Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
№ 327
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327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Decreto Legislativo
8 giugno 2001
22-10-2025
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001 , n. 327
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
(L)
Oggetto
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di
privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di
opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione
degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di
beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale
modificazione o trasformazione. (L)
3.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-27;302]))
.
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole
disposizioni. (L)
ART. 2
ART. 2
Principio di legalità dell'azione amministrativa
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui
all'articolo 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di
economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione
dell'azione amministrativa. (L)
ART. 3
ART. 3
(( (Definizioni) ))
((
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del
diritto espropriato;
b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare
del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il
soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una
norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o
privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o
privato, che chiede l'espropriazione. (L)
2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed
il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti
proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non
abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso
in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la
comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario
secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni
successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2. (L)
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la
notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non
sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente
entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a
conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo
possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. (L)
ART. 4
ART. 4
(L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a
quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti
coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte
salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile
con l'esercizio dell'uso civico. (24)
((
1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di
norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui
all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o
un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa
valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo
per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità
dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono
sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di
elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies,
comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano
realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo
tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze))
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri
enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di
rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art13], 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art14], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art15] e 16 della legge 27
maggio 1929, n. 810 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art16],
non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.
(L)
4. Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi
ragioni previo accordo:
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto
pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio
pubblico del culto ebraico:
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto
pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo
responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima
Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti
dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale
generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.
(L)
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 2/2/2016 a seguito della
soppressione della lettera a) dell'art. 60, comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n.
76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art60-com4-leta],
che disponeva la modifica del comma 1-bis del presente articolo, ad opera della
L. 11 settembre 2020, n. 120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120],
di conversione del D.L. medesimo.
ART. 5
ART. 5
(Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano)
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente,
in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza,
nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei
principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione
per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme
di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte
seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)
3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle
Regioni
((. . .))
fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto
Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-31;670~art2] del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;266]. (L)
4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti
rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica
utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)
ART. 6
ART. 6
(Regole generali sulla competenza)
1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento
espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri
enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di
Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi
strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega
di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e
possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla
legge. (L)
5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza,
il dipendente con la qualifica più elevata. (L)
6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e
cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici. (L)
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento
conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto
dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario
o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi,
determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di
affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento
espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o
per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I
soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle
attività preparatorie. (L)
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private,
l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la
dichiarazione di pubblica utilità. (L)
9-bis L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità
((e nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto))
, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei
propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega
nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di
servizi ai fini delle attività preparatorie.
ART. 7
ART. 7
Competenze particolari dei Comuni
1. Il Comune può espropriare:
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la
destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito
dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata
attuazione nelle zone di espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano
particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda
acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di
sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente
dell'ufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il
piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del
comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali
prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta
giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio,
notificato ai proprietari interessati.
(L)
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Identificazione delle fasi che
precedono il decreto d'esproprio
Titolo II
ART. 8
ART. 8
(L)
Le fasi del procedimento espropriativi
1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in
un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato
apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità:
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.
(L)
Capo II
La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato
all'esproprio
ART. 9
ART. 9
(L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa
efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua
variante, che prevede la realizzazione di un
opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale
termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera. (L)
((12))
3.Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo
preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata
dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art9]
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (L)
((12))
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere
motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma
1 e tenendo conto delle esigenze di
soddisfacimento degli standard. (L)
((12))
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il
consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate
sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle
originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la
Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico
generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni,
decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della
relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del
Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa
statale o regionale sulla adozione e sulla
approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
------------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], come
modificato dal D.L. 13
maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106] ha disposto (con l'art. 165,
comma 7-bis) che "La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni
dell'articolo 9, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art9-com2],
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art9-com3]
e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art9-com4]."
ART. 10
ART. 10
(( (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali) ))
((
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista
dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere
disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai
sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14-com4], ovvero su
iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto,
mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero
un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione
vigente comporti la variante al piano urbanistico. (L)
2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il
ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui
all'articolo 19, commi 2 e seguenti. (L)
3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa
vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata
in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora
non ne sia stato dato esplicitamente atto. (L)
ART. 11
ART. 11
(La partecipazione degli interessati)
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato
all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione
di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima
dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità
del procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli
interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorchè il
numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata
mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui
territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito
informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali
modalità può essere consultato il piano o il progetto.
Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni
che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive
determinazioni. (L)
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione
del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;443~art1-com1]. (L)
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi
in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554]. (L)
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti
che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti
urbanistici. (L)
((7a))
-------------
AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art11] e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art16]".
-------------
AGGIORNAMENTO (7a)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] ha disposto
(con l'art. 166, comma 2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art11] e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art16]".
Capo III
La fase della dichiarazione di pubblica utilità
Sezione
I
Disposizioni sul procedimento
ART. 12
ART. 12
(( (Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità) ))
((
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano
particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di
ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi,
ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione
di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di
settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il
perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una
concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L)
2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi,
dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le
successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino
variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;753], nonché ai
sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità
espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.(L)
3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la
dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale
apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)
ART. 13
ART. 13
(L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere
emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non
sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di
esproprio va emanato. (L)
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto
di esproprio puo essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente
dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità
dell'opera. (L) (12)
((5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre
proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per
altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche
d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo
complessivo non superiore a quattro anni))
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di
esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle
previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi,
entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non
sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha
luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico
dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i
tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi
previsti. (L)
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], come
modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], ha disposto (con
l'art. 166, comma 4-bis) che "La disposizione del presente comma deroga alle
disposizioni dell'articolo 13, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art13-com4]
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art13-com5]".
ART. 14
ART. 14
(( (Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità) ))
((
1. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1,
ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al
presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del
presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o
regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi
degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni
che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o
altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per
la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre
tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di
pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio
ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano
urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il
decreto di esproprio. (L)
Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto
definitivo dell'opera
ART. 15
ART. 15
(( (Disposizioni sulla redazione del progetto) ))
((
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie
per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di
un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni
urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i
tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi
nell'area interessata. (L)
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante
atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo
possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle
eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette
giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta
solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è
stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.
(L)
3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi
nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle
operazioni. (L)
4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni,
anche mediante persone di loro fiducia. (L)
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche,
alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche
archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze,
che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della
medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. (L)
ART. 16
ART. 16
(Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo)
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di
approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può
promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A
tale fine, egli deposita pressa l'ufficio per le espropriazioni il progetto
dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione
sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché
agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso,
previsti dalla normativa vigente. (L)
2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve
richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici
di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei
confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome
ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L)
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche
l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L)
4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è
inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al
comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L)
5. Allorchè il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme
di cui all'articolo 11, comma 2. (L)
6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;443], l'avviso di avvio del
procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190~art4-com2]. (L)
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o
assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può
essere ugualmente approvato. (L)
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non
risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita
da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni
interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale. (L)
9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non
risulti proprietario del bene. (L)
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al
responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso. (L)
11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel
formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi
anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in
considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero
siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L)
12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato.
Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica
dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia
presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni
previste dal comma 4. (L)
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile
dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il
progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L)
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di
espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con
atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato
approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si
applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)
((7a))
-------------
AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art11] e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art16]".
---------------
AGGIORNAMENTO (7a)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] ha disposto
(con l'art. 166, comma 2) che "Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art11] e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art16]".
ART. 17
ART. 17
(( (L'approvazione del progetto definitivo) ))
((
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto
il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di
comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è
diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della
facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è
contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare
il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di
esproprio. (L)
Sezione III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera
non conforme alle previsioni urbanistiche
ART. 18
ART. 18
(L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un
soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di
pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
ART. 19
ART. 19
(( (L'approvazione del progetto) ))
((
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni
urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme
di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi
seguenti. (L)
2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio
comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto
preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al
consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante
allo strumento urbanistico. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato
all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio
dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della
delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si
intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una
successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
Capo IV
La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I
Del
modo di determinare l'indennità di espropriazione
ART. 20
ART. 20
(L)
La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi
trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da
espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica
le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali
civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare
osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile
con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il
proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare,
entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad
una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini
della determinazione della indennità di esproprio. (L)
3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche
avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o
della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare,
prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina
in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. (L)
4. L'atto che determina in via provvisoria la misura della indennità di
espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali
civili e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità procedente.
(L)
5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può
comunicare all'autorità espropriante che condivide la determinazione della
indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile. (L)
6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione,
il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia
richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a
ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione,
attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in
possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del
tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale
acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso
l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due
testimoni. (L)
7. Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al
fine dell'applicazione dell'articolo 21, comma 2. (L)
8.Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e
abbia dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene il proprietario è tenuto
a depositare nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di
cui al comma 5, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione
notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità,
ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta
entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al
proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche ove
non sia avvenuta la immissione in possesso. (L)
9. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario stipulano l'atto di
cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità
di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e
libera proprietà del bene. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e
si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza
altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può
esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.
10. L'atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro
quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese
dell'acquirente. (L)
11. Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in
alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del
promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di
esproprio. (L)
12. L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore
dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio,
dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi
e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare
l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito
della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora
non si presti a ricevere la somma spettante. (L)
13. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di
cui all'articolo 45, comma 2, anche nel caso in cui l'autorità espropriante
abbia emesso il decreto di espropriazione ai sensi dei commi 11 e 12. (L)
14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 4, si
intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione.
((L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la
Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui
all'articolo 45))
. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il
decreto d'esproprio. (L)
15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani
urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del
presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da
espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi. (L)
ART. 21
ART. 21
(( (Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione)
))
((
1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno
concordato la determinazione della indennità di espropriazione. (L)
2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,
l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato
a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni
se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento
previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di
propria fiducia. (L)
3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante
nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario,
e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la
stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente
dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4 ma è prorogabile per
effettive e comprovate difficoltà. (L)
4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene
da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse. (L)
5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori
universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano
inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile
nella cui circoscrizione si trova il bene. (L)
6. Le spese per la nomina dei tecnici:
a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe
professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma
determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario
dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via
provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a
carico del beneficiario dell'esproprio. (L)
7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle
operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento
telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita. (L)
8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di
loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e
documenti, di cui i tecnici tengono conto. (L)
9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le
operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e
le operazioni peritali. (L)
10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne
dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro
i successivi trenta giorni. (L)
11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a
maggioranza. (L)
12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla
relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della
eventuale parte di indennità non depositata; il proprietario incassa la
indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata
accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e
prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità. (L)
13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da
depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico. (L)
14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per quanto
riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni. (L)
15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al
comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla
commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla
richiesta. (L)
16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le
previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12. (L)
ART. 22
ART. 22
(L)
Determinazione urgente dell'indennità provvisoria
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non
consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di
esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente
della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel
decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a
comunicare se la condivide. (L)
2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari
indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;443];
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia
superiore a 50. (L)
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità
espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine
di sessanta giorni
((...))
Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del
tasso legale. (L)
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di
espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere
la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la
relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)
5. In assenza della istanza dei proprietario, l'autorità espropriante chiede la
determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista
dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà
comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso
notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)
ART. 22-BIS
ART. 22-BIS
(( (Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione). ))
1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da
non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato,
senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via
provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione
anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da
espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina
l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le
modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il
proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel
caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e
depositare documenti. (L)
2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base
alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari
indagini o formalità, nei seguenti casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;443];
b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia
superiore a 50. (L)
3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è
riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo
20. (L)
4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in
possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve
aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto medesimo. (L)
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data
di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo,
stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione,
da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1. (L)
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia
qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui
all'articolo 13. (L)
Sezione II
Del decreto di esproprio
ART. 23
ART. 23
(L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di
pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato
all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennità determinata in via provvisoria o urgente e
precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente
corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e
prestiti;
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via
definitiva l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata
dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata
depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo
22, comma 1, e della determinazione urgente della indennità provvisoria;
((e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis
e del relativo stato di esecuzione))
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto
dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia
successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con
un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è
prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima
di essa;
h) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio,
con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L)
2. Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua
esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del
bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in
possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)
4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari
hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio. (R)
5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del
terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione
dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il
terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata. (L)
ART. 24
ART. 24
(L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorità
espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso,
entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente
alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che
sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in
contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la
presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario
dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti
reali o personali sul bene. (L)
((27))
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la
redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per
qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)
5. L'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in
cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale
all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)
6. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione
all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1. (R)
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può
essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità. (L)
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13] ha disposto (con
l'art. 14, comma 7) che "Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di
emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione
delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si
procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327], anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti
territoriali interessati".
ART. 25
ART. 25
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di
tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo
quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul
procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al
bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità. (L)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca
tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto
proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di
autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli
spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità
tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati
avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle
modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L) (4a)
((7a))
-------------
AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190] ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni
di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art25], alla
programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del
presente articolo".
-------------
AGGIORNAMENTO (7a)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] ha disposto
(con l'art. 170, comma 1) che "Ad integrazione e parziale deroga delle
previsioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art25], alla
programmazione e gestione della risoluzione delle interferenze alla
realizzazione delle infrastrutture si provvede secondo le previsioni del
presente articolo".
Capo V
Il pagamento dell'indennità di esproprio
Sezione
I
Disposizioni generali
ART. 26
ART. 26
(R)
Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria
1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto
determinativo dell'indennità provvisoria, l'autorità espropriante ordina che il
promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità che siano
state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa
depositi e prestiti. (R)
1-bis. L'autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell'indennità al
proprietario
((nei casi di cui all'art. 20, comma 8.))
(R)
2. L'autorità espropriante può ordinare altresì il pagamento diretto
dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità
in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una
idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. (R)
3. Se il bene è gravato di ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità
previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con
firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)
4. Se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate
opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità
della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma
presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo
in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi
vi abbia interesse. (R)
5. Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque
momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede
giurisdizionale l'importo effettivamente spettante. (R)
6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a
titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono
opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui
assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che
risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel
cui territorio si trova il bene. (R)
8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa esecutivo col decorso di
trenta giorni dal compimento delle relative formalità, se non è proposta dai
terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. (R)
9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il
deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e
prestiti. (R)
10. Il promotore dell'espropriazione esegue il pagamento dell'indennità
accettata o determinata dai tecnici, entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla comunicazione del decreto che ha ordinato il pagamento, salvo
il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso termine, l'opposizione alla
stima definitiva della indennità. (R)
11. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione,
degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di
espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R)
ART. 27
ART. 27
Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima
((dei tecnici o della Commissione provinciale))
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici
((ovvero della Commissione provinciale))
presso l'ufficio per le espropriazioni.
L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata
con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne
copia. (R)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità
espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento
delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento
autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la
Cassa depositi e prestiti. (R)
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione,
degli arti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di
espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di
esproprio. (R)
ART. 28
ART. 28
Pagamento definitivo della indennità
1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al
proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a
tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata
tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra
tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità. (R)
2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta
del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui
risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono
trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli
sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
ART. 29
ART. 29
(L)
Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni
al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il
pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità
giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
Sezione II
Pagamento dell'indennità a incapaci a enti e
associazioni
ART. 30
ART. 30
(R)
Regola generale
1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un
assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di
alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare
autorizzazione. (R)
ART. 31
ART. 31
(R)
Disposizioni sulla indennità
1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell'articolo
precedente devono chiedere l'approvazione del tribunale civile per la
determinazione consensuale o per l'accettazione dell'indennità offerta dal
promotore dell'espropriazione, ovvero per la conclusione dell'accordo di
cessione. (R)
2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le
disposizioni riguardanti la transazione. (R)
3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un
minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che
non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere riscosse
dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le
formalità prescritte dalle leggi civili. (R)
4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l'indennità determinata dai
tecnici ai sensi dell'articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli
del debito pubblico. (R)
Capo VI
Dell'entità dell'indennità di espropriazione
Sezione
I
Disposizioni generali
ART. 32
ART. 32
Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennità di
espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al
momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di
esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi
natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato
all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera
prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di
proprietà o di imposizione di una servitù. (L)
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle
piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui
furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo
di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di
conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie
che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione
dell'avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò
che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)
ART. 33
ART. 33
(L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte
espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore.
(L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla
parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte
espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore
ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene.
L'espropriante può non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non
inferiore ai tre quarti dell'indennità dovuta. In ogni caso l'indennità dovuta
dall'espropriante non può essere inferiore alla metà di quella che gli
spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)
ART. 34
ART. 34
(L)
Soggetti aventi titolo all'indennità
1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare
ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'
((atto))
di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità. (L)
3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il
proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto
tra di loro dell'indennità. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o
personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il
suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima,
ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
ART. 35
ART. 35
(L)
Regime fiscale
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], qualora
sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di
indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di
risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata
realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o
una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D,
come definite dagli strumenti urbanistici. (L)
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti
per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta
a titolo di acconto. (L).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a
seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di
assegnazione. (L)
4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono
disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze. (L)
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art28-com2],
per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le
sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al
comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e
concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1,
comma 444) che "L'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art35-com6],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], deve
intendersi nel senso che le indennità di occupazione costituiscono reddito
imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi se riferite a
terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli
strumenti urbanistici".
Sezione II
Opere private di pubblica utilità
ART. 36
ART. 36
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di
opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale
pubblica
1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di
pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale
pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata
((nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa
pubblica,))
l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore
venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni
seguenti. (L)
((
1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto
2002, n. 166 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166~art27-com5].
))
Sezione III
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di
un'area edificabile o legittimamente edificata
ART. 37
ART. 37
(L)
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella
misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad
attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del
venticinque per cento. (L)
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è
stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è
stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli
otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del
dieci per cento. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si
considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al
momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In
ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le
possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di
inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle
previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del
territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di
bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano
attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del
territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti
produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia
precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della
realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono
definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si
verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le
caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima
dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei
modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art.
22-bis qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa
vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai
commi precedenti. (L)
((18))
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal
suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare
sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.
(L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al
proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo
medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa
indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto
della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo
direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei
familiari. (L)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 24 ottobre 2007, n. 348 (in G.U. 1a
s.s. 31/10/2007, n. 42), ha dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art37-com1]
e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art37-com2]
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327])".
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 dicembre 2011, n. 338 (in G.U. 1a
s.s. 28/12/2011, n. 54), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 37, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art37-com7]
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327])".
ART. 38
ART. 38
(L)
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente
edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata,
l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione
((ovvero parte di essa))
sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della
autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo
conto della sola area di sedime in base all'articolo 37
((ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata
legittimamente.))
(L)
((
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della
costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità
ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)
))
ART. 39
ART. 39
(L-R)
Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari
aree comprese in zone edificabili
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di
reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo
sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità,
commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto. (L)
2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che
determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la
reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di
due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed
a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti
anche gli interessi legali. (R)
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova
l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità.
L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può
chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità. (L)
5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se
l'area è successivamente espropriata. (L)
Sezione IV
Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un
area non edificabile
ART. 40
ART. 40
(L)
Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è
determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture
effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi
legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda
agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da
quella agricola. (L)
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al
valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
((15))
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la
determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore
agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di
coltura in atto nell'area da espropriare.
((15))
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore
agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme
pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento
dell'immobile. (L)
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 10 giugno 2011, n. 181 (in G.U. 1a
s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via
consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, del presente Decreto.
ART. 41
ART. 41
Commissione competente alla determinazione
((dell'indennità definitiva))
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o
da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione
su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di
sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal
comma 1. (L)
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente
dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria
della commissione e l'assegnazione del personale necessario. (R)
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31
gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel
precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto
agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. (R)
ART. 42
ART. 42
(L)
Indennità aggiuntive
1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione
volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente
coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione
di pubblica utilità. (L)
2. L'indennità aggiuntiva è
((determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4,))
ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un
riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(( (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) ))
((
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile
per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre
che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e
che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella
misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato
annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto
che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio.
Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza
di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del
presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira.
In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di
indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai
sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il
pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura
corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica
utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle
disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di
occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del
procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse
del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che
hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data
dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle
attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano
l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed
evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è
liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il
termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il
passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento
delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai
sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed
è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno
sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o
convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito
per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il
provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la
liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è
pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere
utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal
caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può
procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei
soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze
o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente
articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante
trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti
anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento
di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque
rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a
disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario,
maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del
presente articolo.
))
Capo VII
Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di
interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio
ART. 43
ART. 43
(L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile
per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace
provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre
che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario
vadano risarciti i danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto
il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica
utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione
dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento,
entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già
proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero
sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per
scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi
utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di
fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del
danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene
senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno,
l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione,
dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei
registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di
edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia
imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui
ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
(L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei
precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di
pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base
delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il
terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
6-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166~art3], l'autorità espropriante
può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio
a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di
servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di
interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.
(L)
((12))
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 8 ottobre 2010, n. 293 (in G.U. 1a s.s.
13/10/2010 n. 41) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art43]
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327])".
Capo VIII
Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
ART. 44
ART. 44
(L)
Indennità per l'imposizione di servitù
1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione
dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca
una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di
esercizio del diritto di proprietà. (L)
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla
perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto
per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù
disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o
trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal
caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese
necessarie per la loro esecuzione. (L)
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante
la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno.
(L)
Capo IX
La cessione volontaria
ART. 45
ART. 45
(L)
Disposizioni generali
1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in
cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di
stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del
bene o della sua quota di proprietà. (L)
2. Il corrispettivo dell' atto di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37,
((con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37))
;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella
misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38 ;
c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per
cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3 ;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario,
è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40,
comma 3. In tale caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40,
comma 4. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li
perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Capo X
La retrocessione
ART. 46
ART. 46
(( (La retrocessione totale). ))
((
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata
entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il
decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità
della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza
della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del
bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità. (L)
2. Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio
dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo
16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-06-03;1357~art16],
dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio,
l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi. (L)
ART. 47
ART. 47
(L-R)
La retrocessione parziale
1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità,
l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua
proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario
della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene,
indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica
utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)
2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria
istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al
pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità
che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene
espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di
pubblica utilità. (L)
ART. 48
ART. 48
(L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è
determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale
prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei
criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con
riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui
distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le
opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare
il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente
dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con
precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il
termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha
determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio
indisponibile. (L)
Capo XI
L'occupazione temporanea
ART. 49
ART. 49
(L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non
soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo
12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
(L)
2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali
civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in
cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea.
(L)
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di
consistenza dei luoghi. (L)
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di
assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano
dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il
possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare. (R)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro
caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.
(L)
ART. 50
ART. 50
(L-R)
Indennità per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità
per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad
un dodicesimo di quella annua. (L)
2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione
provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà
comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti
processuali civili. (R)
3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla
stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)
Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
((Capo I
L'espropriazione per
opere militari e di beni culturali))
Titolo III
ART. 51
ART. 51
(L-R)
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate
alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da
corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano. (R)
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
(L)
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari. (L)
ART. 52
ART. 52
(L)
L'espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico,
previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], si applicano
in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
((Capo II
Disposizioni in materia di infrastrutture lineari
energetiche
))
ART. 52-BIS
ART. 52-BIS
(L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche).
1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari
energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto
di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori
connessi o funzionali all'esercizio degli stessi,
((le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di
biossido di carbonio,))
nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio
degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1
si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di
pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-11-02;1741~art19],
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell'articolo 31, quarto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-08;367~art31-com4], della legge 21
luglio 1967, n. 613, dell'articolo 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art31] del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, dell'articolo 1, commi 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art1-com77] e 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art1-com82],
della legge 23 agosto 2004, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239]. Alle infrastrutture lineari
energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le
disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;443], e del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-20;190], nonché le
disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili,
alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli
impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-02-07;7], convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-04-09;55].
5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per
il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica
utilità.
6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal
presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.".
7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle
Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in
materia.
8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di
tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.
ART. 52-TER
ART. 52-TER
(( (Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del
procedimento). ))
((
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari
sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto
dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è
effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni
nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura
lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o
locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma
nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve
precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni
osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle
definitive determinazioni.
2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza
del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni
consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura
lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o
locale.
))
ART. 52-QUATER
ART. 52-QUATER
(( (Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilita). ))
((
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità
urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II,
sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di
una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui
al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare,
comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che
individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si
rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale
progetto.
3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e
al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad
eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la
valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero
la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357], e
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti
previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione,
concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento
finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le
indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del
procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento
specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o
promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il
relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le
quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di
inamovibilità.
6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui
al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste
ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto
previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme
vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli
interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2.
))
ART. 52-QUINQUIES
ART. 52-QUINQUIES
Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte
delle reti energetiche nazionali).
1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della
rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art3-com2], ed
all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-08-29;239~art1ter-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-10-27;290], si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-08-29;239], come modificate
dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com26], nonché le
disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità
competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art9], per i
gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni
preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere
connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto,
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata
dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa
vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-09-08;357],
l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e
la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del
territorio comunque denominati.
L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi
nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione,
parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le
attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini
della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di
richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le
opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del
termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti
titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali,
fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche,
aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di
telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati
dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di
importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione
alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di
attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non
siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto
richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi
trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di
attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si
intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di
autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso,
entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di
sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di
impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del
progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al
Capo IV del titolo II.
((2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della
realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del
presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori
rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di
natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto
proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza
l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere
specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i
soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle
società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività
preparatorie))
.
2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga
determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la
verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25
del Codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art25], di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], il proponente
presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25]; tale verifica
preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene
completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al
citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art25-com9], la
procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni
dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività
svolte in attuazione del piano. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N.
120 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120].
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa
ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio
attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di
obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative
dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa
tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio
attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della
relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.
3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi
previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio
o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla
determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari
indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies, per le
infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità.
Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di
informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il
coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela
ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale
l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto
conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni
interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le
infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali
il parere si intende acquisito.
6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni
interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede,
entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa
tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova
valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla
Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei
successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della
Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.
ART. 52-SEXIES
ART. 52-SEXIES
(( (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non
facenti parte delle reti energetiche nazionali). ))
((
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui
all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti
parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal
soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture
lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o
interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla
Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del
procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento
regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione,
il potere sostitutivo.
))
ART. 52-SEPTIES
ART. 52-SEPTIES
(( (Disposizioni sulla redazione del progetto). ))
((
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto-legge
11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-12-11;1775~art110],
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-08;367], qualora il numero dei
soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni
planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione
del progetto di infrastrutture lineari energetiche, tecnici incaricati, anche
privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni
all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla
Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi
nell'altrui proprietà.
Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le
comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2 e 3.
))
ART. 52-OCTIES
ART. 52-OCTIES
(( (Decreto di imposizione di servitù). ))
((
1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari
energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione
temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la
costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative
indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.
))
ART. 52-NOVIES
ART. 52-NOVIES
(( (Determinazione dell'indennità di espropriazione). ))
((1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la
determinazione dell'indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e
21, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri
uffici tecnici.))
Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Titolo IV
ART. 53
ART. 53
((Disposizioni processuali.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata
dal codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104] (L).
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie
riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (L).))
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 11 maggio 2006, n. 191 (in G.U. 1a s.s.
17/5/2006, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53,
comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art53-com1]
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per
pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327] - Testo B),
trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art53-com1]
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327] - Testo A),
nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti
non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere".
ART. 54
ART. 54
(L)
Opposizioni alla stima
((1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma
2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei
procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima
fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere
la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente
comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art29].))
((17))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((17))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((17))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((17))
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima,
l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
-------------
AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Titolo V
ART. 55
ART. 55
(L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
((
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica
utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data
del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al
valore venale del bene. (L)
))
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 1997.
(L)
ART. 56
ART. 56
(L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione
1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8
agosto 1992, n. 359 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359], può
accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta
per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora
contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio. (L)
ART. 57
ART. 57
Ambito di applicazione della normativa
((sui procedimenti in corso))
((
1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i
quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso
continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. (L)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità
diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del
procedimento espropriativo. (L)
ART. 57-BIS
ART. 57-BIS
(( (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle
infrastrutture lineari energetiche). ))
((
1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31
dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano
decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei
soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si
applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario
dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare
energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo
unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora
concluse.
))
ART. 58
ART. 58
(L)
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1
((e dall'articolo 57-bis))
:
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359], e successive modificazioni
ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1879-12-18;5188];
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1885-01-15;2892];
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1885-03-12;3003];
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1885-03-12;3004];
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4730~art8];
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1889-01-03;5902];
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-20;6980~art4];
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1897-08-02;382~art37];
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1902-07-07;290];
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1902-07-07;306~art4];
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art47];
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-14;27];
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art2];
15) gli articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art4] e 18
della legge 8 luglio 1904, n. 351
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art18];
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art31];
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-19;390~art54];
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-07;417];
19) gli articoli 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art76] e
77 della legge 7 luglio 1907, n. 429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art77], come modificati dalla
legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-04-07;368~art1] del regio decreto 24
settembre 1923, n. 2119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2119];
20) gli articoli 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art5] e 18
della legge 11 luglio 1907, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-11;502~art18];
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-11-10;844~art58];
22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-02-27;89~art20];
23) gli articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-04-06;116~art2] e 4
della legge 6 aprile 1908, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-04-06;116~art4];
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-05;351], modificata dall'articolo 8
della legge 12 marzo 1911, n. 258
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art8];
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-05;378];
26) gli articoli 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445~art18], 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445~art22], 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445~art46] e 64 della legge 9
luglio 1908, n. 445 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445~art64];
27) gli articoli 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art3] e 4
della legge 12 gennaio 1909, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art4];
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1909-04-25;217~art3];
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1909-05-06;264~art3];
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1909-07-15;542];
31) gli articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-06-30;407~art4] e 12
delle leggi 30 giugno 1909, n. 407
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-06-30;407~art12];
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-07-17;578~art2];
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art19];
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art28];
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-07-15;575~art8];
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-06-30;798~art3];
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-07-12;783];
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-06-16;619];
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-06-23;621];
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-06-30;746];
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-07-12;866];
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-07-21;902];
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-05-25;553];
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-06-26;776];
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-06-26;807];
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-06-05;525];
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-25;205];
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1915-04-29;582~art3];
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19
agosto 1917, n. 1399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1917-08-19;1399], come modificati
dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1918-11-03;1857~art2], dall'articolo
1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1923-12-31;3146~art1], dall'articolo
27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1924-03-09;494~art27], dall'articolo
2, lettere a) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3193~art2-leta] e
c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3193~art2-letc], dall'articolo 1
del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1933-12-21;1919~art1], dalla legge 11
dicembre 1952, n. 2467 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-12-11;2467];
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;219],
convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-08-24;1290];
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio
1923, n. 422 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;422];
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;691];
53) gli articoli 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3267~art39] e 48 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3267~art48];
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;686];
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art109];
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-07-08;981~art4];
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-03-23;355~art5];
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1849~art2-com2], come sostituito
dalla legge 8 marzo 1968, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-08;180];
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775], approvato col regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775], limitatamente agli
articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165];
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-02-02;302~art1],
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-02;739], come modificato dalla legge
2 aprile 1968, n. 426 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;426],
limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
62) gli articoli 13 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art13],
14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art14], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art15], 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art16], 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art17], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art18], 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art19], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art21], 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art22], 23 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art23],
limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1o marzo 1945, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1945-03-01;154~art7];
64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-04-10;261~art71];
65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1598~art4];
66) gli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;409~art2] e 5 del
decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;409~art5];
67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;740~art3];
68) gli articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-12-09;1482~art1] e 7
della legge 9 dicembre 1948, n. 1482
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-12-09;1482~art7];
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art23];
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art21-com2];
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-04-05;225~art4-com1];
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230];
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art4];
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841];
75) gli articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-06-13;528~art2] e 3
della legge 13 giugno 1951, n. 528
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-06-13;528~art3];
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295~art2];
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-03-22;166~art3];
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art23];
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-02-09;640~art5-com2];
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645~art10];
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art4], come modificato
dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-03-22;166~art3];
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art8];
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-04;158], come modificata dalla legge
10 ottobre 1969, n. 739 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-10-10;739];
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-06-13;528~art4];
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art11];
86) la legge 1 dicembre 1961, n. 1441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-12-01;1441];
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art12], come sostituito dalla
legge 21 luglio 1965, n. 904 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-21;904];
88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965,
n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-02-25;138~art2];
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.
342 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-03-18;342~art9];
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1966-03-29;128~art1-com2], come
convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-05-26;311];
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-02-23;104];
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-28;1641];
93) gli articoli 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-06-30;1523~art29] e
147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-06-30;1523~art147];
94) gli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1968-02-27;79~art11] e 13 del decreto
legge 27 febbraio 1968, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1968-02-27;79~art13], come convertito
nella legge 18 marzo 1968, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;241];
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-20;391];
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-11-19;1187~art2];
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art20];
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1970-10-26;745~art64-com1], come
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1034];
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865];
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1 giugno 1971, n. 291
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-06-01;291~art15-com2];
101) l'articolo 1 ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1971-12-28;1119~art1ter], come
convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-02-25;13];
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-12-30;1036];
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156];
104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1973-02-12;8~art4], convertito nella
legge 15 aprile 1973, n. 94 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-04-15;94];
105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-05-02;115~art4-com1], come
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-27;247];
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-26;178~art21];
107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art106];
108) gli articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art4] e 23, secondo comma, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art23-com2], e successive
modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218];
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978,
n. 988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-08-15;988~art11]:
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-05-11;468];
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art8-com8];
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-29;385];
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art3-com5], come
convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874];
115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-01-08;58], convertito nella
legge 12 marzo 1981, n. 58 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-12;58];
116) l'articolo 80 del decreto legge 18 marzo 1981, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-03-18;75~art80], come convertito
nella legge 14 maggio 1981, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219], come recepito nell'articolo
37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-03-30;76], per la parte
riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-28;396], convertito nella
legge 28 settembre 1981, n. 535
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-09-28;535];
118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-05-29;298], convertito nella
legge 29 luglio 1982, n. 481 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-07-29;481];
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-07-29;481];
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-12-23;943];
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;747], convertito nella
legge 27 febbraio 1984, n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;18];
122) l'articolo 6, quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-02-28;19~art6-com4] e quinto
comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-02-28;19~art6-com5], convertito
nella legge 18 aprile 1984, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-04-18;80];
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-22;901~art1-com5bis],
convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-03-01;42];
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-07-02;372~art5-com5];
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-02-28;48~art1-com1-num3],
convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-18;119];
126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-12-29;534~art14], convertito
nella legge 29 febbraio 1988, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-02-29;47];
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;458~art3-com1];
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art4];
129) gli articoli 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-15;396~art7] ed 8
della legge 15 dicembre 1990, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-15;396~art8], per la parte
riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-05-02;158];
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art11-com9];
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-05-02;158];
133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-11;333~art5bis], come
convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359];
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art16];
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art1-com65];
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com65];
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art32];
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267];
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285~art12];
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-09;59~art4-com2];
((140-bis) i commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art31-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art31-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art31-com3] e 5 dell'articolo
31 della legge 21 luglio 1967, n. 613
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art31-com5], l'articolo 8
della legge 26 aprile 1974, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-04-26;170~art8], i commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art16-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art16-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art16-com3], 5 dell'articolo
16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art16-com5], i commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art30-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art30-com3] e 5
dell'articolo 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art30-com5] e il
comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164~art32-com2];))
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i
procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e
urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la
determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.
ART. 59
ART. 59
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal
((30 giugno 2003))
. (2)(4)(3)
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 8 GIUGNO 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio
2001 Ufficio di controllo [https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] sui
Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 5, foglio n. 21
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-11-23;411], convertito con
modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-31;463] ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], è
prorogato al 30 giugno 2002".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 1 agosto 2002, n. 166 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166]
ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il termine di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;327], è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2002".
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;122], convertito, con
modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;185] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], recante
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], è
prorogato al 30 giugno 2003".
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