dell'amministrazione))
, sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto
anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui
al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che
equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in
ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso
le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (48)
(65) (69) (76) (89) (104) (106)
---------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 2,
comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al
presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le
modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28bis]."
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2015, n. 210
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-02-25;21], ha disposto (con l'art. 2,
comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al
presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 sono sospese le
modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28bis]."
-------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 2,
comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al
presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 sono sospese le
modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28bis]".
-----------
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha
disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre
2018 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28bis]".
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2019 n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162],
ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre
2020 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28bis]".
--------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2020 n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-30;183],
ha disposto (con l'art. 2, comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre
2021 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28bis]".
--------------
AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], come modificato dal D.L. 9
giugno 2021, n. 80 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80],
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], ha disposto (con l'art. 2,
comma 15) che "Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al
presente articolo e comunque non oltre il 31 ottobre 2021 sono sospese le
modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art28bis]".
ART. 29
ART. 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso
selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal
Ministero dell'istruzione
((e del merito))
, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39-com3bis], e successive
modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-29;126]. Al concorso può
partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero
di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato
un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È
previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese
della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva
e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano
l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei
titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che
conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-29;126]. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-29;126]. Con uno o più
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del
concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la
valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del
periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due
anni successivi alla conferma in ruolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2008-07-10;140] ha disposto
(con l'art. 12, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art29], che
prevedono, ai fini del reclutamento e della mobilità professionale, la
distinzione in settori formativi dei dirigenti scolastici, nonché ogni altra
disposizione dello stesso articolo incompatibile con il presente regolamento".
-------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104], convertito con
modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-11-08;128] ha disposto (con l'art. 17,
comma 2) che "Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art29-com1],
come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
ART. 29-BIS
ART. 29-BIS
(Mobilità intercompartimentale).
1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione
del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;281~art8], sentite le
Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti
dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.
((61))
------------
AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90], convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114] ha disposto (con l'art. 4,
comma 3) che "Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art29bis] è
adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il
suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con
decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le
successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo
29-bis".
ART. 30
ART. 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs
n. 29 del 1993 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art33],
come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art13] e poi dall'art.
18 del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art18] e
successivamente modificato dall'art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;488~art20-com2])
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a
una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni
dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale
assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del
richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di
sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra
amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario
nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato
non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che
intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre
amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra
le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la
quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a
condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 30 APRILE 2022, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36]. (65) (76)
1.1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146]. Per gli enti locali
con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al
comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di
dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per
cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della
mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei
dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi,
ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione,
della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma
si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici
percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune
di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione
pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni
caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a
pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare
alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione
disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum
vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei
soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti
esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle
procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da
disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta
collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono
la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi
presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i
Comuni che ne fanno parte. (114)
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i
dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in
sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo
2103 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103-com1]. Con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa
intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], possono
essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche
con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo,
per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni,
che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art33-com3], e successive
modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria
attività lavorativa in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento
di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo
destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche
amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse
corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al
personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero
mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione-delle risorse del fondo
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento
degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56]. Le risorse sono assegnate
alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in
servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art3-com97], quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
del 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262~art1-com14] convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286] e quanto a 12 milioni di euro
a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com527]. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art11-com3-letd]. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
2-bis.
((A decorrere dall'anno 2026,))
Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri
((, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non
superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale))
, destinano alle procedure di mobilità di cui al
((presente articolo))
una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali
((impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano
assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di
personale,))
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla
stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli
uffici di diretta collaborazione o equiparati,
((ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi
afferenti))
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio da almeno dodici mesi e che
((abbiano conseguito))
una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai
concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro
l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo
sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione
organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere
del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono
essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello
cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il
personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere
ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi
diciotto mesi.
((Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e
4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva
di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del
citato articolo 113-bis))
. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti
vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti
anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento
((,))
assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della
dotazione organica da inserire nella sezione del
((Piano integrato di attività e organizzazione))
relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
((...))
al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità
richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo
al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei
posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità
richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare
al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del
servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com59], e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com95].
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello
accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione .
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative,
risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono
utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a
tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia,
nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente
decreto.(52) (60)
(74) (76) (78) (103)
------------
AGGIORNAMENTO (52)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], ha disposto (con l'art. 1,
comma 413) che " A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali
sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com2sexies],
sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso
dell'interessato." Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], come
modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], ha disposto (con l'art.
113-bis, comma 4) che "Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di
personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito
dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165]".
---------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83] convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106] ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che "Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della
definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del
personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31
agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma
2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com2sexies],
e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di
revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa
vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del
personale comandato".
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221] ha disposto (con l'art. 29,
comma 3) che "Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto
a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], e successive
modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in
vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art30-com1], e
successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2016, di essere
inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica,
fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti
un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera".
------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
15-ter, comma 3) che "Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal
2018 l'ANSF è autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], in deroga a quanto previsto
dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;101], in relazione alle
specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza
ferroviaria".
------------
AGGIORNAMENTO (76)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 445) che "Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno di personale l'AGENAS può bandire, in
deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com1], e
successive modificazioni, nonché ad ogni altra procedura per l'assorbimento del
personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti
disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10
dirigenti di area III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di
categoria C a posizione economica di base e 3 di categoria B a posizione
economica di base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il
personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo
determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso
l'AGENAS";
- (con l'art. 1, comma 567) che "In attuazione dei commi 565 e 566 il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi
pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], in deroga a quanto previsto
all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], e
all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101]";
- (con l'art. 1, comma 572) che "In attuazione dei commi 570 e 571, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi
pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], in deroga a quanto previsto
dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;101]";
- (con l'art. 1, comma 576) che "Al fine di garantire il rispetto, da parte di
tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di
sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle
vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione
organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in
opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a
procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, all'assunzione
di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali e operative,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], in deroga a quanto previsto
dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;101], in relazione alle
specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di
attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori
aerei e sulle organizzazioni aeronautiche".
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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109], convertito con
modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130], ha disposto (con l'art. 15,
comma 3) che "In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], in deroga a quanto previsto
dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;101]. Resta ferma la facoltà di
avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Per far fronte alla
necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del
distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare
andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti
civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è
autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione
organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale
da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al
periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30] e 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35-com4], e
ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3], 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3bis] e 3-ter,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], mediante lo scorrimento di
graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero
mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità
semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487], per quanto
concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove
di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni".
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AGGIORNAMENTO (103)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], ha disposto (con l'art. 1,
comma 435) che "Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza
socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e
marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per
la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è
autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà
assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di
mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com2bis],
nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria
vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2
dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo,
2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di categoria C
posizione economica base".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1004) che "Al fine di garantire il
rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile,
degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonché di
rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle
vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], e
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], per il biennio 2021-2022, a
bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni
organiche vigenti, 10 unità di personale di livello dirigenziale non generale,
151 unità di personale appartenente alla prima qualifica professionale, 145
unità di personale appartenente al ruolo tecnico-ispettivo e 72 ispettori di
volo".
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AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79], ha disposto (con l'art. 6,
comma 2) che "I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com1quinquies],
come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31
dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data,
qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di
inquadramento di cui al comma 3".
ARTICOLO 31
ARTICOLO 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività
(Art.34 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art34], come sostituito
dall'art.19 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art19])
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale
che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l'articolo 2112 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112]
e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'articolo 47, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art47-com1] a 4, della legge
29 dicembre 1990, n. 428
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art47-com4].
ART. 32
ART. 32
Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri
Stati. Esperti nazionali distaccati).
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del
proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni
internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati
all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene
rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo
scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il
collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I
dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione
europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le
agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di
reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero
degli affari esteri, d'intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati
qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o
internazionale e delle conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego
prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti
nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni
relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea
e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali
presso le istituzioni dell'Unione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a
carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato
italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.
3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di
personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea
non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati,
sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque
denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere
al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti
nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non
pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non
superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A
tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000
di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per
l'erogazione della indennità di cui al presente comma.
4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli
effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso
a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di
carriera all'interno dell'amministrazione pubblica
((ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di
concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di
incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa))
.
ARTICOLO 33
ARTICOLO 33
(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista
dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le
procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di
cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro
con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte
del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità
disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile
deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art72-com11],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], in subordine, verifica la
ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o
di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso
a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà,
ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art1-com29],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del
comma 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148~com6].
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e
procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la
gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre
amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato
del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non
possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale,
ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo
gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le
obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad
un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di
accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-13;69~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;153]. (43)
((48))
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], ha disposto (con l'art. 9,
comma 25) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art33], e
successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194~art2-com8bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25], non costituiscono eccedenze
ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione
soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna
area o qualifica dirigenziale."
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 16,
commi 2 e 3) che
"2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001,
n. 165 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-31;165~art33],
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi
previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art15], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111].
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già
banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge."
------------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 2,
comma 12) che "Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del
decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art33-com8] può essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi
entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico".
ART. 34
ART. 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art35bis], aggiunto
dall'art.21 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art21])
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine
cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli
enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco,
avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e
della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle
strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-23;469], e
realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-23;469], e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di
riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del
personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-23;469], nel
provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano
ai principi di cui al comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale
delle amministrazioni competenti.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto
all'indennità di cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata massima ivi
prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al
raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al
medesimo comma 8.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si
intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo
di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero,
prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in
disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai
sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata))
. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del
collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di
appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga
all'articolo 2103 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103], nell'ambito
dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo
livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le
occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire
prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui
all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo
precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e
mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria
originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure
di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione
collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono
essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui
al quinto e al sesto periodo.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la
riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo
33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39], e successive
modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo
indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi,
((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui
all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art15septies]
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502],))
sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in
disponibilità iscritto nell'apposito elenco
((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti))
. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere
assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando
presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai
sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì,
avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in
cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in
posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono
dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e
l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il
dipendente.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa
per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro
bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267],
relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno
dichiarato il dissesto.
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
Disposizioni in materia di mobilità del personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con esclusione
delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di
personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2
e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche
idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono,
entro
((otto giorni))
dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34.
Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate
dalle stesse amministrazioni. Entro
((otto giorni))
dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto
dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione
destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione
di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma
3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilità. (100)
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione
pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre
amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le
posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi
del comma 2. (100)
((114))
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39],
e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del
personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2,
il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le
amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in
mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-05-12;163~art4-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-07-11;273].
(89)
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 328) che "Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attività a
completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo
economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e
vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di
impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati
internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso
delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire
concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in
aggiunta alle settantasette unità già autorizzate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;105~art2-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-11-18;133], e in deroga all'articolo 6,
commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com4] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6-com6], e
all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art34bis],
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], nonché ai limiti di cui
all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art66], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], con conseguente incremento
della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta
alle ordinarie facoltà assunzionali, trecentonove unità di personale da
inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica
F1, e trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalità
pertinenti alle funzioni di cui al presente comma".
--------------
AGGIORNAMENTO (100)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], ha disposto (con
l'art. 247, comma 12) che "Per le procedure di cui al presente articolo, i
termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art34bis-com2] e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art34bis-com4],
sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni".
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79], ha disposto (con l'art. 3,
comma 3-quater) che "al comma 4, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni"".
ART. 34-TER
ART. 34-TER
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)
1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla
missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo
elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico
permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale
della pubblica amministrazione del
((Ministero dell'economia e delle finanze))
, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art11-com9],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], ed ampliata in attuazione
del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019,
nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679],
((e del codice di cui al decreto legislativo))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]
30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]. Con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa
((in sede di Conferenza unificata))
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
((del presente decreto))
e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo
il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ART. 35
ART. 35
Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art36-com1] a 6 del
d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art36-com6], come
sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art17] e poi dall'art.
22 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art22], successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1999-06-17;180~art2-com2ter]
convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;269~art36bis] del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29], aggiunto dall'art. 23
del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art23] e
successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267
del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267])
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori
requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende
ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68], avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni
da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze
armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio,
nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466],
e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per
chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai
seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che
garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento,
ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche
a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145]; (81) (80) (84)
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili
o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di
dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere
stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art22]. In tali casi, nelle
procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari
definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com99], afferenti al
titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al
contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale
del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle
risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di
assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma
4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi,
a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio
alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando
((nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in
favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68].
Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68] in materia di assunzioni
obbligatorie e relative riserve))
;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio,
l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di
coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro il 31
gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la
disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in
rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le
amministrazioni pubbliche.
3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113].
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono
adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei
fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218].
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218]. A decorrere
dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà
assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge,
alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà
assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno
2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese
quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla
data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025
e non possono essere prorogate. (68) (78) (82) (84) (129)
((136))
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure
di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità,
inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti
finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.
4-ter.
((Fatte salve))
la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata
al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste
all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il
reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e
degli enti pubblici
((non economici))
si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il
Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.
((136))
4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il
reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie
e degli enti pubblici non economici
((, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della
funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il
reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche
professionalità))
.
((136))
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma
4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle
proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento
delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
((136))
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica
((,))
mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di
un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
((136))
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e
i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le
amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;
b)
((organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti
messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68]. Restano
ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68] in materia di assunzioni
obbligatorie e relative riserve))
;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione
digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6-com2-letcbis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113];
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo
35-ter, avvisi per l'individuazione di
((valutatori))
, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione
delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.
((136))
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione
RIPAM, trasmette al
((Parlamento))
e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante
concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a
((quello di riferimento))
.
((136))
5. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-14;25], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-05-09;69]. La Commissione RIPAM è
nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta
dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro
pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo
indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse
dalle commissioni esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle
amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali,
fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini,
la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione
dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un
contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3septies],
convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-31;125].
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo
in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;281~art4],
linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove
concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee
guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale
sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario
nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei
direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile
dai contratti collettivi. (60) (68)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla
data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti
da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]. Il principio
della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il
reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico,
compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente
dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di
cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al
20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle
graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le
amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti
di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle
procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province,
((dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,))
dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che
prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per
i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di
assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6], possono essere
stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma.
Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3-leta],
convertito, con modificazioni
((,))
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], le amministrazioni, per
ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali
sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono
reclutare il proprio personale, a tempo determinato
((o a tempo indeterminato))
, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di
quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
((b-bis) ))
, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-04-22;44], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-06-21;74]. (27) (124)
5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine
dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla
base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati
i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono
applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le
commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria
risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le
riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della
procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante
dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla
quale si applicano le riserve previste
((dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento,))
sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito
dell'amministrazione procedente
((, anche tramite apposito collegamento ipertestuale,))
in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche
funzionalità previste dal predetto Portale.
((È assicurata))
la minimizzazione dei dati personali.
((Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art19]))
.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e
scolastico danno evidenza
((, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti,))
delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate,
((assicurando comunque))
la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite
temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
((numericamente o))
nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da
parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della
((stipulazione))
del contratto di assunzione.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa
e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa,
contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art26], e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali
disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi
fissati dai commi precedenti.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248] convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31] ha disposto (con l'art.
24-quater, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35-com5ter],
per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle
morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei
concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro,
indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre
2010."
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AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-31;83], convertito con
modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-07-29;106], ha disposto (con l'art. 15,
comma 2-ter) che "Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine
di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di
permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma
5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35-com5bis],
per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi".
---------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218] ha disposto
(con l'art. 11, comma 2) che "In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35-com5bis],
la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione,
per il personale in servizio di ruolo è di tre anni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le disposizioni di cui al
secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35-com4] non
si applicano agli Enti".
---------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109], convertito con
modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130], ha disposto (con l'art.
15-bis, comma 1) che "Per far fronte alla necessità di coprire le gravi
scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di
appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività
giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i
medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via
straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio
2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo
di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è
assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30] e 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35-com4], e
ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3], 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3bis] e 3-ter,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], mediante lo scorrimento di
graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero
mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità
semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487], per quanto
concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove
di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni".
--------------
AGGIORNAMENTO (81)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 364) che "All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35], la
lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297], e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;59]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360 a 364 non si
applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del
personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], come modificata dal D.L. 14
dicembre 2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135], convertito con
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12], ha disposto (con l'art. 1,
comma 365) che "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle
procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020".
--------------
AGGIORNAMENTO (82)
Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15] ha disposto (con
l'art. 36, comma 2) che "Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in
deroga agli articoli 30, comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com2bis] e
35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com35],
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com4], e
all'articolo 4, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3] e
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125]".
---------------
AGGIORNAMENTO (84)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art. 31,
comma 3) che "Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il
Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente
dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare
nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso
pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari
all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in
deroga agli articoli 30, comma 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com2bis] e
35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com35],
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com4], e
all'articolo 4, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3] e
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com3quinquies],
convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125]".
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], come modificata dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34],
convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art. 1,
comma 366) che "I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del
personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non
si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali".
--------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112] ha disposto (con l'art.
28-ter, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e
quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], si applicano
ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19] ha disposto (con
l'art. 10, comma 3, lettera b)) che " in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art35-com4], il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026,
nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello
non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei
funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli
assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure
concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o
attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art30]".
--------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-14;25], convertito con
modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-05-09;69], ha disposto (con l'art. 3,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si
applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione
relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, e
banditi nell'anno 2025".
Inoltre nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art1-com1], convertito
con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-21;15], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 17-quater, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202~art1-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-21;15], le facoltà assunzionali
dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di
reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30
dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178~art1-com858], all'articolo 1,
comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134~art1-com27], all'articolo 1,
comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com867], e all'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75~art13-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112], sono esercitabili fino al 31
dicembre 2026".
ART. 35.1
ART. 35.1
(( (Concorsi su base territoriale). ))
((
1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali
casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare
domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e,
rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in
ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei
non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che
presentano il maggior numero di idonei))
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
(( (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni agli uffici) ))
((
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni,
servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che
disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari))
ART. 35-TER
ART. 35-TER
(Portale unico del reclutamento)
1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni
pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità
amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla
massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale
unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno
2019, n. 56 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-19;56~art3-com7], di
seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it,
sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio
curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], indicando
un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui
intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura
cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in
servizio, unitamente ad un recapito telefonico. All'atto della registrazione
l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative
alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di
registrazione.
((Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle
prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi
punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad
accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con
l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni
sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e
rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata))
.
La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente
mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e
2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13],
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le
informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti,
le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni
di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli
avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi
compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i
tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità
per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui
all'articolo 3, il decreto di cui al quarto periodo tiene conto delle
specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al
((quarto periodo))
, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.
183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art19], è adottato
apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della
giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], è
verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il
Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445]. Non si
tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il
possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste
dai bandi di concorso.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di
reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera
le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di
pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41]. (119)
4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive
selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti
locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono
pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della
funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato
aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(114)
-------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], convertito con
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79], ha disposto (con l'art. 2,
comma 2) che "Il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del
decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art35ter], introdotto
dal comma 1 del presente articolo, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere
dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche
centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165] e dalle
autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime
amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a
tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113]".
-------------
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], convertito con
modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41], ha disposto (con l'art. 12,
comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35ter-com2],
come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei
protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi
dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art35ter-com3] nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.".
ART. 35-QUATER
ART. 35-QUATER
(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale)
1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli
relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto
teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della
conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come
insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali
nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere
specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego,
ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art1-com1]. Per profili
iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo
all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e
delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di
svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della
valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare
tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi
nel comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo
svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione
di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con
test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di
personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle
competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole
amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con
la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di
profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione,
ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art1-com1]. Le predette
amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e
selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata
specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente
riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle
posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di
servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che
ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di
espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali
diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate,
anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta
organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale
adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei
candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art4-com1], o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-10-08;170]. Nelle selezioni non
contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità
delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività
tra tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello
delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una
seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e
vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente
contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le
amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
((3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di
concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola
prova scritta))
ART. 36
ART. 36
Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile
1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo
35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme
contrattuali flessibili previste dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e dalle altre leggi
sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo
del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di
reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e
seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19], escluso
il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le
procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati
dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art30], fatta
salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro
per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di
precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del
presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e
gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350], ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli
idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
2.1.
((Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le
amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto
dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al
collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato
della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva
durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono
risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa
di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il
personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste
la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il
servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per
l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la
previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli
messi a concorso))
.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81], ai contratti
collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla
base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio
all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari
del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di
valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art14], nonché
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al
precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative.
Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva
la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce
un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione
anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le
parti e alla durata complessiva del rapporto.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75].
5-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75].
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente
articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile
di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la
retribuzione di risultato.
5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al
reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli
articoli 1, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art1-com1], e
19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art19-com4],
rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.
ARTICOLO 37
ARTICOLO 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi
pubblici
(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art36ter], aggiunto
dall'art.13 del d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art13])
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'usa delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse
((e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo
professionale richiesto, di altre lingue straniere))
.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di
conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], e successive
modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla
professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento
della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il
comma 1 non si applica.
ARTICOLO 38
ARTICOLO 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art.37 d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art37], come modificato
dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art24])
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di
lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17], e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i
quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i
requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione
europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale
nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con
esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e
del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che
sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero
((sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo))
. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di
riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del
concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di
riconoscimento
((,))
entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero
dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del
merito.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-07-30;189], e per le
selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di
studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente
articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla
cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli
firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile
1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-11;148].
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli
di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli
accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico,
indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di
formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio
2002, n. 148 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-11;148~art2], anche per
i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul
riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella
Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della
citata legge n. 148 del 2002 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002;148]. Il
riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo
italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752~art1], in
materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le
assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
ARTICOLO 39
ARTICOLO 39
((Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette))
1.
((Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili
professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di
comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo
e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente
decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo
1999, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art11], destinati
ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli
articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68~art1-com2], della legge 23 novembre
1998, n. 407 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-11-23;407],))
sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art45-com3] con
le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art10-com3] e 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art10-com4].
ARTICOLO 39-BIS
ARTICOLO 39-BIS
(Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con
disabilità)
1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
la Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con
disabilità, di seguito Consulta.
2. La Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione
pubblica,
((un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,))
un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del
Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante
dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della
disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della
legge 3 marzo 2009, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-03;18~art3]. Ai componenti della
Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti
comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente
sostenute previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68];
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui
all'articolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative
finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione
delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche
amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216~art3-com3bis];
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni
in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni,
con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e
alla complessiva disciplina delle quote di riserva.
ARTICOLO 39-TER
ARTICOLO 39-TER
(Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità)
1.
((Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire))
un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità,
le amministrazioni pubbliche
((...))
, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
nominano un responsabile dei processi di inserimento
((in ambiente di lavoro delle persone con disabilità individuato nell'ambito del
personale in servizio))
.
((
1-bis. Il responsabile di cui al comma 1 è individuato tra i dirigenti di ruolo
ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali
abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle
persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.
))
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per
l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per
l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed
eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68], gli accorgimenti
organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per
facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti
ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216~art3-com3bis];
c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai
servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di
integrazione.
ARTICOLO 39-QUATER
ARTICOLO 39-QUATER
(( (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68]). ))
((
1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12
marzo 1999, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68], le
amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia
di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui
all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;68~art9-com6], al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente
competente.
2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui al
comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo
disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente
tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono
indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali
per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art8], o, in alternativa, le
convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono
trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della disciplina
delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del
terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono
altresì trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di
lavoro delle persone con disabilità, ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma
3, lettera e).
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito della
banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-28;76~art8], convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;99].
4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo o di
mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l'impiego avviano
numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con
profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
))
Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Titolo III
ART. 40
ART. 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art45], come sostituito
prima
dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art15] e dall'art. 1
del
d.lgs. n. 396 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396] e successivamente
modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com1])
1.
((La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni
sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni
ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la
contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.
Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai
sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi
degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca
degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letc].))
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative,
secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di
quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non
più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita
((area o))
sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art15], e
successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono
essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato,
la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei
contratti collettivi nazionali e integrativi.
La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della
disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura
adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance
((, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed
individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti
economici accessori comunque denominati))
ai sensi dell'articolo 45, comma 3.
((La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di
riferimento.))
((La contrattazione collettiva integrativa))
si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi
ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più
amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti
riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
((
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative
determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti,
l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie
oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.
Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti
collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle
sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione
interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie
oggetto del mancato accordo. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica
con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna
amministrazione adotta gli atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza
del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non
spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque
denominati.
))
3-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]))
.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i
limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.
Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali
possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni
caso nel rispetto
((degli obiettivi di finanza pubblica))
e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle
risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti
locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso
sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero
che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e
dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di
legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai
sensi degli articoli 1339
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1339] e 1419,
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1419-com2].
((In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione
pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo
di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è
verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare
l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di
cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di
cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In
alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti
locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione
che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-06;16~art4-com1], dimostrino
l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette
misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con
riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al
periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in
cui è effettuato il recupero.))
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-03-04;15], in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni,
redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i
rispettivi siti istituzionalidal Ministero dell'economia e delle finanze di
intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti
collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e
ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
((
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite
clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle
assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa,
rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione
dei servizi all'utenza o, comunque, in continuità con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali
nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati
alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo più funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento
della produttività e della qualità dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla semplificazione
delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.
))
ART. 40-BIS
ART. 40-BIS
(Controlli in materia di contrattazione integrativa).
1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle
norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è
effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli
uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili
con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli
enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con
organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma
1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta
di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla
stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il
31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero
dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello
di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia
alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa
derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito
ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della
performanceindividuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla
Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente
ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V,
anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al
CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14], di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di
controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo,
oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa.
Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta
applicazione delle disposizioni del presente articolo.
ART. 41
ART. 41
(Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).
1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative
alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle
pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o
rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano
autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere
sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva
di cui all'articolo 47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da
parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
amministrazioni del comparto.
2. È costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle
Regioni, che esercita
((...))
le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e
le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa
un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere che esercita
((...))
le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle
Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse
amministrazioni e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono
emanati per il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza,
sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle
università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli
enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN
nello svolgimento delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con
l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e
per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione
dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle
Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una
specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o
le aree di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che
regolano istituti comuni a più comparti
((o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di
settore))
le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitate collegialmente dai comitati di settore.
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-03;173] ha disposto
(con l'art. 3, comma 3) che "All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art41-com2], e
successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca", sono aggiunte le seguenti: "e, per il comparto
delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime"".
ARTICOLO 42
ARTICOLO 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art47], come sostituito
dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396~art6])
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono
tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300], e successive
modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di
carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei
criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letb],
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma
8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono
costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e
seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19], e successive
modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge n.300 del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300], e le
migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma
8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma
2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un
organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali
è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
((3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è
garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura
all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di
quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della
rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43))
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le
confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo
43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del
personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il
voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre
alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio
statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione
delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici
un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per
cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di
dimensioni superiori. (33) (34)
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle
condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del
personale comuni a più amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel
medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti
organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle
amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio
1970, n.300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300], e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la
rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di
informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della
contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini
dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza
unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle
caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui
ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni
previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi
oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture
periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o struttura
periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~com2] di rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19], e successive
modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con
la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti
la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto
sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza
unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro
incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della
provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.
58 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-01-06;58~art9], e
dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;430].
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150], ha disposto
(con l'art. 65, comma 3)che "In via transitoria, con riferimento al periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e
le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art40-com2], e
41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art41-com4],
come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto
legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni
sindacali e le confederazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art43-com1] e 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art43-com2], nei nuovi
comparti ed aree di contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi
ed elettorali rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente,
in deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165], sono prorogati
gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni
siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi
di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di
contrattazione, entro il 30 novembre 2010."
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25] ha disposto (con l'art. 65,
comma 3) che "In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale
immediatamente successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di
contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art40-com2], e
41, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art41-com4],
come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente decreto
legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali con le organizzazioni
sindacali e le confederazioni rappresentative. in deroga all'articolo 42, comma
4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165], sono prorogati gli
organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano
state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di
rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di
contrattazione, entro il 30 novembre 2010."
ARTICOLO 43
ARTICOLO 43
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva (Art.47-bis
del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art47bis], aggiunto
dall'art.7 del d.lgs
n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del
1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art44-com7], come
modificato
dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art22-com4])
1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è
espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area
partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base
della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del
comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato
associativo e dato elettorale neI comparto o nell'area contrattuale, o almeno il
60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli
accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree
o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o
riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due
comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono
disciplinati, in conformità all'articolo
((40, commi 3-bis e seguenti))
, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del
personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi
che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse
alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno
titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della
diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel
comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno
considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di
indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni,
della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la
certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è
istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per
comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe.
Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione
del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che
richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà
rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti
e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione
sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la
deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla
richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la
funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla
ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali
rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è
espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di
informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla
riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-31;675], e successive disposizioni
correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle
regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli
effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di
attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di
rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per
le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente
decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val
d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono
esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
ARTICOLO 44
ARTICOLO 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro
(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art48], come sostituito
dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470])
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-leta],
la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione
delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme
che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei
consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché
nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale
e organismi di gestione, comunque denominati.
ARTICOLO 45
ARTICOLO 45
Trattamento economico
(Art.49 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art49], come sostituito
dall'art.23 del
d.lgs n.546 del 1993 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546])
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio
((fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e
all'articolo 47-bis, comma 1,))
è definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
((
3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni
legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo
complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute.
))
((
3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei
dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito
di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
))
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici
accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non
diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano
all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le
istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo
di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18], e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle altre pertinenti
normative di settore del Ministero degli affari esteri.
ARTICOLO 46
ARTICOLO 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(Art.50,commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art50-com1] a 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art50-com12] e 16 del
d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art50-com16],come
sostituiti prima dall'art.17 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art17] e poi
dall'art.2 del d.lgs n.396 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396~art2])
1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti
della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale,
in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e
alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146], e successive modificazioni e
integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi
dell'articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai
fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese,
l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni
dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei
comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche
amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi
determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie
all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie
locali e sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti.
A tale fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione
di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione. L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede
di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e
del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi
nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente
al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle
finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l'effettività
e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle
di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei
contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo. (33)
6. Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente
rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro,
diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche
estranei alla pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilità di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in
carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. La carica di
Presidente è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale a
carattere continuativo, se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in
posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti
scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali
e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal
presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la
responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative
si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo.
Nell'esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su
proposta del presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire
funzioni di presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque
anni precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali.
L'incompatibilità si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere
professionale o di consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L'assenza delle predette cause di incompatibilità costituisce
presupposto necessario per l'affidamento degli incarichi dirigenziali
nell'agenzia.
8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in
servizio. La misura annua del contributo individuale è definita, sentita l'ARAN,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la
Conferenza unificata ed è riferita a ciascun triennio contrattuale;))
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre
prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari
all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di
riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota
definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con
imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del ministero dell'economia e finanze;
b) per le amministrazioni diverse dal]o Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro
((dell'economia e delle finanze))
e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata
Stato-regioni e Stato-città.
10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia
organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8.
L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria.
I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati d'intesa con la
Conferenza unificata, da esercitarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento
degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della
Corte dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è definito in base ai
regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede
nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero
mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle
norme di diritto privato.
12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di personale, anche di
qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base ai regolamenti di
cui al comma 10. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo
stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni
contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di
posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori
ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14].
L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. L'ARAN può avvalersi di esperti e
collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti
adottati ai sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e
seguenti.
13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per
la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite
con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del
comma 2.
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150], ha disposto
(con l'art. 58, comma 2) che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei nuovi organi dell'ARAN
di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art46-com5],
come modificato dal comma 1. Fino alla nomina dei nuovi organi, e comunque non
oltre il termine di cui al precedente periodo, continuano ad operare gli organi
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto."
ART. 47
ART. 47
(( (Procedimento di contrattazione collettiva). ))
((
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai
Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,
emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei
successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene
agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo
può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri
casi in cui è richiesta una attività negoziale.
L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta
relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla
data di sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,
il comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri
finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della
legge 5 maggio 2009, n. 42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42], il
Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del
contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da
parte delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri
contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art1bis], e successive
modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione
della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione
si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene
comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la
certificazione è positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente
il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul
contratto collettivo da parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e
costo del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di
intesa con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2,
la designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla
Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti
contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede
alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito
alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione
non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere
sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali
interpretazioni autentiche sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana oltre che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni
interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni
considerati festivi per legge, nonché il sabato.
))
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
(Tutela retributiva per i dipendenti pubblici.)
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il
periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale
possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi
comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo
conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla
scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia
ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1,
è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella
misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse
contrattuali,una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
(58)
((59))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-09-04;122] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che "in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art47bis-com2],
e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre
2008, n. 303 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-22;303~art2-com35], per
gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al
riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che
continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui
all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78].
L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017
è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e
dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi
del precedente periodo."
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 4 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 452) che "Per
gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale
anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del
rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art47bis-com2],
è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com17],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 454) che "Le disposizioni di cui ai
commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale".
ARTICOLO 48
ARTICOLO 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni
pubbliche e verifica
(Art.52 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art52], come sostituto
prima dall'art.19 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art19] e poi
dall'art.5 del d.lgs n.396 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396~art5] e
successivamente modificato dall'art.14, commi da 2 a 4 del d.lgs
n.387 del 1998)
1. Il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art1bis] e
successive modificazioni e integrazioni. l'onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11], e
successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli
eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo
40, comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, nonché per le
università italiane, gli enti pubblici non economici e gli enti e le istituzioni
di ricerca, ivi compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 70,
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli
enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di
contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la
quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per
l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la
possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso dì accertata esorbitanza dai
limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero
((dell'economia e delle finanze))
in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
compatto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di
bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome
e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato
a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi
è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta
indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare
specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi
bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere
incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150].
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la
Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche
amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua
richiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
ARTICOLO 49
ARTICOLO 49
(( (Interpretazione autentica dei contratti collettivi). ))
((
1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi,
le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure
di cui all'articolo 47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio
della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi
e non vi sia divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente
del Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
))
ARTICOLO 50
ARTICOLO 50
Aspettative e permessi sindacali
(Art.54, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art54-com1] a 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art54-com3] e 5 del
d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art54-com5], come
modificati prima dall'art.20 del d.lgs n.470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art20] poi dall'art.2
del decreto legge n.254 del 1996
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996;254~art2], convertito con
modificazioni dalla legge n.365 del 1996
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;365], e, infine, dall'art.44, comma 5
del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art44-com5])
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione
collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di
utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro
rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di
contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a
decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio
1970, n.300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300], e successive
modificazioni ed integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà
conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n.58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-01-06;58~art9].
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del
personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire
una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione
annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge
29marzo 1983, n. 93 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art16].
ART. 50-BIS
ART. 50-BIS
(( (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti
italiani di cultura all'estero).
1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le
disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti
italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla
legge locale))
Titolo IV
RAPPORTO Dl LAVORO
Titolo IV
ARTICOLO 51
ARTICOLO 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(Art.55 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art55])
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è
disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma
1.
2. La legge 20 maggio 1970, n.300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300], e successive modificazioni
ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal
numero dei dipendenti.
ARTICOLO 52
ARTICOLO 52
Disciplina delle mansioni
(Art.56 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art56], come sostituito
dall'art.25 del
d.lgs n.80 del 1998 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80] e
successivamente modificato dall'art. 15 del
d.lgs n.387 del 1998 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387])
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale
docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti
assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del
personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa
area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e
secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta
e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta
salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti
locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa
basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre
anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di
titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla
tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti
professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi
inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di
requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate
((dalle amministrazioni))
per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione
vigente.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70].
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito
a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata
dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni sUperiori, ai fini del presente
articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei
posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta
giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni,
devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del
lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è
corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.
Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti
collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti
collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti
automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
ART. 53
ART. 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art58], come modificato
prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993;358~art2], convertito dalla
legge n. 448 del 1993 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993;448], poi
dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995;361~art1], convertito con
modificazioni dalla legge n. 437 del 1995
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;437], e, infine, dall'art. 26 del d.lgs
n. 80 del 1998 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art26]
nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art16])
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3], salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i
rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117~art6-com2] e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com57]. Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché
676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~com676],
all'articolo 9, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art9-com1] e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art9-com2], all'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7], ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate
alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli
ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi,
non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente
previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], sono individuati
gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle
diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati,
l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti
dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o
persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti
dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che
tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di
quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali
lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati
dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione
di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino
((all'importo complessivo))
di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai
professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei
casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve
le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere
destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico
indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi
sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il
funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di
diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove
gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79~art6-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-28;140], e successive modificazioni
ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero
delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta
all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o
privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresi, essere richiesta dal
dipendente interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche
diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra
le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per
l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e sì prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia
entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi
da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro
caso, si intende definitivamente negata. (100)
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui
al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le
prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono
effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di
riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto
di lavoro se intervenuta precedentemente.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche
a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel
termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]. (71)
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente
al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei
propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i
compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai
soggetti di cui al comma 11. (71)
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1,
commi 123 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com123] e 127,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com127], e successive
modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica,
tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33], i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del
2013 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013;33], relativi a tutti
gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni
rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi
comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché
le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o
in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato
digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad
oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.(71)
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14
non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di
cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella
sanzione di cui allo stesso comma 9. (62)
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di
pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per
gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli
incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com56], per il
tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo
opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti. (48)
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
La L. 6 novembre 2012, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190]
ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Le disposizioni di cui all'articolo
53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (62)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (in G.U.
1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53-com15]
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella
sanzione di cui allo stesso comma 9»".
-----------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 12) che le presenti modifiche si applicano agli incarichi
conferiti successivamente al 1° gennaio 2018.
-----------
AGGIORNAMENTO (100)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], ha disposto (con
l'art. 247, comma 9) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui
all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-19;56~art3-com15], il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i
componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di
interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le
procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo
53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art53-com10],
relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati,
rispettivamente, in dieci e quindici giorni".
ART. 54
ART. 54
(Codice di comportamento).
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei
dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede
per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a
qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con
l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i
regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia. (48)
1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo
delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da
parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della
pubblica amministrazione.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al
dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi
quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è
fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì
rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile
ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di
doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice
comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle
associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli
appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è
adottato dall'organo di autogoverno. (48)
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente
di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il
codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al
presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli
uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti
responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli
uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione
dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza
e la corretta applicazione degli stessi.
((Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo
obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli
o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e
intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica
pubblica e sul comportamento etico))
.
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
La L. 6 novembre 2012, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190]
ha disposto (con l'art. 1, comma 45) che "I codici di cui all'articolo 54, commi
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art54-com1] e
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art54-com4],
come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
ART. 54-BIS
ART. 54-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24]))
ARTICOLO 55
ARTICOLO 55
(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative).
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo
55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1339]
e 1419, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1419-com2], e si
applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
((La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce
illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.))
((71))
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa,
penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica
l'articolo 2106 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2106]. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e
delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante
l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti
gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i
contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi
per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da
instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La
sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per
l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini
del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della
procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con
esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari
ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies,
comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo,
le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le
determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale
o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
ART. 55-BIS
ART. 55-BIS
(Forme e termini del procedimento disciplinare).
((1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione
della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di
competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si
applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.))
((71))
((2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito
della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti
disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al
rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.))
((71))
((3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione
unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.))
((71))
((4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci
giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti
di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e
comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta
segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza
dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione
scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti
giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi
assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo
impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente
può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta,
con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura
corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il
dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento,
con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi
giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del
procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione
cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni
amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica,
entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del
dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice
identificativo.))
((71))
((5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito
del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,
ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica
certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive
alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri
strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], ovvero anche al
numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal
dipendente o dal suo procuratore.))
((71))
6. Nel corso dell'istruttoria,
((l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre
amministrazioni pubbliche))
informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né
il differimento dei relativi termini.
((71))
7. Il
((...))
dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
((o a una diversa))
amministrazione pubblica dell'incolpato
((...))
, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta
((dall'Ufficio disciplinare))
procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.
((71))
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra
amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o
((concluso e))
la sanzione è applicata presso quest'ultima.
((In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento
disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli
atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio
disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali
casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli
atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il
dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui
l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare
successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione
provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti
ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari
dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di
ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione
dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento
disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di
provenienza del dipendente.))
((71))
9.
((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare
salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o
comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso
le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed
economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.))
((71))
((9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o
le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione
di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a
quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento
disciplinare.))
((71))
((9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento
disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale
responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la
decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione
irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa
del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in
ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino
comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi
perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la
conclusione del procedimento.))
((71))
((9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il
procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista
l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della
struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le
disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non
ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si
svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.))
((71))
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
ART. 55-TER
ART. 55-TER
(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale).
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e
concluso anche in pendenza del procedimento penale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
30 MARZO 2001, N.
165. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni,
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare
l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino
al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il
procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per
concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o
altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
((, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2,
secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-07;19]))
. (71)
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione
di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con
una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato
al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente
medesimo non lo ha commesso,
((ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta
prescrizione,))
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale. (71)
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il
processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare
le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento
disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna
risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la
sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. (71)
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione
dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da
parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del
dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento
si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova
decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653,
commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art653-com1]
e 1-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art653-com1bis].
(71)
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
ART. 55-QUATER
ART. 55-QUATER
(Licenziamento disciplinare).
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo,
si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti
casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non
continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di
sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per
motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale
altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del
rapporto di lavoro.
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi
dell'articolo 54, comma 3; (71)
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui
all'articolo 55-sexies, comma 3; (71)
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della
sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno
nell'arco di un biennio; (71)
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o
regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione
negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio,
resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 150 del 2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150~art3-com5bis]. (71)
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque
modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far
risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso
la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario
di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con
la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. (67)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]. (71)
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è
senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono
accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a
3-quinquies. (71)
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della
presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di
sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina
l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il
diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni
normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione
dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in
cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di
cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e
comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono
venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza
dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta
salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. (67)
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma
3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito
e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo
55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa,
con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un
procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il
lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il
dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave,
oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque
giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto
solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della
contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina
la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata,
purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di
cui all'articolo 55-bis, comma 4. (67)
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono
entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della
Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per
danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di
licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei
termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-11-15;453~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;19], entro i centocinquanta giorni
successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno
risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione
alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale
condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in
godimento, oltre interessi e spese di giustizia. (67) (73)
((98))
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano
acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica
dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l'omessa attivazione
del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di
sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito
disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte
dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità
giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati. (67)
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei
procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la
funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.
(73)
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
Il D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-20;116] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) le modifiche si applicano agli illeciti disciplinari
commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-20;118], nel modificare
l'art. 1 del D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-20;116~art1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono fatti salvi gli
effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;116]".
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10 aprile 2020, n. 61 (in G.U.
1ª s.s. 15/04/2020, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del
secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del
d.lgs. n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art55quater-com3quater],
come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;116~art1-com1-letb]".
ART. 55-QUINQUIES
ART. 55-QUINQUIES
(False attestazioni o certificazioni).
1. Fermo quanto previsto dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della
presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno
stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque
altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e
disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno
patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi
per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché
((il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.))
((71))
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il
delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare
della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria
pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il
licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime
sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati.
((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1,
lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e
fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di
ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate
festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario
assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.))
((71))
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
ART. 55-SEXIES
ART. 55-SEXIES
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e
limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare).
((1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia
determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta
comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del
risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una più
grave sanzione disciplinare.))
((71))
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave
danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o
incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale
delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei
suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo
34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale
ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha
diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
((3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis,
comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza
dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della
sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore
sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater,
comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale
con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è
valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente
decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione
disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti
responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.))
((71))
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente
in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo
svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi
generali, ai casi di dolo o colpa grave.
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 13) che "Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli
illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
ART. 55-SEPTIES
ART. 55-SEPTIES
(Controlli sulle assenze).
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a
dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno
solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione
medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
((I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle
singole amministrazioni pubbliche interessate.))
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata
per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità
stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore
privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art50-com5bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326], introdotto dall'articolo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com810], e dal predetto
Istituto è immediatamente
((resa disponibile))
, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.
((L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima
certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3
anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.))
Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima
certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore
qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
((2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps
d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti
delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra
l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni,
stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle
convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti
organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso
ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art4-com10bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], per tutte le funzioni di
accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici
dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime
funzioni.
Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la
disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione
delle malattie.))
((71))
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio
sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività
di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della
certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al
comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto
convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla
convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinchè
si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento
oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento
soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di
gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei
contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per
malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli
oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di
contrastare e prevenire l'assenteismo.
Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si
verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
((
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le
fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite
di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite
medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle
assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi
dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione
all'Inps.
))
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è
giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine
all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno
svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta
elettronica. (38)
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il
dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale,
secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del
presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare,
nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si
applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], ha disposto (con l'art. 16,
comma 10) che "Le disposizioni dei commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55septies-com5],
5-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55septies-com5bis]
e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art55septies-com5ter],
si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto."
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75] ha disposto (con
l'art. 22, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 55-septies, comma
2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], che
attribuisce all'Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti
medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a
decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018".
ART. 55-OCTIES
ART. 55-OCTIES
(( (Permanente inidoneità psicofisica). ))
((
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,
l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto
1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1-letb],
sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad
iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità
del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e
degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio,
in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di
mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui
alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi
adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di
idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel
caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di
idoneità.
))
ART. 55-NOVIES
ART. 55-NOVIES
(( (Identificazione del personale a contatto con il pubblico). ))
((
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto
con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante
l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione
di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad
esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su
proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150], ha disposto
(con l'art. 73, comma 2) che l'obbligo di esposizione di cartellini o targhe
identificativi, previsto dal presente articolo decorre dal novantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto.
ARTICOLO 56
ARTICOLO 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150]))
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art57
ARTICOLO 57
ARTICOLO 57 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art57]
(Art.61 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art61], come sostituito
dall'art.29 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art29],
successivamente modificato prima dall'art.43, comma 8 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com8] e poi
dall'art.l7 del d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387])
01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un
solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica
ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari
numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel
complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha
compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di
violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono
disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal
Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità
della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta
responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da
valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui
all'articolo 35, comma 3, lettera e)
((; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità
inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5))
;
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini
e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di
formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro
presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità
organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione
fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati
unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
((1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre
giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale,
in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso,
che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1,
lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di
trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il
consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni,
ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità
tra uomo e donna
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art37-com4], di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198], e successive
modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al
decreto legislativo n. 198 del 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;198], e successive
modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di
concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del
dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi))
.
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9,
adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia
di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o
psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
Titolo V
ARTICOLO 58
ARTICOLO 58
Finalità
(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art63], come sostituito
dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art30])
((
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede
all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le
amministrazioni pubbliche e al relativo costo.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]))
.
3.
((Per le finalità di cui al comma 1,))
il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica,
((cura il))
processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche
che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la
razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le
informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti
interessati.
ARTICOLO 59
ARTICOLO 59
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]))
ART. 60
ART. 60
Controllo del costo del lavoro
(Art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art65], come sostituito
dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art32])
1. Il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato))
, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, definisce
((le modalità di acquisizione))
della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza
((presso le amministrazioni pubbliche))
, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate
derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione
((, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,))
a preventivo e a consuntivo, mediante allegati
((al bilancio dello Stato))
. Il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato))
elabora,
((altresì, il))
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni
anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il
personale,
((rilevate secondo le modalità))
di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale,
con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti
dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]))
. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province
d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.
3. Gli enti pubblici economici, le aziende
((e gli enti))
che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com3], diverse da
quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle
società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui
all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente
o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle
procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
predetto Dipartimento della funzione pubblica. (57)
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle
risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni
pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del
Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
, anche su espressa richiesta del
((Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione))
, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati,
denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e
le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle
verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni,
enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-02-20;38~art3-com1] e
all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-04-28;154~art2-com1-letb],
sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983,
n. 93 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art27-com4].
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle
dirette dipendenze del Ministro delegato.
L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia
della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla
semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi,
sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni
vigenti in materia di controllo dei costi
((...))
. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle
proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che
opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le
predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di
dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano
l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14], e l'articolo 56,
comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3], e successive
modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in
particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53.
L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di
cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può
richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione
interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici
giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte
dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari
di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima.
Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia
funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare
alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
-------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101], convertito con
modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125], ha disposto (con l'art. 2,
comma 11) che la modifica del comma 3 del presente articolo decorre dal 1°
gennaio 2014.
ART. 60-BIS
ART. 60-BIS
(Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza)
1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e
dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui
all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181~art1-com22bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], è istituito, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza
amministrativa, denominato "Nucleo della Concretezza".
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], per la
parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali
regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali, è
approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Piano contiene:
a) le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di organizzazione, funzionamento, trasparenza e digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai
principi di imparzialità e buon andamento;
b) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche
amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi
strutturali e di investimento europei;
c) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della
Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli
enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.
3. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure
indicate nel Piano di cui al comma 2. A tal fine, in collaborazione con
l'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, effettua sopralluoghi e visite
finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione
dell'attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e
comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano di cui al comma 2.
4. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, sottoscritto dal
rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le
visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione
visionata o acquisita, nonché le risposte e i chiarimenti ricevuti. Il verbale
contiene anche l'indicazione delle eventuali misure correttive e, per le
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, del termine entro il quale
le stesse devono essere attuate. L'amministrazione, nei tre giorni successivi,
può formulare osservazioni e fornire ulteriori documenti.
5. I verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite effettuati in comuni
o in altri enti locali sono trasmessi anche al prefetto territorialmente
competente.
6. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla comunicazione al Nucleo della
Concretezza dell'avvenuta attuazione delle misure correttive entro quindici
giorni dall'attuazione medesima, fermo restando, per le pubbliche
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 3, il rispetto del termine
assegnato dal Nucleo medesimo.
7. L'inosservanza del termine assegnato, ai sensi del comma 3, per l'attuazione
delle misure correttive rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e
disciplinare e determina l'iscrizione della pubblica amministrazione
inadempiente in un elenco pubblicato nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro il 30 giugno di ogni
anno, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette una relazione sugli
esiti dei sopralluoghi e delle visite, con l'evidenziazione dei casi di mancato
adeguamento, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro
dell'interno e alla Corte dei conti. Il Ministro per la pubblica amministrazione
trasmette tale relazione alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti
Commissioni parlamentari.
((116))
--------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2022-06-24;81], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], con
più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite
sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a) [...] articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) [...] del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165]".
ART. 60-TER
ART. 60-TER
(Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza)
1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all'articolo
60-bis, comma 1, eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti
locali e chiederne l'intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e
alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo
richiedente.
((116))
--------------
AGGIORNAMENTO (116)
Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2022-06-24;81], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-08-06;113], per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], con
più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite
sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti
inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
a)[...] articoli 60-ter, [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165]".
ART. 60-QUATER
ART. 60-QUATER
(( (Personale del Nucleo della Concretezza) ))
((
.
1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60-bis e 60-ter, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
si avvale di cinquantatrè unità di personale, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non
generale, reclutate come segue:
a) ventitré unità, ivi comprese quelle di livello dirigenziale in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, individuate anche tra il
personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, per il quale si applicano l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com14], e l'articolo 56,
settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3]. Il
trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;303~art9-com5ter];
b) trenta unità, di cui venti da inquadrare nel livello iniziale della categoria
A e dieci da inquadrare nel livello iniziale della categoria B, reclutate a
seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, espletato ai sensi
dell'articolo 35, comma 5.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
pari a euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
ART. 60-QUINQUIES
ART. 60-QUINQUIES
(( (Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative) ))
((
.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli
articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità
organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa,
didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti
disposizioni.
))
ART. 61
ART. 61
interventi correttivi del costo del personale
(Art.66 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art66])
1. Fermo restando il disposto dell'articolo
((17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com12bis],))
e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi
successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa,
scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al
personale, il Ministro
((dell'economia e delle finanze))
, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento,
proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio
del bilancio.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75]))
.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla
cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente
rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi
dell'articolo 105 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art105].
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di
decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
((dell'economia e delle finanze))
. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese
autorizzate, il Ministro
((dell'economia e delle finanze))
presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della
Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre
autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e
Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa
idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro
((dell'economia e delle finanze))
provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste
pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali
divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2
sulla entità della spesa autorizzata.
ARTICOLO 62
ARTICOLO 62
Commissario del Governo
(Art. 67 del d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art67])
1. Il Commissario del Governo, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art11-com4],
rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei
confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti
nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai
bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione
del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo.
Titolo VI
GIURISDIZIONE
Titolo VI
ART. 63
ART. 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(Art.68 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art68], come sostituito
prima dall'art.33 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art33] e poi
dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art29] e
successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art18])
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative
ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti
l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali
e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo
dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione
del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla
natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto
all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di
norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo
o estintivo del rapporto di lavoro.
((Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il
licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata
all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello
dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle
ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato,
altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.))
((
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di
proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle
disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del
comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.
))
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art28], e successive
modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni
sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure
di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente
decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le
controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64,
comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o
falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'articolo 40.
ART. 63-BIS
ART. 63-BIS
(( (Intervento dell'ARAN nelle controversie
relative ai rapporti di lavoro). ))
((
1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e
l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative
al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline
ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato
attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
))
ARTICOLO 64
ARTICOLO 64
Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei
contratto collettivi
(Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art68bis], aggiunto
dall'art.30 del d.lgs n.80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art30] e
successivamente modificato dall'art.19, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art19-com1] e 2 del
d.lgs n.387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art19-com2])
1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo
63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente
l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o
accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e
seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la
questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di
centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria,
dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le
organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo
sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla
modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica
o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49.
Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del
giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci
giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica
della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione
di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione
o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto
con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella
cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso
per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione
del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art383],
rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La
riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di
cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza
della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.
5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel
processo anche oltre i] termine previsto dall'articolo 419 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art419] e
sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi dì
impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1.
Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed
in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle
parti, a cura della cancelleria.
6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere
sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima
questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la
decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio,
l'udienza per la prosecuzione del processo.
7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una
questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della
Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della
Corte, si applica il disposto del comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del
comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96],
anche in assenza di istanza di parte.
ARTICOLO 65
ARTICOLO 65
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183]))
ARTICOLO 66
ARTICOLO 66
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183]))
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I
Disposizioni diverse
Titolo VII
ARTICOLO 67
ARTICOLO 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la
Ragioneria generale dello Stato
(Art.70 del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art70], come sostituito
dall'art.35 del d.lgs n.546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art35])
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 48, commi
da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l'integrazione
funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica con il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante
apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica
o da un suo delegato.
2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati,
per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del
Ministero
((dell'economia e delle finanze))
e della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed
agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti dì legge, comunque
sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle
amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero
((dell'economia e delle finanze))
e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole
amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati
d'intesa con il Ministero
((dell'economia e delle finanze))
e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 68
ARTICOLO 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(Art.71, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art71-com1] a 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art71-com3] e 5 del
d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art71-com5])
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale,
al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa
senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la
conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità
corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento
presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli
eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle
amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e
3.
Capo II
Norme transitorie e finali
ART. 69
ART. 69
Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art25-com4]; art. 50,
comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art50-com14], come
sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs.
n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396~art2]; art. 72, commi
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art72-com1] e 4 del
d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art72-com4], come
sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art36]; art. 73, comma
2 del d.lgs. n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art73-com2], come
sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art37]; art. 28, comma
2 del d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art28-com2]; art. 45,
commi 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com5], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com9], 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com17] e 25 del
d.lgs. n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com25], come
modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art22-com6]; art. 24,
comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art24-com3])
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com1-letc], gli accordi
sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge
29 marzo 1983, n. 93 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93], e le
norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono
inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del
quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi
contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti
collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta
ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in
materia di trattamento di fine rapporto.
3. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9
marzo 1989, n. 88 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art15], i cui
ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva
le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del
dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non
riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza
ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il
relativo contratto collettivo.
((3))
4. La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun
ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti
collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-29;724~art22-com17] e 18, della legge
29 dicembre 1994, n. 724
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-29;724~art22-com18], continuano ad
applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla
determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di
lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del
presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art199].
7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le
controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro
anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza,
entro il 15 settembre 2000.
8. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto
collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano
ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art484].
9. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi
alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2,
lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma
3, del medesimo articolo è determinata la quota di posti per i quali sono
ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di
specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12. l'ARAN utilizza personale
in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come
modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art8-com4].
11. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme
che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio
delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad
ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art6-com5], e
successive modificazioni ed integrazioni, può iscriversi, se in possesso dei
prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 luglio 2002, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-15;145]
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Nei limiti del 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia
dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art69-com3], in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato,
previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali,
da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia
dirigenziale."
ART. 70
ART. 70
Norme finali
(Art. 73, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art73-com1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art73-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art73-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art73-com5] e 6-bis del
d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art73-com6bis], come
modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;470~art21],
successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art37] e modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396~art9-com2], dall'art.
45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com4] e dall'art.
20 del d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art20];
art. 45
art. 45, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com2], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com7], 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com10], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com11], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com21], 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com22] e 23 del
d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art45-com23], come
modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art22-com6], dall'art.
89 della legge n. 342 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;342~art89] e dall'art. 51, comma 13,
della legge n. 388 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;388~art51-com13])
1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme
di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in
materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale dì posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], riguardanti i
segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-07;65] - esclusi gli articoli 10 e 13
- sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla
stessa legge 7 marzo 1986, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-07;65] il trattamento economico e
normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto,
nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art. 11, comma 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-12-04;465~art11-com8].
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai
contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267].
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-12-26;2174], e successive modificazioni
ed integrazioni, 13 luglio 1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988,
n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936] , decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-25;250] , decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;39] adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti
sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni
di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60,
comma 3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150].
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150].
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-19;384~art7], convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-14;438], vanno interpretate nel senso
che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale
di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-08-26;319].
6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi
di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si
intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data,
contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti
amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti
di uffici dirigenziali generali.
8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art21] e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-12;35]. Sono fatte
salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297] e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I
del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui
all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17], e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si
applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti
del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. (72)
((79))
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la
utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale,
in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di
appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di
cui al presente comma sì applica al personale comandato, fuori ruolo o in
analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del
sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente
decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma
6 del medesimo decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-09;283~art4-com1], in
posizione di comando, dì fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti
pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione
di appartenenza.
13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487], e
successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in
coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217], come
modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97], ha disposto
(con l'art. 132-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70,
comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art70-com11],
alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante
mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo
assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai
ruoli operativi di cui al Titolo I".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-06;127],
nell'introdurre l'art. 232 al D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art232], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto
previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art70-com11],
alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso
di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli
appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle
amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei
ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio".
ARTICOLO 71
ARTICOLO 71
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti
collettivi
1. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre
effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B)
al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi.
Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1
dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili
con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed autonomie locali, cessano di produrre
effetti, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi della tornata
1998-2001, le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per tutti i comparti ed aree
di contrattazione verranno aggiornati gli allegati del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo periodo. La contrattazione relativa alla
tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà
alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o speciali del
pubblico impiego, legislative o recepite in decreto del Presidente della
Repubblica, che risulteranno incompatibili con la stipula dei contratti
collettivi nazionali o dei contratti quadro.
ARTICOLO 72
ARTICOLO 72
Abrogazioni di norme
(Art. 74 del d.lgs n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29~art74], come sostituito
dall'art. 38 del d.lgs n. 546 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;546~art38] e modificato
prima dall'art. 43, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com2] e poi
dall'art. 21 del d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art21];
art. 43
art. 43, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com5], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com6] e 7 del
d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art43-com7], come
modificati dall'art. 22, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art22-com1] a 3 del
d.lgs n. 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387~art22-com3];
art. 28
art. 28, comma 2 del d.lgs n. 80 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;80~art28-com2])
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme:
a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art32];
b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748], e
successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale
delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente
decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972
incompatibili con quelle del presente decreto;
c) articolo 5, commi secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art5-com2] e terzo della legge
11 agosto 1973, n. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art5-com3];
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della
legge 11 luglio 1980, n. 312 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312];
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-06-06;283~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-08-06;432];
f) articoli da 2 a 15, da 17 a 21, 22, a far data dalla stipulazione dei
contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27,
comma primo, n. 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~com1-num5],
28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~com1-num28] e 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~com1-num30], comma terzo della
legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~com3];
g) legge 10 luglio 1984, n. 301
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-10;301], ad esclusione delle
disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del
Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-08;72~art2];
i) articoli 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art27] e 28
del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art28], come
integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 1987, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art10];
j) decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-05;551];
k) articoli 4, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-07-08;254~art4-com3] e 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-07-08;254~art4-com4], e articolo 5 della
legge 8 luglio 1988, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-07-08;254~art5];
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1-lete];
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-09;168~art9];
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro
riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art10-com2];
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-11;333~art2-com8],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359], limitatamente al personale
disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281];
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-19;384~art7-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-14;438], limitatamente al personale
disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287];
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;533~art10-com3];
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;534~art10];
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-18;9~art6bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-18;67];
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29];
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da 47 a 52 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537];
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3-com1-lete];
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-09-16;716];
x) articolo 2, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-18;692~art2-letb],
d) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-18;692~art2-letd]
ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n.
692
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-10-18;692~art2-lete], a
decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del
presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art22-com15];
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.funzione.pubblica:decreto:1995-02-27;112];
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-04;396];
bb)decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;80] ad eccezione
degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-29;387] ad eccezione
degli articoli 19, commi da 8 a 18 e 23.
2. Agli adempimenti e alle procedure già previsti dall'articolo 31 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art31], e
successive modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le
amministrazioni che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art100] a 123
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art123], e le
disposizioni ad essi collegate.
5. A far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio
1998-2001, per ciascun ambito dì riferimento, cessano di produrre effetti i
commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 del presente decreto.
6. Contestualmente alla definizione della normativa contenente la disciplina di
cui all'articolo 50, sono abrogate le disposizioni che regolano la gestione e la
fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni
pubbliche.
ARTICOLO 73
ARTICOLO 73
Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29] ovvero del d.lgs n.396
del 1997 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;396], del d.lgs
n.80 del 1998 e 387 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;387], e fuori dai casi di
abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportate da ciascun
articolo.
articolo.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 30 MARZO 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato A
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29] e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n.
421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com5], che cessano di
produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 69,
comma 1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 17 maggio 1995 (art. 43 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a
87, da 91 a 99, 134, 146, commi 1, lettera d) e parte successiva, e 2, decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18], da
30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34] e
61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art61];
c) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art15];
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
e) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;455~art8];
f) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com4], convertito
con legge 17 dicembre 1985, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-17;17];
g) art. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art4], da 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11] a 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art14], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art20] e 21,
comma 1, lettera b), decreto Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21-com1-letb];
h) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;
i) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art19-com8];
j) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art23-com8];
k) articoli 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art13], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art15], 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art16], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art18], 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art19], 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art32] e 50,
decreto Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art50];
l) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-08-28;356~art4], convertito con
legge 27 ottobre 1987, n. 436
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-27;436];
m) articoli da 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art5] a 7,
decreto Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art7];
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-21;86~art9-com4], convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-20;160];
o) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art15] e 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art16];
p) legge 22 giugno 1988, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-06-22;221];
q) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117];
r) art. 3, comma 1, lettera i) punto 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349];
s) articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-29;412~art2] e 3, legge
29 dicembre 1989, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-29;412~art3];
t) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14, decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-17;44];
u) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;245~art14];
v) art. 10, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-03-29;108~art10-com1] e 2,
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-03-29;108~art10-com2],
convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-06-01;169];
w) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;209~art1];
x) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-12-04;469~art3-com3], convertito
con legge 1o febbraio 1993, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-02-01;23].
y) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
2. Dal 13 gennaio 1996 (art. 10, CCNL integrativo del 12 gennaio 1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; da 10 a 12, decreto del Presidente della Repubblica
8 maggio 1987, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266].
3. Dal 23 ottobre 1997 (art. 8, CCNL integrativo del 22 ottobre 1997):
a) articoli 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art10], 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art67], 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art69], 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art70] e 124,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art124];
b) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art50];
c) articoli 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art29] e 31,
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;266~art31];
d) articoli da 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art14] a 16,
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art16];
e) articoli 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-04;335~art15] e 21,
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-04;335~art21];
f) art. 1, legge 15 gennaio 1991, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;14~art1].
4. Dal 27 febbraio 1998 (art. 7 CCNL integrativo del 26 febbraio 1998, relativo
al personale dell'amministrazione civile dell'interno):
a) articoli 9, 10 e 11, fatto salvo il disposto della legge del 27 ottobre 1977,
n. 801 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-27;801]; 13, 17, 18,
limitatamente al personale della carriera di ragioneria; da 20 a 27 e 43,
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-04-24;340].
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 7 luglio 1995 (art. 50, CCNL 1994 -1997):
a) articoli 8, comma 1; 9, comma 1 e 2, salvo quanto previsto dall'art. 3,
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art3], e
comma 3, per la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per
infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge 20 marzo 1975, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70];
b) articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art7] e 18,
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art18];
c) articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art6], 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art17] e 21,
decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art21];
d) articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art2] e 5,
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346~art5];
e) articoli 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art22] e 25,
legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
f) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art4], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art8], da 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11] a 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art14], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art20] e 21
lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21-letb];
g) articoli 5, commi da 1 a 7; 7, da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;267];
h) art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art7];
i) articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art2], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art15] e 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art16];
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117];
k) articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-13;43~art5] e 13,
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-13;43~art13];
l) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com42].
2. Dal 12 ottobre 1996 (art. 96 CCNL 1994-97 per il personale con qualifica
dirigenziale - sezione II):
a) articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art9] e 10,
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art10];
b) articoli 8, comma 1; 9, comma 1; commi 1, 2 e 3, per la parte relativa alle
assenze per gravidanza e puerperio e per infermità; 11, 12, 23, 27 e 28, legge
20 marzo 1975, n. 70 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70];
c) articoli 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art17] e 18,
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art18];
d) articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art6], 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art17], 21,
decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509~art21];
e) articoli 2 e 7, con le decorrenze di cui all'art. 66 ultimo periodo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale con qualifica
dirigenziale, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;346] ;
f) art. 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art22] e 25, legge
29 marzo 1983, n. 93 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
g) articoli da 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11] a 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art14] e da
18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a
21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
h) articoli 4, 5, commi da 1 a 7; 7, 9, con le decorrenze di cui all'art. 66,
ultimo periodo del Contratto collettivo nazionale del lavoro, per il personale
con qualifica dirigenziale; da 10 a 16 e 24, decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-08;267];
i) articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art7] e 10,
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art10];
j) articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art2], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4] e 15,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art15];
k) articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-13;43~art1], da 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-13;43~art3] a 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-13;43~art5], 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-13;43~art12] e 13,
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-01-13;43~art13];
l) art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487~art17];
m) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com42].
III. Regioni ed autonomie locali
1.Dal 7 luglio 1995 (art. 47 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli da 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a 34,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34];
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980, n. 810
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-11-11;810~art9];
d) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
e) articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art8], da 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art17] a 19,
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art19];
f) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art4], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11] e da
18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a
21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
g) articoli 2, 4, lettera a) comma 1 e lettera b) commi 6 e 7; 11, commi da 1 a
11; 14, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera a) e b); 56 e 61, decreto del
Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-13;268];
h) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4] e 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art16];
i) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art7-com6], disapplicato fino
al 13 maggio 1996;
j) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117];
k) articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1988-03-30;127~art1] e 5,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1988, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1988-03-30;127~art5];
l) articoli 3 e 4, 5, con effetto dal 1o gennaio 1996; 6, con effetto dal 1o
gennaio 1996; 16, da 30 a 32, da 43 a 47, decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333];
m) art. 51, commi 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art51-com9] e 10, legge 8
giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art51-com10] ;
n) art. 3, commi 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com23] e da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
2. Dal 14 maggio 1996 (art. 10 del CCNL integrativo del 13 maggio 1996):
a) art. 124, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art124];
b) art. 25, decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art25];
c) art. 18, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art18].
IV. Sanità
1. Dal 2 settembre 1995 (art. 56 CCNL 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17; da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a
123, 129 e 130, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli da 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34] e 61,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art61];
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art7-com3], limitatamente ai
primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di vita del
bambino;
d) articoli 9, comma 4; 14, 27, comma 1, limitatamente alla parola "doveri"; 27,
comma 4; 32, 33, 37, 38, da 39 a 42, 47, 51, 52, da 54 a 58, 60, 61 e 63, ultimo
comma, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761];
e) articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20, decreto del Ministro della sanità 30
gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;348];
h) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art4], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11], da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a 21,
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
i) articoli da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art2] a 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art4], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art11], 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art16], 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art26], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art29], 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art31], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art38], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art40], 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art55], 57
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art57] e
112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art112];
j) art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art46];
k) decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-30;127];
l) art. 7, comma 6, ultimi due periodi, legge 29 dicembre 1988, n. 554
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554];
m) art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4];
n) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto Presidente del Consiglio
dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117];
o) articoli 1, da 3 a 7; 23, commi 1, 4 e 5; 34, da 41 a 43, 46, comma 1,
relativamente all'indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo; 49, comma
1, primo periodo e comma 2, per la parte riferita al medesimo periodo del comma
1 nonché commi da 3 a 7; da 50 a 52 e da 57 a 67, con effetto dal 1o gennaio
1996, fatto salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 8 del contratto collettivo
nazionale del lavoro per il quale la disapplicazione dell'art. 57, lettera b)
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica decorre dal 1o gennaio
1997; 68, commi da 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384~art68-com4]
a 7, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384~art68-com7];
p) art. 3, commi 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com23] e da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
2. Dal 2 settembre 1995 (art. 14, comma 2, e art. 18, comma 1 CCNL del 22 maggio
1997):
a) art. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art87].
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dall'8 ottobre 1996 (art. 55 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, 68 commi da 1 a 7, e 8 ad
esclusione della parte relativa all'equo indennizzo;
70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) art. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art14], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18], da
30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34] e
61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art61];
c) articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, per la parte relativa alle assenze per
gravidanza, puerperio e infermità; 11, 12, 23, 36, 39, legge 20 marzo 1975, n.
70 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70];
d) articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art7], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art18], 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art52], 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art53] e 65,
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411~art65];
e) articoli 11, commi 3 e 4; 21, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509];
f) articoli 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art22] e 25,
legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
g) articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4; 21 lettera b), decreto del
Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~letb];
h) articoli da 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art3] a 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art6], da 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art9] a 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art11], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art29] e 36,
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art36];
i) articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art2] e 4,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4];
j) art. 7, commi da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art7-com2] a 6, legge 29
dicembre 1988, n. 554
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art7-com6];
k) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117];
l) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, 30 marzo 1989, n. 127
m) articoli 11, 15, 16, 17, comma 15; 21, con esclusione del comma 5; 23, fatti
salvi gli effetti delle assunzioni già avvenute alla data di stipulazione del
Contratto collettivo nazionale del lavoro; 34, 37, 38, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-02-12;171~art38-com3],
39, decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-02-12;171~art38-com39];
n) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, della legge
24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
VI. Scuola
1. Dal 5 agosto 1995 (art. 82 CCNL 1994-97):
a) art. 39, regio decreto 30 aprile 1924, n. 965
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-04-30;965~art39];
b) art. 350, regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297~art350];
c) art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 576 del 1948
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948;576~art2-com1];
d) articoli 12, da 13 a 17, solo con riferimento al personale ATA, da 14 a 17,
37, 39, 40, comma 1; 68, comma 7; 70, 71, solo con riferimento al personale ATA;
da 78 a 87, da 91 a 99, da 100 a 123 e 134, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
e) articoli da 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34] e 61,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art61];
f) art. 28, legge 15 novembre 1973, n. 734
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art28];
g) articoli 60, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art60-com1]
a 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art60-com10];
88, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art88-com1]
e 3, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;417~art88-com3];
h) art. 50, legge 11 luglio 1980, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art50];
i) art. 19, legge 20 maggio 1982, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art19];
j) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
k) art. 7, comma 15, legge 22 dicembre 1984, n. 887
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art7-com15];
l) decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1985-03-07;588];
m) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art4], da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art20], 21,
lett. b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21-letb];
n) articoli 2, comma 7; 5, con esclusione del comma 2; 7, 9, 11, 12, commi 1, 5,
6 e 8; da 13 a 21, 23 e 30, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-04-10;209];
o) art. 67, decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;494~art67];
p) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art11] e 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art16];
q) articoli 2, 3, commi da 1 a 5, 8 e 9; 4, commi 1, 2 e 12; da 6 a 13, 14,
commi da 1 a 6, 7, primo periodo, da 8 a 11, 14, 18, 19 e 21; 15, 16, 18, 20, da
23 a 26, 28 e 29, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;399];
r) articoli 1, commi 1 e 3; da 2 a 6, decreto del Presidente del Consiglio 17
marzo 1989, n. 117;
s) articoli 3, commi 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com38], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com39], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com40], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41]; 4, comma 20,
legge 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art4-com20].
2. Dal 2 maggio 1996 (art. 9 dell'accordo successivo, con riguardo al personale
in servizio presso le istituzioni educative):
a) articoli da 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009~art92] a 102, regio
decreto 1° settembre 1925, n. 2009
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009~art102];
b) art. 14, comma 16, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;399~art14-com16].
VII. Università
1. Dal 22 maggio 1996 (art. 56 del CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, da 12 a 17, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71,
da 78 a 87, da 91 a 99, 124, 126, 127, da 129 a 131 e 134, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art14], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18], da
30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34] e
61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art61];
c) art. 50, legge 18 marzo 1968 n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art50];
d) art. 5, legge 25 ottobre 1977, n. 808
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-25;808~art5];
e) articoli 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art15] e 170,
legge 11 luglio 1980, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art170];
f) art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art26];
g) articoli 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art22] e 25,
legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
h) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art4], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art8], da 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11] a 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art14], da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art20] e 21,
lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21-letb];
i) articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art2], 23, commi
da 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art23-com1] a 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art23-com3]; 24, comma 3, legge
29 gennaio 1986, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-01-29;23~art24-com3];
j) articoli da 2 a 7; 8, con la decorrenza prevista nello stesso art. 56 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro, 9, 12, 13, 20, comma 5; 23 comma 2;
da 24 a 28, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;567];
k) articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art2], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art15] e 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art16];
l) art. 7, commi da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art7-com2] a 6, legge 29
dicembre 1988, n. 554
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art7-com6];
m) articoli 1, comma 1; 2, commi 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117];
n) art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n.
127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-30;127~art1];
o) articoli 5, 7, 10, 13, commi 1 e 2; 14, 16, 18, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;319~com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;319~com3]; 27,
commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;319~art27-com3]
e 4, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;319~art27-com4];
p) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
VIII. Aziende autonome
1. Dal 6 aprile 1996 (art. 73 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, da 12 a 17, 36, 37, 39, 40, 41, comma 1, 68, commi da 1 a 8; 70,
71, da 78 a 87, da 91 a 99 e 134, decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18], da
30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34] e
61, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art61];
c) art. 50, legge 18 marzo 1968, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art50];
d) art. 15, legge 11 luglio 1980, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art15];
e) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
f) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art4], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art20] e 21,
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
g) art. 10, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno
1986;
h) art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;494~art53];
i) articoli da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art2] a 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art5], 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art11], da
14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art14] a
16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art16],
27 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art27],
37 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art37] e
105 lett. d), decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269~art105-letd];
j) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-10;357~art6];
k) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4] e 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art16];
l) art. 32, commi da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art32-com1] a 5, legge 5
dicembre 1988, n. 521
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art32-com5];
m) articoli 1, comma 1; 2, comma 1; da 3 a 6, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-17;117];
n) articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-04;335~art5], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-04;335~art15] e 21,
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-04;335~art21];
o) articoli 3, commi 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com23], 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com38], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com39], 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com40], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com4]; 4, comma 20, legge
del 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art4-com20].
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 CCNL 1994 1997):
a) art. 3, commi da 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com39] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41];
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 19, 19-bis, 19-ter, 20, 20-bis, 22, da 24 a
27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42,
comma 1, da 44 a 55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988 -
30 dicembre 1991;
c) Parte generale, allegati, appendici e codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L. ENEA 31 dicembre 1988-30
dicembre 1991.
Allegato B
(Art. 71, comma 1)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29] e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n.
421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com5], che cessano di
produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997 per il personale dirigenziale ai sensi dell'art. 69, comma
1, secondo periodo del presente decreto.
I. Ministeri
1. Dal 10 gennaio 1997 (art. 45 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; 70, 71, da 78 a 87,
da 91 a 99 e 200, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18], da
30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a
34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34];
c) art. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art20], da
47 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art47] a
50, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art50];
d) decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-22;422];
e) articoli da 133 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art133] a
135, legge 11 luglio 1980, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art135];
f) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-09-27;681], convertito con legge
20 novembre 1982, n. 869 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-20;869];
g) legge 17 aprile 1984, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-17;79];
h) art. 8, legge 8 agosto 1985, n. 455
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;455~art8];
i) art. 4, comma 4, decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com4], convertito
con legge 17 dicembre 1985, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-17;17];
j) articoli da 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art12] a 14,
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art14];
k) art. 19, comma 8, legge 1o dicembre 1986, n. 870
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art19-com8];
l) art. 23, comma 8, legge 30 dicembre 1986, n. 936
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art23-com8];
m) art. 4, decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-08-28;356~art4], convertito con
legge 27 ottobre 1987, n. 436
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-27;436];
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-21;86~art9-com4], convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-20;160];
o) legge 22 giugno 1988, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-06-22;221];
p) art. 3, comma 1, lettera i) parte 2, legge 10 ottobre 1989, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349];
q) articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-29;412~art2] e 3, legge
29 dicembre 1989, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-12-29;412~art3];
r) art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 245
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;245~art14];
s) art. 10, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-03-29;108~art10-com1] e 2,
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-03-29;108~art10-com2],
convertito con legge 1o giugno 1991, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-06-01;169];
t) art. 1, legge 25 febbraio 1992, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-25;209~art1];
u) art. 3, comma 3, decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-12-04;469~art3-com3], convertito
con legge 1o febbraio 1993, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-02-01;23];
v) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 CCNL integrativo 30 settembre 1997):
a) art. 18, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art18-com2bis].
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 12 ottobre 1996 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 37, 66, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art20];
c) articoli 9, comma 2; 23, legge 20 marzo 1975, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70];
d) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-17;79~art4];
e) articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-01-11;2~art2], 3,
commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-01-11;2~art3-com1] e 2,
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-01-11;2~art3-com2], convertito,
con modificazioni, con legge 8 marzo 1985, n.
72;
f) articoli 5, 6, 12, commi 1 e 2; 14, 15 e 16, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-05;551~art16-com1];
g) art. 13, comma 4, legge 9 marzo 1989, n. 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art13-com4];
h) art. 5, comma 3, decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-11-24;344~art5-com3], convertito
con legge 23 gennaio 1991, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-23;21];
i) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com42].
III. Regioni ed autonomie locali
1. Dall'11 aprile 1996 (art. 48 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, 37, 68, commi da 1 a 7; 70 e 71, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli da 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a 34,
decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34];
c) art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980 n. 810
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-11-11;810~art9];
d) art. 25, legge 29 marzo 1983 n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
e) art. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art7], da 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art17] a 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art19], 25,
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347~art25];
f) articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art11], da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a 21,
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986 n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
g) art. 2, 15, da 25 a 29, 34, comma 1, lettera d); da 40 a 42, 56, 61 e 69,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987 n. 268
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-13;268~art69-com1];
h) articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4], 16,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art16];
i) art. 51, commi 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art51-com9] e 10, legge 8
giugno 1990 n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art51-com10], salvo che per i
limitati casi di cui all'art. 46;
j) articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art4], 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art16], da
30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art30] a
32 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art32],
da 37 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art37]
a 40 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art40],
43 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art43],
44 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art44],
46, decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art46];
k) articoli 3, commi dal 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
IV. Sanità
1. Per il personale con qualifica dirigenziale medica e veterinaria, dal 6
dicembre 1996 (articoli 14, comma 6, 72, comma 7 e 75 CCNL 1994-1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli da 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a 34,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34];
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art7-com3], limitatamente ai
primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino fino
al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56,
comma a punti 1) e 2); 57, 60, 61, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761];
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno del 1983, n. 348;
h) articoli da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a 21,
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-13;268~art69-com1];
j) articoli 28, 29, 38, 53, 54, da 73 a 78, 80, da 82 a 90, 92, comma 8; 112,
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270];
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4];
l) articoli 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art38] e 43,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art43];
m) articoli 7; da 73 a 76; 79; 86; 102; 104; 108; 109, 110, commi 1, 5 e 6; da
111 a 114, 116, 118, 119, 123, fatto salvo quanto previsto dall'art. 65, comma
9, del Contratto collettivo nazionale del lavoro 1994-1997 per il quale la
disapplicazione della lettera b) del sesto comma decorre dal 1o gennaio 1997; da
124 a 132; 134, commi da 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384~art134-com4]
a 6, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384~art134-com6];
n) art. 18, commi 1 lettera f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502];
o) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
2. Dal 6 agosto 1997 (art. 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art9-com4];
b) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;207~art9-com17], limitatamente
alla durata dell'incarico;
c) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com23].
3. Per il personale con qualifica dirigenziale sanitaria professionale, tecnica,
amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (articoli 14, comma 6 e 72 CCNL 1994 -
1997):
a) articoli 12, da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7; da 69 a 71, da 78 a 123, con
l'avvertenza che i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione
del Contratto collettivo nazionale del lavoro vengono portati a termine secondo
le norme e le procedure vigenti alla data del loro inizio, decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli da 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a 34,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34];
c) art. 7, comma 3, legge 30 dicembre 1971, n. 1204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art7-com3], limitatamente ai
primi trenta giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino
fino al compimento del terzo anno;
d) articoli 14, 16, 27, comma 4; 32, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 54, 55, 56, comma
1, punto 1) e 2); 57, 60 e 61, decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761];
e) articoli 18 e 20, decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982;
f) art. 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
g) decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;348];
h) articoli da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art18] a 21,
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
i) art. 69, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.
268
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-13;268~art69-com1];
j) articoli da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art2] a 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art4], 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art16], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art18], 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art26], 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art28], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art29], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art38] e
112, decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art112];
k) art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4];
l) articoli 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art38] e 43,
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333~art43];
m) articoli da 3 a 7, 9, 10 nei limiti definiti dall'art 72 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro; 16, 34, 41, da 44 a 47, 53, da 57 a 67, nei
limiti definiti dall'art. 72 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 68,
commi 4, 5 e 9; 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.
384 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384] ;
n) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41];
o) art. 18, commi 1 p.to f) e 2-bis, eccetto l'ultimo periodo del secondo
capoverso, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502].
4. Dal 6 agosto 1997 (articolo 1 comma 14 del CCNL del 5 agosto 1997):
a) art. 9, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art9-com4];
b) art. 7, comma 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;554~art7-com6];
c) art. 9, comma 17, legge 20 maggio 1985, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;207~art9-com17], limitatamente
alla durata dell'incarico;
d) articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-30;127~art1] e 5,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1989-03-30;127~art5];
e) art. 3, comma 23, legge 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com23].
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 6 Marzo 1998 (art. 80 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 7 e comma 8, con
esclusione del riferimento all'equo indennizzo; 70, 71, da 78 a 122, 124, 126,
127, da 129 a 131, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art14] e 18,
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18];
c) articoli 8, comma 1, relativamente all'obbligo di residenza; 9, commi 1 e 3;
11, 12, 23 e 39, legge 20 marzo 1975, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70];
d) articoli. 52, 53 e 65, decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-26;411];
e) articoli 11, commi 3 e 4; 17, decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-10-16;509];
f) articoli 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art22] e 25,
legge 29 marzo 1983, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art25];
g) articoli 7, 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lettera b), decreto del Presidente
della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~letb];
h) articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art1], da 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art3] a 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art6], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art9], 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art10], 36,
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-28;568~art36];
i) articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art2] e 4,
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-08-23;395~art4];
l) articoli 1, 11, 17, commi 1 e da 5 a 13, con la decorrenza prevista dall'art.
80 del contratto collettivo nazionale del lavoro; 18, commi 1, 2 e 5, con la
decorrenza prevista dall'art. 80 del contratto collettivo nazionale del lavoro e
6; 19, commi 1 e 2; 34, 38, comma 3; 39, decreto del Presidente della Repubblica
del 12 febbraio 1991, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-02-12;171];
m) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
VI. Università
1. Dal 6 febbraio 1997 (art. 50 CCNL 1994-1997):
a) articoli 9, 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, da 78
a 87, da 91 a 122, 124, 126, 127, 129 e 131, decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30], da
31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art31] a
34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34];
c) art. 20, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art20];
d) articoli 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art15], da 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art133] a 135, legge 11 luglio
1980, n. 312 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art135];
e) art. 4, legge 17 aprile 1984, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-17;79~art4];
f) art. 4, legge 10 luglio 1984, n. 301
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-10;301~art4];
g) art. 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-01-11;2~art2], 3 comma
2, decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-01-11;2~art3-com2], convertito
con legge 8 marzo 1985, n. 72 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-08;72];
h) art. 21, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art21];
i) art. 1, decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-27;413~art1], convertito con
legge 28 febbraio 1990, n. 37 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;37];
j) art. 3, commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 42, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com42];
k) art. 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile
1994, n. 439
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:1994-04-21;439~art13].
VII. Aziende autonome
1. Dall'11 novembre 1997 (art. 53 CCNL 1994-1997):
a) articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a 8; da 69 a 71, da 78 a
87, da 91 a 99 e 200, con le decorrenze previste dall'art. 53 lett. h, del
contratto collettivo nazionale del lavoro, decreto del Presidente della
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3];
b) articoli 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art18], da
30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art30] a
34, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686~art34];
c) legge 3 luglio 1970, n. 483
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-07-03;483], per la parte relativa al
personale con qualifica dirigenziale;
d) articoli 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art20], da
47 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art47] a
50, decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1972, n. 748
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art50]:
e) decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1977, n. 422
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-22;422];
f) articoli da 133 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art133] a
135, legge 11 luglio 1980, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art135];
g) decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-09-27;681], convertito con legge
20 novembre 1982, n. 869 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-20;869];
h) articolo 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art11-com3];
i) legge 17 aprile 1984, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-17;79];
j) articoli da 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art12] a 14,
decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art14];
k) decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-05-10;154], convertito con legge
11 luglio 1986, n. 341 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-11;341];
l) art. 13 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-08-04;325~art13], convertito con
legge 3 ottobre 1987, n. 402 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-03;402];
m) art. 6, decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-09-07;370~art6], convertito con
legge 4 novembre 1987, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-04;460];
n) art. 9, comma 4, decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-21;86~art9-com4], convertito
con legge 20 maggio 1988, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-20;160];
o) art. 6, legge 10 agosto 1988, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-10;357~art6];
p) art. 3 commi da 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com37] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41].
VIII. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 90 CCNL 4 agosto 1997):
a) art. 3, commi da 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com39] a 41, legge 24
dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art3-com41];
b) articoli 1, 1-bis, 1-ter, da 2 a 16, 16-bis, 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter, 20,
20-bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 39, 41, 42, da 44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67,
69, 70, 75, da 77 a 79 del previgente CCL ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre
1991;
c) Parte generale, gli allegati, e le appendici ed i Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente CCL ENEA 31
dicembre 1988-30 dicembre 1991.
Allegato C
(Art. 71, comma 2)
Norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;29] e dei relativi decreti
correttivi emanati ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge 23 ottobre 1992, n.
421 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art2-com5], che cessano di
produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali per il quadriennio 1998-2001 per il personale delle Regioni ed
autonomie locali (ai sensi dell'art. 69, comma 1, terzo periodo del presente
decreto).
I. Personale non dirigenziale
1. Dal 1o aprile 1999 (art. 28 CCNL 1998-2001):
a) articoli 10, 27, e allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;347];
b) allegato A, decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-05-31;665];
c) articoli 10, 21, escluso comma 4, da 57 a 59, 62, comma 1; 69, comma 1; 71 e
73, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-13;268];
d) articoli 22, comma 1, 33, escluso comma 5; da 34 a 36, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-08-03;333] e tabelle
1, 2 e 3 allegate;
e) articoli 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;253~art16-com3], dalla data di
effettiva attuazione del comma 3, art. 21 del Contratto collettivo nazionale del
lavoro.
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