Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
№ 773
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773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Decreto Legislativo
18 giugno 1931
22-10-2025
Testounicodelleleggidipubblicasicurezza
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REGIO DECRETO 18 giugno 1931 , n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
Vigente al: 22-10-2025
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], approvato con R.
decreto 6 novembre 1926, n. 1848
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848], e le successive
modificazioni;
Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-04-14;593~art6],
convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-01-22;290], che autorizza il Governo del
Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici
penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773];
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2260~art1], con cui il Governo del
Re è pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e di procedura
penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a
modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato ;
Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con Regi decreti 19
ottobre 1930, n. 1398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398] e n. 1399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399];
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-01-31;100~art3-num1];
Sentito il Consiglio dei Ministri ;
SULLA
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col
Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I.
Art. 1.
Art. 1.
(Art. 1 T. U. 1926; art. 1 R. D. L. 14 aprile 1927, n. 593
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-04-14;593~art1]).
L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico,
alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della
proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali
dello Stato, delle provincie e dei comuni, nonché delle ordinanze delle
Autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria
composizione dei dissidi privati.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate
dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio
di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal podestà.
Art. 2.
Art. 2.
(Art. 2 T. U. 1926).
Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di
adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso
al Ministro per l'interno.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 27 maggio 1961, n. 26 (in G.U. 1ª s.s.
03/06/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art. 2
del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art2], approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nei sensi e nei
limiti indicati nella motivazione".
Art. 3.
Art. 3.
(Art. 159 T. U. 1926).
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro
residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito
dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della
fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre
anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età
compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di
identità di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n.
7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-01-31;7~art7tervicies],
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-03-31;43], e successive modifiche ed
integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a
cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte
digitali i minori di età inferiore a dodici anni.(91)(104)
La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del
diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di
morte.
((I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione
degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2,
della legge 1 aprile 1999, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art7-com2].))
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro
negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore
agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi
ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di
anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di
uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una
dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome
della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi
sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità
consolari in caso di rilascio all'estero.
A decorrere dal 1 gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la
data di scadenza.
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AGGIORNAMENTO (91)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], ha disposto (con l'art. 31,
comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], come modificato dal
comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso
di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216], convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-24;14], ha disposto (con l'art. 15,
comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e successive
modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di
identità, è prorogato al 31 dicembre 2012".
Art. 4.
Art. 4.
(Art. 3 T. U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone
pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare
la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi,
entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta
degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 27 marzo 1962 (in G.U. 1ª s.s.
31/03/1962, n. 85) ha dichiarato "in riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte in cui
prevede rilievi segnaletici che comportino ispezioni personali ai sensi della
stessa norma costituzionale".
Capo II.
Della esecuzione dei provvedimenti di polizia.
Art. 5.
Art. 5.
(Art. 4 T. U. 1926).
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via
amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre
giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione
d'ufficio.
È autorizzato l'impiego della forza pubblica.
La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa
all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali
stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Art. 6.
Art. 6.
(Art. 5 T. U. 1926).
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di
pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni
dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal
Ministro per l'interno.
Art. 7.
Art. 7.
(Art. 6 T. U. 1926).
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica
sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.
CAPO III.
Delle autorizzazioni di polizia.
Art. 8.
Art. 8.
(Art. 7 T. U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere
trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente
preveduti dalla legge.
Nei casi, in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di
un'autorizzazione di polizia, il rappresentate deve possedere i requisiti
necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione
dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.
Art. 9.
Art. 9.
(Art. 8 T. U. 1926).
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di
polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza
ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 10.
Art. 10.
(Art. 9 T. U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi
momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Art. 11.
Art. 11.
(Art. 10 T. U. 1926).
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le
autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna
per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona
condotta.
((57))
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata
vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono
subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a
risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'
autorizzazione.
--------------
AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª
s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773] (Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]), nella parte in cui
pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".
Art. 12.
Art. 12.
(Art. 11 T. U. 1926).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35]))
.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non
disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto
alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in
calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e
domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
Art. 13.
Art. 13.
(Art. 12 T. U. 1926).
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la
durata di
((tre anni, computati))
secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art. 14.
Art. 14.
(Art. 13 T. U. 1926).
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri,
le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di
polizia.
CAPO IV.
Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle
contravvenzioni.
Art. 15.
Art. 15.
(Art. 14 T. U. 1926).
((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di
pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine
prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione))
.
((58))
L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della
forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel
termine prescritto.
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 16.
Art. 16.
(Art. 15 T. U. 1926).
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in
qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad
autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni
imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
Art. 17.
Art. 17.
(Art. 16 T. U. 1926).
((1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di
questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione
amministrativa ovvero non provvede il codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], sono punite con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le
contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti,
questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.))
((58))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 17-bis
Art. 17-bis.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76,
se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111,
115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni
previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto
previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto
previsto nel comma 1, 126, 128,
((...))
135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire due milioni.
(58)
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 17-ter
Art. 17-ter.
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e
dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando
l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17], ne riferisce per
iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al
questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è
sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia
del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
((3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico
ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la
cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso
di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per
il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e
salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità
o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla
data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di
sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero
di aver avviato le relative procedure amministrative))
.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione
dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente
dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art650].
(58)
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 17-quater
Art. 17-quater.
((1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti
nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite
dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non
superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di
condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa
con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art24].
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di
sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter))
.
((58))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 17-quinquies
Art. 17-quinquies.
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis
è presentato al prefetto.
(58)
((60))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
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AGGIORNAMENTO (60)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 marzo - 7 aprile 1995, n. 115 (in G.U.
1ª s.s. 12/04/1995, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 17-quinquies del testo unico di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art17quinquies]
(approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]), introdotto
dall'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480~art3-com1]
(Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773],
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]), nella parte in cui
prevede che è presentato al prefetto, anziché all'ufficio regionale competente,
il rapporto relativo alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 84,
111 (limitatamente alle imprese artigiane), 123 e 124, secondo comma, del testo
unico menzionato, nonché 180 del regolamento per l'esecuzione del medesimo testo
unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635]".
Art. 17-sexies
Art. 17-sexies.
((1. Per le violazioni previste dagli articoli 17- bis e 221-bis è esclusa la
confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20,
commi terzo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com3],
quarto [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com4] e quinto,
della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com5].))
((58))
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
TITOLO II.
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica.
Capo I.
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.
TITOLO II.
Art. 18.
Art. 18.
(Art. 17 T. U. 1926).
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne
avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma
privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone
che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di
riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da
lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle
riunioni predette prendono la parola. (39)
((45))
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di
moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può,
per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono puniti con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le
stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa,
si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.
(23)
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 marzo - 8 aprile 1958, n. 27 (in G.U. 1ª
s.s. 12/04/1958, n. 89) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art18], approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nella parte relativa
alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art17]".
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AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 10 giugno 1970, n. 90 (in G.U. 1ª s.s.
17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art. 18,
terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art18-com3], approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nella parte in cui
non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a
conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma".
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AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 maggio 1979, n. 11 (in G.U. 1ª s.s.
16/05/1979, n. 133) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18,
comma terzo (secondo periodo) r.d. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nella parte in cui
prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in
riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso
previsto nel primo comma".
Art. 19.
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110]))
Art. 20.
Art. 20.
(Art. 19 T. U. 1926).
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto
al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio
dell'Autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la
sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti
predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere
disciolti.
Art. 21.
Art. 21.
(Art. 20 T. U. 1926).
È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o
emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio
verso lo Stato, il Governo o le Autorità.
È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni
faziose.
Art. 22.
Art. 22.
(Art. 21 T. U. 1926).
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una
riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico,
le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali
di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali
dei carabinieri Reali.
Art. 23.
Art. 23.
(Art. 22 T. U. 1926).
Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre
distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Art. 24.
Art. 24.
(Art. 23 T. U. 1926).
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non
possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica
sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri
Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.
All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata
sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite
con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire trecento a
quattromila.
Capo II.
Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o
civili.
Art. 25.
Art. 25.
(Art. 24 T. U. 1926).
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi
destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche
vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a
lire cinquecento.
((21))
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 18 marzo 1957, n. 45 (in G.U. 1ª s.s.
23/03/1957, n. 77) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale della norma
contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art25] del 18 giugno
1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni,
cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento
all'art. 17 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art17]".
Art. 26.
Art. 26.
(Art. 25 T. U. 1926).
Il questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le
funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate
nell'articolo precedente, può prescrivere l'osservanza di determinate modalità,
dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo
precedente.
Art. 27.
Art. 27.
(Art. 26 T. U. 1926).
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico
e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di
sanità pubblica e di polizia locale.
Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero
può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
dei cittadini.
Capo III.
Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare.
Art. 28.
Art. 28.
(Art. 27 T. U. 1926).
Oltre i casi preveduti dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], sono proibite la
fabbricazione,
((l'assemblaggio,))
la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per
l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere,
o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti
destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o
straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività
commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. (83)
La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi
da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di
armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la
raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa
specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per
la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri
contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
((La validità della licenza è di 2 anni.))
(83)
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne
avviso al prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato,
con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a
quattromila.(83)
((99))
--------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio D.L. 18 aprile 1941, n. 408
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1941-04-18;408], convertito,
senza modificazioni, dalla L. 7 novembre 1941, n. 1323
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-11-07;1323] ha disposto (con l'articolo
unico, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione
dell'art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], approvato con R.
decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di
uniformi militari e di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze
armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione
esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorità militare ed alle persone che
lavorano per conto e sotto la responsabilità delle ditte medesime".
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;272], convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-21;49] ha disposto (con l'art. 1-ter,
comma 3, lettera d)) che "al quarto comma, le parole: "con l'arresto da un mese
a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000" sono sostituite dalle
seguenti: "con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro
cinquecento ad euro tremila"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1-ter, comma 5) che "Le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente
decreto.
Per coloro che già esercitano le attività di cui al medesimo comma, la licenza,
se non prevista dalle disposizioni precedentemente in vigore, deve essere
richiesta entro i sessanta giorni successivi alla stessa data".
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AGGIORNAMENTO (99)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "al quarto comma, le parole: " e con la
multa da euro cinquecento a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "con
la multa da 3.000 euro a 30.000 euro"".
Art. 29.
Art. 29.
(Art. 28 T. U. 1926).
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza
licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
Capo IV.
Delle armi.
Art. 30.
Art. 30.
(Art. 29 T. U. 1926).
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
naturale è l'offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti,
ovvero i gaz asfissianti o accecanti.
Art. 31.
Art. 31.
(Art. 30 T. U. 1926).
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'articolo 28, non si possono
fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne
raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita,
senza licenza del questore.
Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle
attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori
di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.
((Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è
consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la
rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul
mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o
distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art11-com1]. L'avvenuta
rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di cui all'articolo 35, è
immediatamente annotata nel medesimo registro.))
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od
antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di
3 anni.
Art. 31-bis
Art. 31-bis.
1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art01-com1-letp], e 1, comma
11, della legge 9 luglio 1990, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art1-com11], come modificata
dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105], per esercitare
l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1bis-com1-letf],
nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal
questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31.
La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle
parti interessate.
Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.
2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese,
all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole
operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere
trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima
autorità.
((L'operatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilità delle armi o
delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente,
agli articoli 35 e 55, nonché ad effettuare le relative annotazioni concernenti
le operazioni eseguite.))
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la
sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 SETTEMBRE 2013, N. 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-29;121].
Art. 32.
Art. 32.
(Art. 31 T. U. 1926).
Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non
può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati
nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di
vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente.
Debbono tuttavia essere denunziati al questore i cambiamenti sostanziali della
collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire cinquemila.
Art. 33.
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110]))
Art. 34.
Art. 34.
(Art. 33 T. U. 1926).
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della
riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od
opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve
trasportare armi nell'interno dello Stato.
((Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di
cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione,
almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza,
anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta
elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti
d'arma.))
Art. 35.
Art. 35.
(Art. 34 T. U. 1926).
((1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1bis-com1-letg],
è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono
essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono
compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità
definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50
anni.
3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia
in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione
per il periodo necessario.
Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;8~art3], sono
conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.
4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia
competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o
venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o
acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli
interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non
siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto
rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità
di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di
certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali,
o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie
mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità
di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente,
sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla
presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni
vigenti.
8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente
articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a
10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle
armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della
disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai
conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more
uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto
dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di
violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica
la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta,
altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.))
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1956-11-22;1274], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-22;1452] ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si
applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente
di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo
comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635]".
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356] ha disposto (con l'art. 12,
comma 11) che la presente modifica ha effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 36.
Art. 36.
(Art. 35 T. U. 1926).
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del
questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende
percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Art. 37.
Art. 37.
(Art. 36 T. U. 1926).
È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita
ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza
del questore.
((66))
-------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112] ha disposto
(con l'art. 163, comma 2, lettera a) che "Ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art128], sono
trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da
taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art37], approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]".
Art. 38.
Art. 38.
(Art. 37 T. U. 1926).
((Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527~art1bis-com1-letb],
munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia
entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità,
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale
comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi
uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al
relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì
necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10
colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art2-com2], e successive
modificazioni.))
Sono esenti dall'obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni
autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo
scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate,
limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga
necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili
per la tutela dell'ordine pubblico.
((Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna
licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge
a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a
presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35,
comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art6-com2]))
.
((128))
((Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d'armi, l'obbligo di
presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non
rinnovata))
.
((Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può
vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.))
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni
qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello
indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che
il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
--------------
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-02-18;7], convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-04-17;43], ha disposto (con l'art. 3,
comma 3-novies) che "Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a
denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], introdotto dal comma
3-septies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4
novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di
denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma".
--------------
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104] ha disposto
(con l'art. 12, comma 2) che "Fino all'adozione del decreto regolamentare
previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.
204 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;204~art6-com2],
l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art38-com4] approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], come modificato dal
presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore
medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della
Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti
che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che "L'obbligo di cui all'articolo
38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art38-com4], approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], è assolto entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i
dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni
successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica
sicurezza competente".
Art. 39.
Art. 39.
(Art. 38 T. U. 1926).
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie
esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone
ritenute capaci di abusarne.
((Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono
all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone
immediata comunicazione al prefetto.
Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di
divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per
l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello
stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il
provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei
materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n.
152 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art6-com5].))
Art. 40.
Art. 40.
(Art. 39 T. U. 1926).
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo,
che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli
precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a
cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.
Art. 41.
Art. 41.
(Art. 40 T. U. 1926).
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche
se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in
qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o
non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a
perquisizione e sequestro.
Art. 42.
Art. 42.
(Art. 41 T. U. 1926).
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110].
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110].
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il
prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di
portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama
non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
((La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha
validità annuale))
.
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi
del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai
conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more
uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto
dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma,
si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere
disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Art. 43.
Art. 43.
(Art. 42 T. U. 1926).
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di
portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le
persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro
di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per
violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello
Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se
amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata
((ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,))
ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può
provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle
armi.(57)
--------------
AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª
s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art43-com2] (Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]), nella parte in cui
pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta".
Art. 44.
Art. 44.
(Art. 43 T. U. 1926).
Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.
È però in facoltà del prefetto di concedere la licenza per l'arme lunga da
fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno
di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà
o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
Art. 45.
Art. 45.
(Art. 44 T. U. 1926).
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di
pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto
pubblico, le licenze di portare armi.
Capo V.
Della prevenzione di infortuni e disastri.
Art. 46.
Art. 46.
(Art. 45 T. U. 1926).
Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in
deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti
esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero
elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento
dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno,
fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
Art. 47.
Art. 47.
(Art. 46 T. U. 1926).
Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o
trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli
indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti
affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di
prodotti esplodenti
È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o
trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Art. 48.
Art. 48.
(Art. 47 T. U. 1926).
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità
tecnica.
Art. 49.
Art. 49.
(Art. 48 T. U. 1926).
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali
debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di
materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la
licenza.
Art. 50.
Art. 50.
(Art. 49 T. U. 1926).
Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le
quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi
in casa o altrove o trasportarsi senza licenza ; e sarà altresì stabilito per
quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46 le licenze di
deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.
Art. 51.
Art. 51.
(Art. 50 T. U. 1926).
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi
specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse
((hanno validità di tre anni dalla data del rilascio))
. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
È consentita la rappresentanza.
Art. 52.
Art. 52.
(Art. 51 T. U. 1926).
Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si
custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il
trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono
essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le
proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei
guardiani.
Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze
alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per
delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per
omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la
propria capacità tecnica.
Art. 53.
Art. 53.
(Art. 52 T. U. 1926).
1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul
mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti,
laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano
stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere
di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non
hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi,
tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia
esplosiva.
3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente
testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento
del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli
articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al
presente comma.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma
1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000
euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui
al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli
depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del
tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero
dell'interno.
((121))
---------------
AGGIORNAMENTO (61)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;608] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art1-com28-leta], gli organi
collegiali "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento
di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773] ex R.D. 18 giugno
1931, n. 773 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]" e
"Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili" di cui al
presente articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81] ha disposto (con
l'art. 19, comma 3) che "L'attestato di esame "UE del tipo" e la valutazione
della conformità di cui all'Allegato III sostituiscono per gli esplosivi per uso
civile il riconoscimento di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art53] approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]".
Art. 54.
Art. 54.
(Art. 53 T. U. 1926).
Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono
introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del
Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già
riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i
quali è sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti
entrano nello Stato.
Art. 55.
Art. 55.
(Art. 54 T. U. 1926).
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie
sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono
compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità
definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì
comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le
generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed
esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli
esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti
dagli interessati.(55)
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni
anche dopo la cessazione dell'attività.
Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in
formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerà la
conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema
informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;8~art3], devono
essere conservate per i
((10 anni))
successivi alla cessazione dell'attività.
È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di Iª,
IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore,
nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano
maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.
Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è
esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.(20)
Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o
dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.(20)
Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
non inferiore a lire cinquantamila.(20)
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione
mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del
presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a
lire cinquantamila.(20)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 novembre 1956, n. 1274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1956-11-22;1274], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-22;1452] ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si
applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente
di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 58, primo
comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635]".
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356] ha disposto (con l'art. 12,
comma 11) che la presente modifica ha effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 56.
Art. 56.
(Art. 55 T. U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la
rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei
magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per
l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.
Art. 57.
Art. 57.
(Art. 56 T. U. 1926).
Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi
armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi
aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un
luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di
essa.
È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
((La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o
poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza
dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la
relativa disciplina transitoria.))
Art. 58.
Art. 58.
(Art. 57 T. U. 1926).
È vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva
autorizzazione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a
lire duemila, se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal
regolamento.
Art. 59.
Art. 59.
(Art. 55 T. U. 1926).
È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e
senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di
quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle
stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case,
dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada,
di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia
infiammabile o combustibile.
((Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in
materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica
e ricorrenze della tradizione popolare))
.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza
suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle
proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col
numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
Art. 60.
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-04-30;162]))
Art. 61.
Art. 61.
Art. 60
Art. 60 T. U. 1926).
L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può
prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un
accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data
ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.
Art. 62.
Art. 62.
(Art. 61 T. U. 1926).
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini,
stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la
qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito
registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. È rifiutata o revocata a chi non
risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è
punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a
cinquemila.
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti
o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora
adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel
registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con l'ammenda
da lire duemila a seimila.
(44a)
((71))
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 17) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa alla "licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62".
--------------
AGGIORNAMENTO (71)
La L. 24 novembre 2000, n. 340
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al
procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti
amministrativi sono soppressi.
Capo VI.
Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi.
Art. 63.
Art. 63.
(Art. 62 T. U. 1926).
Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l'impianto e l'esercizio dei
depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con
regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell'Interno, alla
classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio
e saranno stabilite le norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei
relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze,
compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.
Art. 64.
Art. 64.
(Art. 63 T. U. 1926).
Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche
e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed
esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti
locali.
In mancanza di regolamenti il podestà provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il Consiglio
provinciale sanitario e, se occorrre, l'ufficio del genio civile.
((44a))
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 12) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa ai "provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma,
relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o
pericolose".
Art. 65.
Art. 65.
(Art. 64 T. U. 1926).
Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o
dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il
provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza
pubblica.
Art. 66.
Art. 66.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480]))
((58))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 67.
Art. 67.
(Art. 66 T. U. 1926).
I provvedimenti del prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60,
61, 62, 64 e 65 sono definitivi.
TITOLO III.
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie,
affissioni , mestieri girovaghi , operai e domestici.
Capo I.
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.
TITOLO III.
Art. 68.
Art. 68.
(Art. 67 T. U. 1926).
Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri
simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli,
scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le
ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], e successive
modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o
ufficio analogo))
.(66)
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano
le disposizioni delle leggi speciali.
(35) (38) (44a)
--------------
AGGIORNAMENTO (35)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 142, (in G.U. 1ª
s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art.
68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art68], approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nella parte in cui
vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del
questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art17]".
--------------
AGGIORNAMENTO (38)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 aprile 1970, n. 56, (in G.U. 1ª s.s.
22/04/1970, n. 102) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale degli artt. 68
del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art68], e 666 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], nella
parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al
pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la
licenza del Questore".
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 5) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa alla "concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o
cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili
spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di
ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68".
--------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112] ha disposto
(con l'art. 164, comma 3) che "Nell'articolo 68, primo comma, del più volte
richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], le parole
"rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 163, comma 2, lettera f) che "Ai sensi
dell'articolo 128 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art128], sono trasferiti ai
comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:[...]
f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli,
motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente
comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]".
Art. 69.
Art. 69.
(Art. 68 T. U. 1926).
Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche
temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità,
ovvero dare audizioni all'aperto.
((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le
ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del
1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art19], presentata allo
sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo))
. (44a)
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 6) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa alla "licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità,
persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare
audizioni all'aperto di cui all'art. 69".
Art. 70.
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480]))
((58))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 71.
Art. 71.
(Art. 70 T . U. 1926).
Le licenze
((e le segnalazioni certificate di inizio attività))
, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il
tempo in esse indicati.
Art. 72.
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
Art. 73.
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480]))
((58))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 74.
Art. 74.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
Art. 75.
Art. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
Art. 75-bis
Art. 75-bis.
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di
duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi
titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini
dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al
questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito
registro.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35]))
.
Art. 76.
Art. 76.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
((66))
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112] ha disposto
(con l'art. 164, comma 1, lettera b)) che rimane fermo l'obbligo di informazione
preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 77.
Art. 77.
(Art. 75 T. U. 1926).
Le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate
dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato,
quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva
revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
((123))
-------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203] ha disposto
(con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di adozione del
regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) gli articoli 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art77] e 78 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art78]".
Art. 78.
Art. 78.
(Art. 76 T. U. 1926).
L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli
cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni
sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala
cinematografica deve pubblicarne l'avviso sul manifesto dello spettacolo e
provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal Codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], i concessionari o i
direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi
predetti, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a
3000.
((123))
-------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203] ha disposto
(con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di adozione del
regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
a) gli articoli 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art77] e 78 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art78]".
Art. 79.
Art. 79.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653]))
((1))
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 aprile 1934, n. 653 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653]
ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore
novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La presente abrogazione entrerà in vigore l'11 agosto 1936, poiché l'art. 26
comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art26-com1], fa riferimento al
Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.
Art. 80.
Art. 80.
(Art. 78 T. U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di
un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare
da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e
l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di
incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi
sono a carico di chi domanda la licenza.
(44a)
((111))
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 9) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa alla "licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo,
di cui all'art. 80".
---------------
AGGIORNAMENTO (111)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217], come modificato dal D.L. 18
ottobre 2012, n. 179 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179]
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221] ha disposto (con l'art. 11,
comma 6-ter) che "La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], si applica
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di
cui al comma 6-bis".
Art. 81.
Art. 81.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
Art. 82.
Art. 82.
(Art. 80 T. U. 1926).
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di
offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica
sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se
occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da o fa dare lo spettacolo, gli
ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il
prezzo d'ingresso.
Art. 83.
Art. 83.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
Art. 84.
Art. 84.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
Art. 85.
Art. 85.
(Art. 83 T. U. 1926).
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al
pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono
essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito
manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con
l'ammenda da L. 100 a 1000.
Art. 85-bis
Art. 85-bis.
1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei
luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la
registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su
supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere
dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare
avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del
luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che
risultino ben visibili a tutto il pubblico.
((L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala
destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo
precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati
personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei
dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], anche con
provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]. In ogni caso,
tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente al fine di individuare
chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte,
un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalità di cui al comma 1,
dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per
effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo
massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con
modalità atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi.
Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti.
L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma è vietato,
salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del
pubblico ministero))
.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in
conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.
Capo II.
Degli esercizi pubblici.
Art. 86.
Art. 86.
(Art. 84 T. U. 1926).
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli
diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono
al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non
alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
((Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai
soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi
poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per
le attività di cui al primo comma))
.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35].
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì
necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già
in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui
all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od
in circoli privati.
(44a)
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 8) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa alla "licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande
non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti,
stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili,
di cui all'art. 86".
Art. 87.
Art. 87.
(Art. 85 T. U. 1926).
È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Art. 88.
Art. 88.
(Art. 86 T. U. 1926).
1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente
a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai
quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse,
nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione
in forza della stessa concessione o autorizzazione.
((97))
--------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-03-25;40], convertito con
modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-05-22;73] ha disposto (con l'art. 2,
comma 2-ter) che "L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art88], di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove
rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la
raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo
a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione
per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
Art. 89.
Art. 89.
((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 90.
Art. 90.
((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 91.
Art. 91.
((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 92.
Art. 92.
(Art. 90 T. U. 1926).
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e
l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o
per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 93.
Art. 93.
(Art. 91 T. U. 1926).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
.
Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.
Art. 94.
Art. 94.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
Art. 95.
Art. 95.
((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 96.
Art. 96.
((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 97.
Art. 97.
((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 98.
Art. 98.
((LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 99.
Art. 99.
(Art. 97 T. U. 1926).
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore
((ai trenta giorni))
, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la
licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di
chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio
sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza
maggiore.
Art. 100.
Art. 100.
(Art. 98 T. U. 1926).
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un
esercizio
((, anche di vicinato,))
nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo
di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo
per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la
sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può
essere revocata.
(54)
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
La L. 25 agosto 1991, n. 287 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287]
ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "La sospensione del titolo
autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art100], approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], non può avere durata
superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione
per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di
ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate".
Art. 101.
Art. 101.
(Art. 99 T. U. 1926).
È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di
collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere
impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia
dell'esercente.
((1))
((5))
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653]))
.
((1))
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 aprile 1934, n. 653 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653]
ha disposto (con l'art. 25, comma 1, numero 6) l'abrogazione dei commi "3° e 4°
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1931-06-18;773],
delle leggi sulla pubblica sicurezza".
Ha inoltre disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in
vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La presente abrogazione entrerà in vigore l'11 agosto 1936, poiché l'art. 26
comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653~art26-com1], fa riferimento al
Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.
Art. 102.
Art. 102.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
Art. 103.
Art. 103.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
Art. 104.
Art. 104.
(Art. 102 T. U. 1926).
È vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande
alcooliche di qualsiasi specie.
Art. 105.
Art. 105.
(Art. 103 T. U. 1926).
Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in
qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in
commercio « assenzio ».
Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione
le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume,
contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
Art. 106.
Art. 106.
(Art. 104 T. U. 1926).
Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e
sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla
formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive
alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in
determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.
Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
Art. 107.
Art. 107.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35]))
.
Art. 108.
Art. 108.
(Art. 106 T. U. 1926).
Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati,
o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi
ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
((74))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
.
Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare,
in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il
dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione
di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione
clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.
(66)
-------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112] ha disposto
(con l'art. 163, comma 2, lettera c) che "Ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art128], sono
trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: [...]
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di
affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare
alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]".
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311] ha disposto
(con l'art. 6, comma 1, lettera b)) che ai sensi dell'articolo 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art20-com4], e successive
modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è
abrogato l'art. 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede,
per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione
all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 109.
Art. 109.
(Art. 107 T. U. 1926).
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese
quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o
gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi
i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi
alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia
autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta
d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme
vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o
di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1
comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi
informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
((132))
(129)
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], ha disposto (con l'art.
19-bis, comma 1) che il presente articolo "si interpreta nel senso che gli
obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o
sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata
inferiore a trenta giorni".
--------------
AGGIORNAMENTO (132)
Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-14;53], convertito con
modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-08-08;77], ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che "Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art109-com3], dopo le
parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e comunque entro le
sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle
ventiquattro ore,»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1-ter) che "Le disposizioni di cui al
comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della
pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 110.
Art. 110.
(Art. 108 T. U. 1926).
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di
apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed
approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della
licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che
lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola
partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle
scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita
esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al
pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli
articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle
attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che
consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le
macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al
comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete
telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com4],
e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica
ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono
presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità
di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima
della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75
per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;(82) (89)
(92) (93) (103) (120) (124) (127) (130) (131)(136)(137) (138)
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica
dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (89)
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com4],
e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un
collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali
apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema
di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli
apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera. (103) (111) (120) (124) (127) (130)
(131)(136)(137) (138)
((147))
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore
esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per
ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente
dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa
specie.
In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte
il costo della partita;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311];
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non
distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in
relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere
superiore a 50 centesimi di euro.
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui
alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è
regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7
che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso
comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che
riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il
giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38,
commi 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art38-com3] e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art38-com4].
Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta
sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com5].
A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al
comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il
gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché
tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del
comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi
a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31
dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com1],
e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la
base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com5],
e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da
emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco
d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli
apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei
medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti
di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per
manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-10-26;430]; i premi
ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui
regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili
esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico
valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al
gioco all'interno del medesimo punto di vendita.
7-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126].
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111].
8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111].
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7,
si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La
stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in
luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o
di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b),
c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6
ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per
un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica,
la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500
a 3.000 euro per ciascun apparecchio.
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e
congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie
non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun
apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque
consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti
alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e
nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per
ciascun apparecchio videoterminale.
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o
comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche
indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non
rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con
la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli
autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e
nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è
disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com4]. Nel provvedimento
di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111]. Per le violazioni previste
dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.
Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni
di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie
di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168].
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi
dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge
25 agosto 1991, n. 287 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art3],
le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni
e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art8bis], sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste
dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art19],
e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore
nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono
riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli
apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni,
informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione,
disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.
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AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 125 (in G.U.
1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'art. 110 del T.U. delle leggi
di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110], approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], in riferimento
all'art. 41 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art41], nella parte in cui
fanno divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza
cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse".
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AGGIORNAMENTO (49)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-11;848] ha disposto (con l'art. 25,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art718] a 722 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art722]
e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110] approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], non si applicano ai
fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di
navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-12-30;457], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-27;30] ha disposto (con l'art. 5,
comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art718] a 722 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art722]
e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110], approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], non si applicano ai
fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare
territoriale".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269], convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326] ha disposto (con l'art. 39,
comma 13) che "Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6], di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e successive
modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato
in misura del 13,5 per cento delle somme giocate".
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AGGIORNAMENTO (82)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1,
comma 531) che "A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle
somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e successive
modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate".
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AGGIORNAMENTO (89)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 283) che le presenti modifiche si applicano alle condotte e agli
apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-25;149], convertito con
modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-19;184] nel modificare l'art. 1,
comma 531 della L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com531] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "A decorrere dal 1
gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico [...] di cui all'articolo 1,
comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com531], e successive
modificazioni, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate".
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AGGIORNAMENTO (93)
La L. 22 dicembre 2008, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-12-22;203] nel modificare l'art. 1-bis,
comma 7 del D.L. 25 settembre 2008, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-25;149~art1bis-com7],
convertito con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-19;184] che a sua volta modifica
l'art. 1, comma 531 della L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com531] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "A decorrere dal 1
gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico [...] di cui all'articolo 1,
comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com531], e successive
modificazioni, è elevata al 13,40 per cento delle somme giocate".
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AGGIORNAMENTO (103)
Il Decreto 12 ottobre 2011 (in G.U. 14/11/2011, n. 265) ha disposto con (l'art.
5, comma 1, lettere a) e b)) che "La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-letb], è
variata come segue:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un prelievo del 4 per cento
sull'ammontare delle somme giocate e una addizionale pari al 6 per cento sulla
parte della vincita eccedente euro 500;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale sulle vincite eccedenti
l'importo di 500 euro, il prelievo sull'ammontare delle somme giocate è del 4,5
per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c)) che "La misura
del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-leta], è
variata come segue:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, al fine di
consentire i necessari adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi,
necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite
di cui alla successiva lettera b), si applica un prelievo dell'11,80 per cento
sull'ammontare delle somme giocate;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale destinata alle vincite
(pay-out) è fissata in misura non inferiore al 74 per cento e, per gli anni 2013
e 2014, si applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme
giocate;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla raccolta di gioco è
fissato nella misura del 13 per cento delle somme giocate".
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AGGIORNAMENTO (111)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 479) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale
unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio
decreto 18 giugno 1933, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-18;773~art110-com6-letb], è
fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
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AGGIORNAMENTO (120)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 1,
comma 918) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e successive
modificazioni, è fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle
somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016. A decorrere dalla stessa data,
la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non
inferiore al 70 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 919) che "La misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e successive
modificazioni, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle
somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016".
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], è fissata nel 19 per
cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico
sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto
testo unico, è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate".
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AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 9,
comma 6) che "La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], è fissata,
rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle
somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65
per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento
a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2023".
--------------
AGGIORNAMENTO (130)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1051) che "Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-leta] e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-letb], di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art9-com6], convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], sono incrementate,
rispettivamente, di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per
gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019. La
percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay-out) è fissata in
misura non inferiore al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]".
--------------
AGGIORNAMENTO (131)
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4], convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], ha disposto (con l'art. 27,
comma 5) che "Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale
unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110,
comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6], di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], dovuti a titolo di
primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo
39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art39-com13bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
dell'articolo 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326~art6] del
decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il
quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati
a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni".
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], come modificata dal D.L. 28
gennaio 2019, n. 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4],
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1051) che "Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-leta] e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-letb], di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art9-com6], convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], sono incrementate,
rispettivamente, di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per
gli apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1° gennaio 2019".
--------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124] ha disposto (con
l'art. 26, comma 1) che "A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del
prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-leta] e
lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-letb] di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], è fissata,
rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote previste dal
presente articolo sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art9-com6], convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificate dall'articolo
1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com1051] e dall'articolo
27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art27-com2], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-03-28;26]. Le aliquote vigenti
rispettivamente del 21,6 per cento e del 7,9 per cento si applicano fino al 9
febbraio 2020".
--------------
AGGIORNAMENTO (137)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha disposto (con l'art. 1,
comma 731) che "A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale
unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-leta] e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-letb], di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], sono incrementate e
fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel
24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per gli
apparecchi di cui alla lettera a) e nell'8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020
e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 delle somme giocate per
gli apparecchi di cui alla lettera b)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 732) che "A decorrere dal 1° gennaio
2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay out) è
fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e in misura non
inferiore all'83 per cento per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]. Le operazioni
tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono
concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (138)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23], convertito con
modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-05;40], ha disposto (con l'art. 18,
comma 8-bis) che "I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-leta] e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6-letb], di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e del relativo
canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22
settembre 2020.
Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con
applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è
versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del
mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020".
--------------
AGGIORNAMENTO (147)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207], ha disposto (con l'art. 1,
comma 96, lettera c)) che "In considerazione dell'obiettivo del riordino delle
disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all'articolo 15 della
legge 9 agosto 2023, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art15], e della persistente
mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato
quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio
finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco
pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle
connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in
scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle
scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi
quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione
telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento:
[...]
c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione
telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di
cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art110-com6], di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], sono prorogate a
titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026".
Capo III.
Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al
pubblico.
Art. 111.
Art. 111.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
((66))
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112] ha disposto
(con l'art. 164, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del presente articolo fermo
restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica
sicurezza.
Art. 112.
Art. 112.
(Art. 112 e 113 T. U. 1926).
È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare,
detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in
circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie
contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato
o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorità o offensivi del sentimento
nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo
indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti
a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei
mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o
di servirsene. (40)
È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o
distribuirli o esporli pubblicamente.
L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in
via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. (13)
((42))
--------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;561], ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto
riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni
contenute nel comma terzo del presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s.
24/03/1971, n. 74) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 112,
primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art112-com1]
(approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]), limitatamente alle
parole: "a impedire la procreazione"".
--------------
AGGIORNAMENTO (42)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972 , n. 199 (in G.U. 1ª
s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art.
112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art112], approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nella parte relativa
al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al
prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale".
Art. 113.
Art. 113.
(Art. 114 T. U. 1926).
Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica,
è vietato, senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire
o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o
disegni.
((17))
È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o
esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o
acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se
lapidarie.
((17))
I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e
delle pubbliche amministrazioni, a quelli relative a materie elettorali, durante
il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi
rustici o urbani o a vendite all'incanto.
((17))
La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari
di essi.
((17))
Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità
competente.
La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle
condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facoltà dell'autorità locale
di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne.
Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.
((17))
Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi
senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.
((17))
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 giugno 1956, n. 1 (in G.U. 1ª s.s.
14/06/1956, n. 146) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale delle norme
contenute nei commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art113-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art113-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art113-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art113-com4], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art113-com6] e 7
dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art113-com7] approvato
con decreto 18 giugno 1931, n. 773 - per la violazione delle quali la sanzione
penale è preveduta dall'art. 663 Cod. pen.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art663] modificato
con l'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-11-08;1382~art2] - e di
conseguenza dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-11-08;1382~art1], salva la
ulteriore disciplina per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 21 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art21]".
Art. 114.
Art. 114.
(Art. 115 T. U. 1926).
È vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o
corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o
con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a
impedire la procreazione o a procurare l'aborto.
((40))
È altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi. (36)
È, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici,
ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di
questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di
pubblica sicurezza.(13)
--------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;561], ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto
riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni
contenute nel comma quarto del presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 novembre 1968, n. 120 (in G.U. 1ª
s.s. 30/11/1968, n. 305) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art.
114, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art114-com2],
contenente il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], limitatamente alla
parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari
al buon costume".
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s.
24/03/1971, n. 74) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale:
dell'art. 114, primo comma, del medesimo testo unico, limitatamente alle parole:
"a impedire la procreazione"".
Capo IV.
Delle agenzie pubbliche.
Art. 115.
Art. 115.
(Art. 116 T. U. 1926).
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di
affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di
vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili,
((senza darne comunicazione al Questore))
.
La
((comunicazione))
è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35]))
.
La
((comunicazione))
vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
È ammessa la rappresentanza.
((Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono
soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle
attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di
legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.))
Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di
affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o
comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la
compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente
all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti,
indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi
agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui
trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale
operano.
(66)
-------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112] ha disposto
(con l'art. 163, comma 2, lettere b e d) che "Ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art128], sono
trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: [...]
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle
esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773].
[...]
d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui
all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], ad esclusione di
quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni".
Art. 116.
Art. 116.
(Art. 117 T. U. 1926).
Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, può
subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al
deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere
prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e
dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di
inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone
con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello
Stato.
Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando,
decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia
provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio
medesimo.
Art. 117.
Art. 117.
(Art. 118 T. U. 1926).
Nei Comuni, in cui esistono Monti di pietà od uffici da essi dipendenti, non
possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di
prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pietà.
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti
di pietà.
Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorità di pubblica
sicurezza.
È vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pietà e concedere, per
professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.
Art. 118.
Art. 118.
(Art. 119 T. U. 1926).
L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le
agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici
pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da
questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.
Art. 119.
Art. 119.
(Art. 120 T. U. 1926).
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere
alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare
la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro
documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Art. 120.
Art. 120.
(Art. 121 T. U. 1926).
Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono
obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà
determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali
dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali
attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né
compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di
identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente
dall'Amministrazione dello Stato.
Capo V.
Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.
Art. 121.
Art. 121.
(Art. 122 T. U. 1926).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
.
È vietato il mestiere di ciarlatano.
(44a) (47)
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 14) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa alla "registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di
generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco,
cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di
veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art.
121".
---------------
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689] ha disposto (con l'art. 33,
comma 1, lettera b)) che "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
b) dagli articoli 121
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art121] e 124 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art124], approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, numero 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nella parte non
abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-19;398~art14]".
Art. 122.
Art. 122.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
Art. 123.
Art. 123.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112]))
Art. 124.
Art. 124.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
Art. 125.
Art. 125.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311]))
Art. 126.
Art. 126.
(Art. 127 T. U. 1926).
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222]))
Art. 127.
Art. 127.
(Art. 128 T. U. 1926).
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi,
((...))
hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il
commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in
quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo
della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti
alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località
diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed
esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato,
degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità
mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la
ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.
Art. 128.
Art. 128.
(Art. 129 T. U. 1926).
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli
articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni
((su cose antiche o usate))
se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento
munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.(30)
Essi devono tenere un registro delle operazioni
((di cui al primo comma))
che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i
quali le operazioni
((di cui al primo comma))
stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.(30)
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, ad ogni loro richiesta.(30)
Le persone, che compiono operazioni
((di cui al primo comma))
con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità
nei modi predetti.(30)
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non
dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 9 luglio 1963, n. 121 (in G.U.
1ª s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale delle
norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 128 della legge di pubblica
sicurezza, nella parte in cui tali norme riguardano operazioni su oggetti
preziosi nuovi nel senso esposto nella motivazione, in riferimento agli artt. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3] e 41 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art41]".
Capo VI.
Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.
Art. 129.
Art. 129.
(Art. 130 T. U. 1926).
L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a
loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi
officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di
dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio
prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 10 gennaio 1935, n. 112 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-01-10;112]
ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Salvo il disposto dell'art. 14 e fermo
restando il disposto dell'art. 19 del Codice di marina mercantile, decorso il
sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge, cessano di avere
effetto, relativamente ai lavoratori in questa, contemplati, l'art. 129 (testo
unico) della legge di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art129], approvato con
R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'art. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art16] del R.
decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825], e in genere,
salvo deroga autorizzata dal Ministro per le corporazioni, tutte le altre norme
di legge, di regolamento, di atti amministrativi o di contratto collettivo di
lavoro che prescrivono determinati libretti di lavoro ed altri documenti
equipollenti, contenenti in tutto o in parte le notizie da inserire nel libretto
previsto dalla presente legge. Senza autorizzazione del Ministro per le
corporazioni non possono essere successivamente istituiti e resi obbligatori
documenti del genere".
Art. 130.
Art. 130.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480]))
((58))
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Capo VII.
Disposizioni finali del titolo III.
Art. 131.
Art. 131.
(Art. 132 T. U. 1926).
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per
quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute
a chi è incapace di obbligarsi.
Art. 132.
Art. 132.
(Art. 133 T. U. 1926).
I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono
definitivi.
TITOLO IV.
Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione
privata.
TITOLO IV.
Art. 133.
Art. 133.
(Art. 134 T. U. 1926).
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od
immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di
tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà
stesse.
Art. 134.
Art. 134.
(Art. 135 T. U. 1926).
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di
vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire
investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone
che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione
europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto
non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza
per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
((Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso
l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione
anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali
sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri
requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10].))
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di
pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
Art. 134-bis
Art. 134-bis.
(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea).
1. Le imprese di vigilanza privata
((o di investigazione privata))
stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel
territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti
e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli
obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati
dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da
parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono
svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico.
((2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli
temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese
stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono
svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la
tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere
svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci
giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto
del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza))
.
3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di
vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli
Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti,
dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività,
nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.))
Art. 135.
Art. 135.
(Art. 136 T. U. 1926).
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui
all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che
compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con
cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a
dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o
di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione
dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio
permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali
attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella
((...))
o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della
carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente
dall'Amministrazione dello Stato.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-04-08;59], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-06-06;101]))
.
Art. 136.
Art. 136.
(Art. 137 T. U. 1926).
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai
servizi che intende esercitare.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-04-08;59], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-06-06;101]))
.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle
guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica
o di ordine pubblico.
Art. 137.
Art. 137.
(Art. 138 T. U. 1926).
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e
prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio
dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in
tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal
prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione
dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da
adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.
Art. 138.
Art. 138.
(Art. 139 T. U. 1926).
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti :
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ;
3° sapere leggere e scrivere ;
4° non avere riportato condanna per delitto ;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale ;(62)
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella
degli infortuni sul lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità
individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite
le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di
formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di
cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza
demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto
((, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un
istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei
soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia
giurata ai sensi dell'articolo 133))
. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se
ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta,
con validità di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei
controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo
svolgimento della medesima attività.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea,
possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527], e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30
ottobre 1996, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:1996-10-30;635]. Si osservano,
altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione
del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate
nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed
immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico
servizio.
---------------
AGGIORNAMENTO (62)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 25 luglio 1996, n. 311 (in G.U. 1ª
s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
138, primo comma, numero 5, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art138-com1-num5]
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]), nella parte in cui,
stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a)
consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una
condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta
"morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità
dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni".
Art. 139.
Art. 139.
(Art. 140 T. U. 1926).
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la
loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono
obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o
dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 140.
Art. 140.
(Art. 141 'Ì. U. 1926).
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.
Art. 141.
Art. 141.
(Art. 142 T. U. 1926).
I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono
definitivi.
TITOLO V.
Degli stranieri.
Capo I.
Del soggiorno degli stranieri nel Regno.
TITOLO V.
Art. 142.
Art. 142.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39]))
Art. 143.
Art. 143.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39]))
Art. 144.
Art. 144.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286]))
Art. 145.
Art. 145.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39]))
Art. 146.
Art. 146.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39]))
Art. 147.
Art. 147.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286]))
Art. 148.
Art. 148.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286]))
Art. 149.
Art. 149.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286]))
Capo II.
Degli stranieri da espellere e da respingere dal Regno.
Art. 150.
Art. 150.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39]))
Art. 151.
Art. 151.
((IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 152.
Art. 152.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39]))
TITOLO VI.
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società.
Capo I.
Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti.
TITOLO VI.
Art. 153.
Art. 153.
(Art. 154 T. U. 1926).
Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti
una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di
pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate
che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali
dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.
L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica
intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.
Art. 154.
Art. 154.
(Art. 155 T. U. 1926).
È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a
qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti
tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte
dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza,
al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o
beneficenza del luogo o di altro Comune.
Il Ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in
un istituto di assistenza o beneficenza.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il
domicilio di soccorso.
Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del
domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte,
le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato.
(16)
((44a))
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-08-19;968] ha disposto
(con l'art. 18, comma 1) che "I servizi di cui all'art. 2 del regio
decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1943-01-11;65~art2], modificato
dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-30;538], e i
provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo
154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1931-06-18;773~art154], sono attribuiti al prefetto.
All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero
dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti
capitoli di bilancio".
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 16) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa ai "provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza
di cui agli articoli 154 e 155".
Art. 155.
Art. 155.
(Art. 156 T. U. 1926).
I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza,
tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono
diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro
obbligo.
Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è
ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il
giudizio per gli alimenti.
((44a))
-------------
AGGIORNAMENTO (44a)
Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 16) l'attribuzione ai Comuni della funzione
relativa ai "provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza
di cui agli articoli 154 e 155".
Art. 156.
Art. 156.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-18;659]))
Capo II.
Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure
di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.
Art. 157.
Art. 157.
(Art. 158 T. U. 1926).
Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla
richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol
dare contezza di sé mediante l'esibizione della carta di identità o con altro
mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di
via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.
((18))
Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la
sicurezza pubblica o per la pubblica moralità.
((18))
L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di
via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è
allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa.
((18))
I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 23 giugno 1956, n. 2 (in G.U. 1ª s.s.
23/06/1956, n. 155) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale:
a) del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art157-com1],
approvato con decreto 18 giugno 1931 n. 773, nella parte relativa al rimpatrio
obbligatorio o per traduzione di persone sospette;
b) dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al
rimpatrio per traduzione".
Art. 158.
Art. 158.
(Art. 160 T. U. 1926).
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a
termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il
fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito
con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L.
20.000.
((24))
In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito
di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L.
2000 a 6000.
È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi
abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
(2)
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-25;1511] ha disposto (con
l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto
dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art158], approvato con
R. decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e per i reati in
materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art1] e 2, comma 1, della
legge 24 luglio 1930, n. 1278
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art2-com1], è concessa
amnistia".
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto
per i fatti commessi fino a tutto il 24 settembre 1934.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 18 marzo 1959, n. 19 (in G.U. 1ª s.s.
21/03/1959, n. 70) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale del primo comma
dell'art. 158 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art158-com1] approvato
con R.D. 13 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-13;773], in riferimento
all'art. 16 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art16]".
Art. 159.
Art. 159.
(Art. 161 T. U. 1926).
Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica
sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di
pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti
a fine di rimpatrio.
Art. 160.
Art. 160.
(Art. 162 T. U. 1926).
((Per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere
di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art17-com1], le
cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di
trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle
sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia
in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della
Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie
presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale
in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o
restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure
competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.))
Art. 161.
Art. 161.
(Art. 163 T. U. 1926).
I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di
sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni
prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre
giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.
Art. 162.
Art. 162.
(Art. 164 T. U. 1926).
I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione
o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena
dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di
presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del
foglio di via obbligatorio, se necessario.
((29))
I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti
all'autorità predetta.
((29))
--------------
AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale 24 - 30 maggio 1963 n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 08/06/1963,
n. 153) ha dichiarato "in riferimento agli articoli 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13] e 16 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art16]:
a) l'illegittimità delle norme contenute nel secondo comma dell'art. 162 della
legge di pubblica sicurezza e nella parte del primo comma dell'articolo stesso
là dove è detto "che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario".
Art. 163.
Art. 163.
(Art. 165 T. U. 1926).
Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi
dall'itinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine
prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.
Capo III.
Dell'ammonizione.
Art. 164.
Art. 164.
(Art. 166 T. U. 1926).
Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto,
per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non
provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni
delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose
socialmente.
Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui
all'articolo seguente.
La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da
parte del questore.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 165.
Art. 165.
(Art. 167 T. U. 1926).
È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come
abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di
minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e
di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori,
di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone
esercenti l'arte sanitaria ;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di
estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con
sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 166.
Art. 166.
(Art. 168 e 176 T. U. 1926).
L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata, da una Commissione
provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice -
designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante l'Arma dei
carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità
nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo
A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretarie.
La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od
impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di
parità, prevale quello del presidente.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 167.
Art. 167.
(Art. 169 T. U. 1926).
Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui
all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con
invito a presentare le sue difese.
L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui
quali la denuncia è fondata.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 168.
Art. 168.
(Art. 170 T. U. 1926).
Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello
della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una
delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente
incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito
e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarità;
della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della
forza pubblica.
Se l'ordine di accompagnamento non può avere esecuzione per l'irreperibilità del
denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può
pronunciare in merito.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 169.
Art. 169.
(Art. 171 T. U. 1926).
Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un
difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le
prove a sua difesa.
La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle
prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con
ordinanza.
Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione
di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla
Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui
all'art. 2.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 170.
Art. 170.
(Art. 172 T. U. 1926).
Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento
di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi
in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di
farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e
di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose
socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre
alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi
necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari
dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 171.
Art. 171.
(Art. 173 T. U. 1926)
Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione
prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di
rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla
sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 172.
Art. 172.
(Art. 174 T. U. 1926).
La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone
pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la
mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi
abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non
partecipare a pubbliche riunioni.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 173.
Art. 173.
(Art. 175 e 177 T. U. 1926).
Contro le decisioni della Commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la
Commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le
quali fu pronunciata o per errore di fatto;
b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo
di tempo non superiore a quello della sua durata.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 174.
Art. 174.
(Art. 176 e 178 T. U. 1926).
Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni
di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione,
abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà
vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 175.
Art. 175.
(Art. 179 T. U. 1926).
Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà
vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se
questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Art. 176.
Art. 176.
(Art. 176 T. U. 1926).
L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto
allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un
reato.
Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti
successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio
ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1956, n. 11 (in G.U.
1ª s.s. 07/07/1956, n. 168) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale delle
disposizioni contenute negli articoli dal 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art164] al 176 del
T.U. delle leggi di p.s.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art176], approvato col
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], modificati col
D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1944-12-10;419], in
riferimento all'art. 13 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13], salva la ulteriore
necessaria disciplina della materia".
Capo IV.
Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.
Art. 177.
Art. 177.
(Art. 180 e 182 T. U. 1926).
Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo
testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è
denunciato dal questore al presidente del Tribunale.
Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia
consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di
provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto
comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa
delle ammende.
Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei
diritti di patria potestà e di tutela.
Art. 178.
Art. 178.
(Art. 181 T. U. 1926).
Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se
costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente
del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età,
presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto
di correzione.
I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella
parte di essa che sarà di volta in volta determinata.
Art. 179.
Art. 179.
(Art. 183 T. U. 1926).
Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo
presidente della Corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la
tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso,
deve sentire il procuratore generale.
Capo V.
Del confino di polizia.
Art. 180.
Art. 180.
(Art. 185 T. U. 1926).
Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo
del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del
confinato.
Art. 181.
Art. 181.
(Art. 184 T. U. 1926).
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla
sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate à termini dell'art. 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere
un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici,
economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare
l'azione dei poteri dello Stato,
((...))
.
L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.
L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo
stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata
disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.
(6)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 17 settembre 1940, n. 1374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-09-17;1374], convertito,
senza modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1940, n. 1915
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-12-23;1915] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra, il Ministero dell'interno può
disporre l'internamento delle persone contemplate dall'art. 181 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art181], approvato con
R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773".
Art. 182.
Art. 182.
(Art. 186 T. U. 1926).
L'assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla
Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per
l'assegnazione al confino.
((Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in
istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore))
.
Art. 183.
Art. 183.
(Art. 187 T. U. 1926).
Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la
designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la
traduzione del confinato.
Art. 184.
Art. 184.
(Art. 188 T. U. 1926).
((Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso,
nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di
appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha,
efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore,
munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno
che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale
presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di
cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale
generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale
e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici
popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a
maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non
inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero
dell'interno per l'esecuzione))
.
Art. 185.
Art. 185.
(Art. 189 T. U. 1926).
Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in
una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi
stabiliti dall'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.
L'autorità predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro,
terrà conto delle necessità locali e della natura dei lavori pubblici da
eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.
L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni
dell'autorità di pubblica sicurezza.
Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è
consegnata al confinato.
Della consegna è redatto processo verbale.
Art. 186.
Art. 186.
(Art. 190 T. U. 1926).
All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:
1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso
all'autorità preposta alla sorveglianza;
2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire il mattino più presto di
una determinata ora;
3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;
5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ;
7° di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, preposta alla
sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;
8° di portare sempre con sé la carta di permanenza e di esibirla ad ogni
richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 187.
Art. 187.
(Art. 191 T. U. 1926).
Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno può
liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di
assegnazione.
Art. 188.
Art. 188.
(Art. 192 T. U. 1926).
Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro
dell'interno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non
computato il tempo trascorso in libertà condizionale o in espiazione di pena.
Art. 189.
Art. 189.
(Art. 193 T. U. 1926).
Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in
espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena
pecuniaria, non è computato nella durata del confino
Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza
detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è
sottoposto dopo la cessazione del confino.
TITOLO VII.
Del meretricio.
TITOLO VII.
Art. 190.
Art. 190.
(Art. 194 T. U. 1926).
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita
abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a
richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio.
((22))
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 20 febbraio 1958, n. 75 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75]
ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le case, i quartieri e qualsiasi altro
luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio
a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art190], approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], e delle successive
modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge".
Art. 191.
Art. 191.
(Art. 195 T. U. 1926).
Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della
dichiarazione di cui all'articolo precedente.
Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica
sicurezza entro le 24 ore.
Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che
eserciti abitualmente il meretricio.
((Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire mille a diecimila))
.
Art. 192.
Art. 192.
(Art. 196 T. U. 1926).
Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di
pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad
uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della
moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.
Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del
proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.
Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale
ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione,
o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di
pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza,
occasione a scandalo.
Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle
condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.
Art. 193.
Art. 193.
(Art. 198 T. U. 1926).
Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi
indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorità di
pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a
cui l'esercizio del locale deve essere subordinato.
La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza
pregiudizio dell'applicazione della legge penale.
Art. 194.
Art. 194.
(Art. 199 T. U. 1926).
Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale
stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di pubblica
sicurezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire
cinquecento a cinquemila ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.
Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorità di pubblica
sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio
ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale
o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie
celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.
Art. 195.
Art. 195.
(Art. 200 T. U. 1926).
I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un
anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Art. 196.
Art. 196.
(Art. 201 T. U. 1926).
Nei locali di meretricio sono vietati:
a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;
b) lo spaccio di cibi e bevande;
c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.
È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Art. 197.
Art. 197.
(Art. 202 T. U. 1926).
Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in
qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi
si trovano.
Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da
potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica,
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
Art. 198.
Art. 198.
(Art. 203 T. U. 1926).
È vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto
qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o
altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto
dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.
L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Art. 199.
Art. 199.
(Art. 204 T. U. 1926).
L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare
il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia
esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o
debito, è punito, quando il fatto non costituisce un più grave reato, con
l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Art. 200.
Art. 200.
(Art. 205 T. U. 1926).
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti l'autorità di pubblica
sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti :
1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie
celtiche;
2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ;
3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle
visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna
allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico
di guarigione ;
4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è
ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai
sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato di impedire o in
qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;
5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e
196;
6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia
ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a
tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo.
In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine
stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del
termine all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 201.
Art. 201.
(Art. 206 T. U. 1926).
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, l'autorità di pubblica
sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio,
abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di
ordine pubblico, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica la consigliano.
Art. 202.
Art. 202.
(Art. 208 T. U. 1926).
((Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere
tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso
della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila))
.
Art. 203.
Art. 203.
(Art. 209 T. U. 1926).
Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale
sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti
a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per
contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o
altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
Art. 204.
Art. 204.
(Art. 210 T. U. 1926).
L'autorità locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale, del quale è
stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia
trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.
Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio,
nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si
accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o
favorisce l'uso di esse.
Art. 205.
Art. 205.
(Art. 211 T. U. 1926).
L'autorità di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne
che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle
sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose.
Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche
fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.
Art. 206.
Art. 206.
(Art. 212 T. U. 1926).
La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli
interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio.
Art. 207.
Art. 207.
(Art. 197 e 207 T. U. 1926).
Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nelle
materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi
stabiliti dal regolamento.
Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le
veci, composta dal podestà o da un suo delegato e da un rappresentante del
pubblico ministero presso il Tribunale.
Il Ministero dell'interno ha facoltà, nell'interesse della moralità pubblica,
del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della
Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di
meretricio.
Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di
illegittimità.
Art. 208.
Art. 208.
(Art. 213 T. U. 1926).
È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo
indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
È parimente proibito:
a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o
sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate
locali di meretricio;
c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo,
offerta di lenocinio.
((Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non
costituiscono un reato più grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila))
.
TITOLO VIII.
Delle associazioni, enti ed istituti.
TITOLO VIII.
Art. 209.
Art. 209.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-01-25;17]))
Art. 210.
Art. 210.
(Art. 215 T. U. 1926).
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, il prefetto può disporre, con
decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od
operanti nel Regno che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici
costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.
Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di
illegittimità.
((34))
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 114 (in G.U.
1ª s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale
dell'art. 215 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art215], approvato con
R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, e dell'art. 210
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art210] del
successivo Testo unico delle medesime leggi, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n. 773 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]".
Art. 211.
Art. 211.
È vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello
Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza
l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
È altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato,
partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza
l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U.
1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale degli
artt. 274 cod. pen.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art274] e 211 r.d. 18
giugno 1931 n. 773 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773]
(T.U. leggi di Pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773])".
Art. 212.
Art. 212.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-01-25;17]))
((48))
--------------
AGGIORNAMENTO (48)
La L. 25 gennaio 1982, n. 17 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-01-25;17]
ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Tuttavia le disposizioni del citato
articolo 212
articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino
avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti
compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le
sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente
nella associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di
appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme
vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle
responsabilità disciplinari".
Art. 213.
Art. 213.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480]))
((58))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
TITOLO IX.
Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra.
TITOLO IX.
Art. 214.
Art. 214.
(Art. 219 T. U. 1926).
Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del
Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con
decreto, lo stato di pericolo pubblico.
Art. 215.
Art. 215.
(Art. 220 T. U. 1926).
Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la
detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire
o per conservare l'ordine pubblico.
Art. 216.
Art. 216.
(Art. 221 T. U. 1926).
Oltre quanto è disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo
pubblico si estenda all'intero territorio del Regno, il Ministro dell'interno
può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che
abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore
a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.
La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle
ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico,
in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.
Art. 217.
Art. 217.
(Art. 222 T. U. 1926).
Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine
pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i
prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.
Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La
facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze
militari.
I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo
precedente.
Art. 218.
Art. 218.
(Art. 223 T. U. 1926).
Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare
per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.
Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri
che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.
Art. 219.
Art. 219.
(Art. 224 T. U. 1926).
((Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le
persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel
titolo primo del libro secondo del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398].
Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione,
le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorità giudiziaria ordinaria))
.
TITOLO X.
Disposizioni finali e transitorie.
TITOLO X.
Art. 220.
Art. 220.
(Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926).
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica
devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19,
24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico.
((37))
----------------
AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 marzo 1970, n. 39 (in G.U. 1ª s.s.
25/03/1970, n. 76) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art. 220
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art220], approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], nella parte in cui,
richiamando l'art. 85 dello stesso testo unico, impone l'arresto in flagranza di
chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto
al pubblico".
Art. 221.
Art. 221.
(Art. 225 T. U. 1926).
Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il
regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti
speciali necessari per determinate materie da esso regolate.
((Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni
di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda
fino a lire duecentomila))
.
((58))
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore
le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo
unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 221-bis
Art. 221-bis.
((1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635], sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180,
181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3,
240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente
testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635],
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire due milioni))
.
((58))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480] ha disposto
(con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata
in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale
sia stato definito".
Art. 222.
Art. 222.
Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i
drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già
date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente
rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta
verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo
unico - il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine
pubblico.
Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida
per tutto il Regno.
Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che
decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame
delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.
Art. 223.
Art. 223.
(Art. 227 T. U. 1926).
Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo
III del testo unico della legge di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773] 30 giugno 1889, n.
6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di
questo testo unico.
Art. 224.
Art. 224.
(Art. 229 T. U. 1926).
L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26
giugno 1924, n. 1058
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1058], è abrogato.
I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R.
decreto 6 novembre 1926, n. 1848
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848] fossero stati già
presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi,
sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del
prefetto.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno :
Mussolini.
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