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DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997 , n. 218
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione
giudiziale.
Vigente al: 22-10-2025
Titolo I
ART. 1
ART. 1
Definizione degli accertamenti
1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati
((...))
possono essere definiti con adesione del contribuente. (23)
2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro,
ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli
obbligati, secondo le disposizioni seguenti. (23)
2-bis. Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio
preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6bis-com3], reca oltre
all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di
istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle
osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione
dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di
accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto
all'obbligo del contraddittorio preventivo. (23)
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 2
ART. 2
Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul
valore aggiunto
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul
valore aggiunto, relativamentealle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso
l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti
positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante
dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata
detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e
il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare
oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del
reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché
ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e
assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui
redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga
all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art20], la punibilità per i
reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-07-10;429], convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-08-07;516], limitatamente ai fatti
oggetto dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per
i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e 4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice
entro i termini previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43],
relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art57],
riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile
accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito
definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle
società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ovvero in
aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o
associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali
partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i
tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le
violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso
periodo, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge,
ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art36bis], e
dell'articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art60-com6],
nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta
alle richieste formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e
interessi. (12)
((20))
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi
d'imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-30;564~art3], convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell'articolo 2, comma
137 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-30;656~art2-com137], della legge
23 dicembre 1996, n. 662 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-12-23;662].
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,
anche ai sostituti d'imposta.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-13;220] ha disposto (con l'art. 1,
comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere
dal 1° febbraio 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50], convertito con
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96], ha disposto (con l'art.
1-bis, comma 6) che "Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono
i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta
per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni,
versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8-com1], le
sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;218] sono ridotte alla
metà".
ART. 3
ART. 3
Definizione degli accertamenti
nelle altre imposte indirette
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2,
dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun
atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore
definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati
tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti
contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la
loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad
autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto
distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto
dell'adesione si applicano nella misura di
((un terzo))
del minimo previsto dalla legge.
((12))
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-13;220] ha disposto (con l'art. 1,
comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere
dal 1° febbraio 2011".
Titolo I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Capo II
Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte
sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto.
ART. 4
ART. 4
Competenza degli uffici
1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate, nella cui
circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
2. Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma
associata, di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], ovvero in
caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria
((, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli
articoli 115 e 116 del medesimo testo unico))
, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società,
dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione
anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con
unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non
aderiscono alla definizione o che, benchè ritualmente convocati secondo le
precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici
competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano
gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2]))
.
4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art44],
riguardante la partecipazione dei comuni all'accertamento dei redditi delle
persone fisiche.
ART. 5
ART. 5
Avvio del procedimento
1.
((L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della
legge n. 212 del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212~art6bis-com2],
contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui
all'articolo 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:))
((23))
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con
adesione.
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
((d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui
alla lettera c).))
((23))
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190]. (15) (16)
1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190]. (15) (16)
1-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190]. (15) (16)
1-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190]. (15) (16)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2].
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185], CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2].
3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e
quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi
giorni, in deroga al termine ordinario. (21)
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1bis] a
1-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1quinquies],
e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art11-com1bis],
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte
sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette,
notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo
5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;218] continuano ad
applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 settembre 2015, n. 153
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-09-30;153], convertito con
modificazioni dalla L. 20 novembre 2015, n. 187
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-11-20;187] come modificato dall'avviso
di rettifica (in G.U. 01/10/2015, n. 228) ha disposto (con l'art. 2, comma 2,
lettera a)) che, ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge
15 dicembre 2014, n. 186 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-15;186], "le
disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1bis] a
1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1quinquies],
nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino
al 31 dicembre 2016".
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art.
4-octies, comma 2) che la presente modifica si applica agli avvisi di
accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 5-BIS
ART. 5-BIS
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ))
((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1bis] a
1-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1quinquies],
e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art11-com1bis],
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte
sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette,
notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo
5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;218] continuano ad
applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".
ART. 5-TER
ART. 5-TER
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 FEBBRAIO 2024, N. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13]))
.
((23))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 5-QUATER
ART. 5-QUATER
(( (Adesione ai verbali di constatazione). ))
((
1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione
redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art24]:
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
2. L'adesione di cui al comma 1 può avere a oggetto esclusivamente il contenuto
integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i trenta giorni
successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte
del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel
verbale e all'organo che lo ha redatto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), nei dieci giorni successivi alla
comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può
correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del
verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate.
4. I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla
comunicazione dell'adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza
del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
5. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), entro i sessanta giorni successivi
alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le
indicazioni previste dall'articolo 7. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il
predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 3 da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
6. In presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni
applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 5, e nell'articolo 3, comma 3, è
ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione
dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità
di cui all'articolo 8.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di
definizione.
7. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 6, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art14].))
((23))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 6
ART. 6
Istanza del contribuente
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o
verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art33], e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633], può
chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di
accertamento ai fini dell'eventuale definizione. (23)
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento
o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il
contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di
accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico,
anche in difetto dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 5 comma
1.L'istanza di adesione è proposta entro il termine di presentazione del
ricorso. (23)
2-bis. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di
recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente
può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema
di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6bis-com3]. Il contribuente
può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni
successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema
di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi
alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo
di trenta giorni. (23)
2-ter. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle
osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del
2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212] emergano i presupposti per un
accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo
procedimento. (23)
2-quater. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui
((ai commi 1, 2-bis, primo periodo, e 2-ter))
, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
dell'atto di recupero. (23)
3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art60-com1],
sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo
periodo; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate
dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15-com1],
è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza
del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia
all'istanza. (23)
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 2 e 2-bis,
l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente
l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la
definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di
accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui ai
commi 2 e 2-bis perde efficacia. (23)
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34], convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58], ha disposto (con l'art.
4-octies, comma 2) che la presente modifica si applica agli avvisi di
accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 7
ART. 7
Atto di accertamento con adesione
1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare,
sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato.
Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle
maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche
in forma rateale.
1-bis. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di
procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art63], e
successive modificazioni.
1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto,
il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai
maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma dell'articolo 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art42-com4],
non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.
((L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al citato articolo 42, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973;600~art42-com4], deve
essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui all'articolo
5-quater; l'ufficio competente emette l'atto di definizione scomputando le
predette perdite dai maggiori imponibili.))
(18) (19)
1-quater. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di
accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica, ovvero dell'atto di recupero, che sia stato
preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6bis-com3], l'ufficio, ai
fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione
elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni
presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3,
della legge n. 212 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212~art6bis-com3], e comunque da quelli
che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica ovvero
dell'atto di recupero. (23)
-------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158], ha disposto
(con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano
in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali,
alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art43]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica
a decorrere dal 1 gennaio 2017.
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158] come modificato
dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208] ha disposto (con l'art. 32,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 8
ART. 8
(Adempimenti successivi).
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è
eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali
se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è
versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno
successivo al termine di versamento della prima rata.
((2-bis. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con
adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile
avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17].))
((23))
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima
rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto
pagamento. L'ufficio
((, verificato l'avvenuto pagamento,))
rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
((23))
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;602~art15ter].
(19)
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], ha disposto (con l'art.
52-bis, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, la garanzia di cui
al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art8-com2], può
essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore,
accettato dall'amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale
ovvero della somma oggetto di rateizzazione".
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], ha disposto (con l'art. 23,
comma 20) che "Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli
atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15], ed alle
conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-24;159] ha disposto
(con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2
a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15], alle
conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data
di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 9
ART. 9
Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma
1, ovvero con il versamento della prima rata
(( . . . ))
,
((prevista))
dall'articolo 8, comma 2.
((14))
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98], convertito con
modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111], ha disposto (con l'art. 23,
comma 20) che "Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli
atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15], ed alle
conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della
garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 9-BIS
ART. 9-BIS
Soggetti aderenti al consolidato nazionale
1. Al procedimento di accertamento con adesione avente ad oggetto le rettifiche
previste dal comma 2 dell'articolo 40-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art40bis-com2],
partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche,
innanzi all'ufficio competente di cui al primo comma dell'articolo 40-bis
stesso, e l'atto di adesione, sottoscritto anche da una sola di esse, si
perfeziona qualora gli adempimenti di cui all'articolo 9 del presente decreto
siano posti in essere anche da parte di uno solo dei predetti soggetti.
2. La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei
maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a
concorrenza del loro importo.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81]))
. L'istanza per lo scomputo delle perdite di cui al comma 3 dell'articolo 40-bis
citato deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione di cui
all'
((articolo 5- quater))
del presente decreto; l'ufficio competente emette l'atto di definizione
scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile. (10)
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78], convertito con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122], ha disposto (con l'art. 35,
comma 4) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il 1°
gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta
data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600."
Titolo I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Capo III
Procedimento per la definizione
di altre imposte indirette
ART. 10
ART. 10
Competenza degli uffici
1. Competente alla definizione è l'ufficio delle entrate.
2. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio indicato nel comma 1, è competente
l'ufficio del registro.
ART. 11
ART. 11
Avvio del procedimento
1.
((L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della
legge n. 212 del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212~art6bis-com2],
contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui
all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:))
((23))
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione
cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con
adesione.
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
b-ter) i motivi che
((determinano le))
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis);
((23))
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190]. (15)
((1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e
quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la
notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi
giorni, in deroga al termine ordinario.))
((23))
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1bis] a
1-quinquies
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art5-com1quinquies],
e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art11-com1bis],
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte
sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette,
notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo
5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;218] continuano ad
applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 12
ART. 12
Istanza del contribuente
1. In caso di notifica di avviso di accertamento, o di rettifica, ovvero di atto
di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il
contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di
giustizia tributaria di primo grado, può formulare istanza di accertamento con
adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto
dell'invio dell'invito a comparire di cui all'articolo 11, comma 1.
L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.
(23)
1-bis. Il contribuente può presentare l'istanza di adesione
((...))
con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro trenta giorni
dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-07-27;212~art6bis-com3]. È fatta salva
la possibilità per il contribuente di presentare istanza di accertamento con
adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto
dal contraddittorio preventivo ai sensi del citato articolo 6-bis della legge n.
212 del 2000 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212~art6bis]. In tale
ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di
giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 2 per un periodo di trenta
giorni.
((Laddove all'esito delle controdeduzioni di cui al citato articolo 6-bis, comma
3, della legge n. 212 del 2000
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;212~art6bis-com3] emergano i presupposti
per un accertamento con adesione, le parti hanno sempre facoltà di dare corso,
di comune accordo, al relativo procedimento.))
(23)
1-ter. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui
((al comma 1-bis, primo e quarto periodo))
, non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione
successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero
dell'atto di recupero. (23)
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta
la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata
al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio,
per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto
che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche
telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
4. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1
perde efficacia.
4-bis. Si applica il comma 1-quater dell'articolo 7. (23)
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13] ha disposto (con
l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti
emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2023".
ART. 13
ART. 13
Atto di accertamento con adesione, adempimenti
successivi e definizione
1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9.
Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso
l'ufficio del registro.
Titolo I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Capo IV
Conciliazione giudiziale
ART. 14
ART. 14
Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale
1. L'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art48], come
sostituito dall'articolo 12 del decreto - legge 8 agosto 1996, n. 437
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1996-08-08;437~art12], convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-10-24;556], è sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Conciliazione giudiziale) . - 1. Ciascuna delle parti con l'istanza
prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale
o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e
non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere
esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel
quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di
interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme
dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma
rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni
di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui
all'articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;633~art38bis].
La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti
giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto
ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia
sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale
calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di
detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica
l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.
592 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-09-28;592~art5].
Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia
luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non
superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del
comma 5.
5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero
fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di
conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è
presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della
commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di
ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di
conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma
3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o
della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della
comunicazione.
Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente
della commissione fissa la trattazione della controversia.
Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni
dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano
nella misura di un terzo delle somme irrogate.".
2. All'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art37],
concernente l'attività di indirizzo agli uffici periferici, dopo il comma 4, è
aggiunto, in fine, il seguente:
"4 -bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art11-com2],
riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni
necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione
di cui all'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;546].".
Titolo II
DISPOSIZIONI FINALI
Titolo II
ART. 15
ART. 15
Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del
presente decreto,
((negli articoli 71 e 72))
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art50]
((negli articoli 50
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art50] e 51
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art51]))
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1990, n. 346
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-31;346], sono
ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di
accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta
riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un
terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo. (2) (12)
((18))
((2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo
periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.))
((18))
((2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in
cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a
seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis)
dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma
4-bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131~art2-com4bis],
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194], convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-02-26;25].))
((18))
2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190]. (15)
--------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;203] ha disposto
(con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1
aprile 1998.
-------------
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-13;220] ha disposto (con l'art. 1,
comma 21) che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere
dal 1° febbraio 2011".
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190] ha disposto (con l'art. 1,
comma 639) che "L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera
c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati dagli
uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio 2016".
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-24;159] ha disposto
(con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2
a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15], alle
conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data
di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 15-BIS
ART. 15-BIS
(( (Modalità di pagamento). ))
((
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue
mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17], secondo
le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le
ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della
tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
stabilite ulteriori modalità di versamento.))
((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-24;159] ha disposto
(con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2
a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art15], alle
conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data
di entrata in vigore del presente decreto".
ART. 16
ART. 16
Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni
1. Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi
dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti
omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla
liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli
atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni. La
conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che
devono tenere le scritture contabili, nonché per i soci o associati di società o
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-12-22;917], o per il
coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
ART. 17
ART. 17
Abrogazioni e delegificazione
1. Sono abrogati:
a) i commi 2 [/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art5-com2]
e 3 dell'articolo 5 del decreto - legge 27 aprile 1990, n. 90
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1990-04-27;90~art5-com3], convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1990, n. 165
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-06-27;165], riguardanti la definizione
delle pendenze tributarie;
b) gli articoli 2 -bis
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-30;564~art2bis] e 2 -ter del
decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-09-30;564~art2ter], convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-11-30;656], riguardanti l'accertamento
con adesione;
c) il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-09-29;600~art54-com4],
riguardante l'applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia
all'impugnazione dell'accertamento.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del .presente decreto legislativo
sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o
modificate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400
[/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com2].
IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO
OBBIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 19 GIUGNO 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: Flick
Realizzazione e gestione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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NORMATTIVA
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