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LEGGE 27 luglio 1978 , n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
(Durata della locazione)
La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione
non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una
durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo
la durata si intende convenuta per quattro anni.
Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni
stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 2
ART. 2
(Disciplina della sublocazione)
Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il
contratto senza il consenso del locatore.
Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente
l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che
indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani
sublocati.
ART. 3
ART. 3
(Rinnovazione tacita)
Il contratto si rinnova per un periodo di quattro anni se nessuna delle parti
comunica all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera
raccomandata, che non intende rinnovarlo.
La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva scadenza.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 4
ART. 4
(Recesso del conduttore)
È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano
gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di
almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
ART. 5
ART. 5
(Inadempimento del conduttore)
Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi
venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine
previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due
mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo
1455 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1455].
ART. 6
ART. 6
(Successione nel contratto)
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli
eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
((14))
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di
cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede
al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia
stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore
succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
((14))
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 404 (in G.U. 1a
s.s. 13/04/1988, n. 15) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art.
6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art6-com1] ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i
successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del
conduttore, il convivente more uxorio"; ha inoltre dichiarato "la illegittimità
costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art6-com3], nella parte in cui
non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due
si sia così convenuto"; ha inoltre dichiarato "la illegittimità costituzionale
dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art6], nella parte in cui non
prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia
cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole
naturale".
ART. 7
ART. 7
(Clausola di scioglimento in caso di alienazione)
È nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di
alienazione della cosa locata.
ART. 8
ART. 8
(Spese di registrazione)
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del
conduttore e del locatore in parti uguali.
ART. 9
ART. 9
(Oneri accessori)
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese
relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione
dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del
riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e
delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura
del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare
il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle
spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il
conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi
delle spese effettuate.
((Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono
intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art12].
La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al
contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e
caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e
configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi))
.
ART. 10
ART. 10
(Partecipazione del conduttore all'assemblea dei condomini)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento
locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere
relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
La disciplina di cui al primo comma si applica anche qualora si tratti di
edificio non in condominio.
In tale ipotesi i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocati dal
proprietario dell'edificio o da almeno tre conduttori.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] sull'assemblea dei
condomini.
ART. 11
ART. 11
(Deposito cauzionale)
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso
è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore
alla fine di ogni anno.
ART. 12
ART. 12
(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)
Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile
locato.
Il valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale
dell'immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.
Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i
coefficienti correttivi indicati nell'articolo 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati
dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e
idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai
sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per
cento.
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 1991, N. 299
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-09-13;299], CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 NOVEMBRE 1991, N. 363
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-18;363].
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 13
ART. 13
(Superficie convenzionale)
La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; (10)
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso
comune; (10)
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri
accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in
godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura
corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore
a metri 1,70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie
convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera
a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e
metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano
agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente ai sensi
dell'articolo 21.
((25))
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 12-23 giugno 1987, n. 236 (in G.U. 1a s.s.
24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "della lett. b),
dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art13-com5-letb], "Disciplina
delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui, mediante l'applicazione
dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di
dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di quello previsto per
immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto
per immobili di mq 70". Ha inoltre dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27], la illegittimità
costituzionale della lett. c), dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio
1978, n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art13-com5-letc],
nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi,
consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 46 mq
possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia
superiore anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq 46".
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 14
ART. 14
(Costo base)
Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione è stata
ultimata entro il 31 dicembre 1975, è fissato in:
a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria,
Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di
abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato
agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 15
ART. 15
(Coefficienti correttivi del costo base)
I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe
demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, della vetustà e
dello stato di conservazione e manutenzione dell'immobile.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 16
ART. 16
(Tipologia)
In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i
coefficienti risultanti dalla tabella seguente:
a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);
b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);
c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);
d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);
e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);
f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);
g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);
h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).
Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma
precedente, la categoria catastale viene stabilita dall'ufficio tecnico erariale
sulla base delle categorie catastali delle unità immobiliari che siano ubicate
nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe. A tale fine gli
interessati devono presentare all'ufficio tecnico erariale competente per
territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell'immobile con una
sommaria descrizione dell'edificio, delle rifiniture dell'unità immobiliare
locata nonché degli impianti in essa installati. L'ufficio provvede entro
novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 17
ART. 17
(Classe demografica dei comuni)
In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000
abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati
sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 18
ART. 18
(Ubicazione)
In relazione all'ubicazione i consigli comunali dei comuni con popolazione
superiore a 20.000 abitanti provvedono a ripartire il territorio comunale in
cinque zone alle quali si applicano i coefficienti della tabella seguente:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per la zona edificata periferica;
c) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro
storico;
d) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o
nella zona agricola;
e) 1,30 per il centro storico.
I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale
in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti si applicano le
perimetrazioni previste nell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art16], con i seguenti
coefficienti:
a) 0,85 per la zona agricola;
b) 1 per il centro edificato;
c) 1,10 per il centro storico.
All'interno delle zone di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma ed alle
lettere b) e c) del terzo comma i consigli comunali possono individuare edifici
o comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il
coefficiente 0,90, in sostituzione dei coefficienti suindicati.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 19
ART. 19
(Livello di piano)
In relazione al livello di piano, limitatamente alle unità immobiliari situate
in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti
coefficienti:
a) 0,80 per, le abitazioni situate al piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di
ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente
sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 20
ART. 20
Vetusta
In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno
decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e
stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro
dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali
lavori comunque accertato.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 21
ART. 21
(Stato di conservazione e manutenzione)
In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile si
applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato è normale;
b) 0,80 se lo stato è mediocre;
c) 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto
dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonché dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti
condizioni tre degli elementi di cui sopra, dei quali due devono essere propri
dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti
condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali tre devono
essere propri dell'unità immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare
non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente
nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o
se essi sono comuni a più unità immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi
dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente gli
elementi di valutazione fissati nei commi precedenti.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 22
ART. 22
(Immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975)
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31
dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il costo base di produzione è determinato, anche in misura differenziata per
regione o per gruppi di regioni, tenendo conto:
a) dei costi di produzione dell'edilizia convenzionata;
b) dell'incidenza del contributo di concessione;
c) del costo dell'area, che non potrà essere superiore al 25 per cento del costo
di produzione;
d) degli oneri di urbanizzazione che gravano sul costruttore.
Se, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di quella di registro o di altra
imposizione fiscale, ovvero relativamente agli oneri delle assicurazioni
obbligatorie o in base ad altre documentazioni di origine pubblica, risultano
costi maggiori di quelli indicati nel decreto ai sensi delle lettere a), b) e d)
del comma precedente, il costo base si modifica nei singoli casi, tenendo conto
di tali maggiori costi. Il costruttore, in quanta di sua spettanza, è tenuto a
fornire al proprietario tali dati, se la richiesta venga fatta anteriormente al
primo trasferimento dell'immobile; in tal caso gli stessi elementi dovranno
essere comunicati agli uffici del catasto edilizio urbano. Agli effetti di cui
sopra non si tiene comunque conto del valore dell'immobile accertato ai fini
dell'imposta di registro relativa al suo trasferimento a qualsiasi titolo, in
quanto il valore di riferimento per la determinazione del canone è quello dei
costi come sopra definiti.
Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani
ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma del
presente articolo, di applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21;
nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i coefficienti
previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di
produzione.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 23
ART. 23
(Riparazioni straordinarie)
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie
per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne
compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque
opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può
chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli
precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul
capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i
contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente
venga a percepire per le opere eseguite.
L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la
richiesta è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre
dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore
venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella
zona in cui è situato l'immobile.
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise
con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 24
ART. 24
(Aggiornamento del canone)
Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai
sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per
cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne
viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 25
ART. 25
(Adeguamento del canone)
Ciascuna delle parti, in ogni momento del rapporto contrattuale, ha diritto
all'adeguamento del canone in relazione all'eventuale mutamento degli elementi
di cui agli articoli 13 e 15, escluso il parametro relativo alla vetustà che si
applica al momento del rinnovo contrattuale.
L'adeguamento del canone avrà effetto dal mese successivo a quello durante il
quale sia stato richiesto mediante lettera raccomandata.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 26
ART. 26
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
a) alle locazioni stipulate pur soddisfare esigenze abitative di natura
transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi
di lavoro o di studio;
b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per
i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni
vigenti;
c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell'edilizia
convenzionata; (12)
d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/ 8 e
A/ 9.
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni
concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano
popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente
l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la
popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque
l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i
dati pubblicati dall'ISTAT.
Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente
comma e delle eventuali variazioni.
((25))
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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-11 febbraio 1988, n. 155 (in
G.U. 1a s.s. 17/02/1988, n. 7) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
"dell'art. 26, primo comma, lettera c) della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art26-com1-letc] (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non dispone che il
canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia
convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe
dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima
legge".
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
Capo II
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI
ABITAZIONE
ART. 27
ART. 27
(Durata della locazione)
((La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere
inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso
indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali
agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di
soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.))
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti
relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi
attività di lavoro autonomo.
((La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile
urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio
di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1786] o
all'esercizio di attività teatrali.))
Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la
locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi
precedenti.
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora
l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura,
carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare
l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso
conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della
scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni
consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.
È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano
gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di
almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
ART. 28
ART. 28
(Rinnovazione del contratto)
Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei
commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di
sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere
((o all'esercizio di attività teatrali))
, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene
disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata,
rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il
locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i
motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
ART. 29
ART. 29
(Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza)
Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui
all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado in linea retta;
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate
nell'articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle
loro finalità istituzionali;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale
ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento
sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle
leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o
concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento
di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini
della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente
disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti
alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno
1971, n. 426 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art12], e ai
relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano
incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il
possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di
rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni
previste nella precedente lettera c).
((24))
Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o
locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del
contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n.
191 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art7], modificato
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1967-06-27;460~art4bis], convertito,
con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-28;628], qualora l'immobile sia
oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di
attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della
prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli
effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste
nella precedente lettera c). Il locatore può altresì negare la rinnovazione se
intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o
da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del
conduttore, osservate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo
1963, n. 191 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art5], modificato
dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1967-06-27;460~art4bis], convertito,
con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-07-28;628].
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve
dichiarare la propria volontà di conseguire, alla scadenza del contratto, la
disponibilità dell'immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata,
con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza,
rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo
27 e per le attività alberghiere.
Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra
quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta è
fondata.
Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il
contratto s'intende rinnovato a norma dell'articolo precedente.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 348 (in
G.U. 1a s.s. 14/10/1998, n. 41) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
"dell'art. 29, primo comma, lettera d), ultima parte, in relazione alla lettera
c), ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392] (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), nella parte in cui prevede che la scadenza, nel corso del
processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza o
concessione, impedisce l'emanazione del provvedimento di rilascio"
ART. 30
ART. 30
(Procedura per il rilascio)
Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e prima della
data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia
trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può
convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo
447-bis del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art447bis].
(18)
((19))
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-30;399].
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad
istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui
alla comunicazione prevista dall'articolo 29.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di
conciliazione.
Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo.
In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma
dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art420].
Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni
stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte,
può disporre il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente titolo
esecutivo.
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 31
ART. 31
(Sanzioni)
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi
previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei mesi dall'avvenuta consegna,
non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l'immobile ad
esercizio in proprio di una delle attività indicate all'articolo 27, ovvero non
abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di
intervento per quanto attiene l'inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione,
ristrutturazione o restauro dell'immobile ovvero, in caso di immobili adibiti ad
esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di
ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello
spettacolo, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto,
salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di
trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei
confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del
canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle
indennità previste ai sensi dell'articolo 34.
Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno,
ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da
devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del
fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.
ART. 32
ART. 32
(Aggiornamento del canone)
Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente
su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della
lira.
Le variazioni in aumento del canone
((, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui
all'articolo 27,))
non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di
locazione stagionale
((ed a quelli in corso al momento dell'entrata in vigore del limite di
aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo))
. (8)
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-02-07;12], convertito, con
modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-04-05;118], ha disposto (con l'art. 1,
comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di
cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
ART. 33
ART. 33
(Canone delle locazioni stagionali)
Il canone delle locazioni stagionali può essere aggiornato con le modalità di
cui all'articolo 32.
ART. 34
ART. 34
(Indennità per la perdita dell'avviamento)
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui
all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o
recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267],
il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello
articolo 27
articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone
corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle
rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito
all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella
merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed
ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del
precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata
dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità
di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.
Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per
la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare
specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione
dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o
comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio
all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio
dell'immobile.
((16))
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-14 dicembre 1989, n. 542 (in
G.U. 1a s.s. 20/12/1989, n. 51) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
"dell'art. 34, della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art34] (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede i provvedimenti
della pubblica Amministrazione tra le cause di cessazione del rapporto di
locazione che escludono il diritto del conduttore alla indennità per la perdita
dell'avviamento".
ART. 35
ART. 35
(Limiti)
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di
cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo
svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori nonché destinati all'esercizio di attività
professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili
complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di
servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
ART. 36
ART. 36
(Sublocazione e cessione del contratto di locazione)
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche
senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda,
dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha
liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non
adempia le obbligazioni assunte.
Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che
risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.
ART. 37
ART. 37
(Successione nel contratto)
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per
successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore
alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l'attività.
In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al
coniuge, anche se non conduttore, che continui nell'immobile la stessa attività
già ivi esercitata assieme all'altro coniuge prima della separazione legale o
consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio.
Se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti
e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel
contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli
altri professionisti, artigiani o commercianti.
Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli
altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può
opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui
all'articolo precedente.
ART. 38
ART. 38
(Diritto di prelazione)
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in
ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di
sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al
proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicategli.
((21))
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di
acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore,
deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della
comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui
al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i
conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo
comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di
avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione
medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste
dall'articolo 732 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art732], per le quali
la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento
effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 18 gennaio 1992, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-01-18;9], convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-28;217] ha disposto (con l'art. 10
comma 2) che "gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di
investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni
destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per
l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art38-com3], è elevato a
centottanta giorni".
ART. 39
ART. 39
(Diritto di riscatto)
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo
precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante
dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla
prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare
l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve
essere effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia
opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo giudizio, o dalla
ricezione dell'atto notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa
comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa faccia
opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
ART. 40
ART. 40
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)
Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto
rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima
della scadenza.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende
rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti
a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], e successive
modificazioni, relative al conduttore medesimo.
Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra
condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e
il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia
ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa,
lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.
ART. 41
ART. 41
(Norme applicabili)
Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli
articoli da 7 a 11.
Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di
locazione di cui all'articolo 35.
ART. 42
ART. 42
(Destinazione degli immobili a particolari attività)
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività
ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o
di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di cui al primo comma
dell'articolo 27.
A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le
disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il preavviso per il
rilascio di cui all'articolo 28.
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9], convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94] (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha
disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 4) che "le scadenze dei contratti di
cui alle lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-leta], b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letb] e c) del
primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letc], sono
ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di
cui alle lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-leta], b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letb] e c) del
primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letc], può essere
aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31
dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965
ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre
1973.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui
all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art42]".
Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
ART. 43
ART. 43
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 44
ART. 44
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 45
ART. 45
(Ricorso al giudice)
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-30;399].
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
Fino al termine del giudizio il conduttore è obbligato a corrispondere, salvo
conguaglio, l'importo non contestato.
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 46
ART. 46
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 47
ART. 47
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 48
ART. 48
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 49
ART. 49
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 50
ART. 50
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 51
ART. 51
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]). (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 52
ART. 52
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 53
ART. 53
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353]. (18)
((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dalla L. 4
dicembre 1992, n. 477 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-04;477] ha
disposto (con l'art. 89 commi 3 e 4) che le modifiche introdotte all'01/01/1992
decorrono a partire dal 02/01/1994.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La L. 26 novembre 1990, n. 353
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353] come modificata dal D.L. 7
ottobre 1994, n. 571 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-10-07;571],
convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-12-06;673], ha disposto (con l'art. 89
commi 3 e 4) che le modifiche introdotte al 01/01/1992 decorrono a partire dal
30/04/1995.
ART. 54
ART. 54
(Clausola compromissoria)
È nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie
relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 55
ART. 55
(Termine per il pagamento dei canoni scaduti)
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui
all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel
corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo
dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale
data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in
tale sede dal giudice.
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate
condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore
a giorni novanta.
In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine
assegnato.
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel
corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi
giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente
alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione
del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate
condizioni di difficoltà.
Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del
contratto.
ART. 56
ART. 56
(((Modalità per il rilascio) ))
((
1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione
che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del
locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e,
nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data
dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi
eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso in cui il conduttore non
provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell'esecuzione non può
essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il
pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il
conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per
l'esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione di
cui all'articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431~art6-com4].
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l'esecuzione ai
sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art605]))
ART. 57
ART. 57
(((Esenzioni fiscali ed onorari professionali)
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia
di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di
cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli
stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge))
TITOLO II
DISCIPLINA TRANSITORIA
Capo I
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE
TITOLO II
ART. 58
ART. 58
(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano
prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti
decorrenze:
a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre
1952;
b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7
novembre 1963;
c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963. (2)
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22 (in G.U. 1a
s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del
combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s.
03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del combinato
disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della legge 27 luglio 1978
n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art.
59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11
marzo 1953 n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4,
5 e 7 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], nella parte in cui esclude
il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4,
5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
ART. 59
ART. 59
(Recesso del locatore)
Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento
dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata
e con un preavviso di almeno sei mesi:
1) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto
locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo
grado; (2)
2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o
dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando,
trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre
dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro
immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle
condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al
canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco.
Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata,
questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco;
((4))
3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato
che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e
la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
((4))
4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile
locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito
all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e
per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'appartamento stesso;
((4))
5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della
legge 1 giugno 1939, numero 1089
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089], nel caso in cui la
competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a
riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di
occupazione dell'immobile;
((4))
6) quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie
esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante;
((4))
7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa
nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione
quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del
conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità
entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione
non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile
assieme al conduttore;
((4))
8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza
giustificato motivo.
((4))
Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della
licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del
provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c)
dell'articolo 29.
Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai
precedenti articoli 30 e 56.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22 (in G.U. 1a
s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del
combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s.
03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del combinato
disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della legge 27 luglio 1978
n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art.
59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11
marzo 1953 n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4,
5 e 7 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], nella parte in cui esclude
il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4,
5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
ART. 60
ART. 60
(Ripristino del rapporto e risarcimento del danno)
Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza
dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se
il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilità
dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi
di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine,
i lavori per i quali è stata rilasciata licenza o concessione.
Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al
ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in
buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri
sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal
giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilità del canone,
oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.
Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al
locatore il pagamento di una somma da L. 500.00 a L. 2.00.000 da devolvere al
comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale
di cui al titolo III della presente legge.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 61
ART. 61
(Acquirente dell'immobile locato)
La facoltà di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59 non può
essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finchè non
siano decorsi almeno due anni dalla data dell'acquisto.
Il termine è ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente è in corso un
procedimento di rilascio non dovuto a morosità ovvero se l'acquirente è
cittadino emigrato in un paese straniero in qualità di lavoratore e intenda
rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.
Quando l'immobile è stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo
patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo
comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto
sull'immobile.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 62
ART. 62
(Canone dei contratti soggetti a proroga)
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti
nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore
dalla presente legge ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale
mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore,
calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato a richiesta del
locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno
per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della
differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi
dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle
dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla
entrata in vigore della presente legge.
Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la
determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti in tempo
utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si
applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che
decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.
Le parti possono liberamente concordare modalità diverse sempre che il canone
definito non superi quello risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 24.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 63
ART. 63
(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il
canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58 non è
aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24.
Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:
il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;
il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;
il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;
il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.
In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone l'aggiornamento di
cui all'articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 64
ART. 64
(Particolari contratti soggetti a proroga)
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e
comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano
per la durata le disposizioni dell'articolo 58.
Fino al termine di tale durata il canone può essere modificato a richiesta del
locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 65
ART. 65
(Contratti in corso non soggetti a proroga)
Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga,
detraendosi, per la determinazione della durata prevista all'articolo 1, il
tempo già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto
rinnovo contrattuale, dalla data di esso.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso
procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al
presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone è adeguato in
relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.
Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore,
calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato su richiesta del
locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della
differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il
canone attualmente corrisposto.
Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi
dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle
dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e
comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai
commi primo e secondo del presente articolo.
Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone può essere modificato, su
richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al 75
per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
(2) (4)
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22 (in G.U. 1a
s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del
combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s.
03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del combinato
disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonché 65 della legge 27 luglio 1978
n. 392 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], nella parte in cui
esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art.
59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non
soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11
marzo 1953 n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27],
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4,
5 e 7 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], nella parte in cui esclude
il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4,
5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga".
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 66
ART. 66
(Oneri accessori conglobati nel canone)
Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del
conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura
superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato
non ne provi l'importo effettivo.
((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO
DI ABITAZIONE
ART. 67
ART. 67
(Contratti in corso soggetti a proroga)
I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata
in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:
a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; (3) (6)
((8))
b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
(3)
c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. (3)
La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in
vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel
contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso
giorno di entrata in vigore della presente legge.
È in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista
un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I,
della presente legge.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9], convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94] (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha
disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 3) che "le scadenze dei contratti di
cui alle lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-leta], b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letb] e c) del
primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letc], sono
ulteriormente prorogate di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di
cui alle lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-leta], b)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letb] e c) del
primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-letc], può essere
aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:
a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31
dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965
ed il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre
1973.
Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere
aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a
richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente".
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 25 luglio 1984, n. 377 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-07-25;377]
ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "le scadenze dei contratti di cui alla
lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-leta], sono
prorogate sino al 31 dicembre 1984".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1985-02-07;12], convertito, con
modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-04-05;118] ha disposto (con l'art. 1
comma 8) che "le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67,
primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art67-com1-leta], sono
prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di
locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non
oltre il 30 giugno 1985".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del
decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso
decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".
ART. 68
ART. 68
(Aumenti del canone)
Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il
canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può
essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante
periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:
1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati
anteriormente al 31 dicembre 1964;
2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1
gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31
dicembre 1973.
Art. 69.
Art. 69. (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per
l'avviamento commerciale) Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente
legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da
inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire
la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione
dell'immobile. L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire
nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29. Tale obbligo non ricorre
quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la
locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del
conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore
medesimo. Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle
nuove condizioni. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni
uguali a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva tale diritto anche
nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40. Il conduttore, se non
accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha
diritto ad un compenso pari a 24 mensilita', ovvero a trenta per le locazioni
con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal
terzo. Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore puo',
entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se
dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo
canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del
contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una
somma pari a 12 mensilita' del canone offerto. Se il locatore non intende
proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e'
dovuta l'indennita' per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita',
ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto
ai sensi del comma precedente. In mancanza dell'offerta del nuovo canone da
parte del conduttore nonche' nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di
cui all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e' dovuta
l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilita', ovvero di
25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato
per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile
per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta
indennita' e' calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennita'
dovuta e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di 32 per le locazioni con
destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata
all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui ai precedenti commi sesto,
ottavo e nono. Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del
presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40. ((22))
--------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte costituzionale, con sentenza 5-6
ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo
comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978,
n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21,
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in
cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti
disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la
sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del
coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che
l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata
sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse
caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto".
--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, ha disposto (con l'art. 1,
comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di
cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985". Ha
inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-quinquies) che "Le disposizioni dei
precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano anche ai giudizi in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1986, n.
108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del
D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118 (che hanno
sostituito il presente articolo). --------------- AGGIORNAMENTO (22) La Corte
costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 242 (in G.U. 1a s.s.
04/06/1992, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 69
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di
corrispondere al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non
ricorre quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della
pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica
dell'immobile".
ART. 70
ART. 70
(Immobili destinati a particolari attività soggetti a proroga)
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni
degli articoli 67 e 68.
ART. 71
ART. 71
(Contratti in corso non soggetti a proroga)
Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai
contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non
soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata
prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso
dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale,
dalla data di esso.
La durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contatti di cui
sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in
corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal
giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della
variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
ART. 72
ART. 72
(Mutamento della destinazione)
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello
preesistente di abitazione non possono prevede, per un periodo di quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a
quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali
trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.
ART. 73
ART. 73
(Norme applicabili)
Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze
convenzionali, nell'articolo 71 il locatore può recedere in base ai motivi di
cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. Nei casi previsti
dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29
tale facoltà è riconosciuta soltanto ove ricorra la necessità del locatore o del
coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo
la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli
articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonché quelle dell'articolo 69,
settimo, ottavo e nono comma. (5)
((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s.
12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del combinato
disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art69-com7], e dell'art. 73
stessa legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392] (quale modificato dall'art. 1
bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-01-30;21~art1bis], convertito
con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-03-31;93]), nella parte in cui -
relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati
dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392], motivate con la sopravvenuta
necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei
parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennità per
l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del
canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche,
anziché con riferimento all'ultimo canone corrisposto".
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562 (in G.U. 1a
s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art.
73 della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art73] ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta
con la legge 31 marzo 1979, n. 93
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-03-31;93], nella parte in cui non
richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma,
della legge stessa nel testo originario".
Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
ART. 74
ART. 74
(Rinvio)
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni
previste nei capi I e II del presente titolo.
TITOLO III
FONDO SOCIALE
TITOLO III
ART. 75
ART. 75
(Istituzione del fondo sociale)
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione
dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.
Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni
potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli
articoli seguenti.
Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di
cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-16;281], e sottopone ad essa una
proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del
Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni
definitive.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 76
ART. 76
(Ripartizione del fondo)
Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese
dalla ripartizione dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari comuni
tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così
ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di
locazione per i conduttori meno abbienti.
Di norma i comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le
somme secondo i seguenti criteri:
a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al
conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia
superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la
generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due
componenti;
b) al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano
intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione,
tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del
conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;
c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore della
presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente
corrisposto.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 77
ART. 77
(Integrazione del canone)
L'integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un
contributo annuo non superiore all'80% per cento dell'aumento del canone di
locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entità e le
modalità definite dalla presente legge.
Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore
alla somma annua di L. 200.000.
Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di
procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal
contributo medesimo.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 78
ART. 78
(Copertura finanziaria)
La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo
sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in
ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979,
di lire 35 miliardi nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire
55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983.
All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con
corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
((25))
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
TITOLO IV
ART. 79
ART. 79
(Patti contrari alla legge)
È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad
attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli
articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le
disposizioni della presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna
dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in
violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
((In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad
attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro
250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a
seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare
contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente
legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per
iscritto))
.
(25)
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]
ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo
"limitatamente alle locazioni abitative".
ART. 80
ART. 80
(Uso diverso da quello pattuito)
Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il
locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in
cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di
destinazione.
((13))
Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si
applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.
Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al
contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185 (in G.U. 1a
s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art.
80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art80-com1] ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui dispone "e comunque entro un
anno dal mutamento di destinazione"".
ART. 81
ART. 81
(Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale)
Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
ART. 82
ART. 82
(Giudizi in corso)
Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.
ART. 83
ART. 83
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431]))
.
ART. 84
ART. 84
(Abrogazione)
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
ART. 85
ART. 85
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA, ADDÌ 27 LUGLIO 1978
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