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LEGGE 15 luglio 1966 , n. 604
Norme sui licenziamenti individuali.
Vigente al: 22-10-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
ART. 1
Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro
privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di
legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento
del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi
dell'articolo 2119 del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2119] o per
giustificato motivo.
ART. 2
ART. 2
1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per
iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
((2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei
motivi che lo hanno determinato))
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 è inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche
ai dirigenti.
ART. 3
ART. 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa.
(14) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21)
((25))
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18] ha disposto (con
l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di 60 giorni decorrenti
dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti,
non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del
presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], come modificato dal D.L. 19
maggio 2020, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34] ha
disposto (con l'art. 46, comma 1) che sino alla scadenza del termine di cinque
mesi decorrenti dal 17/3/2020 il datore di lavoro, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi del presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104] ha disposto (con
l'art. 14, comma 2) che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì,
preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3], e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137] ha disposto (con
l'art. 12, comma 10) che fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 310) che fino al 31 marzo 2021 resta preclusa al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41] ha disposto (con
l'art. 8, comma 9) che fino al 30 giugno 2021 resta preclusa al datore di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo di cui al presente articolo.
Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre
2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 [...] resta, altresì, preclusa
indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto
per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e restano
altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima
legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-20;103] ha disposto (con
l'art. 3, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di
integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre
2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel
medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo
3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 40,
comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui
agli articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre
2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti
avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e
restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24],
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31
dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in
cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel
medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo
3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3], e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], ha disposto (con
l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di
integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24],
per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3],
e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge".
ART. 4
ART. 4
((Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa,
dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o
conseguente all'esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia
all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai
sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937], è
nullo.))
((26))
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24], ha disposto
(con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno
effetto a decorrere dal 15 luglio 2023".
ART. 5
ART. 5
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato
motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
ART. 6
ART. 6
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni
dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con
qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà
del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale
diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
((27))
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di
centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la
possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice
deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o
dal mancato accordo. (10) (12) (15)
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge
è competente il pretore.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 novembre 2010, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183], come modificata dal D.L. 29
dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], ha disposto (con l'art. 32,
comma 1-bis) che "In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6-com1], come modificato
dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per
l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31
dicembre 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92],
ha disposto (con l'art. 1, comma 39) che "Il termine di cui all'articolo 6,
secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604], come modificato dal comma 38
del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la
data di entrata in vigore della presente legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 settembre - 14 ottobre 2020, n. 212 (in
G.U. 1ª s.s. 21/10/2020, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6-com2] (Norme sui
licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183~art32-com1] (Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è
inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni,
oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione
di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di
tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare
anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669bis],
669-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669ter]
e 700 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art700]".
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno - 18 luglio 2025, n. 111 (in
G.U. 1ª s.s. 23/07/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art6-com1] (Norme sui
licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento
della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine
di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il
lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera
l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può
essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta
giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del
ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di
tentativo di conciliazione o di arbitrato".
ART. 7
ART. 7
1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art7], il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della
presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18-com8], e
successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata
dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il
lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare
l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i
motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di
lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione
della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art410].
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata
quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro
o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro,
ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui
sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente
del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di
licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2110], nonché per i
licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2-com34]. La stessa
procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni
alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la
Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di
proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. La
mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è
valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art116].
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la
ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4-com1-leta],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4-com1-letc]
ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art4-com1-lete].
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale
redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta
conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione
dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18-com7], e successive
modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art91] e 92
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92].
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare
all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo
di quindici giorni.
(12) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21)
((25))
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92] ha
disposto (con l'art. 1, comma 41) che "Il licenziamento intimato all'esito del
procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art7], oppure all'esito
del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7], come sostituito dal
comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione
con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del
lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in
ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151]. Gli effetti
rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso
sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si
considera come preavviso lavorato".
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], come modificato dal D.L. 19
maggio 2020, n. 34 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], ha
disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24, della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] è
precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto,
sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3]. Sono altresì sospese le
procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7]".
--------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104] ha disposto (con
l'art. 14, comma 2) che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì,
preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3], e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137] ha disposto (con
l'art. 12, comma 10) che fino al 31 gennaio 2021 restano sospese le procedure in
corso di cui al presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178] ha disposto (con l'art. 1,
comma 310) che fino al 31 marzo 2021 restano sospese le procedure in corso di
cui al presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41] ha disposto (con
l'art. 8, comma 9) che fino al 30 giugno 2021 restano sospese le procedure in
corso di cui al presente articolo.
Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio al 31 ottobre
2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 [...] resta, altresì, preclusa
indipendentemente dal numero dei dipendenti la facoltà di recedere dal contratto
per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e restano
altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima
legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-07-20;103] ha disposto (con
l'art. 3, comma 2) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di
integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre
2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel
medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo
3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], convertito con
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 40,
comma 4) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle procedure di cui
agli articoli 4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24] per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre
2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti
avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3] e
restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori di lavoro che
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24],
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31
dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in
cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel
medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo
3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3], e restano altresì
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-10-21;146], ha disposto (con
l'art. 11, comma 7) che "Ai datori di lavoro che presentano domanda di
integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art5] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24],
per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai
medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge
15 luglio 1966, n. 604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art3],
e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge".
ART. 8
ART. 8
((1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a
riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in
mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale
di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta
indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro
con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro
che occupa più di quindici prestatori di lavoro))
ART. 9
ART. 9
L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di
risoluzione del rapporto di lavoro.
ART. 10
ART. 10
Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di
lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi
dell'articolo 2095 del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2095] e, per quelli
assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene
definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del
rapporto di lavoro.(1)(3)(5)(7)
((9))
---------------
AGGIORNAMENTO(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-4 febbraio 1970 n. 14 (in G.U.
1a s.s. 11/02/1970 n. 37) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art10] (contenente norme sui
licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli apprendisti tra
i beneficiari della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge".
---------------
AGGIORNAMENTO(3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 novembre 1973 n. 169 (in G.U. 1a
s.s. 05/12/1973 n. 314) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art10] (norme sui
licenziamenti individuali), nella parte in cui esclude gli apprendisti
dall'applicabilità nei loro confronti degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11,
12, 13 della medesima legge, nel corso del rapporto di apprendistato".
---------------
AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980 n. 189 (in G.U. 1a
s.s. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
10 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art10] nella parte in cui
esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di
impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2095], a percepire
l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della medesima legge 604 del 1966
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;604], quando assunto in prova è
licenziato durante il periodo di prova medesimo".
---------------
AGGIORNAMENTO(7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987 n. 96 (in G.U. 1a
s.s. 08/04/1987 n. 15) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
10 della l. 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art10] (Norme sui
licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della
legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione".
---------------
AGGIORNAMENTO(9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 41 (in G.U. 1a
s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10
della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art10] (Norme sui
licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede l'applicabilità della
legge stessa al personale navigante delle imprese di navigazione (aerea)".
ART. 11
ART. 11
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-11;108]))
.
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa
dalle disposizioni della presente legge.(5)
---------------
AGGIORNAMENTO(5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a
s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
11 della legge 15 luglio 1966 n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art11], [...] nella parte in
cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il
licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del
cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del sessantesimo anno come
per l'uomo".
ART. 12
ART. 12
Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che
contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più
favorevoli ai prestatori di lavoro.
ART. 13
ART. 13
Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di
conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di
registro e da ogni altra tassa o spesa.
ART. 14
ART. 14
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 15 LUGLIO 1966
SARAGAT MORO - BOSCO - REALE - RESTIVO - ANDREOTTI
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