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LEGGE 20 maggio 2016 , n. 76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze. (16G00082)
Vigente al: 22-10-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
articolo 87
articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei
confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o
secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di
proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la
nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra
persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le
disposizioni di cui agli articoli 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art119], 120
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art120], 123
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art123], 125
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art125], 126
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art126], 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art127], 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art128], 129
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art129] e 129-bis del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art129bis].
6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui
al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art68], può essere
impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi,
dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse
legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza
dell'altra non può essere impugnata finchè dura l'assenza.
7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato
estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato
da cause esterne alla parte stessa.
Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per
effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità
personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata
coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità
personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte,
si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse
esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo
svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art122-com3-num2], 3)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art122-com3-num3] e
4), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art122-com3-num4].
8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile
dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale
questione deve essere preventivamente giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo
documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro
residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono
stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre
o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone
dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le
parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione
civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla
coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a
contribuire ai bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo
concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in
mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei
beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle
convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art162], 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art163], 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art164] e 166 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art166].
Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge
per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni
II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave
pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte,
il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei
provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art342ter].
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce,
ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte
dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la
causa.
16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile
costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli
articoli 2118 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2118]
e 2120 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2120] devono
corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le
disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli
articoli 116, primo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art116-com1], 146,
2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso
sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni
contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque
ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad
ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] non richiamate
espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184]. Resta
fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le
disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e
dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione
civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3,
numero 1) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3-num1] e numero
2), lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3-leta-num2], c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3-letc], d)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3-letd] ed e), della legge
1° dicembre 1970, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3-lete].
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato
anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello
stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di
scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5, primo, quinto, sesto,
settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma, 9 secondo comma, 9-bis, 10 secondo
comma, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies della legge 1° dicembre 1970, n.
898 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898], nonché le disposizioni
di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile ed agli
articoli 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art6] e 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art12] del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162]. (1) (2)
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo
scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
((3))
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato
la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili,
consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra
persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato,
prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello
stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro
istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con
la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della
deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta
giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche
in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I
pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro
il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto
legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni
integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi
29 e 30.
32. All'articolo 86 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art86], dopo le
parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra
persone dello stesso sesso».
33. All'articolo 124 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art124], dopo le
parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile
tra persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle
more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma
28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per
«conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione
civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione
anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223].
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi
previsti dall'ordinamento penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto
reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni
personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di
assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i
familiari.
40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante
con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le
decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa
oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art337sexies], in caso
di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto
superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per
un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i
cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del
convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella
casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente
superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso
di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione
della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli
nel contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o
causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di
condizioni, i conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], dopo l'articolo
230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti
stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente
spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non
spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro
subordinato».
47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art712-com2],
dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di
fatto».
48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore
di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai
sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art404].
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di
un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si
applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al
coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi
alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono
redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne
attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto
in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma
51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al
comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli
articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-05-30;223].
53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato
da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al
contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in
relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o
casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del
capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere
modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di
cui al comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche
deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di
protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], garantendo il
rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati
personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire
elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per
non apposti.
57. II contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere
fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro
contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art88].
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del
procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di
misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art88], fino a
quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra
persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per
recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora
il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime
patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo
scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo
del codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento
di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il
professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli
adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente
all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia
nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena
di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso
al convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto
matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al
professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza,
l'estratto di matrimonio o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli
eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha
ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte
affinchè provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta
risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art30], è inserito il
seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si
applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa
cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è
prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano
il caso di cittadinanza plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il
diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora
versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo
proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi
dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art438-com2]. Ai fini
della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art433],
l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con
precedenza sui fratelli e sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente
articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in
6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in
9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in
13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022,
in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024
e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per
l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per
l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per
l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per
l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art10-com5],
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-27;307];
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com12], il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS,
provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di
cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di
spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art21-com5-letb], nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 20 MAGGIO 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 22 aprile 2024, n. 66 (in
G.U. 1ª s.s. 24/04/2024 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76~art1-com26] (Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione
anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico
dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione
rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il
giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del
vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di
centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione".
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