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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973 , n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Vigente al: 22-10-2025
TITOLO I
ART. 1
ART. 1
Modalità di riscossione
Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti del contribuente all'esattoria e alle sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato;
c) iscrizione nei ruoli.
ART. 2
ART. 2
Riscossione per ritenuta diretta
Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e
secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
ART. 3
ART. 3
Riscossione mediante versamenti diretti
Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art23], 24
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art24], 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25],
25-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art25bis] e
28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art28], da
parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del
predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;
(18)
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-12-24;920];
3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], dovute in
base alla dichiarazione annuale;
4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-01;692]; (18)
5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del
decreto indicato al n. 1);
6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della
facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi
dalla data di chiusura dell'esercizio.
Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato:
a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto,
del decreto indicato al primo comma, n. 1);
b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto
indicato al primo comma, numero 1);
c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione
annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ad
esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata
ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;
d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo
comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta
ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del
decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non
corrisposti;
f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del
decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di
anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.
g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato
al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;
h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di
credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546~art1]. (18) (19)
((h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720]))
.
----------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546], convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-01;692], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 3) che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno
efficacia dal 1 febbraio 1982.
----------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-12-30;792], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-26;55], ha disposto (con l'art. 1)
che "Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981,
n. 546 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546~art1bis],
aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3,
secondo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art3-com2] e
8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art8-com1],
per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute
di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com2],
hanno effetto dal 1 gennaio 1982".
ART. 3-BIS
ART. 3-BIS
Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla
lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del
contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827], e successive
modificazioni.
La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di
cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1937-08-26;1706], modificato con la
legge 4 agosto 1955, n. 707 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-08-04;707],
avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve
rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo
dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di
effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto
giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio
dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in
tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e
per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze
di concerto con il Ministro per il tesoro.
((Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare
del versamento stesso non supera le lire mille))
.
ART. 4
ART. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576]))
ART. 5
ART. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241]))
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
((Versamento ad ufficio incompetente
Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è
prescritto il versamento ad una esattoria è valido, fermo restando il diritto
dell'esattore competente all'attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà
effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del
competente intendente di finanza. ((14))
((14))
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-05-26;249] ha disposto
(con l'art. 3) che "Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art.
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art5bis-com2],
hanno effetto dal 1 gennaio 1974".
ART. 6
ART. 6
Distinta dei versamenti diretti
Il versamento diretto è ricevuto dalle esattorie in base a distinta di
versamento.
La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente,
domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del
contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di
versamento.
L'esattoria rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di
versamento il numero della quietanza stessa.
La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli
approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale.
L'esattoria non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare
semprechè nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al
secondo comma.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-12-24;920]))
.
ART. 7
ART. 7
Versamento diretto mediante conti correnti postali
Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto
corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello
approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro
per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal
caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono
contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di
versamento.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 SETTEMBRE 1990, N. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-09-15;261], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;331]))
.
((29))
----------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-09-15;261], convertito con
modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;331], ha disposto (con l'art. 3,
comma 3) che l'abrogazione del comma 2 del presente articolo decorre dal 1°
gennaio 1990.
ART. 8
ART. 8
Termini per il versamento diretto
I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e
all'esattoria devono essere eseguiti:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata
operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo
comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello
stesso secondo comma;) (18)
2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-12-24;920];
3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi
previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio,
per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo
articolo 3
articolo 3, secondo comma, lettera c);
3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del
periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera
e); (18) (24)
3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza
delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed
altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera
d). (18)
4) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461];
5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun
anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare
precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27]. (19)
((5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei
redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-07;435~art17], per
la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art27-com3bis].))
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-21;461].
Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma
dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com2],
sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro
per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.
----------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546], convertito con
modificazioni dalla
L. 1 dicembre 1981, n. 692 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-12-01;692],
ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che le modifiche apportate dallo stesso
art. 1-bis
art. 1-bis hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.
----------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 dicembre 1981, n. 792
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-12-30;792], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 55
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-02-26;55], ha disposto (con l'art. 1)
che "Le modifiche apportate con l'art. 1-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981,
n. 546 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981-10-02;546~art1bis],
aggiunto con la legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, agli articoli 3,
secondo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art3-com2] e
8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art8-com1],
per quanto attiene alla riscossione mediante versamenti diretti delle ritenute
di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com2],
hanno effetto dal 1 gennaio 1982".
----------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-12-30;953], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-02-28;53], ha disposto (con l'art. 1,
tabella III) che "In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n.
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602], il
versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26-com2],
maturati nell'anno 1982, ancorché non corrisposti, può essere effettuato nel
termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti.
La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo
d'imposta coincide con l'anno solare".
ART. 9
ART. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46] COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 326
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;326]))
((Capo II
RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI))
ART. 10
ART. 10
(((Definizioni). ))
((
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionariò': il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di
riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolò': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato
dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.
))
ART. 11
ART. 11
(((Oggetto e specie dei ruoli). ))
((
1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la
riscossione.
))
ART. 12
ART. 12
(Formazione e contenuto dei ruoli).
1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti
territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte
tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni
compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. (64)
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che
il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le
modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio
fra i concessionari.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del
contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e
il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in
mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali
indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare
dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene
esecutivo. (64)
((4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di
pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163] di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36];
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.finanze:decreto:2008-01-18;40], anche
per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14];
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art14].))
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-17;106], convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;156], ha disposto (con l'art. 1,
comma 5-ter, lettera e)) che "Le disposizioni contenute nei commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art12-com1]
e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art12-com4],
si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono
formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi
contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo
dell'amministrazione creditrice".
ART. 12-BIS
ART. 12-BIS
(((Importo minimo iscrivibile a ruolo). ))
((
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;
tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16,
comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-05-08;146~art16-com2].
))
ART. 13
ART. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46]))
ART. 14
ART. 14
Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis] e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36ter],
al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle
dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenuto alla fonte liquidate in base ad
accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio
in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
((48))
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 15
ART. 15
Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono
iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati.
Nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura
amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre
2017 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852], la
sospensione del processo, disposta ai sensi dell'articolo 39, comma 1-ter,
lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art39-com1ter-letb],
comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In
tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle
procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L1852]. (102)
((La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera
altresì in caso di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art47]))
.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46].
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo
delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti
non ancora definitivi.
---------------
AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-06-10;49] ha disposto (con
l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura
di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle
questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al
periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi
d'imposta.
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
(((Iscrizioni nei ruoli straordinari). ))
((
1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e
le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di
accertamento, anche se non definitivo.
))
ART. 15-TER
ART. 15-TER
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di
controllo dell'Agenzia delle entrate).
1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis], il
mancato pagamento della prima rata
((entro il termine previsto))
, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e
l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e
sanzioni in misura piena.
((130))
2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8], il
mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di
imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13],
aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per
cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2,
comma 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art2-com2], e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3-com1];
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8-com1].
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una
rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si
procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13],
commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi
interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si
avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art13], entro il
termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
(89)
---------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159] ha disposto
(con l'art. 15, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si
applicano:
a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3bis], a
decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art2-com2];
2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1;
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art3-com1];
3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311~art1-com412], a seguito della
liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], salvo che
per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo
testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8], agli atti
di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15], alle
conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
---------------
AGGIORNAMENTO (130)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-08-05;108] ha disposto
(con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni
elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
ART. 16
ART. 16
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-12-24;920]
((48))
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 17
ART. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-17;106], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;156]))
ART. 18
ART. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46]))
ART. 19
ART. 19
(Dilazione del pagamento).
((1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in
temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia
delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in
ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e
2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1°
gennaio 2029.))
((131))
((1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in
ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di
centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della
richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste
presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste
presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della
temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è
effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali
semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di
quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di
liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo
eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e
sono altresì individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di
obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea
situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera
b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera
b).))
((131))
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui
((ai commi 1 e 1.1))
, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta,
((per il numero massimo di rate ivi previsto))
, a condizione che non sia intervenuta decadenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2
MARZO 2012, N. 16 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16],
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44]. (90)
((131))
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1
((, 1.1))
e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente
per ciascun anno.
((131))
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui
((ai commi 1 e 1.1))
e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero
dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti
salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. (105)
((131))
1-quater.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme
oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque
momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui
((ai commi 1 e 1.1))
. (105)
((131))
1-quater.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure
esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione,
ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. (105)
1-quinquies.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110]))
.
((131))
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31].
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto
rate, anche non consecutive: (121)
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed
automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato. (89) (121)
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione
totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare,
limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere
della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del
debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo
di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino
((al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi
previste))
. (89)
((131))
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non
preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del
presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i
quali è intervenuta la decadenza. (121)
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del
comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche
mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. (45)
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133]. (72) (79)
-------------
AGGIORNAMENTO (45)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449] ha disposto con l'art. 24,
comma 2, lettere a) e b) che "All'articolo 19, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com4],
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti
i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono
soppresse;
b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da
calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale
fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo"".
-------------
Aggiornamento (72)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112], convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133], ha disposto (con l'art. 83,
comma 23, lettera c)) l'abrogazione del comma 4 bis del presente articolo ed ha
inoltre previsto che in ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare
applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;602] nel testo vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
-------------
Aggiornamento (79)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201], convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214], ha disposto (con l'art. 10,
comma 13-ter) che "Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19], e
successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento
della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora
prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-12-29;225~art2-com20],
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-02-26;10], possono essere prorogate per
un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore
comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base
della concessione della prima dilazione."
-------------
AGGIORNAMENTO (89)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159] ha disposto
(con l'art. 15, commi 5 e 6) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi
1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com1],
1-quater
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com1quater]
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com3],
come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle
dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com3bis],
introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle
dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data".
-------------
AGGIORNAMENTO (90)
Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113], convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160] ha disposto (con l'art.
13-bis, comma 1) che "Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal
beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com1],
1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com1bis]
e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com1quinquies],
concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159], può nuovamente
rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di
rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati,
anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla
stessa data non siano state integralmente saldate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art19-com3-letc],
si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data
antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159]".
-------------
AGGIORNAMENTO (105)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137], convertito con
modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-18;176], ha disposto (con l'art.
13-decies, comma 2) che le presenti modifiche "si applicano ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a
decorrere dal 30 novembre 2020".
-------------
AGGIORNAMENTO (121)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-05-17;50], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-07-15;91], ha disposto (con l'art.
15-bis, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (131)
Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110], ha disposto
(con l'art. 13, comma 3) che "Alle richieste di rateazione presentate fino al 31
dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;602~art19], nella
versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 19-BIS
ART. 19-BIS
(((Sospensione della riscossione per situazioni
eccezionali). ))
((
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad
un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento
di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa,
per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
))
ART. 20
ART. 20
(Interessi per ritardata iscrizione a ruolo).
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al
controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si
applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e
fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte
sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.
((Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di
accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle
Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al
periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi))
. (3) (8) (26) (36) (41) (61a) (75a)
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n.260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260], convertito con
modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354], ha disposto (con l'art. 8,
comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20] e 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], sono
elevati dal 2,50 al 5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-04;30], convertito con
modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-02;160], ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20] e 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21],
elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260~art8], convertito
nella legge 14 agosto 1974, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354], sono stabiliti nella misura
del sei per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67] ha
disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il
rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle
misure del 9 e del 4,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133], ha disposto (con l'art. 13,
comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle
misure del 6 e del 3 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662] ha disposto (con l'art. 3,
comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle
misure del 5 e del 2,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (61a)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che "Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti
dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973,
n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], e
successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per
cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima
data".
---------------
AGGIORNAMENTO (75a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art.
2, comma 1) che "A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], sono
dovuti nella misura del 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla
medesima data".
ART. 21
ART. 21
Interessi per dilazione del pagamento
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo
19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale
viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente
all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi
a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche
gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo. (3) (8) (26) (36)
(41) (61a)
((75a))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n.260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260], convertito con
modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354], ha disposto (con l'art. 8,
comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20] e 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], sono
elevati dal 2,50 al 5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-04;30], convertito con
modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-02;160], ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che "Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20] e 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21],
elevati dal 2,50% al 5% dall'art. 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260~art8], convertito
nella legge 14 agosto 1974, n. 354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354], sono stabiliti nella misura
del sei per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67] ha
disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il
rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle
misure del 9 e del 4,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133], ha disposto (con l'art. 13,
comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle
misure del 6 e del 3 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662] ha disposto (con l'art. 3,
comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle
misure del 5 e del 2,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (61a)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art.
4, comma 1) che "Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art.
21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], e
successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 4 per cento,
per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003".
---------------
AGGIORNAMENTO (75a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art.
3, comma 1) che "Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art.
21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], sono
dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per le dilazioni concesse a
decorrere dal 1° ottobre 2009".
ART. 22
ART. 22
Esecutorietà dei ruoli
Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del
gettito delle imposte cui si riferiscono.
((48))
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 23
ART. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46]))
ART. 24
ART. 24
(((Consegna del ruolo al concessionario). ))
((
1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui
esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della
programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono
essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari
relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei
ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.
))
ART. 25
ART. 25
(Cartella di pagamento).
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a
ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il
termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre
il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis],
nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli
articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917]; (64) (101)
(108) (112)
((126))
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per
le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale
prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600];
(101) (108)
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto
definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano
di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui
all'articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la
cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per
l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora
iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato
preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli
173 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art173] e 179 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art179];
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o
l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli
articoli 186 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art186],
137 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art137] e 138 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art138];
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui
all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182bis], non ancora
iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione
fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182ter-com6], entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al
settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art182ter-com7],
ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento
dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di
pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento
dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art14], ovvero la cessazione
degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo
12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;3];
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli
effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;3~art11-com5], e dell'articolo 12-ter,
comma 4, della legge n. 3 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;3~art12ter-com4].
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e
b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il
concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87,
comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione
forzata. (120)
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui
il ruolo è stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato
giorno festivo. (62)
-----------
AGGIORNAMENTO (62)
La Corte costituzionale con sentenza del 7-15 luglio 2005, n. 280 (in G.U. 1a
s.s. del 20/07/2005, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n.
193 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;193], nella
parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale
il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle
imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
-----------
AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], come modificato
dal D.L. 17 giugno 2005, n.106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-06-17;106], convertito con
modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-07-31;156], ha disposto (con l'art. 36,
comma 2) che "In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-leta],
per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle
dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001."
-----------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], ha disposto (con l'art. 157,
comma 3) che "I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-leta]
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-letb],
sono prorogati di un anno relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis], e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633];
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art19] e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917~art20];
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36ter]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 157, comma 7-bis) che le presenti modifiche non
si applicano alle entrate degli enti territoriali.
-----------
AGGIORNAMENTO (108)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], come modificato dal D.L. 31
dicembre 2020, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-12-31;183], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-02-26;21], ha disposto (con l'art. 157,
comma 3) che "I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-leta]
e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-letb],
sono prorogati di quattordici mesi relativamente:
a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano
dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis], e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633];
b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le
somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917];
c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista
dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36ter]".
-----------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41] ha disposto (con
l'art. 5, comma 8) che "In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3],
i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti
dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-leta],
sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni".
-----------
AGGIORNAMENTO (120)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234], ha disposto (con l'art. 1,
comma 913) che "Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate
dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per
l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com2],
è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto,
in centottanta giorni".
-----------
AGGIORNAMENTO (126)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197] ha disposto (con l'art. 1,
comma 158) che "In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art3], con
riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019,
richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis], e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], i termini
di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti
dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25-com1-leta],
sono prorogati di un anno".
ART. 25-BIS
ART. 25-BIS
(( (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di
responsabilità sussidiaria). ))
((
1. In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene
la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del
diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via
sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata
del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della
riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della
richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate
richieste e della durata del piano di rateazione.
))
ART. 26
ART. 26
Notificazione della cartella di pagamento
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa
eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento
della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute,
in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra
quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante
relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste
dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda.
((La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili
digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60ter].))
((128))
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna
nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla
casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione
dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art140], la
notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite
dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60],
e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito
è affisso nell'albo del comune. (82)
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella
con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha
l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o
dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni
dell'art. 60 del predetto decreto ; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al
quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60-com4]
e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60-com5].
(68)
-------------
AGGIORNAMENTO (68)
La Corte costituzionale, con sentenza del 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 366
(in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo
periodo del secondo comma, e 60
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60-com2],
primo comma, lettere c)
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~com1-letc],
e) [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~lete] ed
f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~letf]
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e
dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602]
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui
prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una
residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione
nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni
contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art142] non
si applicano".
-------------
AGGIORNAMENTO (82)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 2012, n. 258 (in G.U. 1a
s.s. 28/11/2012, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del terzo
comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~com4])
dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art26]
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui
stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti
dall'art. 140 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art140]
[...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60]»,
anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione
non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le
modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~lete]»".
--------------
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 26-BIS
ART. 26-BIS
(( (Comunicazioni al domicilio digitale). ))
((1. Gli atti e le comunicazioni dell'agente della riscossione dei quali la
legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei
destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo
60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60ter].))
((128))
--------------
AGGIORNAMENTO (128)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 27
ART. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46]))
ART. 28
ART. 28
(Modalità di pagamento).
1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli
sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di
versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a
carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella
cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di
pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità
devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del
contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.
((3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai
sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto
o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta
non fornisce la relativa provvista finanziaria.".
23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art47bis-com1],
dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da
essi incaricati))
ART. 28-BIS
ART. 28-BIS
Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui
redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art82], e
relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in
pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni
indicati negli articoli 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art1], 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art2] e 5 della legge 1
giugno 1939, n. 1089 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art5], e
successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti
dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-09-30;1409~art36],
nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca
inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La
disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti
corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i
beni culturali e ambientali.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di
tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse
dello Stato ad acquisirli.
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle
finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo
delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali, da due rappresentanti, del Ministero delle finanze e da un
rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione
l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o
a mezzo di un suo delegato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127].
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo
comma.
L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto
dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con
atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di
presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i
due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al
Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria
accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i
trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta
il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a
condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni
pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di
accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione
del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato
ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle
imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di
presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o
della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo
dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui
scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non
abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma
l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza,
senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli
eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in
cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di
concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo
comma.
((48))
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 28-TER
ART. 28-TER
Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta).
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta
((di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi))
, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
((inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più
cartelle di pagamento))
e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione
all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione
dello stesso,
((sulle contabilità speciali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2011-02-18&numeroGazzetta=40]))
, le somme da rimborsare.
((131))
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione
notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta
ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il
debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta
le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art22-com1],
entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a
ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro
alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non
ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
((In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente
della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a
disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.))
((131))
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute
per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario
pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1993-12-28;567], maggiorato del
cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli
adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
((131))
((6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono stabilite le
modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente
articolo.
articolo.))
((131))
-------------
AGGIORNAMENTO (76)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], ha disposto (con l'art. 31,
comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui
all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28ter],
non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro."
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34] ha disposto (con
l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali
non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a
ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28ter]".
-------------
AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], come modificato dal D.L. 22
marzo 2021, n. 41 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-22;41], ha
disposto (con l'art. 145, comma 1) che "Nel 2020 e fino al 30 aprile 2021, in
sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il
credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28ter]".
-------------
AGGIORNAMENTO (113)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34], convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-17;77], come modificato dal D.L. 25
maggio 2021, n. 73 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73],
convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-23;106], ha disposto (con l'art. 145,
comma 1) che "Nel 2020 e fino al 31 agosto 2021, in sede di erogazione dei
rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28ter]".
-------------
AGGIORNAMENTO (131)
Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110], ha disposto
(con l'art. 16, comma 1, lettera c)) che "All'articolo 28-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art28ter],
sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
c) il comma 5 è abrogato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica
1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo".
ART. 28-QUATER
ART. 28-QUATER
Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).
1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni per somministrazione, forniture
((, prestazioni professionali))
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo.
((Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei
carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre
2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello
in cui è richiesta la compensazione))
.
((Ai fini di cui al primo periodo,))
la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art9-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], e le certificazioni richiamate
all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,
recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita
piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a
ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del
credito.
L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e
validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del
Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo
oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa
indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della
certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato
all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di
riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione
a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le
risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale.
Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione
procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla
riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire
il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
ART. 28-QUINQUIES
ART. 28-QUINQUIES
Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della
pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).
1.I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
((...))
((nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni))
per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su
specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto
dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], ed
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai
sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8], di
definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis,
dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15,
dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai
sensi degli articoli 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art16] e 17, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art17], di
conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art48], di
mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è
necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art9-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], o ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa
certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La
compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia
delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità
idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente
pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario
nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio"
l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella
certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art22-com3],
trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a
qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17]. Nel caso
in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà
comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e
l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato
all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi
erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della
riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di
cui al titolo II.
2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1,
sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
ART. 28-SEXIES
ART. 28-SEXIES
(( (Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi
per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati). ))
((
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle
amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono
essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del
sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], ed
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi
versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di
comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis],
entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;462~art2-com2]. A
tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art9-com3bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], e che la relativa
certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La
compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia
delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità
idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 è consentita sino a
concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a
cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione
medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalità di attuazione delle
disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo.
))
ART. 29
ART. 29
Rilascio della quietanza
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare
quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al
contribuente.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46]))
.
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria
espressamente autorizzati dal titolare.
ART. 30
ART. 30
(Interessi di mora).
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle
somme iscritte a ruolo
((, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,))
si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla
data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari
attivi. (50)
((78))
-------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46] ha disposto (con
l'art. 27, comma 1) che "In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art30], come
sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti
agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art25], come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme
aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla
data della notifica e fino alla data del pagamento".
-------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], ha disposto (con l'art. 7,
comma 2-septies) che "La disposizione dell'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art30-com1],
come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica
ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
ART. 31
ART. 31
Imputazione dei pagamenti
L'esattore non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in
acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può
essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza
sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese
maturati a favore dell'esattore.
Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando
dalla più remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi
al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese
maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito
per le rate scadute e relative indennità di mora.
Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle
imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta
ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli
articoli 1193 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1193]
e 1194 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1194].
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 32
ART. 32
Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a
titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i
precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od
iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo
alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non
abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta
dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso
divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 33
ART. 33
Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi
Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente
nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento
dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo
rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei
redditi.
La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi
spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 34
ART. 34
Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche
Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo
sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento
dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di
quest'ultimo.
La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella
ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597], al computo
cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.
Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate
nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque
solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a
qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo
dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 35
ART. 35
Solidarietà del sostituto di imposta
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi
relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di
imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 36
ART. 36
Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci
((I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le
imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori
rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver
soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o
associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli
tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta
che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.))
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in
carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia
provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di
imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in
assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai
liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento
delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore
dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262].
((Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume
proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od
associato, salva la prova contraria.))
Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori
che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla
messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività
sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle
imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art60].
Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni
relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636]. Si applica
il primo comma dell'articolo 39.
(48)
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 37
ART. 37
Rimborso di ritenute dirette
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di
finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore
materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione
tributaria
((entro il termine di decadenza di quarantotto mesi))
chiedendo il rimborso.
Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni
dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione
dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di
primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636].
Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento
entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di
accoglimento del ricorso si è reso definitivo.
(48)
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 38
ART. 38
Rimborso di versamenti diretti
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la
quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di
errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di
versamento. (27)
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente
delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto
mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso
mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n.
3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello
dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis],
l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo
di pagamento, su proposta dell'ufficio.
((I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art26quater],
richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a)
del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate
in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono
effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che
deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater,
comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di
acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi
non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme
rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44,
primo comma.))
(48)
----------------
AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-03-02;69], convertito con
modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-04-27;154], ha disposto (con l'art.
2-bis, comma 3) che "In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art38-com1],
il rimborso delle ritenute operate sulle indennità di fine rapporto di lavoro
dipendente è effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione
dei redditi nella quale l'indennità è stata indicata ovvero, qualora derivi da
decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche
in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi
dello stesso articolo 38".
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 2-bis, comma 4) che tali rimborsi
sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'articolo 42-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art42bis].
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 39
ART. 39
(Sospensione amministrativa della riscossione).
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art19], non
sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di
servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di
pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con
provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il
provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la
riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che
risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione
tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento
annuo
((...))
.
(61a) (75a)
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67] ha
disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il
rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle
misure del 9 e del 4,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546] ha disposto
(con l'art. 80, comma 2) che le disposizioni del medesimo decreto hanno effetto
dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133], ha disposto (con l'art. 13,
comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle
misure del 6 e del 3 per cento".
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AGGIORNAMENTO (40a)
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546], come
modificato dal D.L. 8 agosto 1996, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;437], convertito con
modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-10-24;556], non prevede più (con l'art.
71, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662] ha disposto (con l'art. 3,
comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle
misure del 5 e del 2,5 per cento".
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AGGIORNAMENTO (61a)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art.
5, comma 1) che "Gli interessi per la sospensione amministrativa della
riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39], e
successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a
decorrere dal 1° luglio 2003".
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AGGIORNAMENTO (75a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art.
4, comma 1) che "Gli interessi per la sospensione amministrativa della
riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39], sono
dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009".
ART. 40
ART. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46]))
ART. 41
ART. 41
Rimborso d'ufficio
Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle
imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte
a ruolo.
La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando
l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla
determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti
di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione,
allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base
alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis],
nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni
effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis.
Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta
dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 42
ART. 42
Esecuzione del rimborso
Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché
al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis. (40)
L'esattore è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente
riscossa.
Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con
l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
L'elenco di rimborso è consegnato all'esattore il quale, sulla base di esso,
restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate
scadute e non ancora riscosse.
Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l'esattore annota nella
scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.
Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dall'esattore sotto la propria
responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di
persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro,
con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale
dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46]))
.
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ha disposto (con l'art. 3,
comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 1996.
ART. 42-BIS
ART. 42-BIS
(Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata)
Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e
dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle
imposte effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis], e
successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura
di cui al presente articolo.
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della
presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio
formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in
corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il
numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare
dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal
titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il
totale delle partite di rimborso delle singole liste.
Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base
delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli
elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi
calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono
sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che
attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle
riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli
interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le
generalità e il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare
e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il
rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la
Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle
finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti
collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia
cambiali non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono
riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare.
Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La
quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei
rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati
negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi
diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi,
mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1962-01-25;71~art1-letb].
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore
a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi
diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51,
lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156~art51-leti],
hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali
determinate secondo i criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-02-09;171].
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L.
1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione
dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono
realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della
Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di
tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalità
stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro.
((48))
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 43
ART. 43
Recupero di somme erroneamente rimborsare
((L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme
erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa
cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio,
entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43-com1],
maggiorato di dodici mesi))
.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi
dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art42], le
somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in
dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in
ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma
restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli
interessi ai sensi dell'articolo 20.
Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle
somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente
dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.
(48)
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 43-BIS
ART. 43-BIS
(Cessione dei crediti di imposta)
1. Le disposizioni degli articoli 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art69] e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art70], si applicano
anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei
redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli
interessi di cui al primo comma dell'articolo 44 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al
comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 43, il cessionario
risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme
indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i
quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero
delle somme stesse.
3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al
centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione
presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 28 e
seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413~art78-com28]. (40)
((48))
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ha disposto (con l'art. 3,
comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 1996.
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
ART. 43-TER
ART. 43-TER
(Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una
o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità
di cui agli articoli 69
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art69] e 70 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art70].
2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è
efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione
gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società
risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo
122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], la mancata
indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non
determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la
sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art8-com1],
nella misura massima stabilita.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-10-14;542].
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società
controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui
azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra
società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale
superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta
precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e
agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127], e del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;87], e alle imprese,
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127
del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del
predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43-bis. (40) (48)
((98))
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-12-28;549] ha disposto (con l'art. 3,
comma 244) che le disposizioni dalla stessa previste si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 1996.
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
-------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-11-29;142] ha disposto
(con l'art. 12, comma 5) che "All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art43ter-com5],
le parole «del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;87]» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136]» e le parole
«dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87 del 1992» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 36 del predetto decreto n. 136 del 2015»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 9) che "Le disposizioni del Capo V si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con
riferimento ai periodi d'imposta precedenti ai quali si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136], per i quali i
termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione
delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], introdotto
dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della
produzione netta sono fatti salvi purché prodotti da comportamenti tra loro
coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018".
ART. 44
ART. 44
Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate
II contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a
ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per
lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata,
all'interesse del sei per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il
primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del
ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo
emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre
successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste
nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso
elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente
destinatario del gettito dell'imposta. (3) (8) (26) (36) (41) (48) (61a)
((75a))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 1974, n.260
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-07-06;260], convertito con
modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n.354
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-08-14;354], ha disposto (con l'art. 8,
comma 2) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente
articolo è elevato dal 2,50 al 5 per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-04;30], convertito con
modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-02;160], ha disposto (con l'art. 2,
comma 1) che l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui al presente
articolo è elevato al sei per cento.
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 11 marzo 1988, n. 67 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-03-11;67] ha
disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Gli interessi per la riscossione o per il
rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1988, rispettivamente, nelle
misure del 9 e del 4,5 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-12-30;557], convertito con
modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-02-26;133], ha disposto (con l'art. 13,
comma 1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle
misure del 6 e del 3 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662] ha disposto (con l'art. 3,
comma 141) che "Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di imposte,
previsti dagli articoli 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art9], 20
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art20], 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art21], 39
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art39] e 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44], e
successive modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento
semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 1997, rispettivamente nelle
misure del 5 e del 2,5 per cento".
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
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AGGIORNAMENTO (61a)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente
dagli articoli 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44] e
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44bis], e
successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003,
annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura
dell'1,375 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (75a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44] e
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44bis],
sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a
decorrere dal 1° gennaio 2010".
ART. 44-BIS
ART. 44-BIS
(Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata)
Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'articolo 42-bis,
l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla
data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data
di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il
rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale
ordinativo è emesso.
Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui
all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti
collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata
nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli
interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte
integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.
Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per
ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta
con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente
ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, quarto comma.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 660
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-30;660], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-29;31]. (48)
(61a)
((75a))
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46], ha disposto
(con l'art. 1, comma 1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del
"Capo I - Versamenti diretti" e (con l'art. 1, comma 1, lettera b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del "Capo II
-Riscossione mediante ruoli".
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AGGIORNAMENTO (61a)
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente
dagli articoli 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44] e
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44bis], e
successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003,
annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura
dell'1,375 per cento".
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AGGIORNAMENTO (75a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagli articoli 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44] e
44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art44bis],
sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a
decorrere dal 1° gennaio 2010".
TITOLO II
RISCOSSIONE COATTIVA
((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))
TITOLO II
ART. 45
ART. 45
(Riscossione coattiva).
1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a
ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le
disposizioni del presente titolo
((, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del
quale procede))
.
ART. 46
ART. 46
(((Delega ad altro concessionario). ))
((
1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di
riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in
via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si
deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni
sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito
al delegato.
))
ART. 47
ART. 47
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di
pignoramenti e ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le
trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le
cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione
dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni
((tributo))
e diritto.
((57))
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e
gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni
relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli
trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore
risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
-----------------
AGGIORNAMENTO (57)
Il D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-27;193] ha disposto con
l'art. 4, comma 1 che la modifica apportata al comma 1 si applica a decorrere
dal 1° luglio 1999.
ART. 47-BIS
ART. 47-BIS
(Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di
registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).
1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai
concessionari
((e ai soggetti da essi incaricati))
le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a
ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo
79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è
curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro.
ART. 48
ART. 48
(((Tasse e diritti per atti giudiziari). ))
((
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in
conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e
prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando
questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il
procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini
del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne
risponde in proprio.
))
ART. 48-BIS
ART. 48-BIS
(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e le
società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano,
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione
delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle
aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08;306~art12sexies],
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-08-07;356], ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575], ovvero che
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del
presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145~art1-com494], che hanno subito
un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale
in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
e prima del 16 gennaio 2018. (94)
1-bis.
((Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i
soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro))
.
((133))
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3], sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura
comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
(101)
-------------
AGGIORNAMENTO (94)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205], ha disposto (con l'art. 1,
comma 988) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º marzo 2018.
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34] ha disposto (con
l'art. 153, comma 1) che "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68,
commi 1 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art68-com1] e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art68-com2bis],
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27] non si applicano le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art48bis].
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale
periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;602~art48bis], per le
quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento
previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque
effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2],
nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a
favore del beneficiario".
-------------
AGGIORNAMENTO (133)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-12-30;207], ha disposto (con l'art. 1,
cooma 84) che "Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento
ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026".
((Capo II
EPROPRIAZIONE FORZATA
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI))
ART. 49
ART. 49
(Espropriazione forzata).
1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad
espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo
((...))
; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative,
nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il
riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una
data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente
comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159]))
.
1-ter.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159]))
.
1-quater.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;159]))
.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie
applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate
dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a
tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli
ufficiali della riscossione.
ART. 50
ART. 50
(Termine per l'inizio dell'esecuzione).
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente
decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di
pagamento
((al soggetto nei confronti del quale procede))
, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del
pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso
che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.
ART. 51
ART. 51
(((Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già
iniziati). ))
((
1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di
espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di
volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al
quale la surroga è esercitata.
La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il
debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il
concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue
secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
))
ART. 52
ART. 52
(Procedimento di vendita).
1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle
altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza
necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o
ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2,
lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene
nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della
vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al
debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.
2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la
vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data
fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova
data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80,
comma 2, lettera b).
2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni
antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere
al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque
esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi
degli articoli 69 e 81.
((2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai
sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio
urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di
costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici
solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso
dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al
valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile
effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo
stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art64-com3bis],
e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il
rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico
del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al
corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di
vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia.
Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può
procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese
esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art17-com3-leta]))
((122))
-------------
AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73], convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-04;122], ha disposto (con l'art.
6-ter, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art52-com2quinquies],
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto".
ART. 53
ART. 53
Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).
1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi
((duecento))
giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o
immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni
altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al
conservatore la cancellazione della trascrizione.
ART. 54
ART. 54
(((Intervento dei creditori). ))
((
1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al
concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma
dell'articolo 499 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art499-com2].
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo
incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del
credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma
ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del
concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori
chirografari intervenuti prima di detta data.
))
ART. 55
ART. 55
(((Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati). ))
((
1. Fermo il disposto degli articoli 539
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art539] e
553 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art553], il
concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi
acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
))
ART. 56
ART. 56
(((Deposito degli atti e del prezzo). ))
((
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli
adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art498],
sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice
dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata
dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei
depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad
essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al
concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli
integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a
trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale
eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al
debitore.
))
ART. 57
ART. 57
(Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art615],
fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
((97))
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art617]
relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice
fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in
calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria,
cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti
di esecuzione.
---------------
AGGIORNAMENTO (97)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 aprile - 31 maggio 2018, n. 114 (in
G.U. 1ª s.s. 6/6/2018, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della lettera a) del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non
prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di
cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;602~art50], sono
ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art615]".
ART. 58
ART. 58
(Opposizione di terzi).
1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art619]
deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di
abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in
altri luoghi a
((loro))
appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una
procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del
medesimo debitore
((o dei medesimi coobbligati))
.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto
a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella
casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri
luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene
esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine
all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o
se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei
casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
ART. 59
ART. 59
(((Risarcimento dei danni). ))
((
1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il
concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del
risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la
cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
))
ART. 60
ART. 60
(((Sospensione dell'esecuzione). ))
((
1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo
che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile
danno.
))
ART. 61
ART. 61
(Estinzione del procedimento per pagamento del debito).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di
espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento
anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata
dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce
((la prova dell'avvenuto pagamento))
.
((Sezione II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
MOBILIARE))
ART. 62
ART. 62
(Disposizioni particolari sui beni pignorabili).
((
1. I beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art515-com3],
anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle
attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro,
possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore
di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal
debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
))
((
1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre
affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano
decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento
perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta
giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
))
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito
dall'articolo 2771 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2771] possono
essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i
fondi stessi siano affittati.
ART. 63
ART. 63
(((Astensione dal pignoramento). ))
((
1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal
procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal
debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo
58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce
l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto
mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di
sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto
anno.
))
ART. 64
ART. 64
(((Custodia dei beni pignorati). ))
((
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art520-com1]
e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso
debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.
2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni
pignorati sono presi in consegna dal comune.
))
ART. 65
ART. 65
(((Notifica del verbale di pignoramento). ))
((
1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo
rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del
verbale.))
-----------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669], convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-02-28;30], ha disposto (con l'art. 5,
comma 4, lettera c) che al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, le
parole: "alla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno".
ART. 66
ART. 66
(Avviso di vendita dei beni pignorati).
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla
casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il
primo incanto, un avviso contenente
((la descrizione dei beni e))
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal
pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno
stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla
data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che
degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale.
Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
ART. 67
ART. 67
(((Incanto anticipato). ))
((
1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la
conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice
dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in
deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
))
ART. 68
ART. 68
(((Prezzo base del primo incanto). ))
((
1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato,
il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel
verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli
oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal
giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il
concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore
risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni
pignorati.
))
ART. 69
ART. 69
(((Secondo incanto). ))
((
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art539], i
beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del
prezzo base del primo incanto.
))
ART. 70
ART. 70
(((Beni invenduti). ))
((
1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro
tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore
alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta
libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del
comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato
l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla
notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono
distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed
assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
))
ART. 71
ART. 71
(((Intervento degli istituti vendite giudiziarie). ))
((
1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati,
sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti
previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti
nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.
))
((Sezione III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI))
ART. 72
ART. 72
(((Pignoramento di fitti o pigioni). ))
((
1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore
iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al
numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art543],
l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al
concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di
quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive
scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa
citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
))
ART. 72-BIS
ART. 72-BIS
(Pignoramento dei crediti verso terzi).
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto
dall'articolo 545, commi quarto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com4],
quinto
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com5]
e sesto, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com6],
e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti
del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui
all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443],
l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a
concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di
((sessanta))
giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti
dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle
funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a
stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di
cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art44-com1].
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.
ART. 72-TER
ART. 72-TER
(Limiti di pignorabilità).
1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura
pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo
per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art545-com4],
se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, superano i cinquemila euro.
2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto
corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si
estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
((
2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate
acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego,
accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
))
ART. 73
ART. 73
(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).
1.
((Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se))
il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si
dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a
ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni
stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente
titolo.
((1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può
essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste
dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un
ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta
giorni, e successivamente procede alla vendita))
ART. 74
ART. 74
(Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).
1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per
((la riscossione))
dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente
titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato,
pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del
contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al
discarico della quota per inesigibilità.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
ART. 75
ART. 75
(((Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni). ))
((
1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha
avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono
effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni
dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art547], se
egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto
pagamento del credito per il quale si è proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a
crediti dichiarati impignorabili per legge.
))
ART. 75-BIS
ART. 75-BIS
(( (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). ))
((
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della
riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente
decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art543] ed
anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste
nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è
iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in
modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per
l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di
inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art10].
All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione
dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste
dall'articolo 16, commi da 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art16-com2] a 7,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art16-com7],
l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati
acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista
dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art13], di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]))
ART. 75-TER
ART. 75-TER
(( (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni
necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo) ))
((
1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n.
111 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-08-09;111~art18], al fine di
assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e
velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte
elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima
di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di
cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di
tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli
strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono
definite con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
rispetto dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212], sentito anche
il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee
misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati,
attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere
organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679], e del
codice in materia di protezione dei dati personali
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196], di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196]))
((Sezione IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN
MATERIA
DI
ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE))
ART. 76
ART. 76
(Espropriazione immobiliare).
1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art499],
l'agente della riscossione:
a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del
debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche
individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969
[http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1969-08-27&numeroGazzetta=218],
e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è
adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni
definiti "beni essenziali" individuato ai sensi dell'articolo 514
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art514]
((del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art514]))
;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui
procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è
stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi
dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei
beni, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività
ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore
all'importo indicato nel comma 1.
-------------
AGGIORNAMENTO (73)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185], convertito con
modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2], ha disposto (con l'art. 32,
comma 7, lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente
articolo, è ridotto a cinquemila euro.
ART. 77
ART. 77
(Iscrizione di ipoteca).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo
costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei
coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito
per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela
del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma
1,
((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere
all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,))
, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore
complessivamente a ventimila euro. (81)
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque
per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione,
deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia
stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza
del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà
iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. (78)
-------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-05-13;70], convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-12;106], ha disposto (con l'art. 7,
comma 2, lettera gg-decies)) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non
può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art77], come
modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo
complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente
a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in
giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia
proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione
principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], e
successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi".
-------------
AGGIORNAMENTO (81)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16], convertito con
modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44] ha disposto (con l'art. 3,
comma 6) che "La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art77-com1bis],
si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 78
ART. 78
(Avviso di vendita).
1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma
dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art555-com2],
di un avviso contenente:
a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione
dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal
certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art18];
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con
intervallo minimo di venti giorni;
e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta,
per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già
maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il
trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata
dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al
soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non
può procedersi alla vendita.
((
2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall'articolo 80, comma 2, il primo
incanto non può essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita,
l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei
confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di
cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.
))
ART. 79
ART. 79
(Prezzo base e cauzione).
1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131]
((, moltiplicato per tre))
.
2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del
comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del
bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi
giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono
la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del
territorio.
3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art580] è
prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del
dieci per cento del prezzo base. (25)
-----------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43] ha disposto
(con l'art. 76, comma 1) che "Il limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art79-com3],
è elevato a lire 500 mila".
ART. 80
ART. 80
(Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)
1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di
vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso,
a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria
del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui
territorio sono situati gli immobili.
((
1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l'avviso di vendita è pubblicato sul
sito internet dell'agente della riscossione.
))
((
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell'agente
della riscossione, il giudice può disporre:
a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
b) la vendita al valore stimato con l'ausilio di un esperto da lui nominato, nel
caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo
79, sia manifestamente inadeguato.
Se l'agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario
che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può
assegnare ad esso la funzione di custode del bene.
))
((
2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte
richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto
delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può
essere effettuato entro duecento giorni dall'esecuzione del pignoramento stesso.
))
ART. 81
ART. 81
(((Secondo e terzo incanto). ))
((
1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide,
si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un
prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il
concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un
terzo a quello del precedente incanto.
))
ART. 82
ART. 82
(((Versamento del prezzo). ))
((
1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni
dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con
decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a
titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base
pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla
cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione,
l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
))
ART. 83
ART. 83
(((Progetto di distribuzione). ))
((
1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella
cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal
versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di
distribuzione delle somme ricavate.
))
ART. 84
ART. 84
(((Distribuzione della somma ricavata). ))
((
1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a
norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art510-com1].
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione,
apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal
concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura
civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art596].
))
ART. 85
ART. 85
(Assegnazione dell'immobile allo Stato).
1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni
successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo
Stato per il
((prezzo base del terzo incanto))
, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del
procedimento. (77)
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura
prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art590].
Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta
l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il
processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni
successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione
dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto
per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto.
Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito
negativo.
-------------
AGGIORNAMENTO (77)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 28 ottobre 2011, n. 281 (in G.U. 1a
s.s. 2/11/2011, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art85-com1]
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui
prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile
allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e
la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo
incanto".
((Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONE DI
BENI MOBILI REGISTRATI))
ART. 86
ART. 86
(Fermo di beni mobili registrati).
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il
concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei
coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione
regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
((2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata
dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati
iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di
trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore
comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri
mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine,
dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale
all'attività di impresa o della professione))
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è
soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214-com8].
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le
procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo. (65)
-----------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203], convertito con
modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-02;248], ha disposto (con l'art. 3,
comma 41) che "Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art86], si
interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4
dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui
veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di
iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel
decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-09-07;503]".
((Capo IV
PROCEDURE CONCORSUALI
Sezione I
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA))
ART. 87
ART. 87
(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di
ammissione al passivo).
1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il
ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art6].
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di
altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto
dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.
((
2-bis L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato,
ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267], la trasmette senza
ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate
nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112~art36], e la
approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a
formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.
))
ART. 88
ART. 88
(((Ammissione al passivo con riserva). ))
((
1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso
al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia
presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art101].
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su
istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il
termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice
competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione
irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede
direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva
nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco
dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario
dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in
camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale
dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente,
il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art113-num3], ed il
secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.
))
ART. 89
ART. 89
(((Esenzione dell'azione revocatoria). ))
((
1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista
dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art67].
))
((Sezione II
CONCORDATO PREVENTIVO
E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA))
ART. 90
ART. 90
(((Ammissione del debitore al concordato preventivo o
all'amministrazione controllata). ))
((
1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione
controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività
necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei
crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque
inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176,
primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267].
))
ART. 91
ART. 91
Espropriazione di navi e aeromobili
All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo
sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di
mora è ridotto a ventiquattro ore.
La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con
le modalità previste dal codice della navigazione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327] per il pignoramento.
Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi,
il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.
Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto.
((48))
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46] nel disporre
(con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede più l'art.
91.
ART. 91-BIS
ART. 91-BIS
(Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).
1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia
possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei
veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei
pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei
registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne
comunicazione al debitore.
3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla
sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art214-com8].
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le
procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-26;46] nel disporre
(con l'art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede più l'art.
91-bis.
TITOLO III
SANZIONI
TITOLO III
ART. 92
ART. 92
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 92-BIS
ART. 92-BIS
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 93
ART. 93
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 94
ART. 94
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 95
ART. 95
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 96
ART. 96
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
ART. 97
ART. 97
Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74]))
.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471].
ART. 98
ART. 98
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471]))
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO IV
ART. 99
ART. 99
Versamento delle ritenute sui dividendi
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art1], la cui
distribuzione è deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini
stabiliti nella stessa legge.
ART. 100
ART. 100
Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645], seguitano
ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta
anteriori al 1 gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art82], e
relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore
gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art.
15 del presente decreto.
Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni
provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali
e suppletivi è ripartita in
((due rate consecutive))
con le scadenze indicate nell'art. 18.
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico
del contribuente.
ART. 100-BIS
ART. 100-BIS
((Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata
nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello
stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile
delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di
fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite
nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative
all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle
categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la
cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza
mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art10] e
dell'art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art11-com1].
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti
non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le
aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla
presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli
acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i
soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a
ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.))
ART. 100-TER
ART. 100-TER
((Ammontare degli acconti
Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B
dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645~art8-com3];
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B
dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1
degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di
categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei
fabbricati.
L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti
indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601].
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di
ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali
presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei
fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del
primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi
degli articoli 128
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645~art128] e
143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645~art143],
sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.))
ART. 100-QUATER
ART. 100-QUATER
((Imputazione degli acconti alle imposte sul
reddito dovute per l'anno 1974
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile
delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone
fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno
1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed
associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;597~art5], sono
detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo,
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o
associato.
Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi
dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno
1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15, secondo comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;598~art15-com2],
e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 598
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;598~art16-com4],
gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società
trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante
dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.
Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono
rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi
dell'anno 1974 o agli accertamenti d'ufficio ovvero alle risultanze dei registri
catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso
della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;598~art27], il
rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte
dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio
posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.))
ART. 100-QUINQUIES
ART. 100-QUINQUIES
Riscossione degli acconti
((Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli
straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di
settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima
scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta all'autorizzazione
dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art11-com6]))
.
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla
riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli
acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali
cartelle di pagamento recanti l'annotazione "acconti d'imposta per l'anno 1974.
ART. 100-SEXIES
ART. 100-SEXIES
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576]))
ART. 101
ART. 101
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio 1974, decorrono
da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme
stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;636].
ART. 102
ART. 102
Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi
Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le
disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645].
ART. 103
ART. 103
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti
rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano
anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di
propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla
riscossione delle proprie entrate con tale procedura
((ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la
riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate
dei carichi in riscossione))
.
ART. 104
ART. 104
Disposizioni abrogate
A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X
e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-01-29;645], ed ogni
altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
ART. 105
ART. 105
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA
UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A
CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA ADDÌ, 29 SETTEMBRE 1973
LEONE RUMOR - COLOMBO - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. - VALENTINI
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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