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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994 , n. 564
Disposizioni urgenti in materia fiscale.
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art77] e 87 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87];
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in
materia fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 settembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART. 1
ART. 1
Proroga dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese
1. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-30;394], convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-26;461], si applica fino alla riforma
del sistema fiscale e, comunque, non oltre l'esercizio in corso alla data del 30
settembre 1995.
ART. 2
ART. 2
Riduzione delle agevolazioni in materia di società cooperative e loro consorzi
1. Le società cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere
dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora
esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art12].
2. Per le società cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, è istituita una imposta straordinaria sul
patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in
ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle
riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente
alla data del 30 settembre 1992. (6)
3. Le società cooperative agricole, di piccola pesca e sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381], e
loro consorzi, nonché le cooperative di garanzia ed i consorzi di garanzia
collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di società cooperativa o
consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385],
sono escluse dalla proroga di cui all'articolo 1 e dalle imposte di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo.
4. L'imposta straordinaria deve essere versata secondo quanto stabilito
dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-30;394~art3-com6],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-26;461]. È consentito posticipare il
versamento del 50 per cento del dovuto fino al 15 dicembre 1995, con
l'applicazione degli interessi legali. Si applica l'articolo 4, comma 2-bis, del
citato decreto-legge n. 394 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;394]; nel patrimonio netto, cui
sono imputabili sia l'imposta patrimoniale o rdinaria sia l'imposta patrimoniale
straordinaria, si intendono a tal fine ricomprese le riserve indivisibili.
5. Le società cooperative, e loro consorzi, che abbiano già versato somme per
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa,
possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto
del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
gennaio 1995 sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui
al presente comma.
6. Le assegnazioni di seconde case a favore dei soci delle cooperative cessano
di essere agevolate. Conseguentemente, nell'articolo 3, commi 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com2] e 3, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art3-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-26;165], dopo le parole: "di alloggi"
sono inserite le seguenti: ", adibiti ad abitazione principale,".
7. All'articolo 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;641], e
successive modificazioni, alla nota 2, le parole: "società cooperative" sono
sostituite dalle seguenti: "cooperative sociali".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art10], e
successive modificazioni, il n. 27-ter) è abrogato.
9. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], e
successive modificazioni, il n. 41-bis) è sostituito dal seguente:
"41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti,
di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da
organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
assistenza pubblica previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art41], o da enti aventi
finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale".
10. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di cui al n.
41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;3], come
sostituito dal comma 9 del presente articolo, dipendenti da contratti conclusi
entro la data di entrata in vigore del presente decreto con lo Stato e con gli
altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del citato
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che siano fatturate e
registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto, e
successive modificazioni, entro il 31 dicembre 1994.
11.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449]))
.
-----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-10-02;415] convertito con
modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-29;507] ha disposto (con l'art. 5,
comma 3) che il presente comma " va interpretato nel senso che le riserve
indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra
il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-30;394~art1-com4],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-26;461], e il patrimonio assoggettato
all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale
differenza l'imposta straordinaria nella misura
dell'1 per mille. "
ART. 2-BIS
ART. 2-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 19 GIUGNO 1997, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218]))
ART. 2-TER
ART. 2-TER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 19 GIUGNO 1997, N. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218]))
ART. 2-QUATER
ART. 2-QUATER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-30;219]))
ART. 2-QUINQUIES
ART. 2-QUINQUIES
(Chiusura delle liti fiscali pendenti).
1. Le liti fiscali, pendenti alla data
((del 31 dicembre 1994))
dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che
possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i
processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato
atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a
lire 2 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite,
se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di
registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli
immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare
l'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera
b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via
provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte
dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 1995.
3. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto
corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con
l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera
b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata.
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di
imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite
fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto
impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni,
il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di
imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e
comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta
relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è
intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio,
l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del
presente articolo è comunque il valore accertato;
c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono
una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per
il calcolo del valore della lite è il minimo previsto;
d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o
sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;
e) il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del
contributo per il Servizio sanitario nazionale.
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia,
qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i
giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
6. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti
disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora
iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono
riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della
conciliazione prevista nell'articolo 2-sexies.
8. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al
comma 4 del presente articolo, restando fermo il limite di lire 20 milioni
estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-11;333~art7-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-08;359]. (3).
9. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], sono stabilite le
modalità per la presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per
il controllo delle stesse e le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre
norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo, fermo restando che i
pagamenti non possono essere effettuati dopo il 15 dicembre 1994. Limitatamente
alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di
constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro
trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di
pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la
scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento
medesimo.
((4))
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei
confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi
dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art53], e in ogni caso non
danno diritto a rimborsi per le somme già versate.
11. Al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefici
fiscali prevista dall'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art46], e successive
modificazioni, l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo citato è
sostituito dal seguente: "L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve
presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti la
domanda non ha ancora ottenuto definizione".
12. Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto concernenti il mancato adempimento del disposto
dell'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n.
47 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47], e successive
modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi
previsti dallo stesso articolo 46, primo comma, ultimo periodo, come modificato
dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
-------------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-02-23;41] convertito con
modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-03-22;85] ha disposto (con l'art. 41,
comma 1-bis) che "il comma 8 del presente articolo 2-quinquies si interpreta
come applicabile a tutte le liti in materia indipendentemente dalla data in cui
esse sono sorte o sorgeranno".
-------------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1995-06-28;250] convertito con
modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;349] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che " il termine del 15 dicembre 1994, per il pagamento delle liti
fiscali pendenti, previsto dal comma 9 è differito al 30 settembre 1995.
Fino alla stessa data sono sospesi i giudizi in corso e i termini di
impugnativa, nonché quelli per ricorrere avverso gli atti di cui al comma 1. Per
gli atti per i quali è stata proposta domanda di definizione di cui al comma 1
sono sospesi, fino alla data del 28 febbraio 1997, i termini di impugnativa e
quelli per ricorrere. La domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti,
se non presentata in data anteriore, deve essere presentata entro il termine
previsto per il pagamento ".
ART. 2-SEXIES
ART. 2-SEXIES
(( (Conciliazione giudiziale). ))
((
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Conciliazione). - 1. Se la controversia involge questioni non
risolvibili in base a prove certe, ciascuna delle parti può proporre in udienza
all'altra parte la conciliazione totale o parziale su tali questioni. Il
tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La
conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate
all'ente impositore.
2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza
con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in
segreteria.
3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di
conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il
presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se
ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità,
dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la
proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui
al comma 4.
Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente
della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia
all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla
data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a
quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta
ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le
modalità indicate nel comma 4.
4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene
sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto
apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data
dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art14], e
non è applicabile il comma 5 del presente articolo.
5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura
di un terzo del minimo delle somme dovute.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.".
2. Per i giudizi pendenti alla data del 17 novembre 1994, le disposizioni di cui
all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636~art20bis],
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado
del giudizio.
))
ART. 2-SEPTIES
ART. 2-SEPTIES
(( (Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione
finanziaria). ))
((
1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e,
comunque,nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis,
2-quater e 2-sixies i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che svolgono
le relative funzioni rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato
per dolo o colpa grave.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Governo emana appositi regolamenti volti ad
introdurre il principio della trasparenza nei rapporti tra Amministrazione
finanziaria e contribuenti, ispirandosi al criterio della responsabilizzazione
degli organi di controllo nell'espletamento delle loro funzioni, ed individuando
apposite modalità di penalizzazione dei comportamenti che determinino l'inutile
ed onerosa creazione di contenzioso.
))
ART. 2-OCTIES
ART. 2-OCTIES
(( (Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano). ))
((
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge
18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976,
n. 249 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249], per l'imposta sul gas
metano, e relativa addizionale regionale nonché, per l'imposta sostitutiva,
versate nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un
giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse
legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati
all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche
ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti
delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
))
ART. 2-NOVIES
ART. 2-NOVIES
(Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA).
1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano
effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile,
possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la
irregolaritàderivante dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA,
nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di
lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando
l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le
sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno
1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare
un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente
articolo.
articolo. (7) (9) (10)
((12))
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ha disposto (con l'art. 3,
comma 126) che il termine di cui al presente articolo 2 è prorogato al 31
dicembre 1995.
-----------------
AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;437],convertito con
modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-10-24;556] ha disposto (con l'art. 6,
comma 1) che il termine di cui al presente articolo è ulteriormente prorogato al
28 febbraio 1997.
-----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79], convertito con
modificazioni dalla 28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma
22) che il termine previsto dal presente articolo è prorogato al 31 luglio 1997.
-----------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449] ha disposto (con l'art.15,
comma 1) che i termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui al
presente articolo 2-nonies, sono prorogati al 30 settembre 1998.
ART. 2-DECIES
ART. 2-DECIES
(( (Modifica della normativa sulla tenuta delle scritture contabili
individuali). ))
((
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-08;489], è sostituita dalla
seguente:
" c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui
all'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art19-com4],
e successive modificazioni ed integrazioni".
))
ART. 2-UNDECIES
ART. 2-UNDECIES
(( (Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore
agricolo). ))
((
1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti
le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del
personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano
assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-10-02;1639], possono
essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, con il
pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 4
dello stesso articolo 2-quinquies.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di
bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a
registrazione e redatti in forma pubblica.
3. Il punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-08-30;331], convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-10-29;427], è sostituito dal seguente:
"6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica:
gasolio 13 . . . . . . per cento dell'aliquota normale;
benzina 55 . . . . . . per cento dell'aliquota normale.
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del
motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali
limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla
base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla
qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente
utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali".
4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 3.
))
ART. 2-DUODECIES
ART. 2-DUODECIES
(( (Tasse e diritti sugli aeromobili). ))
((
1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-13;151~art9] convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-12;202], è abrogato. Sono altresì
considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di
tali norme.
2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale
previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art2], e successive
modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.
3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per
un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale
secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a
copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo
2-terdecies.
))
ART. 2-TER
ART. 2-TERDECIES
(( (Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto). ))
((
1. Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
1976, n. 730 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-10-30;730], e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare
applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo
2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-12-23;500~art2-com12], per le specifiche
cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati
dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente
e regolarmente iniziate.
2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota
parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2
dell'articolo 2-duodecies del presente decreto.
))
ART. 2-QUATER
ART. 2-QUATERDECIES
(( (Efficacia di norme).
1. Le disposizioni degli articoli da 2-bis a 2-terdecies hanno
effetto dal 17 novembre 1994.
2. Le disposizioni degli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art2], 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art3], 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art4], 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art5], 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art8], 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art21] e 22 del
decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-16;630~art22], cessano di
avere efficacia a decorrere dal 17 novembre 1994.))
ART. 3
ART. 3
Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi
1. La definizione di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, limitatamente
alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata
mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di
elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna
categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o
di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori
imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di
un ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere effettuata se, entro
il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore
aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di
accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art41bis], e
successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con
adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le
somme derivanti dall'accertamento parziale.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2], entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma
1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque
entro il 15 dicembre 1995.
2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base
all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis],
con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-09-19;384~art11bis-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-11-14;438], nonché gli effetti derivanti
dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633]; tuttavia
le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo
della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni
pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non
modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto.
2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-11-24;646~art1-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-01-21;22], a condizione che venga
presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12, del predetto
decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù
dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari
importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento
indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi.
2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di
cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che
le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto,
ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi,
dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori
all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2435bis-com1-letb].
2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di
accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo
di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al
presente articolo eccedono, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni
e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed
entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere da 15
dicembre 1995.
((10))
2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente
comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n.
177 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-04-13;177~art3],
e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione
delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di
deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di
esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.
2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-04-13;177~art8-com3],
riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni
pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta
comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5
dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi.
2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai
sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti
al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento
con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze
si applicano le disposizioni dell'articolo 143 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art143], e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi
legali. Il versamento degli importi da affettuare entro il 15 dicembre 1995
rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1995-04-13;177~art8-com2],
e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va
effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento.
((10))
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79], convertito con
modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-28;140] ha disposto (con l'art.
9-bis, comma 12) che il termine del 15 dicembre 1995 di cui al presente articolo
è prorogato al 31 luglio 1997.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 14) che sulle somme non versate ai
sensi del comma 2-quinquies del presente articolo non è dovuta la soprattassa
prevista al comma 2-nonies del presente articolo se le predette somme,
maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono
versate entro il termine del 31 luglio 1997.
ART. 4
ART. 4
Premio straordinario
1. Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto
Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la
corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto
previsto dagli articoli 2-bis, 2-sexies e 3 del presente decreto. Le modalità di
attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono
fissati con decreto del Ministro delle finanze.
2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995,
all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento
di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1;
le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati
costituiscono economia di bilancio.
((10))
3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato
di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme.
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-28;79],convertito con
modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-28;140] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che a decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi
incentivanti indicata nel comma 2 del presente articolo è stabilita nel 2 per
cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito
dell'attività di accertamento tributario.
ART. 5
ART. 5
Devoluzione erariale delle maggiori entrate
1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto
sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il
servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio
assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le
modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
((
1-bis. Alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano comunque il
titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-31;670], e
successive modificazioni, e le relative norme di attuazione.
))
titolo VI
ART. 6
ART. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 30 SETTEMBRE 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro delle finanze
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
[https://www.ipzs.it]
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NORMATTIVA
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