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LEGGE 11 agosto 1991 , n. 266
Legge-quadro sul volontariato.
Vigente al: 22-10-2025
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
ART. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 2
ART. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 3
ART. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 4
ART. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 5
ART. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 6
ART. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104].
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
((3))
-----------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, della
legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art6], agli articoli 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art9] e 10 della legge 7
dicembre 2000, n. 383 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art10],
nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre
2001, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali:decreto:2001-11-14;471],
sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53".
ART. 7
ART. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 8
ART. 8
Agevolazioni fiscali
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117].
((4))
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati. (3)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117].
((4))
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo
precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di
concerto con il Ministro degli affari sociali. (3)
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 1) che "Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo
quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera d)) che "Sono altresì
abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo
104, comma 2:
[...]
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~com4]".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 9
ART. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 10
ART. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 11
ART. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 12
ART. 12
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117].
((4))
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1. (3)
------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117] ha disposto
(con l'art. 102, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2,
della legge 11 agosto 1991, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art12-com2], all'articolo 13
della legge 7 dicembre 2000, n. 383
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-07;383~art13], e all'articolo 96,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342~art96-com1], sono abrogate a
decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto
previsto dall'articolo 73, comma 1".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 13
ART. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 14
ART. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 15
ART. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 16
ART. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
ART. 17
ART. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117]
((4))
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ISTRANA, ADDÌ 11 AGOSTO 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148], convertito con
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172], nel modificare l'art. 102,
comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art102-com1], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le
disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102,
comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;117] continuano a trovare
applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017".
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