Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
№ 633
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633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Decreto Legislativo
22 aprile 1941
22-10-2025
Leggesullaprotezionedeldirittodautore
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LEGGE 22 aprile 1941 , n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(041U0633)
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno
((umano))
di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione
((, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale,
purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore))
.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi
della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche
ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399], nonché le banche di dati che
per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell'autore.
ART. 2
ART. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto
se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per
iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di
semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo
secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai
sensi delle norme del capo V del titolo II.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi
che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla
base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici
o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto
e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo
e valore artistico.
((26))
-------------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273], ha disposto (con l'art. 17,
comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge
22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2-num10], la denuncia di
cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941;633] deve essere effettuata
contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque
prima del rilascio della registrazione."
ART. 3
ART. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che
hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico,
religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le
antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle
parti di opere di cui sono composte.
ART. 4
ART. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì
protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le
traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria
od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento
sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le
variazioni non costituenti opera originale.
ART. 5
ART. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali
dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
Soggetti del diritto
ART. 6
ART. 6
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla
creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
ART. 7
ART. 7
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione
dell'opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo
lavoro.
ART. 8
ART. 8
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come
tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,
esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
ART. 9
ART. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o
pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finchè questi non si
sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati
nel secondo comma dell'articolo precedente.
ART. 10
ART. 10
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di
più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.
Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di
diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del
diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun
coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione,
senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto
di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova
utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle
condizioni e con le modalità da essa stabilite.
ART. 11
ART. 11
Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie
ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto
il loro nome ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro,
salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle
Accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e
sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
Contenuto e durata del diritto di
autore
Sezione
I
Protezione della utilizzazione economica
dell'opera
ART. 12
ART. 12
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni
forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in
particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli
seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto
di utilizzazione.
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
((Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati
creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su
istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.))
ART. 12-TER
ART. 12-TER
((Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal
lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è
titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.))
ART. 13
ART. 13
((
1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in
qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,
l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione.
))
ART. 14
ART. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a
trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi
indicati nell'articolo precedente.
ART. 15
ART. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per
oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera
drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico
spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola
o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
((Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata,
senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai
fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse
individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo))
.
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato,
purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE)
((, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione
indipendenti))
e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
sentito il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sentite le
competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo
alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In
particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati
ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6];
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per
l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero
limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo
anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a
titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini
di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.
2-bis. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con
capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di
giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota
dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di
riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore.
2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità delle forme di esenzione
o di riduzione di cui al comma 2-bis, prevedendo adeguati meccanismi di
controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori,
che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o
l'esenzione.
Con il decreto di cui al presente comma possono altresì essere individuati
ulteriori eventi o ricorrenze particolari che permettano l'applicazione di forme
di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore. Il
decreto di cui al presente comma prevede misure atte a garantire che, nelle
fattispecie previste, la Società italiana degli autori ed editori
((,))
gli altri organismi di gestione collettiva
((e le entità di gestione indipendenti))
, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i
titolari dei diritti d'autore. Il decreto di cui al presente comma può essere
sottoposto a revisione triennale. (49)
---------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], ha disposto (con l'art. 19,
comma 1, lettera a)) la modifica del comma 2-ter del presente articolo citando
erroneamente le parole "Società italiana degli autori e degli editori".
ART. 16
ART. 16
1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo
dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza,
quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi
analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione
((...))
, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di
accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in
maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione
al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.
ART. 16-BIS
ART. 16-BIS
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma
della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di
segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla
comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in
condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del
pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il
controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul
territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere
ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al
satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi
in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione
che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione
del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il
suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel
territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di
protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la
presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da
una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via
satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente
legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei
confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno
Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite
avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la
comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché
l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti
stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite,
sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di
radiodiffusione;
c)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;181]))
.
ART. 16-TER
ART. 16-TER
((
1. Ai fini della presente legge per "ritrasmissione" si intende qualsiasi
ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, destinata al pubblico di una
emissione primaria di uno Stato membro, di programmi televisivi o radiofonici
destinati al pubblico, quando la trasmissione iniziale è effettuata su filo, via
etere o via satellite, esclusa la trasmissione online, e quando la
ritrasmissione:
a) è effettuata da un soggetto diverso dall'organismo di diffusione
radiotelevisiva che ha effettuato la trasmissione iniziale o sotto il cui
controllo e responsabilità tale trasmissione iniziale è stata effettuata,
indipendentemente dal modo in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione
ottiene i segnali che trasportano i programmi dall'organismo di diffusione
radiotelevisiva ai fini della ritrasmissione;
b) è effettuata su un servizio di accesso a internet, come definito all'articolo
2, numero 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2015
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2120], in un
ambiente gestito, inteso come un ambiente in cui un operatore di servizi di
ritrasmissione fornisce un servizio di ritrasmissione sicura agli utenti
autorizzati, nel quale solamente questi ultimi possono accedere alla
ritrasmissione e il livello di sicurezza è comparabile a quello utilizzato per
il contenuto trasmesso attraverso le reti gestite in cui il contenuto
ritrasmesso è criptato.
2. La ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici ai sensi del presente
articolo è autorizzata dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al
pubblico.
3. I titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi diversi dagli
organismi di diffusione radiotelevisiva esercitano il diritto di concedere o
rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione all'operatore di un servizio
di ritrasmissione che intenda acquisirne i diritti esclusivamente attraverso un
organismo di gestione collettiva.
4. Gli organismi di gestione collettiva di cui al presente articolo devono
essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
15 marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art8], e operare
ai sensi del medesimo decreto.
5. Quando i titolari del diritto non hanno trasferito a un organismo di gestione
collettiva la gestione del diritto di cui al comma 3, il diritto di concedere o
di rifiutare l'autorizzazione per una ritrasmissione a loro nome spetta
all'organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa
categoria di titolari e, nel caso di una pluralità di organismi, spetta ai tre
organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, sulla
base dei criteri di rappresentatività individuati dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
6. I titolari dei diritti che non hanno conferito mandato a un organismo di
gestione collettiva hanno gli stessi diritti e obblighi dei titolari che hanno
conferito mandato all'organismo di gestione collettiva che ha stipulato un
accordo con l'operatore del servizio di ritrasmissione. I titolari che non hanno
conferito mandato a un organismo di gestione collettiva possono esercitare i
diritti esclusivi di comunicazione al pubblico entro il termine di tre anni
decorrenti dalla data della ritrasmissione che comprende la propria opera o
altro materiale protetto.
7. Quando l'emissione primaria proviene da un altro Stato membro dell'Unione
europea e l'operatore del servizio di ritrasmissione intende acquisire i diritti
di ritrasmissione per il territorio italiano, l'autorizzazione alla
ritrasmissione è rilasciata dagli organismi di gestione collettiva nazionali ai
sensi del comma 5.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la
trasmissione iniziale e la ritrasmissione hanno luogo nel territorio nazionale.
))
ART. 16-QUATER
ART. 16-QUATER
((
1. Ai fini della presente legge, per "servizio online accessorio" si intende un
servizio online di fornitura al pubblico di programmi televisivi o radiofonici e
di qualsiasi materiale che riveste carattere accessorio rispetto alla
trasmissione, simultaneamente ad essa o per un determinato periodo di tempo dopo
la trasmissione, effettuato da un organismo di diffusione radiotelevisiva,
direttamente o sotto il suo controllo e la sua responsabilità.
2. Per "materiale accessorio" si intende il materiale che ha una relazione
chiaramente subordinata rispetto alle trasmissioni, ivi inclusi i materiali che
arricchiscono o ampliano in altro modo i programmi in questione, anche mediante
anteprima, ampliamento, integrazione o valutazione dei contenuti.
3. Non rientra nella definizione di cui al comma 1 la fornitura dell'accesso a
opere individuali o ad altro materiale protetto integrati in un programma
televisivo o radiofonico o a opere o ad altro materiale protetto che non hanno
una relazione con un programma trasmesso dall'organismo di diffusione
radiotelevisiva, come i servizi che danno accesso a singole opere musicali o
audiovisive, album musicali o video, quali, tra gli altri, i servizi di video su
richiesta.
4. Qualora avvengano nell'ambito di uno o più Stati membri dell'Unione europea,
oltre a quello dell'organismo di radiodiffusione, gli atti di comunicazione al
pubblico di opere o altri materiali protetti, su filo o senza filo, e di messa a
disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, con modalità tali
che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, avvenuti
nell'ambito di un servizio online accessorio di cui al presente articolo, nonché
gli atti di riproduzione di opere o altri materiali protetti necessari per la
fornitura, l'accesso o l'utilizzo di tale servizio online, si considerano
effettuati esclusivamente nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea
in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva
nelle ipotesi in cui vengono forniti al pubblico:
a) programmi radiofonici;
b) programmi televisivi d'informazione e di attualità oppure programmi di
produzione interna interamente ideati, finanziati e realizzati con risorse
proprie dall'organismo di diffusione radiotelevisiva.
5. Il principio di cui al comma 4 non si applica alle trasmissioni di eventi
sportivi e di opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i titolari dei diritti d'autore e dei
diritti connessi e gli organismi di diffusione radiotelevisiva determinano
l'importo dovuto per il loro utilizzo, tenendo conto di tutti gli aspetti che
caratterizzano, a livello quantitativo e qualitativo, il servizio online
accessorio, inclusi la durata della disponibilità online dei programmi, il
pubblico e le versioni linguistiche fornite. L'importo del pagamento da
effettuare può essere calcolato anche sulla base dei ricavi dell'organismo di
diffusione radiotelevisiva.
7. Il principio del paese d'origine di cui al comma 4 non pregiudica la libertà
contrattuale dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi e degli
organismi di diffusione radiotelevisiva di limitare lo sfruttamento dei diritti
di cui ai precedenti commi e degli altri diritti previsti dalla presente legge
in capo ai medesimi soggetti.
8. I commi 6 e 7 si applicano anche quando il servizio online accessorio è
effettuato esclusivamente sul territorio nazionale.
))
ART. 16-QUINQUIES
ART. 16-QUINQUIES
((
1. Ai fini della presente legge, per "immissione diretta" si intende il processo
tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i
propri segnali che trasportano i programmi a un organismo diverso dagli
organismi di diffusione radiotelevisiva, con modalità che non consentono al
pubblico durante la trasmissione di accedere ai predetti segnali.
2. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali
partecipano ad un unico atto di comunicazione al pubblico quando il primo
trasmette, mediante immissione diretta e senza trasmissione simultanea al
pubblico, i propri segnali che trasportano i programmi esclusivamente ad un
distributore di segnali, il quale provvede a trasmetterli al pubblico.
3. Non si applica il comma 2 quando il distributore di segnali si limita a
fornire all'organismo di diffusione radiotelevisiva i mezzi tecnici per
garantire la ricezione delle trasmissioni o per migliorarne la ricezione.
4. L'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali
partecipano, ciascuno in base al proprio contributo, all'atto di comunicazione
al pubblico di cui al comma 2 e sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione dei
titolari dei diritti in relazione al contributo specifico da loro fornito alla
trasmissione del programma.
5. I titolari dei diritti rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 4
esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva, come previsto
all'articolo 16-ter.
6. Quando gli organismi di diffusione radiotelevisiva trasmettono i segnali
portatori di programmi direttamente al pubblico e simultaneamente li trasmettono
ad altri organismi mediante il processo tecnico di immissione diretta, le
trasmissioni in tal modo effettuate dai distributori di segnali costituiscono un
atto di comunicazione al pubblico distinto da quello effettuato dall'organismo
di diffusione radiotelevisiva al quale si applica l'articolo 16-ter.
))
ART. 17
ART. 17
((
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o
in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed
a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e
comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli
Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte
negli Stati extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si
esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il
primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal
titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del
pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la
realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del
diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle
opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di
insegnamento o di ricerca scientifica.
))
ART. 18
ART. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in
altra lingua o dialetto.
Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di
elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta
per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio
economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso
degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a
fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da
parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle
opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il
noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è
nullo.In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è
stabilito
((dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure
previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione))
.
((53))
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di
edifici e ad opere di arte applicata.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 19
ART. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro
indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di
ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.
Sezione II
Protezione dei diritti sull'opera a difesa
della
personalità dell'autore (Diritto morale dell'autore)
ART. 20
ART. 20
((Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera,
previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione
dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità
dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra
modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di
pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione))
.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle
modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del
pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario
apportare all'opera già realizzata. Però se all'opera sia riconosciuta dalla
competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
ART. 21
ART. 21
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di
far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore
che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni,
riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e
diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico.
ART. 22
ART. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della
propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per
chiederne la soppressione.
ART. 23
ART. 23
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto
valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai
genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli
ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro
discendenti.
L'azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata
dal Ministro per la cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale
competente.
ART. 24
ART. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai
legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la
pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.
Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite
non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso,
decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. È rispettata, in
ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione seconda
del capo secondo del titolo terzo.
Sezione III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
ART. 25
ART. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore
e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte.
((14))
-----------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni."
ART. 26
ART. 26
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali,
coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti utilizzazione economica
spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita
del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica
spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di cinquanta
anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la
pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le
riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
((14))
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni."
ART. 27
ART. 27
Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso
dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant'anni
a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è
stata effettuata.
Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione
è fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate
dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine
di durata determinato nell'art. 25.
((14))
-----------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni."
ART. 27-BIS
ART. 27-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 1997, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154]))
ART. 28
ART. 28
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia
all'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il
Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel
regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette
disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di
fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o
pseudonima.
((26))
-------------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273], ha disposto (con l'art. 17,
comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge
22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art2-num10], la denuncia di
cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941;633] deve essere effettuata
contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque
prima del rilascio della registrazione."
ART. 29
ART. 29
La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini
dell'art. 11, alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista,
alle Provincie, ai Comuni, alle Accademie, agli enti pubblici culturali nonché
agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire
dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è
stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle Accademie e
dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni; trascorsi
i quali, l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi
scritti.
ART. 30
ART. 30
Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente,
in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia
fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della
pubblicazione. Le frazioni di anno giovano all'autore.
Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la
durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno
dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.
ART. 31
ART. 31
((Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non
ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte
dell'autore.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni."
ART. 32
ART. 32
((Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, i diritti di utilizzazione
economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del
settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le
seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi
compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per
essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni."
ART. 32-BIS
ART. 32-BIS
((I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al
termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I termini di durata di protezione dei
diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I
della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], e successive modificazioni,
previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 31, 32 e 32-bis della legge
medesima, sono elevati a 70 anni."
ART. 32-TER
ART. 32-TER
((I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti
dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la
morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma))
.
ART. 32-QUATER
ART. 32-QUATER
((1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive,
anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di
riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti
connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le
disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42].))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per
talune categorie di opere
Sezione I
Opere drammatico-musicali,
composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche
ART. 33
ART. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere
liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai
balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi
articoli.
ART. 34
ART. 34
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte
musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.
Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore
del rispettivo contributo letterario o musicale.
Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti
la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.
Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli
e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.
ART. 35
ART. 35
L'autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro
testo musicale, all'infuori dei casi seguenti:
1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto
della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine
di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per operetta, e, nel
termine di un anno, se si tratta di ogni altra opera letteraria da emettere in
musica;
2) allorché, dopo che l'opera è stata musicata e considerata dalle parti come
pronta per essere eseguita o rappresentata, essa non è rappresentata od eseguita
nei termini indicati nel numero precedente, salvo i maggiori termini che possono
essere stati accordati per la esecuzione o rappresentazione ai sensi degli
articoli 139 e 141;
3) allorché, dopo una prima rappresentazione od esecuzione, l'opera cessi di
essere rappresentata od eseguita per il periodo di dieci anni, se si tratta di
opera lirica, oratorio, poema sinfonico od operetta o per il periodo di dieci
anni, se si tratta di altra composizione.
Il compositore nei casi previsti ai numeri 2 e 3 può altrimenti utilizzare la
musica.
ART. 36
ART. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente l'autore della parte
letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio
dell'eventuale azione di danni a carico del compositore.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell'azione di danni
prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull'opera già
musicata rimane fermo, ma l'opera stessa non può essere rappresentata od
eseguita che con il consenso di entrambi i collaboratori.
ART. 37
ART. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di
parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui
la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti
di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte
coreografica o pantomimica e, nelle riviste musicali, all'autore della parte
letteraria.
Con le modificazioni richieste dalle norme del comma precedente sono applicabili
a queste opere le disposizioni degli articoli 35 e 36.
Sezione II
Opere collettive, riviste e giornali
ART. 38
ART. 38
Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio derivante
dall'applicazione dell'art.
7.
Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di
utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti,
e in difetto, delle norme seguenti.
ART. 39
ART. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da
persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti
accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente
quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese
dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla
notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o
giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati
nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del
manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per
estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si
tratta di rivista.
ART. 40
ART. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto,
salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera
nelle forme d'uso.
Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale
della redazione.
ART. 41
ART. 41
Senza pregiudizio dell'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 20,
il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre
nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste
dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa
facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
ART. 42
ART. 42
L'autore dell'articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un'opera
collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume,
purché indichi l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di
pubblicazione.
Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l'autore, salvo patto
contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali.
ART. 43
ART. 43
L'editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare
o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano
pervenuti senza sua richiesta.
ART. 43-BIS
ART. 43-BIS
((
1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma
singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l'utilizzo online
delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di
servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett.
b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;223~art1-com1-letb],
comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi
di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto
principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere
altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce
un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente
aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di
interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su
notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto
l'iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di
un'agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche
a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di
carattere giornalistico.
3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i
soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio
di un'attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se
stabiliti in un altro Stato membro.
4. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a
favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri
materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il
diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere
giornalistico.
5. Quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione
di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di
cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di
altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di altri
materiali la cui protezione sia scaduta.
6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati
o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di
singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di
singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere
giornalistico.
7. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si
intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla
necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità.
8. Per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i
prestatori di servizi della società dell'informazione riconoscono ai soggetti di
cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di
riferimento per la determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo,
tenendo conto, tra l'altro del numero di consultazioni online dell'articolo,
degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al
comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per
investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici
economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a
visibilità e ricavi pubblicitari.
9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo
dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della società
dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e
gli editori di cui al comma 3, è condotta tenendo conto anche dei criteri
definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i
prestatori di servizi delle società dell'informazione non limitano la visibilità
dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L'ingiustificata
limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai
fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'articolo
1337 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1337].
10. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui
al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di
una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare del
compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso, esplicitando nella
richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta
della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non
si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal
regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è
conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle
proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso.
11. Quando, a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla
stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario
specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168~art3-com1-letb],
anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno
1998, n. 192 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-18;192~art9].
12. I prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese
di media monitoring e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione,
su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione
collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15
marzo 2017 n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35], qualora
mandatari, o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari
a determinare la misura dell'equo compenso. L'adempimento dell'obbligo di cui al
primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della
riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e
finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull'adempimento dell'obbligo di
informazione a carico dei prestatori di servizi vigila l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata comunicazione di tali dati
entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità
applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto
inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le
sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16].
13. Gli editori di cui al comma 3, sia in forma singola che associata o
consorziata, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota,
compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell'equo compenso di cui al comma
8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata
mediante accordi collettivi.
14. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la
pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione
dell'opera di carattere giornalistico.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta
anteriormente al 6 giugno 2019.
16. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle
eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure
tecnologiche di protezione previste dal Titolo II-ter, alle difese e sanzioni
giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonché l'articolo 2 della legge
20 novembre 2017 n. 167
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-20;167~art2].))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Sezione III
Opere cinematografiche
ART. 44
ART. 44
Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto,
l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica
((e il direttore artistico))
. (53)
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 45
ART. 45
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica
spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati
dai successivi articoli.
Si presume produttore dell'opera cinematografica chi è indicato come tale sulla
pellicola cinematografica. Se l'opera è registrata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall'articolo medesimo.
ART. 46
ART. 46
L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha
per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni,
trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori
indicati nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che
proiettano pubblicamente l'opera un compenso separato per la proiezione. Il
compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del
regolamento.
((Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli
adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli
artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori,
hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli
incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso è
irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le
categorie interessate.))
((53))
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 46-BIS
ART. 46-BIS
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46, in caso di cessione del
diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate
((un compenso adeguato e proporzionato))
a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere
stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite.
((53))
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da
quella prevista nel comma 1 e nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle
opere stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti
di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche ed assimilate espresse
originariamente in lingua straniera spetta, altresì,
((un compenso adeguato e proporzionato))
agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della
versione in lingua italiana dei dialoghi.
((53))
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile e,
in difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali
individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, è stabilito
((dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure
previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione))
.(21)
((53))
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154], ha disposto
(con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo è
riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere
e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 47
ART. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell'opera
cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.
L'accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi
all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più
degli autori menzionati nell'articolo 44 della presente legge, è fatta da un
collegio di tecnici nominato dal Ministro per la cultura popolare, secondo le
norme fissate dal regolamento.
Gli accertamenti fatti da tale collegio hanno carattere definitivo.
ART. 48
ART. 48
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con
l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera,
siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
ART. 49
ART. 49
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono
riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti
pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
ART. 50
ART. 50
Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di
tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa
proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette
parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.
Sezione IV
Opere radiodiffuse
ART. 51
ART. 51
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio
riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni,
il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo
intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
ART. 52
ART. 52
L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la
radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da
ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente
articolo e nei seguenti.
I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a
permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la
radiodiffusione.
È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le
prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.
Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre
diversi teatri, o altro luogo pubblico.
ART. 53
ART. 53
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due
mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere
esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni
cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai
manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
ART. 54
ART. 54
L'accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche,
è di esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla vigilanza
delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge
14 giugno 1928-VI, n. 1352, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio
1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-06-04;1552].
Il nome dell'autore ed il titolo dell'opera devono essere radiodiffusi
contemporaneamente all'opera.
ART. 55
ART. 55
((
1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua
opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro
supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per
necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso,
distrutta o resa inservibile.
2. È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui
al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità
di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per
quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti
connessi.
))
ART. 56
ART. 56
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il
diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il
pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti,
dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia
esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno
stabiliti nel regolamento.
ART. 57
ART. 57
Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle
trasmissioni differite o ripetute.
ART. 58
ART. 58
Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi
sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un
equo compenso, che è determinato periodicamente d'accordo fra l'
((Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.
ART. 59
ART. 59
La radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il
servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell'autore a norma
delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono
applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle
dell'articolo 55.
ART. 60
ART. 60
Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l'ente esercente
effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate
all'estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del
regolamento.
Sezione V
((Opere registrate su rapporti))
ART. 61
ART. 61
((
1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di
suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli
esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante
l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica
o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato
dalle norme contenute nella precedente sezione.
))
ART. 62
ART. 62
((
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non
possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni
seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali
sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.
))
ART. 63
ART. 63
((
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga
rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessità
tecniche della registrazione.
))
ART. 64
ART. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei
dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante
vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2
febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della
Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è sottoposta al
pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
((Sezione VI
Programmi per elaboratore))
ART. 64-BIS
ART. 64-BIS
((
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64- ter e 64-quater, i
diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore
comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma
per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma.
Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione,
l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore
richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione
del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti,
senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del
programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di
una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare
dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di
detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare
l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
))
ART. 64-TER
ART. 64-TER
1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei
diritti le attività indicate nell'art. 64- bis, lettere a) e b), allorché tali
attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente
alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione
degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia
del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma,
qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza
l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a
prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i
principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia
tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione,
trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire.
((Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma
2 sono nulle.))
ART. 64-QUATER
ART. 64-QUATER
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la
riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua
forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di
modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le
informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi,
di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il
diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è
autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già
facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute
in virtù della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del
programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di
un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva,
o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
((
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
))
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie
ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399], le disposizioni del presente
articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro
applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del
titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del
programma.
((Sezione VII
Banche di dati))
ART. 64-QUINQUIES
ART. 64-QUINQUIES
((
1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o
autorizzare:
a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo e in qualsiasi forma;
b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della
banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea
da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di
controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
))
ART. 64-SEXIES
ART. 64-SEXIES
((
1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da
parte del titolare del diritto:
a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo non commerciale perseguito.
Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni
di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto
su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del
diritto;
b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto
di una procedura amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate
nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della
banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso
al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se
l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di
dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1418].
4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978,
n. 399 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399], le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la
loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o
entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
))
CAPO V
((Eccezioni e limitazioni
Sezione I
Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni))
ART. 65
ART. 65
((
1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso,
pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a
disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono
essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o
giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è
stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti,
la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti
utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo,
sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome
dell'autore, se riportato.
))
ART. 66
ART. 66
((
1. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in
pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze
aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al
pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei
giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome
dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
))
ART. 67
ART. 67
((
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica
sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si
indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
))
ART. 68
ART. 68
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale
dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al
pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio
economico o commerciale diretto o indiretto.
((2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo
70-ter, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine
necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o
di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in
qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. È nulla qualsiasi pattuizione avente
ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.))
((53))
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è
consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di
opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno
pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per
gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art.
181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le
associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore
per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dall'ISTAT per i libri.ù
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono
essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con
corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto
di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per
il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli
enti dai quali le biblioteche dipendono.
I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi
editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in
genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 68-BIS
ART. 68-BIS
((
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori
intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati
dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo
economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed
essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di
consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un
intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
))
ART. 69
ART. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti
pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non e
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto
((. . .))
e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno
diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli
enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei
videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
ART. 69-BIS
ART. 69-BIS
((
1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al
pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o
sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le
opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con
le seguenti modalità:
a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione,
catalogazione, conservazione o restauro;
b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al
comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico,
in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a
fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie
collezioni.
3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2
sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e
per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.
4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo
dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri
titolari dei diritti che sono stati individuati.
5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione
di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti alla
valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al
comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui
al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non
possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione
delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli
accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere,
né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei
diritti))
((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art69ter-com1], inserito dal
presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto
d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette
disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 29 ottobre 2014".
ART. 69-TER
ART. 69-TER
((
1. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano alle seguenti opere
protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato
membro dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima
diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e considerate
orfane ai sensi dell'articolo articolo 69-quater:
a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o
altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di
istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi
o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;
b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni
di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché
nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o
sonoro;
c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di
servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro
archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle
commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o
per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le
opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di
emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da
tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un
accordo di licenza non possono essere considerate orfane.
2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e ai
fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali
di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui all'articolo
69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati
ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette
organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono
consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di documentate
espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale
utilizzo.
3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e
agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte
integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1))
((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art69ter-com1], inserito dal
presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto
d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette
disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 29 ottobre 2014".
ART. 69-QUATER
ART. 69-QUATER
1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono
considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o
fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati
individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca
diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del
fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da
soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza
professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate
e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di
opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e
degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate
ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna
categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere
che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate
in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni
disponibili in tali Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale
per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della
ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che
un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonché gli esiti
delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non
possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli
estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per
contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo
69-bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica dello status di opera
orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le
biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una
banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo
69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente,
svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto
da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data
di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti
senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha
effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o
più titolari.
6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle
opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto
di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori
informazioni a carico delle organizzazioni.
7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e
non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati,
non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai
sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati
secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei
diritti identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima
pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione
dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha
sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca
diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita
la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere
cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati
membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in
ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è
effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita
l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le
procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da
titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la
ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di
informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere
orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0028], in un
altro Stato membro dell'Unione europea.
12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177]))
.
((53))
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o
pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la
documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile
a richiesta degli interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette
senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per la
registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo
che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati
un'opera orfana;
b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla
presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi
utilizzati dalle organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.(43)
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art69ter-com1], inserito dal
presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto
d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette
disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 29 ottobre 2014".
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che la presente abrogazione si applica anche alle opere
e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 69-QUINQUIES
ART. 69-QUINQUIES
((
1. Il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere
orfane ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in
relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più orfane
possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli
accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.
2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta
un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.
3. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione dell'equo compenso
di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla
presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui all'articolo
69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito
conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato
dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni
per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico,
quali la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonché
l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.
4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli
previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di
cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire il
tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis, al fine di determinare
la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono
adire la competente Autorità giudiziaria, affinchè, secondo i criteri di cui al
comma 3, determini la misura e la modalità di determinazione dell'equo compenso.
5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno
utilizzato l'opera o il fonogramma))
((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art69ter-com1], inserito dal
presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto
d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette
disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 29 ottobre 2014".
ART. 69-SEXIES
ART. 69-SEXIES
((
1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera
orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso
le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.
2. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica
prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la
registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi
modifica dello status di opera orfana))
((43))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art69ter-com1], inserito dal
presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto
d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette
disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 29 ottobre 2014".
ART. 69-SEPTIES
ART. 69-SEPTIES
((1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:
a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere
Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
b) per i libri pubblicati:
1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli
autori;
2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno
pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;
3) il deposito legale;
4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli
editori;
5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);
6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;
7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli
scolastici);
8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle
Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);
Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso
sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual
International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights
Information and Orphan Works).
c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:
1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;
2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;
3) il deposito legale;
4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli
autori e dei giornalisti;
5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi
che gestiscono i diritti di riproduzione.
d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le
illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro
materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:
1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);
2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare
riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti
di riproduzione;
3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.
e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:
1) il deposito legale;
2) le associazioni italiane dei produttori;
3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le
biblioteche nazionali;
4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN
(International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC
(International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC
(International Standard Recording Code) per i fonogrammi;
5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per
autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere
audiovisive;
6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni
riportate sulla confezione dell'opera;
7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una
categoria specifica di titolari dei diritti.))
---------------
AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano
alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22
aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art69ter-com1], inserito dal
presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto
d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette
disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima
del 29 ottobre 2014".
ART. 70
ART. 70
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e
la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o
di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
((1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della
ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti
i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma))
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione
dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
ART. 70-BIS
ART. 70-BIS
((
1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e
l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro
comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per
finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo
scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto
di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico
sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o
studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono
utilizzati.
2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e
di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati
dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera.
3. L'eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato
principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture
musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che
autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle
necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente
conoscibili ed accessibili.
4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1 aventi luogo in
Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in un altro Stato
membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.
5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente
articolo.
articolo.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 70-TER
ART. 70-TER
((
1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da
istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica,
ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali
disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché
la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove
opere originali.
2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende
qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi,
suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare
informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.
3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale
si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o
accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione,
agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché
gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli
organismi di radiodiffusione pubblici.
4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le
università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o
qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività
di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la
ricerca scientifica, che alternativamente:
a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli
utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato
pubblico-privato;
b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato
membro dell'Unione europea.
5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali è esercitata da
imprese commerciali un'influenza determinante tale da consentire un accesso su
base preferenziale ai risultati generati dalle attività di ricerca scientifica.
6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1
sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere
conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la
verifica dei risultati della ricerca.
7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente
a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e
l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli
altri materiali.
8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di
accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del
patrimonio culturale e gli organismi di ricerca.
9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente
articolo.
articolo.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 70-QUATER
ART. 70-QUATER
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le
riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o
in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di
testo e di dati.
L'estrazione di testo e di dati è consentita quando l'utilizzo delle opere e
degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del
diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere
conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di
dati.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono in ogni
caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 70-ter.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 70-QUINQUIES
ART. 70-QUINQUIES
((
1. L'editore al quale un autore ha trasferito o concesso l'utilizzo di un
diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota,
comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore
dell'autore per gli utilizzi dell'opera in virtù di qualsiasi eccezione o
limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota può essere determinata
da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo
periodo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di
prestito di cui all'articolo 69.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 70-SEXIES
ART. 70-SEXIES
((1. Quando sono applicate le misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, anche in base ad accordi o a provvedimenti dell'autorità
amministrativa o giudiziaria, i soggetti di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e
70-ter, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari
dell'opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo,
hanno diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le
finalità previste dai suddetti articoli, purché tale estrazione di copia non sia
in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e a
condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei
diritti.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 70-SEPTIES
ART. 70-SEPTIES
1.
((Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 20 giugno 1978, n. 399 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399],
le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete
o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione
di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale,
anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 70-ter e 70-quater))
.
ART. 71
ART. 71
((
1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire
in pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza pagamento di alcun
compenso per diritti di autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo
di lucro.
))
ART. 71-BIS
ART. 71-BIS
1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la
riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione
al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non
abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall' handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui
all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al
comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove
necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.
((
2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in
deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72,
comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1,
lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi
gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del
pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi
della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi,
intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative
in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti,
notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su
qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato
digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o
altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro
trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile",
intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che
consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole
come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui
al comma 2-ter.
2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis è riconosciuta alle seguenti categorie
di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:
a) non vedenti;
b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da
garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una
persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere
stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale
disabilità;
c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere
le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona
priva di tale disabilità;
d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro
oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente
necessaria per leggere.
2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni
necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro
materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono
altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il
formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni
beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o
disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per
consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del
presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies.
2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater è
consentito:
a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme
vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile
di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;
b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in
formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente
accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione,
distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra
entità autorizzata affinchè sia destinata a un uso esclusivo da parte di un
beneficiario.
2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per
"entità autorizzata" si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o
autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di
lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle
informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le
organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione,
formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come
loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni
di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale
trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa
vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il
possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto
le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli
obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies.
2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da
2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale
interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli
adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale,
accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei
beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile
deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro
materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori
dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro
materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche,
conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di
condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera
o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità
autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni
accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di
miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.
2-octies. L'esercizio delle attività previste dai commi 2-bis e seguenti è
consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non
commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato
al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti
giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione
dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non
devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari
dei relativi diritti.
2-novies. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e
diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e
possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la
trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie
per la consegna delle stesse.
2-decies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano
possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies
per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato
membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel
territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in
formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato
membro dell'Unione europea.
2-undecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano,
nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati
personali, devono:
a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile
unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la
comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate
delle copie in formato accessibile;
c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le
relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni
effettuate;
d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri
canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate
rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).
2-duodecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano
devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle
categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entità autorizzate, anche
stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:
a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in
formato accessibile e i formati disponibili;
b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo
scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.
2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies
sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le
attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione
europea))
ART. 71-TER
ART. 71-TER
((
1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli
individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali
aventi tale unica finzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente
alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a
vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.
))
ART. 71-QUATER
ART. 71-QUATER
((
1. È consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da
ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo
esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso
determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito
il comitato di cui all'art. 190.
))
ART. 71-QUINQUIES
ART. 71-QUINQUIES
((
1. I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire
l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità
competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto
svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche
mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di
cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e
71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i
beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai
fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in
relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le
associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2
possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni.
In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui
all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,
secondo le modalità di cui all'articolo 194-bis.
5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
))
((Sezione II
Riproduzione privata ad uso personale))
ART. 71-SEXIES
ART. 71-SEXIES
((
1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi
supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale,
purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente
commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La
prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e
videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di
riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79
e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali
protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è
protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando
l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a
consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso
legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia
avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo
analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non
arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
))
ART. 71-SEPTIES
ART. 71-SEPTIES
1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di
opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di
videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo
71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi,
da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per
gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla
registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per
apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti
analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla
registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma
commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.Per i
sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è
dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione
ottenuta per la prestazione del servizio stesso.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa
comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare
((entro il 31 dicembre 2009))
sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di
cui al comma 1 . Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla
copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato
allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1.
I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le
cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente
corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di
registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi
più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione
all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.
ART. 71-OCTIES
ART. 71-OCTIES
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di
registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il
cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta
per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti
interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35].
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106].
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di
registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite
le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta
per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i
produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli
artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o
esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;93~art7-com2].
3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di
tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima
delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla
Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale
nazionale e internazionale.
((
3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) trasmette al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato
delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di
cui ai medesimi commi nonché l'elenco dei soggetti beneficiari del riparto dei
compensi con i relativi importi.
3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a ripartire il
compenso di cui all'articolo 71-septies trasmettono al Ministero della cultura e
alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) il rendiconto dettagliato
della destinazione delle somme e della relativa ripartizione in favore dei
beneficiari nonché delle spese sostenute in quanto strettamente connesse
all'attività di ripartizione. Al fine di favorire l'economicità, l'efficacia e
l'efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di
ridurne le spese di gestione, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della cultura, relativi
alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima Società la
verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle
eventuali somme accantonate o comunque non distribuite. La Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) può procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati
rendicontati e può disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di
spese di gestione o di eventuali accantonamenti, al fine della successiva
ripartizione tra i beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di
rendicontazione di cui al presente comma determina per i soggetti inadempienti
l'impossibilità di partecipare alle successive ripartizioni nonché l'obbligo di
restituzione degli importi complessivi ricevuti dalla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE). La Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
riferisce al Ministero della cultura sugli esiti delle verifiche di cui al
presente comma))
((Sezione III
Disposizioni comuni))
ART. 71-NOVIES
ART. 71-NOVIES
Art. 71-nonies
Art. 71-nonies.
((1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra
disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere
in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né
arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.))
ART. 71-DECIES
ART. 71-DECIES
((
1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si
applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis, II e III e, in
quanto applicabili, agli altri capi del titolo II, nonché al capo I del titolo
II-bis.
))
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI AUTORE
CAPO I
((Diritti del produttore di fonogrammi))
TITOLO II
ART. 72
ART. 72
((
1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di
fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite
dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con
qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il
diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il
fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione
in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in
maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
))
ART. 73
ART. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o
riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione,
noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per
l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia,
della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed
in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
((Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente
al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio
di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di
intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-11&numeroGazzetta=59],
alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori
hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato))
.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative
modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
((2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei
commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di
cessione))
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e
della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da
enti a ciò autorizzati dallo Stato.
ART. 73-BIS
ART. 73-BIS
((
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato
hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art.
73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e
ripartito secondo le norme del regolamento.
))
ART. 74
ART. 74
((
1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi,
prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in condizioni tali da
arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le attività
culturali, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno
autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e
disponendo, se occorra, quanto è necessario per eliminare le cause che turbano
la regolarità dell'utilizzazione.
))
ART. 75
ART. 75
((La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla
fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente
pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima
pubblicazione lecita.
Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate
pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico
durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale
prima comunicazione al pubblico.))
((42))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440],
ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di
tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di
protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al
titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], limitatamente ai diritti dei
produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti
relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori
della ingegneria (capo VII)".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "il termine di durata di protezione dei
diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al
titolo II, capo I, della suindicata legge, previsto all'articolo 75 della legge
stessa, è elevato a 50 anni".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;22] ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art75] e 85 della legge 22
aprile 1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art85],
come modificati dal presente decreto, nonché gli articoli 84-bis e 84-ter della
predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di
esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il
produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in
vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data
del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi
a tale data".
titolo II
ART. 76
ART. 76
((
1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non
portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto
applicabili.
))
ART. 77
ART. 77
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68]))
ART. 78
ART. 78
((
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume
l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da
una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di
suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta
registrazione originale.
))
((CAPO I-BIS
Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento))
ART. 78-BIS
ART. 78-BIS
((1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è
soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
come modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;545], convertito con
modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;650], ha disposto (l'art. 17,
comma 1) che "È altresì elevato a cinquanta anni il termine di durata di
protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I-bis, previsto
dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art78bis]. In nessun caso
l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonché
dei produttori di opere fonografiche, potrà comportare l'automatica estensione
dei termini di cessione dei diritti di utilizzo economico delle opere
dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia
contrattuale delle parti, tale estensione dovrà risultare da una esplicita
pattuizione tra di esse."
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;545], convertito con
modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;650], ha disposto (con l'art. 1,
comma 55) che tale modifica si applica a decorrere dal 29 giugno 1995.
ART. 78-TER
ART. 78-TER
((
1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie
delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita,
dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione
non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima
vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle
sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle
copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si
esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione.
Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento
è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di
cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima
comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento.
))
((CAPO I-TER
Diritti audiovisivi sportivi))
ART. 78-QUATER
ART. 78-QUATER
((Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-07-19;106], e relativi decreti
legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in
quanto compatibili.))
CAPO II
((Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva))
ART. 79
ART. 79
1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori,
dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e
degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attività di emissione
radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via
etere: il diritto non spetta al distributore
((...))
qualora ritrasmetta semplicemente
((...))
le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie
emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni,
nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via
etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea,
se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno
Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di
comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di utilizzare
la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o
per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e
televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via
satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima
diffusione di una emissione.
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "È inoltre elevato a 50 anni il termine
di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attività di
emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge
citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."
ART. 79-BIS
ART. 79-BIS
((
1. L'articolo 16-ter non si applica ai diritti sulla ritrasmissione esercitati
dagli organismi di diffusione radiotelevisiva in relazione alle proprie
trasmissioni, indipendentemente dal fatto che tali diritti appartengano
direttamente o siano stati trasferiti a tali organismi da altri titolari dei
diritti.
2. Qualora gli organismi di diffusione radiotelevisiva e gli operatori dei
servizi di ritrasmissione avviino trattative finalizzate alla conclusione di un
accordo per l'autorizzazione alla ritrasmissione dei programmi televisivi e
radiofonici, tali trattative devono essere condotte in buona fede, ai sensi
dell'articolo 1337 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1337].
))
CAPO III
((Diritti degli artisti interpreti e degli artisti
esecutori))
ART. 80
ART. 80
1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i
cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone
((, inclusi i doppiatori))
che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo
opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
((53))
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente
dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal
vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi
compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie
prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la
comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le
stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di
una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in un
supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori il compenso di cui
all'art. 73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a
favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo compenso di cui
all'ari. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni
((e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a
un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione,
adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione
collettiva e delle entità di gestione indipendente))
;
((53))
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se
non nel caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o con il suo
consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi
o di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra
((i soggetti interessati))
, detto compenso è stabilito
((dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure
previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione))
.
((53))
3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono con alcun atto
di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere
e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 81
ART. 81
((Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi
alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o
alla loro reputazione.))
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti
dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel
comma 1° dell'art. 54.
ART. 82
ART. 82
Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni che precedono, si comprendono
nella denominazione di
((artisti interpreti))
e di artisti esecutori:
1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o
musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
esecutore comprimario;
2) i direttori dell'orchestra o del coro;
3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o
corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice
accompagnamento.
ART. 83
ART. 83
((
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che sostengono le prime parti
nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto che
il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro
recitazione, esecuzione o rappresentazione e venga stabilmente apposto sui
supporti contenenti la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o
pellicole cinematografiche.
))
ART. 84
ART. 84
1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed
esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione,
ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché
il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto
per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di
immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e
assimilata
((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa))
sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista
comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e
assimilata
((, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa))
a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite
((un compenso adeguato e proporzionato))
a carico degli organismi di emissione.
((53))
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate
((, ivi incluse le opere teatrali trasmesse))
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e),
agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta
((un compenso adeguato e proporzionato))
a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
((53))
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di
accordo da concludersi tra
((i soggetti interessati))
, è stabilito
((dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure
previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione))
. (21)
((53))
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154], ha disposto
(con l'art. 17, comma 2) che l'equo compenso di cui al presente articolo è
riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 1998.
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche alle opere
e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 84-BIS
ART. 84-BIS
((Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista,
interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente,
l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione
annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo
immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del
fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua
lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale
remunerazione non produce effetti.
L'importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al
pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma,
corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha
percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui è versata detta
remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del
fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita
del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno
dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che
deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art39-com3],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27], amministrano il diritto ad
ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti
o esecutori, di cui al primo comma.
I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o
esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al terzo comma cui gli
artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni
informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua
supplementare di cui al primo comma.
Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti
ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento
anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo
anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale
pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al
pubblico.))
((42))
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;22] ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art75] e 85 della legge 22
aprile 1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art85],
come modificati dal presente decreto, nonché gli articoli 84-bis e 84-ter della
predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di
esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il
produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in
vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data
del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi
a tale data".
ART. 84-TER
ART. 84-TER
((Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o,
in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita
comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un
numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del
pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico
possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o
esecutore, può recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i
suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La
rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.
Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo
comma può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla
comunicazione dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere
dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza
entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.
Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità
di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di
trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o
esecutori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di
ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori,
l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di
trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.
In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti
del produttore di fonogrammi sul fonogramma.))
((42))
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;22] ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art75] e 85 della legge 22
aprile 1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art85],
come modificati dal presente decreto, nonché gli articoli 84-bis e 84-ter della
predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di
esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il
produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in
vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data
del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi
a tale data".
ART. 85
ART. 85
((I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla
esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:
a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un
mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata
al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire
dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico;
b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o
lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano
settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella
della prima comunicazione al pubblico.))
((42))
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52],
ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "È altresì elevato a 50 anni il termine
di durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti
esecutori di cui al titolo II, capo III, della legge citata, previsto
dall'articolo 85 della legge medesima".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-21;22] ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art75] e 85 della legge 22
aprile 1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art85],
come modificati dal presente decreto, nonché gli articoli 84-bis e 84-ter della
predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di
esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il
produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in
vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data
del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi
a tale data".
ART. 85-BIS
ART. 85-BIS
1. In aggiunta ai diritti già disciplinati nel presente capo e nei capi
precedenti, ai detentori dei diritti connessi è riconosciuto il diritto di
autorizzare la ritrasmissione
((...))
secondo le disposizioni di cui all'art. 110-bis.
((CAPO III-BIS
Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta
successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore))
ART. 85-TER
ART. 85-TER
((
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei
termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al
pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i
diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute
nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto
applicabili.
2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1
è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione
al pubblico.
))
((CAPO III-TER
Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico
dominio))
ART. 85-QUATER
ART. 85-QUATER
((
1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a colui il quale pubblica,
in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di
opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di utilizzazione
economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione critica e
scientifica.
2. Fermi restando i rapporti contrattuali con il titolare del diritti di
utilizzazione economica di cui al comma 1, spetta al curatore della edizione
critica e scientifica il diritto alla indicazione del nome.
3. La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire
dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo
effettuata.
))
ART. 85-QUINQUIES
ART. 85-QUINQUIES
((I termini finali di durata del diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III,
III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica
l'evento considerato dalla norma.))
CAPO IV
Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali
ART. 86
ART. 86
All'autore di bozzetti di scene teatrali che non costituiscono opera
dell'ingegno coperta dal diritto di autore ai sensi delle disposizioni del
titolo I, compete un diritto a compenso quando il bozzetto è usato ulteriormente
in altri teatri, oltre quello per il quale è stato composto.
Questo diritto dura cinque anni a partire dalla prima rappresentazione nella
quale il bozzetto è stato adoperato.
CAPO V
Diritti relativi alle fotografie
titolo I
ART. 87
ART. 87
Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita
naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo,
comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle
pellicole cinematografiche.
Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti
materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
ART. 88
ART. 88
Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio
della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo
sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio,
riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di
autore sull'opera riprodotta.
Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un
contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità
del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.
La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente
quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e
salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente
la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il Ministro per la cultura popolare, con le norme stabilite dal regolamento, può
fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la
fotografia.
ART. 89
ART. 89
La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia
comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti all'articolo
precedente, semprechè tali diritti spettino al cedente.
ART. 90
ART. 90
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88,
della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione
non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91
e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
ART. 91
ART. 91
La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale
nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo
compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno
della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici,
concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse,
è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
ART. 92
ART. 92
Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della
fotografia.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-08;19]))
.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-08;19]))
.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 1979, N. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-01-08;19]))
.
(1)
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440],
ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di
tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di
protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al
titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], limitatamente ai diritti dei
produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti
relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori
della ingegneria (capo VII)."
CAPO VI
Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed
al
ritratto
Sezione I
Diritti relativi alla corrispondenza
epistolare
titolo 2
ART. 93
ART. 93
Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e
gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere
confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono
essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del
pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze
epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e
dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i
genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e
dei discendenti diretti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro
dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.
ART. 94
ART. 94
Il consenso indicato all'articolo precedente non è necessario quando la
conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o
per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.
ART. 95
ART. 95
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle corrispondenze
epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto di autore ed anche se
cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze
ufficiali o agli atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.
Sezione II
Diritti relativi al ritratto
ART. 96
ART. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo
seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e
4° comma dell'art. 93.
ART. 97
ART. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da
necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o
culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie
di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione
od anche al decoro della persona ritrattata.
ART. 98
ART. 98
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla
persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato,
riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a
favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la
riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere
indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
ART. 99
ART. 99
All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che
costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto
esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto
ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a
scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o
disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno
presso il Ministero della cultura popolare, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del
deposito prescritto nel secondo comma.
((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-20;440],
ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "È egualmente prorogata di un periodo di
tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di
protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al
titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633], limitatamente ai diritti dei
produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti
relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori
della ingegneria (capo VII)."
((CAPO VII-BIS
Titolarità dei diritti connessi))
ART. 99-BIS
ART. 99-BIS
((
1. È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle
forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato
come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al
pubblico.
))
CAPO VIII
Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno
dell'opera, degli articoli e di notizie - Divieto di taluni atti di
concorrenza sleale
ART. 100
ART. 100
Il titolo dell'opera, quando individui l'opera stessa, non può essere riprodotto
sopra altra opera senza il consenso dell'autore.
Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o carattere così diverso
da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.
È vietata egualmente, nelle stesse condizioni, la riproduzione delle rubriche
che siano adoperate nella pubblicazione periodica in modo così costante da
individuare l'abituale e caratteristico contenuto della rubrica.
Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non
può essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non
siano decorsi due anni da quando è cessata la pubblicazione del giornale.
ART. 101
ART. 101
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con
l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se
ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di
informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima
che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e,
comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne
abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia. A tale fine, affinchè le
agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente
utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del
giorno e dell'ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o
radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia
da parte di imprese di radiodiffusione.
ART. 102
ART. 102
È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra
altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi,
delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità
di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta
riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.
((TITOLO II-BIS
DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI
DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati))
ART. 102-BIS
ART. 102-BIS
((
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la
costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,
impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con
qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di
cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della
totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e
in qualsiasi forma.
L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non
costituisce atto di reimpiego.
2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal
titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.
3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o
parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata
e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di
estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della
stessa.
4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori
o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o
residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società
costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività
principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o
l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede
sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della
medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.))
((22))
((
6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della
banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla data del completamento stesso.
7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico
prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso
comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1 gennaio dell'anno successivo
alla data della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del
comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a
disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e
come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata
della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di
parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano
operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un
pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i
modi e forme consentiti dalla legge.))
------------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;169], ha disposto
(con l'art. 7, comma 3) che "Per le banche di dati di cui al comma 2, primo
periodo, il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile
1941, n. 633 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art102bis-com5],
decorre dal 1 gennaio 1998."
((CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente))
ART. 102-TER
ART. 102-TER
((
1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non
può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto
connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con
la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato
pregiudizio al costitutore della banca di dati.
3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati
messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione
o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e
quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate
dall'utente legittimo.
Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego
solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a
tale parte.
4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono
nulle.
))
((TITOLO II-TER
MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE.
INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI))
ART. 102-QUATER
ART. 102-QUATER
((
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di
cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali
protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le
tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro
funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai
titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in
cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione
dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo
di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per
elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
))
ART. 102-QUINQUIES
ART. 102-QUINQUIES
((
1. Informazioni elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite dai
titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui
all'art. 102-bis, comma 3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere
fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il
materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali
informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le
condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice
che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione.
))
((TITOLO II-QUATER
UTILIZZO DI CONTENUTI PROTETTI DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI
CONDIVISIONE DI CONTENUTI ONLINE))
ART. 102-SEXIES
ART. 102-SEXIES
((
1. Ai fini del presente Titolo si intende per prestatore di servizi di
condivisione di contenuti online un prestatore di servizi della società
dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:
a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare
accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal
diritto d'autore;
b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti;
c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo
scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.
2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti
online ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie
online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di
lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open
source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di
mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che
consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il
mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal
diritto d'autore tra più utenti.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono
l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali
protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico
o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere
un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un
accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione
collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo
del 15 marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35].
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti dagli utenti che
caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto
d'autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera
ricavi significativi.
5. Non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70~art16], ai casi
di cui al presente Titolo.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-SEPTIES
ART. 102-SEPTIES
((
1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 102-sexies, sono responsabili per gli
atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del
pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, salvo che
dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati
standard di diligenza professionale di settore;
b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore
i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri
materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e
necessarie dai titolari dei diritti;
c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da
parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso
dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e
aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i
massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di
servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità, sono
presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il
pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri
materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di
strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.
In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di
condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia
di diritto d'autore.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono
tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi,
informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i
prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei
contenuti oggetto degli accordi.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo
generale di sorveglianza.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-OCTIES
ART. 102-OCTIES
((
1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, che
operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato
annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati in conformità alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003H0361] europea 6
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese, sono responsabili ai sensi dell'articolo 102-septies salvo che
dimostrino cumulativamente di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere
un'autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione
sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l'accesso alle
opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web tali
opere o altri materiali.
2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che hanno un numero medio di
visitatori unici mensili riferiti all'anno solare precedente superiore a 5
milioni, per l'esenzione di responsabilità di cui al comma 1 devono dimostrare
altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di
opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno
fornito informazioni pertinenti e necessarie.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-NOVIES
ART. 102-NOVIES
Art. 102-nonies
Art. 102-nonies.
((1. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti
online e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilità delle opere o di
altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei
diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano
oggetto di un'eccezione o limitazione.
2. Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro
generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online,
possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e
ai diritti connessi:
a) citazione, critica, recensione;
b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i
propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del
servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi
delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta
l'identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, ferma
restando l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679] e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196].))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-DECIES
ART. 102-DECIES
((
1. Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di
condivisione di contenuti online di disabilitare l'accesso a loro specifiche
opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta.
Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti
sono soggette a verifica umana. Il prestatore dà immediata comunicazione agli
utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione.
2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscono e
rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed
efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o
di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal
fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida.
3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione
rimangono disabilitati.
4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti
online a seguito del reclamo di cui al comma 2 può essere contestata con ricorso
presentato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità
da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. È fatto salvo il diritto
di ricorrere all'autorità giudiziaria.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
((TITOLO II-QUINQUIES
UTILIZZI DI OPERE E ALTRI MATERIALI FUORI COMMERCIO))
ART. 102-UNDECIES
ART. 102-UNDECIES
((
1. Un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si può
presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono
disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno
dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si
presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da
almeno dieci anni. Con decreto del Ministro della cultura possono essere
individuati ulteriori requisiti specifici ai fini della definizione delle opere
fuori commercio, previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi
di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale.
2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter,
comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo
permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la
disponibilità effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un
ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale
mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo
conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di elementi
sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità nei canali
commerciali abituali.
3. Quando nel corso della verifica svolta all'interno dell'Unione europea sulla
disponibilità commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni
pertinenti sulla disponibilità dell'opera in commercio devono essere acquisite
in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilità in tali
paesi.
4. Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al
pubblico in più lingue, la valutazione della effettiva disponibilità nei canali
commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla
lingua o alle lingue per le quali la valutazione è stata effettuata.
5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o
di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da:
a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive,
pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo;
b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza
abituale in un paese terzo;
c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non è
ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un
paese terzo ai sensi delle lettere a) e b).
6. In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano quando
l'organismo di gestione collettiva, coinvolto nel rilascio della licenza ai
sensi dell'articolo 102-duodecies, è sufficientemente rappresentativo dei
titolari dei diritti nel paese terzo.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-DUODECIES
ART. 102-DUODECIES
((
1. Quando l'istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i
criteri di cui all'articolo 102-undecies, che l'opera o gli altri materiali sono
fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35] rappresentativo
dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della
licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la
riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a
disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, concordando,
quando possibile, l'ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla
richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della
disponibilità sui canali commerciali abituali effettuata dall'istituto di tutela
del patrimonio culturale richiedente.
2. Il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete
all'organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l'istituto di
tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a
quell'organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri
materiali. In caso di pluralità di autori, i quali hanno conferito il mandato a
più organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della
licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri.
3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad alcun organismo
di gestione collettiva, il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete
all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei
mandati ricevuti, è sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel
pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti
oggetto della licenza e garantisce parità di trattamento a tutti i titolari dei
diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri
impiegati nei confronti dei propri associati. Nel caso di pluralità di organismi
di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi
maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.
4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva
sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e
programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno
la facoltà di riprodurre e comunicare al pubblico, nonché estrarre, tradurre,
adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori
commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la
messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il
nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo
in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti web non
commerciali.
5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 4 aventi luogo in
Italia da parte di un istituto di tutela del patrimonio culturale che ha sede in
un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato
membro.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-TER
ART. 102-TERDECIES
((
1. L'organismo di gestione collettiva cui è stata presentata la richiesta di una
licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la
distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del
pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari
dei diritti e accerta l'adeguatezza della verifica della disponibilità nei
canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della verifica
chiede ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in
mancanza dei quali rigetta la richiesta.
Quando accerta l'adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di licenza al
Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito istituzionale.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l'organismo di gestione
collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti,
rilascia la licenza e ne dà comunicazione, unitamente a tutte le informazioni
pertinenti, al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale che procede alla pubblicazione della licenza.
Sono pertinenti le informazioni relative all'identificazione dell'opera o degli
altri materiali fuori commercio oggetto della licenza e alle facoltà attribuite
ai titolari dei diritti ai sensi dell'articolo 102-quaterdecies, nonché, quando
disponibili e ove opportuno, quelle sulle parti della licenza, i territori
interessati e gli utilizzi.
3. I diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati
decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico di cui al comma
2.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-QUATER
ART. 102-QUATERDECIES
((
1. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le
opere o gli altri materiali dall'applicazione del meccanismo di concessione
delle licenze previsto dall'articolo 102-duodecies, dandone comunicazione
all'organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della licenza sia
successivamente o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del
patrimonio culturale. Se l'esclusione interviene dopo il rilascio della licenza,
l'organismo di gestione collettiva la revoca e ne dà comunicazione all'istituto
di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non
pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla
ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio economico
conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il
diritto di chiedere il relativo indennizzo.
2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-terdecies, commi
1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente
all'esercizio della facoltà di esclusione di cui al comma 1.
3. I titolari dei diritti hanno facoltà di escludere in qualunque momento le
proprie opere dall'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo
102-duodecies, comma 4, dandone comunicazione all'istituto di tutela del
patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico
europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione
dell'opera sul sito web utilizzato dall'istituto. L'esclusione non pregiudica il
legittimo utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito web
fino alla ricezione della sua comunicazione.
4. La pubblicazione sul sito web dell'opera deve essere preceduta dalla
comunicazione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea
per la proprietà intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtù
dell'operatività dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4,
possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul
portale unico.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-QUINDECIES
ART. 102-QUINDECIES
Art. 102-quinquiesdecies
Art. 102-quinquiesdecies.
((1. Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo,
avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in Italia o in un
Paese dell'Unione europea, può consentire l'utilizzo delle opere o degli altri
materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio
culturale in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi i limiti
territoriali convenzionalmente stabiliti.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102
ART. 102-SEX-DECIES
Art. 102-sexiesdecies
Art. 102-sexiesdecies.
((1. Quando un'opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli
articoli da 102-undecies a 102-quinquiesdecies, e orfana, ai sensi dell'articolo
69-quater, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo.
2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l'opera è stata utilizzata
quale opera orfana, il titolare dei diritti può chiedere l'equo compenso ai
soggetti di cui all'articolo 69-bis relativamente a tale periodo di
utilizzazione.))
((53))
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 102-SEPTIES
ART. 102-SEPTIES-DECIES
Art. 102-septiesdecies
Art. 102-septiesdecies.
((1. Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi
rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli
organismi di gestione collettiva e qualunque altra organizzazione
rappresentativa di interessi per i singoli settori, al fine di favorire
l'applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori
commercio e di garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari
dei diritti.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO I
Registri di pubblicità e
deposito delle opere
TITOLO III
ART. 103
ART. 103
È istituito presso il Ministero della cultura popolare un registro pubblico
generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220]))
.
Nel registro di cui al primo comma sono registrate le opere soggette all'obbligo
del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data
della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento. (46)
Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di
un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro
viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione
economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e
del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel
registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere
che sono loro attribuite.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220]))
.
La tenuta dei registri di pubblicità è disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e
strumenti informatici.
---------------
AGGIORNAMENTO (46)
La L. 14 novembre 2016, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-11-14;220] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
ART. 104
ART. 104
Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull'istanza della parte
interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che
trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o
costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli
atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.
Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in altre
leggi speciali.
ART. 105
ART. 105
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa
legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura
popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle
forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata
stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
((Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa))
.
Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 92.
ART. 106
ART. 106
L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto di
autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa
legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere
straniere, l'applicazione dell'art. 188 di questa legge.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68]))
.
Il Ministro per la cultura popolare può far procedere al sequestro di un
esemplare o di una copia dell'opera di cui fu omesso il deposito, nelle forme
stabilite dal regolamento.
CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione
Sezione I
Norme
generali
ART. 107
ART. 107
I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno,
nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere
acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge,
salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.
((Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli
artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o
trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o
di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli
organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35] cui abbiano
conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al
valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai
ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto
pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di
accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso
previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli
46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente
comma. È ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando
il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e
i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 108
ART. 108
((L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere
tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le
azioni che ne derivano))
.
ART. 109
ART. 109
La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto
contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa
legge.
Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo
usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la
facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.
ART. 110
ART. 110
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
ART. 110-BIS
ART. 110-BIS
((
1. L'autorizzazione alla ritrasmissione delle emissioni di radiodiffusione è
concessa mediante contratto tra i titolari dei diritti d'autore, i detentori di
diritti connessi e i soggetti che effettuano la ritrasmissione individuati ai
sensi dell'articolo 16-ter.
))
2. In caso di mancata autorizzazione per la ritrasmissione
((...))
di un'emissione di radiodiffusione, le parti interessate possono far ricorso ad
un terzo, scelto di comune accordo, per la formulazione di una proposta di
contratto. In caso di mancato accordo la scelta viene effettuata dal presidente
del tribunale ove ha la residenza o la sede una delle parti interessate.
3. La proposta del terzo si ritiene accettata se nessuna delle parti interessate
vi si oppone entro novanta giorni dalla notifica.
ART. 110-TER
ART. 110-TER
((1. In caso di difficoltà nel raggiungere un accordo contrattuale per la
concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su
servizi di video on demand, ciascuna delle parti, ai fini della definizione
dell'accordo, può chiedere l'assistenza dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali,
anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.))
((53))
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 110-QUATER
ART. 110-QUATER
((
1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i
loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e
esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di
gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35], con cadenza
almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo
sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta. In
particolare:
a) l'identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi
inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato
accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;
b) le modalità di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e
di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto
stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non
lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.
2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è richiesto in misura
proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in
ogni settore. Resta fermo l'obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le
informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di
quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili,
anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza.
3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1
concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti
interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, anche tramite gli organismi di
gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017 n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35], informazioni
supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima
controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale
fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull'identità dei
sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di
informazioni può essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente
tramite la controparte contrattuale dell'autore e artista interprete o
esecutore.
4. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai
commi 1, 2 e 3, vigila l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, in
caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della
contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo è escluso
il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16]. In ogni caso la
mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce
una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei
diritti.
5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano
le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti che ne sono regolati.
6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti
di cui all'articolo 2, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art2-com1] e 2,
del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art2-com2] si
applica l'articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione
di cui al presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno
2022.))
((53))
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 110-QUINQUIES
ART. 110-QUINQUIES
((
1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori
e gli artisti interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di
gestione collettiva o entità di gestione indipendenti di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017 n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35], hanno diritto a
una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno
stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa,
se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai
proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni
artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo
sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in
qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi
dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti
di cui all'articolo 2, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art2-com1] e 2,
del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art2-com2].))
((53))
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 110-SEXIES
ART. 110-SEXIES
((
1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di
trasparenza di cui all'articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento
contrattuale di cui all'articolo 110-quinques, ciascuna delle parti può
rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la
controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformità a
quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il
diritto di adire l'autorità giudiziaria.
2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 può essere
avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti
interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o più autori o artisti
interpreti o esecutori.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 110-SEPTIES
ART. 110-SEPTIES
((
1. L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o
trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri
materiali, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche
parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera o
degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si
applicano le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
risoluzione contrattuale.
2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento è dovuto a
circostanze alle quali l'autore, l'artista interprete o esecutore può
ragionevolmente porre rimedio.
3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 deve essere
chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior
rilievo nel contributo all'opera o all'esecuzione.
4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo
sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine
stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni
successivi alla disponibilità dell'opera da parte dell'editore o del produttore.
In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine
congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti.
Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore può revocare
l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel
caso di opera collettiva, per l'assegnazione del termine e la risoluzione del
contratto o la revoca dell'esclusiva si applica il comma 3.
5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la
risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 è nulla salvo che sia prevista da
un accordo collettivo.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 111
ART. 111
I diritti di pubblicazione dell'opera dell'ingegno e di utilizzazione dell'opera
pubblicata non possono formare oggetto di pegno, pignoramento e sequestro, né
per atto contrattuale, né per via di esecuzione forzata, finchè spettano
personalmente all'autore.
Possono invece essere dati in pegno o essere pignorati o sequestrati i proventi
dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera, secondo le norme del Codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
ART. 112
ART. 112
I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera
durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse
dello Stato.
ART. 113
ART. 113
L'espropriazione è disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la
cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale,
sentito il Consiglio di Stato.
Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità
spettante all'espropriato.
Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto,
che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei
diritti espropriati.
ART. 114
ART. 114
Contro il decreto di espropriazione, per ragioni di interesse dello Stato è
ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le
controversie riguardanti l'ammontare delle indennità, le quali rimangono di
competenza dell'autorità giudiziaria.
ART. 114-BIS
ART. 114-BIS
((
1. Qualsiasi pattuizione contraria agli articoli 110-quater, 110-quinquies e
110-sexies è inopponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera
o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies costituiscono
norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del
regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno
2008 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0593] sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma, 110-quater,
110-quinquies e 110-sexies e 110-septies non si applicano agli autori di
programmi per elaboratore.))
((53))
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
Sezione II
Trasmissione a causa di morte
ART. 115
ART. 115
Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando
l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli
eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità
giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni,
che la divisione si effettui senza indugio.
Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che
il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata,
entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.
La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] e da quelle che
seguono.
ART. 116
ART. 116
L'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione è
conferita a uno dei coeredi od a persona estranea alla successione.
Se i coeredi trascurano la nomina dell'amministrazione o se non si accordano
sulla nomina medesima, entro l'anno dall'apertura della successione,
l'amministrazione è conferita all'
(( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
, con decreto del tribunale del luogo dell'aperta successione, emanato su
ricorso di uno dei coeredi o dell'Ente medesimo.
La stessa procedura è seguita quando si tratti di provvedere alla nomina di un
nuovo amministratore.
ART. 117
ART. 117
L'amministrazione cura la gestione dei diritti di utilizzazione dell'opera.
Non può però autorizzare nuove edizioni, traduzioni o altre elaborazioni, nonché
l'adattamento dell'opera alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla
incisione su apparecchi meccanici, senza il consenso degli eredi rappresentanti
la maggioranza per valore delle quote ereditarie, salvi i provvedimenti
dell'autorità giudiziaria a tutela della minoranza, secondo le norme del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in materia di
comunione.
Sezione III
Contratto di edizione
ART. 118
ART. 118
Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto
di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera
dell'ingegno, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici,
dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che
seguono.
ART. 119
ART. 119
Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano
all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la
durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti
esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi
posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel
suo contenuto o di maggiore durata.
Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di
utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui
l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla
radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.
L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto
contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente
dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni
del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.
ART. 120
ART. 120
Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono
osservare le norme seguenti:
1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di
opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i
contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da
crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale
l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere
all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu
fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.
ART. 121
ART. 121
Se l'autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l'opera a termine,
dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata,
l'editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di
considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso
proporzionato, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che
l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, o uguale volontà sia
manifestata dalle persone indicate nell'art. 23.
Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi l'opera
incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del
danno.
ART. 122
ART. 122
Il contratto di edizione può essere " per edizione " o " a termine ".
Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto di eseguire una
o più edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.
Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli
esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia
nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei
riguardi del compenso relativo.
Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola
edizione per il numero massimo di duemila esemplari.
Il contratto di edizione " a termine " conferisce all'editore il diritto di
eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che
non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione,
che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto
medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione
riguardanti:
enciclopedie, dizionari;
schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso
industriale;
lavori di cartografia;
opere drammatico-musicali e sinfoniche.
In entrambe le forme di contratto l'editore è libero di distribuire le edizioni
nel numero di ristampe che stimi conveniente.
ART. 123
ART. 123
Gli esemplari dell'opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite
dal regolamento.
ART. 124
ART. 124
Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l'editore è obbligato ad avvisare
l'autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso, entro
un congruo termine, prima dell'epoca stessa.
Egli deve contemporaneamente dichiarare all'autore se intende o no procedere ad
una nuova edizione.
Se l'editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo
dichiarato di volere procedere ad una nuova edizione, non vi procede nel termine
di due anni dalla notifica di detta dichiarazione, il contratto si intende
risoluto.
L'autore ha diritto al risarcimento dei danni per la mancata nuova edizione se
non sussistano giusti motivi da parte dell'editore.
ART. 125
ART. 125
L'autore è obbligato:
1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che
non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del
contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa
secondo le modalità fissate dall'uso.
ART. 126
ART. 126
L'editore è obbligato:
1) a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima
o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e
secondo le buone norme della tecnica editoriale;
2) a pagare all'autore i compensi pattuiti.
ART. 127
ART. 127
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine
fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni,
decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare
completo e definitivo dell'opera.
In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione
dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane
all'editore. L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve
quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del
caso.
È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che
contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
ART. 128
ART. 128
Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o
riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice,
l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.
L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore
alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di
idonea garanzia.
Può altresì limitare la pronunzia di risoluzione soltanto ad una parte del
contenuto del contratto.
Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale
dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la
pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.
ART. 129
ART. 129
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non
ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata
pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla
modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove
edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le
modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova
edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da
altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera
dell'aggiornatore.
ART. 130
ART. 130
Il compenso spettante all'autore è costituito da una partecipazione, calcolata,
salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina
degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una
somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.
Nei contratti a partecipazione l'editore è obbligato a rendere conto annualmente
delle copie vendute.
ART. 131
ART. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo
tempestivo avviso all'autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato
dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la
diffusione dell'opera.
ART. 132
ART. 132
L'editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell'autore, i diritti
acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione
dell'azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell'editore cedente non
possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla
diffusione dell'opera.
ART. 133
ART. 133
Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di
svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve
interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello
ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.
ART. 134
ART. 134
I contratti di edizione si estinguono:
1) per il decorso del termine contrattuale;
2) per l'impossibilità di portarli a compimento a cagione dell'insuccesso
dell'opera;
3) per la morte dell'autore, prima che l'opera sia compiuta, salva
l'applicazione delle norme dell'art. 121;
4) perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per
effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge;
5) nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 o nel caso previsto
dall'art. 133;
6) nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, a sensi delle disposizioni della
sezione quinta di questo capo.
ART. 135
ART. 135
Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di
edizione.
Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla
dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o
non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.
Sezione IV
Contratti di rappresentazione e di esecuzione
ART. 136
ART. 136
Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in
pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o
qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo
capo e dalle disposizioni particolari che seguono.
Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è
trasferibile ad altri.
ART. 137
ART. 137
L'autore è obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per
le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del
contratto.
ART. 138
ART. 138
Il concessionario è obbligato:
1) a rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non
consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del
titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o
riduttore;
2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore;
3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i
direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.
ART. 139
ART. 139
Per la rappresentazione dell'opera si applicano le norme degli articoli 127 e
128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell'art. 127
che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
ART. 140
ART. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la
richiesta dell'autore, di ulteriormente rappresentare l'opera dopo una prima
rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l'autore della parte
musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di
chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo
comma dell'art. 128.
ART. 141
ART. 141
Il contratto che ha per oggetto l'esecuzione di una composizione musicale è
regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla
natura ed all'oggetto del contratto medesimo.
Sezione V
Ritiro dell'opera dal commercio
ART. 142
ART. 142
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare
l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno
acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o
spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo
intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della
cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle
forme stabilite dal regolamento.
Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e
pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per
opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione
ed il risarcimento del danno.
ART. 143
ART. 143
L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali
invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione,
esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di
una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il
termine per il pagamento.
L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con
decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del
termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo,
il pagamento di una idonea cauzione.
Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa
di pieno diritto l'efficacia della sentenza.
La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o
spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità
giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo
dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e
penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.
Sezione VI
((Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di
manoscritti))
ART. 144
ART. 144
((
1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso
sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da
parte dell'autore.
2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque
effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o
intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte,
come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante
di opere d'arte.
3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore
abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali
vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si
presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita
dal venditore.
))
ART. 145
ART. 145
((
1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere
delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i
dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli
arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali
dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di
esemplari considerati come opere d'arte e originali.
2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato
dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali
purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.
))
ART. 146
ART. 146
((
1. Il diritto di cui all'articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro
aventi causa di paesi non facenti parte dell'Unione europea, solo ove la
legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che
siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.
2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non in possesso
della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in Italia, è riservato lo
stesso trattamento previsto dalla presente sezione per i cittadini italiani.
))
ART. 147
ART. 147
((
1. Il diritto di cui all'articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o
di rinuncia, nemmeno preventivamente.
))
ART. 148
ART. 148
((
1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta la vita dell'autore e per
settant'anni dopo la sua morte.
))
ART. 149
ART. 149
((
1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la morte dell'autore agli
eredi, secondo le norme del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]; in difetto di
successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
))
ART. 150
ART. 150
1. Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della
vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi
dell'articolo 144 sono così determinati:
a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita
((fino a 50.000 euro;))
b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e
200.000,00 euro;
c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e
350.000,00 euro;
d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01
e 500.000,00 euro;
e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00
euro.
3. L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a 12.500,00
euro.
ART. 151
ART. 151
((
1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui
all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.
))
ART. 152
ART. 152
((
1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.
2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di prelevare e di
trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine
stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE), è a carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma
2.
3. Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono
costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate.
4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o
intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del
compenso da questi dovuto.
))
ART. 153
ART. 153
((
1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui
prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere
denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o
intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite nel regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresì, l'obbligo di fornire alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un
periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad
assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche
tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.
))
ART. 154
ART. 154
((
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto
disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l'avvenuta vendita e
la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito
informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco
degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede,
altresì, al successivo pagamento del compenso al netto della provvigione,
comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentita la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE). Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
2. Presso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) sono tenuti a
disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato possibile versare
agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data a
decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto
dal regolamento. Decorso tale periodo senza che sia intervenuta alcuna
rivendicazione dei compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori
drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli interessi legali
dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della
provvigione di cui al comma 1.
))
ART. 155
ART. 155
((
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere
anonime e pseudonime.
))
CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie
Sezione I
Difese e sanzioni
civili
§ 1. - Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
ART. 156
ART. 156
1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la
continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte
dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono
utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo
diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.
Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70].
3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
((
3-bis. Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia
d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-27;168], tutte le
controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al
diritto d'autore previsti dalla presente legge.
))
ART. 156-BIS
ART. 156-BIS
((
1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa
ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che
confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga
l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla coniroparte. Può ottenere
altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei
prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla
presente legge.
2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche
disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria,
finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le
misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal
rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
))
ART. 156-TER
ART. 156-TER
((
1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare,
su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite
informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di
prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da
parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto,
su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di
violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in
attività di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona
implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o
nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e
indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e
degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei
grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte,
fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui
al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da
interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1
le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su
istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze
sulle quali si svolge l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art249],
250
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art250],
252
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art252],
255 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art255]
e 257, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art257-com1].
))
ART. 157
ART. 157
Chi si trova nell'esercizio dei diritti di rappresentazione o di esecuzione di
un'opera adatta a pubblico spettacolo, compresa l'opera cinematografica, o di
un'opera o composizione musicale, può richiedere al prefetto della provincia,
secondo le norme stabilite dal regolamento, la proibizione della
rappresentazione o della esecuzione, ogni qualvolta manchi la prova scritta del
consenso da esso prestato.
Il prefetto provvede sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui
sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o l'esecuzione, salvo
alla parte interessata di adire l'autorità giudiziaria, per i definitivi
provvedimenti di sua competenza.
ART. 158
ART. 158
((
1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui
spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno
che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di
fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni
degli articoli 1223
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1223], 1226
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1226] e 1227 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1227]. Il lucro
cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2056-com2], anche
tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può
altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno
dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora
l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per
l'utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2059].
))
ART. 159
ART. 159
((
1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per
oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli
apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono
prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.
2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono
suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte
dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro
temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito
degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.
3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1
può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato
può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.
4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la
rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il
giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.
5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli
apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato
prezzo in conto del risarcimento dovutogli.
6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli
esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.
7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere
proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei
terzi.
))
ART. 160
ART. 160
La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell'ultimo anno della
durata del diritto. In tal caso, deve essere ordinato il sequestro dell'opera o
del prodotto sino alla scadenza della durata medesima. Qualora siano stati
risarciti i danni derivati dalla violazione del diritto, il sequestro può essere
autorizzato anche ad una data anteriore a quella sopraindicata.
ART. 161
ART. 161
((
1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono
essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la
perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto
di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione
preventiva.
2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo
di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del
diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.
3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il
sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.
4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in
circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non
autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratore.
))
ART. 162
ART. 162
((
1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di
cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per
quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con
l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel
caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche
a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro
fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art693-com2]
e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art693-com3].
Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art697], il
carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669octies],
669-undecies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art669undecies]
e 675 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art675].
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art675],
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già
iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso
provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre
ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti
anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti,
offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati
emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui
quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia))
ART. 162-BIS
ART. 162-BIS
((
1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il
termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo
deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno
giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se
avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.
3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al
comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento
cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di
urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art700] ed
agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della
sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di
merito.
))
ART. 162-TER
ART. 162-TER
((
1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a
pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può
disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art671] il
sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della
violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso
il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni. A tale fine, nei casi di
violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la
comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o
l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.
))
ART. 163
ART. 163
((
1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia
disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti
servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso
secondo le norme del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]
concernenti i procedimenti cautelari.
))
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso
relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione
dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per
un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai
sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla
interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.
ART. 164
ART. 164
((Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse
dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole
seguenti:))
1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le
azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di
mandato, bastando che consti della loro qualità;
2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dal'obbligo di prestare cauzione per
la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;
3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre
funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art474].
ART. 165
ART. 165
L'autore dell'opera oggetto del diritto di utilizzazione, anche dopo la cessione
di tale diritto, ha sempre la facoltà di intervenire nei giudizi promossi dal
cessionario, a tutela dei suoi interessi.
ART. 166
ART. 166
Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice può ordinare che
la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o più giornali
ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
ART. 167
ART. 167
((
1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono
anche essere fatti valere giudizialmente:
a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;
b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.
))
§ 2. - Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del
diritto morale
ART. 168
ART. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in
quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione
precedente, salva la applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.
ART. 169
ART. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità
dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando
la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o
soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità
dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.
ART. 170
ART. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può
condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o
comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto
esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la
rimozione o la distruzione.
Sezione II
Difese e sanzioni penali
ART. 171
ART. 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la
multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e
in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel Regno esemplari
prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;
a-ter)
((riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete
o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche
attraverso sistemi di intelligenza artificiale))
;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni
od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali
inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 29 LUGLIO 1981, N. 406
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-07-29;406];
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso
a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del
decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della
pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del
procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a lire
cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non
destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera,
ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima,
qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
ART. 171-BIS
ART. 171-BIS
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore
o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati
((ai sensi della presente legge))
, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto
concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la
rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a
due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di
rilevante gravità.
((60))
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
((ai sensi della presente legge))
riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non
è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni
se il fatto è di rilevante gravità.
((60))
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131], convertito con
modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-14;166], ha disposto (con l'art. 15,
comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte
degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le
disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della
legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art181bis-com4], da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
ART. 171-TER
ART. 171-TER
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a
fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se
inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo,
proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi
procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta
((l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge))
, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato;
((60))
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde
con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti
di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o
facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle
misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei
diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a
seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo
85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art85bis-com1], di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773], esegue la fissazione
su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di
un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la
riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione
abusivamente eseguita.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a
trenta milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone
altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi;
a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico
immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte
di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto
d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma
l;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art30] e 32-bis del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art32bis];
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36];
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione
di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131], convertito con
modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-14;166], ha disposto (con l'art. 15,
comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte
degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le
disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della
legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art181bis-com4], da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
ART. 171-QUATER
ART. 171-QUATER
1. Salvo che il fatto costituisca
((reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000))
chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali,
copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni
artistiche di cui all'art. 80.
ART. 171-QUINQUIES
ART. 171-QUINQUIES
((1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla
concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione
risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della
condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna,
il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque
inferiore al prezzo di vendita))
ART. 171-SEXIES
ART. 171-SEXIES
1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia,
l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni
di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271].
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o
destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater nonché delle
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti
((di contrassegno apposto ai sensi della presente legge, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno))
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa.
La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444].
((60))
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni
appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno
dei partecipanti al reato.
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131], convertito con
modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-14;166], ha disposto (con l'art. 15,
comma 3-quater) che "Le disposizioni sull'apposizione del contrassegno da parte
degli enti diversi dalla SIAE, di cui al comma 3-bis, secondo periodo, e le
disposizioni di cui al comma 3-ter hanno efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181-bis, comma 4, della
legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art181bis-com4], da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
ART. 171-SEPTIES
ART. 171-SEPTIES
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla
data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i
dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
((60))
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari
falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis,
comma 2, della presente legge.
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131], convertito con
modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-14;166], ha disposto (con l'art. 15,
comma 3-ter, lettera d)) che "all'articolo 171-septies, comma 1, la lettera a) è
abrogata".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni
sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui
al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art181bis-com4], da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
ART. 171-OCTIES
ART. 171-OCTIES
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta
milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove,
installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal
soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta
milioni se il fatto è di rilevante gravità.
((29))
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 426 (in G.U. 1a
s.s. 5/1/2005, n. 1), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo "nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall'entrata in
vigore di detto art. 171-octies fino all'entrata in vigore della legge 7
febbraio 2003, n. 22 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-02-07;22] (Modifica
al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-15;373], in tema di
tutela del diritto d'autore), punisce con sanzione penale, anziché con la
sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre
2000, n. 373
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-15;373~art6]
(Attuazione della direttiva 98/84/CE
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0084] sulla
tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato), l'utilizzazione per uso privato di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale".
ART. 171-OCTIES
ART. 171-OCTIES-1
((
1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del
giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false
informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art372], ridotte
della metà.
))
ART. 171-NOVIES
ART. 171-NOVIES
Art. 171-nonies
Art. 171-nonies.
((1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e
171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene
accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o,
fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del
promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e
171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di
notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o
organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e
dall'articolo 171-ter, comma 1))
.
ART. 172
ART. 172
((
1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono commessi per colpa la pena è
della sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro.
2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di intermediario in
violazione del disposto degli articoli 180 e 183.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e
all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attività professionale o
commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da
1.034,00 euro a 5.165,00 euro.
))
ART. 173
ART. 173
Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non
costituisce reato più grave previsto dal Codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] o da altre leggi.
ART. 174
ART. 174
Nei giudizi penali regolati da questa sezione la persona offesa, costituitasi
parte civile, può sempre chiedere al giudice penale l'applicazione dei
provvedimenti e delle sanzioni previsti dagli articoli 159 e 160.
ART. 174-BIS
ART. 174-BIS
((
1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il
prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si
applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.
))
ART. 174-TER
ART. 174-TER
1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica,
((mette a disposizione,))
riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di
strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o
materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti
((o servizi))
audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti
atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non
concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale
e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione
nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle
copie acquistate o noleggiate
((o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente
accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1))
, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad
((euro 5.000))
ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e,
se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o
dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
ART. 174-QUATER
ART. 174-QUATER
((
1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi degli
articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle
strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei
reati previsti dalla presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato
dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3];
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art26-com3bis], e
successive modificazioni.
))
ART. 174-QUINQUIES
ART. 174-QUINQUIES
((
1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti
dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 , il
questore, sentiti gi interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a
quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro
penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre
disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno,
computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica
l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art24]. In caso di recidiva
specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione
allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti
degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e
postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino
attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti
contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n.
1213 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art45], e successive
modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è
condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un
biennio.
))
ART. 174-SEXIES
ART. 174-SEXIES
((
1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di
ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i
fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di
soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di
origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di
sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un
sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web,
quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o
tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge,
dell'articolo 615-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art615ter] o
dell'articolo 640-ter del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640ter], devono
segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria
tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di
comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini
dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono
stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare
per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e
l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da
rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via
elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente
legge.
3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui
al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione
fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art24bis]))
TITOLO IV
DIRITTO DEMANIALE
TITOLO IV
ART. 175
ART. 175
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30]))
ART. 176
ART. 176
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1997, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30]))
ART. 177
ART. 177
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-05-22;159]))
ART. 178
ART. 178
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-05-22;159]))
ART. 179
ART. 179
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1993, N. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-05-22;159]))
TITOLO V
ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L'ESERCIZIO
DEI
DIRITTI DI AUTORE
TITOLO V
ART. 180
ART. 180
L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o
indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di
cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è
riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
((, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione
indipendenti))
e alle entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo
2017, n. 35 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35].
Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e
autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, a condizioni
economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei
diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione
collettiva e ciascuna entità di gestione indipendente. Con regolamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la
determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e
delle entità di gestione indipendenti per ciascuna categoria di diritti
intermediati;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
L'attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita
altresì secondo le norme stabilite dal regolamento e dal decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35]
((,))
in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante
all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i
diritti loro riconosciuti da questa legge.
Nella ripartizione dei proventi prevista al n. 3 del secondo comma una quota
parte deve essere in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità
della ripartizione sono determinati dal regolamento.
Quando, però, i diritti di utilizzazione economica dell'opera possono dar luogo
a percezione di proventi in paesi stranieri in favore di cittadini italiani
domiciliati o residenti nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti
italiani, ed i titolari di tali diritti non provvedano per qualsiasi motivo alla
percezione dei proventi, trascorso un anno dalla loro esigibilità è conferito
all'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna
categoria di titolari
((,))
come individuato ai sensi del comma 2,
((numero 1),))
il potere di esercitare i diritti medesimi per conto e nell'interesse
dell'autore o dei suoi successori od aventi causa.
I proventi di cui al precedente comma,
((...))
detratte le spese di riscossione, saranno tenuti a disposizione degli aventi
diritto, per un periodo di tre anni; trascorso questo termine senza che siano
stati reclamati dagli aventi diritto, saranno versati alla Confederazione
nazionale fascista professionisti ed artisti, per scopi di assistenza alle
categorie degli autori, scrittori e musicisti.
ART. 180-BIS
ART. 180-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;181]))
ART. 180-TER
ART. 180-TER
((
1. Per i diritti di cui agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84, i tre
organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna
categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo
sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti
di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di
gestione collettiva di settore, assicurando parità di trattamento.
2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le loro opere o
gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal
meccanismo di concessione di licenze di cui al comma 1.
3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal
titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il
periodo indicato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art19], e
utilizzate secondo le modalità ivi previste.
4. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività
degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicità
volte ad informare della possibilità di concedere le licenze, nonché la
procedura con cui può essere esercitata la facoltà prevista al comma 2.
5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di altri meccanismi di
concessione di licenze collettive con effetto esteso, ove previsti.))
((53))
--------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;177] ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che il presente articolo si applica anche alle opere e
agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto
d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti
salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
ART. 181
ART. 181
Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli
da questa legge o altre disposizioni, l'
(( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere
dell'ingegno, in base al suo statuto.
L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi
di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti.
ART. 181-BIS
ART. 181-BIS
1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e
171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE)
((, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione
indipendenti possono apporre, su richiesta degli interessati,))
un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi tra la SIAE
((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione
indipendenti))
e le associazioni delle categorie interessate.
((60))
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della
tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da
parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa
sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi,
((la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione
indipendenti verificano))
, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dell'apposizione.
((60))
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel
regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate
tra la SIAE
((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione
indipendenti))
e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti
programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 518 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;518],
utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali
programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non
realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o
parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che
diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In
tali ipotesi la legittimità dei prodotti
((...))
è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla SIAE
((, agli altri organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione
indipendenti))
.
((60))
4.I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
((nonché le modalità di apposizione dello stesso mediante l'impiego di nuove
tecnologie))
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione,
((sentiti la SIAE, gli altri organismi di gestione collettiva, le entità di
gestione indipendenti))
e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne
la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la
disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE
((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione
indipendenti))
e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto
di autore.
((60))
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter
essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere
la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del
nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve
contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera
riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio
e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte
al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti
responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE
((, gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione
indipendenti))
circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai
fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE
((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione
indipendenti))
, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE
((, agli altri organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione
indipendenti))
preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4.
((60))
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE
((, gli altri organismi di gestione collettiva o le entità di gestione
indipendenti))
e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia
sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d'atto della SIAE
((, degli altri organismi di gestione collettiva o delle entità di gestione
indipendenti))
.
((60))
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è
considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.
((60))
-------------
AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-09-16;131], convertito con
modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-11-14;166], ha disposto (con l'art. 15,
comma 3-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, cessa l'obbligo di apposizione del
contrassegno di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art181bis]. La Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), gli altri organismi di gestione
collettiva e le entità di gestione indipendenti possono comunque apporre il
contrassegno su richiesta degli interessati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3-quater) che "Le disposizioni
sull'apposizione del contrassegno da parte degli enti diversi dalla SIAE, di cui
al comma 3-bis, secondo periodo, e le disposizioni di cui al comma 3-ter hanno
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 181-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art181bis-com4], da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
ART. 181-TER
ART. 181-TER
((
1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo
68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE).
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie
interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la
misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il
comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di
cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione
dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già
attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche
tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con
proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato
consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni))
ART. 182
ART. 182
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 419
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419]))
ART. 182-BIS
ART. 182-BIS
1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive
competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni
della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti
di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull'attività di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate
dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio
ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia, o analogo sistema di riproduzione.
d-bis) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli
apparecchi e dei supporti di cui all'art.
71-septies.
((
d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi soggetto che
eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte o di manoscritti.
))
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma
del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori
possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione,
duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione
cinematografica, nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere
ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera e) del comma 1.
Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase
di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la
proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli apparecchi e supporti di
registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali
non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi
commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere
autorizzato dall'autorità giudiziaria.
ART. 182-TER
ART. 182-TER
((1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge,
compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia
giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art347]))
ART. 183
ART. 183
L'esercizio della attività per il collocamento presso le compagnie e le imprese
teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, è sottoposto alla
preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme
del regolamento.
A tale autorizzazione non è sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa
di morte.
Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.
L'esercizio della attività di collocamento è soggetto alla vigilanza del
Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
ART. 184
ART. 184
Chiunque collochi in paesi stranieri opere italiane drammatiche, non musicali,
deve farne denunzia entro tre giorni all'Ente italiano per gli scambi teatrali,
il quale trasmette mensilmente l'elenco delle denuncie ricevute al Ministero
della cultura popolare con le sue eventuali osservazioni e proposte.
L'Ente italiano per gli scambi teatrali esercita inoltre altre funzioni che gli
sono demandate dal suo statuto.
All'Ente italiano per gli scambi teatrali si applicano le disposizioni
dell'articolo 182.
TITOLO VI
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
TITOLO VI
ART. 185
ART. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate
per la prima volta, salve le disposizioni dell'art.
189.
Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che
siano state pubblicate per la prima volta in Italia.
Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di
protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni
previste negli articoli seguenti.
ART. 186
ART. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno
regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori
stranieri.
Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di
trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto
delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti. (2)
((Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei fonogrammi, la
formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al
produttore di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del supporto fonografico sia
apposto in modo stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno
di prima pubblicazione.))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-08-23;82],
ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma
secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art189-com2], è sospesa."
ART. 187
ART. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non
rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell'art. 185 godono della
protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino
l'autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione
effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.
Se lo straniero è apolide o di nazionalità controversa, la norma del comma
precedente è riferita allo stato nel quale l'opera è stata pubblicata per la
prima volta.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-08-23;82],
ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma
secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art189-com2], è sospesa."
ART. 188
ART. 188
L'equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata
con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio
1926-IV, n. 100.
La durata della protezione dell'opera straniera non può in nessun caso eccedere
quella di cui l'opera gode nello Stato di cui è cittadino l'autore straniero.
Se la legge di detto Stato abbraccia nella durata della protezione un periodo di
licenza obbligatoria, l'opera straniera è sottoposta in Italia ad una norma
equivalente.
Se la legge di detto Stato sottopone la protezione alla condizione
dell'adempimento di formalità, di dichiarazioni di riserva o di depositi di
copie dell'opera, o ad altre formalità qualsiasi, l'opera straniera è sottoposta
in Italia a formalità equivalenti determinate col decreto Reale.
Il decreto Reale può altresì sottoporre la protezione dell'opera straniera
all'adempimento di altre particolari formalità o condizioni.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-08-23;82],
ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma
secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art189-com2], è sospesa."
ART. 189
ART. 189
Le disposizioni dell'art. 185 si applicano all'opera cinematografica, al disco
fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti
esecutori, alla fotografia ed alle opere dell'ingegneria, in quanto si tratti di
opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a
termini di questa legge o di altra legge speciale.
In difetto della condizione sopraindicata sono applicabili a dette opere,
diritti o prodotti, le disposizioni degli articoli 186, 187 e 188.
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-08-23;82],
ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 186 comma secondo, 187, 188, 189 comma
secondo, della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art189-com2], è sospesa."
TITOLO VII
COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE
TITOLO VII
ART. 190
ART. 190
È istituito presso il Ministero della cultura popolare un Comitato consultivo
permanente per il diritto di autore.
Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o
ad esso connesse e dà pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto
dal Ministro per la cultura popolare o quando sia prescritto da speciali
disposizioni.
((Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo
71-quinquies, comma 4.))
ART. 191
ART. 191
Il Comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Ministro per la cultura popolare;
b) dei vice presidenti delle Corporazioni delle professioni e delle arti, dello
spettacolo e della carta e stampa;
c) di un rappresentante del P.N.F.;
d) di un rappresentante dei Ministeri degli affari esteri, dell'Africa Italiana,
di grazia e giustizia, delle finanze, delle corporazioni e di due rappresentanti
del Ministero dell'educazione nazionale;
e) dei direttori generali per il teatro, per la cinematografia, per la stampa
italiana, dell'ispettore per la radiodiffusione e la televisione del Ministero
della cultura popolare, e del capo dell'Ufficio della proprietà letteraria,
scientifica ed artistica;
f) dei presidenti delle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli
industriali, e di tre rappresentanti per ciascuna delle Confederazioni suddette
particolarmente competenti in materia di diritto di autore, nonché di un
rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria, designato
dalla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo;
g) del presidente dell'
(( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
;
h) di tre esperti in materia di diritto di autore designati dal Ministro per la
cultura popolare.
I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la cultura
popolare e durano in carica un quadriennio.
ART. 192
ART. 192
Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria ogni anno alla data stabilita dal
Ministro per la cultura popolare ed in via straordinaria tutte le volte che ne
sarà richiesto dal Ministro stesso.
ART. 193
ART. 193
Il Comitato può essere convocato: a) in adunanza generale; b) in commissioni
speciali.
((Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le commissioni
speciali sono costituite per lo studio di determinate questioni, di volta in
volta, con provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del tentativo
di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la
commissione speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed i
rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione è comunque scelto
tra i rappresentanti dei Ministeri.))
Il Ministro per la cultura popolare, su proposta del presidente del Comitato,
può invitare alle riunioni anche persone estranee al Comitato, particolarmente
competenti nelle questioni da esaminare, senza diritto a voto.
ART. 194
ART. 194
La segreteria è affidata al capo dell'Ufficio della proprietà letteraria,
scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare.
ART. 194-BIS
ART. 194-BIS
((
1. La richiesta di conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4,
sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è consegnata al comitato
di cui all'art. 190 o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato
nomina la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della
richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso proponente alla
controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni inerenti
alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte convenuta,
qualora non accolga la richiesta della controparte, deposita presso la
commissione predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi al
deposito, il presidente della commissione fissa la data per il tentativo di
conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione.
Il verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula una
proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non è accettata,
i termini di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento
delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla
promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione
secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è
stata promossa prima della scadenza dei termine di 90 giorni dalla promozione
del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di
60 giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o
decorso il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto entro il
termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente
riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto
cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art308].
))
ART. 195
ART. 195
Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di
adunanze ai sensi delle disposizioni in vigore.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
TITOLO VIII
ART. 196
ART. 196
È considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati
per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e
seguenti di questa legge.
Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico
o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia
e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come
equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
ART. 197
ART. 197
I contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione sono sottoposti
alla tassa graduale di registro del 0,50 per cento.
ART. 198
ART. 198
Nel bilancio di previsione del Ministero della cultura popolare è stanziata, in
apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui
questa legge andrà in vigore, una somma di lire un milione, su proventi del
diritto previsto dagli articoli 175 e 176, da erogarsi, con le modalità
stabilite dal regolamento, in favore delle Casse di assistenza e di previdenza
delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.(3)(4)
((5))
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 maggio 1951, n. 391 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-05-21;391],
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La somma annua da devolvere a favore
delle Casse di assistenza e di previdenza degli scrittori, autori drammatici e
musicisti, di cui all'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art198], è elevata a lire
15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51."
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 20 dicembre 1954, n. 1227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1227], ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "La somma annua da, devolvere a favore delle Casse di assistenza e
di previdenza, degli scrittori, autori drammatici e musicisti, di cui all'art.
198 della legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art198], modificato con legge
21 maggio 1951, n. 391 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-05-21;391], è
elevato a lire sessanta milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55,
fermo rimanendo l'aumento di lire venti milioni per il contributo annuo a favore
della Casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" in Milano, disposto con la
legge 7 aprile 1954, n. 100 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-04-07;100]."
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 16 aprile 1973, n. 198 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-04-16;198],
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La somma annua da devolvere a favore
delle Casse di assistenza e di previdenza, erette in enti morali, degli
scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei
compositori-autori-librettisti di musica popolare, di cui all'articolo 198 della
legge 22 aprile 1941, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art198], modificato con leggi
21 maggio 1951, n. 391, e 20 dicembre 1954, n. 1227
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-12-20;1227], è elevata a lire 160
milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1972, ferme restando le
disposizioni delle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-23;1752], relative al contributo in
favore della casa di riposo per musicisti "Giuseppe Verdi" di Milano."
ART. 199
ART. 199
La presente legge si applica anche alle opere comunque pubblicate prima e dopo
l'entrata in vigore della legge medesima.
Rimangono pienamente salvi e impregiudicati gli effetti legali degli atti e
contratti fatti o stipulati prima di detta entrata in vigore, in conformità
delle disposizioni vigenti.
ART. 199-BIS
ART. 199-BIS
((1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati
prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i
diritti acquisiti anteriormente a tale data))
ART. 200
ART. 200
Sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], le
funzioni attribuite dall'art. 162 al giudice istruttore sono esercitate dal
presidente del collegio davanti al quale pende la lite.
ART. 201
ART. 201
Riguardo alle opere pubblicate ed ai prodotti già fabbricati prima della entrata
in vigore di questa legge, che vengono sottoposti per la prima volta all'obbligo
del deposito o di altre formalità, detto deposito e dette formalità devono
essere adempiute nei termini e secondo le norme stabilite dal regolamento.
ART. 202
ART. 202
Agli effetti dell'art. 147 non sono presi in considerazione i prezzi conseguiti
nelle vendite effettuate anteriormente alla entrata in vigore di questa legge.
ART. 203
ART. 203
Con Regio decreto potranno essere emanate norme particolari per regolare il
diritto esclusivo di televisione.
Finchè non saranno emanate le disposizioni previste nel precedente comma, la
televisione è regolata dai principi generali di questa legge in quanto
applicabili.
ART. 204
ART. 204
A decorrere dall'entrata in vigore di questa legge, la Società italiana autori
ed editori assume la denominazione di
(( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
.
ART. 205
ART. 205
Sono abrogate la legge 18 marzo 1926-IV, n. 256, di conversione in legge del R.
decreto-legge 7 novembre 1925-IV, n. 1950, contenente disposizioni sul diritto
di autore e le successive leggi di modificazione della suddetta legge.
Sono altresì abrogate la legge 17 giugno 1937-XV, n. 1251, di conversione in
legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937, contenente norme relative alla
protezione dei prodotti dell'industria fonografica e la legge 2 giugno
1939-XVII, n. 739, di conversione del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n.
2115, contenente provvedimenti per la radiodiffusione differita di esecuzioni
artistiche, nonché ogni altra legge o disposizione di legge contraria ed
incompatibile con le disposizioni di questa legge.
ART. 206
ART. 206
Il regolamento per la esecuzione della presente legge determina le sanzioni per
la violazione delle norme del regolamento stesso.
Dette sanzioni potranno comportare l'ammenda non superiore alle lire duecento.
La presente legge entra in vigore contemporaneamente al regolamento, il quale
dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione di essa.
Entro lo stesso termine sarà altresì emanato un nuovo statuto dell'
(( Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ))
.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dalla Zona di operazioni, addì 22 aprile 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
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