Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
№ 545
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545
Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992 , n. 545
Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione
degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Le
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], sono
riordinati in
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni
delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra,
presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il
31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle
esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali
costituiscono mera articolazione interna delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali.
Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono
determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.
((27))
1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di
appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o
comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal
comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di
segreteria delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime
commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e
conseguente riduzione delle relative spese.
L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
((27))
2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al
comma 1 è esercitata da
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia
corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni
concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di
legge e dello statuto regionale che le riguardano.
((27))
3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative
sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate
al presente decreto.
((27))
4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in
relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
((27))
5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in
relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della
Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.
((27))
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 1-BIS
ART. 1-BIS
(( (La giurisdizione tributaria). ))
((
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai
giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma
39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-01;183~art4-com39bis].
2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità
previste dagli articoli da 4 a 4-quater.
3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448
unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso
le corti di giustizia tributaria di secondo grado))
ART. 2
ART. 2
La composizione delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un
presidente che presiede anche la prima sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo
delle funzioni ed è rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo,
previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria dell'attività svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio
regolamento il procedimento e le modalità di tale valutazione, garantendo la
previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non può essere nominato
tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni
successivi alla nomina. (30)
((27))
1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, il giudice tributario è riassegnato a sua
richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse
all'incarico di presidente di sezione nella
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è
sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con
maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.
((27))
3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue
attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i
criteri di cui al comma 2.
((27))
4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno
di
((due magistrati o giudici tributari))
.
5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal
vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio
giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre
sezioni.
((27))
---------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156] ha disposto
(con l'art. 12, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art2-com1], come
sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del
periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 3
ART. 3
I presidenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e delle sezioni
1. I presidenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
sono nominati
((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari))
, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle
((disposizioni contenute nell'articolo 11))
.
2. I presidenti di sezione delle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
sono nominati
((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari))
, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle
((disposizioni contenute nell'articolo 11))
. I vicepresidenti di sezione delle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che
abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario,
purché in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e
commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle
((disposizioni contenute nell'articolo 11))
.
3. I presidenti delle
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
sono nominati
((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari))
, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle
((disposizioni contenute nell'articolo 11))
.
4. I presidenti di sezione delle
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
sono nominati
((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari))
, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle
((disposizioni contenute nell'articolo 11))
. I vicepresidenti di sezione delle
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che
abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario
regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle
((disposizioni contenute nell'articolo 11))
.
ART. 4
ART. 4
(I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado)
1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami
bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel
quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di
reclutamento.
2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le
procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art8], e in una prova
orale.
3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di
inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di
due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul
diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica
((consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria))
.
4. La prova orale verte su:
a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
b) diritto civile e diritto processuale civile;
c) diritto penale
((tributario))
;
d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
e) diritto commerciale
((...))
;
f) diritto dell'Unione europea;
g)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112]))
;
((30))
h) contabilità aziendale e bilancio;
i) elementi di informatica giuridica;
l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della
domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese,
spagnolo, francese e tedesco.
5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non
inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei
decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da
a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera
prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui
all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art3], il giudizio in ciascuna
delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio
numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula "non
idoneo".
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la
valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi
alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai
lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate,
limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono
docenti.
7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di
Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-07-26;752], fermo
restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve
svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il
conseguimento dell'impiego.
----------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75] aveva precedentemente
disposto (con
l'art. 18, comma 2, lettera a)) la soppressione della lettera g) del comma 4 del
presente articolo a decorrere dal 23/06/2023.
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(( (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami). ))
((
1. Al concorso per esami di cui all'articolo 4 sono ammessi i laureati che siano
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma
di laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze
economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a
questi equiparati. È necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta incensurabile;
d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami
di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda;
e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
))
ART. 4-TER
ART. 4-TER
(Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)
1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma
annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.
2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova
scritta.
2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato
tributario è presentata
((per via telematica))
al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini
stabiliti con il bando di concorso. Il
((Consiglio di presidenza della giustizia tributaria))
non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in
difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di
esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello
svolgimento della prova scritta.
3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo
contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a
distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.
4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la
commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla
scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di
svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della
commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad
un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi,
contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione
tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio
non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale
amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il
comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di
tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal
magistrato più anziano.
Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni
giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.
5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura
forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della
domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione
"Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma
sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le
medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.
ART. 4-QUATER
ART. 4-QUATER
(Commissione di concorso)
1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno
antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria.
2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di
giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati
scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari
con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di
ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri
titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché
da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle
magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e
da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su
proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano,
a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art13-com2].
Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la
disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi
del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della
commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi
titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per
magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di
cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a
sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della
commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato
il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i
magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi
precedenti.
4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre
1925, n. 1860
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860~art8-com6], la
commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati
scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima
dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri
devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza
maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza
adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di
seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la
sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.
5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere
nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i
professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della
cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le
relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio
presente in ciascuna seduta.
7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di
trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti
candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della
commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali
assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le
sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato
più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento,
dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La
commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle
sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente
suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno
tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano.
In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio
della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie
oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della
commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto
compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le
disposizioni degli articoli
((7,))
12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860], e del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160].
9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di
autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha
effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria
finale dei candidati.
10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono
esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate
dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze.
ART. 4-QUINQUIES
ART. 4-QUINQUIES
Nomina e tirocinio del magistrato tributario
01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono
classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine,
sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti
comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini
della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di
svolgimento della prova orale.
1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui
all'articolo 4 svolgono un tirocinio formativo
((articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna))
presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all'attività
giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva
competenza in composizione collegiale.
((Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di
cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di
lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria))
. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati
tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il
tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del
giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.
2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un
nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo
tirocinio e all'esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato
tributario affidatario, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione
del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.
ART. 5
ART. 5
(( (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado). ))
((
1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati
tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici
tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1.
))
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
(Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari)
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio
regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e
dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di
carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita
convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con
modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati
all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università
accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19]
((, o da altri enti pubblici))
. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito
degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso
Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno
precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.
ART. 6
ART. 6
La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti
1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono
istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate
con il provvedimento stesso.
1-bis. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della
specializzazione di cui al comma 1 e applicando successivamente i criteri
cronologici e casuali. I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo
grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art4bis].
1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale,
rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata
dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al
presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilice il
calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei
collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di
presidenza
((, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i
giudici tributari))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-04-29;56]))
.
3. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo
di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle
domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Capo II
I COMPONENTI DELLE ((CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO))
ART. 7
ART. 7
Requisiti generali
1. I componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per
contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
((sessantasette))
anni di età;
e) avere idoneità fisica e psichica;
e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o
economico-aziendalistiche;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183].
ART. 8
ART. 8
Incompatibilità
((01.))
((Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12]))
.
1. Non possono essere componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive
funzioni o attività professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli
amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al
gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art2], nonché
coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi
collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso
gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300], e successive
modificazioni;
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del
servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe
tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111];
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti
politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad
altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano
l'attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono
i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di
rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere
tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società
di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di
polizia;
m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111].
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il
personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art12], e
successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attività individuate nella lettera i).
1-bis Non possono essere componenti di
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma
non individuale, le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle
province confinanti con la predetta regione dove ha sede la
((corte di giustizia tributaria di primo grado))
. Non possono, altresì, essere componenti delle
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma
non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella
regione dove ha sede la
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza
delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i
conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno può essere componente di più
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
.
4. I componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e
b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino
alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data
essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di appartenenza.
ART. 9
ART. 9
Procedimenti di nomina dei componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
((
1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle
nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione
conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)).
2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1
((relative alle nomine successive alla prima,))
sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3,
4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità
all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
2-bis. Per le
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la
presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
((27))
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
.
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
.
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 10
ART. 10
Giuramento
1. I componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e
sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di
osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri
inerenti al mio ufficio".
2. I presidenti delle
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.
3. I presidenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
prestano giuramento dinanzi al presidente della
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.
((27))
4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.
((27))
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene
l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 11
ART. 11
(Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento).
1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo
4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio
2022 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-01-01;183~art4-com39bis], a una
delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. (27)
2. I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici
tributari del ruolo unico di cui al comma 1)), indipendentemente dalle funzioni
svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno
di età. (27)
((36))
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi. (27)
4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere
all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono
stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del
medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle
corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta,
salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F
allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei
posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di
componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria,
provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle
procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico,
interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o
una funzione superiore.
4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti
modalità:
a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice
presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di
componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di
presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia
tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede
sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia
tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli
articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria
disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla
comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la
documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli
articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la
dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità
indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno
comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei
requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;
c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo
giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i
punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della
maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di
demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la
data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;
b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei
provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla
data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo
candidato.
5-bis. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle
finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia
Tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni.
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1°
gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte,
cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro
il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età
nel corso dell'anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatrè anni di età entro il
31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel
corso dell'anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il
31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso
dell'anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il
31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso
dell'anno 2026".
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AGGIORNAMENTO (36)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130],
come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207], ha disposto (con l'art. 8,
comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero
2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i
componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatrè anni di età entro il
31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel
corso dell'anno 2026;
b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il
31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso
dell'anno 2027;
c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il
31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso
dell'anno 2028".
ART. 12
ART. 12
Decadenza dall'incarico
1. Decadono dall'incarico i componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;
c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in
attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o
da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;
d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta
giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa
deliberazione del consiglio di presidenza.
ART. 13
ART. 13
Trattamento economico dei giudici tributari
1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del
tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti
di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui
all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183~art4-com39bis].
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato
un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri
ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e
dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia,
compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti
in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione,
delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il
compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso. (27)
3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle
entrate, nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal
dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari. (27)
3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti
pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso
l'importo di euro 72.000 lordi annui.
((3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause
non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.))
((32))
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;220] ha disposto
(con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato
successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v),
z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in
secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto".
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
(( (Trattamento economico dei magistrati tributari). ))
((
1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico
previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati,
esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella
tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-24&numeroGazzetta=229],
salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale))
ART. 14
ART. 14
Responsabilità
1. Ai componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-04-13;117], concernente il risarcimento
dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
ART. 15
ART. 15
(Vigilanza e sanzioni disciplinari)
1. Il presidente di ciascuna
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l'efficienza dei
servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le
risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle
((corti di giustizia tributaria di primo grado))
aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
((27))
2. I componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio,
sono soggetti alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7.
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto
danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti
coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze,
costituiscano violazione del dovere di imparzialità;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle
parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice
nell'ambito della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi
ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle
disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un
periodo da un mese a due anni, per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio
delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e
ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente
abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non
colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad
una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero
l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
6. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per
l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del
presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.
((27))
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni
di cui ai commi 5 e 6.
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 16
ART. 16
Procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal presidente della
((corte di giustizia tributaria di secondo grado))
nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di
apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico
di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a
contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le
sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli
atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve
essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la
segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione
all'incolpato.
4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di
cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto
da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere
visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci
giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di
presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata
con decreto del Ministro delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni
sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto
compatibili.
Capo III
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
ART. 17
ART. 17
Composizione
1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze,
ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.
2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici
tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti
abilitati alla difesa dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni.
2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i
componenti eletti dal Parlamento.
2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria
eletti dal Parlamento, finchè sono in carica, non possono esercitare attività
professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di
interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.
3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti
delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto
e segreto, e non sono rieleggibili.
((27))
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342].
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 18
ART. 18
Durata
1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.
2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio
cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice,
conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal
primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
((19))
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273], convertito con
modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51], ha disposto (con l'art. 18,
comma 4-ter) che "[...] Fino alla definizione del processo di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545~art18-com1]".
ART. 19
ART. 19
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342]))
ART. 20
ART. 20
Ineleggibilità
1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi
dal voto, i componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave
dell'ammonimento.
2. Il componente di
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del
relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione
disciplinare.
ART. 21
ART. 21
Elezione del consiglio di presidenza
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno
luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono
indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno
quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si
svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. (12) (13)
2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera,
l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di
presidenza, ed è costituito da un presidente di
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono
nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti
effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale,
a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni
mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato
è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le
firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede
di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in
Commissioni diverse da quella di appartenenza.
((27))
2-ter. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente,
candidato e presentatore di se stesso.
L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di
ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non
sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio
verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal
prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e
trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale
del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti
delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso
ciascuna
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
.
((27))
2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle
commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi
è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle
operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo
delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente
delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le
elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i
componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far
parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni
disciplinari più gravi dell'ammonimento.
((27))
2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si
svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede
elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il
totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le
operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di
esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4,
si dà atto nel processo verbale.
2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342] ha disposto (con l'art. 84,
comma 3) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrono dal
centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2
della stessa legge.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 30 ottobre 2000, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-30;311], convertito con
modificazioni dalla L. 23 dicembre 2000, n. 386
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;386], ha disposto (con l'art. 1,
comma 2) che i termini di cui al comma 1 del presente articolo, per il rinnovo
del consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, attualmente in carica,
decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui
al comma 1 dello stesso D.L. 311/2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000;311].
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 22
ART. 22
(( (Votazioni).))
((
1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le
schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio
elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della
commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si
svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede
elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il
totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le
operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di
esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare
atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte
durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle
schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso
all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.
))
ART. 23
ART. 23
Proclamazione degli eletti. Reclami
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di
ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A
parità di voti è eletto il più anziano di età.
((I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della
giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze.))
2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono
indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello
stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati.
Essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
((
3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il
Consiglio nella sua nuova composizione.
3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad
esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
))
ART. 24
ART. 24
Attribuzioni
1. Il consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami
attinenti alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti
delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e
l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle
finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata
delle commissioni; (27)
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi
giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito
delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado divise in sezioni;
((g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i
magistrati tributari e per i giudici tributari))
h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso
l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e
decentrata;
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal
presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle corti di
giustizia tributaria di primo e secondo grado;
l) esprime parere sulla ripartizione fra le corti di giustizia tributaria di
primo e secondo grado dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle
finanze per le spese di loro funzionamento;
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;
m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione
((di magistrati e di giudici tributari))
presso altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o sezione
staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un
anno;
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività
giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e
può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. (27)
2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al
comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di
autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei
magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio
ispettivo può svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria
del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.
(27)
2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle
funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici
tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico,
sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare
più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico
di presidente di corte di giustizia tributaria. (27)
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le modifiche di cui ai commi 2,
2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
ART. 24-BIS
ART. 24-BIS
(( (Ufficio del massimario nazionale). ))
((
1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne
è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.
2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono
nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti
di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei
componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno
di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.
L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e
non è rinnovabile.
3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e
ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia
tributaria di primo grado.
4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della
giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono
stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza
tributaria di merito da parte della Corte.
6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel
contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema
informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati
dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia
tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari
componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di
quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato
corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di
presidente di corte di giustizia tributaria))
((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che la presente modifica si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2023.
ART. 25
ART. 25
Convocazione
1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal
componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti.
ART. 26
ART. 26
Deliberazioni
1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro
componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di
parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o
su richiesta di almeno due componenti presenti.
ART. 27
ART. 27
Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza
1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni
proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento
economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata
conferita nello stesso periodo ai presidenti di
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori
Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica
rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale
dello Stato, livello C. (12) (15)
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342] ha disposto (con l'art. 85,
comma 2) che sono ridotte le indennità di cui al presente articolo, spettanti ai
componenti del consiglio di presidenza.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-12-28;452], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-02-27;16], ha disposto (con l'art.
16-quater, comma 2) che sono ridotte le indennità di cui al presente articolo,
spettanti ai componenti del consiglio di presidenza.
ART. 28
ART. 28
Scioglimento del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è
sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed
hanno luogo entro il bimestre successivo.
ART. 29
ART. 29
Alta sorveglianza
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro
delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai
presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia
tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni
che ritengono opportune al consiglio di presidenza.
((27))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di
ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria
nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio
di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia
degli istituti deflattivi del contenzioso.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 29-BIS
ART. 29-BIS
(( (Autonomia contabile del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).
1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale)).
Capo IV
GLI UFFICI DI SEGRETERIA
ART. 30
ART. 30
Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale
vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse
qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei
limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.
2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può
avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.
ART. 31
ART. 31
Uffici di segreteria delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
1. È istituito presso ogni
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione
nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni
altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.
ART. 32
ART. 32
Personale addetto agli uffici di segreteria delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
1. Agli uffici di segreteria delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito
contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n.
358 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-29;358~art10].
2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con
la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle
dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e
del flusso dei ricorsi presso ogni
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
.
ART. 33
ART. 33
Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria
1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle
disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.
2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione
delle nuove
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-06-22;221], e con le modalità da essa
stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com5] e 6 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art4-com6], convertito
con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-17;17], del compenso previsto
dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;344~art10],
nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.
3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art.
2 della legge 22 giugno 1988, n. 221
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-06-22;221~art2], è fatta con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
ART. 34
ART. 34
Amministrazione del personale delle segreterie
1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della
legge 29 ottobre 1991, n. 358
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-10-29;358], e del suo regolamento di
attuazione.
ART. 35
ART. 35
Attribuzioni del personale delle segreterie
1. I direttori delle segreterie delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione
tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle
necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative
al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno
all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla
segreteria.
2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi
giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il
loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio;
rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere
amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono
affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari
della qualifica funzionale immediatamente superiore.
3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di
protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni
altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza; sostituiscono in caso di
assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente
superiore.
4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di
anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.
5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei
propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il
funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art. 36.
Capo V
I SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL CONTENZIOSO
ART. 36
ART. 36
Servizi automatizzati
1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli
uffici di segreteria delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento
dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.
2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo
del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-03-27;287~art49].
3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con
regolamento.
ART. 37
ART. 37
Attività di indirizzo agli uffici periferici
1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso
tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura
la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente
frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.
2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura
generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali
non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al
Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa
dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed
esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.
3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche
delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di
rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.
4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai
commi 2 e 3, esercitano l'attività di rappresentanza e difesa
dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative
dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da
parte della stessa.
4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art11-com2],
riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni
necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione
di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546].
ART. 38
ART. 38
Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi
1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di
relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi
anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i
ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive
per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.
2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla
rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi
acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di
analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute
necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.
ART. 39
ART. 39
Rilevazioni statistiche
1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio
di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle
controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei
processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.
2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono
oggetto sono stabiliti con regolamento.
ART. 40
ART. 40
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
ART. 41
ART. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112]))
.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 42
ART. 42
Insediamento delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica
data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.
(4) (5)
((27))
2. Dalla stessa data sono soppresse le
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, numero 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636].
3. La
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di
funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle finanze.
4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-03-27;287~art48].
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], convertito con
modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], ha disposto (con l'art. 69,
comma 1) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, è differita
al 1 ottobre 1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-29;260], convertito con
modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-06-27;413], ha disposto (con l'art. 15,
comma 1-bis) che la data unica di insediamento delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, prevista dal comma 1 del presente articolo, è
ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 43
ART. 43
Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali
((27))
1. I componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado e della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun
incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti
e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite
di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
((27))
2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti
richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione, presidente di
sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale
o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro
i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.
((27))
3. Sono formati, per ciascuna
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti
elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a
giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il
periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e
nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.
((27))
4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella
regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente
provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma del grado,
della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente
collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente
spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai
presidenti di sezione ed ai componenti della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle
tabelle E ed F. I componenti le
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di
almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado,
sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella
F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della
commissione provinciale e vicepresidenti della commissione regionale. (9)
((27))
5. Sono formati, per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo
la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno
dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art.
9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la
commissione di cui al comma 6.
6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata
dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio
di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non
inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due
magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti
generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione
centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi
predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali
nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine
degli elenchi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro delle finanze.
((27))
8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati
secondo le disposizioni del presente articolo prestano giuramento dinanzi al
presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui
circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni
dell'art. 10, commi 1 e 5.
((27))
8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante
i componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5,
relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti
elenchi e la data del suo insediamento.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 SETTEMBRE 1995, N. 403
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-09-26;403], CONVERTITO SENZA
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1995, N. 495
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-20;495].
10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], con
l'osservanza dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto
legislativo; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma
4.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449] ha disposto (con l'art. 31,
comma 4) che la suddetta modifica ha effetto dal 1 aprile 1998.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 44
ART. 44
Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale
((27))
1. Coloro che sono rimasti a comporre la
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale
data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e sono
nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda,
con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi
di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità
di età.
((27))
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 44-BIS
ART. 44-BIS
(Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996)
1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1°
aprile 1996 dinanzi alle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e
decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i
componenti della stessa.
2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al
giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso
uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.
ART. 44-TER
ART. 44-TER
(( (Modifica delle tabelle).
1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze)).
ART. 45
ART. 45
Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria
1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è
eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali nominati a norma dell'art. 43.
((27))
2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 46
ART. 46
Personale addetto alle segreterie delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
soppresse
1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie
delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], è
assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle
commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di
ognuno nei limiti dei posti disponibili.
((27))
2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria
della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], è
assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle
commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.
((27))
3. Al personale in servizio presso la segreteria della
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione
dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 47
ART. 47
Rinunzia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie
provinciali e regionali
((27))
1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati
delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli
provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di
cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le
segreterie delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa
data, a pre- stare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e
regionali.
((27))
2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a
prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni
tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con
personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.
((27))
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 48
ART. 48
Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie
1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di
quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui
all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. È data
tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti
delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei
concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni
antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di
graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e
di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli articoli
9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art9], 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art10] e 11 della legge 4
agosto 1975, n. 397 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-08-04;397~art11].
2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del di- ploma di
laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od
equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e
lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché
risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in
vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.
ART. 49
ART. 49
Norme abrogate
1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie
provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art2] a 14
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art14],
salvo quanto disposto dal comma 2.
((27))
2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13- bis e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636], continuano
ad applicarsi relativamente alla
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
ART. 50
ART. 50
Regolamenti
1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati
((entro il 28 febbraio 1994))
.
ART. 51
ART. 51
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV
hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a
decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste
dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549~art3-com205].
((27))
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 31 DICEMBRE 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei ministri
GORIA, Ministro delle finanze
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
TABELLA A
ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
=====================================================================
COMMISSIONI Sezioni COMMISSIONI Sezioni Totali
REGIONALI
((27))
PROVINCIALI
((27))
provinciali
_____________________________________________________________________ Piemonte .
. . . . . 38 Alessandria 8 72
Asti 3
Biella 3
Cuneo 7
Novara 6
Torino 37
Verbania 3
Vercelli 5
Valle d'Aosta. . . . 3 Aosta 5 5
Lombardia. . . . . . 68 Bergamo 12 128
Brescia 16
Como 10
Cremona 6
Lecco 5
Lodi 2
Mantova 5
Milano 50
Pavia 6
Sondrio 3
Varese 13
Veneto . . . . . . . 34 Belluno 3 64
Padova 15
Rovigo 3
Treviso 9
Venezia 14
Verona 10
Vicenza (10)
Friuli-Venezia
Giulia. . . . . . 13 Gorizia 2 25
Pordenone 5
Trieste 7
Udine 11
Trentino. . . . . . 3 Trento 6 6
Alto Adige. . . . . 3 Bolzano 6 6
Liguria . . . . . . 21 Genova 20 40
Imperia 6
La Spezia 7
Savona 7
Emilia-Romagna. . . 36 Bologna 18 68
Ferrara 6
Forlì 6
Modena 7
Parma 9
Piacenza 5
Ravenna 6
Reggio Emilia 7
Rimini 4
Toscana. . . . . . 37 Arezzo 5 71
Firenze 20
Grosseto 4
Livorno 6
Lucca 8
Massa Carrara 4
Pisa 6
Pistoia 6
Prato 7
Siena 5
Segue: TABELLA A ORGANI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
=====================================================================
COMMISSIONI Sezioni COMMISSIONI Sezioni Totali REGIONALI
((27))
PROVINCIALI
((27))
provinciali
_____________________________________________________________________ Umbria. .
. . . . 6 Perugia 8 12
Terni 4
Marche. . . . . . 11 Ancona 5 21
Ascoli Piceno 7
Macerata 4
Pesaro 5
Lazio . . . . . . 50 Frosinone 11 95
Latina 8
Rieti 3
Roma 68
Viterbo 5
Abruzzo . . . . . 10 Chieti 5 18
L'Aquila 5
Pescara 4
Teramo 4
Molise. . . . . . 4 Campobasso 4 8
Isernia 4
Campania. . . . . 53 Avellino 8 101
Benevento 9
Caserta 19
Napoli 46
Salerno 19
Puglia. . . . . . 30 Bari 24 56
Brindisi 5
Foggia 11
Lecce 9
Taranto 7
Basilicata. . . . 5 Matera 3 9
Potenza 6
Calabria. . . . . 17 Catanzaro 5 32
Cosenza 13
Crotone 2
Reggio Calabria 10
Vibo Valentia 2
Sicilia . . . . . 37 Agrigento 7 70
Caltanissetta 4
Catania 14
Enna 3
Messina 13
Palermo 13
Ragusa 4
Siracusa 5
Trapani 7
Sardegna. . . . . 10 Cagliari 7 18
Nuoro 3
Oristano 2
Sassari 6
---- ---- ----
Totali. . . . 489 925 925
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
TABELLA B ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE
((CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO))
=====================================================================
COMMISSIONI Componenti COMMISSIONI Componenti Totali
REGIONALI
((27))
PROVINCIALI
((27))
provinciali
_____________________________________________________________________ Piemonte.
. . . . 228 Alessandria 48 432
Asti 18
Biella 18
Cuneo 42
Novara 36
Torino 222
Verbania 18
Vercelli 30
Valle d'Aosta . . 18 Aosta 30 30
Lombardia . . . . 408 Bergamo 72 768
Brescia 96
Como 60
Cremona 36
Lecco 30
Lodi 12
Mantova 30
Milano 300
Pavia 36
Sondrio 18
Varese 78
Veneto. . . . . . 204 Belluno 18 384
Padova 90
Rovigo 18
Treviso 54
Venezia 84
Verona 60
Vicenza 60
Friuli-Venezia
Giulia. . . . . 78 Gorizia 12 150
Pordenone 30
Trieste 42
Udine 66
Trentino. . . . . 18 Trento 36 36
Alto Adige. . . . 18 Bolzano 36 36
Liguria . . . . . 126 Genova 120 240
Imperia 36
La Spezia 42
Savona 42
Emilia-Romagna. . 216 Bologna 108 408
Ferrara 36
Forlì 36
Modena 42
Parma 54
Piacenza 30
Ravenna 36
Reggio Emilia 42
Rimini 24
Toscana . . . . . 222 Arezzo 30 426
Firenze 120
Grosseto 24
Livorno 36
Lucca 48
Massa Carrara 24
Pisa 36
Pistoia 36
Prato 42
Siena 30
Segue: TABELLA B ORGANICO DEI COMPONENTI DELLE
((CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO))
=====================================================================
COMMISSIONI Componenti COMMISSIONI Componenti Totali REGIONALI
((27))
PROVINCIALI
((27))
provinciali
_____________________________________________________________________ Umbria. .
. . . . 36 Perugia 48 72
Terni 24
Marche. . . . . . 66 Ancona 30 126
Ascoli Piceno 42
Macerata 24
Pesaro 30
Lazio . . . . . . 300 Frosinone 66 570
Latina 48
Rieti 18
Roma 408
Viterbo 30
Abruzzo . . . . . 60 Chieti 30 108
L'Aquila 30
Pescara 24
Teramo 24
Molise. . . . . . 24 Campobasso 24 48
Isernia 24
Campania. . . . . 318 Avellino 48 606
Benevento 54
Caserta 114
Napoli 276
Salerno 114
Puglia. . . . . . 180 Bari 144 336
Brindisi 30
Foggia 66
Lecce 54
Taranto 42
Basilicata. . . . 30 Matera 18 54
Potenza 36
Calabria. . . . . 102 Catanzaro 30 192
Cosenza 78
Crotone 12
Reggio Calabria 60
Vibo Valentia 12
Sicilia . . . . . 222 Agrigento 42 420
Caltanissetta 24
Catania 84
Enna 18
Messina 78
Palermo 78
Ragusa 24
Siracusa 30
Trapani 42
Sardegna. . . . . 60 Cagliari 42 108
Nuoro 18
Oristano 12
Sassari 36
------ ------ ------
Totali. . . 2.934 5.550 5.550
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le
parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie
provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie
regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque
ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado»,
«corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria
di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e
«corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".
TABELLA C
((TABELLA ABROGATA DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
TABELLA D
((TABELLA ABROGATA DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
TABELLA E
((TABELLA ABROGATA DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130]))
((TABELLA F
(Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)
Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno
o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione tributaria di I grado
Giudice 0,50
Vice presidente di sezione 1
Presidente di sezione 1,50
Presidente di commissione 2
Commissione tributaria di II grado
Giudice 1
Vice presidente di sezione 1,50
Presidente di sezione 2
Presidente di commissione 2,50
Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di
Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996)
Giudice 1,50
Vice presidente di sezione 2
Presidente di sezione 2,50
Presidente di commissione 3,50
Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale
Giudice 2
Vice presidente di sezione 2,50
Presidente di sezione 3
Presidente di commissione 4
È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale
l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria.
Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui
all'articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati
per il coefficiente 1.25.))
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il Decreto 6 giugno 2002 (in G.U. 5/7/2002, n.156) ha disposto ( con
l'art.1,comma 2) che la presente modifica decorre dalla data del suindicato
Decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 1,
comma 353) che "I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si
insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di
insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della
professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla
data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di
avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del
1992 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;545]".
((TABELLA F-bis
(Articolo 13-bis, comma 2)
Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 agosto 2021
====================================================================
_ _ Stipendio _
| Magistratura tributaria - Qualifica |annuo lordo|
+======================================================+===========+
_Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina _ 81.416,65 _
+------------------------------------------------------+-----------+
_Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina _ 69.466,05 _
+------------------------------------------------------+-----------+
_Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina _ 61.880,87 _
+------------------------------------------------------+-----------+
_Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina _ 54.295,69 _
+------------------------------------------------------+-----------+
_Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina_ 39.122,06 _
+------------------------------------------------------+-----------+)
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