Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
№ 346
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346
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Decreto Legislativo
31 ottobre 1990
22-10-2025
TestoUnicosullesuccessioniedonazioni
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DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990 , n. 346
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-09;825~art17-com3];
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165~art1-com3], che ha prorogato,
da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17
della legge n. 825 del 1971 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;825~art17];
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17
della citata legge n. 825 del 1971 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;825];
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
1. È approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e composto di 63 articoli.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 31 OTTOBRE 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E
DONAZIONI
TITOLO I
Art. 1.
Art. 1.
(Art. 1 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art1])
Oggetto dell'imposta
((1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni
e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito,
compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di
destinazione.))
((50))
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di
godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite
o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei
beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di
donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art26] approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131].
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità
((di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]))
.
((50))
4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità
indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica
nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il
trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento
di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di
registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 2.
Art. 2.
(Art. 2 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art2])
Territorialità dell'imposta
1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché
esistenti all'estero.
2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il
defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta
limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
((2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in
relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il
disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale.
In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e
diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.))
((50))
3. Agli effetti del comma 2
((e del comma 2-bis,))
si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
((50))
a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti
reali di godimento ad essi relativi;
b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti
diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni,
emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);
d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il
debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del
valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o
vincolati al regime doganale della temporanea esportazione.
4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con
destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea
importazione.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 3.
Art. 3.
(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art3])
Trasferimenti non soggetti all'imposta
1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo
esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione,
l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità , nonché da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto
legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;461].
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni
legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono
soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso
comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni
dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di
avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro
alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal
donante.
In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con
gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le
fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le
associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e
partiti politici.
((4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui
agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art768bis] a favore
dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di
azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], il
beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito
il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359-com1-num1] o
integrato un controllo già esistente.
In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli
aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], il
beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso
di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi
causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque
anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente
alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o
al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione
dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità
del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al
quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura
ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13], e degli
interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto
essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di
quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o
allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote
sociali e azioni di soggetti residenti.))
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 4.
Art. 4.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342]))
((20))
-------------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342], ha disposto (con l'art. 69,
comma 1, lettera b) che il presente articolo è abrogato salvo quanto previsto
dall'art. 59 del presente D.lgs.
Art. 4-bis
Art. 4-bis.
(( (Trust e altri vincoli di destinazione).
1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino
arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del
trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini
dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai
sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], il cui
termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina
prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di
beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno
2016, n. 112 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112~art6].
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste
dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra
disponente e beneficiario.
3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di
trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in
occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura
della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le
aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente
testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al
rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento
ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del
conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile
determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base
dell'aliquota più elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli
articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario,
il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma,
i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima
categoria per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono
soggetti all'imposta. Non si dà luogo al rimborso dell'imposta assolta dal
disponente o dal trustee.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con
riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo))
.
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 5.
Art. 5.
(Art. 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art5] e
art. 6
art. 6, terzo comma, D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art6-com3])
Soggetti passivi
1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai
donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.
2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori
e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli
adottanti e gli adottati
((...))
.
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 1, comma 3) che "La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], si applica
anche agli affilianti e agli affiliati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data,
nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da
tale data".
Art. 6.
Art. 6.
(Art. 35 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art35])
Ufficio competente
((1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni è l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del
defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui
circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima
residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.))
((50))
2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle donazioni è determinata
secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO I
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
TITOLO II
Art. 7.
Art. 7.
(( (Determinazione dell'imposta).
((1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei
beni e dei diritti devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente,
per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per
cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità
riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3], l'imposta si
applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che
supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne
ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli
25 e 26.
4. Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da
tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che
non vi hanno rinunziato.))
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 8.
Art. 8.
(Art. 7 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art7])
Base imponibile
1. Il valore netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il
valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei
diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni
degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili
e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3. (50)
1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione
della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.
2. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si
tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a
seguito della chiusura della relativa procedura. (50)
3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei
legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli
oneri da cui sono gravati.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO II
BASE IMPONIBILE
Sezione I
ATTIVO EREDITARIO
Art. 9.
Art. 9.
(Art. 8 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art8] - Art. 4
legge n. 512/1982 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;512~art4]
Art. 5
Art. 5 legge n. 880/1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art5])
Attivo ereditario
1. L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano
oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta a
norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per
un importo pari al dieci per cento del valore
((...))
netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per
un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli
articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art769] non
ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
((50))
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o
all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al
vincolo di cui all'art. 13.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 10.
Art. 10.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342] ))
Art. 11.
Art. 11.
(Art. 10 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art10]
Art. 25
Art. 25 D.L. n. 69/1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;69~art25], conv. dalla legge n.
154/1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;154]
Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario
1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario:
a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto
nell'art. 12, comma 1, lettera b);
b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal
defunto o depositati presso altri a suo nome.
2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del
defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o
altri contenitori di cui all'art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli
cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone,
compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e
postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano
diversamente determinate.
(( . . . ))
.
3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo
ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto
costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il
diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al
valore di cui all'art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di
accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della
partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi
o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro
favore.
Art. 12.
Art. 12.
(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art11] - Art. 1
D.P.R. n. 952/1977
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977;952~art1]
Art. 4
Art. 4 legge n. 512/1982 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;512~art4])
Beni non compresi nell'attivo ereditario
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando
è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura
privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva
perduto la titolarità
((...))
;
((50))
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente
all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata
((...))
;
((50))
c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e le indennità
spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali
obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione,
fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento
giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso la Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale,
compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano
riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della
dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni
ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i
corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti
all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i
titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati
appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti
dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286] . (24)
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006, N. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286]. (24)
-----------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262], convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286], ha disposto (con l'art. 2,
comma 53) che " Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private
autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la
registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le
stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli
atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 13.
Art. 13.
(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art11] - Art. 4
legge n. 512/1982 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;512~art4])
Beni culturali
1.
((I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art10] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42], sono esclusi
dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista))
anteriormente all'apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti
obblighi di conservazione e protezione.
((50))
2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni di cui al comma 1
che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la
descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro
identificazione, al competente organo periferico
((del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato
l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è
presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate))
in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni
ereditari, nel termine stabilito per questa.
((50))
3.
((Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della
cultura, ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art16] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]
; la decisione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]
di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni
dalla sua comunicazione, all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
competente, che provvede al rimborso dell'eventuale maggiore imposta pagata.
((50))
4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia
decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata
esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non
autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione dei
beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali
ne dà immediata comunicazione all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il
termine di cui all'art. 27, comma 3 o comma 4.
((50))
5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e
di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi
rispettivamente competenti.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO II
BASE IMPONIBILE
Sezione II
VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI
Art. 14.
Art. 14.
(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art20])
Beni immobili e diritti reali immobiliari
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo
ereditario, è determinata assumendo:
a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di
apertura della successione;
b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il
valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma
dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il
valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse
((secondo i criteri ivi previsti;))
;
((50))
d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se
maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta
per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per
l'affrancazione.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 15.
Art. 15.
(Art. 21 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art21])
Aziende, navi e aeromoboli
1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo
ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura
della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni
indicati nell'art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli
articoli da 2l a 23.
Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217], si ha
riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario
regolarmente redatto
((...))
, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.
((50))
2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte
di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della
stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso
dall'acquisto e dello stato di conservazione.
3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano
le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 16.
Art. 16.
(Art. 22 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art22])
Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali
1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e
quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei
prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore
all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi
successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere
successive;
b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti
diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto,
nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le
società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla
data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della
società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario
regolarmente redatto
((...))
, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o
inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o
alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a
23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12;
((50))
c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il
valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o
regolamento;
d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle
lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe
caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza
desunto da altri elementi certi.
2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1,
lettere b) e c).
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 17.
Art. 17.
(Art. 23 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art23])
Rendite e pensioni
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese
nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualità, se si tratta di rendita perpetua
o a tempo indeterminato; (27) (28) (30) (31) (32) (38) (39) (41) (42) (43) (44)
(46) (47) (50)
((52))
b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse se
si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione
per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può
superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata
massima; (27) (28) (30) (31) (32) (38) (39) (41) (42) (43) (44) (46) (47) (50)
c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente
indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, in relazione all'età
della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o
pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a
favore di più persone si tiene conto dell'età del meno giovane dei beneficiari
se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'età del
più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la
cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene
conto dell'età di questa. (50)
1-bis.Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore
del multiplo dell'annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in
ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica è
intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione. (50)
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può
essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. (50)
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 7 gennaio 2008 (in G.U. 11/01/2008, n. 9) ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a)
e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e successive
modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la
costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il Decreto 23 dicembre 2009, (in G.U. 31/12/2009, n. 303), ha disposto (con
l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010".
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il Decreto 23 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 66,66 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011".
-----------
AGGIORNAMENTO (31)
Il Decreto 22 dicembre 2011 (in G.U. 30/12/2011, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012".
-----------
AGGIORNAMENTO (32)
Il Decreto 23 dicembre 2013 (in G.U. 28/12/2013, n. 303) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 100 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014".
-----------
AGGIORNAMENTO (38)
Il Decreto 23 dicembre 2016 (in G.U. 31/12/2016, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017".
-----------
AGGIORNAMENTO (39)
Il Decreto 20 dicembre 2017 (in G.U. 28/12/2017, n. 301) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018".
-----------
AGGIORNAMENTO (41)
Il Decreto 19 dicembre 2018 (in G.U. 28/12/2018, n. 300) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 125,00 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019".
-----------
AGGIORNAMENTO (42)
Il Decreto 20 dicembre 2019, ha disposto (con l'art.1 , comma 2) che "Il valore
del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e successive
modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la
costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 2000 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020".
-----------
AGGIORNAMENTO (43)
Il Decreto 18 dicembre 2020 (in G.U. 30/12/2020, n. 322) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 10.000 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021".
-----------
AGGIORNAMENTO (44)
Il Decreto 21 dicembre 2021, (in G.U. 30/12/2021, n. 309) ha disposto (con
l'art. 1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 80 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022".
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AGGIORNAMENTO (46)
Il Decreto 20 dicembre 2022 (in G.U. 30/12/2022, n. 304) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 20 volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023".
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AGGIORNAMENTO (47)
Il Decreto 21 dicembre 2023 (in G.U. 29/12/2023, n. 302) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e
successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per
la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024".
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 27 dicembre 2024 (in G.U. 31/12/2024, n. 305) ha disposto (con l'art.
1, comma 2) che "Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettera
a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], e successive
modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la
costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari
pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025".
Art. 18.
Art. 18.
(Art. 24 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art24])
Crediti
1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario,
è determinata assumendo:
a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data
dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio
legale di interesse;
c) per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini
delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2289], il valore
delle quote determinato a norma dell'art. 16.
Art. 19.
Art. 19.
(Art. 25 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art25])
Altri beni
1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo
ereditario diversi da quelli contemplati nell'art. 9, comma 2, e negli articoli
da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla
data di apertura della successione.
2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 1, lettere b) e c).
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO II
BASE IMPONIBILE
Sezione III
PASSIVITÀ DEDUCIBILI
Art. 20.
Art. 20.
(Art. 12 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art12])
Passività deducibili
(( 1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti
alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie
indicate nell'articolo 24. ))
2. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da
21 a 24.
--------------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], ha disposto (con l'art. 23,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
Art. 21.
Art. 21.
(Artt. 13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637]
Art. 7
Art. 7 legge n. 880/1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art7])
Condizioni di deducibilità dei debiti
1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore
all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
2. I debiti inerenti all'esercizio di imprese sono ammessi in deduzione anche se
risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute
a norma di legge.
3. Se il defunto non era obbligato alla tenuta di scritture contabili, i debiti
cambiari e i debiti verso aziende o istituti di credito, compresi i saldi
passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle
scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute a norma di legge, del
trattario o del prenditore o dell'azienda o istituto di credito.
4. I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto e ai trattamenti previdenziali
integrativi, sono deducibili nell'ammontare maturato alla data di apertura della
successione, anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.
5. I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale,
esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari, il
cui presupposto si è verificato anteriormente alla stessa data, sono deducibili
anche se accertati in data posteriore.
6. Per debito del defunto si intende anche quello di somme dovute al coniuge
divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione
di effetti civili dello stesso.
Art. 22.
Art. 22.
(Artt. 13, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art13-com4], 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art13-com14] e 15
D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art13-com15])
Limiti alla deducibilità dei debiti
1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti
non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono
compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di
tale parte.
((2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei
limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:
a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della
successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono
stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi
data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per
ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a
carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di
euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando
soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la
determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti
dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le
disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le
operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e
professioni.))
((50))
3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto
degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno
quattro giorni prima dell'apertura della successione.
4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi
passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della
quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non
risultano diversamente determinate.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 23.
Art. 23.
(Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637])
Dimostrazione dei debiti
1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in
copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per
i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o
del prenditore, per i debiti cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia
autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della
successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata
((dal competente ispettorato))
del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti.
((50))
2. La deduzione dei debiti verso
((banche e altri intermediari finanziari))
, anche se risultanti nei modi indicati nel comma l, è subordinata alla
produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni
dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al
servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun
debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori,
compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla
data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o
((ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario))
; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare
l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura
della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo.
((50))
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non
risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da
attestazione conforme al modello approvato
((con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate))
, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della
successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori
del defunto ovvero, per le passività indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b),
dal legale rappresentante della società o dell'ente. Le firme devono essere
autenticate.
((50))
4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorché non indicati nella dichiarazione
della successione, può essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3,
entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione,
prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i
debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il
relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e divenuto definitivo.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 24.
Art. 24.
(Art. 17 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art17] - Art. 4,
comma 2, legge n. 880/1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art4-com2]) Spese mediche e spese
funerarie
1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di
vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi,
sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di
data anteriore all'apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura
non superiore a lire due milioni.
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO III
RIDUZIONI E DETRAZIONI
Art. 25.
Art. 25.
(Art. 18 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art18] - Art. 4
legge n. 512/1982 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;512~art4]
Art. 3
Art. 3 legge n. 880/1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art3])
Riduzioni dell'imposta
1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una
donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta è ridotta di
un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un
decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi
tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono
compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di
imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe.
2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui
all'art. 13,
((per i quali anteriormente all'apertura della successione non è ancora
intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del
codice dei beni culturali e del paesaggio
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art13] di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]))
, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
dell'importo proporzionalmente corrispondente al cinquanta per cento del loro
valore. L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni per i quali
ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli
stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per
ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
((di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42]; la
dichiarazione di interesse culturale))
deve essere allegata alla dichiarazione della successione. L'accertamento
positivo delle caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la
sottoposizione dell'immobile
((alla tutela ivi prevista))
. Si applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.
((50))
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi rustici, incluse le costruzioni
rurali, anche se non insistenti sul fondo,
((di cui all'articolo 42))
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], devoluti
al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta
dell'importo proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte
del loro valore complessivo non superiore
((a euro 103.291))
. La riduzione compete a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore
diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito di una famiglia
diretto-coltivatrice e che l'esistenza di questi requisiti risulti da
attestazione dell'ufficio regionale competente allegata alla dichiarazione della
successione.
È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente
alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè
la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore al terzo
di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e
dell'allevamento e del governo del bestiame
((...))
.
((50))
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti
all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro
il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come
definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443~art230bis] del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], l'imposta dovuta
dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo
proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento della parte del loro
valore complessivo non superiore
((a euro 103.291))
, a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti
dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di cui all'art. 5,
comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
((50))
4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani
con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti
anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di
società di persone o beni strumentali
((di cui all'articolo 43))
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], trasferiti
al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta dovuta dal
beneficiario è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al quaranta per
cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa
proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve
dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato
termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove
sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il
beneficiario stesso è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria con
gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe
dovuto essere pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione relativa
all'ipotesi di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 38.
((50))
4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di
donazioni.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 26.
Art. 26.
(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art19] - Art. 4,
comma 3, legge n. 880/1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art4-com3]) Detrazione di altre
imposte
1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a)
(( LETTERA ABROGATA D.L. 28 MARZO 1997, N. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 1997, N. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-28;140]))
;
b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione
ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte
dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva
l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO IV
((LIQUIDAZIONE
e Accertamento dell'imposta))
Art. 27.
Art. 27.
(Artt. 33 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art33],
34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art34] e 41,
primo comma, D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art41-com1])
Procedimento e termini
1. La successione deve essere dichiarata all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall'art. 31.
((50))
((2. L'imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla
dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed è nuovamente
autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva
presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28,
comma 6.))
((50))
2-bis.
((L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo
33.))
((50))
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la dichiarazione, o la
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi
dell'art. 32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione della
maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica deve essere notificata,
mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento
dell'imposta principale.
4. Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e
liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35. Se è stata omessa la dichiarazione
sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si
procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla
liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il
termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la
presentazione della dichiarazione omessa.
5. Se nelle liquidazioni di cui ai
((commi 2-bis, 3 e 4))
vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio può provvedere alla correzione e
liquidare la maggiore imposta che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve
essere notificato entro il termine di decadenza stabilito per la liquidazione
alla quale si riferisce la correzione.
((50))
6. L'imposta è dovuta anche se la dichiarazione è presentata oltre il termine di
decadenza stabilito nel comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e
5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
((7. È principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e
quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarità
dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; è complementare
l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di
rettifica.))
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 28.
Art. 28.
(Artt. 35, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art35-com1], 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art35-com36] e 37
D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art35-com37]
Art. 4
Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art4-com4])
Dichiarazione della successione
1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i
soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante
raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di
spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di
spedizione. (50)
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i
legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di
morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonché i trustee, in caso di
trust testamentario; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli
esecutori testamentari. (50)
3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è
sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
(50)
4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si
considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della
dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art.
31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni
ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art.
528, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art528-com1], e ne
hanno informato l'ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della
dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata
dal cancelliere del tribunale. (50)
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un
evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di
rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del
legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti
obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione
sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al
defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai
chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla
quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente
alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo
periodo.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
.
7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai
parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non
superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali
immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste
condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 29.
Art. 29.
(Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art37-com2])
Contenuto della dichiarazione
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e
dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali
accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo
ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
d)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
;
e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di
debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; (50)
f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese
quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi
valori alla data di apertura della successione;
g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi
dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1,
lettera e);
i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di
prova;
l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti
all'estero;
m) il valore netto dell'asse ereditario; (50)
n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei
documenti di prova.
n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse
ipotecarie. (50)
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo
gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle
lettere c), i), n) e n-bis) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera
f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al
suo domicilio. (50)
2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati
con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per
eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano
più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può
acquisire direttamente. (50)
3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per
difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non
inferiore. (50)
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139] ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 30.
Art. 30.
(Art. 38 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art38])
Allegati alla dichiarazione
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa
dell'assenza o della morte presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e
legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i
documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la
successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti
di legittima lesi;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
;
f)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
;
g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15,
comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e
prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a
disposizioni di legge;
i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle
riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle
imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.
Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli
eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto
dall'articolo 27, comma 3. (50)
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati
soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di
cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445]. (50)
3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere
sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], attestante
che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà
dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia
autentica.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art11-com5] e 6, del
testo unico sull'imposta di registro
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art11-com6], approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131].
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o
delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al
dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo
dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel
certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla
notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati
rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
compresi la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri
documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e
26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di
rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4. (50)
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 31
Art. 31
(Art. 39 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art39])
Termine per la presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di
apertura della successione. (25)
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità
giacenti e per gli esecutori testamentari
((e i trustee))
dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno
avuto notizia legale della loro nomina;
((50))
b)
((nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso
alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data
stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;))
((50))
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di
immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione
nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza
dichiarativa della morte presunta;
d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è
accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o
dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la
preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro
sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia
legale dell'autorizzazione;
h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di
riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di
apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del
riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere
modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la
dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente.
((50))
-----------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], ha disposto (con l'art. 1,
comma 78, lettera c)) che "all'articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 32.
Art. 32.
(Art. 40 D.P.R. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art40])
Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione
1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo
29, comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è corredata dai documenti
indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle
successive
(( lettere c), d), h) e i-bis) ))
ove ne ricorrano i presupposti.
((50))
In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a
provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non
regolarizzata nel termine si considera omessa.
2. La dichiarazione è incompleta se non vi sono indicati tutti i beni e i
diritti compresi nell'attivo ereditario
((...))
((50))
3. La dichiarazione è infedele: se i beni e diritti compresi nell'attivo
ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le
disposizioni degli articoli da 14 a 19
((...))
; se vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli
articoli 23 e 24 non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte
inesistenti
((...))
.
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 33.
Art. 33.
(Artt. 33, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art33-com1], e 41,
comma 1, D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art41-com1])
Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione
1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla
dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del
relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio,
tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già
presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3,
nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati
fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella
dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa
sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati
al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla
liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e
delle tasse per i servizi ipotecari. (50)
1-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
.
2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la
regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal
contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati
nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso
eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di
liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e
dell'imposta e a escludere:
a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le
condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di
deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a
norma dell'articolo 8, comma 1;
b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai
documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli
articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla
dichiarazione. (50)
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica
apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data
di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le
correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il
termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta
versata, nonché della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13], e degli
interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare
della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo. (50)
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la
riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per
la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione
integrativa.
--------------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], ha disposto (con l'art. 23,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
-------------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], convertito con
modificazioni dalla
L. 29 ottobre 1993, n. 427 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427],
nel modificare l'art. 23, comma 3, lettera c) della L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art23-com3-letc], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Le disposizioni di cui
al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art23-com3-letc], si applicano
alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994".
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 34.
Art. 34.
(Art. 26 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art26] - Art. 8
legge n. 880/86 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art8]
Art. 12
Art. 12 D.L. n. 70/88 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;70~art12]
conv. legge n. 154/88 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;154])
Rettifica e liquidazione della maggiore imposta
1. L'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione
sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso
atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli
interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale
nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. (2)
((50))
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve
contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati,
((...))
con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l'indicazione delle
donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore
attribuito a quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella
determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19
((...))
; l'indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte
inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle
attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione
delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i
diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base
ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il
valore o il maggior valore.
((50))
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato
dall'ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle
divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di
apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o
altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui
gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla
detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad
ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni fornite dai
comuni.
4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse
e delle azioni o quote di cui all'art. 16, lettera b), l'ufficio può tenere
conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad
accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul
valore aggiunto.
5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto
con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a
settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i
fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda
proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La
disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non
ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione
la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volontà di
avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione;
b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non
può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione
della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del
fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio
tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della
dichiarazione di successione, sia prodotta all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta
produzione.
((50))
6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari
urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste
dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16~art2-com1quinquies] e
1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16~art2-com1septies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75], con riferimento alla rendita
proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente
manifestata nella dichiarazione di successione.
L'ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza di
attribuzione della rendita, invia all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
un certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita; se l'imposta era già stata liquidata in base al valore
indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a
cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al
corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento, l'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 27, liquida la maggiore
imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1
dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione
di sanzioni.
((50))
7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le
imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto
giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali.
Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste
nell'art. 52, comma 5, del testo unico dell'imposta di registro
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art52-com5] approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], operano
anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal
decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il
quale sono disposte.
8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si
tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell'art. 16,
comma 1, lettere b) e d), e nell'art. 19, dei quali sia evidente la scarsa
rilevanza.
--------------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], ha disposto (con l'art. 23,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 35.
Art. 35.
(Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art33-com3])
Accertamento e liquidazione d'ufficio
1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione
dell'imposta avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a
sua conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni considerate omesse a
norma degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono
liquidati, nella misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla data di
scadenza del termine entro il quale la dichiarazione omessa avrebbe dovuto
essere presentata.
((50))
2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve contenere: l'indicazione delle
generalità dei chiamati all'eredità; la descrizione dei beni e dei diritti
compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei valori a ciascuno di essi
attribuiti e dei criteri seguiti per determinarli a norma degli articoli
((da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4))
; l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo dell'imposta.
((50))
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad
un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'esistenza di passività deducibili e la spettanza di riduzioni e di
detrazioni possono essere dimostrate, nei modi indicati negli articoli 23, commi
1, 2 e 3, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di notificazione
dell'avviso.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, salvo il diverso
contenuto dell'avviso, anche per la riliquidazione dell'imposta in caso di
omissione della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore
imposta in caso di omissione della dichiarazione integrativa.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO V
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
Art. 36.
Art. 36.
(Art. 46 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art46])
Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta
nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
2. Il coerede che ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario è obbligato
solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della
propria quota ereditaria.
3. Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da
tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora
accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione,
esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore
dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo
unico sull'imposta di registro
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art58] approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131].
4. L'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
può chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità a norma
dell'articolo 481 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art481] o la nomina di
un curatore dell'eredità giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice.
((50))
5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi
legati.
5-bis. Il regime di responsabilità solidale di cui al presente articolo non si
applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle
successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117].
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 37.
Art. 37.
(Artt. 41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art41] e
42 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art42] - Legge n.
121/1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;121]
Art. 28
Art. 28 D.P.R. n. 602/1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;602~art28])
Pagamento dell'imposta
((1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni
autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal
termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il
pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo
dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con
gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 è eseguito entro sessanta giorni da
quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione.))
((50))
2. Dalla data
((di scadenza dei termini))
di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora
((...))
. (27a)
((50))
3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e
sanzioni amministrative, non superiore
((a euro 10))
.
((50))
4.
((Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione è effettuato secondo
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.))
((50))
---------------
AGGIORNAMENTO (27a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione,
previsti dagli articoli 42, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art42-com3], e
37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art37-com2], e
delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art13-com4],
sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a
decorrere dal 1° gennaio 2010".
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 38.
Art. 38.
(Dilazione del pagamento).
((1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni
autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per
cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un
numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in
un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in
sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi
inferiori a 1.000 euro.))
((50))
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo
giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta
((autoliquidata))
ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è
dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
((50))
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta
((autoliquidata))
, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine
di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e
l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative
sanzioni e interessi.
((50))
4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre
per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;
b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette
giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento
in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15ter-com5]
e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15ter-com6].
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], ha disposto (con l'art. 23,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 39.
Art. 39.
(Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art42bis] - Art. 6
legge n. 512/1982 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;512~art6])
Pagamento dell'imposta
mediante cessione di beni culturali
1. Gli eredi e i legatari
((in sede di presentazione della dichiarazione della successione))
possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale
dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale,
degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o
non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da
non più di cinquanta anni.
((50))
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni
offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea
documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o
dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed
all'
((uffici del registro))
competente, nel termine previsto dall'articolo 37 per il pagamento dell'imposta.
La presentazione della proposta interrompe il termine. (2)
((50))
3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate
nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli.
((50))
4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il
((Ministro dell'economia e delle finanze))
, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due
rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali,
((e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze))
. Il proponente può chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o
a mezzo di un suo delegato.
((50))
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127].
6. Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di
presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro
due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al
Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria
accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la
dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del
trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati
entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione.
7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono
produrre all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie
autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni
ceduti.
((50))
8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti è inferiore all'importo dell'imposta
e degli accessori è obbligato a pagare la differenza; se il valore è superiore,
non ha diritto al rimborso.
L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla
produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7. (2)
9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il
((Ministro dell'economia e delle finanze))
, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in
cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta.
Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali dà
immediata comunicazione all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il
termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con
applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del
termine previsto
((dall'articolo 37, comma 1, primo periodo))
. (2)
((50))
--------------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], ha disposto (con l'art. 23,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "le parole: [...] «amministrazione per i
beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al
presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data,
nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da
tale data".
Art. 40.
Art. 40.
(Art. 44 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art44])
Riscossione in pendenza di giudizio
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell'imposta
principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della
controversia deve essere rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta
giorni da quello in cui la decisione è divenuta definitiva.
2. L'imposta complementare, se il contribuente propone ricorso, deve essere
pagata per un terzo entro il termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la
decisione della corte di giustizia tributaria di primo grado e per il resto dopo
la decisione della corte di giustizia tributaria di secondo grado, in ogni caso
al netto delle somme già pagate; l'intendente di finanza, se ricorrono gravi
motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della corte di
giustizia tributaria di primo grado.(3) (50)
3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui al comma 2 devono essere
pagate, in base ad apposito avviso, a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata
per effetto della decisione della corte di giustizia tributaria è inferiore a
quella già pagata, la differenza deve essere rimborsata d'ufficio al
contribuente entro novanta giorni dalla notificazione della decisione. (50)
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
.
---------------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], come modificata dal D.L. 23
gennaio 1993, n. 16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-01-23;16],
convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-03-24;75] ha disposto (con l'art. 53,
comma 12-bis) che "Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui
al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art40-com2],
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346]."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 41.
Art. 41.
(Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637])
Riscossione coattiva e prescrizione
1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si
applicano le disposizioni
((in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali))
. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. Il privilegio si
estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione
o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata
ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'art. 27.
((50))
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente
accertata si prescrive in dieci anni.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 42.
Art. 42.
(Art. 47 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art47] - Legge n.
121/1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;121])
Rimborso dell'imposta
1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene
pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:
a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi
da 1 a 3;
b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza
passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a
seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento,
risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte
presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;
d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare
l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente
il riconoscimento legale;
e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della
devoluzione ereditaria;
f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla
liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e
detrazioni;
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
;
h) risultante pagata in più a seguito della chiusura della liquidazione
giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della
dichiarazione della successione. (50)
2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e 3, deve essere
richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se
posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda
deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta,
ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento.
3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi
di mora di cui all'articolo 37, comma 2. (27a)
4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e
sanzioni amministrative, non superiori a euro 10; gli importi superiori sono
rimborsati per l'intero ammontare. (50)
---------------
AGGIORNAMENTO (27a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art.
1, comma 3) che "Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione,
previsti dagli articoli 42, comma 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art42-com3], e
37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art37-com2], e
delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art13-com4],
sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a
decorrere dal 1° gennaio 2010".
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO VI
NORME PARTICOLARI
PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
Art. 43.
Art. 43.
(Art. 28 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art28])
Disposizioni testamentarie impugnate o modificate
1. Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle
disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché
agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari,
risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, salvo il
disposto, in caso di accoglimento dell'impugnazione o di accordi sopravvenuti,
dell'art. 28, comma 6, o dell'art. 42, comma 1, lettera e).
Art. 44.
Art. 44.
(Artt. 29 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art29] e
30 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art30])
Disposizioni testamentarie condizionali
1. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si
applica con
((l'aliquota e la franchigia))
proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con
((l'aliquota e la franchigia))
proprie dell'erede subentrante.
((50))
2. L'imposta, se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, si
applica con
((l'aliquota e la franchigia))
proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed
esclusi lo Stato e gli enti di cui all'art. 3, che è soggetto all'imposta
minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredità viene devoluta
a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della
condizione.
((50))
3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica
come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della
condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato è sottoposto a
condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel
caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede.
4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte
a condizione sospensiva.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 45.
Art. 45.
(Art. 31 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art31])
Sostituzione fedecommissaria
1. L'imposta, nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art692], si applica
nei confronti dell'istituito su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni
che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.
2. L'imposta, alla morte dell'istituito, si applica nei confronti del sostituito
in base al valore dei beni alla data dell'apertura della successione, ferma
restando l'imposta già applicata a norma del comma 1.
3. L'imposta, quando la sostituzione non ha luogo, si applica nei confronti
dell'istituito in base al valore della piena proprieta dei beni alla data di
apertura della successione, detraendo l'imposta precedentemente pagata.
Art. 46.
Art. 46.
(Art. 32 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art32])
Presunzione di legato
1. Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati
al defunto o da lui posseduti o che si presumono compresi nell'attivo ereditario
appartengono ad un terzo è considerato legato a favore di questo, se non è
dimostrato che alla data dell'apertura della successione i beni già gli
appartenevano.
2. Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato, se
l'esistenza del debito non è dimostrata nei modi indicati nell'art. 23.
3. L'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a
soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del
beneficiario.
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 47.
Art. 47.
(Art. 48 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art48])
Poteri dell'Amministrazione finanziaria
1. L'ufficio competente, ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad
avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può:
a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione della
successione, indicandone il motivo, a produrre documenti, o a comparire di
persona o per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai fini
dell'accertamento;
b) inviare agli stessi soggetti questionari relativi a dati e notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli enti ed uffici pubblici,
che sono obbligati a comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;
d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la
simulazione di atti di trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei
mesi all'apertura della successione, di atti costitutivi di passività deducibili
e di ogni altro atto rilevante ai fini della determinazione della base
imponibile o dell'imposta.
d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti,
la sussistenza, l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o
atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o
dell'imposta.
2.
((Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari,
su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano))
l'esattezza delle certificazioni di cui all'art. 23, comma 2.
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 48.
Art. 48.
(Art. 49 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art49])
Divieti e obblighi a carico di terzi
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
.
2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici
ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti
relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova
della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27,
comma 4, della dichiarazione della successione o dell'intervenuto accertamento
d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era
obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono
comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente, entro quindici
giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base
agli atti del processo. (50)
3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non
possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai
legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della
presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4,
della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei
crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o
d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era
obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare
per lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente,
entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere
d) ed e). (50)
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le società e gli enti che
emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di
qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione
nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per
causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo
il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della
successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o
dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato
per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la
dichiarazione. (50)
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche
prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in
presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute
per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo
delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di
età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle
disposizioni di cui al presente comma. (50)
5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione
della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere
trasmesse entro quindici giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente. (50)
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima
che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e
dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma
cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul
registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono
tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di
uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un
funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige
l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, nella cui circoscrizione deve essere
redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura. (50)
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi,
casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o
altri soggetti che esercitano tale servizio.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 49.
Art. 49.
(Disposizione nuova)
Notificazioni
1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi
stabiliti in materia di imposte sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da
messi speciali autorizzati a norma di legge dagli
((uffici dell'Agenzia delle entrate))
o da messi comunali o di conciliazione.
((50))
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO II
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ALLE SUCCESSIONI
CAPO VIII
SANZIONI
Art. 50.
Art. 50.
(Artt. 50 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art50] e
53 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art53])
(Omissione della dichiarazione).
1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella
sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione
amministrativa
((pari al centoventi))
per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta
imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la
dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si
applica la sanzione amministrativa
((del quarantacinque))
per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se
non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro
500. (15)(29)(32)(34)
((48))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218], ha disposto
(con l'art. 15, comma 1) che "Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art50] del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-31;346], sono
ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di
accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta
riduzione."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218] come modificato
dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203] ha disposto
(con l'art. 15, comma 1) che " Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art50] del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-31;346], sono
ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di
accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta
riduzione. in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un
quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo."
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203], nel modificare
l'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha
effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218], come
modificato dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-13;220], ha disposto (con l'art. 15,
comma 1) che "Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2,
comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art50] del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-31;346], sono
ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di
accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione
in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei
minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun
tributo."
L. 13 dicembre 2010, n. 220 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-13;220],
nel modificare l'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 21) che la suddetta modifica si
applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], ha disposto
(con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere
dal 1 gennaio 2017.
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] come modificato
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
Art. 51.
Art. 51.
(Art. 51 D.P.R. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art51] - Art. 9
legge n. 880/1986 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;880~art9])
(Infedeltà della dichiarazione).
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o
riliquidazione dll'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone
passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa
pari all'ottanta per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si
applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o
sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle
passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. (48)
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta
corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei
diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore
accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla
determazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La
stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazoni dei
documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle
imposte ipotecaria e catastale,
((di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari))
, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La
sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio. (48)
((50))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 52.
Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;473]))
Art. 53.
Art. 53.
(Art. 53 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art53] - Art. 4
legge n. 512/1982 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;512~art4])
(Altre violazioni).
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è
punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione
amministrativa
((pari all'ottanta))
per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32
o dell'articolo 25, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo
ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25,
comma 2.
((48))
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie
all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sazione
amministrativa
((pari all'ottanta))
percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai
diritti ai quali si riferisce la violazione.
((48))
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i
soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonché i
concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da
((euro 250 a euro 2000))
, del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o
infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione
documenti o scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza
l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di
consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non
permette che ne sia fatta copia autentica, di autentiche di cui all'articolo 23
e all'articolo 30, comma 1.
((48))
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di
obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici
impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o dell'Ente
poste italiane.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87]))
.
((48))
--------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87], ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre
2024.
Art. 54.
Art. 54.
(Art. 54 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art54])
(Determinazione della sazione
((amministrativa))
).
((50))
1. Nella determinazione della sanzione commisutata all'imposta o alla maggiore
imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui
agli articolo 25 e 26.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO III
APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA ALLE DONAZIONI
TITOLO III
Art. 55.
Art. 55.
(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art56])
Registrazione degli atti di donazione
1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni
del testo unico sull'imposta di registro
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131], approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131],
concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
((1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a
oggetto donazioni, dirette o indirette, nonché gli atti di istituzione e di
dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti
nello Stato.))
((50))
2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono
registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 56.
Art. 56.
(Art. 55 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art55])
(( (Determinazione dell'imposta).))
1.
((I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi
i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono
soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo
dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario
diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è
fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle
quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo
netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente,
per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per
cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità
riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3], l'imposta si
applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che
supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli
da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.
4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito
nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. È inoltre
detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata
la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.
5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si
detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o
liberalità e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte
dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva
l'applicazione di trattati o accordi internazionali.))
((50))
--------------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], ha disposto (con l'art. 23,
comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
----------------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79], convertito con
modificazioni dalla L.
28 maggio 1997, n. 140, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che la presente
modifica si applica a decorrere dal 29 marzo 1997.
---------------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-10-03;262], convertito con
modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-11-24;286], ha disposto (con l'art. 2,
comma 53) che " Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti
pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private
autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la
registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le
stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli
atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 56-bis
Art. 56-bis.
(Accertamento delle liberalità indirette).
((1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742,
770, secondo comma, e 783 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], l'accertamento delle
liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione
effettuati all'estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente
quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato
nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.))
((50))
2.
((Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di
cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia
ove prevista.))
((50))
3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai
sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131]. In tale
caso si applica l'imposta con le aliquote
((e le franchigie))
indicate all'articolo 56
((...))
. (22)
((50))
-------------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 18 ottobre 2001, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383], ha disposto (con l'art. 17,
comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui
al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], per effettuare
la registrazione volontaria delle liberalità indirette e delle donazioni fatte
all'estero a favore di residenti, con l'applicazione dell'imposta di registro
nella misura del 3 per cento sull'importo che eccede la franchigia indicata
all'articolo 13, comma 2, è prorogato al 30 giugno 2002."
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 57.
Art. 57.
(Disposizione nuova)
Donazioni anteriori
((1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun
donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di
un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante,
comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle
indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con
pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per
valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei
diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti
non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.))
((50))
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico
sull'imposta di registro
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131~art26], approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], devono
essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al
donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti
stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si
applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari,
((la sanzione amministrativa))
da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 58.
Art. 58.
(Disposizione nuova)
Disposizioni varie
1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a
soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore
dei beneficiari.
2. Per le donazioni sottoposte a condizione si applicano le disposizioni
relative all'imposta di registro. Le donazioni a favore di nascituri e quelle a
favore di enti di cui all'art. 31, comma 2, lettere g) e h), si considerano
sottoposte a condizione sospensiva.
3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'art. 692 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art692]
si applicano le disposizioni dell'art.
45.
4. Il rimborso dell'imposta pagata spetta anche nei casi di cui all'art. 42,
comma 1, lettere b) , d) e g).
5. Le disposizioni di questo titolo si applicano, in quanto compatibili, anche
per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione.
Art. 59.
Art. 59.
(Disposizione nuova)
Applicazione dell'imposta in misura fissa
1. L'imposta si applica nella misura fissa prevista per l'imposta di registro :
a) per le donazioni di beni culturali
((sottoposti a tutela))
di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia presentata all'
((ufficio dell'Agenzia delle entrate))
((la dichiarazione))
prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello
stesso articolo;
((50))
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta
a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) e i)
dell'aricolo 12 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446].
3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme con altri beni o
diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto
nella determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
Art. 59-bis
Art. 59-bis.
(( (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico
registro automobilistico). ))
((1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59,
comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo
12, comma 1, lettera l).))
((12))
--------------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446], ha disposto
(con l'art. 57,
comma 3) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1999.
Art. 60.
Art. 60.
(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;637~art56])
Rinvio
1. Per le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore
imposta determinata a norma degli articoli
((56, 56-bis e 57))
, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione
dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la
riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di
terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in
questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico
sull'imposta di registro
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1986-04-26;131], approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131].
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
(con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni
aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO IV
Art. 61.
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139]))
Art. 62
Art. 62
Agevolazioni
1. Restano ferne le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.
Art. 63
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991 e si applica alle
successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
TARIFFA
((TARIFFA ABROGATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342]))
((Prospetto dei coefficienti
Età del beneficiario Coefficienti da 0 a 20 38 da 21 a 30 36 da 31 a 40 34 da 41
a 45 32 da 46 a 50 30 da 51 a 53 28 da 54 a 56 26 da 57 a 60 24 da 61 a 63 22 da
64 a 66 20 da 67 a 69 18 da 70 a 72 16 da 73 a 75 14 da 76 a 78 12 da 79 a 82 10
da 83 a 86 8 da 87 a 92 6 da 93 a 99 4
))
((50))
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-18;139], ha disposto
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effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati,
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