Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
№ 917
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917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Decreto Legislativo
22 dicembre 1986
22-10-2025
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986 , n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art17-com3];
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-24;777];
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo
17 della legge n. 825 del 1971
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;825~art17];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Art. 1
1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio di Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
REGISTRATO
alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986 Atti di Governo, registro n. 62,
foglio n. 38
ART. 01
ART. 01
1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio di Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38
TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
((Presupposto dell'imposta ))
((
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di
redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo
6.
))
ART. 2
ART. 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non
residenti nel territorio dello Stato.
((2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che
per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di
giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o il domicilio nel
territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano,
in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova
contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior
parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.))
((227))
2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in
Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (133)
------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 89) che la presente modifica "si applica a partire dal periodo di imposta
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi
previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".
---------------
AGGIORNAMENTO (227)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica si applica "a decorrere dal 1°
gennaio 2024".
ART. 3
ART. 3
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel
territorio dello Stato. (127)
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati
nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al
coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314];
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli
stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia
comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista
dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;544~art1].
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
((146))
---------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239] ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di
cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di
cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3,
comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], a formare
il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli
articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
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AGGIORNAMENTO (71)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314] ha disposto
(con l'art. 5, comma 2) che la seguente modifica "ha effetto a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000.
Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato
all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto".
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
La L. 8 maggio 1998, n. 146 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146]
ha disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Fino alla data di cui al comma 2
dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;314~art5-com2], la
disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], va intesa
nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di
lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non
possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono
prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti
a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione
della propria situazione economica".
---------------
AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239] come modificato
dal D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-16;201] ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di
cui all'articolo 2, comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2,
comma 1, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], a formare
il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli
articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
---------------
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239] come modificato
dal D.Lgs 23 dicembre 1999, n. 505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-12-23;505] ha disposto
(con l'art. 5 comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di
cui all'art.2, commi 1, 1-bis e 1-ter conseguiti, anche dai soggetti di cui
all'art. 2, commi 1, 1-bis e 1-ter , nell'esercizio di attività commerciali,
assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], a formare
il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli
articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
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AGGIORNAMENTO (119)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311] ha disposto (con l'art. 1,
comma 349, lettera a)) che a decorrerre dal 1 gennaio 2005, nell'articolo 3,
comma 1 del presente articolo, le parole: "nonché della deduzione spettante ai
sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "nonché delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12".
-------------
AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262] convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286] ha disposto (con l'art. 2,
comma 24) che "Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si applica
nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006".
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239] come modificato
dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148] ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'
articolo 2
articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo
2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad
imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], a formare
il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli
articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
ART. 4
ART. 4
((Coniugi e figli minori
1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione
separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli
articoli 177 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art177] sono imputati
a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota
stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice; I proventi
dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per
l'intero ammontare.
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli
articoli 167 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art167] sono imputati
per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste
nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al
fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge
cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto legale dei
genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se
vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i
redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], ha disposto (con l'art. 26,
comma 2) che "Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo
4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art4-leta],
deve intendersi che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a
lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la lettera a) del comma 1
del presente articolo si applica a partire dal 1 gennaio 1988.
ART. 5
ART. 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore
dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto
pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo
d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o
alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite
all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle
società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche
per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle
società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto
fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
((d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per
sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle
decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso.
Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti
della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo
complesso))
((227))
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art230bis],
limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato
in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con
l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del
periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle
quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che
le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro
effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di
aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 25 marzo 1991, n. 102 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-25;102],
ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a
partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.
---------------
AGGIORNAMENTO (227)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209] ha disposto
(con l'art. 7, comma 2) che la presente modifica si applica "a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
ART. 6
ART. 6
Classificazione dei redditi
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
((126))
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di
cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di
redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli
interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati.
3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da
qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati
redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a
tali redditi.
---------------
AGGIORNAMENTO (44)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537] ha disposto (con l'art. 14,
comma 4) che "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], devono
intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti,
atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se
non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono
determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria".
---------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle ritenute
alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del
decreto 557/1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] nel modificare l'art. 14,
comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art14-com4] ha
conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 34-bis) che "In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], la disposizione di cui
al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art14-com4], si interpreta nel
senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili
nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], sono
comunque considerati come redditi diversi".
ART. 7
ART. 7
((Periodo di imposta ))
((
1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3
dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme
relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni
relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in
cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati
separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3
dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso
articolo 16
articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.
))
ART. 8
ART. 8
(Determinazione del reddito complessivo)
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le perdite
((...))
derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi
dell'articolo 60.
((193))
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui
all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui
allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si
sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita
dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che
eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3.
((Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi
d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80
per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per
l'intero importo che trova capienza in essi))
. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle
società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3
del medesimo articolo 84. (133) (146)
((193))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], ha disposto (con l'art. 38,
comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9,
10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano
relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione
finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41] convertito con
modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85] ha disposto (con l'art. 29,
comma 2) che le presenti modifiche "si applicano a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in
relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta".
--------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 28) che "Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle
perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che "Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008".
---------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 2) che "a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è
dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il
predetto importo".
---------------
AGGIORNAMENTO (193)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 24) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com1], le presenti
modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017;
- (con l'art. 1, comma 25) che "In deroga al primo periodo del comma 3
dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificato dal comma 23 del presente articolo, le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo
unico:
a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi
conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore,
rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per
l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi
conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento
dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi";
- (con l'art. 1, comma 26) che "Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la
parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono
computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento
dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei
medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi".
ART. 9
ART. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei
successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che
rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i
proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio
del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più
prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti
o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società
o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni
e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è
proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale
determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi
considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i
beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel
tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha
fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle
camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti
d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento
ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o
quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in
proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le
società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei
conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi
((, laddove non è previsto diversamente,))
le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli
atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento e per i conferimenti in società.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-02-04;42] ha disposto
(con l'art. 37, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con
effetto dal 1 gennaio 1988".
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-29;416] convertito con
modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 503
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-08;503] ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.
ART. 10
ART. 10
(Oneri deducibili)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri
sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili
che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3]. Ai fini della deduzione
la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata
da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali
non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
(128)
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli
destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione
modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo
433 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art433];
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione
in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo
d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito
complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente
può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto
secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; (161)
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge , nonché quelli versati facoltativamente alla gestione
della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per
la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;565~art1]. I
contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;101~art30-com2], sono deducibili
alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; (233)
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252], alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai
sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al regolamento (UE) 2019/1238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2019;1238], alle condizioni e nei limiti
previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento.
Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al primo periodo sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di
informazioni e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2019;1238];
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art9], e
successive modificazioni,
((iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto
del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e
solidarietà tra gli iscritti))
. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per
i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che
si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito.
((235))
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli
uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361~art119], e
dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-30;178~art1];
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle
organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art28],
per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di
legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani
adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a
favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge
22 novembre 1988, n. 516
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-11-22;516~art29-com2], all'articolo 21,
comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-11-22;517~art21-com1], e all'articolo 3,
comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-05;409~art3-com2], nei limiti e alle
condizioni ivi previsti.
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184].
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi
dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano
eseguite da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art59-com3], del Fondo per il
merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi
l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono
state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art433]. Tale
disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1
relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art433] se fiscalmente
a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i
medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252].
2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a
ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono
oneri deducibili. (202)
3. Gli oneri di cui alle lettere f ), g ) e h) del comma 1 sostenuti dalle
società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote
costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro
successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;643~art3],
corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative
pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale
dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla
quota di possesso di detta unità immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23
DICEMBRE 2000, N.388 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388]. Sono
pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art817], classificate
o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che
la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale
se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 29 dicembre 1988, n. 555
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-12-29;555] ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art10-com1-letr],
è elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto
d'imposta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto
dal 1 gennaio 1989.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 9 gennaio 1989, n. 13 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13] ha
disposto (con l'art. 9, comma 4) che la presente modifica ha effetto dal 1
gennaio 1988.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) e r)
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto indicato al comma 1, è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista
dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento
degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei
predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli
oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione
di reddito";
- (con l'art. 2, comma 5) che "Le disposizioni del comma 4 si applicano anche
con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e ai
fini della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società
ed enti non residenti";
- (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 si
applicano agli oneri conseguenti a contratti stipulati, spese sostenute ed
erogazioni effettuate dopo il 1988".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-29;202], convertito con
modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-07-28;263], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3-bis) che "Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite
capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-04-09;97]".
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90], convertito con
modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165], ha disposto (con l'art. 14,
comma 1) che la modifica di cui alla lettera c), del comma 1, del presente
articolo si applica agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il
31 dicembre 1989.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di cui alla
lettera b), del comma 1, del presente articolo "si applicano a partire dalla
dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in
vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405] ha disposto (con l'art. 5,
comma 3) che le modifiche di cui alla lettera d), del comma 1, del presente
articolo si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché
alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti
a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-01;307], convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-29;377], ha disposto (con l'art. 1,
comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti
relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-19;384], convertito con
modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-14;438] ha disposto:
- (con l'art. 10, comma 1) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b-bis), c), d),
e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] , è
riconosciuta, in luogo della deduzione, una detrazione di imposta nella misura
del 27 per cento degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento
per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il
reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, e il
limite superiore rispettivamente del secondo e del primo scaglione di reddito";
- (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano anche
con riferimento a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] , e ai fini
della determinazione del reddito degli enti non commerciali e delle società ed
enti non residenti";
- (con l'art. 10, comma 5) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano agli
oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal
medesimo periodo di imposta".
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-31;330], convertito con
modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-27;473] ha disposto (con l'art. 2,
comma 5) che le presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso
alla data dell'8 dicembre 1993.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per i premi per assicurazioni
sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma
1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel
corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso
articolo 10
articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo".
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AGGIORNAMENTO (65)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662] ha disposto (con l'art. 3,
comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 31 dicembre 1996.
---------------
AGGIORNAMENTO (94)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-23;488] ha disposto (con l'art. 6,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta 1999.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6) che le disposizioni di cui al comma
3-bis non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47] ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera
a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124], a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto";
- (con l'art. 13, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 10,
comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per i
contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un
regime fiscale differenziato, nella polizza è evidenziato l'importo del premio
afferente a ciascun rischio";
- (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano
per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto";
- (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1 giugno
2000 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati,
ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a
decorrere dal 1 gennaio 2001".
---------------
AGGIORNAMENTO (102)
La L. 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342] ha disposto (con l'art. 30,
comma 2) che "La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo
10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917], come modificato
dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica
a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000".
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388] ha disposto (con l'art. 2,
comma 8) che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h),
numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di
cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e
h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le
disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999".
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AGGIORNAMENTO (107)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47], come modificato
dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;168] ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera
a), si applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124], a decorrere
dal 1° gennaio 2001";
- (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano
per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme
pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a
decorrere dal 1 gennaio 2001";
- (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il 1°
gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti
maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite
erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
---------------
AGGIORNAMENTO (128)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 29) che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nell'articolo 10, comma 1,
lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124]" sono aggiunte
le seguenti: ", nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari
istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1996-09-19&numeroGazzetta=220],
e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art11-com4-letc]"".
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007".
------------
AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 174) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013.
------------
AGGIORNAMENTO (202)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34] ha disposto (con
l'art. 150, comma 3) che la presente modifica si applica "alle somme restituite
dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113], convertito con
modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-10-07;143], ha disposto (con l'art. 6,
comma 7) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917], i lavoratori che
esercitano l'opzione di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo detraggono
dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui
al citato articolo 1, commi da 237
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;213~art1-com237] a 239, della legge n.
213 del 2023 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;213~art1-com239]".
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano
ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1°
gennaio 2025".
ART. 10-BIS
ART. 10-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art10bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art10bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 11.
ART. 11
ART. 11
(Determinazione dell'imposta)
1.
((L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto
degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:))
a)
((fino a 28.000 euro, 23 per cento;))
b)
((oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;))
c)
((oltre 50.000 euro, 43 per cento))
.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di
pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze,
l'imposta non è dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi
fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro,
l'imposta non è dovuta. (133)
3. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15,
16 e 16-bis nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al
contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è
superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo
d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi. (233)
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (229)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;216] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta
sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in
luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. ".
---------------
AGGIORNAMENTO (233)
Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113] ha disposto (con
l'art. 6, comma 2) che "A seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le imposte
pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all'imposta sostitutiva non sono
ammesse in detrazione".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 8) che la presente modifica si applica
a decorrere dal periodo d'imposta 2024.
ART. 12
ART. 12
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al
rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000
euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo
di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo
pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200
euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700
euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000
euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100
euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200
euro;
c)
((950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio
riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del
coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni,
nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità
accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3].))
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230]. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che
danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di
15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella
misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati
ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è
ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei
genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione,
per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro
genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di
coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo
per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il
primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla
lettera a); (213)
d)
((750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione,
per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.))
La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230].
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle
quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i
figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo
di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. (133) (189) (213)
2-bis.
((Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono
cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari
residenti all'estero))
.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230]. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230]. (133)
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la
detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i
rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei
predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle
relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133)
4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone
indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i
figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1
sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 16) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 253) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2019.
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AGGIORNAMENTO (213)
Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-12-21;230] ha disposto
(con l'art. 10, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
1° marzo 2022.
ART. 13
ART. 13
(Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),
e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari
a:
a)
((1.955 euro))
, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di
lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; (229)
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente
al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro,
se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000
euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a
50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
22.000 euro.
1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari
a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000
euro.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 5 FEBBRAIO 2020, N. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-05;3].
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147].
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al
rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000
euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo
di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo
pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a
29.000 euro.
4. COMMA NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232].
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1,
lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al
rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000
euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a
50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
22.000 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti
dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10,
comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile
con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al
comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. (133)
5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo
pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a
17.000 euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di
zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto
del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133)
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 12) che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "Le disposizioni di cui al
comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007".
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AGGIORNAMENTO (164)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66], convertito con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89] ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo
d'imposta 2014".
Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il credito di cui all'articolo
13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo
al periodo stesso".
---------------
AGGIORNAMENTO (229)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;216], ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Per l'anno 2024, la detrazione prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
innalzata a 1.955 euro".
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art13bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art13bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 15.
ART. 13-TER
ART. 13-TER
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art13ter]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art13ter] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 16.
ART. 14
ART. 14
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311]))
ART. 15
ART. 15
(Detrazioni per oneri)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti
oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti
per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro
un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o
successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne
viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso
di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal
rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è
variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da
trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari,
a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile
acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla
relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a
decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e
comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di
mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro. è riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e
alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli
assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di
rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione
relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della
detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge
fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote; (165)
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di
intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000
per ciascuna annualità
c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza
specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e
dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a
fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-07-05&numeroGazzetta=154],
con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da
fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3], si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art53-com1-letb],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art53-com1-letc]
ed f)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art53-com1-letf],
e 54, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-leta],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letc],
f)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letf]
ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letm],
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art119]. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti
sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire
trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia
stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non
spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì,
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito,
salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta. (128)(187)
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 550, limitatamente alla
parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle
predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti
riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-26;381];
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo
non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse; (174)
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università
statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il
31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti
alle università statali; (174)
e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di
istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-10;62~art1], e successive
modificazioni, per un importo annuo non superiore
((a 1.000 euro))
per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche
per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla
lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di
disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di
sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-10-08;170], necessari all'apprendimento,
nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere,
in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra
i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento
diagnosticato; (189)
e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da
contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni
a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999,
n. 508 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508], a scuole di musica
iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della
musica.(200)
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante,
ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un
importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo
d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o
di invalidità permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela
delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3], accertata con le
modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero
delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di
redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto
limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di
lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi
calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; (189)
(202)
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089], e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409], nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il
competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non
spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva
autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di
tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione
al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni
che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento
della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati
organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e
di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e
realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art1], e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409], ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari,
nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-
culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai
beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere
del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni
liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti
locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano
direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le
attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco
nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine
di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato.
i-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]; (186) (187)
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3].
i-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]; (186) (187)
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e le attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], e successive modificazioni,
i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione
in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio,
università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una
università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da
quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per
unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1' università o in
comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205]. Alle medesime condizioni ed
entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti
di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento
stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università
ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis; (148)
i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e
al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies)
si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50
chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore
a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione
finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di
locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad
abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro
all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono
titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la
detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b); (174)
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi
indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute
da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione
finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a
destinazione abitativa. (174)
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per
gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non
supera 40.000 euro.
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-10;62], e successive modificazioni,
nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&numeroGazzetta=86],
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle
università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23]. (129)
(160)
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-30;398], effettuate
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (161)
i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non
superiore a 250 euro.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno
2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali
in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23], e
secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria
lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3]. (169)
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-28;149], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;13].
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari
al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità
europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e
garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o
altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti,
ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni
alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater.
((Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa
sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida))
.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), e-bis), e-ter), e-quater), f),
i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1 la detrazione spetta anche se
sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui
alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri
di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste
dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente
alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo
di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma
1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state
sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. (189)
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo
5 ai fini della imputazione del reddito.
3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito
complessivo sia superiore a 120.000 euro. (229)
3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere
dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere
a) e b), e al comma 1-ter, nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1,
lettera c).
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 165.
---------------
AGGIORNAMENTO (128)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 29) che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007".
---------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7] convertito con
modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40] ha disposto (con l'art. 13,
comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007".
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AGGIORNAMENTO (148)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 16,
comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2012.
-------------
AGGIORNAMENTO (160)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104], convertito con
modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-11-08;128] ha disposto (con l'art. 10,
comma 3) che le presenti modifiche "si applicano a partire dall'anno di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147], ha disposto (con l'art. 1,
comma 576) che "Qualora entro la predetta data non siano adottati i
provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], la
misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917], è ridotta al 18
per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per
cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La
presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle
spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo
15, comma 1, del medesimo testo unico".
-------------
AGGIORNAMENTO (165)
Il D.L. 12 maggio 2014, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-05-12;74], convertito con
modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-26;93], ha disposto (con l'art. 1,
comma 9-quinquies) che "I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della
nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], e
successive modificazioni, nonché alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La
disposizione del presente comma si applica ai contribuenti proprietari di
immobili situati nei comuni interessati dagli eventi sismici elencati nel
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-06;74], convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".
-------------
AGGIORNAMENTO (169)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 138) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
-------------
AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 84) che l'introduzione delle lettere i-sexies.1) e i-sexies.2) al comma 1
del presente articolo decorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 955) che le modifiche apportate al
comma 1, lettere d) ed e) del presente articolo si applicano a partire dal
periodo di imposta 2015.
-------------
AGGIORNAMENTO (186)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 104, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81,
82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e
g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2,
alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] iscritte
negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], e alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7]".
-------------
AGGIORNAMENTO (187)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
5-quinquies, comma 1) che la modifica di cui al comma 1, lettera c), del
presente articolo si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 104,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art104-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del
codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-02;117], si interpreta
nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
117 del 2017 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117]".
-------------
AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 666) che "Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese
sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 770) che la modifica di cui al comma 1,
lettera f-bis) del presente articolo si applica esclusivamente per le polizze
stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
-------------
AGGIORNAMENTO (200)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 347) che "La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotta
dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di
contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021".
-------------
AGGIORNAMENTO (202)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], ha disposto:
- (con l'art. 119, comma 4) che "Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis] a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], l' aliquota delle detrazioni
spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di
cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], spetta
nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo
non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2003-05-08&numeroGazzetta=105]";
- (con l'art. 119, comma 4-bis) che "La detrazione spettante ai sensi del comma
4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia
eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis] a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi";
- (con l'art. 119, comma 9) che le presenti modifiche si applicano agli
interventi previsti dallo stesso art. 119, comma 9;
- (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non si applicano
alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".
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AGGIORNAMENTO (229)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;216] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro
50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno
2024 in relazione ai seguenti oneri, determinato ai sensi dell'articolo 15,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
diminuito di un importo pari a euro 260:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal
citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione
fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera c) del predetto testo unico;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11
del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-28;149~art11], convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;13];
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo
119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77]".
ART. 16
ART. 16
Detrazioni per canoni di locazione
01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], spetta una
detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro
30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli
articoli 2, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art2-com3], e 4, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art4-com2] e 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art4-com3], spetta una
detrazione complessivamente pari a:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria
residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi
e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una
detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60
milioni.
((1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un
reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto
di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], per l'intera unità
immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la
stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono
affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro
anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro
991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di
locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000))
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli
aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al
periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad
abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale
il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano
abitualmente.
1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni,
spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1408], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese
sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di
proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in
affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di
affitto deve essere redatto in forma scritta. (166)
1-sexies. Qualora la detrazione spettante ai sensi del presente articolo sia di
ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per
l'attribuzione del predetto ammontare. (166)
(115) (133)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 17.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 10) che "Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007".
---------------
AGGIORNAMENTO (166)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91] convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116] ha disposto (con l'art. 7,
comma 2) che "La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta
sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle
disposizioni di cui allo stesso comma 1".
ART. 16-BIS
ART. 16-BIS
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico
dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-leta]
b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letb],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letc] e
d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letd],
effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1117];
b) di cui alle lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letb],
/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letc
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letc] e
/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letd
d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-letd],
effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui
alle lettere a) e b) del presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato
di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a
proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3]; (209)
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati
sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono
essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (147) (152) (202)
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a
comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari; (174) (181) (204)
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. (152) (155) (158) (161) (169) (174) (181) (189) (193) (200)
(202) (204)
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle
opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione
vigente in materia. (200)
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui
alle lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc]
e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd],
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro
diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o
assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36
per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al
25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000
euro.
3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento,
anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza
esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal
((1° gennaio 2025))
al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di
detrazione è ridotta al 30 per cento.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari
residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è
ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], ridotte nella
misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo
nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati
gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in
parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo
delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di
decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavori.pubblici::1998-02-18;41], pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il
"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art1], in materia di
detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 18.
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AGGIORNAMENTO (147)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], ha disposto (con l'art. 4,
comma 4) che "La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2013".
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], come modificato dal D.L. 22
giugno 2012, n. 83 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83],
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], non prevede più (con l'art.
4, comma 4) che la detrazione prevista dal comma 1, lettera h) del presente
articolo si applichi alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) che "Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi
di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art16bis-com1],
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis".
-------------
AGGIORNAMENTO (155)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174], convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213], ha disposto (con l'art. 11,
comma 13-ter) che "Al fine di garantire la corretta applicazione delle
agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e di cui
all'articolo 11, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art11-com1],
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], le citate norme si
interpretano nel senso che esse sono applicabili anche ai soggetti danneggiati
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, beneficiari del contributo di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2012-07-06&numeroGazzetta=156],
relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai medesimi".
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AGGIORNAMENTO (158)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], come modificato dal D.L. 4
giugno 2013, n. 63 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63],
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], ha disposto (con l'art. 11,
comma 1) che "Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi
di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art16bis-com1],
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis".
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], nel modificare l'art. 11,
comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-06-22;83~art11-com1], convertito
con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;134], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori
spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia
prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro".
------------
AGGIORNAMENTO (161)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 27
dicembre 2013, n. 147 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147], ha
disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre
2015".
- (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione
di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino
a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute
per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro".
------------
AGGIORNAMENTO (169)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 23
dicembre 2014, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190], ha
disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2015";
- (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione
di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino
a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute
per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro".
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AGGIORNAMENTO (174)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 28
dicembre 2015, n. 208 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha
disposto:
-(con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2016";
-(con l'art. 16, comma 1-bis) che "Per le spese sostenute per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le cui
procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio::2003-03-20;3274], pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2003-05-08&numeroGazzetta=105],
riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività
produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella
misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2016".
-(con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 28 MARZO 2014, N. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80]. Le spese di cui al presente
comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".
------------
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 11
dicembre 2016, n. 232 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232], ha
disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2017";
- (con l'art. 16, comma 1-bis) che "Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio::2003-03-20;3274], pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2003-05-08&numeroGazzetta=105],
riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta
una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali
di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun
anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire
della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni
per le quali si è già fruito della detrazione";
-(con l'art. 16, comma 1-ter) che "A decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici
ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio::2003-03-20;3274], pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2003-05-08&numeroGazzetta=105]";
- (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione
di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, è altresì riconosciuta una
detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni,
per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote
annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per
quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese
sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini
della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".
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AGGIORNAMENTO (189)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha
disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2018".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono
della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2017, è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2018 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+,
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'
anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, al
netto delle spese sostenute nell'anno 2017 per le quali si è fruito della
detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di
cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui
al comma 1".
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AGGIORNAMENTO (193)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono
della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2018, è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2019 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+,
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'
anno 2018 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al
netto delle spese sostenute nell' anno 2018 per le quali si è fruito della
detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di
cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui
al comma 1".
------------
AGGIORNAMENTO (200)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 27
dicembre 2019, n. 160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha
disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono
della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2020 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+,
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'
anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al
netto delle spese sostenute nell' anno 2019 per le quali si è fruito della
detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di
cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui
al comma 1".
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AGGIORNAMENTO (202)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], ha disposto:
- (con l'art. 119, comma 5) che "Per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-08-26;412], la
detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], spetta,
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del
110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore
a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o
4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], il
predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza
nominale";
- (con l'art. 119, comma 6) che "La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui
al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh
di capacità di accumulo del sistema di accumulo";
- (con l'art. 119, comma 7) che "La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-29;387~art13-com3],
dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo,
ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art42bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], e non è cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste
dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e
di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art11-com4], e
gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art25bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;116]. Con il decreto di cui al
comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;162~art42bis], il Ministro dello
sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla
valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi
del presente comma";
- (con l'art. 119, comma 9) che le presenti modifiche si applicano agli
interventi previsti dal comma 9 dell'art. 119 del medesimo D.L. 19 maggio 2020,
n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34];
- (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non si applicano
alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- (con l'art. 119, comma 16-bis) che "La detrazione prevista dall'articolo
16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per gli
impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del
2019 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019;162~art42bis] si applica
fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore
a euro 96.000";
- (con l'art. 119, comma 16-ter) che "Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa
corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa
corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nel limite
massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto".
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AGGIORNAMENTO (204)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], come modificato dalla L. 30
dicembre 2020, n. 178 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], ha
disposto:
- (con l'art. 16, comma 1) che "Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], per le
spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La
detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2021";
- (con l'art. 16, comma 1-bis) che "Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017
al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le cui
procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della
presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo
edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio::2003-03-20;3274],
pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2003-05-08&numeroGazzetta=105],
riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta
una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali
di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun
anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire
della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni
per le quali si è già fruito della detrazione";
- (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione
di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è altresì riconosciuta una
detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e
di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni,
per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote
annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000
euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per
quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese
sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini
della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori
di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], nel modificare l'art. 16,
comma 1-bis del D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63~art16-com1bis],
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 1, comma 74) che "L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a
72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di
rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per
tale progetto".
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], come modificato dal D.L. 31
maggio 2021, n. 77 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77], ha
disposto (con l'art. 119, comma 4) che l'aliquota delle detrazioni spettanti,
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022, "si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2
della presente disposizione".
ART. 16-TER
ART. 16-TER
(( (Riordino delle detrazioni) ))
1.
((Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa,
per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le
spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative
prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono
ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base
determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del
contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del
numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i
figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del
contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma
2, del presente testo unico.))
2.
((L'importo base di cui al comma 1 è pari a:
a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000
euro e non superiore a 100.000 euro;
b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000
euro.))
3.
((Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;
d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano
nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con
disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3], che si trovi nelle
condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.))
4.
((Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese,
effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti
oneri e le seguenti spese:
a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);
b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli
articoli 29 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art29] e
29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art29bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221];
c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai
sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33].))
5.
((Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di
cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi
dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è
ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi
dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di
prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione
detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in
dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle
spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni
normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.))
6.
((Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente
testo unico))
.
ART. 17
ART. 17
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120] e indennità
equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di
lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del
comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122]; altre
indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei
predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non
concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2125] nonché le
somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252];
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze
o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto
all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto
nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle
spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa;
c-bis) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art7-com5], e trattamento di
integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-10;357~art1bis],
convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-08;489], corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine
dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36~art26-com4], se
non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a); (205) (208) (221)
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti
in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali
esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione;
g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di
elementi immateriali,
((...))
se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta;(235)
((238))
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso,
esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e
redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle
società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è
superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche
concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società
e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o
l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del
contratto o del titolo è superiore a cinque anni.
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di
imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese
rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto
periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita
semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese
commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli
indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione
separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la
percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1
gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le
modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi
stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti,
se ciò risulta più favorevole per il contribuente.
4. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 19.
---------------
AGGIORNAMENTO (205)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41], convertito con
modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal
31 dicembre 2023".
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AGGIORNAMENTO (208)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e
40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
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AGGIORNAMENTO (221)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14] ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e
40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2024".
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AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], ha disposto (con
l'art. 1, comma 6) che " Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera
c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei
redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024".
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art17bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art17bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 20.
ART. 18
ART. 18
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta
o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art2],
((comma 1-bis))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~com1bis]
, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~com1bis], sono
soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non
avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il
credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui
all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27-com4].
((146))
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art31],
nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere
dal 10 settembre 1992.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 21.
------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], ha disposto (con
l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
ART. 19
ART. 19
Indennità di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124] e al netto
delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli
anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta
in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in
cui è maturato il diritto alla percezione,
((iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti))
.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito
imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è
stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali
anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di
reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro
a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta
determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila
per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato
a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è
proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se
corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il
loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per
legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e
somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento
di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota
determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1,
dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a
base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124],
per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e
moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla
cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione,
fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato
all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n. 297 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-29;297],
il trattamento di line rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una
mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione,
ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene
conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni
e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme,
si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli
acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate
ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori
destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124].
4-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248]))
.
((126))
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122] e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma
del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente
all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta
sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione
è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità
per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma
2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme
in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 22.
--------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 23) che "La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad
applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di
lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data
di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 20
ART. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252]))
ART. 20-BIS
ART. 20-BIS
(((Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione,
riduzione del capitale e liquidazione)
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle
somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo
17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione
separata.))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 166.
ART. 21
ART. 21
Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto
il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17,
all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione,
anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17,
l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato,
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno
((nel corso del quale è stata ceduta l'azienda ovvero è iniziata la
liquidazione))
. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del
comma 1 dell'articolo 17 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è
determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.
((235))
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno
di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota
dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo
netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro
anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica
l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo
pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2
dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno
degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati
devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni
fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1
dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo
conguaglio.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 24.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle liquidazioni che hanno inizio successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
ART. 22
ART. 22
Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano
nell'ordine:
a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità
di cui all'articolo 165;
b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta;
((c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e
anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere
scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi
o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono
state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei
redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono
state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e
imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita,
dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti))
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle
ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede
di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello
dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al
rimborso dell'eccedenza.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 25.
ART. 23
ART. 23
Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si
considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello
Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e
da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con
esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67,
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di
merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da
cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo
articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento
d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o
partecipanti non residenti. (189) (193)
((1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della
metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni
che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili
situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La
disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di
titoli negoziati in mercati regolamentati))
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del
comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo
Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto
di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47; 78
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali
e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio
dello Stato.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 26.
--------------
AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], nel modificare l'art. 1,
comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com547], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che la disposizione del
comma 1, lettera g) del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º gennaio
2018.
--------------
AGGIORNAMENTO (193)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1055, alinea) che la presente modifica, in deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
ART. 24
ART. 24
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo
e sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il
disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle
lettere a ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché
quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e
dell'articolo 16-bis. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1,
((nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano))
che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata
sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione
che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia
pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e
che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di
residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
(167)
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 27.
------------
AGGIORNAMENTO (167)
La L. 30 ottobre 2014, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161]
ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la presente modifica si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da
persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)
1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti
all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a
condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel
corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità
dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui
all'articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai
redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a
prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di
((euro 200.000))
per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo
è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari
di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data
prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o
contributo.
((233))
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto
risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia
delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-letb], entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente
articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche
di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in
cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità
dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso
gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima
dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti
decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli
effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale
versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2
nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono
fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di
cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti
in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di
esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si
applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi
prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero
in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui
all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione
ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno
o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art433], purché
soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che
esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari
a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di
validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in
relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca
dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si
estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari
per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non
comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.
(181)
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AGGIORNAMENTO (167)
La L. 30 ottobre 2014, n. 161 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161]
ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la presente modifica si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
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AGGIORNAMENTO (181)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232], ha disposto (con l'art. 1,
comma 153) che "I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità
dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], e sono esenti dalle imposte
previste dall'articolo 19, commi 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com13] e 18, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art19-com18],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214]. La presente disposizione si
applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 154) che "Gli effetti dell'opzione di
cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti
dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art44], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art16] del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147]".
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AGGIORNAMENTO (233)
Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113] ha disposto (con
l'art. 2, comma 2) che la presente modifica "si applica ai soggetti che hanno
trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art43]
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 24-TER
ART. 24-TER
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di
redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza
fiscale nel Mezzogiorno)
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche,
titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio
delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise
e Puglia,
((o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], o in uno dei comuni
interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una
popolazione non superiore a 20.000 abitanti))
, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria,
prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165,
comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota
del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano
state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei
cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace
ai sensi del comma 5.
Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che
trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di
cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le
giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio
di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni,
attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità
fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale
prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi nove periodi d'imposta
successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai
sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.
6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il
versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la
riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile
da nessun'altra imposta o contributo.
7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del
contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta
precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata
l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al
venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1
nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta
sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo
relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si
riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13-com1], e
degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di
una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non
avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in
sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa.
Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i
redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o
territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 23.
8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalità del regime di cui al presente articolo.
Capo II
REDDITI FONDIARI
ART. 25
ART. 25
((Redditi fondiari ))
((
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di
rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 28.
ART. 26
ART. 26
Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare
il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di
proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito
dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso.
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se
non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione
sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di
riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21
in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le
imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
(194)
((206))
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile
o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a
formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente
al suo diritto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-31;330] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-27;473].
3. Se il possesso dell'immobile è stato trasferito, in tutto o in parte nel
corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito
complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-31;330] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-27;473].
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 29.
---------------
AGGIORNAMENTO (194)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art.
3-quinquies, comma 2) che la presente modifica ha effetto "per i contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della
data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta
fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come
da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di
pari ammontare".
---------------
AGGIORNAMENTO (206)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41], convertito con
modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], ha disposto (con l'art.
6-septies, comma 2) che "Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], hanno
effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non
percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020".
ART. 27
ART. 27
((Reddito domenicale dei terreni ))
((
1. Il reddito dominicale è costituito dalla parte domenicale del reddito medio
ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole
di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che
costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi
non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera
c) del comma 2 dell'articolo 51.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 30.
ART. 28
ART. 28
Determinazione del reddito domenicale
1. Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe
d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità
e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti
l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti
e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e
comunque ogni dieci anni.
3. La revisione è disposta con decreto del Ministro delle finanze, previo parere
della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata, d'ufficio o su
richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole
qualità e classi di terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali
devono sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle
tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in
serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro
di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa
d'estimo più alta in vigore nella provincia.
((4-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il
reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di
censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera
b-bis), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella
catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore
nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.))
((235))
((4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui
all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma
4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile
destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo
32, comma 2, lettera b-bis).))
((235))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 31.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
ART. 29
ART. 29
((Variazioni del reddito dominicale))
((
1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della
qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di
minore reddito;
b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento
o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di
coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le
piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali
o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del
classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono
attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria,
si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a
terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni
censuarie, purché in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti
terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si
istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge
catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle
colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, può essere in ogni tempo
disposta con decreto del Ministro delle finanze, su richiesta della Commissione
censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso previo parere della
Commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in
sostituzione di quelle esistenti.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 32.
ART. 30
ART. 30
((Denuncia e decorrenza delle variazioni ))
((
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2
dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico
erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le
particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di
particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel
comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono
verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la denuncia è stata
presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata
presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'articolo 26
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 33.
ART. 31
ART. 31
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91]))
.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del
prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle
tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la
perdita, si considera inesistente.
L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre
mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente
determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La
denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede
all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici
tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri
soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati
provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone
danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli
uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi e le corografie
relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta
zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da
particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue luna all'altra
in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera
interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali
eventualmente interposti.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 34.
ART. 32
ART. 32
Reddito agrario
((1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione
impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135].))
((235))
2. Sono considerate attività agricole
((produttive di reddito agrario))
:
((235))
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla
produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione
stessa insiste;
((b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle
categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il
limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della
superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma
3-bis;))
((235))
((b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali,
realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che
concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei
limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a
registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti
dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135];))
((235))
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135-com3], dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere
occorrenti a seconda della specie allevata.
((3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono
individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere
conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le
modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto
di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e
le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento
di cui al comma 2, lettera b-bis).))
((235))
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma
2 dell'articolo 24.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 35.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
ART. 33
ART. 33
Imputazione del reddito agrario
1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre
a formare il reddito complessivo dell'affittuario, anziché quello del
possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il
reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato
per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve
allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli
associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno
e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo
associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo
sia ripartito in parti uguali.
((2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di
coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui
all'articolo 32, comma 2, lettera b))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 36.
ART. 34
ART. 34
Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo
stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni
dell'articolo 25. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste
nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26 e 27 valgono
anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma
associata le denunce di cui all'articolo 27 possono essere presentate anche
dall'affittuario o da uno degli associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle
colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del
comma 4- bis dell'articolo 25.
((4.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, il
reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di
censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera
b-bis), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella
catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore
nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per
cento.))
((235))
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 37.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
ART. 35
ART. 35
((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si considera
inesistente.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 38.
ART. 36
ART. 36
Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile
da ciascuna unità immobiliare urbana.
2. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni
stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate
dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti
integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione,
le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi
i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art8] e 19 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art19] e le
loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità
immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il
quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.
((3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono
oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività
dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera
b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi 4-ter e
4-quater.))
((235))
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui
all'articolo 1117, n. 2, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1117-num2] oggetto
di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita
catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non
superiore a lire 50 mila.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 39.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
ART. 37
ART. 37
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante
l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge
catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle
unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con
decreto del Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria
centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni
interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe,
ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo
reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione
avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto
di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è
determinato comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto
forfetariamente del
((5 per cento))
, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole
della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], la riduzione è
elevata al 35 per cento. (150)
((153))
4-ter. COMMA ABROGATO DAL. D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-31;330] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N.473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-27;473]
4-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133]
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 40.
-------------
AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16], convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44] ha disposto (con l'art. 4,
comma 5-septies) che "Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies".
--------------
AGGIORNAMENTO (153)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92] ha
disposto (con l'art. 4, comma 74) che la presente modifica si applica a
decorrere dall'anno 2013.
ART. 38
ART. 38
((Variazioni del reddito dei fabbricati ))
((
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare
differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa,
l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del
comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso
classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito
lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi
contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di
locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello
stesso fabbricato o in fabbricati vincitori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona
censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria
centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima
diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 41.
ART. 39
ART. 39
((Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma
dell'articolo 35 hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo al triennio in
cui si sono verificati i presupposti per la revisione.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 42.
ART. 40
ART. 40
((Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito
complessivo dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è
destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 43.
ART. 41
ART. 41
(((Unità immobiliari non locate)
1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle
adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o
all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli
stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal
possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione,
il reddito è aumentato di un terzo.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 44.
ART. 42
ART. 42
((Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o
porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al
possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla
custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei
lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che
le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività
esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29
e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle
attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 29.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 45.
ART. 43
ART. 43
((Immobili non produttivi di reddito fondiario ))
((
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio
di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili
utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se
non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto
nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di
cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 46.
Capo III
REDDITI DI CAPITALE
ART. 44
ART. 44
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei
certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1861] e 1869 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1869];
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di
prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to
Peer Lending)gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], o da istituti
di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385], autorizzati dalla
Banca d'Italia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di
società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il
disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98
direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di
accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti
indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2554-com1], salvo
il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità
di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni
affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e
valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche
di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma
periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73,
comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti
italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e
territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si
considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche
qualora i percipienti residenti
((non possano))
essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per
oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere
realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari
emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a),
b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai
risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo
stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti
finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio,
nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi
da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente
indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (123)
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247]; (123)
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di
autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-03-15;436~art29],
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-02-19;510];
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla
scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori
alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di
controllo sulla gestione stessa. (164)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 47.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera
a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo
unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui all'articolo
47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del medesimo testo unico, hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".
---------------
AGGIORNAMENTO (164)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66] convertito con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni
altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e sui
redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella
misura del 26 per cento".
ART. 45
ART. 45
Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o
altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei
redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 41 è
compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata
o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati
od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o
affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni
ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i
valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione
dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 41
sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non
ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la
parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il parametro
assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera
interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui
alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 41 sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e
delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo
di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui
redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono
valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o
incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al
compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri
proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo
di durata del rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si
presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le
scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti
nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata
per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma
di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita
e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124], e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10].
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 41
sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di
prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata
senza tener conto dei rendimenti finanziari.
((4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di
istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia
possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito
costituisce reddito.))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 48.
ART. 46
ART. 46
((Versamenti dei soci ))
((
1. Le somme versate alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se
dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è
stato fatto ad altro titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni
e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 49.
ART. 47
ART. 47
Utili da partecipazione
1. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205].
Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente
distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. (189)
2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se
l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo
66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo
dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore
al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93
e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui
all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati
con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica
nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni
concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. (189)
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata
dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.
((4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente
alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1; a tali fini,
si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni
dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a
regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già
stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'articolo 167 o sia dimostrato,
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3 dell'articolo
47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione,
della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo
articolo 47-bis
articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al
soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte
assolte dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo
di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al
periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella
dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione
anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal
primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola
presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art8-com3ter].
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle
remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti
stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.))
((192))
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società
soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di
riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o
quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o
quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il
valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri
fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del
valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i
soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio
a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata
distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte
dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno
recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione
monetaria che dispongono diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso,
di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di
liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la
parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle
azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche
per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società,
soggetti all'imposta di cui al titolo II.
(115) (134)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 50.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 2, comma 2, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo le
parole: «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle
seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto nel caso in cui».
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4,
ultimo periodo, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006;
quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del
medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004".
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 4) che "Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l' art. 1,
comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007".
---------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008, n. 90) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], gli utili
derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires e i proventi
equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico, formati con
utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 nonché le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a
partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito
complessivo nella misura del 49,72 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo
è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal
quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
------------
AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi
di capitale percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi
realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019;
- (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di cui ai commi da
999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate
in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con
utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal
1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-11&numeroGazzetta=160]";
- (con l'art. 1, comma 1007) che "Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], non si
considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi
d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o
localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-11-23&numeroGazzetta=273].
Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati
in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori
non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui
risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917]. In caso
di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve
di utili si trasferisce al cessionario".
------------
AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli
utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo
di imposta.
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
(( (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati) ))
((
.
1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti
all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, si considerano privilegiati:
a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia
sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un
partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la
condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il
livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello
applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi
speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti
svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o
temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota,
prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il
prelievo nominale al di sotto del predetto limite e semprechè, nel caso in cui
il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito
di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi
ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che
fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto
residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o
indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui al comma 1, può dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante
l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-letb]. ))
((192))
------------
AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli
utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo
di imposta.
ART. 48
ART. 48
((Redditi imponibili ad altro titolo))
((
1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri
proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di
cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni
dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito
complessivo come componenti del reddito d'impresa.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 51.
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art48bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art48bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 52.
Capo IV
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
ART. 49
ART. 49
((Redditi di lavoro dipendente ))
((
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e
sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato
lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 53.
ART. 50
ART. 50
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20
per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di
lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al
datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché
quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti
istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo
46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte
o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro
autonomo, esercitate dal contribuente.
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34
della legge 20 maggio 1985, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222], nonché le congrue e i
supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26
luglio 1974, n. 343
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art33-com1];
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art102] e
del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art6-com5] e
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art1-com7];
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano
un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state
effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti
ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo
Stato, e ai magistrati onorari del
((ruolo ad esaurimento))
confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art29];
(185)
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-10-31;1261~art1], e all'articolo 1 della
legge 13 agosto 1979, n. 384
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-08-13;384~art1], percepite dai membri
del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli
articoli 105 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art105], 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art114] e 135 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art135] e alla
legge 27 dicembre 1985, n. 816
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816] nonché i conseguenti assegni
vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche
elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; (225)
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;124] e
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252], comunque
erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2019;1238];
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi
quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative.
l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle
corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini
dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto
dall'autorità vigilante.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge
e che tali principi siano effettivamente osservati.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 APRILE 2025, N. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-04-15;51]))
.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 54.
------------
AGGIORNAMENTO (185)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che "Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai
magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima
data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del
medesimo decreto. È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31,
commi 2 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (225)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145], convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191], ha disposto (con l'art.
3-bis, comma 3) che "La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024".
ART. 51
ART. 51
(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art51], o di
regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi
istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il
principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); (235)
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-27;93], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-24;126];
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le
prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo
complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse
siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni
di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo
giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti
dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di
regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari
indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2
del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro
volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 100;(181)
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte
dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione
anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi
connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e
per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di
assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della
generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari
indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo
articolo 12
articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per
oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2,
lettera d), numeri 1)
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-01-16&numeroGazzetta=12]
e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2010
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-01-16&numeroGazzetta=12],
o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; (235)
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla
percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato
a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]; (136)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle
condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte
delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli
importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di
lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito
nel periodo d'imposta.
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del
lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per
il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di
anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua
attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi
all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non
inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli
oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano
trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a
formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione in garanzia. (126)
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi
quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si
applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il
valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al
prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui
avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore
o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Non concorre a
formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se
complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23;
se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre
interamente a formare il reddito. (235)
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni,
prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante
documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un
valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-leta],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letc]
e m), del codice della strada
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letm],
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285], i motocicli e
i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30
novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze,
il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al
dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a
batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli
elettrici ibridi plug-in.
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza
tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso,
alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti
stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai
dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108], o ammessi a fruire delle
erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a
richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-31;419], convertito con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-18;172]; (225)
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore
e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati
concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono
essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di
locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato
in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente,
si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto
nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale,
riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data della sua emanazione.
4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208].
5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al
giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese
di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero
di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è
ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia
delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico
delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al
vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre
spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre
in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero
di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità
o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale,
tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate,
concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese
((, sostenute nel territorio dello Stato,))
per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], per le trasferte o le
missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i
pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale
ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23]. (235)
(236)
((238))
6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori
tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre
variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le
indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice
dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1803], i premi
agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo
2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-12-15;1229~art133]
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e
condizioni di applicabilità della presente disposizione. (178)
7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle
equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3
milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per
quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le
indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le
indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese
quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di
trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in
qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di
lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.
8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati
all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge
prevede la sorresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse
collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del
50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla
concorrenza di ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente
alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1808-com1-letb],
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66], due volte
l'indennità base.
Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti
spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale,
la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui
al comma 5. (169)(189)(211)
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro
dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato
estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle
retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-07-31;317~art4-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-10-03;398]. (236)
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono
a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore
medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della
predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto
decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo
decreto. (116)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 55.
---------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350] ha disposto (con l'art. 3,
comma 118) che "Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20".
L'originario art. 48 corrisponde all'attuale art. 51.
---------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1,
comma 123) che "Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20".
-------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 26) che "La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui
assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (128)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 399) che "Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20".
---------------
AGGIORNAMENTO (130)
Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-07-02;81] convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;127] ha disposto (con l'art.
15-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal
periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007".
---------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112] convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133] ha disposto (con l'art. 82,
comma 24) che "La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle
azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (169)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015.
------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225], ha disposto (con l'art.
7-quinquies, comma 1) che "Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita
sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della
sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità
del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione
di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente
si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta".
---------------
AGGIORNAMENTO (181)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 162) che "Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come da
ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], si interpretano nel senso
che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di
lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di
contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di
contratto collettivo territoriale".
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AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 271) che "L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art152], e
agli articoli da 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64~art31] a 33 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;64~art33],
costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della
determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi
dell'articolo 158, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art158-com1]
e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art158-com2],
e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 7 aprile 2000, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-07;103~art2-com3]".
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AGGIORNAMENTO (211)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215] ha disposto (con l'art.
5-bis, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla
predetta data.
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AGGIORNAMENTO (225)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145], convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191], ha disposto (con l'art. 3,
comma 3-ter) che "Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano
ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1°
gennaio 2025".
---------------
AGGIORNAMENTO (236)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207] ha disposto (con l'art. 1,
comma 83) che "Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 98) che "Le disposizioni dell'articolo
51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi
di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano
nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al
proprio domicilio una volta alla settimana".
---------------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], ha disposto (con
l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si
applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], sostenute a
partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
ART. 52
ART. 52
(Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito
specificato:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N.47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47];
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma
1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata
presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per
cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma
1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme
erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art105], 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art114] e 135 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art135], a
titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi
criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma
1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi; (225)
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella
misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N.47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47];
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art23-com6], e,
per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei
(PEPP), quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) 2019/1238 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2019;1238];
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti
dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per
la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non
superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10,
comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede
complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;
d-bis.1)
((i compensi di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 50
costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo
d'imposta euro 15.000))
.
d-ter) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252];
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute negli articoli 56 e 83.
---------------
AGGIORNAMENTO (225)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-10-18;145], convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191], ha disposto (con l'art.
3-bis, comma 3) che "La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024".
Capo V
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
ART. 53
ART. 53
Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e
professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo
diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2024, N. 71
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71]))
;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o
inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule
o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1 dell'articolo 41
quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.
f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349].
f-bis) le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori
onorari. (185)
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36]. (205) (208)
(221)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 85.
------------
AGGIORNAMENTO (185)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che "Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai
magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni
dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima
data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del
medesimo decreto. È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31,
commi 2 e 3".
---------------
AGGIORNAMENTO (205)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41], convertito con
modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-21;69], ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal
31 dicembre 2023".
---------------
AGGIORNAMENTO (208)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e
40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
---------------
AGGIORNAMENTO (221)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14] ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e
40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2024".
ART. 54
ART. 54
(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla
differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti
nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e
l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio
dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli
altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo
di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal
sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo
per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del
soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli
immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i
servizi a essi connessi.
2-bis.
((In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a
titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea
di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], concorrono alla
formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23].))
((238))
3. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute
direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista.
3-bis.
((Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti
nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.))
((238))
3-ter.
((Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o
professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre
società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.))
((238))
(235) (236)
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "La disposizione di cui
all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto anche per i periodi
di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate,
risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di
imposta divenuti definitivi".
---------------
AGGIORNAMENTO (236)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207] ha disposto (con l'art. 1,
comma 81, lettera b)) che "all'articolo 54, in materia di determinazione del
reddito di lavoro autonomo, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-ter.
Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni
alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], addebitate
analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle
medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a
lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 83) che "Le disposizioni di cui ai
commi 81 e 82 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2024".
---------------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84] ha disposto (con
l'art. 1, comma 5) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1),
lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la
deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le
trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi,
nonché la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto,
alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], sostenute a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni di cui al comma
1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la
determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2024".
ART. 54-BIS
ART. 54-BIS
(( (Plusvalenze e altri proventi).))
((
1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorrono
a formare il reddito se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la
perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente
l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
2. La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e
b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo
non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla
differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni
caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto
beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato
o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il
reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto
e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data
della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale
dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.))
((235))
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 54-TER
ART. 54-TER
(Rimborsi e riaddebiti)
1. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono
deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo
quanto previsto nel presente articolo.
2. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte
del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:
a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti
di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], o a procedure
estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato
scambio di informazioni;
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta
infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto
ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n.
14 del 2019 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14]:
a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del
sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale o controllata;
b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento
che la dispone;
c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di
apertura della procedura;
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di
ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione
dell'accordo ovvero del piano;
f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei
contratti di cui all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14];
g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a),
b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14], dalla data certa di
tali atti;
h) in caso di concordato semplificato di cui all'articolo 25-sexies del medesimo
decreto legislativo n. 14 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14], dalla data del
decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67
e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo n. 14 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019;14], dalla data della
pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell'articolo 70 del medesimo
decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero
equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio
di informazioni.
5. Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo
del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate
dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso
deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto
periodo annuale.
5-bis.
((Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello
Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], sono deducibili a
condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23].))
((238))
(235)
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84] ha disposto (con
l'art. 1, comma 5) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1),
lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la
deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le
trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi,
nonché la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto,
alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], sostenute a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
ART. 54-QUATER
ART. 54-QUATER
(( (Minusvalenze).))
((1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2,
determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili
se realizzate ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 1, lettere a) e b).))
((235))
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 54-QUINQUIES
ART. 54-QUINQUIES
(( (Spese relative ai beni mobili e immobili).))
((
1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. È tuttavia consentita
la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle
spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia
superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall'attività di beni non
ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni immobili e gli oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, il
costo residuo è ammesso in deduzione. La deduzione dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o
da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, è ammessa:
a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici anni;
b) in caso di beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), per un periodo
non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del primo periodo;
c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla metà del periodo
di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo
periodo.
2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel
periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo dei canoni di locazione
finanziaria deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36,
commi 7 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art36-com7] e
7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art36-com7bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248]. Le spese relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili
sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e
nei cinque successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati
nell'articolo 164, comma 1, lettera b), adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a euro 516,40,
nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo
pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti
mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo
comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione. Per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento sono
deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili utilizzati
promiscuamente nonché quelle relative alla manutenzione ordinaria dei medesimi.
Le spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di tali immobili sono deducibili per un importo pari al 50 per
cento del relativo ammontare in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono
sostenute e nei cinque successivi.
4. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice delle comunicazioni
elettroniche [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259],
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], sono
deducibili nella misura dell'80 per cento.))
((235))
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 54-SEXIES
ART. 54-SEXIES
(( (Spese relative a beni ed elementi immateriali).))
((
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni
relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale
sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista
dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di
elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi
dell'attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore
a un quinto del costo.))
((235))
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 4) che "La disposizione di cui
all'articolo 54-sexies, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotta
dall'articolo 5, comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
ART. 54-SEPTIES
ART. 54-SEPTIES
(Altre spese)
1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti
e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei
compensi percepiti nel periodo di imposta.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei
compensi percepiti nel periodo d'imposta
((a condizione che i pagamenti siano eseguiti))
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23]
((n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23]))
. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni
destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
((238))
3. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese
per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento
professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese
quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite
annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di
certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente
esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro,
erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il
mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme
assicurative o di solidarietà.
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il
disposto di cui al comma 6, anche le quote delle indennità di cui all'articolo
17, comma 1, lettere a) e c), maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto
e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale
dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili
nelle misure previste dall'articolo 95, comma 3.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o
affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli
ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il
lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista
ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.
6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato,
relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici
non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], comprese quelle
sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri
lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai
dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione
di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente
((capo))
, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario
o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23].
((238))
(235)
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-30;108], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e
lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle
spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri
lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, si applicano alle spese
relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici
non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], sostenute a partire dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo
periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto
mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1],
nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto".
ART. 54-OCTIES
ART. 54-OCTIES
(( (Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo).))
((1. I redditi indicati all'articolo 53, comma 2, lettera b), sono costituiti
dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per
cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se
i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le
partecipazioni agli utili e le indennità di cui al citato articolo 53, comma 2,
lettere c), d) ed e), costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta. I redditi indicati al predetto articolo 53, comma 2, lettera
f), sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 53, comma 2,
lettera f-bis) sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in
natura percepite nel periodo di imposta.))
((235))
---------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Capo VI
REDDITI DI IMPRESA
ART. 55
ART. 55
((Redditi d'impresa ))
((
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art.
2195 c.c. [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195], e
delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che
eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195];
b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere,
saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività
agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino
alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili
organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle
attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate nel presente articolo.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 88.
ART. 55-BIS
ART. 55-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145]))
((193))
---------------
AGGIORNAMENTO (193)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1055, alinea) che l'abrogazione del presente articolo, in deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
ART. 56
ART. 56
Determinazione del reddito d'impresa
1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I
del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le
disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle
società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono
anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei
proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, è
computata in diminuzione del reddito
((...))
a norma dell'articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 8. (133)
((193))
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91, non
concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone;
b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g)
a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata
a norma del comma 2 dello stesso articolo.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi
di cui all'articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali
oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito
relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa
nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore
medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse
incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di
cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si
applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri
familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa
familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di
non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui
all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente
comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta è
superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono
ragguagliati alla durata di esso. (123)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 89.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle
dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (193)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 24) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com1], la presente
modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
ART. 56-BIS
ART. 56-BIS
(Altre attività agricole)
((1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i
limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo
alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la
produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita
dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie
eccedente.))
((235))
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell' articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15
per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135-com3], il
reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività
del 25 per cento.
3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e
prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici
di cui all'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135], nei limiti
del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli
florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5
per cento.
((3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui
all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.))
((235))
((4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che
hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com1093].))
((235))
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del
reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442], e
successive modificazioni.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
ART. 57
ART. 57
((Ricavi
1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il
valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 90.
ART. 58
ART. 58
Plusvalenze
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del
comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione
separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per
causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze
dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo
precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro
cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli
eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro
ammontare. (134)
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito
anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. (146)
(115)
((172))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute negli articoli 91, comma 1, lettere a) e b) e 56, comma
3, lettere a) e b).
-------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008, n. 90) ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art58-com2],
le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla
formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per
cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione
della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito
imponibile".
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239] come modificato
dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148] ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'
articolo 2
articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo
2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad
imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], a formare
il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli
articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
--------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha (con l'art.
5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni
di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di
diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è
presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o
definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], ovvero
delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347].
ART. 59
ART. 59
Dividendi
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle
società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le
remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per
cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica
l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.
(123)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247]. (123)
((134))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 92.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle
dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (134)
Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008, n. 90) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], gli utili
derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires e i proventi
equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico, formati con
utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 nonché le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a
partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito
complessivo nella misura del 49,72 per cento".
ART. 60
ART. 60
((Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o
dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o
affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti,
nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo
5.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 93.
ART. 61
ART. 61
(( (Interessi passivi).))
((
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del
presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15))
((133))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 94.
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
ART. 62
ART. 62
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]))
((133))
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
ART. 63
ART. 63
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]))
((133))
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
ART. 64
ART. 64
Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
((1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal
primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente,
ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58,
comma 2.))
((122))
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore
sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo
102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni
di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma
pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche
finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile
adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 99.
-------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art. 5,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 65
ART. 65
((Beni relativi all'impresa))
((
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano
relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 85, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa
nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217]. Gli immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se
indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale
indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero
secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-07;435~art13], e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-21;695~art2-com1].
2. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano
relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti, salvo quanto stabilito
nel comma 3 per le società di fatto.
3. Per le società di fatto si considerano relativi all'impresa i beni indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i crediti acquisiti
nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa,
compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati
esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal
patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo
determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;689], da
iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui
all'articolo 2217 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217] ovvero per le
imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le
relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in
corso alla data dell'iscrizione.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 100.
ART. 66
ART. 66
Imprese minori
((1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], applicano
il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui
all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute
nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza è
aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo
90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle
sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e
sopravvenienze passive di cui all'articolo 101))
((181))
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni
degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro
dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche
secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 2001, n. 435
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-07;435~art13], e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-21;695~art2-com1].
Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma
dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione
che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato
al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni
di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1
e 3,
((109, commi 5, 7 e 9, lettera b),))
e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed
alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non
risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo
18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 109.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232]))
. (133) (150)
((181))
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le
attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle
finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22
ottobre 1979
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1979-10-22&numeroGazzetta=288],
il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a
titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino
a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro
77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro
92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il
reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro
15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete,
altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e
autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione
del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve
predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi
effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi
dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere
di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art56]; i documenti di
trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l'accertamento. (125)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 101.
--------------
AGGIORNAMENTO (125)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1,
comma 106) che "Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui
all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], spetta
anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del
comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni
confinanti".
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16], convertito con
modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44] ha disposto (con l'art. 3,
comma 9) che le modifiche di cui al comma 3 del presente articolo trovano
applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
-----------
AGGIORNAMENTO (181)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 23) che le presenti modifiche decorrono dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2016.
Capo VII
REDDITI DIVERSI
ART. 67
ART. 67
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non
sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o
da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla
qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o
l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita,
anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di
immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante; (125) (200)
b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano
eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], che si siano conclusi da non
più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per
successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti
alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione
sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale
periodo;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate
la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui
all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e
d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o
di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente
ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e
di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate
nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale
disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di
partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle
plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: (235) (238)
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora
il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto; (123)
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore
dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui
all'articolo 5 e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono
assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate
mediante: (235) (238)
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora
il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del
valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato
prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (123)
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore
dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni
dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47; (164)
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis),
realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di
cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli
preziosi, semprechè siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso
anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (164)
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque
realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci
ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi
di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere,
di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti
finanziari anche i predetti rapporti; (164)
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente
indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso
ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; (164)
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o
cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque
denominate. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una
rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e
memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito
o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante
la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle
scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o
dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti
artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi
quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli
altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e
altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende;
l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in
caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate
concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale,
delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la
concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari
dell'imprenditore.
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i
compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; (138) (221)
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui
all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
((238))
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli
strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed
i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di
cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o
ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente. (123)
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a
condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti
complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio
vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di
lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere cter) , cquater) e
cquinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura
delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti
all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a
titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono
anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute negli articoli 64, comma 2 e 102.
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere
c), numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli
articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo periodo, e 68, commi 3, 4 e 5,
del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1,
comma 496) che "In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice
resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (138)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207] convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14] ha disposto (con l'art. 35,
comma 5) che "Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
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AGGIORNAMENTO (164)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66] convertito con
modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni
altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e sui
redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella
misura del 26 per cento".
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AGGIORNAMENTO (200)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266], come modificata dalla L. 27
dicembre 2019, n. 160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha
disposto (con l'art. 1, comma 496) che "In caso di cessioni a titolo oneroso di
beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all'atto della
cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento".
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AGGIORNAMENTO (221)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;36], come modificato
dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14] ha disposto (con l'art. 51,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal
1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e
40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad
esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2024".
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AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-30;108], ha disposto (con l'art. 1,
comma 6) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero
2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi
prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che "Ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2], il comma 1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o
dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile
costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso
comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene
immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere
b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se
il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale
sul bene".
ART. 68
ART. 68
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo
67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di
imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto,
aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui
alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si
assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal
donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo
successivo inerente. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel
caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art119], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], si siano conclusi da non più
di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative
a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per
cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34]. Nel caso in cui gli
interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della
cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50
per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del
110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67,
acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo
di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi
precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati. (235)
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati
oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume
come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo
dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su
terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore
normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero
a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili
d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67
è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente,
rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione si
assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa
dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di
successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni
acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello
sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni
altro costo successivo inerente.. (235)
2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67,
diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle
di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è
riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale
le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i
requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 87,
effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a
un'imposta sul reddito delle società.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205].
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione
di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione,
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 3
dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella
lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito
per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si
applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da
società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di
cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei
periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2
dell'articolo 47-bis, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista
dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei
redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art8-com3ter].
Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell'articolo 47-bis, comma
2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta
e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del
dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per
i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente
periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o
non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di
controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del
medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto
residente o non residente nel territorio dello Stato. (123) (133) (172) (192)
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al
cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del
credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello
stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale
ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento
del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il
computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può
procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (172) (192)
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui ai
commi 2-bis e 4 del presente articolo, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67
sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed
alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se
l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore
all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza
può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. (123)
(189)
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito
ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente
alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con
esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli
effetti dell'imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale
imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di
acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni,
quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del
capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul
numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o
diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti
al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore
della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di
cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente.
Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della
documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore
dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo
d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate
con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo
67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui
all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e
all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni,
possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno
tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano
reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera
a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale
sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si
tratti di società costituite da non più di tre anni. (161)
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso
eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni
sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per
l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi
dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di
ricerca e sviluppo.(161)
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o
valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); (123)
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205]; (189)
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come
corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del
prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al
corrispettivo della cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti
indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo
è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei
premi pagati o riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la
plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di
acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo
d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono
costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché
degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno
dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze
e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta
in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le
attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi
pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a
formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei
rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati
ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere
inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di
capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi
di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si
applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.
9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67
sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore
normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le
plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze,
((...))
l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel
quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per
donazione si assume come costo il costo del donante.
Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura
del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo
di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
(115) (172)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 103.
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere
c), numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo periodo, e
68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal presente articolo,
hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio
2006".
--------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007".
--------------
AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147], ha disposto (con l'art. 1,
comma 583, lettera e)) che a partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le
agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione
dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui ai commi 6-bis e 6-ter
del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo
è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal
quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si
interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la
costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un
maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se
dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], ovvero
delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347].
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AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1005) che le presenti modifiche si applicano ai redditi di capitale
percepiti a partire dal 1º gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a
decorrere dal 1º gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1006) che "In deroga alle previsioni di
cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da
partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito
delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11
luglio 2017
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2017-07-11&numeroGazzetta=160]".
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AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli
utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo
di imposta.
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AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 7, comma 2) che "La disposizione del comma 1 si applica alle
cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 69
ART. 69
Premi, vincite e indennità
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di
cui alla lettera d) del comma l dell'articolo 67 costituiscono reddito per
l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli
altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo
Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi
((di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67))
non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a
((10.000 euro))
. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate
relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 104.
ART. 70
ART. 70
((Redditi di natura fondiaria ))
((
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o
commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello
Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il
periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono. alla
formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di
imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di
imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei
fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a
periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 105.
ART. 71
ART. 71
Altri redditi
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 costituiscono
reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per
cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a
titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 81 sono
costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e
le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate
alle lettere h) e
h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma dell'articolo 54.
((2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui
all' articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono
le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2,
lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile
2003, n. 80 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-04-07;80]))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 106.
TITOLO II
((IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
SOCIETÀ))
Capo
I
((SOGGETTI
PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI))
TITOLO II
ART. 72
ART. 72
((Presupposto dell'imposta ))
((
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società è il possesso dei redditi
in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.
))
ART. 73
ART. 73
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua
assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R2157] e le
società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R1435] residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti
nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio
dello Stato;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1,
si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute,
i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi,
nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo
unitario e autonomo.
Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche
le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali.
((3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli
enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello
Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in
via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e
coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o
l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e
coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società
o l'ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano
altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art11-com4-letc],
in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,
residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti
in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art11-com4-letc],
quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi
il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di
destinazione sugli stessi.))
((227))
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base
alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale
si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si
applica in ogni caso agli enti non residenti.
5-bis.
((Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello
Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1], nei
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa))
:
((227))
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma , del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1], da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo
equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato. (126)
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma
5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le
persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5. (126)
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello
Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite
di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1] e
secondo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com2], anche
per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-30;512~art11bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649], e successive modificazioni,
sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato
della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com2]
e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com3]
e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti
e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo
articolo 26
articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonché
dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art10ter], e successive
modificazioni. (115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 107.
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 35,
comma 14) che "La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007".
------------
AGGIORNAMENTO (142)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], ha disposto (con l'art. 2,
comma 69) che la presente modifica esplica effetto a partire dal 1° luglio 2011.
------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], ha disposto (con
l'art. 2, comma 24) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2012.
---------------
AGGIORNAMENTO (227)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209] ha disposto
(con l'art. 7, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
ART. 74
ART. 74
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di
demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono
soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
((200))
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di
enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie
locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di
enti privati di previdenza obbligatoria.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 108.
---------------
AGGIORNAMENTO (200)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 721) che "Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche
l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non
statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare
titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma
di società commerciali".
ART. 75
ART. 75
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le
disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non
commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti
non residenti di cui alla lettera d).
2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e
quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito
secondo le disposizioni del capo VI.
((146))
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 109.
---------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-quinquies) che "L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di
cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art30-com1], è applicata con
una maggiorazione di 10,5 punti percentuali".
ART. 76
ART. 76
Periodo d'imposta
1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e
84.
2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della
società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la
durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o
dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta
è costituito dall'anno solare.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247]))
.
((123))
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo
unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 110.
ART. 77
ART. 77
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24
per cento. (133) (174) (181) (192)
((200))
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 65.
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
---------------
AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto:
- ( con l'art. 1, comma 61) che la presente modifica si applica a decorrere dal
1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2016;
- (con l'art. 1, comma 65) che "Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;87], e per la Banca
d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali";
- (con l'art. 1, comma 69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016".
---------------
AGGIORNAMENTO (181)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] come modificata dalla L. 11
dicembre 2016, n. 232 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha
disposto (con l'art. 1, comma 65) che "Per gli enti creditizi e finanziari di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;87], escluse le
società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], e per la Banca
d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali".
---------------
AGGIORNAMENTO (192)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], come modificata dal D.Lgs.
29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 1, comma 65) che "Per gli intermediari finanziari, escluse le
società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di
intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], e per la
Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 9) che la presente modifica si applica
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
---------------
AGGIORNAMENTO (200)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 716) che "Al fine di realizzare interventi volti al
miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi
d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte
sulla base di:
a) concessioni autostradali;
b) concessioni di gestione aeroportuale;
c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art16] e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art18];
d) concessioni ferroviarie.
- (con l'art. 1, comma 718) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], le disposizioni dei
commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019".
ART. 78
ART. 78
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo
pari al 19 per cento dell'onere
((...))
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). (154)
((162))
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un
importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
i-novies).
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 56, comma 5.
--------------
AGGIORNAMENTO (154)
La L. 6 luglio 2012, n. 96 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-07-06;96] ha
disposto (con l'art. 7, comma 4) che la modifica al presente articolo decorre
dal 2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (162)
Il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-28;149], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;13], ha disposto (con l'art. 14,
comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dal 1º
gennaio 2014.
ART. 78-BIS
ART. 78-BIS
(((Altre attività agricole) ))
((
1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il
limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla
parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la
produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15
per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma
dell'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135-com3], il
reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività
del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del
reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento
recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442], e
successive modificazioni))
ART. 79
ART. 79
((Scomputo degli acconti))
((
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute
alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo
22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com2],
e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-01;692], applicabili a titolo di
acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui
afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati
percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in
proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 66.
ART. 80
ART. 80
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Se l'ammontare complessivo dei
((crediti per le imposte pagate all'estero))
, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti
articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a
sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al
periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17].
((123))
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo
unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".
Capo
II
((DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E
DEGLI
ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
Sezione
I
DETERMINAZIONE DELLA
BASE
IMPONIBILE))
ART. 81
ART. 81
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è
considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa
sezione
((fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4))
.
((235))
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 67.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
ART. 82
ART. 82
((Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis,
secondo comma, e 2359-ter, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e a norma
dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art121], si
applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 68.
ART. 83
ART. 83
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita
risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo
d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della
presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], anche
nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma
7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38~art4-com7ter], e
per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2435ter] che non
hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono
il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], valgono, anche in
deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti dai rispettivi principi contabili. I criteri di imputazione temporale
di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste
contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La
disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di
reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322~art2-com8]
((, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che
sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti))
. (121) (133) (182) (217)
((221))
1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui
all'articolo 2435-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2435ter], che
redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com60], e del comma
7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38~art4-com7quater].
(182)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 69.
--------------
AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38] ha disposto (con
l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai
componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di
applicazione dei principi contabili internazionali".
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che le presenti modifiche si apllicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art.
13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli
successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei
principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art12-com3], e
nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti
a modifiche delle dimensioni dell'impresa".
-------------
AGGIORNAMENTO (217)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73] ha disposto (con
l'art. 8, comma 2) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (221)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 1,
comma 275) che la presente modifica si applica "a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 21
giugno 2022, n. 73 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73]".
ART. 84
ART. 84
Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del
reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per
cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che
trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile
che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza
potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di
costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il
limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che
trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attività produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se le partecipazioni
complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto
nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite
o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e, inoltre, viene
modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in
cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività si intende
realizzata in caso di cambiamento di settore o di comparto merceologico o,
comunque, di acquisizione di azienda o ramo di essa e assume rilevanza se
interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o
acquisizione ovvero nei due successivi o anteriori. La limitazione di cui al
presente comma si applica alle perdite che risultano al termine del periodo di
imposta precedente al trasferimento o all'acquisizione delle partecipazioni
oppure a quelle che risultano al termine del periodo di imposta in corso alla
data del trasferimento, qualora quest'ultimo intervenga dopo la prima metà del
medesimo periodo d'imposta. (235)
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto
economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al
comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica
e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2425], superiore al
40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
(235)
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis le perdite sono riportabili per un
importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del
patrimonio netto della società che riporta le perdite, alla data di riferimento
delle perdite di cui al comma 3, quale risultante da una relazione giurata di
stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui
all'articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409bis-com1] e al
quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art64],
((ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti
fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle
perdite di cui al comma 3))
; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di
legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata
di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del
patrimonio netto contabile quale risulta dal bilancio chiuso alla data di
riferimento delle perdite di cui al comma 3, senza tener conto dei conferimenti
e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori; tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato
o da altri enti pubblici. (235)
((238))
3-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al riporto
delle eccedenze di interessi passivi previsto dall'articolo 96, comma 5, e
dell'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;216~art5], relativa
all'aiuto alla crescita economica previsto dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art1-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214]. (235)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 70.
-----------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto".
-----------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], ha disposto (con
l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192]".
ART. 85
ART. 85
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla
cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di
semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o
prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non
rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73,
che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si
applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma
2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni
ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui
scambio è diretta l'attività dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o
di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti
lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti
sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma
1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. (133)
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da
quelli detenuti per la negoziazione. (133)
(115)
((172))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 71.
------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 61) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha (con l'art.
5, comma 3) che il presente articolo si interpreta nel senso che per le cessioni
di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di
diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è
presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o
definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], ovvero
delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347].
ART. 86
ART. 86
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel
comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per
la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è
costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al
netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato.
Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende,
compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente
da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e
questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale
vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio
in denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita
dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo
87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni
sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni,
((o a due anni per le società sportive professionistiche,))
a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata
realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse
da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi
precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci;
si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.
((Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo
della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche
concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e
alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte
proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in
denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito
nell'esercizio in cui è stata realizzata.))
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per i quali
sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al
cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del
credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello
stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale
ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento
del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il
computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può
procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. (172) (192)
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non
costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le
somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del
capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni. (98)
(115) (172)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 72.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo
è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal
quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 3) che il presente articolo si
interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la
costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un
maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se
dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], ovvero
delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347].
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AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli
utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo
di imposta.
ART. 87
ART. 87
Plusvalenze esenti
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella
misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi
dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di
partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le società
semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle
non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: (122) (133)
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data più recente; (122)
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
((c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati
o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la
dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso
articolo 47-bis
articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta
istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo
47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte
del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art8-com3ter].
Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell'articolo 47-bis,
comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo
di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di
imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso
gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.
Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i
soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un
rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell'articolo 167 ovvero che, ai
sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di
altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato,))
((192))
d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale
secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova
contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle
partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente
costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai
fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano
direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in
locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge
l'attività agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle
immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo
circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.
(123)
((2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti
detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente
che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta
anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello
Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al
comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel
territorio dello Stato.
Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente,
al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso.))
((192))
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi
previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86,
commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio,
ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi
dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b).
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare
gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo. (123)
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui
alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui
titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate
mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e
3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera
d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o
prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c)
e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si
verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della
partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di
cui all'articolo 86, comma 5-bis. (123)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 NOVEMBRE 2005, N.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247]. (123)
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 73.
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto er i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art. 5,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (123)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che "La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle
svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere
dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007".
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo
è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal
quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli
utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo
di imposta.
ART. 88
ART. 88
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a
fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare
superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono
conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito
in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del
comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;(200)
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di
liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1
dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati
((...))
. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti
produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.
97 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97], nonché quelle concesse ai
sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218], per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale
pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti,
istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e
operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati
all'assegnazione in godimento o locazione.
((235))
3-bis. Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi
percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure
concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270], dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-12-23;347], convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-02-18;39], ovvero alle procedure di
crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art20] nonché
alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e
seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art70], ad
esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o
controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del
precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. (175)
4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura
fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni. (172)
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la
parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è
assunto pari a zero.
Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime
partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito
oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente
deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa. (172)
4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei
debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio
o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali
esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione
delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato
di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182bis], ovvero di
un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
citato regio decreto n. 267 del 1942
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942;267], pubblicato nel registro
delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei
debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che
eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e
l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art1-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], e gli interessi passivi e
gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente
testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al
consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al
comma 4-bis. (172)
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale
del bene costituisce sopravvenienza attiva.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 74.
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 13, comma 2), che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (175)
Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18] convertito con
modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-04-08;49] ha disposto (con l'art. 14,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'esclusione di cui al comma 3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in
cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati".
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AGGIORNAMENTO (200)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 431) che "Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle
sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti
amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62
e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione
delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze,
regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte
qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.
Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
interpreta nel senso che non sono considerate indennità tassabili le somme
indicate nel periodo precedente".
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AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11,
commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Per i proventi di cui
all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-21;917], incassati
entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si
applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui
al presente decreto".
ART. 89
ART. 89
Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si
applicano le disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione,
anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione
del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla
remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
(123)
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], gli utili
distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle
azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. (133)
((3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali
soggetti, se diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo
47-bis, comma 1, o, se ivi residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo 47-bis, comma
3, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della
condizione indicata nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili
provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in
base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati
con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui
sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o
dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia
dimostrata, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo
47-bis, comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a),
del medesimo articolo; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili
conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta
di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se
nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione
anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da imprese o
enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di
partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in società
residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti
residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti
di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin
dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata
nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero,
avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di
utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione
dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art8-com3ter].
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare
gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo.))
((192))
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati
dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b), limitatamente al 95 per cento della
quota di esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109;
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a
quelle dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma 3-ter del
presente articolo, limitatamente al 95 per cento della quota di esse non
deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante. (177)
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del comma 3-bis si applica
limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una
delle forme previste dall'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del
Consiglio, del 30 novembre 2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0096], nella
quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10 per
cento, ininterrottamente per almeno un anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere
considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
b) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi
di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati,
a una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della citata direttiva o
a qualsiasi altra imposta che sostituisca una delle imposte indicate. (177)
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al
saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a
contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine
dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare
maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa
tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi
maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in
conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi
intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche
gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 75.
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 61) che "Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere
dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007".
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a
decorrere dal medesimo periodo di imposta.
Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo
è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal
quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (177)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122]
ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle
remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016.
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AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1007) che "Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], non si
considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi
d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o
localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-11-23&numeroGazzetta=273].
Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati
in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori
non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui
risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917]. In caso
di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve
di utili si trasferisce al cessionario".
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AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 6) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli
utili percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo
di imposta.
ART. 90
ART. 90
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare
determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili
situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati
all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari,
dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo
32, pur se nei limiti ivi stabiliti.
((Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], il reddito
medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50 per cento e
non si applica comunque l'articolo 41))
.
In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di
locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a
carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-leta],
risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito
è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione.
((Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], qualora
il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti
superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione))
. (122)
((150))
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati
nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 76.
-------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art. 7,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
----------
AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16], convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44] ha disposto (con l'art. 4,
comma 5-septies) che "Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di
imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies".
ART. 91
ART. 91
((Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni
proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o
precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni
annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio
versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 77.
ART. 91-BIS
ART. 91-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art91bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art91bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 78.
ART. 92
ART. 92
Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali,
concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal
fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un
valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un
valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che
seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio
stesso per la loro quantità.
3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata
rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità,
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la
diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire
dal più recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali
con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo
uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze
finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo
adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore
normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore
minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera
quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il
valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato
patrimoniale per un valore superiore.
((6. I prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi,
per i quali non trova applicazione l'articolo 93, in corso di esecuzione al
termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute
nell'esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali
opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in
conformità ai corretti principi contabili, applicano il predetto metodo anche ai
fini della determinazione del reddito.))
((235))
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato
dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
8. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che
valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al
dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in
deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con
riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
-------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11,
commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Per le opere, i prodotti, le
forniture e i servizi di cui agli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-21;917], ancora in
corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente
alle modifiche di cui al presente decreto".
ART. 92-BIS
ART. 92-BIS
(( (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese).))
((
1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o
del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle
imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore, esercenti le attività di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli,
gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto
e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], ed anche
a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni
fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38~art13-com4].
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92))
((136))
---------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112] convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133] ha disposto (con l'art. 81,
comma 20) che "Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 93
ART. 93
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi
pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal
fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio
successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione
del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge
o di clausole contrattuali si tiene conto, finchè non siano state
definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte
di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è
fatta in base ai corrispettivi liquidati.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248]. (126)
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono
tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione
parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione
dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata
definitivamente stabilita.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296]. (128)
((6. In deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che
contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze
al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le
opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi
contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del
reddito.))
((235))
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247]. (123)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 79.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 21) che "Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (128)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 70) che "La disposizione del periodo precedente si applica alle opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2006".
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AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11,
commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 3) che "Per le opere, i prodotti, le
forniture e i servizi di cui agli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-21;917], ancora in
corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente
alle modifiche di cui al presente decreto".
ART. 94
ART. 94
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti
al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni
dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti
commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro
termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei
titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del
valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso
soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la
valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine
il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati
nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo 109,
comma 4, lettera b), secondo periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4,
lettera c).
4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e),
operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche
ai fini fiscali. (133)
5. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di
riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al
numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci
della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna
voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero
complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla
società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società
dagli stessi soci
((nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia))
, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1,
lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente
categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei
detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.
((172))
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione
delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli,
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c).
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 80.
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 61) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 13, comma 2), che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
ART. 95
ART. 95
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione
del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di
liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma
1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese
relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a
servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di
alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione
anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c).
Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di
lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e
spese sono integralmente deducibili. (123)
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal
territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un
ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato
ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica
trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non
superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], nonché i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute
((nel territorio dello Stato))
per le trasferte dei dipendenti
((...))
, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono
eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23].
(236)
((238))
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione,
anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate
dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo
pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero,
al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono
corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche
spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati
al conto economico. (123)
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera b) le
partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati
in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.
6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/ 2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], i
componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con
pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di
capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al
momento dell'assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì
riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle
società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a
seguito di tali operazioni. (236)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 81.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto pe.r i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006"
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AGGIORNAMENTO (236)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207] ha disposto (con l'art. 1,
comma 83) che "Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 863) che "Le disposizioni di cui al
comma 862 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui
oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi".
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AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84] ha disposto (con
l'art. 1, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero
1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2024".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma
1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024".
ART. 96
ART. 96
(Interessi passivi)
1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli
inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), sono
deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo:
a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del
periodo d'imposta;
b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 6.
2. L'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati
rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari
assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite
dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da
periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza
prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi
d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno
recente.
3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli
interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi
assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati
dall'impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni
emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com60],
dell'articolo 4, commi 7-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38~art4-com7quater]
e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38~art4-com7quinquies],
e dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244~art13bis-com11],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], e che derivano da
un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un
rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
Ai fini del presente articolo gli interessi attivi, come individuati ai sensi
del primo periodo, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili;
assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e
gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta
applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti
rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo,
rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nei confronti dei soggetti
operanti con la pubblica amministrazione, ai fini del presente articolo, si
considerano interessi attivi rilevanti anche gli interessi legali di mora
calcolati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231~art5].
4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2425], lettere A)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2425-leta] e B)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2425-letb], con
esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante
dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di
impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
5. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, che per effetto
delle disposizioni dei commi 1 e 2 risultano indeducibili in un determinato
periodo d'imposta, sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
per un ammontare pari all'eventuale differenza positiva tra:
a) la somma degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di
competenza del periodo d'imposta e del 30 per cento del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica;
b) gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza del
periodo d'imposta. (192)
6. Qualora in un periodo d'imposta l'importo degli interessi attivi e dei
proventi finanziari assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli
interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di competenza e gli
interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati riportati da periodi
d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, l'eccedenza può essere riportata nei
periodi d'imposta successivi.
7. Qualora in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo
della gestione caratteristica sia superiore alla somma tra l'eccedenza di cui al
comma 2 e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati
riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 5, la quota
eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei
successivi cinque periodi d'imposta.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano in relazione agli
interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano tutte le
seguenti caratteristiche:
a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni
appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli
afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore
del progetto infrastrutturale pubblico;
b) il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è
residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;
c) i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico
a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento
costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea.
9. Se il progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è caratterizzato da
un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività
del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato
esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli
interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli
che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli
destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i
flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri
finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando
l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati
per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle
rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del
progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di
ricavi o di incremento delle rimanenze.
10. Qualora si applichi il comma 8, il risultato operativo lordo della gestione
caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della
produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.
((
11. Ai fini dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si intende il progetto
rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50];
b) nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla
segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al
progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi
passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di
progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma
8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di
cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50].
))
12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari
finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di
gruppi assicurativi.
13. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle
società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei
fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], sono deducibili
nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo
ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei
al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale
degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti
dei soggetti partecipanti.
14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da
117 a 129, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella
generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato
nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino,
per lo stesso periodo d'imposta:
a) una quota eccedente di cui al comma 7, anche riportata da periodi d'imposta
precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
b) una eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui al
comma 1, lettere a) e b), purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di
interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta
non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.
15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità
assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dall'articolo 110, comma 7, del
presente testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com465], in
materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
(192)
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che le presenti modifiche si applicano dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo
periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi
passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000
euro.
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AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], ha disposto (con l'art. 82,
comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], le disposizioni di cui
al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come
introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo
periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare".
-------------
AGGIORNAMENTO (149)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1], convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27], ha disposto (con l'art. 88,
comma 2) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], la disposizione di cui
al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 4, comma 5) che la presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016".
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art.
13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli
successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei
principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art12-com3], e
nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti
a modifiche delle dimensioni dell'impresa".
-------------
AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], nel modificare l'art. 1,
comma 67, della L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com67], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 86) che la modifica di cui al
comma 5-bis del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
-------------
AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto:
- (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 96, comma 5, nel testo
in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché
alle società capogruppo di gruppi assicurativi»";
- (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III,
Sezione I si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018";
- (con l'art. 13, comma 2) che "Il comma 5 dell'articolo 96 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli interessi
passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina
contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella
formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo
articolo 1
articolo 1";
- (con l'art. 13, comma 9) che "Le disposizioni del Capo V si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai
periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136], per i quali i
termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della
produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro
coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018".
ART. 96-BIS
ART. 96-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art96bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art96bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
ART. 97
ART. 97
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]))
((133))
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
ART. 98
ART. 98
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]))
.
((133))
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
ART. 99
ART. 99
((Oneri fiscali e contributivi ))
((
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche
facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili
nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono
deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni
delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili
nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in
base a formale deliberazione dell'associazione.))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 91, comma 1, lettera c).
ART. 100
ART. 100
Oneri di utilità sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei
dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria
o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per
mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante
dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono
esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di
ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel
Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266];
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490] e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409], nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le
attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa
con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta
in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione
al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano
la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art2], e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409], ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle
cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine
necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le
attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi
necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli
scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati,
ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro
totalità, all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine
di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità,
all'entrata dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro o
al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE; (169)
i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS,
nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per
prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei
redditi;
l) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]; (186)
((187))
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti
istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni
culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], i
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano
superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti
beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato
un importo pari al 37 per cento della differenza;
m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per
contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno
colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici
o calamitosi, sulla base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], individua
gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi
e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per
sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo
dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono
tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di
ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della
salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], i
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto
decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate,
l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché
definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle
erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-10;62], e successive modificazioni,
nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&numeroGazzetta=86],
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la
deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23]; (129)
o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con
mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono
in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o
contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a
condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi. (174)
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di
fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il
pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto
erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo
comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e
nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 82.
---------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7] convertito con
modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40] ha disposto (con l'art. 13,
comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta in corso dal 1 gennaio 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (169)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 138) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
-------------
AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 989) che "Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
-------------
AGGIORNAMENTO (186)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 104, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81,
82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e
g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2,
alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] iscritte
negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], e alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie
autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7]".
-------------
AGGIORNAMENTO (187)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 104,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art104-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del
codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-02;117], si interpreta
nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
117 del 2017 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117]".
ART. 101
ART. 101
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai
sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2. (126)
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244].
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c),
d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le
disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera
e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono
deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell'ultimo semestre. (123)
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e),
che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma
3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4),
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2426-num4] o di
leggi speciali, non è deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del
costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o
altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi
che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta
insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da
quelle di cui all'articolo 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato
di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del
comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e
precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato
a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182bis] o un piano
attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto
16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67-com3-letd] o è
assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i
quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il
debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere
equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati,
dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui
all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art27-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], e non superiore a 2.500 euro
per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il
diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in
applicazione dei principi contabili. (161) (162)
5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di
debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere
equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o
un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è
ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche
quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in
cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero
il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè
l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui,
secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. (162)
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili
attribuiti per trasparenza
((...))
dalla stessa società che ha generato le perdite. (133)
((193))
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale
alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci
ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti
del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della
partecipazione. (162)
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AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 19) che "Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
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AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 161) che "Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle
previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni
della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni
iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti".
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AGGIORNAMENTO (162)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto:
- (con l'art. 13, comma 2) che la modifica del comma 7 del presente articolo si
applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in
vigore del D.Lgs. medesimo;
- (con l'art. 13, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del D.Lgs medesimo;
- (con l'art. 13, comma 3) che "L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] si
interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità
e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure
concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a
decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi
ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed
eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui
si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei
principi contabili".
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AGGIORNAMENTO (193)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 24) che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com1], la presente
modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
ART. 102
ART. 102
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per
categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo
nei vari settori produttivi.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]. (133)
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal
complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono
state sostenute. (128) (133)
6 Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di
tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio
dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il
limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo
quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote
costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto
nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. (123) (150)
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa
a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento
finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni
di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore
((alla metà))
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa;
((in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore
a dodici anni))
. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei
canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle
regole dell'articolo 96. (150)
((161))
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o
dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo
originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il
concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o
altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-07;435~art13], e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-21;695~art2-com1],
considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote
relative al periodo di ammortamento già decorso.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga
convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2561], concernenti
l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di
noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla
lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni
elettroniche
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art1-com1], di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259], sono
deducibili nella misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese
di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. (128)
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 84.
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art.
5-ter, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione
relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 6) che "Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917], acquistati nel
corso di precedenti periodi di imposta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 6-ter) che "La disposizione del comma
6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione
finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (128)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 403) che "Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402".
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha
disposto (con l'art. 37, comma 37-bis) che "Gli apparecchi misuratori di cui
all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~art1], immessi sul mercato a
decorrere dal 1° gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica
prevista dai commi 33 e seguenti.
Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di
acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1
comma 34) che "La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si
applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n),
concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica
a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008".
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] come modificato dalla L. 24
dicembre 2007, n. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha
disposto (con l'art. 37, comma 37-bis) che "Gli apparecchi misuratori di cui
all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~art1], immessi sul mercato a
decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica
prevista dai commi 33 e seguenti.
Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di
acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (150)
Il D.L. 2 marzo 2102, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile
2012, n. 44 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44], ha disposto (con
l'art. 3, comma 16-quater) che "La disposizione del periodo precedente trova
applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 163) che "Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di
locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
ART. 102-BIS
ART. 102-BIS
(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività
regolate)
1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle
seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle
disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente
stabilito, la disciplina dell'articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-23;164], di attuazione
della direttiva 98/30/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0030] relativa a
norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art2-com14] e 20,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art2-com20], di
attuazione della direttiva 96/92/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31996L0092] recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura
non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata
delle rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20
per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle
infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::delibera:2005-07-29;166], e 29 settembre 2004, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::delibera:2004-09-29;170], prorogata con delibera 30
settembre 2005, n. 206 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::delibera:2005-09-30;206],
rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per
i fabbricati iscritti in bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004
si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::delibera:2004-01-30;5], per l'attività di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e
vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di
cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di
eventuali successivi trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o
devoluti all'ente concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il
trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]))
.
((133))
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini
tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente
all'entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai
criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete
all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella
concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni
di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad
applicarsi l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in
funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in
base alla vita utile residua dei beni (100)
---------------
AGGIORNAMENTO (100)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1,
comma 327) che "Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dal comma 325, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione finanziaria
la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge."
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
ART. 103
ART. 103
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere
dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle
relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore
ad un diciottesimo del costo. (126)
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri
diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore
stesso. (122)
((3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], la
deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a
prescindere dall'imputazione al conto economico))
((133))
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 111.
---------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art.
5-bis, comma 2) che "La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di
ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta
precedenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 37,
comma 46) che "Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per
le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di
imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali, la disposizione del
comma 45, lettera a), si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti".
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AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 61) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
ART. 103-BIS
ART. 103-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art103bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art103bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 112.
ART. 104
ART. 104
Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è
consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la
deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il
costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il
numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le
frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota
deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in
cui la modifica è stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di
sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o
trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire
dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura
pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della
concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere
pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario
differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di
ammortamento sono determinate nei singoli casi
((...))
in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario
della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi
anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 114.
ART. 105
ART. 105
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di
previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2117], se
costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei
limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti
stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute
modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale
hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei
due successivi.
((3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art10-com1]))
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi
alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d)
e f).
---------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;467] ha disposto:
- (con l'art. 1, commi 1, 2 e 6) che "1. Le riserve e gli altri fondi di cui ai
commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1,
numero 10), esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 sono soggetti, anche se imputati
al capitale sociale o al fondo di dotazione, ad imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio, pari al 5,6 per cento per quelli di cui al comma 2
e pari al 2,2 per cento per quelli di cui al comma 4.
2. L'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nel testo
vigente anteriormente alla modifica di cui al successivo articolo 2, comma 1,
numero 10), che risulta esposta nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, si
computa in diminuzione delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4 del
medesimo articolo 105, che si considerano assoggettati all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche fino a concorrenza del suo ammontare. [...]
6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei confronti delle
società e degli enti totalmente partecipati dallo Stato";
- (con l'art. 3, commi 3, 4 e 5) che "3. Le modificazioni introdotte
dall'articolo 2, comma 1, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13), decorrono dal
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Nella
dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 1996 devono essere distintamente indicati gli importi di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto e l'ammontare delle
imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105, del testo
unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'articolo 2, comma 1,
numero 10), del presente decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare
delle imposte di cui al comma 2 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
sui redditi, sono compresi, inizialmente, i seguenti importi:
a) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, che,
ai sensi dell'articolo 105, conuna 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
nel testo vigente anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1,
numero 10), ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto si
considerano formati con utili assoggettati all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
b) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996,
assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 408
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;408~art8-com1];
c) il 25 per cento delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996,
assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art22-com4], convertito
con modificazioni dalla legge 25 marzo 1995, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-25;85], nonché l'11 per cento di
dette riserve e altri fondi, ove non distribuiti entro il terzo esercizio
successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995;
d) i nove sedicesimi dell'eccedenza di cui al comma 3, secondo periodo,
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi nel testo vigente
anteriormente alla modifica di cui all'articolo 2, comma 1, numero 10), che non
è stata utilizzata agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del
presente decreto.
Tale importo va computato per quote costanti nella dichiarazione dei redditi di
cui al presente comma e in quelle relative ai nove esercizi successivi;
e) l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 1 del presente
decreto.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3, nell'ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
sui redditi, sono ricompresi, inizialmente, i seguenti importi:
a) il 55,24 per cento delle riserve e degli altri fondi assoggettati ad imposta
sostitutiva del 2,2 per cento ed il 49,84 per cento delle riserve e degli altri
fondi assoggettati ad imposta sostitutiva del 5,6 per cento, ai sensi
dell'articolo 1 del presente decreto;
b) i nove sedicesimi delle riserve e degli altri fondi esistenti nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 che
si considerano formati con gli utili che non concorrono alla determinazione del
reddito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 2, comma 1,
numeri 8) e 9), ovvero che si considerano formati per ogni successivo percettore
con detti utili;
c) l'imposta corrispondente al reddito dichiarato a partire dall'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e compensato con le perdite di
detto esercizio e di quelli precedenti, ai sensi dell'articolo 102 del testo
unico delle imposte sui redditi".
ART. 105-BIS
ART. 105-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art105bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art105bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
ART. 106
ART. 106
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto
da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in
ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di
accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto
il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in
bilancio alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al
valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma
dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in
un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti,
l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
3. Per gli
((intermediari finanziari))
, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo
oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in
bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. (170) (174)
((192))
3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147]. (161)
4. Per gli
((intermediari finanziari))
nell'ammontare dei crediti rilevanti ai fini del presente articolo si
comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria
iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112. (161)
((192))
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147]. (161)
---------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n.203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art. 6,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], ha disposto (con l'art. 82,
comma 13) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], le disposizioni di cui
ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli
acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della
seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12".
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AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 161) che "Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle
previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni
della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni
iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti".
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AGGIORNAMENTO (170)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132], ha disposto:
- (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- (con l'art. 16, comma 3) che "In via transitoria, per il primo periodo di
applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti
del 75 del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità
stabilite al comma 4";
- (con l'art. 16, comma 5) che "Ai fini della determinazione dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto
delle modifiche operate dai commi da 1 a 4".
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AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], nel modificare l'art. 16,
comma 2 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-27;83~art16-com2], convertito
con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;132], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 1, comma 852) che la modifica di cui al comma 3 del presente
articolo si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
-----------
AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 9) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi
d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136], per i quali i
termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della
produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro
coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.
ART. 106-BIS
ART. 106-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art106bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art106bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
ART. 107
ART. 107
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e
revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per
cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio
dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra
l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta
concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui
ha termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere
pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli
accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di
cui al comma 6 dell'articolo 102.
La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per
cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare
complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due
esercizi.
((Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e
trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all' 1 per cento))
.
Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo
l'eccedenza è deducibile in quote costanti nell' esercizio stesso e nei cinque
successivi. L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare
il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da
concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al
30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti
nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione.
L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere
effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale
valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a
quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente
considerati dalle disposizioni del presente capo.
ART. 108
ART. 108
Spese relative a più esercizi
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio. (182)
2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19]. Le spese di rappresentanza
sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai
requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le
spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e
proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla
dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10
milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50
milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
((Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23]))
. (133) (172) (182)
((236))
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già
dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri
enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica
l'articolo 88, comma 3. (182)
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova
costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i
primi ricavi. (182)
4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il
contribuente può interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese,
sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra
quelle di rappresentanza.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 143.
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
--------------
AGGIORNAMENTO (146)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239] come modificato
dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148] ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'
articolo 2
articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo
2, commi 1 e 1-bis, nell'esercizio di attività commerciali, assoggettati ad
imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], a formare
il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli
articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
--------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto:
- (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti
hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in
bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli
effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di
quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si
applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai
sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art12-com3],
e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio
conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa";
- (con l'art. 13-bis, comma 9) che "Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali, le disposizioni contenute
nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
---------------
AGGIORNAMENTO (236)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207] ha disposto (con l'art. 1,
comma 83) che "Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".
ART. 109
ART. 109
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le
precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono
a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e
per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non
si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con
clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è
assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di
locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi
periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la
differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota
determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a
formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote
e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di
cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile
dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti
il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei
beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. (122)
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui
alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. (122)
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art37bis],
anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti
da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.
(122)
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606].
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com2], recante lo
Statuto dei diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili
adottati dall'impresa.
Sono tuttavia deducibili: (182)
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la
deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente
sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per
disposizione di legge. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.
24 DICEMBRE 2007, N. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244].
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244].PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24
DICEMBRE 2007, N. 244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che
pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito,
sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e
precisi. (121) (123) (126) (133)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se
e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o
altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in
quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi
di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non
computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono
in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del
periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili
nella misura del 75 per cento. (133) (136)
5-bis.
((Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], sostenute
nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23].))
((238))
5-ter.
((Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art1], sostenute
nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai
lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese,
sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.))
((238))
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]. (133)
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del
reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del
diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44,
per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la
partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli
strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di
cui all'articolo 2554 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2554] allorché sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 144.
--------------
AGGIORNAMENTO (121)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38] ha disposto (con
l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai
componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di
applicazione dei principi contabili internazionali".
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art.
5-quinquies, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio
2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 37,
comma 48) che "Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a
studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 34) che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. [...] La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917], nel testo
previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle
eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007".
---------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112] convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133] ha disposto (con l'art. 83,
comma 28-quinquies) che "Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in
vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2008".
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto:
- (con l'art. 13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti
hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in
bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli
effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di
quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015";
- (con l'art. 13-bis, comma 7, lettera a)) che "Nel primo esercizio di
applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38~art9bis-com1-leta],
aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art12-com3]:
a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio";
- (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si
applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai
sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art12-com3],
e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio
conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa".
---------------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84] ha disposto (con
l'art. 1, comma 8) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero
2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a
quelli in corso al 31 dicembre 2024".
ART. 109-BIS
ART. 109-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art109bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art109bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 145.
ART. 110
ART. 110
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei
beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio
ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di
fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi
da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma
1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte,
ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare
il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il
reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle
azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla
determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali
azioni, quote o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il
costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la
quota maturata nell'esercizio.
1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606]:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma
3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta
applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli
strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni,
posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1,
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo
87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di
possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. (133)
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606], i
componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base
alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo
anche ai fini fiscali. (133)
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con
riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la
valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta
estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni
dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in
valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si
valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto
delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato
nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai
saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del
reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta
estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con
l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi
contabili ai saldi dei relativi conti. (178)
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2024, N. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192]))
.
((235))
3-bis. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai
commi da 1 a 1-ter del presente articolo, non concorrono alla formazione del
reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere
dall'imputazione al conto economico.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;38].
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di
cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2
dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è
inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati
nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia
delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti
nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai
prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in
condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un
aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una
diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art31quater].
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida
per l'applicazione del presente comma.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente
in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il
cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere
dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia
applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali
indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in
valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di
informazione pubbliche e verificabili. (182)
9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che
hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in
deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo
9. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione
europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere
rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai
sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono
separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima
di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è
concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni,
le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le
prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A
tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-letb].
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile
l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere
controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori
individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis.
10. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208].(174)
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208]. (173) (174)
12. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208].(174)
12-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208]. (174)
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 146.
------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 61) che "Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere
dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; fino al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 281) che "La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2007".
-------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 2) che la disposizione di cui al comma 7 del presente
articolo si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica
per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello
Stato;
- (con l'art. 5, comma 4) che le modifiche di cui ai commi 10, 11 e 12-bis del
presente articolo si si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del citato decreto;
- (con l'art. 8, comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 3,
per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2006-08-07;268~art3-com3]
e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n.
268
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2006-08-07;268~art3-com4].
Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non
residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a
tassazione separata".
-------------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156], ha disposto
(con l'art. 7, comma 5) che "All'articolo 110, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art110-com11],
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine il contribuente può
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-letb], recante lo
Statuto dei diritti del contribuente.»".
-------------
AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
-------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225], ha disposto (con l'art.
7-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle
disposizioni introdotte dal comma 2".
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art.
13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli
successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei
principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art12-com3], e
nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti
a modifiche delle dimensioni dell'impresa".
-------------
AGGIORNAMENTO (235)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192], ha disposto
(con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11,
commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2023".
ART. 110-BIS
ART. 110-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art110bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art110bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 147.
ART. 111
ART. 111
Imprese di assicurazioni
1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano
attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione
delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma
di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita
concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i
proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei
dividendi di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al
95 per cento e non superiore al 98,5 per cento. (141)
2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori
iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché le
plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87
concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a
beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo
che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito. (123)
3.
((La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione
dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è
deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei
quattro successivi))
. È considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima
riserva sinistri. (122) (136)
((161))
3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il
ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari è attuata
separatamente per ciascuno di essi. (123)
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di
durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote
costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di
assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel
predetto periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura
delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti
caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
contratto e comunque non superiore a dieci anni.
(115)
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AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 148.
---------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art. 6,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
-------------
AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], ha disposto (con l'art. 82,
comma 8) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], le disposizioni di cui
ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti
dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7".
-------------
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78] convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] ha disposto (con l'art. 38,
comma 13-ter) che "Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dal comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del
50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito
delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (161)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 161) che "Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle
previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni
della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni
iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti".
ART. 111-BIS
ART. 111-BIS
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art111bis]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art111bis] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 149.
ART. 111-TER
ART. 111-TER
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art111ter]
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art111ter] HA
DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA
STRUTTURA DI TITOLI, CAPI ED ARTICOLI))
((115))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 150.
ART. 112
ART. 112
((Strumenti finanziari derivati))
((182))
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19]))
.
((182))
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che
risultano dalla valutazione
((degli strumenti finanziari derivati))
alla data di chiusura dell'esercizio.
((182))
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla
differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della
stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente
valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di
quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari
italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura
dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti,
corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a
pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta
data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di
valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002R1606],
((e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2435ter], che
redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262],))
i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta
applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. (133)
((182))
4. Se
((gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in
bilancio))
con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da
attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da
valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime
disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da
valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o
di copertura.
((182))
5. Se
((gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in
bilancio))
con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive
di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le
operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività
e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.
((182))
((6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si
considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei
principi contabili adottati dall'impresa))
((182))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 153.
------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 61) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art.
13-bis, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti
reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli
successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate,
classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle
qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo
112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], in essere
nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo
bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del
realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo
112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], già
iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica
l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 8) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei
principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139~art12-com3], e
nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti
a modifiche delle dimensioni dell'impresa".
ART. 113
ART. 113
(Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari)
1. Gli
((intermediari finanziari))
possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle
partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti
verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle
diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art23].
((192))
2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata quando sussistono:
a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i
motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei
crediti, le modalità ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di
partecipazioni dirette nella società debitrice, che l'operatività di
quest'ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la
valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere
temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le
prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed
economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di
recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da
più
((intermediari finanziari))
rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in
difficoltà.
((192))
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della società di cui si
acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle
sezioni II e III del presente capo e della facoltà prevista dall'articolo 115
fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui
sopra.
4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione di cui al
comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106,
da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o
convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni
successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto
d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle
azioni ricevute.
5. Gli
((intermediari finanziari))
possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-letb], recante lo
Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3.
((192))
6. L'
((intermediario finanziario))
che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli
elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
((192))
(115)
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 152.
-----------
AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142], ha disposto
(con l'art. 13, comma 9) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi
d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136], per i quali i
termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della
produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro
coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.
ART. 114
ART. 114
(( (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi) ))
((
1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano
dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello
Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non
si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza
a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112.))
((123))
-----------
AGGIORNAMENTO (115)
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.
344 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-12;344~art2-com4],
il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di
entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute nell'art. 154.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 6, comma 13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis,
87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87,
comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni degli
articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come
modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
ART. 115
ART. 115
Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a),
ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2346], e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai
soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella
percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si
considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili
delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti
di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo
d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio
dell'opzione non è consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul
reddito delle società;
b) la società partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.
(123)
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti
nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione è consentito a condizione
che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle società
partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società
partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale società,
i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte
dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui
è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote
di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto
contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli
esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
(126) (127)
4. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e
deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.
((Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un
altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio.))
(168)
((178))
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in
capo ai soci di quanto distribuito dalla società partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47,
comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di
validità dell'opzione, salva una diversa esplicita volontà assembleare, si
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del
comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia
della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società
partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento
della compagine sociale della società partecipata mediante l'ingresso di nuovi
soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto
permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi
di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno
l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2.
Nel caso di
((revoca))
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli
effetti dell'opzione sia per la società partecipata, sia per i soci.
((178))
8. La società partecipata è solidalmente responsabile con ciascun socio per
l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione
del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso
decreto ministeriale di cui all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art40-com2].
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione
rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità
previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi
per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte
dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
12. Per le partecipazioni in società indicate nel comma 1 il relativo costo è
aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli
utili distribuiti ai soci.
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico,
come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta
che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005".
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo
d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di
imposta chiusi a partire dalla predetta data".
-------------
AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], come modificato dal D.L. 3
ottobre 2006, n. 262 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262],
convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286], ha disposto (con l'art. 36,
comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta
che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta
precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art37bis]".
---------------
AGGIORNAMENTO (168)
Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175] ha disposto
(con l'art. 16, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225] ha disposto (con l'art.
7-quater, comma 30) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
ART. 116
ART. 116
((Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base
proprietaria))
1. L'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata con le stesse
modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1
del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume
di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di
settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche
in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248]. (126)
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3
dell'articolo 115 e quelle
((...))
del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili
di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59. (126) (127)
((193))
2-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145]))
.
((193))
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223] convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con l'art. 36,
comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo
d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di
imposta chiusi a partire dalla predetta data".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (127)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], come modificato dal D.L. 3
ottobre 2006, n. 262 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262],
convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286], ha disposto (con l'art. 36,
comma 11) che "Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con
riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta
che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta
precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art37bis]".
--------------
AGGIORNAMENTO (189)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], nel modificare l'art. 1,
comma 547, della L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com547], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1063) che le disposizioni della
rubrica e del comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º
gennaio 2018.
---------------
AGGIORNAMENTO (193)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 23, lettera d)) che al presente articolo, comma 2-bis
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Si applicano le disposizioni
dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo
84, comma 1, secondo periodo».
- (con l'art. 1, commi 24 e 1055, comma 1, alinea) che, in deroga all'articolo
3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com1], la presenti
modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017.
((Sezione II
CONSOLIDATO NAZIONALE))
ART. 117
ART. 117
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti
fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1),
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1],
con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllanti ed a condizione: (172)
a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare
la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita
dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante. (123) (172)
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi del
requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti
all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un
effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a
quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma
2-ter, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1] con
i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione
di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui
al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1] con
i requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non può esercitare
l'opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i
diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o
enti controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo
al soggetto controllante non residente;
c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto
controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti
controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento
del triennio o di
((revoca))
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui
all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno
prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;
((178))
e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa
per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante
non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo
consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al
presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le
società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di
validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui
confronti cessa il requisito del controllo.(172)
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1],
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata
mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo
120. (172)
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata
per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.
((Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un
altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito
dell'opzione la società o ente controllante può modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per l'eventuale attribuzione
delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di
gruppo o di revoca dell'opzione, alle società che le hanno prodotte, nella
dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale
si intende rinnovare l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.))
(123)
((178))
---------------
AGGIORNAMENTO (123)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247] ha disposto
(con l'art. 8, comma 7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate
dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che
hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio
2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006".
---------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147] ha disposto
(con l'art. 6, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità
per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell'articolo 117
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. Il
medesimo provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui al
presente articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla
data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire,
sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di
tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di
soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225] ha disposto (con l'art.
7-quater, comma 30) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
ART. 118
ART. 118
Effetti dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117
comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla
somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di
partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante
compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma
algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o
dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero di cui all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile
l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti
partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento
del triennio o di
((revoca))
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di
cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi
all'estero. (123)
((178))
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della
tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo
dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente
controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma
l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art43ter].
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente
alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei
redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122. Per il primo esercizio la
determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta...
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