Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
№ 354
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354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Decreto Legislativo
26 luglio 1975
22-10-2025
Leggesullordinamentopenitenziario
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LEGGE 26 luglio 1975 , n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(( (Trattamento e rieducazione) ))
((
.
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare
il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta
imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere,
orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali,
opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono
l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al
reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in
rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali;
è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei
diritti delle persone private della libertà.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di
mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non
indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al
principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna
definitiva.
))
ART. 2
ART. 2
Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono
a carico dello Stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai
termini degli articoli 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art145], 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art188], 189
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art189] e 191 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art191]
e 274 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447].
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua
mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo
capoverso dell'articolo 213 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art213], ovvero per
effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata
nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art213].
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai
due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio
di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la
quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della
Repubblica.
ART. 3
ART. 3
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di
condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in
ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti
dall'esterno.
ART. 4
ART. 4
Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti
dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale
dei condannati per taluni delitti).
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure
alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione
anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti
delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la
giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli
articoli 416-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] e 416-ter
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416ter], delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui
agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art12-com1] e 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art12-com3], e 12-bis
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], e
successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art74] del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309]. Sono fatte
salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-01-15;8],
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-15;82], e successive modificazioni.
La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di
pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai
quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati
commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo
periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto
o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. (80) (102) (100)
(113)
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di
collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e
agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] e 416-ter
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416ter], per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti
di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], e per i
delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art74] del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], purché gli
stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di
riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di
tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso
rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione
criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il
contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino
di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle
circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a
sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta
criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione
dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative
dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in
quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza
di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398], purché gli stessi
dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di
riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di
tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso
rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche
indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso,
tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni
eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione
critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al
fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì
la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle
forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1
possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del
ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere
rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al
ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più
comuni, o soggiorni in un comune determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui
al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416] finalizzato
alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma
1-bis.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano
elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di
cui agli articoli
((415, secondo comma e 415-bis,))
575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628,
terzo comma, e 629
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art629-com3], secondo
comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~com2], all'articolo
291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43~art73] del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n.309
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09;309], e
successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416-com1] e terzo
comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416-com3],
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474
del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416], realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis],
609-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609quater] e
609-octies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609octies] e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], e successive
modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art583quinquies],
600-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600bis],
600-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600ter],
600-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600quater],
600-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art600quinquies],
609-bis [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis],
609-ter [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609ter],
609-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609quater] ,
609-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609quinquies],
609-octies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609octies] e
609-undecies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609undecies] solo
sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità
condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli
esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto
previsto dall'articolo 609-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis] salvo che
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei
benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli
583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e
609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis] e
609-octies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609octies] del
medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al
programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente
legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate
informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare
il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei
casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di
verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate
informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di
appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al
profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno
dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di
prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni
disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere
del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo
grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi
3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 3-quater, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater],
del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è
stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione
dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del
medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso
collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al
tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o
definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le
informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono
trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta.
Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della
complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in
assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti
richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale
sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o
eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del
pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire,
entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel
provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice
indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza
medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I
benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato
sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis
solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia
stato revocato o non prorogato.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal
questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta
delle informazioni.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è
richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e
non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è
divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si
procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un
condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal
provvedimento di concessione del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la
concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui
all'articolo 51, commi 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 3-quater, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater],
le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la
sentenza di primo grado.In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il
pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza
ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni
operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e
il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di
acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-30;199].
-------------
AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357 (in G.U. 1a s.s.
03/08/19949, n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art15-com1-leta]
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], nella
parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo
comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione
al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti
elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata.
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 68 (in G.U.
1a s.s. 08/03/1995, n. 10) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.
354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art15-com1-leta]
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7
agosto 1992, n. 356 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], nella
parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo
comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei
fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile
un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti
elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata.
---------------
AGGIORNAMENTO (30a)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 504 (in G.U. 1ª
s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis-com1], nel testo
sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art15-com1],
convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], nella parte in cui prevede
che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei
condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso
art. 4-bis
art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art.
58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58ter], anche quando essi
ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di
collegamenti attuali con la criminalità organizzata".
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 445 (in G.U. 1a
s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis-com1] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio della
semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della
data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art15-com1],
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], abbiano raggiunto un grado
di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata
la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137 (in G.U. 1a s.s.
28/04/1999, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis-com1] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio del
permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima
della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art15-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], abbiano raggiunto un grado
di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata
la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 239 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1a
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] s.s. 29/10/2014, n. 45) ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella
parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari,
da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista
dall'art. 47-quinquies della medesima legge".
Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], l'illegittimità
costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude
dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la
misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere
a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza
di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".
--------------
AGGIORNAMENTO (102)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12-26 febbraio 2020, n. 32
(in G.U. 1ª s.s. 04/03/2020, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-01-09;3~art1-com6-letb] (che ha disposto
la modifica del presente articolo, comma 1) "in quanto interpretato nel senso
che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio
1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis-com1]
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano
commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;3], in riferimento alla disciplina delle
misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge
n. 354 del 1975 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354], della liberazione
condizionale prevista dagli artt. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art176] e 177 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art177]
e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656,
comma 9, lettera a), del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art656-com9-leta]"
e, "nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa
essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima
legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato
alla concessione del beneficio stesso".
-------------
AGGIORNAMENTO (100)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 253 (in
G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis-com1] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i
delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] e per
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,
possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con
la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano
stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali
collegamenti".
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27]
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del
1975 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art4bis-com1], nella parte in
cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli
di cui all'art. 416-bis cod. pen.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] e da
quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste,
possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con
la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano
stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del
ripristino di tali collegamenti".
-------------
AGGIORNAMENTO (113)
Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162], convertito con
modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-30;199], ha disposto (con l'art. 3,
comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis-com1], è stato
commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Capo II
CONDIZIONI GENERALI
ART. 5
ART. 5
Caratteristiche degli edifici penitenziari
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un
numero non elevato di detenuti o internati.
((Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di
vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative,
formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.))
ART. 6
ART. 6
(( (Locali di soggiorno e di pernottamento). ))
((
1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono
essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in
modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in
cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati,
decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di
conservazione e di pulizia.
))
((2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di
consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita
quotidiana nella sfera domestica.))
((92))
((
3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più
posti.
))
((
4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati
in camere a più posti.
))
((
5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari
situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al
condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove
non richieda di essere assegnato a camere a più posti.
))
((
6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il
pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni
dell'istituto non lo consentano.
))
((7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio
letto.))
---------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;124] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art6-com2], e 8, comma
secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art8-com2], come modificate,
rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto
legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
ART. 7
ART. 7
Vestiario e corredo
Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in
quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da
assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.
È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario
dall'attività svolta.
Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono
indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito
agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli
internati.
I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro
proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
ART. 8
ART. 8
Igiene personale
((È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di
servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti
necessari alla cura e alla pulizia della persona))
.
((Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono
collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.))
((92))
In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei
capelli e la rasatura della barba.
Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari
ragioni igienico-sanitarie.
---------------
AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;124] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art6-com2], e 8, comma
secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art8-com2], come modificate,
rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto
legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
ART. 9
ART. 9
Alimentazione
((Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente,
adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al
clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile,
un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.))
Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.
La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite
tabelle approvate con decreto ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente
dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per
sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi
alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei
generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti
direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la
vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere
superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La
rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del
direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e
prezzi dei generi venduti nell'istituto.
ART. 10
ART. 10
Permanenza all'aperto
((Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere
all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due
ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è
comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al
magistrato di sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di
protezione dagli agenti atmosferici.))
La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i
casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 39 ed è
dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
ART. 11
ART. 11
(( (Servizio sanitario) ))
((
.
1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli
istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della
medicina penitenziaria.
2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze
profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.
3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-22;230], per i
detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui
ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti
e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.
4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere
apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono
trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con
provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione
collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il
pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione
dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza.
Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato
di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni
di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno
determinato.
5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in
strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti
a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della
incolumità personale loro o altrui.
6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura
senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385-com1].
7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono
sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete
sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota
immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire
che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di
referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di
sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere
informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di
detenzione e all'atto della rimessione in libertà.
Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con
periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del
detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità
dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei
servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria
e di garanzia della continuità terapeutica.
8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei
detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria
in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria
assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari
che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la
sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni
attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81], controlla
l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto
penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza
sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la
necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.
10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in
carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un
programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164], sono assicurati la
prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.
11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in
atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari,
compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto è immediatamente informato
dell'isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.
12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie
spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia.
L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli
imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli
internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono
essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a
spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle
infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ
accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni
organizzative fornite dalla stessa.
13. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita almeno
due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di
accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure
di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie
degli istituti.
14. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce al Ministero
della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui
provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali,
comunali e il magistrato di sorveglianza.
))
ART. 11-BIS
ART. 11-BIS
(( (Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni). ))
((
1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute
madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori
collocati presso di loro, con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi,
della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria
competenza.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei
mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di
cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui
al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte
del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne
dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni))
ART. 12
ART. 12
Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono
approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione
scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in
comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri
e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo
16.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti
e degli internati.
Capo III
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
ART. 13
ART. 13
Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della
personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le
competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione
scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre
cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di
reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una
riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze
prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di
riparazione.
((Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a
programmi di giustizia riparativa.))
L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di
essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati
dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento
rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato
secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima
formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente
ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue
l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati
gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle
attività di osservazione e di trattamento.
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
(( (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per
maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). ))
1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398],
((nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del
medesimo codice))
, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di
sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo
4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei
benefici previsti dalla medesima disposizione.
((1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere
ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso
enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo
tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari))
ART. 14
ART. 14
Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
((I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto
quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se
individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi
contrari.))
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve
essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del
trattamento.
((L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il
raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare
riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e
all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.))
È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei
giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli
internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.
È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di
internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di
appartenenza.
((Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite
sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni.
Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere
aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in
ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve
avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul
territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso
contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la
partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla
restante popolazione detenuta.))
ART. 14-BIS
ART. 14-BIS
(((Regime di sorveglianza particolare). ))
((
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo
non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore
ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano
l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o
internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli
altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato
dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina,
integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto
sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.
4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via
provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che
comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del
provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri
prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza
che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal
momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli
imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri
concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione,
nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a
sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei
provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è
comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio
del suo potere di vigilanza))
ART. 14-TER
ART. 14-TER
(Reclamo).
1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza
particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di
sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento
definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
((24))
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio
entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
((24))
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico
ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare
memorie.
((24))
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo
II-bis del titolo II.
---------------
AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s.
24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'14-ter,
primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666]
e 678 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678]
nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza
che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in
permesso-premio.
ART. 14-QUATER
ART. 14-QUATER
(Contenuti del regime di sorveglianza
particolare).
1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente
necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei
diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste
dall'ordinamento penitenziario.
((2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 18-ter))
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel
provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze
della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la
ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in
cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici;
le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la
permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto
dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il
convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il
detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre,
con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il
minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato
avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad
eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.
ART. 15
ART. 15
Elementi del trattamento
((Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi
principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro,
della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle
attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il
mondo esterno e i rapporti con la famiglia.))
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato
e all'internato è assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività
educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie
disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di
formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in
condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
(( (Giustizia riparativa). ))
((
1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre
l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base
volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.
2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito
riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della
concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto
in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello
stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.
))
ART. 16
ART. 16
Regolamento dell'istituto
In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le
direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle
esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.
Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel
regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta
dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal
cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un
assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli
esperti indicati nel quarto comma dell'articolo 80.
Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi
tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.
Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la
grazia e giustizia.
ART. 17
ART. 17
Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve
essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di
privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione
rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e
secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del
direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di
risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo
sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del
direttore.
ART. 18
ART. 18
Colloqui, corrispondenza e informazione
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i
congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo
quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art104],
sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto
di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.
I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non
auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i
familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e
sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto.
Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.
Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli
internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la
corrispondenza.
Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con
terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal
regolamento.
I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani,
i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri
mezzi di informazione.
Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie
opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal
regolamento.
L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti
informativi con le cautele previste dal regolamento.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-08;95].
Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla
corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza
dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11,
comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore
dell'istituto.
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 2004, N. 95
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-08;95].
(32)
((117))
-------------
AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212 (in G.U. 1a
s.s. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
18 della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art18] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-01-12;1~art2] (Modificazioni alla legge
26 luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354],
sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385]), e
modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art4] (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà personale), nella parte in cui non prevede che il
detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore
fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.
-------------
AGGIORNAMENTO (117)
La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2023
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] - 26 gennaio 2024, n. 10 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1ª s.s. 31/01/2024, n. 5) ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art18] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona
detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i
colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei
stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia,
quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non
ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della
disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie".
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(Colloqui a fini investigativi).
1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-10-29;345~art3], convertito, con
modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;410], e dei servizi centrali e
interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203], nonché gli ufficiali di
polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle
predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli
istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2, del
presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine
di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di
criminalità organizzata.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di
livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o
dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia
di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai
responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al
finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza,
designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai
detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione
dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico.
2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai
colloqui è rilasciata:
a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di
grazia e giustizia o da un suo delegato;
b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.
3. Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel comma 2 sono anno- tate in
apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.
4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro
dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione
prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data
immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione
nel registro riservato di cui al comma 3.
5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è
attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale
antimafia
((e antiterrorismo))
ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art371bis];
al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di
cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad
indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati
((nell'articolo 51, commi 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 3-quater))
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater]
, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater].
ART. 18-TER
ART. 18-TER
(Limitazioni e controlli della corrispondenza).
1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei
reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere
disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione
della stampa;
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5
dell'articolo 103 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art103-com5],
all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente
legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari
dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi
internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti
dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su
richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:
((a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di
sorveglianza;
b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art279];
se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato
dal presidente del collegio o della corte di assise.))
4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione
della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere
direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente
all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata
nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere
consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il
detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto
reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di
sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza,
ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice
che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che
ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente
comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666].
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che
racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o
dell'internato.
ART. 19
ART. 19
Istruzione
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata
mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di
addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di
metodi adeguati alla condizione dei soggetti.
Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei
detenuti di età inferiore a venticinque anni.
((Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di
accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e
professionale.
Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche
attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi
costituzionali.))
Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite
scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.
((Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici
superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni
universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché
l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno
2012, n. 92 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92].))
È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena
libertà di scelta delle letture.
ART. 20
ART. 20
(Lavoro)
1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure
privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei
detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di
formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti,
all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso
l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono,
altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti
pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da
enti pubblici o privati.
2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.
3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli
del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una
preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per
agevolarne il reinserimento sociale.
4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal
direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area
sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della
struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale
esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un
rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante
unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un
supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti
della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di
presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:
a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione
al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente
dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di
internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e
privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti
e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui
all'articolo 14-bis;
b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi
di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui
alla lettera a);
c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un
rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di
sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).
8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria
stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o
privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a
detenuti o internati.
Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento
dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza
oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono
pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul
proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le
proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di
intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono
pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul
proprio sito istituzionale.
((Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione
l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le
condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione
della proposta stessa))
. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste
dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti
menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione
del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni
penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative
dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo,
tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi
corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto.
10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi,
prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività
lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della
giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e
del lavoro dei detenuti e degli internati.
11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono
essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali,
intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.
12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di
produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla
normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di
beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.
13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti
dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il
riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti
e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono
i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela
assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di
rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381], non si applicano le
incapacità derivanti da condanne penali o civili.
15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al
Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle
disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.
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AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-22 maggio 2001, n. 158 (in G.U. 1a s.s.
23/05/2001, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20,
sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art20-com16] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo
annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle
dipendenze dell'amministrazione carceraria.
ART. 20-BIS
ART. 20-BIS
(Modalità di organizzazione del lavoro).
1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare,
con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee
all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione
dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione
professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre
istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario,
dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative
progettazioni.
2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre,
((...))
promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano
una propria rete di distribuzione commerciale.
3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano
forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare
pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-07-03;971~art1] , e l'articolo 611 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1920-05-16;1908].
ART. 20-TER
ART. 20-TER
(( (Lavoro di pubblica utilità) ))
((
.
1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la
propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di
pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e
attitudini lavorative.
2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a
favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità
montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni,
anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla
base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230~art47-com1].
Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli
istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o
l'esecuzione dei servizi d'istituto.
3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione
penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee
all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.
4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute
dei condannati e degli internati.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-06-30;230~art48],
nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.
6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] e per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non
possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno
dell'istituto.
I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica
utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione
positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e
internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui
all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità
svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto
delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della
natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo
rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli
istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli
stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2017-04-10;102~art2-com2-leta]
e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n.
102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2017-04-10;102~art2-com2-letd],
nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di
attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.
))
ART. 21
ART. 21
(Lavoro all'esterno).
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in
condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti
dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della
reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater
dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta
dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque
anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire
dopo l'espiazione di almeno dieci anni.
2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a
prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per
motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa
autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il
diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato
è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del
servizio sociale.
4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di
sorveglianza.
((114))
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al
secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed
agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale
all'esterno degli istituti penitenziari.
4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;124]. I detenuti e
gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo
volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro
commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli
internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli
internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art416bis] e per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si
applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art54].
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 10-11-2018 a seguito della
soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n.
162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162~art1-com1-letb],
che disponeva la modifica del comma 4 del presente articolo, ad opera della L.
30 dicembre 2022, n. 199 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-30;199], di
conversione del D.L. medesimo.
ART. 21-BIS
ART. 21-BIS
(Assistenza all'esterno dei figli minori).
1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e
all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle
condizioni previste dall'articolo 21.
2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in
particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.
3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse
condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e
non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.
((89))
--------------
AGGIORNAMENTO (89)
La Corte Costituzionale , con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª
s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art21bis] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al
precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della
reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art4bis-com1], 1-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art4bis-com1ter] e 1-quater, della
legge n. 354 del 1975
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art4bis-com1quater], non consente
l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni
dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo
che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art.
58-ter della medesima legge".
ART. 21-TER
ART. 21-TER
(Visite al minore infermo
((o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di
gravità))
).
1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del
figlio minore, anche non convivente,
((ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di
gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3], accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge,))
la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle
stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del
magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore
dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare
l'infermo
((o il figlio affetto da handicap grave))
. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte
tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.
2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore
a dieci anni, anche se con lei non convivente,
((o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3], accertata ai sensi
dell'articolo 4 della medesima legge,))
ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta
o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati,
con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le
ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative
dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche,
relative a gravi condizioni di salute.
((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di
coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3]))
ART. 22
ART. 22
(( (Determinazione della remunerazione). ))
((
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano
alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione
alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del
trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
))
ART. 23
ART. 23
Remunerazione e assegni familiari
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663].
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663].
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663].
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico,
gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le
modalità fissate dal regolamento.
((20))
---------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s.
26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23
della legge 26 luglio 1975 n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art23] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della
mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il
soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione,
alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).
ART. 24
ART. 24
Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a
titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.
Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì
prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo
2.
In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre
quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per
obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno
arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.
La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a
pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o
a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili
dell'amministrazione.
ART. 25
ART. 25
Peculio
Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della
remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro
posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita
degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a
titolo di premio o di sussidio.
Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.
Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.
Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di
peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di
oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare
agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(Commissioni regionali per il lavoro penitenziario).
1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
((Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia
minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale
esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali
e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino
nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante
di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la
corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese
e altri emolumenti comunque denominati.))
2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai
provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le
commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei
singoli istituti.
3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono
essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze
di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla
direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti
relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di
istituto.
4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro
disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni
cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o
associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente
all'interno degli istituti.
5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro
in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di
polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.
6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed
il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale
dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il
lavoro penitenziario.
7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che
possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.
ART. 25-TER
ART. 25-TER
(( (Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali) ))
((
.
1. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei
detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose
con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle
pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e
l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.
))
ART. 26
ART. 26
Religione e pratiche di culto
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede
religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere,
su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i
riti.
((48))
-----------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115], come
modificato dall'avviso di rettifica ha conseguentemente disposto la
reintroduzione del presente articolo.
ART. 27
ART. 27
Attività culturali, ricreative e sportive
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive
e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità
dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori
((, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto
ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,))
e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle
attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo
esterno utili al reinserimento sociale.
ART. 28
ART. 28
Rapporti con la famiglia
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni
dei detenuti e degli internati con le famiglie.
ART. 29
ART. 29
Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei
decessi
I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i
congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in
un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.
In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un
internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre
persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati
devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità
delle persone di cui al comma precedente.
ART. 30
ART. 30
Permessi
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai
condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza
il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento,
l'infermo.
((Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a
disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.))
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari
di particolare gravità.
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza
giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di
dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo
maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385-com1] ed è
applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso
senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.
ART. 30-BIS
ART. 30-BIS
(Provvedimenti e reclami in materia di permessi).
Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve
assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle
autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di
recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 3-quater, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater],
l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove
è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede
e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis,
anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine
all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla
pericolosità del soggetto.Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale
urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla
richiesta dei predetti pareri.
La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.
Il provvedimento è comunicato immediatamente senza formalità, anche a mezzo del
telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il
provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di
sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario,
alla corte di appello.
((125))
La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie
informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone
immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa
parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui
emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è
possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza
del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'articolo
68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal
terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla
scadenza del termine ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai
sensi del primo comma dell'articolo 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi
concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li
hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 3-quater, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater]
o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne dà
comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di
condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo.
(24)
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1ª s.s.
24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'14-ter,
primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666]
e 678 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678]
nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza
che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in
permesso-premio.
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AGGIORNAMENTO (125)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile - 3 giugno 2025, n. 78 (in G.U.
1ª s.s. 04/06/2025, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30bis-com3] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento
relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del
detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici
giorni".
ART. 30-TER
ART. 30-TER
(Permessi premio).
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo
comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di
sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio
di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare
interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può
superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
(114)
1-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203].
2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare
ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento
giorni in ciascun anno di espiazione.
3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di
trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali
penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. (30)
4. La concessione dei permessi è ammessa:
a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a
quattro anni anche se congiunta all'arresto;
b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo
quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della
pena;
c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati
nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno
metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; (37)
d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci
anni.
5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure
restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della
libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla
commissione del fatto. (33)
((121))
6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al
primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al
terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al
tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.
(107) (114)
8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante
la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza
nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle
eventuali attività lavorative o culturali.
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte Costituzionale con sentenza 2-6 giugno 1995, n. 227 (in G.U. 1a s.s.
14/06/1995, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30ter-com4] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art9] (Modifiche alla
legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede l'ammissione al
permesso premio dei condannati alla reclusione militare.
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AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403, (in G.U. 1a
s.s. 24/12/1997, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30ter-com5], introdotto
dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art9], nella parte in cui si
riferisce ai minorenni.
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AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450 (in G.U. 1a
s.s. 07/01/1999, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30ter-com4-letc] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
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AGGIORNAMENTO (107)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 maggio - 12 giugno 2020, n. 113 (in
G.U. 1ª s.s. 17/06/2020 n. 25), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30ter-com7] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al
precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è
soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua
comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni".
--------------
AGGIORNAMENTO (114)
È stato ripristinato il testo già in vigore dal 18-06-2020 a seguito della
soppressione della lettera c), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n.
162 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162~art1-com1-letc],
che disponeva le modifiche dei commi 1 e 7 del presente articolo, ad opera della
L. 30 dicembre 2022, n. 199 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-30;199],
di conversione del D.L. medesimo.
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AGGIORNAMENTO (121)
La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio - 7 marzo 2025, n. 24 (in G.U.
1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30ter-com5] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà)".
ART. 30-QUATER
ART. 30-QUATER
(Concessione dei permessi premio ai recidivi).
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art99-com4], nei
seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e
d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici
anni.
((59))
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AGGIORNAMENTO (59)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 4 luglio 2006, n. 257 (in G.U.
1a s.s. 12/07/2006, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30quater] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005,
n. 251 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art7] (Modifiche al
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354],
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella
parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere
concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che,
prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;251], abbiano raggiunto un grado di
rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
ART. 31
ART. 31
(( (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati) ))
((
.
1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9,
12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal
regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza
comprende anche una detenuta o internata.
))
Capo IV
REGIME PENITENZIARIO
ART. 32
ART. 32
Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del
danno
I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando
sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e
particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al
trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita
penitenziaria.
Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che
importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione
di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro
disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili
dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio
dello eventuale procedimento penale e disciplinare.
ART. 33
ART. 33
(( (Isolamento) ))
((
.
1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:
a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in
comune;
c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il
provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni
dell'isolamento.
2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento.
3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle
normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che
lo hanno determinato.
4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui
visivi con i soggetti autorizzati.
))
ART. 34
ART. 34
Perquisizione personale
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale
per motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della
personalità.
ART. 35
ART. 35
(( (Diritto di reclamo).))
((I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o
scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei
detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato.))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a
s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
degli artt. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35] e 69
della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art21], nella parte in
cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della
amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a
restrizione della libertà personale.
ART. 35-BIS
ART. 35-BIS
(Reclamo giurisdizionale)
1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si
svolge ai sensi degli articoli 666
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666]
e 678 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678].
Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo
666, comma 2, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666-com2],
il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza
((e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche
all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo,
e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e
richieste))
.
2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine
di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui
all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento
di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo
69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio,
ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal
giudice.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al
tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o
comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.
4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione
per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o
comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad
impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale
possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il
provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666]
e 678 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678].
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto
conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare
esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il
soddisfacimento del diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento
rimasto ineseguito;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;10];
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative
all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso
ricorso per cassazione per violazione di legge.
ART. 35-TER
ART. 35-TER
(( (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). ))
((
1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste,
per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di
detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-08-04;848],
come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza
presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di
procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di
risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare
pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente
ha subito il pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la
detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di
sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a
titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per
ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di
sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione
espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di
custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da
espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in
carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito
di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui
territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della
custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica
nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art737]. Il
decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento
del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.
))
ART. 36
ART. 36
Regime disciplinare
Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità
e la capacità di autocontrollo.
((Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento
in corso.))
Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
ART. 37
ART. 37
Ricompense
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità
dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.
Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal
regolamento.
ART. 38
ART. 38
Infrazioni disciplinari
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia
espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la
contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le
proprie discolpe.
Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e
della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del
soggetto.
Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.
ART. 39
ART. 39
Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
1) richiamo del direttore;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al
personale e di un gruppo di detenuti o internati;
3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita
senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il
soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è
sottoposto a costante controllo sanitario.
L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa
nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle
madri che allattino la propria prole fino ad un anno.
ART. 40
ART. 40
Autorità competente a deliberare le sanzioni
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.
((Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal
direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in
grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto
nominato ai sensi dell'articolo 80.))
ART. 41
ART. 41
Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli
internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza,
per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva,
all'esecuzione degli ordini impartiti.
Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza fisica nei
confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al
direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e
procede alle altre indagini del caso.
Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente
previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini
disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la
incolumità dello stesso soggetto.
L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere
costantemente controllato dal sanitario.
Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se
non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.
ART. 41-BIS
ART. 41-BIS
(Situazioni di emergenza).
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il
Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in
parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e
degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di
ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a
richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la
facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o
internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi
delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in
relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di
collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva,
l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla
presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine
e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con
l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene
concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione
può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura
cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto
motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro
dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra
necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di
polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla
criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive
competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è
prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni.
La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti
con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto
conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in
seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale,
della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli
esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del
sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento
sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con
l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.
2-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-15;94].
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere
ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati
preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da
reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole
di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo
principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione
criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di
organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati
appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad
intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il
passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari
e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore
dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di
primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito
nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo
auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità
giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11;
solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con
provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino
alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e
solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con
i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori
con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana,
una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari; (75)
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere
ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i
membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia; (110)
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi
superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno
fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno
inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso
accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che
sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti
a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi; (90) (106)
((122))
f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.
2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo
il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e
altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18
dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012,
n. 195 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195], accede senza
limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando
detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo
e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non
sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini
della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati,
accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni
speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime
speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi
esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione
dei colloqui personali di cui al comma 2-quater.
2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei
diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria
competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove
sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita
solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti.
Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale
di cui al presente articolo.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta
o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore,
possono propone reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è
presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e
su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il
reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al
comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli
articoli 666
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art666]
e 678 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678],
sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza
le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un
rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma
2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia,
il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte
d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono propone, entro dieci
giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del
tribunale per violazione di legge.
Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza
ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della
giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2,
deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
-------------
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 16 febbraio 1995, n. 36 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-02-16;36]
ha disposto (con l'art. 1) che "L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis-com2], introdotto
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1986, n. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art10], e modificato dal
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], è prorogata fino al 31
dicembre 1999".
-------------
AGGIORNAMENTO (35)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11] ha
disposto (con l'art. 6 comma 1) che il termine di efficacia della modifica
introdotta è posto alla data del 31 dicembre 2000.
-------------
AGGIORNAMENTO (35a)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11]
come modificata dalla L. 26 novembre 1999, n.446
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-11-26;446] ha disposto (con l'art. 6
comma 1-bis) che "Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al
comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis-com2], e successive
modificazioni."
--------------
AGGIORNAMENTO (35b)
La L. 7 gennaio 1998, n. 11 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-01-07;11]
come modificata dalla L. 24 novembre 2000, n. 341
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-24;341] ha disposto (con l'art. 6
comma 1) che "Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è
posto alla data del 31 dicembre 2002."
---------------
AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 giugno 2013, n. 143 (in G.U. 1ª
s.s. 26/06/2013, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge 26
luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera
f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-15;94~art2-com25-letf-num2]
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «con
i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una
telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i
familiari»".
--------------
AGGIORNAMENTO (90)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2018, n. 186 (in
G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis-com2quater-letf]
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f),
numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-15;94~art2-com25-letf-num3]
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e
cuocere cibi»".
--------------
AGGIORNAMENTO (106)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 maggio 2020, n. 97 (in G.U. 1ª s.s.
27/05/2020, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis-com2quater-letf]
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), nella parte in cui prevede l'adozione delle
necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta
impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di
socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e
scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità»".
---------------
AGGIORNAMENTO (110)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::]-24 gennaio 2022, n. 18 (in G.U.
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha
dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater,
lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art41bis-com2quater-lete]
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative
e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione
a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori".
---------------
AGGIORNAMENTO (122)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 18 marzo 2025 (in G.U. 1ª
s.s. 19/03/2025, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), limitatamente all'inciso «, ad una durata non
superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo
comma dell'articolo 10»".
ART. 42
ART. 42
(Trasferimenti)
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per
esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e
familiari.
((Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti
più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro
di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di
formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle
ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per
ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari
l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta
giorni.))
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e
con almeno parte del loro peculio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-12;492].
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-12;492].
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(((Traduzioni). ))
((
1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad
un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in
condizione di restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo
più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità
stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con
l'assistenza di personale femminile.
3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei
centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non
sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al
settore minorile, ad altre forze di polizia.
4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti
tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per
evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione
costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio
quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o
circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri
casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione
fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la
valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta,
all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione
penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.
6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari
multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale.
È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.
7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal
regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3
sono eseguite, di regola, in abiti civili))
ART. 43
ART. 43
Dimissione
La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla
direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi
prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo
in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende
stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni
interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa
essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena
viene a conoscenza della relativa decisione.
Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore
informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio
di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea
dall'istituto.
Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o
successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con
l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la
condotta tenuta.
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario
civile.
((I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove
sussistano i presupposti per il rilascio.
L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli
enti locali.))
ART. 44
ART. 44
Nascite, matrimoni, decessi
Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e
morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione
dell'istituto.
La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un
detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui
il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.
La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.
Capo V
ASSISTENZA
ART. 45
ART. 45
Assistenza alle famiglie
((e aiuti economico-sociali))
Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di
assistenza alle loro famiglie.
Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti
con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il
reinserimento sociale.
È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati
qualificati nell'assistenza sociale.
((Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art3-com2] e 3, della legge 8
novembre 2000, n. 328
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art3-com3], il detenuto o
l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del
direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la
struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della
precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o
internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.))
ART. 46
ART. 46
Assistenza post-penitenziaria
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo
che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa
successivo.
Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di
servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati
nell'articolo precedente.
I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità
psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi
preposti alla tutela della sanità pubblica.
((Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono più
sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150~art19],
accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne
fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.))
Capo VI
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO
ART. 47
ART. 47
(Affidamento in prova al servizio sociale).
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere
affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello
della pena da scontare.(13) (22)
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della
personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il
soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale
esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può
ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al
comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
((2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di
reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può
essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad
attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità
di cui agli articoli 1
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-05&numeroGazzetta=80],
2
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-05&numeroGazzetta=80]
e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2001-04-05&numeroGazzetta=80],
in quanto compatibili, nell'ambito di piani di attività predisposti entro il 31
gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni
penitenziarie e gli uffici per l'esecuzione penale esterna e comunicati al
presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente))
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza
procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione
del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al
comma 2.
3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che
deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di
detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di
una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il
giudizio di cui al comma 2.
3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle
pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare
sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689], dopo l'espiazione di almeno
metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per
cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri
comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale
di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678-com1ter],
in quanto compatibile.
4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha
avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in
relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere
proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione
all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione
dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione
del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con
ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide
entro sessanta giorni.
5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il
servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del
periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni,
o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni
che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali
che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto
possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli
obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono
autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza
e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare
le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione
con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza
sul comportamento del soggetto. (11)
11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario
alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione
della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni
altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è
valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e
l'eventuale esito riparativo.
Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate
condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena
pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale
sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel
periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può
essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli
articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3. (61)
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 343(in G.U. 1a s.s.
04/11/1987, n. 46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma
dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47-com10] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui - in caso di revoca del
provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento
incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di
sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto
della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento
durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 (in G.U. 1a s.s.
19/07/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47,
primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47-com1] (così come
sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art11] - Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della
libertà -), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini
della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche
delle pene espiate.
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 (in G.U. 1a
s.s. 27/12/1989, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art.47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47-com3] (Ordinamento
penitenziario), così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n.
663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art11], nella parte in cui
non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena
o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in
prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato
un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2
dello stesso articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356] ha disposto (con l'art.
14-bis) che "La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47-com1], nella parte in
cui indica i limiti che la pena inflitta non deve superare perché il condannato
possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata
nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto
anche dell'applicazione di eventuali cause estintive".
-------------
AGGIORNAMENTO (61)
La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 16 marzo 2007, n. 78 (in G.U. 1a s.s.
21.03.2007 n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47], 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art48] e 50 della legge 26
luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art50]
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste.
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1998, N.165))
ART. 47-TER
ART. 47-TER
(Detenzione domiciliare).
01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli
previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609bis],
609-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609quater] e
609-octies del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art609octies],
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria
abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando
trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o
dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato
mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art99].
((109))
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente
parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere
espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in
luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui
alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei
convivente; (65)
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui
convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole; (93)
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio,
di lavoro e di famiglia.
1.1. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-07-01;78], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;94].
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della
pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente
parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al
comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al
servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che
il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai
condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo
della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art146] e 147 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art147], il tribunale
di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può
disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di
durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione
della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.(96)
1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo
che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di
detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta
al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della
misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
47, comma 4.
1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e 3-quater del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3quater]
o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il
magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio
dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] con applicazione
della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga,
chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel
caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche
quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine
all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla
pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al
tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di
quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata
eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono
provvedere prima del decorso dei predetti termini.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;152], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;203].
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-27;165].
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne
fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art284].
Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la
detenzione domiciliare.
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;146], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;10].
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare
non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal
relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione
penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato
che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto,
contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la
prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste
nei commi 1, 1-bis e 1-ter.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o
in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi
dell'articolo 385 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385]. Si applica
la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. (65) (93)
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di
lieve entità, importa la revoca del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi
precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.
(19)
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (in G.U. 1a s.s.
18/04/1990, n. 16) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-
ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47ter-com1-num1] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), così come aggiunto dall'art. 13 della legge 10
ottobre 1986 n. 663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art13]
(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che
la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a
tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni,
anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti
assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414 (in G.U. 1a s.s.
27/11/1991, n. 47) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47ter] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 10
ottobre 1986, n. 663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art13],
nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in
detenzione domiciliare quando trattasi di "persona in condizioni di salute
particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari
territoriali".
-------------
AGGIORNAMENTO (53)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 novembre-5 dicembre 2003, n. 350 (in
G.U. 1a s.s. 10/12/2003, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47ter-com1-leta] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), nella parte in cui non prevede la concessione della
detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi
previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio
portatore di handicap totalmente invalidante.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10- 12 giugno 2009, n. 177 (in G.U. 1a
s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n.
354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385]
al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito
dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354], sul presupposto, di cui all'art.
47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti.
-------------
AGGIORNAMENTO (93)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 22 novembre 2018, n. 211 (in
G.U. 1ª s.s. 28/11/2018, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385]
al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito
dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354], sul presupposto, di cui all'art.
47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti".
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AGGIORNAMENTO (96)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 19 aprile 2019, n. 99 (in
G.U. 1ª s.s. 24/04/2019, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47ter-com1ter] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di
grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa
disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in
deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter".
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AGGIORNAMENTO (109)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 marzo 2021, n. 56 (in G.U. 1ª s.s.
07/04/2021, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47ter-com01] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), limitatamente alle parole «né sia stato mai
condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art99]»".
ART. 47-QUATER
ART. 47-QUATER
(((Misure alternative alla detenzione nei confronti
dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria). ))
((
1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche
oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo
difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2,
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art286bis-com2]
e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza
presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o
altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali
nell'assistenza ai casi di AIDS.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del
servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario,
che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta
attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso
le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre
unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali
nell'assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono
contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri
di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa
l'attuazione del programma.
5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura
alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa
sia stata revocata da meno di un anno.
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1
qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare
per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art380],
relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno
dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un
istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza
necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei
benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti
dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone
internate))
ART. 47-QUINQUIES
ART. 47-QUINQUIES
(Detenzione domiciliare speciale).
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate
madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di
ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la
pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in
luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla
assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero
dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo,
secondo le modalità di cui al comma 1-bis.(111)
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti
indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di
almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire
presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga,
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di
cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza
dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione
o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case
famiglia protette, ove istituite. (87)(101)
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare
speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il
mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in
detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare
speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito
dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art284-com2],
precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del
proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio
sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura.
Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art284-com4].(111)
4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare
le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione
con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce
periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile
con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse
condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è
deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al
padre.(111)
((124))
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già
ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per
l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui
all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso
della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del
comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.
-------------
AGGIORNAMENTO (87)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 marzo-12 aprile 2017, n. 76 (in G.U. 1ª
s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
1-bis del presente articolo "limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti
delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,».".
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 18 (in
G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47quinquies-com1] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della
detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da
handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3] (Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (111)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 febbraio 2022, n. 30 (in
G.U. 1ª s.s. 9/02/2022, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47-quinquies, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47quinquies-com1], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47quinquies-com3] e 7,
della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47quinquies-com7] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un
grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di
detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta
al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della
misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge".
-------------
AGGIORNAMENTO (124)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo - 18 aprile 2025, n. 52 (in G.U.
1ª s.s. 23/04/2025, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47quinquies-com7] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di
affidare la prole ad altri che al padre»".
ART. 47-SEXIES
ART. 47-SEXIES
(((Allontanamento dal domicilio senza giustificato
motivo). ))
((
1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che
rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di
dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.
2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi
dell'articolo 385, primo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385-com1] ed è
applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto,
qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi
dell'articolo 47-quinquies, comma 7))
ART. 48
ART. 48
Regime di semilibertà
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e
all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per
partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento
sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in
appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano
abiti civili.
((61))
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663].
----------------
AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-16
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] marzo, n. 78 (in G.U. 1a s.s.
21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47], 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art48] e 50 della legge 26
luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art50]
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste.
ART. 49
ART. 49
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689]))
ART. 50
ART. 50
(Ammissione alla semilibertà).
1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la
pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato
in prova al servizio sociale.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al
regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena
ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1,
1-ter e 1quater dell'articolo 4- bis, di almeno due terzi di essa. L'internato
può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47,
se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il
condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-
bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di
metà della pena.
3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena
pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.
4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi
compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale
reinserimento del soggetto nella società.
5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo
avere espiato almeno venti anni di pena.
6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria
volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì
disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica
l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.
((103))
7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di
età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la
semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-04-29;431~art92]. (61)
---------------
AGGIORNAMENTO (61)
La Corte Costituzionale con sentenza 5-16
[https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::] marzo, n. 78 (in G.U. 1ª s.s.
21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47], 48
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art48] e 50 della legge 26
luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art50]
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero
extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del
permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure
alternative da essi previste.
---------------
AGGIORNAMENTO (103)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 74 (in G.U. 1ª s.s.
29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 50,
comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art50-com6] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di
sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art.
47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista
dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50".
ART. 50-BIS
ART. 50-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-07-01;78],
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;94]))
ART. 51
ART. 51
Sospensione e revoca del regime di semilibertà
Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il
soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente
dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in
via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma
del primo comma dell'articolo 385 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385-com1] ed è
applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.
La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del
beneficio e la condanna ne importa la revoca.
All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto
senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'articolo 53.
ART. 51-BIS
ART. 51-BIS
(Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà).
((
1. Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione,
sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero
competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art655]
informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente
le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo
delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura
in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne
dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 69-bis.
ART. 51-TER
ART. 51-TER
(( (Sospensione cautelativa delle misure alternative) ))
((
.
1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti
suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui
giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al
tribunale di sorveglianza affinchè decida in ordine alla prosecuzione,
sostituzione o revoca della misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre
con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e
ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di
sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro
trenta giorni dalla ricezione degli atti.
))
ART. 51-QUATER
ART. 51-QUATER
(( (Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure
alternative) ))
((
.
1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono
eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la
misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne
disponga la sospensione.
2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene
accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo
già espiato è computato ai fini della loro durata.
))
ART. 52
ART. 52
Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo
di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni
quarantacinque all'anno.
Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la
licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non
rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente
articolo.
articolo.
ART. 53
ART. 53
Licenze agli internati
Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo
immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una
licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa
una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine
di favorirne il riadattamento sociale.
Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse,
a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo
precedente.
Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la
licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.
L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza,
senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di
semilibertà, può subire la revoca della concessione.
ART. 53-BIS
ART. 53-BIS
(((Computo del periodo di permesso o licenza) ))
((
1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è
computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà
personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui
risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi
casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di
sorveglianza.
2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. il magistrato
che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio))
ART. 54
ART. 54
(Liberazione anticipata).
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera
di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai
fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è
valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di
detenzione domiciliare.
2.
((La concessione, la mancata concessione o la revoca del beneficio))
sono comunicate all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o
il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale
provvedimento è stato da lui emesso.
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione
successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.(29)
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per
essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della
liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si
considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati
all'ergastolo. (77)
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 settembre 1983, n. 274 (in G.U. 1a
s.s. 05/10/1983, n. 274) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
54 della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art54] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al
condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della
quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per
l'ammissione alla liberazione condizionale.
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 1a s.s.
31/05/1995, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54,
terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art54-com3] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui prevede la revoca della
liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel
corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché
stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto,
in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del
beneficio.
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AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;146], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;10], ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis], e successive
modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata
prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art54] è pari a settantacinque
giorni per ogni singolo semestre di pena scontata".
ART. 55
ART. 55
(((Interventi del servizio sociale nella libertà
vigilata.)
Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art228], il servizio
sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro
reinserimento sociale))
ART. 56
ART. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
ART. 57
ART. 57
(( (Legittimazione alla richiesta di misure) ))
((
.
1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art30],
30-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art30ter],
52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art52],
53 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art53] e
54 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art54]
nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art6],
possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi
congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e
trattamento.
))
ART. 58
ART. 58
Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla
sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale
di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.
((Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria,
secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e
previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività
riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora,
alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o
persone e di detenere armi.
Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto
dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il
minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore
interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.))
ART. 58-BIS
ART. 58-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-11-14;313]))
ART. 58-TER
ART. 58-TER
(Persone che collaborano con la giustizia)
1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21,
del comma 4 dell'articolo 30- ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le
persone condannate per taluno
((dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater))
dell'articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si
sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e
per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di
sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero
presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la
collaborazione.
ART. 58-QUATER
ART. 58-QUATER
(Divieto di concessione di benefici).
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in
prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione
domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia
stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385]. (62)(97)
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti
è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47,
comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. (39
A) (97)
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal
momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato
emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. (97)
4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art289bis] e 630 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art630]
che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei
benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente
espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo,
almeno ventisei anni. (88)
((99))
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro
all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste
dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai
condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater
dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si pro- cede o è pronunciata condanna per
un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo
a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma
dell'articolo 385 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art385] ovvero
durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una
misura alternativa alla detenzione.
6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità
che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di
sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.
7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo
di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della
pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.
7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere
concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art99-com4]. (62)
-------------
AGGIORNAMENTO (39 A)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1 dicembre 1999, n. 436 (in
G.U. 1a s.s.09/12/1999, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com2] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
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AGGIORNAMENTO (62)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n.79 (in G.U. 1a s.s.
21/03/2007, n. 12) come modificata dal Comunicato 5-16 marzo 2007, n. 79 (in
G.U. 1a s.s. 28/03/2007, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei
commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com1] e
7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com7bis] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta), introdotti dall'art. 7, commi 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art7-com6] e 7, della legge 5
dicembre 2005, n. 251
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251~art7-com7] (Modifiche al
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] e alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354],
in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella
parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere
concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati
che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005;251], abbiano raggiunto un grado di
rieducazione adeguato ai benefici richiesti.
--------------
AGGIORNAMENTO (88)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2018 n. 149 (in G.U.
1ª s.s. 18/07/2018 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com4] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati
all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art630] che abbiano
cagionato la morte del sequestrato" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art58quater-com4], nella parte in
cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art.
289-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art289bis] che
abbiano cagionato la morte del sequestrato".
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AGGIORNAMENTO (97)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio - 18 luglio 2019, n. 187 (in
G.U. 1ª s.s. 24/07/2019, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 58-quater, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com2] e 3, della
legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com3] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato
disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la
detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa
legge n. 354 del 1975 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354], al
condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure
indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater;
[...] dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art58quater-com1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art58quater-com2] e 3, della legge
n. 354 del 1975 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354~art58quater-com3],
nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non
possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare,
prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354
del 1975 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;354], al condannato nei cui
confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2
dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di
commissione di ulteriori delitti".
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AGGIORNAMENTO (99)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 ottobre - 8 novembre 2019, n. 229 (in
G.U. 1ª s.s. 13/11/2019, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater-com4] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena
detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art630] che abbiano
cagionato la morte del sequestrato" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui
si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui
all'art. 289-bis cod. pen.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art289bis] che
abbiano cagionato la morte del sequestrato".
ART. 58-QUINQUIES
ART. 58-QUINQUIES
(( (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione
domiciliare).
1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di
sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali
e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva
disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della
misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
275-bis del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art275bis].))
((77))
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AGGIORNAMENTO (77)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-23;146], convertito con
modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-02-21;10], ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che l'efficacia della modifica disposta al presente articolo "è
differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente
decreto".
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capo I
ISTITUTI PENITENZIARI
TITOLO II
ART. 59
ART. 59
Istituti per adulti
Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si
distinguono in:
1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.
ART. 60
ART. 60
Istituti di custodia preventiva
Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e
circondariali.
Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del
pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di
case circondariali.
Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di
ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.
Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle
persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi
di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.
Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente
per più mandamenti o circondari.
ART. 61
ART. 61
Istituti per l'esecuzione delle pene
Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia
mandamentali o circondariali;
2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.
Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di
custodia circondariali.
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal
regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono
essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della
reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.
ART. 62
ART. 62
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono
in:
colonie agricole;
case di lavoro;
case di cura e custodia;
ospedali psichiatrici giudiziari.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste
dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art215].
Possono essere istituite:
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso
una casa di lavoro e viceversa;
sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di
custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e
della casa di lavoro presso le case di reclusione.
ART. 63
ART. 63
Centri di osservazione
I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni
di altri istituti.
I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate
nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione
svolte nei singoli istituti.
Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.
Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri
per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a
procedimento penale.
I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.
ART. 64
ART. 64
Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di
sicurezza
I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate
in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle
necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
ART. 65
ART. 65
Istituti per infermi e minorati
I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere
assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro
condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
ART. 66
ART. 66
Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari
nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
ART. 67
ART. 67
Visite agli istituti
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte
costituzionale;
b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato,
i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della
magistratura;
c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica
presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della
Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza,
nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per
l'esercizio delle sue funzioni;
d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione,
nell'ambito della loro circoscrizione;
e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i
magistrati e i funzionari da lui delegati;
h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
i) l'ispettore dei cappellani;
l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
l-ter) i membri del Parlamento europeo;
((l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-22;227~art2-com2-letf].))
L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di
cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato
nell'articolo 18-bis.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli
istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria.
Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri
del culto cattolico e di altri culti.
ART. 67-BIS
ART. 67-BIS
(( (Visite alle camere di sicurezza).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di
sicurezza))
Capo II
GIUDICI DI SORVEGLIANZA
ART. 68
ART. 68
(Uffici di sorveglianza).
1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A
allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei
tribunali in essa indicati.
2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate
negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di
appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie
giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
((Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere
destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di
appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.))
3. Con decreto del presidente della Corte di appello può essere temporaneamente
destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o
impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello
o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere
adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Possono altresì avvalersi, con compiti
meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari
individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività
non può essere retribuita.
ART. 69
ART. 69
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza).
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di
prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con
particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della
custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art208-com1] e
secondo comma dell'articolo 208 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art208-com2], nonché
all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle
misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei
provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di
delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art102], 103
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art103], 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art104], 105
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art105] e 108 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art108].
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma
dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono
violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con
osservazioni, al fine di una nuova formulazione.
Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno.
Impartisce, inoltre,
((...))
, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei
condannati e degli internati.
((
6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli
internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la
competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la
facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è
valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla
presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o
all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.
))
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti
semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in
prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata
e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art148].
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i
detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a
s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt.
degli artt. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35] e 69
della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69] (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986,
n. 663 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art21], nella parte in
cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della
amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a
restrizione della libertà personale.
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 (in G.U. 1a
s.s. 02/11/2006, n. 1000) come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341
(in G.U. 1a s.s. 8/11/2006, n. 44) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69-com6-leta] (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta).
ART. 69-BIS
ART. 69-BIS
(Procedimento in materia di liberazione anticipata)
1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla
detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della
misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi
dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza
dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad
ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente può essere
presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei
presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri
benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste
dall'articolo 54.
2. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di
conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni
previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza
dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai
semestri che non sono già stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e
del comma 3.
3. Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia
uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve
essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima.
4. Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è
adottato dal magistrato di sorveglianza
((,))
con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è
comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art127].
Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al
tribunale di sorveglianza
((,))
il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza
((,))
per la decisione sulla liberazione anticipata.
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il
pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art678].
Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.
ART. 70
ART. 70
(Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza).
1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione
territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale
di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la
detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la
liberazione condizionale,
((...))
la revoca o cessazione dei suddetti benefici
((nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata))
, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai
sensi degli articoli 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art146] e 147, numeri
2) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art147-num2] e 3),
del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art147-num3], nonché
per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi
avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha
emesso il provvedimento non fa parte del collegio.
3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel
distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte
d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma
dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.
4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della
magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni
tribunale per periodi triennali rinnovabili.
5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal
presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che
lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni,
nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui
al precedente comma 4.
6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza
sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla
cui posizione si deve provvedere.
7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le
disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio;
in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115].
ART. 70-BIS
ART. 70-BIS
(((Presidente del tribunale di sorveglianza). ))
((
1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un
magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate
di corte d'appello, a un magistrato d'appello.
2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di
magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;
b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di
competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella
giurisdizione del tribunale medesimo;
c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario
nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o
urgenti necessità di servizio;
d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti
effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli
emolumenti loro spettanti;
f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai
regolamenti))
ART. 70-TER
ART. 70-TER
(((Nuove denominazioni). ))
((
1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui
alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di
sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".
2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di
sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di
fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi
capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia))
((Capo II-bis
PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA))
ART. 71
ART. 71
(((Norme generali). ))
((
1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza
espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 70, nonché dei
provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del
debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art148], di
applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure
di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai
fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli
articoli seguenti.
2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di
richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la
facoltà di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque
giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore e nominato di ufficio dal
presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il
presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il
giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero,
all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.
3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno
giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova
l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio
del procedimento.
4. Se l'interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al
tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in
cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia
possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si
applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 635 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art635-com2].
5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447]
sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.
L'articolo 641 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art641]
resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 dello stesso
codice))
ART. 71-BIS
ART. 71-BIS
(((Udienza).
L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante
dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente
alla discussione e presentare memorie.
Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di
sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al
magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
della sede dell'ufficio di sorveglianza.
I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla
base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al
trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed
avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.
L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al
pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni
dalla data della deliberazione))
ART. 71-TER
ART. 71-TER
(((Ricorso per cassazione).
1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di
sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli
articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma
dell'articolo 640 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art640-com3].
Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura
penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art631]))
ART. 71-QUATER
ART. 71-QUATER
(((Comunicazioni).
Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli
articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di
procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art645]))
ART. 71-QUINQUIES
ART. 71-QUINQUIES
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663]))
.
ART. 71-SEXIES
ART. 71-SEXIES
(((Inammissibilità).
Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma
dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni
di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata,
basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero,
emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone
non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.
Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà
di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa
facendo richiesta di trattazione.
A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento
di sorveglianza))
.
Capo III
((ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA))
ART. 72
ART. 72
(Uffici locali di esecuzione penale esterna).
1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della
giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal
Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], e successive
modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a
fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la
revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari
((e l'attività di osservazione del comportamento))
per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare
ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla
detenzione domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure
alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali
interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza
per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.
ART. 73
ART. 73
Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è
istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità
di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le
norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-05-09;547~art4].
La cassa è amministrata da un consiglio composto:
1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della
direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per
l'assistenza.
Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.
Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre
contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione
di cui all'articolo 23.
I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a
causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.
ART. 74
ART. 74
Consigli di aiuto sociale
Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale,
presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e
composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da
lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della
regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o
da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio
provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori
degli istituti penitenziari del circondario.
Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale
fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.
Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla
vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.
I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera
gratuitamente.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la
grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto
sociale in un unico ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto
sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si
provvede:
1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della
legge 9 maggio 1932, n. 547
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1932-05-09;547~art4];
2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-05-23;491];
3)
((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;124]))
;
4) con i fondi ordinari di bilancio;
5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.
Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto
sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si
provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con
i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti
dall'ente a tale scopo.
Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del
funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di
almeno sette componenti.
ART. 75
ART. 75
Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e
post-penitenziaria
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con
opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali
bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro
attitudini e le condizioni familiari;
3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e
svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad
assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel
circondario stesso;
4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi
di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di
integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente
trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di
addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;
5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le
loro famiglie;
6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei
detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;
7) concede sussidi in denaro o in natura;
8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività
assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle
persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il
più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei
detenuti e degli internati.
ART. 76
ART. 76
Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle
vittime del delitto
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in
natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore
dei minorenni orfani a causa del delitto.
ART. 77
ART. 77
Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituiti di
prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso
l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, è istituito il comitato per
l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da
un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti
rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e
dell'artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e
tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei
coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione
penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui
all'articolo 72.
I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto
sociale.
Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
ART. 78
ART. 78
Assistenti volontari
L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza,
autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli
istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno
morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita
sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative
dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con
quella di tutto il personale addetto al trattamento.
L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per
l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai
dimessi e alle loro famiglie.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 79
ART. 79
(((Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali.
Magistratura di sorveglianza).
Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli
anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con
apposita legge.
Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni
che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni
della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate,
rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni.
Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma
dell'articolo 68))
ART. 80
ART. 80
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale
previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti
sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.
L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività
di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro
limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento
ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento,
l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in
psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,
((nonché di mediatori culturali e interpreti,))
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni
effettuate.
Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, è
assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli
istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 275
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1971-03-31;275], emanato a
norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-10-28;775~art17], è incrementata di 800
unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura
di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal
regolamento di esecuzione.
ART. 81
ART. 81
Attribuzioni degli assistenti sociali
Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni
previste dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art9], 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art10] e 11 della legge 16
luglio 1962, n. 1085 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art11],
anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della
presente legge.
((Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività
indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di
servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei
confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di
sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata;
partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi))
.
ART. 82
ART. 82
Attribuzioni degli educatori
Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica
della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento
rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di
tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.
Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti
degli imputati.
Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei
libri, delle riviste e dei giornali.
ART. 83
ART. 83
Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio
sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085], è sostituita dalla tabella
B allegata alla presente legge.
Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per
adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite
rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.
Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché, in quanto compatibili,
quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-30;2041], e successive
modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione
penitenziaria e dai suoi organi periferici.
Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1 luglio 1970
rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianità di cui al
primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-06-30;748~art22-com1],
sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla
partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.
La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del
Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base
dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.
ART. 84
ART. 84
Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto
degli assistenti sociali per adulti
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al
ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito
dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva
dotazione organica del ruolo stesso.
Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un
concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli
assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della
complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi
anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i
minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al
decreto ministeriale 21 giugno 1971.
Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di
età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato,
a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano
attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e
di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di
secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato
da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.
Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:
1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia;
3) nozioni di diritto e procedura penale;
4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.
La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti
di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai
seguenti membri:
un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli
istituti di prevenzione e di pena;
un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o
in antropologia criminale;
un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di
pena;
un docente di materie di servizio sociale.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo
amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con
qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex
coefficiente 257).
La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio
non inferiore a sei decimi.
I vincitori del concorso sono nominati:
a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se
abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente
articolo per almeno due anni;
b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se
abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;
c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se
abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.
Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe
di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente
sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente
articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini
dell'inquadramento nella classe di stipendio immediata mente superiore.
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del
concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato
ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di
quiescenza e della indennità di buonuscita.
ART. 85
ART. 85
Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Alla lettera e) dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-16;1085~art5-lete], sono soppresse le
parole "istituita o autorizzata a norma di legge".
ART. 86
ART. 86
Personale per gli uffici di sorveglianza
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato,
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai
magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio
di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.
ART. 87
ART. 87
Norme di esecuzione
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di
esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di
prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto
anche con il Ministro per la pubblica istruzione.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non
incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento
vigente.
Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che
disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli
educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.
Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di
semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 88
ART. 88
Attuazione dei ruoli del personale
L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale
per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio
sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli
educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati
addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti
dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.
ART. 89
ART. 89
Norme abrogate
Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso
dell'articolo 207 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art207], l'articolo
585 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art585]
nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
ART. 90
ART. 90
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663]))
ART. 91
ART. 91
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25
miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 26 LUGLIO 1975.
LEONE MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Tabella A
((
=====================================================================
| | Ufficio di | |
| Distretto di | Sorveglianza | Tribunale di |
+======================+======================+=====================+
| |ANCONA |PESARO URBINO |
|ANCONA |----------------------+---------------------+
| | |MACERATA ASCOLI |
| |MACERATA |PICENO FERMO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |BARI |TRANI |
|BARI |----------------------+---------------------+
| |FOGGIA |FOGGIA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |BOLOGNA FERRARA |
| |BOLOGNA |FORLÌ RAVENNA RIMINI|
| |----------------------+---------------------+
|BOLOGNA |MODENA |MODENA |
| |----------------------+---------------------+
| | |REGGIO EMILIA PARMA |
| |REGGIO EMILIA |PIACENZA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|BOLZANO/BOZEN |BOLZANO/BOZEN |BOLZANO/BOZEN |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |BRESCIA |BRESCIA BERGAMO |
|BRESCIA |----------------------+---------------------+
| |MANTOVA |MANTOVA CREMONA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |CAGLIARI LANUSEI |
|CAGLIARI |CAGLIARI |ORISTANO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |CALTANISSETTA ENNA |
|CALTANISSETTA |CALTANISSETTA |GELA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |CAMPOBASSO ISERNIA |
|CAMPOBASSO |CAMPOBASSO |LARINO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |CATANIA |CATANIA CALTAGIRONE |
|CATANIA |----------------------+---------------------+
| |SIRACUSA |SIRACUSA RAGUSA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |CATANZARO CROTONE |
| | |LAMEZIA TERME VIBO |
|CATANZARO |CATANZARO |VALENTIA |
| |----------------------+---------------------+
| | |COSENZA CASTROVILLARI|
| |COSENZA |PAOLA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |FIRENZE AREZZO PRATO |
| |FIRENZE |PISTOIA |
| |----------------------+---------------------+
| |LIVORNO |LIVORNO |
|FIRENZE |----------------------+---------------------+
| |PISA |PISA LUCCA |
| |----------------------+---------------------+
| |SIENA |SIENA GROSSETO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |GENOVA |GENOVA IMPERIA SAVONA|
|GENOVA |----------------------+---------------------+
| |MASSA |MASSA LA SPEZIA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |L'AQUILA |L'AQUILA |
|L'AQUILA |----------------------+---------------------+
| |PESCARA |PESCARA CHIETI TERAMO|
+----------------------+----------------------+---------------------+
|LECCE |LECCE |LECCE BRINDISI |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |MESSINA BARCELLONA |
|MESSINA |MESSINA |POZZO DI GOTTO PATTI |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |MILANO |MILANO LODI MONZA |
| |----------------------+---------------------+
| |PAVIA |PAVIA |
|MILANO |----------------------+---------------------+
| | |VARESE BUSTO ARSIZIO |
| |VARESE |COMO LECCO SONDRIO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |NAPOLI NAPOLI NORD |
| |NAPOLI |NOLA TORRE ANNUNZIATA|
| |----------------------+---------------------+
|NAPOLI |AVELLINO |AVELLINO BENEVENTO |
| |----------------------+---------------------+
| |SANTA MARIA CAPUA |SANTA MARIA CAPUA |
| |VETERE |VETERE |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |PALERMO TERMINI |
| |PALERMO |IMERESE |
| |----------------------+---------------------+
|PALERMO |AGRIGENTO |AGRIGENTO SCIACCA |
| |----------------------+---------------------+
| |TRAPANI |TRAPANI MARSALA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |PERUGIA |PERUGIA |
|PERUGIA |----------------------+---------------------+
| |SPOLETO |SPOLETO TERNI |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |POTENZA LAGONEGRO |
|POTENZA |POTENZA |MATERA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |REGGIO CALABRIA LOCRI|
|REGGIO CALABRIA |REGGIO CALABRIA |PALMI |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |CIVITAVECCHIA LATINA |
| |ROMA |TIVOLI VELLETRI |
| |----------------------+---------------------+
|ROMA |FROSINONE |FROSINONE CASSINO |
| |----------------------+---------------------+
| |VITERBO |VITERBO RIETI |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |SALERNO NOCERA |
| | |INFERIORE VALLO DELLA|
|SALERNO |SALERNO |LUCANIA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |SASSARI TEMPIO |
|SASSARI |SASSARI |PAUSANIA |
| |----------------------+---------------------+
| |NUORO |NUORO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
|TARANTO |TARANTO |TARANTO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |TORINO |TORINO ASTI |
| |----------------------+---------------------+
| |ALESSANDRIA |ALESSANDRIA |
| |----------------------+---------------------+
|TORINO |CUNEO |CUNEO |
| |----------------------+---------------------+
| |NOVARA |NOVARA AOSTA VERBANIA|
| |----------------------+---------------------+
| |VERCELLI |VERCELLI BIELLA IVREA|
+----------------------+----------------------+---------------------+
|TRENTO |TRENTO |TRENTO ROVERETO |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| |TRIESTE |TRIESTE |
| |----------------------+---------------------+
|TRIESTE | |UDINE GORIZIA |
| |UDINE |PORDENONE |
+----------------------+----------------------+---------------------+
| | |VENEZIA BELLUNO |
| |VENEZIA |TREVISO |
| |----------------------+---------------------+
|VENEZIA |PADOVA |PADOVA ROVIGO |
| |----------------------+---------------------+
| |VERONA |VERONA VICENZA |
+----------------------+----------------------+---------------------+
))
TABELLA B
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v075U03540010001011000106&dgu=1975-08-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1975-08-09&art.codiceRedazionale=075U0354]
TABELLA C
RUOLO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v075U03540010001011000206&dgu=1975-08-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1975-08-09&art.codiceRedazionale=075U0354]
TABELLA D
RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO
Parte di provvedimento in formato grafico
[/do/atto/vediPdf?cdimg=v075U03540010001011000306&dgu=1975-08-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1975-08-09&art.codiceRedazionale=075U0354]
-------------
AGGIORNAMENTO (93)
Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155] ha disposto
(con l'art. 11, comma 2) che "Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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