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LEGGE 6 febbraio 1996 , n. 52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi
e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena
trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di
garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta
informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei
consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui
al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio,
la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14], su proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea,
congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la
materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui
al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
è prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei
commi 3 e 4.
ART. 2
ART. 2
(Partecipazione delle regioni all'attuazione
del diritto comunitario).
1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per
l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.
86 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art9], e l'articolo 6, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art6-com1].
ART. 3
ART. 3
(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e
criteri generali:
a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a
tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui
le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento
interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art34] e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art35].
In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano
un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni
sarà prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi
diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto
della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in
deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile
far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvederà a norma degli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art5] e 21 della legge 16
aprile 1987, n. 183 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art21],
osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11ter-com2], introdotto
dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;362~art7];
e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere
di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in
applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti
interessati;
f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate
con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla
legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina
di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili
di modifiche non attinenti ai principi informatori delle direttive e degli
stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche,
l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle
autorità competenti;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate
dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.
ART. 4
ART. 4
(Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare).
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli
articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86], le direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5,
comma 1, della citata legge n. 86 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;86].
ART. 5
ART. 5
(Attuazione di direttive comunitarie in via
amministrativa).
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art4-com8], le direttive da
attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D.
ART. 6
ART. 6
(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione
delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;142],
n. 146, e attuazione delle direttive
89/392/CEE e 91/368/CEE).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art1-com1], per quanto
attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28
limitatamente alle direttive 92/65/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0065] e
92/118/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0118], 33, 37,
38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1,
comma 1, della presente legge.
((2))
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n.
146 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art6-com5], è sostituito
dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente
all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio
1992, n. 142 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art45].
3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n.
146 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art34-com2], sono
differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0057] e
92/58/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0058],
per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto legislativo da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I
decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3,
comma 1, lettera c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art3-com1-letc], e
dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art4], e successive
modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0392] e
91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0368], previa
consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4
del predetto articolo 4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1,
della medesima legge.
-----------------
AGGIONRNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128]
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del
presente articolo 6 è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui
all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art37].
ART. 7
ART. 7
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
dell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente
legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14], su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che
si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), della presente legge.
ART. 8
ART. 8
(Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti
nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico
è emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI
FONDAMENTALI
TITOLO II
ART. 9
ART. 9
(Equiparazione dei cittadini comunitari ai
cittadini italiani nel settore della stampa).
1. Agli effetti degli articoli 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art3] e 4 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47~art4],
riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di
giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità
europea sono equiparati ai cittadini italiani.
ART. 10
ART. 10
(Facoltà per gli enti previdenziali
di investire in titoli pubblici emessi
nell'Unione europea).
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed
assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e
di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli
di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o
dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
ART. 11
ART. 11
(Recepimento della direttiva 94/80/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0080] del
Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei
cittadini dell'Unione europea residenti in
Italia nelle consultazioni per l'elezione dei
consigli comunali).
1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0080], che
stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro
di cui non hanno la cittadinanza, è integralmente recepita nell'ordinamento.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il
Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei
consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati
dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i
medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine,
anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di
iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando:
1) la volontà di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3)
l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di
residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente
commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o
meno, con facoltà in questo secondo caso di ricorso contro la decisione;
b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria
candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre
alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza
attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del
diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di
rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste
per i candidati, cittadini italiani.
ART. 12
ART. 12
(Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti
cittadini dell'Unione europea relativamente
a convalide di titoli aeronautici).
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 560
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-30;560~art2-com1],
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare prescindendo dal
possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di
attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-12-30;560], dopo
l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
"ART. 3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei
confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23,
commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-11-18;566]".
ART. 13
ART. 13
(Adeguamento alla normativa europea di
norme disciplinanti il regime di proprietà
degli aeromobili, la navigazione aerea,
l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole
di pilotaggio).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge
intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o
necessarie, in conformità dei principi e criteri direttivi di cui al presente
articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di
proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese
di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di
personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327], del regolamento per
la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-11;356], della legge 8
febbraio 1934, n. 331 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-08;331], del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre
1967, n. 1411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-09-01;1411], nonché le
altre norme legisla- tive comunque rilevanti in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di
recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione
europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati
membri, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea
alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine
straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone
giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri
dell'Unione europea.
Equiparazione altresì del domicilio e della residenza in altri Stati membri
dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;
b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i
cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e
di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli
aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio
delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione
europea che li hanno rilasciati;
c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel
registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club
d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che
appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle società
ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione
europea.
Possibilità di cancellazione dai registri degli aeromobili che si intendano
iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art752], l'iscrizione
nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società
concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 del predetto codice abbiano
l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie, trasferendo sulla
società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile gli obblighi che gli
articoli 754, 758, primo comma, e 762 dello stesso codice pongono a carico del
proprietario;
e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato
membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri,
scuola;
f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia
assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese
autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro
dell'Unione europea;
g) trasposizione nel codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] della norma di cui
all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art15], equiparando agli
aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;
h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un
aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente,
all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti
ed autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve
la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;
i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione
delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché
attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e
modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più
possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa;
l) possibilità di produrre, il luogo di documenti, dichiarazioni giusta il
disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4].
ART. 14
ART. 14
(Albi dei fornitori nel settore sanitario).
1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario
nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n.
730 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art31], non è requisito
obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti
di forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche stabilite in
altri Stati membri della Comunità europea, che devono comunque fornire la prova
di iscrizione, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della
direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0036].
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni
a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento
e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta
disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art9], e dell'articolo 6, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art6-com1].
ART. 15
ART. 15
(Riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita e circolazione transfrontaliera dei
capitali: criteri di delega).
1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0308] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-03;143~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-05;197], al fine di favorire le
segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure
informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione,
trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì
effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il
corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che
effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della
riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa
e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0308], in tutto
od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-03;143],
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-05;197], a quelle attività
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto
di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità
economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte
della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di
tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità
e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su
proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e
giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al
comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;
d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il
regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e
valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], assicurando in ogni caso la
compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei
capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza
interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee;
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche
degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi
internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito
dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0308] ed al
Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione
da parte dell'autorità consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sarà
limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8, delle materie
concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché
il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al
riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate
al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.
3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-03;143], convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-05;197], sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 1, le parole: "È vietato il trasferimento di denaro
contante o di titoli al portatore" sono sostituite dalle seguenti: "È vietato il
trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore";
b) all'articolo 1, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può
essere superiore a lire venti milioni.";
c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis".
ART. 16
ART. 16
(Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione
via satellite e ritrasmissione via cavo:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0083] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sarà disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di
autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via
cavo delle opere protette;
b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al
pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], ai diritti degli artisti
interpreti ed esecutori, nonché dei produttori di fonogrammi e degli organismi
di radiodiffusione;
c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli
artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in
opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle
emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
d) l'equo compenso di cui alla lettera c) è riconosciuto anche agli autori delle
opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei
diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti
televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto
dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un
cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per
il tramite di una società di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno
esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni;
f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformità dell'articolo
7 della direttiva 93/83/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0083].
ART. 17
ART. 17
Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi:
disposizioni dirette e criteri di delega).
1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica
delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione
dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui
al titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della
legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre elevato a 50 anni il termine di
durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di
emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge
citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. È altresì elevato a 50 anni
il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli
artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto
dall'articolo 85 della legge medesima.
È abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440].
((È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei
diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo
78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art78bis]. In nessun caso
l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché
dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione
dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere
dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia
contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita
pattuizione tra di esse.))
((1))
2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche
alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti
((, semprechè, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e
diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.))
((1))
3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si
applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i
rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440~art2]
a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440~art5].
4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o
stipulati
((anteriormente al 29 giugno 1995))
, anche in deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990,
all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art119-com3], nonché i diritti
legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In
particolare sono fatte salve:
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico
dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione
grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta,
effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e
riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti
futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi
analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina
previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i
predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva
93/98/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0098] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della
protezione;
b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente
pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del
diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in
pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della
direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni;
c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici
sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti
acquisiti dai terzi;
d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole
prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie
di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non
rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto
di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440~art4].
6. È comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo
alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e
televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne
hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione,
anteriormente al 1 luglio 1995.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;545], convertito con
modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;650], ha disposto (con l'art. 1,
comma 55) che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
ART. 18
ART. 18
(Parità di trattamento).
1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge
22 giugno 1990, n. 164 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-22;164],
nonché il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125], emana, con uno o più
regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento
comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità
di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni
positive.
2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:
a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni
legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario;
b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari
opportunità e la promozione di azioni positive.
3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure
previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17], su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro
competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti
per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla
richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di
detti pareri.
ART. 19
ART. 19
(Bilancio in forma abbreviata: attuazione
della direttiva 94/8/CE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0008]).
1. L'articolo 2435-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2435bis] è
sostituito dal seguente:
"ART. 2435-bis. - (Bilancio in forma abbreviata). - Le società possono redigere
il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni di lire;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con
numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del
passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal
numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2) 3) 7) 9), 10), 12), 13), 14), 15),
16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6)
dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in
bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono
esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma
abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma".
2. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127~art27-com1], è
sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese
controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per
due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".
ART. 20
ART. 20
(Prestazione di servizi da parte di cooperative
sociali)
1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381~art5], è sostituito dal
seguente:
"ART. 5. - (Convenzioni). - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e
le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede
negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al
netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4,
comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper- ative sociali
debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità
europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti
per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui
al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei
requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti
per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali
degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità
regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio- sanitari ed
educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a
partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere
possono inser- ire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il
contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma
1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in
base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara
e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO II
CREDITO E RISPARMIO
ART. 21
ART. 21
(Servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento mobiliare e degli
enti creditizi: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0006] e
93/22/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0022]
sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi
d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0022] sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio
continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla
direttiva 93/22/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0022] possano
prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera
prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la
vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno
rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità
italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di
comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e
controllo di mercati regolamentari;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri
già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1], ed assicurando uniformità di
disciplina in relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti
nell'esercizio delle funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità
degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio
economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le
autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle
partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri
obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese
d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si
esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti
degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla
competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana
e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli
intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva,
riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione
amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento,
l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà,
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti
di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai
principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di
diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei
principi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli
investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovrà tener conto della professionalità dei
promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari
affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli
delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardanti anche attraverso
l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetto depositari
terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare
mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti
cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta
amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità
alla direttiva 93/22/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0022], le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei
mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle
banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino
le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno
acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel
rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da
contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentari
e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di
svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0006] e
93/22/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0022]
la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate
dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze
normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione,
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati,
prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli
intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le
competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei
principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio
1991, n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-02;1], e successive
modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1987, n. 556
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-12-29;556], e relative
disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative
pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e
delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga
conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], e successive modificazioni,
con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle
persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di
investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i
predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per
razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei
provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle
violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi
di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere
emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità
concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli
investitori, contenuti nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli
intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque
connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative
e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in
materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensività.
A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a
sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], e
successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento
milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la
pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte
volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in materia
rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli
intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque
connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società
emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al
collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai
rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e
degli azionisti di minoranza.
ART. 22
ART. 22
(Deroga a norme costituenti mezzo
di restrizione dissimulata al libero
movimento dei capitali).
1. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167], convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], dopo l'articolo 5 è inserito
il seguente:
"ART. 5-bis. - 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti, le attività di natura
finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta
eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia".
ART. 23
ART. 23
(Sistemi di garanzia dei depositi:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0019] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra
le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria;
b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto
privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano
sulle banche aderenti;
c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia
dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di
interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei
risparmiatori e della stabilità del sistema bancario;
d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi
nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa,
secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla
natura del depositante;
e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di
pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché
l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi;
f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un
sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura
equivalente nello Stato d'origine.
ART. 24
ART. 24
(Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo
e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa
valori per quanto riguarda l'obbligo
di pubblicazione del prospetto).
1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0018],
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i
termini, la lingua e le modalità di pubblicazione, nonché di aggiornamento,
delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del
pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda
le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in
borsa.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO III
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
ART. 25
ART. 25
(Attuazione della direttiva 93/13/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0013] del
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori).
1. Dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], è aggiunto il
seguente:
"CAPO XIV-BIS.
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE.
ART. 1469-bis
ART. 1469-bis. - (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e
consumatore).- Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista,
che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività
imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto
o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito
vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della
prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui
adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza
prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio
della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a
recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo
nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di
recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche
solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per
prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato
senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del
contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del
contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire,
senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento
della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio
senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente
elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene
venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il
diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni
derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte
del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di
opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria,
limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere
della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come
subordinati ad una condizione sospensiva dipendente della mera volontà del
professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo
comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone
immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del
contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto
di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un giustificato
motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o
l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il
cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalità di variazione siano espressamente descritte.
ART. 1469-ter
ART. 1469-ter. - (Accertamento della vessatorietà delle clausole). - La
vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o
del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze
esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto
medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti
per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe
sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di
clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati
oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
ART. 1469-quater
ART. 1469-quater. - (Forma e interpretazione). - Nel caso di contratti di cui
tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto,
tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
ART. 1469-quinquies
ART. 1469-quinquies. - (Inefficacia). - Le clausole considerate vessatorie ai
sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter sono inefficaci mentre il contratto
rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o
danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del
professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del
professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto,
di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che
ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole
dichiarate abusive.
È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo,
laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea.
ART. 1469-sexies
ART. 1469-sexies. - (Azione inibitoria). - Le associazioni rappresentative dei
consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o
l'associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto
e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui
sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai
sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669bis].
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale".
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IV
FINANZE
ART. 26
ART. 26
(Rimborsi IVA a non residenti).
1. All'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38ter], e
successive modificazioni, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al
primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno
successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale
richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici
giorni".
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 126
miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1996,
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3501 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
ART. 27
ART. 27
(Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci
su strada: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0089] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome,
assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base
dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento,
che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su
strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per
categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via
transitoria, della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;
b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle
disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;
c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi
comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applicherà in
ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre
dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO V
SANITÀ E AMBIENTE
ART. 28
ART. 28
(Medicinali per uso umano: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0039] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della sanità trasmetta annualmente al Parlamento
una relazione sull'attività del servizio di farmacovigilanza;
b) prevedere che il responsabile della immissione in commercio di un medicinale
sia stabilito nel territorio della Comunità europea precisando che, per i
medicinali già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo, tale disposizione si applica in occasione del rinnovo quinquennale
dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
c) prevedere che la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266~art7],
predisponga la relazione di valutazione sui nuovi medicinali di cui viene
richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo quanto stabilito
dalla normativa comunitaria;
d) prevedere che le tariffe e i diritti dovuti dagli interessati per l'esame di
domande di autorizzazione alla immissione in commercio di medicinali o di
domande di modifica di autorizzazioni già concesse non siano inferiori a un
decimo né superiori a un quinto degli importi dei corrispondenti diritti
dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;
e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona responsabile
della farmacovigilanza e il relativo servizio; tale responsabile deve essere
persona distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;541], ma deve essere
posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio; la persona
responsabile della farmacovigilanza esercita le sue funzioni anche con riguardo
alle specialità medicinali la cui commercializzazione è affidata ad altre
imprese, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;541];
f) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una autorizzazione già
concessa possa provvedersi mediante semplice notifica da parte dell'interessato,
analogamente a quanto previsto per i medicinali disciplinati dal regolamento
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993R2309].
2. È istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei
contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai
servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine
di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del
Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con
regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli
richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di
trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto
superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio
superiore di sanità, delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni
dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei
farmaci. Il Dipartimento provvede oltrechè all'espletamento di ogni altra
funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici già di
competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-02-02;196~art4-com4],
alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla
epidemiologia e eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione
dei dati ottenuti nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per
la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che
definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in
conformità le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci
definite all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2
febbraio 1994, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-02-02;196~art4-com4].
ART. 29
ART. 29
(Prodotti cosmetici: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0035] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministero della sanità raccolga dati da trasmettere
annualmente alla Commissione delle Comunità europee sulle sperimentazioni di
prodotti cosmetici effettuate su animali;
b) definire il profilo professionale del valutatore della sicurezza del prodotto
cosmetico, prevedendo il regime di mutuo riconoscimento del diploma in ambito
europeo così come disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;115];
c) prevedere che la responsabilità della valutazione della sicurezza possa
essere assunta dal direttore tecnico già previsto dalla legge 11 ottobre 1986,
n. 713 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713], qualora questo sia in
possesso dei requisiti di cui alla lettera b);
d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o fornitrici di materie
prime destinate all'utilizzo nei prodotti cosmetici per fornire le informazioni
relative alle specifiche fisico- chimiche e microbiologiche di dette materie
prime, nonché al loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed
allergizzante del prodotto finito;
e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti cosmetici diretto a
evidenziare e a raccogliere dati, nonché a valutare gli eventuali effetti
indesiderati provocati dalla loro utilizzazione; l'autorità preposta e a tal
fine individuata provvede a raccogliere le informazioni provenienti dalle
singole regioni e province autonome;
f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le informazioni di cui
al numero 12) paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0035];
g) prevedere le modalità che consentano l'immediata individuazione del luogo ove
le informazioni sul prodotto cosmetico vengono depositate;
h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di vigilanza e controllo
degli stabilimenti di produzione e dei magazzini degli importatori, assicurando
una effettiva prevenzione sul territorio di competenza delle strutture
sanitarie;
i) individuare le modalità per l'applicazione della procedura comunitaria
relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per ragioni di riservatezza
possa richiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto
dalla normativa comunitaria;
l) individuare le modalità circa la corretta dichiarazione dell'elenco degli
ingredienti da riportare sulle confezioni dei prodotti.
2. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal
numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0035], in merito
alla sperimentazione sugli animali.
ART. 30
ART. 30
(Dispositivi medici: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0042] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della
corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti;
b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei
dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture
sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanità degli
eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;
d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla
normativa in vigore.
ART. 31
ART. 31
(Impiego di additivi negli alimenti).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della sanità adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle
direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data
di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di
impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art4-com1-letb];
b) articolo 7, secondo comma, numero 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art7-com2-num5]), e articolo
11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1316~art11-com2];
c) articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-06-16;623~art2-com2].
d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-23;116~art4];
e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-10-15;2033~art37-com11-letb],
e articolo 38, primo comma, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-10-15;2033~art38-com1-letb]
e c), del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-10-15;2033~art38-com1-letc],
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562], e suc- cessive
modificazioni;
f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-05-30;567];
g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719], nonché
ogni altra disposizione in contrasto.
ART. 32
ART. 32
(Igiene dei prodotti alimentari:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0043] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;
b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi
requisiti ed obblighi previsti;
c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della
temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme
comunitarie;
d) promuovere l'eleborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei
settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo
modalità di valutazione degli stessi;
e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unità sanitarie locali, campagne
informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle
scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie
scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche
previste dalla programmazione annuale;
f) prevedere che l'autorità incaricata di effettuare il controllo, qualora
riscontri la mancanza o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di
autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini
dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorità proceda altresì
alla denuncia alla autorità giudiziaria qualora il responsabile dello
stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia
eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei
controlli effettuati da parte delle competenti autorità, compromettendo la
qualità e la sicurezza del prodotto in difformità dai parametri
igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti.
ART. 33
ART. 33
(Controllo ufficiale dei prodotti alimentari:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0099] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori
competenti per le attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari,
provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei
suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;
b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonché i criteri
per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo
ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che
opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina
veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della igiene
alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri
per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonché i requisiti
minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;
c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui
alla lettera b), nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei
laboratori;
d) definire i criteri e le modalità attraverso i quali le regioni e le province
autonome individuano i laboratori deputati alle attività di controllo ufficiale
dei prodotti alimentari che, per motivi di complessità e di valutazione
costo-beneficio, devono essere effettuate in particolari strutture;
e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua assistenza
amministrativa in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di
scambio di informazioni e di ispezioni congiunte con gli esperti dell'Unione
europea.
ART. 34
ART. 34
(Medicinali veterinari: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0040] e
93/41/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0041]
sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni
all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione
all'ammissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei
meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati
membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione
senza soluzione di continuità delle autorizzazioni all'immissione in commercio
già rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 117 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;117], e il
proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in
commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio
1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993R2309].
ART. 35
ART. 35
(Controlli veterinari: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0118] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando
che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per
l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il
potenziamento dei controlli medesimi;
b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilità di
riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie individuandone
l'entità da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemiosorveglianza ed
eradicazione delle malattie;
c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari;
d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti,
garantendo un normale regime di concorrenza;
e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi
effettivi.
ART. 36
ART. 36
(Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali
per animali: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0074] e 94/39/CE
della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0039] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute
degli animali o delle persone o per l'ambiente;
b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti
medicamentosi e agli alimenti comuni;
c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo.
ART. 37
ART. 37
(Protezione degli animali: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0119] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'individuazione di diverse modalità di abbattimento o di
macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali;
b) prevedere idonee modalità di verifica delle procedure di controllo e di
ispezione localmente effettuate;
c) prevedere idonee modalità di vigilanza e controllo per le operazioni di
macellazione al di fuori dei macelli;
d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi
previsti dalla normativa vigente.
ART. 38
ART. 38
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0032] sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della
direttiva 92/32/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0032], la
disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio
e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonché i principi per la valutazione
dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con
conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-05-29;256], e succes- sive
modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981,
n. 927 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-11-24;927], e
20 febbraio 1988, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-02-20;141];
b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica
degli allegati alla direttiva 67/548/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31967L0548] si
provveda con decreto del Ministro della sanità, emanato di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali
degli Stati membri per il proprio recepimento.
Il predetto criterio dovrà essere applicato anche alle direttive comunitarie già
emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano;
c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della
sanità e dall'Istituto superiore di sanità siano poste a carico delle imprese
notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di
versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro del tesoro.
ART. 39
ART. 39
(Trasporti marittimi di merci pericolose o
inquinanti).
1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese ad attuare la
direttiva 93/75/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0075], relativa
alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della
Comunità europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o
inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi
della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti,
nonché dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le
informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci
pericolose o inquinanti, nonché ogni altra informazione in caso di incidente o
di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per
interessi connessi;
b) collaborazione con le autorità competenti di altri Stato membro per la
prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli
connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista
dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art4-com5].
3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti
ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3] e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com4], la emanazione di
regole tecniche e modalità di applicazione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VI
LAVORO
ART. 40
ART. 40
(Licenziamenti collettivi: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0056] sarà
informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge
23 luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223], di
attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0129],
integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di
riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonché alla
necessità che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti
indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano
prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
ART. 41
ART. 41
(Abrogazione di norme).
1. La legge 22 marzo 1908, n. 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-03-22;105], e successive modificazioni,
è abrogata.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VII
PRODUZIONE INDUSTRIALE
ART. 42
ART. 42
(Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili).
1. All'articolo 11 della legge 26 novembre 1973, n. 883
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art11], è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili
provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale,
non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea".
ART. 43
ART. 43
(Norme sugli imballaggi).
1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0062] relativa
agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto
sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni
della concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli
operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai
fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o
recupero, secondo il principio della responsabilità condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al
funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità
inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali
di imballaggio riciclati;
e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi
di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli
imballaggi immessi sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla
fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di
tecnologie pulite;
h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti
negli imballaggi;
i) definire le modalità di informazione agli utenti;
l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche
alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il
quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici
per la sua eleminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori
entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico
allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per
cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o) ed antro la
stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo
il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque
un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di
imballaggio.
ART. 44
ART. 44
(Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188]).
1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188], è sostituito dal seguente:
"Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art1-com1], è sostituito dal
seguente:
"1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica
artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro
caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del
marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformità ad un
disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo
4. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità
all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualità".".
3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di
qualità, ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio
ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio
nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero
attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In
caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore
estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In
caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato di disciplinare di cui
all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art7], può disporre la revoca
dell'autorizzazione e comminare una ammenda.
4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art1-com2], è sostituito dal
seguente:
"2. I decori, le forme e la qualità della ceramica sono tutelati attraverso:
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale
delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma
2".
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art2-com2], è sostituito dal
seguente:
"2. Tutte le altre produzioni, purché effettuate in conformità all'apposito
disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sono considerate
ceramica di qualità".
6. All'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art3], è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un
"registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro
dei produttori di ceramica di qualità" destinati alle iscrizioni dei produttori
ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa
richiesta".
7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art4-com1], è sostituito dal
seguente:
"1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la
ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e
culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica di
qualità".
8. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art4-com2-letc], è sostituita
dalla seguente:
"c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di
qualità;".
9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art6-com3], è sostituito dai
seguenti:
"3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei
produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei comitati di
disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti.
3-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e le relative
modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri
necessari all'istituzione e al funzionamento dei registri nonché al
funzionamento dei comitati di disciplinari".
10. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art7], è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"7-bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di
disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità
dei comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attività di
produttori di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3-bis
dell'articolo 3.".
11. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art8-com3], è sostituito dal
seguente:
"3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualità viene definito dal
Consiglio nazionale ceramico".
12. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art11-com2], il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale ceramico nel
disciplinare per la ceramica di qualità prevede le modalità relative al
controllo".
13. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-09;188~art12-com1], le parole:
"Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di
qualità" sono sostituite dalle seguenti: "Tutela della ceramica artistica
tradizionale e della ceramica di qualità".
ART. 45
ART. 45
(Prodotti a doppio uso militare e civile:
criteri di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al
regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R3381] del
Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R0942],
sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante
norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222], l'armonizzazione ed il
coordinamento della normativa nazionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle
disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori principi e
criteri direttivi:
a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27
febbraio 1992, n. 222 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222], ivi
compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o
specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per
l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto
dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994D0942], in ordine
ai quali il Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R3381]; prevedere
le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione
nonché per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica
della stessa;
b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con
particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e di
controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica;
procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del
comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-27;222], e delle modalità di rilascio
dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive competenze;
c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attività degli esportatori
attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un
periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli
stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e
tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e
alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle
rappresentanze consolari all'estero e in conformità alle indicazioni previste
dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;
d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali dei limiti edittali già
previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa,
tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse pubblico che
ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.
3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994R3381], è
disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
ART. 46
ART. 46
(Attuazione della direttiva 94/10/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0010] relativa
alla procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche).
1. L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art1], è sostituito dal
seguente:
"ART. 1. - (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della presente legge, nonché
per l'esercizio delle competenze di cui al decreto- legge 30 giugno 1982, n. 390
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-06-30;390], convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-12;597], si intende per:
a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;
b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un documento che
definisce le caratteristiche richieste a un prodotto, quali i livelli di qualità
o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni
applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la
terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la
marcatura e l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformità. Sono
altresì ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti
agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, i prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché
i medicinali definiti dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31965L0065] ed inoltre
i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando
abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica tecnica, imposto ad
un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o
dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione,
quali le sue condizioni di utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione,
qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la
composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
d) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed
abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme
internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali,
europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico
rispettivamente da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o
da un organismo nazionale di normalizzazione;
e) "programma di normalizzazione": il piano di lavoro predisposto da uno degli
organismi di cui alla lettera d), contenente l'elenco degli argomenti oggetto di
lavori di normalizzazione;
f) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle specifiche
tecniche per una determinata materia, per la quale si prevede l'adozione secondo
la procedura di normalizzazione nazionale e che è distribuito ai fini di
inchiesta pubblica o commento;
g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi elencati
nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0010];
h) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli organismi elencati
nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0010];
i) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica tecnica o di altro
requisito, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per
l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi
in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi degli emendamenti
sostanziali;
l) "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti,
comprese le disposizioni amministrative che ad esso si applicano, indicati al
comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o altro requisito, la cui osservanza è
obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul
territorio nazionale o in una parte importante di esso, nonché le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare
la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto ad
eccezione di quelle indicate all'articolo 9, comma 6.
2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, che fanno
riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a codici professionali o
di buona prassi che si riferiscono, a loro volta, a specifiche tecniche o ad
altri requisiti e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità
alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative;
b) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e
che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti, ad eccezione
del capitolato degli appalti pubblici;
c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con misure di carattere
fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti, incoraggiando
l'osservanza di tali specifiche tecniche o di altri requisiti ad eccezione delle
specifiche tecniche e degli altri requisiti volti a finalità di sicurezza
sociale".
2. L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art3], è sostituito dal
seguente:
"ART. 3. - (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato della Commissione
delle Comunità europee). - 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al
Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE del 28
marzo 1983
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983L0189], sono
nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei
lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle
direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente
specializzati.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le
altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica
convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni
interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari
di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici
argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1".
3. L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art4], è sostituito dal
seguente:
"ART. 4. - (Organismi italiani di normalizzazione) - 1. Ogni modifica degli
organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva
83/189/CEE del 28 marzo 1983
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983L0189], è
comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di
concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di
normalizzazione ai fini della presente legge è esercitata dal Consiglio
nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile
e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici".
4. L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art5], è sostituito dal
seguente:
"ART. 5. - (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle
amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi
di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i
corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché
il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la
standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui
progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma
internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una
nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma
internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche
apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre
mesi.
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati
membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse
dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente
al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della
Presidenza del Consiglio dei ministri viene indetta, con frequenza mensile, una
riunione di coordinamento con le amministrazioni pubbliche che presentano i
progetti di regola tecnica ad applicazione generale per la cui emanazione o
approvazione sono competenti, nonché i testi definiti dei provvedimenti, al fine
di verificare la completezza dell'informazione che verrà trasmessa alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, anche in relazione alla eventuale richiesta di
procedura d'urgenza. Ogni progetto è corredato da apposita relazione recante
l'enunciazione dei motivi che ne rendono necessaria l'adozione e dall'eventuale,
motivata, richiesta di riservatezza, alla quale il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si conforma nell'effettuare la trasmissione. I
progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero
di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri sono
presentati, a cura dei Ministeri proponenti, subito dopo la loro approvazione da
parte del Consiglio dei ministri.
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti
comunitari diversi dalla direttiva 83/89/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983L0089], può
essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al
presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di
attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione è
espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva
83/189/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31983L0189]. Della
comunicazione è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche
per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso
è comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o
al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali
informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o
la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi
effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993R0793] ove si
tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
della direttiva 92/32/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0032] nel caso
di una nuova sostanza.
6. La procedura di notifica di cui al presente articolo non si applica alle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, o agli accordi
facoltativi di cui all'articolo 9, comma 6".
5. L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art6], è sostituito dal
seguente:
"ART. 6. - (Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le informazioni
acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel
corso della procedura comunitaria di informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche sono poste a disposizione delle altre
amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso
delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a garantire l'accesso
alle informazioni da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso
l'ausilio di adeguati supporti informatici e di sportelli al pubblico, aperti a
cura delle amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni statali, relative ai
progetti di norme o di regole tecniche presentate da altri Stati membri, sono
trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono
fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli
scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto".
6. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art9], è sostituito dal
seguente:
"ART. 9. - (Differimento della messa in vigore di regole tecniche). - 1. Le
regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi
dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee.
2. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica è oggetto di
un parere circostanziato della Commissione, ovvero di osservazioni di uno Stato
membro della Comunità europea, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici
alla libera circolazione dei beni, la messa in vigore della regola tecnica è
differita di sei mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in
cui la messa in vigore riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma
2, lettera c), il differimento è di quattro mesi.
3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la regola
tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al
Consiglio o una materia oggetto di proposta di direttiva, di regolamento o di
decisione ovvero notifica l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta
di direttiva o di regolamento, la messa in vigore della regola tecnica è
rinviata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.
4. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di sospensione
di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a diciotto mesi.
5. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione comunica il
ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia ad adottare un atto
comunitario cogente ovvero se è adottato un atto comunitario vincolante.
6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legisla- tive,
regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo
all'adozione di specifiche tecniche;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che dà luogo
all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunità;
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;
d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0059], relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della
Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.
7. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che vietano la
fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle regole
tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c). I commi 3 e 4 non si
applicano alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
8. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa
necessaria da urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile
attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla
prevenzione dei vegetali o alla sicurezza o per ottemperare ad obblighi
derivanti da trattati internazionali".
7. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art2], come sostituito
dall'articolo 53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art53-com1], è abrogato.
ART. 47
ART. 47
(Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE).
((
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché
quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le
stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
))
2. Le spese relative
(( alle procedure finalizzate ))
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1
sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli
organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la
medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante
l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da
organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività
di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di
previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere
effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo
gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le
tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui
al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica
dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità
di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese
relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì
determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente
normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per
l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei
prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.
L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal
presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono
abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
(( 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che
prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva
competenza ))
ART. 48
ART. 48
(Certificazione marchio CE per il settore
industriale: criteri di delega).
1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068], per la
parte in cui modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con leggi e con
atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto
disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977,
n. 719 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-18;719], di recepimento della
direttiva 73/23/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31973L0023] in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;
b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;311], di recepimento
delle direttive 87/404/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987L0404] e
90/488/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0488]
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente
ai recipienti semplici a pressione;
c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-27;313], di recepimento
della direttiva 88/378/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31988L0378] in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla
sicurezza dei giocattoli;
d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;475], di recepimento
della direttiva 89/686/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0686] in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai
dispositivi di protezione individuale;
e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 517
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;517], di recepimento
della direttiva 90/384/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0384] in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli
strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di
scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare
dall'obbligo di verificazione periodica;
f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-14;507], di recepimento
della direttiva 90/385/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0385] in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai
dispositivi medici impiantabili attivi.
2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068], per le
parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di
natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4
della legge 22 febbraio 1994, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art4].
ART. 49
ART. 49
(Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio
di unità per la navigazione da diporto:
criteri di delega).
1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0025]
si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11
febbraio 1971, n. 50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50], e
successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva
stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle
categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui
alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni
previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in
materia di certificazione e marcatura CE;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi
ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva.
ART. 50
ART. 50
(Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per
la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi: criteri di delega).
1. Il Governo è delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0022], sulla
base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione
delle norme che prevedono disparità di trattamento tra diversi operatori nei
settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di
idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parità di condizioni di
accesso per l'intero territorio nazionale;
b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la
ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla
legge 10 febbraio 1953, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136], e successive modificazioni,
e adozione entro la stessa data delle pro- cedure per regolare il conseguente
regime transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti;
c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a
garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parità di accesso
alle aree da assegnare;
d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia
di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone
l'entità, le modalità di corresponsione e la destinazione e garantendo,
comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette
aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote
dovute alle regioni;
e) determinazione per l'intero territorio nazionale di proce- dure di rilascio
di titoli minerari assicurando la loro pubblicità e trasparenza;
f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in
caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non
discriminatori, ivi comprese le capacità tecniche ed economiche e le modalità di
svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia
ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO VIII
TELECOMUNICAZIONI
ART. 51
ART. 51
(Apparecchiature terminali di telecomunicazione
e apparecchiature delle stazioni terrestri di
comunicazione via satellite: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068] e
93/97/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0097],
per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0263], attuata
con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;519], sarà informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le apparecchiature di telecomunicazioni e le apparecchiature
delle stazioni terrestri di comunicazione via satel- lite possano essere immesse
sul mercato solo se munite della marcatura CE;
b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per il collegamento
alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature delle stazioni
terrestri di comunicazione via satel- lite;
c) introdurre sanzioni per le ipotesi di violazione delle condizioni di cui alle
lettere a) e b) nonché in materia di pubblicità di apparecchiature non
approvate; estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di
comunicazione via satel- lite le disposizioni riguardanti il reciproco
riconoscimento di conformità, la sorveglianza, i controlli e le misure cautelari
e sanzionatorie, adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;519], in attuazione
della direttiva 91/263/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0263];
d) stabilire che l'attestazione di conformità prevista dall'articolo 10,
paragrafo 5, della direttiva 89/336/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0336] non si
applica alle apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del decreto
da emanare ai sensi della lettera e);
e) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068], nella
parte in cui modifica la direttiva 91/263/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0263], e
93/97/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0097],
con normativa organica, anche sostituita del decreto legislativo 29 dicembre
1992, n. 519 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;519],
tenendo conto delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n.
487 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-01;487], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-29;71].
ART. 52
ART. 52
(Compatibilità elettromagnetica e conformita:
criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068],
limitatamente alla compatibilità elettromagnetica, e 93/97/CEE, che integrano e
modificano la direttiva 89/336/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0336], sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;476~art2-com1], solo
se muniti della prescritta marcatura "CE";
b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le
disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione
nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto
stesso dal commercio;
c) sancire che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 476
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;476~art8], non si
applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via
satel- lite;
d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0068], nella
parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0336], e
93/97/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0097],
limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3, con normativa organica, anche
sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-04;476], tenendo conto
delle disposizioni recate dal decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-01;487], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-29;71].
ART. 53
ART. 53
(Comunicazioni via satellite).
1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0046], che
modifica la direttiva 88/301/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31988L0301] e la
direttiva 90/388/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0388], sarà
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare,
commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni
terrestri per i collegamenti via sat- ellite nonché di provvedere alla
manutenzione delle stesse;
b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al
gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera a);
c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti
via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di
allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non
siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano
i requisiti essenziali;
d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi
di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di
radiocomunicazioni mobili terrestri;
e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i
servizi via satellite;
f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione
delle stazioni trasmittenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e
contributi;
g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento
spaziale;
h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il
regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-28;109], e dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;103], di recepimento
della direttiva 90/388/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0388].
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI
SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO IX
RELAZIONI CON LA COMUNITÀ
ART. 54
ART. 54
(Cooperazione con la Commissione delle Comunità
europee in materia di concorrenza).
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art10-com4], l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE)
del Consiglio n. 17/62
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31962R0017], n.
1017/68 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31968R1017],
n. 4056/86
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31986R4056], n.
3975/87 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987R3975] e
n. 4064/89
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989R4064], in
materia di concorrenza, è competente a provvedere:
a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità
europee;
b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità
europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di
accertamenti nel territorio dello Stato.
(( 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le
modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10
ottobre 1990, n. 287 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287], e, in
caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione
delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che
esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa
attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sui redditi))
3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati
esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere
utilizzati ad altri fini.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle
istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287], si avvale della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e
con le facoltà indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e
in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità
nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art20], gli articoli 85,
paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, utilizzando i
poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della
medesima legge n. 287 del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;287].
L'Autorità informa la Commissione delle Comunità europee e sospende lo
svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla
medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.
ART. 55
ART. 55
(Frodi comunitarie).
1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di
assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è
istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei
contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza
per la repressione delle frodi comunitarie.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1], sono dettate
norme di attuazione concernenti le procedure da seguire per il coordinamento
dell'azione di repressione delle frodi comunitarie.
ART. 56
ART. 56
(Fondo di rotazione).
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-12-29;568], intese ad
aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per
un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle
Istituzioni dell'Unione europea.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208]))
.
3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi di un
apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia,
finalizzato ad assicurare, con le modalità che saranno stabilite con decreti del
Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il
trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni
comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU,
all'Unione europea.
4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti
infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento
e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU
aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al
comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le
modalità in- dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.
ART. 57
ART. 57
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234]))
ART. 58
ART. 58
(Rappresentanze permanenti presso
Organismi internazionali).
1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art168],
come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art71], il numero massimo
degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove
unità.
((
2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari
regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri
su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza
permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso
l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;18~art32], un
ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967;18], cui è assegnato,
in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva
appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale
ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
della legge 4 dicembre 1993, n. 491
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;491~art7-com2], abrogata dal comma
1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-04;143~art1-com1], con
la posizione e le funzioni originariamente stabilite.
2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista
dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;86~art10], indicano al Governo gli
argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie
amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella
formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per
l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere
delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali.
))
3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle
amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente
di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.
4. Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la
facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici
di collegamento propri o comuni
((con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della
cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali))
.
Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni
comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti
dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle
regioni e delle province autonome.
ART. 59
ART. 59
(Coordinamento interministeriale per gli
adempimenti comunitari).
1. Ai partecipanti, in qualità di componenti o di personale di segreteria, alle
riunioni della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui
all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art19], continua a competere
un gettone di presenza determinato con decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 6 FEBBRAIO 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FANTOZZI, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: DINI
ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
LIBERA CIRCOLAZIONE
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività illecite.
93/83/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento
di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili
alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni
diritti connessi.
94/80/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali per i cittadini dell'Unione che risiedano in uno Stato membro di cui
non hanno la cittadinanza.
CREDITO E RISPARMIO
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di
investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del Parlamento, europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
FINANZE
93/89/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa
all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli
commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e
diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture.
SANITÀ E AMBIENTE
92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica
della direttiva 57/548/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31957L0548]
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla
etichettatura delle sostanze pericolose.
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica
della direttiva 76/768/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0768]
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici.
93/39/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le
direttive 65/65/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31965L0065],
75/318/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0318]
e 75/319/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0319] relative
ai medicinali.
93/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le
direttive 81/851/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31981L0851] e
81/852/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31981L0852]
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari.
93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva
87/22/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987L0022]
per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in
commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati
dalla biotecnologia.
93/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i
dispositivi medici.
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti
alimentari.
93/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli
alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
93/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la
direttiva 87/73/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987L0073] relativa
al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e
delle carni di volatili da cortile.
93/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
94/39/CE: Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1994, che stabilisce un
elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari
fini nutrizionali.
LAVORO
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la
direttiva 75/129/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0129], sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti
collettivi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994,
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
94/62/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre
1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
TELECOMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONE CE
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le
direttive del Consiglio 87/404/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987L0404]
(recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli),
89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità
elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione
individuale, 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico),
90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi) 90/396/CEE (apparecchi a
gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE
(nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e
73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti
di tensione).
93/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la
direttiva 91/263/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0263] per quanto
attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via
satellite.
94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994,
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.
94/46/CE: Direttiva della Commissione, del 13 ottobre 1994, che modifica la
direttiva 88/301/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31988L0301] e la
direttiva 90/388/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0388] in
particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.
ALLEGATO B
(articolo 1, comma 4)
ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI
PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA
SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI
LIBERA CIRCOLAZIONE
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività illecite.
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni
diritti connessi.
CREDITO E RISPARMIO
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di
investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994,
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
SANITÀ E AMBIENTE
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica
della direttiva 76/768/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0768]
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
prodotti cosmetici.
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti
alimentari.
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
93/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la
direttiva 85/73/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985L0073] relativa
al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e
delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
LAVORO
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la
direttiva 75/129/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0129] sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti
collettivi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994,
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
ALLEGATO C
(articolo 4)
ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la
direttiva 89/392/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0392]
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle macchine.
93/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure
comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.
93/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla
definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per
l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.
93/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle
condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi delle
Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.
94/9/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
ALLEGATO D
(articolo 5)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0036], che
modifica per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0426] relativa
alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le
importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 93/19/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0019], che
modifica la direttiva 77/93/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31977L0093]
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità, nonché la direttiva 91/683/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0683].
Direttiva 93/26/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0026], che
modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0471] relativa a
taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0045], relativa
alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele.
Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0048], che
stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0034].
Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0049], che
stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista
dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0682].
Direttiva 93/56/CEE della Commissione, del 29 giugno 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0056], che
modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0471] relativa a
taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0059], che
modifica la direttiva 70/220/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31970L0220]
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei
veicoli a motore.
Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0061], che
stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi,
conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0033].
Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0073], relativa
ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti
cosmetici.
Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0077], relativa
ai succhi di frutta e taluni prodotti simili.
Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0081], che
adegua la direttiva 70/156/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31970L0156] relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0085],
concernente la lotta contro il marciume anulare della patata.
Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0086], recante
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0157] relativa
alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0091], che
adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31978L0316] relativa
alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie
ed indicatori).
Direttiva 93/102/CEE della Commissione, del 16 novembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0102], recante
modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31979L0112] relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al
consumatore finale nonché alla relativa pubblicità.
Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0112], che
modifica la direttiva 91/155/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0155] che
definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31988L0379], le
modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati
pericolosi.
Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0113], relativa
all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e
di loro preparati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0114], che
modifica la direttiva 70/524/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31970L0524] relativa
agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0116], che
adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980L1268] relativa
al consumo di carburante dei veicoli a motore.
Dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0117], che fissa
i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per
animali.
Direttiva 94/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0001], recante
adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31975L0324]
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli aerosol.
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0003], che
stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una
spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un
imminente pericolo fitosanitario.
Direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0007], che
adegua la direttiva 89/647/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0647] relativa
al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto riguarda la
definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo".
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0011], sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle
principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0012], relativa
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31970L0220].
Direttiva 94/13/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0013], che
modifica la direttiva 77/93/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31977L0093]
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella
Comunità.
Direttiva 94/14/CEE della Commissione, del 29 marzo 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0014], recante
modifica della settima direttiva 76/372/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0372] che fissa
i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per
animali.
Direttiva 94/15/CEE della Commissione, del 15 aprile 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0015], recante
primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0220]
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Direttiva 94/16/CEE della Commissione, del 22 aprile 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0016], che
modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31974L0063] relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0018], che
modifica la direttiva 80/390/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31980L0390] per il
coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del
prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione
ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del
prospetto.
Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0027], che
stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0769]
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul
mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0029], recante
modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31986L0362] e
86/363/CEE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31986L0363]
che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente
sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale.
Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0030], recante
modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31990L0642] che fissa
le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un
elenco di percentuali massime.
Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0038], che
modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0051], relativa
ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale,
che integra la direttiva 89/48/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0048].
Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0041], che
modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31970L0524], relativa
agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0042], che
modifica la direttiva 64/432/CEE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31964L0432] relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina.
Direttiva 94/44/CE della Commissione, del 19 settembre 1994
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0044], che
adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31982L0130],
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente
esplosiva nelle miniere grisutose.
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