Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
№ 380
Структура закона
Статьи0 элементов
Загрузка структуры...
380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Decreto Legislativo
6 giugno 2001
22-10-2025
Testounicoedilizia
Logo Governo [/svg/logo-gov.svg] Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.governo.it]
ITA
* ITA [/?language=it]
* ENG [/?language=en]
Logo Normattiva [/svg/Normattiva.svg]
NORMATTIVA - IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE
[/]
close
* Homecurrent [/]
* Il progetto
* L'obiettivo [/staticPage/progettoObiettivo]
* Il coordinamento delle iniziative pubbliche
[/staticPage/progettoCoordinamento]
* I caratteri qualificanti del progetto [/staticPage/progettoCaratteri]
* Obiettivi Raggiunti [/staticPage/progettoObiettiviRaggiunti]
* Obiettivi Futuri [/staticPage/progettoObiettiviFuturi]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Legislazione Regionale [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Motore federato regionale [https://www.normattiva.it/mfr/]
* Banche dati giuridiche regionali [/legislazioneRegionale]
* Guida all'uso
* Normattiva [/staticPage/guidaAllUso_Normattiva]
* Normattiva regioni [/staticPage/guidaAllUso_Regioni]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Utilità [/staticPage/utilita]
Ricerca semplice
cerca
Ricerca avanzata [ /ricerca/avanzata ]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001 , n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A)
Vigente al: 22-10-2025
Parte I
ATTIVITÀ EDILIZIA
Titolo I
ART. 1
ART. 1
(L)
Ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le
disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490],
((la normativa di tutela dell'assetto idrogeologico))
e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art24] e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art25], ed alle
relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
ART. 2
ART. 2
(L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia
nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili
dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei
principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle
regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi
medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art3],
disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti,
delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni
vigenti alla data della sua entrata in vigore.
ART. 2-BIS
ART. 2-BIS
(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con
riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e alle disposizioni
integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1968-04-02;1444], e
possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive,
al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti
urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di
specifiche aree territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella
definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati
negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di
edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la
modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli
edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti
fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito,
sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone
omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi
di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei
piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti
alla tutela.
((1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa
limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti
sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge
regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati
i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che
non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del
sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata
l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la
costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli))
ART. 3
ART. 3
(L)
Definizioni degli interventi edilizi
(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31])
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino
mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti
incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché
del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche
le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per
mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo
stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché
l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e
non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42];
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi
compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico
generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione
e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per
l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici
comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente
crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], ad eccezione
degli edifici situati in aree tutelate ai sensi
((degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142))
del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali,
nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e
gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono
interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con
meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano
collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun
collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore
ove esistenti; (27)
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la
definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art34].
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 24 luglio 2015,
n. 189 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art41-com4]
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98~art1-com1] (che ha modificato
la lettera e.5), comma 1, del presente articolo).
ART. 3-BIS
ART. 3-BIS
(( (Interventi di conservazione) ))
((
1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili
con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale
può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree
attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza
aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque
rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di
eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e
successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni
di ordine statico od igienico sanitario.
))
ART. 4
ART. 4
(L)
Regolamenti edilizi comunali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art33])
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve
contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28].
1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48]))
.
1-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48]))
.
1-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 GIUGNO 2020, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;48]))
.
1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata
accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9], o intese
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art8], per l'adozione di uno
schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le
norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-lete] e m),
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm], tali
accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la
tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che
indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla
sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati
dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2], e successive
modificazioni.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il
regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.
ART. 5
ART. 5
(R)
Sportello unico per l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com5] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;493~art220], regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265])
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle
strutture ai sensi del capo V, titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a
costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti
i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.
1-bis. (L) Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di
accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto
dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le
amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], 14-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], 14-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], 14-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quater] e 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies], e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico
per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160].
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo
sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni
pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di
consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a
trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente.(29)
2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il
rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli
effetti degli articoli 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art36], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art38] e 46 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art46];
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente testo unico, all'elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli
articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art22], nonché delle norme
comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire,
((...))
, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte II del presente testo unico.
3.
((...))
lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], 14-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], 14-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], 14-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quater] e 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quinquies], e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in
particolare:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222]))
;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art333], di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66];
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-08;374~art19];
f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55
del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art55];
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42];
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art6], e successive
modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano
comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività
edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli
idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e
aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art13], in materia di aree
naturali protette. (29)
((
3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art67].
))
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134]. (29)
4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni,
le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati
presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro
telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel
procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di
trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi
dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;4~art34quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-09;80]. Tali modalità assicurano
l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], e successive modificazioni.
Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134] ha disposto (con l'art.13,
comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
Titolo II
TITOLI ABILITATIVI
Capo I
Disposizioni generali
Titolo II
ART. 6
ART. 6
(Attività edilizia libera).
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque
nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a);
a-bis)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
;
((69))
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche
amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a
funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle
prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche,
parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal
corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di
porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di
uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree
pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con
conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento
edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento
della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che
consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto
visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui
struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno,
tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile,
ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia
addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere
di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio
stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono
avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al
minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e
che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività
agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali
allo svolgimento dell'attività agricola.
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze,
contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del
manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;(66)
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree
di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito
dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle
acque, locali tombati;
e-quater)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
;
((69))
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici.
e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un
volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato,
realizzabili anche mediante un unico bacino.
((
1-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo IV, per la
realizzazione degli interventi relativi alla produzione di energia da fonti
rinnovabili si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di
attuazione dell'articolo 26, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118~art26-com4] e 5, lettera d),
della legge 5 agosto 2022, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118~art26-com5-letd]. Ai soli fini
dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle
costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti resta altresì
ferma la normativa tecnica di cui al presente decreto.
))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222].
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222].
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede,
nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera
b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-01-10;4~art34quinquies-com2-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-03-09;80].
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi
edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi
di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli
interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio
attività in alternativa al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.
c) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164].
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222].
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-08-01;151].
-------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 29 maggio 2024, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69], convertito con
modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-24;105], ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,
e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], le strutture
amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante
lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], in
presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante
necessità".
--------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D
continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del
soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si
intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di
completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti
compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(( (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). ))
((
1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22,
sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio
dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e,
in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal
rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale
e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il
quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali
dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi
dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia
accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale,
quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale
ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
4.Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi
edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e
prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la
sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se
la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di
esecuzione.
))
ART. 7
ART. 7
(L)
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art31-com3]; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art34]; decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art81];
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;383];
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com16],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;493])
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art34-com4];
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale,
da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;383], e
successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;554~art47].
ART. 8
ART. 8
(L)
Attività edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art31-com3])
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali
è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
ART. 9
ART. 9
(L)
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;10~art4],
ultimo comma;
legge n. 457 del 1978, art. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;457~art27], ultimo comma)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], nei comuni
sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a),
b) e
c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o
parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può
comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per
l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3
del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno
o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a
favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente
alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione
di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili
1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono
richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e
sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. (29)
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello
stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa o da quello
((, rilasciato o assentito,))
che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o l'intera unità immobiliare,
((a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del
medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi))
, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli
rilasciati o formati in applicazione delle
((disposizioni di cui agli articoli 34-ter,))
36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare
((concorrono))
, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34,
((37, commi 1, 3, 5 e 6))
, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili
realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo
abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo
abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato
l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al
quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di
prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia,
((non siano disponibili la copia o gli estremi))
.
((1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità
immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni
dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1117]. Ai fini
della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le
difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso))
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134] ha disposto (con l'art.13,
comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
Capo II
Permesso di costruire
Sezione I
Nozione e caratteristiche
ART. 10
ART. 10
(L)
Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;10~art1];
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art25-com4])
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino
anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti
della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni
della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42] di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], e, inoltre, gli
interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e
ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136,
comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], o il ripristino
di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi
ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
oppure siano previsti incrementi di volumetria.
2.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,))
le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in
relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti
al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle
disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
ART. 11
ART. 11
(L)
Caratteristiche del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4-com2] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4-com6]; legge 23 dicembre
1994, n. 724, art. 39, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art39-com2], come sostituito
dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com37])
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori
o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri
diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È
irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
dei terzi.
ART. 12
ART. 12
(L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977;10~art4-com1];
art. 31
art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942;1150~art31-com4];
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-11-03;1902])
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa
l'attuazione degli strumenti urbanistici.
ART. 13
ART. 13
(L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4-com1];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109];
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art41quater]
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art1]. Il permesso di
costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile
((dello sportello unico))
nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
((29))
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i
termini stabiliti.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134] ha disposto (con l'art.13,
comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
ART. 14
ART. 14
(L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art41quater],
introdotto dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-08-06;765~art16];
decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art42-com2-letb];
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1357~art3])
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], e delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
((1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di
permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio
comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di
rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero
sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti
commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art31-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214]))
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai
sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7].
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza
tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando
in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1968-04-02;1444~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1968-04-02;1444~art8] e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1968-04-02;1444~art9].
ART. 15
ART. 15
(R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4-com4] e 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art4-com5];
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art31-com11])
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, Il termine per l'inizio dei lavori
non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre
anni dall'inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga
può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti,
estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della
mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente
all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi
realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387~art12], il
termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque
accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative
dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine
stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da
eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante
segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si
procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
(30) (49) (56) (57) (62)
((70))
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98], ha disposto (con l'art. 30,
comma 3) che "Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art15], come
indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano
già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione
dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.";
Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 4) che "La disposizione di cui al
comma 3 si applica anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni
certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.".
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], ha disposto (con l'art.
10-septies, comma 1, lettera a)) che "In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art15], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], relativi
ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché
i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione
dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione
del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con
piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art10-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120~art103-com2], del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]".
---------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], come modificato dal D.L. 29
dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14], ha disposto (con l'art.
10-septies, comma 1, lettera a)) che "In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art15], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], relativi
ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché
i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione
dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione
del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con
piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art10-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120~art103-com2], del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]".
---------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], convertito con
modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41], ha disposto (con l'art. 18,
comma 4) che "Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi
di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0240], e al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R0241], per gli
interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra
larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a
tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le
autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], rilasciati
o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni
certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le
medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA
per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art10-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
dell'articolo 103, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120~art103-com2], del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27~art10septies] del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21],
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], nonché alle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies".
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], come modificato dal D.L. 9
dicembre 2023, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181], convertito con
modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-02;11], ha disposto (con l'art.
10-septies, comma 1, lettera a)) che "In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art15], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], relativi
ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i
suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione
dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione
del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con
piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art10-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120~art103-com2], del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]".
---------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-03-21;21], convertito con
modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-05-20;51], come modificato dal D.L. 27
dicembre 2024, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202], ha disposto (con
l'art. 10-septies, comma 1, lettera a)) che "In considerazione delle conseguenze
derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trentasei mesi:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art15], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], relativi
ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, purché
i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione
dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione
del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con
piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni
paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque
denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire
e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76~art10-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e
dell'articolo 103, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120~art103-com2], del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27]".
Sezione II
Contributo di costruzione
ART. 16
ART. 16
(L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n.
10, articoli 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art3]; 5, comma
1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art47]; legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art7];
legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847~art1-com1-letb] e c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847~art1-com1-letc], e 4; legge 22
ottobre 1971, n. 865, art. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art44]; legge 11 marzo 1988,
n. 67, art. 17 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67~art17]; decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art58-com1];
legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art61-com2])
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta
dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art2-com5], e successive
modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del
comune.
2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque
denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento
urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione
primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo
28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art28-com1-letc],
funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a
carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163].
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita
con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che
la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150], e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;
d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo
particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché
quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o
immobili in variante urbanistica
((o in deroga))
. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in
misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è
erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo
straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario,
vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e
servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree
o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale
sociale od opere pubbliche.
4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera
d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni
regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri
di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano
i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree
verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente
dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art4-com1-letg]. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente
al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed
ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati
dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire.
Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.
ART. 17
ART. 17
(L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art7-com1]; 9;
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9~art7] e 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9~art9], convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94];
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art11]; legge 9 gennaio 1991,
n. 10, art. 26, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art26-com1];
legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662~art2-com60])
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall'articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12];
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché
per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di
costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione,
purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.
4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana,
((di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e
contenimento del consumo di suolo,))
di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via
di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore
del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche
regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del
contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
ART. 18
ART. 18
(L)
Convenzione-tipo
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art8];
legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art23-com6])
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di
edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a
20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo
delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del
costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni
ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con
frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei
costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni
di locazione è nulla per la parte eccedente.
ART. 19
ART. 19
(L)
Contributo di costruzione per opere o impianti
non destinati alla residenza
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art10])
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad
attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4,
lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad
attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non
superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in
relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti,
nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta
variazione.
Sezione III
Procedimento
ART. 20
ART. 20
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire).
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti,
dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto
agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi
vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza energetica.
(29)
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere
prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art4] e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art5], e
successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria e, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati,
resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14]. (29)
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.
La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il
decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;127].
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro
il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia
indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14], e successive
modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.
Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia
comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241], e successive modificazioni.
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico
mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire
sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità
stabilite dal regolamento edilizio. (29)
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
8. (L) Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14].
((Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico
per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla
richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.))
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2016, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;127].
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98].
11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di
cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di
presentazione della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli
adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte
salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di
ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni
o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito
con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del
procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134] ha disposto (con l'art.13,
comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
ART. 21
ART. 21
(( (Intervento sostitutivo regionale). ))
((
1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale
esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione
comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.
Capo III
((Segnalazione certificata
di inizio di attività))
ART. 22
ART. 22
(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività).
1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], nonché in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio
((o i prospetti))
;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo
3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a
vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42] e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai
fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e
comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a
permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a
condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano
attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del
patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di
settore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222].
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222].
6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o
dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito
delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490].
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente
Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37.
ART. 23
ART. 23
(L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
((Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in
alternativa al permesso di costruire))
.
((01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;443], il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il
progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella
quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività,
diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.))
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la
((segnalazione certificata di inizio attività))
, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la
((segnalazione))
, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato
e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o
pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli
previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti
dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici
abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti
dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti
edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (29)
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è
previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia
si considera presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-22;10]. (29)
2. La
((segnalazione certificata di inizio attività))
è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è
sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione
della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova
((segnalazione))
. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma
1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva
di effetti. (29)
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma
1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
((segnalazione))
, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14],
14-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis], 14-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], 14-quater, della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14quater]. Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di
esito non favorevole, la
((segnalazione))
è priva di effetti. (29)
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
((segnalazione certificata di inizio attività))
da cui risulti la data di ricevimento della
((segnalazione))
, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con
le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa
urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la
((segnalazione certificata di inizio attività))
. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione
catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse
non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134] ha disposto (con l'art.13,
comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".
ART. 23-BIS
ART. 23-BIS
(Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e
alla comunicazione dell'inizio dei lavori)
1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di
inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], prima della
presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello
unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo
sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione
degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di
cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del
medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio
attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio
ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico
dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo
della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione
dell'inizio dei lavori di cui all'
((articolo 6-bis))
, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la
realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1968-04-02;1444], e in
quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle
leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da
adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la
segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e
ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche
della sagoma.
Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale
termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della
normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un
Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle
restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al
primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di
inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.
Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque
in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la
segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.
ART. 23-TER
ART. 23-TER
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)
1.
((Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un
immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non
comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono
riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6))
. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento
rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della
singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non
accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare
l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa
categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare
((...))
all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto
delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti
urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso
((...))
tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di
una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e
C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1968-04-02;1444~art2],
ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia,
nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di
settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali
di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso
di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni,
((inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo))
dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità
immobiliari presenti nell'immobile.
((Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso))
non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di
interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1968-04-02;1444]
((,))
e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima
obbligatoria
((di parcheggi))
previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150].
((Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove
previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione
secondaria))
.
((Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il
cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che
prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare
specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1 -quinquies si
applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o
seminterrate))
.
(( 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di
destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di
inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19];
b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere
necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i
mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo
6-bis, si procede ai sensi della lettera a) ))
2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella
stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.
3.
((Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente
articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la
possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di
semplificazione))
. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso
((di un intero immobile))
all'interno della stessa categoria funzionale è
((consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma
1-quinquies))
.
ART. 23-QUATER
ART. 23-QUATER
(( (Usi temporanei) ))
((
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione
di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi
urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di
iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune
può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da
quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia
di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative
di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici,
socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta
giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi
convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per
l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per
esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela
della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto
stabilito dalla convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli
e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto
gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la
convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione
delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In
assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso
temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche
in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello
locale))
Titolo III
AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Capo I
Certificato di agibilità
Titolo III
ART. 24
ART. 24
(Agibilità).
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art220]; 221, comma
2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-30;507~art70]; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e
109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art52-com1])
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove
previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al
progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione
certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il
soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o
i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia
la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2,
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a
euro 464.
4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e
collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli
impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere
strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto
all'edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla
seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un
professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli
interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di
regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove
previsto, certificato di collaudo degli stessi.
e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra largà, rilasciata
da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37~art1-com2-letb],
e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
((5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20,
comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione
competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad
asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle
seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite
massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi,
inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per
una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri
quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto
il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e
dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-06-14;236], e sia
soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero
edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni
alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee
condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore
superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di
un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle
finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di
ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie
minima dei locali previste a legislazione vigente))
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla
data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della
documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com3] e 6-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com6bis].
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane,
nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione
dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere
realizzate.
7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di
lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
ART. 25
ART. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222]))
ART. 26
ART. 26
(L)
Dichiarazione di inagibilità
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art222])
1.
((La presentazione della segnalazione certificata))
di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di
inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art222].
Titolo IV
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo I
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Titolo IV
ART. 27
ART. 27
(L)
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art4];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita,
anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente,
la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o
da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167], e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3267], o appartenenti ai
beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1766], nonché delle aree di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le
opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi degli articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art6] e 7 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art7], o su beni
di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], il
Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità
operative di cui ai commi 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com55] e 56 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com56].
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma
1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui
ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
((Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro
del cantiere))
.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
ART. 28
ART. 28
(L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art5];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente
della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato
articolo 27.
articolo 27.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 28-BIS
ART. 28-BIS
(( (Permesso di costruire convenzionato) ))
((
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una
modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire
convenzionato
2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa
previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di
un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter
conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di
regolamento degli interessi.
3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art32-com1-letg];
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali,
cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le
relative garanzie.
5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere
modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è
quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione
si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art11].
))
ART. 29
ART. 29
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a
((segnalazione certificata di inizio attività))
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art6]; decreto-legge 23 aprile
1985, n.146, art. 5-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-23;146~art5bis], convertito
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;298]; decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com12],
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;493];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di
piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli
altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In
caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di
((segnalazione certificata di inizio attività))
, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art359] e 481 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art481]. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II
Sanzioni
ART. 30
ART. 30
(L)
Lottizzazione abusiva
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art18];
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-23;146~art1-com3bis], e
7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il
numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in
rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti
nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso
conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto,
esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o
adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati
di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al
comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o
dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia
allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le
aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o
contenente la dichiarazione omessa.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti,
per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune.
((
5-bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità
telematiche dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su un'area dedicata
del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via
telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro
approvazione. In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica
l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica
certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di
cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere
stabilite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
))
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-11-09;304].
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata
interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle
opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di
cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio
deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985,
e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra
coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitù.
ART. 31
ART. 31
(L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,
in totale difformità o con variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art7];
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-23;146~art2],
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;298]; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire
quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da
quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato
con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei
casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti
nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di
gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto
di tale termine.
((68))
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine
di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La
sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma
2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico
elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o
tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le
responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance
individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono
destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere
abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono
aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma
4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga
l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico
previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati
delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art17bis].
Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico,
il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della
legge n. 241 del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art17bis],
può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime
determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art12-com2], condizionando
sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da
parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso
alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai
competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la
rimozione delle opere abusive.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a
leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo.
Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale
comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.
--------------
AGGIORNAMENTO (68)
La corte costituzionale con sentenza 6 giugno - 3 ottobre 2024, n. 160 (in G.U.
1ª s.s. 9/10/2024, n. 41) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380
del 2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001;380], nella
parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore,
non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei
registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire".
ART. 32
ART. 32
(L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art8])
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al
progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1968-04-16&numeroGazzetta=97];
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle
che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e
idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette
nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-24;105]))
.
ART. 33
ART. 33
(L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art9];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso,
sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale,
il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base
ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], e con riferimento all'ultimo
costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data
di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione,
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490],
l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1968-04-02;1444], il dirigente o
il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla
richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma
8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui
((all'articolo 23, comma 01))
, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in totale
difformità dalla stessa.
ART. 34
ART. 34
(L)
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art12];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita
in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione
pari al
((triplo del costo di produzione))
, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], della parte dell'opera
realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e
pari al
((triplo del valore venale))
, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76].
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
(Tolleranze costruttive)
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della
superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento
delle misure previste nel titolo abilitativo.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato
rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e
di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste
((nel titolo abilitativo))
per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità
immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità
immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità
immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
((d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le
unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati))
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si
tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha
abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti
dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
((Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono
anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze
e di requisiti igienico-sanitari))
.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], costituiscono
inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle
finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di
impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli
abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina
urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono
inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al
comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di
elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri
esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme
esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli
errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di
rappresentazione progettuale delle opere.
3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione,
ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo
83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di
cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al
presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV
della parte II. Tale attestazione,
((riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al
momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 36-bis, comma 2,))
((corredata della documentazione))
tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto
dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione
dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di
cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo
((previste))
dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che
((costituiscono))
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere
b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla
dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma
2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai
sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che
costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i
controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o
istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può
comportare limitazione dei diritti dei terzi.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-24;105]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-24;105]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-24;105]))
.
ART. 34-TER
ART. 34-TER
(( (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo).
))
((
1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono
parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore
della legge 28 gennaio 1977, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10], e che non sono riconducibili
ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità
di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la
normativa di settore.
2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante
la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto
periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione
della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico
incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la
propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le
sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario
dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una
segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di
oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5.
L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com3], anche nel caso in
cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6.
Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità
dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo
36-bis, comma 5-bis.
4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di
un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai
funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto
alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e
sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme
previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241],
sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina
delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis))
ART. 35
ART. 35
(L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art14];
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art17bis],
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di
costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,
dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa
vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui
((all'articolo 23, comma 01))
, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, ovvero in
totale o parziale difformità dalla stessa.
ART. 36
ART. 36
Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo
((o totale difformità))
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art13])
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire
((o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza
di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo
23, comma 01, o in totale difformità da essa))
, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1,
((...))
e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso
in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-24;105].
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
((Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di
variazioni essenziali))
1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di
cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla
scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1
((,))
e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso
((o l'attuale proprietario dell'immobile))
possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme
alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della
domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al
momento della realizzazione.
((Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni
essenziali di cui all'articolo 32))
.
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo
sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis,
subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo
sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo
((del presente comma))
. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico
può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del
richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per
assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti
di sicurezza
((...))
e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente
articolo.
articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi
del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo
periodo
((del presente comma))
le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e
quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241], che costituiscono condizioni
per la formazione del titolo.
3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di
inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del
professionista abilitato che
((attesta))
le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa
con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione
dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis,
((quarto e quinto))
periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione
dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo
((del presente comma))
, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria
dichiarazione e sotto
((la propria responsabilità))
. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
((3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al
medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 34-bis, comma 3-bis))
4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o
difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito
parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica
dell'intervento
((, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici
utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati))
. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio
di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i
termini di cui al secondo periodo,
((si intende formato il silenzio-assenso e))
il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
((Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli
interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo
paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione))
.
5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in
sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di
((un importo:))
((a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a
norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16,
incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in
caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica
l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai
competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal
responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a
10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione
certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui
all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164
euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda))
.
((5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità
paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di
stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si
applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei
beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art167-com1], di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]))
6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro
quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle
segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi
((del comma 1 si applica))
il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19-com6bis]. Nelle
ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo
((del presente comma))
sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità
paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo,
eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono
inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze
istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e
ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori.
((Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in
via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare
l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art31], di cui
all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]))
. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le
sanzioni
((previste))
dal presente testo unico.
ART. 37
ART. 37
(L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla
segnalazione certificata di inizio attività
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993;398~art4-com13];
art. 10
art. 10 della legge n. 47 del 1985
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;47~art10])
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2,
in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio
attività comporta la sanzione pecuniaria pari al
((triplo))
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a
((l.032 euro))
.
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio
attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di
cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in
base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga
una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516
a 10329 euro di cui al comma 2.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-29;69], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-07-24;105].
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione
certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è
in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma
di 516 euro .
6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e
44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-bis.
ART. 38
ART. 38
(L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art11];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato
dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra
quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è
notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui
((all'articolo 23, comma 01))
, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.
ART. 39
ART. 39
(L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art27], come sostituito
dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-08-06;765~art7] del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica::1972-01-15;8~art1])
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], ai
soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione
cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia
stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve
essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti
al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui
((all'articolo 23, comma 01))
, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della
segnalazione certificata di inizio attività.
ART. 40
ART. 40
(L)
Sospensione o demolizione di
interventi abusivi da parte della regione
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art26], come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-08-06;765~art6] del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica::1972-01-15;8~art1])
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i
termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle
opere eseguite.
Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione
di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del
permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore
dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le
ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in
pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il
responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui
((all'articolo 23, comma 01))
, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in
contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
ART. 41
ART. 41
(( (Demolizione di opere abusive) ))
((
1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di
centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita
all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici
del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni
esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il
prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le
competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze
istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo
di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi
edilizi per provvedere alla loro demolizione))
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Successivamente La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196
(in G.U. 1a s.s.7/7/2004, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art32-com49ter] (che
ha disposto la sostituzione del presente articolo).
ART. 42
ART. 42
(L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art3])
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione
di cui all'articolo 16 comporta:
((a)l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni))
.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito
nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure
indicate nel comma 2.
ART. 43
ART. 43
(L)
Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art16])
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I
del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di
riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
ART. 44
ART. 44
(L)
Sanzioni penali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art19] e 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art20];
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-23;146~art3], convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-06-21;298])
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di
costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma
dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi
nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico,
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del
permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio
è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in
totale difformità dalla stessa. (10)
((31))
--------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269], convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326], ha disposto (con l'art. 32,
comma 47) che "Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art44], sono
incrementate del cento per cento".
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera t)) che "all'articolo 44, comma 2-bis, le parole
«all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23,
comma 01»".
ART. 45
ART. 45
(L)
Norme relative all'azione penale
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art22])
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui
all'articolo 36.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]))
.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
ART. 46
ART. 46
(L)
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici
la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art17];
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-04-23;146~art8])
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il
17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli
atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non
pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a
far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono
stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti
da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in
sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi
della stessa.
((31))
-------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera u)) che "all'articolo 46, comma 5-bis, le parole
«all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23,
comma 01»".
ART. 47
ART. 47
(L)
Sanzioni a carico dei notai
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art21])
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili
costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al
trasferimento o alla divisione dei terreni;
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 2005, N. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2005-11-09;304]))
.
ART. 48
ART. 48
(L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art45])
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché
ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali
non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47],
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], indicante
gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del
permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per
intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art35]. Il contratto stipulato
in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda
erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto
ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già
usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al
precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda
erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un
pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli
estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47],
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], attestante
che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in
documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della
stessa.
((31))
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività
edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai
funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di
somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le
richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con
indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli
altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a
titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna
violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti
delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da
euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice
cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera v)) che "all'articolo 48, comma 3-bis, le parole
«all'articolo 22, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23,
comma 01»".
Capo III
Disposizioni fiscali
ART. 49
ART. 49
(L)
Disposizioni fiscali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art41ter]
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art1]. Fatte salve le
sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza
di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due
per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni
e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano
regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori o
((dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24))
, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del
comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è
responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
ART. 50
ART. 50
(L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art46])
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni
tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano
agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia
conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune,
con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria
entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a
richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non
ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati
costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di
permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di
dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione
che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute
nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in
via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da
parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del
pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza
di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e
delle altre imposte eventualmente già pagate.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 51
ART. 51
(L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com50])
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti
criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Parte II
NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I
Disposizioni di carattere generale
ART. 52
ART. 52
(L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art1] e 32, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art32-com1])
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale
anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di
concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
((
2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
))
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti
entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ART. 53
ART. 53
(L)
Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086],
art. 1
art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un
complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad
una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali
da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
ART. 54
ART. 54
(L)
Sistemi costruttivi
(legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art5], art. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art6],
primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
comunque vincolate fra loro ed esternamente.
ART. 55
ART. 55
(L)
Edifici in muratura
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art6-com2])
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
ART. 56
ART. 56
(L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(legge 3 febbraio 1974, n. 64 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64],
art. 7
art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo
pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare
giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere
irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli
verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i
controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere
assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di
sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso
Consiglio.
ART. 57
ART. 57
(L)
Edifici con strutture intelaiate
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art8],
secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti
costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle
azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le
azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere
efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità
specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
ART. 58
ART. 58
(L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e
precompresso e di manufatti complessi in metallo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art9])
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato
normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di
darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a
tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64,
comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere
ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono
tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e
di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del
manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e
della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 59
ART. 59
(L)
Laboratori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art20])
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di
ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana
spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con
proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134];
c) prove di laboratorio su terre e rocce.
((c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e
costruzioni esistenti))
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica
utilità.
ART. 60
ART. 60
(L)
Emanazione di norme tecniche
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art21])
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del
Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme
tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
ART. 61
ART. 61
(L)
Abitati da consolidare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art2])
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai
sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445] e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione
ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza
del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente
essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque
dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
ART. 62
ART. 62
(L)
Utilizzazione di edifici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art28])
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato
((da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo 24, comma 1, sono
condizionati))
all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della
regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del
capo quarto.
ART. 63
ART. 63
(L)
Opere pubbliche
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art2], le norme della presente
parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla
citata legge n. 109 del 1994 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;109], dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-12-21;544], dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-01-25;34] e dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-04-19;145].
Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica.
Sezione I
Adempimenti
ART. 64
ART. 64
(L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;1086~art1-com4];
art. 2
art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei
materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati,
della posa in opera.
ART. 65
ART. 65
(R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;1086~art4] e 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;1086~art6])
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle
norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal
costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC)
((o portale telematico di riferimento))
.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le
dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei
riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei
lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni
dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
((4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto
della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di
deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia))
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere
di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e
con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della
stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita
allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, allegando:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello
unico, tramite PEC
((o portale telematico di riferimento))
, rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una
copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente
alla restante documentazione di cui al comma 6.
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2)
e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
ART. 66
ART. 66
(L)
Documenti in cantiere
(legge n. 1086 del 1971, art. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;1086~art5])
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma
1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti
indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e
dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il
giornale dei lavori.
ART. 67
ART. 67
(L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo statico
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art7] e 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art8])
1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo
statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei
lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del
collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni
di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto
obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della
denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello
degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie
il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei
lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60
giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da
difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di
collaudo
((...))
che invia
(( tramite posta elettronica certificata (PEC) ))
al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale
comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo
statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche
per le costruzioni previsto dall'articolo 62.
8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di
collaudo.
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle
costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di
collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal
direttore dei lavori.
((8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b),
numero 2), e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito
dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori))
Sezione II
Vigilanza
ART. 68
ART. 68
(L)
Controlli
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art10])
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui
territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il
compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente
testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite
per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni,
aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 69
ART. 69
(L)
Accertamenti delle violazioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art11])
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato
all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all'articolo 70.
ART. 70
ART. 70
(L)
Sospensione dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art12])
1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale
redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina,
con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore
dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finchè il dirigente dell'ufficio tecnico
regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti
dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione III
Norme penali
ART. 71
ART. 71
(L)
Lavori abusivi
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art13])
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere
previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64,
commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a
1032 euro.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a
10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 72
ART. 72
(L)
Omessa denuncia dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art14])
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 73
ART. 73
(L)
Responsabilità del direttore dei lavori
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art15])
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata
nell'articolo 65, comma 6.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 74
ART. 74
(L)
Responsabilità del collaudatore
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art16])
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5,
è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 75
ART. 75
(L)
Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art17])
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da 103 a 1032 euro.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 76
ART. 76
(L)
Comunicazione della sentenza
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086~art8])
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in
cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato.
Capo III
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
ART. 77
ART. 77
(L)
Progettazione di nuovi edifici e
ristrutturazione di interi edifici
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art1])
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle
prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato
ai sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del
presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], devono essere
approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151
del medesimo decreto legislativo.
ART. 78
ART. 78
(L)
Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art2])
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art27-com1], ed all'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-07-24;503~art1],
nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi
di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici
privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136-com2] e terzo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136-com3].
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], possono installare,
a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e
possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle
autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1120-com2], e 1121,
terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1121-com3].
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
titolo IX
ART. 79
ART. 79
(L)
Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art3])
1. Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art873] e 907 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art907]
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
ART. 80
ART. 80
(L)
Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art6])
1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme
antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta
alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla
normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
ART. 81
ART. 81
(L)
Certificazioni
(legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art8];
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art109])
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al
presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47],
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], dalla
quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di
accesso.
Sezione II
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
ART. 82
ART. 82
(L)
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
(legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art24];
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art62-com2];
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art109])
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118], e successive modificazioni,
alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-07-24;503], recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-06-14;236].
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490], nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, nel caso di
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1956-01-07;164~art7], sulle
quali sia stata acquisita l'approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e
di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.
((Il comune, nell'ambito dei controlli della segnalazione certificata di cui
all'articolo 24,))
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222]))
.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3.
((I controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 prevedono la
verifica))
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo
l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104], delle difformità che siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a
sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41~art32-com21], sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;118~art2] del citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978;384], alle
disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1989-06-14;236]. Le
norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche
ART. 83
ART. 83
(L)
Opere disciplinate e gradi di sismicità
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art3]; articoli 54, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art54-com1],
lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del
decreto legislativo n. 112 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998;112])
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono
definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei
relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme
tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo,
alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei
valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di
cui al comma 2.
ART. 84
ART. 84
(L)
Contenuto delle norme tecniche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art4])
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83,
da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e
in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado
di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici
contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente
estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado
di sismicità.
ART. 85
ART. 85
(L)
Azioni sismiche
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art9])
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di
resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti
indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche
verticali; per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli
effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o
sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui all'articolo 83.
ART. 86
ART. 86
(L)
Verifica delle strutture
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art10])
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui
all'articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli
elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni
degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione
dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
ART. 87
ART. 87
(L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art11])
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono
con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze
agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate
come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
ART. 88
ART. 88
(L)
Deroghe
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art12])
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui
al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere
favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute
all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani
particolareggiati.
ART. 89
ART. 89
(L)
Parere sugli strumenti urbanistici
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art13])
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente
sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del
competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini
della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere
deve intendersi reso in senso negativo.
ART. 90
ART. 90
(L)
Sopraelevazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art14])
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel
complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme
alle norme del presente testo unico.
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio
tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile
realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 91
ART. 91
(L)
Riparazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art15])
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado
di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
ART. 92
ART. 92
(L)
Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art16])
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o
manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico,
storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490].
Sezione II
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
ART. 93
ART. 93
(R)
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n. 64 del 1974, articoli 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;64~art17] e 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974;64~art19])
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto
allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore
dei lavori.
((
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico
della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri
elaborati previsti dalle norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati
da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante
le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali
prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del
progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti
della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
))
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di
cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice
richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
ART. 94
ART. 94
(L)
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art18])
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio,
nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo
indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori
senza preventiva autorizzazione
((...))
del competente ufficio tecnico della regione.
((2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta))
((2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto
motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio
assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai
sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in
via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti
di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali
atti sono intervenuti))
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione
((...))
è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
ART. 94-BIS
ART. 94-BIS
(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della
parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto
previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità
(zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25
g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la
loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni
e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa
sismicità (zone 3 e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici
e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a
valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi
gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera
a), n. 2);
3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza
solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione
d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8],
definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], le linee guida per
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al
medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le
quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more
dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni
vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore
rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A
seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche
elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non
si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma
1, lettera a), senza preventiva autorizzazione
((...))
del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in
deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al
comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza"
o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le
regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del
presente testo unico.
Sezione III
Repressione delle violazioni
ART. 95
ART. 95
(L)
Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art20])
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da L.
400.000 a L. 20.000.000.
ART. 96
ART. 96
(L)
Accertamento delle violazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art21])
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena
accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico
della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità
giudiziaria competente con le sue deduzioni.
ART. 97
ART. 97
(L)
Sospensione dei lavori
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art22])
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente
agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato,
notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio
di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la
pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 98
ART. 98
(L)
Procedimento penale
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art23])
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la
necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti,
scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra
tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del
competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario
dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del
presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle
norme stesse, fissando il relativo termine.
ART. 99
ART. 99
(L)
Esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art24])
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il
competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza
della forza pubblica, a spese del condannato.
ART. 100
ART. 100
(Competenza della Regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64], art.
25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con
provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la
demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme
del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 101
ART. 101
(L)
Comunicazione del provvedimento al
competente ufficio tecnico della regione
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art26])
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al
competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui
la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
ART. 102
ART. 102
(L)
Modalità per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art27])
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni
iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione
di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme
tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del
competente ufficio comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta
dal competente ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli
esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo
del bilancio dell'entrata.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 103
ART. 103
(L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
art. 29
art. 29 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art29])
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui
all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici
regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli
ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale
tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni
sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente
ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
((Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono
individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di
autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma
2-bis))
.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici
succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IV
Disposizioni finali
ART. 104
ART. 104
(L)
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art30];
articoli 107 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art109] del decreto legislativo
n. 267 del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267])
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano
iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico
della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della
denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui
all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a
resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo,
l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni
caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di
classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla
normativa tecnica
vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche
essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le
modifiche necessarie.
In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al
denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale per i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove
occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia
possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la
parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio
tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si
applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente
testo unico.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 105
ART. 105
(L)
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art33])
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali
sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni
penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
ART. 106
ART. 106
(L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-03;64~art33])
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle
disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata
dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo V
Norme per la sicurezza degli impianti
ART. 107
ART. 107
(L)
Ambito di applicazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art1-com1])
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi
agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 108
ART. 108
(L)
Soggetti abilitati
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art2]; al comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~com3],
è l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art22])
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011], e successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443].
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1,
le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da
una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-01-25;34].
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa
vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati
annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-12-06;447~art9-com1].
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 109
ART. 109
(L)
Requisiti tecnico-professionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art3])
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale
o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui
al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli
professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività
produttive.
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 110
ART. 110
(L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art6])
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello
unico contestualmente al progetto edilizio.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 111
ART. 111
(R)
Misure di semplificazione per il
collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo
degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di
presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c),
e) e g), e 2 dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di
volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma
2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti
abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi
ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la
certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore
dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei
controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 112
ART. 112
(L)
Installazione degli impianti
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art7])
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri
sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere
adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini
e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 113
ART. 113
(L)
Dichiarazione di conformità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art9])
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei
materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 114
ART. 114
(L)
Responsabilità del committente o del proprietario
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art10])
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
108.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 115
ART. 115
(L)
Certificato di agibilità
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art11],
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art109])
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il
certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 116
ART. 116
(L)
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art12])
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di
cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione
di conformità di cui all'articolo 113.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 117
ART. 117
(R)
Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art13])
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e),
e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita
presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla
sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di
cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile
ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di
cui all'articolo 111.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 118
ART. 118
(L)
Verifiche
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art14])
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito
delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le
modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 119
ART. 119
(L)
Regolamento di attuazione
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art15])
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17],
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità di
redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per
fini di prevenzione e di sicurezza.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 120
ART. 120
(L)
Sanzioni
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art16])
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258
euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla
sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
ART. 121
ART. 121
(L)
Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-18;46~art17])
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
((18))
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-12-28;300] convertito, con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-26;17] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a
121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380]".
Capo VI
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
ART. 122
ART. 122
(L)
Ambito di applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art25])
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché,
mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
ART. 123
ART. 123
(L)
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti (legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art26])
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17,
commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica,
ambientale e dell'assetto idrogeologico. Gli interventi di utilizzo delle fonti
di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art1],
((fatta eccezione per quelli relativi alle fonti rinnovabili di energia,))
in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica
e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-25;190]))
.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art1], ivi compresi quelli di
cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art4-com1], sono regolate, con
riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio,
le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1120] e 1136 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136].
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il
cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo
di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di
ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.
ART. 124
ART. 124
(L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art27])
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art4], in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
ART. 125
ART. 125
(L - R, commi 1 e 3)
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle
opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art28])
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo
sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse
corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano
state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei
lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della
documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle
verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita
dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 126
ART. 126
(R)
Certificazione di impianti
1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui
all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere
della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.
ART. 127
ART. 127
(R)
Certificazione delle opere e collaudo
(legge 9 gennaio 1999, n. 10, art 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-01-09;10~art29])
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si
applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte
seconda.
ART. 128
ART. 128
(L)
Certificazione energetica degli edifici
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art30])
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione
energetica degli edifici.
Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale
di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 129
ART. 129
(L)
Esercizio e manutenzione degli impianti
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art31])
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è
tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa,
sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo
1339 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1339].
ART. 130
ART. 130
(L)
Certificazioni e informazioni ai consumatori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art32])
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 131
ART. 131
(L)
Controlli e verifiche
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art33];
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art109])
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo
in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a
spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario,
le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
ART. 132
ART. 132
(L)
Sanzioni
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art34])
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in
misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera
nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo
126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere,
fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti
sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro,
fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art19], del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645
euro.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 133
ART. 133
(L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art35];
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art107] e 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art109])
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario.
ART. 134
ART. 134
(L)
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art136])
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle
norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente
o del proprietario.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il
periodo di "vacatio legis"
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 135
ART. 135
(L)
Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art37])
1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-06-28;1052], si
applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli
128 e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10], fino all'adozione dei decreti
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
ART. 135-BIS
ART. 135-BIS
(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici).
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere
equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna
all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di
comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere
che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo
10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna
all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno
degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con
terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a
banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto
terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere
equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere
dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano
il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di
accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di
comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna
all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda
ultralarga.
2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il
rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la
domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1°
gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale
degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto
alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37~art1-com2-letb],
e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3,
su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o
di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della
segnalazione certificata di cui all'articolo 4.
((Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al
primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di
presentazione della segnalazione certificata))
i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale
Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre
2014, n.133 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133]
convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;164].
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la
domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio
2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita
dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio
predisposto alla banda ultra largà, rilasciata da un tecnico abilitato come
previsto dal comma 2-bis-.
Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali
ART. 136
ART. 136
(L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20-com4], dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150], limitatamente all'articolo
31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1357], limitatamente all'articolo
3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10], limitatamente agli articoli
1;4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457], limitatamente all'articolo
48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9], limitatamente agli
articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94];
f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art15]; 25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4-com7-letg],
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;493], nel testo sostituito
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com60];
g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398], limitatamente
all'articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;493], nel testo sostituito
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com60], come modificato
dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art11], convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-23;135].
2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50~art7], dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a)regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265], limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
b)legge 17 agosto 1942, n. 1150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150], limitatamente agli articoli
26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c)legge 28 gennaio 1977, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10], limitatamente agli articoli
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1],
limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4,
legge 18 novembre 1998, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-11-18;415~art4];
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9], convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94], limitatamente all'articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47], limitatamente agli articoli
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179], limitatamente all'articolo
23,comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;398~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;493], come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com60], nel testo
risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art10];
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-25;67~art11], convertito, con
modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-23;135];
i)legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662], limitatamente all'articolo
2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448], limitatamente al comma 2
dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-22;425].
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/11/2001, n. 262 durante il periodo di
"vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della
relativa Gazzetta di pubblicazione.
ART. 137
ART. 137
(L)
Norme che rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150] e successive modificazioni
ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457] e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47] ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122];
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art17bis], convertito
in legge 12 luglio 1991, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203];
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art2-com58].
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti
dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo
unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-05;1086];
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64];
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13];
d) legge 5 marzo 1990, n. 46 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-05;46];
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10];
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104];
3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art9], il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta
a
((segnalazione certificata di inizio attività))
.".
ART. 138
ART. 138
(L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1
gennaio 2002. (3)
((5))
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
EDILIZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v001G04290000138011000103&dgu=2001-10-20&art.dataPubblicazioneGazzetta=2001-10-20&art.codiceRedazionale=001G0429]
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 6 GIUGNO 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20
settembre 2001 Ufficio di controllo sugli atti
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 193
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-11-23;411], convertito con
modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-31;463], ha disposto (con l'art.
5-bis, comma 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto è
prorogato al 30 giugno 2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;122], convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;185], ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che il termine di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al
30 giugno 2003.
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
Contattaci
[/staticPage/contatti]
NORMATTIVA
NORMATTIVA
* Archivio news [/showArchivioNews]
* Il progetto [/staticPage/progetto]
* Guida all'uso [/staticPage/guidaAllUso]
* Collegamenti veloci [/staticPage/ricercaNeiDocumenti]
* Ricerca avanzata [/ricerca/avanzata]
COLLEGAMENTI VELOCI
COLLEGAMENTI VELOCI
* Costituzione e Codici [/staticPage/codici]
* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
* Gazzetta Ufficiale [/staticPage/gazzetta]
* Motore federato regionale [/legislazioneRegionale]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Utilità [/staticPage/utilita]
CON IL CONTRIBUTO DI
CON IL CONTRIBUTO DI
* Presidenza del Consiglio dei Ministri [https://www.governo.it/]
* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORAZIONE CON
* Corte Suprema di Cassazione [https://www.cortedicassazione.it]
* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.agid.gov.it/]
* Privacy e Cookie policy [/staticPage/privacy_policy]
* Note legali [/staticPage/legal]
* Mappa del sito [/mappa]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
Portale Normattiva, Versione 2.4.3
torna su