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LEGGE 4 maggio 1983 , n. 184
((Diritto del minore ad una famiglia)).
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria
famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la
((responsabilità))
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore
alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti
interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze,
sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al
fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno
all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione
ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in
affidamento o in adozione minori.
I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini
di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la
realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione
del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una
famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua,
di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non
in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
((TITOLO I-BIS.
DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE))
ART. 2
ART. 2
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante
gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in
grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno.
1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado
di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente
tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale
nel medesimo procedimento. (28)
((29))
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione
di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di
accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali
provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è
consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in
mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso
una comunità di tipo familiare.
2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o
private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla
gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività
professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società
che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado,
convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio
che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro
che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.
(28)
((29))
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza
porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare
espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel
nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile
procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante
inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da
rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri
stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei
servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo
familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
ART. 3
ART. 3
1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato,
secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], fino a quando non si
provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del
minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del
tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività
a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza
pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati
chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale
esercizio.
ART. 4
ART. 4
1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la
responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore
rende esecutivo il provvedimento con decreto. (28) (29)
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o
del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art5bis] e gli
articoli 330 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330]. (28) (29)
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio
dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i
genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti
con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è
attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale
sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo
di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può
superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i
minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle
parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al
minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il
servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la
proroga. (28) (29)
((31))
5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o
con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse
del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione
di esso rechi pregiudizio al minore. (28) (29)
((31))
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia
dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e
qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia
affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel
decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del
rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia
affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno
nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia
adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse
del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi
durante l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 4, 5-bis e 5-ter,
tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato
il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di
discernimento. (28) (29)
((31))
5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a
causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche
legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se
l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore
stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente,
eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle
relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo
grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede
assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.
5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano
ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e
l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e
l'inserimento nell'attività lavorativa.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale
interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede,
se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un
istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice
((tutelare))
verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di
assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento. (28) (29)
((31))
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 6) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1,
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art35-com1], le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4-com5] e 5-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4-com5quater], e di cui
all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art5bis], nel testo modificato
dal decreto legislativo n. 149 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;149] e dal presente
decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del
minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del
1983 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;184~art4-com7], nel testo
modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;149] e dal presente
decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del
minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023".
ART. 5
ART. 5
1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni
dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330] e 333 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art333],
ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 316 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art316]. In ogni caso
l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in
relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità
sanitarie. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere
convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di
responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore
affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del
minore. (28)
((29))
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione
del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno
educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il
rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi
anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e
dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso
di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso
un istituto di assistenza pubblico o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze
e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,
intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della
famiglia affidataria.
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza
abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art333] e gli
interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i
genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 2, comma 3.
2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità
genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;
b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale
dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base
agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato
((ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art7-com2]))
;
((31))
f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale
riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice
tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con
i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e
nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei
genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità
genitoriale e del minore nonché, ove vi siano,
((del curatore, del curatore speciale e del collocatario))
.
((31))
4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale
comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai
genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato
e al soggetto collocatario.
5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che
definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo
di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.
6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale,
adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga
dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.
(28) (29)
((31))
---------------
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
--------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 6) che "Fermo quanto previsto
dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149~art35-com1], le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4-com4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4-com5] e 5-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art4-com5quater], e di cui
all'articolo 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art5bis], nel testo modificato
dal decreto legislativo n. 149 del 2022
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;149] e dal presente
decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del
minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
TITOLO II
DELL'ADOZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II
ART. 6
ART. 6
1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra
i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni
separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e
mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di
quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi
realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il
tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza,
avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per
i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia
superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando
essi siano genitori di figli
((anche))
adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione
riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e
costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un
fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la
disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com1], concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap
accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art4], lo Stato, le regioni e
gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei
limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche
misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno
alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli
adottati.
ART. 7
ART. 7
((
1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato
se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato
anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il
consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua
capacità di discernimento))
CAPO II
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
ART. 8
ART. 8
1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia
dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di
cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza
pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento
familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1
rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali
((, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,))
e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con
l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al
comma 2 dell'articolo 10.
ART. 9
ART. 9
1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al
più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio
ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare
devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori
collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi,
della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede
al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori
segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano
in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei
mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o
privati ai fini di cui al comma 2.
Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente
nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un
periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione
della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari
o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere
effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il
quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla
((responsabilità genitoriale))
sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330] e l'apertura
della procedura di adottabilità.
ART. 10
ART. 10
1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato,
ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata
apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone
immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di
pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e
di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di
verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in
mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con
il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li
invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di
ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal
difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,
possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre
copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo
ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi
il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare,
la sospensione della
((responsabilità genitoriale))
dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore
e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono
essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da
lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i
provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in
camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le
parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I
provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330].
ART. 11
ART. 11
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i
genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che
abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni
provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di
adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni
decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori
((...))
che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata
dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire
ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato
di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura
da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori
((...))
, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere
disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi semprechè nel
frattempo il minore sia assistito dal genitore
((...))
o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo
comunque un rapporto con il genitore
((...))
.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del
genitore
((...))
, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento
del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri
due mesi.
((Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo
anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art250-com5], può
chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.))
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti,
nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi
chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se
trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si
provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di
adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i
presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono
avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il
riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale
di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la
pronuncia di adozione divenuta definitiva.
ART. 12
ART. 12
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di
parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano
mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il
presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro
comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui
delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del
tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al
tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale
per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce
con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore,
stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere
affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la
famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero
di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è
tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti
temporanei
((ai sensi del comma 3 dell'articolo 10))
.
ART. 13
ART. 13
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino
irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il
domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi
degli articoli 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art140] e
143 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art143],
previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
ART. 14
ART. 14
((
1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di
adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze
emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza
motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché
adottino le iniziative opportune))
ART. 15
ART. 15
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo
stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni
quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono
presentati senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere
della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi;
((
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute
per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle
capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.
))
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal
tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il
pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza
pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è
collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il
tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore
speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di
proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
ART. 16
ART. 16
((
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per
lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al
curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330]))
ART. 17
ART. 17
((
1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre
impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta
giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero
ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di
consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici
giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero
e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione,
entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num3],
4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num4]
e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num5].
Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro
sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi))
ART. 18
ART. 18
(( 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta,
a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve
essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione
che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il
cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni))
ART. 19
ART. 19
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
ART. 20
ART. 20
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della
maggiore età da parte dell'adottando.
ART. 21
ART. 21
((
1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore,
in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza
del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato))
CAPO III
DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
ART. 22
ART. 22
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i
minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli
ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com1], concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È
ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per
i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali
precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono
richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi
coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati
d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere
rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se
richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui
all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4,
ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,
nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette
all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art4].
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro
centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei
richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
((Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non
possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando
siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della
patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la
patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età))
. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le
indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra
le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità
con ordinanza.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui
fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere
disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di
adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata
al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di
affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,
annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo
18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali
e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente,
gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al
fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone
interventi di sostegno psicologico e sociale.
ART. 23
ART. 23
((
1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio
o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la
vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà
di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla
revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con
decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività
di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza
di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca
dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330]))
ART. 24
ART. 24
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale
relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra,
le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed
indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
ART. 25
ART. 25
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che
abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro
che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di
procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo
di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli
anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti
della coppia prescelta.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di
prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis))
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato
di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza
motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento
preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o
di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi
ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai
coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il
tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in
favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330].
ART. 26
ART. 26
((
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione,
entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti
alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico
ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite
le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza.
La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione,
che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo
per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art360-com1-num3].
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente
trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello
stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A
questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente
dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della
sentenza))
ART. 27
ART. 27
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel
matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
((27))
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine,
salvi i divieti matrimoniali.
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in
G.U. 1a s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art262-com1], e 299,
terzo comma, cod. civ.
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299-com3], 27,
comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art27-com1] (Diritto del
minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396]
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12]), nella parte in
cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre,
anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai
medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il
cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge n. 87 del 1953 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953;87~art27],
l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del
1983 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;184~art27-com1], nella parte in cui
prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che
l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi
concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per
attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
ART. 28
ART. 28
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi
vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di
qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e
dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente
pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti
matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere
fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la
((responsabilità genitoriale))
, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e
accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di
un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della
urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni
che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può
farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi
attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al
tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui
ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e
psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5
non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente.
Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto
l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30-com1].
(20)
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è
richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono
deceduti o divenuti irreperibili.
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278 (in G.U. 1a
s.s. 27/11/2013, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art28-com7] (Diritto del
minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art177-com2]
(Codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]), nella parte
in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che
assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare
la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art.
30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30-com1]
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art2-com12]) - su richiesta
del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".
TITOLO III
DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
CAPO I
DELL'ADOZIONE DI MINORI
STRANIERI
TITOLO III
ART. 29
ART. 29
((
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo
le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito
denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente
legge.
))
ART. 29-BIS
ART. 29-BIS
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte
dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i
minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso
dichiari la loro idoneità all'adozione.
((32))
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo
quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i
minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in
mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti,
trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione
di disponibilità ai servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche
avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli
enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in
difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo
39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria
degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo
22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che
li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione
internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze
di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei
minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni
altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni
della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività
svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro
i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di
disponibilità.
---------------
AGGIORNAMENTO (32)
La Corte costituzionale con sentenza 29 gennaio - 21 marzo 2025, n. 33 (in G.U.
1ª s.s. 26/03/2025, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art29bis-com1] (Diritto del
minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non
include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare
dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente
all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la
residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione".
ART. 30
ART. 30
((
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo
29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice
delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro
i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero
l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della
procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per
favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della
documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e,
se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui
all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia
revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di
idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo
provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono
reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art739] e
740 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art740], da
parte del pubblico ministero e degli interessati.
))
ART. 31
ART. 31
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità,
devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il
tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le
loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere
b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di
adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete
prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese
indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene
rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto
di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinchè le autorità straniere
formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le
informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore
agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra
gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le
attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti
all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità
straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata
anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un
segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa,
qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione
ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata
informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il
minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera
e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei
minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i
genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione
relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e
alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo
avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno
del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli
adottanti;
n)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151]))
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], le
spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione.
ART. 32
ART. 32
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo
31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione
risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la
residenza permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non
emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione
dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio
((nato nel matrimonio))
e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a
meno che i genitori
((biologici))
abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la
cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può
essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per
i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di
riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di
competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di
adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto
di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
ART. 33
ART. 33
((1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi
dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un
genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni
dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286]))
2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori
stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione,
al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa
autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio
immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente
il caso alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del
minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18
della legge 6 marzo 1998, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-03-06;40~art18], o per altro grave
impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle
procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo
interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di
frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo
accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello
Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente
autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente
in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la
situazione alla Commissione affinchè prenda contatto con il Paese di origine del
minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
ART. 34
ART. 34
((
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un
provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode,
dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in
affidamento familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una
corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli
enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono
gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono
al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le
eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della
trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
))
ART. 35
ART. 35
1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli
effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo
del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità
che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi
fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la
certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e
l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina
la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il
tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera
come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione
al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto
affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova
famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia
che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per
i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello
stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di
affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo
21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve
sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto
gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore
((deve essere sentito))
ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni
del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento
dell'ingresso del minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere
ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti
previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di
idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui
all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le
autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario
al suo interesse.
ART. 36
ART. 36
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno
ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano
stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti
previsti dalla presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non
aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere
dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso
dei genitori
((biologici))
ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato
di figlio
((nato nel matrimonio))
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la
famiglia d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo
30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della
Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera h).
3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha
emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39,
comma 1, lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a
istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento
del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.
ART. 37
ART. 37
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può
comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i
minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli
articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite
sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori
((biologici))
e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni
vigenti in tema di adozione di minori italiani.
ART. 37-BIS
ART. 37-BIS
((
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si
applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza.
))
ART. 38
ART. 38
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233]))
.
((19))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233]))
.
((19))
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233]))
.
((19))
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], ha disposto (con l'art. 1,
comma 19-quinquies) l'abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1,
comma 19-quinquies del D.L. medesimo.
- Il regolamento di cui all'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18 maggio 2006,
n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181~art1-com19quinquies],
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], è stato emanato con D.P.R. 8
giugno 2007, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-06-08;108], pubblicato
in G.U. 25/07/2007, n. 171.
ART. 39
ART. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233]))
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
- Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], ha disposto (con l'art. 1,
comma 19-quinquies) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 1, comma 19-quinquies
del D.L. medesimo.
- Il regolamento di cui all'art. 1, comma 19-quinquies del D.L. 18 maggio 2006,
n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-05-18;181~art1-com19quinquies],
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-07-17;233], è stato emanato con D.P.R. 8
giugno 2007, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-06-08;108], pubblicato
in G.U. 25/07/2007, n. 171.
ART. 39-BIS
ART. 39-BIS
((
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle
loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti
previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel
territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati
di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli
organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un
servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della
presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui
all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e
disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui
alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per
l'adozione internazionale.
))
ART. 39-TER
ART. 39-TER
((
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1,
lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel
campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di
sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in
una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per
operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed
una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle
persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo
ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in
collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del
principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza
dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
))
ART. 39-QUATER
ART. 39-QUATER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N.151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151]))
CAPO II
DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO
DI ADOZIONE
ART. 40
ART. 40
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare
un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console
italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni
del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del
suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello
Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
((Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano
le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i
compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si
applicano le disposizioni della presente legge))
.
ART. 41
ART. 41
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio
di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei
coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con
l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta
al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria
competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore
abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.
((Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di
cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la
Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato))
.
ART. 42
ART. 42
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di
un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non
può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore
pronunciato da autorità straniera.
ART. 43
ART. 43
Le disposizioni
((di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9))
si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art34], 35
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art35] e 36
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-01-05;200~art36].
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età
che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel
suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo
domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
CAPO I
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
E DEI SUOI EFFETTI
TITOLO IV
ART. 44
ART. 44
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da
preesistente rapporto stabile e duraturo,
((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,))
quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com1], e sia orfano di
padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di
figli.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è
persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a
seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve
superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
ART. 45
ART. 45
((
1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede
il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito;
se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua
capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione
deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44,
comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando
in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio
consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di
minorazione))
ART. 46
ART. 46
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli
interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente
l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la
((responsabilità genitoriale))
o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può
pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o
irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
ART. 47
ART. 47
((
1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia.
Finchè la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono
revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della
emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al
compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante))
ART. 48
ART. 48
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la
((responsabilità genitoriale))
sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art147].
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto
legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed
educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo
fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art382].
ART. 49
ART. 49
((
1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al
giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un
inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice
tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni))
ART. 50
ART. 50
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della
((responsabilità genitoriale))
, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o
affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della
((responsabilità genitoriale))
sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330].
ART. 51
ART. 51
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato
alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si
sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della
libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la
sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della
persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330].
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il
tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
ART. 52
ART. 52
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o
su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e
indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della
persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se
ritiene conveniente che l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330].
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il
tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
ART. 53
ART. 53
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in
conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
ART. 54
ART. 54
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla
successione dell'adottante.
ART. 55
ART. 55
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art293], 294
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art294], 295
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art295], 299
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299], 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art300] e 304 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art304].
((26))
--------------
AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 28 marzo 2022 n. 79 (in G.U.
1ª s.s. 30/03/2022 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art55] (Diritto del minore ad
una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma,
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art300-com2], prevede
che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra
l'adottato e i parenti dell'adottante".
CAPO II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
ART. 56
ART. 56
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e
del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente
al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
((3))
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona
munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata.
Si applicano gli articoli 313
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art313] e 314 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art314],
ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i
minorenni della corte di appello.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a
s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli artt.
45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui è previsto il
consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore."
ART. 57
ART. 57
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando,
dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di
lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la
situazione personale ed economica, la salute,
((nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo,
e))
l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
TITOLO V
ART. 58
ART. 58
L'intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] è sostituita dalla
seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età".
ART. 59
ART. 59
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] è sostituita dalla
seguente: "Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti".
ART. 60
ART. 60
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] non si applicano alle
persone minori di età.
ART. 61
ART. 61
L'articolo 299 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art299] è sostituito
dal seguente:
"ART. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume
solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa
assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio
del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
ART. 62
ART. 62
L'articolo 307 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art307] è sostituito
dal seguente:
"ART. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti
dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunciata su domanda dell'adottato".
ART. 63
ART. 63
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] è sostituita dalla
seguente: "Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età".
ART. 64
ART. 64
L'articolo 312 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art312] è sostituito
dal seguente:
"ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune
informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
ART. 65
ART. 65
L'articolo 313 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art313] è sostituito
dal seguente:
"ART. 313. - Provvedimento del tribunale. - Il tribunale, in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di
procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo
alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte
di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
ART. 66
ART. 66
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art314] sono
sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura
del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".
ART. 67
ART. 67
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il
terzo comma dell'articolo 296
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art296-com3], gli
articoli 301 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art301],
302 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art302], 303
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art303], 308
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art308] e 310 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art310].
È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
TITOLO VI
ART. 68
ART. 68
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati
dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316,
317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori
dall'articolo 269, primo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art269-com1]".
ART. 69
ART. 69
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione
del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i
provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10
della presente legge.
ART. 70
ART. 70
((
1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza
in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art328]. Gli
esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono
di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero
forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i
medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 500.000 a lire 5.000.000))
ART. 71
ART. 71
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a
terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia
definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è
affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia,
la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della
relativa
((responsabilità genitoriale))
e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue
la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato
consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico
servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad
istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61,
numeri 9 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art61-num9]
e 11, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art61-num11], la pena
è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a
coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono
minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna
comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui
al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire
500.000 a lire 5.000.000.
ART. 72
ART. 72
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle
disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di
età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri
minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna
comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
ART. 72-BIS
ART. 72-BIS
((
1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori
stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione
fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei
milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o
di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per
l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti
con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo))
ART. 73
ART. 73
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata
pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
((adottivo))
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce
tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza
l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.
ART. 74
ART. 74
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale
per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto
riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio
((nato fuori del matrimonio))
non riconosciuto dall'altro genitore.
Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la
veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi
dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche
d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art264-com2].
ART. 75
ART. 75
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
ART. 76
ART. 76
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite
al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data medesima.
((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s.
25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 " nella
parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate
nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
ART. 77
ART. 77
Gli articoli da 404
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art404] a 413 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art413]
sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui
all'articolo 87 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art87].
ART. 78
ART. 78
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art87-com4] è
sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi
indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal
numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".
ART. 79
ART. 79
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che
risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al
tribunale per i minorenni di dichiarare, semprechè il provvedimento risponda
agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato,
l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o
adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art291],
precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.
(1)(4)
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo
57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e
((, in considerazione della loro capacità di discernimento,))
anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli
anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non legalmente separato,
deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni
quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario
l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su
ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori
dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide
il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene
luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti
dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se
maggiorenne.
------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 198 (in G.U. 1a s.s.
25/7/1986, n. 36) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 79,
primo comma" nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data
della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non
consente di pronunziare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai
sensi
dell'art. 291 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art291],
precedentemente in vigore."
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n.183 (in G.U. 1a
s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art.
79, primo comma" nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti
dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione
ordinaria quando la
differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni."
ART. 79-BIS
ART. 79-BIS
((
1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari
che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato
nell'ambito della propria famiglia.
))
ART. 80
ART. 80
((
1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative
al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art6], e alla legge 8 marzo
2000, n. 53 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53], si applicano
anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi
giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie,
persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè
tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità
all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche))
((12))
------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151] ha disposto
(con l'art,86 comma 2 lettera c) l'abrogazione delle le parole ""e gli articoli
6 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art6] e 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art7],
si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo comma
dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art80-com2] ".
ART. 81
ART. 81
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art244] è sostituito
dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal
giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha
compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di
età inferiore".
ART. 82
ART. 82
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla
presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte
di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici
uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei
provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue
lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno
finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 4 MAGGIO 1983
PERTINI FANFANI - DARIDA - COLOMBO - ROGNONI - FORTE - GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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