Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
№ 267
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267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Decreto Legislativo
18 agosto 2000
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000 , n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art14];
Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265~art31], recante delega al
Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti
locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8
giugno 2000; [https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::]
https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::
https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::
https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::
Acquisito il parere [https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO 1
ARTICOLO 1
1. È approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, composto di 275 articoli.
PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
ARTICOLO 1
ARTICOLO 1
oggetto
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di
ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se
incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme
di attuazione.
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi
che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata
in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie
con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art128] le leggi della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non
mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
ARTICOLO 2
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le
province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le
unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano,
altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali,
con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei
servizi sociali.
ARTICOLO 3
ARTICOLO 3
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la
propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle
conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di
sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
ARTICOLO 4
ARTICOLO 4
Sistema regionale delle autonomie locali
1. Ai sensi dell'articolo 117, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com1] e secondo
comma [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2], e
dell'articolo 118, primo comma della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art118-com1], le regioni,
ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei
rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a
livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi
stabiliti dal presente testo unico mi ordine alle funzioni del comune e della
provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117
della Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117],
gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della
popolazione e del territorio.
3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai
comuni alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui
all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art4-com3], secondo le loro
dimensioni territoriali. associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle
province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema
delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono
strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano
luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la
collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
ARTICOLO 5
ARTICOLO 5
Programmazione regionale e locale
1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico
sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti
nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti
locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione.
4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli
strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
5. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale. modi
e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al
comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
ARTICOLO 6
ARTICOLO 6
Statuti comunali e provinciali
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico,
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali
in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e
province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei
cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il
gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile
1991, n. 125 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125], e per
((garantire))
la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali
((non elettivi))
del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale,
lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di
pubblicità degli statuti stessi.
ART. 7
ART. 7
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e
per l'esercizio delle funzioni.
ART. 7-BIS
ART. 7-BIS
Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
((
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle
violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia
sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
))
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art17].
ARTICOLO 8
ARTICOLO 8
Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere
forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono
disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei
principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione
nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il
loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza
con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203], e al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], promuove forme
di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e
degli stranieri regolarmente soggiornanti.
ARTICOLO 9
ARTICOLO 9
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che
spettano al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune
ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha
promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito
alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152] ))
.
ARTICOLO 10
ARTICOLO 10
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di
una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della
provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti
previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli
uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie
per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in
generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture, ed ai
servizi gli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
ARTICOLO 11
ARTICOLO 11
Difensore civico
1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del
difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la
funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127. (40)
((41))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], ha disposto (con l'art. 2,
comma 186, lettera a)) che "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario
di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267];
[. . .]".
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], come modificata dal D.L. 25
gennaio 2010, n. 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-25;2],
convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-26;42], ha disposto (con l'art. 2,
comma 186, lettera a)) che "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e
per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti
misure:
a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo
11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]. Le funzioni
del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita
convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il
relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire
l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
[. . .]".
ARTICOLO 12
ARTICOLO 12
Sistemi informativi e statistici
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le
loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la
fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e
nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica
in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322]. È in ogni caso
assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il
sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui
agli articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art6] e 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art9].
TITOLO II
SOGGETTI
CAPO I
Comune
TITOLO II
ARTICOLO 13
ARTICOLO 13
Funzioni
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,
attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
ARTICOLO 14
ARTICOLO 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di
leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo,
ai sensi dell'articolo 54.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono
essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
ARTICOLO 15
ARTICOLO 15
Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
1. A norma degli articoli 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117] e 133 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art133], le
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i
casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle
rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente,
mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali,
definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e
rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità
dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di
partecipazione e di decentramento dei servizi.
2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli
organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di
fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i
conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle
spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime.
3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione,
lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi
contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai
singoli comuni che si fondono. (56)(97)
((3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i
contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque
anni))
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione.
-------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 20,
comma 1) che "A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni
che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267], è commisurato al 20
per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite
degli stanziamenti finanziari previsti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che "Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e
successivi".
-------------
AGGIORNAMENTO (97)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 869) che "La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui
all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è incrementata
a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante
dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com24]".
ARTICOLO 16
ARTICOLO 16
Municipi
1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto
comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di
origine o di alcune di esse.
2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei
municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto.
Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli
amministratori dei comuni con pari popolazione.
ARTICOLO 17
ARTICOLO 17
Circoscrizioni di decentramento comunale
1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro
territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
((Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della
città metropolitana))
. (32)
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo
statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono
articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai
sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni
non può essere inferiore a 30.000 abitanti. (32)
4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione
delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme
stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può
prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di
autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio
alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di
tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di
elezione, nomina o designazione. Le modalità di elezione dei consigli
circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi
esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del
principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche
elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici
pubblici.
Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi
della normativa statutaria. (40) (41)
-------------
AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31], ha disposto (con l'art.
42-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com29], si applicano a
decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], ha disposto (con l'art. 2,
comma 186, lettera b)) che "In relazione alle riduzioni del contributo ordinario
di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:
[. . .]
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui
all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267], e successive
modificazioni;"
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], come modificata dal D.L. 25
gennaio 2010, n. 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-25;2],
convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-26;42], ha disposto (con l'art. 2,
comma 186, lettera b)) che "Al fine del coordinamento della finanza pubblica e
per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti
misure:
[. . .]
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui
all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267], e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni,
la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto
salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267];"
ARTICOLO 18
ARTICOLO 18
Titolo di città
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi,
monumenti storici e per l'attuale importanza.
CAPO II
Provincia
ARTICOLO 19
ARTICOLO 19
Funzioni
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale
che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei
seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle
calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni
atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed
alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da
essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante
interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste
dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
ARTICOLO 20
ARTICOLO 20
Compiti di programmazione
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della
programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli
altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere
generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria
dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il
piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di
assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione
delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali
linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed
idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono
trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi
regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che
assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e
dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le
funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano
territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive
competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province
e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
ARTICOLO 21
ARTICOLO 21
((Revisione delle circoscrizioni provinciali))
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], COME MODIFICATA DAL D.L. 5
GENNAIO 2010, N. 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-05;2],
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-26;42]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], COME MODIFICATA DAL D.L. 5
GENNAIO 2010, N. 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-01-05;2],
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-03-26;42]))
.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove
province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art133],
tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si
svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della
popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza,
entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art133], deve conseguire
l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area
stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni
territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al
territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi
e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2] le regioni
emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui
alla lettera d) del comma 3.
CAPO III
Aree metropolitane
ARTICOLO 22
ARTICOLO 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135]))
((69))
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art18], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135] (che ha disposto
l'abrogazione del presente articolo).
ARTICOLO 23
ARTICOLO 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135]))
((69))
---------------
AGGIORNAMENTO (69)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art18], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135] (che ha disposto
l'abrogazione del presente articolo).
ARTICOLO 24
ARTICOLO 24
Esercizio coordinato di funzioni
1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire
ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti
locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
a)pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento
atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino
all'istituzione della città metropolitana.
ARTICOLO 25
ARTICOLO 25
Revisione delle circoscrizioni comunali
1. Istituita la città metropolitana, la regione, previa intesa con gli enti
locali interessati, può procedere alla revisione delle circoscrizioni
territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
ARTICOLO 26
ARTICOLO 26
Norma transitoria
1. Sono fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.
2. La legge istitutiva della città metropolitana stabilisce i termini per il
conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni
amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15
marzo 1997, n. 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art4-com3], e
le modalità per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in
analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art3-com4].
CAPO IV
Comunità montane
ARTICOLO 27
ARTICOLO 27
Natura e ruolo
1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la
valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di
funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della
comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai
consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la
rappresentanza delle minoranze.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità
montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della
montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della
comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta
regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
a) le modalità di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali
e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente
montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore
al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i
capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi
statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più
efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata,
l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000
abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico
della comunità.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide
con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse
attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale
disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune
si provvede allo scioglimento della comunità montana.
7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza
delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono
provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità
montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento
orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione
agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della
realtà socio-economica.
8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più
comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali
attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art36], e
successive modificazioni.
ARTICOLO 28
ARTICOLO 28
Funzioni
1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite
dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità
montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla
provincia e dalla regione.
2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli
interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi
statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e
individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e
dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali
operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano
pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di
coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i suoi aggiornamenti sono
adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le
procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti
pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori
classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5.
ARTICOLO 29
ARTICOLO 29
Comunità isolane o di arcipelago
1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della
Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati,
la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità
montane.
CAPO V
Forme associative
ARTICOLO 30
ARTICOLO 30
Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli
enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e
garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la
costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti
partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli
enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti.
ART. 31
ART. 31
Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio
associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste
per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al
consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò
autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei
componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto
del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze
degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la
trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo
statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la
nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai
quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o
di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti
fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere
la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni
e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività
(( di cui all'articolo 113-bis ))
, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
ARTICOLO 32
ARTICOLO 32
(Unione di comuni)
1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma
contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove
costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di
unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44,
secondo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art44-com2] e delle leggi
in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni
possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei
comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e
indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra
i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei
comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito
nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri
componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la
rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in
quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante
disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare
riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e
contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce
le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di
prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e
strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi
restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la
spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di
prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale
sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di
spesa in materia di personale.
((I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali
all'unione di comuni di cui fanno parte))
.
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte
dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di
anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art1-com3],
e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art4-com2],
recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.
127 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12].
5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune
facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori
indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai
dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com557]. Ai segretari
delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge
23 marzo 1981, n. 93 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art8], e
successive modificazioni.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei
comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le
modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le
finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 16,
comma 3) che "All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2,
3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267], si
applica la disciplina di cui al presente articolo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli
statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art27]".
ARTICOLO 33
ARTICOLO 33
Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni
1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai
comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità
dei comuni.
2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio
delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie,
entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione esercita il potere
sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi
concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione
associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le
unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i
criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle
unioni di comuni regolarmente costituite.
4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei
servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare,
con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le
forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei
comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le
regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la
corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato
mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale
da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di
fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione,
prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che
autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali
interessati, di procedere alla fusione.
ARTICOLO 34
ARTICOLO 34
Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
((4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto
formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del
sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora
adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti
dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art81],
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato))
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del
sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta
giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo
nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di
due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.
ARTICOLO 35
ARTICOLO 35
Norma transitoria
1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma 4, avviene
entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il Governo, entro
i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], provvede
a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei
poteri sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale.
TITOLO III
ORGANI
CAPO I
Organi di governo del comune e
della
provincia
TITOLO III
ARTICOLO 36
ARTICOLO 36
Organi di governo
1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
ARTICOLO 37
ARTICOLO 37
Composizione dei consigli
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che,
pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000
abitanti;
b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000
abitanti;
c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000
abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la
intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento
ufficiale.
ART. 38
ART. 38
Consigli comunali e provinciali
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il
numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente
testo unico.
2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che
prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione
e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei
consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della
provincia.
3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire
ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono
essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il
regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le
risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso
di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti e improrogabili.
6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi
previsti dal regolamento
((e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei
partecipanti))
.
((49))
8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non
presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo
per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a
cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si
debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli
edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella
dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e
attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della
legge 5 febbraio 1998, n. 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-02-05;22],
concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 16,
comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province
medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art27]".
ARTICOLO 39
ARTICOLO 39
Presidenza dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i
consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di
convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo
statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del
consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le
modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il
consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un
quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo
all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è
presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo
differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa
diffida, provvede il prefetto.
ARTICOLO 40
ARTICOLO 40
Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi
entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è
convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione
del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del
presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per
gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la
maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati consiglieri ai
sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di
anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto
immediatamente successivo.
4. La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal
presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.
5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del
consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente
del consiglio.
6. le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa
previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
ARTICOLO 41
ARTICOLO 41
Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve
esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare
la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la
commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-03-20;223~art12].
ART. 41-BIS
ART. 41-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
ART. 42
ART. 42
Attribuzioni dei consigli
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di
cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e
modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle
relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni
e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni
che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che
non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del
segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei
rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla
definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle
linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei
singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non
possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della
provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla
giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a
pena di decadenza.
((64))
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35], convertito con
modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], ha disposto (con l'art. 1,
comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in
deroga agli articoli 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art42], 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203] e 204
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204],
chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite
nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di
liquidità da destinare ai predetti pagamenti".
ARTICOLO 43
ARTICOLO 43
Diritti dei consiglieri
1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni
questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto
di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate
dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,
rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi
specificamente determinati dalla legge.
3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati
rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di
sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione
di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal
regolamento consiliare.
4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle
sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far
valere le cause giustificative.
ARTICOLO 44
ARTICOLO 44
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi
funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri
membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività
dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle
suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento
consiliare.
ARTICOLO 45
ARTICOLO 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
circoscrizionali
1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante
il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è
attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo
eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59, il
consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di
sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per
l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine
con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa
luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
ARTICOLO 46
ARTICOLO 46
Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a
suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e
sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
((, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi,))
i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della
provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più
assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
ARTICOLO 47
ARTICOLO 47
Composizione delle giunte
1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal
sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di
assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali,
computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque
non superiore a
(( dodici ))
unità.
((31))
2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il
numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli
assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al
di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può
prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed
in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla
carica di consigliere.
5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte
comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito
rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non
superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000
abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000
abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e
500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra
500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non
superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore
a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per
quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244], ha disposto (con l'art. 2,
comma 23) che la presente modifica "entra in vigore a decorrere dalle prossime
elezioni amministrative locali".
ARTICOLO 48
ARTICOLO 48
Competenze delle giunte
1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel
governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
((Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si
tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di
lavoro dei partecipanti))
.
((49))
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi
1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o
dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di
decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al
consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 16,
comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province
medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art27]".
ART. 49
ART. 49
(( (Pareri dei responsabili dei servizi). ))
((
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla
sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al
presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.
))
ARTICOLO 50
ARTICOLO 50
Competenze del sindaco e del presidente della provincia
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e
presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro
attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità
locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime
ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale,
in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di
grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale
o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto,
e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e
organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco
adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti
ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di
tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del
patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso
particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di
specifici eventi,
((o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,))
nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art7], può disporre, per un
periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
((, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore
alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di
prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di
alimenti e bevande attraverso distributori automatici))
.
((7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma
7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 500 euro a 5.000 euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14~art12-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-18;48], anche se il responsabile ha
proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16]))
.
7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono
adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente
della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo
stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
ARTICOLO 51
ARTICOLO 51
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli.
Limitazione dei mandati
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il
consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di
presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato,
immediatamente ricandidabile alle medesime cariche.
((Per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite
previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.
Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.))
3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
ARTICOLO 52
ARTICOLO 52
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una
proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte
non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano
dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente
della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si
procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi
dell'articolo 141.
ARTICOLO 53
ARTICOLO 53
imissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco
o del presidente della provincia
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco
o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino
alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della
provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente
della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal
vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente
della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso
di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia
diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del
rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso
la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle
rispettive giunte.
ART. 54
ART. 54
(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad
assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia
statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta
dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato
provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui
al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
(48)
((
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità
pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli
concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare
l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone,
l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di
abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche
legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.
))
5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i
sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto
opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente
ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di
provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana,
il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando
i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate
e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere
d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i
reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone,
fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure
adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle
funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni
per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere
generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco,
previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle
frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco
o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio
delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 115 (in G.U. 1a s.s.
13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art54-com4]
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito
dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-23;92~art6] (Misure urgenti
in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-24;125~art1-com1], nella parte in cui
comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»".
CAPO II
Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità
ARTICOLO 55
ARTICOLO 55
Elettorato passivo
1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della
Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno
fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea
residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo
12 aprile 1996, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;197].
ARTICOLO 56
ARTICOLO 56
Requisiti della candidatura
1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o
in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si
svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di
circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima
carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia in più di un comune ovvero di una provincia.
ARTICOLO 57
ARTICOLO 57
Obbligo di opzione
1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province,
in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro
cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata
opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della
circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale
rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.
ART. 58
ART. 58
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;235]))
((63))
-------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235] ha disposto
(con l'art. 17, comma 2) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli
articoli 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art58] e 59 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art59], ovunque
presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del
presente testo unico".
ART. 59
ART. 59
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;235]))
((63))
-------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235] ha disposto
(con l'art. 17, comma 2) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli
articoli 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art58] e 59 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art59], ovunque
presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del
presente testo unico".
ART. 60
ART. 60
Ineleggibilità
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di
pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i
dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o
equiparate o superiori;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di
Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di
pubblica sicurezza;
3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66];
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i
ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno
ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che
esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o
della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi
uffici.
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti
alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali,
nonché i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i
consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende,
ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o
ospedaliera con cui sono convenzionate; (39)
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale
superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con
poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o
azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro
comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le
funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di
scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di
ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i
sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il
direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in
ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso,
in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera
presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso
nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti,
ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un
periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui
ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9),
10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in
aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature.
((La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei
confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale
l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi))
.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle
indicate negli articoli 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43] e 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art44].
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al
comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta.
Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa
accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto
giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto
inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta
la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si
applicano per la carica di consigliere provinciale.
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 27 (in G.U.
1° s.s. 11/2/2009, n. 6) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
1, numero 9), del presente articolo 60 "nella parte in cui prevede
l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i
consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende,
ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o
ospedaliera con cui sono convenzionate"
ART. 61
ART. 61
(( Ineleggibilità e incompatibilità
alla carica di sindaco e presidente di provincia ))
1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al
secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di
segretario comunale o provinciale
((. . .))
(1)
((1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia
coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al
secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di
appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo
loro fideiussore.))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a
s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo 61
articolo 61, n. 2, "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la
qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto
alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione
non può ricoprire la carica di sindaco."
ARTICOLO 62
ARTICOLO 62
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361~art7], e
dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art5],
l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso,
per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i
presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
ART. 63
ART. 63
Incompatibilità
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale,
((consigliere metropolitano,))
provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o
della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione
in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il
dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in
servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del
comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di
privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni
non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione , fatta
eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la
partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e
fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27
dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com718];
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente
comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od
amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di
una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi
dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il
contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo
ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale
ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro
tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di
provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di
regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente
a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più
vicino.
La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina
incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza
passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non
costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche
ai procedimenti in corso;
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato,
rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da
esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato,
dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora
estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il
comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è
stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per
imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art46];
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno
parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei
registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori
per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
(67)
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 5 giugno 2013, n. 120 (in G.U. 1a s.s.
12/6/2013, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo
63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art63] (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di
un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".
ART. 64
ART. 64
Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella
rispettiva giunta
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale
e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore
nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non
eletti.
3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con
popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo
grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far
parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e
della provincia.
((150))
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AGGIORNAMENTO (150)
La Corte Costituzionale con sentenza 20 marzo - 18 giugno 2024, n. 107 (in G.U.
1ª s.s. 19/06/2024, n. 25), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art64-com4]
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui
prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del
sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità
deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con
sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3] (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio)".
ARTICOLO 65
ARTICOLO 65
(( (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). ))
((
1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei
comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica
di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili,
rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di
consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere
di una circoscrizione dello stesso o di altro comune))
ARTICOLO 66
ARTICOLO 66
Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con
quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di
presidente o di assessore della comunità montana.
ARTICOLO 67
ARTICOLO 67
Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi
e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della
circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del
mandato elettivo.
ARTICOLO 68
ARTICOLO 68
Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità
1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo
importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia
che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle
elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni
di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data
in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di
incompatibilità.
ARTICOLO 69
ARTICOLO 69
Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni
previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento
della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di
incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa
parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o
per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale
ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal
comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il
consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di
ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad
esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il
consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso
ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella
segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui
che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su
istanza di qualsiasi elettore.
ARTICOLO 70
ARTICOLO 70
Azione popolare
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da
qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse
davanti al tribunale civile,
((. . .))
.
((52))
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
((3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art22].))
((52))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
.
((52))
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate
dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla
data di entrata in vigore dello stesso."
CAPO III
Sistema elettorale
ARTICOLO 71
ARTICOLO 71
Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri
comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del
sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato
il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di
candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai
tre quarti.
3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i
sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e
15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore
qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere
nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. (125)
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica
di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di
sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di
preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella
lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il
cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni
con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può
esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o
due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati
compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto.
Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di
sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio
fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi
la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più
anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono
attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di
sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il
maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al
consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per
1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si
scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a
parità di quest'ultima, per sorteggio.
9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri
comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo
seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla
carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati
compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed
il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali
percentuali, la elezione è nulla. (119) (129)
((149))
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo
la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni,
si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18,
terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570~art18-com3],
quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570~art18-com4]
e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570~art18-com5],
consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione
di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
---------------
AGGIORNAMENTO (119)
Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-05;25], convertito con
modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-05-03;58], ha disposto (con l'art. 2,
comma 1-bis) che "Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro
epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il
territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento
all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e
del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto
previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], ove sia stata
ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella
lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero
di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei
votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle
liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali,
l'elezione è nulla".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1-ter) che "In considerazione del
permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di
movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del
sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], per la
determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto".
---------------
AGGIORNAMENTO (125)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10 marzo 2022, n. 62, (in
G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art71-com3bis]
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma,
lettere d-bis)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570~art30-com1-letdbis]
ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570~art30-com1-lete]
(Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle
liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
---------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 4 maggio 2022, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-04;41], convertito con
modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-30;84], ha disposto (con l'art. 6,
comma 2) che "Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto
previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], ove sia stata
ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella
lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero
di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti
non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla".
---------------
AGGIORNAMENTO (149)
Il D.L. 29 gennaio 2024, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-01-29;7] ha disposto (con l'art.
4, comma 2) che "Limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del
consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga
a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], ove sia stata
ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella
lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero
di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti
non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione
è nulla".
ART. 72
ART. 72
Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a
suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio
comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della
presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate
per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per
l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo,
((sotto ai quali))
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è
collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il
diametro di centimetri 3 . Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per
un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate,
tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco,
anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
4.È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la
maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a
quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di
sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato
con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il
candidato che segue nella graduatoria.
Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal
verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le
liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle
con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono
riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti. è
proclamato eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma 7, con la
lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.
ART. 73
ART. 73
Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti
1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero
di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore
ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a
50 centesimi.
((Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il
numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi))
.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato
il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal
caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si
considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72,
tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta.
((Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il
medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non
più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione
di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza))
. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla
proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo
turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi
riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto
al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a
nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei
consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di
elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si
divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano
più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di
ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per
1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di
liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei
seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo
turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene
assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altra
gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel
turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o
gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati
a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di
più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il
seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti
al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri
comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i
candidati che precedono nell'ordine di lista.
ART. 74
ART. 74
Elezione del presidente della provincia
1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto,
contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per
l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art14], e successive
modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia
e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di
presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art.
3, commi 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art3-com3] e 4,
della legge 25 marzo 1993, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art3-com4], in quanto
compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica
di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei
gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione
di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa
dai delegati dei gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome
di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno
o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il
candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è
riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte
del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
(( I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3 ))
.
5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì,
votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al
consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno.
Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla
carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al
candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può,
infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia
tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si
intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede
ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a
quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di
presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è
ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al
ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di
candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati
ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione,
di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a
quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa
dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati
alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo,
sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il
voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il
nome del candidato prescelto.
11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di
voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con
il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
ARTICOLO 75
ARTICOLO 75
Elezione del consiglio provinciale
1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi
uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122], e successive modificazioni,
in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente
articolo.
articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e
cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma
amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo
stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi
debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di
loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati
collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della
provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti
da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano
ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si
divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati
successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri
da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una
graduatoria decrescente.
A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di
candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di
quest'ultima, per sorteggio.
Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti
eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di
candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia
abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio
provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato
eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di
candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento
all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o
ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di
collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per
determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le
rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per
1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del
comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di
candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i
candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti,
collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In
caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente
della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai
seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri
provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive
cifre individuali.
12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene
determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun
candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi
espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di
candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della
graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
ARTICOLO 76
ARTICOLO 76
Anagrafe degli amministratori locali e regionali
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero
dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a
cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali,
nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di
mandato.
2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni,
province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata.
I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i
sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati
al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il
diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico,
dei dati contenuti nell'anagrafe.
CAPO IV
Status degli amministratori locali
ARTICOLO 77
ARTICOLO 77
Definizione di amministratore locale
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il
mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed
usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla
legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle
indennità degli amministratori degli enti locali.
Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci,
anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche
metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali,
metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e
provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane,
i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,
nonché i componenti degli organi di decentramento.
ARTICOLO 78
ARTICOLO 78
Doveri e condizione giuridica
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni,
deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione,
nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e
responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle
proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale,
quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui
al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di
strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate
e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di
parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano
urbanistico.
5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai
consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono
essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante
l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento
al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal
datore di lavoro con criteri di priorità.
((...))
.
ARTICOLO 79
ARTICOLO 79
Permessi e licenze
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di
comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione
superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il
tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei
rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel
caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno
diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel
caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno
diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. (50)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali,
metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei
consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi
fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o
circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali
previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli
organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti
consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per
raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città
metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra
enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di
lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle
comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
((96))
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad
ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative
mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori
chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere
prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
---------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 16,
comma 29) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province
medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art27]".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189], convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], come modificato dal D.L. 16
ottobre 2017, n. 148 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148],
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art. 44,
comma 2-bis) che "Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], per la
fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente a 48 ore
lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti".
ART. 80
ART. 80
Oneri per permessi retribuiti
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono
retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.
(( Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da
enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi
lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. ))
L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare
quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o
giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato
dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti
da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge
11 marzo 1988. n. 67.
ARTICOLO 81
ARTICOLO 81
Aspettative
1.
(( I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui
all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di
comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province ))
, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il
periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato,
nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
(( I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in
aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono
a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e
di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 ))
.
ART. 82
ART. 82
Indennità
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di
funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il
presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni
capoluogo di provincia , i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro
articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità
montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti
fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a
consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un
mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità
massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di
cui al comma 8.
Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei
consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare
del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.In nessun caso gli oneri a
carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun
consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità
prevista per il rispettivo presidente. (48)
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra
pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai
redditi da lavoro di qualsiasi natura.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244].
5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro
cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità
ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244].
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione
prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a
sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di
quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 17, Comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli
enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate,
nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei
vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della
provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi
fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di
funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un
comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del
consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle
città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122].
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di
provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante
per ciascun anno di mandato.
8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo
spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è
incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai
sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sì può
procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la
medesima procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini
dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della
vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione
verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al
mese di giugno di termine del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla
effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalità. (35) (47)
((109))
(93) (96)
---------------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112] convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133] ha disposto che (con l'art.
61, comma 10) "A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i
gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato
il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento
prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267]."
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AGGIORNAMENTO (47)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-13;220], ha disposto (con l'art. 1,
comma 120) che "Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza indicati
nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e successive
modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti locali che
nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilita` interno".
---------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], ha disposto (con l'art. 2,
comma 9-ter) che il terzo periodo del comma 2 del presente articolo si
interpreta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto, nel senso che "per le città metropolitane si
intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art23] e 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art24], e
successive modificazioni".
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189], convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], come modificato dal D.L. 9
febbraio 2017, n. 8 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8],
convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;45], ha disposto (con l'art. 44,
comma 2-bis) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1,
comma 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art1-com136],
della legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], al sindaco e agli assessori
dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza
sindacale una 'zona rossà, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:2000-04-04;119],
per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti,
come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], per la durata di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico
del bilancio comunale".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189], convertito con
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229], come modificato dal D.L. 16
ottobre 2017, n. 148 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148],
convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art. 44,
comma 2-bis) che "In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1,
comma 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art1-com136],
della legge 7 aprile 2014, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56], al sindaco e agli assessori
dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza
sindacale una 'zona rossà, è data facoltà di applicare l'indennità di funzione
prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:2000-04-04;119],
per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti,
come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com10],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], per la durata di due anni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico
del bilancio comunale".
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AGGIORNAMENTO (109)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], nel modificare l'art. 2,
comma 25, lettera d) della L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com25-letd], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 552) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art2-com25-letd], e
all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art76-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], sono da intendersi riferite
al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni
di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in
godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi
restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le
disposizioni vigenti fino a tale data".
ARTICOLO 83
ARTICOLO 83
(Divieto di cumulo)
1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non
possono percepire i gettoni di presenza
((o altro emolumento comunque denominato))
previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali,
gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono
alcun compenso
(( . . . ))
per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale
partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono
cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento
dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di
incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.
ARTICOLO 84
ARTICOLO 84
(Rimborso delle spese di viaggio)
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero
del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri,
((è dovuto))
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
(( . . . ))
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle
spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione
sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede
il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o
delegate.
ARTICOLO 85
ARTICOLO 85
Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al trattamento
e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si
applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle
associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la partecipazione
dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi
nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti
stessi.
ARTICOLO 86
ARTICOLO 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e
assicurative
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione
tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali,
previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di
comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli
assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non
retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si
applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune
abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in
materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che
rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo
stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle
quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti,
da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o
continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro
la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i
limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per
l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n.
724 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art26-com1].
((5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri
amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il
rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art13-com6], nel
caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione
di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente
rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave))
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale
dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale
ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro
cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata
in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265], ed entro tre anni se
successiva.
ARTICOLO 87
ARTICOLO 87
Consigli di amministrazione delle aziende speciali
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai
componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche
consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma 2,
nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e
nell'articolo 86.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
CAPO I
Uffici e personale
TITOLO IV
ARTICOLO 88
ARTICOLO 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali
1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi
i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29], e successive
modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di
organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute
nel presente testo unico.
ARTICOLO 89
ARTICOLO 89
Fonti
1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo
statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità.
2. La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di
quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti
materie:
a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento
delle procedure amministrative;
b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle
pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di
impieghi e incarichi pubblici.
3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le
assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art36], e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di
reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-05-09;487].
5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico,
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
ARTICOLO 90
ARTICOLO 90
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente
della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o
strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni.
((139))
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali. (110)
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel
caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico,
prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello
dirigenziale.
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AGGIORNAMENTO (110)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art.
18-ter, comma 1) che "Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267],
le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" si interpretano
nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato
elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga
alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art36], e
alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano
specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato".
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AGGIORNAMENTO (139)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], convertito con
modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41], ha disposto (con l'art. 8,
comma 2) che "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e
facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni
europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi
dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art110] non si
applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino
al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati
in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il
divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267]."
ARTICOLO 91
ARTICOLO 91
Assunzioni
1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68], finalizzata alla
riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai
principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per
nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-27;449~art39-com2bis],
3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-27;449~art39-com3],
3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-27;449~art39-com3bis] e
3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-27;449~art39-com3ter],
per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e
competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie
possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo
in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un
termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo.
ARTICOLO 92
ARTICOLO 92
Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a
tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in
materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa
presso altri enti.
2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a
flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni dei commi 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art36-com7] e 8
dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art36-com8], e
successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 93
ARTICOLO 93
Responsabilità patrimoniale
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello
Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico
denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro
che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il
conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei
conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per
il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art74], ed
agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;1214~art44].
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del
fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei
comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in
cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
ARTICOLO 94
ARTICOLO 94
Responsabilità disciplinare
1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 1 dell'articolo 58, nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle amministrazioni
locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è
disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i
provvedimenti emanati dal giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del
tribunale o della segreteria del pubblico ministero, ai responsabili delle
amministrazioni o enti locali indicati nelle predette disposizioni.
2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 previa
attivazione del procedimento disciplinare.
ARTICOLO 95
ARTICOLO 95
Dati sul personale degli enti locali
1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente, sentiti l'Associazione
nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia (Upi) e
l'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (Uncem), i dati del censimento
generale del personale in servizio presso gli enti locali.
2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle dotazioni organiche degli
enti locali prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-18;8~art16ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-19;68].
ARTICOLO 96
ARTICOLO 96
Riduzione degli organismi collegiali
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi
dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive
competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni
esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed
ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili
per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a
decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative
funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella
materia.
CAPO II
Segretari comunali e provinciali
ARTICOLO 97
ARTICOLO 97
Ruolo e funzioni
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui
all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà
prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di
nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e
nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1
dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il
direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze,
nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c)
((roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e
autentica))
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
dall'articolo 108, comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29], e successive
modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 98
ARTICOLO 98
Albo nazionale
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per
concorso, è articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al
numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza
di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei
presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.
((Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra
province))
.
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
ARTICOLO 99
ARTICOLO 99
Nomina
1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che
dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a
quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha
nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione
del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi
giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia,
decorsi i quali il segretario è confermato.
ARTICOLO 100
ARTICOLO 100
Revoca
1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o
del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
ART. 101
ART. 101
Disponibilità e mobilità
1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata
massima di
(( due anni ))
.
2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a
disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività
dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti
alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è
utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra
analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso
previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.
3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il
trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i
compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di
cui al comma 2.
4. Decorsi
(( due anni ))
senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il
segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art23bis], si
applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai
fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale
di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale
viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di
appartenenza.
ART. 102
ART. 102
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] .(44)
((54))
-------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122]) ha disposto (con l'art. 7,
comma 31-ter) che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, istituita dal presente articolo è soppressa e (con
l'art. 7, comma 31-septies) che tutti i richiami alla soppressa Agenzia sono da
intendere riferiti al Ministero dell'interno.
Inoltre, ha disposto (con l'art. 7, comma 31-sexies) che il contributo a carico
delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 del presente
articolo è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni
provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri
derivanti dall'applicazione del comma 31-ter del medesimo d.l. 78/2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010;78].
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-24;14], nel modificare l'art. 7,
comma 31-sexies del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art7-com31sexies],
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 15, comma 5) che il termine di cui all'articolo 7, comma 31-sexies,
primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], che dispone la modifica del
comma 5 del presente articolo, è ulteriormente prorogato di 180 giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
ART. 103
ART. 103
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] ))
ARTICOLO 104
ARTICOLO 104
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e
interregionali
1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con
regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per
l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di
formazione e ricerca.
2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e
la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
ARTICOLO 105
ARTICOLO 105
Regioni a statuto speciale
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.
2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino, all'emanazione di
apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge
11 marzo 1972, n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118].
ARTICOLO 106
ARTICOLO 106
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo
nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province
ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-23;749].
2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art17-com82], e trasferiti
presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e
mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in
godimento.
3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50], i segretari comunali di cui
all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-12-04;465~art18-com14],
o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art39-com22], possono essere
collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di
destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n.
50 del 1999 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;50]. Gli oneri relativi al
trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti
rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione;
successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-12-04;465~art34-com2].
CAPO III
Dirigenza ed incarichi
ARTICOLO 107
ARTICOLO 107
Funzioni e responsabiltà della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri
e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi
tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
((la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di
importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del
procedimento;))
((141))
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui
all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad
opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le
disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione
di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione
agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e
dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi
contenuti nell'articolo 5, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286~art5-com1] e 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286~art5-com2],
secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.
-----------
AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36] ha disposto (con
l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio
2023.
ARTICOLO 108
ARTICOLO 108
Direttore generale
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o
provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad
attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo
dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della
provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore
generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale
rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente,
ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
((130))
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria
dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni
altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia
al segretario.
-------------
AGGIORNAMENTO (130)
Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2022-06-24;81], ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art2-com1], il
piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo
decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150~art10], sono
assorbiti nel PIAO".
ARTICOLO 109
ARTICOLO 109
Conferimento di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi
dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate
dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in
caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati
nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti
collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui
all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni
diversa disposizione.
ART. 110
ART. 110
Incarichi a contratto
1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,
possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica
dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo
determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti
istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per
almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti
previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati,
il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità
nelle materie oggetto dell' incarico.
((139))
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui
è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità
superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al
mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il
trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere
integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta
correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo
contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente
locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie.
((139))
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può
prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
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AGGIORNAMENTO (139)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], convertito con
modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;41], ha disposto (con l'art. 8,
comma 1) che "Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze
connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di
garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio,
controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate,
fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267] è elevata al 50
per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Al fine di assicurare la
continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli
investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con
le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi
operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai
rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto
legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art110] non si
applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 110.
Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non
si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si
trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo
90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267]."
ARTICOLO 111
ARTICOLO 111
Adeguamento della disciplina della dirigenza
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità nell'esercizio della
propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il
regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo
del febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
TITOLO V
ART. 112
ART. 112
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201]))
ART. 113
ART. 113
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201]))
ART. 113-BIS
ART. 113-BIS
(Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento
diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai
soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi
culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro
costituite o partecipate.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269], CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326]
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al
presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
((22))
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in G.U. 1a s.s.
4/8/2004, n. 30) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art.
113-bis, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del
2001 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;448~art35-com15].
ARTICOLO 114
ARTICOLO 114
Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal
consiglio comunale o provinciale.
((L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni, ed ai principi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].))
((83))
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di
servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
((L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] e successive
modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente
locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma
2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità
economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie
istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.))
((83))
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le
modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto
dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione
((conformano))
la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno
l'obbligo
((dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai
trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio
finanziario.))
((83))
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende
speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale
da cui dipendono.
5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. (75)
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e
gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i
risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni
anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede
un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della
gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti
((dell'azienda))
da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
((83))
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i
rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
((b) il budget economico almeno triennale;))
((83))
((c) il bilancio di esercizio;))
((83))
((d) il piano degli indicatori di bilancio.))
((83))
((8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti
dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento
di programmazione dell'istituzione;
b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di
cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati;
c) le variazioni di bilancio;
d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni, completo dei relativi allegati.))
((83))
--------------
AGGIORNAMENTO (75)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 550) che la presente modifica si applica alle aziende speciali, alle
istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali
indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com3]. Sono
esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società
emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro
controllate.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 115
ART. 115
Trasformazione delle aziende speciali
in società per azioni
1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare
azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2343-com1].
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le
valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima.
Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-21;332], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-30;474].
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448].
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione
dell'Azienda, speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un
ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché agli
articoli 2504-septies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2504septies] e
2504-decies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2504decies].
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla
trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla
società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto
a bilancio della relativa quota di capitale.
((
7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario
e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione
regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di
capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.
))
ART. 116
ART. 116
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175]))
ART. 117
ART. 117
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201]))
ART. 118
ART. 118
Regime del trasferimento di beni
1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle
province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di
(( società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 ))
sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di
incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti
designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2343], nonché gli
onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti
ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.
2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed
alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in
essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e
provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti
in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva
costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del
medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché
i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano
effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai
sensi degli articoli 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art31] e 274, comma 4, per
la costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art274-com4] di società per
azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art116], anche mediante
atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di
dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-31;232], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-30;474], e successive modificazioni.
3.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448] ))
.
ARTICOLO 119
ARTICOLO 119
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449~art43], al fine di favorire
una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri
enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti
pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
ART. 120
ART. 120
Società di trasformazione urbana
1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica.
((
2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune.
3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati
con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da
opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati
dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di
concessione ))
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
ART. 121
ART. 121
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;327]))
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], come
modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-11-23;411], convertito con
modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-31;463], ha disposto (con l'art. 59,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente
articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], come
modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166] ha disposto (con l'art. 59,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente
articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], come
modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;122] , convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;185] ha disposto (con l'art. 59,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente
articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327], come
modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-27;302] ha disposto
(con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
ART. 122
ART. 122
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175]))
ART. 123
ART. 123
Norma transitoria
1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle
aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali
iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2331-com1],
le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende
speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del
registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8].
3.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448] ))
.
TITOLO VI
CONTROLLI
CAPO I
Controllo sugli atti
TITOLO VI
ARTICOLO 124
ARTICOLO 124
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante
((pubblicazione))
all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante
((pubblicazione))
all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
ARTICOLO 125
ARTICOLO 125
Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
ARTICOLO 126
ARTICOLO 126
Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità
1. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 130 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art130] sugli
atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui
regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2. Il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
ARTICOLO 127
ARTICOLO 127
Controllo eventuale
1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo,
nei limiti delle illeggittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino
a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio,
quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia
di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato
regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o
provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente
non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene
confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità
dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le
modalità di cui all'articolo 133.
ARTICOLO 128
ARTICOLO 128
Comitato regionale di controllo
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità è istituito, con decreto del
presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti
dei comuni e delle province.
2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata
dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 130,
comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli
stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze
ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del
presidente.
3. La legge regionale può, articolare il comitato in sezioni per territorio o
per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo. A tal
fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la
pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di
controllo con le relative motivazioni di riferimento.
4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono
provvedimenti definitivi.
5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e
solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi
arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 129
ARTICOLO 129
Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo
1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
ARTICOLO 130
ARTICOLO 130
Composizione del comitato
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono
composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una
terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei
ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la
carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di
parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti
locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i
professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero
tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i
requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i
requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del
Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un
vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove
elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la
maggioranza dei rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono
collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non
retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle
aspettative previsti per gli amministratori locali.
ARTICOLO 131
ARTICOLO 131
Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di
controllo:
a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli amministratori di enti locali o di altri enti soggetti a controllo del
comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente
alla costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui
alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello
Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al
controllo del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli
degli enti locali della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di
esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la
regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello
provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali
incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
ARTICOLO 132
ARTICOLO 132
Funzionamento del comitato
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le
indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del
vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di
consultazione delle decisioni, nonché il rilascio di copie di esse sono
disciplinati dalla legge regionale.
2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro
uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a
carico della regione.
3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di
controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia
dell'organo.
ARTICOLO 133
ARTICOLO 133
Modalità del controllo preventivo di legittimità
1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto
alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel
provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la
procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo
di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti
giustificativi allegati alle stesse.
2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti di cui all'articolo 126, comma 1, può disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o può richiedere, per una sola volta,
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il
termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla
data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.
3. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare
alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il
termine massimo di trenta giorni.
4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al
comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della
gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno
o più commissari per la redazione del conto stesso.
5. Non può essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso
di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
ARTICOLO 134
ARTICOLO 134
Esecutività delle deliberazioni
1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere
trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione.
Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il
comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un
provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque
esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale
di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di
controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del
controllo.
3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a
controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.
ARTICOLO 135
ARTICOLO 135
Comunicazione deliberazioni al prefetto
1. Il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui
delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma, 2-quater,
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;410], e successive modificazioni
ed integrazioni, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque
acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle
attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o
contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero
quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle
pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli
interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto può chiedere che siano
sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni degli enti
locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i
contratti, con le modalità e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le
predette deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente
all'affissione all'albo.
ARTICOLO 136
ARTICOLO 136
Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori
1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo
di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito,
ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
ARTICOLO 137
ARTICOLO 137
Poteri sostitutivi del Governo
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in
caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e
il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è
immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art8-com3].
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente.
ARTICOLO 138
ARTICOLO 138
Annullamento straordinario
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto
1988, n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art2-com3-letp],
il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare,
d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti
locali viziati da illegittimità.
ARTICOLO 139
ARTICOLO 139
Pareri obbligatori
1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale,
regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai
fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di
altre attività degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art16], e successive modifiche
ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
ARTICOLO 140
ARTICOLO 140
Norma finale
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui
all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione
di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale
e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali,
intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia
i corrispondenti organi di governo.
CAPO II
Controllo sugli organi
ARTICOLO 141
ARTICOLO 141
Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e
dei servizi per le seguenti cause:
1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del
presidente della provincia;
2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o
il presidente della provincia;
4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei
componenti del consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti
siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo
caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro
il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla
giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario
affinchè lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema
di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del
provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio. (95)
2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine
entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione
segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non
abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal
fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di
adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto
inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma
1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il
primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano
ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro
eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i
motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data
immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di
scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può
sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli
comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell'ente.
((112))
8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di
cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo
provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali
di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.
--------------
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art. 18,
comma 3-ter) che "Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto
dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], assegnato al
consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il
rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta
giorni".
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 107,
comma 10, alinea e lettera a)) che "In considerazione dello stato di emergenza
nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di
cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]. Per il periodo
dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come
segue:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni".
ART. 142
ART. 142
Rimozione e sospensione di amministratori locali
1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della
provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono
essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
((
1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225], in caso di grave
inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla
programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione
degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave
inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla
disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle
diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art197] e 198
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art198], anche
come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato
delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo
termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con
decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il
presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.
))
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui
al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
ART. 143
ART. 143
(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma
dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su
collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso
o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme
di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del
procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi
e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni
comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse
affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche
con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai
dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per
territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso
presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione
d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è
titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma
2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art2-com2quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;410]. Entro tre mesi dalla data di
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la
commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni
della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente
acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di
forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato
con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per
territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto
della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai
dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale.
Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi
interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità
organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta
antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il
prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art329],
comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le
esigenze del procedimento.
((112))
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui
al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di
scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e
pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli
amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la
cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della
provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle
leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
((112))
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione
prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai
dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del
Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento
utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla
normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra
mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte
dell'autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono
risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi
di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata
e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di
cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione
di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre
mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un
decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti
dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti
emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento
sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto
emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche
di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle
procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle
amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso,
al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità
l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di
rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da
assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e
fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici.
Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un
ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il
quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione
inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. (104)
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata
di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma
3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione
delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art1].
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto
sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su
parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente
necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici
mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al
fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle
amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del
presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-06-07;182~art1], e successive
modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada
nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata
legge n. 182 del 1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;182], e successive
modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello
scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data
di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le
modalità stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente
prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle
elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il
Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con
provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il
Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella
proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del
decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da
ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione
dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la
durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre
dalla data del provvedimento di sospensione.
((112))
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente
articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché
ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 20 giugno - 24 luglio
2019, n. 195 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2019, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 28, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art28-com1],
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-01;132], (che ha introdotto il comma
7-bis al presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 107,
comma 10, alinea e lettere b), c) e d)) che "In considerazione dello stato di
emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i
termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]. Per il periodo
dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come
segue:
[...]
b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in novanta giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centoventi giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in novanta giorni".
ART. 144
ART. 144
Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una
commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le
attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è
composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in
quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in
quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo
turno elettorale utile.
2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della
amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle
commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono determinate
le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria
per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di
pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le
modalità di organizzazione e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
ART. 145
ART. 145
Gestione straordinaria
1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143
sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli
enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su
richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144,
può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via
temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e
tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove
occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un
compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a
ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il
trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello
Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di
appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla
prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli
accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal
Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere
della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato. la prefettura provvede al
rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte
proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri
derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per
cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575], e successive
modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo
4, commi 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-06-14;230~art4-com4]
e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-06-14;230~art4-com6],
convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-08-04;282], relative ai beni mobili o
immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima
legge n. 575 del 1965 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;575]. Alla
scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà
rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale
assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e
pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita
realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di
cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con
riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono
essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al
prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica
amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici
delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti
all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del
commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla
dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico
degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga
alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi
totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi
effettivamente assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di
insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle
amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine
del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni
di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche
forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la
commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle
necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art14], convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203]. A conclusione degli
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate,
in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del
contratto già concluso.
5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in
attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di
conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale
si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di
rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi,
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente
interessati alle questioni da trattare.
ART. 145-BIS
ART. 145-BIS
(Gestione finanziaria)
1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi
consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della
Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero
dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i
criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata
all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria,
predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto
finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione
straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere
della
((Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali))
, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui
attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come
risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo
determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali
correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato
in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene
la richiesta. Dall' anticipazione spettante sono detratti gli importi già
corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito
dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il
Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione
attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti
correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le
compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero
dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione
del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o
all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli
eventuali scostamenti dagli obiettivi.
Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è
considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale
decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate
dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti
erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della
detrazione. Le modalità di versamento dell' annualità sono indicate dal
Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti.
ART. 146
ART. 146
Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli
altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e
province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
((annuale))
sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.
CAPO III
Controlli interni
ART. 147
ART. 147
(Tipologia dei controlli interni).
1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa,
individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di
regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate,
nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,
dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico,
in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di
stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte
del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da
parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione
di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170,
comma 6, la redazione del bilancio consolidato
((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni))
, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni
dell'ente; (83)
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente,
sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette
a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000
abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali
disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga
agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;286~art1-com2], e
successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei
controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove
previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono
istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento.
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126] ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 147-BIS
ART. 147-BIS
(( (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). ))
((
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella
fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed
è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante
la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase
successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite
nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del
segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi,
scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di
campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente,
a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive
cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei
conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti
utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
))
ART. 147-TER
ART. 147-TER
(( (Controllo strategico). ))
((
1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee
approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000
abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000
abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione
rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente
locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal
2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del
direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in
cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici,
da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva
predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.
))
ART. 147-QUATER
ART. 147-QUATER
(Controlli sulle società partecipate non quotate).
1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un
sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente
locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale,
che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo,
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170,
comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata,
secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario
e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società,
i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di
legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il
monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate,
analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le
opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non
quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica
((, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e
successive modificazioni))
.
((83))
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima
applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per
l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a
decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000
abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a
decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118]. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a
quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359]. A tal fine,
per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si
intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati.
--------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 147-QUINQUIES
ART. 147-QUINQUIES
(( (Controllo sugli equilibri finanziari). ))
((
1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il
coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza
dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di
governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili
dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di
contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che
regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della
Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli
effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione
all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
))
Capo IV
Controlli esterni sulla gestione
ART. 148
ART. 148
(Controlli esterni).
((
1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito
del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili
e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco,
relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il
presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente,
o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore
generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base
delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti
e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al
presidente del consiglio comunale o provinciale.
))
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione
amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n.196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art14-com1-letd], oltre che
negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche
attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili
ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali. (78)
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le
procedure di cui al comma 2. (78)
4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle
metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1], e successive
modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico,
le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli
amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo
di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta
al momento di commissione della violazione.
-------------
AGGIORNEMENTO (78)
La Corte Costituzione, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39 (in G.U.
1a s.s. 12/3/2014, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 148, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art148-com2] e
3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art148-com3]
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificati
dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;174~art3-com1-lete], con
efficacia nei confronti delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna".
ART. 148-BIS
ART. 148-BIS
(( (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria
degli enti locali). ))
((
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci
preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266~art1-com166], per la verifica
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art119-com6], della
sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli
enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti
locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di
servizi strumentali all'ente.
3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte
delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di
squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della
violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione
finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di
stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di
accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla
trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di
controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per
i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa
sostenibilità finanziaria))
PARTE
II
ORDINAMENTO
FINANZIARIO
E
CONTABILE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERA
LI
ARTICOLO 149
ARTICOLO 149
Principi generali in materia di finanza propria e derivata
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina
con la finanza statale e con quella regionale.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza
pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel
campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento
della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in
forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art52], e
successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che
tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-
economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che
tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo
sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione
dei servizi pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per
i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo
non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di
gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino
prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri
perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche
unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base
a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio
pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento,
assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di
funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste
da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi
regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per, le
funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione
dei servizi sulla base della programmazione regionale.
ARTICOLO 150
ARTICOLO 150
Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla
legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo
unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118]. (83)
2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di
programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle
attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle
attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui
sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 151
ART. 151
(Principi generali)
1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro
il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
(91) (92) (112) (122)
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica,
della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa
di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.
3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo
esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.
4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale,
attraverso l'adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la
rendicontazione della gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la
rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per
consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.
5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono
dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico
e lo stato patrimoniale.
6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com4].
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile
dell'anno successivo.
8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci
dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118].
((8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del
primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale
esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni definitive
di competenzà gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio
gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della
giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174],
l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare
il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce))
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il Decreto 13 dicembre 2008 (in G.U. 05/01/2009, n. 3) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2009 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2009".
--------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 381) che "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo
151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]".
--------------
AGGIORNAMENTO (66)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], come modificata dal D.L. 8
aprile 2013, n. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35],
convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], ha disposto (con l'art. 1,
comma 381) che "Per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]".
--------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102], convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], ha disposto (con l'art. 8,
comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267],
già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera
b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art10-com4quater-letb-num1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], è ulteriormente differito al
30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
agli enti in dissesto".
--------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-06;16], convertito con
modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-02;68], ha disposto (con l'art.
2-bis, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e successive
modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014".
--------------
AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
--------------
AGGIORNAMENTO (91)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 454) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è differito al
28 febbraio 2017".
--------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 5,
comma 11) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art151], per
l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017".
--------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 107,
comma 2) che "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art151-com1] è
differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di
legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15], ha disposto (con l'art. 3,
comma 5-sexiesdecies) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto
all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], da ultimo
differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30
dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022".
ARTICOLO 152
ARTICOLO 152
Regolamento di contabilità
1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi
contabili stabiliti dal presente testo unico
((e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni))
, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna
comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per
assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
((83))
2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata
dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti
per l'esercizio di funzioni e servizi.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze
specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico
e delle altre leggi vigenti.
4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della
parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali
con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le
quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una
differente disciplina:
((a) art. 177; ))
((83))
((b) art. 185, comma 3;))
((83))
((c) articoli 197 e 198;))
((83))
((d) art. 205;))
((83))
((e) articoli 213 e 219))
;
((83))
f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
--------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 153
ARTICOLO 153
Servizio economico-finanziario
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono
disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o
qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza
economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la
gestione dell'attività finanziaria.
2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il
servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151, comma 4, si
identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle
eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione
corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi,
da iscriversi nel bilancio
((di previsione))
ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità
economico-patrimoniale e e più in generale alla salvaguardia degli equilibri
finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce
in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili,
dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. (83)
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono
resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed
apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti
abilitati. Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di
copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto
dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei
fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante
dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al
segretario ed all'organo di revisione , nonché alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o
delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da
maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del
bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla
conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma
dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche
su proposta della giunta.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato. cui
viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio
di non rilevante ammontare.
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] come modificato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126] ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 154
ART. 154
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il
Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti
locali. (83)
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art3bis], e
successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi
contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza
pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti
prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all'art.
243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi
ed orientamenti. (83)
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, sono
disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento. (83)
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà
diritto ad alcun compenso o rimborso spese. (83)
5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle
finalità generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di
organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 155
ARTICOLO 155
((Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali))
1. La
((Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali))
operante presso il Ministero dell'interno, già denominata Commissione di ricerca
per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica
della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti
di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente
deficitari, ai sensi dell'articolo 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione
o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'articolo 256,
comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento
della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e
prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione
o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi
dell'articolo 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il
risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di
amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i
normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai
sensi dell'articolo 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione
di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi
dell'articolo 254, comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica
dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono
disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1].
ARTICOLO 156
ARTICOLO 156
Classi demografiche e popolazione residente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda
del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato,
le seguenti classi demografiche:
a) comuni con meno di 500 abitanti;
b) comuni da 500 a 999 abitanti;
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti
relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché
all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720], alla disciplina del
dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano
riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente
disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del
penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati
dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le
comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si
utilizza l'ultima popolazione disponibile.
ARTICOLO 157
ARTICOLO 157
Consolidamento dei conti pubblici
1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti locali rispettano le
disposizioni di cui agli articoli
((13, 14 e 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196], e successive modificazioni,
e di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.))
((83))
((1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 gli enti locali garantiscono
la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un piano
integrato dei conti, articolato in piano finanziario, economico e patrimoniale
secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e
successive modificazioni. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti
finanziario, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti,
del piano esecutivo di gestione è costituito almeno dal quarto livello.))
((83))
((1-ter. Al fine di garantire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali
e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni
transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste
dagli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art5], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art6] e 7 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art7], e
successive integrazioni.))
((83))
((1-quater. Le previsioni di competenza e di cassa, aggregate secondo
l'articolazione del piano dei conti di quarto livello, ed i risultati della
gestione aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti, sono trasmessi
alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13], sulla base di schemi,
tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.))
((83))
--------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 158
ARTICOLO 158
Rendiconto dei contributi straordinari
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche
agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione
erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo,
a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta
l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi
finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
ART. 159
ART. 159
Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei
confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri.
Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni
oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche
d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri
previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel
semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
((16))
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre
che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e
notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalità.
((16))
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
((16))
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento
delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art37], e di cui all'articolo
27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054], devono essere
muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151,
comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in G.U. 1a s.s.
25/6/2003, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159,
commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle
somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi
qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione
semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate
alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere
dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati,
senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il
pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da
parte dell'ente stesso".
ART. 160
ART. 160
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
ART. 161
ART. 161
(Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili)
1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città
metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche
certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13]. Le
certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i
termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero
dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito
internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13].
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio,
da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi
dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13], compresi i dati
aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle
risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo
di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento
al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si
applica a decorrere dal 1° novembre 2019.
((113))
(100)
---------------
AGGIORNAMENTO (100)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 903) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2019.
---------------
AGGIORNAMENTO (113)
L'Ordinanza 29 marzo 2020 (in G.U. 30/03/2020, n. 85) ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo non si
applicano alle spettanze per l'anno 2020.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E BILANCI
CAPO I
Programmazione
TITOLO II
ARTICOLO 162
ARTICOLO 162
Principi del bilancio
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario
((riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza
degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni))
.
((83))
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo
le eccezioni di legge.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1
gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non
possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto.
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è
unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di
entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità
ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o,
in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
((6.Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo
per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e
del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa
finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in
c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione
dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle
previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti
destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di
parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le
eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità
finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di
bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.))
((83))
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui
all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del
bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e
dai regolamenti.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 163
ARTICOLO 163
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti
di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro
i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente
e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31
dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non
sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente
può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso
della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla
legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia
locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio
non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di
tesoreria di cui all'art. 222. (122)
((145))
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104].
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio
di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104].
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di
bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate.
Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi. (83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
--------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15], ha disposto (con l'art. 3,
comma 5-septiesdecies) che "Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è autorizzato
per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma
5-sexiesdecies".
--------------
AGGIORNAMENTO (145)
Il D.L. 10 agosto 2023, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-08-10;104], convertito con
modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-10-09;136], ha disposto (con l'art.
21-bis, comma 1) che "All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], la previsione
che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che
possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a
tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di
personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo
164, comma 2, del medesimo testo unico".
ARTICOLO 164
ARTICOLO 164
(( (Caratteristiche del bilancio) ))
((
1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il
programma, articolato in titoli.
2. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le
previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite
di giro.))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 165
ARTICOLO 165
Struttura del bilancio
1. Il bilancio di previsione
((finanziario))
è composto da due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa
((ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 9 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.))
((83))
((2. Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate,
secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art15],
in:
a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;
b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di
ciascuna fonte di provenienza.))
((3. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, le tipologie sono
ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie
di entrata degli enti locali sono individuate nell'elenco di cui all'allegato n.
13/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.
Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di
entrata non ricorrente. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio,
trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in
categorie.))
((4. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo
le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art14] in:
a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali ad esse destinate;
b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono
ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di
secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario,
di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante
dell'allegato n. 14.))
((5. Ai fini della gestione, nel Piano esecutivo di gestione, i programmi sono
ripartiti in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I
macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui
all'allegato n. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a
fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in
macroaggregati.))
((6. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno
precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in
ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio
della competenza finanziaria;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui
si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto
residui.))
((7. In bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:
a) in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte
corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
b) in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo
di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e
3-bis, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione
utilizzata anticipatamente;
c) in uscita l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di
amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa degli esercizi
successivi secondo le modalità previste dall'art. 188;
d) in entrata del primo esercizio il fondo di cassa presunto dell'esercizio
precedente.))
((8. In bilancio, gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di cui al
comma 6, lettere b) e c), individuano:
a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione
all'esercizio cui si riferisce il bilancio;
b) la quota di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata
alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti
con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di
assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con
riferimento a tale quota non è possibile impegnare e pagare con imputazione
all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa
riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione
e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei
conti relativo al fondo pluriennale vincolato.))
((9. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto non
contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle leggi
delle rispettive regioni di appartenenza riguardanti le entrate e le spese
relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo
regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneità
delle classificazioni di dette spese nei bilanci di previsione degli enti
rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le
entrate e le spese per le funzioni delegate dalle regioni non possono essere
collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti
locali.))
((10. Il bilancio di previsione si conclude con più quadri riepilogativi,
secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e
successive modificazioni.))
((11. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio le previsioni di
cui al comma 6, lettere c) e d), per ogni unità di voto, e le previsioni del
comma 7.))
12.
((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
((83))
13.
((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
((83))
14.
((COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
((83))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 166
ARTICOLO 166
Fondo di riserva
((1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo
di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio.))
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare
all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei
casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni
degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione
comporta danni certi all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli
articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella
misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente
previste in bilancio.
((2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma
"Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non
inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni
dell'organo esecutivo.))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 167
ART. 167
(( (Fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi per spese potenziali). ))
((
1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo
crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione
dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione,
secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e
successive modificazioni.
2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti
di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] e successive
modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di
dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.
3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e
accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile
impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio
confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione,
utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si
accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota
del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 168
ARTICOLO 168
Servizi per conto di terzi
((e le partite di giro))
((87))
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi
((e le partite di giro))
,
((...))
che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente,
((comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in
assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.))
((83))
((2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di
imposta, per la gestione dei fondi economali e le altre operazioni previste nel
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.))
((2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per
conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le
corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad
entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate
all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio
contabile generale n. 16.))
((2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli
stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro
non hanno natura autorizzatoria.))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 169
ARTICOLO 169
(Piano esecutivo di gestione)
1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con
riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il
PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli,
ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono
articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed
eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini
della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del
piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo
di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei
conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.
3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la
ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati,
secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e
successive modificazioni.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 GIUGNO 2022, N. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2022-06-24;81]))
. (83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 170
ARTICOLO 170
(Documento unico di programmazione)
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione.Con riferimento al periodo di programmazione
decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico
di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi.
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
((112))
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la
guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello
del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.(83)
(91)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 455) che "Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la
deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione
degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è differito al
31 dicembre 2016".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art, 107, comma 6) che "Il termine per la deliberazione del Documento unico di
programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art170-com1] è
differito al 30 settembre 2020".
ARTICOLO 171
ARTICOLO 171
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
ARTICOLO 172
ARTICOLO 172
(( (Altri allegati al bilancio di previsione). ))
((1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com3], e
successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e
dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di
previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco;
b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del
bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie -
ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457], che potranno
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di
area o di fabbricato;
c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;
d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo
programmatico del patto di stabilità interno.))
((83))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 173
ARTICOLO 173
Valori monetari
1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e nella relazione
previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali
si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
CAPO II
Competenze in materia di bilanci
ARTICOLO 174
ARTICOLO 174
Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati
1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di
programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati
all'organo consiliare unitamente agli allegati
((...))
entro il 15 novembre di ogni anno
((secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità))
.(83)
2. Il regolamento di contabilità, dell'ente prevede per tali adempimenti un
congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da
parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi
di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento
sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo
schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione in corso di approvazione. (83)
3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare
entro il termine previsto dall'articolo 151. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23
GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126].(83)
4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione,
il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il
bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione
assestato.(83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 175
ARTICOLO 175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.
1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese,per ciascuno degli
esercizi considerati nel documento. (83)
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo
quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. (83)
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre
di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere
deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato
programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con
stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato
della contabilità finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed
accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di
tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all'ente. (74) (83)
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica,
a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine. (83)
5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione
adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio
in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni
del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale,
che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del
risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti
nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di
bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo
le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi
riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della
finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o
qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti
da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi
limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di
trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma
5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non
negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art3-com5],
effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
(83)
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma
all'interno della stessa missione.
5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di
comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
(83)
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i
responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di
entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza
della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e
di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art3-com5]. Le
variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del
risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di
competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma
3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di
tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le
operazioni per conto di terzi; (83)
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative
a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e
perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le
variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse
quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art3-com4]. Le
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti
amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del
piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo
provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione
compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma
5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi
assegnati ai dirigenti. (83)
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati
appartenenti a titoli diversi. (83)
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli
riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore
di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e
competenza. (83)
8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo
consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica
generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di
bilancio. (83) (89)
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di
competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e
possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno , fatte salve le
variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che
possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. (83)
9-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104]))
.
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le
variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina
del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui.
Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. (83)
(84)
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-11-30;133], convertito con
modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5], ha disposto (con l'art. 1,
comma 11) che "In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad
apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013".
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
---------------
AGGIORNAMENTO (84)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 693) che "I comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267],
accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU,
risultanti dal decreto ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis,
del decreto-legge n. 16 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;16~art4-com5bis], sul bilancio
2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di
solidarietà comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all'articolo 175 del citato testo
unico, accertano la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarietà
comunale per il medesimo esercizio 2014".
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160], ha disposto (con l'art. 4,
comma 1-bis) che "Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui
al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016
i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui
all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e per
l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati
al 30 settembre 2016".
ARTICOLO 176
ARTICOLO 176
Prelevamenti dal fondo di riserva
((e dai fondi spese potenziali))
((83))
1. I prelevamenti dal fondo di riserva
((, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali))
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno.
((83))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 177
ARTICOLO 177
Competenze dei responsabili dei servizi
1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica
della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive all'adozione
degli atti di programmazione, propone la modifica con modalità definite dal
regolamento di contabilità.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve
essere motivata dall'organo esecutivo.
TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO
CAPO I
Entrate
TITOLO III
ARTICOLO 178
ARTICOLO 178
Fasi dell'entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il
versamento.
ART. 179
ART. 179
Accertamento
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la
quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
((Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.))
((83))
2. L'accertamento delle entrate avviene
((distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la
codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art5] e 6 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art6], e
successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni))
:
((83))
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a
seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di
servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di
carico;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese
((del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro",))
in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
((83))
((c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre
amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi
dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al
contributo o al finanziamento;))
((83))
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile. mediante
contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici
((, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della
contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa.))
((83))
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di
cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente
((, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio
generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.))
((83))
((3-bis. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è
perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio
in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga
a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È vietato l'accertamento attuale
di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se
non determinano movimenti di cassa effettivi.))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 180
ARTICOLO 180
Riscossione
1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata,
che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali
incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire
al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e
contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti
((...))
da trasferimenti o da prestiti; (83)
e) l'indicazione del titolo e della tipologia distintamente per residui o
competenza; (83)
f) la codifica di bilancio; (83)
g) il numero progressivo;
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art14]; (83)
h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art5] a 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art7]. (83)
4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la
riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate
di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo
d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente,
richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione
dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti
per la resa del conto del tesoriere. (83)
4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza
dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui,
garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di
incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati
contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative
entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio
successivo. (83)
4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei
limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa. (83)
4-quater. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di
regolarizzazione alle partite di giro. (83)
4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine
dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la
successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui. (83)
4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati
all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016. (83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 181
ARTICOLO 181
Versamento
1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel
trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le
somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da
eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22
e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art22].
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale
dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente
con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità
((, non superiori ai quindici giorni lavorativi))
.
((83))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
CAPO II
Spese
ARTICOLO 182
ARTICOLO 182
Fasi della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
ART. 183
ART. 183
Impegno di spesa
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale,
a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da
pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa
scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito
della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.(83)
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità
di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese
dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente
e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia
provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è
stato perfezionato; (83)
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei
casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se
l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione
del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al
consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile. (83)
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a
procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il
termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa
verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio
alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato
contabile di amministrazione di cui all'articolo 186.
((Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici
concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità
definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto
con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art3bis], al
fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ))
. (83)
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno
assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con
imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118].
Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per
le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa
obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano
movimenti di cassa effettivi. (83)
6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che
danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a
contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con
riferimento agli esercizi successivi al primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da
contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o
continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1677], delle spese
correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei
prestiti, inclusa la quota capitale. Le obbligazioni che comportano impegni
riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria
sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione. (83)
7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria. (83)
8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di
spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di
cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far
fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare
la formazione di debiti pregressi. (83)
9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i
responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi
contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di
cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con
sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di
provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e
8. (83)
9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle
non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli
articoli 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art5]
e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art6], e
successive modificazioni. (83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 184
ARTICOLO 184
Liquidazione della spesa
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa
attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il
diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare
nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento
di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare
il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della
fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della
contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sugli atti di liquidazione.
ARTICOLO 185
ARTICOLO 185
Ordinazione e pagamento
1. Gli ordinativi di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di cassa, salvo i pagamenti riguardanti il rimborso delle
anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. (83)
2. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato
dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene
almeno i seguenti elementi:
a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) la data di emissione;
c) l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è
riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o
competenza e cassa; (83)
d) la codifica di bilancio; (83)
e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto
tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita
IVA; (83)
f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla
legge o sia stata concordata con il creditore;
g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione
della spesa;
h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione
((...))
relativi a trasferimenti o ai prestiti; (83)
i-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art14]; (83)
i-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art5] a 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art7]. (83)
i-quater) l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi
di cui all'art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio. (83)
3. Il mandato di pagamento è controllato, per quanto attiene alla sussistenza
dell'impegno e della liquidazione e al rispetto dell'autorizzazione di cassa,
dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere. (83)
4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme
iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge,
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
Entro trenta giorni l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione, imputandolo contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha
effettuato il pagamento, anche se la relativa comunicazione è pervenuta all'ente
nell'esercizio successivo. (83)
4-bis. I codici di cui al comma 2, lettera i-bis), possono essere applicati al
mandato a decorrere dal 1° gennaio 2016. (83)
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
CAPO III
Risultato di amministrazione e residui
ARTICOLO 186
ARTICOLO 186
Risultato contabile di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
((Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese
impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo
pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.))
((83))
((1-bis. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione è determinato
l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente
cui il bilancio si riferisce.))
((83))
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 187
ART. 187
Composizione del risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati,
fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli
investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di
specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di
variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.
L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate
in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di
dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino
all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non
sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere
finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al
finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli
accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia
esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente
a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo
di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo
esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.
(83)
2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente,
accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere
utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di
seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare
l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione
dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare
definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il
fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di
estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota
sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota
pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere
all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che
garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi. (83)
3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente,
costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o
derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono
destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante
dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento
di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione
documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio,
esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente,
secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies. (83)
3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel
caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195
e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui
all'articolo 193.
3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate
accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati
individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di
investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica
destinazione determinata;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente,
cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È
possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non
aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del
disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso
dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio,
compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento
al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.
((Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente
alle entrate di cui alle lettere b) e c) ))
.(83)
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta
verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione
presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese
vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com3-leta],
e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio
di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di
bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. (83)
3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del
consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di
amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto
aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di
cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai
dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal
responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono
di competenza della Giunta. (83)
3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente
costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente
possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento
di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com3-leta],
e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e
le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese
vincolate. (83)
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;80], convertito con L. 28
maggio 2004, n. 140 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-05-28;140], ha
disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga all'articolo 187, comma 2, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], per l'anno
2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una
riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento
di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le
somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facoltà di
applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede
di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004.
Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo,
del citato articolo 187 del testo unico.".
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 188
ARTICOLO 188
Disavanzo di amministrazione
1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo
186, è immediatamente applicato
((...))
all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione
del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al
bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può
anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente
all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro
dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a
ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del
collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie
di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione
di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in
c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.
Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com169],
contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause
che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali
dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al
bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con
periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio
una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il
parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel
corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre
la scadenza del piano di rientro in corso. (83)
1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi
dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio
successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione
del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle
iniziative assunte ai sensi del presente comma.(83)
1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione
presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies,
effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di
previsione.
Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le
modalità previste dall'art. 163, comma 3. (83)
1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un
disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da
riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura
del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è
fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente
previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni
già assunti nei precedenti esercizi. (83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 189
ART. 189
Residui attivi
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio.
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate
accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale
creditore della correlativa entrata
((esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e
successive modificazioni.))
.
((83))
3. Alla chiusura dell'esercizio
((le somme rese disponibili dalla Cassa depositi e prestiti a titolo di
finanziamento e non ancora prelevate dall'ente costituiscono residui attivi a
valere dell'entrata classificata come prelievi da depositi bancari, nell'ambito
del titolo Entrate da riduzione di attività finanziarie, tipologia Altre entrate
per riduzione di attività finanziarie.))
((83))
4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il
termine dell'esercizio costituiscono minori
((entrate))
rispetto alle previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
((83))
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 190
ARTICOLO 190
Residui passivi
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il
termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai
sensi dell'articolo 183.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia
di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione
ARTICOLO 191
ARTICOLO 191
Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese
riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche,
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il
responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni
relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa
copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le
prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della
prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata
con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di
non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
(83)
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi
contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di
bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed
all'impegno. (83)
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un
evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta,
((...))
entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile
del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento
della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e),
prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della
deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione
dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,
ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che
hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le
quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta
cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi
nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel
registro delle fatture ricevutesecondo le modalità previste dall'art. 42 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art42], convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89]. Per il protocollo di tali
documenti è istituito un registro uniconel rispetto della disciplina in materia
di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], ed è
esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. (83)
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 192
ARTICOLO 192
Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della
Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
ARTICOLO 193
ARTICOLO 193
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio
il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico
((, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui
all'art. 162, comma 6.))
.
((83))
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e
comunque almeno una volta entro il
((31 luglio))
di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera
((a dare))
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo
((ad adottare, contestualmente:))
((a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di
amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero
della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità
accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri
riguardanti la gestione dei residui.))
La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. (58) (65)
(71)
((83))
((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma
2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le
possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle
provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di
parte capitale.
Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare
la quota libera del risultato di amministrazione.
Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com169], l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2.))
((83))
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio
previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata
approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174], convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo
193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art193-com2], è
differito al 30 novembre 2012".
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AGGIORNAMENTO (65)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], come modificata dal D.L. 8
aprile 2013, n. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35],
convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], ha disposto (con l'art. 1,
comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di
cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267]".
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AGGIORNAMENTO (71)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], come modificata dal D.L. 14
agosto 2013, n. 93 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-14;93],
convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15;119], ha disposto (con l'art. 1,
comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di
cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267]. Tale delibera, per
gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto
2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 194
ARTICOLO 194
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa
periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali
riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei
limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o da norme speciali,
di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed
arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
servizi di competenza.
2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di
rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente
provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a
mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti
((, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali
previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa))
. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata
l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
ARTICOLO 195
ARTICOLO 195
((Utilizzo di entrate vincolate))
((83))
1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario
sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono
disporre l'utilizzo, in termini di cassa,
((delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d))
) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo
non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo
222.
((I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art.
180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.))
((83))
2. L'utilizzo di
((entrate vincolate))
presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa
all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene
deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato
((dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di
regolazione contabile))
.
((83))
3. Il ricorso all'utilizzo delle
((entrate vincolate))
, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono
state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
((La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi
ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.))
((83))
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi
dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti,
utilizzare in termini di cassa le
((entrate vincolate))
, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e
del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme
vincolate con il ricavato delle alienazioni.
((83))
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 196
ARTICOLO 196
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon
andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali
((, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,))
applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di
attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse
acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi
offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,
l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei
predetti obiettivi.
ARTICOLO 197
ARTICOLO 197
Modalità del controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per
oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni
delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è
svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità
dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
((a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;))
((83))
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei
risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di
verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza
ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri
di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun
servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i
risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere
produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione
amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi,
ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui
parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228,
comma 7.
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 198
ART. 198
Referto del controllo di gestione
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione dei controllo di
gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai
fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai
responsabili dei servizi affinchè questi ultimi abbiano gli elementi necessari
per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
ART. 198-BIS
ART. 198-BIS
(( (Comunicazione del referto) ))
((
1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196,
197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che
agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.
))
TITOLO IV
INVESTIMENTI
CAPO I
Principi generali
TITOLO IV
ARTICOLO 199
ARTICOLO 199
Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b)
((avanzo di parte corrente del))
bilancio,
((costituito))
da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle
quote capitali di ammortamento dei prestiti:
((83))
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle
regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti,
da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
((1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate
esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere
impiegate per la spesa corrente.))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 200
ARTICOLO 200
Gli investimenti
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo
deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento,
dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio
di previsione ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi
le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle
quali è redatto apposito elenco. (83)
1-bis. La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli
esercizi successivi è costituita:
a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite
nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi;
b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità
è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione;
c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo
pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi. (83)
c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.
1-ter. Per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono
a scadenza in più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al
momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura
finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche
se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale
((del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art21], di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]))
. (83)
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 201
ART. 201
Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario
1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate
((, nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento alla possibilità di
indebitamento,))
ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni,
per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi
pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di
progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura
di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
((83))
2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale comporti una
spesa superiore
((a cinquecentomila euro))
, gli enti di cui al comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad
accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.
((83))
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-27;392], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-28;26].
4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai
seguenti criteri:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualità del servizio.
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento
ARTICOLO 202
ARTICOLO 202
Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso
esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la
realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per
il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre
destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
ARTICOLO 203
ARTICOLO 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti
condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno
precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di
indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio
((di previsione))
nel quale sono
((iscritti i relativi stanziamenti))
.
((83))
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o
variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al
bilancio
((di previsione))
, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
Contestualmente
((adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del
bilancio degli esercizi successivi))
per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura
delle spese di gestione.
(65)
((83))
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35], convertito con
modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], ha disposto (con l'art. 1,
comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in
deroga agli articoli 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art42], 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203] e 204
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204],
chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite
nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di
liquidità da destinare ai predetti pagamenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 204
ART. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può
assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e
regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8
per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]. Per gli enti
locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai
corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del
limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i
finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non
concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente
ha accantonato l'intero importo del debito garantito.(57) (83)
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: (83)
a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento può essere posticipata al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio
dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno,
può essere anticipata al 1 luglio dello stesso anno;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono
devono, essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento gravati
degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento
del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui
è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono
calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente
mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove
necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione
((del progetto di fattibilità tecnico-economica))
o esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile
ai mutui, determinato periodicamente dal dal Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto.(83)
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre
forme di indebitamento cui l'ente locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti
giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126].
(65)
---------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ha disposto (con l'art. 16,
comma 11) che "Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204-com1], si
interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il
limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35], convertito con
modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], ha disposto (con l'art. 1,
comma 13) che "Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in
deroga agli articoli 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art42], 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art203] e 204
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art204],
chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite
nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di
liquidità da destinare ai predetti pagamenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 205
ARTICOLO 205
Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle
forme consentite dalla legge.
ART. 205-BIS
ART. 205-BIS
(Contrazione di aperture di credito)
1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto
della disciplina di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui
all'articolo 204, comma 3.
3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo
del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e
previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento
ai sensi dell'articolo 206.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], A SUA VOLTA
MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 10/03/2015, N. 57))
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a
cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data
dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza
della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
3-bis. Il contratto di cui al comma 3 può prevedere l'erogazione dei singoli
tiraggi sulla base di scritture private ovvero di atti di quietanza, fermo
restando, al termine di periodi di tempo contrattualmente predeterminati, la
formalizzazione dell'insieme dei tiraggi effettuati con unico atto pubblico.
(83)
4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448~art41], nei
termini e nelle modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2003-12-01;389].
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti
ARTICOLO 206
ARTICOLO 206
Delegazione di pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere
sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
(83)
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da
parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 207
ARTICOLO 207
Fideiussione
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di
deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui
destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di
aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità
montane di cui fanno parte
((che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com18-letg] ed h), della
legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com18-leth].))
((83))
1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate
congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al
rilascio di garanzia fideiussoria riferita all' insieme delle operazioni stesse.
Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a
favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria
competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata
dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per
la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società
di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera e), per
l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui
all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città
metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento
da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario
successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non
superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi
((, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com18-letg] ed h), della
legge 24 dicembre 2003, n. 350
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-12-24;350~art3-com18-leth],))
per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione
di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente
locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
((83))
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una
convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine
della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di
rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con
fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1
dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
((4-bis. Con il regolamento di contabilità l'ente può limitare la possibilità di
rilasciare fideiussioni.))
((83))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
TITOLO V
TESORERIA
CAPO I
Disposizioni generali
TITOLO V
ART. 208
ART. 208
Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad
una banca autorizzata, a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art10];
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di
comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a
((cinquecentomila euro))
, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei
tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate
dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale
risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche
di credito cooperativo;
((83))
c) altri soggetti abilitati per legge.
(68)
-----------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98], ha disposto (con l'art. 54,
comma 1-bis) che "Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del
servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208,
che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i
servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del
servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1] e
2), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num2].
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di
tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale
nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli
atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della
gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di
costi per l'ente".
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 209
ARTICOLO 209
Oggetto del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla
gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e
valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai
regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge
29 ottobre 1984, n. 720 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720], e
successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene
gestito dal tesoriere.
((3-bis. Il tesoriere tiene contabilmente distinti gli incassi di cui all'art.
180, comma 3, lettera d). I prelievi di tali risorse sono consentiti solo con i
mandati di pagamento di cui all'art. 185, comma 2, lettera i). È consentito
l'utilizzo di risorse vincolate secondo le modalità e nel rispetto dei limiti
previsti dall'art. 195.))
((83))
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 210
ARTICOLO 210
Affidamento del servizio di tesoreria
1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza
pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità
che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di
legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto
di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo
consiliare dell'ente.
((2-bis. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il
tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto
certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art9-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2]))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 13,
comma 4) che "L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], come
introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento
alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge."
ARTICOLO 211
ARTICOLO 211
Responsabilità del tesoriere
1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere
risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti,
intestati all'ente.
ARTICOLO 212
ARTICOLO 212
Servizio di tesoreria svolto per più enti locali
1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria
per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per
ciascuno di essi.
ARTICOLO 213
ARTICOLO 213
(( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria ))
((
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio
di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso
di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli
cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi
compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati,
oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto
liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono
versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui all'articolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi
elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria.
))
CAPO II
Riscossione delle entrate
ARTICOLO 214
ARTICOLO 214
Operazioni di riscossione
1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine
cronologico per esercizio finanziario.
ARTICOLO 215
ARTICOLO 215
Procedure per la registrazione delle entrate
1. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce le procedure per la
fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate; disciplina, altresì
le modalità per la comunicazione delle operazioni di riscossione eseguite,
nonché la relativa prova documentale.
((1-bis. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui
agli articoli da 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art5] a 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art7], inseriti
nei campi liberi dell'ordinativo a disposizione dell'ente.))
((83))
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
CAPO III
Pagamento delle spese
ARTICOLO 216
ARTICOLO 216
Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuali dal tesoriere
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157]))
.
2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della
codifica,compresa la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art14]. Il
tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli
articoli da 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art5] a 7, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art7], inseriti
nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente. (83)
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157]))
.
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 217
ARTICOLO 217
Estinzione dei mandati di pagamento
1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della
legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di
responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio
patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori,
in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
ARTICOLO 218
ARTICOLO 218
Annotazione della quietanza
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su
documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati
pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi
operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
ARTICOLO 219
ARTICOLO 219
Mandati non estinti al termine dell'esercizio
1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre
sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri
mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
ARTICOLO 220
ARTICOLO 220
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori
alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di
ritardato pagamento.
CAPO IV
Altre attività
ARTICOLO 221
ARTICOLO 221
Gestione di titoli e valori
1. I titoli di proprietà dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal
tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro
rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi
per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti,
previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria,
contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale definisce le procedure per i
prelievi e per le restituzioni.
ARTICOLO 222
ARTICOLO 222
Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della
giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo
dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. (76) (83) (84) (87) (91)
(97) (100) (109) (117)
((136))
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo
utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi
dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo
251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa,
certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in
cui è stato deliberato il dissesto. È fatto divieto ai suddetti enti di
impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse
proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia
nazionali che internazionali.
(65) (66) (74)
---------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35], convertito con
modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], ha disposto (con l'art. 1,
comma 9) che "Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222], è
incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi".
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-05-21;54], convertito con
modificazioni dalla L. 18 luglio 2013, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-07-18;85], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], come
modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35~art1-com9], è
ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come
risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad
aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con
riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria,
comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con
riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.".
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-11-30;133], convertito con
modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5], ha disposto (con l'art. 1,
comma 12) che "Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art222], è
incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi."
---------------
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-01-28;4] convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-28;50] ha disposto (con l'art. 2,
comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014".
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
------------
AGGIORNAMENTO (84)
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-01-28;4], convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-28;50], come modificato dalla L. 23
dicembre 2014, n. 190 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190], ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015".
------------
AGGIORNAMENTO (87)
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-01-28;4], convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-28;50], come modificato dalla L. 28
dicembre 2015, n. 208 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016".
------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-01-28;4], convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-28;50], come modificato dalla L. 11
dicembre 2016, n. 232 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232], ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2017".
-------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-01-28;4], convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-03-28;50], come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2018".
-------------
AGGIORNAMENTO (100)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 906) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019".
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AGGIORNAMENTO (109)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022".
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], nel modificare l'art. 1,
comma 555 della L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com555], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 11-bis) che "Per i comuni
interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160~art1-com555], è prorogata
all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della
citata legge n. 160 del 2019 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160]".
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AGGIORNAMENTO (136)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], come modificata dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha
disposto (con l'art. 1, comma 555) che "Al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231], il limite
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di
cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è elevato da
tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".
CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili
ARTICOLO 223
ARTICOLO 223
Verifiche ordinarie di cassa
1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del
servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui
all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da
parte dell'amministrazione dell'ente.
ARTICOLO 224
ARTICOLO 224
Verifiche straordinarie di cassa
1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della
persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e
del presidente della comunità montana.
Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla
carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del
servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
((1-bis. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di
svolgimento della verifica straordinaria di cassa.))
((83))
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 225
ARTICOLO 225
Obblighi di documentazione e conservazione
1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e
224;
c) conservazione
(( per almeno cinque anni))
delle rilevazioni
((...))
di cassa previste dalla legge.
((83))
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al
comma 1 sono fissate nella convenzione.
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 226
ART. 226
Conto del tesoriere
1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il
tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della
propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118]. Il tesoriere
allega al conto la seguente documentazione: (83)
a)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157]))
;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di
riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici
contenenti gli estremi delle medesime. (83)
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
TITOLO VI
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
TITOLO VI
ART. 227
ART. 227
Rendiconto della gestione
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto
della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e
lo stato patrimoniale. (83)
2. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno
successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni,
stabilito dal regolamento di contabilità. (83)
((95))
2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il
termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal
comma 2 dell'articolo 141.
((95))
2-ter. Contestualmente al rendiconto, l'ente approva il rendiconto consolidato,
comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali secondo le
modalità previste dall'art. 11, commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com8] e 9,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com9], e
successive modificazioni. (83)
3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti
locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della
facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato
patrimoniale e il bilancio consolidato. (83)
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3-com4] e 7, della legge 14
gennaio 1994, n. 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art3-com7],
e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione enti locali potrà richiedere
i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11
comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com4], e
successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della
gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e
dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui
il bilancio si riferisce.
Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. (83)
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni
enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al
rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto
preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la
trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie
locali e la Corte dei conti.
6-bis. Nel sito internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è
pubblicata la versione integrale del rendiconto della gestione, comprensivo
anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto consolidato,
comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il
cittadino di entrambi i documenti. (83)
6-ter. I modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili
sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-01-31;194]. Tali
modelli sono aggiornati con le procedure previste per l'aggiornamento degli
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni. (83)
6-quater. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, la giunta adegua, ove
necessario, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo
pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto, fermo restando quanto
previsto dall'art. 188, comma 1, in caso di disavanzo di amministrazione. (83)
(77)
-------------
AGGIORNAMENTO (77)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] come modificata dal D.L. 6
marzo 2014, n. 16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-06;16],
convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-02;68], ha disposto (con l'art. 1,
comma 729-quater) che "In conseguenza delle variazioni relative all'annualità
2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati , il termine
previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267~art227] è differito al
30 giugno 2014".
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
--------------
AGGIORNAMENTO (95)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art. 18,
comma 3-quater) che "Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti
dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267],
relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e
trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni.
Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di
cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;267], con il termine
ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo
9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art9-com1quinquies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160]".
ARTICOLO 228
ARTICOLO 228
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto
alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di
previsione. (83)
2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto
del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: (83)
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di
quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di
quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi
successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato. (83)
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi
l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi,
consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte
dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui
all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art3-com4], e
successive modificazioni. (83)
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della
gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio. (83)
5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei
risultati di bilancio.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124]))
. (83)
6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni
uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente
locale.
7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione
dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti
nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato
risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito
internet del Ministero dell'interno. (83)
8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni. (83)
------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 229
ARTICOLO 229
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione
di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità
economico-patrimoniale ,nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e
dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui
all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. (83)
2. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni. (83)
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
8. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti
economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 230
ARTICOLO 230
Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali
1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e
la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel
rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118],
((e successive modificazioni.))
(83)
2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso
la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta
della dotazione patrimoniale. (83)
3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con
specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione
alle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. (83)
4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi
delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato
n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni. (83)
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126]; (83)
5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal
conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al
rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente
rispetto a quello dei residui attivi. (83)
6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti
patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori. (83)
7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.
8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non
inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico
valore.
9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118] e successive
modificazioni e integrazioni. (83)
9-bis. Nell'apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti
locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio
articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11] e
successive modificazioni e integrazioni. (83)
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 231
ARTICOLO 231
(( (La relazione sulla gestione). ))
((1. La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste
dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118~art11-com6], e
successive modificazioni.))
((83))
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 232
ARTICOLO 232
(Contabilità economico-patrimoniale)
Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n.
17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità
economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere
la contabilità economico-patrimoniale
((...))
.
Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento
all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31
dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro
il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione
per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo
3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;118].
((106))
(83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica ", ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
---------------
AGGIORNAMENTO (106)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art. 57,
comma 2-ter, lettera b)) che "al secondo periodo, le parole da: "Gli enti
locali" fino a: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti
locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto
una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente"."
ART. 233
ART. 233
Conti degli agenti contabili interni
1. Entro il termine di
(( 30 giorni ))
dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e
gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della
propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del
rendiconto.
2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di
rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e
simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le
informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi
anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso
appositi protocolli di comunicazione.
4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il
regolamento previsto dall'articolo 160.
ARTICOLO 233-BIS
ARTICOLO 233-BIS
(Il bilancio consolidato)
1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], e successive
modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n.
11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
predisporre il bilancio consolidato
((...))
.
(83)
---------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica ", ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
TITOLO VII
REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA
TITOLO VII
ART. 234
ART. 234
Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con
voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le
funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei
comuni
((, salvo quanto previsto dal comma 3-bis,))
e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un
solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di
comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri
e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le
funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione
economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre
membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte
dell'unione))
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui
è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera
di nomina.
ARTICOLO 235
ARTICOLO 235
Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla
data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità
nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e
((i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello
stesso ente locale))
. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata
dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza
del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui
agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-16;293],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-15;444].
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la
mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie
((da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono
soggette ad accettazione da parte dell'ente))
;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un
periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
ARTICOLO 236
ARTICOLO 236
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma
dell'articolo 2399 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2399-com1],
intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente
locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai
componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina,
((...))
dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato
l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni,
delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni
di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione
territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere
incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
ARTICOLO 237
ARTICOLO 237
Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano
presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni,
verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
ARTICOLO 238
ARTICOLO 238
Limiti all'affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale
ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i
quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i
99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a
100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione,
resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15], e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al
comma 1.
ARTICOLO 239
ARTICOLO 239
Funzioni dell'organo di revisione
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni
dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di
bilancio
((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile
finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente
previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità
dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che
hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio,
comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.))
;
((83))
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di
partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della
disciplina statale vigente in materia;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio
e di applicazione dei tributi locali;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese,
all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento.
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare
((di approvazione))
del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine,
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni
decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo. La relazione
((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui
all'art. 11, commi 8 e 9, e))
contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire
efficienza, produttività ed economicità della gestione;
((83))
((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione
del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio
consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque
non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall'organo esecutivo;))
((83))
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con
contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato
giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni
di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle
variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di
deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono
suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità
delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.
L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a
motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di
revisione.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma,
l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e
può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare
alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione
alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi
ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela
della sana gestione finanziaria dell'ente;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza
di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari
per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e
dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria
funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti
di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico
dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di
eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate
ai revisori.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 240
ARTICOLO 240
Responsabilità dell'organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai
loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la
riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro
ufficio.
ARTICOLO 241
ARTICOLO 241
Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi
del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il
compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese
di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al
limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate
rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni
dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo
non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal
collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è
aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al
revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa
riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al
comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai
revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla
classe demografica, al comune capoluogo.
((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e
alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al
netto degli oneri fiscali e contributivi))
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa
delibera di nomina.
TITOLO VIII
ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
CAPO
I
Enti locali
deficitari: disposizioni generali
TITOLO VIII
ART. 242
ART. 242
Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli
((1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti
locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio,
rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori
deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo
esercizio precedente quello di riferimento.))
((58))
((2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri
obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma
1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno
precedente.))
((58))
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità
montane.
-------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174], convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213], ha disposto (con l'art. 3,
comma 5) che "La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo
242, del citato Testo unico n. 267 del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2000;267],
come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno
2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011".
ARTICOLO 243
ARTICOLO 243
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati
ed altri enti
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale da parie della Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in
relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli
centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale,
riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi
tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento,
((a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido))
;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai
dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non
inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla
legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque
comprendere gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto
di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento
degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre
1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti
del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento.
Nei casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti
locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari
dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-10-04;902~art44], da
versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro l'esercizio
successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2,
lettera c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
3-bis. "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società
controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere
apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di
deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società
medesime, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma
2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008;112~art18-com2bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008;133].
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i
tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della certificazione di
cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur
essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto
trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1 per
cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il
mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura.
Ove non risulti inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13], il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto
presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore indisponibilità, nella
banca dati dei certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La sanzione
si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di
trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente
locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni
da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di
gestione dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2,
sino all'adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la
deliberazione del rendiconto della gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal termine previsto per la
deliberazione.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono
soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono
tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti
per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del
livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
ART. 243-BIS
ART. 243-BIS
(Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)
1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce
delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto
finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere,
con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere
iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera
notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149~art6-com2].
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla
competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende
temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149~art6-com2], il
termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a),
del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla
data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del
piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti
anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti
già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e
non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione
o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della
relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149~art4bis-com2].
(112) (119)
((137))
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di
cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le
passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo
I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del
ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato,
secondo la seguente tabella:
Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale Fino al 20 per cento 4 anni Superiore al 20
per cento e fino al 60 per cento 10 anni Superiore al 60 per cento e fino al 100
per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni Oltre il 60 per cento per
i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento
per tutti gli altri comuni 20 anni
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte
le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve,
comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione
dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla
competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di
squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di
effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio
strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro
il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di
accettazione del piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della
percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli
importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una
ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi
dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari
agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i
creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7,
l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una
dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità
ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni
possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui
all'articolo 19, commi 1-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com1quater],
3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com3]
e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com3bis].
Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;602].
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati
dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter
sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di
pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate
relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per
tutto il periodo di durata del piano, l'ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima
consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
vigente;
b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni
servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la
copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura
integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e del servizio acquedotto;
d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi
e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di
dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei
termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle
posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di
realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della
consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di
precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di
tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri
comunque a carico del bilancio dell'ente;
g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori
bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui
all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere
al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali
di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a),
che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non
indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del
piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente
deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di
personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per
il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di
quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma
3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e
del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo
incremento delle dotazioni organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle
spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03
della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo
della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli
stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della
competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle
spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente,
finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti
destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b)
e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto
e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad
eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui
alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del
comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori
bilancio pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente
articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono
contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari
alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento
degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per
un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti
obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio
precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e
interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea
o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.
(92) (130)
((137))
-------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 5,
comm 11-septies) che "Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], non abbiano
rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo
243-bis ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art2-com5bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;125], non conseguendo
l'accoglimento del piano secondo le modalità di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], il termine per
poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo
la procedura di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], è prorogato al
30 aprile 2017. Non si applica l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243bis-com1]".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com251]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com259]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com261]
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com4],
264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com264]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243bis]
comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5]
sono rinviati al 30 giugno 2020".
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AGGIORNAMENTO (119)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 11 marzo 2021, n. 34 (in G.U.
1ª s.s. 17/03/2021, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243bis-com5]
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui
non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di
cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la
precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei
sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art.
4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149~art4bis-com2]
(Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a
norma degli articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art2],
17 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art17] e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42~art26])".
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AGGIORNAMENTO (130)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art. 43,
comm 5-bis) che "I termini di presentazione o riformulazione dei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], nonché quelli
di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista
dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che
abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com572], e fino al 31
dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3
del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la
sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai
sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste
dall'accordo".
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14], ha disposto (con l'art.
3-quater, comma 1) che "Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli
organi elettivi nell'anno 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti
dall'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], sono prorogati
al 30 giugno 2023".
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], come modificato dal D.L. 29
dicembre 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-24;14], ha disposto (con l'art. 43,
comma 5-bis) che "I termini di presentazione o riformulazione dei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], nonché quelli
di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista
dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che
abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com572], e fino al 31
marzo 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del
presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione
dell'accordo".
ART. 243-TER
ART. 243-TER
(( (Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti
locali) ))
((
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la
procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato
prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1
attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al
comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun
ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante
per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città
metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie
previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale.
))
ART. 243-QUATER
ART. 243-QUATER
(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla
relativa attuazione)
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis,
comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla
Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una
relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
((112))
2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare
rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro
trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la
Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi,
gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e
provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale,
particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione
di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato.
((112))
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di
30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1,
delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai
fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti
vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato
ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro
30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano,
nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità
pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art103-com2], entro 30
giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e,
nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le
procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime
Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima
giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al
Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.
((112))
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente
trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della
Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun
semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento
degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio
dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla
completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo
243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da
parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e
reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero
il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del
periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell''articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;149~art6-com2], con
l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non
superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. (92)
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in
sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi
superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà
di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della
durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata
direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente
locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione
della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti
a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.
(97)
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], ha disposto (con l'art. 5,
comm 11-septies) che "Nelle more del termine di cui al primo periodo del
presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica
l'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243quater-com7],
con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del
medesimo".
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AGGIORNAMENTO (92)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 849) che i termini previsti dal presente articolo sono ridotti a metà.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com251]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com259]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com261]
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com4],
264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com264]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243bis]
comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5]
sono rinviati al 30 giugno 2020".
ART. 243-QUINQUIES
ART. 243-QUINQUIES
Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo
143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di
provocare il dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la gestione
dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione
di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
((112))
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 200 per
abitante, è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al
personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle
rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all'espletamento dei servizi
locali indispensabili. Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di
procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro
annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all'articolo
243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per
la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci
anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art. 107, comma 9) che "Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art243quinquies-com1]
è fissato al 31 dicembre 2020".
ART. 243-SEXIES
ART. 243-SEXIES
(Pagamento di debiti)
1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in
attuazione dell'articolo 41 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art41], le risorse
provenienti dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del presente
testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis.
((110))
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al
comma 1.
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AGGIORNAMENTO (110)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 38,
comma 2) che "In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], le somme
anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti
presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle
esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di
riequilibrio stesso".
CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali
ARTICOLO 244
ARTICOLO 244
Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei
confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si
possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché
con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a
province e comuni.
ARTICOLO 245
ARTICOLO 245
Soggetti della procedura di risanamento
1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di
liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento
pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di
equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno
determinato il dissesto.
ARTICOLO 246
ARTICOLO 246
Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto
finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui
all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La
deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata
una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che
analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla
data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso
la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione
dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo
straordinario di liquidazione.
((112))
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne
ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141,
comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione
di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario,
intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti
dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo
straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1^
gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove
sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il
consiglio provvede alla revoca dello stesso.(83)
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base
della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai
conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai
dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com251]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com259]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com261]
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com4],
264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com264]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243bis]
comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5]
sono rinviati al 30 giugno 2020".
ARTICOLO 247
ARTICOLO 247
Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti
o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza
dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata
relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non
prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di
controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina
un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo
141.
ARTICOLO 248
ARTICOLO 248
Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto
di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del
bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del
rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive
pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè
proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con
inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale,
accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di
dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle
somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del
rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme
dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né
sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti
nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario
di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1], gli amministratori
che la Corte dei conti ha riconosciuto,
((anche con provvedimento non definitivo))
, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose,
sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di
revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso
altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente,
inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di
sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché
di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei
consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale,
provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti
pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria
pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione. Le disposizioni
di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano
agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita
per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario
pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis,
entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento
di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.
((153))
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1], qualora, a
seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi
responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o
ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle
informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di
giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili
fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti
trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di
appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di
procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente
sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138~art16-com25],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148]. Ai medesimi soggetti, ove
ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un
massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di
commissione della violazione.
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AGGIORNAMENTO (153)
Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-14;25], convertito con
modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-05-09;69], ha disposto (con l'art. 8,
comma 7-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai
giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati
ancora definiti con sentenza passata in giudicato".
ARTICOLO 249
ARTICOLO 249
Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di
cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi
mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri
a totale carico dello Stato o delle regioni
((, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese
di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e
interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea
o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati))
.
ARTICOLO 250
ARTICOLO 250
Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261
l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato
((con riferimento all'esercizio in corso,))
, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
((83))
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali
indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto
gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il
consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con
deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento.
Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale
di controllo, sono notificate al tesoriere.
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ARTICOLO 251
ARTICOLO 251
Attivazione delle entrate proprie
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque
entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio
dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio
di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo
dovuto.
((112))
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono
da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione
della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a
norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione
del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi
della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per
la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base
nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni
necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le
competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni
vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per
le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore
aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti
che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del
servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare
le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con
proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista
dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro
efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme
ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è
fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero
dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi
erariali.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com251]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com259]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com261]
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com4],
264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com264]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243bis]
comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5]
sono rinviati al 30 giugno 2020".
CAPO III
Attività dell'organo straordinario di liquidazione
ARTICOLO 252
ARTICOLO 252
Composizione, nomina e attribuzioni
1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di
liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di
liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario
straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i
componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra
magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del
Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo
finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o
periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e
provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal
magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del
Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il
presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza
dei suoi componenti.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.
L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le
incompatibilità di cui all'articolo 236.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed
atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario,
l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla
Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al
Ministero dell'interno tramite le prefetture.
ARTICOLO 253
ARTICOLO 253
Poteri organizzatori
1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti
dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente
locale ed emanare direttive burocratiche.
2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di
liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario.
3. Organo straordinario di liquidazione può auto organizzarsi, e, per motivate
esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al
termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente
locale.
((3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura
di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 29 ottobre 1984, n. 720
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720~art1]))
ART. 254
ART. 254
Rilevazione della massa passiva
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa
passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano
di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le
province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di
liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà avviso, mediante
affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura
di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo
straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a
presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una
sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto
organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a
dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi;
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi
entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo
248, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di
liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede
all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la
prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente
locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno
parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in
prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei
servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali
l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la
sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e
delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di
liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento
dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di
prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da
altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;80], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-05-28;140].
7. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze
giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di
cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel
piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di
ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la
sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della
liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della
((Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali))
, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e
sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del
provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio
provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.
ART. 255
ART. 255
Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento
1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b),
l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa
attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati
dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da
alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di
un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto
dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente
ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario
da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base
di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota
fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente.
La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire
13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire
15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire
18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire
20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire
22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000.
La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le
province.
5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato agli interventi a
favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali
disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi
erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4,
possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente
locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro
dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale
di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione
del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e
prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. La priorità
nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito
dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti
locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie
non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma
1.
7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti,
di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art28-com1-letc],
sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti
locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11-com3-letd], e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di
risanamento attivate rispetto a quelle già definite.
8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente,
nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso
la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a
disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi
derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede
alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini
dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a
società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-10-31;310~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-22;403], e successive modificazioni
ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di
liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare
le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie
risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con
onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può
essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il
limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento.
10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle
anticipazioni di tesoreria di cui
((all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-04-08;35],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-06-06;64], e successivi rifinanziamenti,
e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], e successivi rifinanziamenti
e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui))
attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già
attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese,
nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione
di pagamento di cui all'articolo 206. (89)(91)(95)
11. Per il finanziamento delle passività l'ente locale può destinare quota
dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo
non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle
somme.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160], ha disposto (con l'art.
2-bis, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], per le
amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui
attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo
straordinario di liquidazione".
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AGGIORNAMENTO (91)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 457) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], per i comuni
in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai
fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione".
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AGGIORNAMENTO (95)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], nel modificare l'art. 1,
comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com457], che a sua volta
modifica l'art. 2-bis del D.L. 24 giugno 2016, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art2bis], convertito,
con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 36, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255,
comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art255-com10],
per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione
vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione".
ART. 256
ART. 256
Liquidazione e pagamento della massa passiva
1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutività con il
deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario
di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254, comma
1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano,
corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede
l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255 nella
misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di
rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i
limiti massimi stabiliti dall'articolo 255.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del deposito, autorizza
l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della
liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale
uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare
l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti
per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli
accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle
passività inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo
straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa
depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando
alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non più
necessari.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della
liquidazione può disporre ulteriori acconti per le passività già inserite nel
piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le
disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico
dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero
dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di
pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato
ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con
altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui
all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A
tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di
approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita
deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione,
che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del
mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di
credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di
liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi
finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il termine di
24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il
piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate
successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo
deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal
deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della
formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte
nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del
parere consultivo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli
enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo
straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla
comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui
al presente comma, è sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro
dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di
liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di
liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento
delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro
dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare,
entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle
prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di
pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed
all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro
della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e
l'effettiva liquidazione.
((11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il
rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto
presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis.
Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di
liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico
dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento
all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi
riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero
dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale
al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa
passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati))
12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente
rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro
dell'interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli
enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della
massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la
possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.
ARTICOLO 257
ARTICOLO 257
Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma
8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60
giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti
ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale
comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 136.
ARTICOLO 258
ARTICOLO 258
Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti
1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di
tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle
pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo
necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente
articolo.
articolo.
Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di
adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al
comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente
locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo 255, comma 2, nella
misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione
all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la
Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio
carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma
9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per
un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico
dello Stato, tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese della
liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico
dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione
sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese
dei relativi creditori,
((ivi compreso l'erario,))
anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed
il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con
rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30
giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro
sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo
255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano
crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni
per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la
transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30
giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede
al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento
dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è
elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli
precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito
del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4,
l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di
estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa
passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto
della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco
allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui,
con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita
all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso
messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo
il pagamento dei debiti.
CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato
ARTICOLO 259
ARTICOLO 259
Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato.(112)
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del
secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere
stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata
nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione
del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di
bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente
condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei
costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio
dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali
e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro
cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al
raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione
sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di
entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalità di
cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite
dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da
quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media
unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la
presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei
contributi a ciò destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media
predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri
di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando,
o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine
l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i
provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od
organismi dipendenti, nonché delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la
dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in
sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le
compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve
altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
(97) (98) (101) (105)
7. La rideterminazione della dotazione organica è sottoposta all'esame della
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia
dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del
Ministero dell'interno. L'ente locale è autorizzato ad iscrivere nella parte
entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno
subito. È consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilità.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono
autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria
dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale,
con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i
contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata,
ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito
della medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito
di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
(130)
((137))
---------------
AGGIORNAMENTO (97)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 752) che "Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle
attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola
Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella
della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19], in deroga
ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, comma 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1-com557], della legge 27
dicembre 2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], nonché
in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]".
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AGGIORNAMENTO (98)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], come modificata dal D.L. 28
settembre 2018, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109], convertito con
modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-11-16;130], ha disposto (con l'art. 1,
comma 752) che "Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle
attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola
Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità per
l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il
Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020, con contratti di
lavoro a tempo determinato nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art19], in deroga
ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, comma 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1-com557], della legge 27
dicembre 2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], nonché
in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267]".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], convertito con
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], ha disposto (con l'art.
14-bis, comma 1) che "Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di
procedimenti facenti carico ai comuni della città metropolitana di Catania
indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a
tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e ai vincoli
di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1-com557] e 562
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1-com562], della legge 27
dicembre 2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], nel
limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno
2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o
amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unità complessive per
ciascuno degli anni 2019 e 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (105)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32], convertito con
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-14;55], come modificato dal D.L. 24
ottobre 2019, n. 123 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-24;123],
convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-12;156], ha disposto (con l'art.
14-bis, comma 1) che "Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-16&numeroGazzetta=13],
e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città
metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere
con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma
6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], e ai vincoli
di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art9-com28],
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'articolo 1, commi 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1-com557] e 562
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122~art1-com562], della legge 27
dicembre 2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], nel
limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno
2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con
professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità
complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com251]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com259]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com261]
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com4],
264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com264]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243bis]
comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5]
sono rinviati al 30 giugno 2020".
---------------
AGGIORNAMENTO (130)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art. 43,
comm 5-bis) che "I termini di presentazione o riformulazione dei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], nonché quelli
di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista
dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che
abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com572], e fino al 31
dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3
del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la
sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai
sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste
dall'accordo".
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], come modificato dal D.L. 29
febbraio 2022, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-02-29;198], convertito con
modificazioni dalla L. 29 febbraio 2023, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-02-29;14] ha disposto (con l'art. 43,
comm 5-bis) che "I termini di presentazione o riformulazione dei piani di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267], nonché quelli
di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista
dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che
abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al
comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com572], e fino al 31
marzo 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del
presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione
dell'accordo".
ARTICOLO 260
ARTICOLO 260
Collocamento in disponibilità del personale eccedente
1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259, comma 6,
sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le vigenti disposizioni,
così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di eccedenza di
personale e di mobilità collettiva o individuale.
2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in
disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico
con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della
disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è
corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume
servizio.
ARTICOLO 261
ARTICOLO 261
Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita
dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che formula
eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta
entro sessanta giorni.
2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere sulla
validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione
finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla
gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste
di cui al comma 1 sospende il decorso del termine.
3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi
all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto,
stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro
dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo
all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro
l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a
rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata
approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo.
((112))
4-bis. In caso di inizio del mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato già trasmessa al Ministero dell'interno dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituita dalla nuova
amministrazione con una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi
dall'insediamento degli organi dell'ente.
5. Con il decreto di cui al comma 3 è disposto l'eventuale adeguamento dei
contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], ha disposto (con
l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com251]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com259]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com261]
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com4],
264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com264]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243bis]
comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5]
sono rinviati al 30 giugno 2020".
ARTICOLO 262
ARTICOLO 262
Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato
1. L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle
richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo
261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte
del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui
all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti
necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.
ARTICOLO 263
ARTICOLO 263
Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di
parte corrente e della consistenza delle dotazioni organiche
1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie
nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province,
delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con
proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza
delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi
dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione
di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti
spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di
maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
ARTICOLO 264
ARTICOLO 264
Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato
1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente
provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui
l'ipotesi si riferisce.(112)
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non
superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di
previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione
delle relative certificazioni.(112)
((115))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18] ha disposto (con
l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com251]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com259]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com261]
comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com4],
264
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com264]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243bis]
comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com1],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com2],
243-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com243quater]
comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art246-com5]
sono rinviati al 30 giugno 2020".
Ha inoltre disposto (con l'articolo 107, comma 8) che "Il termine di cui
all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art264-com2] è
fissato al 30 settembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], come modificato dal D.L. 14
agosto 2020, n. 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104],
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], ha disposto (con l'art. 107,
comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art264-com2], è
fissato al 30 novembre 2020".
ARTICOLO 265
ARTICOLO 265
Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate
dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni
decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei
contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di
bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente
locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito
capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed
all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei
fatti all'Autorità giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.
ARTICOLO 266
ARTICOLO 266
Prescrizioni in materia di investimenti
1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata
del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati
possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di
prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
ARTICOLO 267
ARTICOLO 267
Prescrizioni sulla dotazione organica
1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione
organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in
aumento.
ARTICOLO 268
ARTICOLO 268
Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio
1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi
di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili
con le modalità di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte
dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorità
giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla
Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione
che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su
proposta della
((Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali))
, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle
forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30
a 34.
ART. 268-BIS
ART. 268-BIS
(Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività)
1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere
entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli
adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva
dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco
dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura
anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto
già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il
provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il
rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario,
il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato,
dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali, la prosecuzione della procedura del
dissesto.
2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione,
nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno,
oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista
dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a
coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività
pregresse
((, ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi
civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla
dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese
contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate,
in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo
straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252))
.
3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile
per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può
essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel
campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è
proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale
interessato.
4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono
regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII.
Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro
dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di
cui al comma 1.
5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita
somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua
ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi.
I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e sono approvati con
decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a
soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su
parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.(83)
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118], come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-08-10;126], ha disposto
(con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non
diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015
e successivi".
ART. 268-TER
ART. 268-TER
(Effetti del ricorso alla procedura straordinaria
di cui all'articolo 268-bis)
1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista
nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione
del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione
avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio
riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della
procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono
comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso
articolo 268-bis
articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.
2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi
dell'articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a
seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno
rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.
3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-bis, comma
5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto
articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque
rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse
procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite
a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato
articolo 268-bis
articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro
dell'interno di cui allo stesso articolo 268-bis, comma 5, terzo periodo.
4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati
(( . . . ))
di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-bis ove risulti l'insorgenza
di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31
dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto
anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli
enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in
cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo
di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far
fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme di cui all'articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo.
ARTICOLO 269
ARTICOLO 269
Modalità applicative della procedura di risanamento
1. Le modalità applicative della procedura di risanamento degli enti locali in
stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17].
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991-08-24;378].
PARTE III
Associazioni degli enti locali
ARTICOLO 270
ARTICOLO 270
Contributi associativi
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti
dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre
associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che
devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con
ruoli, formati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ed affidati ai
concessionari del servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno
l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità
relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali.
2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta
dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite nel
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46].
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31
ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1^ gennaio
dell'anno successivo.
ARTICOLO 271
ARTICOLO 271
Sedi associative
1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali
hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione,
da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali
sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre
il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso
gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro
collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati
mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a
cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre
autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni
delle associazioni sopra accennate.
3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci
dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le
rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna
sezione regionale.
ARTICOLO 272
ARTICOLO 272
Attività delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo
1. L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare
programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49], e successive
modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il
competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare
apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80
per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri
bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed
interventi di solidarietà internazionale.
PARTE IV
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
ARTICOLO 273
ARTICOLO 273
Norme transitorie
1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art10-com3], e dall'articolo 33
della legge 25 marzo 1993, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art33], in materia di elezioni
dei consigli circoscrizionali e di adeguamento degli statuti, nonché quanto
disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto periodo, della legge 8 giugno 1990,
n. 142 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142].
2. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art5] 1, commi 3- ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art1-com3ter] e 3- quater,
della legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art1-com3quater], fino
all'applicazione della contrattazione decentrata integrativa di cui ai C.C.N.L.
per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali
sottoscritti il '31 marzo e il Ì aprile 1999 limitamente a quanto già attribuito
antecedentemente alla stipula di detti contratti.
3. La disposizione di cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente testo unico
relativa alla durata del mandato ha effetto dal primo rinnovo degli organi
successivo alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1999, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120].
4. Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre
forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo 60 della legge 8 giugno
1990, n. 142 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art60], e
dell'articolo 5, commi 11-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com11ter] e
11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com11quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-27;437].
5. Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai
sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art11], resta fermo il disposto
dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile
con l'ordinamento vigente.
6. Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della - legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148], si applicano fino
all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente
testo unico.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti del consiglio in materia
organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente tra il 18 maggio
1997 ed il 21 agosto 1999 e non sottoposti al controllo, nonché degli atti
emanati in applicazione di detti regolamenti.
ARTICOLO 274
ARTICOLO 274
Norme abrogate
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383];
b) articoli 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-07;651~art31]
e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-07;651~art32];
c) articoli 2, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art2-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art2-com2] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art2-com3], e 23, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art23-com2] e 3, della legge 8
marzo 1951, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art23-com3];
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art63];
e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi
previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-17;72~art19], commi 3 e 4, e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570];
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1371];
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art6-com1];
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art6-com3];
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art16-com2];
j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-12-29;946~art6-com15],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-02-27;43];
k) articolo 4, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1978-11-10;702~art4], convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-08;3];
l) legge 23 aprile 1981, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154], fatte salve le disposizioni
ivi previste per i consiglieri regionali;
m) articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art4] e 6 della
legge 23 marzo 1981, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art6];
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo periodo, articoli 35-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-02-28;55~art35bis] e 35-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-02-28;55~art35ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-04-26;131];
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816];
p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti
degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i
consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55];
q) legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142];
r) articolo 13-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-01-12;6~art13bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-15;80];
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art15], convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203];
t) decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-31;164] convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-22;221];
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;271~art2];
v) articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art1] e 4 comma
2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-18;16~art4-com2];
w) articolo 12 commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art12-com1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art12-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art12-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art12-com5], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art12-com7] e 8, della legge
23 dicembre 1992, n. 498
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;498~art12-com8];
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art3-com9],
limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale,
sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane;
y) articoli da 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art44] a 47, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art47];
z) articoli 8 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-18;8~art8] e
8-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-18;8~art8bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-19;68];
aa) articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art36bis-com2];
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-02-25;42~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-04-23;120];
cc) legge 25 marzo 1993, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81], limitatamente agli articoli:
1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;
dd) articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-15;415~art1] e 7 della
legge 15 ottobre 1993, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-15;415~art7];
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-20;529], convertito dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-11;108];
ff) articoli 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-12;30~art1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-12;30~art2] e 4 della legge 12
gennaio 1994, n. 30 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-12;30~art4];
gg) articolo 4, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-01-31;26~art4-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-01-31;26~art4-com3] e 5 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-01-31;26~art4-com5], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-29;95];
hh) articoli da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art1] a 114 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art114];
ii) articolo 5, commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com8], 8-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com8bis], 8-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com8ter], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com9], 9-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com9bis] ed
11-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361~art5-com11bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-27;437];
jj) articolo 1, comma 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art1-com89], ed articolo 3,
comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art3-com69];
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127], limitatamente agli articoli:
4; 5 ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 12 fatta
salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende sanitarie locali e
ospedaliere; 10; 17, commi 8, 9 e 18, secondo periodo, da 33 a 36, 37, nella
parte in cui si riferisce al controllo del comitato regionale di controllo, da
38 a 45, 48, da 51 a 59, da 67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86;
ll) articolo 2, commi 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;191~art2-com12], 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;191~art2-com13], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;191~art2-com15], 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;191~art2-com16], 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;191~art2-com29], 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;191~art2-com30] e 31 della legge
16 giugno 1998, n. 191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;191~art2-com31];
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-11-18;415~art4-com2];
nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1999-01-26;8~art2-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-25;75];
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50~art9-com5];
pp) articoli 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art2], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art7] e 8, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art8-com4] e 5, della legge 30
aprile 1999, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;120~art8-com5];
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-08-03;265], limitatamente agli articoli
1; 2; 3;
4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8; 11 tranne il comma 13; 13,
commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1 e 2; 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6 e 7; 29; 30; 32 e 33;
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-13;475], ad eccezione dell'articolo
1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori
regionali.
ARTICOLO 275
ARTICOLO 275
Norma finale
1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di
abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre
norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate
dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle
corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun
articolo.
articolo.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 18 AGOSTO 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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