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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971 , n. 1199
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
(Ricorso)
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza
all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito; da parte di chi
vi abbia interesse.
Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi
collegiali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei
limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli
enti.
La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo
deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere
presentato.
ART. 2
ART. 2
(Termine - Presentazione)
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che
ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne
rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di
spedizione vale quale data di presentazione.
I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello
competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a
dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio
all'organo competente.
ART. 3
ART. 3
(Sospensione dell'esecuzione)
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in
successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma,
l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto
impugnato.
ART. 4
ART. 4
(Istruttoria)
L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica
il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla
base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono
presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della
decisione del ricorso.
ART. 5
ART. 5
(Decisione)
L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo
dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al
ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede,
dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo
respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare
all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per
motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio
dell'affare all'organo che lo ha emanato.
La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o
all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri
interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o
mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
ART. 6
ART. 6
(Silenzio)
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso
senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende
respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile
il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al
Presidente della Repubblica.
CAPO II
RICORSO IN OPPOSIZIONE
ART. 7
ART. 7
(Procedimento)
Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo
che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in quanto
applicabili, le norme contenute nel capo I del presente decreto.
CAPO III
RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ART. 8
ART. 8
(Ricorso)
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia
interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.
ART. 9
ART. 9
(Termine - Presentazione)
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme
prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e
presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato
l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso
l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la
data di spedizione vale quale data di presentazione.
L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero
competente, al quale riferisce.
Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare
deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale.
Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati,
il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui
il ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali
il ricorrente deve provvedere all'integrazione.
ART. 10
ART. 10
(Opposizione dei controinteressati)
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del
ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che
ha emanato - l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede
giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel
ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto
di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo
che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in
sede giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054], e del regolamento
di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;642].
((1))
Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede
giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la
rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del
presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato
il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica,
salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148 (in G.U. 1a s.s.
04/08/1982 n. 213), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del primo
comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199~art10-com1]
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella
parte in cui, ai fini dell'esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non
equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha
emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica" e "la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10
del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-11-24;1199~art10]
(Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), nella
parte in cui, ai fini della preclusione dell'impugnazione contro la decisione di
accoglimento del ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della
facoltà di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo non equipara
ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo stato, che ha emanato l'atto
impugnato, al quale sia stato notificato il ricorso medesimo."
ART. 11
ART. 11
(Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere)
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto
comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con
gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il
parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al
Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato.
In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo
stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il
Consiglio di Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali
manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero
devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura
la relativa istruttoria.
ART. 12
ART. 12
(Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario)
Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione
speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto
sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti
giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
Prima dell'espressione del parere, il presidente del Consiglio di Stato può
deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la
risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere
su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è
assegnato.
ART. 13
ART. 13
(Parere su ricorso straordinario)
L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è
incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione
con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o
documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni,
autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso
sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso
Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma.
((Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla
risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti
manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i
termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art23], nonché la notifica del
provvedimento ai soggetti ivi indicati))
. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non
poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine
per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto
scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se
ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la
dichiarazione di improcedibilità del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se
riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione,
se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.
ART. 14
ART. 14
(Decisione del ricorso straordinario)
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministero competente
((, conforme al parere del Consiglio di Stato))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69]))
.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69]))
.
Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del
decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel
termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di
pubblicazione degli atti annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte
interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.
ART. 15
ART. 15
(Revocazione)
I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari
possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395].
Nei casi previsti nei numeri 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num4]
e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art395-num5]
il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni
dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o
della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti
particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di
sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o
della falsità o del recupero dei documenti.
Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel presente
capo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 16
ART. 16
(Norme transitorie)
I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi,
continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati
proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino
alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono
prorogati fino ai trenta giorni se inferiori.
La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi
al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso
il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 17
ART. 17
(Norma finale)
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso
incompatibili.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 24 NOVEMBRE 1971
SARAGAT COLOMBO - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei
conti, addì 14 gennaio 1972
Atti del Governo,
registro n. 246, foglio n. 12. - VALENTINI
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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