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REGIO DECRETO 30 marzo 1942 , n. 318
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.
(042U0318)
Vigente al: 22-10-2025
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti i Regi decreti 21 aprile 1939-XVII, n. 610; 8 aprile 1940-XVIII, n. 206; 3
ottobre 1941-XIX, n. 1130; 15 gennaio 1942-XX, n. 6; 16 febbraio 1942-XX, n. 71
e 16 marzo 1942-XX, n. 217, con i quali furono emanate le norme di attuazione e
transitorie dei libri del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] delle persone, delle
successioni per causa di morte e delle donazioni, della proprietà, delle
obbligazioni, del lavoro e della tutela dei diritti;
Visto il R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262, col quale è stato approvato il
testo del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] preceduto dalle
Disposizioni sulla legge in generale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
SULLA
proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e
giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 2.
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 3.
Art. 3.
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la
pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno
donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia
al prefetto entro trenta giorni.
La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale
concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza.
Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla
legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della
disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.
Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di
un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in
camera di consiglio.
Art. 4.
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 5.
Art. 5.
La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista nell'art. 17 del codice deve
essere presentata al prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la
sua sede e accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le
condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni.
Il prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti
di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni
lasciati alla persona giuridica e, ove non sia delegato a concedere la chiesta
autorizzazione, trasmette la domanda al ministero competente secondo l'attività
che la persona giuridica svolge. In tal caso l'autorizzazione è data con decreto
reale.
Durante il procedimento i rappresentanti della persona giuridica possono
compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.
Art. 6.
Art. 6.
L'acquisto di beni immobili in seguito a subastazione effettuata a carico di un
debitore della persona giuridica non è soggetto alla necessità
dell'autorizzazione. Tuttavia entro trenta giorni dall'acquisto i rappresentanti
della persona giuridica devono darne comunicazione al prefetto.
Art. 7.
Art. 7.
Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la
pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in
favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al
rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui
questa ha la sua sede.
Art. 8.
Art. 8.
La convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme
stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che
deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono
farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta
anche in calce all'avviso di convocazione.
Art. 9.
Art. 9.
Nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 23 del codice il provvedimento
di sospensione deve essere comunicato agli amministratori, i quali possono entro
quindici giorni proporre reclamo.
In tal caso l'autorità governativa, se non ritiene di revocare il provvedimento,
ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale promuove l'azione di
annullamento della deliberazione.
Art. 10.
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 11.
Art. 11.
Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è
sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci,
dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o più
commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda
una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal
provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo
o nello statuto non ha effetto.
Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina
può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art.
21 del codice.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto
costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente
del tribunale.
Art. 12.
Art. 12.
I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del
presidente del tribunale e si considerano ad ogni effetto di legge pubblici
ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche di
ufficio dallo stesso presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.
I liquidatori deliberano a maggioranza.
Art. 13.
Art. 13.
I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono
procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona
giuridica è iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e
delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna è redatto
inventario, di cui è trasmessa copia al presidente del tribunale.
Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del
tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In
questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.
Art. 14.
Art. 14.
Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario i liquidatori, dopo avere
determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono
che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività,
devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i
creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone
giuridiche.
Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono
di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell'attivo
sul passivo.
In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta
giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.
Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale.
Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della
corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel
registro a cura dei liquidatori.
Art. 15.
Art. 15.
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente queste
sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a
riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è
necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.
I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito
non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per
assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e
rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale
deve essere trasmessa all'autorità governativa.
I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice,
provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa.
Art. 16.
Art. 16.
Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
((304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza))
, salve le disposizioni seguenti.
((36))
((39))
((46))
((49))
--------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14] ha disposto (con
l'art. 371, comma 2) che la presente modifica "si applica alle liquidazioni
generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative
comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del
presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
-------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del
presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
-------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del
presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Art. 17.
Art. 17.
I termini, che secondo le disposizioni richiamate nell'articolo precedente
decorrono dalla data del provvedimento di liquidazione o di nomina dei
liquidatori o dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorrono dalla
data in cui è stato annotato nel registro il provvedimento che dispone la
liquidazione generale della persona giuridica ai sensi del precedente art. 14.
Art. 18.
Art. 18.
La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale
di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone
giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell'art.
16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito
si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle
persone giuridiche.
Art. 19.
Art. 19.
Le attribuzioni, che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa
sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al
presidente del tribunale.
Art. 20.
Art. 20.
Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione
dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
.
Art. 21.
Art. 21.
La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale
del capoluogo della provincia in cui è registrata la persona giuridica.
Art. 22.
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 23.
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 24.
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 25.
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 26.
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 27.
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 28.
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 29.
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 30.
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-02-10;361]))
Art. 31.
Art. 31.
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al
comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale.
Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in
cui è fissata la nuova residenza.
Art. 32.
Art. 32.
((Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di
volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale))
.
Art. 33.
Art. 33.
((Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di
consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il
pubblico ministero))
.
Art. 34.
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 34-bis
Art. 34-bis.
((Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio
o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella
dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del
codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della
convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma
dell'articolo 163 del codice))
.
Art. 35.
Art. 35.
((Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede
il tribunale per i minorenni.))
Art. 36.
Art. 36.
((La rinunzia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve
essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante
risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.
Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi
all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive
in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno
che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di
cittadinanza))
.
Art. 37.
Art. 37.
((L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue
senza spese.
L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata
in margine all'iscrizione del decreto di adozione))
.
Art. 37-bis
Art. 37-bis.
((I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo
337-septies, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art337septies-com2],
sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art3-com3].))
Art. 38.
Art. 38.
Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli
articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333,
334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]. Sono di competenza
del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330], 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art332], 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art333], 334
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art334] e 335 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art335],
anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è
instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio
ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del
codice civile, dell'articolo 710
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art710] del codice di
procedura civile e dell'articolo 9
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art9] della
legge 1° dicembre 1970, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898]. In questi casi il tribunale
per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli
atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione,
continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la
loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con
provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di
trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario,
provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario. (47) (50)(51)
Il tribunale per i minorenni è competente
((per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice
di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]))
, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un
procedimento previsto dagli articoli 330
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art330], 332
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art332], 333
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art333], 334
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art334] e 335 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art335].
Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato
((autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443]))
davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte,
senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti
gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e
trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il
procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale
ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati
o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. (47) (50)
(51)
((54))
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i
quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità
giudiziaria. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N.
197.
Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art737], il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
(30) (50)(51)
------------
AGGIORNAMENTO (30)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-10;219] ha disposto (con l'art. 4,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
------------
AGGIORNAMENTO (47)
La L. 26 novembre 2021, n. 206
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-26;206], ha disposto (con l'art. 1,
comma 37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che nel primo comma, secondo periodo del
presente articolo le parole «o dell'articolo 710 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art710] e
dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art9]» sono sostituite dalle
seguenti: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti
provvedimenti a tutela del minore».
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal
30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale
data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
---------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-10-31;164] ha disposto
(con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del
presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".
Art. 38-bis
Art. 38-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 38-ter
Art. 38-ter.
Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della
responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore,
curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di
assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni
antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private
presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle
medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a
titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le
gestiscono.
Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge,
parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o
ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.
(50)
((51))
------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 39.
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2004, N. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6]))
Art. 40.
Art. 40.
La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione
o l'inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età devono essere
proposte davanti al tribunale per i minorenni.
Art. 41.
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
Art. 42.
Art. 42.
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca
previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in
carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura
del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Art. 43.
Art. 43.
I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto.
Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice
anche verbalmente.
Art. 44.
Art. 44.
((Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il
protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere
informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela
o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi
morali e patrimoniali del minore o del beneficiario))
.
Art. 45.
Art. 45.
La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare
spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli
articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 del codice. (50)
((51))
La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi.
Nell'ipotesi prevista nell'art. 386, ultimo comma, del codice l'autorità
giudiziaria competente provvede in sede contenziosa.
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 46.
Art. 46.
Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti
annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro.
Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel
titolo XI del libro I del codice.
titolo XI
Art. 46-bis
Art. 46-bis.
((Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII
del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono
esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115~art9], di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2002-05-30;115]))
.
Art. 47.
Art. 47.
Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei
minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei minori
emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.
(50)
((51))
------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 48.
Art. 48.
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si
devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la
interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la
data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale;
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i
provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale
della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la
chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
Art. 49.
Art. 49.
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si
devono annotare a cura del cancelliere:
a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede
l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del
provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi
dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art7-com2];
b) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio del minore o della
persona emancipata o inabilitata;
c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al
minore, all'emancipato, o all'inabilitato;
d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai
sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art7-com2]
o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.
(50)
((51))
------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Art. 49-bis
Art. 49-bis.
((Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per
ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone
l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice
nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale
rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si
tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la
chiusura dell'amministrazione di sostegno))
.
Art. 50.
Art. 50.
Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui
numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(18)
((20))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr]".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Art. 51.
Art. 51.
Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli
speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i
minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316,
317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della
legge speciale che prevedono la nomina del tutore. (50)
((51))
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve
trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice
tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta
annotazione.
------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Sezione II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 51-bis
Art. 51-bis.
I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509,
primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma,
((...))
730, primo comma,
((...))
del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica.
(18) (20)
((34))
((37))
((55))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr]".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo entrano in
vigore il 31 ottobre 2025.
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo entrano in
vigore il 31 ottobre 2026.
Art. 52.
Art. 52.
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il
registro delle successioni. (18)
((20))
In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni
indicati dalla legge. L'inserzione è fatta di ufficio dal cancelliere, se si
tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale; su
istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli
altri casi. (18)
((20))
Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni
di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le
indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e
liquidazione delle eredità beneficiate, comprese le nomine del curatore previste
dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione
dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito.
Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità.
Nella terza sono registrati i provvedimenti di nomina dei curatori delle eredità
giacenti, nonché gli atti relativi alla curatela e le dichiarazioni di
accettazione o di rinunzia degli esecutori testamentari.
Il registro deve essere alla fine munito di una rubrica alfabetica contenente
l'indicazione del nome delle persone la cui successione si è aperta e il
riferimento alla pagina nella quale sono contenute le diverse indicazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr]".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Art. 53.
Art. 53.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in
ciascun foglio dal cancelliere. Nell'ultima pagina il cancelliere indica il
numero dei fogli di cui esso è composto. (18)
((20))
Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e la cancelleria
deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr]".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Art. 54.
Art. 54.
I creditori e i legatari non separatisti, se hanno proposto domanda giudiziale
allo scopo di far valere sugli immobili separati il diritto loro attribuito dal
secondo comma dell'art. 514 del codice, possono fare annotare tale domanda in
margine all'iscrizione in separazione.
Eseguita l'annotazione della domanda di concorso, il vincolo della separazione
non può cessare se non col consenso di coloro che hanno eseguito l'annotazione,
salvo che la loro pretesa sia stata giudizialmente esclusa.
Art. 55.
Art. 55.
Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del
tribunale secondo l'art. 622 del codice, devono, a cura del cancelliere, essere
raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le
copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta. (18)
((20))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr]".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
Sezione III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 56.
Art. 56.
Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che si
proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è dato con decreto
motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la designazione
precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere notificato
all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al consiglio di Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della legge
generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art. 57.
Art. 57.
((Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del
tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma
dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art7-com4].))
((34))
((37))
((55))
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la
comparizione del rappresentante dell'associazione professionale, il quale può
delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le
disposizioni dettate dal codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443] per i
consulenti tecnici.
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore
il 31 ottobre 2025.
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore
il 31 ottobre 2026.
Art. 57-bis
Art. 57-bis.
L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del codice è data dal
((giudice di pace))
.
(18) (20)
((34))
((37))
((55))
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51] ha disposto (con
l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-16;254~art1-com1-letr]".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51], come modificato
dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-06-16;188], ha disposto (con l'art. 247,
comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore
il 31 ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore
il 31 ottobre 2026.
Art. 58.
Art. 58.
Le modalità e gli effetti dell'affrancazione del fondo enfiteutico sono regolati
dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925 n. 998
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-06-11;998], e del R. decreto febbraio
1926 n. 426.
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del debito
pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la determinazione del
loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche alla
riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di altre
prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
Art. 59.
Art. 59.
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione dell'istituto
di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se non è proposta in
corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente del tribunale: nel caso
di nomina dell'amministratore, al presidente del tribunale del luogo in cui si
trovano gli immobili o si trova la parte più rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 60.
Art. 60.
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'art.
1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato
dell'agricoltura.
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie-art.
60 bis
NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE
Art. 60-ter
Art. 60-ter.
((Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli
1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.))
((34))
((37))
((55))
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AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 31
ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 31
ottobre 2026.
Art. 61.
Art. 61.
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di
piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i
comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal
secondo comma dell'art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria
su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione.
Art. 62.
Art. 62.
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se
restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate
dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e
occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i
condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea
con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63.
Art. 63.
((Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può
ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i
pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un
semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione
dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al
pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente
causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa
all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del
diritto))
.
Art. 64.
Art. 64.
((Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma
dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il
tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte
d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione))
.
Art. 65.
Art. 65.
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi
intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può
richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art80].
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per
avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66.
Art. 66.
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta
richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore
dell'edificio.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono
provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del
giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione
e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione
degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi
dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non
ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare
della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da
assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo
consenso
((della maggioranza dei condomini))
, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.
In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è
trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità
previste per la convocazione.
Art. 67.
Art. 67.
((Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante,
munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può
rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone,
queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato
dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono
complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la
maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio
rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più
condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun
partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante
del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano
nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina
su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a
provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità
giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona
dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.
Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente
all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni
assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore
riferisce in assemblea.
All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a
qualunque assemblea.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al
semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i
casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo
1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985
e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere
comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento
dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale))
.
Art. 68.
Art. 68.
((Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti
indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore
proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità
immobiliare))
.
Art. 69.
Art. 69.
((I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati
all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche
nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo
1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione
delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale
dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo
è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella
millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può
essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona
dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea
dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto
al risarcimento degli eventuali danni.
Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la
revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione
dei criteri legali o convenzionali))
.
Art. 70.
Art. 70.
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di
sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva,
fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone
per le spese ordinarie
((L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di
cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice))
.
Art. 71.
Art. 71.
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma dell'art.
1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale dei proprietari di
fabbricati.
Art. 71-bis
Art. 71-bis.
((Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari
qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui
al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere
posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai
dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii
a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo
comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino
può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo
amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un
anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di
amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del
primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.))
Art. 71-ter
Art. 71-ter.
((Su richiesta dell'assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo
comma dell'articolo 1136 del codice, l'amministratore è tenuto ad attivare un
sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed
estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera
assembleare. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono
poste a carico dei condomini.))
Art. 71-quater
Art. 71-quater.
Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5-com1], si
intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da
61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((52))
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto
previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art5ter].
(50)(51)(52)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((52))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((52))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197]))
.
((52))
------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149] ha disposto
(con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che
non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197], ha disposto (con l'art. 35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;149], come
modificato dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-02-24;13], ha disposto (con
l'art. 41, comma 1) che le disposizioni dell'art. 2, comma 3 del medesimo D.Lgs.
si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 e che l' efficacia dell'abrogazione
dei commi 2, 4, 5 e 6 del presente articolo è prorogata dal 28 febbraio 2023 al
30 giugno 2023.
Art. 72.
Art. 72.
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
Sezione IV
Disposizioni relative al Libro IV
Art. 73.
Art. 73.
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli 1209,
primo comma, 1212 e 1214 del codice, sono eseguiti da un notaio o da un
ufficiale giudiziario.
Le offerte per intimazione, previste dagli articoli 1209, secondo comma, e 1216,
primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Art. 73-bis
Art. 73-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116]))
((34))
((37))
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) la proroga al 31 ottobre 2025 dell'entrata in vigore della presente
abrogazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) la proroga al 31 ottobre 2026 dell'entrata in vigore della presente
abrogazione.
Art. 74.
Art. 74.
Il processo verbale dell'offerta reale deve essere redatto in conformità delle
disposizioni dell'art. 126 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art126] e
deve in particolare contenere la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le
dichiarazioni del creditore.
Quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve
le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie.
Se il creditore non è presente all'offerta, il processo verbale deve essergli
notificato nelle forme prescritte per la citazione.
L'intimazione prescritta dall'art. 1212 n. 1, del codice, può essere fatta con
lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta. In ogni caso tra
l'intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni
tre.
Art. 75.
Art. 75.
L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma,
1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora
e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili
o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un
intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta
sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario
nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione, con tutte le
altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale
giorno decorrono gli effetti della mora.
Art. 76.
Art. 76.
I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono
essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della
legge speciale oppure presso un istituto di credito.
Art. 77.
Art. 77.
Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi
previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro
caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice, ovvero sia voluto
dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle
leggi speciali.
Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve
essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il
((giudice di pace))
del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con
decreto il deposito presso altro locale idoneo.
((34))
((37))
((55))
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i
procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c),
numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo entra in vigore
il 31 ottobre 2025.
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore
il 31 ottobre 2026.
Art. 78.
Art. 78.
Il pubblico ufficiale, che a norma dell'art. 1210 del codice procede al deposito
di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo
verbale della relativa operazione in conformità del successivo art. 1212, n. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art1212-num3],
e dell'art. 126 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art126], e
consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.
Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del
processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.
Art. 79.
Art. 79.
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art.
1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente,
((dal giudice di pace))
del luogo in cui si trova.
((34))
((37))
((55))
.
((Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore.
Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di
procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art739]))
.
((34))
((37))
((55))
La consegna dell'immobile al sequestratario deve risultare da processo verbale
redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario.
Copia del processo verbale deve essere notificata al creditore che non sia stato
presente.
--------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116] ha disposto
(con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti
civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le
disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per
i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data".
------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162], convertito con
modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-02-28;8], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entrano in
vigore il 31 ottobre 2025.
---------------
AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116], come
modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117], convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;148], ha disposto (con l'art. 32,
comma 3) che le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo entrano in
vigore il 31 ottobre 2026.
Art. 80.
Art. 80.
L'atto di intimazione previsto dall'art. 1217 del codice, se non è determinato
il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la
prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del
creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di
almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo
minore.
Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno
stabilito può essere accertato nelle forme di uso e da tale giorno decorrono gli
effetti della mora.
Art. 81.
Art. 81.
Nei casi previsti dagli articoli 1286, terzo comma e 1287, terzo comma, del
codice, l'istanza per la fissazione del termine entro il quale deve essere fatta
la scelta e quella per la scelta della prestazione da parte del giudice si
propongono, se non vi è giudizio pendente, davanti l'autorità giudiziaria del
luogo in cui la prestazione deve eseguirsi, osservate le disposizioni previste
rispettivamente dagli articoli 749
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art749] e
750 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art750].
Art. 82.
Art. 82.
L'istanza per la nomina del terzo nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
1473 del codice, qualora non vi sia giudizio in corso, si propone con ricorso al
presidente del tribunale del luogo in cui deve eseguirsi la consegna della cosa
a norma dell'art. 1510 del codice.
Il ricorso deve essere notificato alle altre parti interessate e al terzo. Il
presidente del tribunale provvede con decreto; contro di questo è ammesso
reclamo al primo presidente della corte di appello entro dieci giorni dalla
notificazione.
La nomina deve cadere normalmente su persona esperta iscritta in albi o elenchi
o ruoli istituiti a norma di legge.
Art. 83.
Art. 83.
Sono autorizzati alle operazioni di vendita con o senza incanto a norma
dell'art. 1515 del codice, o alle operazioni di compra a norma del successivo
art. 1516
art. 1516:
1) gli agenti di cambio, per i valori pubblici e per i titoli di credito
specificati nelle leggi sulle borse;
2) i mediatori in merci iscritti presso i consigli provinciali delle
corporazioni, per le merci e le derrate.
La vendita all'incanto deve essere annunziata con le forme di una pubblicità
commerciale adeguata alla natura ed al valore delle cose poste in vendita.
Il verbale d'incanto è depositato nella cancelleria della pretura del luogo in
cui si è proceduto alla vendita.
Le operazioni di vendita senza incanto e quelle di compra devono essere
documentate mediante certificato, fattura o fissato bollato, in doppio
esemplare, uno dei quali è consegnato alla parte richiedente e l'altro, vistato
da questa, è conservato dalla persona che ha eseguito l'incarico.
Il compenso dovuto alla persona predetta, se non esiste una tariffa approvata, è
stabilito con decreto del pretore del luogo in cui l'incarico è stato eseguito.
Art. 84.
Art. 84.
Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo
superiore a lire trentamila, deve essere iscritto, agli effetti previsti dal
secondo comma dell'art. 1524 del codice, nel registro istituito presso la
cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il confratto non
risulta da atto pubblico.
Sezione V
Disposizione relative al libro V
Art. 85.
Art. 85.
Gli organi corporativi, che a norma dell'art. 2089 del codice possono denunziare
al pubblico ministero l'inosservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento
corporativo nell'interesse della produzione, sono la corporazione, l'ispettorato
corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.
La denunzia deve essere trasmessa al pubblico ministero presso la corte
d'appello della quale fa parte la magistratura del lavoro, che ha giurisdizione
sul territorio in cui si trova la sede principale dell'impresa. Il pubblico
ministero, prima di promuovere i provvedimenti contro l'imprenditore, può
compiere le indagini occorrenti.
L'istanza del pubblico ministero corredata dei documenti è depositata nella
cancelleria della magistratura del lavoro.
Art. 86.
Art. 86.
Il presidente della magistratura del lavoro fissa, con decreto in calce
all'istanza, l'udienza collegiale per la comparizione dell'imprenditore,
assegnandogli un termine entro il quale egli deve depositare nella cancelleria
le proprie deduzioni insieme coi documenti che intende produrre a sua difesa.
Il termine di comparizione non può essere inferiore a dieci giorni.
Copia dell'istanza col decreto presidenziale è notificata a cura del cancelliere
all'imprenditore. Copia del decreto e copia delle deduzioni dell'imprenditore
sono comunicate al pubblico ministero.
Art. 87.
Art. 87.
Per i provvedimenti previsti nell'art. 2091 del codice la magistratura del
lavoro è costituita a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art14].
Art. 88.
Art. 88.
L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento
può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi
rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce
alla copia del decreto notificata all'imprenditore.
Art. 89.
Art. 89.
La magistratura del lavoro, se accerta che l'inosservanza non sussisteva o è
cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza
perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi
agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo.
Art. 90.
Art. 90.
Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine
fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla
magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma
dell'art. 2091 del codice.
La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste
disposizioni.
Art. 91.
Art. 91.
I provvedimenti previsti dai precedenti articoli 89 e 90 sono dati con sentenza.
La sentenza è notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e
comunicata al pubblico ministero.
Il dispositivo della sentenza che nomina un amministratore deve essere
pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese
dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza
può stabilire altre forme di pubblicità.
Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una società soggetta a
registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato entro cinque
giorni, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per
l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve
essere eseguita nel registro delle società provvisoriamente mantenuto a norma
dell'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 92.
Art. 92.
Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore
giudiziario nelle società di cui ai
((capi V, VI e VII))
del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data,
dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti
all'amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può
compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del
tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle
controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.
All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i
poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza
l'approvazione del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.
Art. 93.
Art. 93.
L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, pubblico ufficiale.
Art. 94.
Art. 94.
((L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con
la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato
dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del
tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della
gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.))
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non
inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono
presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono
ammes se contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei
poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del
codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443].
Art. 95.
Art. 95.
Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla
categoria d'impiegato o di operaio è determinata dal R. decreto-legge 13
novembre 1924 n. 1825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825], convertito
nella legge 18 marzo 1926 n. 562
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562].
Art. 96.
Art. 96.
L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento
dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione
alle mansioni per cui e stato assunto.
Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie
indicate nell'art. 2095 del codice, possono essere stabilite e raggruppate per
gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di
lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza
tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della
qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della
qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario
dell'ispettorato corporativo che presiede, e da un delegato di ciascuna delle
associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato
oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme, non sono ammesse nuove
indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
Art. 97.
Art. 97.
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti
alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni
disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano
solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti
collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Art. 98.
Art. 98.
Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme
corporative o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha
diritto l'impiegato nei casi d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di
puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura
dell'indennità sostitutiva di questo e l'ammontare dell'indennità di anzianità
in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R.
decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825], convertito
nella legge 18 marzo 1926, n. 562
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-18;562].
Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti di
enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non
sia diversamente disciplinato da leggi e regolamenti speciali, nonché ai
rapporti d'impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non
esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.
Art. 99.
Art. 99.
Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto
dall'art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale.
Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese,
nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali
esistenti in tale momento.
Art. 100.
Art. 100.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6]))
Art. 101.
Art. 101.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6]))
Art. 101-bis
Art. 101-bis.
((Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione
o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia
richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa
eccedere il costo amministrativo.))
Art. 101-ter
Art. 101-ter.
((Ai fini della pubblicità prescritta dagli articoli 2506
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2506] e 2507 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2507]
la società richiedente deve allegare agli atti e documenti ivi previsti la
traduzione giurata in lingua italiana e deve indicare gli estremi della
pubblicità attuata nello Stato ove è situata la sede principale. Dell'avvenuto
deposito dei documenti deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle
società per azioni e a responsabilità limitata.))
Art. 101-quater
Art. 101-quater.
((Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla
Comunità economica europea, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato più
sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare la pubblicità
dell'atto costitutivo, dello statuto e dei bilanci nell'ufficio del registro
delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, depositando negli altri
l'attestazione dell'eseguita pubblicità.))
Art. 102.
Art. 102.
Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei
revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei
sindaci delle società saranno emanate con decreto reale.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le
disposizioni anteriori.
Art. 103.
Art. 103.
((I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono
disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere,
entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6]))
.
Art. 104.
Art. 104.
((Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli
obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli
amministratori o il consiglio di gestione della società.))
Art. 105.
Art. 105.
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative è regolata dalle
norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che
le leggi speciali dispongano diversamente.
Art. 106.
Art. 106.
((Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche
al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a
norma dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei
poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti
articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il
commissario.))
Art. 107.
Art. 107.
Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II
del titolo VI del libro V del codice si applicano in quanto compatibili con le
leggi medesime.
Art. 108.
Art. 108.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6]))
Art. 109.
Art. 109.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6]))
Art. 110.
Art. 110.
La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa
demandati dal libro V del codice è determinata dalle leggi speciali.
Art. 111.
Art. 111.
Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV
del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto
reale.
Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi
obbligatori i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari
continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.
Art. 111-bis
Art. 111-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2024-03-05;21]))
.
Art. 111-ter
Art. 111-ter.
((Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto
costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo, comprensivo
della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva
modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita
dichiarazione presso il registro delle imprese.))
Art. 111-quater
Art. 111-quater.
La società di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice è scelta tra
quelle iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali;
((...))
.
Art. 111-quinquies
Art. 111-quinquies.
((L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile
2002, n. 61 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-04-11;61], è
sostituito dal seguente: `"Art.
2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti
che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale
mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore
all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.".))
Art. 111-sexies
Art. 111-sexies.
((Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.))
Art. 111-septies
Art. 111-septies.
((Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-11-08;381], sono
considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del
codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che
esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate
cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo
comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite
ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-08-07;266], nel termine previsto
all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società
cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.))
Art. 111-octies
Art. 111-octies.
((Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli
costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-25;49], i fondi mutualistici e i
fondi pensione costituiti da società cooperative.))
Art. 111-novies
Art. 111-novies.
((Le società di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-octies del
codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;88].))
Art. 111-decies
Art. 111-decies.
((Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano
ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'articolo 17 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art17],
la modificazione delle clausole previste dall'articolo 26 del decreto
legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-14;1577~art26],
ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito
della prevalenza come disciplinato dagli articoli 2512 e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo
2545-octies del codice.))
Art. 111-undecies
Art. 111-undecies.
((Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, regimi
derogatori al requisito della prevalenza, così come definite dall'articolo 2513
del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del mercato in cui le
cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui le cooperative
devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del bene destinato
allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore
all'anno di esercizio.))
Art. 111-duodecies
Art. 111-duodecies.
Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo
2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per
azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in
accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per
le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio
consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-04-09;127~art26], ed in
presenza dei presupposti ivi previsti.
((Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili
siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro
dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili
giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto
di uno Stato membro dell'Unione europea))
.
((48))
---------------
AGGIORNAMENTO (48)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-23;238] ha disposto (con l'art. 24,
comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio
dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
Art. 111-ter
Art. 111-terdecies.
((La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice è
verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436
del codice.))
Art. 111-quater
Art. 111-quaterdecies.
((La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello
di revisione affidato alla stessa società.))
Sezione VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 112.
Art. 112.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-01-21;22]))
Art. 113.
Art. 113.
Il reclamo menzionato nell'art. 2888 del codice si propone al tribunale, il
quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il
conservatore e il pubblico ministero.
Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre
reclamo alla corte d'appello.
Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia
proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene
abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Art. 113-bis
Art. 113-bis.
((Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi
dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e
restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi
del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art745].
Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di
certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e
giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata))
.
Art. 113-ter
Art. 113-ter.
((Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità,
davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria;
entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a
pena di improcedibilità.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato,
immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le
parti interessate.
Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello,
con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.
A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la
proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il
decreto definitivo.
Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità
perde ogni effetto))
.
CAPO II
Disposizioni transitorie
Sezione I
Disposizioni relative al Libro I
Art. 114.
Art. 114.
La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, emessa
a termine degli articoli 36 e 38 del codice del 1865, equivale a tutti gli
effetti alla dichiarazione di morte presunta prevista nell'art. 58 del nuovo
codice.
Fino al 30 giugno 1942 non può essere dichiarata la morte presunta nell'ipotesi
prevista nell'art. 58 del nuovo codice, se non quando concorrono le condizioni
indicate negli articoli 36 e 38 del codice del 1865 per la pronunzia di
immissione definitiva nei beni dell'assente.
Art. 115.
Art. 115.
Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27
maggio 1929 n. 847
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art14-com2], è ridotto a un
mese.
Il capo primo della legge suddetta è abrogato.
Art. 116.
Art. 116.
L'impugnazione prevista nell'art. 123, primo comma, del codice non può essere
proposta dal coniuge impotente per i matrimoni anteriori al 1° luglio 1939.
I matrimoni che sono stati celebrati anteriormente al 1° luglio 1939 davanti ad
un ufficiale dello stato civile incompetente o senza la presenza dei testimoni
non si possono più impugnare.
Art. 117.
Art. 117.
Se il matrimonio è stato annullato prima del 1° luglio 1939 ed è stata
riconosciuta la mala fede di entrambi i coniugi, i figli nati o concepiti
durante il matrimonio possono acquistare lo stato di
((figli nati fuori del matrimonio))
riconosciuti ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, del codice con effetto dal
giorno della domanda giudiziale proposta in contraddittorio dei genitori o dei
loro eredi.
Art. 118.
Art. 118.
Gli atti di costituzione di dote aventi per oggetto beni futuri, stipulati prima
del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia anche rispetto ai beni che
pervengono alla moglie dopo tale data.
Art. 119.
Art. 119.
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1°
luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri
medesimi.
Art. 120.
Art. 120.
L'azione di disconoscimento di paternità è soggetta ai termini e alle cause di
decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la
legittimità di figli nati prima dell'entrata in vigore dello stesso codice,
sempre che l'azione non sia già estinta a norma delle disposizioni del codice
del 1865.
Art. 121.
Art. 121.
Le azioni di reclamo di stato di figlio
((nato nel matrimonio))
, spettanti agli eredi che non siano discendenti del figlio a norma dell'art.
178 del codice del 1865, possono essere continuate quando la domanda è stata
proposta prima del 1° luglio 1939.
Art. 122.
Art. 122.
Le disposizioni del codice relative al riconoscimento dei figli
((nati fuori del matrimonio))
si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1° luglio 1939.
Il riconoscimento di figli
((nati fuori del matrimonio))
, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi
anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano
le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni del codice.
Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima del
1° luglio 1939, purché i diritti successori del figlio non siano stati esclusi
con sentenza passata in giudicato o non sia intervenuta transazione tra le parti
interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza
che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della
successione.
Art. 123.
Art. 123.
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai
figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni
previste dall'art. 189 del codice del 1865.
L'azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai
figli
((nati fuori del matrimonio))
per i quali è ammessa dall'art. 278 nel nuovo codice. (6)
I figli
((nati fuori del matrimonio))
che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell'art. 269 del
codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità
perché nati prima del 1° luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli
alimenti. (6)
Nei casi in cui l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa
secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito
dall'art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati
o concepiti prima del 1° luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità
((...))
proposti prima del 1° luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è
intervenuto il decreto contemplato dall'art. 274 del codice stesso, salvo il
caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a
s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], e, in conseguenza,
dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma del predetto
art. 123
art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in
riferimento agli artt. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3] e 30 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art30]".
Art. 124.
Art. 124.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 125.
Art. 125.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154]))
Art. 126.
Art. 126.
La disposizione del secondo comma dell'art. 293 del nuovo codice è applicabile
anche alle adozioni costituite prima del 1° luglio 1939, a meno che siano state
già impugnate ai sensi dell'art. 205 del codice del 1865.
Art. 127.
Art. 127.
Le disposizioni del codice sulla revoca dell'adozione si applicano anche alle
adozioni costituite prima del 1° luglio 1939.
Art. 127-bis
Art. 127-bis.
((I divieti contenuti nei numeri 6
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art87-num6], 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art87-num7], 8
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art87-num8] e 9
dell'articolo 87 del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art87-num9] sono
applicabili all'affiliazione.))
Art. 128.
Art. 128.
Se l'ipotesi prevista dall'art. 342 del codice si è verificata prima del 1°
luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del
pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli,
quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai
fini nazionali, e può provvedere in conformità all'art. 342 del codice.
Art. 129.
Art. 129.
Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle
tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1° luglio 1939.
Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l'ufficio,
salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non
ricorrano cause d'incapacità previste dal codice stesso.
Art. 130.
Art. 130.
La disposizione dell'art. 428 del codice e applicabile anche se gli atti in essa
contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.
Art. 131.
Art. 131.
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293
e 1969 n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne
fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede
secondo l'art. 381 del nuovo codice.
Sezione II
Disposizioni relative al Libro II
Art. 132.
Art. 132.
L'erede col beneficio d'inventario può promuovere la procedura di liquidazione
ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, è stata fatta prima
del 21 aprile 1940.
Art. 133.
Art. 133.
La rinunzia all'eredità o al legato, fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti
gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi
anteriormente a quella data.
Art. 134.
Art. 134.
La disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile anche per le successioni
apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non
è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente
incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei
creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.
Art. 135.
Art. 135.
Le norme sulla riduzione delle donazioni sono applicabili anche alle donazioni
fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo.
Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti
riservati ai legittimari stabilita dal codice.
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla
collazione, sull'imputazione e sulla riunione fittizia.
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940,
si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.
Art. 136.
Art. 136.
Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle
successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali
non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza
passata in giudicato o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli
naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269
del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità
perché nati anteriormente al 1° luglio 1939.
((6))
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere
l'assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque
anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato
con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 7 (in G.U. 1a
s.s. 23/02/1963, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.
123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], e, in conseguenza,
dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma del predetto
art. 123
art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in
riferimento agli artt. 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3] e 30 della
Costituzione [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art30]".
Art. 137.
Art. 137.
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di
nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di
disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La
nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da
esso previsti.
Art. 138.
Art. 138.
Le condizioni di vedovanza ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice
del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940,
conservano la loro efficacia.
Art. 139.
Art. 139.
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione
sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21
aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.
Art. 140.
Art. 140.
Ancorchè la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell'art.
759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.
Art. 141.
Art. 141.
Le norme sulla revocazione per ingratitudine sono applicabili alle donazioni
anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940.
Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice è applicabile anche
se la causa di revocazione è anteriore.
Sezione III
Disposizioni relative al Libro III
Art. 142.
Art. 142.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 143.
Art. 143.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 144.
Art. 144.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 145.
Art. 145.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 146.
Art. 146.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 147.
Art. 147.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 148.
Art. 148.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 149.
Art. 149.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-22;607]))
Art. 150.
Art. 150.
Per l'acquisto dei frutti al termine dell'usufrutto, se questo ha avuto inizio
anteriormente al 28 ottobre 1941, si osserva il disposto dell'art. 480 del
codice del 1865.
Art. 151.
Art. 151.
Le disposizioni dell'art. 999 del codice si applicano anche alle locazioni
concluse dall'usufruttuario anteriormente al 28 ottobre 1941.
Art. 152.
Art. 152.
Il diritto di ritenzione ammesso dagli articoli 1006 e 1011 del codice spetta
all'usufruttuario anche per le somme a lui dovute in dipendenza di anticipazioni
effettuate prima del 28 ottobre 1941.
Art. 153.
Art. 153.
La disposizione dell'art. 1023 del codice si applica anche ai diritti di uso e
di abitazione costituiti prima del 28 ottobre 1941.
Art. 154.
Art. 154.
Se l'interclusione del fondo si è verificata per effetto di vendita anteriore al
28 ottobre 1941, il compratore non è tenuto a dare il passaggio senza indennità.
Art. 155.
Art. 155.
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la
trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28
ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano
contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e
nell'art. 72 di queste disposizioni.
Art. 155-bis
Art. 155-bis.
((L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui
all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di
entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con
le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del
codice))
.
Art. 156.
Art. 156.
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale
forma di amministrazione.
Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono
del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano
le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 157.
Art. 157.
Per i diritti spettanti al possessore, all'usufruttuario o all'enfiteuta a causa
di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28
ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito
dall'art. 152 di queste disposizioni.
Art. 158.
Art. 158.
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a
decorrere dal 28 ottobre 1941.
La disposizione dell'art. 1075 del codice si applica se la prescrizione del modo
della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
Sezione IV
Disposizione relative al Libro IV
Art. 159.
Art. 159.
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo
l'entrata in vigore del codice si determina in conformità dell'art. 1182 del
codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Art. 160.
Art. 160.
Le disposizioni del codice relative alla mora del creditore, all'inadempimento e
alla mora del debitore si applicano anche se si tratta di obbligazione sorta
prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se l'offerta di pagamento sia
stata compiuta ovvero l'inadempimento o la mora si sia verificato
posteriormente.
Art. 161.
Art. 161.
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in
vigore del nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto,
anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del
1865.
Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere
computati al saggio stabilito dall'art. 1284 del nuovo codice.
Art. 162.
Art. 162.
La disposizione dell'art. 1283 del codice si applica anche se si tratta di
obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, quando
gli interessi sono dovuti per almeno sei mesi.
Art. 163.
Art. 163.
Il giudice può ridurre la penale manifestamente eccessiva anche se il contratto
sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice e anche se il
pagamento della penale sia stato giudizialmente domandato e il giudizio sia
pendente alla data suddetta.
Art. 164.
Art. 164.
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1385 del codice si applicano
anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno dell'entrata in
vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il
giudizio e questo sia tuttora pendente.
Art. 165.
Art. 165.
Gli effetti dell'annullamento o della risoluzione dei contratti rispetto ai
terzi sono regolati dalle disposizioni del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] del 1865 se la
domanda sia stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 166.
Art. 166.
Per le vendite immobiliari stipulate anteriormente all'entrata in vigore del
codice, la rescissione a causa di lesione è regolata dalle disposizioni del
codice del 1865.
Art. 167.
Art. 167.
Le disposizioni dell'art. 1462 del codice si applicano anche se la clausola ivi
prevista sia inserita in un contratto stipulato prima del giorno dell'entrata in
vigore del codice stesso, quando l'eccezione del debitore sia opposta dopo o, se
proposta prima, il relativo giudizio sia ancora pendente alla data predetta.
Art. 168.
Art. 168.
Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosità sopravvenuta si
applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice
se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosità si siano
verificati dopo.
Art. 169.
Art. 169.
Le disposizioni che regolano le conseguenze del sopravvenuto mutamento nelle
condizioni patrimoniali del debitore si applicano anche quando si tratti di
contratti anteriori all'entrata in vigore del codice, se il mutamento si avveri
posteriormente.
Art. 170.
Art. 170.
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 1473 del codice si applicano anche
ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si
verificano dopo.
Art. 171.
Art. 171.
Le disposizioni degli articoli 1478, 1479 e 1480 del codice si applicano anche
ai contratti di vendita conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore
di esso, se a tale data non ne era stato domandato in giudizio l'annullamento.
Art. 172.
Art. 172.
Le disposizioni che impongono la denuncia dei vizi o della mancanza di qualità
della cosa venduta e stabiliscono i termini per farla, si applicano anche se il
contratto sia stato concluso anteriormente all'entrata in vigore del codice,
purché la consegna o il ricevimento della cosa abbiano avuto luogo
posteriormente.
Art. 173.
Art. 173.
Le disposizioni relative al riscatto convenzionale nel contratto di vendita
tranne quella del primo comma dell'art. 1501, si applicano anche ai contratti
conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice quando il diritto di
riscatto venga esercitato posteriormente.
Art. 174.
Art. 174.
Le disposizioni dell'art. 1512 del codice si applicano ai contratti di vendita
anteriori all'entrata in vigore di esso se il difetto di funzionamento sia
scoperto posteriormente.
Art. 175.
Art. 175.
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con
riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal
compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'art. 1524 del codice,
le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno
dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla
data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai
creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa
dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente
alla data anzidetta.
Art. 176.
Art. 176.
Le disposizioni degli articoli 1525 e 1526 del codice si applicano ai contratti
conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso e anche se la
risoluzione per inadempimento sia stata giudizialmente domandata e il giudizio
sia tuttora pendente alla data suddetta.
Art. 177.
Art. 177.
Le disposizioni degli articoli 1531, secondo comma e 1550, secondo comma, del
codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai
contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in
corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 178.
Art. 178.
La prescrizione stabilita dall'art. 1541 del codice si applica anche se si
tratta di contratto di vendita anteriore alla data dell'entrata in vigore del
codice stesso qualora la consegna dell'immobile sia stata eseguita
posteriormente e al momento della consegna non sia già decorso il termine
stabilito dall'art. 1478 del codice del 1865.
Art. 179.
Art. 179.
I patti di preferenza previsti dall'art. 1566 del codice che alla data
dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono
validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data.
Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo
comma dell'art. 1566 predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo
dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato
anteriormente.
Art. 180.
Art. 180.
I rapporti di locazione in corso al giorno dell'entrata in vigore del nuovo
codice sono regolati dal codice del 1865.
Tuttavia si applicano, con effetto da tale data, le disposizioni del nuovo
codice dichiarate inderogabili, o che siano comunque di ordine pubblico, e tutte
le altre che regolano fatti o situazioni non previste specificamente dalla legge
anteriore.
Art. 181.
Art. 181.
Le disposizioni degli articoli 1665, 1666, 1667 e 1668 del codice si applicano
anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano
compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 182.
Art. 182.
Le disposizioni dell'art. 1694 e della seconda parte dell'art. 1698 del codice
si osservano anche se il contratto sia anteriore all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 183.
Art. 183.
Le disposizioni degli articoli 1706 e 1707 del codice si applicano anche se il
mandato sia stato conferito anteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso.
Art. 184.
Art. 184.
Le cause di estinzione del mandato sono regolate dal codice se si verificano
dopo l'entrata in vigore di questo, anche se si tratta di mandato conferito
anteriormente.
Art. 185.
Art. 185.
La disposizione del secondo comma dell'art. 1815 del codice si applica anche se
il contratto di mutuo sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 186.
Art. 186.
Il creditore di una rendita e di ogni altra prestazione annua costituita
anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice, può pretendere dal
debitore il rilascio di un nuovo documento secondo la disposizione dell'art.
1870 del codice stesso, ma il termine di nove anni decorre dall'entrata in
vigore di questo se non scada prima il termine di ventotto anni stabilito
dall'art. 2136 del codice del 1865.
Art. 187.
Art. 187.
Le disposizioni degli articoli 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903,
secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli
1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si
verificano dopo l'entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo
comma dell'art. 1899, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente
all'entrata in vigore medesima, le disposizioni dell'art. 1901 relativamente ai
premi che scadono dopo l'entrata in vigore medesima, le disposizioni degli
articoli 1914, secondo comma e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi
dopo l'entrata in vigore medesima.
Art. 188.
Art. 188.
Le disposizioni dell'art. 1921 del codice si applicano alle dichiarazioni di
revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di
assicurazione sia stato concluso anteriormente.
Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la
revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si
applicano le disposizioni dell'art. 1922 del codice, anche se il contratto di
assicurazione sia anteriore.
Art. 189.
Art. 189.
Le disposizioni del primo comma dell'art. 1943 del codice si osservano quando la
presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso, anche se l'obbligazione di dar fideiussore sia sorta
anteriormente.
La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un
fideiussore deriva da un contratto.
Art. 190.
Art. 190.
La disposizione dell'art. 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni
anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale
scade dopo.
Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo
comma dell'art. 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.
Art. 191.
Art. 191.
La disposizione del secondo comma dell'art. 1962 del codice si applica anche ai
contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre
dall'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 192.
Art. 192.
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'art. 1964 del codice,
anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 193.
Art. 193.
Le disposizioni degli articoli 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 e 1985 del codice si
applicano anche ai contratti di cessione dei beni ai creditori, conclusi
anteriormente all'entrata in vigore di esso.
Art. 194.
Art. 194.
Le disposizioni degli articoli 2045, 2057 e 2058 del codice si applicano anche
se i fatti da cui deriva la responsabilità del loro autore sono avvenuti
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Sezione V
Disposizioni relative al libro V
Art. 195.
Art. 195.
Le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo I del titolo II del
libro V del codice e quelle contenute nelle sezioni II, III, IV e V del capo II
dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento
dell'entrata in vigore del codice, salvo quanto è stabilito negli articoli
seguenti.
Art. 196.
Art. 196.
Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso al giorno dell'entrata in
vigore del codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello
indicato dall'ultimo comma dell'art. 2097 del codice stesso, il prestatore di
lavoro può recedere dal contratto, decorso il quinquennio o il decennio dal
giorno suddetto.
Art. 197.
Art. 197.
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro
previste dall'art. 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori
all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo
medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.
Art. 198.
Art. 198.
I patti di non concorrenza previsti dall'art. 2125 del codice, che al giorno
dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore
a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto
nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Art. 199.
Art. 199.
L'inabilitato, che al giorno dell'entrata in vigore del codice esercita
un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'autorizzazione prevista
dall'art. 425 del codice stesso. Questa autorizzazione produce effetto fin dal
detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre
mesi successivi.
Art. 200.
Art. 200.
Le disposizioni del codice, relative alla tenuta delle scritture contabili e
alla redazione del bilancio per gli imprenditori che esercitano un'attività
commerciale e per le società soggette a registrazione, entreranno in vigore il
1° gennaio 1943.
Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute tutti
gli effetti previsti dal codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le
leggi anteriori.
Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese, la
numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal
codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura, o da un
notaio secondo le leggi anteriori, e le relative richieste dovranno essere
annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del
tribunale a norma delle leggi anteriori.
Art. 201.
Art. 201.
Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si
applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo
che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso.
Art. 202.
Art. 202.
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro V del codice si
applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al
giorno dell'entrata in vigore del codice stesso, salva l'osservanza delle leggi
speciali.
Art. 203.
Art. 203.
Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV del libro V del codice si
applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al giorno dell'entrata
in vigore del codice stesso.
Art. 204.
Art. 204.
Le società civili a tempo determinato, esistenti al giorno dell'entrata in
vigore del codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la
durata del contratto, purché questa risulti da atto scritto di data anteriore al
27 febbraio 1942.
((15))
Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non
risulta da atto scritto di data anteriore al 27 febbraio 1942, sono soggette
alle norme del codice sulle società semplici a partire dal 1° luglio 1945.
Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente
alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori. (1)
(2) (3) (4) (5)
((15))
Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti al
giorno dell'entrata in vigore del codice, si applicano le disposizioni relative
a questo tipo di società.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917] ha disposto
(con l'art. 130, comma 1) che "Ai fini delle imposte sui redditi le società
civili esistenti alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui
all'articolo 204, commi primo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art204-com1] e secondo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art204-com2], del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], sono equiparate alle
società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non
abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali".
Art. 205.
Art. 205.
Le società commerciali e le società cooperative, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi
anteriori, devono adempiere, entro il 31 dicembre 1942, le formalità stabilite
dal codice secondo le norme dettate dall'art. 100 di queste disposizioni.
Art. 206.
Art. 206.
Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite al giorno
dell'entrata in vigore del codice, devono provvedere ad uniformare l'atto
costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945. Fino a
questa data le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, in vigore al
momento dell'attuazione del codice, conservano la loro efficacia, anche se non
sono a questo conformi, salve le norme degli articoli seguenti. (1) (2) (3) (4)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 207.
Art. 207.
Non è necessario il consenso del socio receduto o degli eredi del socio defunto,
richiesto dal secondo comma dell'art. 2292 del codice, se il socio è receduto o
defunto almeno un anno prima dell'entrata in vigore del codice stesso, ed il suo
nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio
receduto o degli eredi del socio defunto.
Art. 208.
Art. 208.
L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio
accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni
previste dagli articoli 320, 371, 397, 424 e 425 del codice entro tre mesi
dall'entrata in vigore di questo.
Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte,
l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 2286 del codice.
Art. 209.
Art. 209.
Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del codice, anche per le
società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell'atto
costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379,
2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo
XI del libro V del codice.
Le società, che anteriormente al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno
investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle
disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni
stesse entro il 30 giugno 1945.
(1) (2) (3) (4)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 210.
Art. 210.
L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti al giorno
dell'entrata in vigore del codice, è regolata dalle nuove disposizioni.
Gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418, 2419 e 2420 del codice si applicano anche
alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.
Art. 211.
Art. 211.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali
e delle società cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del
codice, nonché la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate
dalle nuove disposizioni.
Art. 211-bis
Art. 211-bis.
((Il secondo periodo dell'articolo 2441, settimo comma, del codice non si
applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati
nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.))
Art. 212.
Art. 212.
((Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro
delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di
azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche
in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in assemblea))
.
Art. 213.
Art. 213.
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, la durata
dell'ufficio degli amministratori delle società esistenti al giorno dell'entrata
in vigore del codice, resta regolata dalla legge anteriore sino al 30 giugno
1945. Gli amministratori in carica a questa data decadono dall'ufficio alla,
prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori,
successiva alla data stessa, salva la disposizione, del secondo comma dell'art.
2385 del codice. (1) (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 214.
Art. 214.
Le disposizioni dell'art. 2387 del codice non si applicano agli amministratori
in carica al giorno dell'entrata in vigore del codice stesso per la durata della
loro nomina.
Art. 215.
Art. 215.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice hanno un
capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della
società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente al
27 febbraio 1942.
Le società per azioni, che al giorno dell'entrata in vigore del codice, hanno un
capitale inferiore a cinquecentomila lire e che entro il 30 giugno 1945 non
abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal codice,
sono sciolte, e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea
per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal
codice stesso. (1) (2) (3) (4)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 216.
Art. 216.
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del
codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928
n. 2325 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-04;2325], se non
hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette
a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a
responsabilità limitata. (1) (2) (3) (4)
((5))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 217.
Art. 217.
Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al
giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni
dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a
responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità
limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste
disposizioni.
Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in
vigore del codice che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a
conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione. (1) (2) (3) (4)
((5))
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in
vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'art. 41
del R. decreto 4 novembre 1928 n. 2325
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-11-04;2325~art41-com1].
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 218.
Art. 218.
Le società
((...))
in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi
anteriori.
Le società
((...))
in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove
disposizioni.
Art. 219.
Art. 219.
I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente
all'entrata in vigore del codice sono regolati dalle leggi anteriori.
Art. 220.
Art. 220.
La disposizione del secondo comma dell'art. 2560 del codice non si applica ai
trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del codice.
Art. 221.
Art. 221.
L'imprenditore deve, entro il 30 giugno 1945, uniformare alla disposizione
dell'art. 2563 del codice la ditta costituita anteriormente all'entrata in
vigore del codice stesso. (1) (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 222.
Art. 222.
La disposizione dell'art. 2596 del codice non si applica ai patti limitativi
della concorrenza conclusi anteriormente al 27 febbraio 1942.
Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima del 27 febbraio
1942 per tempo indeterminato, o che alla data di entrata in vigore del codice
devono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un
quinquennio da quest'ultima data.
Art. 223.
Art. 223.
I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X del libro V del
codice, stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sono
soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 1945.
Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle
disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole
della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti
all'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta
giorni dalla data della deliberazione. In mancanza il consorzio è sciolto.
(1) (2) (3) (4)
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 11
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-01-04;11]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, 2° comma,
206, 209 capoverso, 213, 215, 2° comma, 216, 217, 2° comma, 221 e 223 delle
disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con R.
decreto 20 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-20;318], sono prorogati
rispettivamente al 30 giugno ed al 1° luglio dell'anno successivo a quello in
cui sarà dichiarata la cessazione del presente stato di guerra".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1°
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204 secondo
comma, 206, 209 capoverso, 213, 215 secondo comma, 216, 217 secondo comma, 221 e
223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati
rispettivamente al 30 giugno e al 1° luglio dell'anno successivo alla
dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente
prorogati rispettivamente al 30 giugno 1948 e al 1° luglio 1948".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945,
relativi agli adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206,
209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223
delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318], già prorogati con i
decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11 e 29 marzo 1947, n. 361
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-03-29;361], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1949 e al 10 luglio 1949".
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 19 dicembre 1949, n. 1051
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051] ha disposto (con l'art. 1,
comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945 relativi agli
adempimenti prescritti dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso,
213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni
per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361 e 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484], sono
ulteriormente prorogati rispettivamente al 30 giugno 1950 e al 1 luglio 1950".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 18 ottobre 1950, n. 920 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-10-18;920]
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini del 30 giugno 1945 e del 1
luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di
consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215,
secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318],
già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n.
361, 25 marzo 1948, n. 484
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;484] e con la legge
19 dicembre 1949, n. 1051 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-19;1051],
sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262]".
Art. 223-bis
Art. 223-bis.
Le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V, del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], iscritte nel
registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto
costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30
settembre 2004.
((Le decisioni di trasformazione della società a responsabilità limitata in
società per azioni possono essere prese entro il 30 settembre 2004, anche in
deroga a clausole statutarie, con il voto favorevole di una maggioranza che
rappresenti più della metà del capitale sociale))
.
((Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria di mero adattamento dell'atto
costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere
assunte, entro il termine di cui al primo comma, a maggioranza semplice,
qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea. Con la medesima
maggioranza ed entro il medesimo termine possono essere assunte le deliberazioni
dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto l'introduzione nello statuto di
clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge, derogabili
con specifica clausola statutaria; fino alla avvenuta adozione della modifica
statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in
vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31
dicembre 2003.))
Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo,
al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365,
secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le
modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono
conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle
imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], anche
se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo
e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo
2331, quarto comma, del codice.
Le società costituite anteriormente al 1 gennaio 2004 possono, in sede di
costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie
conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-10-03;366]. Tali clausole avranno
efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data del 1 gennaio 2004, in
cui saranno iscritte nel registro delle imprese con contestuale deposito dello
statuto nella sua nuova versione.
Art. 223-ter
Art. 223-ter.
((Le società per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale
sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della
società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1°
gennaio 2004, per la loro durata))
.
Art. 223-quater
Art. 223-quater.
((Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli
2329, numero 3
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2329-num3]), e
2436, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2436-com2] siano
rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o,
rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette
disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del
provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.
L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è
altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia
avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la
cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede,
sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento
dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.))
Art. 223-quinquies
Art. 223-quinquies.
((Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni assembleari decorrono
dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle imprese.))
Art. 223-sexies
Art. 223-sexies.
((Le disposizioni degli articoli 2377
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2377], 2378
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2378], 2379
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2379], 2379-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2379bis], 2379-ter
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2379ter] e 2434-bis
del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2434bis] si
applicano anche alle deliberazioni anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo
che l'azione sia stata già proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31
marzo 2004, le azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle
deliberazioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2004.))
Art. 223-septies
Art. 223-septies.
((Se non diversamente disposto, le norme del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] che fanno riferimento
agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili,
anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza,
per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del
consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla
gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi
speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al
comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile
con le specificità di tali organi.))
Art. 223-octies
Art. 223-octies.
((La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2500octies] è
consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004
soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o
valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali
di agevolazione.
Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di
agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente
versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni
bancarie.))
Art. 223-novies
Art. 223-novies.
((I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti alla data del
1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere,
qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità
denunciate.))
Art. 223-decies
Art. 223-decies.
((Gli articoli da 2415
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2415] a 2420 del
codice civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2420]
si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1 gennaio 2004.))
Art. 223-undecies
Art. 223-undecies.
((I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti
secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1 gennaio 2004 e il 30 settembre
2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le
nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono
redatti secondo le nuove disposizioni.))
Art. 223-duodecies
Art. 223-duodecies.
Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262], iscritte nel
registro delle imprese alla data del 1 gennaio 2004, devono uniformare l'atto
costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il
((31 marzo 2005))
.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello
statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza
convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2365-com2], nella
parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova
applicazione anche per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti
legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;366]. Le modifiche statutarie necessarie
per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al
consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle
disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea
straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono
conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1 gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle
imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche
se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo
e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo
2331, quarto comma, del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2331-com4].
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali
si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che,
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che
disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre
2005.
Art. 223-ter
Art. 223-terdecies.
((Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica
l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove
disposizioni inderogabili del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] è fissato al 30
giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono
all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della legge n. 366 del 2001
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;366].))
Art. 223-quater
Art. 223-quaterdecies.
((Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le clausole previste
dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art14], alla
data del 1 gennaio 2004, la deliberazione di trasformazione deve devolvere il
patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e
rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a
concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.))
Art. 223-quinquiesdecies
Art. 223-quinquiesdecies.
Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;601~art14], alla
data del 1 gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società
lucrative con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza
che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
((In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2545quater], le
cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali,
devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti
annuali.))
L'obbligo di
((cui all'articolo))
2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da
parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai
sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1 gennaio 2004.
Art. 223-sexiesdecies
Art. 223-sexiesdecies.
Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un
Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività
produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine
consente di
((comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le
notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del
requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la
quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente,
intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali))
. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le
cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui
all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e
impiegati, calcolate dall'Istat.
Art. 223-septiesdecies
Art. 223-septiesdecies.
Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e
2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di
valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con
provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle
imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare
formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la
nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione
dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese
territorialmente competente provvede alla cancellazione della società
cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
((Ai fini dello scioglimento e della cancellazione))
ai sensi del primo comma, l'ente di cui all'articolo 7 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art7], trasmette
all'autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l'elenco degli
enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i
bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L'autorità di vigilanza verifica
l'assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva
nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere
all'uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.
Art. 223-octiesdecies
Art. 223-octiesdecies.
((I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1 gennaio 2004 sono redatti
secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1 gennaio 2004 e quella
del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono
redatti secondo le nuove disposizioni.))
Art. 223-noviesdecies
Art. 223-noviesdecies.
((Le società cooperative poste in liquidazione prima del 1 gennaio 2004 sono
liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1 gennaio 2004 sono
liquidate secondo le nuove disposizioni.))
Art. 223-vicies
Art. 223-vicies.
((I procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall'articolo 2409 del
codice, pendenti al 1 gennaio 2004, proseguono secondo le norme anteriormente
vigenti.))
Art. 223-vicies
Art. 223-vicies semel.
((Il limite di cinque anni previsto dall'articolo 2341-bis si applica ai patti
parasociali stipulati prima del 1 gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.))
Art. 223-vicies
Art. 223-vicies bis.
((Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia
precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di
entrata in vigore.))
Art. 223-vicies
Art. 223-vicies ter.
((Non si applica la lettera e) del primo comma dell'articolo 2437 del codice
alla eliminazione delle cause di recesso, previste nel secondo comma del
medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno 2004.))
Sezione VI
Disposizioni relative al Libro VI
Art. 224.
Art. 224.
Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto,
eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli
stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a
decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 225.
Art. 225.
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della
trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata
in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta
secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Art. 226.
Art. 226.
La trascrizione delle domande giudiziali prevista dagli articoli 2652 e 2653 del
codice, anche se eseguita prima dell'entrata in vigore di questo, non pregiudica
in nessun caso i diritti acquistati dai terzi prima di tale entrata in vigore,
se essi erano fatti salvi dalle leggi anteriori.
Art. 227.
Art. 227.
Le disposizioni del codice, secondo le quali la trascrizione di una domanda
giudiziale eseguita oltre un certo termine non pregiudica i diritti acquistati
dai terzi, non si applicano ai diritti che sono stati acquistati anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso e che non erano fatti salvi dalle leggi
anteriori, a meno che i diritti medesimi siano resi pubblici prima della
trascrizione della domanda e il termine stabilito dal codice per la loro
salvezza sia decorso dal giorno dell'entrata in vigore di questo.
Art. 228.
Art. 228.
La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione,
eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in
vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione
dell'accettazione dell'eredità.
Art. 229.
Art. 229.
Le disposizioni degli articoli 2650 e 2834 del codice relative all'ipoteca
legale a favore del condividente non si applicano alle divisioni stipulate prima
dell'entrata in vigore del codice stesso, ancorché trascritte successivamente.
Art. 230.
Art. 230.
Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del R.
decreto 28 marzo 1929 n. 499
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499], e della legge sui
libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà
provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad
avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni
del codice del 1865 s'intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del
nuovo codice.
Art. 231.
Art. 231.
Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri
fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli
effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle
disposizioni del codice;
3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni
del codice stesso;
4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli
effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con
gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
Art. 232.
Art. 232.
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista
dall'art. 19, lett. c), della legge sui libri fondiari o l'omissione
dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice
gli effetti da questo stabiliti.
Art. 232-bis
Art. 232-bis.
((A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore
dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili
dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in
giudicato, con transazione, o comunque esauriti))
.
Art. 233.
Art. 233.
Le disposizioni del codice relative alle prove si applicano anche nei giudizi
pendenti, se non e stata pronunziata sentenza definitiva, ancorché di primo
grado.
La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore
del codice rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non è da questo
consentita, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] del 1865 o del codice
di commercio del 1882.
Art. 234.
Art. 234.
Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati,
all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle
ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti
anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se sono fatti valere
posteriormente.
Art. 235.
Art. 235.
La disposizione dell'art. 2767 del codice si applica anche ai crediti per
risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del codice stesso, se
l'indennità dovuta dall'assicuratore non è stata ancora corrisposta.
Art. 236.
Art. 236.
Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del
creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 2778
del codice, esso è preferito a quelli di cui ai nn. 12 e seguenti dello stesso
articolo e posposto agli altri.
Art. 237.
Art. 237.
Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice,
le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi
anteriori.
Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e
gli obblighi del creditore pignoratizio.
Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888
del codice del 1865, se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente
all'entrata in vigore del nuovo codice.
Art. 238.
Art. 238.
L'opponibilità ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa
ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti è regolata dalle
disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o
liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso,
sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.
Art. 239.
Art. 239.
Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche
costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del
codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
Art. 240.
Art. 240.
Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice conservano la loro
efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del codice stesso, a meno che
per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del
1865, rimanga a decorrere un termine più breve.
Art. 241.
Art. 241.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2855 del codice non si applica alle
ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del codice stesso. L'estensione
degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.
Art. 242.
Art. 242.
Le disposizioni del codice, secondo le quali l'esercizio di determinate facoltà
del terzo acquirente dell'immobile ipotecato è subordinato alla trascrizione del
titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e anteriore all'entrata in
vigore del codice stesso, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era
a quell'effetto richiesta.
Art. 243.
Art. 243.
Le disposizioni degli articoli 2872, secondo comma, e 2873, secondo e terzo
comma, del codice si applicano anche alle ipoteche iscritte anteriormente
all'entrata in vigore del codice stesso.
Art. 244.
Art. 244.
Se il processo di liberazione dei beni dalle ipoteche è in corso all'entrata in
vigore del codice esso prosegue secondo le norme delle leggi anteriori, ma, per
quanto concerne l'espropriazione, si osservano le disposizioni dell'art. 222
delle norme di attuazione e transitorie relative al codice di procedura civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443], approvate
con R. decreto 18 dicembre 1941 n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368].
Art. 245.
Art. 245.
Gli effetti del sequestro conservativo e del pignoramento eseguiti anteriormente
all'entrata in vigore del nuovo codice sono determinati dalle disposizioni del
codice del 1865.
Art. 246.
Art. 246.
Le disposizioni dell'art. 2932 del codice si applicano anche se l'obbligo di
concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice
stesso, purché l'inadempimento si verifichi posteriormente.
Art. 247.
Art. 247.
Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del codice le cause
di sospensione della prescrizione che non sono da questo ammesse.
Art. 248.
Art. 248.
Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione
nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito
pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e
provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e
di quelli della cassa depositi e prestiti.
Rimangono parimenti immutate le disposizioni delle leggi speciali che
stabiliscono termini di prescrizione diversi da quello ordinario.
CAPO III
Disposizioni generali e finali
Art. 249.
Art. 249.
Nulla è innovato a quanto dispone la legge 2 luglio 1890, n. 6917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1890-07-02;6917], sullo stato delle persone
della Famiglia Reale.
Art. 250.
Art. 250.
Nelle leggi speciali possono essere stabilite discriminazioni tra gli
appartenenti a razze diverse da quella ariana ai fini di escludere in tutto o in
parte le limitazioni poste nel codice per le persone di razza non ariana.
Art. 251.
Art. 251.
Quando nel codice o in queste disposizioni si fa riferimento a istituti di
credito, in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto
d'emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti,
dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 1986, N. 30
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-10;30]))
.
Art. 252.
Art. 252.
Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per
l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle
leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti
sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo
termine decorre dal 1° luglio 1939 se esso è stabilito dal I libro del codice,
dal 21 aprile 1940, se è stabilito dal II libro, dal 28 ottobre 1941 se è
stabilito dal III libro e dall'entrata in vigore del codice stesso se è
stabilito dagli altri libri, purché, a norma della legge precedente, non rimanga
a decorrere un termine minore.
La stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un
diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito
dalle leggi anteriori.
Art. 253.
Art. 253.
Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste
disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni
per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si
eseguono con l'osservanza di dette leggi.
Art. 254.
Art. 254.
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per
decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di
quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con
decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Art. 255.
Art. 255.
Per la tenuta del registro previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice
e per le formalità della trascrizione, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli 2658, primo comma, 2659, 2664 2673, 2677 e 2680,
primo, secondo e quarto comma del codice stesso.
Le trascrizioni devono essere eseguite giornalmente al momento della
presentazione della nota e dell'atto da trascriversi.
Il numero d'ordine della trascrizione è quello progressivo del registro delle
trascrizioni.
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni trascrizione secondo le
disposizioni stabilite per i fascicoli di cancelleria dall'art. 36 del R.
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art36].
Art. 256.
Art. 256.
Quando nelle leggi e nei regolamenti sono richiamate le disposizioni del codice
civile [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262] del 1865 e del
codice di commercio del 1882 s'intendono richiamate le disposizioni
corrispondenti del nuovo codice.
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