Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
№ 385
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385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Decreto Legislativo
1 settembre 1993
22-10-2025
Testounicobancario
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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993 , n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art25], concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31989L0646];
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e
forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari
regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) «autorità di risoluzione» indica la Banca d'Italia
((o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0806],
nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento,))
nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di
risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
((
b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;
))
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di
vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti
degli Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1024] e le
relative misure di esecuzione;
e-quater) «UIF» indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art6];
((
e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema
di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del
Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0806], composto
dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione
degli Stati membri che vi partecipano;
))
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72];
g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione europea;
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea in cui la banca,
l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca,
l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle
seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093];
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094];
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati,
istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1095];
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di
vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093], del
regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094], del
regolamento (UE) n. 1095/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1095];
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento
(UE) n. 1092/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1092];
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di
vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093], del
regolamento (UE) n. 1094/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1094] e del
regolamento (UE) n. 1095/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1095];
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato dell'Unione europea la cui
moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a
norma delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267]" indica il regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267].
l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità
di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui
mercati finanziari.
l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della
vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e
2, della direttiva (UE) 2015/849
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0849], ai fini
del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di
vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto
41, del regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575];
m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72].
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca dell'Unione europea": la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) "banca di Stato terzo": la banca avente sede legale in uno Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del
regolamento (UE) n. 468/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0468], sui quali
la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza
nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);
e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità
giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di
pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la
banca o l'istituto è stato autorizzato;
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il
credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto
e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento.
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di
credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito,
ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle
autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda
direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art.
106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero
che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale
con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con
diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che
emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di
moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
h-ter) 'moneta elettronicà: il valore monetario memorizzato elettronicamente,
ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei
confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento
come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-letc],
e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non
costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2,
comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art2-com2-letm];
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste
dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art2-com2-letn].
h-quater) 'partecipazionì: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262];
h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;21].
h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle banche e dagli
istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;
h-septies) 'istituti di pagamento dell'Unione europeà: gli istituti di pagamento
aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia;
h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento
nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché
tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su
un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento
dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o
dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea
di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o
dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di
pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;
h-octies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218];
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di
rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche
in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle
banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento
dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di
diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui
all'articolo 128-quater;
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti
legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo
e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi
componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge
la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al
comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di
pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11].
TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE
TITOLO I
ART. 2
ART. 2
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto
legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e
delle finanze, che lo presiede,
((dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal
Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti))
e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia.
((
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a
fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle
altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano
trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a
profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario.
))
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi
membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio
funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della
Banca d'Italia.
ART. 3
ART. 3
(( Ministro dell'economia e delle finanze ))
1. Il
(( Ministro dell'economia e delle finanze ))
adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente
decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il
(( Ministro dell'economia e delle finanze ))
sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella
prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
ART. 4
ART. 4
Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La
Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge,
impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua
competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i
criteri dell'attività di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni
di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del
procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi
carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241].
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di
vigilanza.
((
4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo,
alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si
applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;262~art24-com6bis].
))
ART. 5
ART. 5
Finalità e destinatari della vigilanza
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal
presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni
in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari
((, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli
istituti di pagamento))
.
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti
dalla legge.
ART. 6
ART. 6
((Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU
e nel MRU))
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le
disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni
dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia
creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le
autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle
autorità e dei comitati che compongono il SEVIF
((e il MRU))
, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni
dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del
SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della
convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti
dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del
regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], delle
relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2010;1093~art10] e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093], ovvero in
caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai
sensi di quest'ultimo regolamento.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca
d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di
altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di
funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le
autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(( (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia).))
((
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti
alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia
stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che
disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra
l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali
per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.
2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:
a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione
e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di
autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;
b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei
compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere
della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre
ispezioni;
c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti
di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU;
d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti
amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle
disposizioni del MVU;
e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal
presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su
richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività
svolte in esito alla richiesta;
f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano
attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle
disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono
applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies.
4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1024], si
intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e
"legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti
europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie
disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto
dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle
direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o
designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano
in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.
))
ART. 7
ART. 7
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia
in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro
dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere
opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente
al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste
di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione
delle informazioni alla BCE.
3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la
Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale
o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e
le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità
delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.
6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione
europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché
con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati
dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle
autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le
informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di
riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate
all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati
terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato
dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito
delle autorità che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in
Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero
o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a
soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le
autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di
cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a
condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e
dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione
europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e
soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.
((10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle
richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di
altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito
disciplinati dal capo I-bis del titolo VI))
ART. 8
ART. 8
Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici
((
1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere
generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
))
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi
contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a
vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai
soggetti sottoposti a vigilanza.
ART. 9
ART. 9
Reclamo al CICR
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei
poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso
reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni
dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, numero 1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199].
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di
categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità
per la consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II
BANCHE
Capo I
NOZIONE DI ATTIVITÀ BANCARIA
E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
TITOLO II
ART. 10
ART. 10
Attività bancaria
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse
o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
ART. 11
ART. 11
Raccolta del risparmio
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia
sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle
banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di
fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di
fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la
prestazione di servizi di pagamento.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla
forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non
costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso
specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno
o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del
risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati
comunitari;
b) agli Stati
((terzi))
ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] mediante
obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel
rispetto del principio di tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti
finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del
risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su
proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare
durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni,
utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria,
stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], per la raccolta
effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che
ai sensi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] rispondono della
solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri
strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti
patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la
raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od
alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
ART. 12
ART. 12
Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni,
anche convertibili, nominative o al portatore.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415]. (5)
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di
altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli
articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417,
2418 e 2419 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262],
eccetto l'articolo 2412.
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati
alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]
((, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui
all'articolo 12-bis))
.
5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle
obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché
degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La
Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti
subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della
medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di
obbligazioni o di titoli di deposito.
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415] ha disposto
(con l'art. 64, comma 4, lettera a)) che "a) il comma 2 è abrogato, ma continua
ad applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio del
mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le
obbligazioni bancarie;[...]".
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)
1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e
gli altri titoli di debito, emessi da una banca
((o da uno degli altri soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art2]))
, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti
dall'articolo 1,
((comma 2-ter))
, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], non sono
collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi
proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di
ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del
capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai
titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma
1-bis, lettera c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata
al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono
diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello
non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le
caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli
strumenti di debito chirografario di secondo livello.
ART. 12-TER
ART. 12-TER
(( (Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti
di debito).))
((
1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri
titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di
secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno
euro 150.000.
3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri
titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di
secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art2], diverso
da una banca.))
((98))
--------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;193], ha disposto
(con l'art. 8, comma 3) che "L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art12ter],
introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli
strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto".
Capo II
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA, SUCCURSALI
E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
ART. 13
ART. 13
Albo
((
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di
pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche
extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
))
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
ART. 14
ART. 14
Autorizzazione all'attività bancaria
1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla
Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente
all'atto costitutivo
((, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società
di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria
mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei
processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione
amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e
di incentivazione))
;
d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate
((ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti
azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto))
;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è
negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72].
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca
d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti
condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata
rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo
superiore a sei mesi.
3-ter. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta
della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 80.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
((di Stato terzo))
è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1,
lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocità.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
ART. 15
ART. 15
Succursali
((01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste
dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle
procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati
comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.))
((1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare
lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno
significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative
o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.))
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3.
((Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità
competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi
due mesi dalla comunicazione.))
Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da
parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia
l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità
competente dello Stato comunitario
((non partecipante al MVU))
e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è
subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con
una succursale possono stabilire altre succursali pre- via autorizzazione della
Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute
ai sensi
((dei commi 01 e 3))
e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.
ART. 16
ART. 16
Libera prestazione di servizi
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo
riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo
quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure
fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel
territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di
appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
((L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocità.))
Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi
accessori, si applica l'articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art29ter].
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute
ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di
banche italiane.
ART. 17
ART. 17
Attività non ammesse al mutuo riconoscimento
1. La Banca d'Italia
((...))
disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
ART. 18
ART. 18
Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni
((dell'articolo 15, commi 01 e 1))
, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede
legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la
partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono
le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano,
in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi
sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è
detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di
intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse
al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1
e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2
si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79 , commi 1, 3 e 4.
Capo III
((PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE))
ART. 19
ART. 19
Autorizzazioni
((
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:
a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che
comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole
sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del
capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già
possedute;
b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del
capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in
ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;
c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla
lettera a):
1) del controllo;
2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto
dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1,
lettera b);
d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni,
anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo
statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per
cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182]))
.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2016, N. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-14;223].
5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La
proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione
sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la
solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:
la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25;
((l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi
dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno
funzioni di amministrazione e direzione nella banca;))
la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di
rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano
l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato
sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se
vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione
all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della
banca.
5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai
sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180], i
provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.
6. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;21] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
7. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;21] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui
((al comma 1))
.
8-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182]))
.
((
9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo,
individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo
spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai
fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi
i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo
22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza
notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del
procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e
5-ter.
))
ART. 20
ART. 20
Obblighi di comunicazione
1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione
in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di
associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato
del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve
essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto
dei partecipanti all'accordo stesso.
((2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca
d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti
e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata.))
((97))
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle
comunicazioni previste
((dai commi 1 e 2-bis))
anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito
a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia
determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma
2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati
((nei commi 1, 2 e 2-bis))
, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "L'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art20-com2bis],
come introdotto dal presente decreto, si applica ai fatti e agli atti che si
verificano successivamente alla data dell'entrata in vigore della relativa
disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art20-com3]".
ART. 21
ART. 21
(( (Richiesta di informazioni).))
((
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di
qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime
l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro
disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e
degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti
controllanti.
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in
società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo
richieda, le generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a
soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società
ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.
ART. 22
ART. 22
((Partecipazioni indirette))
((1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si
considerano anche:
a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle
situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o
delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che
a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo
conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.))
((97))
((97))
---------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art22-com1-letb],
come introdotto dal presente decreto, e i relativi obblighi di autorizzazione
preventiva si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di
entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi
dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art19-com9]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Agli accordi conclusi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa
emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art22bis-com2],
come introdotto dal presente decreto, si applica l'articolo 22, comma 1-bis, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art22-com1bis],
nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto".
ART. 22-BIS
ART. 22-BIS
((Persone che agiscono di concerto))
((1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta
ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la
detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in
qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare
in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni,
cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate
nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o
un'influenza notevole.))
((97))
((2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i
quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la
cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi
in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi
comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli
obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.))
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 3, lettere a) e b)) che "L'articolo 22-bis, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art22bis-com1],
come introdotto dal presente decreto, si applica all'acquisizione o detenzione
di partecipazioni inerenti ad accordi:
a) conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina
attuativa emanata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art22bis-com2],
come introdotto dal presente decreto;
b) conclusi antecedentemente alla data della entrata in vigore della medesima
disciplina attuativa, qualora la successiva adesione di altri soggetti comporti
il superamento di una delle soglie previste dall'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art19-com1]".
ART. 23
ART. 23
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi
primo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1] e
secondo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com2]
((e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o
per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.))
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364] e 2364-bis
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2364bis];
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed
organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai
fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle
partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla
titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o
dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
ART. 24
ART. 24
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali
le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per
le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste
dall'articolo 20
((, commi 1, 2 e 4))
.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste
dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. L'impugnazione può
essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data
della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni
dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19
non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle
clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non
siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Capo IV
((PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI))
ART. 25
ART. 25
(Partecipanti al capitale)
1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere
requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in
modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la
Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilità;
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione
della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari
del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle
autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a
provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a
ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare
della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire
sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate
all'articolo 19, comma 1
(( , lettera a) ))
. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni
eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
(64)
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72] ha disposto (con
l'art. 2, comma 8) che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa
emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art25], come
modificato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo
25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art25], nella
versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e
la relativa disciplina attuativa".
ART. 26
ART. 26
(( (Esponenti aziendali).))
((
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e
correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento
dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la
Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di
proporzionalità;
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le
caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari
dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e
alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti
restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati
secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni
dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua
durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai
responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore
rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità
dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il
processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In
caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del
comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti
al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è
pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non
sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono
effettuate dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine
di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli
esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base
dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In
caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.))
((64))
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72] ha disposto (con
l'art. 2, comma 7) che "La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo
26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art26], come
modificato dal presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive
alla data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad
applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art26], nella
versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, e
la relativa disciplina attuativa".
ART. 27
ART. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72]))
Capo V
BANCHE COOPERATIVE
ART. 28
ART. 28
Norme applicabili
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è
riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate
dalle sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i
controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono
considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo
che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2514] ed i
requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35
del presente decreto.
((
2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al
rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione,
morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca
d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad
assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità
primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il
diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.
))
Sezione I
Banche popolari
ART. 29
ART. 29
Norme generali
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni
a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro. (10)
2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare
((16 miliardi di euro))
. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a
livello consolidato. (64) (79) (80) (83) (90)
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di
amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un
anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della
soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi
dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle
circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di
intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti
previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale
europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro
dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano
fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal
presente decreto legislativo. (64) (79) (80) (83) (90)
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente
articolo.
articolo.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33].
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo
14 dicembre 1947, n. 1577
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1577], e successive
modificazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 29, comma 2 del
presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3], convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche
popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si
adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2bis] e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2ter],
introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del
medesimo articolo 29".
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3], convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], come modificato dal D.L. 25
luglio 2018, n. 91 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91],
convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche
popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si
adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2bis] e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2ter],
introdotti dal presente articolo, entro il 31 dicembre 2018".
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AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3], convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], come modificato dal D.L. 23
ottobre 2018, n. 119 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119],
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche
popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si
adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2bis] e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2ter],
introdotti dal presente articolo, entro il 31 dicembre 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3], convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], come modificato dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34] ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione del presente
decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi
2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2bis] e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2ter],
introdotti dal presente articolo, entro il 31 dicembre 2020".
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3], convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;33], come modificato dal D.L. 16
luglio 2020, n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76],
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-09-11;120], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche
popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si
adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2bis] e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art29-com2ter],
introdotti dal presente articolo, entro il 31 dicembre 2021".
ART. 30
ART. 30
Soci
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2.
((Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura
eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di
prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento))
. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore
la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un
anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti
patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono
acquisiti dalla banca. (31) (33) (34) (39)
((2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la
partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153], che, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione
al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il
superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che
tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente
comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge))
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla
disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata
entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di
ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della
società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il
consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su
richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e
integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni
dalla richiesta.
((5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può
subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso
di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla
qualità così assunta))
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione
a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle
azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
-------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31], ha disposto (con l'art.
28-bis, comma 1) che "Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007
detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore
alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], è
differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui
al citato comma 2 del medesimo articolo".
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14], ha disposto (con l'art. 41,
comma 14) che il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione
di cui comma 2 del presente articolo, è differito fino ad un anno qualora il
superamento del limite previsto dalla predetta disposizione derivi da operazioni
di concentrazione tra banche oppure fra investitori.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25], ha disposto (con l'art. 1,
comma 17-bis) che "Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], già prorogato
dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248~art28bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31~art41] del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207], convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14], è differito al 31 dicembre
2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo
del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale
partecipazione non potrà essere incrementata".
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], ha disposto (con l'art. 2,
comma 17-quaterdecies), che il termine di un anno per l'adempimento del dovere
di alienazione di cui al presente articolo, comma 2, terzo periodo, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i soggetti che alla data del 31
dicembre 2009 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai
limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del
limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori,
fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.
ART. 31
ART. 31
(( (Trasformazioni e fusioni). ))
((
1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui
prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le
relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui
all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi,
purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi,
qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.
))
ART. 32
ART. 32
Utili
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili
netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre
destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a
beneficenza o assistenza.
ART. 32-BIS
ART. 32-BIS
(( (Morte del socio).))
((
1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del
socio deceduto.
2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se
privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In
mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o
all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare
i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.
3. Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza
dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto
previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
))
ART. 32-TER
ART. 32-TER
(( (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso).))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i
casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto
dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della
determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui
all'articolo 2437-ter, secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2437ter-com2] e
quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2437ter-com4]. Nel
caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i
criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2437ter-com3]))
Sezione II
Banche di credito cooperativo
ART. 33
ART. 33
Norme generali
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di
credito cooperativo
((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis))
.(67)
1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle
società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2512-com2] se non
consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai
competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e
37-bis, comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque
euro né superiore cinquecento euro. (10)
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 33, comma 4 del
presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-02-14;18], convertito con
modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-04-08;49], ha disposto (con l'art.
2-bis, comma 1) che "Durante la fase di costituzione di gruppi bancari
cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è
assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del
presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo
ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo
temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione
italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante
strumento di natura privatistica".
ART. 34
ART. 34
Soci
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere
inferiore a
((cinquecento))
. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata
entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere,
aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di
competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi
((centomila))
euro. (10)
((
4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la
sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.
))
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342].
6. Si applica l'articolo 30, comma 5.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 34, comma 4 del
presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
ART. 35
ART. 35
Operatività
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a
favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le
singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di
impiego e di raccolta e alla competenza territoriale,
((nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis,))
determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
ART. 36
ART. 36
((Fusioni e trasformazioni))
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora
sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e
banche di diversa natura da cui risultino
((...))
banche costituite in forma di società per azioni.
((1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la
banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di
cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca
d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può
deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la
società delibera la propria liquidazione))
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
((
3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.
))
ART. 37
ART. 37
Utili
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per
cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e
con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non
è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o
distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
ART. 37-BIS
ART. 37-BIS
Gruppo Bancario Cooperativo
1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e
autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in
misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo
appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle
società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal
comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una
situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali
adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della
società capogruppo è di un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato
le connesse clausole statutarie;
c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo,
come definite dall'articolo 59.
c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in
forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della
capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle
lettere b) e c).
1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province
autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi
gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti
esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più
di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca
capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca
d'Italia ai sensi del comma 7-bis.
((Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla
costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale,
in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575]))
.
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto
di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di
amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al
gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di
amministrazione.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della
capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del
gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e
del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi
operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché
gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento,
proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli
ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto
dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e
finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente,
nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a
concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle
società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli
obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in
relazione alla gravità della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi
derivanti dall'attività comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso
dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non
discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche
cooperative a mutualità prevalente.
3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione
delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie,
politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché
riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto
delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante
assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non
sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del
rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio
migliori:
a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro
degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da
quest'ultima definite;
b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i
citati indirizzi;
c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini
della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati
diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi
restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di
specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto
di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle
obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel
rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche
aderenti.
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione
di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo
riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito
cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si
applicano gli articoli 2359-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359bis], 2359-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359ter],
2359-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359quater] e
2359-quinquies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359quinquies].
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere
stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al
capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera
a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale
e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio
decreto, sentita la Banca d'Italia:
a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario
cooperativo;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 SETTEMBRE 2018, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-09-21;108];
c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia
delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo
aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano.
7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la
competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della
disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta
disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con
particolare riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche
della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo
e all'adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto
della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma
1-bis.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo III, Capo II.
ART. 37-TER
ART. 37-TER
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art37ter]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art37ter
((Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art37ter]
del gruppo bancario cooperativo))
((
1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo
37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo
37-bis;
b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che
intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi
dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e
finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e
prudente gestione del gruppo.
3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito
cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis
e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le
maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.
4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del
gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497bis-com2].
))
Capo VI
NORME RELATIVE
A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
ART. 38
ART. 38
Nozione di credito fondiario
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su
immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei
beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le
ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la
concessione dei finanziamenti.
ART. 39
ART. 39
Ipoteche
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio
presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino
oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla
quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine
dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso
l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura
risultante dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo
effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole.
L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione
menziona la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate
((alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e
dell'insolvenza))
quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento.
((L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza))
non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti
fondiari.
((93))
((96))
((104))
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito
originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta.
Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più
immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per
le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'art. 38.
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi
l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso
di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o
l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi
limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in
acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in
quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a
comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e
l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione
del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta
riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis,
il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le
parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di
ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente
dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso
successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento
alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale
circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari
a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso
è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di
individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il
responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa
ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo.
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché
dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola
operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili
sono ridotti alla metà.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 2) che la presente modifica "si applica alle liquidazioni
giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque
esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
4 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
4 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 40
ART. 40
Estinzione anticipata e risoluzione del contratto
((
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte,
il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso
onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti
indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal
CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.
))
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato
pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non
consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il
trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
ART. 40-BIS
ART. 40-BIS
Cancellazione delle ipoteche
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2878] e in deroga
all'articolo 2847 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2847], l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o
accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122], ancorché
annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione
dell'obbligazione garantita
((...))
.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione
dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro
trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le
modalità determinate dall'Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato
motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il
termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] per la rinnovazione
dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno
successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in
margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque
conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza
della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione
di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il
giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile
ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
((...))
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica
notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai
finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari
finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art4-com2], ha
disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II
del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle
Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili".
ART. 41
ART. 41
Procedimento esecutivo
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari
può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di
fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione.
La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto
risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del
fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a
suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al
soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice
dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel
contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca
la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art587].
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione
del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal
debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici
giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art574]
ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le
rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti,
ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla
banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di
finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del
decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art586].
ART. 42
ART. 42
Nozione di credito alle opere pubbliche
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di
banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati,
il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o
da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art.
46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la
disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito
fondiario.
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
ART. 43
ART. 43
Nozione
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a
esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di
finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a
esse connesse o collaterali.
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere
effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale
pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del
finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni
effetto di legge alla cambiale ordinaria.
ART. 44
ART. 44
(( (Garanzie).
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve
termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito
peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili
dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni,
comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle
lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai
crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo
2778 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778].
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni
sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca
creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.
Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1515].
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano
garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla
sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario)).
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 4 gennaio 1994, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-01-04;1], convertito, senza
modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-17;135] ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che " Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994[...]."
ART. 45
ART. 45
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303] ))
Sezione III
Altre operazioni
ART. 46
ART. 46
Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche
alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili,
comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici
registri. Il privilegio può avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti,
frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle
lettere procedenti.
((
1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche
per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli
articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], la cui
sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art100].
))
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio
viene costituito, la banca creditrice
((o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore
o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante))
, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le
condizioni del finanziamento
((o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di
cui ai numeri 1)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2414-num1], 3)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2414-num3], 4)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2414-num4] e 6)
dell'articolo 2414 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2414-num6] o di cui
all'articolo 2483, comma 3, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2483-com3]))
nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1524-com2],
dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha
sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il
soggetto che ha concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato
nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e non pregiudica gli
altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della
trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1153], il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
ART. 47
ART. 47
(( (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici).
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti
dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con
l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche
possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente
le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle
misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia
previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono
disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e
le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a
superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta
per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi
distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e
separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi
spettanti alla banche.((13
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è
attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare
a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere
sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi
ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente. ))
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342] ha disposto
(con l'art. 9, comma 2) che la stipulazione dei contratti, prevista
dall'articolo 47, comma 2 deve avvenire entro il 1 luglio 2000.
ART. 48
ART. 48
(( (Credito su pegno).
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose
mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745], e dal regio decreto 25
maggio 1939, n. 1279
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-05-25;1279], dotandosi delle
necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS
(( (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile
sospensivamente condizionato).))
((
1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o
altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico
ai sensi dell'articolo 106 può essere garantito dal trasferimento, in favore del
creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere,
gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un immobile o
di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente
condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di
trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente
comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri
4) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2839-com2-num4],
5) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2839-com2-num5]
e 6), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2839-com2-num6].
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti
del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale
differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito
inadempiuto e delle spese di trasferimento.
3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad
abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione
del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, per atto notarile, in sede di
successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento
sia già garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato
all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni
eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. Fatti salvi gli effetti
dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto
ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della
trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione
dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato
pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate,
anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per
oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è
tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo
mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è prevista la restituzione
mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso
previsto nel contratto di finanziamento.
Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non
pagate di cui al primo periodo il debitore abbia già rimborsato il finanziamento
ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo
di inadempimento di cui al medesimo primo periodo è elevato da nove a dodici
mesi. Al verificarsi dell'inadempimento di cui al presente comma, il creditore è
tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale
immobiliare, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o
trascritto sull'immobile una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del
patto di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo,
precisando l'ammontare del credito per cui procede.
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al
comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si
trova l'immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del
diritto reale immobiliare oggetto del patto di cui al comma 1. Il perito procede
in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art568].
Non può procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle
condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art51]. Si
applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1349-com1].
Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di
posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se
diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro
che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. I
destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro
dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso
il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione
della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque diritto di
avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e l'eventuale fondatezza
della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto
reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i presupposti di cui
al comma 5, si considera avverata al momento della comunicazione al creditore
del valore di stima di cui al comma 6 ovvero al momento dell'avvenuto versamento
all'imprenditore della differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima
sia superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le
spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento o la sua
modificazione a norma del comma 4 contiene l'espressa previsione di un apposito
conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale
immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla
differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione della
condizione sospensiva ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2668-com3],
il creditore, anche unilateralmente, rende nell'atto notarile di avveramento
della condizione una dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], con
cui attesta l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresì
estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2214].
10. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando
il diritto reale immobiliare già oggetto del patto di cui al comma 1 sia
sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso l'accertamento
dell'inadempimento del debitore è compiuto, su istanza del creditore, dal
giudice dell'esecuzione e il valore di stima è determinato dall'esperto nominato
dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede all'accertamento
dell'inadempimento con ordinanza, fissando il termine entro il quale il
creditore deve versare una somma non inferiore alle spese di esecuzione e, ove
vi siano, ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello
dell'istante ovvero pari all'eventuale differenza tra il valore di stima del
bene e l'ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il giudice
dell'esecuzione, con decreto, dà atto dell'avveramento della condizione. Il
decreto è annotato ai fini della cancellazione della condizione, a norma
dell'articolo 2668 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2668]. Alla
distribuzione della somma ricavata si provvede in conformità alle disposizioni
di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il diritto reale
immobiliare è sottoposto ad esecuzione a norma delle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602].
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1, sopravviene il
fallimento del titolare del diritto reale immobiliare, il creditore, se è stato
ammesso al passivo, può fare istanza al giudice delegato perché, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto
compatibile.
13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita il creditore
provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicità nei registri immobiliari del
mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.
13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di
cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.
13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui
all'articolo 2855 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2855], avendo
riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di
cui al comma 5.
))
Capo VII
ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
ART. 49
ART. 49
Assegni circolari
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari
nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di
autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia
((...))
determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della
cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima
Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
ART. 50
ART. 50
Decreto ingiuntivo
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione
previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art633]
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare
che il credito è vero e liquido.
TITOLO III
VIGILANZA
Capo I
VIGILANZA SULLE BANCHE
TITOLO III
ART. 51
ART. 51
Vigilanza informativa
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate
spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle
comunicazioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche
anche per il tramite di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali
le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali
((...))
e al loro personale.
ART. 52
ART. 52
Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione
legale dei conti
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli
atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione
delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della
banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato,
assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e
poteri.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza
indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme
disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità
dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182]))
.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39]. (36)
((
2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti fornisce alla Banca d'Italia, su richiesta di
quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta
a revisione legale dei conti.
))
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i
compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da
queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
((
3-bis. La Banca d'Italia può disporre la rimozione dall'incarico del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di
revisione legale, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 2. Il presente comma non si
applica ai soggetti indicati al comma 3, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 61, comma 5.
))
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle
informazioni previste dai
((commi 1, 2 e 2-ter))
.
4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi
del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle
disposizioni del MVU.
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39] ha disposto (con
l'art. 43, comma 1, lettera h)) che il comma 2-bis dell'articolo 52 del presente
decreto legislativo è abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data
di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze
emanati ai sensi del suddetto decreto legislativo.
ART. 52-BIS
ART. 52-BIS
(( (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).))
((
1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la
segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che
possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto
responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le
indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai
fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive,
discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art7-com2], non
trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere
rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per
la difesa del segnalato.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.
))
ART. 52-TER
ART. 52-TER
(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle
relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti
norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente
applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma
2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la
ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni,
ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per
il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241],
l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque
la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.
((
4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse
riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della
BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a
soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca
d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti
dalle disposizioni del MVU.
))
ART. 53
ART. 53
Vigilanza regolamentare
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i
controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da
a) a d).
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72].
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che
le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni;
le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di
indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di
accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato
((dell'Unione europea))
, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi
dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia, e sempre che, entro il medesimo
termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri in situazioni transfrontaliere.
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi
creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o
sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera
a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti
disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo
di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto
dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e
i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme
parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72].
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte
delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di
coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla
gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati.
In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2391-com1], si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per
conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di
conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti
specifici per l'assunzione delle attività di rischio.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-29;303].
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi
connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i
soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di
natura economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono
prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della
Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia
di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza
dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme
di legge.
4-sexies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in
materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente
applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove
possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più
prossimi alla pattuizione originaria.
ART. 53-BIS
ART. 53-BIS
Poteri di intervento
1. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone
l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla
lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o
dell'intero sistema bancario riguardanti anche:
((l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;))
la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti
finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile
delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di
una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali
interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla
remunerazione complessiva degli esponenti aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali;
la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
((...))
.
ART. 53-TER
ART. 53-TER
(( (Misure macroprudenziali).))
((
1. La Banca d'Italia è autorità nazionale designata per l'adozione delle misure
richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1024].
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto
legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei
confronti di soggetti significativi.
))
ART. 54
ART. 54
Vigilanza ispettiva
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai
quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali
((...))
e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
((dell'Unione europea))
che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite
nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3. Le autorità competenti di uno Stato
((dell'Unione europea))
, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della
Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno
Stato
((dell'Unione europea))
lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti
ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità
competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di banche
insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai
sensi del comma 3.
ART. 55
ART. 55
Controlli sulle succursali in Italia di banche
((dell'Unione europea))
1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche
((dell'Unione europea))
nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite.
ART. 56
ART. 56
Modificazioni statutarie
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non
contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle
imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.
ART. 57
ART. 57
Fusioni e scissioni
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono
parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente
gestione
((; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede
l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14))
. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356].
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto
di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato
modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2503-com1] è
ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche
partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse
conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per
scissione.
ART. 58
ART. 58
Cessione di rapporti giuridici
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di
rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le
istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione
nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di
pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti
ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1264].
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto
entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste
una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
((
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in
favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari
finanziari previsti dall'articolo 106.
))
Capo II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
ART. 59
ART. 59
Definizioni
((
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;
b) per «società finanziarie» si intendono le società indicate nell'articolo 4,
paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575];
b-bis) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intendono le società
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art1-com1-letv];
b-ter) per «società di partecipazione finanziaria» si intendono le società
indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n.
575/2013 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575];
c) per «società strumentali» si intendono le società indicate nell'articolo 4,
paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575];
d) per «coordinatore del conglomerato finanziario» si intende l'autorità
indicata nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142~art5].
))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;45].
Sezione I
Gruppo bancario
ART. 60
ART. 60
((Composizione))
((
1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate.
2. Capogruppo del gruppo bancario è:
a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca
italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato
dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del
presente articolo; o
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione
finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione
europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un'altra
società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria
mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che
possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando
nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure
quando il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di
quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di
vigilanza su base consolidata; o
c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione
finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato
dell'Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o
da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione
finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca
italiana.))
((97))
----------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 60-BIS
ART. 60-BIS
((Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di
partecipazione finanziaria mista capogruppo.))
((
1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione
finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c),
richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che
presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione è
rilasciata e l'esenzione è concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a
seconda dei casi, con la diversa autorità competente per la vigilanza
consolidata o con l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui
ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di
partecipazione finanziaria mista.
2. L'autorizzazione è rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti
nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del
gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse
e il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base
consolidata;
b) la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su
base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;
c) i soggetti che detengono nella società di partecipazione finanziaria o nella
società di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate
dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nella società di partecipazione finanziaria o nella società di partecipazione
finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;
e) non sussistono, tra la società di partecipazione finanziaria o la società di
partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
3. In deroga al comma 1, le società di partecipazione finanziaria o le società
di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere
b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le
seguenti condizioni:
a) la società di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o
prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la
società di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o
prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione
a società bancarie e finanziarie;
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione
finanziaria mista non è stata designata come ente sottoposto a risoluzione ai
sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180];
c) è designata una banca avente sede legale in Italia per l'esercizio delle
funzioni di direzione e coordinamento indicate all'articolo 61 e a questa sono
assegnati i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme
che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata;
d) lo statuto prevede espressamente che alla società di partecipazione
finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista è preclusa
l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario o
la possibilità di assumere decisioni su aspetti gestionali, operativi e
finanziari che incidono sul gruppo o sulle società bancarie e finanziarie
controllate;
e) non vi sono ostacoli all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza su
base consolidata.
4. La società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione
finanziaria mista chiede l'autorizzazione a norma del presente articolo se
vengono meno le condizioni per l'esenzione previste dal comma 3.
5. La revoca dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata
rilasciata;
b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
c) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 99.
6. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera b), la Banca d'Italia, in
qualità di autorità di vigilanza consolidata sul gruppo bancario, rilascia e
revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede l'esenzione indicata
al comma 3 congiuntamente con l'autorità competente dello Stato dell'Unione
europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la
società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia.
7. Nei casi indicati all'articolo 60, comma 2, lettera c), la Banca d'Italia
rilascia e revoca l'autorizzazione indicata al comma 2 ovvero concede
l'esenzione indicata al comma 3 congiuntamente con l'autorità dello Stato
dell'Unione europea competente per la vigilanza consolidata.
8. Qualora una decisione congiunta ai sensi dei commi 6 o 7 non venga adottata
per disaccordo delle autorità entro due mesi dalla presentazione dell'istanza,
la questione è trasmessa all'ABE per l'avvio della procedura per la risoluzione
delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in
situazioni transfrontaliere.
9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, con
particolare riguardo alla procedura di autorizzazione ed esenzione, alle
modalità di presentazione dell'istanza, al coordinamento con l'autorizzazione
prevista dall'articolo 19, ai criteri di valutazione delle condizioni previste
dai commi 2 e 3, alle ipotesi di revoca dell'autorizzazione previste dal comma
5.
10. Nel caso di società di partecipazione finanziaria o di società di
partecipazione finanziaria mista avente sede in uno Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia, ai fini del presente articolo si applicano le
corrispondenti disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036] in vigore
nello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di
partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.))
((97))
----------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 61
ART. 61
(( (Ruolo della capogruppo) ))
((97))
((1. La capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo
bancario, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle norme che disciplinano
l'attività bancaria su base consolidata.))
((97))
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-27;297], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-23;15].
((3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la
capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente Capo.))
((4. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare
il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare
impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli
amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e
informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione
per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata.))
((5. Alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione
finanziaria mista capogruppo si applicano gli articoli 51, comma 1-bis, 52,
52-bis e 52-ter nonché le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto
previsto dall'articolo 67-bis.
Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari
di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i
poteri previsti dall'articolo 21.))
((97))
----------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 62
ART. 62
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182]))
ART. 63
ART. 63
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182]))
ART. 64
ART. 64
Albo
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e
la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di
un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la
composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla
capogruppo.
((Nei casi in cui la capogruppo sia una società di partecipazione finanziaria o
una società di partecipazione finanziaria mista, l'iscrizione nell'albo è
subordinata all'autorizzazione indicata all'articolo 60-bis.))
((97))
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo.
----------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza
ART. 65
ART. 65
(( (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
su base consolidata) ))
((97))
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei
seguenti soggetti:
a) società appartenenti a un gruppo bancario;
((b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti
per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola
banca;))
((97))
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un
gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-27;297], CONVERTITO CON L. 23
FEBBRAIO 2007, N. 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-23;15] ;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-27;297], CONVERTITO CON L. 23
FEBBRAIO 2007, N. 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-23;15] ;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-27;297], CONVERTITO CON L. 23
FEBBRAIO 2007, N. 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-23;15] ;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-27;297], CONVERTITO CON L. 23
FEBBRAIO 2007, N. 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-02-23;15] ;
h) società che controllano almeno una banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo
bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
congiuntamente, una partecipazione di controllo.
((i-bis) società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione
finanziaria mista esentate ai sensi dell'articolo 60-bis, comma 3;))
((97))
((i-ter) società, diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, incluse
nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'articolo 18 del
regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575] e relative
disposizioni attuative.))
((97))
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
((su base))
consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli
e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
((97))
--------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 66
ART. 66
Vigilanza informativa
1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia
richiede ai soggetti
((indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1))
dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché
ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai
soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le
informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
((97))
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle
situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti
((indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1))
dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV,
titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58].
((97))
4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla
singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire
l'esercizio della vigilanza
((su base))
consolidata.
((97))
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati
((dell'Unione europea))
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per
l'esercizio della vigilanza
((su base))
consolidata.
((97))
5-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti
indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi
fini ivi indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti
ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
((...))
e al loro personale.
((97))
----------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
titolo III
ART. 67
ART. 67
Vigilanza regolamentare
((1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia
impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal
regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575] e dalla
direttiva 2013/36/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036] per
l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione
finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista
capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso
dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti
il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i
controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate al presente
comma.))
((97))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72].
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la
possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni;
le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le
relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato
((dell'Unione europea))
, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi
dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo
termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri in situazioni transfrontaliere.
((97))
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72].
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su
base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca,
della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle
(( lettere b), c), i-bis) e i-ter) ))
del comma 1 dell'articolo 65.
((97))
3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente
articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo
bancario.
3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'articolo
53-ter.
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 67-BIS
ART. 67-BIS
(( (Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista
capogruppo) ))
((97))
1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di
partecipazione finanziaria mista capogruppo
((con sede legale in Italia))
è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del
presente capo.
((97))
((2. Le disposizioni previste negli articoli 61, comma 3, e nel Titolo II, Capo
III e IV, come richiamate dall'articolo 61, comma 5, si applicano alla società
di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora
il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
142 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-30;142]. I
provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 26 e autorizzazione ai sensi
dell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.))
((97))
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società
di partecipazione finanziaria mista
((con sede legale in Italia))
sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.
((97))
((3-bis. I provvedimenti indicati negli articoli 60-bis, commi 2 e 3, e 67-ter,
comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di
partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al
presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se
diverso dalla Banca d'Italia.))
((3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato
finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di
vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di
partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia è esentata dall'applicazione di una o
più disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009L0138] ivi
adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con
l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato
dell'Unione Europea in cui la società ha la sede legale.))
((3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del
conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e
coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.))
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 67-TER
ART. 67-TER
(Poteri di intervento)
1. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della capogruppo, fissandone
l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali della
capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto
previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con provvedimenti
di carattere particolare; questi possono essere indirizzati anche a più gruppi
bancari o all'intero sistema bancario e riguardare anche:
((l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;))
la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il
divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri
elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari
computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle
((remunerazioni nella capogruppo))
, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per
le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico,
possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli
esponenti aziendali;
((per le capogruppo che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno
pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva
degli esponenti aziendali; per le società di partecipazione finanziaria
capogruppo o le società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, la
sospensione dei diritti di voto spettanti nelle banche controllate, il
trasferimento a favore dei loro soci delle partecipazioni detenute nelle banche
controllate, l'alienazione, in tutto in parte, delle partecipazioni detenute in
società bancarie e finanziarie; la designazione temporanea di un'altra società
di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o
banca del gruppo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 61;))
((97))
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali
della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
((1-bis. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di
partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b),
i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca
d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo
bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato
dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di
partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia. Si applica l'articolo
60-bis, comma 8.))
((1-ter. Per le società di partecipazione finanziaria o le società di
partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera c),
i provvedimenti previsti al comma 1, lettera d), sono assunti dalla Banca
d'Italia congiuntamente con l'autorità dello Stato dell'Unione europea
competente per la vigilanza su base consolidata. Si applica l'articolo 60-bis,
comma 8.))
((97))
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il
personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia esternalizzato funzioni
aziendali
((...))
.
((97))
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 68
ART. 68
Vigilanza ispettiva
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare
ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai
quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali
((...))
e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le
ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
((...))
hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
((97))
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato
((dell'Unione europea))
di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel
territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
((97))
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati
((dell'Unione europea))
o terzi, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia
ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità
richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata
dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un
esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
((97))
3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati
((dell'Unione europea))
partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo
((indicate nell'articolo 60))
, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette
autorità.
((97))
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 69
ART. 69
((Collaborazione tra autorità e obblighi informativi))
((
1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei
confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea la Banca d'Italia,
sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai
collegi istituiti da altre autorità.
1-bis. Nell'ambito degli accordi previsti al comma 1, la Banca d'Italia può
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni, anche per
l'esercizio della vigilanza su base consolidata:
a) sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione
finanziaria mista capogruppo, aventi sede legale in uno Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti
indicati alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il
venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e
b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza su base
consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della
liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato
dell'Unione europea in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente
l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di
gruppi operanti anche in altri Stati dell'Unione europea, le competenti autorità
monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su
singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati
dell'Unione europea ospitanti.
1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati
finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del
sistema finanziario degli altri Stati dell'Unione europea interessati.))
((97))
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 69.1
ART. 69.1
((Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di
partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo.))
((
1. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione
finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione
ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) abbiano sede legale in Italia, non siano a loro volta controllate da una
banca italiana o da un'altra società di partecipazione finanziaria o società di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell'insieme delle
società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale
dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle
banche controllate aventi sede legale in Stati dell'Unione europea diversi
dall'Italia oppure quando Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di
vigilanza su base consolidata;
b) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e siano
tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575] e delle
disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036].
2. L'autorizzazione prevista al comma 1 è rilasciata dalla Banca d'Italia, in
qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con
l'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la
società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso
dall'Italia.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.))
((97))
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della
Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II,
Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] nella versione
precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa
disciplina attuativa."
ART. 69.2
ART. 69.2
((Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di
partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su
base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati
dell'Unione europea))
((
1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 60, comma 2, le società di
partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista,
aventi sede legale in Italia, che controllino società bancarie, finanziarie e
strumentali soggette a vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorità di vigilanza degli altri Stati dell'Unione europea, presentano istanza
di autorizzazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia congiuntamente
all'autorità competente all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
Qualora entro due mesi non venga adottata una decisione congiunta ai sensi del
presente comma, la questione è rinviata all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati
membri in situazioni transfrontaliere.
3. Si applicano gli articoli 60-bis, 61, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69. A
tal fine la Banca d'Italia collabora con l'autorità di vigilanza su base
consolidata e adotta, congiuntamente con essa, i provvedimenti indicati agli
articoli 60-bis, commi 3 e 5, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo
periodo. Le società indicate nel comma 1 sono iscritte in una sezione dell'albo
tenuto dalla Banca d'Italia.
4. Alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione
finanziaria mista indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate
al Titolo III, Capo I.))
((97))
((Sezione III))
((Impresa madre intermedia))
ART. 69.3
ART. 69.3
((Impresa madre UE intermedia))
((
1. Ai fini del presente articolo, per «gruppo di Stato terzo» si intende un
gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento
(UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], la cui
impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo
regolamento, è stabilita in uno Stato terzo.
2. Una banca italiana che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad
avere una impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione
europea se:
a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno un'altra banca o una società di
partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella
Unione europea, oppure una Sim o un'impresa di investimento UE come definite
all'articolo 1, comma 1, lettere e)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1-com1-lete]
ed f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1-com1-letf];
e
b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di
Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.
3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di
partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in
conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in Italia
o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo,
che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione
finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a
quanto previsto dall'articolo 60-bis, avente sede legale in uno Stato
dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.
4. L'obbligo previsto dal comma 2 è rispettato anche quando una banca italiana è
essa stessa l'impresa madre UE intermedia.
5. Nel caso in cui l'impresa madre UE intermedia sia una banca italiana o una
società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista
autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis, si applicano
le sezioni I e II del presente Capo.
6. La Banca d'Italia, quando è autorità di vigilanza su base consolidata,
sentite le altre autorità competenti per i soggetti di cui al comma 2, lettera
a), può consentire che il gruppo di Stato terzo abbia due imprese madri UE
intermedie nel caso in cui accerti che nel caso di una sola impresa madre UE
intermedia sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sia incompatibilità con un requisito di separazione delle attività
applicabile all'impresa madre del gruppo di Stato terzo;
b) la risolvibilità sia resa meno efficiente in base alla valutazione effettuata
dall'autorità di risoluzione competente per la impresa madre UE intermedia.
7. Nel caso di cui al comma 6, lettera a), la seconda impresa madre UE
intermedia può essere una impresa di investimento di cui all'articolo 11-bis,
comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art11bis-com5].
8.. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo,
con particolare riguardo alle modalità per il calcolo del valore totale delle
attività del gruppo di Stato terzo nella Unione europea, ivi incluse quelle
delle succursali, e al relativo monitoraggio, nonché alla procedura per
l'istituzione della impresa madre UE intermedia e, nei casi di cui al comma 6,
per l'istituzione di due imprese madri UE intermedie.
))
TITOLO IV
((MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA))
TITOLO IV
ART. 69-BIS
ART. 69-BIS
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori generali e le
cariche ad esse assimilate, i responsabili delle principali aree di affari e
coloro che rispondono direttamente all'organo amministrativo;
b) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorità di risoluzione
dello Stato membro in cui si trova l'autorità di vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di
rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla
banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1-com2],
ovvero il cui capitale non è rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale è
rimborsabile alla pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati
con la banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito purché
non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi dell'articolo
96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da parte di
un sistema di garanzia dei depositanti;
e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che non superano il
limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto
dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonché le misure adottate nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del decreto
legislativo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]))
;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2), adottate da
autorità di altri Stati dell'Unione europea;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera uu) del
decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art18]
((16 novembre 2015, n. 180, o all'articolo 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art18] del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0806]))
;
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
575/2013 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575];
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di Stato e i
sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera mmm), del
decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art1-par1]
((16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art1-par1],
punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0806]))
;
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno Stato
dell'Unione europea considerata significativa dalla Banca d'Italia.
((Capo 01-I
PIANI DI RISANAMENTO))
ART. 69-TER
ART. 69-TER
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie;
((97))
b) alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle società
componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi
dell'articolo 65, comma 1,
(( lettere c), h), i-bis) e i-ter) ))
.
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi previsti
dall'articolo 23.
-------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 1, comma 30, lettera a)) che al comma 1, alla lettera a) del
presente articolo, le parole «extracomunitario» sono sostituite dalle seguenti:
«di Stato terzo».
ART. 69-QUATER
ART. 69-QUATER
(Piani di risanamento)
1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che preveda
l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e
finanziaria in caso di suo significativo deterioramento. Il piano riguarda, se
di interesse non trascurabile per il risanamento della banca, anche le società
italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo
69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche appartenenti a un
gruppo bancario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca
d'Italia. Per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato
((dell'Unione europea))
, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo
69-septies.
3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento contiene le
informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale e particolare
della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione europea.
4. Il piano di risanamento non presuppone né contempla l'accesso a un sostegno
finanziario pubblico straordinario.
5. Il piano di risanamento è approvato dall'organo amministrativo, che lo
sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies.
Il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente o con la
maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al
riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo
mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua
situazione patrimoniale o finanziaria.
ART. 69-QUINQUIES
ART. 69-QUINQUIES
(Piani di risanamento di gruppo)
1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un piano di
risanamento di gruppo che individua misure coordinate e coerenti da attuare per
sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile per il
risanamento del gruppo, per le società italiane ed estere incluse nella
vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non è tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la capogruppo di
un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato
dell'Unione europea, salvo che ciò non sia a essa specificamente richiesto in
conformità dell'articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio
patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole
banche che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le informazioni richieste
da provvedimenti di carattere generale o particolare della Banca d'Italia e da
regolamenti della Commissione europea. Ove siano stati conclusi tra le società
del gruppo accordi ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il
ricorso al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di
risanamento di gruppo individua, altresì, i possibili ostacoli all'attuazione
delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti di fatto o di diritto
all'allocazione tempestiva di fondi propri e al pronto trasferimento di attività
nonché al rimborso di passività fra società del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo è approvato dall'organo amministrativo
della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in conformità dell'articolo
69-septies se il gruppo ha articolazioni in altri Stati dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art5] e 6 del
decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art6]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art6]))
e dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:
a) alle autorità competenti interessate rappresentate nei collegi delle autorità
di vigilanza o con le quali sia stato stipulato un accordo di coordinamento e
cooperazione;
b) alle autorità competenti degli Stati dell'Unione europea in cui le banche
incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
c) alle autorità di risoluzione delle società controllate incluse nel piano di
risanamento di gruppo, nonché all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo è riesaminato e, se necessario, aggiornato
almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia.
Si procede comunque al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in caso
di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo
o della sua situazione patrimoniale o finanziaria.
7-bis. Le società indicate all'articolo 69.2 applicano i commi 1, 3, 4 e 5.
Resta fermo l'articolo 69-novies, comma 2.
((
7-ter. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.
))
ART. 69-SEXIES
ART. 69-SEXIES
(Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo)
1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di
risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti
degli Stati
((dell'Unione europea))
in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in
conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell'Unione
europea.
2. Il piano di risanamento è trasmesso all'autorità di risoluzione per la
formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la
risoluzione della banca o del gruppo bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento
delle finalità del piano, la Banca d'Italia può, fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
c) ordinare modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o
alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure
necessarie per conseguire le finalità del piano.
4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una
o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.
ART. 69-SEPTIES
ART. 69-SEPTIES
(Rapporti con le altre autorità e decisioni congiunte sui piani di risanamento)
1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca
d'Italia coopera con le autorità competenti degli altri Stati
((dell'Unione europea))
per la valutazione dei piani di risanamento di gruppo che includono una banca in
tali Stati e per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 69-sexies,
comma 3.
Nella valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia tiene
conto del possibile pregiudizio per le singole società del gruppo. Essa
riconosce come valide e applicabili le decisioni prese in conformità delle
disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, promuovere
o partecipare a un procedimento di mediazione non vincolante dinanzi all'ABE,
richiedere l'assistenza dell'ABE o deferire alla stessa le decisioni di cui al
presente articolo. Se una decisione è stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia
si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali
dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal diritto
dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di propria competenza.
ART. 69-OCTIES
ART. 69-OCTIES
(( (Misure attuative dei piani di risanamento).))
((
1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di
astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata
senza indugio alla Banca d'Italia.
))
ART. 69-NOVIES
ART. 69-NOVIES
(Trasmissione dei piani di risanamento)
1. Le banche e le capogruppo
((...))
controllate da una società estera inclusa nella vigilanza consolidata della
Banca d'Italia provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento,
informazioni, documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la
società estera controllante e la Banca d'Italia.
2. Le società aventi sede legale in Italia che controllano una banca soggetta a
vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano con l'autorità competente di
tale Stato al fine di assicurare la trasmissione dei piani di risanamento,
informazioni, documenti e ogni altro dato rilevante per la valutazione dei piani
di risanamento.
((97))
------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 1, comma 35, lettera b)) che al comma 2 del presente articolo, le
parole «comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea».
ART. 69-DECIES
ART. 69-DECIES
(( (Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni).))
((
1. La Banca d'Italia può, con provvedimenti di carattere generale o particolare,
prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal
presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della
banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi
incluse le dimensioni, la complessità operativa, la struttura societaria, lo
scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale.
2. La Banca d'Italia può inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del
presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal
caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela
istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.
))
ART. 69-UNDECIES
ART. 69-UNDECIES
(( (Disposizioni di attuazione).))
((
1. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche
per tener conto di orientamenti dell'ABE.
))
((Capo 02-I
SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO))
ART. 69-DUODECIES
ART. 69-DUODECIES
(Accordo di gruppo)
((
1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere
appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza
consolidata indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono
concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si
realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento precoce ai sensi
dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel
presente capo. Il medesimo accordo può essere concluso anche dalle società
indicate all'articolo 69.2 con le società da essa controllate e le altre società
soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.
))
2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], il
presente capo non si applica:
a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidità eseguite tra
società del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti
dell'intervento precoce;
b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l'apporto di
capitale, a un'altra società del gruppo al di fuori dei casi previsti
dall'accordo, quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in
difficoltà e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia
finalizzato a preservare la stabilità del gruppo.
3. Le società che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario di gruppo si
obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformità dei termini
dell'accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.
4. Il sostegno finanziario può essere concesso in forma di finanziamento, di
prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da
utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonché con qualsiasi combinazione
di queste forme, mediante un'unica o più operazioni, anche tra il beneficiario
del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti
all'accordo.
5. L'accordo è conforme ai seguenti principi:
a) l'accordo è sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio della propria
autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla
capogruppo;
b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente
informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il
sostegno;
c) l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il
sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi
operazione effettuata in virtù dell'accordo stesso; ove necessario per
conseguire le finalità dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del
prezzo di mercato, in particolare se esso è influenzato da fattori anomali ed
esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza
dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche
rilevanti.
6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non può essere concluso se, al
momento della sua conclusione, per una delle parti dell'accordo sussistono, a
giudizio dell'autorità competente, i presupposti dell'intervento precoce.
7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo può essere esercitato
da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell'articolo 2900 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2900].
ART. 69-TER
ART. 69-TERDECIES
(Autorizzazione dell'accordo)
1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia,
che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo
69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche
((dell'Unione europea))
aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione
europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al
comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorità di
risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.
ART. 69-QUATER
ART. 69-QUATERDECIES
(( (Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e concessione del
sostegno). ))
((
1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo 69-terdecies è
sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci di ciascuna
società del gruppo che si propone di aderirvi, unitamente a un parere
predisposto dai componenti indipendenti dell'organo amministrativo
sull'interesse della società ad aderire all'accordo nonché sulla convenienza e
sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce
effetti solo nei confronti delle società le cui assemblee hanno approvato il
progetto.
2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione del sostegno
finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo amministrativo. La
delibera di concessione del sostegno finanziario di gruppo è motivata, indica
l'obiettivo del sostegno finanziario e la conformità alle condizioni stabilite
all'articolo 69-quinquiesdecies.
3. L'organo amministrativo della società aderente all'accordo riferisce
annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione dell'accordo.
4. L'assemblea straordinaria dei soci può revocare la propria approvazione del
progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono ancora realizzati i
presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies in
capo a una o più società aderenti all'accordo. La revoca diviene efficace solo a
seguito della predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo
che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla
revoca.
5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la sua revoca
non costituisce causa di recesso del socio dalla società.
6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 è
pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione delle informazioni
ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera d), unitamente a una descrizione
sommaria del contenuto dell'accordo. La Banca d'Italia può dettare disposizioni
sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle società capogruppo
sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo))
ART. 69-QUINQUIESDECIES
ART. 69-QUINQUIESDECIES
(Condizioni per il sostegno)
1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo è concesso se sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) si può ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito ponga sostanziale
rimedio alle difficoltà finanziarie del beneficiario;
b) il sostegno finanziario è diretto a preservare o ripristinare la stabilità
finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle società del gruppo ed è
nell'interesse della società del gruppo che fornisce il sostegno;
c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il corrispettivo, sono
determinate in conformità dell'articolo 69-duodecies, comma 5, lettera c);
d) vi è la ragionevole aspettativa, sulla base delle informazioni a disposizione
dell'organo amministrativo della società che fornisce il sostegno al momento
dell'assunzione della relativa decisione, che sarà pagato un corrispettivo e
rimborsato il prestito da parte della società beneficiaria, qualora il sostegno
sia concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il
sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia escussa,
sarà possibile recuperare per intero, anche in via di surroga o regresso,
capitale, interessi e spese;
e) la concessione del sostegno finanziario non mette a repentaglio la liquidità
o solvibilità della società del gruppo che lo fornisce;
f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la stabilità del sistema
finanziario, in particolare nello Stato
((dell'Unione europea))
in cui ha sede la società del gruppo che fornisce il sostegno;
g) la società del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel momento in cui
lo fornisce, i requisiti in materia di capitale, liquidità, grandi esposizioni e
gli altri requisiti specifici eventualmente imposti in conformità del
Regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575] e delle
disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036], e la
concessione del sostegno finanziario non è tale da determinare la violazione di
questi requisiti da parte della società, fatta eccezione per il caso in cui
l'autorità competente per la vigilanza sulla società abbia autorizzato una
temporanea deroga a tali requisiti;
h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la risolvibilità della
società del gruppo che lo fornisce.
ART. 69-SEXIESDECIES
ART. 69-SEXIESDECIES
(Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni)
1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che
può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno
finanziario di gruppo di cui all'articolo 69-quinquiesdecies non sono
soddisfatte.
2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all'ABE nonché, se diverse dalla
Banca d'Italia, all'autorità competente per la vigilanza sulla società che
riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base
consolidata.
3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 è trasmesso all'ABE,
agli altri soggetti indicati al comma 2, nonché, se la Banca d'Italia è
l'autorità competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del
collegio di risoluzione istituito ai sensi del
((decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]))
.
ART. 69-SEPTIESDECIES
ART. 69-SEPTIESDECIES
(Norme applicabili e disposizioni di attuazione)
1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione
di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 53, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art53-com4], e agli
articoli 2391-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2391bis], 2467
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2467],
2497-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2497quinquies] e
2901 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2901], nonché
((agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma
3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza))
.
((93))
((96))
((104))
2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche
per tener conto di orientamenti dell'ABE.
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 3) che la presente modifica "si applica agli accordi
previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni
di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Capo I
BANCHE
((Sezione 01-I
Misure di intervento precoce))
ART. 69-OCTIESDECIES
ART. 69-OCTIESDECIES
(Presupposti)
1. La Banca d'Italia può disporre le seguenti misure nei confronti di una banca,
una capogruppo italiana di un gruppo bancario o una delle società indicate
all'articolo 69.2:
a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando risultano violazioni
dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], delle
disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0036] e del
titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0065] a 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014;65~art7], da 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014;65~art14] a 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014;65~art17], e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n.
600/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0600],
oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un
rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo 69-vicies-semel, quando
risultano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o
statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero quando il
deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia
particolarmente significativo, e sempre che gli interventi indicati nella
((...))
lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano
sufficienti per porre rimedio alla situazione.
((
1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al
Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano i soggetti indicati
all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0806].
))
titolo II
ART. 69-NOVIESDECIES
ART. 69-NOVIESDECIES
(Attuazione del piano di risanamento e altre misure)
1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter, la Banca
d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 69-octiesdecies,
comma 1, lettera a), può chiedere alla banca o
((alla capogruppo italiana di un gruppo bancario o a una delle società indicate
all'articolo 69.2))
di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di
preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o
alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove applicabile, o di
modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1 può:
a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le condizioni che
hanno condotto all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi
contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione delle cause
che formano presupposto dell'intervento precoce.
ART. 69-VICIES
ART. 69-VICIES
(Poteri di accertamento e flussi informativi)
1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o ad un gruppo
bancario, delle circostanze di cui all'articolo 69-octiesdecies, i poteri di
vigilanza informativa e ispettiva previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono
essere esercitati anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per
l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del potere di
riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di
capitale, l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa,
nonché per la valutazione prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del
((decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]))
.
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse alle autorità
di risoluzione.
ART. 69-VICIES
ART. 69-VICIESSEMEL
(Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e
dell'alta dirigenza)
1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 69-octiesdecies, comma 1,
lettera b), la Banca d'Italia può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di
tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo
delle banche e delle società capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il
comma 4 dell'articolo 70.
((97))
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti della rimozione.
La Banca d'Italia convoca l'assemblea della
((società di cui al comma 1))
con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di
amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca d'Italia può inoltre
ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza
((della società di cui al comma 1))
.
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della
nuova alta dirigenza effettuata dal
((competente organo della società))
.
5. Resta salva la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione
straordinaria della banca o della capogruppo di cui agli articoli 70 e 98.
((97))
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi
dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1,
lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione.
------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 1, comma 41, lettera a)) che al comma 1, primo periodo del presente
articolo, le parole «delle banche o società capogruppo di un gruppo bancario»
sono sostituite dalle seguenti: «delle banche, delle capogruppo italiane di un
gruppo bancario o delle società indicate all'articolo 69.2».
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 41, lettera e)) che al comma 5 del
presente articolo, le parole «capogruppo agli articoli 70 e 98» sono sostituite
dalle seguenti: «capogruppo italiana o di una della società indicate
all'articolo 69.2 in base agli articoli 70 e 98.
ART. 69-VICIES
ART. 69-VICIESBIS
(( (Disposizioni di attuazione). ))
((1. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative della presente
sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE))
.
Sezione I
Amministrazione straordinaria
ART. 70
ART. 70
Provvedimento
1. La Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le
irregolarità di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure
sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è
richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea
straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati
nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione
straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.
3. Il provvedimento è comunicato dai commissari nominati ai sensi dell'articolo
71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai
sensi dell'articolo 73.
4. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura sino ad un anno, salvo che il
provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine più breve.
La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo di sino ad un anno,
anche per più di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il
provvedimento di proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. (65)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181].
7. Alle banche non si applica
((...))
l'articolo 2409 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2409]. Se vi è
fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione
dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che
possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo
con funzioni di controllo od i soci che il codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o lo statuto
abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla
Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
((96))
((104))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 3) che le proroghe di cui al comma 5 del presente articolo
"nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sono disposte dalla Banca d'Italia".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
7 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
7 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 70-BIS
ART. 70-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]))
ART. 71
ART. 71
Organi della procedura
1. Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente.
2. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]. Entro quindici
giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli
atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di
sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181].
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. Se
necessario, esse possono essere anticipate dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, per ragioni d'urgenza e fino all'insediamento degli organi
straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che
assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli
articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si
(( applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d) ))
. I commissari devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere
le proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse.
ART. 72
ART. 72
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
((1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della nomina, i
commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di
amministrazione della banca ai sensi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], delle disposizioni
di legge applicabili e dello statuto della banca. La Banca d'Italia, nel
provvedimento di nomina, può stabilire che ai commissari sono attribuiti
soltanto determinati poteri e funzioni di amministrazione.))
((65))
((1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel provvedimento che
dispone l'amministrazione straordinaria, ai commissari spettano i compiti di
accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le
soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione.
Le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], statutarie o
convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non
si applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina, la Banca d'Italia
può stabilire speciali limitazioni dei compiti dei commissari ovvero attribuire
loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel presente
comma.))
((65))
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce
pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle
disposizioni della Banca d'Italia.
(((2-bis. La Banca d'Italia può, in ogni momento, revocare o sostituire i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza oppure modificarne compiti e
poteri.))
((65))
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli
stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle
consegne agli organi subentranti.
((4. La Banca d'Italia può stabilire, all'atto della nomina o successivamente
con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza,
che determinati atti dei commissari siano sottoposti ad autorizzazione della
stessa Banca d'Italia ovvero imporre speciali cautele e limitazioni nella
gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste
non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.))
((65))
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei
disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché
dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o
della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti
all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e
riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il
soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura
stessa. (36)
((6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi indicati
all'articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai commissari previa
approvazione della Banca d'Italia. L'ordine del giorno è stabilito in via
esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.))
((65))
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei
componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente
esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità
di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica;
in caso di parità prevale il voto del presidente.
((9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza
per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico è limitata ai soli casi di
dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa
autorizzazione della Banca d'Italia.))
((65))
((9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.))
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;39] ha disposto (con
l'art. 39, comma 3, lettera b)) che "al comma 5-bis le parole: "del controllo
contabile o della revisione" sono sostituite dalle seguenti: "della revisione
legale dei conti"".
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 3) che i commi 1, 1-bis, 2-bis, 4, 6, 9 e 9-bis del
presente articolo, come modificati dal suddetto decreto, si applicano "anche
alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle medesime procedure si
continuano ad applicare le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], nel testo
vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 73
ART. 73
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli
organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti.
Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o
per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari
provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove
occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le
consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e
2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari
provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed
economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa
ogni distribuzione di utili.
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 1, comma 12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente
gli artt. da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da
69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13) l'introduzione al
Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente gli artt. da 69-octiesdecies a
69-vicies-bis.
Titolo IV
ART. 74
ART. 74
(Sospensione dei pagamenti).
1.Se ricorrono circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli
interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di
qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58]. Il
provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per
l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore
ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due
mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o
proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e
sugli strumenti finanziari dei clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di
provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di
sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
((3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia
effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine
ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.))
ART. 75
ART. 75
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza,
((a intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o successivamente
nonché))
al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta
e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della
procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per
l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura
dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio
cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi
subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a
detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché
siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi
subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità
previste dall'art. 73, comma 1.
ART. 75-BIS
ART. 75-BIS
(( (Commissari in temporaneo affiancamento). ))
((
1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, può
nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento all'organo di
amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua
funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo
amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di
consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per
l'assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
))
ART. 76
ART. 76
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]))
ART. 77
ART. 77
Succursali di banche
((di Stato terzo))
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle
succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della
banca di appartenenza.
((97))
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati
((dell'Unione europea))
che ospitano succursali della banca
((di Stato terzo))
. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della
procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
(65)
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 1, comma 12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente
gli artt. da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da
69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13) l'introduzione al
Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente gli artt. da 69-octiesdecies a
69-vicies-bis.
-------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;182] ha disposto
(con l'art. 1, comma 42, lettera b)) che al comma 1 del presente articolo, la
parola «extracomunitari» è sostituita dalle seguenti: «di Stato terzo».
ART. 77-BIS
ART. 77-BIS
(Aumenti di capitale)
1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2366] e 2369 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2369]
e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], nelle banche
nei confronti delle quali è stata adottata una misura di intervento precoce o
disposto l'avvio dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a
deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare l'adeguatezza
patrimoniale possono essere convocate fino a dieci giorni prima di quello
fissato per l'assemblea, se così è previsto dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate nei mercati
regolamentati italiani o di altri Stati
((dell'Unione europea))
:
a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi dell'articolo
83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art83sexies], è
effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della
giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea;
b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art126bis-com1],
è ridotto a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalità di pubblicità di cui all'articolo
126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art126bis-com2].
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applicano alle
banche nei confronti delle quali è stata disposta l'amministrazione
straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche
((alle capogruppo italiane))
. (65)
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 3) che il presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche alle procedure di amministrazione straordinaria in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti
aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del
titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], nel testo
vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Sezione II
Provvedimenti straordinari
titolo IV
ART. 78
ART. 78
Banche autorizzate in Italia
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni
oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per
violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne
regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali
di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
ART. 79
ART. 79
(( (Banche comunitarie). ))
((
1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche
comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità
competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale
autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono
ragioni di urgenza la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie
necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e
degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le
misure adottate sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine,
alla Commissione europea e all'ABE.
2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda disposizioni
relative alla liquidità della banca comunitaria o in ogni altro caso di
deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può
adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono
prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato
d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate
all'autorità competente dello Stato d'origine e all'ABE.
3. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine
indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può
ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie
con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da parte di banche
comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica il cui controllo spetta alla Banca
d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali
irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone
comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.))
((64))
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-12;72] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che "Fino all'emanazione da parte della Commissione europea
del requisito di liquidità previsto dall'articolo 460 del regolamento (UE) n.
575/2013 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575],
trova applicazione l'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art79],
nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
ART. 80
ART. 80
Provvedimento
((
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia,
può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche,
anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati
nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art17], ma non
quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la
risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e
b), ma non quelli di cui alla lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0806].
))
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della
Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che
ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi
amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della
banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94,
comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice
della crisi e dell'insolvenza. (93)(96)(104)
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che la presente modifica si applica "alle liquidazioni
coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative
comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
6 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
6 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 81
ART. 81
Organi della procedura
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente.
1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche società o altri enti. (65)
((
1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati
in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto
dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3,
lettere a) e d).
))
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della
Banca d'Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della
liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del
comitato di sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che il comma 1-bis del presente articolo, come
modificato dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di
liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della
documentazione finale".
ART. 82
ART. 82
Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a
risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha
il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori, su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i
rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza
in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei
commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i
cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo
((297))
del codice della crisi e dell'insolvenza. (93) (96)
((104))
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza
al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il
tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, su
ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della
banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell'articolo
((298))
del codice della crisi e dell'insolvenza. (93) (96)
((104))
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi
precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo
((299))
del codice della crisi e dell'insolvenza. (93) (96)
((104))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
1, 2 e 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
1, 2 e 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 83
ART. 83
Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo
85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento
delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data
di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno,
dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo
verbale previsto all'articolo 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli
articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I,
sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza. (93)(96)(104)
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può
essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli
articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere
parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è
competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro
degli interessi principali. (93)(96)(104)
3-bis. In deroga all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e
dell'insolvenza, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano
stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione
coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto
di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;170], da un accordo
di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art1-com1-leta]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art1-com1-leta]))
o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1252].
(93)(96)(104)
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
2, 3 e 3-bis del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
2, 3 e 3-bis del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 84
ART. 84
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca,
esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro
funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti
dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e
può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da
essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di
sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono
opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione
sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.
((I commissari pubblicano altresì una informativa periodica ai creditori, ai
titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci
sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive delle Banca d'Italia.))
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]. (65)
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori
sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il
direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o
l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72,
commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello
svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con
oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato
dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione
finale".
ART. 85
ART. 85
Adempimenti iniziali
1.
(( I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai
precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario
processo verbale. ))
I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi
l'inventario.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
ART. 86
ART. 86
Accertamento del passivo
1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore
l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e le somme
risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca.
La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni e
avviene a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del
destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale
degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata
((...))
presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Se il destinatario ha
sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata
((con le stesse modalità))
al suo rappresentante in Italia, se esistente. Contestualmente i commissari
invitano ciascun creditore ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere
comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma
3.
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di
diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58] in possesso
della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti
strumenti finanziari.
2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari, sentito il
comitato di sorveglianza, possono provvedere alle comunicazioni di cui ai commi
1 e 2 anche per singole categorie di aventi diritto, mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in uno o più quotidiani a
diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a consultare
l'elenco provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco è depositato presso la
sede della società o messo altrimenti a disposizione degli aventi diritto, fermo
in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere visione solo della propria
posizione. Il termine per la presentazione delle domande di insinuazione ai
sensi del comma 5 decorre dalla pubblicazione dell'avviso di cui al presente
comma.
3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai commissari
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli interessati. In
caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o
della sua variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili
al destinatario, esse si eseguono mediante deposito nella cancelleria del
tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali. In
pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della
stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta
elettronica certificata inviati e ricevuti. (93)(96)(104)
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i creditori e i
titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare,
all'indirizzo di posta elettronica
((certificata))
della procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei
diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione
prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare
l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti e indicando l'indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative
alla procedura. Si applica il comma 3 del presente articolo.
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta
giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati
amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli
stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di
coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58] sono iscritti in
apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella
cancelleria del tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi
principali, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori
privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle
pretese. (93)(96)(104)
8. Successivamente i commissari comunicano senza indugio, a mezzo posta
elettronica certificata, a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il
riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi.
Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa
esecutivo.
((
9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento
del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può
essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti,
salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto
compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge
successivamente alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui al
comma 6.))
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 6) che "Le comunicazioni di cui all'articolo 86 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art86], si
effettuano secondo le modalità previste nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, ove, a tale data, siano già state
effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo".
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
3 e 7 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
3 e 7 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 87
ART. 87
Opposizioni allo stato passivo
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria
posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non
siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro
lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al
presidente del tribunale
((del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali))
. Si applica
((l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza))
.
((93))
((96))
((104))
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice relatore tutte le
cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il
presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede
alla designazione di un unico giudice relatore.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181].
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede
ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari
previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 88
ART. 88
((Esecutività delle sentenze))
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]))
.
((
3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono
esecutive quando diventano definitive.
))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]))
.
ART. 89
ART. 89
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i
riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati
nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi
dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono
chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87,
commi da 2 a 5, e dall'articolo 88.
((Decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'articolo 86,
comma 8, le domande tardive sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il
ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.))
((65))
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato
dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione
finale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Per le procedure di cui al
comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del presente decreto
ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art87], sono
impugnabili esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si applica
l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art88], come
modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure, il termine per la
proposizione delle domande tardive di cui all'articolo 89 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art89], come
modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore di
quest'ultimo".
ART. 90
ART. 90
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare
l'attivo.
((In caso di alienazione di beni immobili e di altri beni iscritti in pubblici
registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, la
Banca d'Italia, su richiesta dei commissari liquidatori, dispone la
cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo.))
((65))
((2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere attività e passività,
l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco. Quando non ricorrono le condizioni per l'intervento dei sistemi di
garanzia dei depositanti o l'intervento di questi è insufficiente, al fine di
favorire lo svolgimento della liquidazione, la cessione può avere ad oggetto
passività anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in ogni caso fermo
il rispetto della parità di trattamento dei creditori e del loro ordine di
priorità.))
((, tenuto conto dell'esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi
dell'articolo 87))
((65))
3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo
dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio
dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal
comitato di sorveglianza.
La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento
degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1,
esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto
dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i
commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie
passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e
le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che i commi 1 e 2 del presente articolo, come modificati
dal suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione
finale".
ART. 91
ART. 91
Restituzioni e riparti
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti
finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], e,
secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e
dell'insolvenza fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione
dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della
procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione
provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono
equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del
codice della crisi e dell'insolvenza. Il pagamento dei crediti prededucibili è
effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. (93) (96)
(104)
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2741] e
dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza, nella ripartizione
dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: (93) (96) (104)
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri
crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie
imprese ammissibili al rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo
96-bis.1, commi 3 e 4;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso succursali
extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a seguito della
surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari ma
dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati alle lettere a) e b), gli
altri depositi presso la banca. (65)
c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e
di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito
chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti
dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti
subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati
della società.
((
c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri come definiti dall'articolo
4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], i crediti
subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati
della società sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli
interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla lettera
c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi
propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento
si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere
computabili nei fondi propri.
))
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art22], la
separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la
separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti
finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le
restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi
del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato
ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione
degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del
ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo
concorrono con i creditori chirografari ai sensi dall'articolo 221, comma 1,
lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza, per l'intero, nell'ipotesi
in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da
quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei
casi previsti dal comma 2. (93) (96) (104)
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate tutte le attività e
accertate tutte le passività, possono eseguire riparti parziali e restituzioni,
anche integrali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune
categorie di essi, anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per
il pagamento dei debiti prededucibili. (65)
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni
non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote
e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di
pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari
corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di
ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione
agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della
loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti
dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e
restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal
commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di
opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89,
concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la
presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione
sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora
alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari
gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinchè gli stessi siano
amministrati in un'ottica
((conservativa con l'obiettivo))
di minimizzazione del rischio.
11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e medie imprese
si intendono quelle così definite in base al criterio del fatturato annuo
previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea n. 2003/361/CE.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato
dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione
finale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 9) che "L'articolo 91, comma 1-bis,
lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art91-com1bis-letc],
come modificato dall'articolo 1, comma 33, del presente decreto, si applica
nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione iniziate
dopo il 1° gennaio 2019".
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AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
1, 1-bis e 3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
1, 1-bis e 3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 92
ART. 92
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo , o una parte rilevante dello stesso, e prima dell'ultimo
riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari
sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il
piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato
di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la
cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali,
un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la
dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni
tributarie vigenti. (65)
2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori e ai
clienti ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 86, comma 3, e
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (65)
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari
liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di
quanto previsto dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono
depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva
distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo
91, comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della
società ed al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello
stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali
previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione
coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di
accantonamento o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6
e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i
commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei
successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello
svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72,
commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3
((, 5))
e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla
documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei
giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non
ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli
accantonamenti eseguiti a quel momento. (65)
9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi
relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il
cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di
costituzione di parte civile in giudizi penali. (65)
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che i commi 1, 2, 8 e 9 del presente articolo, come
modificati dal suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di
liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della
documentazione finale".
ART. 92-BIS
ART. 92-BIS
(( (Procedure prive di risorse liquide o con risorse insufficienti).))
((
1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta amministrativa
è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a
soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura
liquidatoria. Per clienti si intendono coloro che sono iscritti nella sezione
separata dello stato passivo ai sensi dell'articolo 86, comma 6.
2. L'autorità di risoluzione italiana anticipa agli organi liquidatori, agli
organi dell'amministrazione straordinaria e al commissario della gestione
provvisoria che hanno preceduto la liquidazione coatta amministrativa le
indennità ad essi spettanti e, sulla base della relativa documentazione
giustificativa, le spese per lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a
questo titolo, comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse
finanziarie della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo
l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma 4 e prima del pagamento
degli altri crediti prededucibili.
3. I commissari pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti
prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della procedura, per lo
svolgimento delle attività di interesse dei clienti, per l'accertamento del
passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di
riparti e restituzioni e per la chiusura della procedura. A questo fine, i
commissari utilizzano, nel seguente ordine:
a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;
b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti, proporzionalmente
al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un importo pari alla somma delle
spese necessarie per lo svolgimento delle attività di interesse dei clienti
medesimi e della quota parte ad essi riferibile delle altre spese;
c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di non agevole
liquidazione, una somma che può essere anticipata dall'autorità di risoluzione
fino ad un importo massimo di euro 400.000 o, se superiore, fino al doppio delle
indennità degli organi liquidatori.
4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c), comprensive degli
interessi legali, sono recuperate sulle risorse liquide della procedura, con
priorità rispetto al pagamento degli altri crediti prededucibili, e poi su
quelle dei clienti che si rendano successivamente disponibili, nei limiti
stabiliti dal comma 3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b),
comprensive degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti
sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente
disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e dopo il
rimborso di quanto anticipato dall'autorità di risoluzione ai sensi del presente
comma.
5. Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole
del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento, l'elenco di questi crediti è
comunicato dai commissari all'autorità di risoluzione.
6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono insufficienti per la
prosecuzione della procedura o non vi sono prospettive di utile realizzo dei
beni e dei diritti della procedura o dei clienti, i commissari procedono alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o più
quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente l'invito a
presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei beni e dei diritti residui
della procedura o dei clienti. Al termine della procedura competitiva, i beni e
i diritti sono assegnati, indipendentemente dall'importo offerto, al migliore
offerente. Gli assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti
oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria richiesta.))
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che il presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non
sia stato già autorizzato il deposito della documentazione finale".
ART. 93
ART. 93
Concordato di liquidazione
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con
il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi
((dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza))
, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al
tribunale
((del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali))
. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
((93))
((96))
((104))
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori,
il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. (65)
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con
liberazione parziale o totale della banca concordataria.
In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può
esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La
proposta può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo,
anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dalla Banca
d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa.
Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli
creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della
proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri
creditori continua a rispondere la banca.
Gli effetti del concordato sono regolati
((dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza))
. (65)
((93))
((96))
((104))
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono
depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire
altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al
commissario.
6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato,
tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca
d'Italia. Il decreto è pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre
forme stabilite dal tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con
biglietto di cancelleria. Si applica
((l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza))
. (65)
((93))
((96))
((104))
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che i commi 2, 3 e 6 del presente articolo, come
modificati dal suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di
liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della
documentazione finale".
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che le presenti modifiche si applicano "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
1, 3 e 6 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi
1, 3 e 6 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 94
ART. 94
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza,
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca
d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei
soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in
relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui
non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli
adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali
previsti dalle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applicano
((l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza))
e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo. (65)
((93))
((96))
((104))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che il comma 3 del presente articolo, come modificato
dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione
finale".
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che la presente modifica si applica "alle liquidazioni
coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative
comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
3 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
3 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 95
ART. 95
(( Succursali di banche extracomunitarie ))
((
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni
previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto
compatibili.
))
((Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario))
ART. 95-BIS
ART. 95-BIS
Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di
liquidazione
1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche
comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori
formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma
1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte
dell'autorità competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.
2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta
amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli
altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri
Stati esteri.
2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di
risoluzione di cui al decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]))
, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti
indicati nell'articolo 2 del decreto stesso.
ART. 95-TER
ART. 95-TER
Deroghe
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo
acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui
territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o
immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile
soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge
dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti
finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in
un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono
disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il
registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali
diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla
legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto
previsto agli articoli 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art65] e 68 del
decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art68]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art68]))
;
b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato
regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art65] e 68 del
decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art68]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art68]))
, nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di
annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio
dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una
procedura di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali
mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si
trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai
predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un
pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto
reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di
proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno
Stato comunitario diverso da quello di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con
il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge
applicabile al credito della banca.
4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si
applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti
in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che
l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che
non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura
di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un
diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello
Stato comunitario in cui la causa è pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi
e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina
delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di
ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura
delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.
ART. 95-QUATER
ART. 95-QUATER
Collaborazione tra autorità
1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180]))
, la Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza e, se diverse, le autorità
di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea
dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura
di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione
è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o
dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un
provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa
richiesta all'autorità di vigilanza o, se diversa, all'autorità di risoluzione
dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea.
2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art5], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art6] e 32,
commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art32-com3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art32-com4] e 5,
del decreto legislativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art32-com5]
((16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art32-com5]))
.
ART. 95-QUINQUIES
ART. 95-QUINQUIES
Pubblicità e informazione agli aventi diritto
1.
((I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione
coatta amministrativa))
adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti
servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione
nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che
hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario
devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti
all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma
1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in
lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni
stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni
di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo
89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale
in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di
tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la
natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua
italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma
4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma
5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee prevista nel comma 1.
ART. 95-SEXIES
ART. 95-SEXIES
(( Norme di attuazione ))
((
1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.
))
ART. 95-SEPTIES
ART. 95-SEPTIES
Applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di
((risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa))
, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti
autorità degli Stati comunitari
((o della Banca centrale europea))
adottati dopo il 5 maggio 2004.
((Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti))
ART. 96
ART. 96
(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia).
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti
istituiti e riconosciuti in Italia.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30]))
.
1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7,
del regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575] possono
essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un
sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema
di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a
un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia
estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie
per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti in
conformità di quanto previsto dalla presente Sezione.
5. La pubblicità e le comunicazioni che le banche sono tenute a effettuare per
informare i clienti sulla garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi
del Titolo VI.
ART. 96.1
ART. 96.1
(( (Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia).))
((
1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle
proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei
depositi protetti delle banche aderenti ad eccezione di quelli indicati
all'articolo 96-bis.1, comma 4, come risultante al 31 dicembre dell'anno
precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al comma 1 è
raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il termine è prorogato sino
al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio 2024 il sistema ha impiegato le proprie
risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi
protetti delle banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può
prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione
finanziaria inferiore a quella indicata al comma 1, e pari almeno allo 0,5 per
cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti, ad eccezione di
quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, se:
a) è improbabile che una quota rilevante della dotazione finanziaria venga
utilizzata per misure diverse da quelle di cui all'articolo 96-bis, comma 1-bis,
lettere b) e c); e
b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di garanzia è
altamente concentrato e una grande quantità di attività è detenuta da un ridotto
numero di banche o di gruppi bancari che, data la loro dimensione, in caso di
dissesto sarebbero probabilmente soggetti a risoluzione.
4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria si riduce al
di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del caso, di quello stabilito
ai sensi del comma 3, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi
periodici ai sensi dell'articolo 96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei
anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del
livello-obiettivo.
5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti
gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun
aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di
garanzia. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai
finanziamenti disciplinati dalla presente Sezione il sistema di garanzia
risponde esclusivamente con la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto
dalla presente Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del
sistema di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori
dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo
stesso sistema di garanzia.
))
ART. 96.2
ART. 96.2
(( (Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle risorse).))
((
1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, gli aderenti
versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal sistema
stesso ai sensi del comma 2. I contributi possono assumere la forma di impegni
di pagamento, se ciò è autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da
esso determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo totale
della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento può essere richiesto
nei casi predeterminati previsti dallo statuto del sistema di garanzia.
2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati all'ammontare
dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo
96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di rischio. Essi possono essere determinati
dai sistemi di garanzia sulla base dei propri metodi interni di valutazione del
rischio e tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile
impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle banche
aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo
7, del regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575]. La Banca
d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE.
3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei depositi protetti e
la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla
mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per
cento dei depositi protetti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo
96-bis.1, comma 4, per anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso
della Banca d'Italia, di ammontare più elevato.
4. La Banca d'Italia può disporre il differimento, in tutto o in parte, del
pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un aderente se il
pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il
differimento è accordato per un periodo massimo di sei mesi ed è rinnovabile su
richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se la
Banca d'Italia accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di finanziamento
alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e possono
ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori.
6. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con
sufficiente diversificazione.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa l'ABE circa
l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia italiani e dell'importo
della dotazione finanziaria dei sistemi al 31 dicembre del precedente anno.
))
ART. 96-BIS
ART. 96-BIS
Interventi
1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:
a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali comunitarie e, se
previsto dallo statuto, le loro succursali extracomunitarie;
b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie aderenti;
c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.
1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 96-bis.1
e 96-bis.2, rimborsi in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo
96-bis.2, comma 01, o nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle
banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie; per le
succursali di banche comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via
integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se è
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche italiane e
delle succursali italiane di banche extracomunitarie secondo le modalità e nei
limiti previsti dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180];
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni di cessione di
attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco di cui all'articolo 90, comma 2, se, secondo quanto
ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento
dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema
dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso
recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91,
comma 1-bis, lettera b),
(( numero 2) ))
;
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei confronti di
banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per prevenire o
superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art17-com1-leta].
1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalità e condizioni degli
interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con particolare riguardo a:
a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve assumere per
rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare
l'accesso dei depositanti ai depositi;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai sensi della
lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il sistema, secondo
quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri
interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), può essere effettuato,
se la Banca d'Italia ha accertato che:
a) non è stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art1-com1-letf]]
e comunque non ne sussistono le condizioni; e
b) le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria
dell'intervento sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi
dell'articolo 96.2, comma 3.
1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un intervento ai
sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti gli forniscono senza
indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a
quelle utilizzate per l'intervento, se:
a) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno del 25 per cento del
livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 96.1, comma 3; oppure
b) la dotazione finanziaria del sistema si è ridotta a meno di due terzi del
livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se del caso, del diverso
livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la necessità di effettuare il rimborso di
depositi protetti.
1-sexies. Finchè il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o, se
del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3 non è raggiunto, le soglie di cui
al comma 1-quinquies sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria
disponibile.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30].
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30].
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30].
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30].
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30].
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30].
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30].
ART. 96-BIS
ART. 96-BIS.1
(Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo rimborsabile)
1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei
confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa , secondo quanto
previsto dalla Sezione III
((, o della banca per la quale è stato adottato il provvedimento di cui
all'articolo 96-bis.2, comma 01))
, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli
altri titoli di credito ad essi assimilabili.
2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari
come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575], imprese
di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi
di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del
regolamento (UE) n. 575/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0575] del
Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta
una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art648bis] e 648-ter
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art648ter]; resta
fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art648quater].
d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di
liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della
disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e
operazioni in titoli.
3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo 96-bis, comma
1-bis, lettera a), è pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Il limite è
adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0049].
4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi successivi al
loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone
fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su
unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o
morte;
c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in
relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona
o per ingiusta detenzione.
5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:
a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come
partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se
fossero effettuati da un unico depositante;
b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la
quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
c) si tiene conto della compensazione dell'ammontare complessivo del deposito
con eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili
alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di cui all'articolo
96-bis.2, comma 01, o di quello di liquidazione coatta amministrativa ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, nella misura in cui la compensazione è possibile a
norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.
ART. 96-BIS
ART. 96-BIS.2
(Modalità del rimborso dei depositi)
01.
(( Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri
depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la
Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri
depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve
l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino
verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro
cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il
provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella
Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca
d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca
d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.))
1. Il rimborso è effettuato entro sette giorni lavorativi dalla data in cui si
producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell'articolo 83, comma 1
((, ovvero del provvedimento di cui al comma 01))
, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. A
tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al sistema di garanzia le
informazioni necessarie sui depositi e sui depositanti su richiesta del sistema
stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede
il titolare del deposito; se il conto è denominato in una valuta diversa, il
tasso di cambio utilizzato è quello della data in cui si producono gli effetti
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
83, comma 1
((, ovvero del provvedimento di cui al comma 01))
. (68)
2. Il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi:
a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito
è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di
risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale
diritto o sull'ammontare del rimborso;
b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da
un'organizzazione internazionale, finchè detta misura restrittiva è efficace;
c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei
ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1; in questo caso il
rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, fermo
restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore
ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il
rimborso medesimo;
d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1, comma 4, eccede
100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è
effettuato entro sei mesi dalla data prevista dal comma 1;
e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2, comma 2; in tal
caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui il sistema di
garanzia riceve le risorse.
3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente diritto o un
interesse sulle somme depositate su un conto, è sottoposto a un procedimento
penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il
riciclaggio di proventi di attività illecite, il sistema di garanzia può
sospendere i pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato
della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).
4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla data in cui si
producono gli effetti del provvedimento
((di cui al comma 01 o di quello))
di avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83,
comma 1. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale,
salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del
sistema di garanzia.
5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi dell'articolo
96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti dei depositanti nei
confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei
((rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa,
il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza))
di cui all'articolo 91, comma1-bis, lettera b), numero 2).
---------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30] ha disposto (con
l'art. 4, comma 4) che "Il termine di sette giorni lavorativi previsto
dall'articolo 96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art2-com1],
si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il termine entro il
quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:
a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023".
ART. 96-BIS
ART. 96-BIS.3
(Obblighi dei sistemi di garanzia)
1. I sistemi di garanzia:
a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di
controllo adeguati allo svolgimento della loro attività;
b) effettuano con regolarità, almeno ogni tre anni, prove di resistenza della
propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal
fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono
conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di
resistenza;
c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella
lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito
protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o
in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la
succursale presso cui è costituito il deposito protetto;
d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso
in ragione della propria attività istituzionale;
e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti.
2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la
loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle
notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3,
lettere c) ed e). (68)
((3-bis. Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui
all'articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti,
dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.))
---------------
AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;30] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "L'articolo 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art3-com3], si
applica a partire dal primo rinnovo degli organi che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito
dell'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 96-BIS
ART. 96-BIS.4
(( (Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia). ))
((
1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni
necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche
classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di
quelli ammessi al rimborso.
))
ART. 96-TER
ART. 96-TER
(Poteri della Banca d'Italia).
1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti e alla
capacità dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei depositi protetti:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i
sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate allo svolgimento delle
funzioni disciplinate dalla presente sezione e tali da comportare una
ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; se lo
statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo
96-bis, comma 1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato
di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento,
darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente sezione; a tal
fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, comma 1, 52 e 53-bis,
comma 1, lettere a), b) e c), nonché, al fine di verificare l'esattezza dei dati
e delle informazioni forniti alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono
le succursali italiane di banche extracomunitarie sia equivalente a quella
offerta dai sistemi di garanzia italiani ai sensi di quanto previsto
all'articolo 96, comma 3;
d)
((definisce))
le procedure di coordinamento con le autorità degli Stati membri in ordine
all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia
italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
e) congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approva
l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi
di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;
f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una banca aderente
presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema;
g) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nella presente
Sezione.
2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca d'Italia degli atti
e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni
e trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata
sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto
per l'anno in corso.
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AGGIORNAMENTO (7)
L'errata corrige 17/01/1997, n. 13 ha disposto che all'art. 2 del D.Lgs. 4
dicembre 1996, n. 659
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;659~art2] recante la
sostituzione dell'art. 96 del presente provvedimento "dove è scritto: "Art.
9-ter (Poteri della Banca d'Italia).", leggasi: "Art. 96-ter (Poteri della Banca
d'Italia)."
ART. 96-QUATER
ART. 96-QUATER
(( (Esclusione).))
((
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di
inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai
sistemi stessi.
2. L'inadempimento è contestato dal sistema di garanzia, previo assenso della
Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei mesi per adempiere.
Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre
mesi, i sistemi di garanzia comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino alla data di
ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca
esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla
Banca d'Italia ai sensi del titolo VI.
4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso,
comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria.
Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180~art32].
))
ART. 96-QUATER
ART. 96-QUATER.1
(( (Prestiti fra sistemi di garanzia).))
((
1. Un sistema di garanzia può erogare prestiti su base volontaria a un altro
sistema di garanzia, anche se istituito in uno altro Stato membro, se
quest'ultimo:
a) non è in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a causa
dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;
b) ha già fatto ricorso ai contributi straordinari;
c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei depositanti;
d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5 per cento dei
depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli indicati all'articolo
96-bis.1, comma 4;
f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto previsto alle
lettere a), b), c), d), ed e).
2. L'erogazione del prestito è soggetta alle seguenti condizioni:
a) il prestito è rimborsato entro cinque anni; gli interessi sono corrisposti
solo al momento del rimborso;
b) il tasso di interesse è pari almeno al tasso per operazioni di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la durata del
prestito;
c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di interesse iniziale
e della durata del prestito.
3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi del presente
articolo, i contributi da versare al sistema sono determinati in misura
sufficiente a ripagare l'importo preso a prestito e ristabilire la dotazione
finanziaria quanto prima.
))
ART. 96-QUATER
ART. 96-QUATER.2
(( (Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti).))
((
1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie è
effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia,
per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che
quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:
a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema di garanzia
dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo per le spese
sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua il rimborso non è
responsabile degli atti compiuti conformemente alle istruzioni ricevute;
b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di garanzia dello
Stato membro di origine ed è abilitato a ricevere la corrispondenza proveniente
da questi depositanti e indirizzata al sistema dello Stato membro di origine.
2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana con
succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di garanzia cui la banca
aderisce:
a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato membro ai fini del
rimborso;
b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato membro i fondi
necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei costi sostenuti.
3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i sistemi di garanzia
degli Stati membri in cui sono stabilite succursali di banche italiane le
informazioni acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale. Ai dati
ricevuti si applica l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.
4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di cooperazione, che
tengono conto dei requisiti di cui all'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e
2. L'assenza degli accordi non influisce sui diritti dei depositanti. Gli
accordi sono trasmessi alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di
un accordo o se vi è una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di
garanzia può deferire la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del
regolamento (UE) n. 1093/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1093].
5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con
sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono essere istituiti sistemi di
garanzia transfrontalieri.
))
ART. 96-QUATER
ART. 96-QUATER.3
(( (Adesione ad altro sistema di garanzia).))
((
1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di garanzia, anche se
istituito in un altro Stato membro, ne dà comunicazione con almeno sei mesi di
anticipo alla Banca d'Italia e al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante
questo periodo, la banca è tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia
cui aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema originario
trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla banca durante i dodici
mesi precedenti, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo
96.2, comma 3.
2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si applica se la
banca è stata esclusa da un sistema di garanzia.
3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente divengono
protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a quello a cui aderisce la
banca cedente, il sistema cui aderisce la banca cedente trasferisce all'altro i
contributi ricevuti dalla banca cedente durante i dodici mesi precedenti, ad
eccezione dei contributi straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in
proporzione all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica anche in
caso di fusione o di scissione.
))
ART. 96-QUATER
ART. 96-QUATER.4
(((Interventi finanziati su base volontaria). ))
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera d),
e per le stesse finalità ivi indicate, il sistema di garanzia può effettuare, se
previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche,
interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti
e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali
risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.
))
ART. 96-QUINQUIES
ART. 96-QUINQUIES
Liquidazione ordinaria
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una
causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza
dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che
deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti
l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione
all'attività bancaria
((a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui
al comma 1))
.
La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la
prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2487].
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle
autorità creditizie previsti nel presente decreto.
((Sezione V
Liquidazione volontaria))
ART. 97
ART. 97
Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione
di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con
speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori,
nonché dei membri degli organi di sorveglianza
((, determinandone il relativo compenso a carico della società))
.
((65))
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste
dall'art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della
procedura di liquidazione.
(2)
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;659], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 97, della "Sezione V -
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA".
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato
dal suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
per le quali non sia stato già autorizzato il deposito della documentazione
finale".
((Sezione V-bis
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato))
ART. 97-BIS
ART. 97-BIS
(( Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato ))
((
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art55], nel
registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca
ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di
investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico
ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i
profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di
presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice
dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB,
per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla
situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e
di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art9-com2-leta]
e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art9-com2-letb],
decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per
l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca
d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di
salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della
clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art9-com2-leta]
e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art9-com2-letb],
non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si
applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art15].
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali
italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.
))
Capo II
GRUPPO BANCARIO
Sezione I
Capogruppo
ART. 98
ART. 98
Amministrazione straordinaria
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo
((italiana))
di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione
I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo
((italiana))
, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art.
61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del
fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della
liquidazione coatta amministrativa, della risoluzione dell'amministrazione
straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali
((o da altro Stato dell'Unione europea))
, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere
alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il provvedimento con
cui è disposta non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi
la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata per lo stesso periodo
di un anno dalla Banca d'Italia, anche più di una volta, se sussistono i
presupposti indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In
tal caso, la proroga può riguardare anche le procedure di amministrazione
straordinaria relative alle società appartenenti al gruppo. Il provvedimento di
proroga è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. (65)
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in
parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i
mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi
amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo
esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi
spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le
informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari
possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti
previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme
di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma
2.
((8-bis. Il presente articolo si applica anche alle società indicate
all'articolo 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si intendono
riferite alle società da esse controllate e alle altre società soggette a
vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181] ha disposto
(con l'art. 3, comma 3) che le proroghe di cui al comma 3 del presente articolo
"nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sono disposte dalla Banca d'Italia".
ART. 98-BIS
ART. 98-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181]))
ART. 99
ART. 99
Liquidazione coatta amministrativa
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo
((italiana))
si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
((italiana))
, oltre che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le
inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano
di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro
delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della
liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui
sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela
dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per
rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del
codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo.
L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e
c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati
posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione
coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello
stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori. (93)
(96) (104)
((5-bis. I commi 1, 2, 3, e 5 si applicano anche alle società italiane indicate
agli articoli 69.1 e 69.2. Le disposizioni relative al gruppo bancario si
intendono riferite alle società da esse controllate e, nel caso delle società
indicate all'articolo 69.2, alle altre società soggette a vigilanza su base
consolidata in un altro Stato dell'Unione europea.))
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto
(con l'art. 369, comma 4) che la presente modifica si applica "alle liquidazioni
coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative
comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
5 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
5 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 99-BIS
ART. 99-BIS
((Liquidazione ordinaria))
((
1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del
verificarsi di una causa di scioglimento della società.
La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare
svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che
deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti
l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione
all'attività di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia
nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi
dell'articolo 2487 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2487].
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle
autorità creditizie previsti nel presente decreto.
5. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica
l'articolo 97.
6. Il presente articolo si applica anche alle società italiane indicate agli
articoli 69.1 e 69.2.
))
Sezione II
Società del gruppo
ART. 100
ART. 100
Amministrazione straordinaria
((
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato
dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società
del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente
titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta
alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari
liquidatori della capogruppo o, nei casi di procedure in altri Stati membri
dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.
))
2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione
controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative
procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la
società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la
trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura
e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio
delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria
siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita
l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà
essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della
procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art.
98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari
straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della
capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli
effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati.
ART. 101
ART. 101
Liquidazione coatta amministrativa
((
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato
dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società
del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato
di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche
del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione
coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo o, nei casi di
procedure in altri Stati membri dell'Unione europea, dai corrispondenti organi.
))
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando
l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente,
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina
la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata
procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99,
comma 5.
ART. 102
ART. 102
Procedure proprie delle singole società
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in
altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato,
le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge
a esse applicabili
((, fermo restando l'articolo 102-bis))
. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca
d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi.
Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano
la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime,
rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
ART. 102-BIS
ART. 102-BIS
((Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa))
((
1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre
con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane
del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste
ultime i presupposti di cui all'articolo 80, comma 1, revocandone, ove
necessario, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Si applicano le norme
del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma
comunque la disciplina della sezione III.
))
Sezione III
Disposizioni comuni
ART. 103
ART. 103
Organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono
essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo,
quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto
con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di
altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove
esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di
omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di
sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato
di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in
merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i
componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive
o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati
atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla
stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate
valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente
ricoperte in altre procedure nel gruppo.
ART. 104
ART. 104
Competenze giurisdizionali
1.
((Quando la capogruppo italiana))
sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonché
per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente
inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la
capogruppo. (93) (96) (104)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181].
---------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;147], ha disposto:
- (con l'art. 369, comma 1, lettera o)) che al comma 1 del presente articolo le
parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la
capogruppo ha il centro degli interessi principali»;
- (con l'art. 369, comma 4) che la suindicata modifica si applica "alle
liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o
iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
---------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 105
ART. 105
Gruppi e società non iscritti all'albo
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti
dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta
l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto
((dall'articolo 64 o dall'articolo 69.2, comma 3))
.
ART. 105-BIS
ART. 105-BIS
(Cooperazione tra autorità)
1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorità competenti prima
di applicare una misura di intervento precoce o disporre l'amministrazione
straordinaria nei confronti:
((a) della capogruppo italiana di un gruppo bancario operante in altro Stato
dell'Unione europea attraverso una banca controllata o una succursale
significativa;))
b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata dell'autorità
competente di un altro Stato
((dell'Unione europea))
;
((b-bis) di una delle società indicate all'articolo 69.2.))
2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di intervento
precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte dell'autorità competente
per la vigilanza
((di una banca dell'Unione europea))
appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni entro tre
giorni dalla richiesta di consultazione.
3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca d'Italia tenendo
conto degli impatti sulle entità del gruppo insediate
((in altri Stati dell'Unione europea))
, secondo quanto emerga dalle procedure di cooperazione di cui al presente
articolo, e sono notificate alla capogruppo, alle altre autorità competenti e
all'ABE.
4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o la nomina dei
medesimi commissari straordinari per le società del gruppo operanti
((in diversi Stati dell'Unione europea))
è disposta dalla Banca d'Italia congiuntamente con le altre autorità competenti.
Qualora l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque
giorni dalla proposta dell'autorità competente, la Banca d'Italia può adottare
le decisioni di propria competenza, salvo che il caso non sia rinviato all'ABE
ai sensi del comma 5.
5. La Banca d'Italia può, nei casi previsti dal diritto dell'Unione, richiedere
l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le decisioni di cui al presente
articolo.
articolo. Qualora una decisione sia stata rinviata all'ABE nel previsto termine
di tre giorni per la consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le
autorità, la Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene
alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini
previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di
propria competenza.
ART. 105-TER
ART. 105-TER
(Commissari in temporaneo affiancamento)
1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di
nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo
75-bis, può essere esercitato
((nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all'articolo
69.2))
e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente capo.
TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI
NEL SETTORE FINANZIARIO
((Capo I
- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO))
TITOLO V
ART. 106
ART. 106
Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che
siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e
iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma
4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art18-com3];
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge
nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate
dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.
(37) (38)
((54))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141] ha disposto
(con l'art. 10, comma 9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si intendono
riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], come
novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art112], come
novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107], si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], come
novellato dal presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come modifcato
dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218] ha disposto
(con l'art. 10, comma 9) che " A decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni
legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385],
vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], come
modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], vigente
alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art112-com1],
come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107], vigente
alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106],
come modificato dal presente decreto."
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141] come modificato
dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169] ha disposto
(con l'art. 10, comma 8) che "Fino alla data di entrata di vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai
commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4,
continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente
decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] abrogate o
sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di
attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1
e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5;
continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e
2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], deve
intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo,
anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107],
previgente."
ART. 107
ART. 107
Autorizzazione
1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la
propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata e cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla
Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura
organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
((
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
))
((
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110;
))
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di
revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia
iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente
articolo.
articolo.
(37) (38)
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141] ha disposto
(con l'art. 10, comma 9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si intendono
riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], come
novellato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art112], come
novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107], si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], come
novellato dal presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come modifcato
dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218] ha disposto
(con l'art. 10, comma 9) che " A decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni
legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385],
vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], come
modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], vigente
alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art112-com1],
come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art107], vigente
alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106],
come modificato dal presente decreto."
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 108
ART. 108
Vigilanza
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i
controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia
può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare
disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari
finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni
previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari
finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari
finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli
intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari,
riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e
di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a
strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la
sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla
carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove
ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26,
salvo che sussista urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i
dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
((...))
.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e
nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato
e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli
intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali
gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali
((...))
e al loro personale.
5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari
o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
((...))
e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia
osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa,
dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica
dell'attività svolta.
ART. 109
ART. 109
Vigilanza consolidata
1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non
sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], il gruppo
finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari,
((delle banche di Stato terzo))
e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b).
Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che
esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei
confronti di:
a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo
finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non
comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o
giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario
finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario
detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca
d'Italia:
a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente
considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma
1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata
possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario
finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e
b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo
o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati,
alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai
soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano
l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le
informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali
soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le
situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata;
c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare
l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. I
poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali
siano state esternalizzate funzioni aziendali
((...))
.
3-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei soggetti
indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di questi ultimi e per i
medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si applicano
anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
((...))
e al loro personale.
ART. 110
ART. 110
Rinvio
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli
((articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,))
24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti
nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso intermediari finanziari si applica l'articolo 26, ad eccezione
del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo
articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa,
dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica
dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in intermediari
finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il
decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto
riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli
intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
ART. 111
ART. 111
Microcredito
1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito
elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o
società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2463bis] o
associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di
lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi
abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro
((75.000,00))
e non siano assistiti da garanzie reali; (86)
b)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234]))
;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio dei soggetti finanziati.
((1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono
concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni
indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad
euro 100.000,00))
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata e cooperativa;
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del
comma 5;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle
attività accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente
finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare
vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di
importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano
accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare,
abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti
sul mercato.
3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e
quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.
4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di
lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché
dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività
indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese
sostenute dal creditore.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti
((, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni))
;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni
economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche
modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3
((, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il
livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale))
;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal
comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di
finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.
(38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-----------
AGGIORNAMENTO (86)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23] ha disposto (con
l'art. 13, comma 9) che "All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art111-com1-leta],
le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00"."
ART. 111-BIS
ART. 111-BIS
(( (Finanza etica e sostenibile). ))
((
1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che
conformano la propria attività ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di
rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione
all'impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti
erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela
della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a
organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità
giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte
orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato
diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra
la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque
non può superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], degli
operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento
delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del
presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza
pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno
2017.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407], relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] agli aiuti
"de minimis"))
ART. 112
ART. 112
Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva
l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia
e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di
cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui
all'articolo 111.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono
esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto
all'articolo 112-bis.
2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica,
di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di
assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269~art13],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326], nonché al possesso da parte
di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai
sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede
legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in
base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca
d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga
all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma
di società consortile a responsabilità limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di
garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti
delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello
Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate
o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le
imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi
iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono
tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione
del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e
dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a
svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1°
gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già
iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106], vigente
alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.In attesa
di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria
attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente
nei confronti dei propri soci, a condizione che: (59) (81) (110)
((114))
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a
quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000
euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti
sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La
Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle
agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente capo.
(112)
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 176) che "Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma
7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016".
-------------
AGGIORNAMENTO (81)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 69) che "Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], le
disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (110)
La L. 30 dicembre 2023, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;215] ha disposto (con l'art. 3,
comma 8) che "Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], le
disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024".
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
---------------
AGGIORNAMENTO (114)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-02-21;15], ha disposto (con l'art. 3,
comma 14-undecies) che "Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea,
ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], le
disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026".
titolo VI
ART. 112-BIS
ART. 112-BIS
Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi
È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato
((...))
, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la
gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1.
((Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo,
sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante
nell'organo di controllo.))
2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco,
determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite
dell'
((cinque per mille))
((delle garanzie concesse))
e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco;
vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono
sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali
attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi
espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti
la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti,
fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.
4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non
inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma,
((l'Organismo))
, può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o
disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative
o amministrative che ne regolano l'attività.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa
stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di
controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne
adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.
((7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze
può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora
risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività
dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla
ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo,
assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina
di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più
componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza
dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di
vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite
dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata
dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.))
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo
necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
((b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei
componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.))
((8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie
competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per
l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire
all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei
soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per
le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte
delle Autorità di vigilanza.))
((54))
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169] ha disposto
(con l'art. 10, comma 8-ter) che "L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art112bis], si
intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente
decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco."
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di avvio della
gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art112bis] e 113
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art113], è
comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana."
ART. 113
ART. 113
(( (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). ))
((
1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul
rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche
ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando
i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non
inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli
iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione
delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che
ne regolano l'attività.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la
costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo
decreto ne sono nominati i componenti.
L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco;
determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del
cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e
le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da
parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi
dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui
ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua
operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo
anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per
l'iscrizione nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.))
((54))
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141] ha disposto
(con l'art. 10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art113] e 155,
comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art155-com5] e
cancellati i soggetti ivi iscritti".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dall'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art7-com3], ha
disposto (con l'art. 10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli
113 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art113] e
155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art155-com5],
vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti".
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141] come modificato
dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-19;169] ha disposto
(con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di avvio della gestione degli
elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art112bis] e 113
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art113], è
comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana."
ART. 113-BIS
ART. 113-BIS
Sospensione degli organi di amministrazione e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché
ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari
assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto
all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e
di controllo sono frattanto sospese.
((Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.))
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I
commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore
ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1,
lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione
e controllo
((secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1,))
ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi
aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano
l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e
controllo.
((Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72,
commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.))
ART. 113-TER
ART. 113-TER
Revoca dell'autorizzazione e liquidazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può
disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero
violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo
113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario
deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra
opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della
società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca,
l'intermediario finanziario comunica
((il programma di liquidazione della società alla Banca d'Italia che accerta la
sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di
liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies))
. La Banca d'Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca,
l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2487].
L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo
stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in
liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel
presente decreto legislativo.
3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o
successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare
svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta
amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo 96-quinquies e
l'articolo 97.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;181].
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta
amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di
amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la
liquidazione, qualora:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero
violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative
o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori.
Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta
amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione
coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di
insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari
indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-quinquies e 97.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi
all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La
Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.
ART. 114
ART. 114
Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle
finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di
soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo
106.
2. Le disposizioni del presente
((capo))
non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a
forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.
((112))
2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal
rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo
2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0361] europea,
del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro
i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209], come
modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate
dall'IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della
Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia
può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e
documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano
per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui
all'articolo 106.
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
((Capo II
ACQUISTO E GESTIONE DI CREDITI IN SOFFERENZA E GESTORI DI CREDITI IN
SOFFERENZA))
ART. 114.1
ART. 114.1
(( (Definizioni). ))
((
1. Ai fini del presente capo, si definisce:
a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti
abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo
disposizioni attuative della Banca d'Italia;
b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o più delle
seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:
1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;
2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il
debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in
sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di
finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; a tali fini non costituisce attività
di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei
termini di pagamento.
Non rientra nel presente numero 2) l'attività svolta da intermediari del credito
come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1,
lettera h);
3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in
sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state
esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in
sofferenza;
4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e
degli oneri o a ogni pagamento dovuto;
c) «gestori di crediti in sofferenza»: le società iscritte nell'albo di cui
all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza
per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;
d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi
della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
novembre 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L2167], in uno
Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di
gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;
e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa
da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o
professionale acquista crediti in sofferenza;
f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell'Unione europea in
cui il gestore di crediti è stato autorizzato all'esercizio dell'attività;
g) «Stato di origine dell'acquirente di crediti in sofferenza»: lo Stato
dell'Unione europea in cui l'acquirente di crediti in sofferenza o, per gli
acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede
legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede
legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;
h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell'Unione
europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta
attività di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio
il debitore ceduto;
i) «Stato in cui è stato concesso il credito»: lo Stato dell'Unione europea nel
quale il credito in sofferenza è stato concesso.
2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno
riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano
anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito
in sofferenza è stato concesso.
3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e
VIII.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.2
ART. 114.2
(( (Ambito di applicazione). ))
((
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'acquisto di crediti in
sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di
crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi
in cui la gestione sia svolta da:
a) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], per conto degli
organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma
1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti
concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del
risparmio;
b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;
c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, anche con
riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è
esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione
di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia se
autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, comma 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.10, le disposizioni del
presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130], quando
l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la
cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE)
2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2402].))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.3
ART. 114.3
(( (Acquisto e gestione di crediti in sofferenza). ))
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114.2, l'attività di gestione di
crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è
riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto
dall'articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi
dell'articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti nel
territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9. I gestori di crediti
in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6, nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Banca d'Italia, possono svolgere:
a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati
dall'articolo 114.1, lettera a);
b) attività connesse o strumentali.
2. L'acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in
sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell'albo previsto
dall'articolo 106 per svolgere l'attività di gestione dei crediti in sofferenza
acquistati. L'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di
acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di
finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.
3. L'acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina
un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a
norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale
in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea. Al rappresentante nominato si
applicano le disposizioni del presente capo riferite all'acquirente di crediti
in sofferenza.
4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto
nell'albo previsto dall'articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i
propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base
di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.
5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto
nell'albo previsto dall'articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:
a) assicura il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali
applicabili al credito;
b) comunica all'atto della nomina alla Banca d'Italia le proprie generalità, il
nominativo dell'acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell'incarico
assunto;
c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro
acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale
alla Banca d'Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati
identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le
caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi
l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti,
eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore. La Banca d'Italia può
prevedere frequenze maggiori;
d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca
d'Italia.
6. Il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di
alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che
fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle
condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d'Italia
ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in
sofferenza per l'operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in
sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e assolvono
l'obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti
all'albo di cui all'articolo 114.5.
8. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente:
a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorità
dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato in cui è stato concesso
il credito, se diverse;
b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorità
dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato membro di origine del
nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.4
ART. 114.4
(( (Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri
obblighi di comunicazione). ))
((
1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le
informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del
credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando
il potenziale acquirente è una banca.
2. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia e, se del caso, all'autorità
competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale,
informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d'Italia può
prevedere una frequenza maggiore.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in
conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L2167], e dalle
relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea.
4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106.
5. La Banca d'Italia può estendere l'applicazione del comma 1 anche a soggetti
diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per
effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il
relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e
disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.5
ART. 114.5
(( (Albo dei gestori dei crediti in sofferenza). ))
((
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e
accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in
Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni
contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione,
senza indugio.
2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
3. La Banca d'Italia iscrive, altresì, nell'albo i gestori di crediti
dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi
dell'articolo 114.9.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.6
ART. 114.6
(( (Autorizzazione). ))
((
1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per
azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di cui all'articolo
114.1, comma 1, lettera b), numero 1);
c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo
quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, commi 1 e 3;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 114.13, comma 2;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un
programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i
dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e
i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto
delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle
per la gestione dei reclami, riservatezza, nonché di quelle che disciplinano i
diritti del creditore.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1, non risulti assicurato il rispetto delle
disposizioni previste dal presente capo e dalle relative disposizioni attuative,
nonché delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di
valutazione delle condizioni indicate nel comma 1, i casi di revoca e le ipotesi
di decadenza quando il gestore di crediti in sofferenza autorizzato non abbia
iniziato l'esercizio dell'attività.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza i
gestori di crediti in sofferenza che nell'esercizio dell'attività intendono
ricevere e detenere fondi dai debitori, quando sono rispettate le condizioni
previste dall'articolo 114.7. I gestori di crediti in sofferenza che
nell'esercizio dell'attività non intendono ricevere e detenere fondi dai
debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione.
5. Gli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 possono
esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell'Unione
europea diversi dall'Italia nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca
d'Italia.
6. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.7
ART. 114.7
(( (Detenzione di fondi).))
((
1. I gestori di crediti in sofferenza possono ricevere e detenere fondi dai
debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti di crediti in
sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza gestiti per
conto dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono accreditate in un
conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al loro
trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza, secondo le
condizioni con quest'ultimo concordate;
b) le somme di denaro depositate ai sensi della lettera a) prima del
trasferimento a ciascun acquirente di crediti in sofferenza costituiscono
patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore di crediti in
sofferenza. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori del
gestore di crediti in sofferenza o nell'interesse degli stessi, né quelle dei
creditori della banca presso la quale le somme sono depositate. Le azioni dei
creditori dei singoli acquirenti di crediti in sofferenza sono ammesse nei
limiti delle somme di spettanza di questi ultimi. In caso di avvio nei confronti
del gestore di crediti in sofferenza di procedimenti concorsuali, le somme
accreditate su tali conti, per un importo pari alle somme incassate e dovute
agli acquirenti di crediti in sofferenza, vengono immediatamente e integralmente
restituite a questi ultimi senza la necessità di deposito della domanda di
ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di
restituzione di somme. Sulle somme di denaro depositate presso la banca non
operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca nei
confronti del gestore di crediti in sofferenza. In caso di avvio nei confronti
della banca di procedimenti di cui al titolo IV, nonché di procedure
concorsuali, le somme accreditate sui conti correnti vengono immediatamente e
integralmente restituite all'acquirente di crediti in sofferenza, senza la
necessità di deposito della domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al
di fuori dei piani di riparto o di restituzione delle somme.
2. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore di crediti in sofferenza
liberano il debitore dai relativi obblighi di pagamento nei confronti
dell'acquirente di crediti in sofferenza. Per ciascun pagamento, il gestore di
crediti in sofferenza rilascia al debitore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole, quietanza attestante l'importo ricevuto, la data di
estinzione dell'obbligazione e i dati identificativi della stessa.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.8
ART. 114.8
(( (Principi generali). ))
((1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in
sofferenza, nei rapporti con i debitori:
a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o
indebito condizionamento.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.9
ART. 114.9
(( (Operatività transfrontaliera). ))
((
1. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono svolgere l'attività di
gestione di crediti in sofferenza negli altri Stati dell'Unione europea, anche
senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca
d'Italia e delle disposizioni del presente capo, nei limiti consentiti dalle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L2167], in vigore
nello Stato dell'Unione europea in cui è prestata l'attività.
2. I gestori di crediti dell'Unione europea possono svolgere le attività per le
quali sono autorizzati nello Stato di origine nel territorio della Repubblica,
anche senza stabilirvi succursali, nei limiti e alle condizioni previste, in
attuazione della direttiva (UE) 2021/2167
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L2167], per
l'esercizio di dette attività da parte dei gestori di crediti in sofferenza
italiani. L'avvio dell'operatività è preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di origine del gestore di
crediti in sofferenza.
3. I gestori di crediti dell'Unione europea che operano nel territorio della
Repubblica ai sensi del comma 2 possono detenere fondi dei debitori a condizione
che siano a ciò autorizzati nello Stato di origine e nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 114.7. Essi possono rinegoziare termini e
condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite
dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che ciò non costituisca
attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106.
4. I gestori di crediti in sofferenza italiani possono stabilire succursali o
svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza in uno Stato terzo
senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.10
ART. 114.10
(( (Informativa ai debitori ceduti). ))
((
1. In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore di crediti in
sofferenza, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'articolo
106 nominato dall'acquirente di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di
gestione di crediti in sofferenza ai sensi dell'articolo 114.3, comma 2, dà
notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione mediante
supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso
prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione.
2. L'informativa di cui al comma 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia
richiesta dal debitore ceduto.
3. La Banca d'Italia stabilisce il contenuto e le modalità della informativa di
cui al presente articolo e delle successive comunicazioni con il debitore.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 114.2, il presente articolo si
applica anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da
banche, intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e da organismi
di investimento collettivo del risparmio, nonché a quelle effettuate nell'ambito
di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130].
L'informativa è effettuata rispettivamente dalla banca acquirente,
dall'intermediario finanziario acquirente, dal gestore come definito
all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], ovvero dal
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa
e pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n.
130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-04-30;130~art2-com6].
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la Banca d'Italia, al
fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, può
identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una
informativa sulla cessione di un credito o di un contratto, disciplinando
modalità e contenuti della comunicazione.
6. L'informativa di cui al presente articolo è effettuata ferme restando le
disposizioni dell'articolo 58, per le cessioni soggette all'applicazione dello
stesso, nonché le disposizioni previste dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e da leggi speciali,
in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della
cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.11
ART. 114.11
(( (Vigilanza). ))
((
1. I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le
modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale dei gestori di
crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.
3. La Banca d'Italia può chiedere, per il tramite dei gestori di crediti in
sofferenza, agli acquirenti di crediti in sofferenza e ai debitori ceduti le
informazioni utili all'esercizio della vigilanza ai sensi del presente capo e
del titolo VI.
4. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali i
gestori di crediti in sofferenza abbiano esternalizzato funzioni aziendali e al
loro personale.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale sui gestori di
crediti in sofferenza aventi a oggetto: il governo societario, il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e
contabile, e i controlli interni.
6. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti
in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in
sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali dei gestori
di crediti in sofferenza quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate al comma 5, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli gestori di crediti in
sofferenza riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria; le procedure per la gestione dei rapporti con i debitori.
7. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci o i
dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.
8. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in
sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere
a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca
d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato ospitante del gestore di
crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se
diverse, l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimi nei
confronti di gestori di crediti in sofferenza o dei soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali. La Banca d'Italia richiede la collaborazione
delle autorità competenti dello Stato ospitante ovvero richiede alle autorità
competenti dei medesimi Stati di effettuare tali accertamenti. Queste ultime
possono specificare, caso per caso, le modalità con cui ottemperare alla
richiesta di collaborazione.
9. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le
succursali o i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali, che
operano nel territorio della Repubblica. Le medesime autorità richiedono altresì
la collaborazione della Banca d'Italia, che può specificare, caso per caso, le
modalità con cui ottemperare alla richiesta, comunicando senza indugio gli esiti
degli accertamenti. Se le autorità competenti dello Stato di origine lo
richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti. Gli
esiti degli accertamenti sono comunicati senza indugio all'autorità competente
dello Stato di origine.
10. La Banca d'Italia esercita i controlli sulle attività svolte nel territorio
della Repubblica dai gestori di crediti dell'Unione europea e sui soggetti a cui
sono state esternalizzate funzioni aziendali, con le modalità da essa stabilite
per le finalità previste dal presente capo e dal titolo VI. Su questi soggetti,
la Banca d'Italia, d'iniziativa, può effettuare verifiche, ispezioni e indagini,
anche informative, sulle attività di gestione di crediti svolte nel territorio
della Repubblica. I risultati dei controlli sono comunicati senza indugio
all'autorità competente dello Stato di origine.
11. Quando risulta la violazione, da parte di gestori di crediti dell'Unione
europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 114.9, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente
capo, la Banca d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine
affinchè quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle
irregolarità. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia ai sensi del titolo
VI.
12. In caso di continuazione della violazione, quando mancano o risultano
inadeguati i provvedimenti, anche sanzionatori, dell'autorità dello Stato di
origine, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi collettivi dei
debitori, la Banca d'Italia può adottare nei confronti dei gestori di crediti
dell'Unione europea le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza, dandone
comunicazione all'autorità dello Stato di origine. Il divieto di intraprendere
ulteriori attività di gestione di crediti in sofferenza cessa di avere effetto
quando le autorità dello Stato di origine abbiano adottato provvedimenti
adeguati, ovvero il gestore di crediti dell'Unione europea abbia intrapreso le
azioni necessarie per porre rimedio alla violazione.
13. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia
osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo anche alla complessità
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura
specifica dell'attività svolta.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data"..
ART. 114.12
ART. 114.12
(( (Scambio di informazioni e cooperazione). ))
((1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia, nei casi
e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, coopera, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri
per agevolare le rispettive funzioni e garantire l'applicazione coordinata
dell'azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni
nell'applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca
d'Italia informa le autorità competenti dello Stato ospitante del gestore di
crediti in sofferenza e dello Stato in cui è stato concesso il credito, se
diverse:
a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell'esito delle valutazioni in merito
all'adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela
dei debitori ceduti;
b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente
capo e del titolo VI.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.13
ART. 114.13
(( (Rinvio). ))
((
1. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52,
nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati
dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione prevista nell'articolo 19 è rilasciata
valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente ai sensi
dell'articolo 25, secondo quanto previsto dal comma 3.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso gestori di crediti in sofferenza devono essere idonei allo svolgimento
dell'incarico e, a questo fine, devono possedere requisiti di onorabilità e
professionalità e soddisfare criteri di competenza e correttezza. Ad essi si
applica l'articolo 26, commi 3, lettere a) e b), limitatamente ai requisiti di
professionalità, c), d) e f), 5 e 6.
3. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in gestori di
crediti in sofferenza si applica l'articolo 25, a eccezione del comma 2, lettera
b).
4. Ai gestori di crediti in sofferenza si applicano altresì gli articoli 78, 82,
113-bis e 113-ter, a eccezione del comma 7.
5. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.))
((112))
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
ART. 114.14
ART. 114.14
(( (Reclami ed esposti). ))
((
1. La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in
sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.
))
((2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la
procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti
in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state
esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in
sofferenza.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
Titolo V-BIS
((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA))
Titolo V
ART. 114-BIS
ART. 114-BIS
((Emissione di moneta elettronica ))
((
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di
moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi
applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato
italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, nonché Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro
beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.
))
ART. 114-BIS
ART. 114-BIS.1
(( (Distribuzione della moneta elettronica).))
((
1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti
convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della
moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti
convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in
Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca
d'Italia secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.
))
ART. 114-TER
ART. 114-TER
((Rimborso della moneta elettronica ))
((
1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la
moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e
le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo
126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini
ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2946].
2. Il detentore può chiedere il rimborso:
a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
b) alla scadenza del contratto o successivamente:
1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
2) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica
autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di
pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse
dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota
utilizzabile come moneta elettronica.
3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta
elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta
elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in
deroga al comma 2.
))
ART. 114-QUATER
ART. 114-QUATER
Istituti di moneta elettronica
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta
elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di
istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario
diverso dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte
nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca
dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo
114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta
elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi
dell'articolo 114-octies senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi
dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di
moneta elettronica.
((
b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio
2023 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114], e
prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all'articolo
60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e
strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del
regolamento (UE) 2023/1114 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2023;1114], salvo
che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo
114-quinquies, comma 4.
))
ART. 114-QUINQUIES
ART. 114-QUINQUIES
Autorizzazione e operatività transfrontaliera
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per
azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica ove è svolta almeno una parte dell'attività soggetta ad
autorizzazione;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla
Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura
organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti di moneta
elettronica che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di
pagamento si applica l'articolo 114-novies, comma 1-bis.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca
e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attività.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che
esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei
requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi
di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali
((, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la
prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo
4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114],))
sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti
stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla
lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di
danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la
costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di
moneta elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in un altro Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato
comunitario possono operare nel territorio della Repubblica anche senza
stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata
dall'autorità competente dello Stato di origine.
8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono
operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una
succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente
articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere
c), d), e) ed f).
L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo
anche conto della condizione di reciprocità.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
ART. 114-QUINQUIES
ART. 114-QUINQUIES.1
Forme di tutela e patrimonio destinato
1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste
del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le
somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalità
stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio
distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su
tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di
moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori
dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le
azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica
sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme
di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso
terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita
la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei
confronti dell'istituto di moneta elettronica.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta
amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta
elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di
strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta
elettronica si applica l'articolo 114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies,
comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta
elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività
accessorie e strumentali
((, nonché per l'attività di emissione di token di moneta elettronica e per la
prestazione di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 60, paragrafo
4, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
maggio 2023
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114]))
. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies, anche con
riferimento all'emissione di moneta elettronica.
ART. 114-QUINQUIES
ART. 114-QUINQUIES.2
Vigilanza
1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni
altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le
modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti
di moneta elettronica, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali
gli istituti di moneta elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile,
nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di
moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta
elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli
istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica
riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale,
il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a
strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la
sana e prudente gestione dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla
carica di uno o più esponenti; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli
estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che
sussista urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i
dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
((
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta
elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti
e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità
competente dello Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su
succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani operanti nel
territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo
Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate,
succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica comunitari che operano
nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti dello Stato di
origine lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli
accertamenti.
))
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre
attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla
prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo
114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza
indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali,
avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il
patrimonio destinato.
((
6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di moneta elettronica
comunitari che operano nel territorio della Repubblica, degli obblighi derivanti
dalle disposizioni del presente Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11], la Banca
d'Italia ne dà comunicazione all'autorità dello Stato di origine affinchè
quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a porre termine alle irregolarità.
))
((
6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello
Stato di origine, quando le irregolarità commesse possono pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti,
dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la
Banca d'Italia può adottare in via provvisoria le misure necessarie, comprese
l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della
succursale, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di origine.
))
ART. 114-QUINQUIES
ART. 114-QUINQUIES.3
Rinvio
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli
((articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,))
24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo
19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di
pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonché,
relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art39] e 40 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art40].
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 26, ad
eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del
medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità
operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura
specifica dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di
moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera
b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri
di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b),
avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli
istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione
di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e
113-ter.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
ART. 114-QUINQUIES
ART. 114-QUINQUIES.4
Deroghe
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica
dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione
non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano
aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non
supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di
denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia può prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di
moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non
beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1
seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché
le modalità con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al
comma 1, lettera a).
5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono
prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 114-sexiesdecies.
((78))
----------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218] ha disposto
(con l'art. 5, comma 4) che "Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] autorizzati a
operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le
attività cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti
di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attività
dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai
sensi degli articoli 114-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114quinquies]
e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114novies] e
che trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi
alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 gennaio
2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione
di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi".
((TITOLO V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO))
ART. 114-SEXIES
ART. 114-SEXIES
(( (Servizi di pagamento) ))
((
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti
di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi
applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato
italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, nonché Poste Italiane.
))
ART. 114-SEPTIES
ART. 114-SEPTIES
(Albo degli istituti di pagamento)
((
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente,
accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di
pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che
sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le
succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario
diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di
pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa
o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis dell'articolo 114-novies.
))
((
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte
nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca
dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'articolo
114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno determinate.
))
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
((
2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui
conti sono iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al comma 1, se
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a),
b), d), e-bis) e f) e se hanno stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilità civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei servizi di
pagamento. I dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga
garanzia di cui al presente comma sono altresì pubblicati nell'albo di cui al
comma 1.
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art2-com4bis],
sono pubblicate in un'appendice dell'albo previsto al comma 1, secondo le
modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. (37)
------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 28, comma 4) che "Con riferimento agli istituti di pagamento e agli
istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
dell'articolo 128-quater comma 6."
ART. 114-OCTIES
ART. 114-OCTIES
(( (Attività esercitabili). ))
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie
alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei
limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di
garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio,
attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito
collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.
((
2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attività ai
sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 31 maggio 2023
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114], e
prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 63 del medesimo
regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2023;1114], salvo che svolgano altre
attività imprenditoriali ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4.
))
ART. 114-NOVIES
ART. 114-NOVIES
(Autorizzazione)
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le
seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per
azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della
Repubblica
((ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di
pagamento))
;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla
Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura
organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo
114-undecies;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
((
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia autorizza
gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di
ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i
danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di
terzi.
))
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente
gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione
((i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1,))
, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non
abbia iniziato l'esercizio dell'attività.
4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento
soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei
requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività
accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità
e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;
c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla
lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di
onorabilità e professionalità.
5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare
la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della
vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che
svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento.
5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
ART. 114-DECIES
ART. 114-DECIES
(Operatività transfrontaliera)
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una
comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato
di
((origine))
.
((
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in
un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d'Italia.
))
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento
nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di
((origine))
.
4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4
prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato
all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio
di tale attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 114-novies.
((78))
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare
servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività
transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.
---------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218] ha disposto
(con l'art. 1, comma 8, lettera d)) che al comma 4-bis, del presente articolo,
il riferimento al comma 1 è sostituito da quello al comma 2.
ART. 114-UNDECIES
ART. 114-UNDECIES
Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli
((articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23,))
24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo
19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione
del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo
articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa,
dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica
dell'attività svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di
pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il
decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto
riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli
istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali
diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo
114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113-bis e
113-ter, ad eccezione del comma 7.
2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114-quinquies.2, commi
6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
ART. 114-DUODECIES
ART. 114-DUODECIES
Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del
passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di
denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la
prestazione dei servizi di pagamento.
((
1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri da 1 a 6, tutelano tutti i
fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli
registrati in conti di pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore
di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo
quanto previsto al comma 2.
))
2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite
dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti
gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto
non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o
nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto
presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli
clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato
ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro
((ricevute dagli utenti di servizi di pagamento))
sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e
non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta
amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono equiparati ai clienti
aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
ART. 114-TER
ART. 114-TERDECIES
(Patrimonio destinato)
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse
dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo
114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la
prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e
strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta
descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le
quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio
destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2436]. Si applica
il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447quater-com2].
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2447quater-com2]
ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del
tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati
esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di
pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attività
accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti
da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al
completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da
esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti
soggetti. Si applica l'articolo 114-duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento
risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli
utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti
dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e
seguenti, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], nel rispetto dei
principi contabili internazionali.
((Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio
destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.))
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato
alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114 - novies,
comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi
della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello
stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività
accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state
avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad
esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A
decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati
nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri
intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i
rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività.
Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91,
commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai
clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al
comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per
l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto
autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia
della pendenza del procedimento.
((
7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si
applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] espressamente
richiamate.
))
ART. 114-QUATER
ART. 114-QUATERDECIES
(Vigilanza)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei
termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli istituti
di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali
gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile
nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di
pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento,
fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli
istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento,
riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e
di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a
strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto
di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la
sana e prudente gestione dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica
di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli
estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che
sussista urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
((
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento,
i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti
che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello
Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali, agenti o
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di
istituti di pagamento italiani operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero
richiede alle autorità competenti del medesimo Stato di effettuare tali
accertamenti.
5. Le autorità competenti dello Stato di origine, dopo aver informato la Banca
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate,
succursali, agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti di istituti di pagamento comunitari che operano nel
territorio della Repubblica.
Se le autorità competenti dello Stato di origine lo richiedono, la Banca
d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.
))
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri
di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei
servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a
riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio
destinato.
ART. 114-QUINQUIESDECIES
ART. 114-QUINQUIESDECIES
(( (Scambio di informazioni) ))
((
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia
informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri,
in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se
opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi
di pagamento e di regolamento;
b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai
prestatori di servizi di pagamento.
))
ART. 114-SEXIESDECIES
ART. 114-SEXIESDECIES
(Deroghe)
1. La Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti
di pagamento dall'applicazione
((, in tutto o in parte,))
di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo
complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato,
compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro;
la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal
soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento
dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del
terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui
all'articolo 1, comma 2,
((lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6) ))
, possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo
114-decies.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1
devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi
1, 2 e 3.
((78))
-------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218] ha disposto
(con l'art. 5, comma 4) che "Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385] autorizzati a
operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le
attività cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti
di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attività
dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai
sensi degli articoli 114-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114quinquies]
e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art114novies] e
che trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi
alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 gennaio
2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione
di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi".
ART. 114-SEPTIESDECIES
ART. 114-SEPTIESDECIES
(Prestatori del servizio di informazione sui conti)
1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non
si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies,
commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano
gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128,
((...))
128-ter.
ART. 114-OCTIESDECIES
ART. 114-OCTIESDECIES
(( (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca).))
((
1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento
di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di
pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono
negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con
obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi
dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base
alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo.
2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto
dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene
tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del
conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le
modalità della notifica.
))
TITOLO VI
((TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI))
Capo I
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
TITOLO VI
ART. 115
ART. 115
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente
((titolo))
si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e
dagli intermediari finanziari.
((70))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione
dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate,
non si applicano ai contratti di credito disciplinati
((dai capi I-bis e II))
e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.(38)
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art4-com2], ha
disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II
del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle
Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 116
ART. 116
Pubblicità
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai
clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative
alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le
valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di
finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale
medio previsto dall'articolo 2, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108~art2-com1] e 2, della legge 7
marzo 1996, n. 108 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-03-07;108~art2-com2].
Non può essere fatto rinvio agli usi.
((
1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che
assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore
sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli
automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari
))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca
d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime
addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei
rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della
pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le
informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il
calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto
economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi
mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la
disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma
dell'articolo 1336 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1336]. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art4-com2], ha
disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II
del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle
Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili".
ART. 116-BIS
ART. 116-BIS
((ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]))
ART. 117
ART. 117
Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari
contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora.
5.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218]))
.
((6))
. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
((7))
. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di
((nullità indicate nel comma 6))
, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni
attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se
più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento
dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie
di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più
favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il
servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
((8))
. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi
sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.
((38))
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i
commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8.
Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: "nullità
indicate nel comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "nullità indicate nel
comma 6"; il comma 5 è soppresso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate,
introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 117-BIS
ART. 117-BIS
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a
carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata
dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
L'ammontare della commissione
((, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle
specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i
conti correnti,))
non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a
disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di
istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto,
commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello
sconfinamento.
((51))
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto
stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la
nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo
((, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità,))
e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.
-------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 24 marzo 2012, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-24;29], convertito con
modificazioni dalla L. 18 maggio 2012, n. 62
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-05-18;62], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1-ter) che "La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non si
applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di
sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre
il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non
superiore alla durata di sette giorni consecutivi".
ART. 118
ART. 118
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola
approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i
tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un
giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica
unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad
oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con
preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la
comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica
si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro
la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione
del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
((2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-lett],
nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma
1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente
approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di
interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel
contratto))
((42))
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il
cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza
di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi
debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente.
(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art4-com2], ha
disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II
del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle
Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], ha disposto (con l'art. 8,
comma 5, lettera g)) che "le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto
dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai
contratti in corso alla predetta data sono inefficaci".
ART. 118-BIS
ART. 118-BIS
(( (Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento). ))
((
1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e
mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti
dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;1011~art28-par2]. Gli aggiornamenti dei
piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla
prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119.
2. Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di
individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche
all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione
sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.
3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice
di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta
o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le
modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al comma 2. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal
contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso
il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione
delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di
interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile
dell'indice di riferimento.
4. Le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non
siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. In
caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del
regolamento (UE) 2016/1011 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;1011]. Ove
non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117,
comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II,
dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a).
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e
servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche ove diversi da quelli
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;1011~art3-par1-num18]. Non si applica
l'articolo 118.
))
ART. 119
ART. 119
Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al
cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una
volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del
rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al
cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità
semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e
le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni. Al cliente possono essere
((addebitati))
solo i costi di produzione di tale documentazione.
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 120
ART. 120
Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme
relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente
emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni
lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati
fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari
emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca
presso la quale è effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno
lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da
una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al
versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in
Italia.
1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e
1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la
gestione del servizio di incasso degli assegni.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in
ogni caso che:
((a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi
sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del
rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti
a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo
quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le
aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili
il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di
chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi
sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma
addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni
momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo))
.
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari
restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e
disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art19] a 23 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art23].(38)
------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342] ha disposto
(con l'art. 25, comma 3) che "le clausole relative alla produzione di interessi
sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed
efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto
della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi
dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e
l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente."
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AGGIORNAMENTO (13)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza con sentenza 9 - 17
ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
342 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342~art25-com3].
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 120-BIS
ART. 120-BIS
((Recesso
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo
indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la
banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso
delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in
occasione del recesso.))
ART. 120-TER
ART. 120-TER
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari
1. È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del
contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di
un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per
l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122], per l'acquisto
o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo
svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone
fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta
la nullità del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
(( . . . ))
trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i
finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art4-com2], ha
disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II
del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle
Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili".
ART. 120-QUATER
ART. 120-QUATER
Surrogazione nei contratti di finanziamento.
Portabilità
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e
finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di
cui all'articolo 1202 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1202] non è
precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a
favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato
subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la
surrogazione si riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto,
alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con
esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di
surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando
copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o
scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio
di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità
di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione
del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che
si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a
criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.
In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun
genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse
alle operazioni di surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione
di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del
debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in
essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il
quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà
di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità
del contratto.
7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di
((trenta giorni lavorativi))
dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal
finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in
cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di
((trenta giorni lavorativi))
, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento
per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per
il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui
il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al
presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti
concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari
bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite
dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n.11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-lett];
b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7~art8-com4bis], 4-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7~art8-com4ter] e 4-quater
dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-01-31;7~art8-com4quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40]. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], come
modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218~art4-com2], ha
disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II
del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle
Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II
rimangono in vigore in quanto compatibili".
((Capo I-bis
CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI))
ART. 120-QUINQUIES
ART. 120-QUINQUIES
(( (Definizioni).))
((
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) «Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206]» indica il
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206];
b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta;
c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore
concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di
dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando
il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto
reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o
alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile
edificato o progettato;
d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli altri costi,
incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle
notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e
di cui il finanziatore è a conoscenza;
e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare
finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o
stipula contratti di credito;
f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la somma totale degli
importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività finanziaria, i
mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di
pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione
vigente, almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito» indica un servizio
offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni personalizzate fornite al
consumatore ai sensi dell'articolo 120-terdecies in merito a una o più
operazioni relative a contratti di credito; l'offerta di contratti di credito e
le attività indicate negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies,
120-undecies, 120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al consumatore di
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui
esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo totale del credito
per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del
credito;
n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore percepisce il proprio reddito o
detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero una
valuta diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell'Unione
europea in cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione del
contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi
accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi,
se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito
per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre
inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il
credito.
Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di compravendita
del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per
l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le
modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0017] e del
presente decreto.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-SEXIES
ART. 120-SEXIES
(( (Ambito di applicazione).))
((1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito,
comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) contratti di credito in cui il finanziatore:
1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o eroga credito sotto
altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene
immobile residenziale o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;
2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi
specifici afferenti la vita del consumatore, salvo in caso di violazione, da
parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al
finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito;
b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della
sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un
TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in
genere;
c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a prestiti concessi a
un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il
pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul
mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a
quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
d) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori
oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi
all'ipoteca;
e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito, qualora il credito
sia da rimborsare entro un mese;
f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice
o altra autorità prevista dalla legge;
g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di
un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di un'ipoteca;
h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un
bene immobile residenziale;
i) contratti di credito in cui la durata non è determinata o in cui il credito
deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato
come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie
l'acquisto della proprietà di un bene immobile.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-SEPTIES
ART. 120-SEPTIES
(( (Principi generali).))
((1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito delle attività
disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza, tenendo conto dei
diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la
situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha
comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la
situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-OCTIES
ART. 120-OCTIES
(( (Pubblicità).))
((
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del
consumo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], gli
annunci pubblicitari relativi a contratti di credito sono effettuati in forma
corretta, chiara e non ingannevole.
Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore false
aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.
2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre
concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in
maniera chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente
leggibile o udibile:
a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sarà garantito da
un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un diritto reale avente a
oggetto beni immobili residenziali;
c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una combinazione dei
due tipi, corredato di informazioni dettagliate relative alle commissioni e agli
altri oneri compresi nel costo totale del credito per il consumatore;
d) l'importo totale del credito;
e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio almeno
equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali
servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
g) la durata del contratto di credito, se determinata;
h) se del caso, l'importo delle rate;
i) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
l) se del caso, il numero delle rate;
m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza relativa al fatto
che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio potrebbero incidere sull'importo
che il consumatore è tenuto a pagare.
3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i), l),
sono specificate con l'impiego di un esempio rappresentativo.
4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle
informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalità per la loro
divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che "Gli articoli 120-octies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120octies],
120-novies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120novies],
120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120decies-com3],
si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei
medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre
2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art116]".
ART. 120-NOVIES
ART. 120-NOVIES
(( (Obblighi precontrattuali).))
((
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione del
consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali
chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o
altro supporto durevole.
Il documento precisa anche:
a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai
sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse
devono essere fornite;
b) l'avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del
merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore
di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla
valutazione;
c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13];
d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le
informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse
offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una
decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le
informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto
informativo europeo standardizzato». Il modulo è consegnato tempestivamente dopo
che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze,
la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all'articolo
120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia
vincolato da un contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive
che il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire al
consumatore sono riportate in un documento distinto.
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a
un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse
offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una
decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l'offerta è vincolante
per il finanziatore e il consumatore può accettare l'offerta in qualunque
momento.
4. Quando al consumatore è proposta un'offerta vincolante per il finanziatore,
l'offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include
la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo
denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:
a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel
modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente
fornito.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore
chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori
proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i
servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione
finanziaria.
6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di attuazione
del presente articolo, anche con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione
delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi
del comma 5;
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante
telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto
previsto dall'articolo 67-novies del Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67novies];
d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili
effetti dell'accordo previsto dall'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che "Gli articoli 120-octies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120octies],
120-novies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120novies],
120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120decies-com3],
si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei
medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre
2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art116]".
ART. 120-DECIES
ART. 120-DECIES
(( (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito).))
((
1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima dell'esercizio di una delle
attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le
seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi
esperibili per verificare la registrazione;
c) se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o opera in via
esclusiva con uno o più finanziatori; in questo caso, l'intermediario del
credito indica la denominazione del finanziatore o dei finanziatori per i quali
opera. L'intermediario del credito può dichiarare di essere indipendente se è un
consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma 2;
d) se presta servizi di consulenza;
e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all'intermediario
del credito per i suoi servizi o, ove non sia determinato, il metodo per il
calcolo di tale compenso;
f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre parti interessate
possono presentare reclami nei confronti dell'intermediario del credito e le
modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove
esistente;
g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che
il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i
servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. Se l'importo
non è noto al momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa
il consumatore che l'importo effettivo sarà comunicato in una fase successiva
nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato»;
h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte
del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un
terzo, la spiegazione circa l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o
in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso;
i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o più finanziatori,
il diritto del consumatore di chiedere e ottenere informazioni indicate al comma
2.
))
((
2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del credito, su
richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo informazioni comparabili
sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.
))
((3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto
informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al
finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli in
relazione ai servizi di intermediazione del credito.))
((70))
((4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle informazioni
previste dal presente articolo, i propri collaboratori e dipendenti comunichino
al consumatore, al momento di contattarlo o prima di trattare con lo stesso, la
qualifica in base alla quale operano e l'intermediario del credito che essi
rappresentano.))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che "Gli articoli 120-octies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120octies],
120-novies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120novies],
120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120decies-com3],
si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei
medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre
2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art116]".
ART. 120-UNDECIES
ART. 120-UNDECIES
(( (Verifica del merito creditizio).))
((
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una
valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto
dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del
consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione
del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla
situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e
proporzionate e opportunamente verificate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore
anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere
chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per
consentire la valutazione del merito creditizio.
3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il
consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi
dell'articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio
è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore
prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano
incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire
tali informazioni o abbia fornito informazioni false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo totale del credito
dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova
valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni
aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella
valutazione del merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il
consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del fatto che la decisione
è basata sul trattamento automatico di dati.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di
contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi di diritti e beni su
cui può vertere l'ipoteca.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-DUODECIES
ART. 120-DUODECIES
(( (Valutazione dei beni immobili).))
((
1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni
immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca.
Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano
che questi ultimi adottino standard affidabili.
2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale
e indipendenti dal processo di commercializzazione del credito, in modo da poter
fornire una valutazione imparziale ed obiettiva, documentata su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo,
tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare
dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1 può essere prevista
l'applicazione di standard elaborati in sede di autoregolamentazione.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 3) che "L'articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120duodecies],
si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione
previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre
2016".
ART. 120-TER
ART. 120-TERDECIES
(( (Servizi di consulenza).))
((
1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del
credito.
2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è
reso dai consulenti di cui all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli
intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione personale e
finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata in merito a una
o più operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi
bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione,
fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole, riguarda anche eventuali
servizi accessori connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi
ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per tutta la durata
del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero
sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito della gamma di
prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero
sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o
l'intermediario del credito fornisce al consumatore le seguenti informazioni su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della raccomandazione;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza
o, qualora al momento della comunicazione l'importo non possa essere accertato,
il metodo utilizzato per calcolarlo;
c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai finanziatori in relazione
al servizio di consulenza.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-QUATER
ART. 120-QUATERDECIES
(( (Finanziamenti denominati in valuta estera).))
((
1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto
di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in
una delle seguenti valute:
a) la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui
egli detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento, come
indicato al momento della più recente valutazione del merito creditizio condotta
in relazione al contratto di credito;
b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui
il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o
ha la residenza al momento della richiesta di conversione.
2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può stabilire condizioni per il
diritto alla conversione, con particolare riguardo a:
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto
al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a
quella indicata al comma 4;
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore può essere tenuto a
corrispondere al finanziatore in base al contratto.
3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al
quale avviene la conversione è pari al tasso rilevato dalla Banca centrale
europea nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione.
4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di
oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di
cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l'euro al momento in
cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il
consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119.
La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il
finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-QUATER
ART. 120-QUATERDECIES.1
(( (Rimborso anticipato). ))
((1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in
tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione
del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei
costi dovuti per la vita residua del contratto))
ART. 120-QUINQUIESDECIES
ART. 120-QUINQUIESDECIES
(( (Inadempimento del consumatore).))
((
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, il
finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in
difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione
del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di
correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di
particolare debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti
dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti
a causa dell'inadempimento stesso.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2744], le parti
possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del
contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la
restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o
dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero
debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il
valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi
della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come
stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al
debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. In ogni caso, il
finanziatore si adopera con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il
miglior prezzo di realizzo. La clausola non può essere pattuita in caso di
surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo 120-quater.))
((70))
((4. Agli effetti del comma 3:
a. il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito
alla sottoscrizione della clausola;
b. se il contratto di credito contiene la clausola, il consumatore è assistito,
a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutarne la convenienza;
c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a
diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che
consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2;
d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito
indipendente scelto dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, nominato dal Presidente del Tribunale
territorialmente competente con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo
696 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art696-com3],
con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica quanto previsto ai
sensi dell'articolo 120-duodecies.))
((70))
((
5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni di
attuazione dei commi 3 e 4.
6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il finanziatore fa
ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito dell'escussione della
garanzia residui un debito a carico del consumatore, il relativo obbligo di
pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "La clausola di cui all'articolo
120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120quindecies-com3]
non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un
contratto di credito come definito dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120quinquies-com1-letc],
concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "I commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120quindecies-com3]
e 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120quindecies-com4],
si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 120-SEXIESDECIES
ART. 120-SEXIESDECIES
(( (Osservatorio del mercato immobiliare).))
((1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle
entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed
effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza
macro-prudenziale.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-SEPTIESDECIES
ART. 120-SEPTIESDECIES
(( (Remunerazioni e requisiti di professionalità).))
((
1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del
credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del
presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di
professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di
credito o contratti accessori a quest'ultimo nonché prestare servizi di
consulenza.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo,
anche individuando le categorie di personale interessate.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-OCTIESDECIES
ART. 120-OCTIESDECIES
(( (Pratiche di commercializzazione abbinata).))
((
1. È vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un
pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il
contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente.
2. È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art23-com4],
dall'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art28], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27~art21-com3bis], del Codice del
consumo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206].))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 120-NOVIESDECIES
ART. 120-NOVIESDECIES
(Disposizioni applicabili)
1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli
articoli 117,
((...))
118-bis, 119, 120, comma 2, 120-ter
((, 120-quater e 125-septies))
.
((112))
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai
consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga
a quanto previsto dall'articolo 127-bis.
((2-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del
contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua
applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i
relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.))
((112))
((2-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica
l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le
informazioni di cui al comma 2-bis.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia
di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in
sofferenza effettuate a partire da tale data.
Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e
II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data.
Capo II
((CREDITO AI CONSUMATORI))
ART. 121
ART. 121
((Definizioni ))
((
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206]" indica il
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206];
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o
si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato
esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un
servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del
servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto
di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi,
incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle
notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e
di cui il finanziatore è a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare
finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o
stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli
importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i
mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che
nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a
fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di
pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis,
almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività
preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi
dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di
apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito
concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui
esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito
per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del
credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi
accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi,
se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito
per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le
modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i
costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
))
ART. 122
ART. 122
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito
comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai
fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i
crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono
riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e
contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1677];
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere
esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso
del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili
((...))
;
((70))
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a
effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1-com2], e
successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità
giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal
finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è
obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa
clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi,
con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di
credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico
ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di
interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad
altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti
sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo
quanto disposto dall'articolo 125-octies.
((1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il presente capo si
applica ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione
di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a
75.000 euro.))
((70))
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso
delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre
mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a
f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di
accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da
parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a
4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di
un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento
del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter,
125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella
sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli
interessi e di altri oneri.(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72], ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le
disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti
sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel
giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
ART. 123
ART. 123
Pubblicità
1. Fermo restando quanto previsto dalla
((parte II))
, titolo III, del Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206], gli annunci
pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il
costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara,
concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese
nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali
servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché
l'ammontare delle singole rate.
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le
caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le
modalità della loro divulgazione.
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 124
ART. 124
Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni
offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle
informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli
sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni
necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul
mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito
alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o
dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole
attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti
attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario
forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può
essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore,
usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le
informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito
forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la
conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita
gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il
finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non
intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore
chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di
credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria,
eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere
fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti
proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le
conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più
contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è
comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione
congiunta di detti contratti.
((
6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari
del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di
informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore
assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali;
assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la
disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.
))
7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta
disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione
delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi
del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni
mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente;
dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un
credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del
consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo
accessorio.(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 124-BIS
ART. 124-BIS
((Verifica del merito creditizio ))
((
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il
merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del
caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una
banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la
conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni
finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio
del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale
del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta
disposizioni attuative del presente articolo.
))
ART. 125
ART. 125
(( Banche dati ))
((
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito
consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea
alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle
previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica.
Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le
condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non
discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in
una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e
gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca
dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che
segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa
disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre
comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati
siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati
errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni
negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua
capacità di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
))
ART. 125-BIS
ART. 125-BIS
Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla
legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una
copia del contratto è consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché
((...))
118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2.
((112))
3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto,
diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il
consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto
attraverso documenti separati.
((3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del
contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione
illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua
applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i
relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un
esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti.))
((112))
((3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica
l'articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore è integrata con le
informazioni di cui al comma 3-bis.))
((112))
((3-quater. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono
gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del comma 3-bis,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.))
((112))
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al
cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in
conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale
comunicazione.
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla
base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del
consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto
previsto dall'articolo 124.
La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna
altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni
o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.
8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del
comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a
restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a
rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in
trentasei rate mensili.
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla
data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia
di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in
sofferenza effettuate a partire da tale data.
Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e
II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data.
ART. 125-TER
ART. 125-TER
((Recesso del consumatore ))
((
1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici
giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal
momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni
previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di
comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67duodecies-com3].
2. Il consumatore che recede:
a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del
termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte
nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del
consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art64-com2];
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni
dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il
capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione,
calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al
finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica
amministrazione.
3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste
dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente,
anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla
normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi
col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da
un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è
presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente
capo non si applicano gli articoli 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art64], 65
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art65], 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art66],
67-duodecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67duodecies]
e 67-ter decies del Codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67terdecies].
))
ART. 125-QUATER
ART. 125-QUATER
((Contratti a tempo indeterminato ))
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di
credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni
momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso
non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del
finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al
consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del
consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto
durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la
sospensione.
))
ART. 125-QUINQUIES
ART. 125-QUINQUIES
((Inadempimento del fornitore ))
((
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del
fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente
effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione
del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o
servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1455].
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore
di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere
eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta
l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato
già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto
di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei
servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto.
La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La
risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto,
senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il
comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche
nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti
derivanti dal contratto di concessione del credito.
))
ART. 125-SEXIES
ART. 125-SEXIES
(Rimborso anticipato)
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto
o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla
riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le
imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione
proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico
se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio
del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il
criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito,
il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del
credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso
per l'attività di intermediazione del credito.
4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo
equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al
rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo,
se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento
del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un
anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che
il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto:
a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di
assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un
tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata
nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo
ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
(94)(106)
((107))
---------------
AGGIORNAMENTO (94)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art.
11-octies, comma 2) che "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;385] e le norme
secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".
--------------
AGGIORNAMENTO (106)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 22 dicembre
2022, n. 263 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2022, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art11octies-com2],
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], (che ha modificato il
presente articolo) "limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute
nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»".
--------------
AGGIORNAMENTO (107)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], come modificato dal D.L. 13
giugno 2023, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69],
convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;103], ha disposto (con l'art.
11-octies, comma 2) che "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], come
sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce
della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate
dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le
disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo
125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], vigenti
alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a
riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi
contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo
totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato".
ART. 125-SEPTIES
ART. 125-SEPTIES
((Cessione dei crediti ))
((
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore
può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei
confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto
dell'articolo 1248 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1248].
2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente,
in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del
consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,
individua le modalità con cui il consumatore è informato.
))
ART. 125-OCTIES
ART. 125-OCTIES
Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore
sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il
creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro
supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta
disposizioni di attuazione del
(( comma 2))
, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 125-NOVIES
ART. 125-NOVIES
Intermediari del credito
1.
((L'intermediario del credito indica))
, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori,
l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con
uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare
all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di
accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o
altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che
il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al
fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 125-DECIES
ART. 125-DECIES
(( (Inadempimento del consumatore). ))
((
1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in
difficoltà nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione
del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di
correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno o di
particolare debolezza del consumatore.
2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti
dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti
a causa dell'inadempimento stesso.))
((112))
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-30;116], ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con
riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a
partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il
titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], si applicano
ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori
stipulati a partire dalla medesima data".
titolo VI
ART. 126
ART. 126
Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], i casi in cui le
comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2,
lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o
((contrarie))
all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-14;218], nel modificare
il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141], ha disposto
(con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o
sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141]. I termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di
regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
((Capo II-bis
SERVIZI DI PAGAMENTO))
ART. 126-BIS
ART. 126-BIS
(Disposizioni di carattere generale)
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di
pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un
contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche
l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati
comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che,
agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica
soltanto l'articolo 126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso
che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o
parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né
una micro-impresa.
((Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0751], dal
regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio
2021 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1230], e
dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
marzo 2024
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R0886]))
.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver
correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo
riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o
commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai
sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca
d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di
affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.
ART. 126-TER
ART. 126-TER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218]))
ART. 126-QUATER
ART. 126-QUATER
(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore
dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di
servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le
condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e
leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento è informato
di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro
suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di
utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti
di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di
pagamento
((, ivi incluse le operazioni di pagamento disposte tramite un prestatore di
servizi di disposizione di ordine di pagamento))
.
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1, lettere a),
b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67-octies, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~com1-leta].
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218]))
.
ART. 126-QUINQUIES
ART. 126-QUINQUIES
(Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7
((, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4))
. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca
d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che
ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del
contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai
sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole.
ART. 126-SEXIES
ART. 126-SEXIES
(Modifica unilaterale delle condizioni)
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso
relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1,
lettera a), è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le
modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo
rispetto alla data di applicazione
((indicata nella proposta))
.
2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni
contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non
comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data
((indicata nella proposta))
per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso,
la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica,
specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e
che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista
per l'applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con
effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per
l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la
modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio
di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della
modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla
Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni
di pagamento sono applicate e calcolate in
((modo))
da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla
Banca d'Italia.
((
4-bis. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e
informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo
126-quater, comma 1, lettera a), possono essere modificate se sussiste un
giustificato motivo.
))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;218]))
.
ART. 126-SEPTIES
ART. 126-SEPTIES
(( (Recesso) ))
((
1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal
contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a
tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno
due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di
servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono
dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente
al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera
proporzionale.
))
ART. 126-OCTIES
ART. 126-OCTIES
(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un
servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso
((uno sportello automatico o presso))
il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui
che propone il servizio di conversione
((...))
comunica
((al pagatore))
tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il
pagatore accetta il servizio su tale base.
ART. 126-NOVIES
ART. 126-NOVIES
((Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica ))
((
1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter può
essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi
effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se previsto dal contratto e in uno
dei seguenti casi:
a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua
scadenza;
c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta
elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta
elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche
in deroga al comma 1.
3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia
vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle
modalità e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca
d'Italia.
4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica
chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso.
))
((Capo II-ter
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CONTI DI PAGAMENTO))
ART. 126-DECIES
ART. 126-DECIES
((Oggetto, ambito di applicazione e definizioni))
((
1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità
delle spese relative al conto di pagamento, trasferimento di taluni servizi
connessi al conto di pagamento, accesso ai conti di pagamento con
caratteristiche di base.
2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da
consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni:
versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni
di pagamento.
3. Ai fini del presente capo, l'espressione:
a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi all'apertura,
alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento, ivi compresi l'apertura
di credito, lo sconfinamento e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art2-com2-letg];
b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su richiesta del
consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle
informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti
diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di
pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di
pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o
senza la chiusura del conto di pagamento di origine;
c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle tipologie
individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, eseguite dal
consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici stabiliti ai sensi del
medesimo articolo;
d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base, i servizi e le
operazioni, delle tipologie diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo
126-vicies semel, comma 1, che il consumatore può richiedere sul conto di base.
Si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1], e
dall'articolo 121, comma 1, lettera i);
e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta;
f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli istituti di moneta
elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane s.p.a., per le attività
di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-03-14;144];
g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in euro con le
caratteristiche di cui alla sezione III.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente capo si
applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva
2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092].
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si applicano le
disposizioni del capo II-bis.
6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente capo, in
conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092] e dalle
relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea, al fine di assicurare la trasparenza e la comprensibilità
delle informazioni per i consumatori, favorire la mobilità, agevolare l'accesso
ai servizi bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo
126-bis, comma 5.
7. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente per lo svolgimento
dei compiti indicati dagli articoli 21 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014;92~art21] e
22 della direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092].
8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento
eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi e
Prestiti))
((Sezione I
Trasparenza e comparabilità delle spese))
ART. 126-UNDECIES
ART. 126-UNDECIES
((Terminologia standardizzata europea))
((
1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei servizi
collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale in
conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092]. L'elenco
impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione
europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092].
2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a
livello nazionale è aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3,
paragrafo 6, della direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092]. La Banca
d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato.
3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile, la
terminologia standardizzata europea nei documenti previsti dall'articolo
126-duodecies, nei contratti e in ogni altra informazione e comunicazione resa
ai consumatori.
4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare denominazioni e
marchi commerciali per individuare i propri servizi nelle comunicazioni e
informazioni precontrattuali, contrattuali, commerciali e pubblicitarie
indirizzate ai consumatori, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti con
disposizioni della Banca d'Italia))
ART. 126-DUODECIES
ART. 126-DUODECIES
((Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche))
((
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le
informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di
pagamento, rispettivamente, attraverso un "Documento informativo sulle spese" e
un "Riepilogo delle spese" in conformità alle norme tecniche di attuazione
adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2014;92~art4-par6] e dell'articolo 5, paragrafo 4,
della direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092].
2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti
insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei
capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d'Italia.
3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori
un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal
presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e
leggibile.
4. Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al
comma 1 sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le
modalità di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore
sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel
"Documento informativo sulle spese"))
((74))
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;37] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "l'articolo 126-duodecies si applica decorsi
180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione, da
adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche
di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0092] e delle
norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e
dell'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva".
ART. 126-TER
ART. 126-TERDECIES
((Siti web di confronto))
((
1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati
ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite
delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di
consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento,
dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.
2. I siti web previsti dal comma 1:
a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi
nell'elenco di cui all'articolo 126-undecies, comma 1, nonché dell'indicatore
sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia;
c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parità di trattamento tra i
prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella
visualizzazione dei risultati di ricerca;
d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull'identità dei
soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonché sui criteri utilizzati
per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;
e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la
terminologia standardizzata europea di cui all'articolo 126-undecies;
f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell'ultimo
aggiornamento;
g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative
di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un
quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di
mostrare i risultati della ricerca;
h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni
pubblicate;
i) non possono svolgere attività di mediazione;
l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di
servizi di pagamento;
m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati
motivi previsti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia di cui al comma 3;
n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;
o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo
quanto previsto dal comma 3.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 è certificata e annualmente
verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti
web inviano la relazione dell'ente specializzato alla Banca d'Italia che ne dà
notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche
dell'ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovrà garantire il
rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, correttezza e competenza, e
i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).
4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per
il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito
alla Banca d'Italia))
((74))
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;37] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1, lettera b)) che "l'articolo 126-terdecies si applica
decorsi...
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CON IL CONTRIBUTO DI
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* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
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* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
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