Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
№ 131
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131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Decreto Legislativo
26 aprile 1986
22-10-2025
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986 , n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art17-com3];
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-24;777], che ha prorogato, da ultimo,
il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n.
825 del 1971 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;825~art17];
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17
della legge n. 825 del 1971 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;825~art17];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Art. 1.
1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, vistato dal proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
REGISTRATO
alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986 Atti di Governo, registro n. 60,
foglio n. 22
ART. 01
ART. 01
1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, vistato dal proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Oggetto dell'imposta
1. L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa
allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a
registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
ART. 2
ART. 2
Atti soggetti a registrazione
1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli
seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel
territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate
nell'art. 4;
d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli
italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o
trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o
aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la
locazione o l'affitto di tali beni.
ART. 3
ART. 3
Contratti verbali
1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel
territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22.
ART. 4
ART. 4
Operazioni di società ed enti esteri
1. Sono soggetti a registrazione:
a) l'istituzione nel territorio dello Stato della sededell'amministrazione di
società di ogni tipo e oggetto costituite all'estero ovvero della sede
dell'amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le
associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza
personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
b) l'istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei
soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell'amministrazione in uno Stato
non facente parte della
((Unione europea))
;
((93))
c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte
della
((Unione europea))
, della sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui
alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella
dell'amministrazione non si trovi in uno Stato della
((Unione europea))
;
((93))
d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della
((Unione europea))
, della sede dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a),
semprechè non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista
dalla
((direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0007]))
;
((93))
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della
((Unione europea))
, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede
dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della
((Unione europea))
, semprechè non sia stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista
dalla direttiva di cui alla lettera d);
((93))
f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi
secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede
dell'amministrazione né quella legale in uno Stato della
((Unione europea))
, semprechè, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato
della
((Unione europea))
, l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
((93))
g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore
delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui
alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione né quella legale in uno
Stato della
((Unione europea))
;
((93))
h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell'oggetto
principale dell'impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che
non abbia la sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato facente
parte della
((Unione europea))
ovvero che in tale Stato non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva
di cui alla lettera d).
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 5
ART. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso
1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte
prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda.
((2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso
d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni
soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta
sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti
a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è
dovuta a norma degli articoli da 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7] a
7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7septies],
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633]. La disposizione
del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai
sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili
esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA
per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al
gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni))
((68))
--------------
AGGIORNAMENTO (68)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 6
ART. 6
Caso d'uso
1. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere
acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di
attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti
pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito
avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette
amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
ART. 7
ART. 7
Atti non soggetti a registrazione
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo
unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se
presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. La
disposizione si applica agli atti indicati negli articoli
((4, 5, 11 e 11-bis))
della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
ART. 8
ART. 8
Registrazione volontaria
1. Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi
momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Titolo II
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
Titolo II
ART. 9
ART. 9
Ufficio competente
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e
gli atti degli organi giurisdizionali è l'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la
registrazione a norma della lettera b) o della lettera c), dell'art. 10.
((93))
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
.
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 10
ART. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate per i contratti
verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonche` i
rappresentanti delle societa` o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che
rispondono delle obbligazioni della societa` o ente, per le operazioni di cui
all'art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica
amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti,
ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli
organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio
delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo
della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art.
15.
((
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti
immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-03;39~art2], per le scritture private
non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per
la conclusione degli affari.
))
ART. 11
ART. 11
Richiesta di registrazione degli atti scritti
((1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.))
((93))
2.
((Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private
autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3bis] e,
negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b),
presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia
certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera
c), presentano unicamente l'originale dell'atto.))
((93))
3.
((Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare è
presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.))
((93))
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti
rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti
legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata
conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il
tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal
presidente del tribunale.
((93))
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza
delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei
territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua
straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso
allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che
costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti, planimetrie,
disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 12
ART. 12
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni
di società ed enti esteri
1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in
termine fisso deve essere richiesta, tranne che per le cessioni, risoluzioni e
proroghe dei contratti di locazione di cui all'art. 17, presentando all'ufficio
una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall'ufficio stesso.
La denuncia deve essere sottoscritta da almeno una delle parti contraenti e deve
indicare le generalità e il domicilio di queste, il luogo e la data di
stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.
2. Per le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da atto scritto, la
denuncia deve essere firmata dal rappresentante della società o ente estero
ovvero da uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o
ente.
3. Ai fini del presente testo unico la denuncia assume qualità di atto.
ART. 13
ART. 13
Termini per la richiesta di registrazione
1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere
richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta
giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se
formato all'estero.
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri
devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il
provvedimento è stato
((pubblicato))
.(62) (63)
((93))
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in
genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in un solo giorno il termine
decorre dalla data di chiusura dell'atto per le scritture private autenticate il
termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali
dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma
3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c),
diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i
cancellieri devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed entro
trenta giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato
quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal
comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta
giorni dalla data di acquisizione degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere
richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese,
prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2505], e in ogni
caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede
amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre
operazioni di cui all'art. 4.
-----------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1
gennaio 2017.
-----------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] come modificato
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 14
ART. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad
approvazione od omologazione
1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte
della pubblica amministrazione o dell'autorità giudiziaria ordinaria e per
quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di
tempo fissato dalla legge, il termine di cui all'art. 13 decorre rispettivamente
dal giorno in cui i soggetti tenuti a richiedere la registrazione hanno avuto
notizia, a norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o di
omologazione ovvero dal giorno in cui l'atto è divenuto altrimenti eseguibile.
2. Agli effetti del presente articolo i funzionari e i
cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione od
omologazione dell'atto devono, entro cinque giorni dall'emanazione del
provvedimento, darne notizia alle parti ovvero ai notai o funzionari che hanno
rogato l'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'atto da registrare devono essere uniti in originale o
copia autenticata, a cura del richiedente, il provvedimento di approvazione o di
omologazione e la lettera di cui al comma 2.
ART. 15
ART. 15
Registrazione d'ufficio
1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere a), b) e
c) dell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione
dell'imposta dovuta:
a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il
pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti
degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie,
qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la
registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;
b) per le scritture private non autenticate soggette a
registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o
quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in
base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso
di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e
per le operazioni di cui all'art. 4 quando, in difetto di prova diretta,
risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
d) per i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3 quando, in difetto
di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o
in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta,
nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni
gravi, precise e concordanti;
e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso
rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per
gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando
siano depositati a norma di tale ultimo articolo.
2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del
comma 1 è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale.
ART. 16
ART. 16
Esecuzione della registrazione
1. Salvo quanto disposto nell'art. 17, la registrazione è eseguita, previo
pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la
data del giorno in cui è stata richiesta. (93)
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
.
3. La registrazione consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o
della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la
indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del
nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme
riscosse.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
.
4. L'ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della
registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la
registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta
registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. (93)
5. Quando la registrazione è stata eseguita con il pagamento dell'imposta in
misura fissa a norma dell'art. 27 deve esserne fatta espressa menzione.
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto
pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione è avvenuta in
base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia
della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4. (93)
6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere
stabilite modalità, anche telematiche, di esecuzione della registrazione. (93)
7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero
e della data di registrazione. (93)
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 17
ART. 17
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili
1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di
beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti
contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo
importo
((...))
. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso
cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle
cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. (62) (63)
((93))
1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1 è
sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13].
(62) (63)
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], COME
MODIFICATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208].(63)
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera
durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a
ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente
che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive
a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima,
anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere
versata
((nel termine di trenta giorni))
. (58)
((93))
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere
assolto presentando all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, entro il mese di febbraio,
((una denuncia con le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate))
relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere
sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le
generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il
luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la
durata del contratto.
((93))
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 3,
comma 16) che "Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art17-com3]
si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello
Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del medesimo
decreto".
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
1 gennaio 2017.
Aveva inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) la soppressione del comma 2 del
presente articolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], come
modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 18
ART. 18
Effetti della registrazione
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli
atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2704].
((2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti
registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e,
trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle
denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.))
((93))
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel
cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati
all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di
registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad
altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione
((dell'autorità giudiziaria competente))
. Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della copia è attestato
il contenuto del modello di versamento.
((93))
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 19
ART. 19
Denuncia di eventi successivi alla registrazione
1. L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di
tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi
che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di
imposta devono essere denunciati entro trenta giorni,
((previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,))
a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui
interesse e` stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato
l'atto al quale si riferiscono.
((93))
2. Il termine di cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se l'evento dedotto
in condizione e` connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488].
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Titolo III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
Titolo III
ART. 20
ART. 20
Interpretazione degli atti
1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici,
dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o
la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo,
prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo
quanto disposto dagli articoli successivi.
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], nel modificare l'art. 1,
comma 87, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com87-leta], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1084) che "L'articolo 1, comma
87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com87-leta], costituisce
interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131]".
ART. 21
ART. 21
Atti che contengono più disposizioni
1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di
esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano
necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si
applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla
imposizione più onerosa.
3. Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri
collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate
nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.
ART. 22
ART. 22
Enunciazione di atti non registrati
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti
intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche
alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in
termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a
registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando
gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù
dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è
contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37,
l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
ART. 23
ART. 23
Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredità e comunioni
indivise
1. Se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono
previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i
singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, né per i beni
mobili e le rendite facenti parte di una eredità indivisa o di una comunione, i
quali sono soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredità o di quote di
comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene
al cui servizio od ornamento sono destinate.
((4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo
oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o
il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte
del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o
nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di
corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai
fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai
diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore.
In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma
1.))
((93))
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 24
ART. 24
Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze
1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti
e le pertinenze si presumono trasferiti all'acquirente dell'immobile, a meno che
siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia
acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o
sono stati ceduti all'acquirente da un terzo.
2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a
risultare di proprietà dell'acquirente dell'immobile al cui servizio erano
destinate, si applica l'imposta con l'aliquota relativa al trasferimento
dell'immobile, diminuita dell'ammontare della imposta eventualmente pagata per
il trasferimento delle
pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.
ART. 25
ART. 25
Atti a titolo oneroso e gratuito
1. Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto
all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione
dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.
ART. 26
ART. 26
Presunzione di liberalita`
1. I trasferimenti immobiliari, escluse le permute aventi per oggetto immobili
ma fino a concorrenza del minore dei valori permutati
((, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della
partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo
di 350 milioni di lire ))
, posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano
considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si presumono
donazioni
((...))
se l'ammontare complessivo dell'imposta di registro e di ogni altra imposta
dovuta per il trasferimento, anche se richiesta successivamente alla
registrazione, risulta inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di
trasferimento a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. (25)
2. Le parti contraenti devono dichiarare contestualmente se fra loro sussista o
meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea retta o che sia considerato
tale ai sensi del comma 1. In mancanza di tale dichiarazione il trasferimento si
considera a titolo gratuito ove al momento della registrazione non risulti
comprovata l'inesistenza del rapporto; tuttavia l'inesistenza del rapporto di
coniugio o di parentela in linea retta puo` essere provata entro un anno dalla
stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso della maggiore imposta
pagata.
3. La presunzione non opera per i conguagli pattuiti in sede di divisione e
nelle vendite ai pubblici incanti.
4. La presunzione di liberalita`, se ricorre la condizione di cui al comma 1,
vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della
proprieta` di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del
coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di
diritto reale di godimento.
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale con sentenza del 22-25 febbraio 1999 n. 41 (in s.s.
relativa alla G.U. n. 9 del 03.03.1999
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1999-03-03&numeroGazzetta=9])
ha dichirato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma primo, del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art26-com1]
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la
presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari".
ART. 27
ART. 27
Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione
1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento
dell'imposta in misura fissa.
2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima
dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo
le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede
di registrazione.
3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con
riserva di proprieta` e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere
gli effetti dalla mera volonta` dell'acquirente o del creditore.
4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti
dalla mera volonta` del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in
misura fissa.
5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione o la
omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso dell'intervallo
di tempo fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura indicata
nella tariffa. Tali atti, se presentati all'ufficio prima della scadenza del
termine stabilito dall'art. 14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa
salvo, quando intervenga l'approvazione od omologazione o l'atto divenga
eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato per legge,
l'applicazione dell'imposta principale determinata secondo le disposizioni
vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata
in sede di registrazione dell'atto.
((
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488]
))
ART. 28
ART. 28
Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura
fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel
contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è
stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione,
sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o
quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.
2. In ogni altro caso l'imposta è dovuta per le prestazioni
derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione
dell'imposta proporzionale, l'eventuale corrispettivo della risoluzione come
maggiorazione delle prestazioni stesse.
ART. 29
ART. 29
Transazione
1. Per le transazioni che non importano trasferimento di
proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica
in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli
obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se
dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in
misura fissa.
ART. 30
ART. 30
Ratifica, convalida o conferma
1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette
all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito
un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con l'aliquota
propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato.
Se il corrispettivo non è pagato contestualmente è dovuta, se maggiore,
l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma è pattuito
un corrispettivo a carico dell'alienante è dovuta l'imposta per l'assunzione
della obbligazione o quella di quietanza a seconda che dall'atto la somma
risulti promessa o pagata.
4. Il criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel comma 3 si
applica anche quando è pattuito, a carico di una delle parti, un corrispettivo
per la ratifica, convalida o conferma di atti non traslativi della proprietà.
ART. 31
ART. 31
Cessione del contratto
1. La cessione del contratto è soggetta all'imposta con
l'aliquota propria del contratto ceduto
((, con esclusione della
cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.))
2. Per la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo gratuito
l'imposta si applica con l'aliquota stabilita per il corrispondente contratto a
titolo oneroso.
ART. 32
ART. 32
Dichiarazione di nomina
1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto
è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura fissa a
condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa
riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata,
entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante
scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine
stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto
che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonché
quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore
di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si
riferisce la dichiarazione.
ART. 33
ART. 33
Mandato irrevocabile e atto di surrogazione
1. Il mandato irrevocabile con dispensa dall'obbligo di
rendiconto è soggetto all'imposta stabilita per l'atto per il quale è stato
conferito.
2. L'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del
creditore, a norma degli articoli 1201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1201] e 1203 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1203], è soggetto
all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore
surrogato.
ART. 34
ART. 34
Divisioni
1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un
valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è
considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è
costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della
divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di
successione
((. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di
diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita
dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e
seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art737]; tali beni non
sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre
comunioni, la massa comune è costituita dai beni risultanti da precedente atto
che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.))
((93))
2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto,
ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono soggetti
all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a
concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella
quota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per
l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti
determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza
si considera conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi soggetti, che
trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se
l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 35
ART. 35
Contratti a prezzo indeterminato
1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione
di un contratto, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte
che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la
determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio
1978, n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392],
((e della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431],))
non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo
dell'annualità del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora
l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione
gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della
determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.
((93))
3. Se nel contratto è prevista la possibilità che il corrispettivo vari tra un
minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non può essere
inferiore al minimo.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 36
ART. 36
Contratti a tempo indeterminato e contratti con patto di proroga
tacita o di recesso anticipato
1. Per i contratti a tempo indeterminato l'imposta è applicata in base alla
durata dichiarata dalla parte che ne richiede la registrazione. Se alla data
indicata il rapporto non sia cessato deve essere presentata all'ufficio, a norma
dell'art. 19, una nuova denuncia sulla base della quale l'imposta viene
applicata in relazione alla maggiore durata del contratto.
2. Se la durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si
applicano le disposizioni dell'art. 46.
3. Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è
applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di
denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di
pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il
contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
4. Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di recedere prima
della scadenza ma dopo un determinato periodo di tempo, l'imposta è applicata in
relazione a tale periodo, salvo integrazione per la ulteriore durata.
ART. 37
ART. 37
Atti della autorità giudiziaria
1. Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che
definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i
provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che
dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta
anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora
impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata
in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di
conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte
l'amministrazione dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art.
77 all'ufficio
((che ha eseguito la registrazione))
.
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 38
ART. 38
Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto
1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa
dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte
eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per
causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia
suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
ART. 39
ART. 39
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in
base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.
ART. 40
ART. 40
Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
((1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si
considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le
prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le
prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7] a
7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7septies],
e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633]. La disposizione
del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri
8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto
n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma
del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate
nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero
le suddette disposizioni))
((68))
((1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di
immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10-com1-num8],
ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero
intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA))
((68))
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art11],
l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul
valore aggiunto.
--------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
--------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 84) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre
2020.
--------------
AGGIORNAMENTO (68)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2018.
ART. 41
ART. 41
Liquidazione dell'imposta
((1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37
nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di
cui all'articolo 59, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante
l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile,
determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unità
di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se
non inferiore.))
((93))
2. L'ammontare dell'imposta principale non puo` essere in nessun caso inferiore
alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo
quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.
((2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3ter], anche
avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi
desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse
effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui
risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di
liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di
sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché
della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13], e degli
interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto
essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato,
l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.))
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 42
ART. 42
Imposta principale, suppletiva e complementare
1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella
richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in
sede di autoliquidazione
((...))
; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere
errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni
altro caso.
((93))
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non
presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della
registrazione e` riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel
titolo quinto.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Titolo IV
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Titolo IV
ART. 43
ART. 43
Base imponibile
1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è
costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali
dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti
sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data
in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del
bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in
corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione
di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo
all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art.
40;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e
dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce
corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente
obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha
per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla
somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di
denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
g) ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488];
h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi
per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei
corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette
all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni
non soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto
dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati
al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, semprechè le parti non
abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità
giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e
produttivi degli stessi effetti. (43) (60) (44)
((4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni
aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base
imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23
dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com497].))
((93))
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1
comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], per le
sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della
parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;131],
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli onorari
notarili sono ridotti del 20 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 6
(in G.U. 1a s.s. 29/1/2014, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com497] (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006), nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquirenti di immobili
ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione
forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di
attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga
all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art44-com1]
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.
52, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;131~art52-com4] e 5,
del d.P.R. n. 131 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;131~art52-com5], fatta
salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)".
-------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266], come modificata dal D.L. 4
luglio 2006, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223],
convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], ha disposto (con l'art. 1
comma 497) che "In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], per le
sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della
parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile
determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;131],
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nellatto. Le parti hanno
comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari
notarili sono ridotti del 30 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 44
ART. 44
Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi
1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di
espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o
aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal
prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art587],
della parte già assoggettata all'imposta.
2. Per l'espropriazione per pubblica utilità e per ogni altro
atto della pubblica autorità traslativo o costitutivo della proprietà di beni
mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base
imponibile è costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di
trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura
espropriativa la base imponibile è costituita dal prezzo.
ART. 45
ART. 45
Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato
1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5
della parte prima della tariffa, nonché per gli atti portanti trasferimento di
beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato,
compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con valore determinato
dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base
imponibile è costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da
quello del corrispettivo pattuito.
ART. 46
ART. 46
Rendite e pensioni
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile è costituita dalla somma
pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal
valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile è
costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione è costituito:
a) da quaranta volte dell'annualità se si tratta di rendita perpetua o a tempo
indeterminato; (49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) (73) (75) (79) (82) (87)
(91) (93)
((96))
b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse,
se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; (49) (51) (55a) (58a)
(62) (69) (71) (73)(75) (79) (82) (87) (91) (93)
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente
indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in
relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di
rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più
persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato
a norma della lettera c) del comma 2 tenendo conto dell'età del meno giovane dei
beneficiari. Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di
più persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore è determinato
tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di cessazione per
effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata nei modi
previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non può superare quello
determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla
durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla persona
alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se
tale persona è diversa dal beneficiario.
5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il
valore del multiplo dell'annualità indicato al comma 2, lettera a), sono variati
in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è
intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è pubblicato il
decreto di variazione. (93)
5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non
può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. (93)
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a)
e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".
---------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2,
lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".
---------------
AGGIORNAMENTO (55a)
Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2,
lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 66,66 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".
---------------
AGGIORNAMENTO (58a)
Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".
---------------
AGGIORNAMENTO (73)
Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125,00 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".
---------------
AGGIORNAMENTO (75)
Il Decreto 20 dicembre 2019, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il valore
del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 2000 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il Decreto 18 dicembre 2020 (in G.U. 30/12/2020, n. 322) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 10.000 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il Decreto 21 dicembre 2021 (in G.U. 30/12/2021, n. 309) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 80 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022".
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AGGIORNAMENTO (87)
Il Decreto 20 dicembre 2022 (in G.U. 30/12/2022, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 20 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (91)
Il Decreto 21 dicembre 2023 (in G.U. 29/12/2023, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024".
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il Decreto 27 dicembre 2024 (in G.U. 31/12/2024, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera
a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025".
ART. 47
ART. 47
Enfiteusi
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la
cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal
ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto
dell'enfiteuta.
2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla
somma dovuta dall'enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta
dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari
alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per
l'affrancazione.
ART. 48
ART. 48
Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o
abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza fra il valore della
piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e determinato a norma dell'art. 46,
assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della
piena proprietà per il saggio legale di interesse
((, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46))
.
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 49
ART. 49
Crediti
1. Per i crediti la base imponibile è costituita dal loro
importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti
infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale
sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile è costituita dal loro valore
attuale calcolato al saggio legale di interesse.
ART. 50
ART. 50
((Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi, associazioni ed altre
organizzazioni commerciali od agricole ))
((
1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di
società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e
le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica
aventi per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali o
agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base
imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle
passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e
altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri
inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati
forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire
200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura
non superiore a lire 1 miliardo.
))
ART. 51
ART. 51
Valore dei beni e dei diritti
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti,
salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto
e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto.
((2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali
immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli
atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per
valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso
l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della
tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passività inerenti
all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi
data certa a norma del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], tranne quelle che
l'alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai
beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo
11-bis della tabella.))
((93))
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari
l'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo
riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie
giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in
cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per
oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni,
ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al
tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli
investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche
sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
((93))
((4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse,
l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli
accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e
verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
L'ufficio controlla anche la congruità della ripartizione del corrispettivo di
cui all'articolo 23, comma 4.))
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 52
ART. 52
Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al
corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere
l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso
descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e` stato
determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore
imposta, nonche` dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di
imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati
dagli
((uffici dell'Agenzia delle entrate))
o da messi comunali o di conciliazione.
((93))
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a settantacinque (2) volte il reddito dominicale
risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante
in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne` i valori o corrispettivi della nuda proprieta` e dei diritti reali di
godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella
determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della
disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le
imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal
decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti
dagli articoli 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art87] e 88
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art88],
nonche` per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione
da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni
per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.(5)
5. I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere modificati,
in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro
delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche hanno effetto
per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonche` per le scritture private non autenticate
presentate per la registrazione da tale data. (39) (40) (45)
5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle
cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com497], e successive
modificazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 11 novembre 1989 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I
moltiplicatori di sessanta e ottanta volte, di cui all'art. 52, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art52-com4],
all'art. 26, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;637~art26-com5],
aggiunto con l'art. 8, primo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 880
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-17;880~art8-com1] e all'art. 12,
primo comma, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-05-14;70~art12-com1],
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.
154 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;154], sono elevati,
rispettivamente, a settantacinque e cento volte".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modifiche hanno effetto per
gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le
scritture private autenticate a decorrere dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto, nonché per le scritture private
non autenticate presentate per la registrazione e le successioni aperte da tale
data".
--------------
AGGIORNAMENTO (39)
La L. 24 dicembre 2003 n. 350 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350]
ha disposto (con l'art. 1 comma 63) che "a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai
soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], sono
rivalutati nella misura del 10 per cento".
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 12 luglio 2004 n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-07-12;168], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2004 n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-07-30;191] ha disposto (con l'art. 1-bis
comma 7) che "per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai
soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], sono
rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art2-com63], nella misura del
20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione,
alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262], convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286] ha disposto (con l'art. 2,
comma 45) che il moltiplicatore previsto dal comma 5, da applicare alle rendite
catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella
misura del 40 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 52-BIS
ART. 52-BIS
(((Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di
locazione)
1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è
esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura
non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i
poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima))
ART. 53
ART. 53
Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del
corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione
dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume come tale
quella in cui è eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione
stabilità nell'art. 74.
ART. 53-BIS
ART. 53-BIS
(Attribuzioni e poteri degli uffici)
1.
((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis], le
attribuzioni e i poteri))
di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art31], e
successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta
di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347].
Titolo V
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Titolo V
ART. 54
ART. 54
Riscossione dell'imposta in sede di registrazione
((1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta
autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1.))
((93))
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o
al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati
nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta
deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa
o dai soggetti nel cui interesse è richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art.
15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15,
l'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti
obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine
di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della
pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso
devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da
denunciare e la somma da pagare.
((93))
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1, lettera u)) che "al comma 2, le parole: «o al deposito
di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data,
nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da
tale data".
ART. 55
ART. 55
Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento del
valore imponibile
((...))
, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la
notifica della relativa liquidazione.
((93))
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta
giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni amministrative eseguito
successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza
indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto
che ha eseguito il pagamento.
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio
1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-04-18;130].
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 56
ART. 56
Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si
tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la
maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui
all'articolo 55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore risultante
dalla decisione della
((Corte di giustizia tributaria))
di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo
grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale
delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino
alla decisione della
((Corte di giustizia tributaria))
di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della
((Corte di giustizia tributaria))
è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della
differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere
eseguita anche su richiesta del contribuente;
((93))
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione
((della corte di giustizia tributaria di secondo grado))
o dell'ultima decisione non impugnata.
((93))
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1,richieste in relazione alle
decisioni delle
((Corti di giustizia tributarie))
, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla
notifica dell'avviso di liquidazione.
((93))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473].
4.
((Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si
applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi
erariali))
. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. Il privilegio si
estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
((93))
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 57
ART. 57
Soggetti obbligati al pagamento
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato
l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono
solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti
in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le
denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i
provvedimenti di cui agli articoli
((...))
796, 800 e 825 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
((, salvo quanto previsto dal comma 1.1))
.
((93))
1.1
((Per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di
somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi
natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art633], la
registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16,
comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle
entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento
delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è
divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta è
notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in
solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti
del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale
evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli
obbligati in via sussidiaria sono sospesi.))
((93))
1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis),
sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la
conclusione degli affari.
1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria e`
solidalmente obbligato al pagamento del tributo per l'immobile, anche da
costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la conclusione
del contratto.
2. La responsabilita` dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle
imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un
atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si
verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di
essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle
parti contraenti e` a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati
volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e`
esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu` parti, contiene piu`
disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca
natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle
imposte complementari e suppletive e` limitato a quelle dovute per le
convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e` parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta
e` unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge
27 luglio 1978, n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art8],
sempreche` non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente
per la registrazione delle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita` o di trasferimento
coattivo della proprieta` o di diritti reali di godimento l'imposta e` dovuta
solo dall'ente espropriante e dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in
deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art8]; l'imposta non e` dovuta
se espropriante o acquirente e` lo Stato.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 58
ART. 58
Surrogazione all'amministrazione
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato
l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti
all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il
loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui
interesse fu richiesta la registrazione.
((93))
2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art642].
Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non
erano dovute o erano dovute in misura minore.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 59
ART. 59
Registrazione a debito
1. Si registrano a debito, cioe` senza contemporaneo pagamento delle imposte
dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti
contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le
persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei
detti soggetti; la registrazione a debito non e` ammessa per le sentenze
portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che
sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del
procedimento stesso o per la sua definizione;
c) gli atti relativi alla procedura fallimentare;
d) le sentenze
((e gli altri atti degli organi giurisdizionali))
che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
ART. 60
ART. 60
Modalità per la registrazione a debito
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel
contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è
compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato
o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in
quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità
giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve
inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al
gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze
((e negli altri atti degli organi giurisdizionali))
di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al
risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta
prenotata a debito.
((L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la
riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo
dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e
segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve
fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto,
l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.))
ART. 61
ART. 61
Recupero delle imposte prenotate a debito
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115] ))
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i
cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute
sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno
osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di
tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la
registrazione a debito.
Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Titolo VI
ART. 62
ART. 62
Nullità dei patti contrari alla legge
1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli
che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente,
sono nulli anche fra le parti.
ART. 63
ART. 63
Comunicazione di atti e notizie
1. I soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se
richiesti, comunicare agli
((uffici dell'Agenzia delle entrate))
le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione, dell'imposta. I pubblici
ufficiali, di cui all'art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli
uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati.
((93))
2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale,
devono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in
caso di urgenza, entro un termine più breve.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 64
ART. 64
Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro
formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in
termine fisso menzionati negli atti stessi.
ART. 65
ART. 65
Divieti relativi agli atti non registrati
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a
registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né
ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a
registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali
e dei rispettivi organi di controllo non possono ricevere in deposito ne
assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine
fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e)
del comma 2 dell'art.
66.
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a
registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei loro
provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi in originale o in
copia autenticata all'
((ufficio del registro))
ai fini della registrazione d'ufficio.
((93))
4. Gli impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e gli impiegati addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi non
possono procedere all'iscrizione di società nell'anagrafe delle ditte o negli
albi se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la
costituzione della società.
5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2669] e 2836 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2836]
per gli atti da trascrivere o iscrivere nei registri immobiliari.
6. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti allegati alle
citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti
davanti a giudici e arbitri, né per quelli indicati nei provvedimenti
giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando tuttavia il provvedimento o il lodo
arbitrale è emesso in base a tali atti, questi devono essere inviati in
originale o in copia autenticata al competente
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, insieme con il provvedimento, a cura del cancelliere o del segretario, e
insieme con il lodo a cura
((della cancelleria))
presso la quale è stato depositato ai fini della dichiarazione di esecutività;
in questo caso gli atti in base ai quali è stato emesso il lodo devono essere
depositati in cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
((93))
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali non
soggetti a registrazione, di cui alla tabella, devono essere inviati all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, a cura del cancelliere o del segretario, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione degli stessi.
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 66
ART. 66
Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare
originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine
fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati
registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare
dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti
giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali
giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del
giudizio;
b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento
giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
c) alle copie degli atti destinate alla trascrizione o
iscrizione nei registri immobiliari;
d) alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od
omologazione;
e) alle copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare
presso pubblici uffici. (52)
((85))
3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o
sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso. (36)
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522
(in G.U. 1ª s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art66]
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1
non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di
altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere
all'esecuzione forzata".
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 10 giugno 2010 n. 198 (in G.U. 1ª
s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art66-com2]
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1
non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di
conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai
fini della variazione di quest'ultimo".
-------------
AGGIORNAMENTO (85)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile - 7 giugno 2022, n. 140, (in
G.U. 1ª s.s. 8/6/2022, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art66-com2]
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1
non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento
giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di
ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo".
ART. 67
ART. 67
Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle
amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla
stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli
atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi
in bianco né interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e
del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o
residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del
corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione devono essere indicati gli
estremi della registrazione.
3. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della
stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva
espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere numerati e
vidimati
((dal tribunale))
competente per territorio, salvo per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi
relative.
((93))
4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i cancellieri desumono
gli elementi riguardanti il domicilio o la residenza anagrafica delle parti
dagli atti del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio l'acquisizione
degli elementi anzidetti è effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di
polizia tributaria.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 68
ART. 68
Controllo del repertorio
((
1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su
iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I
soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle
amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla
stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla
data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate
effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e
della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli
estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di
formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e
tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.
))
3. L'ufficio non può trattenere il repertorio oltre il terzo giorno non festivo
successivo a quello di presentazione.
Titolo VII
SANZIONI
Titolo VII
ART. 69
ART. 69
(Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della
denuncia)
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce
previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al
centoventi per cento dell'imposta dovuta
((, con un minimo di 250 euro))
. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30
giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento
dell'ammontare delle imposte dovute
((, con un minimo di 150 euro))
.(62) (63)(92)
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1
gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] come modificato
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
--------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
ART. 70
ART. 70
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n.473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473]))
ART. 71
ART. 71
(Insufficiente dichiarazione di valore)
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e
al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un
quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione
amministrativa
((pari al settanta))
per cento della maggiore
imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma
dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore
al quarto del valore accertato.
((92))
--------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
ART. 72
ART. 72
(Occultazione di corrispettivo)
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la
sanzione amministrativa
((pari al centoventi))
per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base
al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71. (62) (63)
((92))
------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1
gennaio 2017.
------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] come modificato
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
--------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
ART. 73
ART. 73
(Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio)
1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i
pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a
euro 5000. (92)
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67
sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000. (92)
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta
giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito
dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi
dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria
prevista dal comma 3.
((93))
--------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 74
ART. 74
Altre infrazioni
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque
all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo
51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli
((uffici dell'Agenzia delle entrate))
ai sensi dell'articolo 63, e` punito con la sanzione amministrativa da euro 250
a euro 2000. (92)
((93))
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis,
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
--------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 75
ART. 75
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 n.473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473]))
Titolo VIII
DECADENZA E PRESCRIZIONE
Titolo VIII
ART. 76
ART. 76
(( (Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria) ))
((93))
1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non
presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel
termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14,
avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15,
lettere c), d) ed e), si e` verificato il fatto che legittima la registrazione
d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto
essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce
prescritte all'art. 19.
1 bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui
all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di
due anni
((dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta
dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis))
.
((93))
2. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a
pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti
presentati per la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
b) dalla data in cui e` stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19
((...))
; dalla data della notificazione della decisione delle
((Corti di giustizia tributarie))
ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso in cui sia
stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo
72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
((93))
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione
della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità
successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo
17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
scadenza del pagamento.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente
nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
4.
((Le sanzioni amministrative))
devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere
l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine
di cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione.
((93))
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di
registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 77
ART. 77
Decadenza dell'azione del contribuente
1. Il rimborso dell'imposta,
((della sanzione amministrativa))
e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal
contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata
entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui
è sorto il diritto alla restituzione.
((93))
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la restituzione dipende dalla
misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno in cui ne è stato
definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a)
dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la
registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo
plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26 gennaio 1961, n.
29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-04-18;130].
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 78
ART. 78
Prescrizione del diritto all'imposta
1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente
accertata si prescrive in dieci anni.
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Titolo IX
ART. 79
ART. 79
Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative
1. Le disposizioni del presente testo unico e dei relativi allegati
modificative, correttive o integrative di quelle anteriormente in vigore si
applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati
e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore
del testo unico stesso, nonché alle scritture private non autenticate e alle
denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. Tuttavia le
disposizioni più favorevoli ai contribuenti, compresa quella del comma 4
dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti, scritture e denunce anteriori
relativamente ai quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico
sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza
dell'azione della finanza, fermi restando gli accertamenti di maggior valore già
divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto
nei casi in cui alla predetta data sia pendente controversia o sia stata
presentata domanda di rimborso. Per l'anno 1986 per gli atti e le scritture
relativi ai terreni si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle
imposte sul reddito per l'anno 1985.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 52, comma 4,
per gli atti e scritture relativi a beni e diritti ivi indicati, presentati per
la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente testo
unico, per i quali alla data stessa non sia stato notificato avviso di
accertamento di maggior valore, i contribuenti possono, senza applicazione della
pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a quello
risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati
con i coefficienti stabiliti per anno di registrazione dell'atto relativamente
agli atti registrati anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per
l'anno 1985 relativamente agli atti registrati nel 1986 prima della
pubblicazione del presente testo unico. A tal fine deve essere presentata all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, dichiarazione
integrativa in duplice esemplare conforme al modello approvato con decreto del
Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'ufficio, previo
accertamento della conformità dei due esemplari e apposizione del timbro a
calendario, ne restituisce uno e provvede a norma dell'art. 55. Per gli maggior
valore aventi scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in
vigore del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa.
((93))
3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata in vigore del
presente testo unico, dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
registrati a norma dell'art. 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 634
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;634~art16bis],
deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art. 12 del
presente testo unico.
4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della tariffa per la
conversione di obbligazioni in azioni non è dovuta fino a concorrenza di quella
pagata anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico in
dipendenza del collocamento delle obbligazioni.
5. La disposizione del comma 4, prima parte, dell'art. 56 ha effetto dal 1
gennaio 1973.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
ART. 80
ART. 80
Altre disposizioni
1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli
accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici
formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private
autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia
pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza
dell'azione della Finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso.
2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda
proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in
vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3269], si applica solo se
la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 634 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;634]. Non
si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate, salvo i casi in cui
alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.
3. Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni
dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;634~art77], e
quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977,
n. 914
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-12-06;914~art6].
ART. 81
ART. 81
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI
TARIFFA
PARTE PRIMA
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Art. 1.
Art. 1.
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e
atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9 per cento Se il
trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-bis) 2 per cento Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale (77) 15 per cento Se il trasferimento è
effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati
all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di
abitazione, di categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, acquisite in
locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui
alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento
(4) (47) (54) (55) (63)
Note:
I) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23].
II) NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23].
II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e
agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti
condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o
stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso,
in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se l'acquirente
si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la
propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in
quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del
trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è
ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall'acquirente nell'atto di acquisto; (61)
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso
e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare.
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare,
neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio
nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà
su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con
le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della
legge 22 aprile 1982, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-22;168~art1], all'articolo 2 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-02-07;12~art2], convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-04-05;118~art3-com2], della legge 31
dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-31;415~art5-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-31;415~art5-com3], dei decreti-legge
21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293,
all'articolo 2, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-05-20;293~art2-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-05-20;293~art2-com3], del
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-24;348~art1-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-24;348~art1-com3], del
decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-24;388~art1-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-24;388~art1-com3], del
decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-11-24;455~art1-com2], del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75~art16] del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155],
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243].
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui
si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto
di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con
atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono
ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le
unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente
articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella
misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi
atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta
calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la
sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono
dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente
testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il
contribuente, entro un anno ll'alienazione dell'immobile acquistato con i
benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da
adibire a propria abitazione principale.
4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i
quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1
e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si
verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni
elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato
((entro due anni))
dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al
periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4. (76) (80) (83) (87)
II-ter). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23].
II-quater). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23].
II-quinquies). NOTA ABROGATA DAL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23].
II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei
confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente,
l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione
finanziaria. (60)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 23 dicembre 1999 n. 488 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488]
ha disposto (con l'art. 7 comma 6) che "l'aliquota del 4 per cento prevista
dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è ridotta
al 3 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 28) che le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente Tariffa,
parte I "si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere
dalla stessa data".
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], nel modificare l'art. 1,
comma 25 della L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com25], ha disposto (con
l'art. 2, comma 23) che "Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma
25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com25], è prorogato di
tre anni.
All'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com28], il termine di
riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o
emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni
di cui ai commi 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com25], 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com26] e 27 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com27], decorre dall'anno
2005".
-------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23] ha disposto:
- (con l'art. 10, comma 2) che "Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque,
non può essere inferiore a 1.000 euro";
- (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014".
-------------
AGGIORNAMENTO (61)
Il D.L. 12 maggio 2014, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-12;74], convertito con
modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-26;93], ha disposto (con l'art. 1,
comma 9-quinquies) che "I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della
nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, nonché alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di
immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-06;74], convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
--------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 84) che le presenti modifiche si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2020.
--------------
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23] ha disposto (con
l'art. 24, comma 1) che "I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1
della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], nonché il
termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7], ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono
sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".
--------------
AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], convertito con
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], ha disposto (con l'art. 51,
comma 1-ter) che "Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto
idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per
gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui
all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è ridotta
all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento".
--------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23], convertito con
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40], come modificato dal D.L. 31
dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 24,
comma 1) che "I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131],
nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7], ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono
sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021".
--------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23], convertito con
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15], ha disposto (con l'art. 24,
comma 1) che "I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131],
nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7], ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono
sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022".
--------------
AGGIORNAMENTO (87)
Il D.L.29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14], ha disposto (con l'art. 3,
comma 10-quinquies) che "I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], nonché il
termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7], ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono
sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono
fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato
rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e del
termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448~art7], e non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato".
Art. 2.
Art. 2.
1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni
diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel
successivo art. 7..................................... 3%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o
consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi,
ovvero a favore di comunità montane.................. L. 50.000
((2.Contratti di associazione in partecipazione con
apporto di beni diversi da quelli indicati
nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000))
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 3.
Art. 3.
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti
di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 ......... 1%
Art. 4.
Art. 4.
1. Atti propri delle società di qualunque
tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle
società, compresi i consorzi, le
associazioni e le altre organizzazioni di
persone o di beni, con o senza personalità
giuridica, aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività
commerciali
((, artistiche, professionali))
o agricole:
((95))
a) costituzione e aumento del capitale
o patrimonio
1) con conferimento di proprietà
o diritto reale di godimento su beni
immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote
di cui all'art. 1
2) con conferimento di proprietà
o diritto reale di godimento su fabbricati
destinati specificamente all'esercizio di
attività commerciali
((, artistiche o professionali))
e non suscettibili
di altra destinazione senza radicale
trasformazione nonché su aree destinate ad
essere utilizzate per la costruzione dei
suddetti fabbricati o come loro pertinenze,
semprechè i fabbricati siano ultimati entro
cinque anni dal conferimento e presentino le
indicate caratteristiche
((95))
.................... 4%
3) con conferimento di proprietà o
diritto reale di godimento su aziende o su
complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa
((ovvero su complessi unitari
di attività materiali e immateriali,
inclusa la clientela e ogni altro elemento
immateriale, nonché di
passività, organizzati per l'esercizio
dell'attività artistica o
professionale))
((95))
................................ lire 250.000
4) con conferimento di proprietà o di
diritto reale di godimento su unità da
diporto le stesse imposte
di cui al successivo
art. 7
art. 7
5) con conferimento di denaro, di beni
mobili, esclusi quelli di cui all'articolo
11-bis della tabella, e di diritti diversi
da quelli indicati nei numeri precedenti...... lire 250.000
6) mediante conversione di obbligazioni
in azioni o passaggio a capitale di riserve
diverse da quelle costituite con sopraprezzi
o con versamenti dei soci in conto capitale
o a fondo perduto e da quelle iscritte in
bilancio a norma di leggi di rivalutazione
monetaria (10) lire 250.000
b) fusione tra società, scissione delle
stesse,conferimento di aziende o di complessi
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa
fatto da una società ad altra società
esistente o da costituire; analoghe operazioni
poste in essere da enti diversi dalle società
((; operazioni straordinarie di cui all'articolo
177-bis del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917))
((95))
: lire 250.000
c) altre modifiche statutarie, comprese
le trasformazioni e le proroghe.............. L. 50.000
(4)
d) assegnazione ai soci, associati o
partecipanti:
1) se soggette all'imposta sul valore
aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro L. 50.000
(4)
2) in ogni altro caso le stesse aliquote
di cui alla lett. a)
((e) regolarizzazione di società di
fatto, derivanti da comunione
ereditaria di azienda o di un complesso
unitario di attività
materiali e immateriali, inclusa la clientela
e ogni altro elemento
immateriale, nonché di passività,
organizzato per l'esercizio
dell'attività artistica o professionale,
tra eredi che continuano in
forma societaria o associata l'esercizio
dell'impresa, arte
o professione))
((95))
...................... lire 250.000
f) operazioni di società ed enti esteri
di cui all'art. 4 del testo unico............ 1%
g)atti propri dei gruppi europei di interesse
economico lire 250.000
Note:
I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono
conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro
costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è
registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di
regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni
ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel
presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa
di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati
alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 gennaio 1993 n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16], convertito con
modificazioni dalla L. 24/03/1993 n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75], ha disposto (con l'art. 9
comma 11-bis) che "La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6),
della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131] , deve
intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale
di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in
bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di
capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in
bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art4] , e dell'articolo 26
della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art26]".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 agosto 1993 n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], convertito con
modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], ha disposto (con l'art. 63
comma 6-bis) che "La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della
tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernentil'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n.131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], deve
essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica
anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della
successione."
-------------
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192] ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5.
Art. 5.
1. Locazioni e affitti di beni immobili:
a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0.50%
((a-bis) quando hanno per oggetto immobili
strumentali, ancorché assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633: 1 per cento))
b) in ogni altro caso 2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e
surrogazioni relative 2%
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo
determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50%
4. Contratti di comodato di beni immobili L. 50.000
(4)
NOTE:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si
riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale
moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo
degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro
67,00.
II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di
beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.
II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17,
comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i
singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia
non puY essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 6.
Art. 6.
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di
debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante
scrittura privata non autenticata; garanzie reali e
personali a favore di terzi, se non richieste dalla
legge 0,50%
Nota:
Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo
all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa
per quelle non contestuali.
Art. 7.
Art. 7.
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per
oggetto:
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e
trattrici agricole ...................................... L. 150.000
(22)
b)veicoli a motore destinati al trasporto di persone
o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero
autobus e trattori stradali fino a 110 KW ........ L. 150.000
2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per
ogni KW L. 3.500
3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per
ogni KW L. 1.750
(22)
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446]
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446]
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446]
f) unità da diporto:
((42))
1) natanti:
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto L. 70.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto L. 140.000
2)imbarcazioni:
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto " 400.000
b)fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto " 600.000
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori
tutto " 800.000
d) moltre diciotto metri di lunghezza fuori
tutto " 1.000.000
3) navi " 5.000.000
(11)
NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446]
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire
cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
- (con l'art. 6, comma 4) che "Le vigenti misure delle imposte previste
dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'articolo 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art1] della
legge 23 dicembre 1977, n. 952
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952], e delle imposte fisse
ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;635], sono
raddoppiate".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 22 maggio 1993 n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155], convertito con
modificazioni dalla L. 19/07/1993 n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243] ha disposto (con l'art. 17
comma 2) che "Le misure della imposta di registro previste dall'articolo 7 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, concernente gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto motocicli, motocarrozzette e trattrici agricole,
veicoli a motore, rimorchi e unità da diporto, nonché quelle dell'imposta
erariale di trascrizione previste dall'articolo 1 della tabella allegata alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952], e successive modificazioni,
sono elevate del 50 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 27 dicembre 1997 n. 449 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449]
ha disposto (con l'art. 17 comma 17) che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti
e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei
comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131] è soggetto
a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D. M. 8 luglio 1998, n.223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1998-07-08;223] ha disposto (con
l'art. 1)che "a decorrere dal 1 luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai
veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 della
tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e dell'articolo 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art1] della
tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-23;952], sono soggetti a tassazione
in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata
nell'articolo 2".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
La L. 30 dicembre 2004 n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311], come modificata dal D.L. 31
gennaio 2005, n. 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7]
convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-31;43] ha disposto (con l' art. 1
comma 300) che " b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f): 1) al punto 1),
lettera a), le parole: "L. 105.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro
71,00"; 2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 142,00"; 3) al punto 2), lettera a), le parole: "L.
600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 404,00"; 4) al punto 2), lettera
b), le parole: "L. 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 607,00"; 5) al
punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 809,00"; 6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00"; 7) al punto 3) le parole: "L.
7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.055,00".
Art. 8.
Art. 8.
1. Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di
controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,
compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di
aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di
scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello
Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i
lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione
di diritti reali su beni immobili o su unità da
diporto ovvero su altri beni e diritti............ le stesse imposte
stabilite per i
corrispondenti atti
b) recanti condanna al pagamento di somme o
valori, ad altre prestazioni o alla consegna di
beni di qualsiasi natura.......................... 3%
(37)
c) di accertamento di diritti a contenuto
patrimoniale...................................... 1%
((70))
d) non recanti trasferimento, condanna o
accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.. L. 50.000
(4)
e) che dichiarano la nullità o pronunciano
l'annullamento di un atto, ancorché portanti
condanna alla restituzione di denaro o beni, o la
risoluzione di un contratto....................... L. 50.000
(4)
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio o la
separazione personale, ancorché recanti condanne
al pagamento di assegni o attribuzioni di beni
patrimoniali, già facenti parte di comunione fra
i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni L. 50.000
(4)
g) di omologazione............................ L. 50.000
(4)
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali che definiscono,
anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti
ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al
pagamento di somme di danaro diverse dalle spese
processuali: 3 per cento
Note:
I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai
sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art644]
sono soggetti all'imposta in misura fissa.
II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti
all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di
corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'art. 40 del testo unico.
II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà
di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette
all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa.
(32)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
-------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 23 dicembre 2000 n. 388 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388]
ha disposto (con l'art. 33 comma 2) che le presenti modifiche si applicano a
decorrere dal 10 marzo 2001.
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3-11 giugno 2003 n. 202 (in 1a s.s.
relativa alla G.U. 18/06/2003 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131]
(Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte
in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in
applicazione dell'art. 148 cod. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art148] nell'ambito
dei rapporti fra genitori e figli".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 luglio 2017, n. 177 (in G.U. 1ª
s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131]
(Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale,
anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di
opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti
derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto".
Art. 8-bis
Art. 8-bis.
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire
ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo
10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633]: 4 per
cento.
((1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti
di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di
categoria catastale diversa da Al, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti
per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies)
dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633]: 1,5 per
cento.))
((60))
((1-ter. Atti, diversi da quelli di cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni,
da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633]: 9 per
cento))
.
((60))
NOTE
i) Per le cessioni
((di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter))
l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della
quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
((63))
(59)
--------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 166) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.
--------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 84) che le presenti modifiche si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2020.
Art. 9.
Art. 9.
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi
per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
((ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque
denominati))
.... 3%
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 10.
Art. 10.
1. Contratti preliminari di ogni specie............. L. 50.000
Nota:
((Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra
confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul
valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si
applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il
contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta
principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo))
(4)
((93))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 11.
Art. 11.
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse
le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
atti pubblici e scritture private autenticate aventi per
oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in
società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di
cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti
previsti nella stessa tabella,
((esclusi quelli di cui
agli articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter))
; atti di ogni
specie per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta
in misura fissa L. 50.000
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 11-bis
Art. 11-bis
((1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.))
Art. 11-ter
Art. 11-ter.
((Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti
le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in
persone giuridiche private........................... L. 250.000.))
PARTE SECONDA
Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso
Art. 1.
Art. 1.
1. Atti indicati:
a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10
della parte prima formati mediante corrispondenza,
ad eccezione di quelli per i quali dal codice
civile è richiesta a pena di nullità la forma
scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni
di aziende o costituzioni di diritti di godimento
reali o personali sulle stesse.................... le stesse imposte previste
per i corrispondenti atti nella parte prima b) nell'art. 5, comma 2, del testo
unico quando
riguardano cessioni di beni o prestazioni di
servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto L. 50.000
NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e
al credito al consumo,
((ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare,))
per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], prescrive a
pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso
d'uso.
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 2.
Art. 2.
1. Scritture private non autenticate
((ad
eccezione dei contratti di cui all'articolo
5 della tariffa, parte I))
quando l' ammontare
dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000
o quando abbiano per oggetto la negoziazione
di quote di partecipazione in società o enti
di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli
indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.
2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte
previste nell'art. 8
della parte prima
Art. 2-bis
Art. 2-bis
((Locazioni ed affitti di immobili, non formati per
atto pubblico o scrittura privata autenticata di
durata non superiore a trenta giorni complessivi
nell'anno))
.
Art. 3.
Art. 3.
1. Scritture private non autenticate aventi per
oggetto comodato di beni mobili................ L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 4.
Art. 4.
1. Scritture private non autenticate non aventi per
oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti
e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni,
modelli, fotografie e simili....................... L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 5.
Art. 5.
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private
non autenticate................................... 0,50%
Art. 6.
Art. 6.
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il
compimento di un solo atto e per l'intervento
in assemblea.................................. L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 7.
Art. 7.
1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica
utilità diversi da quelli indicati nell'art. 1
della parte prima................................ L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 8.
Art. 8.
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di
pubbliche amministrazioni, girate e quietanze
apposte sui medesimi........................... L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 9.
Art. 9.
1. Libretti di conio corrente e di risparmio
e relative lettere di addebitamento e
accreditamento.............................. L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 10.
Art. 10.
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo,
compresi i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa ed i contratti di associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette
all'imposta sul valore aggiunto........................ L. 50.000
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
Art. 11.
Art. 11.
1. Atti formati all'estero diversi da quelli
indicati alla lettera d) dell'art. 2 del testo
unico:
a) che se formati nello Stato sarebbero
soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art.
40 del testo unico............................ L. 50.000
b) in ogni altro caso..................... le stesse imposte
stabilite per i
corrispondenti
atti formati
nello Stato.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Craxi
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-30;332], convertito con
modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-27;304] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], è
raddoppiata".
TABELLA
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Art. 1.
Art. 1.
1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere
dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da
quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.
Art. 2.
Art. 2.
1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della
tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte
costituzionale, del consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali
amministrativi regionali, delle
((Corti di giustizia tributarie))
e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del
contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle
liti.
((93))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 3.
Art. 3.
1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio od a
richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
b) ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non
assoggettate alle imposte sul reddito.
Nota:
Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del
competente ufficio delle imposte attestante che il richiedente non è
assoggettato a tributo.
Art. 4.
Art. 4.
1. Atti di ultima volontà.
Art. 5.
Art. 5.
1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione,
riscossione, relazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute,
comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o
all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche
regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le
quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in
relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.
Art. 6.
Art. 6.
1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Art. 7.
Art. 7.
1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia
soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216], nonché ricevute parziali di
pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il
pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione,
gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti
dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri
collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla
istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla
sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e
all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i
certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato.
Art. 8.
Art. 8.
((1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate,
titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a
qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in
moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte
prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.))
2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla
negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli
articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.
Art. 9.
Art. 9.
1. Atti propri delle società ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima
della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e
accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché
quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative
e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso
((. . .))
.
Art. 10.
Art. 10.
1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti
e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533]; atti, documenti e
provvedimenti di cui all'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art57]; contratti di lavoro
subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di
soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.
Art. 11.
Art. 11.
1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione,
girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi:
atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI
Art. 11-bis
Art. 11-bis.
((1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti
nel pubblico registro automobilistico.))
Art. 11-ter
Art. 11-ter.
1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina di cui all'articolo 583
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art583] e
relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.
((27))
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 3 giugno 1999 n. 157 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-06-03;157] ha
disposto (con l'art. 5 comma 3) che " Alla tabella allegata al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: "Art.
11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per
l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da
disposizioni legislative o regolamentari"."
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA
E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 3 PER
CENTO
Età del beneficiario (anni compiuti) Coefficiente da 0 a 20.... 31,75 da 21 a
30.... 30,00 da 31 a 40.... 28,25 da 41 a 45.... 26,50 da 46 a 50.... 24,75 da
51 a 53.... 23,00 da 54 a 56.... 21,25 da 57 a 60.... 19,50 da 61 a 63.... 17,75
da 64 a 66.... 16,00 da 67 a 69.... 14,25 da 70 a 72.... 12,50 da 73 a 75....
10,75 da 76 a 78.... 9,00 da 79 a 82.... 7,25 da 83 a 86.... 5,50 da 87 a 92....
3,75 da 93 a 99.... 2,00
(49) (51) (55a) (58a) (62) (69) (71) (73) (75) (79) (82) (87)
((91))
--------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che la presente modifica si applica agli atti pubblici formati, agli
atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a
quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni
apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008.
--------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei
diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente
decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comam 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".
--------------
AGGIORNAMENTO (55a)
Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata all' 1,5 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".
-----------
AGGIORNAMENTO (58a)
Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente
decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".
--------------
AGGIORNAMENTO (62)
Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che " Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei
diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata all'1 per cento, come da prospetto allegato al presente
decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata allo 0,1 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".
---------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata allo 0,3 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".
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AGGIORNAMENTO (73)
Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata allo 0,8 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".
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AGGIORNAMENTO (75)
Il Decreto 20 dicembre 2019, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il
prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita
e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata allo 0,05 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il Decreto 18 dicembre 2020 (in G.U. 30/12/2020, n. 322) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata allo 0,01 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021".
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AGGIORNAMENTO (82)
Il Decreto 21 dicembre 2021 (in G.U. 30/12/2021, n. 309) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata all'1,25 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022".
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AGGIORNAMENTO (87)
Il Decreto 20 dicembre 2022 (in G.U. 30/12/2022, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata al 5 per cento, come da prospetto allegato al presente
decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (91)
Il Decreto 21 dicembre 2023 (in G.U. 29/12/2023, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale
degli interessi fissata al 2,50 per cento, come da prospetto allegato al
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024".
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