Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
№ 66
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Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Decreto Legislativo
8 aprile 2003
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003 , n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica
alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0104], così come
modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 2000
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0034], sono
dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel
pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di
disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di
lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle
sue funzioni:
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c) "lavoro straordinario": è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro
così come definito all'articolo 3;
d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore
del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte
del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di
lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga
((per almeno tre ore))
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto
limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a
squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli
stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo
rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la
necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
g) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia
inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del
personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci
((sia per conto proprio che per conto di terzi))
su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non
ferroviario;
i) "lavoro offshore": l'attività svolta prevalentemente su una installazione
offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa,
direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo
sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività
di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una
installazione offshore che da una nave;
l) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo
regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi
e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza della fatica o di
altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se
stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a
lungo termine;
m) "contratti collettivi di lavoro": contratti collettivi stipulati da
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
ART. 2
ART. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori
di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di
mare di cui alla direttiva 1999/63/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31999L0063], del
personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0079] e dei
lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32002L0015].
2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni
contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di
particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai
servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della
scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297]. Non si
applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate,
nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in
relazione alle attività operative specificamente istituzionali
((e agli addetti ai servizi di vigilanza privata))
.
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli
apprendisti maggiorenni.
CAPO II
Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
ART. 3
ART. 3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una
durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno.
ART. 4
ART. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a
quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di
cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli
stessi contratti collettivi.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]))
.
ART. 5
ART. 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di
lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di
lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro
straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni
di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di
fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di
lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a
un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla
attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili,
predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19], come sostituito
dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-24;537~art2-com10], e in tempo utile
alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I
contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in
aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi
compensativi.
ART. 6
ART. 6
Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi
in considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha
beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla
maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro
straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo
4.
CAPO III
Pause, riposi e ferie
ART. 7
ART. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo
giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata
((o da regimi di reperibilità))
.
ART. 8
ART. 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui
durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero
delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al
fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che
preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve
essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di
ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la
cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti
o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi
di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1955~art5], e successivi
atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1956~art4], e successive
integrazioni.
ART. 9
ART. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da
cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
((Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo
non superiore a quattordici giorni))
.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
((a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale))
;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività
discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con
gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità
del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto
delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno
diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale
interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero
addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a
energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità
della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto
assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo
svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla
materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile
deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi
all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si
compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di
lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze
tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di
pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità
di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art7];
g) attività indicate agli articoli 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art11], 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art12] e 13 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114~art13], e di cui
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art3].
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del
riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste
dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370].
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i
pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite
le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro,
saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che
non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive
modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12
luglio 1935
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1935-07-12&numeroGazzetta=161],
nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle
lettere a), b) e c).
Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero
per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e
alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d),
e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà
senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il
Ministero stesso.
ART. 10
ART. 10
Ferie annuali
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2109], il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie
di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive
in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per
le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.
))
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito
dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i
contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
CAPO IV
Lavoro notturno
ART. 11
ART. 11
Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti
strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono
essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso
vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non
sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
((
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre
anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo
anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre
adottivo o affidatario convivente con la stessa;
))
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104], e successive modificazioni.
ART. 12
ART. 12
Modalità di organizzazione del lavoro notturno
e obblighi di comunicazione
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e
con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle
rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni
firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale
consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori
come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o
conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo
di sette giorni.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]))
.
ART. 13
ART. 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in
media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle
riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei
confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della
contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di
orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i
pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori
di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore
nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per
il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito
dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di
cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.
ART. 14
ART. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
((1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire
a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti
strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico
competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art17], e
successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno
ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro
notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi))
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa
alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di
mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto
per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di
cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-19;626~art40], per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi
particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate
misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche
misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di
particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento
alla legge 5 giugno 1990, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-05;135], e alla legge 26 giugno 1990,
n. 162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162].
ART. 15
ART. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle
strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno,
in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel caso in cui
l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.
CAPO V
Disposizioni finali e deroghe
ART. 16
ART. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti
collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della
durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3:
a) le fattispecie previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-15;692~art4],
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473], e successive modifiche;
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957], e successive
modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli articoli 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1955~art8] e 10 del regio
decreto 10 settembre 1923, n. 1955
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1955~art10];
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in
terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n.
2657 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657], e successive
modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende
editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da
aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di
composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti
necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e
locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da
aziende pubbliche e private;
m) i lavori di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-04-20;154~art1], e all'articolo 2 della
legge 13 luglio 1966, n. 559
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art2];
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare
la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
1 personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle
poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale
dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese
esercenti servizi di telecomunicazione;
2 personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica,
gas, calore ed acqua;
3 personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e
trasporto di rifiuti solidi urbani;
4 personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in
cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di
pubblica sicurezza;
o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante
non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini,
fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da
a) ad n) del comma 1 verranno aggiornate ed armonizzate con i principi contenuti
nel presente decreto legislativo mediante decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, mediante decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro.
ART. 17
ART. 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro
notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore
privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su
richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di
lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un
decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo
comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo
di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza
fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla
necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare,
quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da
ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione,
da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione
cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza,
antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e
dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito
urbano ai sensi dell'articolo 10 comma 1, numero 14), 2^ periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633];
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la
regolarità del traffico ferroviario;
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e
imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state
comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di
cui all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia
squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio
di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la
giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a
condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di
riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e
13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa
delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata
o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
tele-lavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si
applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende
autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al
regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-10-19;2328], convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473], e alla legge 14 febbraio
1958, n. 138 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-14;138].
6-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161]))
.
ART. 18
ART. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a
bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria,
la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48
ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un
anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle
navi da pesca sono così stabiliti:
a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti,
di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi
consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età
del bambino, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516
euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di
lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b), b-bis) e c), dell'articolo
11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso
espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e
dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero
si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4,
commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione
si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque
periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione
amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero
si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500
euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (5) (6)
((9))
4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a
1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta.(5) (6)
((9))
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133].
6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è
soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno
solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va
da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è
soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e
per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9], ha disposto (con l'art. 14,
comma 1, lettera c)) che "gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art18bis-com3] e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art18bis-com4], e
successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la
violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono
raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche
alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 giugno 2014, n. 153, (in
G.U. 1a s.s. 11/06/2014, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
"dell'art. 18-bis, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art18bis-com3] e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art18bis-com4]
(Attuazione delle direttive 93/104/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993L0104] e
2000/34/CE [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0034]
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), nel testo
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio
2004, n. 213
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-07-19;213~art1-com1-letf]
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66], in materia di
apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro)."
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145] ha disposto (con l'art. 1,
comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di
lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione
delle disposizioni di cui [...] all'articolo 18-bis, commi 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art18bis-com3] e
4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art18bis-com4]".
ART. 19
ART. 19
Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al Ministro per la
funzione pubblica, per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le
organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative al fine di verificare lo stato di
attuazione del presente decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia
disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposizioni
espressamente richiamate
((. . .))
.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto ad
attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17,
restano in vigore le relative disposizioni contenute nel regio decreto-legge 19
ottobre 1923 n. 2328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-10-19;2328], convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473], e nella legge 14 febbraio
1958. n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto
legislativo.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 8 APRILE 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
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NORMATTIVA
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* Motore federato regionale [/legislazioneRegionale]
* Leggi approvate in attesa di pubblicazione [/staticPage/leggi_approvate]
* Utilità [/staticPage/utilita]
CON IL CONTRIBUTO DI
CON IL CONTRIBUTO DI
* Presidenza del Consiglio dei Ministri [https://www.governo.it/]
* Camera dei Deputati [https://www.camera.it/]
* Senato della Repubblica [https://www.senato.it/home]
IN COLLABORAZIONE CON
IN COLLABORAZIONE CON
* Corte Suprema di Cassazione [https://www.cortedicassazione.it]
* Agenzia per l’Italia digitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri
[https://www.agid.gov.it/]
* Privacy e Cookie policy [/staticPage/privacy_policy]
* Note legali [/staticPage/legal]
* Mappa del sito [/mappa]
* FAQ [/staticPage/faq]
* Dichiarazione di accessibilità
[https://form.agid.gov.it/view/a2fb2081-2963-4daf-8044-03950a7e2fd0/]
Portale Normattiva, Versione 2.4.3
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