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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 , n. 23
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037)
Vigente al: 22-10-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art76], 87, quinto comma
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art87-com5], e 117, secondo
comma, della Costituzione
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art117-com2];
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183~art1-com7], recante delega al
Governo allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro
da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della medesima legge n. 183 del 2014
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014;183], recante il criterio di delega
volto a prevedere, per le nuove assunzioni, il contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i
licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con
l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione
del licenziamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
20 febbraio 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
ART. 1
Campo di applicazione
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri,
assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel
caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di
conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto
a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo
indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18-com8] e nono comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art18-com9], e successive
modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente
a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
ART. 2
ART. 2
Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del
licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-20;300~art15], e
successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro,
salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di
cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace
perché intimato in forma orale.
((9))
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di
cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine
un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a
cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2,
al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e
che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta
dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione
del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere
servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle
ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo
consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi
degli articoli 4, comma 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art4-com4], e 10, comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art10-com3].
-------------
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 22 febbraio 2024 n. 22 (in
G.U. 1ª s.s. 28/02/2024 n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art2-com1]
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183]), limitatamente alla parola
«espressamente»".
ART. 3
ART. 3
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per
giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il
rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al
pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di
importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. (1) (2) (3)
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla
quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento,
il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del
licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il
lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative,
nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;181~art4-com1-letc],
e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria
relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere
superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato,
altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno
del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza
applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita
la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.
((10))
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione
l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art7], e successive
modificazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in
G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art3-com1]
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183]) - sia nel testo originario
sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87~art3-com1]
(Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96] - limitatamente alle parole
«di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 giugno - 16 luglio 2024 n. 128 (in G.U.
1ª s.s. 17/07/2024 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art3-com2]
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183]), nella parte in cui non
prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato
motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza
del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta
estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".
ART. 4
ART. 4
Vizi formali e procedurali
1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del
requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del
1966 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966;604~art2-com2] o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300~art7], il giudice dichiara estinto
il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro
al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di
importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il
giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei
presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del
presente decreto.
((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2020, n. 150, (in
G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art4]
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183]), limitatamente alle parole
«di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».".
ART. 5
ART. 5
Revoca del licenziamento
1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine
di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di
continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo
precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente decreto.
ART. 6
ART. 6
Offerta di conciliazione
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di
evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a
ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro
può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del
licenziamento, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2113-com4], e
all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276~art76], e
successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a
contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per
ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a
ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta
l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla
impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.
Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura
di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime
fiscale ordinario. (1)
((3))
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per
l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per
l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per
l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per
l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per
l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190~art1-com107].
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com2], assicura il
monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione.
A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto
di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;181~art4bis], e
successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da
effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del
rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta
conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima
sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto
articolo 4-bis
articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è
conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], ha disposto (con l'art. 1,
comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui
agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-12;87], convertito con
modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-08-09;96], come modificato dalla L. 30
dicembre 2018, n. 145 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145], ha
disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente
articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le
filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società
pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto
all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e
direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 7
ART. 7
Computo dell'anzianità negli appalti
1. Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3,
comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianità di servizio del
lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si
computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è
stato impiegato nell'attività appaltata.
ART. 8
ART. 8
Computo e misura delle indennità
per frazioni di anno
1. Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di
cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono
riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
ART. 9
ART. 9
Piccole imprese e organizzazioni di tendenza
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui
all'articolo 18, ottavo [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300~art18-com8]
e nono comma, della legge n. 300 del 1970
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;300~art18-com9], non si applica
l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti
dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è
dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
((11))
2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in
G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art9-com1]
(Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-10;183]), limitatamente alle parole
«e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»".
ART. 10
ART. 10
Licenziamento collettivo
1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art4] e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art24],
intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione
delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12
((nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza))
, o dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del
1991 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;223~art5-com1], si applica il
regime di cui all'articolo 3, comma 1.
((5))
((7))
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022.
-------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14], come modificato
dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36], ha disposto (con
l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma
1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
ART. 11
ART. 11
Rito applicabile
1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni
dei commi da 48 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com48] a
68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-06-28;92~art1-com68].
ART. 12
ART. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 4 MARZO 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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