Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
№ 504
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504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Decreto Legislativo
30 dicembre 1992
22-10-2025
Riordinodellafinanzadeglientiterritoriali
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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992 , n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
Istituzione dell'imposta - Presupposto
1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e
di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta
l'attività dell'impresa.
ART. 2
ART. 2
Definizione di fabbricati e aree
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato; (53)
((63))
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determi- nate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2135].
---------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203] convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248] ha disposto (con l'art.
11-quaterdecies, comma 16) che "Ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504], la
disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto
si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale,
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo."
---------------
AGGIORNAMENTO (63)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207], convertito con
modificazioni dalla L. 27/2/2009, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-02-27;14], ha disposto (con l'art. 23,
comma 1-bis) che "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art1-com2], l'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art2-com1-leta],
deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità
immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557~art9], convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133], e successive modificazioni."
ART. 3
ART. 3
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al
comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o
abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non
vi esercitano l'attività.
(( 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ))
((65))
ART. 4
ART. 4
Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli
immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non
si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei
diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se
dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il
comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1
gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
ART. 5
ART. 5
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2
dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che
risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al
1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e
le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131].
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446].
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino
all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di
rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti
nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-11;333~art7-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359], applicando i seguenti
coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991:
1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per
l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno
1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento
adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1994-04-19;701] con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale
tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma primo dell'articolo 11; in
mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture
contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al
locatario tutti i dati necessari per il calcolo. (9) (14) (18) (27) (31) (34)
(40) (44) (49) (50) (52) (54) (58) (61) (64) (67) (69) (75) (78) (82) (84) (86)
(87) (89)
((90))
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296].
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona
territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere
c) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letc], d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letd] ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-lete], la base
imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare
il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,
fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è
comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente
al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un
moltiplicatore pari a settantacinque.
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 9 aprile 1994, (in G.U. 26/04/1994, n. 95) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 5 maggio 1995, (in G.U. 12/05/1995, n. 109) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 2 maggio 1996, (in G.U. 11/05/1996, n. 109) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 24 marzo 1998, (in G.U. 14/04/1998, n. 86), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il Decreto 19 febbraio 1999, (in G.U. 24/02/1999, n. 45), ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore
dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il Decreto 21 marzo 2000, (in G.U. 21/04/2000, n. 94), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il Decreto 15 marzo 2001, (in G.U. 28/03/2001, n. 73), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (44)
Il Decreto 27 febbraio 2002, (in G.U. 07/03/2002, n. 56), ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore
dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il Decreto 03 marzo 2003, (in G.U. 08/03/2003, n. 56), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il Decreto 15 marzo 2004, (in G.U. 24/03/2004, n. 70), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il Decreto 22 febbraio 2005, (in G.U. 09/03/2005, n. 56), ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore
dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il Decreto 22 febbraio 2006, (in G.U. 28/02/2006, n. 49), ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore
dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (58)
Il Decreto 09 marzo 2007, (in G.U. 16/03/2007, n. 63), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (61)
Il Decreto 10 marzo 2008, (in G.U. 17/03/2008, n. 65), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il Decreto 23 marzo 2009, (in G.U. 31/03/2009, n. 75), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (67)
Il Decreto 09 marzo 2010, (in G.U. 24/03/2010, n. 69), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (69)
Il Decreto 14 marzo 2011, (in G.U. 01/04/2011, n. 75), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (75)
Il Decreto 05 aprile 2012, (in G.U. 11/04/2012, n. 85), ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il Decreto 18 aprile 2013 (in G.U. 26/04/2013, n. 97) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (82)
Il Decreto 19 febbraio 2014, (in G.U. 24/02/2014, n. 45) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (84)
Il Decreto 25 marzo 2015, (in G.U. 30/03/2015, n. 74) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (86)
Il Decreto 29 febbraio 2016, (in G.U. 07/03/2016, n. 55) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (87)
Il Decreto 14 aprile 2017, (in G.U. 28/04/2017, n. 98) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
-----------
AGGIORNAMENTO (89)
Il Decreto 19 aprile 2018 (in G.U. 30/04/2018, n. 99) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria
(IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018,
per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art5-com3], i
coefficienti di aggiornamento
sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2018 = 1,01;
per l'anno 2017 = 1,01;
per l'anno 2016 = 1,01;
per l'anno 2015 = 1,02;
per l'anno 2014 = 1,02;
per l'anno 2013 = 1,02;
per l'anno 2012 = 1,05;
per l'anno 2011 = 1,08;
per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,15;
per l'anno 2007 = 1,19;
per l'anno 2006 = 1,22;
per l'anno 2005 = 1,26;
per l'anno 2004 = 1,33;
per l'anno 2003 = 1,37;
per l'anno 2002 = 1,42;
per l'anno 2001 = 1,46;
per l'anno 2000 = 1,51;
per l'anno 1999 = 1,53;
per l'anno 1998 = 1,55;
per l'anno 1997 = 1,59;
per l'anno 1996 = 1,64;
per l'anno 1995 = 1,69;
per l'anno 1994 = 1,74;
per l'anno 1993 = 1,78;
per l'anno 1992 = 1,79;
per l'anno 1991 = 1,83;
per l'anno 1990 = 1,91;
per l'anno 1989 = 2,00;
per l'anno 1988 = 2,09;
per l'anno 1987 = 2,26;
per l'anno 1986 = 2,44;
per l'anno 1985 = 2,61;
per l'anno 1984 = 2,79;
per l'anno 1983 = 2,96;
per l'anno 1982 e
anni precedenti = 3,13".
-----------
AGGIORNAMENTO (90)
Il Decreto 6 maggio 2019 (in G.U. 20/05/2019, n. 116) ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria
(IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019,
per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art5-com3], i
coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno per l'anno 2018 = 1,03 per l'anno
2019 = 1,02 2017 = 1,04
per l'anno per l'anno 2015 = 1,05 per l'anno
2016 = 1,04 2014 = 1,05
per l'anno per l'anno 2012 = 1,08 per l'anno
2013 = 1,05 2011 = 1,11
per l'anno per l'anno 2009 = 1,14 per l'anno
2010 = 1,13 2008 = 1,18
per l'anno per l'anno 2006 = 1,26 per l'anno
2007 = 1,22 2005 = 1,29
per l'anno per l'anno 2003 = 1,41 per l'anno
2004 = 1,37 2002 = 1,47
per l'anno per l'anno 2000 = 1,55 per l'anno
2001 = 1,50 1999 = 1,57
per l'anno per l'anno 1997 = 1,64 per l'anno
1998 = 1,60 1996 = 1,69
per l'anno per l'anno 1994 = 1,79 per l'anno
1995 = 1,74 1993 = 1,83
per l'anno per l'anno 1991 = 1,88 per l'anno
1992 = 1,85 1990 = 1,97
per l'anno per l'anno 1988 = 2,15 per l'anno
1989 = 2,06 1987 = 2,33
per l'anno per l'anno 1985 = 2,69 per l'anno
1986 = 2,51 1984 = 2,87
per l'anno per l'anno 1982 e
1983 = 3,05 anni precedenti = 3,23".
ART. 6
ART. 6
(Determinazione delle aliquote e dell'imposta).
1. L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale , con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la
delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per
mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art84], come
modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336].
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né
superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in
aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può
essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro.
2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di
imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili
inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte
rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte
le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento
dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art52], e
successive modificazioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente
nel comune di cui all'articolo
4.
3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e
le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione
alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-27;93], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-24;126]))
.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-05-23;308], convertito con
modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-07-22;458] ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili previsto dal comma 1 del presente articolo è stabilito
al 28 febbraio 1994.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-27;515] convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-10-28;596] ha disposto (con l'art. 6,
comma 6) che "Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente
articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di
cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;568], il termine previsto
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;504~art6-com1], per
deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno
1994, resta fissato al 12 maggio 1994."
ART. 7
ART. 7
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai
comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art41], dalle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali; (47)
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art5bis], e
successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le disposizioni degli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art8] e 19 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art19], e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15
e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con legge 27 maggio 1929, n. 810
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810];
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n 104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104],
limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle
attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art15]; (83)
((84))
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti
politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla
destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art16-leta].
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte.
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289] ha disposto (con l'art. 31,
comma 18) che l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al comma 1, lettera a),
del presente articolo, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve
intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che
siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
-------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203], convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248], ha disposto (con l'art. 7,
comma 2-bis) che l'esenzione disposta dalla lettera i) si intende applicabile
alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse.
-------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203], convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248], come modificato dal D.L. 04
luglio 2006, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223]
(in G.U. 04/07/2006, n.153), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto
2006, n. 248 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248] ha disposto (con
l'art. 7, comma 2-bis) che "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art7-com1-leti],
si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non
abbiano esclusivamente natura commerciale".
-------------
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174], convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-07;213], ha disposto (con l'art. 9,
comma 6-quinquies) che "In ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili
disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art7-com1-leti],
non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153]".
-------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102], convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], ha disposto (con l'art. 2,
comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;4], convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-03-24;34], ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art7-com1-leth],
si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni
delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448];
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99~art1], iscritti
nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani
di cui allo stesso elenco ISTAT";
- (con l'art. 1, comma 2) che "L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la
detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;99~art1], iscritti nella
previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;99~art1], iscritti nella
previdenza agricola";
- (con l'art. 1, comma 3) che "I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche all'anno di imposta 2014".
-------------
AGGIORNAMENTO (84)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 13) che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art7-com1-leth],
si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:circolare:1993-06-14;9], pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1993-06-18&numeroGazzetta=141]".
ART. 8
ART. 8
(Riduzioni e detrazioni dall'imposta).
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15],
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'aliquota può essere
stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non
superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo , intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di
residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente.
((94))
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-27;93], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-24;126].
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-05-27;93], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-07-24;126].
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1
dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in
alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo,
può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle
categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale,
individuate con deliberazione del competente organo comunale .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità
immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537] ha disposto (con l'art. 15,
comma 5) che la modifica apportata al comma 3 del presente articolo ha effetto
dall'anno 1994.
------------
AGGIORNAMENTO (94)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 18 luglio 2025, n. 112 (in
G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art8-com2]
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art4]), come modificato
dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1-com173-letb], recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
(legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari
dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o
altro diritto reale, dimora abitualmente»".
ART. 9
ART. 9
Terreni condotti direttamente
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti,
sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50
milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120
milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200
milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni
condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni;
l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni,
indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei
singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo
quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
((27))
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
IL D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446] ha disposto
(con l'art. 58, comma 2) che agli effetti dell'applicazione del presente
articolo 9
articolo 9, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo
principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti
dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9~art11], e soggette al
corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo.
ART. 10
ART. 10
Versamenti e dichiarazioni
1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il
possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari
corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate
delle quali la prima, entro il 16 giugno , pari al 50 per cento dell'imposta
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre,
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche
tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello
indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. (56)
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante
versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione
è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente
postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è
superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli
anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento.
La commissione spettante al concessionario è a carico del comune impositore ed è
stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di
lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal
contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio
dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta al sensi dell'articolo
7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili
il cui possesso è iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere
dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il
soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo
immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili
indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1117-num2] oggetto
di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita
catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del
condominio per conto dei condomini. (56) (57)
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1117-num2], e sono
determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che
devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su
supporti magnetici, nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli
uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la
liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve
essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,
del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al
concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonché di
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di
consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti
conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare
i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed
assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative
attività strumentali e provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e
l'economia locale (IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale,
al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per
l'effettuazione dei suddetti servizi, un contributo pari allo 0,6 per mille del
gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di
trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.
I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.(74) (77)
((93))
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del
decreto di trasferimento degli immobili.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-14;140] convertito con
modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-06-18;192] ha disposto (con l'art. 1,
comma 4) che la prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al comma
2 del presente art. 10, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1 luglio
al 19 luglio 1993.
-------------
AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;24], ha disposto (con l'art. 37,
comma 15) che le modifiche apportate al comma 2 del presente articolo decorrono
dal 1 maggio 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 53) che a decorrere dall'anno 2007, è
soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI), di cui a comma 4 del presente articolo, ovvero
della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art59-com1-letl-num1].
Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione
dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di
circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art10-com4],
ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.
1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art59-com1-letl-num1].
-------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;24], come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n. 296 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 37, comma 53) che "Resta fermo l'obbligo
di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai
fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;463~art3bis],
concernente la disciplina del modello unico informatico."
-------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16], convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44] ha disposto (con l'art. 4,
comma 3) che "Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art10-com5], e
successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è
calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli
immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art13], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], e successive modificazioni.
Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo
22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art22], mediante
trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto
da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante
provvedimento dell'Agenzia delle entrate".
-------------
AGGIORNAMENTO (77)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;228] ha disposto (con l'art. 1,
comma 386) che "Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art10-com5], e
successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è
calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli
immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze, spettante al comune ai sensi dei commi da 380 a 387".
--------------
AGGIORNAMENTO (93)
La L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160] ha disposto (con l'art. 1,
comma 771) che "Il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art10-com5], è
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi
agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito
dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione
principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura
di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art22], mediante
trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della
struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia
delle entrate".
ART. 11
ART. 11
Liquidazione ed accertamento
1.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ))
.
2.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ))
.
2-bis.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ))
.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni
possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere
atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli
uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono
conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui
ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti
termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del
Ministero delle finanze di dati e notizie.
6.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ))
.
--------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;437], nel testo introdotto
dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto che "per i
comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i
termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per la notifica degli
avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno".
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662], ha disposto (con l'art. 3,
comma 59) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo per la
notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un
anno.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;437], convertito con
modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-10-24;556], come modificato dal D.L. 25
novembre 1996, n. 599 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-11-25;599]
convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-01-24;5], ha conseguentemente disposto
(con l'art. 4, comma 4) che " Per i comuni compresi nei territori delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art11-com1] e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art11-com2], per
la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica,
relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono
prorogati di due anni."
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388] ha disposto (con l'art. 18,
comma 4) che il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione
di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1 del
presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta
1994 e successive.
--------------
AGGIORNAMENTO (43)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448] ha disposto (con l'art. 27,
comma 9) che il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione
di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1,
ultimo periodo, del presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le
annualità d'imposta 1997 e successive.
ART. 12
ART. 12
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non
versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 10, entro il termine
di
(( sessanta giorni ))
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento,
sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43], e
successive modificazioni
((. . .))
.
ART. 13
ART. 13
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296] ))
ART. 14
ART. 14
Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con
un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare
dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro
mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
((alla misura stabilita dagli articoli 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art16] e 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art17]))
se, entro il temine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della
sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296].
ART. 15
ART. 15
Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento
che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di
rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], e
successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il
comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
ART. 16
ART. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;327]
(41)
((71))
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;327], come
modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-11-23;411], convertito con
modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-31;463], ha disposto (con l'art. 59,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente
articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;327], come
modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;166], ha disposto (con l'art. 59,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente
articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;327], come
modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2002-06-20;122], convertito con
modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-08-01;185], ha disposto (con l'art. 59,
comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente
articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;327], come
modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-27;302] ha disposto
(con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
-------------
AGGIORNAMENTO (71)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 dicembre 2011, n. 338 (in G.U. 1a
s.s. 28/12/2011, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art16-com1]
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della
L. 23 ottobre 1992, n. 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art4])".
ART. 17
ART. 17
Disposizioni finali
1. L'imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti delle imposte
erariali sui redditi.
2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537. (8)
3.
(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di
locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli,
nonché i redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti
dal periodo di imposta in corso al 1› gennaio 1993 ovvero, per i soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non
coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta
successivo alla detta data. (35)
6. Con effetto dal 1 gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso
in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla
predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità
di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad
essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo
gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di
applicazione di essa si verifica dal 1› gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003
limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal
fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a
quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di
utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o
ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei
lavori di costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con
riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore
imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo
se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;643~art22],
e successive modificazioni.
--------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537] ha disposto (con l'art. 15,
comma 5) che le modifiche apportate ai commi 2 e 3 del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1993.
--------------
AGGIORNAMENTO (35)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (in G.U. 1a s.s.
9/8/2000, n. 33) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 del
presente art. 17 "nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con
l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui
redditi(ILOR) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4."
ART. 18
ART. 18
Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene stabilita
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi del comma 1
dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28 febbraio 1993. Il versamento a
saldo dell'imposta dovuta per l'anno 1993 deve essere effettuato dal 1 al 15
dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicare al
concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura dell'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio territorio per l'anno
1993, nonché la somma corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio
1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla
base di detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove
occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili
calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per mille e procede al
versamento ad apposito capitolo dell'entrata statale dell'importo risultante
dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e
l'ammontare corrispondente alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992
per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché al
versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni.
Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2
dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente articolo, computando
la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l'altra metà sul
saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, sempre relative
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla
base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM
che non è stata detratta nelle precedenti operazioni. In assenza della
comunicazione da parte del comune il concessionario procede al versamento
all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di
imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993. La commissione spettante
al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è a carico
dell'ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il
bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a
carico del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la liquidazione
e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni
e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono
effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma
delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni
agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale anno 1993 i predetti
uffici provvedono altresì agli adempimenti previsti nel terzo periodo del comma
1 dell'articolo 11, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le
somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di
spettanza dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria; se per l'anno 1993 è stata stabilita dal comune
un'aliquota superiore a quella minima del 4 per mille, le dette somme sono
calcolate sulla base dell'aliquota minima e la parte eccedente è devoluta in
favore del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determi- nate le
modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell'Amministrazione
finanziaria e del Ministero dell'interno dei dati ed elementi utili per
l'esercizio di detta attività, anche ai fini della determinazione dei
trasferimenti erariali per il 1994. Con lo stesso decreto sono, altresì,
stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai
contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro
e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i termini
e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo
periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatore pari a cento per le unità
immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle
categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e
nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella
categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-11-24;455~art2-com1].
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo non si
applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e
Bolzano.
TITOLO II
TRIBUTI PROVINCIALI
Capo I
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
TITOLO II
ART. 19
ART. 19
Istituzione e disciplina del tributo
1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente,
anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni
amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli
scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle
province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai
comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli
stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al
pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre
di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non
inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di
superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la
deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si
applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal
comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato
esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art47], è trasmesso in copia
entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto
termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle
relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L.,
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175] e successive
modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a
ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del
medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al
comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella
misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e
massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra
comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso
della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria
della provincia
((o della città metropolitana))
nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43].
((Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], a
decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22,
comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante
alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della
commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione
adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia
delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente
articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-15;446~art52], a
decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo
è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle
leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le
modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali
ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo
periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono
comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima
dell'emanazione))
.
(60) (80) (88)
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], come
modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4], non prevede più
(con l'art. 264, comma 1, lettera n)) l'abrogazione del presente articolo.
Inoltre il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-16;4] ha disposto (con
l'art. 2, comma 44) che "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art19]".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 666) che "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art19]. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
provincia sull'importo del tributo".
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205] ha disposto (con l'art. 1,
comma 822) che "Ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, dello statuto speciale
della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1], è
attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art19], e
all'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com666], e ad essa è
versato il relativo gettito. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare
il tributo nei limiti previsti dalla normativa statale, compresa la
determinazione della sua misura. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina regionale continuano ad applicarsi la normativa e le misure del
tributo vigenti in ciascuna provincia, anche se soppressa in attuazione della
legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28;1], con
attribuzione del gettito direttamente alla regione".
TITOLO II
TRIBUTI PROVINCIALI
Capo II
IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI
NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
ART. 20
ART. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ))
ART. 21
ART. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ))
ART. 22
ART. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ))
TITOLO III
TRIBUTI REGIONALI
Capo I
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
TITOLO III
ART. 23
ART. 23
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dal 1› gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già
titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4
della legge 16 maggio 1970, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281~art4], come sostituito
dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158~art5] e suc- cessive
modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono
attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-02-05;39] e successive
modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel,
istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-10-08;691],
((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-11-30;786] e successive modificazioni;))
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita
dalla legge 21 luglio 1984, n. 362
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-21;362] e successive modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di
tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale
regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a
statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto
della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5, comma 31,
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art5-com31],
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53] e successive modifiche. La
tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli
autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed
ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a
soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo
regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463] e successive modificazioni.
3.
((Dall'ambito di applicazione del presente capo ))
è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli
ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti
alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante
dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo 25 della legge 24
luglio 1961, n. 729 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art25] e
quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7
del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151~art7], convertito con
modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202].
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui
al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della
regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle
Intendenze di Finanza per i tributi erariali.
ART. 24
ART. 24
Poteri delle regioni
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con
propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con
effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a
periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110
per cento degli stessi
importi vigenti nell'anno precedente. (28)
((72))
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna regione, nel
determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui
all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento degli
importi vigenti nell'anno precedente, dovrà considerare come base di calcolo,
per ogni tributo regionale, rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa
automobilistica, gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa
speciale erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le
regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati nel
comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei tributi regionali viene determinato
per la soprattassa annuale e la tassa speciale nella misura prevista per i
corrispondenti tributi erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del
31 dicembre 1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto
per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo regionale
nella misura vigente alla stessa data o nella misura diversa determinata da
ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 5 della legge
14 giugno 1990, n. 158 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158~art5] e
successive
modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro il 31
dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e regionale, alla
soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali, vigenti a tale data. A tali
pagamenti si applicano le modalità ed i criteri di ripartizione tra lo Stato e
le regioni a statuto ordinario vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992,
anche con riferimento
alle attività di recupero e rimborso dei relativi importi.
--------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449] ha disposto (con l'art. 17,
comma 16) che "La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art24-com1], si
esercita a decorrere dall'anno 1999."
--------------
AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216], convertito con
modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-02-24;14], ha disposto (con l'art. 29,
comma 16-ter) che "Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art24-com1], gli
importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;504] sono determinati
dalle regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011."
ART. 25
ART. 25
Riscossione
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-02-05;39~art4] e
dall'articolo 5, commi 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art5-com39] e 40 del
D.L. 30 dicembre 1982, n. 953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953~art5-com40] convertito
con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53].
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario, relativamente ai
tributi regionali di cui all'articolo 23, le attività di riscossione, di
riscontro e di controllo e gli ulteriori adempimenti già affidati a tale ente
per gli analoghi tributi erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero
delle finanze in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle
finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare nelle casse regionali le
somme di spettanza di ciascuna regione nei termini e con le modalità previste
nella suddetta Convenzione. Le comunicazioni relative alla riscossione ed ai
versamenti vanno effettuate a ciascuna regione con le modalità e la modulistica
in uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente ai
tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed i dipendenti
uffici provinciali esattori il controllo svolto dal Ministero delle finanze per
i corrispondenti tributi erariali sulla gestione dei servizi tributari affidati
allo stesso ente, secondo le modalità ed i termini previsti nella Convenzione
del 26 novembre 1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad
avvalersi dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte Indirette
sugli Affari, competente per territorio, nonché del Servizio Permanente per il
Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e 21 della
Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e alle regioni a
statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a ciascuno per i tributi di
rispettiva competenza, secondo le modalità ed i termini riportati nello stesso
atto di Convenzione. Con lo stesso criterio sono addebitati i costi relativi
alla fornitura centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della
Convenzione.
ART. 26
ART. 26
Esclusioni dal pagamento
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o di un
autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una regione diversa da
quella nel cui ambito era precedentemente iscritto, non si applica una ulteriore
tassa automobilistica, soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il
periodo per il quale ciascun tributo sia stato già riscosso dalla regione di
provenienza.
ART. 27
ART. 27
R i n v i o
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati, per quanto
non diversamente disposto dal presente provvedimento, dalle norme statali che
regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel territorio delle regioni a
statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti tributi regionali
si applicano nella stessa entità le medesime sanzioni previste per gli analoghi
tributi erariali vigenti nelle regioni a statuto speciale, secondo le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-01-24;27] e successive modificazioni ed
integrazioni.
TITOLO IV
TRASFERIMENTI ERARIALI
AGLI ENTI LOCALI
Capo I
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI PER IL 1993
TITOLO IV
ART. 28
ART. 28
Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità
montane
1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti
fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni
per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000
milioni per le comunità montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni
per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è
aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-11-28;511~art6-com7],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-27;20], attribuendo la somma riscossa
dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle
province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le
comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme
incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per
il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario
per le comunità montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali,
dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello
Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre
1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non
utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.
((11))
--------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-08-27;515] convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-10-28;596] ha disposto (con l'art. 1,
coma 2) che " A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli
investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità
montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art28-com1-letc],
è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di
risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66~art25], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-24;144]."
ART. 29
ART. 29
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le
comunità montane
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione
provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante
per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-11;333~art1-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359]. Il contributo è erogato in
quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
((4))
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero
dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un
contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della
riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n.
333 del 1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;333] convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;359]. Il contributo è erogato in quattro
rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
((4))
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un
contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi
indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in
proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di
ottobre 1993.
4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni
provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è
subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione
1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro.
4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla
presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente
dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la
disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art59-com1].
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-20;155] convertito con
modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle
amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art29-com1] e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art29-com2],
sono ridotti del 3 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto
della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla
riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore
del presente decreto."
ART. 30
ART. 30
Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo
28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a
ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo
spettante per l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993.
Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale
energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del
1988 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;511~art6-com7], convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;20], valutato in lire 104.000 milioni, è
attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i
criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-28;415~art7-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;38], e per il venticinque per
cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto-legge.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle
amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in
attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni
riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui
all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni,
l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante
trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.
ART. 31
ART. 31
Contributo perequativo per i comuni
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo
28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1993 un
contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992 e distinto nelle
seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun
comune un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1992. Il
contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle
procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale
previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;66~art25], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-24;144] e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
citato decreto-legge n. 511 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;511], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;20], valutato in lire 398.000 milioni, è
distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al
bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle
assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato
decreto-legge n. 66 del 1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;66]
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;144], valutate in 72.500 milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1- bis,
del medesimo decreto-legge di cui alla lettera a), valutato in lire 65.000
milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1- bis,
del citato decreto-legge n. 415 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38], valutato in lire 65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti
all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n.
66 del 1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;66], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;144], per il 75 per cento con i criteri
indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto- legge n. 415
del 1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38] e per il 25 per cento con i criteri
indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a tutti i comuni, con
i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai comuni è
corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato
di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima
obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata
osservanza delle predette disposizioni l'ente è tenuto alla restituzione delle
somme relative all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni
successivi.
ART. 32
ART. 32
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti
dissestati
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno è
autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui
contratti per investimento così calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane per
mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei
provvedimenti di concessione già adottati e da adottare ai sensi delle
disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i
mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi
erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato
di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle
quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e
1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni
vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce
le modalità di assegnazione dei contributi è fissato al 31 ottobre 1993 e il
termine per l'adempimento certificativo è fissato al 31 marzo 1994.
ART. 33
ART. 33
Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi
di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31
marzo 1994 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale
rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei
conti o dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per
l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del
citato decreto-legge n. 415 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415] convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38]. Le modalità della certificazione
sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo
complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415~art14-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415~art14-com2] e 3, del
decreto-legge n. 415 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415~art14-com3], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38], gli enti locali ed i loro consorzi
sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a
rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto
dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel
caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra
spese impegnate ed entrate accertate.
((5))
3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31, comma 3, che
dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio di acquedotto, non si
applicano se l'ente locale dimostri, in sede di certificazione, di aver attivato
per la tariffa dell'acquedotto la procedura di cui al comma 2, anche senza
approvazione del Comitato provinciale prezzi.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D. L.gs. 15 novembre 1993, n. 507
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507] ha disposto
(con l'art. 79, comma 4) che " È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di
riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art33-com2]."
Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994."
TITOLO IV
TRASFERIMENTI ERARIALI
AGLI ENTI LOCALI
Capo II
DISCIPLINA A REGIME
DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
ART. 34
ART. 34
Assetto generale della contribuzione erariale
1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti
fondi:
a) fondo ordinario; (59)
((66))
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle opere pubbliche
degli enti locali con il fondo nazionale speciale per gli investimenti.
3. Lo Stato potrà concorrere, altresì, al finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, anche con un
fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la cui quantificazione annua è
demandata alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11-com3-letd], come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;362]. (47)
4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai
sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e
b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-08;142~art54-com11], il complesso dei
trasferimenti erariali di cui al presente articolo non è riducibile nel
triennio, con esclusione di quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono
corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il mese di febbraio e la
seconda entro il mese di settembre di ciascun anno. (25)
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143]
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
--------------
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-27;289] ha disposto (con l'art. 31,
comma 4) che "Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34-com3], è
incrementata di complessivi 60 milioni di euro."
---------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 24 dicembre 2007,n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244],ha disposto (con l'art. 2,
comma 16) che "Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34-com1-leta],
è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 31) che "A decorrere dal 2008 il fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34-com1-leta],
è ridotto di 313 milioni di euro."
---------------
AGGIORNAMENTO (66)
La L. 23 dicembre 2009, n.191
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-23;191], ha disposto (con l'art. 2,
comma 183) che "Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere
sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34-com1-leta],
è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1
milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e
di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i
comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno
degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione
residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel
corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a
statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le
finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione."
ART. 35
ART. 35
Fondo ordinario
1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 è
costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi
dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma
7, del decreto- legge n. 511 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;511~art6-com7], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;20], riconosciuto alle amministrazioni
provinciali, ai comuni ed alle comunità montane nell'anno 1993, ridotto, per la
quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993
dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base dell'aliquota
del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla
soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata nella media delle riscossioni del
triennio 1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993
ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni
al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli
oneri di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del
bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo
6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-11-28;511~art6-com7], convertito
con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-27;20] e successive modificazioni e
integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta
erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con
versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e
i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati
dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire
130 miliardi, è portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed è
ripartita tra le prov- ince, i comuni e le comunità montane con i criteri di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per
la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per
l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento è
operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza
pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di
incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di
programmazione economico- finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995
l'incremento è pari al tasso di inflazione programmato, così come indicato nel
documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio
1993-1995. Gli incrementi annuali così calcolati, per la parte spettante alle
amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994,
esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalità locale. Per la
parte spettante alle comunità montane, gli incrementi affluiscono al fondo
ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 è definito con le
modalità prescritte dall'articolo 18. Ai fini della determinazione della quota
di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'I.C.I. così
risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei
successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti
definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i
termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente
entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del
tesoro.
6. Sul fondo ordinario è accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per
l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di
mobilità del personale previste dal citato articolo 25 del decreto-legge n. 66
del 1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;66~art25] convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;144]. (4) (16)
((25))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-05-20;155] convertito con
modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-07-19;243] ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo
35 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;504], il complesso delle
dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni
per l'anno 1993 è rideterminato, con gli stessi criteri indicati al comma 1,
assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento."
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-27;444] convertito con
modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-20;539] ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che la determinazione dei trasferimenti erariali ordinari di cui al
presente articolo 35 valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla
base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al
Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143]
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 36
ART. 36
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali
1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna
comunità montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al
finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'articolo 54 della legge
n. 142 del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;142~art54], calcolati
come segue:
a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi
dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35, attribuiti per
l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni
consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi
ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il
contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte
di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per
le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione
provinciale, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per cento del
complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo
relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del
Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo;
b) comuni. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi ordinari,
perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale
energetica di cui al comma 2 dell'articolo 35 attribuiti per l'anno 1993 al
netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito
della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma così calcolata viene detratta
annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del
complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla
stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di
cui all'articolo 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non
deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento
dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o
attribuite al comune, il cui importo massimo è fissato nella misura del 5 per
cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il
1993. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il
triennio successivo;
c) comunità montane. Il contributo ordinario è dato dalla somma dei contributi
ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di
cui al comma 1 dell'articolo 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge
l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35, da
assegnare prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3,
lettera a) , alle nuove comunità montane istituite dalle regioni. La somma
residua è ripartita fra tutte le comunità montane sulla base della popolazione
montana. L'importo relativo è comunicato, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il
triennio successivo. (15)
((25))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361] convertito con
modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-27;437] ha disposto (con l'art. 5,
comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art36], 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art37], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art38], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art39] e 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art40], per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995,
resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143]
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 37
ART. 37
Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari
1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei contributi ordinari
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36 sono ripartite per le
parti di rispettiva competenza fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni
che hanno ricevuto la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla
ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore
all'importo dei contributi ordinari e perequativi hanno avuto l'attivazione
della garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.
2. Il sistema di riparto è attuato stabilendo, per ciascuna amministrazione
provinciale e per ciascun comune, un parametro per miliardo di fondo da
distribuire, il quale è calcolato con idonee operazioni tecniche di
normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche costituite dalla somma
dei prodotti delle unità di determinante per i parametri monetari obiettivi
relativi ai servizi indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado
rilevate a norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operatività del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti quattro classi:
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e
territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e
territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e
territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nella seguenti dodici classi, in cui ciascuna classe è
suddivisa in comuni interamente montani e altri, secondo i dati forniti
dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla popolazione
residente e dalle relative classi d'età con ponderazione in funzione
dell'usufruibilità dei servizi;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali i determinanti
relativi alla dimensione territoriale integrale, alla lunghezza delle strade
provinciali, alla superficie lacustre e fluviale ed alla dimensione territoriale
boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi alla
dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione territoriale
extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la necessità, con la densità della
popolazione o con altro elemento , in funzione delle condizioni di usufruibilità
dei servizi;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti
della popolazione e del territorio le spese correnti medie stabilizzate per ogni
classe di ente, desumibili dai certificati di conto consuntivo ultimi
disponibili;
g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a dati recenti di
carattere generale, che siano in grado di definire condizioni di degrado. Tali
determinanti debbono essere utilizzati per maggiorare i parametri monetari
obiettivi, al massimo entro il 10 per cento del loro valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di
organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con
caratteristica di uniformità.
h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un coefficiente di
maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in proporzione al rapporto
percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti
militari stessi e la popolazione del comune, secondo i dati forniti dal
Ministero della difesa. A tali comuni si maggiorano i parametri monetari
obiettivi, entro il 5 per cento del loro valore in proporzione al predetto
rapporto.
h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del costo è da
coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono diminuiti della
percentuale di copertura prevista dalla legge.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno
sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
(UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti
entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno. (15)
((25))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361] convertito con
modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-27;437] ha disposto (con l'art. 5,
comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art36], 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art37], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art38], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art39] e 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art40], per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995,
resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143]
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 38
ART. 38
Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite all'ente locale
1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o
attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità
rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei
servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o
attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per
ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi
disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo
37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro
che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili
nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla
determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La
comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno. (15)
((25))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361] convertito con
modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-27;437] ha disposto (con l'art. 5,
comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art36], 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art37], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art38], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art39] e 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art40], per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995,
resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143]
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 39
ART. 39
Fondo consolidato
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse
relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del
contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale
degli enti locali previsti dall'articolo 2- bis del citato decreto-legge n. 415
del 1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38];
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai
sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285], previsti dall'articolo 9 del
medesimo decreto-legge n. 415 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38];
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai
sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-28;730~art12], ed ai sensi del comma
1- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-06-30;309~art1-com1bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-08-09;472], previsti dall'articolo 10
del citato decreto-legge n. 415 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38];
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del
contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale
degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415~art11], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;38];
contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo 32,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art32-com26];
contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli
invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della legge 22
dicembre 1984, n. 887
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-22;887~art6-com25];
contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-01-26;8~art7-com5], convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-27;120];
contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni
provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2
della legge 15 novembre 1989, n. 373
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-15;373~art2-com4], in relazione al
funzionamento degli uffici scolastici regionali.
2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo
consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge
relative.
3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione
del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del
Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo.
(15)
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361] convertito con
modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-27;437] ha disposto (con l'art. 5,
comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art36], 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art37], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art38], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art39] e 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art40], per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995,
resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143]
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 40
ART. 40
Perequazione degli squilibri della fiscalità locale
1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle
addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui
applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è
discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i
dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.
2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il
mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il
mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun
periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non
si consolidano al termine del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi
imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e
addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per
abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi
di cui all'articolo 37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano
l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per
abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in
proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un
coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura
massima del 10 per cento per ogni categoria , con possibilità di cumulo per
l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85];
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85];
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85];
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85];
e-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85].
5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente
raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene
ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri
generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli
risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone
particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito
quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per
gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art1-com4]. La definizione di
zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero
dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia
individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di
reddito.
7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma
necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente
sottomedia, a somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri
obiettivi prevista all'art. 37.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e
l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto
triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di
settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno. (15)
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-08-28;361] convertito con
modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-27;437] ha disposto (con l'art. 5,
comma 6) che "Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art36], 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art37], 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art38], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art39] e 40 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art40], per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995,
resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143]
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 41
ART. 41
Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in
conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della
legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i
comuni e di tutte le comunità montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto
capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con
riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da
ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti
dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo
divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37.
Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da
parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di
riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.
4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il
successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della
popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della
superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla
più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono
specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente
interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della
programmazione economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;142]. Non possono essere utilizzati per
il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non
siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere
utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge.
Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei
contributi è decisa dall'ente lo- cale, ferma restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143].
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 42
ART. 42
Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti
1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti
è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione
della legge 31 ottobre 1973, n. 637
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-10-31;637], al netto della parte
assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti
destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali
i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19
marzo 1990, n. 55 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art15bis],
come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-31;164], convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-22;221], e degli enti in gravissime
condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei
contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo
telematico del Ministero dell'interno.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143].
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 43
ART. 43
Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è
esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto
finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo 25
del decreto-legge n. 66 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;66~art25], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;144] e succes- sive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di
appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con
l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera c)
del citato decreto-legge n. 66 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;66], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;144], ed i contributi ordinari destinati
alla fine dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le
medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale dichiarato in
esubero ed effettivamente trasferito per mobilità, dalla data della
deliberazione della graduatoria a quella di effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al comma 6
dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera b).
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244] ha disposto
(con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina
dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com143].
cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art34] a 43 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;504~art43].
ART. 44
ART. 44
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267] ))
ART. 45
ART. 45
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267] ))
ART. 46
ART. 46
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267] ))
ART. 47
ART. 47
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267] ))
ART. 48
ART. 48
Ambito di applicazione delle norme
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto
agli enti locali della regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;431~art3].
ART. 49
ART. 49
Norma di coordinamento finanziario
1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente decreto
legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello
Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 4, comma
5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-10-23;421~art4-com5].
ART. 50
ART. 50
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1
gennaio 1993.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 30 DICEMBRE 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
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NORMATTIVA
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* Elenco atti per data di emanazione [/ricerca/elencoPerData]
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CON IL CONTRIBUTO DI
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* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
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