Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
№ 633
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633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Decreto Legislativo
26 ottobre 1972
22-10-2025
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Operazioni imponibili
((L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di
imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque
effettuate))
.
((26a))
---------------
AGGIORNAMENTO (4a)
Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260], convertito con
modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "A modifica dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art1-com1],
le prestazioni di servizi effettuate, a decorrere dal 1 settembre 1974, nei
confronti di chiunque nell'esercizio di arti e professioni sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto".
---------------
AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal
1 aprile 1979.
ART. 2
ART. 2
Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per
ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario e dal commissionario al
committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di
commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il
cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo
unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata
operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta
a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo
36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad
altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di
quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19 si considera destinato a finalità estranee
all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per
l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili
ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di
applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi
primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del
presente articolo e all'articolo 3, quarto comma;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e
oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti
privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni
senza personalità giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e
le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di
azienda
((ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la
clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato
per l'esercizio dell'attività artistica o professionale))
;(89)
((238))
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione
edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a), della
legge 28 gennaio 1977, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art9-leta];
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313];
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di
società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti
((, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o
professionale,))
a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla
scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad
esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;(68)
((238))
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154];
h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313];
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto
di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di
zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le
cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione
o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;(31)(43)
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-10-19;1933], convertito
nella legge 5 giugno 1939, n. 937
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-05;937], e successive modificazioni
ed integrazioni.(33)
(23)
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] come
modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94], ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli
articoli 2, n. 5) [...] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633] [...] si
applicano dal 1 gennaio 1973.
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889] ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;793] ha disposto
(con l'art. 27, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853], convertito con
modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-17;17], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di
panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art2-letl],
e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 2 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto
dal 1 gennaio 1985.
--------------
AGGIORNAMENTO (68)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537] ha disposto (con l'art. 17,
comma 1) che le modifiche si applicano dal 1 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313] ha disposto
(con l'art. 11, comma 8) che la modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio
1998.
---------------
AGGIORNAMENTO (238)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-13;192] ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la
determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 2-BIS
ART. 2-BIS
(( (Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche). ))
((
1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo
che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis,
commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com1]
e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], e le cessioni di beni con
partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso
Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti
passivi non stabiliti nell'Unione europea;
b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi,
di cui all'articolo 38-bis, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com2] e 3,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], in spedizioni di valore
intrinseco non superiore a 150 euro.
2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di
detti beni.))
((209))
---------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 3
ART. 3
Prestazioni di servizi
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e
di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a
titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per
altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e
simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni,
licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le
operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione
pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i
depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni
statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo semprechè l'imposta afferente
agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta
prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee
all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense
aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative,
di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché
delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività
istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle
diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le
assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di
servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai
numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o
ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di
servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. (181)(182)
((247))
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle
opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma
dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma
dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore,
tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni
relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del
secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del
presente articolo. (20)
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli
spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso
gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro
delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei
posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo
ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso
fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere
nazionale.
Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di
uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a
titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione
dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora
sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto
delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche
finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti
modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al
presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le
disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli
enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di
cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta
successivo di operatività del predetto Registro".
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che
"L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117,
si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2
valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che
prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 117 del 2017".
-------------
AGGIORNAMENTO (247)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84,
ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo
quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2025".
ART. 4
ART. 4
Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli
articoli 2135 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135]
e 2195 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195], anche se non
organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in
forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'articolo 2195 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195]. (89)
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita
per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative,
di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2507] e dalle
società di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici
e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza
personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del
precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte
dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o
partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si
considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o
agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti
verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari
determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460]. (41) (70) (92)
(211) (213) (224) (230) (243)
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso
commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: a)
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; b) erogazione di acqua e servizi
di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di
fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali,
gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i)
pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non
sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo
Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto
pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità; le operazioni relative
all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate dalla Banca d'Italia
((...))
; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia,
di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da
cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al
servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi
o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo
qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le
cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della
Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte
costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le
prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla
spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività
commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili
nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità
classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso
privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati
all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società
o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un
corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare
dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito
indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche
attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di
partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti
immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti,
senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di
indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società
partecipate.(41)(40)(89)(92) (211) (213) (224) (230) (243)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], COME MODIFICATO DALLA L. 30
DICEMBRE 2021, N. 234 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], A SUA
VOLTA MODIFICATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]. (211)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], COME MODIFICATO DALLA L. 30
DICEMBRE 2021, N. 234 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], A SUA
VOLTA MODIFICATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]. (211)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], COME MODIFICATO DALLA L. 30
DICEMBRE 2021, N. 234 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], A SUA
VOLTA MODIFICATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18]. (211)
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui
all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (92)
(23)(25)
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli
articoli 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], nonché al
n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;6]) della
parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto
stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità:
1) delle operazioni effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre
1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o
partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi
supplementari, fino al 31 marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività
indicate alle lettere d) e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31
marzo 1979. I mutui per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o
casse di previdenza ai propri iscritti si intendono compresi nella esenzione già
prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10-num18]".
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24], come
modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94], ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli
articoli 2, n. 5), 4, 6, 25, ultimo comma, 37, 53 e 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], nonché al
n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;6]) della
parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto
stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità: 1) delle operazioni
effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle
cessioni e prestazioni fatte ai soci, associati o partecipanti, verso pagamento
di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31 marzo 1979;
3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d) e g) del
quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per
l'acquisto di abitazioni concessi da enti o casse di previdenza ai propri
iscritti si intendone compresi nella esenzione già prevista per le prestazioni
previdenziali e assistenziali dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10-num18]".
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889] ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-10-01;697], convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-29;887], ha disposto (con l'art.
5-bis, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-12-28;954] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1973.
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53], ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1973.
---------------
AGGIORNAMENTO (70)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537] ha disposto (con l'art. 17,
comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313] ha disposto
(con l'art. 11, comma 8) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal
1 gennaio 1998.
---------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460] ha disposto
(con l'art. 30, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1997".
---------------
AGGIORNAMENTO (211)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha disposto (con l'art. 5,
comma 15-sexies) che le presenti modifiche rilevano ai soli fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
---------------
AGGIORNAMENTO (213)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], nel modificare l'art. 5,
comma 15-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater],
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 1, comma 683) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente
articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L.,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
---------------
AGGIORNAMENTO (224)
Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-10;51], convertito con
modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-07-03;87], nel modificare l'art. 1,
comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com683], che a sua volta
modifica l'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater-leta],
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 4, comma 2-bis, lettere a) e b)) che le modifiche dei commi 4 e 5
del presente articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del
suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2024.
---------------
AGGIORNAMENTO (230)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18], nel modificare l'art. 1,
comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com683], che a sua volta
modifica l'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater-leta],
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 3, comma 12 sexies) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente
articolo, disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L.
21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025.
---------------
AGGIORNAMENTO (243)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202], nel modificare
l'art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234~art1-com683], che a sua volta
modifica l'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater-leta],
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 3, comma 10) che le modifiche dei commi 4 e 5 del presente articolo,
disposte dall'art. 5, comma 15-quater, lettera a) del suindicato D.L. 21 ottobre
2021, n. 146 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
ART. 5
ART. 5
Esercizio di arti e professioni
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da
parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni
senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in
forma associata delle attività stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art49],
((nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei
contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],))
rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di
lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973,
n. 349 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349], nonché le prestazioni
di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26
settembre 1935, n. 1952
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-09-26;1952]. (20) (41)
(57a)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche apportate apportate agli articoli 5, 34, per la
parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, e
36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 14 marzo 1988, n.70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-14;70] convertito con
modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;154] ha disposto (con l'art. 4,
comma 3) che "Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1 gennaio 1973, e, ai fini delle imposte
sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre
1987."
-------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] ha disposto (con l'art. 2
comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si
applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla
predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano
dal 1 gennaio 1994."
ART. 6
ART. 6
Effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano
beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si
producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2,
si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e
comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni
periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di
somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art.
2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad
altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2,
all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della
rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine
convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o
spedizione.
d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da
cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1991, N. 417
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 FEBBRAIO 1992, N. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66].(63)
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del
corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si
considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere
periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217].(149)(157)
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o
indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente
all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del
pagamento.(63)
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei
termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti
farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A
effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di
personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi
costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art25], alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari,
alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di
ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare
le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo
21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione. Per le prestazioni di servizi
effettuate dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti nell'albo
di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298], l'imposta diviene esigibile
all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare
le disposizioni di cui al primo periodo. (89) (94) (162)
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio
dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi
diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un
soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che
non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei
corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo
periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi
si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del
pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco
di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno
solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. (157)
((In deroga al primo e al quarto comma, le cessioni di beni da parte di un
soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai
sensi dell'articolo 2-bis, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di
detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile
nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.))
((209))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che la presente modifca ha effetto dal 1 gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 4) che le integrazioni e correzioni apportate all'art. 6 si
applicano dal 1 gennaio 1973.
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417], convertito con
modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66], ha disposto (con l'art. 1,
comma 4) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990.
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415], convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-29;507], nel modificare l'art. 16-bis
del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41~art16bis], convertito
con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 4, comma 4) che la presente modifica si applica dal 24 marzo 1995.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313] ha disposto
(con l'art. 11, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1
gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (94)
Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56] ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio
1998.
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AGGIORNAMENTO (149)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
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AGGIORNAMENTO (157)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge.
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AGGIORNAMENTO (162)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(( (Definizione di buono-corrispettivo).
1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno
strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o
parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di
servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione,
i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o
prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. ))
((193))
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AGGIORNAMENTO (193)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;141], ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai
buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
ART. 6-TER
ART. 6-TER
(( (Buono-corrispettivo monouso) ))
((
.
1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al
momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei
servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione
dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto
costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo
monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso
detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il
buono-corrispettivo.))
((193))
---------------
AGGIORNAMENTO (193)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;141], ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai
buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
ART. 6-QUATER
ART. 6-QUATER
(( (Buono-corrispettivo multiuso) ))
((
.
1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al
momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei
servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla
accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della
cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo
dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo
multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui
all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo
come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che
intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai
sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono
effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai
fini dell'imposta. ))
((193))
---------------
AGGIORNAMENTO (193)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;141], ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai
buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
ART. 7
ART. 7
(Territorialità dell'imposta - Definizioni).
1. Agli effetti del presente decreto:
a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della
Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e
delle acque italiane del Lago di Lugano;
b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio
corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT] con le
seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): (139)
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio
di Büsingen;
((3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e
all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12008E/TXT];))
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
6) le isole Anglo-Normanne;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno
Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio
rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro;
d) per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un
soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non
abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel
territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero,
limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi
dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede
legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;
e) per "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della
Comunità", si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori
della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto
passeggeri; "luogo di partenza di un trasporto passeggeri", è il primo punto di
imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo
fuori della Comunità; "luogo di arrivo di un trasporto passeggeri", è l'ultimo
punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella
Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il
trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un
trasporto distinto;
f) per "trasporto intracomunitario di beni" si intende il trasporto di beni il
cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di
due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia
effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti
per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in
cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;
g) per "locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di
mezzi di trasporto" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di
trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni
per i natanti.
(149)
---------------
AGGIORNAMENTO (149)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
--------------
AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
ART. 7-BIS
ART. 7-BIS
(Territorialità - Cessioni di beni).
1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero
beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti
da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato
dal fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso
della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del
trasporto è ivi situato.
3.
((Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel
territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di
energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di
riscaldamento o di raffreddamento))
si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
((139))
a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel
territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto
passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto
((di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo))
è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti
prodotti è trascurabile;
((139))
b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono
usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni
non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o
non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel
territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni,
stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili
organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di
soggetti domiciliati o residenti in Italia.
(129)
---------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
--------------
AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
ART. 7-TER
ART. 7-TER
(( (Territorialità - Prestazioni di servizi). ))
((
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di
effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per
le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone
fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute
quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4,
quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o
agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi,
identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. ))
((129))
---------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
ART. 7-QUATER
ART. 7-QUATER
Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le
prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in
settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza
o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di
utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è
situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di
cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel
territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di
una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del
trasporto è situato nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,
a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a
disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano
utilizzate all'interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto
sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della
Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato. (129) (201)
((204))
--------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
--------------
AGGIORNAMENTO (201)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha disposto (con l'art. 1,
comma 725) che per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di
distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo
della prestazione dei servizi di cui al comma 1, lettera e), del presente
articolo, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione
europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva
utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione
europea.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 726) che la presente modifica si
applica a partire dal 1 aprile 2020.
--------------
AGGIORNAMENTO (204)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], come modificata dal D.L. 16
luglio 2020, n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], ha
disposto (con l'art. 1, comma 726) che la modifica di cui al comma 1, lettera
e), del presente articolo si applica a partire dal 1 novembre 2020.
ART. 7-QUINQUIES
ART. 7-QUINQUIES
Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali,
artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed
esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività,
nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti
non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del
periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso
alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, nonché alle relative
((prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad
attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente
disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato
se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente
senza domicilio all'estero;))
((237))
b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali,
artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con
l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
((La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli eventi se
la presenza è virtuale.))
((237))
-------------
AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 7-SEXIES
ART. 7-SEXIES
Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi
rese a committenti non soggetti passivi).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non
soggetti passivi:
a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le
operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio
dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario,
in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa
esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili
materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle
di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio
dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,
non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da
diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel
territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto
domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;
e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da
diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel
territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato
estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a
disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si
applica la lettera e);
((204))
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 1 GIUGNO 2020, N. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-01;45];
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 1 GIUGNO 2020, N. 45
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-01;45].
(129)
-------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n.18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 2, lettera a)) che a decorrere dal 1 gennaio 2013
all'articolo 7-sexies, comma 1 "la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e)
le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,
non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da
diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel
territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto
domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;";
- (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) che "dopo la lettera e) è aggiunta la
seguente: e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni
da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione
nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi
stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità. Le medesime
prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato
estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a
disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si
applica la lettera e)";
- con (l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, con
esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui
all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1°
gennaio 2010";
- con (l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7-sexies,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art7sexies-com1],
come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2013".
--------------
AGGIORNAMENTO (204)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], come modificata dal D.L. 16
luglio 2020, n. 76 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76], ha
disposto (con l'art. 1, comma 725) che per prevenire casi di doppia imposizione,
di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui al comma 1,
lettera e-bis), del presente articolo, di imbarcazioni da diporto si considera
al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia
dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di
fuori dell'Unione europea.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 726) che la presente modifica si
applica a partire dal 1 novembre 2020.
ART. 7-SEPTIES
ART. 7-SEPTIES
Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a
non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità).
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di
servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e
residenti fuori della Comunità:
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di
elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni
di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria,
noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel
territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema
dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il
servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la
prestazione di altri servizi direttamente collegati; (139)
h)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42]))
;
((154))
i)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 MARZO 2015, N. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42]))
;
((154))
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente
o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.
(129)
----------------
AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto con
(l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione
di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e
all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010".
-------------
AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
ART. 7-OCTIES
ART. 7-OCTIES
(Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non
soggetti passivi)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non
soggetti passivi:
a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il
committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza
domicilio all'estero;
b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il
committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza
domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione
europea.
2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica,
per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove
concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle
prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi
stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento
del prestatore
((e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea, di
cui all'articolo 38-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com1] e 3,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427]))
, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
((209))
c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio
dello Stato.
3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello
Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a
committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove
concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle
prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi
stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia
((e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea di cui
all'articolo 38-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com1] e 3,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com3],
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427]))
, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
((209))
c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato
membro.
4. L'opzione di cui al comma 3 è comunicata all'ufficio nella dichiarazione
relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a
quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.
---------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 8
ART. 8
Cessioni all'esportazione.
Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o
spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura
o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri
cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto
del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta
dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art2], o, se
questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, comma 4, terzo
periodo, lettera a). Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale
l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
(144)
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità
economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario
non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o
provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o
di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi
nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea;
l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o
dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
((b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione
europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per
suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e
dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art26-com3], in attuazione di
finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di
cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data
dalla documentazione doganale;))
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si
avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare
beni e servizi senza pagamento dell'imposta.(152)
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza
pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed
ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente
comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti
dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse
lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e
i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli
acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi
successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e
l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso
anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di
servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima
operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte
nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi
senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun
mese. L'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi
precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia
revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che
iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno
solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della
facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone
preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento,
in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti. (36)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 1983, N.746
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1984, N.17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17].
Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del
beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per
cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo
comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel
relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata
entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio. (52)
Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati
fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare
territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di
perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra
dette piattaforme e la terraferma.
(27)
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897] ha disposto
(con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 746
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746] convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17] ha disposto (con l'art. 3
comma 3) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 8, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8-com2],
e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione
dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni
senza pagamento dell'imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i
soggetti che iniziano l'attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo
comma dello stesso articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che le presenti modifiche hanno
effetto dal 1 gennaio 1984.
---------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n.417
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417], convertito con
modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-06;66] ha disposto (con l'art. 1,
comma 6) che la modifica al presente articolo si applica dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore del decreto 417/1991. Per i casi di
affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i
trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide
le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al
quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art8-com4],
introdotto dal comma 5.
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
--------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.
ART. 8-BIS
ART. 8-BIS
Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione.
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione , se non comprese nell'articolo
8:
a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate
all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi
adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11
febbraio 1971, n. 50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50];
a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art239] e 243 del
codice dell'ordinamento militare
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art243], di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66].
b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato
ancorché dotati di personalità giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che
effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli
stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le
cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al
loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e
di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo; (29)
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi
alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione,
assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli
aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro
componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di
servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e
b).
e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e)
direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di
cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni
indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che
effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria
dell'impresa.
(152)
((Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla
navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso
di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare
superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto
compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle
acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere
dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di
effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la
condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La
dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa
telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta
telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può
riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo
di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in
base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella
dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata
provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a
conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva
navigazione in alto mare))
.
((207))
(20) (21) (27)
(5)
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1
gennaio 1975.
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal
1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile
1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897] ha disposto
(con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1
gennaio 1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;793], ha
disposto (con l'art. 27, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno
effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (152)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
--------------
AGGIORNAMENTO (207)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 712) che "Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione
del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711".
ART. 9
ART. 9
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi Internazionali non
imponibili: (152)
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in
parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui
corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma
dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari,
cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente
n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea
importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione semprechè i
corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a
norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai
trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonché ai trasporti di beni in importazione semprechè i corrispettivi dei
servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo
comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, semprechè i corrispettivi
dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai
sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata
assoggettata all'imposta;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio,
disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio,
deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in
importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione semprechè i
corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari
di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi
dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione
o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e
alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate
fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;
(29)(152)
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di
viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del
territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152,
primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43].
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43], eseguiti su
beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni
nazionali nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per
conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio
dello Stato;
10) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N.669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30];
11) NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289];
12) NUMERO ABROGATO DAL D. LGS 11 FEBBRAIO 2010, N. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18].(152)
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni
indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che
effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria
dell'impresa.
((Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di
trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di
transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei
servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma))
. (152)
((211))
(20) (21) (27)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal
1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24], come
modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94], ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9,
limitatamente alle attività turistiche internazionali, 34, per la parte
concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e
74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto,
inoltre, (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1
aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897] ha disposto
(con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1
gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-12-30;793], ha
disposto (con l'art. 27, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno
effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;18] ha disposto (con
l'art. 5, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2010.
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AGGIORNAMENTO (211)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha disposto (con l'art.
5-septies, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1°
gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale
data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::].
ART. 10
ART. 10
Operazioni esenti dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di
crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di
fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte
dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la
negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del
recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché di
prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
bancoposta;(98)(113)(118a)
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in
valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio; (81)
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e
l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari
diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la
custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di
portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari
e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti
finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su
tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di
denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di
cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su
tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;(81)(164)
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei
contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed
istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei
giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22
aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16
novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955,
e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le
operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare,
corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle
indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco
nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali
autorizzate;(25)
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati
abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati
strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse
imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle
operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonché quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad
operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4,
quinto comma, del presente decreto;(25)(41)
10) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIIFCAZIONI
DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da
certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad
esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro
da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in
relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni
previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite
all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.
Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può
essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da
investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato
dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995
millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il
1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato
libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla
Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché
le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto
elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
(94)
13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da
calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da
piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune
o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; (184a)(216)
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di
natura non commerciale;(79)(94)(186a)(187a)
((247))
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a
queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne
l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;(169a)
17) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona
rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai
sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce
una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona
ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale
soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo
e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in
tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a
concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e
case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la
somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni
di cura rese da stabilimenti termali;(50)(94)(186a)(187a)
((247))
20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche
di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese
le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e
materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni
annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della
guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i
veicoli delle categorie B e C1; (70) (94) (185) (186a) (187a) (199)
((247))
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo
per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le
altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle
inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi,
parchi giardini botanici e zoologici e simili;(165)
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale
dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889;
26) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133;
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri.
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende
municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di
esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi,
solidi e liquidi.
27-ter le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne
vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica,
previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi
finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale.(94)(186a)(187a)
((247))
27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3
della legge 2 agosto 1897, n. 382.
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati
senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli
articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.(91)
27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca
marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di
conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili
e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i
quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis,
sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti
dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi
imputabili alle prestazioni stesse.
Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti
di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni
ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). (209)
L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a
condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese
commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente
connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del
pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in
conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle
quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o
dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle
persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di
associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei
rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1)
del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte
delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, semprechè
tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi
in cui viene svolta l'attività. (211) (213) (224) (230) (243)
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le
associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti
clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117:
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione
imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo
di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità
dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione
ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso
il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo,
anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi
dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse
abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello
locale;
5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. (211) (213)
(224) (230) (243)
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali
e di categoria. (211) (213) (224) (230) (243)
(23)(29a)
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la
presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (29a)
La L. 29 febbraio 1980, n. 31 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La
modificazione apportata all'articolo 10, n. 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, con il nuovo testo
dell'articolo 10, n. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, si applica dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687".
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AGGIORNAMENTO (33a)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che la
presente modifica ha effetto dal 1 ottobre 1981.
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che la
presente modifica ha effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio
1988, n. 154 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Tra le prestazioni
previste dal n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, rese da società di mutuo soccorso, devono intendersi
comprese le prestazioni rese dalle cooperative e loro consorzi, sia direttamente
che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere, di assistenza
domiciliare, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti,
degli handicappati psico-fisici, dei minori anche coinvolti in situazione di
disadattamento e di devianza".
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AGGIORNAMENTO (54a)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile
1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 35-bis, comma 2) che "L'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile
abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o
acquistati per la rivendita è stabilita nella misura del 4 per cento".
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AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno
1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "La disposizione di cui
all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica
anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti
stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore".
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AGGIORNAMENTO (70)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 11) che la
presente modifica si applica dal 1 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla L.29 novembre
1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che la presente modifica si
applica dal 24 marzo 1995.
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AGGIORNAMENTO (81)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 123) che le
presenti modifiche "hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se le
relative dichiarazioni annuali IVA, validamente presentate, risultano ad esse
conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti
definitivi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 244) che le presenti modifiche si
applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
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AGGIORNAMENTO (91)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (94)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e,
relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997".
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AGGIORNAMENTO (98)
La L. 8 maggio 1998, n. 146, nel modificare l'art. 4, comma 1, lettera b) della
L. 18 febbraio 1997, n. 28 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18
febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente
alla data di entrata in vigore della predetta legge".
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AGGIORNAMENTO (113)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il
presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente
ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle
prestazioni maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (118a)
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n.
168, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in
vigore il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati, ai
rendimenti maturati, ai contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle
rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
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AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio
2010, n. 73, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "Le disposizioni di cui
al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono
fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto
obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma
di esenzione previgente".
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AGGIORNAMENTO (164)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 521) che la
presente modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio
2013.
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AGGIORNAMENTO (165)
La L. 14 gennaio 2013, n. 3 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si intende che le
prestazioni rese dall'Organizzatore per l'accesso all'Expo Milano 2015 non
rientrano fra quelle di cui all'articolo 10, primo comma, n. 22), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
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AGGIORNAMENTO (169a)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 116, ha disposto (con l'art. 32-bis, comma 2) che "La disposizione di
cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti
posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio
postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente".
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AGGIORNAMENTO (184a)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 35) che la
presente modifca si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º
gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (185)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno
2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "L'articolo 10, primo
comma, numero 20), si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di
vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o
enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 2) che "In considerazione
dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti
difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (186a)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le
disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli
enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di
cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta
successivo di operatività del predetto Registro".
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AGGIORNAMENTO (187a)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che
"L'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117,
si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2
valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che
prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 117 del 2017".
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AGGIORNAMENTO (199)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19
dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che la presente
modifica avrà efficacia dal 1 gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la
presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso,
effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
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AGGIORNAMENTO (211)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 15-sexies) che le
presenti modifiche rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
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AGGIORNAMENTO (213)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234, nel modificare l'art. 5, comma 15-quater del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 683) che i commi
4, 5 e 6 del presente articolo, introdotti dall'art. 5, comma 15-quater, lettera
b) del suindicato D.L., si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
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AGGIORNAMENTO (216)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 1) che "Le disposizioni
dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero
1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse
si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per
finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto
che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio
di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi,
diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo
periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di
trasporto".
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AGGIORNAMENTO (224)
Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio
2023, n. 87, nel modificare l'art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre 2021, n.
234, che a sua volta modifica l'art. 5, comma 15-quater, lettera b) del D.L. 21
ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n.
215, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2-bis, lettere a) e b))
che i commi 4, 5 e 6 del presente articolo, introdotti dall'art. 5, comma
15-quater, lettera b) del suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, si applicano
a decorrere dal 1° luglio 2024.
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AGGIORNAMENTO (230)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23
febbraio 2024, n. 18, nel modificare l'art. 1, comma 683 della L. 30 dicembre
2021, n. 234, che a sua volta modifica l'art. 5, comma 15-quater, lettera b) del
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 12-sexies) che i
commi 4, 5 e 6 del presente articolo, introdotti dall'art. 5, comma 15-quater,
lettera b) del suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2025.
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AGGIORNAMENTO (243)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, nel modificare l'art. 1, comma 683 della L. 30
dicembre 2021, n. 234, che a sua volta modifica l'art. 5, comma 15-quater,
lettera b) del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma
10) che i commi 4, 5 e 6 del presente articolo, introdotti dall'art. 5, comma
15-quater, lettera b) del suindicato D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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AGGIORNAMENTO (247)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84,
ha disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo
quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2025".
ART. 11
ART. 11
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di
altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti
obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in
corrispondenza delle quali sono effettuate.
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al
prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di
materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti
ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il cinque per cento del
corrispettivo in denaro.
ART. 12
ART. 12
Cessioni e prestazioni accessorie
Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura
di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti
autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base
imponibile.
((180))
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AGGIORNAMENTO (180)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 4-quater) che "Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art12], si
interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di
veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni
principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto
con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter)
della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III
della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633],
nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10,
primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica si applica
alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
ART. 13
ART. 13
(Base imponibile)
1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e`
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al
cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse
con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della
pubblica autorita`, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario
al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario,
aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai
mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma
dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito
dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei
beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo
del terzo comma dell'articolo 3 nonché per quelle di cui al terzo periodo del
sesto comma dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per
l'esecuzione dei servizi medesimi; (139)
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal
valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione,
dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio
doganale all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il
quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la
base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e`
dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate da societa` che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che
controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio
del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la
base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e`
dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate agli effetti del
diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la
base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e`
dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono
effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa` che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche´ delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore
di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e`
costituita dal valore normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e
le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio
del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione
nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è
effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La
conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può
essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
europea. (144)
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione
la detrazione e` stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre
disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la base imponibile e` determinata
moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni
l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.
((5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del
comma 3 dell'articolo 6-quater è costituita dal corrispettivo dovuto per il
buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal
valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul
valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il
buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è
pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del
buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi
di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non
sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il
valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento
del buono-corrispettivo medesimo.))
((193))
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17], ha disposto (con l'art. 7)
che "La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art6-com1],
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53], relativa alla soppressione
dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art13], e
successive modificazioni, ha effetto per le cessioni di autovetture ed
autoveicoli acquistati o importati dal 1 gennaio 1983".
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
--------------
AGGIORNAMENTO (193)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;141], ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica ai
buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.
ART. 14
ART. 14
(((Determinazione del valore normale) ))
((
1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene
la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni
di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i
beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o
prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi
analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o,
in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano
tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per
l'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per
l'individuazione del valore normale))
ART. 15
ART. 15
Esclusioni dal computo della base imponibile
((Non concorrono a formare la base imponibile:
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o
altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del
committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in
conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui
cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per
conto della controparte, purché regolarmente documentate;
4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato
espressamente pattuito il rimborso alla resa;
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.
Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme
addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre
irregolarità nella esecuzione del contratto))
.
((20))
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 16
ART. 16
Aliquote dell'imposta
((L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della
base imponibile dell'operazione))
.
((171))
((L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le
operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente,
nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A,
salvo il disposto dell'articolo 34))
.
((171))
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e
simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica
con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni
prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313].
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1
aprile 1979.
--------------
AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (171)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 1,
comma 963) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate
sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla
data di entrata in vigore della suindicata legge.
ART. 17
ART. 17
Debitore d'imposta.
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario,
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione
prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti
indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai
cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da
un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il
cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione
secondo le disposizioni degli articoli 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art46] e 47 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art47], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427]. (139) (144)
Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle
norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a
favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli
stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter,
ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato
nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;441~art1-com4].
Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente
agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi
derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed
accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli
obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. Il rappresentante
fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8,
comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-leta],
b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-letb],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-letc]
e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-05-31;164~art8-com1-letd].
In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono
essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai
sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può
assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in
relazione al numero di soggetti rappresentati.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni
effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano
rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di
cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per
quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera
c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;150~art1-com1-letc-num3],
di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto
il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione
contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve
essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o
24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro
quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso
documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25. (144)
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter),
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga
affidata dal committente la totalità dei lavori; (126)
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri
8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto
il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione
di impianti e di completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei
confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e)
del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], e
successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti
di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura
ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia
della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da
parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di
deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112], e
successive modificazioni;
a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere
da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto,
affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e
movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione
del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti
di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo
17-ter del presente decreto
((...))
; (244)
((247))
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico
radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641], come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1995-12-30&numeroGazzetta=303];
c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni
di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale;(173)
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-11;24];
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite
all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087], e
successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima
direttiva 2003/87/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087], e
successive modificazioni; (153)
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori
per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0087] e di
certificati relativi al gas e all'energia elettrica; (153)
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto
passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); (153)
d-quinquies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-11;24];
Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni
individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in
base agli articoli 199 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:::2006-11-28;112~art199] e 199-bis
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112], nonché in
base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo
199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], nei casi, diversi
da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura
speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112].
Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e
d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al
31 dicembre 2026.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta
dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della
predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui
all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112], anche in
applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della
stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere
obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo
199-bis della direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112].
---------------
AGGIORNAMENTO (126)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]
ha disposto (con l'art. 1, comma 157) che la presente modifica si applica alle
cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 163) che la presente modifica si
applica dal 1° febbraio 2008.
--------------
AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
-----------
AGGIORNAMENTO (153)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 631) che le modifiche di cui al comma 6, lettere d-bis), d-ter), d-quater)
e d-quinquies) del presente articolo sono applicabili per un periodo di quattro
anni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle disposizioni
di cui al comma 6, lettera d-quinquies) del presente articolo è subordinata al
rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112], e
successive modificazioni.
-----------
AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-11;24] ha disposto (con
l'art. 2, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, sesto comma,
lettera c) "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo
giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto".
-----------
AGGIORNAMENTO (199)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art. 4,
comma 4) che "L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al
rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una
misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112]".
-----------
AGGIORNAMENTO (244)
La L. 24 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-24;207], ha disposto (con l'art. 1,
comma 58) che "L'efficacia della disposizione di cui al comma 57 è subordinata
al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di
una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112]".
-----------
AGGIORNAMENTO (247)
La L. 24 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-24;207], come modificata dal D.L. 17
giugno 2025, n. 84 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84],
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-30;108], ha disposto (con l'art. 1,
comma 58) che "L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~letaquinquies]
((del sesto comma dell'articolo 17))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17-com6]
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17-com6]
è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112]".
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
(( (Acquisto di pubblicità on line) ))
((
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link
sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono
obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata
dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle
pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising),
visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o
la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi
mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali
editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore
pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti))
ART. 17-TER
ART. 17-TER
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
società
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art1-com2], e successive
modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e
termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni
effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende
speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per
una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per
cento;
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num2],
direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, n. 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1], da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle
lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non
inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da
enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 17 GIUGNO 2025, N. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2025, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-30;108]))
. (182)
((247))
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di
scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione
europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112].
1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di
cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro
riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente
articolo.
articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli
enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni
e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di
uso civico.
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies,
i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul
reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25].
(187)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96].
(153) (180)
-------------
AGGIORNAMENTO (153)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 632) che le disposizioni di cui al presente articolo, nelle more del
rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112], della
misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque
applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è
esigibile a partire dal 1º gennaio 2015.
-------------
AGGIORNAMENTO (180)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni per le quali è
emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art. 3,
comma 3) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e
si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla
medesima data.
--------------
AGGIORNAMENTO (187)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 12,
comma 2) che "Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le
quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (247)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-30;108], ha disposto (con l'art. 10,
comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1°
luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire
dalla medesima data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.".
ART. 18
ART. 18
Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile
deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al
committente.
Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il
prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è
emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere
diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.
((La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del
secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo
comma, primo periodo, dell'articolo 3.))
È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti.
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della
cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2758] e 2772 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2772]
e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei
mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito
nell'art. 2752 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2752], cui tuttavia
è posposto. (5)
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
ART. 19
ART. 19
(Detrazione)
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma
dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate,
quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a
titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento
in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la
dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed
alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. (186a)
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'mportazione di beni e
servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo
il disposto dell'articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l'imposta
relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.(106a) (181a)
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi
indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assim- ilate dalla
legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427;
a-bis) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate
nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni
destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa; (152a)
b) operazioni
((, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al
titolo V-ter,))
effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel
territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
((237))
c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b),
d) ed f);
d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che
producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma; (209)
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al
primo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari
settori;
e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio
delle attività di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.(137a)
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette
all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali
utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi
criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa
ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione
((, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i
servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di
franchigia di cui al titolo V-ter))
.
((237))
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che
conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad
operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e
il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di
cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente
operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano
la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata
presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6)
e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a
dette operazioni.(91)(137a)
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la
limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con
riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche
intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche
intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento
destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della
forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la
modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (33a)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che le
modifiche al presente decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17
febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.
---------------
AGGIORNAMENTO (57)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "Il
termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e
all'importazione di motocicli ed autovetture nonché alle prestazioni di
manutenzione e riparazione di tali beni, è prorogato al 31 dicembre 1993".
---------------
AGGIORNAMENTO (65a)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 6
febbraio 1992, n. 66 nel modificare l'art. 6 comma 6 della L. 29 dicembre 1990,
n.405 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1 comma 9) che "La disposizione
di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve
intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633."
---------------
AGGIORNAMENTO (70)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 9) che "Le
disposizioni dell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8
del presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 1996".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 11) che le modifiche al presente
articolo lettere a), b), ed e) si applicano dal 1 gennaio 1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto:
- (con l'art. 11, comma 1) che la disposizione di cui al secondo periodo del
primo comma del presente articolo si applica agli acquisti ed alle importazioni
la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio 1998.
- (con l'art. 11, comma 3) che "In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'articolo 2 del presente decreto, è detraibile l'imposta relativa ai beni e
servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state
dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata
in vigore del presente decreto".
-(con l'art. 11, comma 8) che la modifica al presente articolo si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
---------------
AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la
modifica al presente articolo decorre dal 1 gennaio 1998.
---------------
AGGIORNAMENTO (106a)
La L. 18 febbraio 1999, n. 28 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al comma
2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di
manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi
messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni
medesime".
---------------
AGGIORNAMENTO (137a)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2
dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 11-quindecies, comma 8) che
"L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea".
---------------
AGGIORNAMENTO (152a)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la
modifica al presente articolo si applica alle operazioni effettuate dal 1°
gennaio 2010.
---------------
AGGIORNAMENTO (181a)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25
febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "L'articolo
19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli
organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici,
anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di
beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi
sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto
alla detrazione".
---------------
AGGIORNAMENTO (186a)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che la presente modifica si
applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
---------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la
presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso,
effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
-------------
AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".
titolo V
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS
(( (Percentuale di detrazione). ))
((
1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata
in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a
detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle
operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è
arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale
superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene
conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo
36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere
a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del
soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre
operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma
restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.))
((91))
---------------
AGGIORNAMENTO(91)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313] ha disposto
(con l'art. 11, comma 8) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1
gennaio 1998.
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS.1
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi).
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto
dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;(146)
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati
nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni; (146)
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a
motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per
cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio
dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in
ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli
stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori
agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o
beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;(146)
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a
motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle
prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il
transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura
in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.
L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento
mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o
da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate;(146)(184)
((186))
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa
in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di
persone;(144)(146)(147)
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici
collocati nei locali dell'impresa;
g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244;(146)
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza,
come definite ai fini delle imposte sul reddito,tranne quelle sostenute per
l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o
di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla
locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per
le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata
la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno
luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano
la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5,
e dell'articolo 19-bis.(104)
(91)
-----------------
AGGIORNAMENTO (91)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313 ha disposto (con l'art. 11, comma 8) che la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.
-----------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che la
presente modifica si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1
gennaio 1998.
-----------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 305) che "Per
l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per
cento".
-----------------
AGGIORNAMENTO (146)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 264, lettera c))
che per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni si
applicano dal 28 giugno 2007.
-----------------
AGGIORNAMENTO (147)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 83, comma 28-ter) che la presente modifica
si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
-----------------
AGGIORNAMENTO (184)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 916) che la presente modifica si applica alle fatture
emesse a partire dal 1º gennaio 2019;
- (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto
al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture
emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o
forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente
lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti,
destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del
contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi
compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della
presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa
capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica";
- (con l'art. 1, comma 927) che la presente modifica si applica a partire dal 1°
luglio 2018.
-----------------
AGGIORNAMENTO (186)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87,
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con
l'art. 1, comma 917, lettere a)) che "Fermo restando quanto previsto al comma
916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a
partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per
autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il
comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019";
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 927) che "Le disposizioni di cui ai
commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai
commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018".
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS.2
(( (Rettifica della detrazione). ))
((
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi
è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi
sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si
tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in
rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in
funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a
tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del
quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel re- gime di
detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione
dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita
limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e,
per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da
quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili,
nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento
o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19,
comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni
successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della
percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua
aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della
differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla
percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di
acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della
sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta
relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di
quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La
rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di
detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo
adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia
comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di
detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di
costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui
coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è
superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di
rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli
anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la
percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad
imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello
dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di
scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla
società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società
scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono
obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle
rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono
intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i
fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni
ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti
da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di
aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di
ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione
dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari,
soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici
acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata
sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo,
o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere
complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o
ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari
specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla
detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate
nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le
determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
))
ART. 19-TER
ART. 19-TER
Detrazione per gli enti non commerciali.
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a
norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi
previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti
nell'esercizio di attività commerciali o agricole.
La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia
gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art20] e
20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art20bis].
L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio
dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in
detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o
agricola.
La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione
all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di
statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla
inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed
enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata
nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità
pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. (20)
((96))
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club
d'Italia e agli automobile clubs.
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (96)
La L. 21 novembre 2000, n.342 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342]
ha disposto (con l'art. 47, comma 1) che "Tra gli enti indicati all'articolo
19-ter, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali,
devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato".
ART. 20
ART. 20
Volume d'affari
Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate,
registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli
articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.
((Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni
ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2424], voci B.I.3)
e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al
quinto comma dell'articolo 36.))
(21) (27) (57a) (57b)
((144))
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione,
ancorché non imponibili o esenti è determinato secondo le disposizioni degli
articoli 13,14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili regi strati a
norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto
comma dell'art. 27.(20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art.10) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897] ha disposto
(con l'art. 45, comma
1) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] ha disposto (con l'art. 3
comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n.133 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133]
come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-23;308] convertito con
modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-22;458] ha disposto (con l'art. 3
comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
TITOLO SECONDO
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI
ART. 21
ART. 21
(Fatturazione delle operazioni)
1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del
bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che
la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da
un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e
ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.
L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data
preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti
non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di
contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore
aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della
comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del
cessionario o committente.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio
del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio
del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso
di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea,
numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel
caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio
dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi
ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechè
tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; (192)
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base
imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al
centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero
dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di
cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal
cessionario o committente ovvero da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni
o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di
cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo
l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei
confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso
di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da
parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia
accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura
l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della
fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono
essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un
collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di
servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma
elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire
l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua
straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta
dell'amministrazione finanziaria.
4.
((La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione
determinata ai sensi dell'articolo 6))
. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o
spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo: (192)
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è
effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-08-14;472], nonché per
le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione,
effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un
soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il
mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta
ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo
periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione
europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il
cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma
restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo
conto, da un terzo.
6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e
contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con
l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a
vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 -bis comma
1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con
l'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6),
con l'annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85], con l'annotazione, a seconda
dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti
d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime
del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione «regime del margine
- agenzie di viaggio. (144)
6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la
fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono
soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in
luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui
all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto
passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione
europea, con l'annotazione «inversione contabile»;
b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori
dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".
6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un
servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione».
(144)
7. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero
se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative
in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. (170) (171)
8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità
non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
-----------
AGGIORNAMENTO (170)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1
gennaio 2017.
-----------
AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], come
modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
---------------
AGGIORNAMENTO (192)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136], ha disposto (con l'art. 11,
comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
ART. 21-BIS
ART. 21-BIS
(Fattura semplificata).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare
complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui
all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di
quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio
del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio
del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché
ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in
alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere
indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo
numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero
dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura
rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di
operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art41],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).
3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle
finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1,
ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di
importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di
attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche
commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle
fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui
agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.
(144)
((196))
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (196)
Il Decreto 10 maggio 2019 (in G.U. 24/05/2019, n. 120) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro
quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell'art.
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art21bis]".
ART. 22
ART. 22
Commercio al minuto e attività assimilate
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in
locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di
distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di
distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al
seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti
al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri
servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o
fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8),
9), 16) e 22) dell'art. 10; (21)
6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri
turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.
6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di
teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al
di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. (154)
((6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei
cimiteri))
.
((195))
La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con
decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che
prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo
limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di
fatturazione e degli adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della
fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per
autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte
di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati
con la fattura elettronica. (20) (184) (186)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
-------------
AGGIORNAMENTO (184)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 916) che la presente modifica si applica alle fatture
emesse a partire dal 1º gennaio 2019;
- (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto
al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture
emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o
forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente
lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti,
destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3], che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e
forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei
subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera
riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art25-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89], riportati nelle fatture
emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica";
- (con l'art. 1, comma 927) che la presente modifica si applica a partire dal 1°
luglio 2018.
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AGGIORNAMENTO (186)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], come modificata dal D.L. 12
luglio 2018, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87],
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 917, lettere a)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le
disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire
dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per
autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il
comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019";
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 927) che "Le disposizioni di cui ai
commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai
commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018".
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AGGIORNAMENTO (195)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art.
12-bis, comma 3) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2019.
ART. 23
ART. 23
Registrazione delle fatture
((Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4,
terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.))
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di
emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del
servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del
cedente o del prestatore. (57a) (57b)
Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati,
in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,
devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma. (144) COMMA
ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-09;695].
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono
essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato
e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con
apposito decreto ministeriale.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260], convertito con
modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354], ha disposto (con l'art. 2,
comma 3) che le modifiche al presente articolo si applicano a decorrere dal 1
novembre 1974.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
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AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art23], 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art24], 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art25] e 39
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art39-com2],
e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente
macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di
centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta
giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di
tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni
soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] ha disposto (con l'art. 3
comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994".
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] come modificato dal D.L. 23
maggio 1994, n. 308 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-23;308]
convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-22;458] ha disposto (con l'art. 3
comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994".
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.
ART. 24
ART. 24
Registrazione dei corrispettivi
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo
di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito
registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle
relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare
globale dei corrispettivi delle
((operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata))
. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le
operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. PERIODO
ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.
695. (57a) (57b)
((144))
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere
computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di
fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle
indicate nel secondo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche
l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il
Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza
distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi
ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli
acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo
diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le
annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un
registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in
cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con
decreto del Ministro delle finanze.(20)
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1
gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art23], 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art24], 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art25] e 39
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art39-com2],
e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente
macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di
centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta
giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di
tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni
soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che "La modificazione apportata all'art. 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art24],
concernente il registro di prima >nota, si applica dal 1 luglio 1979".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897] ha disposto
(con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] ha disposto (con l'art. 3,
comma 3) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
decorrere dal 1 aprile 1994.
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AGGIORNAMENTO (57b)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] come modificato dal D.L. 23
maggio 1994, n. 308 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-23;308]
convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-22;458] ha disposto (con l'art. 3,
comma 3) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
decorrere dal 1 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.
ART. 25
ART. 25
Registrazione degli acquisti
((Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo
comma dell'articolo 17,))
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della
fattura e con riferimento al medesimo anno. (79) (180)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-09;695].
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta,
((...))
la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del
servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti,
nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis,
devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma. (144)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1996-12-09;695].
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a
prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie
di viaggi, quale ne sia l'importo. (20)
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
---------------
AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art23], 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art24], 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art25] e 39
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art39-com2],
e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente
macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di
centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta
giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di
tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni
soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che "Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6,
25, ultimo comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], nonché al
n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;6]) della
parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto
stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità: 1) delle operazioni
effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle
cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso
pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31
marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d)
e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per
l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai
propri iscritti si intendono compresi nella esenzione già prevista dall'art. 10,
n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10-num18]".
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56] ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
--------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (180)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art. 2,
comma 2-bis) che la presente modifica si applica alle fatture e alle bollette
doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
ART. 26
ART. 26
(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta)
1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'
emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24
l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della
fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se
ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del
bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma
dell'articolo 25. (184)
((223))
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di
un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi
indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può
essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di
inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato
pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e` assoggettato a una procedura
concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182bis], o dalla
data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67-com3-letd];
(208) (213)
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. (222)
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232].
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il
cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi
dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma
dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo
il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232]. L'obbligo di cui al primo
periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis,
lettera a). (184) (208) (213)
((223))
5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il
corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui
al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto
all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232].
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui
agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo
27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100], e
successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542], e
successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle
variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle
variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con
le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24,
gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o
nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 5 e quelle per errori di
registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o
prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e
24 e sul registro di cui all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione
continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma
2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente
o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto
alle proprie obbligazioni.
10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti
di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori
dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto
ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art44], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], e successive modificazioni.
In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al
comma 5.
10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del
decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232].
12. ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si
considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento
redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi
sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di
pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da
pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la
sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene
pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva
per eccessiva onerosità.
(174)
------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
------------
AGGIORNAMENTO (174)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 1,
comma 127) che "Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], nel testo
risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui
il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 126
al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle
disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere
interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla
data di cui al periodo precedente".
------------
AGGIORNAMENTO (184)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 394) che "In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende
farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del
Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo
dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il
superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo dell'IVA in
coerenza con la normativa vigente.
A tal fine, i commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26-com2]
e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26-com5],
si interpretano nel senso che:
a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c),
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-10-01;159~art5-com3-letc],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-11-29;222], ai fini del ripiano dello
sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come rideterminato
dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232~art1-com399], nonché per
quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-07-06;95~art15-com7],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;135], ai fini del ripiano del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come rideterminato dall'articolo 1,
comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232], le aziende farmaceutiche possono
portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le
modalità indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27],
dall'ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com796-letg], quali
importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi
dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], corrisposti per un importo
pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende
farmaceutiche possono portare in detrazione l'IVA da applicare sull'ammontare
dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti
effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di
ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le
modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 402) che "Le disposizioni di cui ai
commi da 394 a 401 si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci
soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17ter]".
------------
AGGIORNAMENTO (208)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 18,
comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], nel testo
risultante dalle modifiche apportate dal comma 1 si applicano alle procedure
concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (213)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2021, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-12-30;228], convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-02-25;15], ha disposto (con l'art. 18,
comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e
comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], nel testo
risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano alle procedure
concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso".
--------------
AGGIORNAMENTO (222)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], ha disposto (con
l'art. 38, comma 2) che "Dalla data della pubblicazione nel registro delle
imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere
a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art23-com1-leta]
e c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art23-com1-letc]
e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art23-com2-letb],
si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26-com3bis]".
--------------
AGGIORNAMENTO (223)
Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-05-26;56] ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di
dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici
a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e
nazionale sono calcolati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), i
commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26-com2]
e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art26-com5],
si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo
9-ter, commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art9ter-com8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art9ter-com9] e 9-bis,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art9ter-com9bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-06;125], ai fini del ripiano dello
sforamento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici
di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata
scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27],
dall'ammontare dei versamenti effettuati.
ART. 27
ART. 27
Liquidazioni e versamenti mensili
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100].
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100].
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo
importo è computato in detrazione nel mese successivo.
((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo
22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla
base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo
24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del
dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando
il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso,
al centesimo di euro))
.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313].
(20) (56)
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254], convertito con
modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la
percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27-com4],
è stabilita nel 23,05 per cento".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1
gennaio 1975.
----------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-18;46], convertito con
modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249] ha disposto (con l'art. 30,
comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento
la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27-com4],
e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino
al 31 dicembre 1977.
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-10-08;691] convertito con
modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-11-30;786], nel modificare l'art. 36,
comma 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-18;46~art36-com1], convertito
con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma
premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-18;46~art36], con l'art. 1
della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso limitatamente
alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per
autotrazione".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-02-07;15], convertito con
modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-04-07;102], ha disposto (con l'art. 12,
comma 4) che "Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici per cento
la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], è
stabilita nella misura del 12,25 per cento".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal
1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-10-31;693], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;891], ha disposto (con l'art. 12,
comma 1) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici
per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27-com4],
e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e
nel 13,05 per cento."
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889] ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che la modifica al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-10-01;697], convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-11-29;887], ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38
per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27-com4],
e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e
nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di
imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla
diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110
quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento
e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per
cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più
prossima".
----------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853], convertito con
modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-17;17], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27-com4],
la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene
riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25
per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente
per 100".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto
dal 1 gennaio 1985.
----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 30 maggio 1988, n.173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-05-30;173], convertito con
modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-07-26;291], ha disposto (con l'art. 7,
comma 2) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla
liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel
corso del mese di settembre 1988.
----------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 11 aprile 1989, n. 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-04-11;125], convertito con
modificazioni dalla L. 2 giugno 1989, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-06-02;214], come modificato dal D.L. 27
aprile 1990, n. 90 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90],
convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27],
cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e
per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello
stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43~art31], le
liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti
nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del
1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente
precedente".
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151] convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202] ha disposto (con l'art. 1
comma 7) che "Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art27-com1]
(b), si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991;
per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la
effettuazione, in conformità ai criteri previsti dal secondo periodo del primo
comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed
è vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno".
----------------
AGGIORNAMENTO (71)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1, lettera d)) che "nel primo comma, [...] secondo periodo, le parole
"eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"eseguite per il secondo mese precedente";
Ha inoltre disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1,
lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre
disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a
decorrere dal 1 aprile 1994".
----------------
AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133], come modificato dal D.L. 23
maggio 1994, n. 308 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-23;308],
convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-22;458], ha disposto (con l'art. 3
comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994".
ART. 28
ART. 28
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322]))
ART. 29
ART. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N.357
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-06-10;357], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 1994, N. 489
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-10;489]))
ART. 30
ART. 30
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542].
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n.
3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a
quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello
stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo
dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il
rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di
cessazione di attività.
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza
detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della
presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano
l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a
quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni , computando a
tal fine anche le operazioni effettuate a norma articolo 17, quinto, sesto e
settimo comma
((, nonché a norma dell'articolo 17-ter))
;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9
per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte
le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per
effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può
chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze
detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare
comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito
allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni
del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili
per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti. (20) (45)
------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(((Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti
effettuati dagli enti non commerciali). ))
((
1. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente
alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di
attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi
dell'articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione,
dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli
articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427].
))
ART. 30-TER
ART. 30-TER
(( (Restituzione dell'imposta non dovuta). ))
((
1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non
dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del
versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è
verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o
ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione
finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o
prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al
cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in
un contesto di frode fiscale))
ART. 31
ART. 31
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413]))
.
ART. 32
ART. 32
Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti
minori relative alla fatturazione e alla registrazione).
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a
((quattrocentomila euro))
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti
arti e professioni, ovvero
((a settecentomila euro))
per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi
di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta
di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art18-com1],
e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono
alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
((settecentomila euro))
relativamente a tutte le attività esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo
21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce
fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita
all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le
caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i
contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], contenente
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
ART. 32-BIS
ART. 32-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244]))
ART. 33
ART. 33
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542]))
.
ART. 34
ART. 34
(Regime speciale per i produttori agricoli).
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte
dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione
prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva
l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione
per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che
applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al
comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli:
a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135] e
quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di
mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei,
nonché di allevamento di rane;
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che
effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione
europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art1-com2]; le
associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione
vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci,
associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o
trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa
manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori
soci.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80].
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati
nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre
che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.
(79)
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche
operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono
registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione
periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si
detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non
ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni
e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in
caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti
di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli
obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a
norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o
utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa
imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma
cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a
quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia
superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori
agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma.
In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442], e
successive modificazioni. (178)
((187))
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooper- ative o
agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della
vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati
all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.
L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per
conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un
esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel
presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di
prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati
dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro
costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi
indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le
cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un
importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che
sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello
Stato.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-05-14;80].
11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui
al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino
per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442].
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono disciplinate
le modalità di attuazione del presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (178)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] come modificato dal D.L. 22
ottobre 2016, n. 193 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193],
convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225] ha disposto (con l'art. 21,
comma 1) che "A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono esonerati dalla
comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34-com6],
situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art9]".
-------------
AGGIORNAMENTO (187)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122] come modificato dal D.L. 12
luglio 2018, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87],
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 21,
comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione
i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art34-com6]".
ART. 34-BIS
ART. 34-BIS
(((Attività agricole connesse) ))
((
1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi
di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135-com3],
l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle
operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo
di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle
importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente
articolo.
articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta
nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul
valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442], e
successive modificazioni))
ART. 34-TER
ART. 34-TER
(( (Regime fiscale per raccoglitori occasionali)
1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla
classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante
officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio
2018, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75~art3], che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad
euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi
documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale))
ART. 35
ART. 35
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e
cessazione attivita).
1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione
nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia
delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto
della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A.
che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale
fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento
ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la
denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella
amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice
fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile
organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene
esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali,
negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i
libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e
da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo
del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di
cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], la volontà di effettuare
dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che
l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di
cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne
dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli
conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa
ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata.
In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione
è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.
3-bis. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri,
i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera d) del comma 2, se il
contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei
predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo
incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei
successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il
depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia
delle entrate la cessazione dell'incarico.
Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro
i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia
delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il
luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del
contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo
e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima
Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto
passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle
entrate.
4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della
dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle
operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme
le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione,
registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale
deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2,
da determinare computando anche le operazioni indicate nel quinto comma
dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità
dell'imposta. (144)
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione,
se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o
di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e
devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari
dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via
telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in
duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico
esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di
garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea
documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui
risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della
partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di
presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente
debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata
inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del
Consiglio, del 7 ottobre 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904]; fatto
salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non
intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato
alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla
data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate
procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo
precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175].
((
7-quater. In deroga al primo periodo del comma 7-bis, per i soggetti non
residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite
un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art17-com3],
l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità
di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale
che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione
attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di
partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7
ottobre 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904], di cui al
comma 2, lettera e-bis) del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la
completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la
relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento
per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche
sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e
Guardia di finanza.
))
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla
denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-07;581~art7] e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-07;581~art9],
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29
dicembre 1993, n. 580 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8],
in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli
obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo
presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il
quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia
apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio
dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il
numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere
stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione
e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro
delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi
successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in
via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui
all'articolo 3, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com2bis] e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com3]; in tal
caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera
concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle
dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com2bis] e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com3],
restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data
di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta
operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA
attribuito al contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano
ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art1-com6].
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322~art3-com3],
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni
previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;322].
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni
previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di
riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al
rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di
esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i
dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano
completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e
le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla
banca dati medesima.
15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis,
l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al
rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia
delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo
ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32], per
esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la
verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea,
l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di
persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui
documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione
della partita IVA.
15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la
cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati
dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione
ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere successivamente
richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore
autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza
personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione
della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non
inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse
antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della
fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a
seguito di dette violazioni fiscali, semprechè non sia intervenuto il versamento
delle stesse.
15-bis.3. I medesimi effetti di cui al comma 15-bis.2 si producono anche in
conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta
la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione
al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei
contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione
dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art11-com7quater].
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio
di attività;
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita
IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38], convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], e successive modificazioni,
a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per
la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al
volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.
15-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-21;175].
15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle
partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo
possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività
di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri
di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità
di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva
al contribuente.
-------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
Eredi del contribuente.
((Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni
effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi,
ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della
data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.))
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni
effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi
dell'imprenditore. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 35-TER
ART. 35-TER
(Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili
del soggetto non residente).
1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi
dell'articolo 17,
((terzo comma))
, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta
sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio
competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole
adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e
la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è
esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione
sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato
estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per
almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i
controlli sull'attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione
all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo
fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di
stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti
dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia
evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il
predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto,
ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente
presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono
redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente
articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o
professione in altro Stato membro della Comunità europea o in un Paese terzo con
il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza
in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle
direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31976L0308] e n.
77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE)
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31977R0799] n. 218/92
del Consiglio del 27 gennaio 1992
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992R0218].
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia
di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate
per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto
applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-10-05;404].
ART. 35-QUATER
ART. 35-QUATER
(( (Pubblicità in materia di partita IVA).
Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero
accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili
in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai
sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative
allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del
soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica
titolare.))
ART. 36
ART. 36
Esercizio di più attività
Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica
unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume
di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni
l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio
di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al
rispettivo volume d'affari.
I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa
impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per
l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività
esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa
all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso
la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita
con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo
comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati
promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni
caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni
ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica
della detrazione di cui all'art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano
sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di
fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo
19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con
riferimento a ciascuno di tali settori di attività.
((Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che
svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero
prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto
servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo
comma))
.
((145))
L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive
disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le
attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le
attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria
dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il
disposto del comma secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui
all'articolo 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19
sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo
74-quater.
In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una
determinata attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del
terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è
ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente,
nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi
di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria
costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano
effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i
passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni
degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le
annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso
mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al
terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non
è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo
di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del
passaggio.
Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota
applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e
25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione
annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo
le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i
versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per
l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili. (20) (21)
(23) (27)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979. n. 24, come modificato dal D.P.R. 31 marzo 1979, n.
94 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94], ha
disposto (con l'art. 3) che le modifiche quelle apportate agli articoli 5, 9,
limitatamente alle attività turistiche internazionali, 34, per la parte
concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, 36 e
74-ter dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.660
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-30;660], convertito con
modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31], ha disposto (con l'art. 9,
comma 1) che "Le modificazioni apportate con l'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24~art1],
all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art36],
hanno effetto dal 1 gennaio 1981".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897] ha disposto
(con l'art. 45, comma 2) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1
gennaio 1981.
-----------------
AGGIORNAMENTO (145)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], ha disposto (con l'art. 1,
comma 521) che "Le disposizioni di cui al comma 520 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è
dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle
operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle
((indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma))
dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione registrazione
delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione
degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso
l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. (21)
((209))
Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre
dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle
importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei
fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili. (27)
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle
operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a
quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso. (20)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897] ha disposto
(con l'art. 45, comma 3) che la presente modifica all'articolo ha effetto dal 1
gennaio 1982.
---------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 37
ART. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N.322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322]))
.
ART. 38
ART. 38
Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi
I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del
contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827], ovvero ad una delle
casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-26;1706], modificato con la
legge 4 agosto 1955, n. 707 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707],
avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni.
((La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda
delegata sita nel territorio dello Stato))
.
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante
l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha
ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del
contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha
effetto liberatorio per il delegante.
Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le
modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione
e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti
direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o
mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o
mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il
versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere
eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere
specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme
e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in
deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827]. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS
(Esecuzione dei rimborsi).
1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in
sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del
2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente
tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro
consegna, quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori
all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma
dell'articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo
secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili
per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli
acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma
del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non
stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento
dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione
relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti
di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi
di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a
((30.000 euro))
sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui
emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la
sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78], convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102]. Alla dichiarazione o istanza
è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], che
attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle
caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili
dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli
immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo
periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella
normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si
è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle
suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di
capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la
richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50
per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi
di ammontare superiore a
((30.000 euro))
quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni
diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art25], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221];
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di
rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui
risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli
dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma
non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli
importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la
dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del
visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile
risultante all'atto della cessazione dell'attività.
5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni
dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al
termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione
rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero
di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le
piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18
aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche
dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29
della legge 5 ottobre 1991, n. 317
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art29], iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art106]. Per i
gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore
a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta
assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo
2359 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359] della
obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva
dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di
cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni
caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo
all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella
società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad
annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a
rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la
sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di
cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi
provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei
reati di cui agli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art2] e 8 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art8],
l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a
concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri
documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo
procedimento penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso
di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa
all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente
rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data
del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista
nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate,
anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie
di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di
cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le
ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente
articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi
inferiori all'anno e per la loro esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
-----------------
AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 27 aprile 1990, n.90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90] convertito con
modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165] ha disposto (con l'art. 14,
comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono
i commi secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30-com2]
e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art30-com3],
si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in
cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla
dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il
quarto comma dell'articolo 38- bis del citato decreto n. 633 del 1972 si
applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989."
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AGGIORNAMENTO (79)
Il D.Lgs 23 marzo 1998, n.56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56], ha disposto
(con l'art. 7) che la modifica al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio
1998.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS.1
(( (Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità). ))
((
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto
l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati
o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando
un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.
2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato
membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento
del rimborso, il richiedente:
a) non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione;
b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti;
c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente
il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento
motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è individuato
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed
i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo nonché per la realizzazione dei relativi scambi informativi.
))
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS.2
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità).
1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati
all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il
rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di
beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e
19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può
essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una
stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno
ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è
il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie
ai trasporti e da quelle
((effettuate))
ai sensi dell'articolo 74-septies. L'ammontare complessivo della richiesta di
rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a quattrocento
euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso
spetta annualmente, semprechè di importo non inferiore a cinquanta euro. (154)
((209))
2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non
superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi
inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un
anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello
Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto
alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia
operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono
tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale
detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il
richiedente.
4. La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato
membro ove è stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi
provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi
messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al
rimborso dell'imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla
ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.
6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio può chiedere
per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove
esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi
pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni
aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche
in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le
informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui
il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni
aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata entro il termine di
due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero
entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo
periodo.
I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo
di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio
effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della
richiesta stessa.
7. L'ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle
previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un
mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la
comunicazione di cui al comma 5 è effettuata comunque entro otto mesi dalla data
di ricezione della richiesta di rimborso.
8. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del
termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni
aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di
cui ai commi 6 e 7.
9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al
primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello
di scadenza del termine di cui al comma 8.
La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non
fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro
il termine previsto dai commi 6 e 7.
Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio
competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
10. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del
richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce
l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.
11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme
indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito
provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si
applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della
somma indebitamente rimborsata.
12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso
indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni
ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo
importo.
13. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
14. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è
individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le
modalità ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi nonché per
gli scambi informativi relativi al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2015".
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la
presente modifica si applica "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso,
effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 38-BIS
ART. 38-BIS.3
( Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali
((di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti))
).
((209))
1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del
regime speciale di cui all'articolo 74-quinquies o 74-sexies
((o 74-sexies.1))
effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta
((dalle dichiarazioni presentate ai sensi di detti articoli))
e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati
membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento
entro 30 giorni dalla data di ripartizione.
((209))
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo
54-quater si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi
identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 74-septies,
l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia,
se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il
rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo
Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 904/2010.
L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di
identificazione, l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di
competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di
versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti
passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui
all'articolo 74-quinquies o 74-sexies, l'Agenzia delle entrate, a seguito di
apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce
entro 30 giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta
ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010.
L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di
consumo l'effettuazione di tale rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente
articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 38-bis, primo comma, con
decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo
54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di
consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi
provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi
messi a disposizione su apposita contabilità speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
(154)
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AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2015".
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le
presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto
stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 38-TER
ART. 38-TER
(Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità).
1. La disposizione del primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica, a
condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa,
arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità,
limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e
servizi inerenti alla loro attività.
1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o
residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito
((ai regimi speciali))
di cui agli articoli 74-quinquies e seguenti, anche in assenza della condizione
di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato
((operazioni nell'ambito di detti regimi speciali))
. (154)
((209))
2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero,
in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima.
In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine,
apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al
primo comma dell'articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello
di scadenza del termine di cui al comma 2.
La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non
fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della
notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì,
dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti
aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.
4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio,
entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme
indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione
amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata.
L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando
non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena
pecuniaria.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi,
nonché il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.793 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che il le
disposizioni che riguardno i rimborsi ai soggetti non residenti hanno effetto
dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (102)
Il Decreto 18 febbraio 1999, (in G.U. 11/3/1999, n. 58), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio
1999.
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AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2015".
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le
presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto
stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 38-QUATER
ART. 38-QUATER
Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità
europea).
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, superiore a
((euro 70))
destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali
fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate
senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia
emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il
terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare
della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente,
recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato
dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo
all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente
deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26,
primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
((227))
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso
della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta
pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della
Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che
restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale
entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il
rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta
mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui
all'articolo 25.
(178) (184)
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225], ha disposto (con l'art.
4-bis, comma 1) che "A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'emissione delle fatture
relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38quater],
come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal
cedente in modalità elettronica".
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AGGIORNAMENTO (184)
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225], come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha
disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "A decorrere dal 1º settembre 2018
l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo
38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38quater],
come da ultimo modificato dal presente articolo, deve essere effettuata dal
cedente in modalità elettronica".
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AGGIORNAMENTO (227)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213] ha disposto (con l'art. 1,
comma 77) che la presente modifica si applica alle cessioni poste in essere a
decorrere dal 1° febbraio 2024.
ART. 39
ART. 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti
I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui
all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2219] e
numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È
ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione
finanziaria su richiesta del contribuente.
I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un
solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24
e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati,
per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della
corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. (8a)
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le
bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono
essere conservati a norma dell' articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art22]. Le
fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai
sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art21-com5]. Le
fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere
conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse,
nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da
altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con
lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.
Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità
di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i
dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e
l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e
trasferibili su altro supporto informatico. (144)
((I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti
passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato
virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un
periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è
stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-quater del
regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011,
relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via
elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità
fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si
considerano effettuate.))
((209))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
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AGGIORNAMENTO (8a)
Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975, n. 223) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Le registrazioni di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art23], 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art24], 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art25] e 39
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art39-com2],
e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente
macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di
centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta
giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di
tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni
soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono".
---------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 40
ART. 40
Ufficio competente
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova
il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art58] e 59
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art59]. Per
i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile
organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'art. 17, è competente
l'ufficio provinciale di Roma.
Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai
sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello
indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui
siano pervenuti all'ufficio competente.
(20)
((169))
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
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AGGIORNAMENTO (169)
Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], come modificato dal D.L. 30
settembre 2015, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-09-30;153], convertito con
modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-11-20;187], ha disposto (con l'art.
5-quater, comma 5) che "In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art31], e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art40],
la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a
decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le
annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita
all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore
della presente disposizione".
((TITOLO II-bis))
((OBBLIGHI GENERALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO))
ART. 40-BIS
ART. 40-BIS
(( (Definizioni). ))
((1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di
servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-letg];
b) "servizio di pagamento": una delle attività commerciali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-letb];
c) "operazione di pagamento": l'attività, posta in essere dal pagatore o dal
beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-letc];
d) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale
viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di
pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-lete];
e) "beneficiario": il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di
pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-letf];
f) "Stato membro di origine": lo Stato membro di origine come definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art1-com1-letgbis];
g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante come definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art1-com1-letgter];
h) "conto di pagamento": un conto di pagamento quale definito dall'articolo 1,
comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art1-com1-letl];
i) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE)
n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0260], che
stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti
diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0924];
l) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato regolamento
(UE) n. 260/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0260].))
((224))
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AGGIORNAMENTO (224)
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio
2024".
ART. 40-TER
ART. 40-TER
(( (Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di
pagamento). ))
((
1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che
riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei
pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni
trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i
controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si
considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea
allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di
imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando
il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il
beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in
un paese terzo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre
civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento
corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso
beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene
calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei
servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il
beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per
beneficiario.
3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei
servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del
territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi
altro codice identificativo, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai
prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori
dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i
pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti
per trimestre civile, di cui al comma 2.
4. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per un periodo di tre anni
civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del
pagamento.))
((224))
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AGGIORNAMENTO (224)
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio
2024".
ART. 40-QUATER
ART. 40-QUATER
(( (Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di
pagamento). ))
((
1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di
origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui
beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi
dell'articolo 40-ter, in conformità e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter
del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904], relativo
alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia
d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo è assolto anche
dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo
Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è
Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del
comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP),
in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904].))
((224))
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AGGIORNAMENTO (224)
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio
2024".
ART. 40-QUINQUIES
ART. 40-QUINQUIES
(( (Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento). ))
((1. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione
delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:
a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:
1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro
identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua
localizzazione o, in assenza di tale identificativo, 2) al BIC o ad altro codice
identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di
servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua
localizzazione;
b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio
terzo o nel paese terzo corrispondente:
1) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro
identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua
localizzazione o, in assenza di tale identificativo,
2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza
ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del
beneficiario e fornisca la sua localizzazione.))
((224))
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AGGIORNAMENTO (224)
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio
2024".
ART. 40-SEXIES
ART. 40-SEXIES
(( (Dati da conservare). ))
((
1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 40-ter contiene le
seguenti informazioni:
a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza
ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che
figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di
codice fiscale nazionale del beneficiario;
d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui,
senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il
BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il
prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne
fornisca la localizzazione;
f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione
del prestatore di servizi di pagamento;
g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 40-ter;
h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri
di cui alla lettera g).
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati
seguenti:
a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;
b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;
c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del,
beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonché le
informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la
destinazione del rimborso;
d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
e) se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale
circostanza.))
((224))
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AGGIORNAMENTO (224)
Il D.Lgs. 18 ottobre 2023, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-18;153] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio
2024".
TITOLO TERZO
SANZIONI
ART. 41
ART. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 42
ART. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 43
ART. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 44
ART. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 45
ART. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 46
ART. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 47
ART. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 48
ART. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 49
ART. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 50
ART. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;516]))
TITOLO QUARTO
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ART. 51
ART. 51
Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni
presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale
omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o
maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e
degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto
all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per il
controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne
hanno omesso la presentazione sono effettuate le opportune attività di analisi
del rischio.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art.
52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone
il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire
documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di
scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini
degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo
comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art18-com3-letb].
I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o
dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art18-com3-letb],
sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli
54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le
operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le
richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del
sesto comma dell'articolo 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a
restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche ne confronti di
loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia
fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relative alle
operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici
non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che
effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie
o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o
per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e
notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione,
all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda
della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa
parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e
agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse
dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di
assicurazione per le attività finanziarie agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i
notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali.
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale
dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della
stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale,
ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e
coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle
società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti,
nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra
indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali
abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle società fiduciarie di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966], e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58], può essere
richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o
dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato;
la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.
7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa
con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali
in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di
natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di
controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche
disposizioni di legge.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine
non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non
inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di
venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. (20)
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte,
anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7). (116)
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si
applicano le disposizioni di cui ai commi terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32-com3]
e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32-com4],
e successive modificazioni.
((Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico
ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma
3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271], risponde senza
ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza,
l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.))
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (116)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311], ha disposto (con l'art. 1,
comma 404) che le modifiche al presente articolo hanno effetto
ART. 51-BIS
ART. 51-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413]))
ART. 52
ART. 52
Accessi, ispezioni e verifiche
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di
impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di
attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonché in quelli
utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui
al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106~art1-com2-letb], per procedere
ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione
ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione
dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso
devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,
rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in
locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni
dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo
delegato. (181)(182)
((247))
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere
eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in
caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo
di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle
violazioni.
È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o
dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a
perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse,
casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la
richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art103].
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e
scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie,
che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque
accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di
esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri,
registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi
lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è
possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso
di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri
e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono
eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che
interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e
possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei
libri e dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di
verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli
e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono
all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici,
elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente
non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si
trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi
recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione
non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non
esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti
indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al
7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art33-com2]
e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art33-com6],
e successive modificazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10,
e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del
predetto Registro".
-------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 104,
comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art104-com2], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del
codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-02;117], si interpreta
nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della
data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.
117 del 2017 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117]".
-------------
AGGIORNAMENTO (247)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], come
modificato dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], ha disposto (con
l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto
dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del
Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2025".
ART. 53
ART. 53
Presunzioni di cessione e di acquisto
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività,
comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti,
negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia
dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o
distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in
dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto,
mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro: le dipendenze,
gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma
dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da
atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito
registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni,
presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante
o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve
risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] o da apposito
registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro
documento conservato a norma dello stesso articolo
((o da atto registrato presso l'ufficio del registro.))
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente
esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non
dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli
ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno
degli altri titoli di cui al primo comma. (20)
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che
"Le integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4, 6, 25, ultimo comma,
37, 53 e 58, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], nonché al
n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;6]) della
parte terza della tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto
stesso, si applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma, per i soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilità: 1) delle operazioni
effettuate senza distinta organizzazione fino al 31 dicembre 1974; 2) delle
cessioni e prestazioni fatte ai propri soci, associati o partecipanti, verso
pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, fino al 31
marzo 1979; 3) delle operazioni relative alle attività indicate alle lettere d)
e g) del quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo 1979. I mutui per
l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di previdenza ai
propri iscritti si intendono compresi nella esenzione già prevista dall'art. 10,
n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10-num18]".
ART. 54
ART. 54
Rettifica delle dichiarazioni
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della
dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti
un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto
di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui
agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere
accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e
quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla
scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture
contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli
51 e 51-bis . Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere
indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o
anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti.
L'ufficio puo` tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa
ispezione della contabilita` del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o
l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla
detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma
dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri
contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in suo possesso.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2005, N.203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248].
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
dall'articolo 57, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora
((dalle attivita` istruttorie di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri da
1) a 4),))
nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da
una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di
altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni
ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi o di imposta
in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta
o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante , nonché l'imposta o
la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis,
anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218].
Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche
con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69~art12], convertito, con
modificazioni, della legge 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], e successive modificazioni,
tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le
modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12. (54)
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera
avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal
destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi
se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto
o in parte. (51)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
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AGGIORNAMENTO (51)
La L. 30 dicembre 1991, n.413 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413]
ha disposto (con l'art. 3 comma 2) che "Le disposizioni di cui al sesto comma
dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art54-com6],
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge."
-----------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331] convertito con
modificazioni dalla L. ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62-quater
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto."
ART. 54-BIS
ART. 54-BIS
(Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,
entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria,
l'amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione del volume d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle
eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei
versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di
acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli
articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche
prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-03-23;100~art1-com4],
degli articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542~art6] e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542~art7],
nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405~art6].
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti
dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti
formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali
dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei
tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i
((sessanta giorni))
successivi al ricevimento della comunicazione.
((231))
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
----------------
AGGIORNAMENTO (231)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108] ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni
elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ART. 54-TER
ART. 54-TER
Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia).
1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo
74-quinquies, commi 6 e 9,
((e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14,))
l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili
dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione
((...))
, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti
dell'imposta risultante dalla stessa.
((209))
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al
comma 6 dell'articolo 74-quinquies
((e di cui al comma 10 dell'articolo 74-sexies.1))
non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
((209))
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base
alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra
al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5,
((all'articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo 74-sexies.1, commi 8 e
9,))
l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal
presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione è ammesso
ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
((209))
(154)
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
---------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 54-QUATER
ART. 54-QUATER
(Liquidazione dell'imposta dovuta relativamente
((alle operazioni effettuate nell'ambito dei regimi speciali di cui agli
articoli 74-quinquies e seguenti))
da soggetti non residenti).
((209))
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede
alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai
soggetti
((di cui agli articoli da 74-quinquies a 74-septies relativamente alle
operazioni effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di committenti o
cessionari non soggetti passivi d'imposta))
.
((209))
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle
dichiarazioni e di quelli presenti nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione dell'imposta;
((a-bis) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti
nel riporto e nella determinazione delle eccedenze di imposta derivanti dalle
rettifiche relative a precedenti dichiarazioni;))
((209))
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei
versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto
a quello indicato nella dichiarazione,
((l'esito del controllo è comunicato per via elettronica o ai sensi
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60]))
al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad
adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al pagamento
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata, della sanzione di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13], e degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20],
calcolati fino al giorno in cui è effettuata la liquidazione. In caso di mancato
pagamento delle somme dovute entro il termine indicato, la comunicazione diviene
titolo esecutivo ai fini della riscossione.
((209))
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni
presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di
reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme
contenute nella comunicazione di cui al comma 3 potrà essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per
il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del
16 marzo 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024] o altri
accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti
tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024], in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in
carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o
valutati erroneamente nella liquidazione dell'imposta, lo stesso può fornire per
via elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i chiarimenti necessari
all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo
si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.
(154)
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
---------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 54-QUINQUIES
ART. 54-QUINQUIES
( Accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli
((da 74-quinquies a 74-septies))
).
((209))
1. L'Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R0967], dei dati
e delle notizie raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le
convenzioni internazionali in vigore, nonché sulla base di eventuali dati e
notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 51
((o desunte sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi,
precise e concordanti))
, con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della
dichiarazione
((...))
presentata nei rispettivi Stati membri di identificazione dai soggetti che
applicano i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni
((2, 3 e 4,))
della direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112],
relativamente
((alle operazioni effettuate))
nel territorio dello Stato, quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a
quella dovuta.
((209))
2. L'Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano i regimi
speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni
((2, 3 e 4,))
della direttiva 2006/112/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112],
relativamente
((alle operazioni effettuate))
nel territorio dello Stato, l'omessa presentazione della dichiarazione
trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi i quali
provvede a determinare l'imposta dovuta per le medesime prestazioni con apposito
avviso di accertamento emesso ai sensi dell'articolo 55.
((209))
3. L'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i termini di cui
all'articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle informazioni
presenti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non dispone di fonti di
reddito o beni disponibili nel territorio nazionale, la riscossione delle somme
contenute nell'avviso di accertamento di cui al comma 3 potrà essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per
il recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del
16 marzo 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024] o altri
accordi sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti
tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024], in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza l'affidamento in
carico agli agenti della riscossione.
(154)
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
---------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 55
ART. 55
Accertamento induttivo
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento
dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità.
In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono
determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte
o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i
versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai
sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
((...))
reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e
specificazioni ivi richieste, semprechè le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni
dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art.
52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque
sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto le altre
scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2214-com1] e delle
leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni ditali registri
e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le
fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato ha
rifiuta tu di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per
una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate
ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.
Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere
all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza
attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con
riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33. (20)
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 56
ART. 56
Notificazione e motivazione degli accertamenti
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante
avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte
sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati
specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o
inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi
probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono
essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena
di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le
detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le
disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55
devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la
riscossione dell'imposta.
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale.
L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente
comma.
((I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter
possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici.))
ART. 57
ART. 57
(Termine per gli accertamenti)
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti
nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione. (171)(184) (186)
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo
comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata. (171)
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile
risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della
richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna
intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza,
relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e
gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
(182) (192)
((232))
-------------
AGGIORNAMENTO (130)
Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-08-03;102], come modificato dal D.L. 30
dicembre 2009, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25], ha disposto (con l'art. 12,
comma 2-bis) che "Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2,
i termini di cui all'articolo 43, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1]
e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com2],
e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com1]
e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com2],
e successive modificazioni, sono raddoppiati".
-------------
AGGIORNAMENTO (138)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], ha disposto (con l'art. 10,
comma 1, lettera e)) che "Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di
base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma
individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma
2, i seguenti benefici:
[...]
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1],
e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-09-29;633~art57-com1];
la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art331]
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 9, lettera b)) che "Nei confronti dei
contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore,
ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art10], che dichiarano, anche
per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
[...]
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento
previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1],
e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-09-29;633~art57-com1];
la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art331]
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Le disposizioni di cui ai
precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative
all'annualità 2011 ed a quelle successive".
-------------
AGGIORNAMENTO (167)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che per i soggetti che si avvalgono
dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia
di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1, il termine di
decadenza di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un anno. Tale
riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei
pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], come modificato dal D.L. 30
settembre 2015, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-09-30;153], ha disposto (con
l'art. 5-quater, comma 5) che "Al fine di assicurare la trattazione unitaria
delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i
termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43] [...]
che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili,
alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e
le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a
quelli ordinari, al 31 dicembre 2016"
-------------
AGGIORNAMENTO (169)
Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], come modificato dal D.L. 30
settembre 2015, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-09-30;153], convertito con
modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-11-20;187], ha disposto (con l'art.
5-quater, comma 5) che "Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle
istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di
decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20], che
scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi
alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le
violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a
quelli ordinari, al 31 dicembre 2016".
------------
AGGIORNAMENTO (171)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 1,
comma 132) che "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com1]
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com2],
e all'articolo 43, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1]
e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com2],
come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli
avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e
ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione
nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione
che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art331]
per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74], i termini di
cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in
cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia
da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di
finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di
cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-06-28;167~art5quater-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-04;227], e successive modificazioni".
------------
AGGIORNAMENTO (182)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
5-septies, comma 4) che "Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], i termini
di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43],
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20-com1], che
scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020
limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di
regolarizzazione ai sensi del presente articolo".
------------
AGGIORNAMENTO (184)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127], come
modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57-com1],
e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1],
sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di
cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed
effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La
riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art22],
salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente decreto".
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], nel modificare l'art. 3,
comma 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art3-com1], ha
conseguentemente disposto:
- (con l'art. 1, comma 916) che che la presente modifica si applica alle fatture
emesse a partire dal 1º gennaio 2019;
- (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto
al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture
emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; b)
prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture
stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per
filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della
normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136~art3], che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e
forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei
subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera
riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art25-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89], riportati nelle fatture
emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica".
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AGGIORNAMENTO (186)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], nel modificare l'art. 1,
comma 917, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com917-leta], che a sua
volta modifica l'art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127~art3], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 11-bis, comma 1, lettera a)) che "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si
applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per
autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il
comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019".
--------------
AGGIORNAMENTO (192)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-17;136], ha disposto (con l'art. 1,
comma 9) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com1], con
riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi
verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43],
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57] e
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art20-com1],
sono prorogati di due anni".
--------------
AGGIORNAMENTO (232)
Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113], convertito con
modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-10-07;143], ha disposto (con l'art.
2-quater, comma 14) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], per i soggetti a
cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al
concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra
i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al
comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre
2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini
di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025".
ART. 58
ART. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 59
ART. 59
Ricorsi
Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di
accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario.
((La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni
prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di
motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare
circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro
risultanze))
.
ART. 60
ART. 60
Pagamento delle imposte accertate
L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.
((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33] HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
.
L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta
direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e
alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi
applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di
errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della
dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente
a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con
applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o
versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio
con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.
Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta
relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei
beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta
o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il
cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più
tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui
ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed
alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria
operazione.
(20)
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 60-BIS
ART. 60-BIS
(Solidarietà nel pagamento dell'imposta)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli
organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di
frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e
3.
2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a
cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario,
soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente
al pagamento della predetta imposta.
3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di
eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di
specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato
pagamento dell'imposta.
((3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione
avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento
dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello
indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce
nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione
versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula
dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la
violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti
copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della
regolarizzazione))
ART. 61
ART. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art61]
((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art61] HA
CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
ART. 62
ART. 62
Riscossione coattiva e privilegi
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e
delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro
trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa
esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia
la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.
Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non
esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni
degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639].
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute
ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del
debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778]. In caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati
sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori
chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art66-com1] e secondo comma
dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art66-com2].
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il
contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente
((...))
lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2758] e 2772 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2772], sui beni
mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si
riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5)
dell'art. 2778 e ai n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2778-num4])
dell'art. 2780 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2780]. (20)
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69].
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 9 APRILE 2003, N.69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;69].
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 63
ART. 63
Collaborazione della guardia di finanza
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto
per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del
presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici,
secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli agli articoli 51 e 52,
alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi
verbali e rapporti. Essa inoltre,
((previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche
in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art329]))
, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio
dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con
quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi
in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della
guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la
reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi
reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che
sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e
l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
ART. 64
ART. 64
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione
((Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle
violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti
uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le
disposizioni della legge doganale))
.
((27))
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle
imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli
uffici stessi.
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897], ha
disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno
effetto dal 1 gennaio 1981.
ART. 65
ART. 65
((Obblighi dell'amministrazione finanziaria
L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio
dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati
membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da
fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto))
ART. 66
ART. 66
Segreto d'ufficio
Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della
guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e
le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e
nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto.
Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte
dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri
della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il
corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto,
((in attuazione della direttiva 2003/93/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0093] e del
regolamento (CE) n. 1798/2003
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003R1798].))
ART. 66-BIS
ART. 66-BIS
Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di
contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha
proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono
ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la
dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve
essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve
essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai
contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano
((...))
annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un
elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del
volume di affari.
((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso
ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è
ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti
stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art22], e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;648]))
.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N.413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413].
Gli stessi uffici
((formano, per le finalità di cui al secondo comma))
, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
hanno ottenuti.
((Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione,
totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi
contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore.))
TITOLO QUINTO
IMPORTAZIONI
ART. 67
ART. 67
Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori
non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in
libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano
provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma
dell'articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica; (139)
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b),
del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31985R1999];
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad
essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della
Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di
importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte
Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di
Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano; (201)
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N.28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-18;28]
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico
di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.
2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento
dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti
in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di
manipolazioni di cui
((all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione,
del 28 luglio 2015))
, previamente autorizzate dall'autorità doganale. (139)
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce
il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al
cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità
doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi
beni in un altro Stato membro dell'Unione. (139)
((2-quater. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi
stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952], qualora
venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l'autorità doganale
può esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta
sospesa.
L'autorità doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro
quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta
documentazione. L'autorità doganale provvede, altresì, all'incameramento della
cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo
trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro
dell'Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0952] e a quelli
esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari
al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art11] e 20,
commi 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art20-com2] e 3, della
legge 9 agosto 2023, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art20-com3].))
--------------
AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (201)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha disposto (con l'art. 1,
comma 571) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2020.
ART. 68
ART. 68
Importazioni non soggette all'imposta.
Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8,
nell'art. 8-bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente
all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, semprechè
ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente
contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente
dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72.
Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10,
numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino
da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto
che effettua l'operazione;
((211))
c-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326];
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso
soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la
franchigia doganale;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427]
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni
riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,
beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella
di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996]. (20)
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo
2. (28)
g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete
connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al
trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a
monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento; (139) (209)
g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito
del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1, a condizione che nella
dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di
identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al
fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.
(209)
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 22 dicembre 1980, n.889 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889]
ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le modifiche al presente articolo ha
effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
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AGGIORNAMENTO (211)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha disposto (con l'art. 5,
comma 15-ter) che "Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72,
comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art72-com1-letcbis],
come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime
di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art68-letc],
si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021.
Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore
aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione
dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633]".
ART. 69
ART. 69
Determinazione dell'imposta.
L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore
dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo
di destinazione
((all'interno del territorio della Comunità))
che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti
nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per
elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche
quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello
sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base
imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera e), per i beni
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione
prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43], e
l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati
dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo
scarico della temporanea esportazione avviene per identità. (27)
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897], ha
disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno
effetto dal 1 gennaio 1981.
ART. 70
ART. 70
Applicazione dell'imposta
L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per
ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le
sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
((249))
Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera
c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre
i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma
dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.
(36)
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio
postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto
del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. (27)
L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed
altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a
rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della
Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga
fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.
Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati, come
definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;150~art1-com1-letc-num3],
di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel
territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle
disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere
annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri
di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro
di cui all'articolo 25.
Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell'articolo
74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le
disposizioni di cui al comma precedente.
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897], ha
disposto (con l'art. 45, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno
effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.746
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746] convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n.17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-02-27;17] ha disposto (con l'art. 3
comma 3) che "Sono altresì abrogate le disposizioni di cui al quarto comma del
successivo articolo 46 e quelle, relative alla falsa attestazione, di
cui al secondo comma dell'articolo 70 del suddetto decreto."
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AGGIORNAMENTO (249)
La Corte costituzionale con sentenza 11 giugno - 3 luglio 2025, n. 93 (in G.U.
1ª s.s. 9/7/2025, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art70-com1]
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli
artt. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art282] e 301
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art301]
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto
concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali
relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione
dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;43~art301], le cose
che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato
provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi
degli interessi, e della sanzione pecuniaria".
ART. 70.1
ART. 70.1
(( (Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA
all'importazione). ))
((
1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale
gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere
gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalità previste
dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti
ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in
spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è
applicato il regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1.
2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i
soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo
presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare
dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La
dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento
dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene
altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento
dichiarativo.
3. L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale è versata
mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.
4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la
documentazione relativa alle importazioni a norma dell'articolo 39. La
documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la
verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in
formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.
5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in
base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno
lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono
seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla
quale i beni sono destinati.
7. I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati
all'aliquota IVA ordinaria di cui all'articolo 16, primo comma. La persona alla
quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui
all'articolo 67 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.))
((209))
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
((TITOLO V-bis))
((GRUPPO IVA))
ART. 70-BIS
ART. 70-BIS
(( (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). ))
((
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività
d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli
finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono
divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi
dell'articolo 670 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art670]; in
caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di
sequestro è una sola di esse;
c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo
70-decies, comma 3, terzo periodo;
d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.))
((179))
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-TER
ART. 70-TER
(Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo)
1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo
comma, numero 1), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1] e
almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di
controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo
soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il
quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di
informazioni.
((
1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti
passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo
Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385].
))
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti
nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle
seguenti forme di cooperazione economica:
a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno
o più di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un
coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
quinto, titolo V, capo IX, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], o in via di fatto,
tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto
da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il
vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi
anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello
organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11-com1-letb].
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti
per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di
partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti
verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]. Per
dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle
entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della citata legge n. 212 del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212].
(179)
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-QUATER
ART. 70-QUATER
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art70quater]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art70quater
(( (Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art70quater] del gruppo
IVA). ))
((
1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano
congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui
all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o
più dei soggetti di cui al periodo precedente:
a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale
conseguito;
b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui
viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti
soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.
2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via
telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui
all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:
a) la denominazione del gruppo IVA;
b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito
denominato "rappresentante di gruppo", e dei soggetti partecipanti al gruppo
medesimo;
c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei
vincoli di cui all'articolo 70-ter;
d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di
ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli
atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata
l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di
decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative
all'ultimo anno di validità dell'opzione;
f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la
dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º gennaio al 30
settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno
successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1º ottobre al
31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno
successivo.
4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione è vincolante per
un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo
triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino
a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo
quanto disposto dal comma 1, lettera b).
5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico
e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei
riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma
5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo
70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel
territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto
dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a
decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.
In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il
novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.
In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo
IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.))
((179))
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-QUINQUIES
ART. 70-QUINQUIES
(Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto
partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante
allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di
servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto
partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si
considerano effettuate dal gruppo IVA.
3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si
considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
((3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA
da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con
funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle
condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma
dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato
che partecipa al gruppo IVA.))
((205))
((3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione
prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio
solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis,
anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non
superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale
determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di
efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio
di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la
costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento))
((205))
4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia
di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del
gruppo IVA.
4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o
da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una
sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano
effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.
(184)
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una
sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano
effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.(184)
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo
IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile
organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si
considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato
membro da un soggetto che non ne fa parte.(184)
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una
sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in
un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile
organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si
considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei
confronti di un soggetto che non ne fa parte.(184)
4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 3.(184)
(179)
--------------
AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
--------------
AGGIORNAMENTO (184)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 985) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2018.
--------------
AGGIORNAMENTO (205)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104], convertito con
modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126], ha disposto (con l'art.
72-bis, comma 2) che le presenti modifiche si qualificano come disposizioni "di
interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2]".
ART. 70-SEXIES
ART. 70-SEXIES
(( (Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA). ))
((1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale
relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non
si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in
mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero
compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17].
La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte
dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.))
((179))
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-SEPTIES
ART. 70-SEPTIES
(Adempimenti)
1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui
all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.
2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui
all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare
l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume
d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla
costituzione del gruppo medesimo.
((Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo
70-ter, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui alla lettera
a), del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385].))
3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che
vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale
rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA,
individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione
presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del
precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di
gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, entro
trenta giorni.
(179)
--------------
AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-OCTIES
ART. 70-OCTIES
(( (Responsabilità). ))
((
1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi
connessi all'esercizio dell'opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con
il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di
imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e
controllo.))
((179))
----------------
AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-NOVIES
ART. 70-NOVIES
(( (Disposizioni in materia di opzioni e revoche). ))
((
1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater è
comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo
70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al
gruppo IVA.
2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al
gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º gennaio al
30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la
dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la
revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442].
4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo
70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non
è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.))
((179))
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-DECIES
ART. 70-DECIES
(( (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). ))
((
1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto,
per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-bis, è priva di
effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo
medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del
vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi
dell'articolo 670 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art670];
d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;
e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si
verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha
effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati
a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la
partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in
cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in
cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del
comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone
il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento,
alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del
decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della
liquidazione ordinaria.
4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti.
In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo
IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante
che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o
nella propria dichiarazione annuale.
5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo
entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la
dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5.))
((179))
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-UNDECIES
ART. 70-UNDECIES
(( (Attività di controllo). ))
((
1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti
dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle
strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art71-com3],
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:
a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis;
b) controllo sostanziale;
c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17];
d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle
strutture stesse;
e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della
validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo
vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di
controllo.))
((179))
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
ART. 70-DUODECIES
ART. 70-DUODECIES
(Disposizioni speciali e di attuazione)
1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione
delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici
stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo
comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni
effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a
queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2004-02-12;75].
3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni
riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
129 del 5 giugno 1989
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1989-06-05&numeroGazzetta=129].
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto
periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-25;351], convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-11-23;410], si applicano anche nei casi
in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il
modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo
nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle
stesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo.
((6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128], da parte di
uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società
partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui
l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già
aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione
al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del
regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;128~art7-com3] non può
essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma))
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AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
((TITOLO V-ter))
((Regime transfrontaliero di franchigia))
((Capo I))
((Regime transfrontaliero di franchigia))
((Sezione I))
((Definizioni e disposizioni generali))
ART. 70-TER
ART. 70-TERDECIES
(( (Definizioni e disposizioni generali).))
((
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti
nell'Unione europea che hanno un volume d'affari non superiore a determinate
soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta;
b) Volume d'affari annuo dell'Unione europea: il valore totale annuo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate
nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile;
c) Volume d'affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate
in uno Stato membro dell'Unione europea;
d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria
attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della
presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto
passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di
stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di
franchigia ivi previsto;
g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale
preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento
ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.
2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto
nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di
beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le
cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti
di cui all'articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9,
salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11
del medesimo articolo 10.
4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume
d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia
transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
europea il 18 gennaio 2018. L'importo delle cessioni e delle prestazioni
effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in
euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile.
Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca
centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale
giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità attuative del presente Titolo))
((237))
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AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
((Sezione II))
((Regime di franchigia applicato nello Stato
da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea))
ART. 70-QUATER
ART. 70-QUATERDECIES
(( (Condizioni di ammissione).))
((
1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello
Stato se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non
è stato superiore a 100.000 euro;
b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel
territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia
stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com54];
c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla
lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000
euro;
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di
avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;
e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal
numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.
2. Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA
se, nel territorio dello Stato:
a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
b) partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero
controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche
direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo
soggetto passivo;
c) nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare
complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e
collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione
agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti
di lavoro autonomo;
d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i
quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente
o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del
soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la
verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato))
((237))
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AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 70-QUINQUIESDECIES
ART. 70-QUINQUIESDECIES
(( (Decorrenza del regime di franchigia).))
((1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica
tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero
di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto
passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, ovvero dell'articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito
viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di
franchigia.))
((237))
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AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 70-SEXIESDECIES
ART. 70-SEXIESDECIES
(( (Adempimenti).))
((
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo
70-quaterdecies è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti
IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di
conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere
emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21-bis, anche se di
ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo
articolo 21-bis
articolo 21-bis.
2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato
di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate
nel trimestre di riferimento, è tenuto a identificarsi nel territorio dello
Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.))
((237))
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AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 70-SEPTIESDECIES
ART. 70-SEPTIESDECIES
(( (Cessazione del regime di franchigia).))
((
1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia
nello Stato:
a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di
franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre
civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale
comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo
mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del
trimestre civile successivo;
b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 70-quaterdecies, comma
1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno civile successivo a quello in cui
tali condizioni sono venute meno;
c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a
partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale
caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che
comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo
è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti
previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal
momento in cui tale identificazione è venuta meno.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato
di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica
tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui
il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.))
((237))
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AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
((Sezione III))
((Regime di franchigia applicato in altri Stati membri
dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato))
ART. 70-OCTIESDECIES
ART. 70-OCTIESDECIES
(( (Condizioni di ammissione).))
((
1. Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso
al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea
che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo
dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il
volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione
non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di
franchigia;
d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di
avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio
dello Stato.
2. Nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la
forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del
soggetto passivo;
b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri
identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende
avvalersi del regime di franchigia;
d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio
dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi
da quelli di esenzione;
e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione,
nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli
Stati diversi da quelli di esenzione;
f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
3. Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di
esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di
attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate,
indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche
delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del
regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati
precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di
franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.))
((237))
-------------
AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 70-NOVIESDECIES
ART. 70-NOVIESDECIES
(( (Suffisso EX).))
((
1. L'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX,
aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che
hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni
lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo
70-octiesdecies o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di
esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche
al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.
2. L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al
soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di
franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.))
((237))
-------------
AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 70-VICIES
ART. 70-VICIES
(( (Decorrenza).))
((1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di
esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato
l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente
comunicazione, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di
applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli
precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX))
((237))
-------------
AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 70-UNVICIES
ART. 70-UNVICIES
(( (Adempimenti).))
((
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione
comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:
a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del
trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni
qualora non ne siano state effettuate;
b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel
corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati
diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne
siano state effettuate.
2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di
esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di
attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati
di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di
100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui
si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e,
contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate
dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della
soglia.))
((237))
-------------
AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
ART. 70-DUOVICIES
ART. 70-DUOVICIES
(( (Cessazione del regime di franchigia).))
((
1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di
esenzione:
a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale
Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in
cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione
è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal
primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;
b) se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per
l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo
territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di
franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.
2. Se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di
volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il
regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.
3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa
di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha
cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione
dell'attività. L'Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi
dell'articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la
franchigia in alcuni Stati di esenzione.))
((237))
-------------
AGGIORNAMENTO (237)
Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-13;180], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2025".
TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 71
ART. 71
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San
Marino
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite
mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città
del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici
richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in
quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità
da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad
accordi con i detti Stati.
Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato
della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla
Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è
effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto a norma del
((secondo comma))
dell'art. 17. (5)
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino,
l'imposta sul valore aggiunti sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata
al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo
territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo
comma.
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
ART. 72
ART. 72
(Operazioni non imponibili)
1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale
tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità
riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e
consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei
comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari
internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del
Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
((b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle
forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali
forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle
relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di
difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea
nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;))
((216))
((b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un
altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di
qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di
tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento
delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di
difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea
nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;))
((216))
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca
centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi
istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437], alle condizioni e nei limiti
fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli
accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza,
anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di
contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per
questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o
di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione
europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o
servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto
dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel
caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in
seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso
dalla Commissione o da tale agenzia od organismo.
Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la
Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa
l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle
condizioni applicabili in quel momento; (211)
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla
lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti
fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli
accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi
indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella
lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta
beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli
enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica
alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità
relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in
cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle
imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.
(139)
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1975-07-02;288], ha
disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le modificazioni apportate dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art. 72 ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687~art72ter]zo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], hanno
effetto dal 1 gennaio 1973."
Ha inoltre disposto (con l'art. 3) che "Il limite di lire cinquecentomila
previsto nel quarto comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art72-com4],
come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974,
n. 687 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], è
ridotto a lire centomila e si applica anche per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma
del medesimo articolo".
--------------
AGGIORNAMENTO (139)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217] ha disposto (con l'art. 8,
comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'entrata in vigore della presente legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (211)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], ha disposto (con l'art. 5,
comma 15-ter) che "Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72,
comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art72-com1-letcbis],
come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime
di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art68-letc],
si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021.
Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore
aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione
dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633]".
--------------
AGGIORNAMENTO (216)
Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 72
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-05-27;72] ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2022.
ART. 73
ART. 73
Modalità e termini speciali
Il
((Ministro dell'economia e delle finanze))
, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:
((179))
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o
per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla
stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo
di sedi secondarie ed altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di
commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a
contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15;
n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni
di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data
di effettuazione della operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture
relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e
professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa
l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti
che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere
conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le
operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e
liquidazioni stesse si riferiscono;
e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni
periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia
elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
Con decreti del
((Ministro dell'economia e delle finanze))
possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per
effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese
produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da
disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. PERIODO
ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-07;48].
((179))
((Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti,
stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di
cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405~art6-com2], e i versamenti
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per
l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante
e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze
detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle
entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno
solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze
detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta
precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale
periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di
cui al presente comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova
applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le
responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le
cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1º
luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione))
.
((179))
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (179)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 30) che le presenti modifiche si applicano dal 1º gennaio 2017.
ART. 73-BIS
ART. 73-BIS
Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni
prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883], nonché indumenti in pelle o
pellicceria anche artificiali;
2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi
per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi
del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pazzi staccati.
3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
((L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da
chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di
commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i
prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti
dalla legge 26 novembre 1973, n. 883
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883], il numero di partita IVA del
soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla
voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice
statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del
soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi
decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini
dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e
della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte
modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei
contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci
viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.))
Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere
estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali,
diversi dagli indumenti.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-30;897], ha
disposto (con l'art. 45, comma 2) che il presente articolo ha effetto dal 1
gennaio 1981.
ART. 74
ART. 74
Disposizioni relative a particolari settori
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati
dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le
rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle
consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso,
sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei
confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi
di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui
all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile
1948, n. 525 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;525];
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi
supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può
applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per
cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e
quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici
si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della
legge 8 febbraio 1948, n. 47 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-08;47],
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i
dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali
ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le
scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai
libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti
abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano
commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni
ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al
primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali
quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, semprechè il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione
non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; in
ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I
soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398],
applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al
numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge.
PERIODO ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90]. (146)
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico,
nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di
codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile,
e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora
determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al
pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non
residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel
territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma
dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo
35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che
provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei
mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei
mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano
un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita
IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve
essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo
tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi;
e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani
di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari,
dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione
dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le
operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi
veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad
esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari;
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427].
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono
equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non
imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi
precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di
uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei
corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con
decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di
cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La
stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di
distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di
cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298]. Non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti
trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante
per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra
indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con
decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo
comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di
servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei
confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine
di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più
operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi
dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il
trimestre solare successivo a quello di emissione. (81a)
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il
pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del
bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il
subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si
dia luogo all'applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640], l'imposta
si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è
riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui
all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle
attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni
di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque
connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le
predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo
per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono
esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva
e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì
esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto
stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina
stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la
facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17],
competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio
dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442]; l'opzione
ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un
quinquennio. (21) (57a) (92)
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N.388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388].
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi
lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri,
di gomma e plastica,
((nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi
al primo,))
intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri
trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio
senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario,
se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal
cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui
agli artt. 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e
l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere
integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro
il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento,
ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.
Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le
cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli
ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31
dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d.
72.01);
b) ferro-leghe (v.d., 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri
prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza
minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di
acciaio (v.d. 72.05). (77) (144)
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei
semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa
doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). (77)
e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d.
7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri
(vergella) (v.d. 7605.21)
e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326]. (77)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.269
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2003-09-30;269] CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-11-24;326]. (77) (79)
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342].
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese
le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 31 marzo 1979, n.94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-03-31;94] ha disposto
(con l'art.10) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 aprile 1979.
-------------
AGGIORNAMENTO (57a)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557] convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133] ha disposto (con l'art. 2
comma 3) che "Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si
applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1
gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla
predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano
dal 1 gennaio 1994".
-------------
AGGIORNAMENTO (77)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449]
ha disposto (con l'art. 21, comma 17) che "Le disposizioni del comma 16 si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
-------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56] ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1998".
-------------
AGGIORNAMENTO (81a)
Il D.L. 12 giugno 1998, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-06-12;181], convertito dalla L.
3 agosto 1998, n. 271 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-08-03;271], ha
disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 15
maggio 1998.
-------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60] ha disposto (con
l'art. 22, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000.
-------------
AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013".
-------------
AGGIORNEMENTO (146)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], ha disposto (con l'art. 19,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti
editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014".
ART. 74-BIS
ART. 74-BIS
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione
coatta amministrativa.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542].
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o
all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal
presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono
essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono
essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni
e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite
solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. (20)
((In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi
previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono
eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non
superiore a lire cinquecento milioni))
.
-----------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile
1979.
ART. 74-TER
ART. 74-TER
(Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo)
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la
organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;111~art2], da
viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento
di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi
unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le
suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite
mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e
turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indi- cate nel
comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei
costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da
terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
((147))
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente
intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della
conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se
risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore
imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in
nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri
soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al
secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto
dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto
all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a
prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono
essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;111~art2], qualora
precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si
applica, semprechè dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori
della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di
viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo
9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi
dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale
momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del
viaggio o del soggiorno se antecedente.
Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere
emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una
fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun
intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti
dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota
ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa
imposta.(144)
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario
dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre
l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori,
se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il
diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per
il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario
dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di
viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le
operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono stabilite le
modalità di attuazione del presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-23;56] ha disposto (con
l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (144)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.
--------------
AGGIORNAMENTO (147)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98], ha disposto (con l'art. 55,
comma 1) che "Alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112], relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74ter-com3],
si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle
prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da
terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea
a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto
previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono
comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà luogo alla
restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici
dell'amministrazione finanziaria".
ART. 74-QUATER
ART. 74-QUATER
(Disposizioni per le attività spettacolistiche) .
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione
delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per
le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di
certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso
mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983,
n. 18 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18], e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in
cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica.
Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la
data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento
identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici
centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio
decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od
occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni
programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17],
competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono
le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a
cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50
per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le
associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398]. Gli adempimenti contabili
previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com136]. È data facoltà
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997-11-10;442];
l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per
un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai
soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398], e per
gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640], il
concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi
dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo
contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa
l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle
prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di
propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione
finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e
con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i
relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo.
Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art17], con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di
una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze
sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le
manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali
il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e
l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli
18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.
((
6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie
nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di
intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.
))
ART. 74-QUINQUIES
ART. 74-QUINQUIES
((Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE))
((209))
1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non
stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia,
con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente
((a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi
d'imposta))
. A tal fine presentano apposita richiesta
((all'Agenzia delle entrate, la quale))
comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.
((209))
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono
dispensati dagli obblighi di cui
((al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 21 e seguenti.))
((209))
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se
previsto;
d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto all'interno dell'Unione europea.
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne
danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano
un'analoga comunicazione se non intendono più fornire servizi
((di cui al comma 1))
o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal
presente articolo.
((209))
5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal
regime speciale se:
a) comunicano di non fornire più servizi
((di cui al comma 1))
;
((209))
b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi
((di cui al comma 1))
siano cessate;
((209))
c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno
solare ed entro
((la fine))
del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di
operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
((209))
a) il numero di identificazione;
b) l'ammontare delle prestazioni di servizi
((di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento,
distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si
considera effettuata))
e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
((209))
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro
((in cui la prestazione di servizi si considera effettuata))
;
((209))
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote,
spettante a ciascuno Stato membro
((in cui la prestazione di servizi si considera effettuata))
.
((209))
((6-bis. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui
doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione
relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in
cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e
l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.))
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta
diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di
cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale
europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in
mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte
in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate in conformità con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea
in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed
inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite
nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul
valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle
relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di
effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta,
all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove
le operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai
sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed
alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed
alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in
ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 1-bis.
((Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa
agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel
territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 19 e seguenti,
dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito
delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi
stessi.))
((209))
(154)
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di
cui all'articolo 74-quinquies, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74quinquies-com1],
ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74sexies-com1],
esercitate a partire dal 1° ottobre 2014".
-------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 74-SEXIES
ART. 74-SEXIES
((Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza
intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel
territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche))
((209))
1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti
che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia,
possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul
valore aggiunto
((per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei
confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a
distanza intracomunitarie di beni di cui all'articolo 38-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com1] e 3,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], e per tutte le cessioni di
beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai
sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a),))
optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 74-quinquies
e dal presente articolo.
((209))
2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi
domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato
((, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione
europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e
che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato))
. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile
organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea
((o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione
europea,))
, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del
secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
((209))
3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, è utilizzato anche in relazione all'opzione
esercitata a norma del comma 1.
((3-bis. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal
regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;
b) si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano
cessate;
c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime
speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.))
((209))
((4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella
dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 74-quinquies, comma 6, indicano:
a) il numero di identificazione IVA;
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel
periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta
è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma
1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso
per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello
stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai
sensi dell'articolo 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per
aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta;
f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote,
spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta.))
((209))
((4-bis. Nella dichiarazione di cui al comma 4 sono, inoltre, indicati i
seguenti dati:
a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati
membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile
organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è
localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA
applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e
l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si
considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il
numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;
b) se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per
ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in
relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle di
cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a
distanza intracomunitarie di beni e alle cessioni di beni di cui all'articolo
2-bis, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto
dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta
corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per
ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del
trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di
registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono
spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni e
di cessioni di beni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), il numero
individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale
assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati è
indicato se disponibile.))
((209))
5. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non può
detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 74-quinquies quella relativa
agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto
passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni
e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato,
qualora spettante ai sensi dell'articolo 19, e seguenti, dall'ammontare
dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non
assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.
(154)
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AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le opzioni di
cui all'articolo 74-quinquies, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74quinquies-com1],
ed all'articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art74sexies-com1],
esercitate a partire dal 1° ottobre 2014".
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 74-SEXIES
ART. 74-SEXIES.1
(( (Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori
terzi o Paesi terzi). ))
((
1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che
non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o
residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione
nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione
europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per
l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto,
relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o
paesi terzi, di cui all'articolo 38-bis, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com2] e 3,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art38bis-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], ad eccezione dei beni
soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro,
possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo.
I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile
organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante
fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma
prevista dall'articolo 17, terzo comma, tranne che siano stabiliti in un paese
terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza
reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0024] e al
regolamento (UE) n. 904/2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R0904] ed
effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I
soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente possono esercitare
l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente
nominato nella forma prevista dall'articolo 17, terzo comma.
2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi,
dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera
effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è
accettato.
3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente
articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa
fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti."
4. L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale
comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per
l'applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo
disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro
dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima
del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi
del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di
residenza o domicilio, se previsto.
6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per se
stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato,
comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso
attribuito per l'applicazione del presente regime speciale.
7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all'Agenzia
delle entrate.
8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal
regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare
più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
b) si può altrimenti presumere che la loro l'attività di vendita a distanza di
beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;
c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime
speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;
e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro
conto.
9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:
a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale
di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;
b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di
rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;
c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro
la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce,
anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente
regime;
b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o
paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di
riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione
o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per
aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del
trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote,
spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei
beni a destinazione dell'acquirente.
11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione
presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la
dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta
è dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in
relazione ai quali sono richieste le modifiche.
12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, in sede di redazione
della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca
centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la
dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di
pubblicazione.
13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento
dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi
elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le
modalità definite nello stesso provvedimento.
14. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma
10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione
medesima.
15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la
documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno
successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato
elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità
fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.
16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono
detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli
acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli
acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel
territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi
dell'articolo 38-ter, comma 1-bis. Detti soggetti passivi possono esercitare il
diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle
importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai
sensi degli articoli 19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle
operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime
speciale svolte dai soggetti passivi stessi.
17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in
base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno
lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.))
((209))
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AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 74-SEPTIES
ART. 74-SEPTIES
Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro).
1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei
servizi
((...))
effettuate nel territorio dello Stato
((, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza
di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione
o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle
cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e
arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti
passivi))
, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno
chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime
speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6,
((sezioni 2, 3 e 4,))
della direttiva 2006/112/CE, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti
in un altro Stato membro dell'Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in
detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo
XII, capo 6,
((sezioni 3 e 4,))
della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali
regimi nonché le disposizioni del presente articolo.
((209))
2. I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro
dell'Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro
l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6,
((sezioni 2, 3 e 4))
, della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia,
recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle
importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il
diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell'articolo
19 e seguenti, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate
nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal
soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino
identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi
dell'articolo 38-bis2 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo
periodo, dello stesso articolo
((, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'articolo
38-ter, comma 1-bis, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea))
.
((209))
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'Amministrazione
finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.
4. In relazione alle
((operazioni di cui al comma 1))
effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi
((di cui al medesimo comma))
sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
((209))
(154)
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2015".
-------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u))
che "al comma 2, le parole «domiciliati e residenti in altro Stato membro
dell'Unione europea e ivi identificati, che hanno chiesto in detto Stato membro»
sono sostituire dalle seguenti: «di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro
Stato membro dell'Unione europea»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si
applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a
partire dal 1° luglio 2021".
ART. 74-OCTIES
ART. 74-OCTIES
(Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta).
1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli
74-quinquies, comma 9,
((, 74-sexies e 74-sexies.1, comma 14))
, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17],
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.
((209))
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di una nuova contabilità
speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme
affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno
risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per
consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di
ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione
dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui
all'articolo 74-septies, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel
territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate
per il tramite della nuova contabilità speciale.
(154)
-------------
AGGIORNAMENTO (154)
Il D.Lgs. 31 marzo 2015, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-31;42] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015".
-------------
AGGIORNAMENTO (209)
Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-05-25;83] ha disposto (con
l'art. 10, comma 1) che la presente modifica si applica "alle operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".
ART. 75
ART. 75
Norme applicabili
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in
materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
della legge 7 gennaio 1929, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4] e del regio decreto-legge 3
gennaio 1926, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;63], convertito
nella legge 24 maggio 1926, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-05-24;898], e successive modificazioni.
((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi
costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori,
con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il
quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art6-com4]))
.
((5))
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio
1975.
ART. 76
ART. 76
Istituzione e decorrenza dell'imposta
L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio
1973.
L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972
e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è
accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
ART. 77
ART. 77
Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta
generale sull'entrata
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o
il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal
committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta generale
sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è ammessa in
detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.
Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle
quali l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal
cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data,
l'imposta stessa è ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta
dal cedente.
ART. 78
ART. 78
Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e
prodotti tessili
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le
disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall'imposta
generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del
regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art17-com1],
convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-19;762], l'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto è ridotta all'uno per cento per gli anni 1973 e 1974 e al tre
per cento per gli anni 1975 e 1976. (4) (8) (11) (13a) (18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta
generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con
aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota
dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974. (1)
(4) (8) (11) (13a) (18a)
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12
agosto 1957, n. 757 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757] e
successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono
ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al sei per cento per quelli soggetti
all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti
all'aliquota del diciotto per cento.(8) (11) (12) (13a) (18a)
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1980, N. 889
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889]))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1972, n.821 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-12-23;821]
ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio
1973.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254], convertito con
modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383], ha disposto (con l'art. 5,
comma 1) che "La riduzione al sei per cento dell'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto prevista dall'art. 78, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com2],
è prorogata al 31 dicembre 1975".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5-bis) che "La riduzione all'1 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 78, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com1],
è prorogata al 31 dicembre 1975".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 13 agosto 1975, n.377
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1975-08-13;377] , convertito con
modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 493
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-16;493], ha disposto (con l'art. 12,
comma 2) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel
primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com3],
come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-12-23;821], e con il decreto-legge 6
luglio 1974, n. 254 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254],
convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383], sono ulteriormente prorogate
al 31 dicembre 1976."
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.852
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-12-23;852], convertito con
modificazioni dalla
L. 21 febbraio 1977, n. 31 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-02-21;31], ha
disposto (con l'art. 1) che "Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6
per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste,
rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com3],
come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-12-23;821], con il decreto-legge 6
luglio 1974, n. 254 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;254],
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-17;383] e con la legge 16 ottobre
1975, n. 493 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-10-16;493], sono
ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977."
----------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 7 febbraio 1977, n.15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-02-07;15], convertito con
modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-04-07;102], ha disposto (con l'art. 12,
comma 3) che "Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al
terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com3],
e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del sei per cento è elevata al
nove per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (13a)
Il D.L. 9 dicembre 1977, n.893
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1977-12-09;893] convertito senza
modificazioni dalla L. 1 febbraio 1978, n.20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-02-01;20] ha disposto (con l'art. 2
comma 1) che " Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti
alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com2]
e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com3],
e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978."
---------------
AGGIORNAMENTO (18a)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1978-12-23;816] convertito con
modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n.53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-19;53] ha disposto (con l'art. 1) che
"Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i
prodotti tessili, nel primo, nel secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com2]
e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art78-com3],
e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979."
ART. 79
ART. 79
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N.24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24]))
ART. 80
ART. 80
Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi
dell'art. 9, n. 6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art9-num6])
o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art15-com6], non sono
considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi
vigenti alla data del 31 dicembre 1972.
ART. 81
ART. 81
Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio della impresa, arte o
professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla
prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto
pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dello art. 43.
Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33
secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 è costituito:
a) per le attività già soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e
termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle
fatture emesse;
b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei
ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle
importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali,
maggiorato del cinquanta per cento;
c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi
assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b)
del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
e successive modificazioni;
d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e
di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate
non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle
lettere l)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art8-letl], p)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art8-letp], q)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art8-letq], r)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art8-letr] e t)
dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art8-lett],
convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-19;762], e successive modificazioni;
e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e
simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla
lettera g) del primo comma dell'art. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art5-com1-letg] e al primo
comma dello art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-12-16;1070~art6-com1], e per ogni altra
attività non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare
desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.
ART. 82
ART. 82
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti
I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività
commerciali o agricole di cui agli articoli 2195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195] e 2135 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135], possono
detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale
sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art17-com1],
convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-19;762] e delle relative addizionali
da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le
importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle
attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali
beni, effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni
strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attività
commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale
trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri
beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla
rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.
La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le
relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e che i beni
strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero
ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
Agli effetti del presente articolo:
a) si tiene conto dei beni acquisiti mediante permute e contratti di appalto o
d'opera;
b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del
commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli
acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se lo acquirente non è in
possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile,
quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo
dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per
cento;
c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 77,
dell'imposta generale sull'entrata assolta;
d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le
concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-18;170] e successive modificazioni,
la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, l'importazione o
la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;
e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di
emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o
spedizione o del pagamento;
f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si
considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione
di importazione definitiva.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari,
ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero
per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle
quali hanno agito.
ART. 83
ART. 83
Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte
I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di
beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195-num1], o
attività agricole di cui all'art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli
imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura
stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale
sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio
decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art17-com1],
convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-19;762], e le relative addizionali,
da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:
1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e
componenti relativi all'attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni
commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi
della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio
1972. Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto
l'imposta detraibile si determina applicando la aliquota condensata
all'ammontare imponibile risultante dalle fatture d'acquisto o dalle bollette
d'importazione, decurtato dell'imposta che vi è eventualmente incorporata.
((Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla legge
12 agosto 1957, n. 757 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757], e
successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata
già operata, è determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote
stabilite a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570], e successive modificazioni))
;
2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello
stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita
al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1.
((5))
La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le
lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e
può essere applicata, a scelta del contribuente:
a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi
merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la
vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,
risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato
originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o
prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data
più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro
o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
b) o nella misura forfetaria del 25 per cento dallo ammontare globale delle
imposte relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per
cento dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2).
L'applicazione della detrazione in misura forfetaria non è ammessa relativamente
ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali è
consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a condizione che da
apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.
La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con
riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto
dell'attività esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche dai
contribuenti che esercitano attività intermediarie nella circolazione di beni,
di cui all'art. 2195, n. 2 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2195-num2]. La
percentuale di cui alla lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per
cento per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento
per quelli che esercitano il commercio allo ingrosso e ai 7,50 per cento per
quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.
Le disposizioni del terzo e del quarto comma dello art. 82 valgono anche agli
effetti del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;687], ha
disposto (con l'art. 3) che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
ART. 84
ART. 84
Dichiarazione di detrazione
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata
al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine
perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione
dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di
nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.
Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le
imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine
progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9
gennaio 1940, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art26-com2],
convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-19;762]. Per ciascuna fattura o
bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo
di cui al citato art. 26, la quantità dei beni acquistati o importati o dei
servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere
inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di
autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o corrispettivo, e per i
documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il
valore in base al quale è stata liquidata l'imposta.
I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli
investimenti, di cui all'art. 82, devono indicare distintamente, nella
dichiarazione, le fatture e bollette doganali relative agli acquisti dei beni
strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova
produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data
del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli
prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi
ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonché dei servizi
ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.
I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella
misura di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83 devono:
1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione
ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per
ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati. Nell'ambito di
ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più
recente fino a concorrenza della quantità di beni risultante dall'inventario di
cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 83;
2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si
riferiscono i documenti di cui al n. 1):
a) le quantità di beni che dall'inventario risultano esistenti nello stato
originario;
b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o
prodotti finiti, con la indicazione delle corrispondenti quantità di tali
semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dallo inventario;
c) la somma delle quantità di cui alle lettere a) e b);
d) il raffronto; con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità
complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella
dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti
lettere a), b) e c);
e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in
base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti dallo
inventario.
ART. 85
ART. 85
Applicazione delle detrazioni
L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione
presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione,
rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da
versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.
La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per
cento dell'importo da versare.
Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese
o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre
successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso,
indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo
comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il
quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
di detrazione.
Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma
dell'art. 30 e dell'art. 38.
ART. 86
ART. 86
Sanzioni per indebita detrazione
Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a
quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da
una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della
sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia
dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei
prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli
altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.
Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante
legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
ART. 87
ART. 87
Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che
esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie
fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e
manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare
dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati,
tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.
Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal
contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantità di filati,
tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per
titolo e qualità.
Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti
per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei
decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1969-07-02;319], convertiti con
modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1° agosto 1969, n. 478
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-08-01;478], e successive modificazioni.
ART. 88
ART. 88
Validità di precedenti autorizzazioni
Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale
sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal
presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero
delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere
ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi
entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate
durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dello art. 27, ai
numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dello art. 31.
Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal
Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla
distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per singole
dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa
dalla principale e alla osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui
all'art. 53.
ART. 89
ART. 89
Revisione dei prezzi per i contratti in corso
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825], per i quali a norma di legge
o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale
sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.
ART. 90
ART. 90
Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo
comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1940-01-09;2~art17-com1],
convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-06-19;762] e successive modificazioni e
l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge
31 luglio 1954, n. 570 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570], e
successive modificazioni;
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 1173
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1173], ratificato
dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-02-24;143], e successive modificazioni,
e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447], e successive
modificazioni;
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3277 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3277], e
successive modificazioni;
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi,
di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1560];
5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del
suono, di cui alla legge 1 luglio 1961, n. 569
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-01;569];
6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali,
artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio
1947, n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-01-03;1] e
successive modificazioni;
7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di
solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge
20 novembre 1953, n. 843
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1953-11-20;843] convertito nella
legge 27 dicembre 1953, n. 949
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;949], e successive modificazioni;
8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di
solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla
lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26
novembre 1954, n. 1080
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1954-11-26;1080], convertito nella
legge 20 dicembre 1954, n. 1219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1219], e successive modificazioni;
9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale
con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché
sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi
grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1956-10-31;1194], convertito nella
legge 20 dicembre 1956, n. 1386
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-12-20;1386], e successive modificazioni;
10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui
al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-06-16;954], convertito
nella legge 19 gennaio 1939, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-19;214], e successive modificazioni;
11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico
approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive
modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di
cui ai numeri precedenti;
13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con
decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti
per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n.
825, e successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175] e al regolamento
approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138], e successive
modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla
legge 2 luglio 1952, n. 703 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703] e
successive modificazioni;
16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-06-24;342];
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno,
di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3280], e successive
modificazioni;
18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1970-10-26;745] convertito nella
legge 18 dicembre 1970, n. 1034
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-18;1034];
19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n.
1379 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1379], e successive
modificazioni;
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti.
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti
anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente
articolo.
articolo.
ART. 91
ART. 91
Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31
luglio 1954, n. 570 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-31;570], e
successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1954-08-14;676], e
successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito
trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità
corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972,
giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217].
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della
legge 21 luglio 1965, n. 939
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-21;939~art2] compete per i lavori
navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro
navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non
ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei
corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato
risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta
all'intendenza di finanza entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per
giustificati motivi.
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime,
semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al
comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono
essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di
detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della
domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione
determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in
unica soluzione le imposte già detratte.
ART. 92
ART. 92
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 90, ha
effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1°
gennaio 1973.
Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al
rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffè, istituiti
con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati
dai fabbricanti ovvero già applicati sulle giacenze di cui al precedente comma.
Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati
motivi.
ART. 93
ART. 93
Norme transitorie in materia di imposte di consumo
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli
uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e
riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di
costruzione effettivamente eseguita.
La liquidazione dell'imposta si effettua:
per le parti dell'opera già ultimate, con l'applicazione di un'aliquota fissa
per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di
un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i
criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a),
secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile
1936, n. 1138 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138]; per
le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le
rispettive aliquote.
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa
ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 è determinata
applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1013], in proporzione al rapporto
tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali
necessari per l'intero tratto.
ART. 94
ART. 94
Entrata in vigore
Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 26 OTTOBRE 1972
LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR - MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO
TABELLA A (*)
PARTE I (**)
PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
suina, ovina e caprina (v. d. 010.2 - 01.03 - 01.04);
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e
refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
vivi, destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.
d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06);
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in
salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in
salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.
d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura;
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o
dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia,
crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti
dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v. d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le
talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi;
fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per
mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o
presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze
atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente
preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03);
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d.
07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed
altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o
tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da
08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da
10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate
(v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte
(v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi
antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d.
ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili
prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né
spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15:15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi
dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d.
ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di
quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex
22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse le morchie (v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la
nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno,
compresa la segatura (v.d. 44.01);
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato
o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d.
ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 -
55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di
canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).
------
(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi
doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di
importazione.
(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della
tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si
applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria
stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato
articolo.
articolo.
PARTE II
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 2%(53)
1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare,
confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati,
presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze
atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente
preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche
tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 ex
07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d.
07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta,
anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a
08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo,
avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori
destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 10.05 - ex
10.06 - ex 10.07;(77)
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di
avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico
(v.d. ex 11.01 - ex 11.02);
11) frumento, granturco e segala, spezzati; riso, orzo, avena ed altri cereali
minori, spezzati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);
12) semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e
di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
12-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122];
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale,
compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso
alimentare (v.d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
(15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e
altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e
sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-04;580], senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova o formaggio; (90)
16) pomodori pelati e conserve di pomodori (v.d. ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di
altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei
cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa
e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa
degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne
elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai
partiti o dai movimenti di opinione politica; (90)(170)(177)
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748]; organismi considerati utili
per la lotta biologica in agricoltura; (90)
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali
e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in
misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della
tabella;(62)
21) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e
A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in
presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131]. In
caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel
quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota; (65)
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del
terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del
bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non
ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557~art9-com3-letc] ed e),
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557~art9-com3-lete],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133];
22) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
23) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione,
anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art13], e
successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e,
fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici
del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;(69)
25) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133];
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero
21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;(69)
27) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
28) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243]; (*) (65)
29) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243]; (*) (65)
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed
apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di
protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai
sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da
inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d.
90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo
di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi
simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte
o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1,
lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art53-com1-letb],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art53-com1-letc]
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art53-com1-letf],
nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello
stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a
benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di
potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie,
adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3],
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o
ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese
dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i
relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei
confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,
lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-leta],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letc]
ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art54-com1-letf],
di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a
2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non
superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a
soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
(114)
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati
ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e
stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti
e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad
esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da
quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
(90)
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di
quelle trasmesse in forma codificata (**); prestazioni di servizi delle
radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi
carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo,
didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19-letb] e c), della legge
14 aprile 1975, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19-letc];(49)(77)
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed
interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle
mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di
contratti di appalto o di apposite convenzioni;(114)
38) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90];(164)(166)
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla
costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art13], e successive
modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di
costruzione di immobili per la successiva vendita ,ivi comprese le cooperative
edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i
quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla
realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);(69)
40) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
41) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
41-bis LA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE ARTICOLO;(177)
41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o
alla eliminazione delle barriere architettoniche;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti. (90)
(58)
-------
(*) NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243].
(*) NOTA SOPPRESSA DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243].
(**) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di
abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita
dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente
concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli
22 e 24.
I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario, o per suo conto,
ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le
disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-02-21;246~art19],
convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-06-04;880], e successive modi Reazioni.
Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo
10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero
27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi;(177)
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato,
destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino
e salvia (v. d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di
trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,
fluviale e lagunare. (182) (216)
1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor
multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per
ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non
invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per
terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo
computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in
vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari
e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per
disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in
litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per
la realizzazione di ospedali da campo; (207)
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) NUMERO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213];
1-sexies) NUMERO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213].
1-septies) erogazione di corsi di attività sportiva invernale e alpinistica,
come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art2-com1-letc], relativa
all'ordinamento della professione di guida alpina, impartiti, anche in forma
organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in
cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
(232)
1-octies) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per
cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della
nascita.
1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a),
b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41], convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85], a condizione che non si
applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte,
di antiquariato o da collezione
((di cui all'articolo 36 del citato))
decreto-legge n. 41 del 1995
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995;41].
PARTE III (194)
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 9% (78)
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella
preparazione di prodotti alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04); (90)
3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06); (90)
4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate
(v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi,
refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate,
salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02
- 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta
(v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06);(143)
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli
domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in
salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco,
refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato
(v.d. ex 02.05); (90)
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o
affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati,
congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore,
esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (90)
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o
latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
(90)
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d.
ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati,
zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli
di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate,
loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex
05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi
tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex
05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le
talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti,
freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e
licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la
conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di
salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a
sago (v.d. ex 07.04 - 07.06);(180)
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate
immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); (90)
26) orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali
minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex 10.04 -
ex 10.07);(69)
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello
zootecnico (v.d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati,
perlati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex
11.02);
29) riso, orzo, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi
da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle
frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago
e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di
patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla
disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di
senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate
(v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) NUMERO ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122];
39) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte;
carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d.
ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba
medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili
prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
44) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); (90)
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi
detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione
umana od animale (v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli
vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 -
ex 15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e
grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro
processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana
od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex
15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);
(90)
56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di
quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); (90)
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei;
crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); (90)
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati;
sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma,
pastigliaggi, torrone e simile) in confezione non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni
non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro
comune (v.d. 18.06);
65) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini
nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto;
preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a
base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate
di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura:
''puffedricè', ''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05); (90)
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche
addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o
nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido
acetico (v.d. ex 20.02);(180)
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o
candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura,
anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri
(v.d. ex 20.06);
75) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti;
estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base
di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05); (90)
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07),
esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori
alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;169], ai quali
risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e
commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto
preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella
voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987R2658]; (207)
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
84) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d.
22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di
molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri
cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della
birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi
ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva,
escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti
oleosi (v.d. 23.04); (90)
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la
nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle
utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o
gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);
94) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
95) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
96) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
97) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno,
compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01); (221) (227)
99) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
100) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
101) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
102) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di
imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti
irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di
bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art2-com5]; gas,
gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi
direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la
produzione di energia elettrica;(136)
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per
generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad
eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro
residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45
per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili
nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente
forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili
diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti
dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni
degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di
natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55
C, nei quali il distillato a 225 C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a
300 C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas
da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
107) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
108) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
109) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la
nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti
omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie
devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; (114)
(194) (207)
114.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene
femminile; coppette mestruali;
114.2) pannolini per bambini;
114-bis) (NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]);
115) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
116) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
117) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202];
118) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 123),
nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;(141)
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui
all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-17;217~art6]; prestazioni di ricovero
e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da
quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);
prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai
soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non
convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante
distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
(90)(164)(166)
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi
alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1993-08-26;412], e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti
rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;
123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali;
attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini,
marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
(106)
123-bis) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248];
123-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2];
123-quater) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96];
124) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 1994, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133];
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a
imprese agricole singole o associate;
126) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno
1927, n. 1110 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1110], e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-09-07;1696], convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-05;8].
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili
limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di
distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e
per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati
ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione; (142)
127-ter) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248];
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento
realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate
nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-09-29;847~art4], integrato dall'articolo
44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art44]; linee di trasporto
metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti
di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da
fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere
collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di
adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-19;659~art1], assimilati ai
fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art13], e successive
modificazioni;(69)
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la
costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies) NUMERO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217];
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al
seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e
quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; (90)
(182) (216)
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1969-08-27&numeroGazzetta=218]
anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione,
qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte
seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi
dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio
1949, n. 408 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408~art13], e
successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici; (65)(69)
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma,
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letb], agli edifici
di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31],
esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo;(69) 127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero
127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31], esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;(69)
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati
eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31], esclusi
quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti
dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;(69)
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo,
esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente
di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], di rifiuti
urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g),
del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di
fognatura e depurazione; (90)
127-septiesdecies) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95].
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letc],
d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letd]
ed f), del Testo Unico dell'edilizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art3-com1-letf]
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], e
locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2008-06-24&numeroGazzetta=146];
127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti
di appalto e di convenzioni in generale. (162)(166)
(58) (201)
Visto, il Ministro delle finanze
VISENTINI
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-18;46], convertito con
modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249], ha disposto:
- (con l'art. 30, comma 3) che "Per le cessioni dei prodotti elencati nella
tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, nonché per le cessioni di vini spumanti classificabili
tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di
quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla
preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da
soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto
medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura
del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul
valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento";
- (con l'art. 30, comma 5) che "L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n.
4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, nonché per le somministrazioni di alimenti e bevande
nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-12-23;821~art1], è elevata al nove per
cento";
- (con l'art. 36, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia fino al 31
dicembre 1977.
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 5 gennaio 1979, n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-05;1] ha
disposto (con l'articolo unico, comma 1) che la presente modifica decorre a
partire dal 1 gennaio 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-29;24] ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che le presente modifiche hanno effetto dal 1 aprile
1979.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le integrazioni e correzioni
apportate [...] al n. 6) della parte terza della tabella A [...] si applicano
dal 1 gennaio 1973".
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-10-31;693], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;891], ha disposto (con l'art. 10,
comma 4) che "Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di
antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche
indicate al n. 79 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è
stabilita nella misura del due per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, commi 1 e 2) che "Per le cessioni e le
importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella A,
parte prima, n. 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è
stabilita nella misura del quindici per cento.
Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le
frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o
surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella A,
parte seconda, n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, nonché per quelle di tutti gli altri prodotti di
origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della stessa
tabella A , parte seconda, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per
cento".
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 22 dicembre 1980, n. 889
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889] ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che le modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-12-30;791], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-28;46], ha disposto (con l'art. 5,
comma 1-ter) che le presenti modifche si applicano a decorrere dalla data degli
eventi di cui ai suindicati numeri.
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AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-14;70], convertito con
modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-13;154], ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "La disposizione relativa all'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22
della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], deve
intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile;
- (con l'art. 5, comma 2) che "Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II
della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], devono
intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al
servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa";
- (con l'art. 5, comma 2-bis) che "Nel n. 21 della parte II della tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], le parole:
'case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art39]'
devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b),
c) e d) del predetto articolo 39."
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], ha disposto:
- (con l'art. 34, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
stabilita nella misura del due per cento è sostituita, in ogni caso,
dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989";
- (con l'art. 34, comma 8) che la modifica all'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto stabilita nella misura del due per cento, non si applica alle
operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6], e
successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata
emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto
decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato;
-(con l'art. 38, comma 2) che le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1°
gennaio 1990;
- (con l'art. 38, comma 2-bis) che le disposizioni relative all'imposta sul
valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di
abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1° agosto
1989.
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-29;202], convertito con
modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-07-28;263], nel modificare l'art. 38,
comma 2-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69~art38-com2bis],
convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1-bis) che "Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2- bis
dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69~art38-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], è differito al 1° gennaio
1990".
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 7 marzo 1991, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-03-07;68], convertito dalla L.
29 aprile 1991, n. 139 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-04-29;139], ha
disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica, relativamente alle
cessioni di gas metano, si applica a partire dalle fatturazioni emesse dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi
attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data,
considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
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AGGIORNAMENTO (62)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], ha disposto (con l'art. 75,
comma 6) che "Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti
utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al
minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo né a rimborsi néà a rettifiche per le
cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data".
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-22;155], convertito con
modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243], ha disposto (con l'art. 16,
comma 6) che le presenti modifiche non si applicano alle operazioni dipendenti
da contratti conclusi entro la data di entrata in vigore del presente decreto
nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo
comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art6], e
successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli
articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133], ha disposto (con l'art. 4,
comma 2) che "Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le
prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], è
stabilita nella misura del 4 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 8) che le presenti modifiche si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.
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AGGIORNAMENTO (75)
Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-30;564], convertito con
modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-30;656], ha disposto (con l'art. 2,
comma 10) che "Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di
cui al n. 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], come
sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi
entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli
altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e
registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e
successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994".
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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41], convertito con
modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85], ha disposto (con l'art. 10,
comma 1) che "Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella
misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per
cento".
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AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415], convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-29;507], ha disposto (con l'art. 4,
comma 4) che le modifiche di cui ai numeri 9) e 31), parte seconda, della
presente Tabella si applicano dal 24 marzo 1995, quelle di cui al numero 36),
parte seconda, si applicano dal 1 gennaio 1996 ed infine quelle di cui alla
parte terza si applicano dal 1 gennaio 1996.
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AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313] ha disposto
(con l'art. 11, comma 8) che le modifiche di cui ai numeri 18) e 35), parte
seconda, della presente tabella si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-09-29;328], convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-11-29;410] ha disposto (con l'art. 1,
comma 7) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1997.
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;60] ha disposto (con
l'art. 22, comma 1) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 2000.
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AGGIORNAMENTO (114)
La L. 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342] ha disposto:
- (con l'art. 43, comma 1) che "Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui
al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. Resta
fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di
imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633], e successive
modificazioni, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta";
- (con l'art. 49, comma 2) che la modifica di cui al numero 114), parte III,
della presente Tabella A, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- (con l'art. 50, comma 5) che la modifica di cui al numero 31), parte II, della
presente Tabella A, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (131)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311] ha disposto (con l'art. 1,
comma 467) che "Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], sono
ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del
1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel
medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in
esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la
facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381], di optare per la previsione
di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10-com8]. Le
agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10
milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
propri decreti, a dare attuazione al presente comma".
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AGGIORNAMENTO (136)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266] ha disposto (con l'art. 1,
comma 42) che l'efficacia della presente modifica è subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
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AGGIORNAMENTO (141)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ha disposto (con l'art. 1,
comma 300) che "Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali
di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], devono
intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al
n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 331) che "Il numero 41-bis) della
tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le
prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del
predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero
41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di
contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381], di optare per la previsione
di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10-com8]".
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AGGIORNAMENTO (142)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-02;26] ha disposto (con
l'art. 2, comma 5) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2008.
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AGGIORNAMENTO (143)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 261, lettera f)) che "nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola:
"non" è soppressa".
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AGGIORNAMENTO (162)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 490) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate
sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
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AGGIORNAMENTO (164)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90], ha disposto (con l'art. 20,
comma 3) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal 1 gennaio 2014.
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AGGIORNAMENTO (166)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63], convertito con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-03;90] come modificato dalla L. 27
dicembre 2013, n. 147 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha
disposto (con l'art. 20, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014.
A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in
attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle
diposizioni di cui ai commi 1 e 2".
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228], come modificata dalla L. 27
dicembre 2013, n. 147 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147], ha
disposto (con l'art. 1, comma 488) che "In vista della riforma dei regimi IVA
speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0112], il numero
41 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0041]-bis)
della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], non si
applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381]".
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AGGIORNAMENTO (170)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 667) che "Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18),
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pubblicazioni
identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o
tramite mezzi di comunicazione elettronica".
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AGGIORNAMENTO (177)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 1,
comma 963) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate
sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190], come modificata dalla L. 28
dicembre 2015, n. 208 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha
disposto (con l'art. 1, comma 667) che "Ai fini dell'applicazione della tabella
A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani,
dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni
identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto
fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".
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AGGIORNAMENTO (180)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122]
ha disposto (con l'art. 29, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (182)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232] ha disposto (con l'art. 1,
comma 35) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni effettuate a
decorrere dal 1º gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (194)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui
alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], è ridotta
di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2], devono intendersi
compresi nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], recante
l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento,
anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure
mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e
veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui
all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione
del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31987R2658] relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune".
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AGGIORNAMENTO (201)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], come modificata dalla L. 27
dicembre 2019, n. 160 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], è ridotta
di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020
e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.
L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019
e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti
percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi".
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AGGIORNAMENTO (207)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 40) che "La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], deve
essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti
pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti
preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o
dell'asporto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 453) che "In deroga al numero 114)
della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], le
cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o
dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali
vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla
detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2020-12-20;633~art19-com1]
al 31 dicembre 2022".
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178], nel modificare l'art. 124,
comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art124-com1],
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 1, comma 452) che "In deroga all'articolo 124, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art124-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], le cessioni della
strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti
applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0079] (UE)
2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L0745], e ad
altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi
strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art19-com1],
fino al 31 dicembre 2022".
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AGGIORNAMENTO (216)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art.
36-bis, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10-com1-num14],
e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies),
allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633], si interpretano
nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano
effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia
del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto
esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la
fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi
dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633].
L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni
di noleggio del mezzo di trasporto".
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AGGIORNAMENTO (221)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 1,
comma 73) che "In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], per l'anno
2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto con l'aliquota del 10 per cento".
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AGGIORNAMENTO (227)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213], nel modificare l'art. 1,
comma 73 della L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com73], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 46) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com73], si applicano
anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024".
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AGGIORNAMENTO (232)
Il D.L. 9 agosto 2024, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113], convertito con
modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-10-07;143], ha disposto (con l'art. 5,
comma 2) che "Fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-quater,
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146~art5-com15quater],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-17;215], la disposizione di cui al
comma 1 si applica semprechè le prestazioni non rientrino tra quelle di cui
all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art4-com4], nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma
15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;146~art5-com15quater], tenendo
conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289~art90-com1]".
TABELLA B
((Prodotti soggetti a specifiche discipline))
((135))
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di
laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento
prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole,
sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino,
chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince,
visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe
argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e
relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla
preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133];
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri
cubici;
g) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244];
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo
Oriente e dal Nord Africa. (38) (54)
-----------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853], convertito con
modificazioni dalla
L. 17 febbraio 1985, n. 17 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-17;17], ha
disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'aliquota è stabilita nella misura del 38
per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633]."
------------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], convertito con
modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 255 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;255] ha
disposto (con l'art. 36, comma 5) che "Le cessioni e le importazioni dei beni
indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], sono
soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento".
-------------------
AGGIORNAMENTO (135)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 2-ter) che "Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni
effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed
ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e
strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora
l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento
dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle
effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature
similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive;
((...))
, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche,
prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali,
attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
((spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti))
;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e
industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro
delle finanze ed altre manifestazioni similari.
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante
radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione
radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
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NORMATTIVA
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