Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
№ 300
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300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Decreto Legislativo
20 maggio 1970
22-10-2025
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LEGGE 20 maggio 1970 , n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Libertà di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare
liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e
delle norme della presente legge.
ART. 2
ART. 2
(Guardie giurate)
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773],
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi
da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui
al primo comma, in caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro
ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3
ART. 3
(Personale di vigilanza)
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4
ART. 4
(Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere
impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere
installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo
possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con
unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali,
della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di
cui al terzo periodo sono definitivi.))
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati
dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di
registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i
fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore
adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione
dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].
ART. 5
ART. 5
(Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali
sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
ART. 6
ART. 6
(Visite personali di controllo)
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a
gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,
ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma,
il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7
ART. 7
(Sanzioni disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia
è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. (5)
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa. (5) (8)
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato. (5) (8)
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604], non possono essere disposte
sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di
lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a
quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno
al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
((24))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 29-30 novembre 1982, n. 204 (in G.U.
1a s.s. 09/12/1982, n. 338), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei
commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio
1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300] (norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari,
per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa
legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro".
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-25 luglio 1989, n. 427 (in G.U. 1a
s.s. 02/08/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 7, secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art7-com2] e terzo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art7-com3] (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui è
esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato
da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92],
ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "Il licenziamento intimato all'esito
del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art7], oppure all'esito
del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7], come sostituito dal
comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione
con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del
lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in
ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151]. Gli effetti
rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso
sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si
considera come preavviso lavorato".
ART. 8
ART. 8
(Divieto di indagini sulle opinioni)
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale
del lavoratore.
ART. 9
ART. 9
(Tutela della salute e dell'integrità fisica)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10
ART. 10
(Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11
ART. 11
( Attività culturali, ricreative e assistenziali
((e controlli sul servizio di mensa))
)
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti
dei lavoratori.
((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19,
hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva))
.
ART. 12
ART. 12
(Istituti di patronato)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-07-29;804],
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno
dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13
ART. 13
(Mansioni del lavoratore)
L'articolo 2103 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2103] è sostituito
dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
TITOLO II
ART. 14
ART. 14
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
lavoro.
ART. 15
ART. 15
(Atti discriminatori)
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di
sesso, di handicap, di età
((, di nazionalità))
o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
ART. 16
ART. 16
(Trattamenti economici collettivi discriminatori)
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro
al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17
ART. 17
(Sindacati di comodo)
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
ART. 18
ART. 18
Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento
perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n.
108 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108~art3], ovvero intimato in
concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunità tra uomo e donna
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art35], di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198], o in
violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e
9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151], e successive
modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti
dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi
dell'articolo 1345 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1345], ordina al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto
e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La
presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro,
salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del
presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento
dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di
cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a
cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è
condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo
comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta
determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata
entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o
dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla
predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra
tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle
previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il
lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di
altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi
con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura
dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della
retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del
licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli
interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o
ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo
esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro
risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in
conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo
caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi
sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di
lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del
terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di
lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità
risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione
all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati,
delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni
delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione
del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15
luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art2-com2], e successive
modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7], e successive
modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione
al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal
datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore,
accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui
ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente
articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del
licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art4-com4], e 10, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art10-com3], per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero
che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo
comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2110-com2]. Può
altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la
disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della
determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto,
oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7], e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda
formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni
discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste
dal presente articolo. (28)
((30))
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di
lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento
occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si
tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici
dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa
più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene
conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la
quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non
incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di
quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo
precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art178-com3],
quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art178-com4],
quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art178-com5]
e sesto comma del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art178-com6].
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore
di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero
all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al lavoratore. (9) (23)
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 maggio 1990, n. 108 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108]
ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione
nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-04-02;339]. La disciplina di cui
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18], come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei
datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di
natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto"; ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18], come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei
confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti
pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-12-22;791~art6], convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-26;54]. Sono fatte salve le
disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge
15 luglio 1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art9]".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31], ha disposto (con l'art. 6,
comma 2-bis) che "L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18], e successive
modificazioni, nei confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste
dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108~art4-com2], è comunque
prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia spettante al prestatore medesimo".
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 febbraio - 1 aprile 2021, n. 59 (in
G.U. 1ª s.s. 07/04/2021, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300] (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato
dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com42-letb] (Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),
nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, «può altresì applicare» - invece che «applica altresì» - la
disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma".
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile - 19 maggio 2022, n. 125 (in G.U.
1ª s.s. 25/05/2022, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300] (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato
dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com42-letb] (Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),
limitatamente alla parola «manifesta»".
TITOLO III
DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
TITOLO III
ART. 19
ART. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art19]
(Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art19] delle
rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-07-28;312] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE.
delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di
lavoro applicati nell'unità produttiva.
((25))
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento. (16)
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-07-28;312] ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione di cui alla lettera a) e l'abrogazione
parziale di cui alla lettera b) del presente articolo hanno effetto decorsi
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 23 luglio 2013, n. 231 (in G.U. 1a
s.s. 31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art19-com1-letb] (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella
parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere
costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie
dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque
partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".
ART. 20
ART. 20
(Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro,
nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di
interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle
convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale
aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21
ART. 21
(Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori
appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite
dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22
ART. 22
(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri
di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello
in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23
ART. 23
(Permessi retribuiti)
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera
b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-03-02;30], convertito con
modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-04-16;114], ha disposto (con l'art.
16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31], e
i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono
considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle
norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1955-05-30;797], o della corresponsione di altri
trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
ART. 24
ART. 24
(Permessi non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25
ART. 25
(Diritto di affissione)
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili
a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26
ART. 26
(Contributi sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-07-28;313] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE))
.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-07-28;313] A SEGUITO
DI REFERENDUM POPOLARE))
.
ART. 27
ART. 27
(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
TITOLO IV
ART. 28
ART. 28
(Repressione della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere
il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui
al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con
cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione
di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art413].
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo
650 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art650].
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36].
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-04-11;83]))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-04-11;83]))
.
ART. 29
ART. 29
(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano
costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e
b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di
più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23,
secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentate nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19,
i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma,
ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
ART. 30
ART. 30
(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31
ART. 31
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali).
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a
richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-10-04;1827], e successive
modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per
forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che
ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione
delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa. (1)
((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-03-02;30], convertito con
modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-04-16;114], ha disposto (con l'art.
16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31], e
i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono
considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle
norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1955-05-30;797], o della corresponsione di altri
trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724] ha disposto (con l'art. 22,
comma 39) che "La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31], e
successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua
applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel
Parlamento europeo e nei consigli regionali".
ART. 32
ART. 32
(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche
a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. (1)
((6))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-03-02;30], convertito con
modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-04-16;114], ha disposto (con l'art.
16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art31], e
i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono
considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle
norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1955-05-30;797], o della corresponsione di altri
trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 1985, n. 816
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-12-27;816] ha disposto (con l'art. 28,
comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni
contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art32], quelle della legge 12
dicembre 1966, n. 1078 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-12-12;1078],
della legge 26 aprile 1974, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-04-26;169], e della legge 18 dicembre
1979, n. 632 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-12-18;632], limitatamente a
quanto espressamente disciplinato nella presente legge".
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
TITOLO V
ART. 33
ART. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-19;297]))
ART. 34
ART. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-19;297]))
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
TITOLO VI
ART. 35
ART. 35
(Campo di applicazione)
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad
eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più
di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese
agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i
contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla
presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. (7) (11)
((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987, n. 96 (in G.U.
1a s.s. 08/04/1987, n. 15), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art35-com3] (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede la
diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa
legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a
s.s. 06/02/1991, n. 6), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art35-com3] (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al
predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato
dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108~art1] (Disciplina dei
licenziamenti individuali)".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-23 luglio 1991, n. 364 (in G.U. 1a
s.s. 31/07/1991, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art35-com3] (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori) nella parte in cui non prevede la
diretta applicabilità al personale navigante delle "imprese di navigazione" dei
commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge".
ART. 36
ART. 36
(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche)
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti
leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia
stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio,
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti
di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 226 (in G.U. 1a s.s.
24/06/1998, n. 25), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 36
della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art36] (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non
prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il concessionario di applicare o
di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona".
ART. 37
ART. 37
(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e
di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38
ART. 38
(Disposizioni penali)
Le violazioni degli articoli 2,
((. . .))
5, 6,
((. . .))
e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto
da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo
comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo
36 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36].
ART. 39
ART. 39
(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40
ART. 40
(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali
più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41
ART. 41
(Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e
per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi
ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 20 MAGGIO 1970
SARAGAT RUMOR - DONAT--CATTIN - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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