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LEGGE 3 maggio 1982 , n. 203
Norme sui contratti agrari.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Affitto a coltivatore diretto)
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in
corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente
legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la
durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
ART. 2
ART. 2
(Durata dei contratti in corso)
Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti
di cui all'articolo 3 e in:
a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria
1939-1940, o nel corso della medesima;
b) undici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra
quelle 1940-1941 e 1944-1945;
c) tredici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese fra
quelle 1945-1946 e 1949-1950;
d) quattordici anni se il rapporto ha avuto inizio nelle annate agrarie comprese
fra quelle 1950-1951 e 1959-1960;
e) quindici anni se il rapporto ha avuto inizio successivamente all'annata
agraria 1959-1960.
La durata prevista dal comma precedente decorre dalla entrata in vigore della
presente legge.
ART. 3
ART. 3
(Affitto particellare)
Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei
territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102], le regioni sono delegate a
determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del
terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o
vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai
sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102], nelle quali la durata
minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della
presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o
più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi
condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31
della presente legge.
ART. 4
ART. 4
(Rinnovazione tacita)
In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende
tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni
per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di
seguito.
La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del
contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(((Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) ))
((
1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella
prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra
le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al
conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono
avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi al
sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art23-com3], come sostituito
dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato
che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di
affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo
5.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste,
offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del
contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente
comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1
ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore,
quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui
al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non
rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un
nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal
locatore con il terzo.
))
ART. 5
ART. 5
(Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione)
L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice
preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.
La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere
pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave
inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti
al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla
conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative,
alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.
Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare
all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore
sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si
dà luogo alla risoluzione del contratto.
La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della
pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente
articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una
annualità. È in ogni caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge
9 agosto 1973, n. 508
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-09;508~art2-com3].
ART. 6
ART. 6
(Definizione di coltivatore diretto)
Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che
coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, semprechè
tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le
normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del
computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche
dell'impiego delle macchine agricole.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
ART. 7
ART. 7
(Equiparazione ai coltivatori diretti)
Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le
cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori
diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione
diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e
cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi
precedentemente affittati singolarmente.
Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i
laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i
laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età
non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio
la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.
((Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge,
anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola))
.
CAPO II
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE
ART. 8
ART. 8
(Revisione provvisoria dei redditi catastali)
Fino a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non
abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica
centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione
tecnica provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o
sopravalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire
provvisoriamente con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione
tecnica centrale, sentite le regioni e le organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative, e comunque non oltre il termine di un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, i coefficienti di moltiplicazione
da applicare alle sole province o zone, qualità e classi di terreni per le quali
siano stati riconosciuti valori catastali effettivamente sottovalutati o
sopravalutati.
Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai
criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con
precedenza assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di
concerto con le commissioni tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei
valori catastali.
Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati
catastali di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza
le commissioni tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare
coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dall'articolo 9,
oppure criteri diversi da quelli previsti dalla presente legge, tenendo
particolarmente conto della produzione media della zona. Effettuata la revisione
dei dati catastali, alle parti spetta il relativo conguaglio.
ART. 9
ART. 9
(Tabella per l'equo canone)
Il primo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3], è sostituito dal
seguente:
"La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi
prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto
per zone agrarie omogenee".
I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo
capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3], sono compresi tra un
minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.
I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a) e b) del terzo capoverso
del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3], comportano, ciascuno,
fino a un massimo di trenta punti.
Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3
della legge 10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3], si determina
moltiplicando per settanta il reddito dominicale.
Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni
tecniche provinciali devono aver presente la necessità di assicurare in primo
luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.
Le commissioni tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario,
dei costi di produzione, della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali
investiti e degli altri apporti del locatore.
Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo
capoverso del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3].
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s.
10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale" del presente
articolo "della legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203] (Norme sui contratti
agrari)."
ART. 10
ART. 10
(Procedure per la determinazione dell'equo canone)
La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno,
coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto
canto dei criteri previsti dall'articolo precedente nonché del mutamento di
valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei
prodotti agricoli.
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell'articolo 3
della legge 10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3], come modificato
dall'articolo 9 della presente legge, i presidenti delle commissioni tecniche
provinciali di ogni singola regione si riuniscono, sotto la presidenza del
presidente della giunta regionale o di un suo delegato, al fine di studiare
criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra zone omogenee.
ART. 11
ART. 11
(Composizione delle commissioni tecniche provinciali)
La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto
comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art66-com4],
è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano.
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente
avvalendosi delle commissioni tecniche provinciali composte:
a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo
rappresentante;
b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad
affittuari coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari
non coltivatori diretti;
d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti:
e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
((f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli
agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei
proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari))
.
I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale,
su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli
affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base
nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni
provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui
al comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base
provinciale.
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al
presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della
giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi
successivi alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria,
provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti
designati, anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la
rappresentanza paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo
comma.
In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio
motivato provvedimento.
ART. 12
ART. 12
(Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali)
La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell'ispettorato
provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.
Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo,
l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà
più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 13
ART. 13
(Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni)
Le regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle
aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge
10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3], come modificato
dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti
aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno
una commissione tecnica provinciale.
Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad
una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le
regioni tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 814
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-10;814~art3], di ogni altro elemento
utile per determinare un equo ammontare del canone.
ART. 14
ART. 14
(Regolamento di casi particolari)
La commissione tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla
base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della
commissione tecnica centrale nonché quello della commissione censuaria
provinciale, qualora manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a
particolari qualità di colture. Se la commissione tecnica centrale o la
commissione censuaria provinciale non esprimono il parere entro centoventi
giorni dalla richiesta, la commissione tecnica provinciale provvede ugualmente
alla determinazione del canone.
La commissione tecnica provinciale è altresì competente a stabilire particolari
criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per
oggetto colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversità delle
colture praticate e degli apporti del locatore e dell'affittuario anche per i
terrazzamenti predisposti per le colture floricole. Nei territori del catasto
derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e
all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate
in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567], vigenti nell'annata agraria
anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11], rivalutate in base al tasso
di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta. Sui valori così ottenuti
si opera una riduzione pari al venti per cento.
((9))
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 28 ottobre 2004, n. 315 (in G.U. 1a
s.s. 03/11/2004, n. 43) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
14, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203] (Norme sui contratti
agrari)".
ART. 15
ART. 15
(Conguaglio per alcune annate agrarie)
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio
1978, n. 176 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-10;176~art1-com3], e
successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da
1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti:
a) per l'annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari
coltivatori diretti e sessantacinque volte per gli affittuari non coltivatori
diretti;
b) per il triennio 1971-1972, 1972-1973 e 1973-1974, sessantacinque volte per
gli affittuari coltivatori diretti e settantacinque volte per gli affittuari non
coltivatori diretti;
c) per il triennio 1974-1975, 1975-1976 e 1976-1977, settantacinque volte per
gli affittuari coltivatori diretti e ottantacinque volte per gli affittuari non
coltivatori diretti.
Per le annate agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, si applicano i coefficienti stabiliti
dagli articoli 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento.
((2))
L'eventuale pagamento di somme in aumento deve essere effettuato entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino
alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente.
Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio
possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento
degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito
agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del
credito agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio
1927, n. 1509 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-07-29;1509],
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-07-05;1760], e successive modificazioni
e integrazioni, su autorizzazione delle regioni.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 139 (in G.U. 1a s.s.
16/05/1984, n. 134 1a Serie Speciale) ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15, secondo comma, l. n. 203 del 1982
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;203~art15-com2] cit., limitatamente alle
parole: "diminuiti del trenta per cento"".
CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO
ART. 16
ART. 16
(Miglioramenti, addizioni e trasformazioni)
Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e
trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le
medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel
rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non
esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il fondo.
La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma,
in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le
caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione
all'altra parte.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione
di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle
rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine
alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in
cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o
contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata
anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni
tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un
termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le
parti.
Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve
fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli
stesso intenda eseguire le opere.
In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere
senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta
dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi
di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali
modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative
opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.
Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le
ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a
sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di
surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.
ART. 17
ART. 17
(Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni)
Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 può
chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova
classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971,
n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art4], come modificato
dall'articolo 18 della presente legge.
L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha
diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato
conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale
risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore
attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la
corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.
Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal
comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti,
dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli
effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art634],
costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa.
All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata
versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con
sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.
Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della
indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare,
nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti
dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16,
restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.
Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si
rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica
amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici,
ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse,
l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a
percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al
primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o
comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
((4))
Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono
estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in
favore dell'affittuario.
Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti
pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge
9 maggio 1975, n. 153 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12],
non sono computati.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9-23 giugno 1988, n. 692 (in G.U. 1a s.s.
29/06/1988, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 17,
settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art17-com7] ("Norme sui
contratti agrari") nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti, delle
addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che,
in data anteriore all'entrata in vigore della legge, abbiano eseguito, senza
l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere
migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o
consentite dal concedente."
ART. 18
ART. 18
(Miglioramenti eseguiti dal proprietario)
Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art4-com3], è sostituito dai
seguenti:
"Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non
giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le
commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del
canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente
all'investimento eseguito.
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo
intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le
commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma
precedente".
ART. 19
ART. 19
(Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti)
L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure
previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti
giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario
con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni
dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i
sistemi di coltivazione in atto.
ART. 20
ART. 20
(Diritto di ritenzione)
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre
il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma
dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario,
ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli
interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale
svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e
quella del pagamento della somma dovuta.
Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della
sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16,
all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato
soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da
stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di
riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di
indennizzi per risoluzione del rapporto.
ART. 21
ART. 21
(Nullità del subaffitto o della subconcessione - Diritto di surroga)
Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di
subconcessione dei fondi rustici.
La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto
o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della
restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro
quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si
avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella
posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario.
Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il
subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica
dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla
scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del
contratto originario.
CAPO IV
NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE
NON COLTIVATORE DIRETTO
ART. 22
ART. 22
(Computo della durata del contratto)
La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto,
prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art17], è di quindici anni e
decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia
nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e
proroga del precedente contratto.
Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo
principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12], non è operante il
disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n.
606 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;606~art1-com4]. In tale
ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere inferiore a
quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore
diretto.
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;606~art1-com3], è abrogato.
ART. 23
ART. 23
(Rinvio)
Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le
norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.
ART. 24
ART. 24
(Misura del canone)
I coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la
determinazione del canone sono maggiorati di dieci punti nel caso in cui si
tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
TITOLO II
CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA
PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DI SOCCIDA
TITOLO II
ART. 25
ART. 25
(Conversione dei contratti associativi)
Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di
mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono
convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito
dagli articoli 28, 29, 36 e 42.
La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria,
esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e
ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando
l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento
del valore dell'intero bestiame conferito dalle parti.
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione
all'altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei
mesi prima della fine dell'annata agraria. (1)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 138 (in G.U. 1a s.s.
16/05/1984, n. 134) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 25
della l. 3 maggio 1982 n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art25] nella parte in cui
prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo
principale ai sensi dell'art. 12 l. 9 maggio 1975 n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12] o comunque abbia dato
un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti
associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione
richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente
stesso".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 febbraio 1990, n. 29 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-14;29]
ha disposto (con l'art. 2) che "La conversione del contratto di mezzadria,
colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della
legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art25], non ha luogo, salvo
diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima
della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203], il concedente dia un
adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal
successivo articolo 4 della presente legge."
ART. 26
ART. 26
(Effetti della conversione)
La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore
diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla
comunicazione del richiedente.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 14 febbraio 1990, n. 29 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-14;29]
ha disposto (con l'art. 1) che "l'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art26], deve interpretarsi nel
senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a
coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del
richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva."
ART. 27
ART. 27
(Riconduzione all'affitto)
Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i
contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge,
aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi
sia il conferimento di fondi rustici.
ART. 28
ART. 28
(Conversione a richiesta del concedente)
Se la conversione è chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il
mezzadro, colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla
richiesta di conversione.
In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve
alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del
concedente. In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui
all'articolo 43.
ART. 29
ART. 29
(Casi di esclusione della conversione)
La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida
in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo, salvo diverso accordo fra
le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella
famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno
una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento
del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni;
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro,
colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o
fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del
proprio tempo di lavoro complessivo.
ART. 30
ART. 30
(Disposizioni particolari)
Il concedente a mezzadria, colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo
principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12], ha facoltà di proporre
al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefici di cui al
secondo comma dell'articolo 36 della presente legge, anche in presenza di due
soli soci. Tali forme associative non possono avere durata inferiore ai nove
anni.
Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in
affitto, che ha luogo alle seguenti condizioni:
a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;
b) durata di nove anni del contratto convertito.
Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda
la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione
ha un'ulteriore durata di nove anni.
Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive
all'entrata in vigore della presente legge.
Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante,
che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei
prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo,
consuetudine, pari al dieci per cento della produzione lorda vendibile.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 138 (in G.U. 1a s.s.
16/05/1984, n. 134) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 30"
della l. 3 maggio 1982 n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203].
ART. 31
ART. 31
(Unità produttive insufficienti)
Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca,
nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di
sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni
obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola
valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di
mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista
dall'articolo 25, non ha luogo.
Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla
data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di
coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione
annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai
patti sindacali vigenti nella zona.
Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo
oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal
concessionario; nel caso di cui all'articolo 33, concorrono anche tutti gli
appezzamenti che compongono l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta
la conversione.
L'accertamento dall'idoneità è effettuato dall'ispettorato provinciale
dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è sito il fondo oggetto di
conversione.
È altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato
sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte
interessata, in grado di assicurare la produzione prevista dal secondo comma. Le
determinazioni dell'ispettorato sono adottate entro novanta giorni dalla
richiesta.
Nel caso previsto dal comma precedente, la conversione del contratto associativo
in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso alla data della
decisione dell'ispettorato ed il proponente è tenuto a realizzare il piano entro
il termine fissato dall'ispettorato medesimo.
La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto.
ART. 32
ART. 32
(Aziende pluripoderali)
Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da
più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o
associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori
per il fondo da lui condotto.
Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle
attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono
essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni
professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di
mancato accordo, ciascuna delle parti può proporre un piano di utilizzazione
delle attrezzature all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, nel termine
di novanta giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con
provvedimento motivato.
Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una
superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, è data facoltà al
concedente di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti
fuori o ai margini dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe
caratteristiche colturali.
ART. 33
ART. 33
(Conversione in affitto richiesta da più concessionari)
Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 e nel caso in cui
un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più
appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto
associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta
da più concessionari associati tra loro, l'unità produttiva da prendere in
considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui
all'articolo 31, è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto
delle domande di conversione.
Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla
lettera b) dell'articolo 29, è sufficiente, per far luogo alla conversione in
affitto, che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore
agricolo abituale.
ART. 33-BIS
ART. 33-BIS
(((Opposizione del concedente) ))
((
1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in
contratto di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al
primo comma dell'articolo 46.
2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda
giudiziale nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma
dell'articolo 46))
ART. 34
ART. 34
(Durata dei contratti associativi non convertiti)
I contratti associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono trasformati in
affitto hanno la seguente durata:
a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai
sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti
sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza
della causa di esclusione prevista dalla lettera a) dell'articolo 29;
b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal
concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista
dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla
lettera b) dell'articolo 29. (1)
In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata è computata a far tempo
dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente
legge.
Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano
una più lunga durata del rapporto associativo.
((Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui
all'articolo 45))
.
Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal
contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 7 maggio 1984, n. 138 (in G.U. 1a s.s.
16/05/1984, n. 134) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87
del 1953 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;87~art27]" "l'illeggitimità
costituzionale dell'art. 34, primo comma, lett. b), l. n. 203 del 1982
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;203~art34-com1-letb] nella parte in cui
non comprende anche il caso di non avvenuta conversione per mancata adesione del
concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque abbia dato un
adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi
previsti dell'art 25, primo comma della medesima legge".
ART. 35
ART. 35
(Prelazione per l'acquisto delle scorte)
Nel caso di vendita di scorte vive o morte o, nella soccida, di capi di
bestiame, il concessionario o il concedente ha il diritto di prelazione
nell'acquisto, anche parziale. Il concessionario può pagare il prezzo anche in
quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve
essere esercitato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte,
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1640].
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
(((Scorte) ))
((
1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non
abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella
soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a
goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per
cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale
maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre
anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale
corrispondente))
ART. 36
ART. 36
(Forme associative di concedenti e concessionari)
Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi
concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi
concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonia,
compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici
previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per
la conduzione associata dei terreni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di
forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e
concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o
concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli
concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti.
Nei casi previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo garantita al
concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto
meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati.
L'amministrazione della forma associativa compete congiuntamente a tutti i
componenti la stessa, ove non sia diversamente disposto dall'atto costitutivo.
Il concessionario ha comunque diritto di usufruire dell'abitazione in godimento
all'atto della costituzione della forma associativa.
ART. 37
ART. 37
(Modificazioni della quota di riparto)
Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o che
comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto è riconosciuto un
aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge,
patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al sei per cento
della produzione lorda vendibile.
Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario
ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione
lorda vendibile, semprechè partecipi o intenda partecipare a non meno del
cinquanta per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano
d'opera estranea.
ART. 38
ART. 38
(Rinvio)
Ai contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano
convertiti si applicano le disposizioni di cui al secondo, quarto, quinto e
settimo comma dell'articolo 17 e all'articolo 20.
TITOLO III
NORME GENERALI E FINALI
TITOLO III
ART. 39
ART. 39
(Annata agraria)
Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.
ART. 40
ART. 40
(Cessazione del regime di proroga)
Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti
agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio
1948, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114~art8-com3],
ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-03-22;144], e modificato dall'articolo 3
della legge 28 marzo 1957, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-03-28;244~art3], sono abrogati.
ART. 41
ART. 41
(Contratti ultranovennali)
I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o
non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.
ART. 42
ART. 42
(Diritto di ripresa)
Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime
di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia
divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla
data suddetta, può ottenere per sé, o per un componente la propria famiglia che
ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta,
da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre
anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo
da parte del concessionario, purché concorrano congiuntamente, nel soggetto per
il quale è esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:
a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi
dell'articolo 7;
b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della
disdetta, almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai
cinquantacinque anni;
c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un
periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo
stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la
sussistenza della condizione di cui alla lettera b);
d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le
colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e
della famiglia;
Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore
diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di
cinque anni purché sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In
tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine
dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del
concessionario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale è stata esercitata la ripresa non
adempia all'obbligo di cui alla lettera c) del primo comma, il concessionario ha
diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto
anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.
ART. 43
ART. 43
(Indennizzo in favore dei concessionari)
In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di
mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di
pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli
affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e
ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un
equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è
stabilito dal giudice.
Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della
produttività del fondo degli anni per i quali ai sensi della presente legge il
rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti
nella specie.
La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non può essere
superiore a dodici annualità del canone né inferiore al canone relativo alle
annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici; nel
caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non può
superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal
mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario né può essere
inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità
contrattualmente residue, purché non superiori a cinque.
L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte
dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario
e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.
Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il
diritto di ritenzione del fondo.
ART. 44
ART. 44
(Disposizioni in favore di piccoli concedenti)
A partire dall'anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già
affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai
sensi della presente legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai
fondi in questione.
Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un
reddito catastale non superiore a lire tremila ed un reddito complessivo netto,
ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire
cinque milioni.
ART. 45
ART. 45
(Efficacia degli accordi)
L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art23], è sostituito dal
seguente:
"Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di
contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati
tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle
rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni
stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano
l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali
agricole provinciali".
È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria,
di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È
fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.
In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi
collettivi in materia di contratti agrari.
ART. 46
ART. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
((10))
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 47
ART. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150]))
((10))
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150] ha disposto
(con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano
ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi
alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
ART. 48
ART. 48
(Impresa familiare coltivatrice)
Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il
rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario
intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata
nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.
Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa
costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di
coltivazione del fondo.
Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari
rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche,
personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto
della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.
Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal
concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la
propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo,
purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale.
ART. 49
ART. 49
(Diritti degli eredi)
Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati
direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento
dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad
esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo
principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art12], o di coltivatori
diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi
stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono
considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra
i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data
di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da
parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto
previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o
soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso,
salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad
esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore
a titolo principale, come previsto dal primo comma.
ART. 50
ART. 50
(Terreni oggetto di concessione edilizia)
Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti
ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo
che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10], può ottenere il rilascio
dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi
servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, contenente gli estremi della concessione.
Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari
accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al
primo comma dell'articolo 16.
La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento
della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva.
Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante
dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43. Egli ha
diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea
garanzia, nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato.
È in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o
compartecipante o del rappresentante delle relative imprese familiari
coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al
comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art17-com2], e successive
modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta per cento di cui
all'articolo 12 della legge medesima.
Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di
quanto previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell'effettuato deposito
bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato
effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con
provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art700],
presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stesso.
La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino
alla data dell'effettivo rilascio.
Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della
concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai
sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o
mezzadro a titolo di risarcimento del danno.
Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla
espropriazione per pubblica utilità.
ART. 51
ART. 51
(Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali)
L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art22], è sostituito dal
seguente:
"Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante
sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai
coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto
della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti
aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici
agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole
particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca,
didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò
destinati".
ART. 52
ART. 52
(Terreni montani destinati ad alpeggio)
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed
attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame,
possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella
stabilita dall'articolo 1, purché non inferiore a sei anni.
ART. 53
ART. 53
(Rapporti regolati dalla presente legge)
La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se
oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in
giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione
stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio
1971, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art23], ad
eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente
legge.
Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo
25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità,
di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti
agrari associativi nonché giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art14], e il primo comma
dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-09;508~art2-com1], devono
interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni
ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in
date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime.
Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui
all'articolo 5-ter del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1971-07-05;432~art5ter], convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1971, n. 592
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-08-04;592], posti in essere in data
anteriore o successiva all'entrata in vigore della stessa legge.
Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto
comma anche le norme della presente legge, compresi gli articoli 1, 2, 25, 34,
40 e 45.
ART. 54
ART. 54
(Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi)
Ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n.
327 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-25;327~art1], e ai rapporti
analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano
raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della
presente legge semprechè più favorevoli alle condizioni pattizie e
consuetudinarie esistenti.
ART. 55
ART. 55
(Adeguamento dei rapporti esistenti)
Per i rapporti di mezzadria e colonia parziaria con clausola migliorataria
trasformati in affitto il reddito dominicale da prendere a base per la
determinazione del canone e per i coefficienti di moltiplicazione è quello
relativo alla qualità e classe di coltura esistenti all'inizio del rapporto.
ART. 56
ART. 56
(Contratti per i quali è esclusa l'applicazione
della presente legge)
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di
compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni
per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un
anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti
a rotazione agraria.
ART. 57
ART. 57
(Province autonome di Trento e di Bolzano)
Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e
di Bolzano sono equiparate alle regioni.
Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in
difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.
ART. 58
ART. 58
(Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione
di tutte le disposizioni incompatibili)
Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni
in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere
rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.
Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono
abrogate.
ART. 59
ART. 59
(Posizioni assicurative e previdenziali in atto)
I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto
in contratto di affitto ai sensi degli articoli 25 e seguenti della presente
legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro
posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti
all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.
ART. 60
ART. 60
(Delega al Governo)
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni
permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le
disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella
formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme
suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le
occorrenti modificazioni.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 giugno 1984 , n. 194 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-04;194]
ha disposto (con l'art. 18) che "il termine, previsto dall'articolo 60 della
legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art60], per la emanazione del
testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di
contratti agrari, è prorogato al 31 dicembre 1984."
ART. 61
ART. 61
(Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura)
I compiti attribuiti dalla presente legge all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente
organo regionale di livello provinciale.
Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo
regionale di cui al comma precedente.
ART. 62
ART. 62
(Revisione degli estimi. Imposte sui terreni)
Ancorchè intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione
del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma
del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-04-04;589], convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-29;976], sino all'entrata in vigore
di una nuova legge che disciplini la materia.
Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e
corrisposto sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei
coefficienti previsti dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe
catastali precedenti la revisione.
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 luglio 2002, n. 318 (in G.U. 1a s.s.
10/07/2002, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale" dell'articolo
62 "della legge 3 maggio 1982, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203] (Norme sui contratti
agrari)."
ART. 63
ART. 63
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 3 MAGGIO 1982
PERTINI SPADOLINI - BARTOLOMEI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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