Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
№ 28
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Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali. (10G0050)
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
((a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa))
;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere
di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello
svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro
della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino
all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il
decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-07-23;222].
ART. 2
ART. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una
controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le
disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche
relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di
conciliazione previste dalle carte dei servizi. (9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo si applica
a decorrere dal 30 giugno 2023.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ART. 3
ART. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto
dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. (9) (10)
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento
ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne
assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito
espletamento dell'incarico. (9) (10)
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal
regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis
((, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da
remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter))
. (9) (10)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
ART. 4
ART. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è
depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative
alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. Per
determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito. (9)
((10))
2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le
ragioni della pretesa. (9)
((10))
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare
l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli
articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra
l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione
è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo
dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del
documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte
della facoltà di chiedere la mediazione. (4) (9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;28~art4-com3],
limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei
casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla
frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che il comma 3 del presente articolo si applica a decorrere dal 30
giugno 2023 e non prevede più che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
ART. 5
ART. 5
(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda
((introduttiva del giudizio))
. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che
la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa
la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale
udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata
soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche
esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art128bis];
b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art32ter];
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209];
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-14;481~art2-com24-letb];
d-bis)
((dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249~art1-com11].))
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se
il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di
conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia
sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del
rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art667];
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art696bis];
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui
all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art703-com3];
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi
all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art37] e
140-octies del codice del consumo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art140octies],
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206]. (11)
(9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5-com1]
(Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art60], in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali)".
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27]
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l'illegittimità costituzionale: [...] b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo,
del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto
dal comma 1 e», c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo,
limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto
decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma
1 e»".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-06;130] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti
l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013R0524], relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a
decorrere dal 9 gennaio 2016".
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68] ha disposto (con
l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del
Consiglio [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0411],
che modifica la direttiva (UE) 2016/97
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0097] per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati
membri".
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;28], ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a
decorrere dal 25 giugno 2023".
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
(Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)
1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con
ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di
presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso
per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato
il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale
udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della
domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il
decreto opposto e provvede sulle spese.
(9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 5-TER
ART. 5-TER
(Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)
1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di
mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
((Il verbale al quale è allegato))
l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono
sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro
il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste
dall'articolo 1136 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136]. In caso di
mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non
conclusa.
(9) (10)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 5-QUATER
ART. 5-QUATER
(Mediazione demandata dal giudice)
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello,
((fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in
decisione))
, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento
delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
(9) (10)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 5-QUINQUIES
ART. 5-QUINQUIES
(Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione
demandata e collaborazione)
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in
materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati
dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture
didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-05;160~art11], la
frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità
degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi
conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e
laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le
controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica
rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli
avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e
associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca
autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in
materia di mediazione.
(9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 5-SEXIES
ART. 5-SEXIES
(Mediazione su clausola contrattuale o statutaria)
1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o
privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di
conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di
parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si
applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola
se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.
(9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 6
ART. 6
(( (Durata). ))
1.
((Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la
sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal
comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.))
2.
((Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo
5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi,
prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola
volta, di ulteriori tre mesi.))
3.
((Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a
sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre
dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma
2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta
i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater,
comma 1.))
4.
((La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti
allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.
Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del
termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da
cui esso risulta.))
((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216] ha disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art6], come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si
applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in
vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della
mediazione".
ART. 7
ART. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice
ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, non si
computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art2].(4) (9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale: [...] f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo,
limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi
dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il
verbo «computano» anziché «computa»".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 8
ART. 8
(Procedimento)
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che
deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della
domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di
mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le
modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra
informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni
mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo
può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza
delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte
può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già
presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di
procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di
mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a
conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della
controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla
procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza
dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne dà atto a verbale.
4-bis.
((La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita
con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del
documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7,
il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di
mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in
conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio
documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.))
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è
demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione, e si adopera affinchè le parti raggiungano un
accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in
buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle
questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore,
verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti
presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le
modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al
momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità
in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la
relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art116-com1].
(9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale: [...] h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 8-BIS
ART. 8-BIS
(( (Mediazione in modalità telematica). ))
1.
((Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità
telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti
in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice
dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82].))
2.
((A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico
contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da
parte dei soggetti che vi sono tenuti.
Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.))
3.
((Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata
l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e
ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti
e ai loro avvocati, se nominati.))
4.
((La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione
svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione,
in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82~art43].))
ART. 8-TER
ART. 8-TER
(( (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto). ))
1.
((Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di
mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da
remoto.))
2.
((I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al
comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità
delle persone collegate.))
3.
((Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è
tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un
incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal
presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82], e nel rispetto
dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.))
4.
((Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti
sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.))
5.
((Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinchè gli atti formati durante
un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal
presente articolo siano firmati senza indugio.))
ART. 9
ART. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o
partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza
rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il
procedimento medesimo. (9)
((10))
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso
delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei
confronti delle altre parti.
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica
a decorrere dal 30 giugno 2023.
ART. 10
ART. 10
Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento
di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo
oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della
mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è
ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle
dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di
mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al
mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art200]
e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art103]
in quanto applicabili.
ART. 11
ART. 11
(Conclusione del procedimento)
1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo
verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può
formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno
concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili
conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per
iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette
giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore,
l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine,
la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta
non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni
acquisite nel corso del procedimento.
3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.
4. Il verbale conclusivo
((della mediazione, al quale è allegato))
l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri
partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale
((, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis,))
certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità
di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria
dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che
hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate,
sono rimaste assenti.
4-bis.
((Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale
deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo
8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione
presso la segreteria dell'organismo.))
5.
((Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e
l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono
le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito
presso l'organismo.))
6. Del verbale
((e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati))
presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo
richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei
procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli
atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2643], per
procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di
conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore,
può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o
inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento.
(9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale: [...] i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo,
limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore
informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere
dal 30 giugno 2023.
ART. 11-BIS
ART. 11-BIS
(Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)
1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], che
sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1,
((comma 1.1))
della legge 14 gennaio 1994, n. 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20].
(9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere
dal 30 giugno 2023.
ART. 12
ART. 12
Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati,
l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche
con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione
degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al
((presente comma))
deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480,
secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art480-com2].
((L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo
trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli
articoli 196-decies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196decies] e
196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art196undecies],
recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] e
disposizioni transitorie.))
(9) (10)
1-bis.
((Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli
avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con
decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di
mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento
della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine
pubblico.))
1-ter.
((Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008L0052], l'accordo
allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma
1-bis.))
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale. (9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che le modifiche di cui ai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo
si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
(Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di
mediazione)
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del
procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel
successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art116-com2].
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice
condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza
giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il
giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio,
il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha
((partecipato al primo incontro di))
mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente
determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate
dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del
provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], al
pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e
copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati
all'autorità di vigilanza competente.
(9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere
dal 30 giugno 2023.
ART. 13
ART. 13
Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
((10))
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso
delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma
di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma
l'applicabilità degli articoli 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92] e
96, commi primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com1],
secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com2]
e terzo, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96-com3].
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per
l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. (9)
((10))
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso
dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di
cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai
procedimenti davanti agli arbitri.
(4)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale: [...] l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo,
escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art92] e 96
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art96]»".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che le modifiche di cui al comma 1 e rubrica del presente articolo
si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
ART. 14
ART. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o
obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta
eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del
servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione
di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di
procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal
medesimo regolamento;
b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte
le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua
indipendenza e imparzialità;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine
pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dell'organismo. (9)
((10))
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a
decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile
dell'organismo.
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.
ART. 15
ART. 15
Mediazione nell'azione di classe
1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840-bis del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art840bis],
la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha
effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente
consentito. (9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], non prevede più (con l'art.
41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica
a decorrere dal 30 giugno 2023.
(( Capo II-bis
(Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e
commerciale) ))
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo,
((al cittadino italiano non abbiente))
il patrocinio a spese dello Stato
((...))
per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui
all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.
((Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad
enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività
economica.))
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di
crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare
indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
(9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-TER
ART. 15-TER
(Condizioni reddituali per l'ammissione)
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art76] e 77
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art77], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115].
(9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-QUATER
ART. 15-QUATER
(Istanza per l'ammissione anticipata)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può
chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre
domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui
all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e
sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art78-com2], e 79,
comma 1, lettere b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art79-com1-letb],
c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art79-com1-letc] e
d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art79-com1-letd],
e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non
manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente
all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per
l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che
attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di
presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47].
(9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-QUINQUIES
ART. 15-QUINQUIES
(Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina
dell'avvocato)
1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo
raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o
dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli
avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato
in conformità all'articolo 4, comma 1.
1-bis.
((L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità
di quanto in essa indicato.))
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il
consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette
l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà
immediata comunicazione.
2-bis.
((Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di
ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le
verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art127], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115].))
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti
negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti
presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione
competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.
((12))
3-bis.
((Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un
distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di
mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le
spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.))
(9) (10)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera p)) che "Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28], sono
apportate le seguenti modificazioni: [...] p) all'articolo 15-quinquies: [...]
3) al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo
del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in
conformità all'articolo 4, comma 1» sono soppresse".
ART. 15-SEXIES
ART. 15-SEXIES
(Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata)
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può
proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente
del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato
il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art99-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art99-com3] e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art99-com4].
(9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-SEPTIES
ART. 15-SEPTIES
(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)
1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di
mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte
ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su
istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione
anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato
ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine,
verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in
base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio
competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute
necessarie e all'organismo di mediazione.
((L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di
inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad
accertare la veridicità di quanto in essa indicato.))
5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o
rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni
patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art85-com3].
(9) (10)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-OCTIES
ART. 15-OCTIES
(Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese
dell'avvocato)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], sono stabiliti gli importi
spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a
titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità
di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di
imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente
articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i
controlli applicabili, anche di autenticità.
(9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-NOVIES
ART. 15-NOVIES
(Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)
1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter,
da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo
15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato
l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono
l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o
dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via
anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine,
effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà
comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro
venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo
in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica
l'articolo 99, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art99-com2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art99-com3] e 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art99-com4].
(9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-DECIES
ART. 15-DECIES
(Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle
condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002;115~art125-com1].
2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art88].
(9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 15-UNDECIES
ART. 15-UNDECIES
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per
l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26
novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1-com39].
(9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE ((ed enti di formazione))
ART. 16
ART. 16
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza,
sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui
all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento,
costituiscono requisiti di serietà:
a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei
mediatori degli organismi;
b) la previsione,
((per gli organismi costituiti da enti privati,))
nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via
esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
((delle controversie o))
di formazione nei medesimi ambiti;
b-bis)
((per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini
professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione
di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di
mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di
formazione nei medesimi ambiti;))
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione,
conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un
interesse nella lite. (9) (10)
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza
dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la
qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile,
nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella
dei mediatori. (9) (10)
2.
((Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante
piattaforma informatica del Ministero della giustizia.))
La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per
la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in
materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità
spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il
Ministro dello sviluppo economico.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216]))
.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216]))
.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita
presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il
codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono
essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure
telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli
organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte
per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel
registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. (9)
(10)
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con
riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo
di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.
Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente
formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con
percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.(4) (9) (10)
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale,
l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto , in conformità
all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di
formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.
Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la
partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce
per il mediatore requisito di qualificazione professionale. (9) (10)
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e
disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il
Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 16-BIS
ART. 16-BIS
(Enti di formazione)
1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia
di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed
efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis
((, lettera a),))
e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare
un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale
assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza,
l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza
ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica
periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al
Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo
16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di
qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il
mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.
(9) (10)
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 17
ART. 17
(Risorse, regime tributario e indennità)
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura.
2.
((Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti))
dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti
l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o
al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese
documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e
le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la
mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono
tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di
mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e
per gli incontri successivi al primo.
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi
pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di
mediazione per il primo incontro;
d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per
cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione
è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è
demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2,
all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività
istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati
dal pagamento dell'indennità di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per
gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle
risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b)
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-16;143~art2-com7-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-13;181], che, a tale fine, resta
acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per
l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26
novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1-com39].
(9) (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale: [...] m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto
legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 84,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 18
ART. 18
Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso
ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro
messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i
tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
ART. 19
ART. 19
Organismi presso i consigli degli ordini professionali
e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie
riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della
giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando
locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art2-com4], dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a
semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui
all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
ART. 20
ART. 20
(Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione)
1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un
credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo
17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui
all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle
parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso
corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione,
nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel
limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo
annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro
ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della
mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo
unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione
di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a
concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato
all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo
annuale di euro ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], recante delega al Governo
per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di
riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la
documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli
sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi
importi a ciascuno comunicati.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della
delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39,
della legge 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206~art1-com39].
7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo
corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla
contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".
(9)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano
a decorrere dal 30 giugno 2023".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero
3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal
30 giugno 2023".
ART. 21
ART. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i
fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150], la divulgazione al pubblico
attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di
informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a
svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 22
ART. 22
Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art10-com2-lete],
dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art60];».
ART. 23
ART. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art38] a 40 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art40], e i rinvii
operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di
conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni
concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui
all'articolo 409 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art409]. I
procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli
previsti dal presente decreto.
ART. 24
ART. 24
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano
ai processi successivamente iniziati. (1)
((3))
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 4 MARZO 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], ha disposto (con l'art. 2,
comma 16-decies) che il termine di cui al presente articolo, comma 1, è
prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di
condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 12/12/2012, n. 49), ha
dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale: [...] o), dell'art. 24 del detto decreto legislativo".
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