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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016 , n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (16G00188)
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124~art18], recante deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241];
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267];
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33], recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50], recante
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0023],
2014/24/UE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0024]
e 2014/25/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0025]
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], espresso
nella riunione del 14 aprile 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2016;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
dell'articolo 16, comma 4, della citata legge n. 124 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;124];
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
10 agosto 2016;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], raggiunta
nella seduta del 16 marzo 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di
società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il
mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni,
in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo
all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della
spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si
applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società
contenute nel codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e le norme generali
di diritto privato.
4. Restano ferme:
a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o
ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto
singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse
generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una
specifica missione di pubblico interesse;
b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni
pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente
previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera
p), nonché alle società da esse
((controllate))
.
ART. 2
ART. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art1-com2], i loro
consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici
economici e le autorità di sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359]. Il controllo
può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche
relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della società controllata. Tale controllo può anche essere
esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso
modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione
esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si
verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50~art5-com5];
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art2];
f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio
in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da
un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti
a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di
beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico
o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed
economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono
come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività
di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione
sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale
erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "società": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], anche
aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2615ter];
m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni
pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché
le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
società a controllo pubblico;
o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il
controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo
congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme
di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività
prevalente di cui all'articolo 16, comma 3;
p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni
quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31
dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati
regolamentati.
((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art. 52,
comma 1-bis) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175], è fissato, per
le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021".
ART. 3
ART. 3
Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica
1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società,
anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto
costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo
o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione
legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
ART. 4
ART. 4
Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi
non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto
indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione
e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo
di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del
decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art193];
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di
partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art180], con un
imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e
della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art3-com1-leta].
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti
parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì,
anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per
oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni
stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle
attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto
dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti
costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio
della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto
divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali,
di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il
divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli
obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione
dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1303],
dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1305], e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio 15 maggio 2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0508].
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società
aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e
l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di
concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi
direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da
fonti rinnovabili. (15)
8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297~art2] e 3 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;297~art3], le
società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste
dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art6-com9], nonché quelle con
caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la
possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende
agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice
dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e
qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e
al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche
al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere
deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica.
Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni
parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di
Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione
regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono,
nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o
parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole
società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e
Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione
pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta,
riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è
trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per
le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società
che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art3bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], anche fuori dall'ambito
territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui
al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia
avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e).
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.
9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del
capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come
definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], senza
ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione
medesima.
9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte
delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale
prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in
commercio del latte, comunque trattato,
((, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2023, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214] ha disposto (con l'art. 19,
comma 2) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa
consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che
il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso
eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese
terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui
al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle
linee guida nella Gazzetta Ufficiale".
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(( (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza). ))
((1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e
dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art1-com1], per
la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente
decreto))
ART. 5
ART. 5
Oneri di motivazione analitica
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di
una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità
a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una
società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di
acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con
riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le
finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o
esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità
dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in
particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di
consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o
di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta
((...))
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i
poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art21bis]
((, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi
1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare
riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al
primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o
all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo))
.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni
dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di
controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti
strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia
aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per
gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259], è competente la Sezione del
controllo sugli enti medesimi.
((La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque
giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta
a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet
istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove
l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a
motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e
a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni))
.
ART. 6
ART. 6
Principi fondamentali sull'organizzazione
e sulla gestione delle società a controllo pubblico
1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da
diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di
economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto
dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art8-com2bis], adottano
sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o
esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea
nell'ambito della relazione di cui al comma 4.
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e
di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare,
in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché
dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della
società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di
concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o
intellettuale;
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza
rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora
con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste
da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo
statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi
a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di
consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di
legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle
raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella
relazione sul governo societario che le società controllate predispongono
annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al
bilancio d'esercizio.
5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di
governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni
all'interno della relazione di cui al comma 4.
ART. 7
ART. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art7]
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art7] di
società a partecipazione pubblica
1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla
costituzione di una società è adottata con:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni
statali;
b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni
regionali;
c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di
partecipazioni pubbliche.
2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5,
comma 1.
3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali
dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2328] e 2463 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2463],
rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità
limitata.
4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione
pubblica partecipante.
5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci
privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a
norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art5-com9].
6. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza
l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o
l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia
dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto
disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto
deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2332].
7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:
a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento
significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione.
ART. 8
ART. 8
Acquisto di partecipazioni in società già costituite
1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o
partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di
un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono
deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto
l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della
partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da
parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate,
unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di
socio.
ART. 9
ART. 9
Gestione delle partecipazioni pubbliche
1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati
dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri
competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di
regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo
la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal
sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo
amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono
deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con
impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle
deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la
possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in
applicazione di norme generali di diritto privato.
7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo
2449 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2449], la facoltà
del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di
organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di
ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o
di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2400-com2].
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo
interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di
nomina o di revoca anche nei confronti della società.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni
di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.
10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-15;21], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-05-11;56].
ART. 10
ART. 10
Alienazione di partecipazioni sociali
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di
vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati
secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di
deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà
analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare
riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere
effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.
È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla
legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto
l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della
partecipazione.
4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle
partecipazioni dello Stato.
ART. 11
ART. 11
Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico
1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli
organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono
possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze , previa intesa in Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9]. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39~art12], e
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art5-com9], convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135].
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di
norma, da un amministratore unico.
3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con
riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle
esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata
da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che
sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. La
delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le
amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere,
almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle
designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un
organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla legge 12 luglio 2011, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;120].
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a
responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2475-com3],
prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a
due o più soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società.
Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui
al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9]. Per
ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al
quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri
oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti
degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque
eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario,
tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto
del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri
amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso
fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile
della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla
società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può
essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], e successive modificazioni,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2013-12-24;166].
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere
dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di
onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura
assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi
alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono
derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
((18))
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di
gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente
ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica
stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento
di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato
deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere
trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme
generali in tema di società.
10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a
controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero
di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo
2125 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2125].
11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo
indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di
gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite
ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina
risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata
particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società
controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e
coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e
che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della
società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in
aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti
istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la
costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di
loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali
comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del
compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e
comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità
dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39].
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica
il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-16;293], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-15;444].
16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico,
l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica
superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 21 maggio 2025, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-21;73], convertito con
modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-18;105], ha disposto (con l'art.
8-bis, comma 1) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8,
primo periodo, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175], l'incarico di
amministratore unico della società ENAC Servizi S.r.l., società in house
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può essere conferito anche a
dipendenti dell'ENAC. In tal caso il dipendente è collocato in aspettativa non
retribuita dall'amministrazione di appartenenza, con sospensione delle
corrispondenti facoltà assunzionali per la durata dell'incarico. Il compenso
dell'amministratore unico è determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli
oneri retributivi e previdenziali sono posti interamente a carico dell'ENAC
Servizi S.r.l.".
ART. 12
ART. 12
Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti
degli organi delle società partecipate
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla
disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della
Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai
dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti
della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in
materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito
dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei
rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del
potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio,
abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.
ART. 13
ART. 13
Controllo giudiziario sull'amministrazione
di società a controllo pubblico
1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di
partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409], ciascuna
amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della
partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi
irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico
costituite in forma di società a responsabilità limitata.
ART. 14
ART. 14
Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica
1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti,
a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
((in stato di insolvenza))
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270], e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39].
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui
all'articolo 6,
((comma 2))
, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società
a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di
prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne
le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
3. Quando si determini la situazione di cui al
((comma 2))
, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo
amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409].
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la
previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o
delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un
aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al
rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale
intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale
risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero
dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del
((comma 2))
, anche in deroga al comma 5.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com3], non
possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447] e 2482-ter
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2482ter],
((sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari,
aperture di credito))
, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione
delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per
tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in
ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo
periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi
allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di
risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e
comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che
contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine
di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico
interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine
pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a
controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni
controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere
partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di
quella dichiarata fallita.
ART. 15
ART. 15
Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente,
((con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,))
è individuata la struttura competente per
((l'indirizzo,))
il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il
Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello
organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili
dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di
cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione
del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-11;333], e promuove le
migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei
confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e
verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in
via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti,
utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art17-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114].
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del
decreto-legge n. 90 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;90~art17-com4], le
amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla
struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse
trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui
all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti
dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art6-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], sono esercitati nei
confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.
ART. 16
ART. 16
Società in house
1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna
delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto
solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella
prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo
o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società
controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga
delle disposizioni dell'articolo 2380-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2380bis] e
dell'articolo 2409-novies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409novies];
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere
l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai
sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2468-com3];
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti
anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono
avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2341bis-com1].
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che
oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento
dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci
((...))
.
((
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma
3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
))
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce
grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409] e
dell'articolo 15 del presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro
tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei
rapporti
((...))
con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci
agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci,
sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività
precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate,
dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi
allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle
procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa
società controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società
può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono
efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare
i requisiti del controllo analogo.
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori,
beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50]. Resta fermo
quanto previsto
((dagli articoli 5 e))
192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50].
ART. 17
ART. 17
Società a partecipazione mista pubblico-privata
1. Nelle società
((a partecipazione mista pubblico-privata))
la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al
trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza
pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del
2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art5-com9] e ha a
oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione
societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o
di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.
2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da
norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è
stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e
degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del
contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne
costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto
dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di
carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio
di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di
concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo
per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di
aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali,
sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.
3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del
comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto
o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo
scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di
servizio.
4. Nelle società di cui al presente articolo:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga
delle disposizioni dell'articolo 2380-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2380bis] e
dell'articolo 2409-novies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409novies] al fine
di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione
dell'impresa;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere
l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di
particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2468-com3], e
derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2479-com1] nel
senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di
speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare
al socio privato;
d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga
all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2341bis-com1],
purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è
stata costituita.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare
la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente
assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350,
secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2350-com2], o
costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento
da parte di un'altra società.
6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto
pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione
di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del
servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50], se ricorrono le
seguenti condizioni:
a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza
pubblica;
b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto
legislativo n. 50 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50] in relazione alla
prestazione per cui la società è stata costituita;
c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del
servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
ART. 18
ART. 18
Quotazione di società a controllo pubblico
in mercati regolamentati
1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare
azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di
deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di
cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma
avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo
pubblico sulla società quotata.
2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla
quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di
società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi
speciali in base ad apposite norme di legge.
ART. 19
ART. 19
Gestione del personale
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del
capo I, titolo II, del libro V del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di
ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai
contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi,
anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei
principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art35-com3]. In
caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione
il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art35-com3].
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale
della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli
articoli 22, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com4], 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com46] e 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com47],
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com2].
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2126], ai fini
retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o
delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione
ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del
personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti,
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate,
anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di
personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle
eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto
opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove
possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di
contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito
istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di
mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com4], 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com46] e 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com47],
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art22-com2].
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in
società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati,
affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove
assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo
indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della
società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo
delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art30] e
nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle
spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei
posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e
nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il
riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse
amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva
nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali,
anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296
del 2006 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;296~art1-com557quater], a
condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo
di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state
effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art6bis], e, in
particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato
trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le
correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale
contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati
alla contrattazione integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di
contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale
trasferito alla società. (2)
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com565] a 568 della legge
27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com568], continuano ad
applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25,
comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
((9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di
enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art30], e 56 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3]. Restano
fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30-com1quinquies].
I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata
di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre
2026))
--------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 872) che "Le disposizioni degli articoli 19, comma 8, e 25 del testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175], si applicano,
salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti
dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], che, alla data
di entrata in vigore del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.
175 del 2016 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;175],
risultino già posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2]".
ART. 20
ART. 20
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche
effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,
comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art17-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114], le amministrazioni che non
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in
sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite
all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di
ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del
decreto-legge n. 90 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;90~art17], convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese
disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione
sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono
alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte
dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione
in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate
anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle
società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo
quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e sono
compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la
costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27
dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com568bis].
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti
locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente
rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla
competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica
l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98~art29-com1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
dall'articolo 1, commi da 611
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111~art1-com611] a 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111~art1-com616], della legge 23
dicembre 2014, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190].
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle
imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2495], le società a
controllo pubblico che, per oltre
((due anni))
consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano
compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il
conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda
di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle
amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti
dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà
seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui
all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della
presente norma.
ART. 21
ART. 21
Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali
1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali
comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com3],
presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni
locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano
nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità
civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della
società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato
e costituisca perdita durevole di valore.
Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è
quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi
pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza
tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2425].
L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di
esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in
liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in
parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato
viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e
proporzionale alla quota di partecipazione.
2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016
e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:
a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione,
una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio
precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25
per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il
2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel
triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla
lettera b);
b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per
il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito
nell'esercizio precedente.
3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle
pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di
soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della
produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato
economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato
economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini
della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si
applica ai soggetti il cui risultato economico, benchè negativo, sia coerente
con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
((
3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al
ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate
ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel
rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti
di Stato.
))
ART. 22
ART. 22
Trasparenza
1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza
sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33].
ART. 23
ART. 23
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3].
ART. 24
ART. 24
Revisione straordinaria delle partecipazioni
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in
società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4,
ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che
ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o
sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro
il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono
essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è
comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del
2014 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014;90~art17], convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114]. Le informazioni sono rese
disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23
dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com611], il provvedimento
di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi
restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui
all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui
al presente articolo. (1)
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno
dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può
esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso
il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in
base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il
procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2437quater]. (1)
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione
pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione.
((5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel
caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile
nel triennio 2017-2019))
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2437quater-com7]
ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale,
la società è posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di
partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni
normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo
1, commi 613 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190~art1-com613] e 614,
della legge n. 190 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;190~art1-com614].
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in
occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore
della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di
lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con
il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2112].
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;100] ha disposto
(con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;175~art24-com3] e 5, del
decreto legislativo n. 175 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;175~art24-com5] si
applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di
esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti
dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 25
ART. 25
((Disposizioni in materia di personale))
((
1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a
controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per
individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione
dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha
sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8-com6].
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti
ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con
le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società
controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base
di un accordo tra le società interessate.
3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni
trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa
con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati))
((5))
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 1,
comma 10-decies) che "Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del
personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175], le
disposizioni di cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva
diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei
consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31
e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], che, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino
già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2]".
ART. 26
ART. 26
Altre disposizioni transitorie
1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in
vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del
presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17,
comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.
2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate
nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la
gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la
realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione
europea.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in
società quotate detenute al 31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto
non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la
quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento
comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società
interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente
decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del
procedimento di quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto
non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30
giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono
comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il
procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non
applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga
all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni,
quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo
1, comma 5, e
((al comma 5 del presente articolo))
, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù
della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate
in sostanziale continuità.
6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a
partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite
ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art9bis].
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a
partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le
partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e
l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo
locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato
adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, il decreto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com672] di cui
all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite
dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si
definisce»;
b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato,
per società partecipata».
10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo
11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione
straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui
all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione
al 31 dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare
piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31
ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni
societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa
originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della
partecipazione.
12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società
destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159], nonché
la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-05-03;59~art7], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-30;119].
12-ter. Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni
dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della
prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si
considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del
presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20,
comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle
more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio
2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a
cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente
decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei
piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.
12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono
acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate
alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con
riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2,
lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.
ART. 27
ART. 27
Coordinamento con la legislazione vigente
1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art18], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133] sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti:
«delle aziende e istituzioni»;
b) al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società
a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1], sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle
società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle
istituzioni»;
b) al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società»
sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;
c) al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici
locali» sono soppresse.
((
2-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art3bis-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148].
2-ter. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art2bis-com2], la
lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) alle società in controllo pubblico
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175~art2-com1-letm].
Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera
p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate,
salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate,
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.".
))
ART. 28
ART. 28
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art116], 122 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art122];
b) l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art14-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326];
c) l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239~art1-com3-letn];
d) l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art13], convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248];
e) l'articolo 1, commi 725
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com725], 726
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com726], 727
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com727], 728
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com728], 729
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com729], 730
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com730], 733
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com733] e 735 della legge
27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com735];
f) l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29,
32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244];
g) l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art18], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133~com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133~com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133~com3];
h) l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art71];
l) l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art6-com19],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122];
m) l'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art3bis-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148];
n) l'articolo 23-bis, commi 5-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23bis-com5bis],
5-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23bis-com5ter],
5-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23bis-com5quater],
5-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23bis-com5quinquies]
e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art23bis-com5sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214];
o) l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art4-com4], convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], limitatamente al primo e al
terzo periodo;
p) l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95], limitatamente al primo
periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;
q) l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95], limitatamente al primo, al
secondo e al quarto periodo;
r) l'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101~art3-com7bis],
convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-30;125];
s) l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562,
limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~letb];
t) l'articolo 1, commi da 563
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com563] a 568
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com568] e da 568-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com568ter] a 569-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com569bis];
u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art23], convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89];
v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com672].
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 19 AGOSTO 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A
((Società
Coni Servizi EXPO Arexpo Invimit Fises
Gruppo
Gruppo ANAS Gruppo GSE Gruppo Invitalia Gruppo IPZS Gruppo Sogin Gruppo Eur
Gruppo Fira Gruppo Sviluppo Basilicata Gruppo Fincalabra Gruppo Sviluppo
Campania Gruppo Friulia Gruppo Lazio Innova Gruppo Filse Gruppo Finlombarda
Gruppo Finlombarda Gestione SGR Gruppo Finmolise Gruppo Finpiemonte Gruppo
Puglia Sviluppo Gruppo SFIRS Gruppo IRFIS-FinSicilia Gruppo Fidi-Toscana Gruppo
GEPAFIN Gruppo Finaosta Gruppo Veneto Sviluppo Gruppo Trentino Sviluppo Gruppo
Ligurcapital Gruppo Aosta Factor Gruppo Friuli Veneto Sviluppo SGR Gruppo
Sviluppumbria Gruppo Sviluppo Imprese Centro Italia - SICI SGR
))
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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