Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE .
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Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE .
Decreto Legislativo
10 agosto 2018
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018 , n. 101
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Modifiche al titolo e alle premesse
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Al titolo del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], dopo le parole
«dati personali» sono aggiunte le seguenti: «, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046]».
2. Alle premesse del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], dopo il terzo
Visto sono inseriti i seguenti:
«Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-25;163], recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017» e, in particolare,
l'articolo 13, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti
legislativi di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679];
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234], recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046] generale
sulla protezione dei dati);».
Capo II
Modifiche alla parte I del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
ART. 2
ART. 2
Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte I,
titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: «Principi e disposizioni
generali»;
b) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente Capo:
«Capo I (Oggetto, finalità e Autorità di controllo)»
c) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto) . - 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le
norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], di
seguito «Regolamento», e del presente codice, nel rispetto della dignità umana,
dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.»;
d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalità). - 1. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.»;
e) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Autorità di controllo). - 1. L'Autorità di controllo di cui
all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei
dati personali, di seguito «Garante», di cui all'articolo 153.»;
f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
«Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali,
diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9
del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui
all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai
sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando
è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il
termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza
che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da
adottarsi a garanzia degli interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri,
a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se
previste ai sensi del comma 1.
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel
territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità
diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
titolo I
Art. 2-quater
Art. 2-quater (Regole deontologiche). - 1. Il Garante promuove, nell'osservanza
del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del
Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole
deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli
6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento,
ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e
il rispetto.
2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per
almeno sessanta giorni.
3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate
dal Garante ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 1, lettera b), pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice.
4. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del
trattamento dei dati personali.
Art. 2-quinquies
Art. 2-quinquies (Consenso del minore in relazione ai servizi della società
dell'informazione). - 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del
Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta
diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi,
il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici
anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è
lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità
genitoriale.
2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il
titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e
semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal
minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo,
le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.
Art. 2-sexies
Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario
per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del
Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del
paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano
previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da
disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse
pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di
interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti
materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della
popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonché rilascio di documenti di riconoscimento o di
viaggio o cambiamento delle generalità;
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio
nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo,
stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti politici,
protezione diplomatica e consolare, nonché documentazione delle attività
istituzionali di organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di
altri organi collegiali o assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi compresa la loro
sospensione o il loro scioglimento, nonché l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, ovvero di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico, inchiesta
parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla
legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo;
i) attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia tributaria e doganale;
l) attività di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici,
agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento della personalità
giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, accertamento dei
requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di
competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive
di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché
rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati d'onore e ammissione a
cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità
religiose;
s) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non
autosufficienti e incapaci;
t) attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito
sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza
e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e
incolumità fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria,
ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il
servizio sanitario nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti
di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza,
dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di
ricerca storica, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione
dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli enti
pubblici, o in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente
importante, per fini di ricerca scientifica, nonché per fini statistici da parte
di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque
tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia
sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza,
tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro,
adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza
del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla salute il trattamento avviene
comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2-septies.
Art. 2-septies
Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici,
biometrici e relativi alla salute). - 1. In attuazione di quanto previsto
dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e
relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una
delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità
alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo.
2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è
adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:
a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate
dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in
materia di trattamento dei dati personali;
b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;
c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio
dell'Unione europea.
3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un
periodo non inferiore a sessanta giorni.
4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento, e riguardano anche le cautele da
adottare relativamente a:
a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;
b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;
c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei
dati relativi alla propria salute;
d) prescrizioni di medicinali.
5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei
dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del
trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2,
ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è
consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di
sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le
misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati
e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure
necessarie a garantire i diritti degli interessati.
6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei
dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché
quelle di cui al comma 4, lettere b), c) e d), sono adottate sentito il Ministro
della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di
sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono
individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso
come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma
dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con
riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento, è ammesso
l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e
logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di
garanzia di cui al presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
Art. 2-octies
Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne
penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51], il trattamento
di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non
avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica, è consentito, ai sensi
dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i
trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo
comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sentito il
Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati personali
relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è
consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:
a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte del titolare o
dell'interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei
rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti
collettivi, secondo quanto previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e
88 del regolamento;
b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o di
regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti
soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai
regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti
alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o
situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività
assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in
materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta di informazioni
per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art134];
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di
comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei
casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della
documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
i) l'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono
partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti
normative in materia di appalti;
l) l'attuazione della disciplina in materia di attribuzione del rating di
legalità delle imprese ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art5ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27];
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3 non individuano le garanzie
appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, tali garanzie sono
previste con il decreto di cui al comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente articolo avviene sotto il
controllo dell'autorità pubblica si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 è autorizzato il trattamento dei dati di cui
all'articolo 10 del Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di
intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità
organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con le prefetture-UTG. In
relazione a tali protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le
tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni di trattamento
eseguibili, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione e prevede
le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il decreto
è adottato, limitatamente agli ambiti di cui al presente comma, di concerto con
il Ministro dell'interno.
Art. 2-novies
Art. 2-novies (Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla
Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale).
- 1. Le disposizioni degli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies del presente
decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli
articoli 9, paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza
della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla
Corte costituzionale.
Art. 2-decies
Art. 2-decies (Inutilizzabilità dei dati). - 1. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati, salvo quanto previsto dall'articolo
160-bis.
Capo III (Disposizioni in materia di diritti dell'interessato) - Art. 2-undecies
(Limitazioni ai diritti dell'interessato). - 1. I diritti di cui agli articoli
da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al
titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio
effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art82];
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla
tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto
in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della
legge 30 novembre 2017, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-30;179], l'illecito di cui sia venuto
a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai
regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della
Commissione d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al
medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di
regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a
disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.
L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o
escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno
che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il
tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata,
tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi
dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1,
lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono
essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo
160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le
verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto
dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del
trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma.
Art. 2-duodecies
Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia). - 1. In applicazione
dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di
procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché
dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di
autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i
diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono
disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o
di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti e l'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in
ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e
resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui
ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti
fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, per salvaguardare
l'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
3. Si applica l'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.
4. Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria
di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché i trattamenti
svolti nell'ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di
giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.
Art. 2-ter
Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute). - 1. I diritti di
cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per
ragioni familiari meritevoli di protezione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti
dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società
dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione
scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e
informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti
di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il
divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per
l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte
dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Capo IV (Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del
trattamento) - Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a
soggetti designati). - 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono
prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto
organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati
personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che
operano sotto la loro autorità.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più
opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che
operano sotto la propria autorità diretta.
Art. 2-quinquiesdecies
Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico). - 1. Con riguardo ai trattamenti svolti
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare
rischi elevati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, il Garante può, sulla
base di quanto disposto dall'articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento
e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure
e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
Art. 2-sexiesdecies
Art. 2-sexiesdecies (Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti
effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni). - 1.
Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di
cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie
nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 2-septiesdecies
Art. 2-septiesdecies (Organismo nazionale di accreditamento). - 1.
L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento è l'Ente unico nazionale di accreditamento,
istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765], fatto
salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave
inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di
accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o più
categorie di trattamenti.».
Capo III
Modifiche alla parte II del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
ART. 3
ART. 3
Modifiche alla rubrica e al titolo I della parte II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. La rubrica
della parte II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], è sostituita
dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per
adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i
trattamenti di cui al capo IX del regolamento».
2. Al titolo I della parte II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) prima del titolo I, è inserito il seguente:
«Titolo 0.I (Disposizioni sulla base giuridica) - Art. 45-bis (Base giuridica).
- 1. Le disposizioni contenute nella presente parte sono stabilite in attuazione
dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 1, del
regolamento.»;
b) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del
divieto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 684 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art684].»;
c) all'articolo 52:
1) al comma 1, le parole: «per finalità di informazione giuridica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,»
sono soppresse;
2) al comma 6, le parole «dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art32],» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art209] di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50],».
ART. 4
ART. 4
Modifiche alla parte II, titolo III,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art58] è
sostituito dal seguente:
«Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o
difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui
agli articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art4], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art6] e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art7], sulla base
dell'articolo 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o
regolamento, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli
articoli 39 e seguenti della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 160, comma 4, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art3], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art8], 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art15], 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art16], 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art18], 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art25], 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art37], 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art41], 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art42] e 43 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art43].
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle
di cui agli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art23] e 24 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art24].
3. Con uno o più regolamenti sono individuate le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di
interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del
responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui al
comma 1, sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
124 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art43], e, negli ambiti di
cui al comma 2, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], su proposta dei
Ministri competenti.
4. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro della difesa, sono disciplinate le misure
attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa
e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».
titolo III
ART. 5
ART. 5
Modifiche alla parte II, titolo IV,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo IV, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accesso civico»;
2) al comma 1, le parole «sensibili e giudiziari» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento» e le parole «Le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante
interesse pubblico.» sono soppresse;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. I presupposti, le modalità e
i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33].»;
b) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento
sessuale). - 1. Quando il trattamento concerne dati genetici, relativi alla
salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.»;
c) all'articolo 61:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e regole
deontologiche»;
2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole
deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei
dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presenti le pertinenti Raccomandazioni del Consiglio
d'Europa.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi
da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere
inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione
elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a
qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione.».
titolo IV
ART. 6
ART. 6
Modifiche alla parte II, titolo V,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo V, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Art. 75 (Specifiche condizioni in ambito sanitario). - 1. Il trattamento dei
dati personali effettuato per finalità di tutela della salute e incolumità
fisica dell'interessato o di terzi o della collettività deve essere effettuato
ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento,
dell'articolo 2-septies del presente codice, nonché nel rispetto delle
specifiche disposizioni di settore.»;
b) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Modalità particolari per
informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali»;
c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Modalità particolari). - 1. Le disposizioni del presente titolo
individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.»;
d) all'articolo 78:
1) alla rubrica la parola «Informativa» è sostituita dalla seguente:
«Informazioni»;
2) al comma 1, le parole «nell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»;
3) al comma 2, le parole «L'informativa può essere fornita» sono sostituite
dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole
«prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti:
«diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»;
4) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono
riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono
fornite preferibilmente per iscritto.»;
5) al comma 4, le parole «L'informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le
informazioni» e la parola «riguarda» è sostituita dalla seguente «riguardano»;
6) al comma 5:
6.1. le parole «L'informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le
informazioni rese»;
6.2. la parola «evidenzia» è sostituita dalla seguente: «evidenziano»;
6.3. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca
scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove
richiesto, è manifestato liberamente;»;
6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini
dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221];
c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-17;221].»;
e) all'articolo 79:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Informazioni da parte di strutture
pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le strutture pubbliche e private,
che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle
modalità particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o
di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»;
3) al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle
seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il
consenso» sono sostituite dalla seguente: «informazione»;
4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78 e 81» sono
sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all'articolo 78»;
5) al comma 4, la parola «semplificate» è sostituita dalla seguente
«particolari»;
f) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). - 1. Nel fornire le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto
previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato
e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici,
diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o
della protezione e sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche
nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative
effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il
consenso degli interessati.»;
g) all'articolo 82:
1) al comma 1, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite
dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento
possono essere rese»;
2) al comma 2: le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite
dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresì essere rese», e la lettera a)
è sostituita dalla seguente: «a) impossibilità fisica, incapacità di agire o
incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile
rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la
rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente
o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge
22 dicembre 2017, n. 219 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219~art4]
o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;»;
3) al comma 3, le parole da «L'informativa» fino a «intervenire» sono sostituite
dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le
parole «dall'acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle
seguenti: «dal loro preventivo rilascio»;
4) al comma 4, le parole «l'informativa è fornita» sono sostituite dalle
seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole da «anche» fino a
«necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state
fornite in precedenza»;
h) dopo l'articolo 89 è inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). - 1. Per le prescrizioni di
medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si
adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies, anche ai fini del controllo
della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per
fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.»;
i) all'articolo 92:
1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e privati» sono sostituite
dalle seguenti: «strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie»;
2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono sostituite dalle
seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono
soppresse;
3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse.
titolo V
ART. 7
ART. 7
Modifiche alla parte II, titolo VI,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'articolo 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art96] è
sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). - 1. Al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione
professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni
di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali
legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti
formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi
dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998-06-24;249~art2-com2],
sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme
le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami
mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e
certificati.».
titolo VI
ART. 8
ART. 8
Modifiche alla parte II, titolo VII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)»;
b) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:
«Art. 97 (Ambito applicativo). - 1. Il presente titolo disciplina il trattamento
dei dati personali effettuato a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del
regolamento.»;
c) l'articolo 99 è sostituito dal seguente:
«Art. 99 (Durata del trattamento). - 1. Il trattamento di dati personali a fini
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario
per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro
titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il
trattamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 89, paragrafo 1, del
Regolamento.»;
d) all'articolo 100:
1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento»;
2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma, sono sostituite
dalle seguenti: «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi
degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»;
3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. I diritti di cui al comma 2
si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.»;
e) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;
f) all'articolo 101:
1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a
fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e le parole
«dell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5 del
regolamento»;
2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a
fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;
g) all'articolo 102:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regole deontologiche per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca
storica)»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o di ricerca storica.»;
3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 l'alinea è sostituito dal seguente: «2. Le regole deontologiche di cui al
comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà
dell'interessato in particolare:»;
3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le seguenti: «e del
Regolamento»;
3.3 alla lettera c) le parole «a scopi storici» sono sostituite dalle seguenti:
«a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»;
h) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi). - 1.
La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli
storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico
particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42] e
dalle relative regole deontologiche.»;
i) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini
statistici o di ricerca scientifica»;
l) all'articolo 104:
1) alla rubrica, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite
dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»;
2) al comma 1, le parole «scopi statistici» sono sostituite dalle seguenti:
«fini statistici» e le parole «scopi scientifici» sono sostituite dalle
seguenti: «per fini di ricerca scientifica»;
m) all'articolo 105:
1) al comma 1, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite
dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica»;
2) al comma 2, le parole «Gli scopi statistici o scientifici» sono sostituite
dalle seguenti: «I fini statistici e di ricerca scientifica», le parole
«all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 13 e 14 del
regolamento» e le parole «, e successive modificazioni» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole «dai codici» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
regole deontologiche» e le parole «l'informativa all'interessato può essere
data» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni all'interessato possono
essere date»;
4) al comma 4, le parole «per scopi statistici o scientifici» sono sostituite
dalle seguenti: «a fini statistici o di ricerca scientifica», le parole
«l'informativa all'interessato non è dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «le
informazioni all'interessato non sono dovute» e le parole «dai codici» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle regole deontologiche»;
n) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, regole
deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
dati per fini statistici o di ricerca scientifica, volte a individuare garanzie
adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato in conformità all'articolo
89 del Regolamento.
2. Con le regole deontologiche di cui al comma 1, tenendo conto, per i soggetti
già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già
previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322], e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, sono individuati in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989;322], siano
effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del
trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della
conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e
diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la
modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo
conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o
indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si può prescindere dal consenso
dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni di
cui alla lettera b);
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del
Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, del
medesimo Regolamento;
g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni
da impartire alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo
2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio di
minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 32
del Regolamento, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso
da parte di persone fisiche che non sono autorizzate o designate e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei
sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per fini statistici o di ricerca scientifica da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero;
i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle persone che, ai
sensi dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento dei
dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del
trattamento, che non sono tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o
professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di
riservatezza.»;
o) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori dei casi di
particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla
legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati di cui all'articolo 9
del Regolamento, quando è richiesto, può essere prestato con modalità
semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»;
p) l'articolo108 è sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di dati personali
da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a
quanto previsto dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2,
resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-06;322], in particolare
per quanto riguarda il trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del
Regolamento indicati nel programma statistico nazionale, le informative
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal
segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989;322].»;
q) all'articolo 109, comma 1, le parole «della statistica, sentito il Ministro»
sono sostituite dalle seguenti: «di statistica, sentiti i Ministri»;
r) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica). - 1. Il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di
ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è
necessario quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di
regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9,
paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca
rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art12bis], ed è
condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e
36 del Regolamento. Il consenso non è inoltre necessario quando, a causa di
particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno
sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il
titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è
oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello
territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai
sensi dell'articolo 36 del Regolamento.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 16
del regolamento nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, la
rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi
ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi
sul risultato della ricerca.»;
s) l'articolo 110-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 110-bis (Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini
di ricerca scientifica o a fini statistici). - 1. Il Garante può autorizzare il
trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti
speciali di cui all'articolo 9 del Regolamento, a fini di ricerca scientifica o
a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali
attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati
risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità
della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, in conformità
all'articolo 89 del Regolamento, comprese forme preventive di minimizzazione e
di anonimizzazione dei dati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla
base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure
necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati
nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi,
anche sotto il profilo della loro sicurezza.
3. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità
di cui al presente articolo può essere autorizzato dal Garante anche mediante
provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate
categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni
dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare
adeguate garanzie a tutela degli interessati. I provvedimenti adottati a norma
del presente comma sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei
dati personali raccolti per l'attività clinica, a fini di ricerca, da parte
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati,
in ragione del carattere strumentale dell'attività di assistenza sanitaria
svolta dai predetti istituti rispetto alla ricerca, nell'osservanza di quanto
previsto dall'articolo 89 del Regolamento.».
titolo VII
ART. 9
ART. 9
Modifiche alla parte II, titolo VIII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo VIII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamenti nell'ambito del rapporto
di lavoro»;
b) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
«Art. 111 (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di
lavoro). - 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione
di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per
le finalità di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche
modalità per le informazioni da rendere all'interessato.»;
c) dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
«Art. 111-bis (Informazioni in caso di ricezione di curriculum). - 1. Le
informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento, nei casi di ricezione dei
curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione
di un rapporto di lavoro, vengono fornite al momento del primo contatto utile,
successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalità di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, il consenso al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non è dovuto.
d) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Trattamento di dati
riguardanti i prestatori di lavoro»;
e) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: «Controllo a distanza,
lavoro agile e telelavoro»
f) all'articolo 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché
dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art10].»
g) la rubrica dell'articolo 114 è sostituita dalla seguente: «Garanzie in
materia di controllo a distanza»);
h) all'articolo 115:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Telelavoro, lavoro agile e lavoro
domestico)»;
2) al comma 1, le parole «e del telelavoro» sono sostituite dalle seguenti: «del
telelavoro e del lavoro agile»;
i) all'articolo 116, comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 23» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'interessato medesimo».
titolo VIII
ART. 10
ART. 10
Modifiche alla parte II, titolo IX,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo IX, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Altri trattamenti in ambito pubblico
o di interesse pubblico»;
b) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Assicurazioni»;
c) all'articolo 120:
1) al comma 1, le parole «private e di interesse collettivo (ISVAP)» sono
soppresse;
2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209]».
titolo IX
ART. 11
ART. 11
Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte II,
titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizi interessati e
definizioni)»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo si
intende per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico
tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad
uncontraente o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di comunicazione
elettronica accessibil e al pubblico che consente la comunicazione
bidirezionale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse,
inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali
via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse
a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le
reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di
informazioni tra i punti terminali di reti;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente
o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0021];
f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque
destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza
esservi necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che
indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei
dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una
comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere
archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il
ricevente non ne ha preso conoscenza.»;
b) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola «con» è soppressa la parola «le» e
le parole «di cui all'articolo 13, comma 3» sono soppresse;
c) all'articolo 123:
1) al comma 4, le parole «l'informativa di cui all'articolo 13» sono sostituite
dalle seguenti: «le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento»;
2) al comma 5, le parole «ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «a persone che, ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, risultano autorizzate al trattamento e che
operano» e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della
persona autorizzata»;
d) all'articolo 125, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane
in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;5~art2-com1].»;
e) all'articolo 126, comma 4, le parole «ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30,» sono sostituite dalle seguenti: «a persone
autorizzate al trattamento, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, che operano»
e le parole «dell'incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «della persona
autorizzata»;
f) l'articolo 129 è sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con proprio
provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformità alla
normativa dell'Unione europea, le modalità di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o
elettronici a disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale nonché per le finalità di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del
Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalità
di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per
comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.»;
g) all'articolo 130:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n.
5 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;5~art1-com14].»;
2) al comma 3, le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «6 e 7 del
Regolamento» e le parole «del presente articolo» sono soppresse;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 129, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1 del predetto articolo,» e le parole «di cui all'articolo
7, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale»;
4) al comma 3-ter:
4.1 alla lettera b), le parole «codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163]» sono
sostituite dalle seguenti «codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50]»;
4.2 alla lettera f), le parole «di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale»;
4.3 alla lettera g), le parole «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti «6 e 7
del Regolamento»;
(( 5) ))
al comma 5, le parole «all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «agli
articoli da 15 a 22 del Regolamento»;
(( 6) ))
al comma 6, le parole «dell'articolo 143, comma 1, lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 58 del Regolamento»;
h) all'articolo 131, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Informazioni a
contraenti e utenti)»;
i) all'articolo 132:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole «, ferme restando le condizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante» sono soppresse ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di accesso diretto alle
comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397]; diversamente, i diritti di
cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le
modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto
periodo.»;
2) al comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle
seguenti: «dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo
2-quinquiesdecies» e le parole da «nonché a:» a «d)» sono sostituite dalle
seguenti: «nonché ad»;
3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. È fatta salva la disciplina
di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art24].»;
l) dopo l'articolo 132-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 132-ter (Sicurezza del trattamento). - 1. Nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 32 del Regolamento, ai fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico si applicano le disposizioni del presente
titolo X
articolo.
articolo.
2. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, anche attraverso
altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e
organizzative adeguate al rischio esistente.
3. I soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono
che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per
fini legalmente autorizzati.
4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 garantiscono la protezione dei dati relativi
al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o
trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche
accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non
autorizzati o illeciti, nonché garantiscono l'attuazione di una politica di
sicurezza.
5. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
«Art. 132-quater (Informazioni sui rischi). - 1. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto
alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le
suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se
sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell'articolo
132-ter, commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi
presumibili. Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.».
ART. 12
ART. 12
Modifiche alla parte II, titolo XII,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]
1. Alla parte II, titolo XII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Giornalismo, libertà di informazione
e di espressione»;
b) all'articolo 136, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «si applicano» sono inserite le seguenti: «, ai
sensi dell'articolo 85 del Regolamento,»;
2) alla lettera c), la parola «temporaneo» è soppressa, dopo la parola
diffusione è inserita la parola «anche» e le parole «nell'espressione artistica»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'espressione accademica, artistica e
letteraria»;
c) l'articolo 137 è sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Disposizioni applicabili). - 1. Con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10
del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto
delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.
2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni
relative:
a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies e ai provvedimenti
generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies;
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali,
contenute nel Capo V del Regolamento.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei
diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del
presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico.»;
d) all'articolo 138, comma 1, le parole «dell'articolo 7, comma 2, lettera a)»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del
Regolamento»;
e) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Regole deontologiche
relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero»;
f) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche). - 1. Il
Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative
al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in
particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o
all'orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari
per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
2. Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che
non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene
efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
3. Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2-quater.
4. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole
deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 58
del Regolamento.
5. Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
Capo IV
Modifiche alla parte III e agli allegati del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196
ART. 13
ART. 13
Modifiche alla parte III, titolo I,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte
III, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) prima del Capo I è inserito il seguente:
«Capo 0.I (Alternatività delle forme di tutela) - Art.140-bis (Forme alternative
di tutela). - 1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della
normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati,
l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità
giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e
tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art10-com4].»;
b) al capo I, le parole «Sezione I - Principi generali» sono soppresse;
c) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Reclamo al Garante). - 1. L'interessato può rivolgersi al Garante
mediante reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.»;
d) dopo l'articolo 141, le parole «Sezione II - Tutela amministrativa» sono
soppresse;
e) l'articolo 142 è sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Proposizione del reclamo). - 1. Il reclamo contiene un'indicazione
per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda,
delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli
estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento, ove
conosciuto.
2. Il reclamo è sottoscritto dall'interessato o, su mandato di questo, da un
ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117],
che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli
interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali.
3. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'eventuale mandato, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il Garante predispone un modello per il reclamo, da pubblicare nel proprio
sito istituzionale, di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
5. Il Garante disciplina con proprio regolamento il procedimento relativo
all'esame dei reclami, nonché modalità semplificate e termini abbreviati per la
trattazione di reclami che abbiano ad oggetto la violazione degli articoli da 15
a 22 del Regolamento.»;
f) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Decisione del reclamo). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se
il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56 dello stesso.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente
identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
3. Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e,
in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l'interessato sullo
stato del procedimento. In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il
Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi. In caso
di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all'articolo 60 del
Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
4. Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo
152.»;
g) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:
«Art. 144 (Segnalazioni). - 1. Chiunque può rivolgere una segnalazione che il
Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 58 del Regolamento.
2. I provvedimenti del Garante di cui all'articolo 58 del Regolamento possono
essere adottati anche d'ufficio.»;
h) all'articolo 152, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi
giurisdizionali di cui agli articoli 78 e 79 del Regolamento e quelli comunque
riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati
personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82
del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.».
ART. 14
ART. 14
Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte
III, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorità di controllo indipendente»;
b) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Garante è
composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il
Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti
devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura
nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato
nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni
prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima
della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e
che risultino di comprovata esperienza nel settore della protezione dei dati
personali, con particolare riferimento alle discipline giuridiche o
dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in
caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente hanno durata settennale e non
sono rinnovabili. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto, sia durante sia
successivamente alla cessazione dell'incarico, in merito alle informazioni
riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o
nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art13]. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in
godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti
dalla legge per il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque
riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.
Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al
Presidente.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario generale e i dipendenti si
astengono dal trattare, per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico
ovvero del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al Garante, ivi
compresa la presentazione per conto di terzi di reclami richieste di parere o
interpelli.»;
c) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni e
dalla Sezione II del Capo VI del regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo
57, paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di propria
iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in conformità alla disciplina vigente e
nei confronti di uno o più titolari del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina
applicabile, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla
conservazione dei dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del regolamento, e delle disposizioni
del presente codice, anche individuando con proprio regolamento modalità
specifiche per la trattazione, nonché fissando annualmente le priorità delle
questioni emergenti dai reclami che potranno essere istruite nel corso dell'anno
di riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche, nei casi di cui all'articolo
2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta annualmente ai sensi dell'articolo 59
del Regolamento, al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui
dando idonea attuazione al Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresì all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal
diritto dell'Unione europea o dello Stato e svolgere le ulteriori funzioni
previste dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti comunitari o
dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006R1987],
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) e Decisione 2007/533
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007D0533]/GAI del
Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0794], che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di
contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009D0371]/GAI,
2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R1525], che
modifica il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997R0515] relativo
alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla
collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta
applicazione delle normative doganale e agricola e decisione 2009/917
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009D0917]/GAI del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0603], che
istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace
applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0604] che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per
le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di
contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il
Regolamento (UE) n. 1077/2011
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1077] che
istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga
scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0767],
concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra
Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (Regolamento VIS) e
decisione n. 2008/633
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008D0633]/GAI del
Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al
sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli
Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1024], relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
(Regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0049] IMI) Testo
rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98], quale autorità designata ai
fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione
medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal presente codice, il Garante
disciplina con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le
modalità specifiche dei procedimenti relativi all'esercizio dei compiti e dei
poteri ad esso attribuiti dal Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorità amministrative indipendenti nazionali
nello svolgimento dei rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante,
anche nei casi di cui agli articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, è reso nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il
termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non è competente per il controllo dei trattamenti effettuati dalle
autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.»;
d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:
«Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni,
dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal presente codice, ai sensi
dell'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento medesimo, il Garante ha il potere
di:
a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e
tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e
in applicazione dei principi di cui all'articolo 25 del Regolamento;
b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater .
2. Il Garante può invitare rappresentanti di un'altra autorità amministrativa
indipendente nazionale a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato
alle riunioni di altra autorità amministrativa indipendente nazionale, prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità
amministrativa indipendente nazionale.
3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto previsto con
atto di natura generale che disciplina anche la durata di tale pubblicazione, la
pubblicità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul proprio sito
internet istituzionale nonché i casi di oscuramento.
4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e
medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0361], il
Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento e del presente Codice, promuove, nelle linee guida adottate a
norma del comma 1, lettera a), modalità semplificate di adempimento degli
obblighi del titolare del trattamento.
Articolo 154-ter
Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). - 1. Il Garante
è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile
del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali.
2. Il Garante è rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art1].
3. Nei casi di conflitto di interesse, il Garante, sentito l'Avvocato generale
dello Stato, può stare in giudizio tramite propri funzionari iscritti
nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici ovvero avvocati
del libero foro.»;
e) all'articolo 155, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Ufficio del
Garante)»;
f) l'articolo 156 è sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1. All'Ufficio del Garante è preposto
un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata
qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire,
scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati
dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed
economiche, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di
centosessantadue unità. Al ruolo organico del Garante si accede esclusivamente
mediante concorso pubblico. Nei casi in cui sia ritenuto utile al fine di
garantire l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché di
favorire il reclutamento di personale con maggiore esperienza nell'ambito delle
procedure concorsuali di cui al secondo periodo, il Garante può riservare una
quota non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al personale di
ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia stato assunto per concorso
pubblico e abbia maturato un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo
organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art30], si
applica esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle autorità
amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90~art22-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114].
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti e dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154,
154-bis, 160, nonché all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale
secondo i principi e le procedure di cui agli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art1], 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art35] e 36 del
decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art36];
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249], e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165], tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità
amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'80 per cento del
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o
di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero
in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art13], in
numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con
contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art7-com6], in misura
comunque non superiore a venti unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per
i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165~art36].
6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti, sia
durante che dopo il mandato, al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere
segrete.
7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 e agli articoli 57, paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1,
lettera b), e 62, del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui è
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o
agente di polizia giudiziaria.
8. Le spese di funzionamento del Garante, in adempimento all'articolo 52,
paragrafo 4, del Regolamento, ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la
sua partecipazione alle procedure di cooperazione e al meccanismo di coerenza
introdotti dal Regolamento, nonché quelle connesse alle risorse umane, tecniche
e finanziarie, ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri poteri, sono poste a
carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in
apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti. Il Garante può esigere dal titolare del trattamento il
versamento di diritti di segreteria in relazione a particolari procedimenti.»;
g) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti).
- 1. Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 58 del Regolamento, e per
l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al
responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con
riferimento al contenuto di banche di dati.»;
h) l'articolo 158 è sostituito dal seguente:
«Art. 158 (Accertamenti). - 1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati,
archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del
rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1, nonché quelli effettuati ai sensi
dell'articolo 62 del Regolamento, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, con
la partecipazione, se del caso, di componenti o personale di autorità di
controllo di altri Stati membri dell'Unione europea.
3. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un
altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con
l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato
senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del
Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti nei luoghi di cui
al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili
al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni
on-line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contradditorio con le
parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.»;
i) all'articolo 159:
1) al comma 1, le parole «ai sensi dell'articolo 156, comma 8» sono sostituite
dalle seguenti: «su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete»;
2) al comma 3, dopo le parole «o il responsabile» sono inserite le seguenti: «o
il rappresentante del titolare o del responsabile» e le parole «agli incaricati»
sono sostituite dalle seguenti: «alle persone autorizzate al trattamento dei
dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile ai sensi
dell'articolo 2-quaterdecies»;
3) al comma 5, le parole «e telefax» sono soppresse;
l) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di dati personali
di cui all'articolo 58, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle norme del Regolamento ovvero alle
disposizioni di legge o di Regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da
personale specializzato tenuto al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza
in ordine a notizie che devono rimanere segrete. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal
Regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi di
informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.».
m) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario
di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non
conforme a disposizioni di legge o di Regolamento). - 1. La validità,
l'efficacia e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali.».
ART. 15
ART. 15
Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. Alla parte
III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 166 è sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e
procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1.
Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4,
del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli
2-quinquies, comma 2, 2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4,
128, 129, comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa è soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo 110, comma
1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di ricerca a consultazione
preventiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo
5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter,
2-quinquies, comma 1,
((2-sexies, 2-septies, comma 8,))
2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82,
92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e
4, 110-bis, commi 2 e 3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123,
commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma
2, 132-quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche
di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
3. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le
sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e
2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al
comma 3 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di
autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del
Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e
verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal
Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso
delle attività di cui al comma 4 configurino una o più violazioni indicate nel
presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia
il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al
comma 3 notificando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte
violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma
9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti incompatibile
con la natura e le finalità del provvedimento da adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, il
contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può
chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al comma 3 si
osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art1] a 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art9], da 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art18] a 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art22] e da 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art24] a 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art28];
nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul
sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta
per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,
comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di sensibilizzazione e di
ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n.
150 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;150~art10-com3] previsto
per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido
possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove
impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione
irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio
regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti
e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai
principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal presente
codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai
trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
b) l'articolo 167 è sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero
di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto
dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca
nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre
per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo
al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle
misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento
all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si
applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero
di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati
personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori
dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca
nocumento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3,
ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la
documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso
in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La
trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine
dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o
del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa
pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.»;
c) dopo l'articolo 167, sono inseriti i seguenti:
«Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di
trattamento su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri
ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte
sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga
scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne
profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza
consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente
dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione
da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le
operazioni di comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6
dell'articolo 167.».
«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento
su larga scala). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con
mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso
contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo
167.»;
d) l'articolo 168 è sostituito dal seguente:
«Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione
dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un
procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno
chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un
procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.»;
e) l'articolo 170 è sostituito dal seguente:
«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). - 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo
2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25
ottobre 2017, n. 163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-10-25;163~art13] è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;
f) l'articolo 171 è sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e
indagini sulle opinioni dei lavoratori). - 1. La violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300], è punita con le sanzioni di
cui all'articolo 38 della medesima legge.»;
g) all'articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» sono
aggiunte le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 36, secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36-com2] e terzo
comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36-com3]».
ART. 16
ART. 16
Modifiche all'allegato A
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;1]. L'allegato A è
ridenominato: «Regole deontologiche».
Capo V
Disposizioni processuali
ART. 17
ART. 17
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150
1. L'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art10], è
sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali). - 1. Le controversie previste
dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art152], sono
regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il
titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di
residenza dell'interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali, ivi compresi quelli emessi a seguito di un reclamo dell'interessato,
è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente
risiede all'estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall'articolo 143,
comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196~art143-com3], chi vi
ha interesse può, entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine,
ricorrere al Tribunale competente ai sensi del presente articolo. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il
termine trimestrale di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n.
196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196~art143-com3] senza che
l'interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
5. L'interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla
disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], che sia attivo
nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con
riguardo alla protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto
l'azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
6. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle
altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo
quanto previsto dall'articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di
giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare
osservazioni, da rendere per iscritto o in udienza, sulla controversia in corso
con riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali. Il
giudice dispone che sia data comunicazione al Garante circa la pendenza della
controversia, trasmettendo copia degli atti introduttivi, al fine di consentire
l'eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le
misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge
20 marzo 1865, n. 2248 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248~art4],
allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico
titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.».
Capo VI
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
ART. 18
ART. 18
Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati
personali
1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16], per i procedimenti
sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art161], 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art162], 162-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art162bis],
162-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art162ter], 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art163], 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art164],
164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art164bis-com2],
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], e le
violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo
Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora
definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in
misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i
restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà
essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati
notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art14], assumono il valore
dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza
obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca
memorie difensive ai sensi del comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli
importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia
provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive.
Il Garante, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti
comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta
specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine
di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente
articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art28].
((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 novembre - 28 dicembre 2021, n. 260 (in
G.U. 1ª s.s. 29/12/2021, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;101~art18-com5],
recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31995L0046] generale
sulla protezione dei dati)»".
ART. 19
ART. 19
Trattazione di affari pregressi
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui al comma 3, i
soggetti che dichiarano il loro attuale interesse possono presentare al Garante
per la protezione dei dati personali motivata richiesta di trattazione dei
reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pervenuti
entro la predetta data.
2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di
cui si è già esaurito l'esame o di cui il Garante per la protezione dei dati
personali ha già esaminato nel corso del 2018 un motivato sollecito o una
richiesta di trattazione, o per i quali il Garante medesimo è a conoscenza,
anche a seguito di propria denuncia, che sui fatti oggetto di istanza è in corso
un procedimento penale.
3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Garante per la protezione dei dati personali provvede a dare notizia di quanto
previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito
istituzionale e trasmesso, altresì, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti
del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. In caso di mancata presentazione di una richiesta di trattazione ai sensi del
comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, i relativi procedimenti di cui al
comma 1 sono improcedibili.
5. I ricorsi pervenuti al Garante per la protezione dei dati personali e non
definiti, neppure nelle forme del rigetto tacito, alla data di applicazione del
Regolamento (UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] sono
trattati come reclami ai sensi dell'articolo 77 del medesimo Regolamento.
ART. 20
ART. 20
Codici di deontologia e di buona condotta vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli
allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], continuano a
produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla
lettera b), a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate
sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali,
a norma dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art40], i codici di condotta
elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo;
b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione
del codice di condotta all'esame del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b)
comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia
di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato.
3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3,
A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], continuano a
produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma
4.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformità al
Regolamento (UE) 2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] delle
disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili,
ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono
successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione
dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196].
5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle
disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalità di cui all'articolo
2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2quater], di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196].
ART. 21
ART. 21
Autorizzazioni generali del Garante
per la protezione dei dati personali
1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di
carattere generale da porre in consultazione pubblica entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, individua le prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni
di trattamento di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9,
paragrafo 2, lettera b) e 4, nonché al Capo IX del regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679], che risultano compatibili con le
disposizioni del medesimo regolamento e del presente decreto e, ove occorra,
provvede al loro aggiornamento. Il provvedimento di cui al presente comma è
adottato entro sessanta giorni dall'esito del procedimento di consultazione
pubblica.
2. Le autorizzazioni generali sottoposte a verifica a norma del comma 1 che sono
state ritenute incompatibili con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] cessano di produrre effetti dal
momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del provvedimento di cui al comma 1.
3. Le autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali
adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e relative a
trattamenti diversi da quelli indicati al comma 1 cessano di produrre effetti
alla predetta data.
4. Sino all'adozione delle regole deontologiche e delle misure di garanzia di
cui agli articoli 2-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2quater] e
2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2septies] di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196] producono
effetti, per la corrispondente categoria di dati e di trattamenti, le
autorizzazioni generali di cui al comma 2 e le pertinenti prescrizioni
individuate con il provvedimento di cui al comma 1.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni generali di cui al presente articolo e nel
provvedimento generale di cui al comma 1 sono soggette alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento (UE)
2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art83-par5].
ART. 22
ART. 22
Altre disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento nazionale si
interpretano e si applicano alla luce della disciplina dell'Unione europea in
materia di protezione dei dati personali e assicurano la libera circolazione dei
dati personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del
Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art1-par3].
2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati
giudiziari» utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art4-com1-letd]
ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art4-com1-lete],
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], ovunque ricorrano,
si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di
cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art9] e ai dati di cui all'articolo
10 del medesimo regolamento.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-08;139], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 DICEMBRE 2021, N. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-03;205]))
.
4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il
suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto.
5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di cui ai commi 1022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com1022] e 1023
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com1023] si applicano
esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all'autorizzazione
del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Con riferimento a tali
trattamenti, il Garante per la protezione dei dati personali può, nei limiti e
con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art36], adottare provvedimenti di
carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies. Al fine di
semplificare gli oneri amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di
sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti di cui al secondo
periodo sono esonerati dall'invio al Garante dell'informativa di cui al citato
comma 1022. In sede di prima applicazione, le suddette informative, se dovute a
norma del terzo periodo, sono inviate entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del provvedimento del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], abrogate dal
presente decreto, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] e a quelle introdotte o modificate
dal presente decreto, in quanto compatibili.
7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com233], dopo le parole
«le modalità di restituzione» sono inserite le seguenti: «in forma aggregata».
8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo 37, comma 4, del codice in
materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art37-com4], di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], cessa di essere
alimentato a far data dal 25 maggio 2018. Da tale data e fino al 31 dicembre
2019, il registro resta accessibile a chiunque secondo le modalità stabilite nel
suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196~art37-com4].
9. Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati
trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle
pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico rilevante trovano
applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi
motivi.
10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4, del codice in materia di
protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art160-com4], di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], nella parte in cui
ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si applica fino alla data di
entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di opposizione al
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di Stato.
11. Le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], relative al
trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano a
trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679], sino all'adozione delle
corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies del citato
codice, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) del presente decreto.
12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia
di cui all'articolo 2-octies, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2octies-com2]
e 6, del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art2octies-com6],
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], da adottarsi entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art10] è consentito quando è
effettuato in attuazione di protocolli di intesa per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero
dell'interno o con le Prefetture - UTG, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
delle operazioni eseguibili.
13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti
compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679
[/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679], della fase di prima applicazione
delle disposizioni sanzionatorie.
14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;5~art1] sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2»;
b) al comma 10, le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-quater» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 166, comma 2».
15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33~art5ter-com1-letc]
le parole «di cui all'articolo 162, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 166, comma 2».
ART. 23
ART. 23
Disposizioni di coordinamento
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) all'articolo 37, comma 2, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51], il
riferimento all'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati
personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art154], di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], si intende
effettuato agli articoli 154 e 154-bis del medesimo codice;
b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art39-com1], il
riferimento agli articoli 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art142] e 143
del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art143], di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196] si intende effettuato
agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice;
c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art42], il
riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati
personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art165], di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], si intende
effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice;
d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51~art45], il
riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di
protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art143-com1-letc],
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], si intende
effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE)
2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679~art58-par2-letf].
ART. 24
ART. 24
Applicabilità delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che, mediante abrogazione, sostituiscono
sanzioni penali con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento (UE)
2016/679 [/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:2016;679] si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono
stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o
decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il
decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta
i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con
l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art667-com4].
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto
non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo
superiore al massimo della pena originariamente prevista o inflitta per il
reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art135].
A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte
dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene
accessorie.
ART. 25
ART. 25
Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la
trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti
penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il
reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti
è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il
reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447];
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi
dell'articolo 129 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art129],
sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione,
nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza
che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione
l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della
sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
ART. 26
ART. 26
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari ad € 600.000
per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1-com1025].
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione dell'articolo 18, non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 27
ART. 27
Abrogazioni
1. Sono abrogati i titoli, capi, sezioni, articoli e allegati del codice in
materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], di seguito elencati:
a) alla parte I:
1) gli articoli 3, 4, 5 e 6;
2) il titolo II, il titolo III, il titolo IV, il titolo V, il titolo VI e il
titolo VII;
b) alla parte II:
1) il capo I del titolo I;
2) i capi III, IV e V del titolo IV;
3) gli articoli 76, 81, 83 e 84;
4) il capo III del titolo V;
5) gli articoli 87, 88 e 89;
6) il capo V del titolo V;
7) gli articoli 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119;
8) i capi II e III del titolo X, il titolo XI e il titolo XIII;
c) alla parte III:
1) la sezione III del capo I del titolo I;
2) gli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis,165 e 169;
3) gli articoli 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179;
4) il capo II del titolo IV;
5) gli articoli 184 e 185;
d) gli allegati B e C.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 10 AGOSTO 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Savona, Ministro per gli affari europei
Bonafede, Ministro della giustizia
Bongiorno, Ministro per la pubblica amministrazione
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
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NORMATTIVA
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