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LEGGE 31 maggio 1995 , n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i
criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia
delle sentenze e degli atti stranieri.
ART. 2
ART. 2
(Convenzioni internazionali)
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere
internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
TITOLO II
GIURISDIZIONE ITALIANA
TITOLO II
ART. 3
ART. 3
(Ambito della giurisdizione)
1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o
residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in
giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art77] e
negli altri casi in cui è prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni
2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e
protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la
legge 21 giugno 1971, n. 804 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804],
e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto
non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di
una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto
alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti
per la competenza per territorio.
ART. 4
ART. 4
(Accettazione e deroga della giurisdizione)
1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno
sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione
sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza
eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di
un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per
iscritto e la causa verte su diritti disponibili.
3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la
giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.
ART. 5
ART. 5
(Azioni reali relative ad immobili
siti all'estero)
1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad
oggetto beni immobili situati all'estero.
ART. 6
ART. 6
(Questioni preliminari)
1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano
nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla
domanda proposta.
ART. 7
ART. 7
(Pendenza di un processo straniero)
1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse
parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un
giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il
giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il
provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il
giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte
interessata.
2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la
legge dello Stato in cui il processo si svolge.
3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può
sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetti per l'ordinamento italiano.
ART. 8
ART. 8
(Momento determinante della giurisdizione)
1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art5].
Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo.
ART. 9
ART. 9
(Giurisdizione volontaria)
1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che
nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è
prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il
provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente
in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la
legge italiana.
ART. 10
ART. 10
(Materia cautelare)
1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il
provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha
giurisdizione nel merito.
ART. 11
ART. 11
(Rilevabilità del difetto di giurisdizione)
1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado
del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o
tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice
d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è
contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la
giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
ART. 12
ART. 12
(Legge regolatrice del processo)
1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO III
ART. 13
ART. 13
(Rinvio)
1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, si tiene
conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge
di un altro Stato:
a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;
b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.
2. L'applicazione del comma 1 è tuttavia esclusa:
a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la
legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti
interessate;
b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti ;
c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente
Titolo.
3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto
se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della
filiazione.
4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione
internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata
dalla convenzione.
ART. 14
ART. 14
(Conoscenza della legge straniera
applicabile)
1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal
fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni
internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia
e giustizia; può altresì interpellare esperti o istituzioni specializzate.
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata,
neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
ART. 15
ART. 15
(Interpretazione e applicazione
della legge straniera)
1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e
di applicazione nel tempo.
ART. 16
ART. 16
(Ordine pubblico)
1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine
pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
mancanza si applica la legge italiana.
ART. 17
ART. 17
(Norme di applicazione necessaria)
1. È fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme
italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono
essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
ART. 18
ART. 18
(Ordinamenti plurilegislativi)
1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente
legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge
applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema
normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.
ART. 19
ART. 19
(Apolidi, rifugiati e persone
con più cittadinanze)
1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge
nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge
dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli
Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra
le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO II
CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE
ART. 20
ART. 20
(Capacità giuridica delle persone fisiche)
1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge
regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.
ART. 21
ART. 21
(Commorienza)
1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non
consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base
alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
ART. 22
ART. 22
(Scomparsa, assenza e morte presunta)
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte
presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può
produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
ART. 23
ART. 23
(Capacità di agire delle persone fisiche)
1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge
nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni
speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la
persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è
concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo
se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a
conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.
3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge
dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla
propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che
senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a
rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, né agli atti relativi
a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto
è compiuto.
ART. 24
ART. 24
(Diritti della personalità)
1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla
legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di
famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO III
PERSONE GIURIDICHE
ART. 25
ART. 25
(Società ed altri enti)
1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o
privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge
dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di
costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede
dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto
principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio
nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con
sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente
alle leggi di detti Stati interessati.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO IV
RAPPORTI DI FAMIGLIA
ART. 26
ART. 26
(Promessa di matrimonio)
1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate
dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
ART. 27
ART. 27
(Condizioni per contrarre matrimonio)
1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.
Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di
un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.
ART. 28
ART. 28
(Forma del matrimonio)
1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge
del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al
momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale
momento.
ART. 29
ART. 29
(Rapporti personali tra coniugi)
1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più
cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata.
ART. 30
ART. 30
(Rapporti patrimoniali tra coniugi)
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai
loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i
loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno
uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale
dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge
straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo
abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni
immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le
forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(( (Contratti di convivenza). ))
((
1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei
contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo
in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano
il caso di cittadinanza plurima))
ART. 31
ART. 31
(Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale)
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla
legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre
2010 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1259]
relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al
divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può
avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di
prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai
coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.
(7)
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
ART. 32
ART. 32
(Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e
scioglimento del matrimonio)
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione
personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è
cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.
ART. 32-BIS
ART. 32-BIS
(( (Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso).))
((
1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello
stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge
italiana.
))
ART. 32-TER
ART. 32-TER
(( (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso).))
((
1. La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate
dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione
dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra
persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1-com4], sono di
applicazione necessaria.
2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art116-com1],
non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la
produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento,
secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile
tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito
da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato,
ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445]. Resta
salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato
italiano o riconosciuto in Italia.
3. L'unione civile è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla
legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle
parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della
costituzione.
4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge
dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. A richiesta
di una delle parti il giudice può disporre l'applicazione della legge dello
Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Le parti possono
convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla
legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una
di esse risiede.
5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45.
))
ART. 32-QUATER
ART. 32-QUATER
(( (Scioglimento dell'unione civile).))
((
1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una
delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. I
medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullità o di
annullamento dell'unione civile.
2. Lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al
divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20
dicembre 2010
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010R1259] relativo
ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e
alla separazione personale.
))
ART. 32-QUINQUIES
ART. 32-QUINQUIES
(( (Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso
sesso).))
((
1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra
cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce
gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.
))
ART. 33
ART. 33
((Filiazione))
((
1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più
favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al
momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti
dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge
così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di
figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei
genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale
legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono
l'unicità dello stato di figlio.
))
ART. 34
ART. 34
((ARICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
ART. 35
ART. 35
Riconoscimento di figlio
((...))
((
1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge
nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo
avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge
italiana.
))
2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge
nazionale.
3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è
fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.
ART. 36
ART. 36
(Rapporti tra genitori e figli)
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la
((responsabilità genitoriale))
, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
ART. 36-BIS
ART. 36-BIS
((
1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del
diritto italiano che:
a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento
del figlio;
c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o
ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte
pregiudizievoli per il figlio.
))
ART. 37
ART. 37
(Giurisdizione in materia di filiazione)
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la
giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino
italiano o risiede in Italia.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO V
ADOZIONE
ART. 38
ART. 38
(Adozione)
1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal
diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal
diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da
quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente
localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano
quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad
attribuirgli lo stato di figlio
((...))
.
2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
ART. 39
ART. 39
(Rapporto fra adottato e famiglia adottiva)
1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli
adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale
dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello
Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello
Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
ART. 40
ART. 40
(Giurisdizione in materia di adozione)
1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero
stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante
o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione,
oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è
costituita in base al diritto italiano.
ART. 41
ART. 41
(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri
in materia di adozione)
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia
ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei
minori.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VI
PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI
ALIMENTARI
ART. 42
ART. 42
(Giurisdizione e legge applicabile in materia
di protezione dei minori)
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja
del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in
materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980,
n. 742 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742].
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate
minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza
abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
ART. 43
ART. 43
(Protezione dei maggiori d'età)
1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci
maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono
regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni
dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge
italiana.
ART. 44
ART. 44
(Giurisdizione in materia di protezione
dei maggiori d'età)
1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci
maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9,
anche quando esse si rendono necessarie per proteggere in via provvisoria e
urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli
effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero,
la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi
o integrativi eventualmente necessari.
ART. 45
ART. 45
(( (Obbligazioni alimentari nella famiglia).))
((
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata
dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R0004] relativo
alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione
delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e
successive modificazioni.
))
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VII
SUCCESSIONI
ART. 46
ART. 46
(Successione per causa di morte)
1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione
espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in
cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante
non risiedeva più in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i
diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al
momento della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione,
salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del
luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni
ereditari.
ART. 47
ART. 47
(Capacità di testare)
1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è
regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della
modifica o della revoca.
ART. 48
ART. 48
(Forma del testamento)
1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge
dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato
di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o
dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
ART. 49
ART. 49
(Successione dello Stato)
1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili,
non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia
sono devoluti allo Stato italiano.
ART. 50
ART. 50
(Giurisdizione in materia successoria)
1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
b) se la successione si è aperta in Italia;
c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in
Italia;
d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili
situati all'estero;
e) se la domanda concerne beni situati in Italia.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VIII
DIRITTI REALI
ART. 51
ART. 51
(Possesso e diritti reali)
1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed
immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia
successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un
rapporto di famiglia o da un contratto.
ART. 52
ART. 52
(Diritti reali su beni in transito)
1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di
destinazione.
ART. 53
ART. 53
(Usucapione di beni mobili)
1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene
si trova al compimento del termine prescritto.
ART. 54
ART. 54
(Diritti su beni immateriali)
1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di
utilizzazione.
ART. 55
ART. 55
(Pubblicità degli atti relativi
ai diritti reali)
1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei
diritti reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
momento dall'atto.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO IX
DONAZIONI
ART. 56
ART. 56
(Donazioni)
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della
donazione.
2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione,
sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge
che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è
compiuto.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO X
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
ART. 57
ART. 57
(Obbligazioni contrattuali)
1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975], senza pregiudizio delle
altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO XI
OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
ART. 58
ART. 58
(Promessa unilaterale)
1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene
manifestata.
ART. 59
ART. 59
(Titoli di credito)
1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle
disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui
conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio
decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1932-08-25;1130], convertito
dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-03-19;1946], sui conflitti di legge in
materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n.
1077 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-08-24;1077],
convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-01-04;61].
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei
territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato
non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il
titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di- verse da quella principale
sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.
ART. 60
ART. 60
(Rappresentanza volontaria)
1. La rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il
rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo
professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza
di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante
esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.
2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è valido, quanto alla
forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla
legge dello Stato in cui è posto in essere.
ART. 61
ART. 61
(Obbligazioni nascenti dalla legge)
1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento
dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla
presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il
fatto da cui deriva l'obbligazione.
ART. 62
ART. 62
(Responsabilità per fatto illecito)
1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in
cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere
l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha
causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato
in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.
ART. 63
ART. 63
(Responsabilità extracontrattuale per danno
da prodotto)
1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato,
dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del
produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato,
a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio
senza il suo consenso.
TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE
ED ATTI STRANIERI
TITOLO IV
ART. 64
ART. 64
(Riconoscimento di sentenze straniere)
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i
principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto
in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il
processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è
svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale
legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata
pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e
fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
ART. 65
ART. 65
(Riconoscimento di provvedimenti stranieri)
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità
delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della
personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui
legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa.
ART. 66
ART. 66
(Riconoscimento di provvedimenti stranieri
di giurisdizione volontaria)
1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza
che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate
le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono
pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle
disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di
quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono
pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a
quelli propri dell'ordinamento italiano.
ART. 67
ART. 67
(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e
contestazione del riconoscimento)
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della
sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione,
ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia
interesse può chiedere
((all'autorità giudiziaria ordinaria))
l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
((3))
((1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art30].))
((3))
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria
giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al
comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a
pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 68
ART. 68
(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici
ricevuti all'estero)
1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e
ivi muniti di forza esecutiva.
ART. 69
ART. 69
(Assunzione di mezzi di prova disposti da
giudici stranieri)
1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di
testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di
prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte
d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita
copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti
chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve
essere trasmessa in via diplomatica.
3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
rimette gli atti al giudice competente.
4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano semprechè essi non contrastino
con i principi dell'ordinamento stesso.
5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge
italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità
giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento
italiano.
ART. 70
ART. 70
(Esecuzione richiesta in via diplomatica)
1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è
fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore
che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono
pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a
cura del cancelliere.
ART. 71
ART. 71
(Notificazione di atti di autorità straniere)
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di
altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero
presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana.
Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto
compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può
essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo
accetti volontariamente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO V
ART. 72
ART. 72
(Disposizioni transitorie)
1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della
sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite
prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che
determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
ART. 73
ART. 73
(( (Abrogazioni).
((
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2505] e 2509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2509] del codice
civile e gli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art4] e 37, secondo
comma [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art37-com2], del
codice di procedura civile; gli articoli dal 796
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art796]
all'805
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art805] del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] sono
abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.
ART. 74
ART. 74
(( (Entrata in vigore).
((
1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al
71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.))
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA. ADDÌ 31 MAGGIO 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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