Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
№ 228
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Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Decreto Legislativo
18 maggio 2001
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001 , n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Imprenditore agricolo
1. L'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135] è sostituito
dal seguente:
"È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione
del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si
intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli
ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 2135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135]
((, terzo comma,))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~com3]
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~com3], come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo
sviluppo del ciclo biologico.
ART. 2
ART. 2
Iscrizione al registro delle imprese
1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2188], oltre alle
funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali,
ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2193].
ART. 3
ART. 3
Attività agrituristiche
1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985,
n. 730 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-05;730], ancorché svolte
all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione
di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e
conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi
inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-07-27;268]. La stagionalità
dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei
singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa
e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art230bis], i
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art9-leta] ed all'articolo 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art10], nonché di cui
all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art24-com2], relativamente
all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle
barriere architettoniche.
ART. 4
ART. 4
Esercizio dell'attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8], possono vendere
direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle
disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui
al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il
territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad
uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria
azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il
fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive
aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei
prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a
comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può
essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto
((o destinate alla produzione primaria))
nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione
di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di
promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di
inizio attività.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità
del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di
ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui
s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante
su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al
dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione
deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art28].
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata
contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo
produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla
carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per
delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il
divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano
a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114], in
conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo
decreto legislativo n. 114 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;114].
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a
160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le
società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del
1998 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;114].
8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art34], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], nell'ambito dell'esercizio
della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o
trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili
nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree
pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di
vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore
agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente
articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la
vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla
destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò
destinati.
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(( Imprenditoria agricola giovanile ))
((
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane
imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40
anni.
))
Capo II
Contratti agrari, integrità aziendale e distretti
ART. 5
ART. 5
Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;1]. Dopo l'articolo 4 della
legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art4], è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il locatore
che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo
comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende
concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte
ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche
proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art23-com3], come sostituito
dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato
che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di
affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo
5.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste,
offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del
contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente
comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1
ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore,
quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui
al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non
rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un
nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal
locatore con il terzo.".
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
Conservazione dell'integrità aziendale
1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si
intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo
di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per
l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn.
1257 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1257] e
1260/1999 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1260],
e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si
impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità
di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo
di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art5bis-com1] e 2, della legge
31 gennaio 1994, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art5bis-com2]. Gli onorari
notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in
favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano
comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i
fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma
di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad
acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il
compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento
della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per
effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto
vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai
roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici
registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti
tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento
del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non
confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse
ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto
disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede
all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la
richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non
soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura
della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o
relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul
compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale
ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.politiche.agricole.forestali:decreto:2002-07-01;743].
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i
diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote
produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della
successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la
revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni,
province, comuni e comunità montane.
10. Gli articoli 846
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art846], 847
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art847] e 848 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art848]
sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.
((
11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla
parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale
ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o
trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna
maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà,
possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al
comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento
a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante
dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme
dell'atto pubblico.
Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con
applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa
degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della
giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292
del 17 dicembre 2001
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-12-17&numeroGazzetta=292]))
ART. 6
ART. 6
Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili
1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567], e successive modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11], e successive modificazioni,
dalla legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203], e successive modificazioni,
si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali
di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti
pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che
siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal
contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di
una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che
il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile
debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità
o l'indisponibilità è posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i
miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli
eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio
1982, n. 203 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art16]. In
quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i
miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche
dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della
concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la
locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione
privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di
cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art23-com3], come sostituito
dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art45-com1].
((4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della
legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art4bis], qualora alla
scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse
all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di
età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al
canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di
pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi))
ART. 7
ART. 7
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2024, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-15;36]))
ART. 8
ART. 8
Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art4] e 5 della legge 31
gennaio 1994, n. 97 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art5], si
applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate
in comuni non montani.
ART. 9
ART. 9
Soci di società di persone
1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso
della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo
principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le
agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore
delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti
mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte
del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto
delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
((16))
--------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], convertito con
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], ha disposto (con l'art.
78-bis, comma 2) che "L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art9-com1], si
interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2], nel senso che
nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi
locali".
ART. 10
ART. 10
Attribuzione della qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale
1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12], è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora
lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività
agricola, ed inoltre:
a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le
società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti
conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale
sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale
condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di
circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un
diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa
qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le
proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di
esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di
amministrazione della società entro quindici giorni.".
2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
ART. 11
ART. 11
Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice
1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in
materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da
dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i
suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni
dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo
vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola,
alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di
parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano
l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135], come
sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente
all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire
l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il
prepensionamento nel settore.
4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art11], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"quindici anni";
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui
al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del
fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti
(( , a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire
l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il
riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore
attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione. ))
"
((
4-bis. Il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto
1971, n. 817 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art11], come
modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio
2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art11-com4],
gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n.
110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata
dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche
o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata,
spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327~art42-com1],
e successive modificazioni.
L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo
40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del
2001, e successive modificazioni.
))
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di
acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di
entrata in vigore del presente decreto.
ART. 12
ART. 12
Operazioni fondiarie dell'ISMEA
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II
della legge 26 maggio 1965, n. 590
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590], recante interventi degli
enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti
all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma
1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art4-com1]. All'ISMEA non si
applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720], e successive modificazioni e
integrazioni.
ART. 13
ART. 13
(( (Distretti del cibo). ))
((
1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione
sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità
territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale
delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e
il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono
istituiti i distretti del cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36,
comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art36-com1], caratterizzati da
un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra
attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o
servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche
a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e
da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi
della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o
tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di
piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma
1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art36-com1];
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati
da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi
della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane
caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla
riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e
dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita
diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle
reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di
coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e
agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della
sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e
regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali
agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo
biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la
valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse
dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di
biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti
del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei
distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei
distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di
distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art66-com1].
5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di
cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. ((15
))
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai
sensi della lettera f) del comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art4-com2-letf],
al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art4-com8bis],
dopo le parole: "nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito"
sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o
trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili
nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree
pubbliche o private, nonché")).
--------------
AGGIORNAMENTO (15)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 5 aprile
2019, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 10/04/2019, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com499] (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), nella parte in cui, sostituendo l'art. 13, comma 5, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art13-com5]
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57~art7]), stabilisce che il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo
stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché
«previa intesa in sede di» detta Conferenza".
Capo III
Rapporti con le pubbliche amministrazioni
ART. 14
ART. 14
Contratti di collaborazione con
le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione,
anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art119], con gli
imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di
qualità e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo
sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione
delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo
conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire
la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle
produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto
degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura,
possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si
impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle
risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio
agrario e forestale.
ART. 15
ART. 15
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione
ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e
forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di
promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio, le pubbliche amministrazioni
(( , ivi compresi i consorzi di bonifica, ))
possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche
amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti,
concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere
pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle
norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori
agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori
singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.
Capo IV
Rafforzamento della filiera agroalimentare
ART. 16
ART. 16
Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo
delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli
1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173~art13-com1], è
finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive
nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si
applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai
produttori agricoli, ivi comprese:
a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano
prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi
dell'articolo 26 del presente decreto;
c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia
sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e
b).
ART. 17
ART. 17
Trasferimento di adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli
1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1257],
relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico
ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione
europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di
sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1257] e dai
programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1260], è
assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari,
dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel
rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla
produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel
caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è
assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di
trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei
produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento
individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di
cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la
erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione
del contributo erogato.
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai
produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 252 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-08;252],
anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di
encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto
relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla
circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1o ottobre 1991, n. 265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.agricoltura.foreste:circolare:1991-10-01;265],
si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per
almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.
ART. 18
ART. 18
Promozione dei processi di tracciabilità
1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro
della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità
per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di
un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli
animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a
far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche
attraverso accordi di filiera;
b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità,
promuovendone la diffusione;
c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto
funzionamento del sistema di tracciabilità.
2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività
agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento
nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità,
certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.
ART. 19
ART. 19
Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare
1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione
interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il
coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di
sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni
medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per
gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta
Autorità.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno
ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche
comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una
relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di
coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di
individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorità europea per gli
alimenti.
ART. 20
ART. 20
Istituti della concertazione
1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del
Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-07-30;281~art4], composta di tre
rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro.
ART. 21
ART. 21
Norme per la tutela dei territori con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22], come modificato
dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-08;389], e senza nuovi
o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli
enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:
a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché
le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a
denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine
controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a
indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura
biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno
1991 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991R2092];
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art22-com3-lete],
come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-08;389~art3], e
l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma
2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;22];
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15,
comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art15-com2], e
l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera
e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;22], come modificato
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;389~art3].
ART. 22
ART. 22
Sorveglianza rinforzata
1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i
prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che
sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono
soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.
2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attività ispettive
previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali,
collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli
organismi geneticamente modificati.
3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare
omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario
centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri
aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province.
ART. 23
ART. 23
Prodotti di montagna
1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere
utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano
prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa
comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del
Consiglio del 28 aprile 1975
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0268] e dai
programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999R1257].
ART. 24
ART. 24
Indicatori di tempo e temperatura
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono
definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di
conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla
temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi
preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di
breve durabilità.
ART. 25
ART. 25
Organizzazioni interprofessionali
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173~art12], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite
dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art14] e riconosciuta
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]";
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività
economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei
prodotti agricoli";
c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini
istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese
aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal
decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e
delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole
di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione
interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o
interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non
possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che
risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in
funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della
qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di
offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati
interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità
per:
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del
comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti
le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l'organizzazione
interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della
produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".
ART. 26
ART. 26
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102]))
ART. 27
ART. 27
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102]))
ART. 28
ART. 28
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102]))
ART. 29
ART. 29
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;102]))
ART. 30
ART. 30
Adeguamento delle borse merci
1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo
1913, n. 272 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272], e successive
modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via
telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di
accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici
mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000,
idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote,
ad una unica piattaforma telematica.
((
3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo
della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992
del Consiglio, del 14 luglio 1992
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992R2081], come
modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R0692], ed agli
altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini
dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle
politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di
quanto previsto dal comma 1.
))
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in
termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate
negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle
società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione
nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme
della legge 20 marzo 1913, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272], cessano di avere
applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli,
agroindustriali, ittici e tipici.
ART. 31
ART. 31
Programmazione negoziata
1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di
programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di
riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti
della programmazione negoziata in agricoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi
della legge 30 giugno 1998, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-30;208], e successive modificazioni,
il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede ad
individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.
Capo V
Disposizioni diverse
ART. 32
ART. 32
Procedure di finanziamento della ricerca
1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;454], nell'attesa
dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria
prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è
autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto
di riparto, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
ART. 33
ART. 33
Disposizioni per gli organismi pagatori
1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;165~art3], come
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-15;188~art3], sono
sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di
organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite
percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i
fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di
presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-10-22;381], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;441] ))
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-10-22;381], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;441] ))
5
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-10-22;381], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;441] ))
ART. 34
ART. 34
Garanzie
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.industria.commercio.artigianato:decreto:1999-05-31;248~art8],
l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui,
rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori
agricolo, agroalimentare e della pesca.
La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di
cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.
ART. 35
ART. 35
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei
limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
ART. 36
ART. 36
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in
lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal
2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire
56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art25], come rifinanziata
dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388];
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-27;165~art7] - dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388].
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 18 MAGGIO 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio
con l'estero
Veronesi, Ministro della sanità
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato 1
(art. 27, comma 1)
Settore (°) Numero di produttori A Apistico 50 B Avicunicolo 50 C
Cerealicolo-oleaginoso 100 D Florovivaistico 50 E Olivicolo 50 F Pataticolo 100
G Sementiero 100 H Sughericolo 200 I Tabacchicolo 100 J Vitivinicolo 100 K
Zootecnico 100 L L1 - Produzioni bovine 100 L2 - Produzioni ovicaprine 100 L3 -
Produzioni suine 100 L4 - Produzioni lattiero-casearie 100 M Altri settori 50
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99] ha disposto (con
l'art. 6, comma 12) che "All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art27-com1], il
numero dei produttori è ridotto del cinquanta per cento.".
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