Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
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Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Decreto Legislativo
10 marzo 2000
22-10-2025
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DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000 , n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le
fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle
norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in
tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto
in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a
soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in
cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del
reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla
determinazione dell'imposta dovuta;
c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità
di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone
fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione"
si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un
indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del
fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore,
liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di
evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti
alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente
dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel
caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da
terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta
prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo
termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente
dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di
perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche
all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di
imposta esposto nella dichiarazione.
g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono
le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis
della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art10bis], poste in essere con
la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite
a soggetti fittiziamente interposti;
g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché
quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che
determinano una falsa rappresentazione della realtà.
((
g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o
soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1)
sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti
materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle
leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura
superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi
specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati
su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di
ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento
del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi
espressamente previsti a pena di decadenza.
))
Titolo II
DELITTI
Capo I
Delitti in materia di dichiarazione
Titolo II
ART. 2
ART. 2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti
1. È punito con la reclusione da
((quattro a otto))
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in
una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
((8))
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle
scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro
centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.))
((8))
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148]. (4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], ha disposto (con
l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del presente decreto".
ART. 3
ART. 3
(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da
((tre a otto))
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero
avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in
una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e
ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
((8))
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte,
a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque
per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in
dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero
qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in
diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare
dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali
documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti
a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono
mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di
annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola
indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a
quelli reali.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], ha disposto (con
l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del presente decreto".
ART. 4
ART. 4
Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da
((due anni a quattro anni e sei mesi))
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
inesistenti, quando, congiuntamente:
((8))
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte,
a euro centomila; (8)
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci
per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in
dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. (4) (8)
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene
conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o
passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente
applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra
documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non
deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le
valutazioni che
((complessivamente))
considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle
corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del
superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
((8))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto".
ART. 5
ART. 5
Omessa dichiarazione
1. È punito con la reclusione da
((due a cinque anni))
chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non
presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte,
quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole
imposte ad euro cinquantamila.
((8))
1-bis. È punito con la reclusione da
((due a cinque anni))
chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto
d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro
cinquantamila.
((8))
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera
omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del
termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello
prescritto.
(7)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 7) che "Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art5], non è
punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di
presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi,
sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto".
ART. 6
ART. 6
T e n t a t i v o
1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono
((...))
punibili a titolo di tentativo
((, salvo quanto previsto al comma 1-bis))
.
1-bis.
((Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore
aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al
territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali
consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro
10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di
tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i
delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo,
quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.))
ART. 7
ART. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158]))
Capo II
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
ART. 8
ART. 8
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
1. È punito con la reclusione da
((quattro a otto))
anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.
((8))
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1,
l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti
nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei
documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la
reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.))
((8))
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148]. (4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], ha disposto (con
l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del presente decreto".
ART. 9
ART. 9
Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art110]:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi
concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto
dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi
concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto
dall'articolo 8.
ART. 10
ART. 10
Occultamento o distruzione di documenti contabili
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
((tre a sette))
anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte
le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in
modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], ha disposto (con
l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del presente decreto".
ART. 10-BIS
ART. 10-BIS
(( (Omesso versamento di ritenute certificate). ))
((
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a
centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario
non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis]. In
caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15ter],
il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a
cinquantamila euro.
))
ART. 10-TER
ART. 10-TER
(( (Omesso versamento di IVA). ))
((
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro
il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila
per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di
estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis]. In
caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15ter],
il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a
settantacinquemila euro.
))
ART. 10-QUATER
ART. 10-QUATER
(Indebita compensazione)
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme
dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], crediti
non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non
versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], crediti
inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
((
2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa
quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di
obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari
qualità che fondano la spettanza del credito.
))
ART. 11
ART. 11
((Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ))
((
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di
interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare
complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in
parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle
imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la
reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di
ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di
transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad
euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
))
Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI
Titolo III
ART. 12
ART. 12
Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo
non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia
tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque
anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art36].
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa
altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un
anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste
dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
((2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto
l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art163]
non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
d'affari;
b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro))
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
((Sequestro e confisca))
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444]
per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca
dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di
beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale
prezzo o profitto.
((2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia
patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie
del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni
finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito
tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di
procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti
casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.))
((13))
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87] ha disposto (con
l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e
13-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~com1] e 1-bis,
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~com1bis], come
modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano
anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione
a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com174] a 178, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com178], dell'articolo 3,
comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215~art3-com12undecies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e
dell'articolo 7, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18~art7-com7], del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39]".
ART. 12-TER
ART. 12-TER
(( (Casi particolari di confisca). ))
((1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444]
per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice
penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art240bis]
quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila
nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto
dall'articolo 3;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è
superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a
euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli
elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto
previsto dall'articolo 11, comma 2))
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art. 39,
comma 1-bis) che "Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del
presente articolo si applicano esclusivamente alle condotte poste in essere
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai
commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione del presente decreto".
ART. 13
ART. 13
(( Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario ))
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono
punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono
stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste
dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti
tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale
pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della
presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il
ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato
abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di
qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (8)
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione,
((...))
è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso
la prescrizione è sospesa.
Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre
mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della
prescrizione.
((
3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il
fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente,
all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto.
Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non
transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per
accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di
crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non
esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui
all'articolo 131-bis del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art131bis], il
giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia
stabilito ai fini della punibilità;
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale
dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con
l'amministrazione finanziaria;
c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione
mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14].))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-10-26;124], convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-19;157], ha disposto (con l'art. 39,
comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
presente decreto".
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
(Circostanze del reato)
((1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente
decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo
grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è
estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di
estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e
di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che
procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente
l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.))
((13))
((1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso
dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata,
salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è
regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre
mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre
tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del
debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo
periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta
l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio
della rateizzazione.
Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.))
((13))
2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art444]
può essere chiesta dalle parti solo quando
((, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,))
((il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è
estinto,))
, nonché
((quando ricorre))
il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1
e 2.
3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà
se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di
consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario
o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di
evasione fiscale.
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87] ha disposto (con
l'art. 1, comma 6) che "Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e
13-bis, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~com1] e 1-bis,
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~com1bis], come
modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano
anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione
a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com174] a 178, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1-com178], dell'articolo 3,
comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215~art3-com12undecies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e
dell'articolo 7, comma 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-02-23;18~art7-com7], del decreto-legge
29 marzo 2024, n. 39 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-29;39]".
ART. 14
ART. 14
Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per
prescrizione del debito tributario
1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o
per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto
può chiedere di essere anmesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa
riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma
violata.
2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque
inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del
codice penale [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art135]
della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa
con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e
non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la
disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.
ART. 15
ART. 15
Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47,
terzo comma, del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art47-com3], non
danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di
norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro
portata e sul loro ambito di applicazione.
ART. 16
ART. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158]))
ART. 17
ART. 17
Interruzione della prescrizione
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è
interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art160], dal verbale
di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
((1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a
10 del presente decreto sono elevati di un terzo))
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-08-13;138], convertito con
modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-09-14;148], ha disposto (con l'art. 2,
comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano
ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
ART. 18
ART. 18
Competenza per territorio
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i
delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma
dell'articolo 8 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art8],
è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera
consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il
domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento
del reato.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri
documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi
rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi
in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a
iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice
di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art335].
ART. 18-BIS
ART. 18-BIS
(Custodia giudiziale dei beni sequestrati)
1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti
previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal
denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria
che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
1-bis.
((I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi
dell'Amministrazione finanziaria))
.
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112~art61-com23],
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell'articolo 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133~art2] del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-09-16;143], convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-11-13;181].
Titolo IV
RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA
PROCEDIMENTI
Titolo IV
ART. 19
ART. 19
Principio di specialità
1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la
disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei
soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art11-com1], che
non siano persone fisiche concorrenti nel reato
((e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo
21, comma 2-bis))
.
ART. 20
ART. 20
Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non
possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto
i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa
definizione.
((
1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli
atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a
seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti
per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel
processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.
))
ART. 21
ART. 21
Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti
1. L'ufficio competente irroga
((...))
le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di
notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da
quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale
((sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di
assoluzione o di proscioglimento))
con formula che esclude la rilevanza penale del fatto.
((Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter.
I termini))
per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione
o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione
provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
((
2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa
pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può
essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi
dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25quindecies].
))
3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa
((pecuniaria))
per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma
dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art12], alcune
delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del
presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che
sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.
ART. 21-BIS
ART. 21-BIS
(( ((Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di
Cassazione). ))
((
1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei
confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di
valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in
ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche
nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o
dell'adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di
sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della
persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il
rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con
o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il
rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro
soci o associati.
))
ART. 21-TER
ART. 21-TER
(( (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative). ))
((
1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una
sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa
dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della
determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la
relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con
sentenza assunti in via definitiva.
))
Titolo V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
Titolo V
ART. 22
ART. 22
Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari
1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione
dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di
versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3.
ART. 23
ART. 23
Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di
finanza
1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art33-com3],
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600], le
parole: "previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme
che disciplinano il segreto" sono sostituite dalle seguenti: "previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in
deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art329]".
ART. 24
ART. 24
Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;1~art2]
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;1~art2
/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;1~art2
1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;1~art2]. L'ottavo comma
dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-26;18~art2-com8], è sostituito dal
seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli
apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano
stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere
le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è
punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma
in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti
indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia
uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli
stessi stampati, documenti o registri.".
ART. 25
ART. 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art97-com6];
b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art8-com11];
c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-10-06;627~art7-com7];
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;516];
e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-25;649~art3-com4];
f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-12-29;746~art2-com4],
convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-01-27;17];
g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre
1984, n. 791 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-11-28;791],
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-01-25;60];
h) l'articolo 2, commi 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art2-com27] e 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art2-com28], e
l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984-12-19;853~art3-com14],
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-17;17];
i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art12-com13];
l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331~art54-com8],
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427];
m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art6-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30].
2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 10 MARZO 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Diliberto, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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