Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
№ 75
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Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Decreto Legislativo
21 maggio 2018
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018 , n. 75
Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle
piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
(18G00100)
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-28;154], recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia
di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 5 che conferisce una delega al
Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura,
selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi unici con
riferimento a specifici settori omogenei;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99], recante disciplina della
coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali;
Visto il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-11-19;1793], recante
approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 6 gennaio 1931, n.
99 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99], portante disposizioni
sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante
officinali;
Visto il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-05-26;772], recante elenco delle
piante dichiarate officinali;
Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1421], recante disciplina della
raccolta e del commercio della digitale;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096], recante disciplina
dell'attività sementiera;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394], recante legge quadro sulle
aree protette;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], recante
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228], recante
orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art7];
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214], recante
attuazione della direttiva 2002/89/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0089]
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219], recante
attuazione della direttiva 2001/83/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083], e
successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente
i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0094];
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194], recante disposizioni per la
tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0160], che
modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997R0338] relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio;
Viste le linee guida europee concernenti le Good Manufacturing Practice (GMP)
dell'Unione europea, con riferimento in particolare all'allegato 7 concernente
la fabbricazione dei medicinali di origine vegetale e le Good agricultural and
collection Practice (GACP) dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1306], sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE)
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350], che istituisce presso gli
uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per
semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i
termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni e, in particolare, l'articolo 4,
commi 57, 58 e 59;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834] relativo
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991R2092];
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1305] sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1698];
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1308] recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31972R0922], (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
settembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L1535] che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357],
regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043] relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1143], recante
disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150], recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0128] che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile
dei pesticidi;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 gennaio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0178] che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2283], relativo
ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1169] e abroga
il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997R0258] e il
regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R1852];
Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 novembre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223] sui
prodotti cosmetici;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1107] relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive
del Consiglio 79/117/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31979L0117] e
91/414/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0414];
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0852]
sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0767]
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento
(CE) n. 1831/2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R1831] e che
abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31979L0373],
80/511/CEE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980L0511],
82/471/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31982L0471],
83/228/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983L0228], 93/74/CEE
del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0074], 93/113/CE
del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0113] e 96/25/CE
del Consiglio e la decisione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0025]
2004/217/CE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004L0217];
Visto il regolamento (UE) n. 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del
5 aprile 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0745] relativo
ai dispositivi medici che modifica la direttiva 2001/83/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001L0083], il
regolamento (CE) n. 178/2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R0178] e il
regolamento (CE) n. 1223/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1223] e che
abroga le direttive 90/385/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0385] e
93/42/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0042];
Vista la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985L0374] relativa
al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da
prodotti difettosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R1272] relativo
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31967L0548] e
1999/45/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0045]
e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1907];
Visto il regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1209], recante
modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0451] che
definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle
attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993R3696];
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.
105 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-02-27;105], recante
il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art2-com10ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135];
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 78/2018
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::], espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], espresso
nella seduta del 15 febbraio 2018;
Acquisito il parere della commissione 5ª bilancio del Senato della Repubblica;
Considerato che le altre commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari e la Commissione parlamentare per la semplificazione non
hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il
quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei
ministri, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello
sviluppo economico;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima
trasformazione delle piante officinali.
2. Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante
cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi
macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi.
Le piante officinali comprendono altresì alcune specie vegetali che in
considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali
possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di
prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa
verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del
presente decreto.
4. Il risultato dell'attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie
di piante officinali può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto
a operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive,
consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento,
mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e
ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda
agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata
con piante e parti di piante fresche appena raccolte. È altresì inclusa nella
fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi
attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi
successive della filiera.
5. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante
officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell'articolo 2135 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135].
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la coltivazione
e la lavorazione delle piante di cui al comma 2 disciplinate dal testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309].
7. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto la vendita al
consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che
rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore. Sono altresì
escluse le preparazioni estemporanee ad uso alimentare, conformi alla
legislazione alimentare, che sono destinate al singolo cliente, vendute sfuse e
non preconfezionate, e costituite da piante tal quali, da sole o in miscela,
estratti secchi o liquidi di piante. Tali preparazioni sono consentite, oltre ai
farmacisti, a coloro che sono in possesso del titolo di erborista conseguito ai
sensi della normativa vigente.
8. Ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art13bis], ogni intervento
normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso
disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
ART. 2
ART. 2
Coltivazione, raccolta e prima trasformazione
1. La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione in azienda delle
piante officinali sono consentite all'imprenditore agricolo senza necessità di
autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dal
comma 2 del presente articolo.
2. La coltivazione e la raccolta delle piante officinali a scopo medicinale o
per la produzione di sostanze attive vegetali è da effettuarsi in accordo alle
«Good Agricultural and Collection Practice (GACP)» senza necessità di specifica
autorizzazione; le GACP sono richiamate dall'allegato 7, punto 7, delle Good
Manufacturing Practice (GMP) dell'Unione europea che sono obbligatorie sia per
la produzione di sostanze attive vegetali che per i medicinali, come previsto
dal titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219].
3. Il presente decreto reca principi fondamentali in materia di coltivazione,
raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai quali le regioni si
conformano nell'ambito della rispettiva autonomia normativa. Le disposizioni del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione. In relazione alle medesime
materie, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
altresì la formazione, l'aggiornamento professionale dell'imprenditore agricolo
e l'attività di consulenza aziendale anche attraverso l'utilizzo degli strumenti
di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1306] del
Parlamento europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013.
ART. 3
ART. 3
Prelievo, raccolta e prima trasformazione
di piante officinali spontanee
1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997R0338], dalla
legge 1° dicembre 2015, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194], dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394], nonché dal decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357], ed in
particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo
delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi
territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità
locale.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attività di raccolta
e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007R0834] ed, in
particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà
da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n.
194 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-01;194].
3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e licheni cresciuti
spontaneamente e destinati ad essere impiegati come ingredienti di un medicinale
è effettuata in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice (GACP) di
cui all'articolo 2, comma 2.
ART. 4
ART. 4
Piano di settore della filiera delle piante officinali
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è
adottato il Piano di settore della filiera delle piante officinali, di seguito
denominato «Piano di settore», previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Il Piano di settore individua gli interventi prioritari volti a migliorare le
condizioni di coltivazione, di raccolta e di prima trasformazione delle piante
officinali, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di
vista ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e
interprofessionale capaci di creare condizioni di redditività per l'impresa
agricola, nonché a realizzare un coordinamento della ricerca nel settore.
Prevede, altresì, specifiche modalità di conversione per la coltivazione delle
specie officinali di aree demaniali incolte, abbandonate o insufficientemente
coltivate, anche attraverso l'affidamento a titolo gratuito della conduzione dei
terreni.
3. Il Piano di settore è lo strumento programmatico strategico del settore
destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da
inserire nei singoli Piani di sviluppo rurale.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ART. 5
ART. 5
Tavolo tecnico del settore delle piante officinali
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è
istituito il tavolo tecnico del settore delle piante officinali, con compiti
consultivi e di monitoraggio in materia di piante officinali. I componenti del
tavolo durano in carica tre anni.
2. Il tavolo tecnico del settore delle piante officinali è composto dai
rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, delle regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei
produttori, degli importatori e dei trasformatori di piante officinali, dei
collegi e degli ordini professionali, dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nonché da una rappresentanza
delle Università competenti, della Società botanica italiana, della Società di
ortoflorofrutticoltura italiana e della Società italiana di fitochimica e delle
scienze delle piante medicinali, alimentari e da profumo.
3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del
tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. Nell'ambito del tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di
mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le
informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore delle
piante officinali al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e
l'andamento del mercato.
5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti
tra i componenti del tavolo tecnico ed agli stessi non spettano compensi,
gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque
denominati.
6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dagli uffici
competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
attraverso le risorse umane assegnate a legislazione vigente.
ART. 6
ART. 6
Registri varietali delle specie di piante officinali
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti i registri varietali
delle specie di piante officinali di cui all'articolo 1, comma 2, allo scopo di
valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di
propagazione delle singole specie.
2. Le specie di cui al comma 1 sono classificate in funzione delle
caratteristiche riproduttive delle sementi e del materiale di propagazione, in
modo da definire le categorie ammesse alla commercializzazione.
3. Il decreto di cui al comma 1 definisce la procedura di certificazione delle
sementi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1096], individua gli adempimenti
richiesti per garantire la tracciabilità del materiale sementiero e di
propagazione delle piante officinali e definisce le caratteristiche tecnologiche
del materiale ammesso alla commercializzazione.
4. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all'iscrizione delle varietà
nei registri delle varietà vegetali, determinati con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in misura corrispondente al costo del
servizio, sono a carico del richiedente. All'attuazione del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
ART. 7
ART. 7
Marchi collettivi di qualità delle piante officinali
1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di
qualità nella filiera delle piante officinali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di
proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello
regionale, interregionale o di distretto.
3. Al fine di fornire migliori garanzie sulla qualità della pianta coltivata e
sugli standard qualitativi e di sicurezza del prodotto finito, sono incentivate
la diffusione e l'applicazione nelle diverse fasi della filiera delle piante
officinali delle Good Agricultural and Collection Practice (GACP).
ART. 8
ART. 8
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante di
cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro
5,16 a euro 51,65.
ART. 9
ART. 9
Neutralità finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
ART. 10
ART. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regio
decreto 19 novembre 1931, n. 1793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-11-19;1793].
3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1932-05-26;772], è abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,
comma 3.
4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono
abrogati;
b) all'articolo 8, primo comma, le parole «agli artt.» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo» e le parole «e 7» sono soppresse.
5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme
si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei
provvedimenti ivi previsti.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 21 MAGGIO 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Lorenzin, Ministro della salute
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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