Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 , n. 22
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(15G00036)
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art24], e
nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo
2 della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2], una indennità mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di
ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2], con riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
ART. 2
ART. 2
Destinatari
1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art1-com2], e
successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-03-21;86~art7-com1], convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-05-20;160~art25] della legge 8 agosto
1972, n. 457, all'articolo 7
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art7] della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-02-16;37~art1] della legge 24 dicembre
2007, n. 247 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;247].
((A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASpI anche gli operai
agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno
1984, n. 240 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-06-15;240]))
.
ART. 3
ART. 3
Requisiti
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;181~art1-com2-letc],
e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di
disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal
minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
c-bis)
((con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo
evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per
dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve
le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-26;151]. Tale requisito
si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto
nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si
richiede la prestazione))
.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con
riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le
dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7], come modificato
dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art1-com40].
ART. 4
ART. 4
Calcolo e misura
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015
all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della
retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al
predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo
incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la
retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso
superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del
quarto mese di fruizione. Con riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre
dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che
abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione
della domanda.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26
della legge 28 febbraio 1986, n. 41
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art26].
((11))
--------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 13 giugno 2023, n. 83 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83] ha
disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Per i lavoratori frontalieri di cui
all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo
2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art4], è
calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di
disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE)
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32004R0883],
applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla
legge 15 novembre 2000, n. 364
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364]".
ART. 5
ART. 5
Durata
1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo
della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo
ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148]))
.
ART. 6
ART. 6
Domanda e decorrenza della prestazione
1. La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine
di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
((8))
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 33,
comma 1) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i
termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art6-com1], e
dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art15-com8], sono
ampliati da sessantotto a centoventotto giorni".
ART. 7
ART. 7
Condizionalità
1. L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle
iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;181~art1-com2-letg],
e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183~art1-com3], sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca
attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità
per l'attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica
attiva di cui al comma 1.
ART. 8
ART. 8
Incentivo all'autoimprenditorialità
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere
la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del
trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di
incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale
o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla
contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione
della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di
anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio
dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di
sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. (8)
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della
scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della
NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso
in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della
quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
((12))
------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18] ha disposto (con
l'art. 33, commi 1 e 3) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al
31 dicembre 2020 (...) Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per
la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22~art8-com3], nonché i
termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di
cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo
decreto legislativo".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 aprile - 20 maggio 2024, n. 90 (in G.U.
1ª s.s. 22/05/2024, n. 21), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art8-com4]
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183]), nella parte in cui non
limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della Nuova assicurazione
sociale per l'impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del
periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per
causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale
l'anticipazione gli è stata erogata".
ART. 9
ART. 9
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito
minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in
cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso
la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La
contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui
agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un
rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito
minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei
termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta
giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di
lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione,
l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i
quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di
lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad
essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui
agli articoli 3 e 5.
((8))
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento,
dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7], come modificato
dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art1-com40], e il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ha
diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta
nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro
trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
((8))
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di
lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata
integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di
cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;88~art24].
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18] ha disposto (con
l'art. 33, commi 1 e 3) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al
31 dicembre 2020 (...) Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per
la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22~art8-com3], nonché i
termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di
cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo
decreto legislativo".
ART. 10
ART. 10
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di
impresa individuale
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda
un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un
reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], deve
informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito
annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per
cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la
data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento
dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al
periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a
restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale.
((8))
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti
contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;88~art24].
----------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18] ha disposto (con
l'art. 33, commi 1 e 3) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al
31 dicembre 2020 (...) Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per
la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22~art8-com3], nonché i
termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di
cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo
decreto legislativo".
ART. 11
ART. 11
Decadenza
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di
partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui
all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei
seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle
comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo
periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il
diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
ART. 12
ART. 12
Contribuzione figurativa
1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui
all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte
l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla
data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la
determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo
inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali
retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi
eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione
pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art24-com2],
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214].
ART. 13
ART. 13
Misura dell'indennità per i soci lavoratori
ed il personale artistico
1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-04-30;602], e per il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1°
maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4.
ART. 14
ART. 14
Rinvio
1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto
compatibili.
Titolo II
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata (DIS-COLL)
Titolo II
ART. 15
ART. 15
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa - DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle
forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n.
183 del 2014 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183~art1-com7-leta], in via
sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è
riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con
esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla
Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del
2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;181~art1-com2-letc],
e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal
primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al
predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di
cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di
collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto
all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali
risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di
collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il
numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3,
è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile
sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel
caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la
DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma
pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di
1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno
del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà
dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto
evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno
già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso
superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi
figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS, in via telematica, entro il
termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro. (8)
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a
tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di
disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;181~art1-com2-letc], e
successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del
decreto legislativo n. 181 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000;181~letg], e successive
modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3,
della legge n. 183 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183~art1-com3], sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca
attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata
superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In
caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non
superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-01;510~art9bis-com2],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-11-28;608], e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal
momento in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], deve
comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito
annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito
previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data
di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La
DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività
e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se
antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale. (8)
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2-com51] a 56, della legge n. 92
del 2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2-com56] fruiscono fino
al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente
articolo.
articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del
sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185~art19-com1],
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo
2, commi 51 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2~art2-com51] e 56
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2~art2-com56], della legge n. 92
del 2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92], concorrono al
finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo
per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2-com51] a 56, della legge n. 92
del 2012 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;92~art2-com56].
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente
articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse
previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti
legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183].
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di
cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di
studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla
stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare
contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A
decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi
di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,
nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta
un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4
milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6
milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42
milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3
milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante
l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota
contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al
comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com12] a
13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com13], e successive
modificazioni.
((15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal
primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un
numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del
lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La
DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i
periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa
rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di
retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per
l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli
assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di
percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma
1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI))
------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208], ha disposto (con l'art. 1,
comma 310) che "L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art15], è
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per
l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata
non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione
della DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e
sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15,
comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22]. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22], le disposizioni che
hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno
civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno
2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma".
------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-30;244], convertito con
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;19], nel modificare l'art. 1,
comma 310 della L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com310], ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 3-octies) che "Ai fini della
prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di
disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art15], le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208~art1-com310], sono
prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel
limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017.
Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art43-com6]".
------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18], convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-04-24;27], ha disposto (con l'art. 33,
comma 1) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i
termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art6-com1], e
dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22~art15-com8], sono
ampliati da sessantotto a centoventotto giorni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 3) che sono altresì ampliati di 60
giorni i termini previsti per l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 12
del presente articolo.
Titolo III
Assegno di disoccupazione
Titolo III
ART. 16
ART. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147]))
((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-09-15;147] ha disposto
(con l'art. 18, comma 1) che "A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più
riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno
maturato i requisiti richiesti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;22~art16-com7], e
successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo
Povertà a decorrere dal 2019".
Titolo IV
Contratto di ricollocazione
Titolo IV
ART. 17
ART. 17
Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma
215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com215], è incrementato,
per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al
contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art2-com31]. Nel rispetto dei
principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione
delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183~art1-com4-letu], possono
attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150]))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150]))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150]))
.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150]))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150]))
.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150]))
.
Titolo V
Disposizioni finanziarie e finali
Titolo V
ART. 18
ART. 18
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni
di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di
euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di
euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di
euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di
euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e
dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno 2015 e a 200
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 15, comma 14 e, per la
restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com107].
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto
e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente,
nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative
legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art17-com13], ovvero, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali
scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio
finanziario.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 19
ART. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 4 MARZO 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
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Visto, il Guardasigilli: Orlando
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