Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
№ 247
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Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
Decreto Legislativo
31 dicembre 2012
22-10-2025
Leggeprofessionaleforense
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LEGGE 31 dicembre 2012 , n. 247
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018)
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa
comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di
avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in
considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui
tutela essa è preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e,
nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde
garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa
incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili
condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo
l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed
efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in
particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati
con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], entro due anni
dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale
forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri
entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque
anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di
relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei
pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati
tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura
di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
ART. 2
ART. 2
Disciplina della professione di avvocato
1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e
indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della
tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della
professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui
all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Possono essere altresì iscritti:
a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato
militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e
che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento
disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi.
L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei
circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni
antecedenti alla cessazione;
b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di
materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a
tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle
giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato
dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza
aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle
regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente
previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative
a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli
esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di
consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa
all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e
organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita
l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di
contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto
la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del
datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se
il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali
attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società
controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2359]. Se il
destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse
articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile
ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente
nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente
all'interesse dei propri associati ed iscritti.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano
stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
ART. 3
ART. 3
Doveri e deontologia
1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e
sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.
L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto
iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non
abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà,
probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo
sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale
concorrenza.
3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel
codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera
d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento
che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi
rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri
professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in
esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al
corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme,
per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio
della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione
della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono
pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con
decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3]. Il codice
deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
ART. 4
ART. 4
Associazioni tra avvocati e multidisciplinari
1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la
partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia
sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad
un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e
l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere
multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1,
oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti
appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense
può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni
costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono
iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un
elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata
nel circondario ove si trova il centro principale degli affari.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124]))
. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai
diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124]))
.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività
proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto
sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati
vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto
((al comma 5))
costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri
di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo
individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare
fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli
2549 e seguenti del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2549].
9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non
inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere
escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2286].
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di
attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e
concorsuali.
ART. 4-BIS
ART. 4-BIS
(Esercizio della professione forense in forma societaria)
1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a
società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in
un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui
circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa
disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa
alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società
fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione
comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle società di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto,
devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e
professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale
condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio
dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione
della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire
la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da
soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla
compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di
amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria
resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.
L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei
requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale
richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la
piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse
o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la
responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è
iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice
deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di
appartenenza.
((
6-bis. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute
a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società
tra avvocati" nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al
contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n.
576 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art11], su tutti i
corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è
riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio
regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di
riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione
delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo è
sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509~art3-com2-leta]))
ART. 5
ART. 5
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124]))
ART. 6
ART. 6
Segreto professionale
1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla
rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e
sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in
giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di
assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei
dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di
coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle
circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività
svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinchè anche da tali soggetti siano
osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati
a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano
venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di
collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti
dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito
disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta
causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di
dipendenza.
ART. 7
ART. 7
Prescrizioni per il domicilio
1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha
domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la
professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel
fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di
parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in
relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12], e successive
modificazioni.
Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine,
che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del
consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso
l'ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti
pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli
indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo
16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art16-com7],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], anche al fine di consentire
notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici
giudiziari.
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale
ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia
all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi
che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi
hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del
tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati
di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione
all'albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito
disciplinare.
ART. 8
ART. 8
Impegno solenne
1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio
dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo
la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua
funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri
della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
ART. 9
ART. 9
Specializzazioni
1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo
di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle
previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della
giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi
formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di
specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal
regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di
giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali
possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento
del titolo di specialista.
All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza
professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli
avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli
avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che
dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo
attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi
cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della
partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini
della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via
esclusiva al CNF.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base
dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività
professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi
previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività
professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito
titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le
opportune specificazioni.
ART. 10
ART. 10
Informazioni sull'esercizio della professione
1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività
professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali
specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque
mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non
devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli,
denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai
limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito
disciplinare.
ART. 11
ART. 11
Formazione continua
1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della
propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle
prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della
professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi
dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo
del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o
dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con
funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i
ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo
di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione
dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle
associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti
formativi.
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in
cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività
commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117
della Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117],
possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole,
corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.
ART. 12
ART. 12
Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare,
autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da
ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza
assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio
della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di
denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti
al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto
obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti
previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti
((...))
ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività
svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio
legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione
è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo
costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e
aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
ART. 13
ART. 13
Conferimento dell'incarico e compenso
1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore.
L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto
all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in
misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base
all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o
prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su
quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente
patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto
o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione
litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a
rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell'incarico;
((...))
è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico
professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo
fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su
proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano
quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato
determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione
consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui
la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni
officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella
determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e
l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene
definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente
tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati
costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre
anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio
della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può
rivolgersi al consiglio dell'ordine affinchè esperisca un tentativo di
conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto,
può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in
relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta,
sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di
liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute
e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del
cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima
è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di
determinazione e documentazione delle spese vive.
ART. 13-BIS
ART. 13-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-04-21;49]))
ART. 14
ART. 14
Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni
1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno
abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il
mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre
sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare
pregiudizi al cliente.
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche
nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o
società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la
responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la
società.
Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche
verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti
rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio
giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.
Titolo II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Titolo II
ART. 15
ART. 15
Albi, elenchi e registri
1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che
esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le
società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed
enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi
causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per
mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della
professione;
f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più
impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al
registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-02;96~art6], che
abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci,
con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3
dell'articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le
modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative
impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono
disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il
CNF.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono
pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono
pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai
presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del
distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori
generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri
consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per
via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31
dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati
ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato
al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di
redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate
dal CNF.
ART. 16
ART. 16
Delega al Governo per il riordino
della disciplina della difesa d'ufficio
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo
recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica,
mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza
della difesa tecnica d'ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere
per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.
ART. 17
ART. 17
Iscrizione e cancellazione
1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo
quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
b) avere superato l'esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il
consiglio dell'ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo
18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art51-com3bis]
e per quelli previsti dagli articoli 372
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art372], 373
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art373], 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art374], 374-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art374bis], 377
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art377], 377-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art377bis], 380
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art380] e 381 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art381];
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice
deontologico forense.
2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o
della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita
esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza
presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha
conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai
sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31998L0005], previa
documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e
permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-08-31;394];
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante
conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle
quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286], previa
documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal
Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di
superamento della prova attitudinale.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate
le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità
di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario
nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e
deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti
richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo
dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La
deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro
quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla
notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla
domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può
entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che
decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente
esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio
dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio
dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione,
ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8
senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando
sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di
iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei
praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la
procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei
mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute
e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in
materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere
richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica.
L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o
poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto
compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio
sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per
l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali
osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di
tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono
notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto
di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che
hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base
ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle
lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le
disposizioni dei commi da 1 a 7.
16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.
((33))
17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto
nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito
alla cancellazione dall'albo ordinario.
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per
qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai
sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo
e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica
immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la
cancellazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U.
1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27] (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità
costituzionale dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;247~art17-com16]".
ART. 18
ART. 18
Incompatibilità
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o
professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario,
artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita
l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo
dei consulenti del lavoro;
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome
proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere
incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre
procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di
società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa
commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di
amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in
forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di
amministrazione con poteri individuali di gestione.
L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è
limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari,
nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente
pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro
limitato.
ART. 19
ART. 19
Eccezioni alle norme sulla incompatibilità
1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione
di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche
nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare
l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario.
Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti
nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che
esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà
disciplinate dall'articolo 23.
ART. 20
ART. 20
Sospensione dall'esercizio professionale
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica:
l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della
Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;
l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province
autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o
del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di
provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di
500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione
dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.
ART. 21
ART. 21
Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e
revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla
previdenza forense
1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della
professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le
eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio
professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo,
continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e
le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione
di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche
necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli
albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per
la iscrizione, e provvede di conseguenza.
Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza
dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la
cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con
l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se
necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei
criteri di cui all'articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la
revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari,
scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso
altri ordini, affinchè provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera
determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine
inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è
richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di
organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni
caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o,
in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa.
L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari
della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da
malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di
prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato
che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio
regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza
il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di
esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni
e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su
base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense.
ART. 22
ART. 22
Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario
circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla
legge 28 maggio 1936, n. 1003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003], e dal regio decreto 9
luglio 1936, n. 1482
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-09;1482], al quale sono
ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità
di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e
disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici
criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di
idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame
designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e
magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti
nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano
l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla
data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per
detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo
la previgente normativa entro
((tredici anni))
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003~art4], il quinto comma è
sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi
nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in
ciascuna di esse».
ART. 23
ART. 23
Avvocati degli enti pubblici
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti
pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a
quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga
assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e
stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla
funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso
all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni
indicate nell'articolo
2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica dell'avvocato.
2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione
dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con
specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e
l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva
di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato
iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i
principi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del
consiglio dell'ordine.
Titolo III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I
L'Ordine Forense
Titolo III
ART. 24
ART. 24
L'ordine forense
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a
carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti
dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela
della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione
e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di
autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi
regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti
esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
Capo II
Ordine Circondariale
ART. 25
ART. 25
L'ordine circondariale forense
1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono
iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel
circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza
istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le
istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine,
con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei
conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità
degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal
consiglio dell'ordine.
ART. 26
ART. 26
Organi dell'ordine circondariale
e degli ordini del distretto
1. Sono organi dell'ordine circondariale:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.
ART. 27
ART. 27
L'assemblea
1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi
speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo
e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal
consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento
professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in
caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per
iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione,
nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso
stabilite.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione
dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio
si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla
scadenza.
((12))
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo
ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi
componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-12-14;135], convertito con
modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-02-11;12], ha disposto (con l'art.
11-quinquies, comma 2) che "Per il rinnovo dei consigli degli ordini
circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui
all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247], si svolge entro il mese di
luglio 2019".
ART. 28
ART. 28
Il consiglio dell'ordine
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113]))
.
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 2017, N. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113]))
.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto
anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti
fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi
componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere.
Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un
vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o
vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o,
in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere
nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei
delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di
membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi
in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro
trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade
automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del
consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti
incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione
della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la
maggioranza assoluta di voti dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine
ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci
giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende
l'insediamento del nuovo consiglio.
ART. 29
ART. 29
Compiti e prerogative del consiglio
1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal
CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal
fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza
scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il
tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione
al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e
promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per
l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni
specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio
distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme
deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di
disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza
dell'esercizio professionale;
h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad
elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più
consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione
continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a
spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna
degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione
alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni
insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio
professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto
verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia
copia, ha valore di titolo esecutivo; (22)
((23))
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel
rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli.
Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione
con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla
consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni
nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di
formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo
comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni
purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei
diritti;
r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art51];
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai
regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme
dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli
organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al
consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il
conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel
presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il
conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura
nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio
delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da
tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei
registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui
compensi.
4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da
garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a)
del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle
leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-05-15;858], mediante
iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono
sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal
consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La
sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
---------------
AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
ART. 30
ART. 30
Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito
denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini
per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso
alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo
sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al
presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o
registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio
dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.
ART. 31
ART. 31
Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente
nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al
registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta
da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non
più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la
regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di
approvazione del bilancio.
ART. 32
ART. 32
Funzionamento dei consigli
dell'ordine per commissioni
1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la
propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri,
che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle
deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).
Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere
scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche
tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.
ART. 33
ART. 33
Scioglimento del consiglio
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3
sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF,
previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un
commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre
venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni
dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può
nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti
all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.
Capo III
Consiglio Nazionale Forense
ART. 34
ART. 34
Durata e composizione
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-11-27;1578~art52],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli
articoli 59 e seguenti [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-01-22;36~art59]
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37], ha sede presso il
Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non
possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto
dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
((27))
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non
risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38.
Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti
agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia
riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati
consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali
distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo
degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti;
in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di
voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo
la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale
diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.
In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni
caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le
elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici
giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei
risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni
alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.
4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di
cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti,
da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento
iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi
mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi
tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il
tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti
delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-11-23;382],
per quanto non espressamente previsto.
--------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-22;75], convertito, con
modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-10;112], ha disposto (con l'art.
16-bis, comma 1) che "In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art51], il riferimento al
rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247], si interpreta nel senso che
tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2
del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del
comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;247~art34]".
ART. 35
ART. 35
Compiti e prerogative
1. Il CNF:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello
nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche
amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per
quello degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli
articoli da 59 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37~art59] a
65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37~art65];
d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la
pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza,
sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria
commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da
lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli
ordini in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi
dell'articolo 15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine
circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della
professione e di accesso alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui
all'articolo 13;
h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla
tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le
università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di
indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di
rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine
circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli
argomenti d'interesse dell'avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e
disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e
l'amministrazione della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente
sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e
proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni
giurisdizionali;
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni
specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione
territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta
formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o
internazionali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di
garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti
negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale
dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni
superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali,
secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.
ART. 36
ART. 36
Competenza giurisdizionale
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in
materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta
pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine;
risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni
disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio
distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del
procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le
previsioni di cui agli articoli da 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37~art59] a 65 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37~art65].
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di
pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di
cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai
magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e
al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della
circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono
comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al
pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le
decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta
giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di
legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere
sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su
istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve
conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto
sul quale essa ha pronunciato.
ART. 37
ART. 37
Funzionamento
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni
di cui agli articoli da 59
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37~art59] a 65 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-01-22;37~art65], applicando, se
necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] sulla
astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di
delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre
revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che
li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due
revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per
iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo
commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri
esterni al Consiglio.
ART. 38
ART. 38
Eleggibilità e incompatibilità
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il
più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di
iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni
precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare
più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere
dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei
delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di
membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare
per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui
non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Capo IV
Congresso Nazionale Forense
ART. 39
ART. 39
Congresso nazionale forense
1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana
nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti
associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela
dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la
professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme
regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai
suoi deliberati.
Titolo IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
Capo I
Tirocinio Professionale
Titolo IV
ART. 40
ART. 40
Accordi tra università e ordini forensi
1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la
disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza
promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà
di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al
presente capo.
ART. 41
ART. 41
Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e
pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità
necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di
uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le
regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati,
l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio
professionale.
3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione
dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dall'articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro
subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne
l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di
conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi.
La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche
di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti,
salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può
essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della
sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a
cinque anni;
b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico
o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso
professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati
all'esercizio della professione;
d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il
conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno
del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza
nel caso previsto dall'articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un
avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente,
previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio
dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi
non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-17;398~art16], e
successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per
l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo
proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la
funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione
rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività
professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di
rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso
delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il
tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello
Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito
contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività
svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale
dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei
servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli
enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un
rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e
comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei
mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in
sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il
controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non
trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al
giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice
di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle
norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], rientravano
nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di
iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo
il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio
disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione
nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il
regolamento che disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo
da parte del competente consiglio dell'ordine;
b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di
situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del
praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese
dell'Unione europea.
14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione
presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio
dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e
rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che
risulta regolarmente compiuto.
((15))
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22], convertito con
modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41], ha disposto (con l'art. 6,
comma 3) che "Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41
della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art41], all'interno del quale
ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi
svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al
numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del
Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-03-17;70~art8-com4]. È
ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del
Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247], per i tirocinanti che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], indipendentemente dalla data
in cui si sia svolta la seduta di laurea".
ART. 42
ART. 42
Norme disciplinari per i praticanti
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati
e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.
ART. 43
ART. 43
Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale,
consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non
inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale
tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti
dalla legge.
((15))
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui
al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee,
in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e
della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in
quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli
atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e
degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e
la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non
inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte
del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del
profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati
e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il
territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti
compensi, indennità o gettoni di presenza.
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;22], convertito con
modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-06-06;41], ha disposto (con l'art. 6,
comma 3) che "È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di
cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247], per i tirocinanti che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], indipendentemente dalla data
in cui si sia svolta la seduta di laurea".
ART. 44
ART. 44
Frequenza di uffici giudiziari
1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da
apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio
superiore della magistratura e il CNF.
ART. 45
ART. 45
Certificato di compiuto tirocinio
1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio
rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il
registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica
la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e,
ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il
certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di
corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.
Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la
vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede
di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di
tirocinio.
Capo II
Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della
professione di avvocato
ART. 46
ART. 46
Esame di Stato
1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia
ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia
regolata dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262];
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia
regolata dal codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398];
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta
dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto
amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la
conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto
civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale;
nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le
seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
diritto commerciale,
((diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato))
, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e
penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della
commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un
punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti
in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di
ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene
espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.
Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per
la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello
ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo
nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le
modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di
valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti
criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi
giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti
giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e
argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza
commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi
alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con
il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai
candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori
all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene
la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove
scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né
ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione
dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno
due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame,
scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li
riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente
dall'esame, ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o
durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni.
Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono
denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per
il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua
competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti
di merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a
trenta punti per ciascuna materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-09-13;261~art1-com1-letb],
come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1990-12-31&numeroGazzetta=303].
13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella
misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione
della domanda.(2)
13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono
stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (2)
--------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147] ha disposto (con l'art. 1,
comma 604) che il contributo introdotto è dovuto per le sessioni d'esame tenute
successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità
di versamento.
ART. 47
ART. 47
Commissioni di esame
1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia
ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre
effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti
all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno
dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola
prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in
servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori
confermati in materie giuridiche
((, anche in pensione))
.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una
sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma
1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono
essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino
a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal
Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano
membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina
ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati
della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali
componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di
disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni
immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere
tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di
attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare
ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte
ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai
lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed
esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la
commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.
Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
ART. 48
ART. 48
Disciplina transitoria per la pratica professionale
1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del
periodo di tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 11 dicembre 2001, n. 475
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-12-11;475], le parole:
«alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla
professione di».
ART. 49
ART. 49
Disciplina transitoria per l'esame
1. Per i primi
((tredici anni))
dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda
le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame,
secondo le norme previgenti.
Titolo V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I
Norme Generali
Titolo V
ART. 50
ART. 50
Consigli distrettuali di disciplina
1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina
forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base
capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui
all'articolo 51 della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art51], secondo il
regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del
consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei
consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto
all'unità.
3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni
composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle
sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il
professionista nei confronti del quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o
vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine
deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il
termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al
consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per
ogni ulteriore atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi
circondariali.
ART. 51
ART. 51
Procedimento disciplinare e notizia del fatto
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla
deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è
iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è
stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni
caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento
dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque
acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio
dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) è esercitata l'azione penale;
b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.
ART. 52
ART. 52
Contenuto della decisione
1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere
deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento
disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi
di infrazioni lievi e scusabili;
c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento,
censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni,
radiazione.
ART. 53
ART. 53
Sanzioni
1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e
vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni.
L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è
stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal
compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità
dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il
suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà
in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della
professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in
comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni
per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o
registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro,
fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato
nell'albo.
ART. 54
ART. 54
Rapporto con il processo penale
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con
valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi
fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie
appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale
scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare
complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di
prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un
reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità
giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della
professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in
quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione
dall'esercizio della professione.
ART. 55
ART. 55
Riapertura del procedimento
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è
riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti,
l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non
sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è
riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede
disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso
sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per
l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati
dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono
liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta
dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è
competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione,
anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una
sezione diversa da quella che ha deciso.
ART. 56
ART. 56
Prescrizione dell'azione disciplinare
1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la
riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni
dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto
della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della
decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata
dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata
di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione
decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1
può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle
eventuali sospensioni.
ART. 57
ART. 57
Divieto di cancellazione
1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al
consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione
dall'albo.
((33))
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U.
1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art57] (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense)".
ART. 58
ART. 58
Notizia di illecito disciplinare e
fase istruttoria pre-procedimentale
1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del
consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un
apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile
procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si
riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio
l'archiviazione senza formalità.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre
l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che
deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri
iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore
diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica
senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare
per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine
di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro
di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio
distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione
del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio
distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non
può fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine
presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è
pervenuta la notizia di illecito.
Capo II
Procedimento
ART. 59
ART. 59
Procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:
a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo
d'incolpazione, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene:
1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al
procedimento;
1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono
più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della
stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone
visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie,
documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del
difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie
difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del
termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella
comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il
consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di
proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di
disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale
giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione
all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare
all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:
1) le generalità dell'incolpato;
2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni
delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti
da lettere o da numeri;
3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il
consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che
l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata
comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a
comparire, si procederà in sua assenza;
4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare
testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi
dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di
sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende
ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di
interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo
chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di
disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i
documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito
dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha
acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e
all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per
l'accertamento dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e
i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono
utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla
notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali
redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi
motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla
quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la
parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per
la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera;
l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il
provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero,
dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati
dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;
l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il
dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di
trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del
provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il
quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale
della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.
Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione
può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo
della decisione;
n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano
le norme del codice di procedura penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447],
se compatibili.
ART. 60
ART. 60
Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può
essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il
procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura
cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o
confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo
35 del codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art35], anche se è
stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza
penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna
in primo grado per i reati previsti negli articoli 372
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art372], 374
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art374], 377
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art377], 378
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art378], 381
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art381], 640
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art640] e 646 del
codice penale
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art646], se commessi
nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e
648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad
un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi
dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il
provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale
di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero
dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata,
d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute,
non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il
CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per
l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del
provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato
affinchè vi dia esecuzione.
ART. 61
ART. 61
Impugnazioni
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita
sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione
di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine
presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del
procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il
consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale
presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro
venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
ART. 62
ART. 62
Esecuzione
1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è
immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine
dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o
dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è
tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza
necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui
albo o registro è iscritto l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della
sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della
decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la
decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione
cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici
giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per
l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a
tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio
dell'ordine competente per l'esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia
il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro
ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di
appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un
iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione
cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata
della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il
termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e
comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi
cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un
anno successivamente alla scadenza di tale termine.
ART. 63
ART. 63
Poteri ispettivi del CNF
1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative
all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli
avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature
superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli
distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia
disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli
riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF
la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF
può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di
disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.
2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i
procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la
previsione transitoria di cui all'articolo 49.
Titolo VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Titolo VI
ART. 64
ART. 64
Delega al Governo per il testo unico
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti
legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in
materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate,
anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle
che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo
unico l'elenco delle disposizioni, benchè non richiamate, che sono comunque
abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando,
nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è
autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata
evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 65
ART. 65
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente
legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni
vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo
alla medesima data.
3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data
di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le
disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-11-27;1578~art3-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-01-22;36], e successive modificazioni.
4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di
consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli
ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore
del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme
previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice
deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento
della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.
ART. 66
ART. 66
Disposizione finale
1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui
all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art3], non si applica alle
contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
ART. 67
ART. 67
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 31 DICEMBRE 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
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