Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
№ 898
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898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Decreto Legislativo
1 dicembre 1970
22-10-2025
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LEGGE 1 dicembre 1970 , n. 898
Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Vigente al: 22-10-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
ART. 1
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], quando,
esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo
4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere
mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.
ART. 2
ART. 2
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e
regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo
di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione
spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
ART. 3
ART. 3
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere
domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in
precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più
sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art564] e per
uno dei delitti di cui agli articoli 519
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art519], 521
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art521], 523
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art523] e 524 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art524], ovvero per
induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato
omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui
all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo
comma dell'articolo 583
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art583-com2], e agli
articoli 570 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art570],
572 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art572] e 643 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art643], in danno del
coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche
in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui
inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non
è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero
quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti
previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o
ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale
ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa
è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi
nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge
consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è
procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione
della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione
di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla
cessazione effettiva della convivenza. (8) (9) (11)
((12))
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c)
del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che
nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di
punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza
di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o
lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a
norma della legge 14 aprile 1982, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-04-14;164].
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132], convertito con
modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-11-10;162], ha disposto (con l'art. 12,
comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto
medesimo.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 6 maggio 2015, n. 55 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-06;55] ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le modifiche disposte al presente articolo
si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne
costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
ART. 4
ART. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
ART. 5
ART. 5
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di
cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del
luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della
sentenza.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del
matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia
richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista
un interesse suo o dei Figli meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva
sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164]))
((13))
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico
dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il
tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata
decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove
questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto economico.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197].
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve
essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo,
conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito
l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.
--------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164], ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
ART. 6
ART. 6
1. L'obbligo, ai sensi degli articoli
((315-bis e 316-bis))
del codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], di
mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di
cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili,
permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i
genitori.
((
2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel
capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
))
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui
vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni
economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più
debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente
ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1599].
7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei
figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della
((responsabilità genitoriale))
sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.
8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
.
ART. 7
ART. 7
Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art252-com2] è così
modificato:
"I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo
del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per
effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato con rito religioso".
ART. 8
ART. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
ART. 9
ART. 9
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente
i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia
titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità,
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia
anteriore alla sentenza. (5)
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti
è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge
rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno
di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il
tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché
a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o
passato a nuove nozze. (5)
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti
spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di
reversibilità.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di
reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15], dal quale risultino tutti gli
aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica
la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi,
salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.
--------------
AGGIORNAMENTO (1a)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-10 luglio 1975, n. 202 (in G.U.
1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9-com2] (Disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in - cui non consente il
normale esercizio di facoltà di prova".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-28;263] ha disposto (con l'art. 5)che
"Le disposizioni di cui ai commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9-com2] e 3 dell'articolo 9
della legge 1 dicembre 1970, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9-com3], e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai
sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno
medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata
legge n. 898 del 1970 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;898]".
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
((A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica
di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno,
il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno
periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme,
della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle
sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro
condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali
previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica
soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove
nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno
l'assegno può essere nuovamente attribuito))
.
ART. 10
ART. 10
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati
nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge,
hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della
sentenza.
ART. 11
ART. 11
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 1987, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74]))
ART. 12
ART. 12
1. Le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] in tema di
riconoscimento del figlio
((nato fuori del matrimonio))
si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 1 DICEMBRE 1970
SARAGAT COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
((
1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una
percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a
maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale
riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio))
ART. 12-TER
ART. 12-TER
((
1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di
reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di
servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a
ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida
automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la
pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le
disposizioni di cui agli articoli 83
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-12-29;1092~art83] e 87
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-12-29;1092~art87]))
ART. 12-QUATER
ART. 12-QUATER
((1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge
è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita
l'obbligazione dedotta in giudizio))
ART. 12-QUINQUIES
ART. 12-QUINQUIES
((1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale
non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge))
ART. 12-SEXIES
ART. 12-SEXIES
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-01;21]))
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-01;21] ha disposto (con
l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398] come indicato dalla
tabella A allegata al presente decreto".
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