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LEGGE 3 agosto 2007 , n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
Vigente al: 22-10-2025
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
ART. 1
ART. 1
Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la
riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117] e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici
e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario
coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117];
b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo
conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della
specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella
pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e
nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626], e successive
(modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza
antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-03-08;139], e del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1907], nonché
assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia
ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai
soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate categorie di
lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di
attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori
autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i
principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0134];
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di
tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione
di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di
lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di
operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di
utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di
razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio,
amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le
infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in
attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle
funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla
responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e
l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e
l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti
amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758];
2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e
dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi
generali dell'ordinamento, individuati in base ai
criteri ispiratori degli articoli 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art34] e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art35],
e successive modificazioni, da comminare in via
esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena
dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali,
della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda
fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione defila sanzione ami-ninistrativa consistente nel pagamento di
una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con
sanzione penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare
gravità delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari
delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 91 e 92 del codice di
procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per
interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni
dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico
competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici,
anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute
e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle
attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione
dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in
corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da
prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117], della
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali,
territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed
etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro,
anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti
i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e
conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e
circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili
a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche
attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo,
costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da
parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di
settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme
di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare,
anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i
soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano
sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle
procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e
della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria
e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di
vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art19], e
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art23-com4], e
successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di
pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto
dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze
negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il
sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed
idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice
subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle
misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra
appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei
rischi, con particolare riferimento ai subappalti,
anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di
valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche
e private, considerando il rispetto delle norme relative alla
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e
subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi
a carico della finanza pubblica;
2)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]))
;
3)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]))
;
t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria,
adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari
tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché al criteri ed alle linee Guida
scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di
insorgenza della malattia:
u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-15;277~art8];
v) introduzione dello strumento dell' interpello previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-23;124~art9], e
successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la
risposta.
3. 1 decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento
dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti
e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s)
del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari.
Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo,
il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5,
disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con
esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine,
per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le
amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle
ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è
previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.
ART. 4
ART. 4
Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6], in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], è
disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di
coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art27],
ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1998-02-05&numeroGazzetta=29].
In particolare, sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di
intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi
da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di
amministrazioni ed enti pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei
confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali
rientranti nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni, le province autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre
amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività
necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche
attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o
comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed
ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare
utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle
suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi
pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di
protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com545], relative alle
finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono
così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo
1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com544-leta], a partire
dal l° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento
e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art13], accerta d'ufficio
violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia
previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-24;124~art13].
7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione
avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni
finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON)
obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di
formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
ART. 9
ART. 9
Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;1]. Dopo
l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25sexies], è
inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli
articoli 589 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art589]
e 590, terzo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art590-com3],
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
ART. 10
ART. 10
Credito d'imposta
1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio
2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di
euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle
spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi
certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti,
ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità
della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra
i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito
nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi
di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1998].
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una
corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art25],
e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-20;148~art9-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;236].
ART. 11
ART. 11
(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1])
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1], il comma 1198 è
sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della
regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e
la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere
nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della
regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva
di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".
ART. 12
ART. 12
Assunzione di ispettori del lavoro
1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di
rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio,
a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300
unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi
pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del
lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del
lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca funzionale C, posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1,
per le spese relative all'incremento delle attività ispettive,
all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto,
per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è
autorizzata,a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276
a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere
dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11ter-com7], e
successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art7-com2-num2], prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo
precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 3 AGOSTO 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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