Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
№ 241
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241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Decreto Legislativo
7 agosto 1990
22-10-2025
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LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
(Principi generali dell'attività amministrativa)
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta
da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti , nonché dai principi
dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un
livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
((2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono
improntati ai principi della collaborazione e della buona fede))
ART. 2
ART. 2
(Conclusione del procedimento)
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi
3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni. (14)
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini
non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti
di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta
giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
(14)
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili
termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non
possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione. (14)
4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi
effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per
i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], sono
definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo
periodo.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità
di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i
termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3,
4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già
in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14,
comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal
codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104], di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]. Le sentenze
passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte
dei conti.
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai
pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo
la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c),
17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di
cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui
all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei
termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare
e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis.
((L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali
dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia.))
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera
attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben
visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto
((o dell'unità organizzativa))
a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione
dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua
medesima responsabilità oltre a quella propria.
((
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o
quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di
cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il
potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
))
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30
gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi
per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato
rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono
espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e
quello effettivamente impiegato.
------------
AGGIORAMENTO (14)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69] ha
disposto (con l'art. 7, comma 3)che:
- "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti
di cui ai commi 3 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com3],
4 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com4] e 5 dell'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art2-com5], [. . .] sono
adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo si applica dallo
scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta
legge 69/2009 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;69].
-le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo 2 entro un anno dalla data di entrata in vigore della L.
69/2009 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;69].
ART. 2-BIS
ART. 2-BIS
Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del
procedimento).
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter,
sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi
di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale
sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un
indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla
legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2]. In tal caso le
somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal
risarcimento))
((29))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98] ha disposto (con l'art. 28,
comma 10) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via
sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla medesima
data di entrata in vigore. ".
ART. 3
ART. 3
(( (Motivazione del provvedimento) ))
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l'autorità cui è possibile ricorrere.
ART. 3-BIS
ART. 3-BIS
(Uso della telematica).
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche
((agiscono mediante strumenti informatici e telematici))
, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 4
ART. 4
(( (Unità organizzativa responsabile del procedimento) ))
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
ART. 5
ART. 5
(Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente
((, il domicilio digitale))
e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di
cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
ART. 6
ART. 6
(( (Compiti del responsabile del procedimento) ))
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone
la motivazione nel provvedimento finale))
.
ART. 6-BIS
ART. 6-BIS
(( (Conflitto di interessi). ))
((1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale))
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 7
ART. 7
(( (Comunicazione di avvio del procedimento) ))
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con
le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
ART. 8
ART. 8
(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio
((, il domicilio digitale dell'amministrazione))
e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi
2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;
((
d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art64bis] o con
altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al
fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n.
82 del 2005 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005;82] ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
))
((
d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono
disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).
))
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
ART. 9
ART. 9
(( (Intervento nel procedimento) ))
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
ART. 10
ART. 10
(( (Diritti dei partecipanti al procedimento) ))
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
ART. 10-BIS
ART. 10-BIS
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le
loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
((La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei
procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di
cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del
loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del
provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi
ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo
potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già
emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.))
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
ART. 11
ART. 11
(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con
gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
((Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi
dell'articolo 3))
.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per
l'adozione del provvedimento.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
ART. 12
ART. 12
(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
((...))
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1.
ART. 13
ART. 13
(( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) ))
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i
quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano , nonché ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-01-15;8], convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-15;82], e successive modificazioni, e
dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119], e successive
modificazioni.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 14
ART. 14
(Conferenze di servizi)
1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione
procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel
procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite
dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione
procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori
di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più
atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti
procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza
di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle
amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni
e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare
finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza
o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni,
concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione
procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della
conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni
dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà.
Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base
della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il
quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.
Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente,
ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei
termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in
sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza
preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di
servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di
indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
((4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti
nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art27bis].))
((40))
5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7,
i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104] ha disposto
(con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA
avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i
procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti
avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art21], ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(( (Conferenza semplificata).))
((
1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma
semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le
comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art47].
2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa
documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni
e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro
il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette
amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei
cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non
prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo
14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla
lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte
rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in
termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono
espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale
ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della
determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3,
equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità
dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione
procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di
conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non
condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia
acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili,
l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la
determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto
del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo
10-bis.
L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le
eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e
procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della
conferenza.
6.Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini
dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai
sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della
determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni
le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione
entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può
altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta
motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il
termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.))
((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;127] ha disposto
(con l'art. 6, comma 1) che "Nel caso di conferenza di servizi indetta per
interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione
procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14bis],
come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al
soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146]".
ART. 14-TER
ART. 14-TER
(( (Conferenza simultanea).))
((
1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in
modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile
anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni
decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui
all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un
unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e
vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di
competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le
amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le
predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate
materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal
Prefetto.
Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto,
le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della
conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza,
possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui
allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di
designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili
alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione
delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati,
inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al
comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera
acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante
non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia
espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un
dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133] convertito con
modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-11;164] ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di
quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art44bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], per le quali la problematica
emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al
procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di
Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri
ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente proceda ad una
riconvocazione, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art14ter], sono ridotti
alla metà".
ART. 14-QUATER
ART. 14-QUATER
(( (Decisione della conferenza di servizi).))
((
1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle
amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata
di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova
conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo
21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per
il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere
determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è
immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni
prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi
dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile
all'esperimento dei rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza.))
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AGGIORNAMENTO (26)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio 2012, n. 179
(in G.U. 1a s.s. 18/7/2012, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78~art49-com3-letb],
convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], (che ha modificato il comma
3 del presente articolo) "nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso
espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia
autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata
raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei
ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome
interessate»".
ART. 14-QUINQUIES
ART. 14-QUINQUIES
(( (Rimedi per le amministrazioni dissenzienti). ))
((
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10
giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al
Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo
inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della
conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro
competente.
2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso
motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione
motivata di conclusione della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore
al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e
delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale
riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca
la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i
successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime
modalità e allo stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta
un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente
adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni
dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è
rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine
del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla
scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga
l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza
acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere
parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della
determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7.Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
))
ART. 15
ART. 15
(Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal
((30 giugno 2014))
gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art24], con firma
elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art1-com1-letqbis],
ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
dalla legislazione vigente. (30)
((31))
--------------
AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104], convertito con
modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-11-08;128] ha disposto (con l'art.
10-ter, comma 1) che "Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio
di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in
sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n.
32 del 13 maggio 2010
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:comitato.interministeriale.programmazione.economica:delibera:2010-05-13;32],
pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del
14 settembre 2010
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2010-09-14&numeroGazzetta=215],
e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 2012
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2012-04-14&numeroGazzetta=88],
in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art15-com2bis],
possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014".
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;145], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;9] ha disposto (con l'art. 6,
comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla
data in cui la stipula in modalità elettronica diventa obbligatoria ai sensi del
comma 2-bis del presente articolo.
ART. 16
ART. 16
(Attività consultiva)
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-03;29~art1-com2], sono
tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni
dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,
sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76]))
. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
((...))
o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del
parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i
termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti
pubblici [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art127]
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163], e
successive modificazioni.
ART. 17
ART. 17
(( (Valutazioni tecniche) ))
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa
o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paessaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma
4 dell'articolo 16.
ART. 17-BIS
ART. 17-BIS
(
((Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti))
tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici).
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta
comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi
pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di
competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta
giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa
documentazione, da parte dell'amministrazione procedente.
((Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni
pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è
trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di
quest'ultima amministrazione.))
Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere
il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o
richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di
provvedimento;
((lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano
rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo
periodo.))
((Non sono ammesse))
ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
((Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei
termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può
comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della
relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto
formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.))
In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei
procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare
allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali
casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non
prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta
giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.
Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto
o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di
provvedimenti espressi.
ART. 18
ART. 18
(Autocertificazione)
1.
((Le amministrazioni))
adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni
((di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445]))
. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-08-02;157].
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da
altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere
agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
((
3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni
previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni
ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art46] e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art47],
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono
ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159].
))
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(( (Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni).))
((
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è
rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta
l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione
e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a
rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui
all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o
comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva
presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche
in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del
soggetto competente.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio
diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20,
comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della
comunicazione da parte dell'ufficio competente.
))
ART. 19
ART. 19
(Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La
segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], nonché ,
ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e
asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art38-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], relative alla sussistenza
dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le
verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa
vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione
dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità
telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di
cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e
dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le
misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni
per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte
del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo
stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo
per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni
culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione
dispone la sospensione dell'attività intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a
decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette
misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine,
cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo
periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle
condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
((41))
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente
carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385], e
dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58].
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività,
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di
cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], e dalle
leggi regionali.(19)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la
dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle
verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art31-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art31-com2] e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art31-com3].
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-04-26;300] ha
disposto: (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente
articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del
privato. (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del
privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al
richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di
incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal
ricevimento della denuncia o della domanda regolari". (con l'art. 3, comma 4)
che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al
comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della
denuncia o della domanda."
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], ha disposto (con l'art. 5,
comma 2, lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19] si
interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio
attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n.380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380], con
esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o
regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le
disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19] si interpretano altresì
nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali
che, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-06;380~art22-com4],
abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti
di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni
preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale."
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], ha disposto (con
l'art. 264, comma 1 lettera c) che "Al fine di garantire la massima
semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione
di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in
relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:
[...]
c) qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla
base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art19],
il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo
art. 19
art. 19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;".
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS
(( (Concentrazione dei regimi amministrativi).))
((
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello
unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse
articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite
più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di
accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre
SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che
riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni
interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo
sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento
dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei
termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate
per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di
atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni,
ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo
sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è
rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per
la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di
presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al
rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione
all'interessato.
))
ART. 20
ART. 20
(Silenzio assenso)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2,
commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma
2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi
del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento
di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque
intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del
privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda
ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi
((dell'articolo))
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via
di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la
tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità,
ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti
individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104], COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-11-15;195].
-------------
AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-04-26;300] ha
disposto:
(con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al comma 2, del presente articolo
decorre dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o la domanda del privato non
siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente
entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In
questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia
o della domanda regolari".
(con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla
comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque
dal ricevimento della denuncia o della domanda".
ART. 21
ART. 21
(Disposizioni sanzionatorie)
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione
prevista dell'articolo 483 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art483], salvo che il
fatto costituisca più grave reato.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124].
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su
attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni
previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi
degli articoli 19 e 20.
((
2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la
formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la
responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in
cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle
norme vigenti.
))
((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))
ART. 21-BIS
ART. 21-BIS
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).))
((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso
effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei
casi previsti dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]. Qualora
per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci))
ART. 21-TER
ART. 21-TER
(( (Esecutorietà). ))
((
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei
loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le
modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla
legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro
si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato))
ART. 21-QUATER
ART. 21-QUATER
(Efficacia ed esecutività del provvedimento).
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può
essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute
esigenze.
((La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini
per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.))
ART. 21-QUINQUIES
ART. 21-QUINQUIES
(Revoca del provvedimento)
1.
((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del
provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario))
, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da
parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato
dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e
tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei
contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con
l'interesse pubblico.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35].
ART. 21-SEXIES
ART. 21-SEXIES
(( (Recesso dai contratti).))
((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è
ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto))
ART. 21-SEPTIES
ART. 21-SEPTIES
(Nullità del provvedimento).
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali,
che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente
previsti dalla legge.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]))
.
ART. 21-OCTIES
ART. 21-OCTIES
(Annullabilità del provvedimento).
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge
o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
((La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento
adottato in violazione dell'articolo 10-bis.))
ART. 21-NOVIES
ART. 21-NOVIES
(Annullamento d'ufficio).
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies,
esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento
dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi
dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e
al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (39) (41)
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti
reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati
dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di
((dodici))
mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché
delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445].
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222] ha disposto
(con l'art. 2, comma 4) che "Nei casi del regime amministrativo della Scia, il
termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n.
241 del 1990 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~com1], decorre dalla
data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere
ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo
quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;241~art21-com1]".
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], ha disposto (con
l'art. 264, comma 1 lettera b) che "Al fine di garantire la massima
semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione
di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in
relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2020:
[...]
b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della
legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art21octies], adottati in
relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in
deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~com1]. Il termine decorre
dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio
assenso. Resta salva l'annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi
qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti
reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445];".
ART. 21-DECIES
ART. 21-DECIES
(( (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti
endoprocedimentali).))
((1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza
passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel
corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale,
il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di
progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente
ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152], l'attivazione
di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati.
Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti
gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto
procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto
viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i
rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla
ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette
l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere,
che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente
comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione
riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o
di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli
articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi
2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art25-com2] e
2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art25-com2bis]))
CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 22
ART. 22
(Definizioni e principi in materia di accesso).
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e
di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza))
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], in materia di
accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove
non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art43-com2],
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445], si informa
al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si
chiede di accedere.
ART. 23
ART. 23
(( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) ))
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti
pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti
delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
ART. 24
ART. 24
(( (Esclusione dal diritto di accesso).))
((
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-24;801], e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A
tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], il Governo può
prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge
24 ottobre 1977, n. 801
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-10-24;801~art12], dalla loro
divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza
e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare
riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di
attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art60], in caso
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale))
ART. 25
ART. 25
(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al
difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico
o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si
intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso
ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente
e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del
richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione
stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali
che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende
reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I
della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli
articoli 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art154], 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art157], 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art158], 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art159] e 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art160] del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;196], relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere
sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto
termine, il Garante adotta la propria decisione.
((
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono
disciplinate dal codice del processo amministrativo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
))
5-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104]))
.
ART. 26
ART. 26
(Obbligo di pubblicazione)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33]))
.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità
a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
ART. 27
ART. 27
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
((è composta da dieci membri))
, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97],
((anche in quiescenza,))
su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
((e uno scelto fra i professori di ruolo))
in materie giuridiche
((...))
. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di
esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art29].
((2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza))
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-08-02;157].
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4;
vigila affinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-08-02;157].
((30))
-------------
AGGIORNAMENTI (30)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98], ha disposto (con l'art.
47-bis, comma 2) che "La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art27], come da
ultimo modificato dal presente articolo, è ricostituita entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione continua a operare nella
precedente composizione".
ART. 28
ART. 28
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3], in materia
di segreto di ufficio) ))
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3], è sostituito
dal seguente;
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di
fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di
accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non
vietati dall'ordinamento".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 29
ART. 29
(Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni
statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di
cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo
IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm] le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento,
di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato
((, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti))
e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle
relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2-letm] le
disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze,
segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attività e
il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di
individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-28;281~art8], e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si
applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a
quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli
ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
ART. 30
ART. 30
(( (Atti di notorietà) ))
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà
in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4], quando si tratti di
provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
ART. 31
ART. 31
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-02-11;15]))
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 7 AGOSTO 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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