Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
№ 309
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309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Decreto Legislativo
9 ottobre 1990
22-10-2025
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990 , n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art37], recante delega al
Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e
coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685], del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297], del decreto-legge 1° aprile
1988, n. 103 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-04-01;103],
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-06-01;176], del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
e della citata legge n. 162 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;162];
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato
della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data 5
settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4
ottobre 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990,
pubblicato neila Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1990-09-19&numeroGazzetta=219],
con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministii ha delegato il Ministro
per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge
26 giugno 1990, n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162];
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa,
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Art. 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal
Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 9 ottobre 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Jervolino Russo, Ministro
per gli affari sociali
Gava, Ministro dell'interno
Vassalli, Ministro di grazia
e giustizia
Formica, Ministro delle
finanze
Carli, Ministro del tesoro
Rognoni, Ministro della
difesa
Bianco, Ministro della
pubblica istruzione
Donat Cattin, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
De Lorenzo, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
REGISTRATO
alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990 Atti di Governo, registro n. 81
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::], foglio n. 20
ART. 01
ART. 01
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato dal
Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 9 ottobre 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Jervolino Russo, Ministro
per gli affari sociali
Gava, Ministro dell'interno
Vassalli, Ministro di grazia
e giustizia
Formica, Ministro delle
finanze
Carli, Ministro del tesoro
Rognoni, Ministro della
difesa
Bianco, Ministro della
pubblica istruzione
Donat Cattin, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
De Lorenzo, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::]
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 20
TITOLO I
DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art1]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art1], artt. 1, commi 1 e 2, e
2) Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro
per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e
diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle
regioni nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
((Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze))
è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno
della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8
((, e delle altre dipendenze patologiche))
. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si
avvale dell'Osservatorio permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal
Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla
tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del
mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti
riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative
eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare
per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla
produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e
repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente
testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione
di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della
difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere
all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo
semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni
locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e
regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della
sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali,
promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla
gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella
misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi
previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio
decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche,
la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica,
emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;258].
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità
di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati
che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al
Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione
antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza
ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si
estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per
liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da
cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49], sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
ART. 2
ART. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art2]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art2], art. 3, commi 1 e 2)
Attribuzioni del Ministro della sanità
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le
attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti
o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli
stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per
il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della
Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura
l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o
psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché
alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il
rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da
alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione,
l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo
70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e
al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di
quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
((2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13,
sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità;))
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;
4) PUNTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-06-05;171];
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in
commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei
consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi
agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi,
sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il
fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1, lettera e) del presente articolo).
ART. 3
ART. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art3]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art3], art. 3, commi 1 e 3)
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze
da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le
politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel
comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio
sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei
consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli
infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi
all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e
presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e
privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi
singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati
conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in
ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la
produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai
sensi dell'articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni
commerciali di solventi inalabili.
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o
psicotrope.
3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei
laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.
ART. 4
ART. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art4]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art4], art. 3, commi 1, 4 e 5)
Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in
almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e
altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i
dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748], sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in
lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con
la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2,
della legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art39-com2].
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 5
ART. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art5]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art5], art. 3)
Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si
avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi
urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto
riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
ART. 6
ART. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art6]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art6], art. 4)
Modalità della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla
fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero
della sanità.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo
quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi
della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di
accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste
dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo
presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.
ART. 7
ART. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art7]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art7], art. 5)
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i
titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie,
sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli
appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti
all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti,
alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o
psicotrope.
ART. 8
ART. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art8]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art8], art. 4, comma 1)
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste
dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o
comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti
previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti
di cui all'articolo 7.
ART. 9
ART. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art9]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art9], art. 5, comma 1)
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività
delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di
collaborazione con i competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli
affari esteri e della sanità, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per
il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della
Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico.
ART. 10
ART. 10
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art5-com1], e 25, comma 2;
d.l. 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1›
giugno 1988, n. 176, art. 2- bis).
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei
servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già
istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art35].
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle
polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della
polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei
Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali
interessati alla coperazione nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente,
agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei
rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui
all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma
2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione
d'anno.
ART. 11
ART. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art11]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art11], art. 5, comma 1)
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio
nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art168], e
successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i
servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari in qualità di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di
attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della
promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art168], è
aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti per la sicurezza
della Direzione centrale per i servizi antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga può costituire uffici
operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di
cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
((Al personale inviato presso gli uffici di cui al primo periodo spetta il
trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma
1))
.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale
per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5.
((L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è pari a 2.065.828 euro annui a
decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990. L'onere derivante
dall'attuazione del comma 3 è complessivamente pari a 810.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e
85.000 euro annui per le spese di funzionamento))
.
ART. 12
ART. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art12]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art12], art. 6, comma 1)
Consultazione e raccordo tra lo Stato
le regioni e le province autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della
Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario
delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti
o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le
modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art12]. Quando all'ordine del
giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla
materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la presenza del Ministro
per gli affari sociali.
ART. 13
ART. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art13]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art13], art. 11 - legge 26
giugno 1990 n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art11],
art. 7
art. 7, commi 1 e 2)
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
((
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al
controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi
incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità
ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo
unico.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e
l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e), numero 2).
))
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e
dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono
aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e
accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3.
((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA))
.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
((5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e
l'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali
in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto
l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi
diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.))
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei commi 1 e 5 e l'abrogazione del comma 3 del presente
articolo).
ART. 14
ART. 14
(( (Criteri per la formazione delle tabelle). ))
((
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui
all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee
naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione
narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione
chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano
riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia
capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati
feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare
distorsioni sensoriali;
6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare
allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per
estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a
carico del sistema nervoso centrale;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in
conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla
lettera e);
b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in
conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla
lettera e);
c) nella tabella III devono essere indicati:
1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o
psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato
effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali
anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i
pericoli di dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in
conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla
lettera e);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione
di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti
dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in
conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla
lettera e);
e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque
sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o
psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente
impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella
dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o
psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto
ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le
quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali
elencati nella sezione A;
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli
contenenti barbiturici con breve durata d'azione;
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed
i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al
pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali,
sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso
farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica;
h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali,
sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso
farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le
modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado
inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni
A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che
entrano a far parte della loro composizione;
2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione
con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono
alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore
allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali
devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con
facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti
del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati
nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella
parenterale;
i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali,
sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso
farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per
le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare
farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella
tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del
presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche
relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui
possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III
e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune
internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo,
se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del
presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette
alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni
forma di prodotto, miscuglio o miscela.
5.COMMA SOPPRESSO DALLA L.16 MAGGIO 2014, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79].
6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura.
Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del
farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
nonché le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per
esigenze di salute pubblica.))
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del presente articolo).
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(( (Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D) ))
1.
((Al fine di dare piena attuazione operativa all'articolo 13 del regolamento
(UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2023
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1322], a
decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituito, presso il Dipartimento per le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema
nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D), quale strumento di
coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso
un dispositivo informatico dedicato, finalizzato alla prevenzione e alla tutela
della salute pubblica, per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni
potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive
o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.))
2.
((Il Sistema di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, dei
centri collaborativi di primo e di secondo livello di cui ai commi 3 e 4.))
3.
((Sono centri collaborativi di primo livello:
a) l'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419~art9], per la
raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo
livello su aspetti bio-tossicologici;
b) i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e
informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti
clinico-tossicologici, in grado di assicurare una disponibilità per l'intera
giornata, con laboratori interni e capacità analitiche nel settore delle nuove
sostanze psicoattive, da individuare a cura del Dipartimento per le politiche
antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1991, n. 16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-15;16~art1], per
il concorso allo sviluppo del Sistema di cui al comma 1, per il coordinamento
delle Forze di polizia nell'alimentazione informativa del predetto Sistema
nonché per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di
allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri
collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze
stupefacenti sequestrate.))
4.
((Possono essere centri collaborativi di secondo livello:
a) gli istituti di medicina legale;
b) i laboratori universitari di tossicologia forense;
c) le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;
d) le strutture di emergenza;
e) i laboratori delle Forze di polizia;
f) le strutture pubbliche di base individuate ai sensi dell'articolo 75, comma
10;
g) gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero i soggetti
pubblici o privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della
riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, individuati, sulla
base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei ministri.))
5.
((Al fine di garantire la piena operatività del Sistema di cui al comma 1 e la
tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché i
loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, anche in deroga alle
disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36], a stipulare
convenzioni e contratti con strutture private in possesso dei requisiti di cui
al comma 3, lettera b).))
6.
((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i compiti e l'organizzazione del Sistema di cui al comma 1))
.
ART. 15
ART. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art15]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art15], art. 13)
Adempimenti del Ministero della sanità
e delle regioni
1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla
diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali,
dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui
all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze,
l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al
comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
ART. 16
ART. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art16]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art16], art. 14)
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione
e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e
con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a
cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI
TITOLO II
ART. 17
ART. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art17]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art17], art. 15 - legge 26
giugno 1990, n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art15],
art. 8
art. 8, comma 1)
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare,
esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque
detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero
della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto
riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la
vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono
subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità
in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al
titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono
indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei
registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei
titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per
caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il
Comando generale della Guardia di finanza nonché, quando trattasi di
coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di
concessione governativa.
7.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;258]))
.
titolo V
ART. 18
ART. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art18]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art18], art. 16)
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia
di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai
dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
ART. 19
ART. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art19]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art19], art. 17)
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non
possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in
qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o
imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di
buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti
deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
((Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente
comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto
condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono
immediatamente revocate anche le autorizzazioni già rilasciate))
.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria
l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma
2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al
deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte
o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante
dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito
provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del
legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via
provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione
dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.
ART. 20
ART. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art20]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art20], art. 18)
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere
presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per
il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del
rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la
documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
ART. 21
ART. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art21]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art21], art. 19)
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della
raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia,
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in
tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il
legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità
procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente
tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di
altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità,
può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a
sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è
notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità
sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al
Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente
le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti
opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
ART. 22
ART. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art22]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art22], art. 20)
Provvedimenti in caso di cessazione
delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il
Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i
provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di
sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei
registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di
autorizzazione.
ART. 23
ART. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art23]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art23], art. 21 -
decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,
art. 4
art. 4, comma 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297~art4-com2]).
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della
sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze
di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti
o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna
destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite
dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere
distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente
articolo deve essere redatto apposito verbale.
ART. 24
ART. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art24]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art24], art. 22)
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo
Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della
sanità che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro
utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato,
dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme
relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate
statali.
ART. 25
ART. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art25]
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art25], convertito,
con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297~art4-com1])
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della
sanità
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti
dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne
stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche
locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti
delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte
delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al
Ministero della sanità.
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(( (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di
cui all'articolo 17 e delle farmacie). ))
((
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili
farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all'obbligo di
registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17,
sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.
2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso
delle farmacie è effettuata dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda
autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di
distruzione di cui al presente comma è redatto apposito verbale e, nel caso in
cui la distruzione avvenga per il tramite di un'azienda autorizzata allo
smaltimento dei rifiuti sanitari, il farmacista trasmette all'azienda sanitaria
locale il relativo verbale. Gli oneri di trasporto, distruzione e gli altri
eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti la
distruzione.
3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle
operazioni di distruzione di cui al presente articolo ))
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE,
ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
DELLA COLTIVAZIONE E
PRODUZIONE
TITOLO III
ART. 26
ART. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art26]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art26], art. 26)
Coltivazioni e produzioni vietate
((
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la
coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14,
ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o
per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti
dalla normativa dell'Unione europea.
))
2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori
pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante
sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 27
ART. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art27]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art27], art. 27 - legge 26
giugno 1990 n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art27],
art. 33
art. 33, comma 1)
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di
cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del
richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle
catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la
coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati
alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono
trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui
all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di
tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la
raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi
esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e
l'impiego di sostanze stupefacenti.
ART. 28
ART. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art28]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art28], art. 28 -
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art28], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297~art3-com4] - legge 26 giugno
1990, n. 162, art. 32, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art32-com1]).
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo
26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la
fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è
subordinata,
((è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000))
.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
ART. 29
ART. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art29]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art29], art. 29)
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione
di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli
periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle
condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento
autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della
sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del
terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari dalla
Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso
di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza
hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei
locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle
giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse,
dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei
predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate
vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva
vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva
sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive,
provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse
dopo averne repertato appositi campioni.
ART. 30
ART. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art30]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art30], art. 30 - legge 26
giugno 1990, n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art30]
art. 32
art. 32, comma 1)
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per
cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della
sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno
successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità
superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un
anno o con la multa fino a lire venti milioni.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo II
DELLA FABBRICAZIONE
ART. 31
ART. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art31]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art31], art. 31 - legge 26
giugno 1990 n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art31],
art. 32
art. 32, comma 1)
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto
conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con
proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono
essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso
dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.
(34)
((35))
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono
essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per
cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della
sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze
sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità
superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire venti milioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «nelle tabelle I, II,
III, IV e V di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali»".
ART. 32
ART. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art32]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art32], art. 32)
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla
pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o
da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per
sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre
di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da
chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze
psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo
professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica
o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante
dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle
norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di
fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al
deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il
titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;
d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione
che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di
lavorazione.
5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze
stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime,
nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.
ART. 33
ART. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art33]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art33], art. 33)
Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla
fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi
adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e
delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina
farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità
dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi
sanitarie [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art144],
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265], e successive
modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione delle entrate statali.
ART. 34
ART. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art34]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art34], art. 34)
Controllo sui cicli di lavorazione
((
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei
medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più
militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli di lavorazione.
))
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero della sanità,
previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso
singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia
di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini
del coordinamento, col Ministero della sanità.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno
l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso
lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di
controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione
si svolga durante la notte.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 35
ART. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art35]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art35], art. 35)
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie
prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14,
fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro
destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul
mercato. (34)
((35))
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove
particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze
stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad affettuare saltuarie ed
improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del
Ministero della sanità.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 7) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «nelle tabelle I, II,
III, IV e VI di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali»".
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo III
DELL'IMPIEGO
ART. 36
ART. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art36]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art36], art. 36)
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14,
purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve
presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal
comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili. (34)
((35))
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione,
all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle
sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.
(34)
((35))
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei commi 1 e 3 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 8, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «I, II,
III, IV e V» sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera b)) che al comma 3 del
presente articolo "le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite
dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti»".
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE,
ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE.
Capo IV
DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO
ART. 37
ART. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art37]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art37], art. 37)
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della
sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla
conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con
l'indicazione del legale rappresentante;
b) le generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e
l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188- bis del testo unico
delle leggi sanitarie
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art188bis], approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265];
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il
commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla
ricezione, alla detenzione e alla
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia
l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le
garanzie.
TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
DELLA VENDITA,
DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE
TITOLO IV
ART. 38
ART. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art38]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art38], art. 38 - legge 26
giugno 1990 n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art38],
artt. 9, comma 1, e 32, comma 1)
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
((
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e
dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, esclusi i
medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle
persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta
scritta con buono acquisto conforme al modello predisposto dal Ministero della
salute.
I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono
utilizzare i buoni acquisto anche per richiedere, a titolo gratuito, i
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, esclusi i medicinali e le
sostanze attive ad uso farmaceutico di cui alla tabella dei medicinali, sezioni
D ed E, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri
il carattere di urgenza terapeutica.
))
((
1-bis. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il modello dei
buoni acquisto.
))
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve
essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta
all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a
lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal
Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari
campioni di tali specialità.
4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di
campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e
III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui
al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da
lire duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla
richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione
sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo e l'introduzione del
comma 1-bis al presente articolo).
ART. 39
ART. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36],
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79]))
ART. 40
ART. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art40]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art40], art. 40)
Confezioni per la vendita
((
1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al
momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto
alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei
medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere
messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo
14, la sezione della tabella dei medicinali in cui collocare il medicinale
stesso.
))
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio
illustrativo che accompagna la confezione.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 41
ART. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art41]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art41], art. 41-legge 26
giugno 1990 n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art41],
art. 32
art. 32, comma 1)
Modalità di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle
imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al
farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia
effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente
autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento
della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si
tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II ,
sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento
grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del
mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o
della Guardia di finanza. (34)
((35))
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze
sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari,
per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis,
accompagnate da Dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di
continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di malati che
hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei. (34)
((35))
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia,
deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il
trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle
copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo
inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del
destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata
dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere
restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non
ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia
della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a
mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del
corriere privato, relativa alla spedizione della merce. L'inosservanza delle
disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica della lettera d) del comma 1 e del comma 1-bis del presente
articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 11, lettera a)) che alla letterea d) del comma 1 del presente articolo "le
parole: «nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A,
di cui all'articolo 14»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 11, lettera b)) che al comma 1-bis del
presente articolo "la parola: «farmaci» è sostituita dalla seguente:
«medicinali», e le parole: «di pazienti affetti da dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa» sono sostituite dalle seguenti: «di malati
che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le
vigenti disposizioni»".
ART. 42
ART. 42
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art42] - legge 26 giugno 1990,
n. 162 art. 10, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art10-com1])
((Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope da parte di medici chirurghi))
((1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o
responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di
farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie
qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di
approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope
compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14,
devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di
medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al
richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta
all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e
trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.))
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in
misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100
ad euro 500. (34)
((35))
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono
tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale
devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. (34)
((35))
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica della rubrica e dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 12, lettera c)) che al comma 2 del presente articolo "le parole: «delle
predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali»
e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 100 ad euro 500»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12, lettera d)) che al comma 3 del
presente articolo "le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi»".
ART. 43
ART. 43
(( (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). ))
((
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi
nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito
ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione
A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di
durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei
medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere
fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi
differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del
medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la
ricetta è rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la
ricetta è rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i
medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a
ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia
della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario
dell'animale ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il
contenuto del ricettario di cui al comma 1.
4-bis. Per la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di
medicinali previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti
da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le
ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del
Servizio sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&numeroGazzetta=86].
Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto
superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei
medicinali di cui all'allegato III-bis.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione
A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il
ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da
una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi di cui al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in
affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a
richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
5-bis. La prescrizione di medicinali compresi nella tabella dei medicinali,
sezione A, per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei deve
essere effettuata all'interno del piano terapeutico individualizzato, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministero della salute.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi
attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi
nell'allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario
di cui al comma 1.
Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico
veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le
movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato
e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di
modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima
registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come
giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie
locali è autorizzato a consegnare al domicilio di malati che hanno accesso alle
cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare
nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati
dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a
trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato
III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni
B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta
per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali,
sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.
10-bis. I medici chirurghi, su richiesta dei pazienti in corso di trattamento
terapeutico con medicinali stupefacenti o psicotropi che si recano all'estero,
provvedono alla redazione della certificazione di possesso dei medicinali
stupefacenti o psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, da presentare
all'autorità doganale all'uscita dal territorio nazionale, individuati con
decreto del Ministero della salute, che definisce anche il modello della
certificazione.))
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
La L. 8 febbraio 2001, n. 12 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-08;12]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4)) che " il comma 6 è
abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della sanità di cui al primo periodo del comma 4, come sostituito dal numero 3)
della presente lettera".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto di cui al primo
periodo del comma 4 dell'articolo 43 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], come
sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo, è emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del presente articolo).
ART. 44
ART. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art44]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art44], art. 44)
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del
comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino
a lire due milioni.
ART. 45
ART. 45
(( (Dispensazione dei medicinali). ))
((
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali,
sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla
ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento
dell'acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di
prescrizione medica compilata sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis
dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta
secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di
spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone
conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di
cui al comma 1 dell'articolo 60.
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un
quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il
limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero
di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette
che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista
consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia,
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico
prescrittore.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni B
e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del
discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo
60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima
registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che
prescrivono medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C.
Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale,
il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o
fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione
D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta.
6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella sezione D
della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009,
limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al decreto del Ministro
della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31
marzo 2006
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2006-03-31&numeroGazzetta=76],
o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&numeroGazzetta=86],
il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di
un documento di riconoscimento dell'acquirente. Il farmacista conserva per due
anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o fotocopia della
ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci
consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezione
E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può
essere più spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto
conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di
tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al
controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che prescrivono più
confezioni, il farmacista, previa specifica annotazione sulla ricetta, può
spedirla in via definitiva consegnando un numero di confezioni inferiore a
quello prescritto, dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero può
consegnare, in modo frazionato, le confezioni, purché entro il termine di
validità della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni volta per
volta consegnato.))
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AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del presente articolo).
TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo II
DISCIPLINA PER I CASI
DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO
ART. 46
ART. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art46]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art46], art. 46)
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni
A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi
mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045], è fatta in triplice copia,
nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di
bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell' armatore. Essa
deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede
l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve
essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante. (34)
((35))
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la
dicitura: "spedita il giorno .. ".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è
consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo
scarico. (34)
((35))
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal
medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione. (14)
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3] ha
disposto (con l'art. 44, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli
articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;12]".
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AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei commi 1 e 4 del presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 15, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «delle
preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni
A, B, C e D, prevista»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che al comma 4 del
presente articolo "le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «dei medicinali»".
ART. 47
ART. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art47]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art47], art. 47)
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni
A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende
industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-03-19;303], è fatta in
triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto
medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'
azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché
il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato. (34)
((35))
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale
apponendovi la dicitura: "spedita il giorno . . ".
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle
disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve
annotare in apposito registro il carico e lo scarico. (34)
((35))
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso
deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima
registrazione. (14)
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3] ha
disposto (con l'art. 44, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli
articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;12]".
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei commi 1 e 4 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 16, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «delle
preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni
A, B, C e D, prevista»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16, lettera b)) che al comma 4 del
presente articolo "le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «dei medicinali»".
ART. 48
ART. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art48]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art48], art. 48)
Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste
negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione,
indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla
detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di
equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che
gli interessati sono tenuti ad osservare.
((14))
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3] ha
disposto (con l'art. 44, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli
articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;12]".
TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE
ART. 49
ART. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art49]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art49], art. 49)
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed
i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo
riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a
provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa
determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato
conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta,
nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e
delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e
dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la
sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle
dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro
vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e
l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del
comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino
a lire un milione.
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
TITOLO V
ART. 50
ART. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art50]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art50], art. 50)
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché
all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto tramite le
dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la
validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a
quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere
spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con
destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi
franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli
involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità
doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita
autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante
dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in
importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo
41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
((I, II, III e IV))
di cui all'articolo 14.
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL
TRANSITO
Capo
I
DELL'IMPORTAZIONE
ART. 51
ART. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art51]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art51], art. 51)
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare
domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con
decreto del Ministro.
ART. 52
ART. 52
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art52]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art52], art. 52)
Importazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in
conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana
presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche
alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con
scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve
essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il
prodotto.
3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il
permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in
pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere
l'intervento del comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la
possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone
l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso
tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga,
al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
ART. 53
ART. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art53]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art53], art. 53)
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3
dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei
prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla
bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve
annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla
bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione,
nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla
dogana emittente con le attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che
l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito
registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più
vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di
finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve
essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta
stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dell'avvenuta regolare
importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il
Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della
Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di
accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione
di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui
al comma 3.
ART. 54
ART. 54
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art54]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art54], art. 54)
Prelevamento dei campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle
tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all' articolo 14 la dogana destinataria
provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e
con le modalità da questi fissate. (34)
((35))
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse
nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall' articolo 14 la dogana preleva
quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo. (34)
((35))
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della
sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere
costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la
resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per
la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per
la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque
altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi
nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura
a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della
sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il
titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità
della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un
militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in
contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli
intervenuti.
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della
sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza
copia è consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al
Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in
custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle
registrazioni di entrata ed uscita.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei commi 1 e 2 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 17, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «tabelle
I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti:
«tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle
sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali,»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 17, lettera b)) che al comma 2 del
presente articolo "le parole: «I, II, e III previste dall'articolo 14» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, con esclusione dei
medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali,»".
ART. 55
ART. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art55]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art55], art. 55)
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata
entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana
competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale
delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono
restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero
della sanità.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione
affidatogli per la custodia.
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Capo II
DELL'ESPORTAZIONE
ART. 56
ART. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art56]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art56], art. 56)
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare
domanda anche al Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione
rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce,
vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.
ART. 57
ART. 57
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art57]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art57], art. 57)
Esportazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà
tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere
effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di
destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla
dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione,
il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà
immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della
bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il
permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici
postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai
documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita.
Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro della sanità.
TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Capo III
DEL TRANSITO
ART. 58
ART. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art58]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art58], art. 58)
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare
domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese
di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese
di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti
in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità
consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
ART. 59
ART. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art59]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art59], art. 59)
Transito
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e
uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito,
procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della
merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il
permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere
fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga,
per la via più breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana
emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa
dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita,
l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta
emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico
alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a
dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal
territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la
dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza,
informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il
Ministero della sanità.
TITOLO VI
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA
TITOLO VI
ART. 60
ART. 60
(( (Registro di entrata e uscita). ))
((
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di
medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un
registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o
medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle
stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina
dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che
riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e
dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il
registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla
fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione.
Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e
per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per
le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui
all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per
due anni dal giorno dell'ultima registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere
nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul
registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni
A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto
ore dalla dispensazione.
3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le
unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono
dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal
Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato
alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute
stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto
informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle
tabelle previste dall'articolo 14.
6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo
delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile
dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima
registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della
effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali
di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche
ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al
comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.))
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del presente articolo).
ART. 61
ART. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art61]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art61], art. 61)
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
((
1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei
medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna
operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
))
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in
lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la
sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve
essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento
con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere
contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in
corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state
determinate.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 62
ART. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art62]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art62], art. 62)
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o
al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.
((1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese
autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope
nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il
registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di
ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i
dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico
e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante
l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.))
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 63
ART. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art63]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art63], art. 63)
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope
((
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti
o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14
tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da
un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono
iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di
lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.
))
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-15;38].
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal
Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 64
ART. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art64]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art64], art. 64)
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici
veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed
aerei e le comunità temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico
((previsto dagli articoli 46 e 47))
devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la
residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la
data della somministrazione,la denominazione e la quantità della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è
intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo
numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al
controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di
porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
ART. 65
ART. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art65]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art65], art. 65)
Obbligo di trasmissione di dati
((1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e
all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali,
compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità
sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di
medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.))
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del presente articolo).
ART. 66
ART. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art66]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art66], art. 66)
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
((
1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano
effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope
nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono
al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i
dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso
del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione
trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime
ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze
psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del
trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie
e pasta di coca è indicato il titolo in sostanze attive ad azione stupefacente.
))
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o
alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti
entro il termine stabilito.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni
prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste
dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire due milioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 67
ART. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art67]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art67], art. 67)
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o
dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore
dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta
all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
ART. 68
ART. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art68]
Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art68], art. 68 legge 26
giugno 1990, n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art68],
art. 32
art. 32, comma 1)
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle
norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di
lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui
agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
((1-bis. Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della
normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di cui al comma 1, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.500))
TITOLO VII
((PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRECURSORI DI DROGHE))
TITOLO VII
ART. 69
ART. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36~art69]
((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36~art69], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI
DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
ART. 70
ART. 70
(Precursori di droghe).
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di seguito denominate "sostanze classificate o precursori di
droghe": tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
((nelle categorie 1, 2, 3 e 4))
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], compresi
miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze.
((Sono esclusi le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze
classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere
facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, i
medicinali quali definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art1-com1-leta]
e i medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1) del
regolamento (UE) 2019/6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2019;6~art4-num1],
in conformità al richiamo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7
dicembre 2023, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218~art2] ad
eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].))
;
b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attività di
immissione sul mercato di sostanze classificate, nonché una persona fisica o
giuridica che operi, secondo quanto previsto
((dal regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111],))
nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei
confronti di paesi non comunitari o svolga attività di intermediazione ad esse
relative, comprese le persone la cui attività autonoma consiste nel fare
dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo
accessorio rispetto ad un'altra attività;
c) immissione sul mercato: l'attività di fornire, a titolo oneroso o gratuito,
sostanze classificate nella Comunità ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di
produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali
sostanze, ai fini di fornitura nella Comunità.
2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate
nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2005;111], taluna delle attività di
immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile
della commercializzazione, in conformità e nei limiti di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273],
notificando al Ministero della salute le generalità della persona nominata.
L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Può essere adottato il
provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate
nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], nonché
l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un
mese e non superiore a un anno.
3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella
categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], intendano
compiere taluna delle attività indicate nel comma 1, o comunque intendano
detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della
salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n.
273/2004 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273],
n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e n.
1277/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277].
Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto
di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali
sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validità triennale ed è
soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa
individuata secondo le modalità di cui al comma 21. Le licenze sono comunicate
al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi
antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle
Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie
per la vigilanza. Il Ministero della salute può rilasciare licenze speciali ai
laboratori ufficiali delle autorità competenti.
((118))
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], taluna
delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate
nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la
licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e
con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto
titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle
oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai
sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa
da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca
della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei
anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione
dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle
categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], per un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei
mesi.
5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze
classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], eccetto
gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualità,
devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformità e nei limiti
di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273], n.
111/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e
n. 1277/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277]. Sono
esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso
dell'intero anno solare per quantità di sostanze classificate in categoria 2 non
superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n.
273/2004 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273].
All'obbligo di registrazione sono altresì tenuti gli operatori che esercitano
attività di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla
categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], con
esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare,
quantità di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia
((di cui all'allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione
del 24 aprile 2015))
. Sono altresì escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto
riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la
cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonché le strutture o
istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia forense, laboratori di
sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari,
dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorità pubbliche e forze
armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in
categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validità triennale, è
soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalità di cui al
comma 21. Le modalità di registrazione sono rese pubbliche sul sito del
Ministero della salute.
((118))
((
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5,
effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo
2, lettera c) del regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273], e di
importazione o esportazione di cui all'articolo 2, lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2005;111~art2-letc] e d), del regolamento (CE) 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], è punito
con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro,
qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria
2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e con la
reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti
di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111 del 2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]. Se il
fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da
soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da
quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci
anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni
relative a sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e della
reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti
di esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111 del 2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]. In tali
casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella
categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], alla
condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore
rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice
dispone inoltre la sospensione, per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni e non superiore a un anno e sei mesi, dell'attività svolta dall'operatore
con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], nonché
dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]. Qualora
si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, o nella
categoria 4 dell'Allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], alla
condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore
rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice
dispone inoltre, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE)
n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], nonché
dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate
nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].
))
7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione
di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui
regolamenti (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273], 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], 1277/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277] e 297/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0297], il
Ministero della salute può sospendere la licenza o la registrazione per un
periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di
sospensione è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
all'autorità sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, al
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi
antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle
Dogane.
((118))
8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di
cui alla categoria 1, è effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto
compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.
9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] è
subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del
Ministero della salute, in conformità e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e n.
1277/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277].
È altresì subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute
l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]
((verso uno dei Paesi di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE)
2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015,))
. L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 è subordinata al
rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute
in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e n.
1277/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277].
Le autorizzazioni di cui sopra hanno validità semestrale, sono soggette alla
tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata
secondo le modalità di cui al comma 21.
((Tutte le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e le
esportazioni di sostanze classificate elencate nelle categorie 2 e 3 del
medesimo allegato, a destinazione dei paesi di cui all'articolo 10 del
regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, sono
precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle
autorità competenti del paese di destinazione, in conformità e nei limiti di
quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].))
Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di
esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la
quale deve essere effettuata l'operazione.
((118))
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze
classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al
comma 9, è punito ai sensi del comma 4.
Chiunque esporta sostanze classificate nelle
((categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]))
senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del
comma 6.
11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate
nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] possono
essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo
di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al
comma 3. Il trasgressore è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda
da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre
la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di
quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui
al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un
anno.
12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono
rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in
conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273].
L'operatore che viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro.
((Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a
un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]. Può
essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore
a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore
con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], nonché il
provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento
alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].))
13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla
immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], secondo
le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei limiti di quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273]. Essi
devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione
concernenti sostanze classificate, e le relative attività di intermediazione, in
conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]. Gli
operatori devono altresì accertarsi, prima della fornitura di sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi
delle sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2005;111]. Analoga verifica deve essere
svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di
operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformità di
quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].
14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro.
((Può essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a
un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]. Può
essere altresì adottato, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore
a un anno, il provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore
con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I
al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], nonché il
provvedimento di sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento
alle sostanze classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].))
15. Gli operatori che svolgono attività commerciali
((all'interno del territorio nazionale e))
tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonché attività di importazione,
esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di
comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i
servizi antidroga del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro
effettuazione,
((le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], le
esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] nonché le
esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] qualora
soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9))
. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15
febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle
movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno
precedente, secondo le modalità indicate nell'allegato III, in conformità e nei
limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273], n.
111/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111] e
n. 1277/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277].
((118))
16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda
da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre
la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di
quattro anni, e
((la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]))
.
17. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con il
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi
antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione
eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento
che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza
conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le
sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, ai sensi del comma 14.
18. La vigilanza nei confronti degli operatori è esercitata dal Ministero della
salute, in conformità di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e n.
111/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].
La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie,
per la cui esecuzione il predetto Ministero può avvalersi della collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque
momento nei locali ove si svolgono le attività previste dal presente articolo.
Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad
esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze
di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla
registrazione.
19. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od
ostacola lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione
previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, può
disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un
periodo di quattro anni,
((e la sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, dell'attività svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
alle sostanze classificate nelle categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].))
20. L'allegato III può essere modificato con decreto del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformità a nuove
disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
21. Alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di
autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede
mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art4]. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative
modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
--------------
AGGIORNAMENTO (118)
Il D.Lgs. 7 ottobre 2024, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-07;156] ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole: «e del
regolamento (CE) n. 1277/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277]» sono
soppresse";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che al comma 5 "al primo periodo, le
parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277]» sono
soppresse";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che " al comma 7, le parole: «273/2004,
regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], al
regolamento (CE) n. 1227/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1227] e al
297/2009 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0297]»
sono sostituite dalle seguenti: «273/2004 e al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111]»";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "al comma 9: 1) alla fine del primo
periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n. 1277/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277]» sono
soppresse [...] 3) al terzo periodo, le parole: «e dal regolamento (CE) n.
1277/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277]»
sono soppresse";
- (con l'art. 1, comma 1, lettera l)) che al comma 15 "al secondo periodo, le
parole: «in conformità e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n.
273/2004 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273],
n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], n.
1277/2005 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R1277]
e n. 297/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0297]» sono
sostituite dalle seguenti: «in conformità e nei limiti di quanto disposto dai
regolamenti (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e n.
111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111].»".
ART. 71
ART. 71
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36~art71]
((IL D.L. 20 MARZO 2014, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36~art71], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI
DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ
ILLECITE
Capo
I
DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO VIII
ART. 72
ART. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art72]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art72], art. 13, comma 1)
Attività illecite
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-06-05;171] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE))
.
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze
stupefacenti o psicotrope
((...))
, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle
particolari condizioni patologiche del soggetto.
ART. 73
ART. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art73]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art73], art. 14, comma 1)
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti
anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (34) (68)
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute
emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga,
ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o
al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione,
appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella
tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà. (34) (19)
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o
le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 , è punito
con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro
300.000. (34)
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;50].
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze
stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione. (34)
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella
tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero
3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite
da un terzo alla metà. (34)
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei
fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di
lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e
della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
((Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la
pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500
a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità))
.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente
articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba
concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può
applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art54], secondo
le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale
di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a
quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;274~art54], il lavoro di
pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva
irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse.
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;274~art54], su richiesta
del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666],
tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione,
dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita.
Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non
ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per
non più di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di
reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da
persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore
abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di
detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art407-com2-leta]
o di reato contro la persona.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è
aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per
chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti,
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è
possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni
di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32
(in G.U. 1ª s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4bis] (che ha
disposto la modifica della rubrica e dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo e l'introduzione dei commi 1-bis, 2-bis e 5-bis al presente articolo).
Inoltre, al punto 6 del "Considerato in diritto" della sentenza medesima è
riportato quanto segue: "6.- Stabilito, quindi, che una volta dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate riprende
applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;309~art73] nel testo
anteriore alle modifiche con queste apportate [...]"; tale testo è consultabile
nella versione multivigente dell'art. 73 - agg.
1.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 11 aprile 2006, (in G.U. 24/4/2006, n. 95), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "I limiti massimi di cui alla lettera a) del comma 1bis
dell'art. 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], come
modificato da ultimo dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;49], sono quelli indicati
nell'ultima colonna dell'elenco allegato al presente decreto, costituente parte
integrante dello stesso".
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------
AGGIORNAMENTO (68)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 8 marzo 2019, n. 40 (in G.U.
1ª s.s. 13/03/2019, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art73-com1]
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale
della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni".
ART. 74
ART. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art74]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art74], articoli 14, comma 1,
e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti
tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni
relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento
(CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111], chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per
ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i
partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non
può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità
di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416-com2].
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per
chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
((
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il
profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
))
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75
della legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art75], abrogato dall'articolo
38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art38-com1], il richiamo si
intende riferito al presente articolo.
ART. 75
ART. 75
Condotte integranti illeciti amministrativi
1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista,
riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope
è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo
14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una
o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto
di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di
conseguirlo se cittadino extracomunitario.
1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente
personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al
comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:
a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai
limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione
delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze
dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso
esclusivamente personale;
b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella
tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo
prescritto.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il
programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro
programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie
specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze
competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla
contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque
entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze
sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al
prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore,
gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di
guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi
accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il
veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del
certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno
durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al
comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214] e 216
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art216], e
successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità
tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di
guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata
ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si
applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art216] e 214
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214], e
successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il
prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza
convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo
delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni
amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare
l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal
personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà
previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art18], e successive
modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione,
contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da
adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi
ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la
persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La
mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui
al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato
l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al
giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica
all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale
per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito
all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non
contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne
esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro
notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso
soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel
presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti
di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel
caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il
rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero
maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente
per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le
valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al
comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal
momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria.
Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art8].
Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8. (31)
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati
presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le
strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della
salute.
10-bis.
((È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo
per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di
4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura
degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e
tossicologico-forensi di cui al comma 10.))
10-ter.
((Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio))
.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al
programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle
sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e
il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art62-com2].
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o,
in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in
relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al
comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della
violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà,
per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e
limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il
formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno.
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 75-BIS
ART. 75-BIS
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla
condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la
sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non
definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli
previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla
circolazione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-01-18;54]
stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico
o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre
sottoposto
((...))
ad una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio
della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata
dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora
prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente
indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
(( l-bis. La durata massima delle misure di cui al comma 1 è fissata in due anni
per quelle indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) e in quattro anni per
quella indicata nella lettera f) ))
.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una
delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle
condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma,
con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato,
recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo
di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è
comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio
dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1,
dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o
mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni
possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino
aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con
la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà
prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di
revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato
quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma
di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai
fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente
articolo.
articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al
questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei
commi da 2 a 4 è il Tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo
di residenza o, in mancanza, di domicilio.
(42)
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AGGIORNAMENTO (42)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 aprile - 6 maggio 2016,
n. 94 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2016, n. 19) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4quater],
convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;49] (che ha introdotto il presente
articolo).
ART. 76
ART. 76
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-06-05;171] A SEGUITO
DEL REFERENDUM POPOLARE ))
ART. 77
ART. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art77]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art77], art. 16, comma 1)
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo
privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a
rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per
l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
ART. 78
ART. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art78]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art78], art. 16, commi 1 e 2)
Quantificazione delle sostanze
((1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto
superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e
periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel
settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e
tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso
di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;49]))
.
ART. 79
ART. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art79]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art79], art. 17, comma 1)
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
(( 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un
circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si
danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo
fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad
euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle
I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i
medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo
14 ))
((34))
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un
veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di
convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona
di età minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura
dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
motivato dall'autorità giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento
cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità,
quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un
periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni
dell'autorità giudiziaria.
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
ART. 80
ART. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art80]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art80], art. 18, comma 1)
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un
terzo alla metà:
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o
comunque destinate a persona di età minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art112-com1-num2], 3)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art112-com1-num3] e
4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art112-com1-num4];
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del
reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre
in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da
parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole
di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali,
strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope,
le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di
reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano
quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di
cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il
delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità
ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art112-com2].
5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-06-05;171] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE))
.
ART. 81
ART. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art81]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art81], art. 19, comma 1)
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o
lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque
agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589
o 590 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], le pene stabilite
da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente
testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o
agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato
assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità
sanitaria o di polizia.
ART. 82
ART. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art82]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art82], art. 20, comma 1)
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale
uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a
lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età
minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di
comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è
commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli
anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al
colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia.
4. Se il fatto riguarda
(( i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista ))
dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla
metà.
((34))
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 4 del presente articolo).
ART. 83
ART. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art83]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art83], art. 77)
Prescrizioni abusive
1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico
del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle
sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
ART. 84
ART. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art84]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art84], art. 21, comma 1)
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle
previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non
sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità,
tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], sul diritto d'autore.
2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui
all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
all'art. 127.
ART. 85
ART. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art85]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art85], art. 22, comma 1)
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79
e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente
di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a
norma dell'art. 12 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art12], di sentenza
penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che
definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone
comunque la confisca delle sostanze.
ART. 85-BIS
ART. 85-BIS
(Ipotesi particolare di confisca)
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444],
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73,
((...))
si applica l'articolo 240-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art240bis].
ART. 86
ART. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art86]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art86], art. 23, comma 1)
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79
e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
((7))
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei
confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal
presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art382]
in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto
dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello
straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.
-------------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a s.s.
del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del primo comma
del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza
l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale,
contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena
espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti
dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico".
TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE
Capo
II
DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE
ART. 87
ART. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art87]
Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art87], convertito,
con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297~art3-com2])
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria
1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio
centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato
dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità
giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità,
con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art364]
e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente
necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in
tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui
all'articolo 70, confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile
delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, l'autorità giudiziaria si
avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica
la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il
verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente
((...))
.
6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto
del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1985-08-06&numeroGazzetta=184].
ART. 88
ART. 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art88]
Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art88], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297~art3-com3])
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di
pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni
campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente
richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il
Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle
sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della
esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la
priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della
consegna.
ART. 89
ART. 89
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti
che abbiano in corso programmi terapeutici).
((
1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il
giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone
gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso
i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di
una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione
del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per
i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art628-com3], o 629,
secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629-com2] e
comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è
subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura
residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice
stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i
giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i
servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita
con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato;
all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di
diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è
stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,
nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla
struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta
dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria,
quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art628-com3], o 629,
secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629-com2] e
comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina
l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale))
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il
ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del
programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta
esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione
del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
((4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede
per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis], e successive
modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art628-com3], e 629,
secondo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629-com2] purché
non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od
eversiva))
5. Nei confronti delle persone di cui
((ai commi 1 e))
2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.
((5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità
giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o
revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui
all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i
soggetti in trattamento presso la struttura))
ART. 90
ART. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art90]
Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art90], art. 24, comma 1)
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
(( 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per
reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale
di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni
qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo
123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria
pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il
Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa
solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a
pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo
esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis], e
successive modificazioni ))
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa
(( e la relativa domanda è inammisibile ))
se nel periodo compreso tra l' inizio del programma e la pronuncia della
sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con
la reclusione.
(( 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di
sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna,
tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle
obbligazioni civili derivanti dal reato ))
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una
volta
(( . . . ))
.
(( 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile,
la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354], e successive modificazioni
))
ART. 91
ART. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art91]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art91], art. 24, comma 1)
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;49] ))
.
(( 2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena
di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le
tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di
diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai
sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico
e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è
stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito
del programma stesso ))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;49] ))
.
(( 4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata
al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il
quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora
non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga,
può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del
Tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a
dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26
luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47-com4] ))
ART. 92
ART. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art92]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art92], art. 24, comma 1)
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia
privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al
richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se
non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella
richiesta
(( o all'atto della scarcerazione ))
e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la
richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia
degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al
pubblico ministero
(( . . . ))
competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette
ordine di carcerazione.
ART. 93
ART. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art93]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art93], art. 24, comma 1)
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
((
1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non
colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si
estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel
termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene
inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto
la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma
1.
2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di
presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato
dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art656]
o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto
conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si
è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una
diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione ))
ART. 94
ART. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art94]
Legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art94], art. 47-bis,
introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art4ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297], come sostituito dall'art. 12
della legge 10 ottobre 1986, n. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art12])
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero
o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di
essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere
l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con
un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai
sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere
concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se
relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis], e successive
modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità,
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di
sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma
concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del
condannato. Affinchè il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario
nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quater], e
successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al
magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della
misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di
sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354],
e successive modificazioni.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato
di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero
non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero,
anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della
legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47-com5], contribuisce al
recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli
commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra
le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le
modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e
le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero.
L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di
affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della
decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della
durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto
e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di
decorrenza dell'esecuzione.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;146], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;10]))
.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354], come modificata dalla legge
10 giugno 1986, n. 663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-10;663].
6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente
articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del
programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle
prescrizioni, può disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale
anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario
di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47].
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità
giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o
revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui
all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i
soggetti in trattamento presso la struttura.
ART. 94-BIS
ART. 94-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;49]))
ART. 95
ART. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art95]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art95], articoli 24, comma 2,
e 30)
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in
relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti
idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione
di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti
condannati con sentenza anche non definitiva.
ART. 96
ART. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art96]
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art96], art. 84 -
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art84], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art4quater-num297], articoli
24, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1989-09-30;334~art24-com2], e 29,
comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1989-09-30;334~art29-com1], contenente
norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art9-com1]
e 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art9-com2]).
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati
commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto
dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di
ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti
carcerari a scopo di riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non
ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità
giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la
prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed
in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti,
provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o
alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto,
su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo
d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art.
115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri
medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal
carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
((
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura
o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché
tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi
dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.
6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di
patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle
misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla
prova, alle misure di sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione,
alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento
in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento
sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia
minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della
piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario
nazionale.
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato
nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ))
TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE
Capo III
OPERAZIONI DI POLIZIA E DESTINAZIONE DI BENI E VALORI SEQUESTRATI O CONFISCATI
ART. 97
ART. 97
(( (Attività sotto copertura).
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti
previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~art9], e successive
modificazioni))
ART. 98
ART. 98
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136]))
ART. 99
ART. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art99]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art99], art. 25, comma 1)
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare
territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si
sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può
fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda
una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque
territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme
dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche
agli aeromobili.
ART. 100
ART. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art100]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art100], art. 25, comma 1)
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un
difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai
fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria
dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di
appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei
commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad
associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati
affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che
provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297], e del Ministero della sanità
con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti
tossicodipendenti.
ART. 101
ART. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art101]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art101], art. 25, comma 1)
Destinazione dei valori confiscati
a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente testo unico
(( ovvero ))
per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al
potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti
contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o
frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio
centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della
Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei
traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e
comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze
di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art18], al quale è chiamato a
partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".
ART. 102
ART. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art102]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art102], art. 25, comma 1)
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria
competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto,
ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei
delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi
delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al
comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro
quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte
dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli
Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al
traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità
organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'art. 329 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art329],
dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo
strettamente necessario.
ART. 103
ART. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art103]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art103], art. 25, comma 1)
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente
testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono
svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo
previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43], fermo
restando il disposto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), della legge 10
ottobre 1989, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-10-10;349~art2-com1-leto].
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono
procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei
bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che
possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli,
trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai
fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze,
le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare
necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione
telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni
dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore
della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le
successive quarantotto ore.
((81))
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al
controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono
tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito
dell'atto compiuto.
--------------
AGGIORNAMENTO (81)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 ottobre - 26 novembre 2020, n. 252 (in
G.U. 1ª s.s. 2/12/2020, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art103-com3]
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni
personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate".
TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO
TITOLO IX
ART. 104
ART. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art104]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art104], art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello nazionale,
delle attività di educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di
educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo,
dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimentodi specifiche
tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati
per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la
promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte
formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con
decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della
prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e
rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione,
repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di
associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro
individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri
di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da
svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro
interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province
autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla
salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
ART. 105
ART. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art105]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art105], art. 26, comma 1)
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di
educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali
di scuola media.
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato
tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali,
costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi
dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti
comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni
giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della
scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in
vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico
e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui
danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di
ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dall'art. 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e
con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno
finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art14-com10], possono essere
disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e
dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale
personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati
agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da
ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientificodi cui
all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in
complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il
Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione
e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali,
distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei
comitati stessi.
ART. 106
ART. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art106]
(Legge 26 giugno 1990, n.162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art106], art. 26, comma 1)
Centri di informazione e consulenza nelle scuole
Iniziative di studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza
concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli
enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono
erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento
sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6,
secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n.416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art6-com2-letd],
e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici,
il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario
aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.
TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE
ART. 107
ART. 107
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 108
ART. 108
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 109
ART. 109
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 110
ART. 110
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 111
ART. 111
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
ART. 112
ART. 112
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66]))
TITOLO X
ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE
TOSSICODIPENDENZE
TITOLO X
ART. 113
ART. 113
(( (Competenze delle regioni e delle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel
rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei
seguenti principi:
a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità
dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture
private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che
esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono
essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e
funzionali di cui all'articolo 116;
c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle
strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quater], e
successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle
prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra
l'altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del
tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di
tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali
tipologie di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo
alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di
trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di
informazione e prevenzione ))
ART. 114
ART. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art114]
(Legge 26 giugno 1990, n.162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art114], art. 28, comma 1)
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni
e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui
all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi
centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro,
riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e
recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi
programmati:
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche,
delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il
disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
((2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato
dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti
aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116.))
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 2 del presente articolo).
ART. 115
ART. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art115]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art115], art. 28, comma 1)
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali,
singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della
collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che
svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con
finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della
personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro. (34)
((35))
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114
possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi
allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento
sociale degli assistiti.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 26) che al comma 1 del presente articolo "la parola: «ausiliari» è
soppressa".
ART. 116
ART. 116
Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti
per l'autorizzazione delle strutture private.
((14))
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale
livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm], la
libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi
dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8ter], e
successive modificazioni.
((14))
2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza
dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm]:
a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione
riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art12];
b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività
prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali
del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla
tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio
della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta
sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità,
supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle
ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e
riabilitazione dei tossicodipendenti.
((14))
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento
alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e
certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo
alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei
rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare
le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane
in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione
necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli
accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui
all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è
stata rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono
autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private
autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale
oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli
uffici giudiziari.
9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le regioni
e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni
liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le
regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di
cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri
predeterminati dalle rispettive assemblee.
((24))
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza del 19 - 23 novembre 2007,
n. 387 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2007, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4quindecies]
(Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309]), nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, nella
parte in cui definisce la rubrica dell'art. 116 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art116]
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), utilizzando la formula "Livelli essenziali relativi alla
libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle
strutture private", anziché "Libertà di scelta dell'utente e requisiti per
l'autorizzazione delle strutture private".
Ha inoltre dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 272 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;272~art4quindecies], nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui
modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;309~art116-com1],
limitatamente alle parole "quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm]";
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n.
272 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;272~art4quindecies], nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in cui
modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;309~art116-com2],
limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm]";
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n.
272 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005;272~art4quindecies], nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006, nella parte in
cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990;309~art116-com9],
stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi
presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee".
ART. 117
ART. 117
(( (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). ))
((
1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti
strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti
autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di
attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8quater], e
successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione
dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.
502, e successive modificazioni ))
ART. 118
ART. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art118]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art118], art. 27)
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie
locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto
l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico,
dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore
professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di
prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro
ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della
sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche
della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in
collegamento con i consultori familiari, con perticolare riguardo alla
trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni
unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze
in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie
locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle
assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il
presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad
acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno
1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo
sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22
dicembre 1984, n. 887 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art17].
ART. 119
ART. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art119]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art119], art. 29, comma 1)
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in
base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art37], assicura, tramite
convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti
italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza
sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in
Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali
per successivi interventi.
TITOLO XI
INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
TITOLO XI
ART. 120
ART. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art120]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art120], art. 29, comma 1)
Terapia volontaria e anonimato
((
1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può
chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di
diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
))
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di
volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la
tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei
rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unità sanitarie
locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonché
con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
(34)
((35))
((
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi
dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116.
))
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-06-05;171] A SEGUITO
DEL REFERENDUM POPOLARE.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro
identificazione.
((
7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 non possono essere obbligati a
deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né
davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si
applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200]
e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art103]
in quanto applicabili.
))
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico
regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi
sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a
tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di
carteggio.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei commi 1, 3, 4 e 7 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 27, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo "le parole:
«dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende unità» e dopo le
parole: «unità sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116»".
ART. 121
ART. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art121]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art121], art. 29, comma 1)
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-06-05;171] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE ))
.
2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma
2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un
programma terapeutico e socio-riabilitativo.
ART. 122
ART. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art122]
Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art122], art. 29, comma 1)
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
((
1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai
sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito
l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a
presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma
terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le
condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione
con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di
solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione
professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale.
Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare
metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici
adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del
trattamento e la risposta del paziente al programma.
))
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona,
tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle
condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore. (34)
((35))
3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con
l'assistenza del medico di fiducia. (34)
((35))
((
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di
diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può
cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari
di essere in condizioni di accoglierlo.
))
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75,
comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della
segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e
socio-riabilitativo.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo).
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-20;36], convertito con
modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-16;79], ha disposto (con l'art. 1,
comma 28, lettera b)) che al comma 2 del presente articolo "le parole: «deve
essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è
inserita la seguente: «e»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 28, lettera c)) che al comma 3 del
presente articolo "le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o
provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116»".
ART. 122-BIS
ART. 122-BIS
(( (Verifiche e controlli).
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato in
materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni
ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una
relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e
dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi
terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'
efficacia dei programmi medesimi ))
ART. 123
ART. 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art123]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art123], art. 29, comma 1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena
nonché di affidamento in prova in casi particolari
1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene
trasmessa dall'azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorità
giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla
procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti
o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai
risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale
ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei
medicinali di cui
((alla tabella I e alla tabella dei medicinali))
previste dall'articolo 14.
1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova
circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.
ART. 124
ART. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art124]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art124], art. 29, comma 1)
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo
in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico
impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di
cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo
periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini
normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli
impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di
un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in
aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso
all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;230~art1-com2-letb]. Nell'ambito
del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una
durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di
particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonché quelle che, per il personale delle Forze
((. . . ))
di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e
per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13
dicembre 1986, n. 874 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-13;874~art2],
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
ART. 125
ART. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art125]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art125], art. 29, comma 1)
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture
pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del
lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli
accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del
rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore
dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la
incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore
di lavoro è punito
((con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire cinquanta milioni.))
ART. 126
ART. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art126]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art126], art. 31)
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'ar. 94 e all'art. 4-sexies del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art4sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297], il responsabile della
comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il
tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza
dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari
dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
FINANZIAMENTO DI PROGETTI,
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI
TITOLO XII
ART. 127
ART. 127
(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).
1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art59-com46], in sede di
ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della
quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le
risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del
presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo
in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al
comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del
numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], le cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art1-com1-letb], e loro
consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle
disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse
assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art3-com6], nonché le
organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente
articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione
delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e
prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con
particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare
una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati
ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è
destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e
coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono
finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio
nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al
comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65,
commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art65-com5] e 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art65-com6], e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono
stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti
di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché
finalizzati al recupero psicofisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo
dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento,
come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e
di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e
dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche
sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti
scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore
della tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e
sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
((
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la
somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle
I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.
))
9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà
sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari,
l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno
finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno
contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art5].
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni
indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnicoscientifico al Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto
o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove
esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei
seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico,
sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della
comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un
funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in
lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato
è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto la modifica dei comma 8 del presente articolo).
ART. 128
ART. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art128]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art128], art. 32, comma 1)
Contributi
1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi
di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del
Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 115 un
contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi
straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q),
della legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art3-com1-letq], comporta un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica
residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa
autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di
tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio
permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale
non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218].
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art10].
ART. 129
ART. 129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art129]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art129], art. 32, comma 1)
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati
e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata
almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti
al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura e
recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per
i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture
attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti
sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art1-com1], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art1-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art1-com5] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art1-com6], e dell'art. 2
della legge 11 luglio 1986, n. 390
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art2].
ART. 130
ART. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art130]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art130], art. 32, comma 1)
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti
strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di
cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche
lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata,
stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di
risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad
apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei
contributi di cui all'art.
128.
ART. 131
ART. 131
(( (Relazione al Parlamento). ))
((
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo
acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una
relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno
seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati
al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e
recupero dei tossicodipendenti.
))
ART. 132
ART. 132
(((Consulta degli esperti e degli operatori sociali). ))
((
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle
tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale
tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi
pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso
Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di
esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui all'articolo 127.
))
ART. 133
ART. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art133]
Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-22;144~art133], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;297~art1ter]
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle
proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità
stabilite dai rispettivi ordinamenti.
ART. 134
ART. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art134]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art134], art. 35)
Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per
cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che
abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi
nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle
cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in
collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il
concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti
sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro
sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art.
134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché
sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del
lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale
e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione
dei fondi necessari.
ART. 135
ART. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art135]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art135], art. 36)
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e
per gli affari sociali, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione
ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al
successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche
avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i
detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e
riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire
20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo II
ABROGAZIONI
ART. 136
ART. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art136]
(Legge 26 giugno 1990, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art136], articoli 32, comma 1,
e 38, comma 1) Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-10-22;1041], ad eccezione dell'art. 1,
per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art447] e 729 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art729]
e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art2], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art9], 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art75], 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art80], 80-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art80bis], 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art82] e 83 della legge 22
dicembre 1975, n. 685 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art83].
3. Sono abrogati gli articoli 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art227] e 228
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art228], recante
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
Visto, il Ministro proponente
JERVOLINO RUSSO
ALLEGATO I
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;50]))
ALLEGATO II
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;50]))
ALLEGATO III
((DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA
1.1 I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti
amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono
contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza
quanto segue:
- il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1 e 2 dell'allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2005;111], o se si tratta di una miscela o
di un prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome
della o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto
naturale, seguite in caso di esportazioni o di importazioni dall'espressione
"DRUG PRECURSORS";
- la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una
miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della
miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o la percentuale
in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2005;111], contenute nella miscela;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se
possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, come
definiti nell'articolo 70, comma 1.
L'obbligo di documentazione si applica anche alle sostanze classificate in
categoria 3 al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32005R0111],
unicamente in caso di esportazione, importazione o attività di intermediazione
connesse a tali operazioni.
1.2 La documentazione deve inoltre comprendere, in caso di fornitura ad un
acquirente stabilito nella Comunità, la dichiarazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273].
2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse le
operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 qualora i quantitativi
non superino quelli indicati nell'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273].
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle
categorie 1 e 2 prima della loro immissione sul mercato, importazione o
esportazione . Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale
figura nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273] e
dell'allegato al regolamento n. 111/2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2005;111] o, in caso di miscela o di
prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il nome della
o delle sostanze classificate contenute nella miscela o nel prodotto naturale.
Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.
L'obbligo di etichettatura si applica anche alle sostanze classificate in
categoria 3 unicamente in caso di esportazione, importazione o attività di
intermediazione connesse a tali operazioni.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la
loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi al punto 1
5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo
non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si
sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente
a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità
competenti.
6. Tutti gli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze
classificate in categoria 1 o registrati come operatori di sostanze classificate
in categoria 2 devono informare annualmente entro il 15 febbraio, in forma
sintetica e su supporto cartaceo in doppia copia o in alternativa su supporto
informatico, il Ministero della salute dei quantitativi di sostanze classificate
in categoria 1 e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualità
di intermediari, nel corso dell'anno precedente, nonché la giacenza all'1
gennaio e al 31 dicembre.
L'obbligo di rendicontazione annuale si applica anche agli operatori che
immettono sul mercato, importano o esportano, sostanze classificate in categoria
2 in quantità inferiori ai valori soglia annuali, di cui all'allegato II al
regolamento (CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273], e che
sono esentati dall'obbligo di registrazione.
Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in
categoria 1 sono escluse le farmacie.
Dall'obbligo di rendicontazione annuale per le sostanze classificate in
categoria 2 sono esclusi:
- le farmacie;
- gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi all'esercizio
della propria attività, senza commercializzare o cedere, nel corso dell'intero
anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) quantità di sostanze classificate
in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui allegato II al regolamento
(CE) n. 273/2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0273];
- le strutture o istituzioni, quali università, laboratori di tossicologia
forense, laboratori di sanità pubblica, laboratori di ricerca scientifica,
ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di
autorità pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di
sostanze classificate in categoria 2.
Le informazioni per le operazioni di immissione sul mercato, importazione o
esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e 2 con operatori
nazionali, comunitari o non comunitari devono comprendere:
- nome e quantità della sostanza classificata;
- nome e coordinate (indirizzo, tel, fax, e-mail) dell'operatore acquirente o
fornitore, con indicazione dello stato estero di provenienza o di destinazione
in caso di operatore non italiano;
- data di effettuazione dell'operazione;
- giacenza all'1 gennaio e al 31 dicembre (per le sostanze classificate in
categoria 1 e per la sola produzione di sostanze classificate in categoria 2
).))
Allegato III-bis
Medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate
Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanil Idrocodone Idromorfone Medicinali a
base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti
standard Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone Sufentanil per somministrazione
ad uso sublinguale Tapentadolo
((Tramadolo))
TABELLA I
SOSTANZE
DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE
1-(1,3-difenilpropan-2 -il)pirrolidina 1-(1,3-difenilpropan-2-il) pirrolidina
1-[2-fenil-1- (fenilmetil) etil]- pirrolidina 1B-LSD 4-butil-N,N-dietil-7-metil
-4,6,6,6a,7,8,8,9-esaidro- indolo[4,3-fg]chinolina-9- carbossamide 1cP-AL-LAD
4-(ciclopro- panecarbonil) -N,N-dietil-7-(prop-2- en-1-il)-4,6,6a,7,8
,9-esaidroindolo[4, 3-fg]chinolina-9- carbossamide 1-(ciclopropa- necarbonil-
-6-allil-6 -nor-acido lisergico dietila-mmide) 1cP-LSD 4-(ciclopropanecarbonil)-
N,N-dietil-7-metil-4,6,6a, 7,8,9-esaidroindolo[4,3- fg]chinolina-9-carbossami-
de 1,4-DMAA 5-metilesan-2-amina 1P-ETH-LAD N,N,7-trietil-4-propionil
-4,6,6a,7,8,9-esaidroindol [4,3-fg]chinolin-9- carbossamide 1P-LSD
N,N-dietil-7-metil-4- propanoil-6,6a,8,9- tetraidroindolo[4,3-fg]
chinolina-9-carbossamide 1T-LSD N,N-dietil-7-metil-4- (tiofene-2-carbonil)
-4,6,6a,7,8,9- esaidroindolo [4,3-fg] chinolina-9- carbossammide 1-(2- tienoil)
-LSD 1-(tiofene -2- carbo nil) -LSD 1V-LSD N,N-dietil-7-metil-4-
pentanoil-4,6,6a,7,8,9- esaidroindolo[4,3-fg] chinolina-9-carbossammide 1V-LAD
Valeria valeroil-LSD dietilammide dell'acido 1- valeril- lisergico 1-valeril-LSD
1-pentanoil- LSD 2,6-dibromomescalina 2-(2,6-dibromo-3,4,5 -trimetossifenil)
etanamina 2,6-dibromo -3,4,5- trimetos sibenzen- etanamina 2,6-BM DBR-M
2-(4-metilpiperazin -1-il) -1-fenilpropan-1-one 2-(4-metilpiperazin
-1-il)-1-fenilpropan -1-one 2-Acriloilfentanil N-(1-fenetilpiperidin-4-
il)-N-fenilacrilamide Acrilfentanil 2-APB 1-(1-benzofuran-2-il) propan-2-amina
2-(2-ami- nopropil) benzofura- no 2-bromomescalina 2-(2-bromo-3,4,5-
trimetossifenil) etanamina 2-BM 2-Br-M 2-bromo -3,4,5- trimetos sibenzen-
etanammina 2C-B 4-bromo-2,5-dimetossi- feniletilamina 2C-B aminorex
5-(4-bromo-2,5-dimetossi- fenile)-4,5-diidroossazol- 2-ammina 2C-B-Fly
2-(8-bromo-2,3,6,7 -tetraidrofuro[2,3-f][1] benzofuran-4-il) etanamina 2C-D
2,5-dimetossi-4- metilfenetilammina 2C-M 2C-E (2,5-Dimetossi-4-
etilfenetilammina) (2,5-Dimetho- xy-4-ethylphe- nethylami- ne) 2C-H
(2,5-dimetossi- fenetilammina) (2,5-dimetho- xyphenethy- lamine) 2C-I
2,5-dimetossi-4-iodo- fenetilamina 2C-iP 2-(2,5-dimetossi-4-
(propan-2-ile)fenil) etanammina 2-[2,5- dimetossi- 4-(propan- 2-ile) fenil]etan
-1-ammina 2-(4- isopropil -2,5- dimetossi -fenil) etanammina 2-(4- isopropil-
2,5- dimetossi- fenil) etanammina 2-(4- isopropil -2,5- dimetossi- fenil)etan
-1-ammina 2,5- dimetossi- 4-(1-meti- letil)ben- zene- etanammina 4-isopro-
pil-2,5- dimetos- sif-eneti- lammina 2C-IP Jelena 2-CMC 1-(2-clorofenil)-2-
(metilammino)propan-1 -one 1-(2-cloro fenil)-2- (metilam- mino)-1- propanone
2-clorome- tcatinone 2Cl-metil- catinone 2Cl-MC 2C-T 2-[2,5-dimetossi-4-
(metilsulfanil) fenil]etan-1-ammina 2-(2,5 -dimetossi -4- (metiltio) fenil)
etan-1 -ammina 2,5- dimetossi -4- (metiltio) benzene- etanammina 2,5- dimetossi-
4-metil- tiofene- tilammina 4- metiltio- 2,5-dime- tossifene- tilammina 4-
metiltio -2,5-DMPEA 2C-T-1 2C-T-2 2,5-dimetossi-4-etiltio- fenetilamina 2C-T-7
2,5-dimetossi- 4-(n)-propiltio- fenetilamina 2C-T-21 2-[4-(2-fluoroe-
tilsulfanil)-2,5-dime- tossi-fenil]etanammina 4-(2-fluo- roetil- tio)-2,5-
dimetossi- PEA 2-FEA N-etil-1-(2-fluorofenil) propan-2-amina 2-fluoroetam-
fetamina 2-fenil-2-(pirrolidin- 1-ile)acetato di metile 2-fenil-2-(pirrolidin-1-
ile)acetato di metile 2F-fenmetrazina 2- (2-fluorofenil)-3- metilmorfolina 2-FPM
2-fluorofentanil (N-(2-fluorofenil)-N-[1- (2-feniletil)-4-piperidi-
nil]-propanamide) (orto-fluoro- fentanil) 2'-fluoro-2-fluoro- 3-metilfentanil
N-(1-(2-fluorofenetil) -3-metilpiperidin-4- il)-N-(2-fluorofenil) propionammide
N-(2-fluoro fenil) -N- [1-[2- (2-fluoro fenil) etil]-3 -metil-4- piperidil]
propanammide 2'-fluoro, orto-fluoro -3-metil fentanil 2'F-2F -3-MF
2-fluoro-descloro- N-etilketamina 2-(etilammino)-2- (2-fluorofenil) cicloesanone
2-fluoro -descloro- N-etilketamina 2-fluoro -descloro-N etilnorketa mina
2F-O-PCE 2-fluoro- 2-osso-PCE 2-fluoro- 2-osso PCE 2-FMA 1-(2-fluorofenil)-N-
metilpropan-2-amina 2F-QMPSB chinolin-8-il-3-( (4,4-di- fluoropiperidin-1-il)
solfonil)-4-metilbenzoato SGT-13 2F-viminolo 2-[di(butan-2-il)amino]-1
-[1-(2-fluorobenzil)-1H- pirrol-2-il]etan-1-olo 2-MABB (1-(1-benzofuran-2-il)-N-
metilbutan-2-amina) (1-(1-benzofu- rano-2-il)-N- metilbutan-2- ammina)
2-MeO-DIFENIDINA 1-(1-(2-metossifenil) -2-feniletil)piperidina MXP 2'-Me-PVP
1-(2-metilfenil)-2- (pirrolidin-1-il) pentan-1-one 2-Me-α-PVP 2-Metilamfetamina
1-(2-metilfenil)propan-2- amina 2-MA 2-metil-AP-237 1-[2-metil-4-(3-fenilprop
-2-en-1-il) piperazina-1- il] butan-1-one 2-metil-α-PHiP
4-metil-1-(2-metilfenil) -2-(pirrolidin-1-il) pentan-1-one 2-metil-alfa- PHiP
2-metil-α -PiHP 2-metil -alpha- PiHP 2-metiletilbufedrone 2-(etilammino)-1-
(2-metilfenil)butan -1-one 2-MEB 25B-NBF (2-(4-bromo-2,5-dimetossi-
fenil)-N-(2-fluorobenzil) etanamina) 25B-NBOH (2-([2-(4-bromo-2,5-dime-
tossifenil)etilamino]me- til)fenolo) (2-([2-(4-bro- mo-2,5-dimeto-
xifenyl)etyla- mino]metyl)fe- nol) 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) 25CNBOMe (2C-C- NBOMe)
25E-NBOMe (2-(2,5-dimetossi-4- -etilfenil)-N-(2-metossi- benzil)etanammina)
25H-NBOMe (2-(2,5-Dimetossifenil) -N-[(2metossifenil)me- til]etanammina) 3,4-CFP
1-(3-cloro-4-fluorofenil) piperazina 3,4-DMA NBOMe 1-(3,4-Dimetossifenil)-N-
[(2-metossifenil)metil] propan-2-amina N-(orto-metos- sibenzil)-3,4-
dimetossimfe- tamina 3,4-EtPV 1-(biciclo[4.2.0]octa -1,3,5-trien-3-il)-2
-(pirrolidin-1-il) pentan-1-one 3,4- dimetilene -α-pirro- lidinopen- tiofenone
3,4-dimeti -lene-alfa -pirroli- dinopen- tiofenone cB-α-PVP cB-alfa- PVP
3,4-dime- tilene-α- PVP 3,4-dime- tilene- alfa-PVP 3,4-dime- tilene-α-
pirrolidi- novalero- fenone 3,4-dime- tilene- alfa-pir- rolidino- valerofe-
-none 3,4-ciclo- butanopi- rovalerone 3,4-metilenediossi -fenmetrazina
2-(1,3-benzodiossol- 5-il)-3-metilmo- rfolina) 2-(2H-1,3- benzodios- sol-5-il)-
3-metilmo- rfolina 2-(benzo [d][1,3] diossol -5-il)-3- metilmor- folina
metilene- diossifen- metrazina 3,4-MDPM 3,4-MD-PM 3-MDPM 3,4-Pr-PipVP
1-(2,3-diidro-1H-inden-5- il)-2-(piperidin-1-il) pentan-1-one 3,4-Pr-PiVP
beta-cheto- indanilpiperi- dilpentano bk-IPP 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA
N-(1-carbamoil-2,2- dimetil-propil)-5- (4-fluorofenil)-2-pent-4- enil-pirazol-3-
carbossammide N2-[3-(4- fluorofenil)-1 -(pent-4-en-1- yi)-1H-pirazol
-5-carbonil]- 3-metilvalina- mide 3,5-ADB-4en- PFUPPICA 3-Cl-PCP
1-[1-(3-clorofenil) cicloesil] piperidina 3-cloro PCP 3-clorocatinone
2-ammino-1-(3-clorofenil) propan-1-one 3-CC 3-clorofenmetrazina 2-(3-clorofenil)
-3- metilmorfolina 3-CPM 3-Cl-PM PAL-594 3-CMC 1-(3-clorofenil)-2-
(metilamino)propan-1-one clofedrone, 3-cloromet- catinone 3-FEA N-etil-1-
(3-fluorofenil) propan-2-amina 3-fluoroetam- fetamina 3-Fenilpropanoilfen- tanil
N-phenyl-N-[1-(2-phenylet- hyl)-4-piperidinyl]-ben- zenepropanamide
N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]-3-fenil- propanamide 3-FPM
2-(3-fluorofenil)-3- metilmorfolina 3 fluoro- fenmetrazina 3F-fenmetrazi- na
3-HO-PCE 3-(1-(etilamino)cicloesil) fenolo 3-idrossieti- ciclidina 3-HO-PCP
3-[1-(piperidin-1-il) cicloesil] fenolo 3-idrossi- fenciclidina 3-Me-PCE
N-etil-1- (3-metilfenil) cicloesan-1-ammina N-etil-1- (3-metil- fenil) cicloesa-
nammina N-etil-1- (m-tolil) cicloe- sanammina N-etil-1- (m-tolil) cicloesan
-1-ammina 3-metil- PCE 3-metil eticicli- dina 3-Me-PCP 1-[1-(3-metilfenil)
cicloesil] piperidina 3-metil PCP 3-Me-PCPy 1-[1-(3-metilfenil)
cicloesil]pirrolidina 1-[1-(m-tolil) cicloesil] pirrolidina 3-metilrolici-
clidina 3-metil Roliciclidina 3-metil-pcpy 3-metil PCPy 3MEPPY
((3'-Me-PHP))
((1-(3-metilfenil)-2))
(((pirrolidin-1-il)esan))
((-1-one))
((1-(m-to))
((lil)-2-pir))
((rolidin-1-))
((il-esan-1))
((-one))
((1-(3-metil))
((fenil)-2-1))
((-pirrolidi))
((nilesan-1))
((-one))
((3-Me-PHP))
((3-metil-))
((alfa-PHP))
((3-metil-α-))
((PHP))
((3-metil-))
((α-pirroli))
((dinoesio-))
((fenone))
((3-metil-))
((alfa-pirro))
((lidinoesio))
((fenone))
((3-Metil-))
((alfa-PHP))
((3-Metil-α-))
((PHP))
((3-Me-alfa-))
((PHP))
((3-Me-α-PHP))
((3-metil-))
((PHP))
((3-MPHP))
((3Me-αP-))
((esanofe))
((none))
((3Me-αP-HP))
((3-metil-α-))
((PHP))
3'-Me-PVP 1-(3-metilfenil) -2-(pirrolidin-1-il) pentan-1-one 1-(m-to lil)-2-
pirrolidin -1- ilpentan -1-one 3'-Mealfa -PVP meta-piro valerone meta-metil
-α-PVP 3-metil -α-PVP 3-Me- α-PVP 3Me- α-PVP 3Me- alfa-PVP O-2480 3Me- αP-VP
3-MeO-NBOMe 2-(3-metossifenil)-N- [(2-metossifenil) metil]etan-1-ammina 3-MeO-
PEA-NBOMe 3-MeO-PCE N-ethyl-1-(3-metossifenil) cicloesanamina 3-MeO-PCP
1-[1-(3-metossifenil) cicloesil]piperidina 3-metil-α-PHiP 4-metil-1-
(3-metilfenil)-2- (pirrolidin-1-il) pentan-1-one 4-metil-1 -(m-tolil) -2-pir-
rolidin-1 -il-pen- tan-1-one 3'-metil -alfa- PiHP 3-metil -alfa -PHiP 3-Me-alfa
-PiHP 3-metil- α -pir- rolidi- noisoesio- fenone 3-metil- α -pir- rolidinoi-
soesa- fenone 3-metil- α -pir- rolidi- noisoesa- nofenone
3-metilcrotonilfentanil N-fenil-N-[1-(2-feniletil) -4-piperidil]-
3-metilbut-2-enamide 3-METILFENTANIL N-(3-metil-1-fenetil-4-
piperidil)propioanilide 3-metilmetamfetamina N-metil-1- (3-metilfenil)propan
2-ammina 3-MMA 3-metil-N-propil- catinone 2-(propilammino)-1- (3-metilfenil)
-1-propanone 3-MPC 3-METILTIOFENTANIL N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)
etil]4-piperidil]propiona- nilide 3-metossifenmetrazina 2-(3-metossifenil)-3-
metilmorfolina 2-(3-metossi- fenil)-3-metil -morfolina 2-(3-metos- sifenil)-3-
metil- morfolina 3-metossifen- metrazine PAL 823 3-MeO-PM 3-MMC
2-(metilamino)-1-(3-metil- fenil)propan-1-one 3-metilmetca- tinone
3-Monoacetilmorfina 3-acetil-3-idrossi- 7,8-deidro-4,5-epossi-n- metilmorfinano
3-MAM 3,4-metilendiossi-U -47700 N-(2-(dimetilamino) cicloesil)-N-metilbenzo[d]
[1,3]diossol-5- carbossamide 3F-NEB 2-(etilammino)-1- (3-fluorofenil)bu-
tan-1-one 3F-N-etil- bufedrone 3F-N-etilesedrone 2-(etilammino)-1-
(3-fluorofenil)esan-1-one 3F-NEH 3F-PCP 1-[1-(3-fluorofenil)
cicloesil]piperidina 3-fluoro-PCP 4-AcO-DMT 3[2-(dimetilamino)etil]
-1H-indol-4-il acetato O-Acetilpsi- locina 4-AcO-EPT [3-[2-[etil(propil)
ammino]etil]-1H -indol-4-il] acetato 4-acetossi- etilpropil triptamina
4-acetossi EPT 4-acetossi-N -etil-N- propiltripta mina 4-AcO-MALT
[3-[2-[allil(metil)ammino] etil]-1H-indol-4-il] ace- tato 4-AcO-MET
3-«2-[etil(metil)amino] etil»-1H-indol-4-il acetato 4-AcO-MPT
3-(2-[metil(propil)ammino] etil)-1H-indol-4-il ace- tato 4-APB
1-(1-benzofuran-4-il) propan-2-amina 4-(2-ami- nopropil) ben- zofurano 4Br-MAR
5-(4-bromofenil)-4 -metil -4,5-diidro-1,3-os- sazol-2-ammina 4-bromo- metilami-
norex 4C-D 1-(2,5-dimetossi-4-metil- fenil)butan-2-ammina 4-Cl-3-MMC
1-(4-cloro-3-metilfenil) -2-(metilammino)propan-1 -one 4-cloro-3- metilmetcatin-
one 3-metil-4- clorometcatin- one 3-metil-4- CMC 4-Cl-alfa-PVP
4-cloro-alfa-pirrolidi- novalerofenone 4-cloro-alfa -pirrolidino- valerofenone
4-cloro -alpha-PVP 4Cl-iBF (N-(4-clorofenil)-2-metil- N-[1-(2-feniletil)-4-pi-
peridil]propanamide (4-chloroiso- butyrfenta- nyl) 4Cl-MAR 5-(4-clorofenil)-4-
metil-4,5-diidro-1, 3-ossazol-2-ammina 4-cloro- metilami- norex 4-CMC
1-(4-clorofenil)-2- (metilamino)propan-1-one 4-clorometca- tinone clefedrone
4en-PDMB-4en-PINACA Pent-4-en-1-il 3,3-dimetil-2-(1- (pent-4-en-1-il)-1H
-indazol-3-carbossammide) -butanoato Pent-4-enil 3,3-dimetil-2- [(1-pent-4-
enilindazol -3-carbonil) ammino] butanoato 4,4-dimetil-1-fenil-1-
pirrolidin-1-il-pentan- 3-one 4,4-dimetil-1-fenil-1- pirrolidin-1-il-pentan-
3-one 4,4-DIMETILAMINOREX para-metil-4-metilaminorex 4,4'-DMAR 4-EA NBOMe
1-(4-Etilfenil)-N-[(2-me- tossifenil)metil]propan-2- amina N-(orto-Metos-
sibenzil)-4- etilamfetamina 4-EAPB 1-(1-benzofuran-4-il)- N-etilpropan-2-amina
4-FEA N-etil-1-(4-fluorofenil) propan-2-amina 4-fluoroetam- fetamina
4F-3-metil-α-PHP 1-(4-fluoro-3-metil- fenil)-2-pirrolidin-1- il-esan-1-one 4F-3-
metil- alfa-PHP 4 Fluoroamfetamina ( (RS)-1-(4-fluorofenil) propan-2-amina) 4-FA
4-fluoro- ciclopropilbenzilfentanil N-(1-benzilpiperidin-4-il)
-N-(4-fluorofenil) ciclopropanocarbossamide 4-Fluoroisobutirfenta- nil (4F-iBF)
N-(4-fluorophenyl)-N-(1- phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide N-(4-fluoro
phenyl)-2- methyl-N-[1- (2-phenyle- thyl)piperi- din-4-yl] pro- pamide
N-(4-fluorofe- nil)-2-metil- N-[1-(2-feni- letil)piperi- din-4-il]pro- panamide
4-fluorophenibut (4-fluorofenibut) Acido 4-ammino-3- (4-fluorofenil)butanoico
4-FMA (1-(4-fluorofenil)-N- metilpropan-2-ammina) (4-Fluorome- thamphetami- ne)
4F-ABINACA N-(adamantan-1-il)-1- (4-fluorobutil)-1H-indazol -3-carbossamide
4F-AKB48 4F-deprenyl N-[1-(4-fluorofenil) propan-2-il]-N- metilprop-2-in-1
-ammina 4F- selegilina 4F-MBZP 1-[(4-fluorofenil)metil] -4-metilpiperazina
4-Fluoro-MBZP 4-fluorometil benzilpipera zina 4F-MDMB-BICA Metil 2-(«[1-
(4-fluorobutil)-1H- indol-3-il] carbonil»ammino)-3,3- dimetilbutanoato Metil
N-[1- (4-fluoro- butil)-1H- indol-3- carbonil]-3 -metilvalinato Metil 2-[[1-(4-
fluorobutil) indol-3-carbo- nil]ammino]- 3,3-dimetil- butanoato 4F-MDMB-BICA
MDMB-4F-BICA 4F-MDMB-BUTICA MDMB-4F-BUTICA 4-fluoro MDMB- BICA 4FBC/4FBCA
4-fluoro MDMB- BUTICA 4F-MPH metil(4-fluorofenil) (piperidin-2-il)acetato
4-fluorometil- fenidato 4-MEC (2-etilamino-1-p- tolilpropan-1-one)
(2-Etilammino- 1-(4-metilfen- il)-1-propano- ne) 4-metiletcati- none 4-MeO-MiPT
N-[2-(4-metossi-1H-indol- 3-il)etil]-N-metilpropan- 2-ammina 4F-furanilfentanil
N-(4-fluorofenil)-N- (1-fenetilpiperidin-4-il) furan-2-carbossamide 4F-FuF
4F-MDMB-BINACA metil2-(1-(4-fluorobutil)- 1H-indazol-3-carbossamide)
-3,3-dimetilbutanoato 4F-NEB (2-(etilamino)-1-(4-fluo- rofenil)butan-1-one)
(4-Fluoro-N- Etilbufedro- ne) 4-HO-BF N-(4-idrossifenil)-N- [1-(2-feniletil)
piperidin-4-il] -butanamide 4-idrossibu- tirfentanil 4-HO-DET
3[2-(dietilamino)etil] -1H-indol-4-olo CZ-74, etocina 4-HO-DPT 3-[2-
(dipropilammino) etil]-1H-indol-4-olo 4-idrossi -N,N- dipropil- triptamina
4-idrossi -n,n- dipropil ammino- triptamina 4-HO-EPT 4-idrossi-N-etil-N-
propiltriptamina 3-(2-(etil (propil) ammino) etil)-1H -indol-4-olo 4-idrossi
-etil-propil -triptamina 4-HO-MALT 3-{2-[metil(prop-2-en- 1-il)ammino]etil}-1H-
indol-4-olo 4-idrossi- MALT 4-HO-McPT 3-[2-[ciclopropil
(metipamino]etil]-1H-indol -4-olo 4-HO-MET 3-«2-[etil(metil)amino]
etil»-1H-indol-4-olo 4-Metilamfetamina 1-(4-metilfenil) propan-2-amina 4-MA
4-metilaminorex 4-metil-2-amino-5- fenil-2-ossazolina 4-MTA 4-metiltioamfetamina
4OH-MIPT 4-idrossi-N-metil-N- isopropiltriptamina 4-PrO-DMT
3-[2-[2-(dimetilammino) etil]-1H-indol-4-il propanoato 4-(trifluorometil)
U-47700 N-(2-(dimetilammino) cicloesil)-N-metil-4- (trifluorometil) benzammide
4-TFM U-47700 5-(2-aminopropil)indolo (1H-indol-5-yl) propan-2-amine) 5-IT;
5-API 5-APB 5-(2-aminopropil) benzofurano 5-APB NBOMe 1-(Benzofuran-5-il)-N-
[(2-metossifenil)metil] propan-2-amina N-(orto-Metos- sibenzil)-5-
(2-aminopropil ) benzofurano 5-APDB 5-(2-amino-propil)- 2,3-diidro-benzofurano
5B-AKB48 N-(1-adamantil)-1- (5-bromopentil) indazol-3-carbossamide 5B-APINACA
5-Br-DMT 2-(5-bromo-1H-indol-3-il)- N,N-dimetiletan-1-ammina [2-(5-bromo-
1H-indol-3-il) etil]dimeti- lammina 5-bromo-N,N- dimetil-1H- indol-3- etanamina
5-bromo-N,N- dimetil-tri- ptamina 5-Br-DMT 5-bromo-DM 5Cl-bk-MPA
1-(5-clorotiofen-2-il) -2-(metilamino) propan-1-one 5-Cl-DMT
2-(5-cloro-1H-indol-3-il)- N,N-dimetiletan-1-ammina 2-(5-cloro-1H-
indol-3-il)-N, N-dimetil- etanamina [2-(5-cloro-1H -indol-3-il) etil]
dimetilammina 5-cloro-N,N- dimetil-1H- indolo-3- etanamina 5-cloro-N,N-
dimetiltripta- mina 5-Cl-DMT 5-cloro-DMT 5-cloro-alfa- metiltriptamina
1-(5-cloro-1H-indol-3- il)propan-2-ammina 5Cl-AMT 5-cloropentil JWH 018 indazol
analogo 1-(5-cloropentil)-1H- indazol-3-il](naftalen-1- il)metanone 5Cl-THJ-018
5-EAPB (1-(1-benzofuran-5-il)-N- etilpropan-2-amina) (5-(2-ethyla- minopropyl)
benzofuran) 5F-AKB57 adamantan-1-il1-(5-fluoro- pentil)-1H-indazolo-3-car-
bossilato 5F-AMB-PINACA Metil 2-(«[1-(5-fluoropentil)- 1H-indazol-3-il]carbonil»
amino)-3-metilbutano ato 5F-AMB 5F-MMB-PINACA 5F-A-P7AICA
N-(adamantan-1-il)-1-(5- fluoropentil)-1H-pirrolo[2 ,3-b]piridina-3-carbossa-
mide 5F-APINACA N-(adamantan-1-il) -1-(5-fluoropentil) -1H-indazol-3-
carbossamide (N-(1-adamant- il)-1-(5-fluo- ropentil)-1H- indazolo-3-
carbossammide) 5F-AKB-48 5F-APP-PICA N-(1-amino-1-ossi-3-fenil-
propan-2-il)-1-(5-fluoro- pentil)-1H-indol-3-carbos- samide PX-1 5F-APP-PINACA
N-(2-amino-1-benzil-2- ossi-etil)-1-(5-fluoropen- til)indazol-3-carbossamide
PX-2 5F-CUMIL-P7AICA 1-(5-fluoropentil)-N-(2- fenilpropan-2-il)-7-azain-
dol-3-carbossamide CUMIL-5F- P7AICA 5F-Cumyl-PeGaClone 5- (5-fluoropentil)-2
-(1-metil-1-feniletil) -pirido [4,3-b] indol- 1-one 5F-EDMB-PICA Etil
2-(1-(5-fluoropentil)- 1H-indol-3-carbossamide)- 3,3-dimetilbutanoato 5-fluoro
EDMB- PICA EDMB-5F-PICA 5-fluoro EDMB- 2201 5F-EMB-PICA Etil
2-[[1-(5-fluoropentil) indol-3-carbonil]ammino]- 3-metil-butanoato Etil N-[1-(5-
fluoropentil)- 1H-indolo-3- carbonil] valinato etil 2-[[1-(5- fluoropentil)
indolo-3- carbonil] ammino]-3- metilbutanoato etil 2-«[1-(5- fluoropentil)-
1H-indol-3-il] formammide»-3- metilbutanoato 5F-EMB-PICA 5-fluoro-EMB- PICA
EMB-2201 5F-AEB-2201 5F-EMB-2201 5F-JWH-398 1-(5-fluoropentil)-3-
(4-cloro-1-naftoil)indolo CL-2201 5F-MDMB-P7AICA Metil 2-{[1-
(5-fluoropentil)-1H- pirrolo[2,3-b] piridin-3-il] formamido}-3,3
-dimetilbutanoato 5F-MDMB-PICA Metil 2-[[1- (5-fluoropentil)indol-3-
carbonil]amino]-3, 3-dimetil-butanoato 5F-MDMB-2201 5F-MDMB-PINACA Metil-[2-(1-
(5-fluoropentil)-1H- indazolo-3-carbossamide) -3,3-dimetilbutanoato] 5F-ADB
5-MeO-pir-T 5-metossi-N,N- tetrametilentriptamina 5-MeO-TMT
2-(5-metossi-2-metil-1H- indol-3-il)-N,N- dimetiletanamina 5-MeO-2 -TMT
5-metossi -TMT 5-metossi- 2,N,N-trimetil triptamina indapex 2-metil- 5-MeO-DMT
MMDT 5-metossi -2-metil- DMT 5-MeO-2- Me-DMT 5F-PB22 Chinolin-8-il 1-(5-fluoro-
pentil)-1H-indol-3-carbos- silato 5F-3,5-AB-PFUPPICA N-(1-amino-3-metil-1-
ossobutan-2-il)-1- (5-fluoropentil)-3-(4-fluo rofenil)-1H-pirazol-5-
carbossamide 5-HO-DMT 3[2-(dimetilamino)etil]- 1H-indol-5-olo 5-OH-DMT
bufotenina 5-idrossi- dimetiltri- ptamina 5-MAPB 1-(1-benzofuran-5-il)-
N-metilpropan-2-amina 5-MeO-AI 5-metossi-2,3-diidro-1H- inden-2-ammina MEAI
5-MeO-DALT N-[2-(5-metossi-1H-indol -3-il)etil]-N-prop-2- enilprop-2-en-1-amina
5-MeO-DBT N-butil-N-[2-(5-metossi-1H -indol-3-il)etil]butan-1- ammina
N,N-dibutil-5 -metossi-1H- indol-3- etanammina N-butil-N-[2- (5-metossi-1H-
indol-3-il) etil]-1- butanammina 5-MeO-DiBT 5-metossi-N,N- dibutiltripta- mina
N,N-dibutil-5- metossitripta- mina 5-MeO BET 5-MeO-DiPT
N-[2-(5-metossi-1H-indol- 3-il)etil]-N-(propan-2-il) propan-2-amina Foxy methoxy
Foxy 5-MeO-DMT 2-(5-metossi-1H-indol- 3-il)- N,N-dimetiletanamina 5-MeO-EIPT
N-etil-N-(2-(5-metossi-1H -indol-3-il)etil)propan-2- amina N-Etil-N-
isopropil-5- metossitripta- mina 5MeO-MIPT (N-isopropil-5-metossi-N-
metil-triptamina) (5-methoxy-N- methyl-N-iso- propyltrypta- mine)
5-metiltiopropamina 1-(5-metiltiofen-2-il) propan-2-ammina alfa,5-dimetil
-2-tiofeneta- nammina α,5-dimetil-2- tiofenetilam- mina 5,3-AB-CHMFUPPYCA
N-(1-ammino-3-metil-1- ossobutan-2-il)-1- (cicloesilmetil)-5-
(4-fluorofenil)-1H-pirazol -3- carbossammide 5,3-AB- CHMFUPPICA AB-CHM-1,3-
FUPPYCA AB-CHFUPYCA AZ-037 acido 2-(«[1- (cicloesilme- til)-5-(4- fluorofenil)-
1H-pirazol-3- il]carbonil» ammino)-3- metilbutanam- midico N-[1- (amminocarbo-
nil)-2-metil- propil]-1- (cicloesilme- til)-5-(4-fluo rofenil)-1H- pirazol-3-
carbossam- mide 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-carbamoil-2,2-dimetil
-propil)-5-(4-fluorofenil) -1-pent-4-enil-pirazol-3- carbossammide N2-[5-(4-
fluorofenil)-1 -(pent-4-en-1- il)-1H-pirazol -3-carbonil]-3 -metilvalinam- mid
5,3-ADB-4en- PFUPPICA 6-APB 6-(2-aminopropil)benzo- furano 6-APDB
6-(2-aminopropil)- 2,3-diidrobenzofurano 6-BR-DMPEA 2-bromo-4,5-dimetossife-
niletilammina 6-EAPB (1-(1-benzofuran-6-il)-N- etilpropan-2-amina) (6-(2-ethyla-
minopropyl) benzofuran) 6-IT (2-(1H-indol-6-il)-1- metil-etilamina) (6-(2-amino-
propyl)indo- le) 6-metil desnitroeto- nitazene 2-[(4-etossifenil)
metil]-N,N-dietil- 6-metil-1H- benzimidazol-1- etanammina 2-(2-(4- etossiben-
zil)-6- metil-1H- benzo[d] imidazol- 1-il)-N,N- dietiletan -1-ammina 1-[2-
(dietilam mino)etil] -2- (p-etos) sibenzil)- 6-metil- benzimi- dazolo 6-metil
etodesni- tazene 6-metil etazene 6-metilde- snitroeto- nitazene 6-metilet-
odesnita- zene 6-Monoacetilmorfina 3-idrossi-6-acetil- 7,8-deidro-4,5-epossi-N-
metilmorfinano 6-MAM 7-[2-([1-(4-cloro-2,5 -dimetossifenil) propan-2-il]amino)
etil]-1,3-dimetil -3,7-diidro-1H- purina-2,6dione 7-[2-([1-(4-cloro-2,5-
dimetossifenil) propan-2-il]amino) etil]-1,3-dimetil -3,7-diidro-1H-
purina-2,6dione 9-OH-HHC 6,6,9-trimetil-3- pentil-6a,7,8,9,10,10a
-esaidro-6H-benzo[c] cromene-1,9-diolo 9-idrossi- esaidro- cannabino- lo
9-idrossi -HHC 25E-NBOH 2-[[2-(4-etil-2,5 -dimetossi-fenil) etilamino] metil]
fenolo α-D2PV 1,2-difenil-2- (pirrolidin-1-il)etan -1-one A-D2PV α-FHiP
4-mitil-1-fenil-2 -pirrolidin-1-il-pentan -1-one Alfa-PHiP α-pirro-
lidinoisoesio- fenone α-pirroli di- noisoesa- fenone α-PiHP alfa-PiHP
αMPip-isoesanofenone 4-metil-2- (4-metilpiperidin -1-il)-1-fenilpentan -1-one
αMPip- isoesano- fenone alfa-MPip -isoesa- nofenone α-(4-meti- lpiperi-
dina)-isoe sanofenone alfa- (4-metil- piperi- dina)- isoesa- nofenone α-MPipHiP
α-MPipiHP alfa- MPipHiP alfa- MPipiHP alfa- MPip-iHP A-FUBIACA
N-(1-adamantil)-2- [1-[(4-fluorofenil)metil] indol-3-il]acetammide N-(
(3s,5s,7s) -adamantan-1 -il)-2-(1- (4-fluoroben zil)-1H- indol-3-il) acetammide
adamantil -FUBIACA A-FUBIATA AFUBIATA adamantil- FUBIATA adamantil- FUBITA
A-PONASA N-adamantil-4-(pentilossi) naftalene-1-sulfonammide N-(adamantan
-1-il)-4- (pentilossi) naftalene -1- sulfonammide N-(1-adaman til)-4- pentossi
-naftalene -1-sulfonam mide AB-CHMINACA N-[(1S)-1-(aminocarbonil)
-2-metilpropil]-1-(cicloe- silmetil)-1H- indazol-3-carbossamide ADB-ESINACA
N-(1-ammino-3,3- dimetil-1-ossobutan-2- il)-1-esil-1H-indazol- 3-carbossamide
ADB-INACA AB-FUBINACA N-(1-amino-3-metil-1-ossi- butan-2-il)-1-[(4-fluoro-
fenil)metil]in dazol-3-carbossamide A-PBITMO (adamantan-1-il)
(3-pentil-2-tiosso- 2,3-diidro-1H-benzo[d] imidazol-1-il) metanone (3-pentil
-2-tios- so-2,3 -diidro -1H-benzi- midazol- 1-il) (trici- clo[3.3. 1.13,7]
decan-1- il)meta- none AB-PINACA N-(1-amino-3-metil-1- ossobutan-2-il)-1-pentil-
1H-indazolo-3-carbossamide ABO-4en-PINACA N-(1-ammino-1- ossobutan-2-il)-1-
(pent-4-en-1-il) -1H-indazol -3-carbossamide ABO -PENINACA ADB-4en-P-5Br-INACA
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-5-bromo-1- (pent-4-en-1-il)-1H-
indazol-3-carbossammide ADMB-4en-P-5Br -INACA ADB-5Br-INACA
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1 -ossobutan-2-il)-5-bromo- 1H-indazol-3-carbossammide
5-bromo-N-(1- carbamoil-2,2- dimetil- propil)-1H- indazol-3- carbossammide
ADB-BUTINACA N-(1-ammino-3,3- dimetil- 1-ossobutan-2-il)-1-
butil-1H-indazolo-3-c arbossamide AMB-FUBINACA Metil-2-(1-(4-
fluorobenzil)-1H-indazolo- 3-carbossamide)-3- metilbutanoato AP-238
1-[2,6-dimetil-4-(3- fenilprop-2-enil)piperazin -1-il]propan-1-one Acetil-alfa-
metilfentanil N-[1-(alfa- metilfeniletil)- 4-piperidil] acetanilide
Acetilbenzilfentanil N-(1-benzil-4-piperidil) -N-fenil-acetamide
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico estere acetico del 9,10-dideidro-
N,N-dietil-6- metilergolina-8-beta- carbossamide Acetildiidrocodeina estere
acetico del 6-idrossi-3-metossi- N-metil-4,5-epossi- morfinano ACETILFENTANIL
N-fenil-N-[1-(2-feniletil) piperidin-4-il]acetamide desmetil- fentanil
acetilmetadolo Acetorfina 3-O-acetiltetraidro- 7-alfa-(1-idrossi- 1-metilbutil)-
6,14-endoeteno-oripavina acetato di etorfina ADB-4en-PINACA N-(1-ammino-3,3
-dimetil-1-ossobutan -2-il-1- (pent-4-en-1-il) -1H-indazol-3 -carbossammide ADB-
PENINACA ADB-B-5Br-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-l -ossobutan-2-il)-5-bromo-
l-butil-1H-indazol-3- carbossammide ADB-BUT-5Br- INACA 5Br-ADB- BUTINACA
ADMB-B-5Br- INACA ADB-5'Br- BUTINACA ADB-5'Br- BINACA ADB-CHMINACA
N-[1-(aminocarbonil)-2,2- dimetilpropil]-1- (cicloesilmetil)-1H-
indazol-3-carbossamide ADB-D-5Br-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-
ossobutan-2-il)-5-bromo-1- decil-1H-indazol-3- carbossammide 5-bromo-N-(1-
carbamoil-2,2- dimetil- propil)-1- decil-indazol- 3-carbos- sammide ADB-FUBHQUCA
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-1- (4-fluorofenil)metil-1,4-
diidrochinolina-3- carbossammide N-(1-carbamoil -2,2-dimetil- propil)-1-[(4-
fluorofenil) metil]-4H- chinolina-3- carbossammide ADB-FUBIACA
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-1-(4- fluorobenzil)-1H-indol-3-
acetammide ADB-FUBIATA AD-18 FUB-ACADB ADB-FUB- Indaneacetam- mide ADB-FUB-
Indolilacetam- mide N2-(«1-[(4- fluorofenil) metil]-1H- indol-3-il» acetil)-3-
metilvalinam ide 3,3-dimetil-2- (2-(1-(4- fluoro-benzil) -1H-indol-3-
il)acetammide) butanammide ADB-FUBINACA N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-
2-metilpropil]-1-[(4-fluo- rofenil)metil]-1H-indazol- 3-carbossamide ADB-IACA
2-[2-(1H-indol-3- il) acetammide]-3,3- dimetilbutanammide 2-[[2-(1H- indol-3-il)
acetil]ammino] -3,3-dimetil- butanammide ADB-IATA ADB-P-5Br-INACA
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-5-bromo-1- pentil-1H-indazol-3-
carbossammnide ADMB-P-5Br- INACA ADMB-3TMS-PRINACA N-(1-ammino-3,3-dimetil
-1-ossobutan-2-il)-1- (3-(trimetilsilil) propil)-1H-indazol -3- carbossammide
N-(1-carbamoil -2,2-dimetil -propil)-1- (3-trime tilsililpro pil)indazol
-3-carbos sammide ADB-3TMS -PRINACA ADMB-INACA N-(1-ammino-3,3-dimetil
-1-ossobutan-2-il) -1H-indazol-3- carbossammide MAB-INACA ADB-INACA AFLOQUALONE
6-Amino-2-(fluorometil)-3 -(2-metilfenil)-3H-china- zolin-4-one HQ-495 Alcaloidi
totali dell'oppio ALEPH-2 1-[4-(etilsulfanil)- 2,5-dimetossifenil]
propan-2-ammina 1-[2,5- dimetossi -4- (etilt- io)fenil] propan-2- ammina 1-(4-
(etil- tio)-2,5- dimetos- sifenil) propan-2- ammina 1-(2,5- dimetossi- 4-etiltio
-fenil)-2- amminopro- pano 2-(4- etilsul- fanil-2,5- dimetossi- fenil)-1- metil-
etilammina 4-(etil- tio)-2,5- dimetossi- α-metilbe- nzene- etanammina 2,5-dime-
tossi-4- etiltioam- fetamina Alfacetilmetadolo alfa-3-acetossi- 6-dimetilamino-
4,4-difenileptano alfa- acetilmetadone Alfameprodina alfa-1-metil-3-etil-
4-fenil-4- propionossipiperidina Alfametadolo alfa-6-dimetilamino-4,4-
difenil-3-eptanolo Alfametilfentanil N-[1-(alfa- metilfeniletil)-
4-piperidil]propioanilide Alfametiltiofentanil N-(1-[1-metil- 2-(2-tienil)etil]-
4-piperidil]propioanilide alfa-PEP 1-fenil-2-(pirrolidin- 1-il)eptan-1-one PV-8
alfa-PHPP α-PHPP alfa-PHP (2-(pirrolidin-1-il)-1- (fenil)esan-1-one) (α-Pyrro-
lidinohexio- phenone), (α-pirro- lidinoesano- fenone), (α-PHP) Alfaprodina alfa
1,3-dimetil-4-fenil- 4-propionossipiperidina alfa-PVP (1-fenil-2-(1-pirrolidi-
nil)-1-pentanone) ( (RS)1-fenil- 2-(1-pirroli- dinil)-1-pen- tanone),
(alfa-pirroli- dinovalerofe- none), (α-PVP) ALFA - PVT (2-(pirrolidin-1-il)-1-
(tiofen-2-il)pentan-1-one) (Alpha-pyrrol- idinopentioth- iophenone) (alfa-pirro
lidinopentioti ofenone) (α-PVT) Alfentanil Allilprodina 3-allil-1-metil-4-fenil-
4-propionossipiperidina AM-2201 [1-(5-fluoropentil)-1H-
indol-3-il](naftalen-1-il) metanone AM-694 1-[(5-fluoropentil)- 1H-indol-3-il)-
(2-iodofenil)metanone 1-(5-fluoro- pentil)-3-(2- iodobenzoil) indolo Amfepramone
Dietilpropione Amfetamina (±)-alfa- metilfeniletilamina Amide dell'acido
lisergico 9,10-dideidro- 6-metilergolina- 8-beta-carbossamide Aminorex
2-amino-5-fenil-2- ossazolina AMT 2-(1H-indol-3-yl)-1 -methyl-ethylamine Alpha-
metiltripta- mina (AMT) Analoghi di struttura derivanti da INDAZOL-
3-CARBOSSAMIDE Analoghi di struttura derivanti da INDOL-3- CARBOSSAMIDE Analoghi
di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil- 1-propanone, per una o più
sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale
Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo Analoghi di struttura
derivanti dal 3-fenilacetilindolo Analoghi di struttura derivanti dal
3-(1-naftoil)indolo Analoghi di struttura e derivati del fentanil (vedi nota
descrittiva in calce alla Tabella) analogo pent-4-ene di MDA 19
N-[(Z)-(2-osso-1-pent-4- enil-indolin-3-ilidene) ammino]benzammide) N'-[(3Z)-2-
osso-1-(pent-4 -en-1-il)-2,3- diidro-1H- indol-3-ilide- ne] benzoidrazide
N'-[(3Z)-2- osso-1-(pent-4 -en-1-il)-1,2- diidro-3H- indol-3-ili- dene]benzoi-
drazide BZO-4en- POXIZID BZO-4en- PentOXIZID 4en-MDA-19 analogo 5-fluoropentile
di MDA 19 N-[(Z)-[1-(5-fluoropentil) -2-osso-indolin-3-ilidene]
ammino]benzammide N'-[(3Z)-1-(5- fluoropentil)- 2-osso-1,2- diidro-3H- indol-3-
ilidene] benzoidrazide N'-(1- (5- fluoropentil)- 2-ossoindolin- 3-ilidene)
benzoidrazide 5F-MDA-19 5F-BZO-POXIZID BZO-5F- POXIZID Anileridina estere
etilico dell'acido 1-para- aminofeniletil- 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico
alidina AP-237 1-[4-(3-fenilprop-2-en-1- il)piperazin-1-il]butan-1- one
Bucinnazina APP-FUBINACA N-(1-amino-3-fenil-1-ossi- propan-2-il)-1-[(4-fluoro-
fenil)metil]- 1H-indazol-3 -carbossamide Argyreia nervosa semi armalina armina
Ayahuasca, estratto, macinato, polvere armalina, armina, DMT Banisteriopsis
caapi BB-22 1-(cicloesilmetil)-1H-in- dolo-3 acido carbossilico- 8-chinolinil
estere] BDMT 2,2'-(1H,1'H- [2,2'-biindol] -3,3'-diil)bis (N,N-dimetiletan
-1-ammina 2,2-bis -DMT Benzetidina estere etilico dell'acido
1-(2-benzilossietil)- 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico benzilos- sietil-
norpetidina Benzilfentanil N-(1-benzylpiperidin-4-yl) -N-phenylpropanamide
N-fenil-N-[1- (fenilmetil)-4 -piperidinil]- propanamide Benzilmorfina
3-O-benzilmorfina ipesandrina Benzilpiperazina (BZP) N-Benzilpiperazina
1-Benzil- piperazina Benzitramide 1-(3-ciano-3,3-difenil- propil)-4-(2-ossi-
3-propionil-1-benzi- midazolinil)-piperidine Benzodiossolfentanil
N-phenyl-N-[1-(2-phenyle- thyl)piperidin-4-yl]-2H- 1,3-benzodioxole-5-carbo-
xamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]-2H-1,3- benzodiossol-
5-carbos samide Benzoilfentanil N-(1-phenetylpiperidin-4- yl)-N-phenylbenzamide
N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]benzamide Fenilfenta- nil
Benzoiloilbenzil- fentanil N-(1-benzil-4-piperidil) -N-fenil-benzamide
Betacetilmetadolo beta-3-acetossi- 6-dimetilamino- 4,4-difenileptano
Beta-idrossifentanil N-[1-(beta-idrossi- feniletil)-4-piperidil] propioanilide
Beta-idrossimetil- 3-fentanil Betameprodina beta-1-metil-3-etil- 4-fenil-4-
propionossipiperidina Betametadolo beta-6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-eptanolo
Betaprodina beta-1,3-dimetil- 4-fenil-4- propionossipiperidina BK-2C-B
(2-Ammino-1-(4-bromo-2,5- dimetossifenil)etanone) (2-Amino-1-(4- bromo-2,5-di-
methoxyphenyl) ethan-1- one) BMDP 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-
2-(benzilamino)propan-1- one BOD 2-(2,5-dimetossi-4-metil-
fenil)-2-metossietan-1- ammina BOH-2C-B 2-ammino-1-(4-bromo-2,5-
dimetossifenil)etanolo ß-idrossi- 2C-B BOH-PHP 1-fenil-2-(pirrolidin-1-
il)esan-1-olo α-PHP M1 Bromadolina 4-bromo-N- (2- (dimetilamino) cicloesil)
benzamide Bromadolina /U4793e U4793e U47931E Bromadolina/U4793e 4-bromo-N-(2-
(dimetilamino) cicloesil) benzamide Brorfina 1-[1-[1-(4-bromofenil)
etil]-4-piperidinil]-1,3- diidro-2H-benzimidazol-2- one BUFEDRONE
(2-(metilamino)-1- fenilbutan-1-one) (α - methy lam- ino-butyrophe- none)
Butilone 1-(1,3-benzodiossol-5- il)-2-(metilamino) butan-1-one bk-MBDB
BUTIRFENTANIL (N-fenil-N-[1-(2-feniletil )-4-piperidinil]-butanami- de)
Butirrato di diossafetile 4-morfolino-2,2- difenilbutirrato di etile
butonitazene 2-[(4-butossifenil) metil]-N,N-dietil -5-nitro-1H -benzimidazol-1-
etanamina Butossini- tazene Carbonil-bromadolo (4-bromofenil)-(1-
(dimetilammino)-4-idrossi- 4-fenetilcicloesil) metanone Carfentanil methyl
1-(2-phenylethyl)-4 -(N-propanoylanilino)pipe- ridine-4-carboxylate acido 4-[(1-
ossopropil)- fenilammino]-1 -(2-feniletil) -4-piperidin- carbossilico metil
estere acido 4-[(1- ossopropril)- fenilammino)-1 -(2-feniletil) -4-piperidi-
noico metil estere Catha edulis pianta Catina (+)-norpseudoefedrina Catinone
(-)-(S)-2-aminopropio- fenone Chetobemidone 4-meta-idrossifenil- 1-metil-4-
propionilpiperidina CH-FUBBMPDORA N-«5-bromo-1- [(4-fluorofenil)
metil]-4-metil-2-osso -1,2-diidropiridin-3 -il»cicloesancarbos sammide
N-[5-bromo -1-[(4-fluoro fenil)metil] -4-metil-2 -osso-3- piridil] cicloesancar
bossammide CH-FUBIACA N-cicloesil-2-(1-(4- fluorobenzil)-1H-indol-3
-il)acetammide CH-FUBIATA CHX-FUBIACA CHM-MDA-19 N-[(Z)-[1-(cicloesilmetil)
-2-osso-indolin-3-ilidene] ammino]benzammide cicloesilmetil MDA-19 (cicloesilme
til) MDA-19 BZO-CHMOXIZID N'-[1-(cicloe silmetil)-2- osso-1,2- diidro-3H-
indol-3- ilidene]benzo idrazide CHM-MDMB-CHMINACA Cicloesilmetil
2-(1-(cicloesilmetil)- 1H-indazol-3-carbos- sammide)-3,3-dimetil- butanoato
CH-MDMB- CHMINACA CH-IACA N-cicloesil-2- (1H-indol-3-il)acetammide N-cicloesil
-1H-indol -3-acetammide CH-IATA CH-PIACA N-cicloesil-2-(1-pentil-1H -indol-3-il)
acetammide CH-PIATA CHX-PIACA Ciclopentilfentanil N-(1-phenylethylpiperidin-
4-yl)-N-phenylcyclopenta- necarboxamide N-(1-fenile- tilpiperidin-4
-il)-N-fenil- ciclopentane carbossamide N-fenil-N-[1- (2-feniletil)-
4-piperidil] ciclopentane- carbossamide Ciclopropilfentanil
N-phenyl-N-[1-(2-pheyle- thyl)piperidin-4-yl]cyclo- propanecarboxamide
N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]ciclopropa- nocarbossa- mide
Clonitazene 2-para-clorobenzil- 1-dietilaminoetil- 5-nitrobenzimidazolo Coca
foglie Cocaina estere metilico della benzoilecgonina Codeina Codossima
diidrocodeinone- 6-carbossimetilossima CP 47,497 (2-[(1R,3S)-3-
idrossicicloesil]-5-(2- metilottan-2-il)fenolo CP47,497-omologo C8
(2-[(1R,3S)-3- idrossicicloesil]-5-(2- metilnonan-2-il)fenolo Crotonilfentanil
N-fenil-N-[1- (2-feniletil)- 4-piperidinil]- 2-butenamide Cumil-BC-HpMeGaClone-
221 5-(biciclo[2.2.1]ept-2-il) metil)-2-(2-fenilpropan-2-
il)-2,5-diidro-1H-pirido [4,3-b]indol-1-one Cumil-NB- MeGaClone CUMIL-CHSINACA
1-(cicloesilsulfonil)-N- (2-fenilpropan-2-il)-1H- indazol-3-carbossammide
CUMYL-CHSINACA CUMIL- CICLOESANOSUL- FONIL-INACA CUMIL-1Cl-CHSINACA
1-(1-clorocicloesil) sulfonil-N-(1-metil-1- fenil-etil)indazol-3- carbossammide
1-( (1-cloroci cloesil)sulfon il)-N-(2-fenil propan-2-il)- 1H-indazol-3-
carbossammide CUMYL-1Cl- CHSINACA Cumil-CloroCi cloesanSulfo nil-Indazol
CarbossAmmide CUMIL-3TMS-PRINACA N-(2-fenilpropan-2- il)-1-(3-(trimetilsi-
lil)-propil)-1H- indazol-3-c arbossammide N-(1-meti- l-1-fenil- etil)-1-
3-trime- tilsilil- propil)in- dazol-3- carbossam- mide CUMYL-3TMS -PrINACA
cumyl- 3TMS-PRI- NACA cumyl- 3TMS-PrI- NACA CUMYL- 3TMS-PRI- NACA
CUMIL-4CN-B7AICA 1-(4-cianobutil)-N- (2-fenilpropan-2-il)-1H-
pirrolo[2,3-b]piridin- 3-carbossamide CUMIL-4CN-BINACA 1-(4-cianobutil)-N-
(1-metil-1-fenil-etil) indazolo-3-carbossamide CUMIL-INACA
N-(2-fenilpropan-2-il)-1H -indazol-3-carbossammide N-(1-metil-1- fenil-etil)-1H
-indazol-3- carbossammide CUMYL-INACA CUMIL-NBMICA 1- (biciclo [2.2.1] eptan -2-
ilmetil) -N-(2- fenil- propan -2-il) -1H-indol -3- carbos- sammide
CUMIL-NBMINACA (1-(biciclo[2.2.1] eptan-2-il)metil) -N-(2-fenilpropan -2-il)
-1H-indazol -3-carbossammide SGT-152 CUMIL-PeGACLONE 2-(1-metil-1-fenil-etil)-
5-pentil-pirido[4,3- b]indol-1-one CUMIL-5F-PINACA 1-(5-Fluoropentil)-N-(1-
metil-1-feniletil)-1H- indazol-3-carbossamide SGT-25 CUMIL-TsINACA
N-(2-fenilpropan-2-il)-1- tosil-1H-indazol-3- carbossammide N-(1-metil-1-
fenil-etil)-1- (p-tolilsulfon il)indazol-3- carbossammide Cumil-TsINACA DALT
N-[2-(1H-indol-3-il)etil] -N-prop-2-enilprop-2-en-1- amina N,N-diallil-
triptamina
((delta-8-THC-C8))
((3-octil-6a,7,10,10a-))
((tetraidro-6,6,9-))
((trimetil-6H-dibenzo))
(([b,d]piran-1-olo))
((3-octil-))
((6,6,9-tri))
((metil-6a,))
((7,10,10a-))
((tetraidro))
((benzo[c]))
((cromen-1))
((-olo))
((3-octil-6,))
((6,9-trime))
((til-6a,7,))
((10,10a-))
((tetraidro))
((-6H-benzo))
(([c]cromen))
((-1-olo))
(((6a,7,10,))
((10a-tetra))
((idro-6,6,))
((9-trimetil))
((-3-octil-))
((6H-dibenzo))
(([b,d]piran))
((-1-olo))
((6,6,9-tri))
((metil-3-))
((octil-6a,))
((7,10,10a-))
((tetraidro-))
((6H-dibenzo))
(([b,d]piran))
((-1-olo))
((3-octil-))
((delta-8-))
((THC))
((JWH-138))
((3-octil-Δ8))
((-THC))
((Δ8-THC-C8))
((Δ8-tetrai))
((drocannabi))
((nolo-C8))
((Δ8-THC-))
((octile))
((delta-8-THCB))
delta-8-THCH 3-esil-6a,7,10,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo
[b,d]piran-1-olo 3-esil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,10,10 atetraidro benzo[c]
cromen-1 -olo delta-8- THCH delta-8- tetraidro- cannabi- esolo Δ8-tetrai-
drocanna- binolo-C6 Δ8-THC-C6 4'-esil- Δ1(6)- tetraidro- cannabi- nolo n-esil-Δ-
tetraidro- cannabi- nolo n-esil-Δ8 -THC n-esil- delta-8- THC JWH 124
delta-8-THCP 3-eptil-6a,7,10,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo
[b,d]piran-1-olo 3-eptil-6, 6,9-trime- til-6a,7, 10,10a- tetraidro- benzo[c]
cromen-1 -olo JWH 091 Δ8-THCP Δ8-tetrai- drocan- nabiforolo Δ8-THC-C7 THC-C7
Δ8-THC- eptil THC-eptil Delta-8-trans- tetraidrocannabinolo (THC)
((delta-9-THC-C8))
((3-octil-6a,7,8,10a-))
((tetraidro-6,6,9-))
((trimetil-6H-dibenzo))
(([b,d]piran-1-olo))
((3-octil-6,))
((6,9-trime))
((til-6a,7,))
((8,10a-))
((tetraidro))
((benzo[c]))
((cromen-1))
((-olo))
((3-octil-6,))
((6,9-trime))
((til-6a,7,))
((8,10a-))
((tetraidro))
((-6H-benzo))
(([c]cromen))
((-1-olo))
((6,6,9-tri))
((metil-3-))
((octil-6a,))
((7,8,10a-))
((tetraidro))
((benzo[c]))
((cromen-1))
((-olo))
((6,6,9-tri))
((metil-3-))
((octil-6a,))
((7,8,10a-))
((tetraidro-))
((6H-dibenzo))
(([b,d]))
((piran-1-))
((olo))
((3-octil))
((-delta-9))
((-THC))
((3-octil-Δ9))
((-THC))
((Δ9-THC-C8))
((Δ9-THC-JD))
((Δ9-THC-))
((octile))
((Δ9-tetrai))
((drocannabi))
((nolo-C8))
delta-9-THCH 3-esil-6a,7,8,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-6H-dibenzo
[b,d]piran-1-olo 3-esil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,8,10a -tetraidr- obenzo[c]
cromen-1 -olo 3-esil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,8,10a -tetraidro -6H-benzo [c]cromen
-1-olo delta-9- THCH delta-9- tetraidro- cannabie- solo Δ9-THCH tetraidro-
cannabie- solo tetraidro- cannabin- olo-C THC-C6 n-esil- Δ9-THC n-esil- delta-9-
THC Δ9- Paraesil Delta-9-trans- tetraidrocannabinolo (THC)
(6aR,10aR)-6a,7,8,10a- tetraidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-
6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo Deossimetossietamina 2-(etilammino)-2
-(3-metilfenil)- cicloesanone DMXE Descloroketamina 2-(metilamino)
-2-fenil-cicloesanone descloro-N-etil- ketamina (2-(etilamino)-2-fenilci-
cloesanone) (2-(ethylami- no)-2-phenyl- cyclohexan-1- one) desmetilmoramide
4-(4-morfolinil)-2,2- difenil-1-(1-pirrolidinil )-1-butanone 1-(4-morfolino
-2,2- difenilbutirr- il)pirrolidina R530 Desomorfina diidrodesossimorfina
Destroamfetamina (+)-alfa- metilfeniletilamina dexamfe- tamina desamfe- tamina
Destromoramide (+)-4-[2-metil-4-osso- 3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)butil]-
morfolino) Destromoramide intermedio DET (N,N-dietiltriptamina)
3-[2-(dietilamino)etil] indolo Diampromide N-[2-(metilfeniletilamino)
-propil]propioanilide Dicloropano Metil 3-(3.4-diclorofenil)
-8-metil-8-azabiciclo [3.2.1]octano-2- carbossilato) RTI-111 Dietiltiambutene
3-dietilamino-1,1-di- (2'-tienil)-1-butene Dietilamide dell'acido
(+)-1-metil-lisergico difenidina 1-(1,2-difeniletil) piperidina Difenossilato
estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenil- propil)-4-fenilpiperidin-
4-carbossilico Difenossina acido 1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)-4-
fenilisonipecotico Diidrocodeina Diidroetorfina 7,8-diidro-7-alfa-
[1-(R)-idrossi- 1-metilbutil]-6,14-endo- etanotetraidrooripavina Diidromorfina
(5-alfa,6-alfa)- 4,5-epossi-17-metil- morfinan-3,6-diolo paramorfano
Dimefeptanolo 6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-eptanolo Dimenossadolo
2-dimetilaminoetil- 1-etossi-1,1- difenilacetato Dimetiltiambutene
3-dimetilamino-1,1- di-(2'-tienil)-1-butene dipentilone dipianone
4,4-difenil-6-(pirrolidin- 1-il)eptan-3-one pipadone diconal N-pirrolidino-
metadone dipipanone pirrolidinil Hoeschst 10819 Dipipanone
4,4-difenil-6-piperidin- 3-eptanone fenilpiperone DMA (2,5-dimetossi-
amfetamina) (±)-2,5-dimetossi- alfa-metilfeniletilamina DMHP (1-idrossi-3(1,2-
dimetileptil)- 7,8,9,10-tetraidro- 6,6,9-trimetil- 6H-dibenzo[b,d]pirano)
3-(1,2-dimetileptil)- 7,8,9,10-tetraidro- 6,6,9-trimetil- 6H-dibenzo
[b,d]piran-1-olo DMT (N,N-dimetiltriptamina) 3-[2-(dimetilamino)etil] indolo
N,N-dimetil- 1H-indol-3- etanamina DOB (4-bromo-2,5- dimetossiamfetamina)
(±)-4-bromo- 2,5-dimetossi-alfa- metilfeniletilamina brolamfetamina DOC
4-cloro-2,5-dimetossiamfe- tamina DOET (4-etil-2,5- dimetossiamfetamina)
(±)-4-etil-2,5-dimetossi- alfa-feniletilamina DOM (4-metil-2,5-
dimetossiamfetamina) 2,5-dimetossi-alfa,4- dimetilfeniletilamina STP DOT
1-[2,5-dimetossi-4- (metiltio)fenil]propan-2- amina DPT
N-[2-(1H-indol-3-il)etil]- N-propilpropan-1-amina Dipropiltri- ptamina
Drotebanolo 3,4-dimetossi-17-metil- morfinan-6-beta,14-diolo ossimetebanolo
Ecgonina acido 3-beta-idrossi- 1-alfa-H,-5alfa-H- tropan-2-beta- carbossilico
EDMB-PINACA etil 3,3-dimetil-2- [(1-pentilindazolo-3- carbonil)ammino] butanoato
etil 3-metil-N -(1-pentil-1H- indazolo-3- carbonil) valinato Efenidina
N-etil-1,2-difeniletanami- na NEDPA efinazone 2-etil-3- fenilchinazolin-4(3H)-
one 2-etil-3- fenil- chinazolin -4-one 2-etil-3- fenil- 4(3H)-chi- nazolinone
EPT N-(2-(1H-indol-3-il) etil) -N-etilpropan-1-ammina Eroina diacetilmorfina
diamorfina Esaidrocannabiesolo 3-esil-6a,7,8,9,10,10a -esaidro-6,6,9-
trimetil-6H- dibenzo[b,d]pi ran-1-olo HHCH, 3-esil-6,6 ,9 -trimetil -6a,7,8,9,
,10a- esaidroben zo [c]cromen -1-olo HHC-H Estere metilico dell'acido lisergico
Metil 7-metil -6,6a, 8,9-tetraidro-4H- indolo [4,3-fg] chinolina-9-carbossilato
Etazene 2-[(4-etossifenil)metil]- N,N-dietil-1H- benzimidazolo-1- etanamina
ETH-LAD ( (6aR,9R)-N,N-dietil-7- etil-4,6,6a,7,8,9- esaidroindolo-[4,3-fg]chi-
nolina-9-carbossamide) (6-ethyl-6- nor-lysergic acid diethyla- mide)
etileneossinitazene 2-«2- [(2,3-diidro-1-benzo furan-5-il)metil]-5-
nitro-1H-benzimidazol -1-il»-N,N-dietiletan- 1-ammina analogo di etonitaze ne
diidro benzofura no 3'- desossi -3',4'-me tilenedios sinitazene diidrofuro
nitazene tetraidro furanita zene ETILFENIDATO etil-2-fenil-2-(piperidin -2-il)
acetato Etilmetiltiambutene 3-etilmetilamino- 1,1-di-(2'-tienil)- 1-butene
Etilmorfina 3-O-etilmorfina ETILONE (2-(etilamino)-1 -(3,4 metilendiossifenil)-
propan-1-one) (2-etilamino-1 -(3,4-metilen- ediossifenil) propan-1-one) Bk-MDEA
etometazene 2-[(4-etossifenil)metil] -N,N-dietil-5-metil -1H-benzimidazolo
-1-etanamina 1-[2-(dietilam mino)etil] -2-(p-etos sibenzil)-5 -metil-benzi
midazolo; 5-metil etodesnita zene etonitazepina 2-(4-etossibenzil)-5
-nitro-1-(2- (pirrolidin-1- il)etil)-1H-benzo [d]imidazolo N- pirroli- dino
etonita- zene etonitazepipne 2-(4-etossibenzil)-5-nitro -1-(2-(piperidin-1-il)
etil)-1H-benzo[d]imidazolo 2-[(4-etossife nil)metil]-5- nitro-1-[2-(1-
piperidil) etil]benzimida zolo 2-[(4-etossif enil)metil]-5- nitro-1-[2-(1-
piperidinil) etil]-1H-ben zimidazolo N-piperidinil etonitazene etonitazene
1-dietilaminoetil-2 -para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo 2-[2-[(4-
etossife- nil)metil] -5-nitro- benzimida- zol-1-il] -N,N-die- tiletana- mina
Etorfina tetraidro-7-alfa- (1-idrossi-1-metilbutil)- 6,14-endoeteno-oripavina
Etosseridina estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-
etil]-4-fenilpiperidin- 4-carbossilico Etriptamina 3-(2-aminobutil)indolo alfa-
etiltriptamina Eutilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -2-(etilamino)butan- 1-one
N-Etilbutilone bk-EBDB N-etil butilo- ne Fenadoxone 6-morfolin-4,4'-difenil-
3-eptanone morfodone; eptazone Fenampromide N-(1-metil-2-piperi-
dinoetil)-propioanilide Fenazocina 2'-idrossi-5,9-dimetil- 2-feniletil-6,7-
benzomorfano fenetilazocina fenobenzorfano FENBUTRAZATO 2-(3-metil-2-fenilmorfo-
lin-4-il)etil 2-fenilbuta- noato Fendimetrazina Fenetillina 7-[2-[(alfa-
metilfeniletil)amino]etil] teofillina Fenmetrazina 3-metil-2-fenilmorfolina
Fenomorfano 3-idrossi-N- feniletilmorfinano Fenoperidina estere etilico
dell'acido 1-(3-idrossi-3- fenilpropil)-4- fenilpiperidin- 4-carbossilico
Fentanil Fentermina FLUBROMAZOLAM 8-bromo-6-(2-fluorofenil)
-1-metil-4H-[1,2,4]triazo- lo-[4,3a][1,4 benzodiazepina Fluetonitazene
N,N-dietil-2-[2-[[4- (2-fluoroetossi) fenil]metil]-5- nitro-benzimidazol-
1-il]etanammina N,N-dietil -2-(2-(4- (2-fluoro- etossi) benzil)-5 -nitro-1H
-benzo[d] imidazol- 1-il)etan- 1-ammina 2F-Etoni- tazene F-Eto N,N- dietil-2-
(2-«[4- (2-fluo- roetossi) fenil] metil»-5- (nitro-1H -1,3- benzimi- dazol-1
-il)etan -1-ammina Fluoro- Etonita- zene 2FEto F-Etoni- tazene 4'-(2- fluoro-
etossi) nitazene
((fluetonitazepina))
((2-«[4-(2-fluoroetos))
((si)fenil]metil»-5-))
((nitro-1-[2-(pirrolidin))
((-1-il)etil]-1H-1,3-))
((benzimidazolo))
((2-(4-(2-))
((fluoroe))
((tossi)ben))
((zil)-5-))
((nitro-1-))
(((2-(pirro))
((lidin-1-))
((il)etil)-))
((1H-benzo))
(([d]imida))
((zolo))
((F-etonita))
((zepina))
((fluoro-))
((etonitaze))
((pina))
((N-pirroli))
((dino))
((fluetonita))
((zene))
((N-pirroli))
((dino-4'))
(( (2-fluo))
((roetossi) ))
((nitazene))
fluonitazene N,N-dietil-2- «2-[(4-fluorofenil) metil]-5-nitro -1H-benzimidazol
-1-il»etan-1-ammina Flunita- zene Fluoroketamina 2-(2-fluorofenil)
-2-metilamino-cicloesanone 2-fluoro- descloroke- tamina 2-FDCK fluoroxetamina
2-(etilammino)-2- (3-fluorofenil)cicloesan -1-one 3-fluoro -2-osso-PCE 3F-O-PCE
3-fluoro- descloro-Netil ketamina Folcodina morfoniletilmorfina omocodeina
FUB-NPB-22 Chinolina-8-il- (4-fluorobenzil)-1H- indazolo-3-carbossilato FUBIAT
Acido1-[(4-fluorofenil) metil]-1H-indol-3-acetico Acido 2- (1-(4-fluoro
benzil)-1H -indol-3- il)acetico Acido 2- [1-[(4-fluoro fenil)metil] indol-3-il]
acetico Acido 2- [1-[(4-fluoro fenil)metil] indol-3-il] etanoico Funghi del
genere strofaria, conocybe e psilocybe Furanilbenzilfentanil
N-(1-benzilpiperidin -4-il)-N-fenilfuran-2- carbossamide Furanilfentanil
(N-fenil-N-[1-(2-fenile- til)piperidin-4-il]- furan-2-carbossamide) furanil
UF-17 N-[2-(dimetilammino) cicloesil]-N-fenil-furan- 2-carbossamide Furetidina
estere etilico dell'acido 1-(2- tetraidrofurfurilossietil) -4-fenilpiperidin-
4-carbossilico G-130 (5,5-dimetil-2-fenil-mor- folina) 5,5-Dimethyl-
2-phenylmor- pholine) H4-CBD 2-(2-isopropil-5- metilcicloesil)-5-
pentilbenzene-1,3- diolo 2-(5-metil -2-propan -2-ilciclo -esil)-5- pentilben
-zene-1,3 -diolo 2-[5-metil -2-(1-meti -letil) cicloesil] -5-pentil -1,3-
benzene -diolo H4-CBD H4CBD HCBD THD cicloesil CBD HHC
6a,7,8,9,10,10a-esaidro-6, 6,9-trimetil-3-pentil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-olo
esaidrocanna- binolo(HHC) esaidro-CBN HXC HHC acetato 6,6,9-trimetil-3-pentil-
6a,7,8,9,10,10a-esaidro- benzo [c]cromen-1-ile) acetato esaidrocanna- binolo
acetato acetil-esaidro cannabinolo O-acetil-esai- drocannabinolo HHC-O-acetato
HHCO HHC-O HHCOA HHCOAc HHC-OAc HHC-P 3-eptil-6a,7,8,9,10,10a-
esaidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b,d]piran-1-olo esaidrocanna- biforolo HHCP
HMMA d,l-4-Idrossi-3- metossimetamfetamina HHMA 2-(3,4-Diidrossifenil
-N-metilpropilamina HMA d,l-4-Idrossi -3metossiamfetamina IBOGAINA
12-metossibogamina endabuse Idrocodone Idromorfinolo 14-idrossidiidromorfina
Idromorfone idrossietamina 2-(etilammino)-2-(3- idrossifenil)- cicloesanone HXE
3-HO-2- osso-PCE Idrossipetidina estere etilico dell'acido
4-meta-idrossifenil-1- metilpiperidin- 4-carbossilico demidone; ossipetidina
Ipomea violacea semi iso-3-CMC 1-(3-clorofenil)-1- (metilammino)propan-2-one
isoclofedrone iso-3- clorometcati- none iso-3-MMC 1-(metilammino)-1-(3-
metilfenil)propan -2-one 1-(meti lammino)-1 -(3-metil fenil) -2-propano ne
1-(meti lammino)-1 -m-tolil) propan-2- one 1-(me tilammino -1-(3-me til fe
nil)aceto ne iso-3 -metilmet catinone iso-(meta-metil- propcatinone)
1-(3-metilfenil)-1- (propilammino)propan-2-one 1-(3-metil- fenil)-1-(pro
pilammino) propan-2-one 1-(m-tolil)-1- (propilammino) propan-2-one 3-Me-iso-prop
catinone 3-metil-isopro pilcatinone 3-metilisopro pilcatinone 3-MiPC
3-metil-iso- propilcati none Isobutirfentanil N-(1-fenetilpiperidin- 4-il)-N-
fenilisobutirammide iBF Isometadone 6-dimetilamino-5-metil-
4,4-difenil-3-esanone isopentedrone (1-metilamino-1-fenil- pentan-2-one)
Isopropil-U-47700 3,4-dicloro-N- [2-(dimetilamino) cicloesil] -N- (propan-2-il)
benzamide Isopropilfenidato propan-2-il fenil (piperidin-2-il)acetato
isotonitazene N,N-dietil-2-[[4-(1-meti letossi)fenil]metil]-5-ni
tro-1H-benzimidazol-1-eta namina JWH-018 (naftalen-1-il)
(1-pentil-1H-indol-3-il) metanone JWH-073 (naftalen-1-il) (1-butil-
1H-indol-3-il)metanone JWH-122 1-pentil-3-(4-metil- 1-naftoil)indolo 4-
metilnaftalen- 1-il-(1- pentilindol- 3-il)metanone JWH-210 (4-etil-1-naftil)-
(1-pentilindol-3-il) metanone JWH-250 1-pentil-3- (2-metossifenilacetil) indolo
2-(2- metossifenil)- 1-(1- pentilindol- 3-il)etanone Ketamina
(±)-2-(2-clorofenil)- 2-(metilamino) cicloesanone Ketobemidone Levoamfetamina
(-)-(R)-alfa- metilfenil-etilamina Levofenoacilmorfano (1)-3-idrossi-N-
fenacilmorfinano Levometamfetamina (-)-N,alfa- dimetilfeniletilamina
Levometorfano (-)-3-metossi-N- metilmorfinano Levomoramide
(-)-4-[2-metil-4-ossi- 3,3-difenil-4- (1-pirrolidinil)-butil] morfolina
Levorfanolo (-)-3-idrossi-N- metilmorfinano lisdexamfetamina
((lofofina))
((2-(7-metossi-1,3-))
((benzodiossol-5-il) ))
((etanammina))
((3-metossi-))
((4,5-metile))
((nediossife))
((niletilam))
((mina))
((3-metossi-))
((4,5-(metil))
((enedios))
((si)fenile))
((tilammina))
((7-metossi-))
((1,3-benzo))
((diossol-5))
((-etanam))
((mina))
((2-(7-metos))
((sibenzo[d]))
(([1,3]dios))
((sol-5-il) ))
((etanammina))
((2-(7-metos))
((si-2H-1,3-))
((benzodios))
((sol-5-il) ))
((etan-1))
((-ammina))
((MMDPEA))
((omomiristi))
((cilammina))
Lophophora Williamsii pianta (Peyote) LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)
9,10-dideidro- N,N-dietil-6- metilergolina-8-beta- carbossamide (+)-lysergide;
(+)-N, N-dietil- lysergamide; LSD 25 M-ALFA-HCMA 3-(2H-1,3-benzodiossol
-5-il)-2-idrossi-N,2 -dimetil-3- (metilammino)propa- nammide 3-(benzo [d][1,3]
diossol-5 -il)-2 -idrossi -N,2- dimetil-3- (metilam- mino) propenam- mide MALT
N-[2-(1H-indol-3-il) etil]-N-metilprop -2-en-1-ammina Metilalli- ltrip- tamina
MAM-2201 1-(5-fluoropentil)-3- (4-metil-naftoil)indolo Mazindolo MBDB
(N-metil-(3,4- metilendiossifenil) -2-butanamina N-metil-alfa-etil-
3,4-metilendiossi- feniletilamina mCPP 1-(3-clorofenil)piperazina Meta-
clorofenil- piperazina MDA (3,4- metilendiossiamfetamina) tenamfetamina
alfa-metil- 3,4-(metil- endiossi)- feniletilamina MDA 19
N-[(Z)-(1-esil-2-ossoindol -3-ilidene)ammino] benzammide N'-(1-esil-2-
ossoindolin-3- ilidene) benzoidrazide N'-[(3Z)-1- esil-2-osso- 1,2-diidro-3H-
indol-3- ilidene]benzo- benzoidrazide MDAI 5,6-Metilendiossi- 2-aminoindano MDEA
(3,4- metilendiossi- etilamfetamina) (±)-N-etil-alfa-metil- 3,4-(metilendiossi)
feniletilamina MDE; N-etil-MDA MDMA (3,4-metilendiossi- metamfetamina)
(±)-N,alfa-dimetil- 3,4-(metilendiossi) feniletilamina ecstasy; N,alfa- dimetil-
omopipero- nilamina MDMB-4EN-PINACA MDMB-5Br-INACA Metil 2-(5-bromo-1H-
indazol-3-carbossammide)- 3,3-dimetilbutanoato Metil2-[(5- bromo-1H- indazol-3-
carbonil) ammino]-3,3- dimetilbuta- noato MDMB-5-bromo- INACA MDMB-7Br-INACA
Metil 2-(7-bromo-1H- indazol-3-carbossammide) -3,3-dimetilbutanoato Metil
2-[(7-bromo -1H-indazol -3-carbonil) ammino]-3,3 -dimetil- butanoato MDMB-7-
bromo- INACA MDMB-BINACA Metil 2-(1-butil-1H- indazol-3-carbossa-
mmide)-3,3-dimetilbu- tanoato metil N- 1-butil- 1H-indazo- l-3-carbo nil)-3-
metil-L- valinato MDMB- BUTINACA MDMB-CHMICA Metil-3,3-dimetil-2-«[(1-
(cicloesilmetil)-1H-indol- 3-il)carboni l]amino»butanoato N-«[1-(cicloe-
silmetil)-1H- indol-3-il] carbonil»-3- metil-valina, metil estere MDMB-INACA
metil 2-(1H-indazol-3- carbossammide)-3,3- dimetilbutanoato metil N-
(1H-indazol-3- carbonil)-3- metilvalinato MDMB-PCZCA Metil 3,3-dimetil-2-(9-
pentil-9H-carbazol-3- carbossamide)butanoato MDPBP 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-
2-(pirrolidin-1-il)butan-1 -one 3',4'- metilendiossi- α-pirrolidino-
butirofenone MDPHiP 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -4-metil-2-pirrolidin-1-il
-pentan-1-one MDPHiP MDPHP 1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 2-(pirrolidin-1-il)esan-
1-one metilendiossi- α-pirroli- dinoesiofeno- ne Meclofenossato estere
2-(dimetilamino) etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico Mefedrene
N-metil-1-(5-metil-2- tienil)propan-2-ammina 5-MMPA Mefedrone 4-metilcatinone
Mescalina 3,4,5- trimetossifeniletilamina TMPEA Mesembrina (3aS,7aS)-3a-(3,4-
Dimetossifenil)-1-metil- 2,3,4,5,7,7a-esaidroindol -6-one Mesocarb
3-(alfa-metilfeniletil)- N-(fenilcarbamoil) sidnone immina Metadone
6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-eptanone Metadone intermedio 4-ciano-2-dimetil-
amino-4,4-difenilbutano Metallilescalina 2-«3,5-dimetossi-4-
[(2-metilprop-2-en-1-il) ossi]fenil»etanamina MAL Metamfetamina (+)-(S)-N,alfa-
dimetilfeniletilamina desossi- efedrina; (+)-2- metilamino- 1-fenilpropano
Metazocina 2'-idrossi-2,5,9- trimetil-6,7- benzomorfano metobenzorfano
Metilcatinone 2-(metilamino)- 1-fenilpropan-1-one metcatinone Metildesorfina
6-metil-delta-6- deidrossimorfina Metildiidromorfina 6-metil-diidromorfina
3,4-Metilendiossi- pirovalerone (RS)-1-(benzo[d] [1,3]diossol-5-il)-2-
(pirrolidin-1-il)pentan- 1-one MDPV METILMETAQUALONE ) 3-(2,4-dimetilfenil)-2-
metilchinazolin-4-one MMQ Metilone (beta-cheto-MDMA) metodesnitazene
N,N-dietil-2-[2-[ (4-metossifenil)metil] benzimidazol-1-il] etanamina
Metonitazene N,N-dietil-2-[2-[(4- metossifenil)metil]-5-
nitro-benzimidazol-1-il]e tanammina Metonitazepina 2-(4-metossibenzil)
-5-nitro-1-(2- (pirrolidin-1-il) etil)-1H-benz o[d]imidazolo 2-[(4- 2-[(4-
metossife nil)metil] -5-nitro -1-(2- pirrolidin -1-iletil) benz imidazolo
Metopone 5-metil-diidromorfinone Metossiacetilfentanil
2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2 -phenylethyl)-piperidin-4- yl]acetamide 2-metossi-N-
fenil-N-[1-(2- feniletil)pi- peridin-4-il] acetamide Metossietamina
2-(etilamino)- 2-(3-metossifenil) cicloesanone MXE; MKET; Metossipropamina
2-(3-metossifenile)-2- (propilammino)cicloesan- 1-one MXPr Metossisopropamina
2-(isopropilammino)-2- (3-metossifenil) cicloesanone MXiPr Mirofina
miristilbenzilmorfina 3-benzil-6-mi- ristil-morfina MITRAGININA
16,17-dideidro-9,17-dime- tossi-17,18-seco-20-alfa- ioimban-16-car bossiacido
metilestere MITRAGYNA SPECIOSA pianta (Kratom) MMDA (5-metossi-3,4-
metilendiossiamfetamina) 2-metossi-alfa-metil- 4,5-(metilendiossi)
feniletilamina MO-CHMINACA 1-metossi-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il1-
(cicloesilmetil)-1H-indaz olo-3-carbossilato Monoetilamide dell'acido
(+)-1-metil- lisergico 9,10-dideidro-N-etil-N- [1-idrossi-metil)
propil]-1,6-metil- ergolina-8-beta- carbossamide Monoetilamide dell'acido
(+)-lisergico 9,10-dideidro-N-etil- 6-metilergolina- 8-beta-carbossamide
Morferidina estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)- 4-fenilpiperidin-
4-carbossilico morfolinetil- norpetidina Morfina 7,8-deidro-4,5-epossi-
3,6-diidrossi- N-metilmorfinano Morfina metil bromuro ed altri derivati
morfinici ad "azoto pentavalente" tra i quali i derivati N-ossimorfinici (quale
la N-ossicodeina). MORFINA-N-OSSIDO N-ossimorfina genomorfina Morfolide
dell'acido (+) lisergico MPA (N-Metil-1-(tiofen-2il) propan-2-ammina)
Metiopropamina Metiltienprop- amina MPPP estere propionico dell'1-metil-4-fenil-
4-piperidinolo MTTA (2-( ( metilammino)metil)- 3,4-diidronaftalen- 1(2H)-one)
(Mephtetrami- ne),(meftetra- mina) Nandrolone 17-idrossi-4-estren- 3-one
19-nortesto- sterone NDTDI (N,N-dietil-3-[metil(1,3, 4,5-tetraidrobenzo[cd]
indol-4-il)amino] propanamide NMDMSB 1-naftil 4-metil-3- (dimetilsulfamoil) -
benzoato 1-naftil 3-(dimetil sulfa) moil) -4-metil- benzoato naftalen -1-il
3-(dimetil sulfa) moil) -4-metil benzoato naftalen -1-il 3-(N,N- dimetil sulfa
moil) -4-metil benzoato N-butilbutilone 1-(2H-1,3-benzodiossol-5-
il)-2-(butilammino)butan- 1-one N-butil- norbutilone N-butil- butilone
N-cicloesil butilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il) -2-(cicloesilammino) butan-1-one
1-(2H-1,3- benzodiossol -5-il)-2- (cicloesilam mino) butan -1-one cibutilone
3,4-metilene nediossi- α-cicloe silammino butiofenone N-cicloesil metilone
1-(1,3-benzodiossol-5-il) -2-(cicloesilammino)propan -1-one N-cicloesime- tilone
ciputilone 3,4- metilenediossi -α-cicloesi- lamminopropi- ofenone N-desetil
etonitazene 2-[2- (4-etossibenzil)-5- nitro-1H-benzo [d]imidazol-1-il]
-N-etiletanammi 2-[2-[ (4-etos- sifenil) metil] -5-nitro -benzi- midazol -1-il]
-N-etil -eta- nammina Dese- tiletoni- tazene NDE N-desetil isotonitazene
N-etil-2-[2-[ (4-isopropossifenil) metil]-5-nitro -benzimidazol-1-il ]etanammina
N-etil-2- [[4-(1- metiletos- si) fenil] metil]- 5-nitro- 1H-benzi- midazol-
1-etanam- mina N-desetil isotoni- tazene N-deseti- lisotoni- tazene
((N-desetil))
((protonitazene))
((N-etil-2-«5-nitro-2-))
(([(4-propossifenil) ))
((metil]-1H-1,3-benzimi))
((dazol-1-il»etan-1-))
((ammina))
((N-etil-2-))
(((5-nitro-2))
((-(4-propos))
((sibenzil)-))
((1H-benzo))
(([d]imid))
((azol-1-))
((il) etan-))
((1-ammina))
((N-etil-2-))
(([5-nitro-2))
((-[(4-pro))
((possife))
((nil)metil]))
((benzimi))
((dazol-1-))
((il]eta))
((nammina))
((N-desetil))
((protonita))
((zene))
((NDP))
N-etilamfetamina N-etil-alfa- metilfeniletilamina N-etileptedrone
2-(etilammino)-1- fenileptan-1-one 2-(etilammino) -1-fenil-eptan -1-one
N-etilnorepte- drone etileptedrone N-etilesedrone 2-(etilamino)-1-fenilesan-
1-one N-etilpentedrone 2-(etilamino)-1-fenilpen- tan-1-one N-etilnorpen- tedrone
α-etila- minopentiofe- none N-etilpentilone (efilone) 1-(1,3-benzodiossol-5-il)
-2-(etilamino)pentan-1-one N-etilnorpen- tilone BK-EBDP BK-Etil-K Nicocodina
6-nicotinilcodeina Nicodicodina 6-nicotinildiidrocodeina NDHC Nicomorfina
3,6-dicotinilmorfina N-idrossi-MDA (±)-N-[alfa-metil- 3,4-(metilendiossi)
feniletil]idrossilamina N-metil-ciclazodone 2-[ciclopropil(metil)
ammino]-5-fenil- 4(5H)-ossazolone N-metil-triptamina 2-(1H-indol-3-il)-N-metil-
etanammina N-metil U-47931E 4-bromo-N-(2-(dimetilami- no) cicloesil)-N-metilben-
zamide N,N-dietilpentilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il)- 2-(dietilammino)pentan-1-
one 1-(2H-1,3- benzodiossol-5 -il)-2- (dietilammino) pentan-1-one 1-(1,3-benzo-
diossol-5-il)- 2-(dietilam- mino)- 1-pentanone 1-(3',4'- metilendiossi-
fenil)-2-die- tilammino- pentanone(1) N,N-dietilpen- tilone MDDEVP N,N-dimeti
etonitazene 2-[2-[(4- etossifenil)metil]-5- nitro-benzimidazol-1
-il]-N,N-dimetil- etanammina 2-«2-[(4- etossife- nil)metil] -5-nitro- 1H-1,3-
benzimi- dazol-1- il»-N,N- dimetile- tan-1- ammina (2-(2-(4- etossi- benzil)-5
-nitroben- zimidazol -1-il) etil) dimetilam- mina 2-[(4- etossi- fenil) metil]-
N,N- dimetil-5 -nitro-1H -benzimi- dazol-1- etanammina etonita- zene N,N-
dimetil analogo 1-dimetil- amminoetil N-desal- chil etonitaze- ne Noracimetadolo
(±)-alfa-3-acetossi- 6-metilamino- 4,4-difenileptano Norcodeina N-demetilcodeina
Norlevorfanolo (-)-3-idrossimorfinano (-)-morfinan- 3-olo Normetadone
6-dimetilamino- 4,4-difenil-3-esanone desmetil- metadone Normorfina
demetilmorfina morfina N-demetilata Norpipanone 4,4-difenil-6-
piperidin-3-esanone Nortilidina etil 2-metilammino-1- fenilcicloes-3-ene-1-
carbossilato NRT N-pirrolidinil-3,4 -DMA 1-[2-(3,4-dimetossife
nil)-1-metiletil]-pir rolidina) 1-(1-(3,4- dimetossi fenil)pro pan-2-il)
pirrolidi na N-pirro lidinil- DMA N-pir rolidinil -3,4-dime tossiamfe tamina
N-pirroli dinil-dime tossiamfe tamina N-sec-butil-pente- drone
2-[(butan-2-il)ammino ]-1-fenilpentan-1-one 2-(sec- butilammi- no)-1-fe-
nilpentan- 1-one 2-[(1-me- tilpropil ammino]-1- fenil-1- pentanone 2-(secbu-
tilammino -valerofe- none O-AMKD 3-(4-acetil-1- metilpiperidin-4-il)fenil
acetato OCFENTANIL (N-(2-fluorofenil)-2- metossi-N-[1-(2-feniletil)
-4-piperidil]acetamide) Octodrina 6-metileptan-2-amina Oppio Oripavina
3-O-demetiltebaina 6,7,8,14- tetradeidro- 4,5-alpha- epossi- 6-metossi-
17-metil- morfinan-3-olo Ossicodone Ossimorfone Paglia di papavero Papaver
somniferum L. pianta Paraesil 3-esil-7,8,9,10- tetraidro-6,6,9-
trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 5'-metil- delta6a-10a- tetraidro-
cannabinolo Para-fluoro-4- metilaminorex 5-(4-fluorofenil)-4
-metil-4,5-diidro-1,3- ossazol-2-amina 4-FPO Para-fluorofentanil 4'-fluoro-N-(1-
feniletil-4-piperidil) propionanilide pBPP 1-(4-bromofenil)piperazi- na PCE
(eticiclidina) N-etil-1- fenilcicloesilamina cicloesamina PCP (fenciclidina)
1-(1-fenilcicloesil) piperidina PEAP N-etil-1-fenilpentan- 2-ammina fenileti-
lammino- pentano PENTEDRONE (2-(metilamino)-1- fenilpentan-1-one) (α-Methylamin-
o-valeropheno- ne (α-etil-metca- tinone) pentil MDA 19 N-[(Z)-(2-osso-1-pentil-
indolin-3-ilidene)ammino] benzammide N'-[(3Z)-2- osso-1-pentil- 1,2-diidro-3H-
indol-3- ilidene] benzoidrazide acido benzoico (2Z)-2-(1,2- diidro-2-osso-
1-pentil-3H- indol-3- ilidene) idrazide analogo pentilico di MDA-19 BZO-POXIZID
5C-MDA-19 PEPAP estere acetico dell'1-feniletil- 4-fenil-4-piperidinolo Petidina
estere etilico dell'acido 1-metil-4- fenilpiperidin-4- carbossilico meperidina
Petidina intermedio A 1-metil-4-ciano- 4-fenilpiperidina Petidina intermedio B
estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico normeperidina;
norpetidina Petidina intermedio C acido 1-metil-4- fenilpiperidin-4-
carbossilico acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico phenibut
Acido 4-amino-3-fenilbu- tanoico PHP (roliciclidina) 1-(1-fenilcicloesil)
pirrolidina PCPY Piminodina estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenil-
aminopropil)piperidin- 4-carbossilico anopridina piperidiltiambutene
1-(4,4-di(tiofen-2-il) but -3-en-2-il) piperidina Piritramide amide dell'acido
1-(3-ciano-3,3- difenilpropil)-4- (1-piperidin)piperidin- 4-carbossilico
pirinitramide Pirrolidide dell'acido (+) lisergico PMA (para- metossiamfetamina)
para-metossi-alfa- metilfeniletilamina PMMA (para- metossiametamfetamina)
para-metossi-N,alfa- dimetilfeniletilamina PPAP 1-fenil-N-propilpentan -2-amina
PRE-084 (2-(morfolin-4-il)etil 1- fenilcicloesano-1- -carbossilato) Proeptazina
1,3-dimetil-4-fenil-4- propionossiazacicloeptano dimefeprimina Properidina
estere isopropilico dell'acido 1-metil- 4-fenilpiperidin- 4-carbossilico
ipropetidina; gevelina; isopedina Propiram N-(1-metil-2- piperidinoetil)-N-2-
piridil-propionamide protonitazene N,N-dietil-5-nitro-2 -[(4-propossifenil)
metil]-1H-benzimida- zolo-1-etanammina proponita- zene protonitazepina
5-nitro-2-[(4-propos sifenil)metil]-1-(2- (pirrolidin-1- iletil) benzimidazolo
N-pirro lidino protonita zene Psilocibina diidrogeno fosfato del
3-[2-(dimetilamino) etil]indol-4-olo indocibina Psilocina 3-[2-(dimetilamino)
etil]indol-4-olo psilotsina Psychotria viridis PTI-3 N-(«2-[1-(5-fluropentil)-
1H-indol-3-il]-1,3-tiazol- 4-il»metil)-2-metossi-N- metiletanamina Racemetorfano
(±)-3-metossi-N- metilmorfinano deossidiidro- tebacodina; metorfano Racemoramide
(±)-4-[2-metil-4-ossi- 3,3-difenil-4-(1- pirrolidinil)-butil]- morfolina
Racemorfano (±)-3-idrossi-N- metilmorfinano metorfinano Remifentanil Rivea
corymbosa semi Ru-28306 N,N-dimetil-1,3,4,5- tetraidrobenzo[cd]indol-4 -amina
Salvia divinorum pianta Salvinorina A SL-164 5-cloro-3-(4-cloro-2-me-
tilfenil)-2-metil-4(3H)- chinazolinone Sufentanil TABERNANTHE IBOGA pianta TCP
(tenociclidina) 1-[1-(2-tienil)cicloesil] piperidina Tebacone
6-acetossi-4,5-epossi- 3-metossi-N-metil- morfin-6-ene acetildiidro- codeinone
Tebaina 6,7,8,14-tetradeidro- 4,5alfa-epossi- 3,6-dimetossi-17- metilmorfinano
paramorfina Tetraidrocannabiforolo 3-eptil-6a,7,8,10a -tetraidro-6,6,9-
trimetil-6H-dibenzo [b,d]piran-1-olo 3-eptil-6, 6,9- trimetil -6a,7,8, 10a-
tetraidro benzo[c] cromen-1- olo THCP Delta-9- THCP Δ9-THCP (-)-Trans Δ9 -
tetrai drocan nabiforolo THC-eptil Tetraidrofuranilfenta- nil (THF-F)
N-phenyl-N-[1-(2-phenyle- thyl)piperidin-4-yl]tetra- hydrofuran-2-carboxamide
N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]tetraidro- furan-2-car- bossamide
Tetrametilciclopropan- fentanil N-phenyl-N-[1-(2-phenyle-
thyl)piperidin-4-yl]-2,2, 3,3-tetramethylcyclopropa- ne-1-carboxamide
N-fenil-N-[1- (2-feniletil) piperidin-4- il]-2,2,3,3- tetrametilci- clopropan-1-
carbossamide Tianeptina Acido 7-[(3-cloro -6-metil-5,5-
diossidodibenzo[c,f][1,2] tiaezepin-11-il) amino]eptanoico Tiletamina
2-etilamino-2-(2-tienil) -cicloesanone 2-ethylamino-2 -(2-thienyl) cyclohexanon
Tilidina (±)-etil-trans-2- (dimetilamino)-1-fenil- 3-cicloesene-1- carbossilato
Tiofenefentanil N-(1-phenethylipiperidin- 4-yl)-N-phenylthiophene-2- carboxamide
N-(1-fenetil- piperidin-4- il)-N-fenil- tiofene-2-car- bossamide THCB
3-butil-6,6,9-trimetil -6a,7,8,10a-tetraidro -6H-dibenzo[b,d]piran -1-olo
3-butil-6, 6,9- trimetil- 6a,7,8,10a -tetraidro benzo[c] cromen-1- olo 3-butil-
6a,7,8,10a -tetraidro -6,6,9- trimetil -6H- dibenzo [b,d]piran -1-olo nor-THC
delta-9- THCB delta-9- tetraidroc annabutolo delta-9- tetraidroc annabinolo -C4
delta-9- THC-butil delta-9- THC-C4 THC-butil tetraidro cannabinol -C4 THC-C4
tetraidro -cannabut olo TMA (3,4,5- trimetossiamfetamina)
(±)-3,4,5-trimetossi-alfa- metilfeniletilamina TMA-2 2,4,5- trimetossiamfetamina
Tramadolo Trimeperidina 1,2,5-trimetil-4-fenil-4- propionossipiperidina
dimetilme- peridina Troparil metil 8-metil-3-fenil -8-azabiciclo [3.2.1]
ottano-4-carbossilato U-47700 (2-(3,4-diclorofenil)-N- [(1R,2R)-2-(dimetilamino)
cicloesil]-N-metilace- tamide) (3,4-diclo- ro-N-[(1R,2R)- 2-(dimetilami-
no)cycloexil]- N-metilbenza- mide), (U-47,700) U-48800 2-(2,4-diclorofenil)-N-
(2-dimetilamino)cicloesil) -N-metilacetamide U-49900 3.4-dicloro-N-[2-
(dietilamino)cicloesil]- N-metilbenzamide UR-144 [(1-pentilidol-3-il)-(2,2,
3,3-tetrametilciclopropil) metanone] Valerilfentanil N-fenil-N-[1-
(2-feniletil)- 4-piperidinil] pentanamide W-18 4-Cloro-N-(1-[2-(4-nitro-
fenil)etil]-piperidin-2- ilidene)benzenesulfona- mide MAB-CHMINACA xilazina
2-(2,6-dimetilfenilami no) -5,6-diidro -4H-tiazina XLR-11
(1-(5-fluoropentil)-1H- indol-3-il)(2,2,3,3-tetra- metilciclopropil)metanone)
([1-(5-fluoro- pentyl)-1H-in- dol-3-yl](2,2, 3,3-tetrame- thylcyclopro-
pyl)methano- ne) Zipeprolo
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in
tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione.
Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno
che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri,
esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere. Le preparazioni
contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità alle modalità
di cui alla tabella dei medicinali. Sono espressamente escluse dalla presente
tabella le sostanze: Bupropione, Pirovalerone. Dalla presente tabella è
espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica:
(±)-2-amino-1- fenilpropan-1-olo). Sono espressamente escluse dalla presente
tabella le sostanze: Destrometortano, Destrorfano. Le sostanze correlate al
fentanil comprendono qualsiasi sostanza non altrimenti controllata in una
tabella che è strutturalmente correlata al fentanil mediante una o più delle
seguenti modifiche: 1. sostituzione della porzione fenilica del gruppo
fenetilico con qualsiasi monociclo, sostituito o meno nel monociclo; 2.
sostituzione nel o sul gruppo fenetilico con gruppi alchilici, alchenilici,
alcossilici, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o nitrici; 3.
sostituzione in o sull'anello di piperidina con gruppi alchilici, alchenilici,
alcossilici, esteri, eterei, idrossilici, alogeni, aloalchilici, amminici o
nitrici; 4. sostituzione dell'anello di anilina con qualsiasi monociclo
aromatico, sostituito o meno nel o sul monociclo aromatico; 5. sostituzione del
gruppo N-propionile con un altro gruppo acile. L'Ayahuasca può essere costituita
da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle
piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi
dei seguenti componenti attivi: armalina, armina Sono espressamente escluse
dalla presente tabella le seguenti sostanze classificate come precursori di
droghe di categoria 1 che possono essere utilizzate per la fabbricazione
illecita di fentanil e dei suoi analoghi»: 4-AP (N-fenilpiperidin-4-ammina);
1-boc-4-AP (terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato);
N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina (ANPP); norfentanil
(N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide); 1-(2-feniletil)piperidin-4-one (NPP).
(53) (58)
TABELLA II
SOSTANZE
DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE Cannabis (foglie
e infiorescenza) Cannabis (olio) Cannabis (resina)
Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in
conformità alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.
TABELLA III
SOSTANZE
DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE Amobarbital
Ciclobarbital Eptabarbital Glutetimide Mecloqualone Metaqualone Pentobarbital
Secobarbital
I sali delle sostanze di cui sopra, in tutti i casi in cui possono esistere. Le
preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente tabella, in conformità
alle modalità di cui alla tabella dei medicinali.
TABELLA IV
SOSTANZE
DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE Acido
5-etil-5-crotilbarbiturico Acido gamma-idrossibutirrico GHB oxibato Alazepam
Allobarbital Alossazolam Alprazolam Amineptina Aprobarbital Barbexaclone
Barbital bentazepam 5-fenil-1,3,6,7,8,9 -esaidro-2H-[1]ben zotieno[2,3-e][1,4]
diazepin-2-on Benzfetamina Brallobarbital bretazenil 1,1-dimetiletil8-
bromo-11,12,13,13a- tetraidro-9-osso-9H- imidazo[1,5-a] pirrolo[2,1-c][1,4]
benzodiazepina-1- carbossilato Ro 16-6028 bretazenilum Bromazepam Bromazolam
8-bromo-1-metil-6 -fenil-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepina
Brotizolam Buprenorfina Butalbital Butallilonal Butobarbital Butorfanolo
Camazepam carisoprodol 2-[(carbamoi- lossi)metil]-2 -metilpentil isopropilca
rbammato -«[idrossi (immino) metossi] metil»-2- metilpentil idrogeno propan-2-
ilcarboni midato N-isopropil -2-metil-2 -propil-1,3 -propandiol dicarbam- mato
isobamato isopropil meprobamato NIH 10966 NSC 172124 cinazepam
acido4-[[7-bromo-5- (2-clorofenil)-2- osso-1,3-diidro-1,4- benzodiazepina-3-il]
ossi]-4-osso-butano- ico BD-798 Clobazam Clobromazolam 8-bromo-6- (2-clorofenil)
-1-metil-4H- [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepina
((clonazafone deglicinato))
((2-ammino-N-[2-(2))
((-clorobenzoil)-4))
((-nitrofenil]))
((acetammide))
((N-[2-(2-clo))
((robenzoil)-))
((4-nitrofe))
((nil]glici))
((nammide))
((2-ammino-2'))
((-(o-clorobe))
((nzoil)-4'))
((-nitro-ace))
((tanilide))
((2-(2-Ammi))
((noacetam))
((mide)-2'-))
((cloro-5-))
((nitrobenzo))
((fenone))
((deglicilclo))
((zafone))
Clonazepam Clonazolam 6-(2-clorofenil) -1-metil-8-nitro-4H [1,2,4]triazolo
[4,3-a][1,4]benzodia zepina Clonitra- zolam Clorazepato Clordemetildiazepam
Delorazepam 4'-cloro descloroal- prazolam 4-clorodiazepam 6-(4-clorofenil)
-1-metil-4H- [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepina 7-cloro-5-
(4-clorofenil)-1- metil-3H-1,4- benzodiazepin-2-one 4'-cloro- descloroal
prazolam 4'Cl- descloroal prazolam Clordiazepossido Clossazolam Clotiazepam
desalchilgidazepam 7-bromo-5-fenil -1,3-diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2 -one
desalkylgida zepam bromonordia zepam 7-BPDBD BD 3 7-PDBDB descloroclotizolam
2-cloro-9-metil-4- fenil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] diazepina
clotizolam-2 Destropropossifene Diazepam
((diclazafone deglicinato))
((2-ammino-N-[4-))
((cloro-2-(2-cloro))
((benzoil)fenil]))
((acetammide))
((N-[4-cloro-))
((2-(2-cloro))
((benzoil)fen))
((il]glici))
((nammide))
((2-ammino-4'))
((-cloro-2'))
((-(o-cloro))
((benzoil)-))
((acetanilide))
((deglicildi))
((clazafone))
diclazepam Estazolam Etclorvinolo Etifossina Etil loflazepato Etinamato
Fenazepam Fencamfamina Fenobarbital fenozolone 2-(etilammino)-5- fenil-4(5H)-
ossazolone 2-etilammino-5- fenil-1,3- ossazol-4-one 2-(etilammino)-
4-osso-5-fenil- ?2-ossazolina 2-(etilammino)- 4-osso-5-fenil- 2-ossazolina LD
3394 Ordinator Fenproporex Flualprazolam 8-cloro-6- (2-fluorofenil)-1
-metil-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a] [1,4] benzodiazepina Flubromazepam 7-bromo-5-
(2-fluorofenil) -1,3-diidro-2H -1,4-benzodia- zepin-2-one flubrotizolam
2-bromo-4- (2-fluorofenil)-9- metil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4]
diazepina 4-bromo-7-(2- fluorofenil)- 13-metil-3-tia -1,8,11,12 -tetrazatri
ciclo [8.3.0.02 ,6]trideca-2(6) ,4,7,10,12- pentene 8-bromo-6-(o-
fluorofenil)-1- metil-4H-s- triazolo(3,4c) tieno(2,3e)-1,4 -diazepina
Fluclotizolam 2-cloro-4- (2-fluorofenil) -9-metil-6H-tieno [3,2-f][1,2,4]
triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina Fludiazepam fluetizolam 2-etil-4-(2-fluoro
fenil)-9-metil -6H-tieno [3,2-f][1,2,4] triazolo[4,3-a] [1,4]diazepina
2'-fluorodes cloroetizolam Flunitrazepam Flunitrazolam 6-(2-fluorofenil)
-1-metil-8-nitro-4H- [1,2,4]triazolo [4,3-a][1,4] benzodiazepina Flurazepam
fonazepam (5-(2-fluorofenil)- 1,3-diidro-7-nitro- 2H-1,4-benzodiaze- pin-2-one)
(Desmethylflu- nitrazepam) Gamma-butirrolattone (GBL) Ketazolam Lefetamina (SPA)
Loprazolam Lorazepam Lormetazepam N-metil-lorazepam Meclofenossato Medazepam
Mefenorex Metarbital Metil clonazepam 5-(2-clorofenil)-1 metil-7-nitro-3H
-1,4-benzodiazepin -2-one Metilfenidato Metilfenobarbital metilmorfonato
(metil2-(morfolin- -3-il)-2-fenila- cetato) (methyl2-mor- pholin-3-yl-2-
phenylacetate), (metilmorfena- to) Metilossazepam Metiprilone Midazolam N-etil
zolpidem N-etil-2-[6-metil-2- (4-metilfenil) imidazo[1,2-a] piridin-3-il]
acetammide nalbufina Nimetazepam Nitrazepam
((noravizafone deglicinato))
((2-ammino-N-(2-))
((benzoil-4-cloro))
((fenil)acetammide))
((N-(2-benzo))
((il-4-cloro))
((fenil)glici))
((nammide))
((2-amminoace))
((tammide-5-))
((clorobenzo))
((fenone))
((deglicilno))
((ravizafone))
Nordazepam Desmetildiazepam Ossazepam Ossazolam Pemolina Pentazocina Pinazepam
Pipradrolo Pirovalerone Prazepam Prolintano Propilesedrina Quazepam Remimazolam
metil 3-[(4S)-8-bromo -1-metil-6- (piridin-2-il) -4H-imidazo [1,2-a][1,4] benzod
iazepin -4-il]propanoato rilmazafone 5-[[(2-amminoace til)ammino]metil
]-1-[4-cloro-2 -(2-clorobenzoil )fenil]-N,N-dime til-1H-1,2,4- triazolo-3-car
bossammide 450191-S Ro 07-4065 7-cloro-5- (2,6-difluorofenil)- 1-metil-3H-1,4-
benzodiazepin-2-one Secbutabarbital Temazepam Tetrabramato (associazione
molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato) Tetrazepam
Tionordazepam 7-cloro-5-fenil-1,3 -diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2- tione
Tofisopam 1-(3,4-dimetos- sifenil)-5-etil-7,8 -dimetossi -4-metil-5H-2,3
-benzodiazepina Triazolam Vinilbital Zaleplon Zolpidem Zopiclone
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella in tutti i casi in cui
questi possono esistere. Le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla
presente tabella, in conformità alle modalità di cui alla tabella dei
medicinali. La sostanza Tramadolo è stata esclusa dalla presente tabella ai
sensi del DM 19/06/2006.
TABELLA MEDICINALI SEZIONE A
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.
Medicinali soggetti a precrizione medica speciale: ricetta ministeriale a
ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato
III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia
del dolore.
DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina estere acetico del 6- idrossi-3-metossi- N-metil-4,5-
epossimorfinano Alfentanil N-[1-[2-(4-etil- 4,5-diidro-5-ossi- 1H-tetrazol-1-
il)etil]-4- (metossimetil)-4- piperidinil]-N- fenilpropanamide Amobarbital acido
5-etil-5-(3- metilbutil) barbiturico acido 5-etil-5- isopentilbarbiturico
Buprenorfina** 21-ciclopropil-7- alfa-[(S)-1- idrossi-1,2,2-
trimetilpropil]-6,14- endo-etan-6,7,8,14- tetraidrooripavina Ciclobarbital acido
5-(1- cicloesen-1-il)-5- etilbarbiturico tetraidrofenobarbitale;
tetraidrogardenale Codeina** 3-O-metilmorfina destroamfe- tamina desamfetamina
dexamfetamina Destromoramide (+)-4-[2-metil-4- osso-3,3-difenil-4- (1-
pirrolidinil)butil]- morfolino Difenossilato estere etilico dell'acido 1-(3-
ciano-3,3- difenilpropil)-4- fenilpiperidin-4- carbossilico Difenossina acido
1-(3-ciano- 3,3-difenilpropil)- 4-fenilisonipecotico Diidrocodeina**
3-metossi-4,5- epossi-6-idrossi- N-metilmorfinano Dipipanone 4,4-difenil-6-
piperidin-3-eptanone fenilpiperone Eptabarbital acido 5-(1- cicloepten-1-il)-5-
etilbarbiturico Etilmorfina 3-O-etilmorfina Fentanil** 1-feniletil-4-N-
propionilanilino- piperidina Flunitrazepam 5-(orto- fluorofenil)-1,3-
diidro-1-metil-7- nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one Folcodina
morfoniletilmorfina omocodeina Glutetimide 2-etil-2- fenilglutarimide
Idrocodone** 3-metossi-4,5- epossi-6-ossi-N- metilmorfinano diidrocodeinone
Idromorfone** 3-idrossi-N-metil- 6-ossi-4,5- epossimorfinano diidromorfinone
Ketamina (±)-2-(2- clorofenil)-2- (metilamino) cicloesanone Levorfanolo
(-)-3-idrossi-N- metilmorfinano lisdexamfe- tamina Mecloqualone 3-(orto-
clorofenil)-2-metil- 4(3H)-chinazolinone Metadone** 6-dimetilamino-4,4-
difenil-3-eptanone Metaqualone 3-(2-metilfenil)-2- metil-4(3H)- chinazolinone
Metilfenidato estere metilico dell'acido 2-fenil- 2-(2-piperidil)- acetico
fenilidato Morfina** 7,8-deidro-4,5- epossi-3,6-diidrossi- N-metilmorfinano
Nandrolone 17-idrossi-4- estren-3-one 19-nortestosterone Nicocodina
6-nicotinilcodeina Nicodicodina 6-nicotinildi- idrocodeina NDHC Norcodeina
N-demetilcodeina Ossicodone** 14-idrossidi- idrocodeinone Ossimorfone**
14-idrossidi- idromorfinone Papaver somniferum L. tintura Pentobarbital acido
5-etil-5-(1- metilbutil) barbiturico Petidina estere etilico dell'acido 1-metil-
4-fenilpiperidin-4- carbossilico meperidina phenibut Acido 4-amino-3-fenilbuta-
noico Propiram N-(1-metil-2- piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamide
Remifentanil estere metilico dell'acido 1-(2- metossi carboniletil)- 4-
(fenilpropionilamino)- piperidin-4- carbossilico Secobarbital acido
5-allil-5-(1- metilbutil) barbiturico Sufentanil N-[4-(metossimetil)-
1-[2-(2-tienil)- etil]-4-piperidil] propioanilide Sufentanil (**) limitatamente
alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale Tapentadolo**
3-[(1R,2R)-3- (dimetilamino)-1- etil-2- metilpropil]fenolo Tebaina
6,7,8,14-tetradeidro- 4,5alfa-epossi-3,6- dimetossi-17- metilmorfinano
paramorfina Tiletamina 2-etilamino-2- (2-tienil)- cicloesanone 2-ethylamino-2-
(2-thienyl) cyclohexanone Tiofentanil N-1-[2-(2- tienil)etil]-4- piperidil]
propioanilide Tramadolo** xilazina 2-(2,6-dimetilfe nilamino)-5,6-diid
ro-4H-tiazina Zipeprolo alfa-(alfa- metossibenzil)-4- (beta-
metossifeniletil)-1- piperazina etanolo
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in
tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione.
Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno
che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono
esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali
dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono
esistere.
TABELLA MEDICINALI SEZIONE B
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta
non ripetibile.
DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA ALTRA DENOMINAZIONE Acido gamma-
idrossibutirrico (GHB) acido 4- idrossibutirrico oxibato Acido 5-etil-5-
crotilbarbiturico Alazepam 7-cloro-1,3-diidro- 5-fenil-1-(2,2,2-
tifluoroetil)-2H-1,4- benzodiazepin-2-one Allobarbital acido 5,5-
diallilbarbiturico Alossazolam 10-bromo-11b-(orto- fluorofenil)-2,3,7,
11b-tetraidroossazolo [3,2-d] [1,4]benzodiazepin- 6(5H)-one Alprazolam
8-cloro-1-metil-6- fenil-4H-s- triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina Amineptina
7[(10,11-dididro-5H- dibenzo[a,d]cicloepten- 5il)amino]acido eptanoico
Aprobarbital acido 5-allil-5- isopropilbarbiturico Barbexaclone fenobarbital
propilesedrina Barbital acido 5,5- dietilbarbiturico dietilmalonilurea
Benzfetamina N-benzil-N,alfa- dimetilfeniletilamina N-benzil-N- metilamfetamina
Brallobarbitale acido 5-allil-5-(2- bromoallil)barbiturico Bromazepam
7-bromo-1,3-diidro- 5-(2-piridil)-2H- 1,4-benzodiazepin-2- one Brotizolam
2-bromo-4-(orto- clorofenil)-9-metil- 6H-tieno[3,2-f]-s- triazolo [4,3-a] [1,4]
diazepina Butalbital acido 5-allil-5- isobutilbarbiturico Butallilonale
acido5-(2- bromoallil)-5- sec-butilbarbiturico sonbutal Butobarbitale acido
5-butil-5- etilbarbiturico Butorfanolo (-)-N- ciclobutilmetil-3,14-
diidrossimorfinano Camazepam 7-cloro-1,3-diidro- 3-(N,N- dimetilcarbamoil)
1-metil-5-fenil-2H- 1,4-benzodiazepin-2-one Clobazam 7-cloro-1-metil-5-
fenil-1H-1,5- benzodiazepin-2,4(3H, 5H)-dione Clonazepam 5-(orto-clorofenil)-
1,3-diidro-7-nitro- 2H-1,4-benzodiazepin- 2-one Clorazepato acido 7-cloro-2,3-
diidro-2-ossi-5- fenil-1H-1,4- benzodiazepin-3- carbossilico Clordiazepossido
7-cloro-2- metilamino-5-fenil- 3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido
metaminodiazepossido; clopossido Clossazolam 10-cloro-11b-(orto-
clorofenil)-2,3,7,11b- tetraidro-ossazolo- [3,2-d] [1,4]benzodiazepin- 6(5H)-one
Clotiazepam 5-(orto-clorofenil)- 7-etil-1,3-diidro- 1-metil-2H-
tieno[2,3-e]-1,4- diazepin-2-one composizioni per somministrazione ad uso orale
di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis Delorazepam 7-cloro-5-(orto-
clorofenil)-1,3- diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one clordemetildiazepam Delta-9-
tetraidrocannabinolo (6aR,10aR)-6a,7,8, 10a-tetraidro-6,6,9- trimetil-3-pentil-
6H-dibenzo[b,d]piran- 1-olo Diazepam 7-cloro-1,3-diidro- 1-metil-5-fenil-2H-
1,4-benzodiazepin-2- one Estazolam 8-cloro-6-fenil-4H- s-triazolo[4,3-a]
[1,4]benzodiazepina Etil loflazepato estere etilico dell'acido 7-cloro-5-
(2-fluorofenil)-2,3- diidro-2-ossi-1H- 1,4-benzodiazepin-3- carbossilico
Etinamato 1-etinilciclo- esanolcarbamato carbamato di 1-etil cicloesile Etizolam
4-(2-clorofenil)-2- etil-9-metil-6H- tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo [4,3-
a][1,4]diazepina Fencamfamina N-etil-3-fenil-2- norbornanamina 2-etilamino-3-
fenil-norcanfano Fenobarbital acido 5-etil-5- fenilbarbiturico Fludiazepam
7-cloro-5-(orto- fluorofenil)-1,3- diidro-1-metil-2H- 1,4-benzodiazepin-2- one
Flurazepam 7-cloro-1-[2- (dietilamino) etil]-5- ( orto-fluorofenil)-
1,3-diidro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one Ketazolam 11-cloro-8,12b-
diidro-2,8-dimetil- 12b-fenil-4H- [1,3]ossazino[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-
4,7(6H)-dione Lefetamina (-)-N,N-dimetil- 1,2-difeniletilamina SPA Loprazolam
6-(orto-clorofenil)- 2,4-diidro-2-[(4- metil-1- piperazinil)metilene]-
8-nitro-1H-imidazo [1,2-a] [1,4]benzodiazepin-1- one Lorazepam 7-cloro-5-(orto-
clorofenil)-1,3- diidro-3-idrossi-2H- 1,4-benzodiazepin-2- one Lormetazepam
7-cloro-5-(orto- clorofenil)-1,3- diidro-3-idrossi-1- metil-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one N-metillorazepam Medazepam 7-cloro-2,3-diidro-
1-metil-5-fenil-1H- 1,4-benzodiazepina Medicinali di origine vegetale a base di
Cannabis (**) (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).
Metarbitale acido 5,5-dietil-1- metilbarbiturico Metilfenobarbitale acido
5-etil-1- metil-5- fenilbarbiturico Metiprilone 3,3-dietil-5-metil-
piperidin-2,4-dione Midazolam 8-cloro-6-(orto- fluorofenil)-1-metil-
4H-imidazol[1,5-a] [1,4]benzodiazepina Nabilone 3-(1,1-dimetileptil)-
6,6a,7,8,10,10a- esaidro-1-idrossi-6, 6-dimetil-9H- dibenzo[b,d]piran-9- one 9
nalbufina Nimetazepam 1,3-diidro-1-metil- 7-nitro-5-fenil-2H -1,4-benzodiazepin-
2-one Nitrazepam 1,3-diidro-7-nitro- 5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-one
Nordazepam 7-cloro-1,3-diidro- 5-fenil-2H-1,4- benzodiazepin-2-one
desmetildiazepam; nordiazepam Ossazepam 7-cloro-1,3-diidro- 3-idrossi-5-fenil-
2H-1,4- benzodiazepin-2-one Ossazolam 10-cloro-2,3,7,11 b- tetraidro-2-metil-11
b-fenilossazolo[3,2- d][1,4]benzodiazepin- 2-one Pentazocina (2R,6R,11R)-
1,2,3,4,5,6-esaidro- 6,11-dimetil-3-(3- metil-2-butenil)- 2,6-metano-3-
benzazocin-8-olo Pinazepam 7-cloro-1,3-diidro- 5-fenil-1-(2- propinil)-2 H-1,4-
benzodiazepin-2-one Pipradrolo 1,1-difenil-1-(2- piperidil)-metanolo
Pirovalerone 1-(4-metilfenil)-2- (1-pirrolidinil)-1- pentanone Prazepam
7-cloro-1- (ciclopropilmetil)- 1,3-diidro-5-fenil- 2H-1,4- benzodiazepin-2-one
Propilesedrina * 1-cicloesil-2- metilaminopropano Quazepam 7-cloro-5-(2-
fluorofenil)-1,3- diidro-1-(2,2,2- trifluoroetil)-2H- 1,4-benzodiazepin-2- tione
Remimazolam metil 3-[(4S)-8-bromo-1- metil-6-(piridin-2- il)-4H-imidazo[1,2
-a][1,4]benzod iazepin-4-il] propanoato Secbutabarbital acido 5-sec-butil-5-
etilbarbiturico Temazepam 7-cloro-1,3-diidro- 3-idrossi-1-metil- 5-fenil-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam Tetrabamato
(associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)
Trans-delta-9- tetraidrocannabinolo Dronabinol Triazolam 8-cloro-6-(orto-
clorofenil)-1-metil- 4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepina Vinilbital acido
5-(1- metilbutil)-5- vinilbarbiturico Zaleplon N-[3-(3- cianopirazolo [1,5-
a]pirimidin-7- il)fenil]-N- etilacetamide Zolpidem N,N-6-trimetil-2-
(4-metilfenil)- imidazo[1,2-a]piridin- 3-acetamide Zopiclone estere
6-(5-cloro-2- piridinil)-6,7- diidro-7-ossi-5H- pirrolo-[3,4-b]- pirazin-5-ilico
dell'acido 4-metil-1- piperazincarbossilico
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui
questi possono esistere. * Sono espressamente esclusi dalla presente tabella
utilizzi della Propilesedrina diversi dalla fabbricazione di Barbesaclone.
(77) (79) (104)
TABELLA MEDICINALI SEZIONE C
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta
non ripetibile.
Composizioni medicinali contenenti: BARBEXACLONE FENOBARBITAL PENTAZOCINA
TABELLA MEDICINALI SEZIONE D
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta
non ripetibile. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato
III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia
del dolore. COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello
parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina,
nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra,
superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità
percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v
(peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione
rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina,
nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra,
superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione; COMPOSIZIONI per
somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o
diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per
unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra,
superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per
somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in
quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di
somministrazione; COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello
parenterale contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**,
ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, Tramadolo** COMPOSIZIONI per
somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**; COMPOSIZIONI per
somministrazioni sublinguali contenenti Sufentanil (**). COMPOSIZIONI di
difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di
difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato
di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato; COMPOSIZIONI
di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di
difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della
quantità di difenossina; COMPOSIZIONI che contengono, per unità di
somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno
uguale di metilcellulosa; COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:
CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) DIAZEPAM LORAZEPAM MIDAZOLAM Remimazolam
medicinali a base di xilazina ad uso veterinario
TABELLA MEDICINALI SEZIONE E
MEDICINALI E SOSTANZE ATTIVE AD USO FARMACEUTICO.
Medicinali soggetti a prescrizione medica: ricetta ripetibile.
"Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale
contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina,
folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità,
espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o
in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v
(peso/volume) della soluzione multidose; Composizioni per somministrazione
rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina,
folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità,
espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione".
COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i
barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nella tabella
medicinali sezioni A e B COMPOSIZIONI medicinali per uso diverso da quello
iniettabile che contengono destropropossifene in associazione con altri principi
attivi COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: ALAZEPAM
ALPRAZOLAM BROMAZEPAM BROTIZOLAM CLOBAZAM CLONAZEPAM CLORAZEPATO
CLORDIAZEPOSSIDO CLOTIAZEPAM DELORAZEPAM DIAZEPAM ESTAZOLAM ETIZOLAM FLURAZEPAM
KETAZOLAM LORAZEPAM LORMETAZEPAM MEDAZEPAM MIDAZOLAM NIMETAZEPAM NITRAZEPAM
NORDAZEPAM OSSAZEPAM OSSAZOLAM PINAZEPAM PRAZEPAM QUAZEPAM TEMAZEPAM TRIAZOLAM
ZALEPLON ZOLPIDEM ZOPICLONE
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AGGIORNAMENTO (30)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n.
32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272~art4tervicies] (che ha
disposto l'introduzione delle presenti Tabelle).
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il Decreto 19 giugno 2006 (in G.U. 27/06/2006, n. 147), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Dalla tabella II, sezione B di cui all'art. 14 del testo unico
è esclusa la seguente sostanza:
denominazione comune: tramadolo;
denominazione chimica: 2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) -cicloesanolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il Decreto 7 agosto 2006 (in G.U. 21/08/2006, n. 193) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "La ripetibilità della vendita dei medicinali di cui alla tabella
II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], è
consentita, complessivamente, per non più di tre volte".
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AGGIORNAMENTO (22)
Il Decreto 18 aprile 2007 (in G.U. 28/04/2007, n. 98) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Nella tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
Denominazione comune Denominazione chimica Altra denominazione Alcaloidi totali
dell'oppio Beta-idrossimetil - 3 - fentanil Buprenorfina 21 - ciclopropil - 7 -
alfa-[(S) - 1 - idrossi - 1,2,2 -trimetilpropil] - 6,14 - endo - etan - 6,7,8,14
- tetraidrooripavina Destromoramide intermedio Dietilamide dell'acido (+) - 1 -
metil - lisergico Morfina metil bromuro ed altri derivati morfinici ad {azoto
pentavalente} tra i quali i derivati N-ossimorfinici (quale la N-ossicodeina) ".
- (con l'art. 2, comma 1) che "Nella tabella II, sezione B di cui all'art. 14
del testo unico sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti
sostanze:"
Denominazione comune Denominazione chimica Altra denominazione Delta-9-
tetraidrocannabinolo (6aR, 10aR) -6a,7,8,10a - tetraidro-6,6,9 - trimetil - 3 -
pentil - 6H - dibenzo[b,d] piran - 1 - olo Trans- delta- 9- tetraidrocannabinolo
Dronabinol Nabilone 3 - (1,1- dimetileptil)- 6,6a,7,8,10,10a - esaidro - 1 -
idrossi - 6, 6 - dimetil - 9 H - dibenzo [b,d] piran - 9 - one
- (con l'art. 3, comma 1) che "Nella tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico la denominazione comune Messalina, relativa alla sostanza indicata con la
denominazione chimica 3,4,5-trimetossifeniletilamina e con altra denominazione
TMPEA, è sostituita con la denominazione comune: Mescalina";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Dalla tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico è esclusa la seguente sostanza:
Denominazione comune Denominazione chimica Altra denominazione Etilciclidina
N-etil - 1 - fenilcicloesilamina PCE
- (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico è esclusa la seguente sostanza:"
Denominazione comune Denominazione chimica Altra denominazione Estere etilico
dell'acido 4 - fenilpiperidin - 4 - carbossilico
- (con l'art. 4, comma 2) che "Dalla tabella I di cui all'art. 14 del testo
unico è esclusa la seguente sostanza:"
Denominazione comune Denominazione chimica Altra denominazione Estere etilico
dell'acido 4 - fenilpiperidin - 4 - carbossilico
- (con l'art. 5, comma 1) che "La nota in calce alla tabella II, sezione A di
cui all'art. 14 del testo unico «Sono espressamente escluse dalla presente
tabella le sostanze: Destrometorfano e Destrorfano» è soppressa".
- (con l'art. 5, comma 2) che "Alla tabella I di cui all'art. 14 del testo unico
è aggiunta la seguente nota in calce: «Sono espressamente escluse dalla presente
tabella le sostanze:
Destrometorfano e Destrorfano»".
- (con l'art. 7, comma 1) che "Nella tabella II, sezione A di cui all'art. 14
del testo unico, le parole «Ricetta a ricalco» e «I medicinali contrassegnati
con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso
di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)» sono sostituite
dalle seguenti: «I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l'allegato
III-bis del testo unico» e «Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni
magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in
associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta
autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione
quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E»".
- (con l'art. 7, comma 2) che "Nella tabella II, sezione B di cui all'art. 14
del testo unico, le parole «Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi
volta per volta» sono sostituite dalle seguenti: «Il farmacista allestisce e
dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente
tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro
presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per volta»".
--------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 18 luglio 2007 (in G.U. 27/07/2007, n. 173) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nella tabella I allegata al testo unico è aggiunta la seguente
sostanza:
Denominazione comune Denominazione chimica Altra denominazione Benzilpiperazina
(BZP) N-Benzylpiperazina l-Benzilpiperazina"
- (con l'art. 1, comma 2) che "La sostanza di cui al comma 1 è inserita, secondo
l'ordine alfabetico, fra le sostanze benzilmorfina e benzitramide".
-------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il Decreto 25 settembre 2007 (in G.U. 11/10/2007, n. 237) ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che "Nella tabella I allegata al testo unico sono
aggiunte:"
Denominazione comune Denominazione chimica Altra denominazione Argyreia nervosa
semi Ipomoea violacea semi Rivea corymbosa semi
- (con l'art. 1, comma 2) che "La Argyreia nervosa semi di cui al comma 1 è
inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Anileridina e
Benzetidina".
- (con l'art. 1, comma 3) che "L'Ipomoea violacea semi di cui al comma 1 è
inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Idrossipetidina e
Isometadone.
- (con l'art. 1, comma 4) che "La Rivea corymbosa semi di cui al comma 1 è
inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Racemorfano e Salvia
divinorum pianta".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 19 febbraio 2008, (in G.U. 5/3/2008, n. 55) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nella tabella I allegata al testo unico è aggiunta la seguente
sostanza:
denominazione comune: oripavina;
denominazione chimica: 3-O-demetiltebaina;
oppure:
6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alpha-epossi-6-metossi-17-metilmorfinan- 3-olo;
altra denominazione: -.
2. La sostanza di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le
sostanze Oppio e Paglia di papavero".
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
L'Ordinanza 16 giugno 2009, (in G.U. 20/06/2009, n. 141), ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "Nelle more di una idonea revisione legislativa del testo
unico, relativamente ai criteri di classificazione e alle modalità di
prescrizione dei medicinali oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore in
grado di tutelare efficacemente i diritti dei malati i composti medicinali
utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis del testo unico,
con esclusione dei composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale, sono
temporaneamente iscritti nella sezione D della tabella II allegata al citato
testo unico, limitatamente alle composizioni seguenti:
a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale
contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra,
superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale,
espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione
multidose;
b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e
loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di
somministrazione;
c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale
contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;
d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti
buprenorfina".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente ordinanza ha
effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del testo
unico richiamate all'art. 1 e, in ogni caso, per non oltre dodici mesi".
--------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il Decreto 7 maggio 2010 (in G.U. 25/5/2010, n. 120) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art14], è
aggiunta, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: Tapentadolo,
denominazione comune;
3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2metilpropil]fenolo,
denominazione chimica".
-----------
AGGIORNAMENTO (34)
Il Decreto 11 giugno 2010 (in G.U. 24/6/2010, n. 145) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella tabella I e nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art14], e
successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, secondo l'ordine
alfabetico, la seguente sostanza:
nandrolone, denominazione comune;
17-idrossi-4-estren-3-one, denominazione chimica;
19-Nortestosterone, altra denominazione".
--------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il Decreto 16 giugno 2010 (in G.U. 25/6/2010, n. 146) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella tabella I, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art14], sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:
JWH-018, denominazione comune
(naftalen-1-il)(1-pentil-1H-indol-3-il) metanone, denominazione chimica.
JWH-073, denominazione comune
(naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il) metanone, denominazione chimica.
Mefedrone, denominazione comune
o 4-Metilmetcatinone, denominazione chimica".
-----------
AGGIORNAMENTO (38)
Il Decreto 31 marzo 2011 (in G.U. 16/4/2011, n. 88) ha disposto (con l'art. 2,
comma 2) che "Nella tabella II, sezione A, dopo la parola tapentadolo, sono
aggiunti i simboli «**»".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il Decreto 11 maggio 2011 (in G.U. 16/5/2011, n. 112) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella tabella I di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art14], sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
3,4-Metilendiossipirovalerone (MDPV), denominazione comune
(RS)-1-(benzo[d][1,3]
diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one, denominazione
chimica. JWH-250, denominazione comune
1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo, denominazione chimica
[2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone], altra
denominazione.
JWH-122, denominazione comune
[1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo], denominazione chimica
4-metilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanone, altra
denominazione.
Analoghi di struttura derivanti dal 3-fenilacetilindolo,
denominazione comune.
Analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo,
denominazione comune".
------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il Decreto 2 agosto 2011 (in G.U. 4/8/2011, n. 180) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella tabella I di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art14], sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
Amfepramone, denominazione comune
2-(dietilamino)propiofenone, denominazione chimica
Dietilpropione, altra denominazione
Fendimetrazina, denominazione comune
(+) - (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica Fentermina,
denominazione comune
Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica
Mazindolo, denominazione comune
5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo,
denominazione chimica".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla tabella II sezione B di
cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre
1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309~art14], sono
eliminate le seguenti sostanze:
Amfepramone, denominazione comune
2-(dietilamino) propiofenone, denominazione chimica
Dietilpropione, altra denominazione
Fendimetrazina, denominazione comune
(+) - (2S,3S)- 3,4-dimetil-2-fenilmorfolina, denominazione chimica Fentermina,
denominazione comune
Alfa,alfa-dimetilfeniletilamina, denominazione chimica
Mazindolo, denominazione comune
5-(para-clorofenil)-2,5-diidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-olo,
denominazione chimica".
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
Il Decreto 4 febbraio 2016 (in G.U. 19/02/2016, n. 41) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Dalle tabelle dei medicinali, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni, sono escluse, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti
sostanze:
[...]
dalla sezione E:
[...]
Destropropossifene".
------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 29 dicembre 2011 (in G.U. 04/01/2012, n. 3) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:
Butilone, denominazione comune
1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one, denominazione chimica
Bk-MBDB, altra denominazione
AM-694, denominazione comune
1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone,
denominazione chimica
1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo, altra denominazione
Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più
sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in
posizione 4 della catena butilica, denominazione comune.
Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo, denominazione comune.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Nella tabella I del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309] viene
altresì aggiunta la seguente nota:
Dalla presente tabella sono espressamente escluse le sostanze Bupropione e
Pirovalerone".
------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il Decreto 11 giugno 2012 (in G.U. 20/06/2012, n. 142) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], sono
aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:
6-Monoacetilmorfina, denominazione comune
3-idrossi-6-acetil-7,8-dideidro-4,5-epossi-N-metilmorfinano,
denominazione chimica
6-MAM, altra denominazione;
3-Monoacetilmorfina, denominazione comune
3-acetil-6-idrossi-7,8-dideidro-4,5-epossi-N-metilmorfinano,
denominazione chimica
3-MAM, altra denominazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nella tabella I del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], la
denominazione: «Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone,
per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio
terminale in posizione 4 della catena butilica» è sostituita dalla seguente:
«Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più
sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale»".
------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il Decreto 24 ottobre 2012 (in G.U. 12/11/2012, n. 264) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], sono
inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
Metossietamina, denominazione comune;
2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone, denominazione chimica;
MXE, MKET, altra denominazione;
4-Metilamfetamina, denominazione comune;
1-(4-metilfenil)propan-2-amina, denominazione chimica;
(4-MA), altra denominazione;
CP 47,497, denominazione comune;
(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo,
denominazione chimica;
CP 47.497-omologo C8, denominazione comune;
(2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo,
denominazione chimica;
Cannabicicloesanolo, altra denominazione;
4 Fluoroamfetamina, denominazione comune;
( (RS)-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina), denominazione chimica;
(4-FA), altra denominazione;
MDAI, denominazione comune;
5,6-Metilendiossi-2-aminoindano, denominazione chimica".
------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il Decreto 23 gennaio 2013 (in G.U. 8/2/2013, n. 33) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella tabella II, sezione B, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], sono
inseriti, secondo l'ordine alfabetico:
Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni
vegetali, inclusi estratti e tinture)".
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il Decreto 25 giugno 2013 (in G.U. 8/7/2013, n. 158) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le
seguenti sostanze:
(6-APB): denominazione comune
6-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica
(5-APB): denominazione comune
5-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica
(6-APDB): denominazione comune
6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica
(5-APDB): denominazione comune
5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica".
---------------
AGGIORNAMENTO(53)
Il Decreto 10 febbraio 2015 (in G.U. 27/02/2015, n. 48) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che:
"Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le
seguenti sostanze:
(25I-NBOMe): denominazione comune
4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina: denominazione chimica;
(AH-7921): denominazione comune
3,4-dicloro-N-[(1- (dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide: denominazione
chimica;
(MT-45): denominazione comune
1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina: denominazione chimica.
------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il Decreto 1 agosto 2016 (in G.U. 11/8/2016, n. 187) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Nella Tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le
seguenti sostanze:
[...]
4-MMA NBOMe, denominazione chimica,
N-[(2-Metossifenil)metil]-N-metil-1-(p-tolil)propan-2-amina,
denominazione chimica,
N-(orto-Metossibenzil)-4-metilmetamfetamina, altra denominazione".
--------------
AGGIORNAMENTO (77)
Il Decreto 1 ottobre 2020 (in G.U. 15/10/2020, n. 255) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente
categoria di sostanze:
composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da
estratti di Cannabis".
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il Decreto 28 ottobre 2020 (in G.U. 29/10/2020, n. 270) nel modificare il
Decreto 1 ottobre 2020 (in G.U. 15/10/2020, n. 255) ha conseguentemente disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'entrata in vigore del DM 1° ottobre 2020,
"Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei
medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di
cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis", è sospesa in attesa dei pareri
di cui in premessa, richiesti all'Istituto superiore di sanità e al Consiglio
superiore di sanità".
--------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il Decreto 7 agosto 2023 (in G.U. 21/08/2023, n. 194), nel modificare l'art. 1
del Decreto 1° ottobre 2020 (in G.U. 15/10/2020, n. 255), ha conseguentemente
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È revocato il decreto del Ministro della
salute 28 ottobre 2020, recante la sospensione dell'entrata in vigore del
decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020, recante «Aggiornamento delle
tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni e integrazioni.
Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per
somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di
Cannabis»".
Ha inoltre disposto con (l'art. 1, comma 2) che "Ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 1, dall'entrata in vigore del presente provvedimento decorrono gli
effetti del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020".
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