Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
№ 286
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Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Decreto Legislativo
25 luglio 1998
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998 , n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art1])
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art10-com2],
si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come
stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40].
((6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1953], è
rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione))
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
ART. 2
ART. 2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art2]
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art1])
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è
accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158], garantisce a tutti i
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro
famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò
non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per
quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di
essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal
regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina
del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di
libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano
essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di
asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini
degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o
limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
ART. 2-BIS
ART. 2-BIS
(( (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) ))
((
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio
dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna
riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di
provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari
opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione
e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e
delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e
le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del
Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8]. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
))
ART. 3
ART. 3
Politiche migratorie
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art3])
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità
di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato
dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici
volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e
delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di
cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine
del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla
base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne
ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno.
I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro
il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio decreto
((...))
.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo
a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti
amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito
del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno
dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40]. Lo stesso documento indica la
data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto
è emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
SOGGIORNO
TITOLO II
ART. 4
ART. 4
Ingresso nel territorio dello Stato
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art4])
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle
condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0399], allo
straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente
in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai
viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE)
2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1240], o di un
permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del
Consiglio, del 13 giugno 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1030], anch'essi
in corso di validità. (91)
1-bis. L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i
casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;399], soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi
nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2226], di
fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera
previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;399]. In caso di rifiuto, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.(91)
1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di
ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2226], dei dati richiesti ai fini del
controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare
il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato.
L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso
attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi
titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso
di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre
sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di
uscita.(91)
1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26), del regolamento (UE) 2017/2226
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2226], con uno o più decreti adottati
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:
a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di
immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento
e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento,
modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti
autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali,
nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE)
2017/2226 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2226~art41]. (91)
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di
altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa
in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o
consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e successive modificazioni,
per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli
articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione
falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali,
l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una
preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di
Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1240~art1-par1], secondo le modalità
previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è
rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (European
travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI del
medesimo regolamento (UE) 2018/1240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1240]. La comunicazione relativa al
rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione è
effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del predetto
regolamento (UE) 2018/1240 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1240],
esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata
all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera
g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La
notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del
messaggio di posta elettronica. Avverso le decisioni adottate dall'Unità
nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è
disciplinata dal codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104], di cui
all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]. (91)
2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1240], con uno o più decreti adottati
dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e della giustizia sono:
a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di
immigrazione;
b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento
e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento,
modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e
autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation
system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli
archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi
dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2018;1240~art65]. (91)
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata
dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per reati previsti dall'articolo 380, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380-com1]
e 2, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380-com2],
per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo
periodo, e agli articoli 583-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art583bis] e
583-quinquies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art583quinquies],
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione
clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello
straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei
reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633],
relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art473] e 474 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art474], nonché
dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;66~art1], e
dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art24]. Lo straniero
per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo
29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale
per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone.(90)
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano
per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a
tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a
specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a
norme comunitarie.
4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli
identificatori biometrici richiesti dalla normativa dell'Unione europea per i
visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità
previste dalla medesima normativa
((, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale))
. (104)
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
6-bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006,
la decisione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1987] di
inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del
rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto
regolamento, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di
prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi
strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art12-com3].
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art10bis], non si applica ai
procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del
permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. (104)
--------------
AGGIORNAMENTO (90)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 8 maggio 2023, n. 88 (in G.U. 1ª
s.s. 10/05/2023, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 4, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art4-com3], e 5,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art5-com5]
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le
ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui
all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art73-com5]
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo
comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art474-com2], senza
prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità
sociale del richiedente."
--------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103] ha disposto (con l'art. 18,
comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d),
numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei
relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza,
comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".
--------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(Accordo di integrazione).
1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel
processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di
quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana,
con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale
della società.
1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di
integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti
conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8.1.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988,n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e
le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con
l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel
periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di
integrazione, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita
integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello
straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per protezione
sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3], per
motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato
il diritto al ricongiungimento familiare.
((104))
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 4-TER
ART. 4-TER
(( (Proroga del visto). ))
((
1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il
visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima
consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento
(CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0810], che
istituisce un codice europeo dei visti.
2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello
straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.
4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di
informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n.
767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767],
concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni
di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art8]))
ART. 5
ART. 5
Permesso di soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art5])
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del
presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi
dell'articolo 4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio
dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi
di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa
dichiarazione di presenza. (80)
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa
di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di
culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi
e altre convivenze. (76)
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. (6)
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un
minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì
le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione
di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del
contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo,
per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonché dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3].
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è
quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in
vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189];
c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio
di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per
formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;
secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo
compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39-bis. 1; (49)
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189];
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la
durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta
nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora
si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a
tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il
predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data
prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai
sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana
della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo
unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo
di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il
visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio
previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i
visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la
durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. Ciascun
rinnovo non può superare la durata di tre anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore
della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con rilascio iniziale. (76)
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare
i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto
del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del
familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della
natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché,
per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del
suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (47)(90)
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o
di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene
conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi
1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380-com1]
e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380-com2],
e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art407-com2-leta],
ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la
violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.
5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti
dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno,
si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di
polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche
dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei
prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà
industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi
derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili
in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. (80)
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che
conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato
membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli
stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio
nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica
dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di
soggiornare, in corso di validità.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al
comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri
dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009,
l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i
presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art13-com1], ovvero
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art3-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155], il provvedimento di
espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione
fuori del territorio dell'Unione europea.
7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare
rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca
un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1030],
riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art36], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa
secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi
di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3],
ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa
di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2-com1-leta],
ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la
comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del
visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai
viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale. (91)
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta
giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo,
per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico. (13)
9-bis.
((In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di
soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui
al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri
requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di
pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione
dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione
del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia
stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del
permesso e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.))
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 9 settembre 2002, n. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-09-09;195], convertito con
modificazioni dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-10-09;222], ha disposto (con l'art. 2,
comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del
testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art5-com1-letb], i
lavoratori estracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro,
sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di
rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello
stesso".
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144], convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 286 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;286~art5], quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a
delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza
nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità
giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8
del 1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991;8], il questore,
autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale
delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di
sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica,
rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e
rinnovabile per eguali periodi".
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 202 (in G.U. 1a
s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art5-com5]
(Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio
dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in
esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo
straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»".
--------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104], convertito con
modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-11-08;128] ha disposto (con l'art. 9,
comma 2) che "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394], adottato
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286]. La
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di
adeguamento".
--------------
AGGIORNAMENTO (76)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 9, comma 1, lettera
b) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-02;9~art9-com1-letb], è stato
eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L.
medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la quale ne ha
contestualmente fatti salvi gli effetti.
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173], ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle commissioni
territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con
esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art384-com2].
--------------
AGGIORNAMENTO (90)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 8 maggio 2023, n. 88 (in G.U. 1ª
s.s. 10/05/2023, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 4, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art4-com3], e 5,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art5-com5]
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le
ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui
all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art73-com5]
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo
comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art474-com2], senza
prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità
sociale del richiedente."
--------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103] ha disposto (con l'art. 18,
comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d),
numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei
relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza,
comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore
di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide,
contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio
per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il
contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145].
((104))
--------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 6
ART. 6
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art6];
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art144-com2] e 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art144-com148])
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque
prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro
((...))
.
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne
ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-05;50];
b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-05;50];
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma
1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394~art11-com1-letcquater];
d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di
apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394~art11-com1-letc],
ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27,
comma 1, lettere m), n) ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma
3.
h-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-05;50].
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo , per quelli inerenti all'accesso alle
prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle
prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o
di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è
punito con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della idenlità personale dello straniero,
questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,
richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un
reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento
proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo
della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli
stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo
della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con
le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più
di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio,
entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio
domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o
dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter, 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
ART. 7
ART. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art147])
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,
è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in
cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il
quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
((sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a
3.500 euro))
.
ART. 8
ART. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art149])
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare.
ART. 9
ART. 9
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai
familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo
29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al
questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1. (24) (29)
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo
2, comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~leta], reca,
nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero
titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano
il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da
parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione
internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è
aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso
Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il
[data]".
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di
protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa
all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di
indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;140~art8-com1], la
disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre
figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del
quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo attesta il
riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai
commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis.Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per
dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove
fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età
inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di
identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art1-com1-letd],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le
università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-31;213], non è
richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero
titolare di protezione internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,
comma 12-quater, e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3].
ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2-com1-leta]
e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e)godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla
convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro
relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello
straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4
((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al))
decreto legislativo 6 settembre 2011,
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]
((n. 159 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159]))
, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380],
nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del
permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì
della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato
nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art9], 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art13], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art15] e 18 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art18]. Nei casi
di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo
straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma
1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di
protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è
stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 10;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al
comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di
altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di
quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un
periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi
delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di
cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a
tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10.
((Nei confronti))
del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
((; si applicano))
le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi
di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il
provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità
giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art17]. Si
applica l'articolo 13, comma 3.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione
sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo di cui al comma 1-bis, è disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art20].
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si
tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i
suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di
protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato
verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa
conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art20],
l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo può:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o
autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta
allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è
richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di
quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di
quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico,
compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
13-bis. È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro
dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazionì del
medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008, n. 306 (in G.U. 1a s.s.
6/8/2008, n. 33) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, nella
parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-11;18~art1], possa essere attribuita
agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso
dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora
previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-01-08;3] (Attuazione della
direttiva 2003/109/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0109] relativa
allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-23 gennaio 2009, n. 11 (in G.U. 1a s.s.
28/1/2009, n. 4) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del
presente articolo 9, "nella parte in cui esclude che la pensione di inabilità,
di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art12] (Conversione in legge
del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1971-01-30;5] e nuove norme in favore
dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri
extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di
reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del
D.Lgs. n. 3 del 2007 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;3],
per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato da altro Stato membro
1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di
validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo
superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26, al di fuori delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4. Le certificazioni di cui all'articolo 26
sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
((104))
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno
rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6,
previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante
di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato,
è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello
straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], ovvero di
eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380],
nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato,
della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con
il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento
è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il
permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art13-com1], e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art3-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155], l'espulsione è adottata
sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea. Nei
confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta
l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2-com1-leta],
e dei suoi familiari l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha
riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualità della protezione.
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art20],
l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è
informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta,
nella rubrica 'annotazionì, la titolarità di protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2-com1-leta],
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai
sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente
inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di
confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale
ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo, è trasferita all'Italia la responsabilità della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano
il trasferimento, la rubrica 'annotazionì del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo è aggiornata entro tre mesi in conformità a tale
trasferimento.
8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri
Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di
protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno
ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali
Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale
ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilità della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione
europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.
--------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 9-TER
ART. 9-TER
(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE)
1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed
autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo
27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del
((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))
, di cui all'articolo 9.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:
a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel
territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;
b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai
sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio
dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e
sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici
mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di
cui alla lettera a).
3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è
rilasciato dal questore un
((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))
, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazionì, 'Ex titolare di Carta blu UÈ.
4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste
all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonché nel caso di assenza
dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.
5. Ai familiari dello straniero titolare di un
((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))
, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli
articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
6. Ai familiari dello straniero titolare di un
((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))
concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 9, comma 1, è rilasciato il
((permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo))
qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni
nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
ART. 10
ART. 10
Respingimento
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art8])
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di
cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0399], e dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione
immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia
di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può
essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per
territorio.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi
nel territorio per necessità di pubblico soccorso;
((
b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in
mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne
dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0399], sono
condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art28bis-com4].
))
2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le
procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis,
5-ter, 7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al
comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero
è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter
ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede
con rito direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a
tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo
conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti
di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche
quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che
avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le
autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano
rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non
si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi
di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di
pubblica sicurezza.
6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di
pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento
(CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1987], e
comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri
dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
ART. 10-BIS
ART. 10-BIS
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni
del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-05-28;68~art1], è
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma
non si applica l'articolo 162 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art162].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero
destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma
1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di
frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art20bis],
20-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art20ter]
e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art32bis].
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi
del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art345].
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui
al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251], il
procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251], ovvero del
rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3],
nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis,
((18-ter,))
20-bis
((e))
42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della
legge 7 aprile 2017, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47~art10], il giudice pronuncia
sentenza di non luogo a procedere.
ART. 10-TER
ART. 10-TER
(Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in
posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di
operazioni di salvataggio in mare)
1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della
frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di
operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di
prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle
strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-30;451], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-29;563], e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art9]. Presso i
medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2013-06-26;603~art9] e 14 del regolamento UE n.
603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0603] ed è
assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul
programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla
possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo,
gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere
trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento
delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata
attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle
strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con
trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della
giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite,
in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2013-06-26;603~art9] e 14 del regolamento UE n.
603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0603], anche nei
confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul
territorio nazionale.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai
fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo
possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai
((Paesi))
in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o
digitali in suo possesso.
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte
per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di
cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli
elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei
dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o
digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video
o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o
digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque
altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso,
l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza
di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto
anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le
modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le
eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale
documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il
termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace
territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide
sulla convalida con provvedimento motivato.
Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna
allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni
compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati
illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la
cancellazione della documentazione ad essi relativa.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi
1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui
all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento
del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta
giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali
è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14,
commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente
protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2-com1-leta],
è competente alla convalida
((la corte d'appello))
. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti
dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola.
((104))
4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai
rilievi di cui ai commi 1 e 2.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che "Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
ART. 11
ART. 11
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art9])
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi
di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in
vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della
legge 30 settembre 1993, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-09-30;388].
1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130]))
.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli organi
di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le
iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente
testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti
da altre amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o
più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli
impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i
beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i
programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle
politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla
realizzazione, nel territorio dei Paesi, interessati, di strutture, utili ai
fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti sevizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
ART. 12
ART. 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art10])
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione
((da due a sei anni))
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art54], non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in
Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti
nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione
((da sei a sedici anni))
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello
Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la
sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante
per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti; (83)
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle
ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi
prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa
di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art98] e 114 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art114], concorrenti
con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite
fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione
o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354], e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]" sono inserite le
seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286],".
3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146]
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati
previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari. (41)
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo
alla metà.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo
oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in
locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al
momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la
confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione
e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita,
ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri
in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli
obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi,
ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato
dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689].
6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173].
6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173].
6-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 18 DICEMBRE 2020, N. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173].
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al
controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate,
ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo.
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art352-com3]
e 4, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art352-com4].
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che
vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], che ne abbiano
fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità
sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo
smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del
Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117], si considerano enti
del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo
codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e
3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309].
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi
di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43], e
successive modificazioni.
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta
dell'autorità giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma
8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo
di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all'amministrazione
o trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al
comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o
distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni
eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria
competente. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di
cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43], e
successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di
ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla
conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali
in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle
attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori
delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare,
anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla
legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la
nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché
quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio
di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in
quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare,
la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti
amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche
attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art8], con il Sistema
informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2006-12-20;2006] nonché con il Sistema
Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo
scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per
le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 16 dicembre 2011, n. 331 (in G.U. 1a
s.s. 21/12/2011, n. 53) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art12-com4bis]
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera
f), della legge 15 luglio 2009, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-15;94~art1-com26-letf] (Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal
comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63, (in
G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art12-com3-letd]
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o
utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o
alterati o comunque illegalmente ottenuti»".
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione
clandestina
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico,
promuove, dirige, organizza, finanzia o
((in qualunque modo))
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie
altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello
Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati
con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la
loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito
con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza
non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto
derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più
persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della
reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o
gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a
venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna
delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena è
aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di
cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art98] e 114 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art114], concorrenti
con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter
dell'articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art6], se la condotta
è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è
punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si
verificano al di fuori di tale territorio.
ART. 13
ART. 13
Espulsione amministrativa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art11])
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel
territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di
cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando la proroga del visto o il permesso di soggiorno
siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di
soggiorno sia scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-05-28;68~art1-com3], ovvero quando
l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è
un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19),
del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
novembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2226], o nel
caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto; (76) (91)
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art1], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art4] e 16, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art16].
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2,
lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il
provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato
in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere
esterne. In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di
reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai
commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di
uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e
non superiore a tre anni.
2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi
nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2017;2226] di fornire i dati biometrici
richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice
frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0399]. In caso
di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter. (91)
2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita
dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è
disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro
centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti al singolo
caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui,
in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso,
le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno
notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in
occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o
di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare
italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora
assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in
frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o
per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero,
le proprie osservazioni o deduzioni. (91)
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore
che ha adottato il provvedimento.
La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare
italiana competente per territorio. (91)
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della
persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a
quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria
non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare
la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell'articolo 14. Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art235], quando lo
straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al
((titolo VIII del libro primo del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398]))
, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso
codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione,
richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura.
Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo
((del presente comma))
. (14a)
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art391-com5],
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai
sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la
prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art240-com2]. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. (74)
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art345].
Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art307].
3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155].
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza
domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all'articolo
10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal
presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza
domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei
commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art55-com2] e 6
dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art55-com6].
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art3-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155];
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto
manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il
termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2
e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia
stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come
conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora
ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso
per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso
di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un
alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente
autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non
ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al
comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la
concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo
straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine
compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario,
per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza
di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali,
nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero,avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo.
articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo
straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo
10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata
informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata
richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore
chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche
sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine
concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il
questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità,
da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere
agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento,
recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo
di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa
da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte
dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore
esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità
previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione della lettera f), il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,
al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è
disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla
decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza
legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271], nonché, ove
necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può
stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel
caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14
ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il
giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione
dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello
straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture
diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.
Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo
l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali
idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione
dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive
all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della
dignità della persona. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 2. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è
osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto.
Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve
provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria. (37)
5-bis.1. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la
convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo
tra l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del presente testo
unico nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art6-com5], e
nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo
6.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto
occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189].
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art18]. (37)
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189].
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189].
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1
((del presente articolo e all'articolo))
9, comma 10,
((primo periodo,))
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal
codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo
Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la
reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente
comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto
di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero
che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a
cinque anni. (14)
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni
e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di
tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art3-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155], può essere previsto un
termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di
tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla
scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il
territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso di espulsione disposta dal
giudice, è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1987] e comporta
il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della
Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri
dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo
straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato
verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40]. In tal caso, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 (in G.U. 1a s.s.
21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5-bis
del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il giudizio di
convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 466 (in G.U. 1a
s.s. 4/1/2006, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
13-bis, secondo periodo del presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (14a)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30], come modificato
dal D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-28;32], ha disposto
(con l'art. 20-bis, comma 2) che "Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13-com3], si
intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto
ore dalla data di ricevimento della richiesta".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 luglio 2008, n. 278 (in G.U. 1a s.s.
23/7/2008, n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 8 del
presente articolo "nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio
postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso
avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata
l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate
dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
data di entrata in vigore dello stesso".
-------------
AGGIORNAMENTO (74)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 novembre - 13 dicembre 2019, n. 270 (in
G.U. 1ª s.s. 18/12/2019, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art13-com3quater]
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei
casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art550],
il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato
straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza
di non luogo a procedere".
--------------
AGGIORNAMENTO (76)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall'art. 9, comma 1, lettera
b) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-02;9~art9-com1-letb], è stato
eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L.
medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], la quale ne ha
contestualmente fatti salvi gli effetti.
--------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69], convertito con
modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103] ha disposto (con l'art. 18,
comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d),
numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei
relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza,
comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
((37))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate
dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 14
ART. 14
Esecuzione dell'espulsione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art12])
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni
transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più
vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal
fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della
legge 30 luglio 2002, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art35], che può disporre anche
il trasferimento dello straniero in altro centro. Tra le situazioni che
legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13,
comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità
o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità
di un mezzo di trasporto idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con
priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non
definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e
all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi
terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia
di rimpatrio, o che provengano da essi.
1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini
dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo
possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in
cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per
acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o
digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
10-ter, comma 2-ter.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro
documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta
ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144~art3-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;155], il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità,
da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere
agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento,
recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo
di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa
da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da
parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora
non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di
cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis
del presente articolo.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati
standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la
necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto
della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394~art21-com8].
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la
libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti,
anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della libertà personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida , senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da
parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271], nonché, ove
necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può
stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al
comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida
può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione. (37)
4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la
convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo
tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è
trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto
direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art6-com5], e
nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo
6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
tre mesi. È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il
trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo
periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento
adottato e non è richiesta una nuova convalida. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal
giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una
durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui,
nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di
allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso
le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo
precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la
direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi
il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti
autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità
giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto
presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al
compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro
della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di
adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di
espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato
possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna
prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo
straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza.
L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare
nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che
sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso
di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se
lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui
all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000
euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che
lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
articolo.
articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla
frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo
periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000
euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto
periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario
dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta
anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma
5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e
5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art20bis],
20-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art20ter]
e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art32bis].
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai
sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione
dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione,
pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo
13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art345].
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile
ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i
motivi di cui alle lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art606-com1-leta],
b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art606-com1-letb]
e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art606-com1-letc].
Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e
quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69]. (104)
((112))
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinchè lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede , nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di
trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo
per il trattenimento indicato dal comma 5.
7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente
articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una
rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione
degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più
persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del
periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di
resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al
contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio
necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono,
organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei
mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a
sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale
conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è
della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da
quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza
non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici
anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi
previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di
più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più
grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare
gli anni venti.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in
occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente
articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo
10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art9] e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art11], ovvero
in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416~art1sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39], per i quali è obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380]
e 381 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art381],
quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi
dell'articolo 382 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art382]
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta
essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal
fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di
competenza di altri Ministri.
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223 (in G.U. 1a s.s.
21/7/2004, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
5-quinquies del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che per il
reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto.
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2010, n. 359 (in G.U. 1a
s.s. 22/12/2010, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
5-quater del presente articolo, "nella parte in cui non dispone che
l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per
la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia
luogo "senza giustificato motivo"".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate
dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
data di entrata in vigore dello stesso."
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1) che "Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
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AGGIORNAMENTO (112)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo - 10 aprile 2025, n. 39 (in G.U.
1ª s.s. 16/4/2025, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14-com6]
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 18-bis, comma
1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145~art18bis-com1-letb-num2]
(Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,
di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi
migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti
giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n.
187 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], richiamato dall'art. 6,
comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art6-com5bis]
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0033] recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché
della direttiva 2013/32/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0032], recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale), come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera a),
numero 2), del d.l. n. 145 del 2024
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024;145~art18-com1-leta-num2], come
convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma
5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;69], anziché ai commi 3 e 4 di
quest'ultimo articolo".
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(( (Fondo rimpatri). ))
((
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato
a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine
ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito
attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità
del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al
rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno))
ART. 14-TER
ART. 14-TER
(Programmi di rimpatrio assistito).
1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative
esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive
nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito
verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo
quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la
realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando
criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di
vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis,
((e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore
accordi di riammissione))
nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso
ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si
trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via
telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal
questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura,
dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica,
dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria
competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini
di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i
provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento
immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le
modalità previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
((b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e
f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente
autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13))
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o
come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di
estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale intenazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti
nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla
partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al
comma 1 si provvede nei limiti :
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis,
individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo
le relative modalità di gestione.
(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-06-23;89], convertito con
modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-08-02;129], ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che "Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14ter-com2],
introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
ART. 15
ART. 15
Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione
dell'espulsione
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], il giudice
((ordina))
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380]
e 381 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art381],
sempre che risulti socialmente pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno
straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.
ART. 16
ART. 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444]
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art163] ovvero nel
pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis,
qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del
presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.
1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al
comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14.
Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere
disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art407-com2-leta],
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la
sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione.
Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti
dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero
per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art407-com2-leta],
fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo
comma [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art628-com3] e
629, secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629-com2]. In caso
di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è
disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna
per reati che non la consentono.
5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un
cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al
questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso.
Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione
interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale
espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di
coordinamento.
5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono
inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230~art26].
6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere
all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario
trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del
condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il
decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i
quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di
fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il
tribunale decide nel termine di 20 giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla
decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano
stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
((
9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il
rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria
dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.
))
ART. 17
ART. 17
Diritto di difesa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art15])
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale
((può essere autorizzato))
a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali è necessaria la sua presenza.
((Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è
rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica
o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può
essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al
giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal
deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il
giudice delle indagini preliminari.))
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
UMANITARIO
ART. 18
ART. 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art16])
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art3], o di quelli previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380],
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità,
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza
del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente
articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600], 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art601] e 602 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art602], o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla
base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003,
n. 228 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228~art13-com2bis], un
programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce,
in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza
sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;228~art13] e, successivamente, la
prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di
cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la
Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di
protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione
e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la
dicitura casi speciali, ha la durata di
((un anno))
e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente
((per l'inserimento socio-lavorativo o))
per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o
di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale
dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4-bis.
((I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono
beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85]. A essi non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo
decreto-legge n. 48 del 2023
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;48].))
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato
risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere
ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di
soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una
pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si
trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art558bis], 572
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art572], 582
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art582], 583
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art583], 583-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art583bis], 605
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art605], 609-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis] e 612-bis
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art612bis] o per uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380],
commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano
accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed
emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza
della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero
su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno per consentire
alla vittima di sottrarsi alla violenza.
Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o più
atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o
economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o
tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la
dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-07-07;442], o lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di
età.
((I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono
beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85]. A essi non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo
decreto-legge n. 48 del 2023
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;48].))
Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo può essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo,
secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso
di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità
personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando
le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali
dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali
specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la
sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 è valutata dal
questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere
dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o
comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito
di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.
ART. 18-TER
ART. 18-TER
(Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro)
1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis] commesso
in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate
situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei
confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale e questi
contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei
responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente,
rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e
ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo
sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del
lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o
al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente
esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di
soggiorno.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la
dicitura «casi speciali», ha la durata di
((un anno))
e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente
((per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o))
per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali
e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-07-07;442], o lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di
età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data
comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. Alla scadenza, il permesso di cui al presente articolo può essere convertito
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le
modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Il
permesso di cui al presente articolo è revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per il delitto di cui all'articolo 603-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis], possono
essere disposte la revoca del permesso di soggiorno di cui al presente articolo
e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero,
cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio
dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale
comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta
l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
ART. 19
ART. 19
(Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili. )
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art17])
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione. (80)
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una
persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o
qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione
di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni
sistematiche e gravi di diritti umani.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-05;50]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-05;50]))
. (80)
((88))
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove
ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale
trasmette
((, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3],))
gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
speciale.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-05;50]))
. (80)
1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori
stranieri non accompagnati.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13,
comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono. (2A)
d-bis) degli stranieri che versano in
((condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non
adeguatamente curabili nel Paese di origine))
, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali
da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di
rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore
rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla
certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè
persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate,
valido solo nel territorio nazionale
((...))
. (80)
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da
disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali
con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze
psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le
singole situazioni personali, debitamente accertate.
-------------
AGGIORNAMENTO (2A)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 27 luglio 2000, n. 376 (in G.U. 1a
s.s. 2/08/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
17, comma 2, lettera d) della legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art17-com2-letd] (Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ora sostituito
dall'art. 19, comma 2, lett. d) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art19-com2-letd]
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non estende il
divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio".
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;173], ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle commissioni
territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con
esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art384-com2].
--------------
AGGIORNAMENTO (88)
Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20], convertito con
modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-05;50] ha disposto (con l'art. 7,
comma 3) che "I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato
articolo 19
articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per
una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta
ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge".
ART. 20
ART. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art18])
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con
gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
ART. 20-BIS
ART. 20-BIS
(Permesso di soggiorno per calamità)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo
straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di
((contingente ed eccezionale))
calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza,
il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. (80)
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi, ed è rinnovabile
((per un periodo ulteriore di sei mesi))
se permangono le condizioni di
((eccezionale))
calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e
consente di svolgere attività lavorativa
((, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro))
. (80)
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130] ha disposto (con
l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle
commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei
tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art384-com2].
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
TITOLO III
ART. 21
ART. 21
Determinazione dei flussi di ingresso
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art19];
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art9-com3], e art. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art10];
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art3-com13])
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso
stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i
decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che
non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali
dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle
procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del
lavoro dei paesi di provenienza.
((1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le
procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere
autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere
stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto
intese o accordi in materia di rimpatrio))
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al
termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio
delle autorizzazioni di lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione
a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per
regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme
di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente
anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio
successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e
produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli
altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di
predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio
organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le
questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dall'anno 1998.
ART. 22
ART. 22
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego
competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio
nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione
della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa,
ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: (104)
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o
altro tipo di firma elettronica qualificata; (104)
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore
di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante
apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
(104)
d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali
istituiti dagli articoli 6-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6bis] e
6-quater del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art6quater], di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82]. (104)
2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito
negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori
presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore
di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti
all'estero. (104)
2-bis.1.
((I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui
all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma
4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale,
per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione
dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal
Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità
sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla
precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art71], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].))
2-bis.2.
((I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti
privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato
per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste
presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo
24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo
1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art1], i quali garantiscono che
il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale
al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul
reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di
attività dell'impresa.))
2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di
lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una
precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura
non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova
che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì
irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al
momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il
giudizio per i reati di cui agli articoli 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600], 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art601], 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art602] e 603-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis] o emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati. (104)
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma
2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui
all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento
di attuazione.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-28;76], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;99].
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
sessanta giorni
((dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui
all'articolo 21, comma 1, primo periodo))
, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta
del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al
comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli
elementi ostativi di cui al presente articolo.
5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con
il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti
possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente
disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti
condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis];
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato
rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante
frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al
comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza
maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è
comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
(104)
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al
presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto,
la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del
permesso di soggiorno.
5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla
osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla
comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda
di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il
suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già
rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese
di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le
comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione
avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle
domande di visto di ingresso in Italia. (104)
6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero
sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il
lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione
della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di
lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal
lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], in ordine
alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento , nel termine di
cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. (104)
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta
consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-07-16;109].
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL , tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari
ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei
lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche;
lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che
provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può
rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art19], e
beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero
per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego,
anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di
immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
11-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N.71
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;71].
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo
alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis-com3].
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del
lavoratore straniero assunto illegalmente.
12-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187].
12-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187].
12-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187].
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5,
in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art1-com20].
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152], sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti e delle relative norme di attuazione.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 23
ART. 23
(Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero dell'università e della
ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di
istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di
origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi
di origine.
2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con
le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro
subordinato allo straniero residente all'estero
((, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo
asilo o di transito))
che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1,
organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo
interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La
domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla conclusione del corso ed è
((corredata della))
conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. Al
sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22
((, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis,
comma 4, conseguono))
la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di
soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità
di predisposizione dei programmi di formazione professionale e
civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio
dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire
l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo
22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui
all'articolo 22.
3. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri che abbiano partecipato
alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali
le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo
22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione
del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1.
4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e
società
((in house))
, può promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche
((con organizzazioni internazionali o))
con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei
servizi per il lavoro nei
((Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi
di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei
Paesi di origine))
, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.
((4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria
di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il
lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui
all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394], programmi
di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la
formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del
corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti,
i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli
ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre
mesi dalla conclusione del corso))
ART. 24
ART. 24
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per conto dei loro
associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno
straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo,
e 11.
((Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2))
. (104)
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro
stagionale, anche pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro
stagionale richiesto, non oltre venti giorni
((dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui
all'articolo 21, comma 1, primo periodo))
. Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.01, 5-quater e 6-bis.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità
di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il
datore di lavoro fornisce l'alloggio, trasmette allo sportello unico per
l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le
modalità di cui all'articolo 22, comma 6, un titolo idoneo a provarne
l'effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni a cui
l'alloggio è fornito, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni
vigenti. L'eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla
qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni
caso, non è superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non
può essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. (104)
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità
previste agli articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999;394] e nel rispetto
del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui al comma 9
del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo
stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei
limiti temporali di cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche
cumulativa, dei datori di lavoro, presentata contestualmente, ed è rilasciato a
ciascuno di essi. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui
al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta
si intende accolta, nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei
cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di
lavoro richiedente;
b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha
rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi
dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il
lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per
l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-04;48~art5], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;85]. (104)
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività
lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un
periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al
lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere
rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso
o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro
stagionale. La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta
giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le
disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del
nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze
dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del
rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL. In
tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di
provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare.
Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello
Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno
rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. (104)
9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta
nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro
stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non
hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. (104)
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul
territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo
sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in
lavoro subordinato. (104)
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per
l'immigrazione il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale. Lo sportello
unico, accertati i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il
nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla base del nulla
osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità
successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione
della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al
lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia
allo sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di
ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro
e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale
o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma
autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato
in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], in ordine
alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento , nel termine di
cui al quarto periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. La richiesta di assunzione, per
le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro
stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle
quote di ingresso per lavoro stagionale. (104)
12. Fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al
lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato,
può essere revocato quando:
a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
b) l'impresa del datore di lavoro è stata liquidata per insolvenza o non è
svolta alcuna attività economica;
c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia
di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro
o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi
applicabili;
d) nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di
assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al
fine di creare un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire
mediante la richiesta di assunzione.
13. Fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 5, il permesso di soggiorno non
è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato,
è revocato quando:
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni di
ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per
fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente
articolo;
c) nei casi di cui al comma 12.
14. Nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale di cui al comma 12, e
di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13,
lettera c), il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità
per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del
contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
15. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito
ai sensi dell'articolo 22, commi 12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.
15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione
del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un
canone eccessivo rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero
trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun
lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un
terzo della retribuzione.
16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro
nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT], ivi
compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno
Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva
96/71/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0071];
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro
diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0038];
d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di
diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a
norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un
riferimento che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
(Verifiche)
1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste
presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394], è
demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art1], e alle organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai
quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della
capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del
numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del presente
testo unico, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito
positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non è comunque richiesta con riferimento
alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di
intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri
associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le
modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore
agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
((...))
, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.
((104))
--------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 25
ART. 25
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art23])
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro
specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è
tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori
di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti,
gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5.
((Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza))
. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in
caso di successivo ingresso.
ART. 26
ART. 26
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art24])
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non
occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società
di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che
intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che
lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente
da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
((. . .))
.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero
degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa
indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
((La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai
fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo))
.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla
data del rilascio.
((7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22
aprile 1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art473]
e 474 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art474] comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del
medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica))
ART. 26-BIS
ART. 26-BIS
(Ingresso e soggiorno per investitori)
1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che
intendono effettuare , in nome proprio o per conto della persona giuridica che
legalmente rappresentano:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo
italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
((b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del
capitale di una società o di un fondo di venture capital costituiti e operanti
in Italia, mantenuto per almeno due anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso
che tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25-com8],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221]))
c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di
un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione,
gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e
paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno
pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei
casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in
ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi
di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica
che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera,
entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui
al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio
mantenimento durante il soggiorno in Italia.
2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero
richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i seguenti documenti:
a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di
almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al
comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in
Italia;
c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera
c), numero 1);
d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente
una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari
dell'investimento o della donazione.
3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2,
all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette
il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per
territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso
per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".
3-bis. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal
legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità
amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2, richiede al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare
verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo
16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
3-ter. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-bis reca l'attestazione
dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 16
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90]. (66)
5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle
disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante
la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando
l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica
alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione
di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso
l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1,
lettere a) e b).
5-bis. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita
gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui
all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di
cui all'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e, per
la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato
dall'obbligo della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui
all'articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in
Italia previsti dal regolamento di attuazione.
6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori
di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa
individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante
che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi
dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti
finanziari di cui al comma 1.
7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa
individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione
positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura
della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del
permesso di soggiorno.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è
consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è
rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.
9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e
notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art12quinquies] del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356].
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AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90] ha disposto (con
l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di
settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
ART. 27
ART. 27
Ingresso per lavoro in casi particolari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art25];
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art14-com2] e 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art14-com4])
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un
anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani,;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2016, N. 253
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-29;253];
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero,
nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1655], della legge
23 ottobre 1960, n. 1369 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1369], e
delle norme internazionali e comunitarie;
i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco
dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in
Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta
dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127~art25], operanti
in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro
impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio
italiano;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici
o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito
di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo
1981, n. 91 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91];
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione
europea;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e
private.
1.1.
((Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le
amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite
dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo
71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art71], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].))
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano
dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il
nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del
committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo,
unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei
lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro
dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è
presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del
Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere
a), c) e i-bis), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro
della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto
dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche
allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale
del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la
verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394], e, ove
nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità
informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del
visto di ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello straniero, il
contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità
di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per
l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno. (104)
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro
che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di
intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica
richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
di categoria.
1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di
delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal
Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal
Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni
sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito
di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in
deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al
periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo
trattamento, ove più favorevole.
1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un
Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso
l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via
autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato
italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è
richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa
acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a
un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione
sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano
rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il
Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di
lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti
minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica
dell'attività lavorativa da svolgere.
1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti
bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti
italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa
acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo
svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un
anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta
al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo
regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri
chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.
1-octies. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro
subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino
italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di
rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per
il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che
provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra
mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I
lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di
attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso
e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in
Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive
nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica
anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 27-BIS
ART. 27-BIS
(Ingresso e soggiorno per volontariato).
1.
((L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di
volontariato di interesse generale e di utilità sociale, ai sensi del presente
testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito
il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117].))
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il
soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la
partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale
e di utilità sociale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n.
117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art5-com1], previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti
requisiti:
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad
una delle seguenti categorie che svolgono attività senza scopo di lucro e di
utilità sociale: 1) enti del Terzo settore iscritti al Registro unico del Terzo
settore (RUN), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art45]; 2)
organizzazioni della società civile e altri soggetti iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art26-com3]; 3) enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222], nonché enti civilmente
riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni
religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art8-com3];
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione
promotrice e responsabile del programma delle attività di volontariato di
interesse generale e di utilità sociale, in cui siano specificate: 1) le
attività assegnate al volontario; 2) le modalità di svolgimento delle attività
di volontariato, nonché i giorni e le ore in cui sarà impegnato in dette
attività; 3) le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio,
vitto, alloggio e denaro per piccole spese sostenute e documentate direttamente
dal volontario per tutta la durata del soggiorno; 4) l'indicazione del percorso
di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
c) sottoscrizione obbligatoria da parte dell'organizzazione promotrice e
responsabile del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le
spese relative all'assistenza sanitaria, alla responsabilità civile verso terzi
e contro gli infortuni collegati all'attività di volontariato;
d)assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al
soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma stesso di
volontariato, nonché per il viaggio di ingresso e ritorno. In conformità a
quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n.117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art17], l'attività del
volontario impegnato nelle attività del programma di volontariato non può essere
retribuita dall'ente promotore e responsabile del programma medesimo. Al
volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi
spese di tipo forfettario.
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del
programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si
svolge il medesimo programma di volontariato.
((Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni
fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le
modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art71], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].))
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi
ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata
l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque
giorni il nulla osta.
4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per
l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto
il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
4-bis. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o
contraffatti;
c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha rispettato i
propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti
dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa
nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), è stata oggetto di
sanzioni a causa di lavoro irregolare.
4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) e d), la decisione di rifiuto
o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene
conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è
comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.
5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il
volontario dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione
che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità
occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo
unico. Il permesso di soggiorno, che reca la dicitura «volontario» è rilasciato
dal questore, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, entro
quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalità di cui al primo periodo,
per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non
superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei
programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che
saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una
durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il
permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia
di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
5-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato,
ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il volontario non soddisfaceva o non soddisfa più le
condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se
soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi
del presente articolo.
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della
presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.
6-bis. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle
condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.
ART. 27-TER
ART. 27-TER
(Ingresso e soggiorno per ricerca)
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri
in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle
procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di
ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e
della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,
22, comma 12-quater e 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3];
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2-com1-leta],
e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o
esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30], e successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei
cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi
Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano
ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi
dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti
in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è
disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra
l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che
svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base
sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza
dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di
conoscenze per concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione
dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero
consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale
condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi
all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle
norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa in caso di rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una
convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare
l'attività di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attività di ricerca deve essere approvata dagli organi di amministrazione
dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto e la durata stimata della ricerca,
i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le
risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema
di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì,
le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata
stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca, le
informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati
membri, se già nota al momento della stipula della convenzione, l'indicazione
della polizza assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al
Servizio sanitario nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è valutata caso
per caso, tenendo conto del doppio dell'importo dell'assegno sociale, ed è
accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di
accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore
all'attività di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea,
di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un
soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione
all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di
accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'istituto di ricerca allo
sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La
domanda indica gli estremi del passaporto in corso di validità del ricercatore o
di un documento equipollente.
((Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni
fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalità e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art71], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].))
Lo sportello, acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di motivi
ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il
nulla osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ovvero, entro
lo stesso termine, comunica al richiedente il rigetto.
Il nulla osta e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico agli uffici consolari all'estero per il
rilascio del visto di ingresso da richiedere entro sei mesi dal rilascio del
nulla osta. Il visto è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie
di visto.
4-bis. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza della documentazione,
l'istituto di ricerca è invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al
comma 4 è sospeso.
4-ter. Il nulla osta è rifiutato e, se già rilasciato, è revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o
contraffatti;
c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri obblighi giuridici in
materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di
lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti
collettivi applicabili;
d) l'istituto di ricerca è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro
irregolare;
e) l'istituto di ricerca è in corso di liquidazione o è stato liquidato per
insolvenza o non è svolta alcuna attività economica.
4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e d), la decisione di
rifiuto o di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e
tiene conto delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla osta è
comunicata in via telematica agli uffici consolari all'estero.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al
rilascio del nulla osta. In presenza di cause che rendono impossibile
l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca ne informa tempestivamente
lo sportello unico per i conseguenti adempimenti.
6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il
ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione
che ha rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle formalità
occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del presente testo
unico.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la dicitura "ricercatore", è
rilasciato dal questore, ai sensi del presente testo unico, entro trenta giorni
dall'espletamento delle formalità di cui al comma 6, per la durata del programma
di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di
accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di
addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il
permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Per il ricercatore
che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi
dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilità, il permesso di
soggiorno fa riferimento a tali programmi.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita
l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di
permesso di soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di
addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari
di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
7-bis. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato,
ovvero, se già rilasciato, è revocato nei seguenti casi:
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o non soddisfa più le
condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se
soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi
del presente articolo.
8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a)
e b) è consentito al ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui
al comma 3, lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito
presentata contestualmente alla richiesta di nulla osta all'ingresso del
ricercatore si applica il termine di cui al comma 4. Per l'ingresso dei
familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies è richiesta la
dimostrazione di aver risieduto, in qualità di familiari, nel primo Stato
membro. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del
ricercatore.
9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura di cui al comma 4 si
applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel territorio nazionale
ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di
soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito
dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta
di cui al comma 4.
9-bis. Lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente,
che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso di cui al
comma 7 può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art19], e
richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non
superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa
coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di
soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione
in permesso di soggiorno per lavoro.
9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo
straniero allega idonea documentazione di conferma del completamento
dell'attività di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove la
documentazione di conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta non
sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta
del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis non è rilasciato, o se
già rilasciato, è revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter è stata ottenuta in
maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni
previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonché le altre condizioni di ingresso e di
soggiorno previste dal presente testo unico.
10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies possono essere ammessi a
parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di
insegnamento compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari
dell'istituto di ricerca.
10-bis. Il ricercatore a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per
ricerca di cui al comma 7 è riammesso senza formalità nel territorio nazionale,
su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla
mobilità di breve durata del ricercatore ovvero non autorizza o revoca
un'autorizzazione alla mobilità di lunga durata, anche quando il permesso di
soggiorno di cui al comma 7 è scaduto o revocato. Ai fini del presente articolo,
si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi
non superiori a centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta
giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi
superiori a centottanta giorni.
11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di
validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a
soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già
iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un
arco temporale di trecentosessanta giorni. A tal fine non è rilasciato al
ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui al comma 4 è
sostituito da una comunicazione dell'istituto di ricerca, iscritto nell'elenco
di cui al comma 1, allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia in cui si svolge l'attività di ricerca. La
comunicazione indica gli estremi del passaporto in corso di validità o documento
equipollente del ricercatore e dei familiari, ed è corredata dell'attestato di
iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione al
soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e della
convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato membro
nonché della documentazione relativa alla disponibilità di risorse sufficienti
per non gravare sul sistema di assistenza sociale e di una assicurazione
sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi non
risultino dalla convenzione di accoglienza.
11-bis. Il ricercatore è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente
dopo la comunicazione di cui al comma 11. I familiari del ricercatore di cui al
comma 11 hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio nazionale, al
fine di accompagnare o raggiungere il ricercatore, purché in possesso di un
passaporto valido o documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di
validità, rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualità di familiari nel primo Stato membro. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7.
11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, lo sportello
unico, acquisito il parere della questura sulla sussistenza di eventuali motivi
ostativi all'ingresso nel territorio nazionale, comunica all'istituto di
ricerca, e all'autorità competente designata come punto di contatto dal primo
Stato membro che sussistono motivi di opposizione alla mobilità del ricercatore
e dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei seguenti casi:
a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta, ovvero sono stati
contraffatti;
c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco di cui al comma 1;
d) è stata raggiunta la durata massima del soggiorno di cui al comma 11;
e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e soggiorno previste dal
presente testo unico.
11-quater. In caso di opposizione alla mobilità il ricercatore e se presenti i
suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio
nazionale.
11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare
di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro
dell'Unione europea e in corso di validità è autorizzato a fare ingresso senza
necessità di visto e a soggiornare nel territorio nazionale per svolgere
l'attività di ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui
al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in cui lo
straniero è presente nel territorio nazionale ai sensi del comma 11, la
richiesta di nulla osta è presentata almeno trenta giorni prima della scadenza
del periodo di soggiorno ivi previsto.
11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies è rifiutato e se
rilasciato è revocato quando:
a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade durante la procedura di
rilascio del nulla osta.
11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies è rilasciato un permesso
di soggiorno recante la dicitura «mobilità-ricercatore» e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca
del permesso di soggiorno di cui al presente comma sono informate le autorità
competenti del primo Stato membro.
11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso
di soggiorno è consentito al ricercatore di cui al comma 11-quinquies di
svolgere attività di ricerca a condizione che l'autorizzazione rilasciata dal
primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia superato un periodo di
centottanta giorni nell'arco di trecentosessanta giorni.
11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione
del comma 6, secondo periodo.
11-decies. La documentazione e le informazioni relative alla sussistenza delle
condizioni di cui al presente articolo sono fornite in lingua italiana.
ART. 27-QUATER
ART. 27-QUATER
(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta
blu UE)
1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al
di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere
prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il
coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente
in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato
dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata
almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle
qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;13]», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-25&numeroGazzetta=20];
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;206], limitatamente
all'esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di
esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione
superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di
esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la
presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e
specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se
soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu
rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero
sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,
22, comma 12-quater, 42-bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3],
ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale ai sensi
della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0083], così come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251], e della
direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005L0085], così come
recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25], e successive
modificazioni, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo
27-ter;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 OTTOBRE 2023, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;152];
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano
ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un
accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di
determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per
svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti
intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 OTTOBRE 2023, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;152];
h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0071], così come
recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;72], e successive
modificazioni;
i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e
l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente
qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.
((Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni
fornite dal datore di lavoro, secondo le modalità e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art71], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].))
La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente
articolo.
articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma
4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di
rigetto della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della
durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che
richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;
b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti
previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;206], come indicati
al comma 1, posseduti dallo straniero;
c) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro
ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non
inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.
5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo
titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di
un lavoro altamente qualificato, non è necessario presentare i documenti di cui
al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto già verificati in fase di primo
rilascio del titolo stesso.
5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non è tenuto a
verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un
lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE
riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno,
rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro non
oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo
termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di
cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al
lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. (104)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 OTTOBRE 2023, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;152].
8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di
lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro
vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia
sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo
datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5
e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle
condizioni di cui al comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente
qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta
giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni,
in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5, comma
9-bis.
9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è
revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno
di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22,
comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da
cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero
degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. (104)
10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti
condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo
603-bis codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art603bis];
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento
di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai
sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UÈ, nella rubrica
'tipo di permessò. Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-01;510~art9bis-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-28;608], con durata biennale, nel
caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a
quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.
11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale è
stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo "annotazioni",
la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in
data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale è revocata, alla
scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai
fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia è
rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.
11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non
elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L1883], reca, nel
campo "annotazioni", la dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".
12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato
ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:
a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o
contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni
d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per
fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del
presente articolo;
b-bis) se risulta che lo straniero non è più in possesso, alternativamente,
delle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di
lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e,
nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In tal caso, qualsiasi
decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto
delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di
proporzionalità.
13. Il titolare di Carta blu UE , fatto salvo quanto previsto dal comma 13-ter,
limitatamente ai primi dodici mesi di occupazione legale sul territorio
nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni
di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata
rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei
primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle
competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione
della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante,
il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.
13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è
autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità del presente articolo.
13-ter. Il titolare di Carta blu UE può esercitare, in parallelo all'attività
subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo. Si applica
l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394~art14-com1].
14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche
in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. È altresì escluso l'accesso al
lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria
vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello
riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi, come previsto al comma
13.
16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di
durata pari a quello del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di
cui al presente comma può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le
condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande
complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del
familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.
17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in
corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere
un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco
temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di
soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu
UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del
visto, al fine di esercitare l'attività lavorativa di cui al comma 1, per un
periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta ai sensi del
presente comma. Nel caso in cui lo straniero fa ingresso nel territorio
nazionale per le finalità di cui al presente comma, spostandosi da un secondo
Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il
termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei
mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al
lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente
articolo.
articolo. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a
quanto previsto dal comma 5:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda
completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente
e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze
eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda,
il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato di trenta giorni,
informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione
della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo
27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal
datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel
territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso
nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in
territorio nazionale, lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel
territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in
cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater, e
dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8.
Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato nei casi di cui ai
commi 9 e 10. Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente
comma è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al comma 11.
Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la
precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato
rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la
Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato
membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu
UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o
il suo rinnovo è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi
di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12. Si applica, in ogni caso,
l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari
dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di
soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di
viaggio valido, è rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia,
ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver
risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo
Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.
18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per
ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle imprese e
del made in Italy, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di garantire la più vasta
divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti internet istituzionali una
sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE. (104)
18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza
annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione
più bassa;
c) un elenco delle attività professionali consentite;
d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una
consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti
sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato
I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
ottobre 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L1883], tenuto
conto dell'evoluzione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza
quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione
avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L1883]. Nella
relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi
all'importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione
del mercato del lavoro.
18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e
documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo.
articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente
e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la
documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno,
sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo
svolgimento dell'attività del punto di contatto.
--------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145], convertito con
modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-09;187], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di
decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-03&numeroGazzetta=231]".
ART. 27-QUINQUIES
ART. 27-QUINQUIES
(Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari)
1. L'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a
tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
agli stranieri che soggiornano fuori del territorio dell'Unione europea al
momento della domanda di ingresso o che sono stati già ammessi nel territorio di
un altro Stato membro e che chiedono di essere ammessi nel territorio nazionale
in qualità di:
a) dirigenti;
b) lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze
specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la
gestione dell'entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze
specifiche relative all'entità ospitante, anche alla luce dell'eventuale
possesso di una qualifica elevata, inclusa un'adeguata esperienza professionale,
per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza tecniche specifiche,
compresa l'eventuale appartenenza ad un albo professionale;
c) lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma
universitario, trasferiti a un'entità ospitante ai fini dello sviluppo della
carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante
il trasferimento.
2. Per trasferimento intra-societario ai sensi del comma 1 si intende il
distacco temporaneo di uno straniero, che al momento della richiesta di nulla
osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell'Unione europea, da
un'impresa stabilita in un Paese terzo, a cui lo straniero è legato da un
rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un'entità ospitante stabilita
in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un'impresa appartenente allo
stesso gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359]. Il
trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori
stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
3. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza in Italia
dell'impresa da cui dipende il lavoratore trasferito o un'impresa appartenente
allo stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia.
4. Il presente articolo non si applica agli stranieri che:
a) chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo
27-ter;
b) in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione
europea e i suoi Stati membri, beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione o lavorano presso un'impresa
stabilita in tali Paesi terzi;
c) soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi della
direttiva 96/71/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0071], e della
direttiva 2014/67/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0067];
d) svolgono attività di lavoro autonomo;
e) svolgono lavoro somministrato;
f) sono ammessi come studenti a tempo pieno o effettuano un tirocinio di breve
durata e sotto supervisione nell'ambito del percorso di studi.
5. L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al
trasferimento intra-societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede
legale l'entità ospitante. La richiesta, a pena di rigetto, indica:
a) che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono
alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese;
b) che il lavoratore ha lavorato alle dipendenze della stessa impresa o di
un'impresa appartenente allo stesso gruppo per un periodo minimo di tre mesi
ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento
intra-societario;
c) che dal contratto di lavoro e, se necessaria, da una lettera di incarico
risulta:
1) la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante o delle
entità ospitanti;
2) che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore
specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante;
3) la retribuzione, nonché le altre condizioni di lavoro e di occupazione
durante il trasferimento intra-societario;
4) che, al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno
in un'entità appartenente alla stessa impresa o a un'impresa dello stesso gruppo
stabilite in un Paese terzo;
d) il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di
studio di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
e) il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206], nell'ipotesi
di esercizio della professione regolamentata a cui si riferisce la richiesta;
f) gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero;
g) per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la
durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione;
h) l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti
dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale
con il Paese di appartenenza.
6. La richiesta di nulla osta al trasferimento intra-societario contiene altresì
l'impegno dell'entità ospitante a comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle
condizioni di ammissione di cui al comma 5.
7. La documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 1 e alle condizioni
di cui al comma 5 è presentata, dall'entità ospitante, entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, allo sportello unico per l'immigrazione di cui al
medesimo comma 5, che procede alla verifica della regolarità, della completezza
e dell'idoneità della stessa. In caso di irregolarità sanabile o incompletezza
della documentazione, l'entità ospitante è invitata ad integrare la stessa ed il
termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla regolarizzazione della
documentazione.
7-bis.
((Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni
fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art71], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].))
8. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta, acquisiti i pareri di
competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la
verifica delle condizioni di cui al comma 5 e della questura per la verifica
della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di attuazione, rilascia il nulla osta
o, entro il medesimo termine, comunica al richiedente il rigetto dello stesso.
Il nulla osta e il codice fiscale dello straniero sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico per l'immigrazione agli Uffici consolari per il
rilascio del visto. Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei
mesi dalla data del rilascio.
9. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rilasciato con le modalità
di cui agli articoli 30-bis, ad eccezione del comma 4, e dell'articolo 31 del
regolamento di attuazione, ove compatibili.
10. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo
straniero dichiara la propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione
che ha rilasciato il nulla osta ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
11. La durata massima del trasferimento intra-societario è di tre anni per i
dirigenti e i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori in
formazione. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario
e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per
trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere
almeno tre mesi.
12. I lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari
beneficiano delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4
del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;136~art4]. Essi
beneficiano, altresì, di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori
italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e
partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di
lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria e per quanto
concerne l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad
esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per
l'impiego. In caso di mobilità intra-unionale si applica il regolamento (CE) n.
1231/2010 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1231].
13. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni
previste dal comma 5, il nulla osta è sostituito da una comunicazione
presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico
per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per
l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento
di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per
l'immigrazione invia la comunicazione, con le medesime modalità telematiche,
all'Ufficio consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni
lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, lo straniero dichiara la
propria presenza allo sportello unico per l'immigrazione ai fini del rilascio
del permesso di soggiorno.
14. L'entità ospitante che ha sottoscritto un protocollo di intesa ai sensi del
comma 13 comunica tempestivamente e in ogni caso non oltre trenta giorni ogni
modifica che incide sulle condizioni garantite dal predetto protocollo.
15. Il nulla osta al trasferimento intra-societario è rifiutato o, se già
rilasciato, è revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni previste dal comma 5;
b) non è trascorso l'intervallo temporale di cui al comma 11;
c) i documenti presentati sono stati ottenuti in maniera fraudolenta o sono
stati falsificati o contraffatti;
d) l'entità ospitante è stata istituita principalmente allo scopo di agevolare
l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario;
e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria,
di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di
occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi
applicabili;
f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o
occupazione illegale;
g) l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge
alcuna attività economica.
16. Nei casi di cui al comma 15, lettere e), f) e g), la decisione di rifiuto o
di revoca è adottata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso.
17. Al lavoratore autorizzato al trasferimento intra-societario è rilasciato dal
questore, entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai
commi 10 e 13 un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario
recante la dicitura «ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di
cui all'articolo 5. Lo straniero dichiara alla questura competente il proprio
domicilio e si impegna a comunicarne ogni successiva variazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 8.
18. Il permesso di soggiorno ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato
o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma 15, quando:
a) è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
b) risulta che il lavoratore intra-societario non soddisfaceva o non soddisfa
più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dal presente testo
unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
c) è stata raggiunta la durata massima del trasferimento intra-societario di cui
al comma 11.
19. La revoca del permesso di soggiorno ICT è comunicata per iscritto al
lavoratore e all'entità ospitante.
20. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento
intra-societario e può essere rinnovato, dalla questura competente, nei limiti
di durata massima di cui al comma 11, in caso di proroga del distacco temporaneo
di cui al comma 2, previa verifica, da parte dello sportello unico per
l'immigrazione di cui al comma 5, dei presupposti della proroga.
21. Il rinnovo del permesso di soggiorno ICT è consentito, nei limiti della
durata massima di cui al comma 11, anche quando lo straniero svolge attività
lavorativa in un altro Stato membro dell'Unione europea. In tal caso il rinnovo
è richiesto al questore competente al primo rilascio.
22. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare del permesso di
soggiorno ICT, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai
sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3
e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno ICT.
23. Alla richiesta di ingresso dei familiari al seguito, presentata
contestualmente alla richiesta di cui al comma 5, si applica il termine di cui
al comma 8.
24. Lo straniero a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno ICT è
riammesso senza formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato
membro dell'Unione europea, che si oppone alla mobilità di breve durata dello
straniero, non autorizza o revoca un'autorizzazione alla mobilità di lunga
durata, anche quando il permesso di soggiorno ICT è scaduto o revocato. Ai fini
del presente comma, si intende per mobilità di breve durata l'ingresso ed il
soggiorno per periodi non superiori a novanta giorni in un arco temporale di
centottanta giorni e per mobilità di lunga durata l'ingresso ed il soggiorno per
periodi superiori a novanta giorni.
25. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
6, secondo periodo.
26. In caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno ICT rilasciato ai sensi del comma 17 o il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto il rinnovo, si applica l'articolo 22, commi 12,
12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies.
ART. 27-SEXIES
ART. 27-SEXIES
(Stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento
intra-societario ICT rilasciato da altro Stato membro)
1. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro
Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio
nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o
rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore
titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un
periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo
periodo.
2. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro
Stato membro e in corso di validità è autorizzato a soggiornare nel territorio
nazionale e a svolgere attività lavorativa presso una sede, filiale o
rappresentanza in Italia dell'impresa da cui dipende il medesimo lavoratore
titolare di permesso di soggiorno ICT o presso un'impresa appartenente allo
stesso gruppo, o una sua sede, filiale o rappresentanza in Italia, per un
periodo superiore a novanta giorni previo rilascio del nulla osta ai sensi
dell'articolo 27-quinquies, comma 5.
3. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'ingresso nel territorio
nazionale in esenzione dal visto.
4. La richiesta di nulla osta di cui al comma 2 è presentata dall'entità
ospitante allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità
ospitante e indica a pena di rigetto la sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 27-quinquies, comma 5, lettere a), c), e), f) ed h). Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, commi 6, 7, 8, primo periodo,
e 9. Nel caso in cui lo straniero è già presente nel territorio nazionale ai
sensi del comma 1, la richiesta di nulla osta è presentata entro novanta giorni
dal suo ingresso.
4-bis.
((Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni
fornite dall'entità ospitante, secondo le modalità e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art71], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].))
5. La documentazione e le informazioni relative alle condizioni di cui al comma
4 sono fornite in lingua italiana.
6. Entro otto giorni lavorativi dal rilascio del nulla osta, lo straniero
dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato la propria
presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno.
7. Nel caso in cui l'entità ospitante abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
protocollo di intesa, con cui garantisce la sussistenza delle condizioni
previste dal comma 4, il nulla osta è sostituito da una comunicazione
presentata, con modalità telematiche, dall'entità ospitante allo sportello unico
per l'immigrazione. La comunicazione è trasmessa dallo sportello unico per
l'immigrazione al questore per la verifica dell'insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento
di attuazione e, ove nulla osti da parte del questore, lo sportello unico per
l'immigrazione invita lo straniero, per il tramite dell'entità ospitante, a
dichiarare entro otto giorni lavorativi la propria presenza nel territorio
nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
8. Il nulla osta è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato quando non sono
rispettate le condizioni di cui al comma 4, primo periodo, nonché nei casi di
cui all'articolo 27-quinquies, comma 15, lettere c), e), f) e g).
9. Allo straniero di cui ai commi 2 e 7 è rilasciato dal questore, entro
quarantacinque giorni dalla dichiarazione di presenza di cui ai commi 6 e 7, un
permesso di soggiorno per mobilità di lunga durata recante la dicitura «mobile
ICT» nella rubrica «tipo di permesso», con le modalità di cui all'articolo 5. Lo
straniero dichiara alla questura competente il proprio domicilio e si impegna a
comunicarne ogni successiva variazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8.
10. Il permesso di soggiorno mobile ICT non è rilasciato o il suo rinnovo è
rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, oltre che nei casi di cui al comma
8, nei casi di cui all'articolo 27-quinquies, comma 18. La revoca del permesso
di soggiorno mobile ICT è tempestivamente comunicata allo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno ICT.
11. Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di
soggiorno mobile ICT, lo straniero è autorizzato a svolgere l'attività
lavorativa richiesta qualora il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo
Stato membro non sia scaduto.
12. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 12.
13. Il permesso di soggiorno mobile ICT ha durata pari a quella del periodo di
mobilità richiesta e può essere rinnovato dalla questura competente in caso di
proroga del periodo di mobilità, previa verifica da parte dello sportello unico
per l'immigrazione di cui al comma 4 dei presupposti della proroga, nei limiti
di durata massima di cui all'articolo 27-quinquies, comma 11, e della validità
del permesso di soggiorno ICT rilasciato dallo Stato membro di provenienza.
14. Al titolare del permesso di soggiorno mobile ICT è consentito il
ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di soggiorno mobile
ICT.
15. Ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno mobile ICT e
in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza è consentito l'ingresso nel territorio nazionale, in esenzione dal
visto, ed è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quella del permesso di
soggiorno mobile ICT, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di
familiari del titolare del permesso di soggiorno mobile ICT nel medesimo Stato
membro.
16. Nel caso di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di
soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro sia scaduto, revocato o annullato
o non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla
osta di cui al comma 4, si applica l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter,
12-quater e 12-quinquies.
TITOLO IV
DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
TITOLO IV
ART. 28
ART. 28
(Diritto all'unità familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art26])
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei
familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo
unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o
autonomo, ovvero
((in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per))
studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
((1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso
di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale,
devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i
familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo
ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale))
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-12-30;1656], fatte
salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di
attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176].
ART. 29
ART. 29
(Ricongiungimento familiare).
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano
provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro
stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di
salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere
documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità
riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono
al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art49],
sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese
degli interessati.
1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a)
e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è
coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge
nel territorio nazionale.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I
minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità
abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero
degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del
Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 18 luglio 1975
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1975-07-18&numeroGazzetta=190].
Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno
dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il
minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo
dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il
ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è
richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto
anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30
ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto
di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero
per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare
il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per
ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con
l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti
di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della
sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da
parte dell'altro genitore.
6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore,
rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i
minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma
non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità
informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura -
ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del
richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio,
acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi
all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4,
comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma
3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il
rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato
il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento
dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della
documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o
stato di salute. (63)
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro
((centocinquanta giorni))
dalla richiesta. (63)
9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il
matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-07;85], ovvero delle
misure di cui agli articoli 20 e 20-bis;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132].
---------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-17;13], convertito con
modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46], ha disposto (con l'art. 21,
comma 4) che, ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le
presenti modifiche si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L.
ART. 29-BIS
ART. 29-BIS
(( (Ricongiungimento familiare dei rifugiati). ))
((
1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari
e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso,
le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti
rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22
dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio
di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art49],
sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli
interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare
l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti
rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli
affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente
dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado.
))
ART. 30
ART. 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art28])
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio
familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno
che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta
entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde
dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione
che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale
secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita
l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di
rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma
1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato
che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di
permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o
autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30].
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
((6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria
ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art20].))
((37))
ART. 31
ART. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art29])
1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente
soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive
ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che
risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4], segue la condizione
giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122].
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che
si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a
cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in
Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero, il provvedimento è adottato
((, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di
danni gravi per il minore))
, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
((Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre
trenta giorni))
.
ART. 32
ART. 32
Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art30])
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando
quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art2], può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il
periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di
lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei
presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della
maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art2], ovvero sottoposti a
tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non
accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in
un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394].
1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è
demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art1], ovvero alle
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al
sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo
((periodo consegue))
la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico
ministero competente.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di
due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero
svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste
dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente
articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
ART. 33
ART. 33
(Comitato per i minori stranieri)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art31])
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività
delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti
la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176]. In particolare sono
stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello
Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da
enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e
per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel
territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli
enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1
con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio
assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per
le finalità di cui al comma 2, è adottato
((dal tribunale per i minorenni competente))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 APRILE 2017, N. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47]))
.
((3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica))
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
TITOLO V
ART. 34
ART. 34
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art32])
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in
Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste
di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per
protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza.
b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro
ritrovamento nel territorio nazionale.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato
fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie,
infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un
istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale,
ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere
corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di
importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito
complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare
del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non
può essere inferiore
((a euro 2.000 annui))
.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per
motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973
n. 304 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304].
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal
decreto di cui al comma 3.
(( Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui
al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b) ))
.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è
valido per i familiari a carico.
((6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di
cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente))
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione.
ART. 35
ART. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art33])
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al
pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province
autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8-com5] e 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8-com7], e
successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento
con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22
maggio 1978, n. 194, e del decreto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194] del Ministro della sanità 6
marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1995-04-13&numeroGazzetta=87],
a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176];
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle
rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri
privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle
disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che "Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui
all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art35-com6], già
attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute,
con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine
stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa".
ART. 36
ART. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art34])
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo
permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo
di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore
e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del
visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un
familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art12-com2-letc],
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517], previa
autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il ministero degli
affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le
regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo
sanitario nazionale.
((
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finchè durano le necessità
terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.
))
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
ART. 37
ART. 37
(Attività professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art35])
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana entro un anno dalla data di entrata in
vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40], l'iscrizione agli Ordini o
Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi,
l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti,
secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti
albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche
con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea
o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite
dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le
associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI ISTRUZIONE,
ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
DISE DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONE
ART. 38
ART. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art36]
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art9-com4] e 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art9-com5])
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative
per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla
realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi
culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso
le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici
insegnamenti integrativi, nella lingue e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], sono dettate le
disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché
dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi
e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS
(( (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle
filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri). ))
((
1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-05-28;68], si applicano agli studenti
delle filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a
livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-01-14;4~art2], nel caso in cui il
soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta
giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente
testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza è accompagnata da
una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un
suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore
territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello
studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle
disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di
cui all'articolo 7, comma 2-bis))
ART. 39
ART. 39
Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione
superiore.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art37])
1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore,
ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonché
agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di
trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le
modalità di cui al presente articolo.
2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo
l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti
o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai
fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di
istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il
quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, e
l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare di tale permesso;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze
di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all'istruzione tecnica e alla formazione superiore in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9].
4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità,
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un
corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto
di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o
multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un accordo tra due o più
istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e soggiornare in Italia, per
un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessità di visto e di
permesso di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato
membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione
in corso di validità provenga da uno Stato membro che non applica integralmente
l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui
all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato
membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale
o all'accordo tra due o più istituti di istruzione.
4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validità
rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un
programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità o di un
accordo tra due o più istituti di istruzione superiore, può fare ingresso e
soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo
massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal
presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno
con la documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese
dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma
di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto.
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di
formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo, per protezione sussidiaria,
((per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis,
22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai titolari del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3];))
, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso
di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonché
agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle
scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni
generali richieste per l'ingresso per studio.
5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 è rilasciato dal questore un
permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e
8, recante la dicitura «studente».
5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
c) è rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla
base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure
sulla mobilità o accordi tra due o più istituti di istruzione superiore, il
permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente
titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma è riammesso senza
formalità nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro
dell'Unione europea che si oppone alla mobilità dello studente anche quando il
permesso di soggiorno di cui al presente comma è scaduto o revocato.
5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non è
rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, se già rilasciato, è revocato
nei seguenti casi:
a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o
contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni
d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per
fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi
del presente articolo.
5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea
((, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art32-com3]))
;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art2-com1-leta],
e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o
esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30], e successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei
cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi
Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano
ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualità di lavoratori altamente qualificati, ai sensi
dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualità di dipendenti
in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
ART. 39-BIS
ART. 39-BIS
( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
((...))
).
1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le
modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di
istruzione
((secondaria superiore,))
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
((, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore))
;
((b) ammessi a frequentare:
1) corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell'ambito del
contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-29;281];
2) tirocini curriculari compresi nell'ambito di percorsi di istruzione tecnica
superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione
superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche,
centri di formazione professionale; periodi di pratica professionale nonché
tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; tirocini
transnazionali realizzati nell'ambito di programmi comunitari per l'istruzione e
la formazione superiore. I tirocini di cui al presente numero non sono soggetti
al contingentamento triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-29;281].))
c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di
tutela;
d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di
scambio o di iniziative culturali approvati
((dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca))
o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di
studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o
presso istituzioni accademiche.
((I programmi di scambio definiscono le responsabilità delle spese relative agli
studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.))
((
1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti di insegnamento autorizzati ad
accogliere gli studenti di paesi terzi sono quelli autorizzati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca a erogare corsi di formazione
tecnica superiore, corsi di formazione superiore nonché gli Istituti tecnico
superiori. I tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra
l'istituzione formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene
la descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e le
componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio, le condizioni
di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore di tirocinio, le risorse
messe a disposizione dei richiedenti per la permanenza e per le spese di vitto e
alloggio, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza
assicurativa per malattia.
1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di un percorso
di formazione professionale iniziato nel paese di origine e finalizzati ad
acquisire conoscenze, pratica ed esperienza in un contesto professionale, si
applicano le linee guida di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, articolo
1, comma 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com34].
1-quater. Agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dal questore un permesso
di soggiorno per studio, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura
«studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e b), ad eccezione degli
stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed extracurriculari, la
durata del permesso di soggiorno è quella prevista dall'articolo 5, comma 3,
lettera c). Per gli stranieri ammessi a frequentare tirocini curriculari ed
extracurriculari, la durata del permesso di soggiorno è quella prevista dalla
convenzione di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c) e d)
la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore ad un anno o alla
durata del programma di scambio o del progetto educativo se più breve.
1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 5-ter e
5-quater.
))
ART. 39-BIS
ART. 39-BIS.1
(( (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli
studenti). ))
((
1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,
lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha
conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea
triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o
di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso
di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può
dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art19], e
richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non
superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa
coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti
previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in
permesso di soggiorno per lavoro.
2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo
straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la
documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1.
Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al
comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni
dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già
rilasciato, è revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è stata ottenuta in maniera
fraudolenta, falsificata o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni
previste dai commi 1 e 2 nonché le altre condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico.
))
ART. 39-TER
ART. 39-TER
(( (Disposizioni per i medici extracomunitari). ))
((1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese
non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di
formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica
presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente
autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di
attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle
norme sul riconoscimento dei titoli esteri.
L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i
criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il
rilascio del visto di ingresso))
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
ART. 40
ART. 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art38])
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente
soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente
impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e
di sussistenza. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189].
1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri
non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo
unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti
privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate
ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2002, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189].
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato
in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione.
((53))
---------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251], come
modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;18], ha disposto
(con l'art. 29, comma 3-ter) che "L'accesso ai benefici relativi all'alloggio
previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art40-com6],
è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria,
in condizioni di parità con i cittadini italiani".
ART. 41
ART. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art39])
1.
((Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori
stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31))
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze
e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
((
1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa
o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato
la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art19], nonché
gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni
costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0883], relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle
prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni
familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0883], sono
equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di
permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un
periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un
periodo superiore a sei mesi))
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
ART. 42
ART. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art40];
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art2])
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con
le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;389], e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i
loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di
agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in
una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di
attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento.
I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire
la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle
informazioni sull'applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche
relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli
stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono
chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui
al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni
più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281];.
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie
loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali
per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alla Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle
eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica
amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti
organi.
((64))
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
La L. 7 aprile 2017, n. 47 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;47], ha
disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le associazioni iscritte nel registro di
cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono
intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi".
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(( (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile).))
((1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei
casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-01-02;13~art3], il Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno
speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo
straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un
permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due
anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere
attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro autonomo o subordinato))
ART. 43
ART. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) (Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art41])
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo
o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro
settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue
funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione
e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante
in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art15], come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n.
108 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108], compiano qualsiasi atto
o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad
un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza,
ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in
Italia.
ART. 44
ART. 44
Azione civile contro la discriminazione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art42])
((1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali,
di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità
giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.))
((38))
((2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art28].))
((38))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((38))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((38))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((38))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((38))
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((38))
((8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al
risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal
presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art388-com1].))
((38))
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((38))
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((38))
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni
pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio,
incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione
delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono
centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli
stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali
o religiosi.
--------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 45
ART. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art43])
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al
comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11-com3-letd], e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti
da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da
parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge 6 marzo 1998, n. 40 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40], e
comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art13-com2], è destinato al
finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine
le predette somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art13-com2], è soppresso a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
ART. 46
ART. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art44])
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituita la Commissione per le politiche di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali
((e del Dipartimento per le pari opportunità))
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno,
((di grazia e giustizia,))
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della
commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle
materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute
della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la Commissione può
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private,
a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto
di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
NORME FINALI
TITOLO VI
ART. 47
ART. 47
(Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art46])
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art144], 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art147], 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art148] e 149 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art149], approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773];
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943], ad eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art3-com13].
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art151], approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773];
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art25];
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-30;943~art12];
d) l'articolo 5, commi sesto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-30;663~art5-com6], settimo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-30;663~art5-com7] e ottavo,
del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-30;663~art5-com8],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;33];
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39];
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-18;50~art4];
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297].
3 All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art20-com2], restano soppresse
le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine
degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V
del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1941-06-18;773], delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635].
ART. 48
ART. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art48])
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40] e del presente testo unico,
valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire
50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 49
ART. 49
((Disposizioni finali e transitorie))
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art49])
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40], del presente testo unico si
provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica
dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
((
1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40], in possesso dei requisiti
stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le
modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato il
permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi previste.
In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato,
si applicano le misure previste dal presente testo unico.
))
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo
48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
((2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle
persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già
in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.))
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 25 LUGLIO 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TURCO, Ministro per la solidarietà sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BINDI, Ministro della sanità
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
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* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
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