Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
№ 212
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212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Decreto Legislativo
27 luglio 2000
22-10-2025
Statutodelcontribuente
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LEGGE 27 luglio 2000 , n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Vigente al: 22-10-2025
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
ART. 1
Principi generali
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
((delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione
europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,))
, costituiscono principi generali dell'ordinamento
((tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si
applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni))
possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta
soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica.(10)
((
3. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
))
((
3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della presente legge
concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in
idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela. Le medesime disposizioni
valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, secondo
i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3-ter. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere
livelli ulteriori di tutela.
))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;219]))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244], ha disposto (con lart. 1,
comma 265) che "In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2], per gli
atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni
di cui all'articolo 35, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art35-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art35-com3] e 23-bis,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223~art35-com23bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248], valgano, agli
effetti tributari, come presunzioni semplici."
ART. 2
ART. 2
Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni
tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni
interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi
contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario
non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle
strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in
materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della
disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte
riportando il testo conseguentemente modificato.
((
4-bis. Le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto
tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi
in esse considerati.
))
ART. 3
ART. 3
Efficacia temporale delle norme tributarie
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie
non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano
retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a
carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non
possono essere prorogati.
((25))
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-30;108] ha disposto (con l'art.
12-ter, comma 17) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3-com3], per i
soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo
biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta
2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del
presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43], e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre
2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al
concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di
decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600~art43] e al
medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972;633~art57], in
scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026".
ART. 4
ART. 4
Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi
tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di
soggetti.
ART. 5
ART. 5
Informazione del contribuente
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a
consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e
amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione
di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso
ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere
idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti
in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa
emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione,
sulle funzioni e sui procedimenti.
ART. 6
ART. 6
Conoscenza degli atti e semplificazione
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte
del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a
comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile
dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il
contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento
cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati
con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da
soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia
di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza
a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un
credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o
correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure
parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i
modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la
modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione
del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno
sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al
quale si riferiscono.
3-bis. I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai
contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione
finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi
tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più
agevoli.
3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative
all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed
informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed
informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art18-com2] e 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art18-com3], relativi ai casi
di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato
dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di
tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il
contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo
e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la
spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La
disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i
quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono
((annullabili))
i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma. (9)
5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti
del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione
finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di
sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo
di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento,
individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo
di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del
destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o
dell'applicazione 'IÒ. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità
con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri
dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La
comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica
l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria,
ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis], e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633].
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203], convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248], ha disposto (con l'art.
2-bis, comma 1) che a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio
2006, l'invito previsto dal comma 5 è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-07-22;322], che se
previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti
interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art2-com2], e
successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(Principio del contraddittorio)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili
dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di
annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del
presente articolo.
((23))
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per
gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e
di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo
per la riscossione.
((23))
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al
contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di
atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni
per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed
estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della
scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è
successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo
ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del
contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi
giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo
alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni
del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione
ritiene di non accogliere.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39], convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-05-23;67], ha disposto (con l'art.
7-bis, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000,
n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6bis-com1], si
interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una
pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della
giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede
specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il
contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti
di imposta inesistenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6bis-com2], si interpreta
nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al
contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione
anche del relativo valore".
ART. 7
ART. 7
Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria
((, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione
tributaria,))
sono motivati
((, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di
prova))
e le ragioni giuridiche
((su cui si fonda la decisione))
. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
((che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato))
((lo stesso è))
allegato all'atto che lo richiama
((, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la
motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi
contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati))
.
((
1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere
successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione
di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate
decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è
comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano,
per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio
di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la
data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in
considerazione per la relativa quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della
riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e
dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di
pagamento nei loro confronti.
))
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in
merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa
cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;219]))
.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di
giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
ART. 7-BIS
ART. 7-BIS
(( (Annullabilità degli atti dell'amministrazione finanziaria). ))
((
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di
giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse
le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del
contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di
decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di
giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
))
ART. 7-TER
ART. 7-TER
(( (Nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria). ))
((
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto
assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero
se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da
disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede
amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado
del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la
prescrizione del credito.
))
ART. 7-QUATER
ART. 7-QUATER
(( (Irregolarità degli atti dell'amministrazione finanziaria). ))
((
1. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7,
comma 2, non costituisce vizio di annullabilità.
))
ART. 7-QUINQUIES
ART. 7-QUINQUIES
(( (Vizi dell'attività istruttoria). ))
((
1. Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale
del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo
12, comma 5, o in violazione di legge.
))
ART. 7-SEXIES
ART. 7-SEXIES
(( (Vizi delle notificazioni). ))
((
1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione
priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti
giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario
o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in
violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal
raggiungimento dello scopo dell'atto, semprechè l'impugnazione sia proposta
entro il termine di decadenza dell'accertamento.
2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta
l'inefficacia.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli
effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o
impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono
ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.
))
ART. 8
ART. 8
Tutela dell'integrità patrimoniale
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. (15)
(21)
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del
contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di
prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle
fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la
sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il
rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta
non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti
((, incluse le scritture contabili))
, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni
dalla loro emanazione o dalla loro formazione
((o utilizzazione))
.
((Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per
l'amministrazione finanziaria di fondare pretese su tale documentazione.))
6. Con decreto del Ministro
((dell'economia e))
delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3]
((...))
sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche
previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441~art15], sia nelle forme
previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre
comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di
compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], è disciplinata
l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a
decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a
tributi per i quali attualmente non è previsto.
--------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241], come
modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], ha disposto (con
l'art. 17, comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art8-com1], per i contribuenti
a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai
sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35-com15bis],
è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 2-quinquies) che "In deroga alle
previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art8-com1], per i contribuenti
a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA
dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35-com15bis],
è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano
rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di
esclusione".
--------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241], come
modificato dalla L. 30 dicembre 2023, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213], ha disposto (con l'art. 17,
comma 2-quater) che "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art8-com1], per i contribuenti
a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai
sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], è esclusa
la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento,
della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività
esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino
a quando la partita IVA risulti cessata".
ART. 9
ART. 9
Rimessione in termini
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il
tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza
maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il
decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o
differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei
contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
((2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del
comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori,
relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un
massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese
successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della
ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di
sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto
dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com430]. I versamenti dei
tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinati al predetto fondo))
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-15;229]))
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
(( (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario). ))
((
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma
l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che
l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a
ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
))
ART. 9-TER
ART. 9-TER
(( (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti). ))
((
1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta
attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere
di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni
riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici,
fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le
informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per
legge, ove da essa non specificamente derogati.
))
ART. 10
ART. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente,
qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in
essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od
errori dell'amministrazione stessa.
((Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso
in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria,
conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali
e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono
successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta
giurisprudenza o dei predetti atti.))
((22))
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione
della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza
alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di
incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma
tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario
non possono essere causa di nullità del contratto.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;219] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2,
secondo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212], come introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti
tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
ART. 10-BIS
ART. 10-BIS
(Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale).
1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano
essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili
all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i
tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto
versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche
tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai
vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare,
la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento
giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti
giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in
contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento
tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da
valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o
gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale
dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali
diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico
fiscale.
((
5. Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera c), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso
del diritto.
))
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti
per i singoli tributi, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto,
preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di
chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati
i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. (23)
7. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60], e
successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la
notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti
ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere
alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di
notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In
difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è
automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei
sessanta giorni. (23)
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alla condotta abusiva,
alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati,
nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
(23)
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della
condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai
commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni
extrafiscali di cui al comma 3. (23)
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai
relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art68], e,
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art19-com1].
(23)
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente
articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle
operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal
giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero è stato definito
mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate,
che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a
seguito di tali procedure. (23)
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto può essere configurato solo se i
vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di
specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi
penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
tributarie.
(23)
-------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128] ha disposto
(con l'art. 1, comma 4) che i commi da 5 a 11 del presente articolo non si
applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali
di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art34], che
restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-08;374~art8] e 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-08;374~art11], e
successive modificazioni, nonché dalla normativa doganale dell'Unione europea.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che le disposizioni del presente
articolo "hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle
operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali,
alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo".
ART. 10-TER
ART. 10-TER
(( (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario). ))
((
1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale
alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del
contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve
essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini
perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente
necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle
misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni
tributarie.
))
ART. 10-QUATER
ART. 10-QUATER
(( (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria). ))
((
1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di
atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di
istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi,
nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile
dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove
previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in
giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno
dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione
finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio
dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1-com1], e successive
modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
))
ART. 10-QUINQUIES
ART. 10-QUINQUIES
(( (Esercizio del potere di autotutela facoltativa). ))
((
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria
può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di
imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di
parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza
di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
))
ART. 10-SEXIES
ART. 10-SEXIES
(( (Documenti di prassi). ))
((
1. L'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti
nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a) circolari interpretative e applicative;
b) consulenza giuridica;
c) interpello;
d) consultazione semplificata.
))
ART. 10-SEPTIES
ART. 10-SEPTIES
(( (Circolari). ))
((
1. L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire:
a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni
tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi
orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
d) istruzioni operative ai suoi uffici.
2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, può effettuare
interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini
professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi
collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro
pubblicazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo
Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta
dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art4-com1-leta],
ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
))
ART. 10-OCTIES
ART. 10-OCTIES
(( (Consulenza giuridica). ))
((
1. L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle
associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti
pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni
dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su
casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.
2. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste
dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate
disposizioni applicative del presente articolo.
))
ART. 10-NOVIES
ART. 10-NOVIES
(( (Consultazione semplificata). ))
((1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2,
avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono
gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di
intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel
rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i
documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza
giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 è offerto esclusivamente, oltre a
tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art5],
che applicano il regime di contabilità semplificata.
3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito
interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al
quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente
che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui
all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo è condizione di
ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.))
ART. 11
ART. 11
(( (Interpello). ))
((
1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere
una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di
obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie ad esse applicabili;
c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,
fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi
non possono verificarsi;
e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi
probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei
casi espressamente previsti dalla legge;
f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi
probatori richiesti dalla legge ai fini dell'articolo 24-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art24bis].
2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che
aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128~art3], e ai
soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147~art2].
3. La presentazione dell'istanza di interpello è in ogni caso subordinata al
versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare
la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui
modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del
suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità
della questione oggetto di istanza.
4. Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza
quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o
risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata
dal contribuente.
5. L'amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione
integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156~art4], risponde
alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni che, in ogni caso, è
sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un
parere preventivo ad altra amministrazione. Se il parere non è reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque all'istanza
di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo
è senz'altro prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta,
scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione finanziaria con
esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al
richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il
termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione
prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita,
sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si
estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla
fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione
interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli
eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze
previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e
non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art32-com4],
e all'articolo 52, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art52-com5],
non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti
dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.))
-----------
AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18] ha disposto (con
l'art. 67, comma 1) che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono,
altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta
alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della
presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art11], all'articolo 6 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;128~art6], e
all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147~art2]. Per il
medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156~art3], per la
regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente".
ART. 12
ART. 12
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati
all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o
professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e
controllo sul luogo.
((Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma
4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze
e le condizioni che hanno giustificato l'accesso))
. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,
durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da
arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse
nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
((25))
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere
informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la
riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla
difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli
obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del
contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art63].
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e
contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il
professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che
eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni
di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione
finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può
superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei
casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal
dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste
eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni
di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per
specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di
cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere
superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un
trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di
imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,
ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di
effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità
non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente,
secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;219].
(14)
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], ha disposto (con l'art. 7,
comma 2, lettera d)) che "le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27
luglio 2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art12],
concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si
applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate
dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84], convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-07-30;108], ha disposto (con l'art.
13-bis, comma 2) che "Le disposizioni del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art12-com1], introdotto dal
comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di
autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
ART. 13
ART. 13
(( (Garante nazionale del contribuente). ))
((
1. È istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con
sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una
sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.
2. Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche,
notai, in servizio o a riposo;
b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione,
designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del
contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del
contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni,
irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o
qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia
tra cittadini e amministrazione finanziaria:
a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini
della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei
servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità
degli spazi aperti al pubblico;
c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli
articoli 5 e 12 nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso
d'imposta;
d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e
delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della
Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e
prospettando le relative soluzioni;
e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie
sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale.))
((22))
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183] ha disposto (con l'art. 4,
comma 37) che le modifiche di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2012 e che, "conseguentemente, dalla medesima data decadono gli
organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art.
19-septies, comma 1, alinea)) che la presente modifica si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2018.
------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;219] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera
p), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Dalla
medesima data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono
soppressi i Garanti del contribuente previsti dall'articolo 13 della legge 27
luglio 2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art13],
nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 14
ART. 14
Contribuenti non residenti
1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle
modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati
nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle
modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], relativo ai
poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate
le disposizioni di attuazione del presente articolo.
ART. 15
ART. 15
Codice di comportamento per il personale
addetto alle verifiche tributarie
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle
finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di
comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche
tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle
disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
ART. 16
ART. 16
Coordinamento normativo
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni
correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne
la coerenza con i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge.
ART. 17
ART. 17
Concessionari della riscossione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei
soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti
dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano
l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque
natura.
ART. 18
ART. 18
Disposizioni di attuazione
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;219]))
.
ART. 19
ART. 19
Attuazione del diritto di interpello del contribuente
1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300], adotta ogni
opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente
riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività
delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì
autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del
personale in servizio.
ART. 20
ART. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite
massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede,
mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 21
ART. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 27 LUGLIO 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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NORMATTIVA
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