Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
№ 460
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460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Decreto Legislativo
4 dicembre 1997
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997 , n. 460
Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Vigente al: 22-10-2025
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di
imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76] e 87, quinto comma,
della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87-com5];
Visto l'articolo 3, commi 186
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com186], 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com187], 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com188], 189 della legge
23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com189], recante delega
al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 luglio 1997;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;259~art3-com1], che ha fissato
alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe
legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662];
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col
Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma
15, della citata legge n. 662 del 1996
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662], recante proroga di venti giorni
del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare
istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del
1996 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;662];
Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività.
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 87, il comma
4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art87-com4]
è sostituito dai seguenti:
"4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base
alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale
si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si
applica in ogni caso agli enti non residenti.".
ART. 2
ART. 2
Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi
per lo svolgimento convenzionato di attività
1. Nell'articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2,
è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non
commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502~art8-com7], come
sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-07;517~art9-com1-letg],
di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi.".
2. Le attività indicate nell'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul
valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], possono essere
stabiliti condizioni e limiti affinchè l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
possa considerarsi occasionale.
ART. 3
ART. 3
Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno
l'obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre
attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per
gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.";
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica
sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano
osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a
norma di legge dagli stessi enti.".
ART. 4
ART. 4
Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], dopo
l'articolo 109 è inserito il seguente:
"Art. 109-bis (Regime forfetario degli enti non commerciali). - 1. Fatto salvo
quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16
dicembre 1991, n. 398 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398], e, per
le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-12-30;417~art9bis], convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-02-06;66], gli enti non commerciali
ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art18],
possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa,
applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività
commerciali il coefficientedi redditività corrispondente alla classe di
appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei
componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi
ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione
dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in
anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando
non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata
nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano
l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art35], e
successive modificazioni.".
ART. 5
ART. 5
Enti di tipo associativo
1. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.";
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art3-com6-lete], le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e
l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività
siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis
non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche,
sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, semprechè
sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano
effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle
pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente
agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com190], e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2532-com2],
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non
si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni
politiche, sindacali e di categoria.".
2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art4],
relativo all'esercizio di imprese ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni
di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di tipo associativo, le
parole: "e sportive" sono sostituite dalle seguenti: "sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona"; nello
stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni
curate da enti di tipo associativo, le parole: "e sportive" sono sostituite
dalle seguenti: "sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona";
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art3-com6-lete], le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si
considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari,
semprechè tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti
degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole,
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com190], e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo
di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2532-com2],
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o
rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche,
sindacali e di categoria.".
3.
((Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1 gennaio
1998))
predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma
4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell'articolo 4, settimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art4-com7],
come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al
comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 6
ART. 6
Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], dopo
l'articolo 111, è inserito il seguente:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non commerciale).
- 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di
ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per
un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto
degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore
normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle
entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le
sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale
rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo
di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art15].
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-12-23;689].
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], recante
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 4, dopo l'ultimo
comma, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui
all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], si
applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".
ART. 7
ART. 7
Enti non commerciali non residenti
1. All'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato,
nel comma 2, le parole: "senza tenerne contabilità separata si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109" sono sostituite dalle seguenti:
"si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109".
ART. 8
ART. 8
Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art20],
riguardante le scritture contabili degli enti non commerciali, dopo il primo
comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e
finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi
devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e
separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22, dal quale
devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917].
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma
1 dell'articolo 109-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], che
abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'articolo
18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com166].".
ART. 9
ART. 9
Agevolazioni temporanee per il trasferimento
di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non
commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il
((30 settembre 1999))
, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di
plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non
costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti
dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a
condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a
oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo di
affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente costituiti
in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro
delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413], recanti disposizioni
tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e
per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta
sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del
1990 e dall'articolo 26, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;408~art26-com5], della predetta legge n.
413 del 1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;413]; le riserve e i fondi
indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con
l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
2. L'ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente
decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2
dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], può, entro
il 30 settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del
valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di cui all'articolo 52,
comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], nel caso
in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel
caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si
intende il bene di proprietà dell'ente stesso non acquistato nell'esercizio di
impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo
intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
ART. 10
ART. 10
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni,
i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089], ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409];
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art7];
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17];
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a)
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com190], salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa
di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi rela- tive alle attività statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello
sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela
dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o
partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6,
ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a),
numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di
somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente
raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei
settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di
progetti di utilità sociale.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i
beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri
soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla
lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano
comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie
istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089], ivi comprese le biblioteche
e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409],
della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art7], della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da
fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17], nonché le attività di
promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti
economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a),
svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività
accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun
esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del
comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i
relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di
gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di
controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore
dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli
in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte
nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente
onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di
emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-10-10;645], e dal
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-21;239], convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-03;336],
e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni
specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del
20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per
le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle
fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si
applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e
delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266], iscritti nei
registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49],
e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381]. Sono fatte salve le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle
organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui,
rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del
1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;381] nonché i consorzi di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;381] che abbiano la base sociale formata
per il cento per cento da cooperative sociali.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art3-com6-lete], le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla
lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera
c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano
tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del
decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art20bis],
introdotto dall'articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società
commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge
30 luglio 1990, n. 218 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-30;218], i
partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria.
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 11
ART. 11
Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS.
Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art8], in materia di
istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-12-07;581], i soggetti
che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del
Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio
fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla
predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti
la perdita della qualifica di ONLUS.
2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria
per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono stabilite le
modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza
totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
(7)
((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 15 settembre 2020 (in G.U. 21/10/2020, n. 261) ha disposto (con
l'art. 38, comma 3) che "L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art11] viene
soppressa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art104-com2], ai
sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]. Le procedure
di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell'art. 101,
comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117~art101-com2], alla
data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30, fatta eccezione per i
procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data".
ART. 12
ART. 12
Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], dopo
l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è
inserito il seguente:
"Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad
eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività
commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non
concorrono alla formazione del reddito imponibile.".
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 13
ART. 13
Erogazioni liberali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente:
"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500
mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-04-15;3818~art1], al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art23], e
secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria
lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3].";
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le
parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con
le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
b) nell'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili
ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera
c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione
dei redditi.";
c) nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
d) nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)
del comma 1 dell'articolo 13-bis";
e) nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati
alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma
1 dell'articolo 13-bis". (7)
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 AGOSTO 2016, N. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166], COME MODIFICATA DALLA L. 27
DICEMBRE 2017, N. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 AGOSTO 2016, N. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166], COME MODIFICATA DALLA L. 27
DICEMBRE 2017, N. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 AGOSTO 2016, N. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166], COME MODIFICATA DALLA L. 27
DICEMBRE 2017, N. 205 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205]))
.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49], prevista dall'articolo 10,
comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non
usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), del medesimo testo unico. (7)
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto
erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
medesimo articolo 65, comma 2. (7)
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste
all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], è
consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del
medesimo articolo 114. (7)
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], nel modificare
l'art. 16, comma 5, lettera a) della L. 19 agosto 2016, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-19;166~art16-com5-leta], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del
titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta
successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operatività del predetto Registro".
titolo X
ART. 14
ART. 14
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], recante la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei
soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono
considerate prestazioni di servizi, dopo le parole: "solidarietà sociale," sono
inserite le seguenti: "nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS),";
b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall'imposta,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: "studio o ricerca scientifica" sono aggiunte,
in fine, le seguenti: "e alle ONLUS";
2) nel numero 15), dopo le parole: "effettuate da imprese autorizzate" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS";
3) nel numero 19), dopo le parole: "società di mutuo soccorso con personalità
giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti o scuole riconosciute da
pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti:
"e da ONLUS";
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: "o da enti aventi finalità di assistenza
sociale" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS";
c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali,
nel secondo comma, le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 20 e 20-bis".
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 15
ART. 15
Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], le ONLUS,
limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non
sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta
o scontrino fiscale.
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 16
ART. 16
Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la
ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art28-com2].
2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917],
corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di
imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art5-com1],
recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 17
ART. 17
Esenzioni dall'imposta di bollo
1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;642], relativa
agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto,
dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
"Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se
dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lu- crative di utilità sociale
(ONLUS).".
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 18
ART. 18
Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641], recante
disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è
inserito il seguente:
"Art. 13-bis (Esenzioni). - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse
sulle concessioni governative.".
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 19
ART. 19
Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346], relativo ai
trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalità di
pubblica utilità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché quelli a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 20
ART. 20
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa
imposta sostitutiva
1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;643~art25-com1-letc],
recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili
acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilità", sono inserite
le seguenti: ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)".
2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli
immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto- legge 28 marzo 1997, n.
79 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79~art11-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-28;140], non è dovuta dalle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 21
ART. 21
Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione
dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 22
ART. 22
Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131], sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi
di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto,
in fine, il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla
nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è
aggiunta, in fine, la seguente: "II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della
propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni
dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella
misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
stessa imposta.";
b) dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 11-bis - 1. Atti
costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale: lire 250.000.".
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 23
ART. 23
Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche
indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640], svolte
occasionalmente dalle ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo
111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1 sia
data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio
accertatore territorialmente competente.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], potranno essere
stabiliti condizioni e limiti affinchè l'esercizio delle attività di cui al
comma 1 possa considerarsi occasionale.
((7))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 24
ART. 24
Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.
1933
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-10-19;1933~art40-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-05;973], recante riforma delle leggi
sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le
parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative
di utilità sociale (ONLUS),";
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le
parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,";
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di
beneficenza, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,".
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 25
ART. 25
Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], dopo
l'articolo 20, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale). - 1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per
esse previsti, devono:
a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture
contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed
analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività
direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le
stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a
quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture
contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18;
nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30
milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire 50
milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti
secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662~art3-com166].
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la
contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in
conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2216] e 2217 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2217].
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attività
istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare
superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità
previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398~art1-com3], possono tenere per
l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma,
lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e
nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e
dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], le organizzazioni non
governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49], possono tenere il rendiconto
nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due
miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste
dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-16;398~art1-com3], il bilancio deve
recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti
nel registro dei revisori contabili.".
2. Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si
applicano limitatamente alle attività richiamate allo stesso articolo 10, comma
1, lettera a).
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 26
ART. 26
Norma di rinvio
1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni rela- tive agli
enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del
presente decreto.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 27
ART. 27
Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione
rivolta al pubblico delle parole "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale", ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee
a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 28
ART. 28
Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS,
che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei
requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni
previste all'articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione
amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54,
primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art54-com1]
e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art54-com2],
dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
fiscale della ONLUS.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle
organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente
decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi
d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
maturati.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 29
ART. 29
Titoli di solidarietà
1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosciuta come
costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso
effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi
raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle
ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati
all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli
massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione
necessaria per l'attuazione del presente articolo.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117], ha disposto
(con l'art. 102, comma 2, lettera a)) che "Sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
a) gli articoli da 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art10] a 29 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29], fatto
salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4".
ART. 30
ART. 30
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 gennaio 1998 e,
relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 4 DICEMBRE 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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