Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
№ 431
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431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Decreto Legislativo
9 dicembre 1998
22-10-2025
Leggesullelocazioniabitative
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LEGGE 9 dicembre 1998 , n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo.
Vigente al: 22-10-2025
ART. 1
ART. 1
Ambito di applicazione
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito
denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3
dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,
((4-bis,))
7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089], o inclusi nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di
cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1571] qualora non
siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la
relativa normativa vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,
((4-bis,))
7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati
dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1571].
A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art56].
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
ART. 2
ART. 2
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di
quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo
3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In
mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di
cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo
periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti
possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare
contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto
comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre
condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di
promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a
convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del
decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie,
presso ogni comune dell'area territoriale interessata. (10) (11) (12) (15)
((18))
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni
possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle
condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere
possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono
assunte.
I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e successive modificazioni,
per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite
massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (8)
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere
durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla
prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la
facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni. (16)
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore
della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1
del presente articolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244] ha disposto (con l'art. 2,
comma 288) che "L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art2-com4], il quale prevede
che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni
della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi,
con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere
interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione
dall'imposta."
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23] ha disposto (con
l'art. 3, comma 2) che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-leta] e b),
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102], convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-leta] e b),
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento".
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102], convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], nel modificare l'art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com2], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del comma 3
del presente articolo ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47], convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80], nel modificare l'art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com2], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per il quadriennio
2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art4] convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], è ridotta al 10 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47], convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80], come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], nel
modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com2], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per gli anni dal 2014 al
2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art4] convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], è ridotta al 10 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art.
19-bis, comma 1) che "Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge
9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art2-com5], si interpreta nel
senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è
rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio".
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-leta] e b),
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento".
ART. 3
ART. 3
(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del
rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di
almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei
figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con
finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile
idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed
idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile
sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma
di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel
contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza
giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la
proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente
adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art38] e 39 della legge 27
luglio 1978, n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art39].
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui
al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi
indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di
procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del
rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare
con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art40], se il proprietario,
terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella
comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il
motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è
fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a
seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente
articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al
conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità
dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge
27 luglio 1978, n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art30],
e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di
dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i
quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il
conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di
cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei
mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI
DEFINITI IN SEDE LOCALE
ART. 4
ART. 4
Convenzione nazionale
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello
nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine
di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in
relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad
altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari
esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti
criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente
articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma
3 dell'articolo 2 e il loro rispetto , unitamente all'utilizzazione dei tipi di
contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione
dei benefici di cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero
dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza
di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui
all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente
articolo.
articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa
con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i
contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2
((nonché dell'art. 5))
, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi
di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art60-com1-lete],
con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-03-15;59~art8], sono definiti, in
sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], e successive modificazioni,
criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei canoni di
locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri
di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle
regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(( (Tipi di contratto). ))
((
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di
contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3,
nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5,
comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli
accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare
riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti
con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2))
ART. 5
ART. 5
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le
modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di
durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare
particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati
contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti
universitari sulla base
((dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis))
.
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali
per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2
dell'articolo 4,
((dei canoni di))
locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi
partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le
aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI
ADIBITI AD USO ABITATIVO
ART. 6
ART. 6
(Rilascio degli immobili).
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e successive modificazioni,
le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo
per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i
quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano
entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive
organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di
locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti
per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro
e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con
istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma,
del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art26-com1],
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal
secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9~art11], convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94]. Avverso il decreto del
pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art618]. Il
decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche
come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della
forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una
sola volta, con istanza rivolta al pre- tore competente ai sensi dell'articolo
26, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art26-com1],
che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei
mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo
dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;9], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;94]. Avverso il decreto del pretore il
locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al
tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art618].
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere
fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65
anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di
mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione
salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale
pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di
alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in
costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di
rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere
fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o
malato terminale. (1)
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del
presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
9 del 1982 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;9], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;94], nonché per i periodi di cui
all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;551], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;61], come successivamente prorogati, e
comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere,
ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1591], una somma
mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al
quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al
settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è
maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il
conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo
1591 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1591]. Durante i
predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui
all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art9], e successive
modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio,
comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di
rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392
del 1978 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;392].
((3))
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 551 del 1988
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;551], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;61], nonché quanto previsto dai commi
primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;9], convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;94], è data priorità ai destinatari di
provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre
mesi.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-02-25;32], convertito con
modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-04-20;97] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art6-com5], non può comunque
essere inferiore a nove mesi."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art6-com5], è
differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000."
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n. 482 (in G.U.
1a s.s. 15/11/2000, n. 47) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art6-com6], "nella parte in
cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi
dell'art. 1591 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1591], anche nel
periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione
stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio
dell'immobile."
ART. 7
ART. 7
(Condizione per la messa in esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile).
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato
registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI
e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta
dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art480]
devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione,
gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto
si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima
dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato
dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative
all'anno precedente a quello di competenza. (1)
((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-02-25;32], convertito con
modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-04-20;97] ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art7-com1], si interpreta nel
senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve
essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in
data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge."
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001, n. 333 (in
G.U. 1a s.s. 10/10/2001, n. 39) ha dichiarato la illegittimità costituzionale
del presente articolo 7.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
ART. 8
ART. 8
(Agevolazioni fiscali).
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e successive modificazioni,
il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o
rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2
dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui
al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i
suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della
base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è
assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19].
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di
cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i
criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986-10-29;708~art1], convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;899].
La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle
risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui
all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del
numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è
corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal
medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della
data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a
formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le
imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida
di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi
per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi
per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi
per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
(10) (11) (12) (15)
((18))
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23] ha disposto (con
l'art. 3, comma 2) che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-leta] e b),
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102], convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-leta] e b),
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento".
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102], convertito con
modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], nel modificare l'art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com2], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente
articolo ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47], convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80], nel modificare l'art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com2], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per il quadriennio
2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art4] convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], è ridotta al 10 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47], convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80], come modificato dalla L. 27
dicembre 2017, n. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], nel
modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com2], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per gli anni dal 2014 al
2019, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art4] convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124], è ridotta al 10 per cento".
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23], come modificato
dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-27;160], ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431], relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-leta] e b),
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letb],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61], e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento".
ART. 9
ART. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47]))
ART. 10
ART. 10
(Ulteriori agevolazioni fiscali).
1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio
2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura
delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate
dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a
determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione
principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio
2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato
dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11-com3-letd], e successive
modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti
dal comma 3 dell'articolo 11.
ART. 11
ART. 11
Fondo nazionale
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11-com3-letd], e successive
modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la
concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità
di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia
privata,
((e, tenendo conto anche delle disponibilità del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o
attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di
alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la
rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il
supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli
inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure
previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di cui al
presente comma, anche se per finita locazione.))
. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i
contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità,
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche
tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per
iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione
sottoscritta anche dal locatore.
((12))
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito
familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31
marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai
sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci
((e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi
incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art6-com5], convertito
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-28;124].))
.
((
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle
destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione
di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti
imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle
stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di
abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da
alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure
di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone
concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.
))
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di
cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4. I bandi per la concessione dei contributi integrativi
devono essere emessi entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60],
rela- tive alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6
maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art61], e
restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle
ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione
dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta
per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75
della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art75], sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di
cui al comma 1.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47], convertito con
modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80], ha disposto (con l'art. 2,
comma 1-bis) che "L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare
l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art11-com3], come modificato
dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza
nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia
economica e popolare".
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12
ART. 12
(Osservatorio della
condizione abitativa).
1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112~art59], è
costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei
dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro
dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le
funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori
istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
ART. 13
ART. 13
(( (Patti contrari alla legge).))
((
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di
locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È
fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio
di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta
giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini
dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui
all'articolo 1130, numero 6), del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1130-num6].
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la
restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto
stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione
volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito
dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime
caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti
stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le
disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire
al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3,
commi 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com8] e 9,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23~art3-com9],
prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-03-28;47~art5-com1ter],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-05-23;80], hanno versato, nel periodo
intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del
2011 al giorno 16 luglio 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-16;23], il canone annuo
di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo
3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;23~art3-com8], l'importo
del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su
base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo
considerato.
6. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la
restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore
può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria,
che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è,
altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla
prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del
presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di
locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del
valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente
l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la
restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le
ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.
8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non
producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso))
ART. 14
ART. 14
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova
applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 4.
articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
nell'articolo 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art6] e
nell'articolo 13, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art13-com5],
della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in
composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-11;333~art11], convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359~art1bis], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359~art5] e 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359~art8] del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551], convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61].
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79,
limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto
le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15.
Art. 15. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi da 1 a S dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in
lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del
bilancio triennale 19982000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno
1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici, nonche', quanto a Lire 107 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e,
quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 dicembre 1998 Il
Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli:
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